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Decisione

32.2017.50

Domanda di rendita. Confermata sia la valutazione medica sia quella economica. Non presentando l'assicurato un grado d'invalidità pensionabile rettamente l'Ufficio AI ha respinto la damanda di prestaz

16 ottobre 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

2.5. Nella

presente fattispecie, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia presso la Clinica __________

di __________.

Dal

referto datato 3 maggio 2016 (doc. 104 incarto AI) risulta che la dr.ssa __________,

fondandosi sulla documentazione medica presente agli atti, dopo aver proceduto

ad una visita, ha posto le seguenti diagnosi:

"

(…)

Sindrome dolorosa panvertebrale con:

·

Componente lombare e sacrale su

gravi alterazioni spondilartrosiche L4-L5 e soprattutto L5-S1 senza segni di

irritazione radicolare ed importante artrosi sacroiliaca bilaterale più grave a

destra,

·

Dolore di tipo mio-fasciale a

livello cervico-dorso-lombare. (…)” (pag. 319 incarto AI

Essa ha concluso quanto

segue:

"

(…)

Alla luce dell’anamnesi e dell’esame clinico, nella sua

ultima attività svolta come posatore di serramenti che si occupa solo di

attività lavorative leggere (rilievo misure, controllo della qualità di posa,

organizzare il lavoro d’equipe e prendere contatti con la clientela), impiego

svolto alternando le posture, che non richiede il trasporto di pesi o attività

fisicamente pesanti, si ritiene giustificata una inabilità lavorativa del 30%,

da intendersi come riduzione consensuale del rendimento nell’arco di una giornata

di 8 ore, a decorrere dal 29.04.2016.

L’attività lavorativa svolta attualmente è già adeguata

alle proprie condizioni cliniche globali. (…)” (pag. 320 incarto AI)

Con

rapporto 15 giugno 2016 la succitata sanitaria ha confermato la perizia (cfr.

doc. 120 incarto AI).

L’aspetto

psichiatrico è stato valutato dal dr. __________ del CPAS.

Nel

rapporto 14 settembre 2016 il citato specialista in psichiatria e psicoterapia,

diagnosticato un episodio depressivo di lieve media gravità ancora in fase subacuta

(ICD 10 F32.20), ha proceduto alle seguenti conclusioni:

"

(…)

In conclusione ritengo che l’assicurato, a partire dal

maggio 2016 (rilievo di peggioramento clinico come riportato dall’assicurato

stesso e richiesta di presa in carico specialistica), presenti una IL del 25%

intesa come diminuzione del rendimento di ogni attività. Le limitazioni

precedenti non sembrano essere attribuibili ad una specifica patologia

psichiatrica. Sul piano medico teorico, nell’attività equivalente a quella di

casalinga, l’assicurato presenta una CL piena. Con un trattamento adeguato

(farmacoterapia antidepressiva) l’assicurato potrebbe a mio avviso raggiungere

un miglioramento clinico e con esso della capacità lavorativa nell’arco di sei

mesi stimabile in almeno un 10%. Molto indicato un aiuto al collocamento che

potrebbe favorire ulteriormente la resilienza (in un lavoro ovviamente

confacente alle limitazioni somatiche e possibilmente nel campo lavorativo da

sempre svolto e di suo precipuo interesse); ritengo invece che, qualora

l’assicurato permanga in uno stato di inattività, si favorirebbe una

cronicizzazione e potenzialmente anche un aggravamento del quadro

psicopatologico che verosimilmente comporterebbe un ulteriore peggioramento del

suo funzionamento.” (pag. 393 incarto AI)

Dal

punto di vista cardiologico, con rapporto 14 marzo 2016 lo specialista dr. __________

ha valutato l’assicurato abile al 100% nella sua ultima attività lavorativa,

definita di “… natura intellettuale e (...) impegno fisico di natura lieve “,

precisando che un lavoro pesante non è più esigibile (pag. 285 incarto AI).

Infine,

con rapporto 23 settembre 2016 il dr. __________ del SMR ha globalmente

valutato l’assicurato inabile al 30% sia nell’ultima professione sia in attività

con mansioni leggere dal 29 aprile 2016 (giorno successivo alla vista peritale

dell’assi-curato presso la dr. ssa __________ della Clinica __________ di __________),

preceduta da una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dal 25

novembre 2014 (doc. 129 incarto AI).

Ora,

viste le succitate conclusioni mediche, frutto di accurate e complete valutazioni,

questo TCA non ha motivo per distanziarsene, ritenuto inoltre che non sono

state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie

maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa

residua dell’interessato.

In

sede di ricorso egli ha unicamente fatto valere:

"

(…)

Con riferimento alla perizia della dott.ssa __________

osservo che sono stato dalla stessa per un tre quarti d’ora al massimo e non mi

ha fatto particolare visita. Mi ha fatto camminare, alzare un peso di 5 kg,

controllato il movimento, mentre il mio problema è la resistenza. Come succede

per l’attività che svolgo ora: ogni 20 minuti (di più non resisto) mi devo

alzare e camminare per almeno 10 minuti buoni. Questa mia condizione non è

stata presa in considerazione. Mi sembra quindi che l’accertamento medico

doveva incentrarsi anche su questo aspetto, ciò che chiedo di fare.”

(doc. I)

A

prescindere che, come si legge alla prima pagina del rapporto peritale della

dr.ssa __________, l’esame è durato dalle 13.05 alle 15.00 (pag. 314 incarto

AI), il TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un

rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto

piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del

23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti).

A

tal proposito, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la perizia

della dr.ssa __________. Essa ha tenuto conto dei disturbi elencati

dall’assicurato (cfr. sub “Descrizione dei disturbi”, pag. 317 incarto AI), compreso

quindi il problema segnalato nel ricorso, tant’è che nella valutazione della

parziale incapacità lavorativa la perita ha inserito quale limitazione fisica

anche quella di alternare le posture.

Ne

consegue che la valutazione medico-teorica operata dall’Ufficio AI va confermata.

2.6. In

merito all’esigibilità in attività adeguate, nel caso concreto nel rapporto 18

maggio 2016 la consulente in integrazione professionale, ripercorso l’iter formativo

e professione dell’assicurato, ha ritenuto:

"

(…)

A livello medico l’A. risulta abile nella misura del

70% in attività consone allo stato di salute. Viene inoltre definito che, il

lavoro svolto presso la __________, con mansioni leggere è esigibile nella misura

Considerandi

del 70%. L’attuale contratto di lavoro è stato sciolto ciò non toglie che l’A.

possa svolgere una simile mansione (rilievo misure, controllo cantieri,

organizzare lavoro di équipe, contatti con la clientela) presso un ulteriore

datore di lavoro. L’A. potrebbe inoltre svolgere lavori di rappresentanza. (…)”

(pag. 334 incarto AI)

Va poi rilevato, come

giustamente evidenziato in sede di risposta, che l’effettiva reintegrabilità

lavorativa dell’assicurato – nonostante la sua età (classe 1956) e visto che il

30.

aprile 2015 ha terminato l’attività presso __________ (cfr. questionario 16

settembre 2016 dell’ex datore di lavoro; doc. 80 incarto AI) – è concretamente

suffragata dalla stipulazione – dopo il periodo di prova – del contratto di

lavoro (del 20 aprile 2017) con la __________ con compiti di “gestione dei

lavori sui cantieri ed il rapporto con fornitori ed operai”, attività leggera

ed adeguata svolta nella misura dell’80% (doc. IV/3; cfr. consid. 1.4).

Infine,

nelle osservazioni 11 maggio 2017 l’assicurato sostiene che, nonostante la

buona volontà, non è sicuro di essere in grado di continuare la succitata

attività a causa dei grossi problemi alla schiena. A tal riguardo, si ricorda al

ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei

confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva

all’emissione della decisione contestata (in casu: 23 febbraio 2017), che

delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

Infatti, in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, comprovato

da pertinente documentazione medica, il ricorrente potrà in futuro presentare

una nuova domanda di prestazioni.

2.7

Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario

(cfr. consid. 2.3), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella

decisione impugnata.

2.7.1

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conse-guibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel mo-mento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado

di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo

sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame, l’Ufficio

AI ha determinato il reddito da valido in fr. 70'200.--, corrispondente al

salario percepito da __________ così come risulta dal già citato questionario

dell’ex datore di lavoro (doc. 80 incarto AI), adeguato al 2014 (cfr. pag. 324

incarto AI). Tale importo è del resto maggiore di quello utilizzato (fr.

51'721.-- di reddito da indipendente) nella decisione 21 marzo 2013 di rendita

temporanea (cfr. consid. 1.1).

2.7.2

Per quel che concerne il reddito

da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede

in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica,

questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in

maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai

valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una

riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido

differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo

restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15

gennaio 2010 consid. 5.5).

Ritornando al caso in esame,

come risulta dalla decisione impugnata, l’Ufficio AI ha proceduto

come segue:

"

(…)

Salario da invalido

Attività abituale

Nella sua professione di responsabile cantieri al 70%

ne risulta un salario annuo di CHF 49'140.--.

Attività adeguata

A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del

Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l’inapplicabilità dei

valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova

giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d’ora in poi

determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i

dati forniti dalla citata tabella elaborata dall’Ufficio federale di statistica

nel 2014 lei avrebbe potuto realizzare un salario mensile di CHF 5'289.35

(attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su

41.7

ore esso ammonta a CHF 5'514.15 mensili oppure a CHF 66'169.75 per

l’intero anno.

Si ritiene opportuno effettuare una riduzione del 30%

per motivi medico-teorici, del 5% per attività leggera e del 5% per svantaggi

salariali derivanti da contingenze particolari.

Ne risulta un reddito da invalido di CHF 41'686.90.

(…)” (pag. 418 incarto AI)

Ritenuto come l’assicurato

metta a maggior frutto la sua residua capacità nell’originaria attività svolta

al 70%, giustamente l’amministrazione ha cifrato il reddito da invalido in fr.

49'140, pari a fr. 4'095 al mese, importo che sostanzialmente corrisponde al

salario mensile pattuito con la __________ (fr. 4'000; cfr. rapporto 18 aprile

2017.

della consulente in IV/2).

Dal

raffronto tra i redditi si giunge ad un grado d’invalidità del 30% ([70'200

- 49'140] x 100 : 70'200, arrotondato secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

L’Ufficio

AI ha di conseguenza correttamente soppresso la rendita intera dal 1° agosto

2016, ossia tre mesi dopo il miglioramento della capacità lucrativa - fissato

al 29 aprile 2016 - come prescritto dall’art. 88a cpv. 1

OAI (cfr. consid. 1.2).

In conclusione, visto quanto

sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti