32.2017.50
Domanda di rendita. Confermata sia la valutazione medica sia quella economica. Non presentando l'assicurato un grado d'invalidità pensionabile rettamente l'Ufficio AI ha respinto la damanda di prestaz
16 ottobre 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2017.50
BS/sc
Lugano
16 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 23 febbraio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1956, con formazione di falegname e attivo nella posa di serramenti
presso la __________ (di cui era presidente con firma individuale nonché unico
azionista), nell’agosto 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. 1
incarto AI).
Dopo
avere raccolto la necessaria documentazione medica, sottoposta la stessa al
vaglio del SMR (cfr. rapporto 4 giugno 2012, doc. 46 incarto AI) e dopo aver
esperito un’inchiesta economica per indipendenti (cfr. rapporto 25 novembre
2012 in doc. 52 incarto AI), l’Ufficio AI, con decisione 21 marzo 2013,
preavvisata il 27 novembre 2012, ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad
una rendita intera dal 1° marzo 2012 al 31 agosto 2012 (doc. 59 incarto AI;
cfr. le motivazioni in doc. 57 incarto AI).
1.2. Nell’aprile
2015 l’assicurato – nel frattempo dipendente di __________ con mansioni di
controllo cantieri, attività terminata nell’aprile 2014 (doc. 80 incarto AI) – ha
inoltrato una nuova domanda di prestazioni (cfr. doc. 68 e 73 incarto AI).
Al
fine di accertare il segnalato aggravamento delle condizioni di salute,
l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione di una perizia presso la Clinica __________
di __________ (dr.ssa __________; doc. 96 incarto AI) ed una perizia psichiatrica
eseguita dal dr. __________ del CPAS (Centro peritale delle assicurazioni
sociali; doc. 127 incarto AI). Sulla base di tali valutazioni peritali con
rapporto 14 settembre 2016 il dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale
dell’AI) ha concluso per un’inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività
dal 25 novembre 2014 e, con decorrenza dal 29 aprile 2016 del 30% sia nell’ultima
professione che in attività adeguate (doc. 129 incarto AI).
Tenuto
inoltre conto delle valutazioni della consulente in integrazione professionale
(cfr. i rapporti del 18 maggio 2016 e 16 dicembre 2016; doc. 107 e 146 incarto
AI), con decisione datata 23 febbraio 2017, preavvisata il 19 maggio 2016, l’am-ministrazione
gli ha riconosciuto una rendita intera dal 1° novembre 2015 al 31 luglio 2016
(doc. 154 incarto AI; cfr. le motivazioni in doc. 145 incarto AI).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurato ha interposto ricorso, postulando in via
principale il riconoscimento di una rendita intera anche dopo il 1° agosto
2016. Contestata è la valutazione medico teorica, nonché quella economica
(precisamente l’esigibilità lavorativa in attività adeguate).
1.4. Con
la risposta di causa, datata 7 marzo 2017, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione
del ricorso e la conferma della decisione impugnata, ritenendo la valutazione
medica ed economica corretta.
In
merito alla censura riguardante l’esigibilità in attività adeguate,
l’amministrazione ha rilevato di aver avviato poco prima dell’emissione della
pronunzia impugnata, su richiesta dell’assicurato, una procedura di aiuto al
collocamento sfociata con l’erogazione d’indennità giornaliere a seguito della
stipulazione il 17 febbraio 2017 di una convenzione per un lavoro a titolo di
prova tra l’assicurato e la __________, attiva nel settore edilizio (doc. 155 incarto
AI), trasformata in un contratto a tempo indeterminato con la medesima società
a partire dal 1° maggio 2017 (IV/3).
1.5. In
data 11 maggio 2017 RI 1 ha inoltrato le sue osservazioni in merito alla risposta
di causa.
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se all’assicurato va confermata la rendita temporanea (1°
novembre 2015 - 31 luglio 2016) o meno.
2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica
decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente,
la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per
analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (fra le tante cfr. DTF 131 V
164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).
Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V
30).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “ Se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA
29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla
data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è
causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se
quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
Fatti
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
2.5. Nella
presente fattispecie, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia presso la Clinica __________
di __________.
Dal
referto datato 3 maggio 2016 (doc. 104 incarto AI) risulta che la dr.ssa __________,
fondandosi sulla documentazione medica presente agli atti, dopo aver proceduto
ad una visita, ha posto le seguenti diagnosi:
"
(…)
Sindrome dolorosa panvertebrale con:
·
Componente lombare e sacrale su
gravi alterazioni spondilartrosiche L4-L5 e soprattutto L5-S1 senza segni di
irritazione radicolare ed importante artrosi sacroiliaca bilaterale più grave a
destra,
·
Dolore di tipo mio-fasciale a
livello cervico-dorso-lombare. (…)” (pag. 319 incarto AI
Essa ha concluso quanto
segue:
"
(…)
Alla luce dell’anamnesi e dell’esame clinico, nella sua
ultima attività svolta come posatore di serramenti che si occupa solo di
attività lavorative leggere (rilievo misure, controllo della qualità di posa,
organizzare il lavoro d’equipe e prendere contatti con la clientela), impiego
svolto alternando le posture, che non richiede il trasporto di pesi o attività
fisicamente pesanti, si ritiene giustificata una inabilità lavorativa del 30%,
da intendersi come riduzione consensuale del rendimento nell’arco di una giornata
di 8 ore, a decorrere dal 29.04.2016.
L’attività lavorativa svolta attualmente è già adeguata
alle proprie condizioni cliniche globali. (…)” (pag. 320 incarto AI)
Con
rapporto 15 giugno 2016 la succitata sanitaria ha confermato la perizia (cfr.
doc. 120 incarto AI).
L’aspetto
psichiatrico è stato valutato dal dr. __________ del CPAS.
Nel
rapporto 14 settembre 2016 il citato specialista in psichiatria e psicoterapia,
diagnosticato un episodio depressivo di lieve media gravità ancora in fase subacuta
(ICD 10 F32.20), ha proceduto alle seguenti conclusioni:
"
(…)
In conclusione ritengo che l’assicurato, a partire dal
maggio 2016 (rilievo di peggioramento clinico come riportato dall’assicurato
stesso e richiesta di presa in carico specialistica), presenti una IL del 25%
intesa come diminuzione del rendimento di ogni attività. Le limitazioni
precedenti non sembrano essere attribuibili ad una specifica patologia
psichiatrica. Sul piano medico teorico, nell’attività equivalente a quella di
casalinga, l’assicurato presenta una CL piena. Con un trattamento adeguato
(farmacoterapia antidepressiva) l’assicurato potrebbe a mio avviso raggiungere
un miglioramento clinico e con esso della capacità lavorativa nell’arco di sei
mesi stimabile in almeno un 10%. Molto indicato un aiuto al collocamento che
potrebbe favorire ulteriormente la resilienza (in un lavoro ovviamente
confacente alle limitazioni somatiche e possibilmente nel campo lavorativo da
sempre svolto e di suo precipuo interesse); ritengo invece che, qualora
l’assicurato permanga in uno stato di inattività, si favorirebbe una
cronicizzazione e potenzialmente anche un aggravamento del quadro
psicopatologico che verosimilmente comporterebbe un ulteriore peggioramento del
suo funzionamento.” (pag. 393 incarto AI)
Dal
punto di vista cardiologico, con rapporto 14 marzo 2016 lo specialista dr. __________
ha valutato l’assicurato abile al 100% nella sua ultima attività lavorativa,
definita di “… natura intellettuale e (...) impegno fisico di natura lieve “,
precisando che un lavoro pesante non è più esigibile (pag. 285 incarto AI).
Infine,
con rapporto 23 settembre 2016 il dr. __________ del SMR ha globalmente
valutato l’assicurato inabile al 30% sia nell’ultima professione sia in attività
con mansioni leggere dal 29 aprile 2016 (giorno successivo alla vista peritale
dell’assi-curato presso la dr. ssa __________ della Clinica __________ di __________),
preceduta da una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dal 25
novembre 2014 (doc. 129 incarto AI).
Ora,
viste le succitate conclusioni mediche, frutto di accurate e complete valutazioni,
questo TCA non ha motivo per distanziarsene, ritenuto inoltre che non sono
state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie
maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa
residua dell’interessato.
In
sede di ricorso egli ha unicamente fatto valere:
"
(…)
Con riferimento alla perizia della dott.ssa __________
osservo che sono stato dalla stessa per un tre quarti d’ora al massimo e non mi
ha fatto particolare visita. Mi ha fatto camminare, alzare un peso di 5 kg,
controllato il movimento, mentre il mio problema è la resistenza. Come succede
per l’attività che svolgo ora: ogni 20 minuti (di più non resisto) mi devo
alzare e camminare per almeno 10 minuti buoni. Questa mia condizione non è
stata presa in considerazione. Mi sembra quindi che l’accertamento medico
doveva incentrarsi anche su questo aspetto, ciò che chiedo di fare.”
(doc. I)
A
prescindere che, come si legge alla prima pagina del rapporto peritale della
dr.ssa __________, l’esame è durato dalle 13.05 alle 15.00 (pag. 314 incarto
AI), il TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un
rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto
piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del
23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti).
A
tal proposito, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la perizia
della dr.ssa __________. Essa ha tenuto conto dei disturbi elencati
dall’assicurato (cfr. sub “Descrizione dei disturbi”, pag. 317 incarto AI), compreso
quindi il problema segnalato nel ricorso, tant’è che nella valutazione della
parziale incapacità lavorativa la perita ha inserito quale limitazione fisica
anche quella di alternare le posture.
Ne
consegue che la valutazione medico-teorica operata dall’Ufficio AI va confermata.
2.6. In
merito all’esigibilità in attività adeguate, nel caso concreto nel rapporto 18
maggio 2016 la consulente in integrazione professionale, ripercorso l’iter formativo
e professione dell’assicurato, ha ritenuto:
"
(…)
A livello medico l’A. risulta abile nella misura del
70% in attività consone allo stato di salute. Viene inoltre definito che, il
lavoro svolto presso la __________, con mansioni leggere è esigibile nella misura
Considerandi
del 70%. L’attuale contratto di lavoro è stato sciolto ciò non toglie che l’A.
possa svolgere una simile mansione (rilievo misure, controllo cantieri,
organizzare lavoro di équipe, contatti con la clientela) presso un ulteriore
datore di lavoro. L’A. potrebbe inoltre svolgere lavori di rappresentanza. (…)”
(pag. 334 incarto AI)
Va poi rilevato, come
giustamente evidenziato in sede di risposta, che l’effettiva reintegrabilità
lavorativa dell’assicurato – nonostante la sua età (classe 1956) e visto che il
30.
aprile 2015 ha terminato l’attività presso __________ (cfr. questionario 16
settembre 2016 dell’ex datore di lavoro; doc. 80 incarto AI) – è concretamente
suffragata dalla stipulazione – dopo il periodo di prova – del contratto di
lavoro (del 20 aprile 2017) con la __________ con compiti di “gestione dei
lavori sui cantieri ed il rapporto con fornitori ed operai”, attività leggera
ed adeguata svolta nella misura dell’80% (doc. IV/3; cfr. consid. 1.4).
Infine,
nelle osservazioni 11 maggio 2017 l’assicurato sostiene che, nonostante la
buona volontà, non è sicuro di essere in grado di continuare la succitata
attività a causa dei grossi problemi alla schiena. A tal riguardo, si ricorda al
ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei
confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva
all’emissione della decisione contestata (in casu: 23 febbraio 2017), che
delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Infatti, in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, comprovato
da pertinente documentazione medica, il ricorrente potrà in futuro presentare
una nuova domanda di prestazioni.
2.7
Occorre
ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario
(cfr. consid. 2.3), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella
decisione impugnata.
2.7.1
Secondo giurisprudenza,
riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conse-guibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel mo-mento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado
di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo
sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in
grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà
professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o
ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame, l’Ufficio
AI ha determinato il reddito da valido in fr. 70'200.--, corrispondente al
salario percepito da __________ così come risulta dal già citato questionario
dell’ex datore di lavoro (doc. 80 incarto AI), adeguato al 2014 (cfr. pag. 324
incarto AI). Tale importo è del resto maggiore di quello utilizzato (fr.
51'721.-- di reddito da indipendente) nella decisione 21 marzo 2013 di rendita
temporanea (cfr. consid. 1.1).
2.7.2
Per quel che concerne il reddito
da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché
l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il
reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
Se una persona assicurata,
per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente
inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede
in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica,
questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in
maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai
valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una
riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido
differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello
specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi
ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che
se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo
restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15
gennaio 2010 consid. 5.5).
Ritornando al caso in esame,
come risulta dalla decisione impugnata, l’Ufficio AI ha proceduto
come segue:
"
(…)
Salario da invalido
Attività abituale
Nella sua professione di responsabile cantieri al 70%
ne risulta un salario annuo di CHF 49'140.--.
Attività adeguata
A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del
Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l’inapplicabilità dei
valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova
giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d’ora in poi
determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i
dati forniti dalla citata tabella elaborata dall’Ufficio federale di statistica
nel 2014 lei avrebbe potuto realizzare un salario mensile di CHF 5'289.35
(attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su
41.7
ore esso ammonta a CHF 5'514.15 mensili oppure a CHF 66'169.75 per
l’intero anno.
Si ritiene opportuno effettuare una riduzione del 30%
per motivi medico-teorici, del 5% per attività leggera e del 5% per svantaggi
salariali derivanti da contingenze particolari.
Ne risulta un reddito da invalido di CHF 41'686.90.
(…)” (pag. 418 incarto AI)
Ritenuto come l’assicurato
metta a maggior frutto la sua residua capacità nell’originaria attività svolta
al 70%, giustamente l’amministrazione ha cifrato il reddito da invalido in fr.
49'140, pari a fr. 4'095 al mese, importo che sostanzialmente corrisponde al
salario mensile pattuito con la __________ (fr. 4'000; cfr. rapporto 18 aprile
2017.
della consulente in IV/2).
Dal
raffronto tra i redditi si giunge ad un grado d’invalidità del 30% ([70'200
- 49'140] x 100 : 70'200, arrotondato secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
L’Ufficio
AI ha di conseguenza correttamente soppresso la rendita intera dal 1° agosto
2016, ossia tre mesi dopo il miglioramento della capacità lucrativa - fissato
al 29 aprile 2016 - come prescritto dall’art. 88a cpv. 1
OAI (cfr. consid. 1.2).
In conclusione, visto quanto
sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.8
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti