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Decisione

32.2017.51

Grado d'invalidità non pensionabile. Conferma della perizia SAM con complemento. Valutazione economica (reintegrabilità, mercato equilibrato del lavoro e raffronto dei redditi)

12 ottobre 2017Italiano68 min

Source ti.ch

Fatti

i reclamati provvedimenti professionali, si osserva che il percorso al CAP

(Centro d'accertamento professionale) costituisce un accertamento. Nel caso

specifico, il consulente ha indicato (vedasi scheda di segnalazione del

21.03.2016 trasmessa al CAP in data 15.06.2016 – doc. 121 incarto AI)

che il percorso era volto all'orientamento professionale-pratico, alla

valutazione delle competenze scolastiche e pratiche/cognitive, alla verifica

delle competenze per un eventuale cambio di attività ed alla verifica della

motivazione dell'assicurato all'applicazione di provvedimenti professionali.

Non si tratta dunque di un provvedimento "riabilitativo" o di un

"percorso di integrazione" come sembra invece pretendere il

ricorrente. Si rileva inoltre che il consulente aveva comunque espresso dei

dubbi circa l'effettiva necessità di un tale percorso. Va qui rilevato che

presentando certificati medici attestanti inabilità lavorative maggiori a

quelle definite in sede peritale, l’assicurato ha di fatto rinunciato a

sottoporsi ad un tale accertamento, come a più riprese indicato sia dal

consulente in integrazione, sia dall'avv. __________. L'assicurato presenta

in ogni caso una capacità lavorativa residua del 70% nella sua attività

abituale, che corrisponde, in applicazione del raffronto percentuale dei

redditi, ad un grado d'invalidità massimo del 30%, il quale non apre

comunque alcun diritto a rendita. (…)” (IV, pagg. 3 e 4) – l’Ufficio

AI ha chiesto di respingere il ricorso.

1.5. Con scritto del 2 giugno 2017

– dopo la chiesta proroga del termine (VI e VII) – l’insorgente ha trasmesso al

TCA ulteriore documentazione medica e la carta d’identità della Repubblica

Italiana (VIII e allegati doc. F, G e H).

La suddetta documentazione

è stata sottoposta all’Ufficio AI (IX) che, con osservazioni del 6 giugno 2017 –

vista l’annotazione 3 giugno 2017 nella quale il dr. __________ si è così

espresso: “(…) - Certificato dr.ssa __________ del 24.5.2017 simile ai

certificati presentati in precedenza e sottoposti al SAM. - Certificato dr. __________

del 23.5.2017 attestante genericamente un peggioramento ed una IL al 100%.

Valutazione: dall'attuale documentazione non risulta una sostanziale modifica

dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM. (…)” (X/1) –,

si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso (X).

1.6. L’Ufficio AI, con ulteriori

osservazioni del 6 luglio 2017, ha trasmesso al TCA il rapporto 14 giugno 2017

del caposervizio del __________ (XII e allegato XII/1).

Al riguardo, con scritto

del 17 luglio 2017, l’insorgente si è confermato nella “(…) richiesta di

essere sottoposto da parte dell’Ufficio assicurazione invalidità del Cantone

Ticino ad un reinserimento nel piano professionale tenuto conto del mio attuale

stato di salute. (…)” (XIV).

1.7. Con lettera dell’11 ottobre

2017 l’insorgente ha trasmesso al TCA copia della sentenza del Tribunale

cantonale amministrativo 52.2016.243 del 6 ottobre 2017 e del ricorso oggetto

della presente vertenza (VI, VI/1 e VI/2).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a

prestazioni (cfr. consid. 1.2).

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:

Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01

del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

2.3. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I

148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo l’Alta Corte

ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo la giurisprudenza

del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;

STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Nella DTF 141 V 281 il TF

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

2.4. Nella fattispecie in esame l’Ufficio

AI – vista l’annotazione del 16

luglio 2014 nella quale il medico SMR dr. __________ si è così espresso: “(…)

Per questo A. 45.enne, già peritato da reumatologo (11.10.2013) e psichiatra

(24.01.2014) Viene annunciata una nuova patologia: Egli è stato operato

alla spalla sinistra, 14.05.2014. Diagnosi: - conflitto subacromiale e

rottura del sovraspinato alla spalla destra. Intervento eseguito: -ricostruzione

della cuffia rotatoria e decompressione subacromiale (questo comporta, quando

va bene 3-5 mesi di IL 100%). Occorre quindi inviare il formulario all'__________

__________, dr. __________, chiedere anche il rapporto di decorso (se ci sono

le lettere inviate al curante). Per quanto riguarda la patologia psichiatrica

la diagnosi dello psichiatra curante è differente da quella del perito e di

portata meno grave, anche se il curante conferma IL 100% - Disturbo

d'adattamento, con prevalente disturbo degli aspetti emozionali F 44.23

(curante) VS - Disturbo anancastico di personalità F60.5 grave in fase di

scompenso -Sindrome somatoforme da dolore persistente F45.4 (perito CPAS). La

cosa sarà da chiarire con perizia pluridisciplinare, visto che anche i curanti

continuano a certificare IL 100% per la parte osteoarticolare, in contrasto con

il giudizio del perito reumatologo (…)” (doc. AI 69/241) e la relativa

richiesta di perizia 15 settembre 2014 dello stesso medico SMR (doc. AI

75/255-256) – ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del

Servizio Accertamento Medico (doc. AI 76/257-260, 83/288-289, 87/299-300,

88/301-302 e 90/304-305).

Dalla perizia

pluridisciplinare del SAM del 18 novembre 2015 (doc. AI 96/311-391), risulta

che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di

natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e

psichiatrica (dr.ssa __________).

Sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il

citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome cervicolombospondilogena cronica bilaterale, in:

- alterazioni

degenerative della colonna cervicale (uncartrosi C4-C5, C6-C7, osteocondrosi

con spondilosi anteriore C6-C7 con stenosi relativa del canale spinale in

C6-C7, con ernia discale C6-C7, nel neuroforame di C7 a sin., alla MRI

cervicale del 6.2.2015),

- probabili

esiti di frattura del corpo vertebrale di C7, soprattutto alla rima superoposteriore

del corpo di C7 (MRI cervicale del 16.2.2012),

- sinostosi C5-C6,

- alterazioni

degenerative plurisegmentali del rachide lombare (protrusioni discali con

spondilartrosi L3-S1),

- disturbi

statici del rachide (lieve protrazione del capo, scoliosi sinistro-convessa cervicotoracale),

- decondizionamento e sbilancio muscolare,

- tendenza fibromialgica (8 su 18 punti fibromialgici

positivi),

- stato da trauma contusivo alla colonna vertebrale nel 2011,

- assenza di deficit neurologici.

Periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di attrito

terminale a ds.

Periartropatia omeroscapolare parzialmente anchilosante a sin., in;

- esiti da

decompressione sottoacrormiale e ricostruzione della cuffia rotatoria alla

spalla sin. il 14.5.2014

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

Tratti di personalità anancastici e narcisistici accentuati (ICD-10

Z 73.1).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Tabagismo attivo.

(…)" (doc. AI 96/333).

Visti tutti gli atti

medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)

L'A. presenta un’attuale capacità lavorativa globale del 70% come manovale

edile. (…)” (doc. AI 96/338) – i periti hanno espresso la seguente

valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

8.1.1 A

quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità

lavorativa?

La riduzione della capacità

lavorativa è dovuta a deficit funzionali di tipo reumatologico e psichiatrico.

Dal lato neurologico invece l'A. non presenta deficit funzionali.

Dal lato reumatologico l'A. presenta

una sindrome cervicolombospondilogena cronica bilaterale, una periartropatia

omeroscapolare con sintomatologia di attrito terminale a ds. ed una

periartropatia omeroscapolare parzialmente anchilosante a sin. in esiti da

decompressione sottoacromiale e ricostruzione della cuffia rotatoria alla spalla

sin. il 14.5.2014. Mettendo a confronto la precedente valutazione peritale

reumatologica del 7.10.2013 (rimandiamo all'atto dell'11.10.2013) con l'attuale

rivalutazione peritale reumatologica dell'11.8.2015, risulta mutata la mobilità

della spalla sin. sottoposta ad intervento chirurgico il 14.5.2014, ampiezza

escursoria che potrà sicuramente ancora migliorare con il passare del tempo,

premesso che I'A. prosegua con le proposte terapeutiche citate al capitolo

9.3.1. Come descritto in modo dettagliato alla pagina 13 del consulto

reumatologico allegato, la pluripatologia reumatologica riduce la caricabilità del

rachide vertebrale. L'A. è limitato nel maneggiare attrezzi pesanti e

nell'effettuare lavori al disopra della testa. E' limitato nel salire su scale

a pioli. La capacità funzionale e di carico residua attuale, messa a confronto

con quella antecedente, profilata nell'ambito della precedente valutazione peritale

reumatologica del 7.10.2013, non è sostanzialmente cambiata.

Dal lato psichiatrico l'A. presenta

una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4) e tratti di

personalità anancastici e narcisistici accentuati (ICD-10 Z 73.1). Come spiegato

in modo dettagliato nel consulto psichiatrico allegato, in base all'attuale

valutazione peritale psichiatrica, la diagnosi dei Dr. med. __________

(rimandiamo alla perizia psichiatrica precedente, redatta il 14.1.2014) di un

grave e scompensato disturbo di personalità non può essere confermata, così

come certamente eventuali aspetti "psicotici". Si conferma la

presenza di un aspetto somatoforme, che si correla alla scarsa disposizione dell'A.

all'introspezione, al dialogo interno con Sé ed una tendenza concreta allo

spostamento sul corpo. La diagnosi di disadattamento dello psichiatra curante

Dr. med. __________ (rimandiamo ai rapporti medici Al del 6.6.2014 e 11.6.2015)

non può d'altro canto essere condivisa per i tempi trascorsi dal trauma del

2011 e per il fatto che più recentemente elementi di disadattamento, quali la

perdita del contatto con la figlia, appaiono poco investiti emotivamente

dall'A. Gli aspetti oggettivi ed oggettivabili desunti dai colloqui clinici

della nostra consulente Dr.ssa med. __________ possono solo deporre per le

diagnosi poste nell'ambito dell'attuale perizia pluridisciplinare e sono

coerenti con i dati desunti dalla valutazione psicodiagnostica tramite

MCMI-Ill. Le note miste ansioso-depressive sono tradotte con adeguatezza nel

quadro somatoforme e non assumono qualità rilevanti. L'A. appare rigido,

incapace di entrare nel merito di vissuti emotivi e tendente allo spostamento

sul concreto, sul soma, acuendo il vissuto di disfunzionalità anche

funzionalmente al raggiungimento di obiettivi economici.

Dal lato neurologico I'A. non

presenta deficit funzionali.

8.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al

giorno.

Dal punto di vista reumatologico, in

qualità di operaio edile, giudichiamo I'A. abile al lavoro sull'arco di una

giornata lavorativa normale di otto-nove ore, ma con una diminuzione del

rendimento del 25%, a partire dal 21.8.2012, come già stabilito nell'ambito

della precedente perizia reumatologica, redatta l'11.10.2013. E' giustificata

un'inabilità lavorativa totale per la durata di tre mesi, dopo l'intervento di

ricostruzione della cuffia rotatoria alla spalla sin. con decompressione

sottoacromiale, cioè dal 14.5.2014 sino al 14.8.2014.

Le diagnosi psichiatriche non giustificano

una percentuale d'incapacità lavorativa superiore al 15-20%, che per altro si

può richiamare solo sforzandosi di considerare i tratti di personalità come

"scompensati" e capaci di funzionare sinergicamente con il quadro

somatoforme a determinare un difetto di ridefinizione alternativa di Sé che

contempli i disturbi algici e la difettualità fisica, cui è non abituato stante

l'efficienza passata. Non concordiamo quindi con l'incapacità lavorativa del

100% attestata in precedenza dal perito Dr. med. __________ e dallo psichiatra

curante Dr. med. __________; un'incapacità lavorativa del 100% dovrebbe per

altro motivare ad un certo punto un periodo di ricovero, se non altro per

rintracciare un'adeguata terapia farmacologica, che sembrerebbe esigibile.

Dal punto di vista neurologico non vi

è diminuzione della capacità lavorativa.

Complessivamente l'A. presenta una

capacità lavorativa globale del 70% come manovale edile. Le incapacità lavorative

per motivi reumatologici e psichiatrici vanno sommate solo minimamente, in

quanto entrambe le patologie prendono in considerazione anche la sintomatologia

algica.

8.1.2.1 Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

La capacità lavorativa globale del 70%

come manovale edile va intesa come lavoro sull'arco di una giornata lavorativa

normale di otto-nove ore, con una diminuzione del rendimento del 30%.

8.1.2.2 Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

Rimandiamo al punto 8.1.2.1.

8.1.2.3 Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Eventuali pause supplementari sono già

state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

8.1.3 Facendo

riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata

dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

L'attuale capacità lavorativa globale

del 70% è valida dal 23.8.2013, cioè dal momento della presa a carico presso lo

psichiatra curante Dr. med. __________. E' giustificata un'inabilità lavorativa

totale per la durata di tre mesi, dal 14.5.2014 al 14.8.2014, nell'ambito

dell'intervento chirurgico subito alla spalla sin. necessitante un periodo di

riabilitazione funzionale. In seguito vale nuovamente l'attuale capacità

lavorativa globale del 70% come manovale edile. Per il periodo precedente, dal

21.8.2012 al 22.8.2013 I'A. presenta una capacità lavorativa globale del 75%

unicamente per motivi reumatologici (lavoro sull'arco di una giornata

lavorativa normale di otto-nove ore, con una diminuzione del rendimento del

25%). Per il periodo dal 21.10.2011 al 20.8.2012 possiamo riconoscere un'inabilità

lavorativa del 100%, come già stabilita dalla __________ con decisione del

20.9.2012.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

9.1.1 Quali

caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso

di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza

limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

Dal lato reumatologico un'attività

adeguata deve essere rispettosa della capacità funzionale e di carico residua

seguente: I'A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino

all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di

rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre i 25 kg fino

all'altezza dei fianchi; I'A. può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra

l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto.

L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare

attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti rispettivamente mai maneggiare

attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può raramente

effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del

tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti,

spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti. L'A. può molto spesso

assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle

ginocchia. L'A. può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso

la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare fino a

50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi

tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può molto spesso

salire le scale, di rado salire su scale a pioli.

Dal lato psichiatrico sono esigibili

attività lavorative adatte alla situazione fisica nota e compatibili con l'età,

il livello culturale ed i limiti funzionali dell'A. (da evitare attività che

richiedano una grande flessibilità e buone competenze sociali).

Dal punto di vista neurologico l'A.

non presenta limitazioni funzionali.

9.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al

giorno.

Dal lato reumatologico possiamo

riconfermare una capacità lavorativa sull'arco di una giornata lavorativa

normale di otto-nove ore, con un rendimento massimo del 100%, per un lavoro

adatto allo stato di salute, tenente pienamente conto di tutti i limiti

funzionali e di carico menzionati al capitolo 9.1.1, a decorrere dal 21.8.2012,

come già stabilito nella precedente valutazione peritale reumatologica, redatta

l'11.10.2013. E' giustificata un'inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo

di attività dal 14.5.2014 al 14.8,2014 nell'ambito dell'intervento chirurgico

subito alla spalla sin. necessitante un periodo di riabilitazione funzionale.

Dal lato psichiatrico l'A. risulta

abile nella misura dell'80-85% anche in altre attività teoricamente esigibili,

valida dal 23.8.2013, cioè dal momento della presa a carico presso lo psichiatra

curante Dr. med. __________.

Dal lato neurologico l'A. presenta

una capacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività lavorativa.

Complessivamente l'A. presenta attualmente

una capacità lavorativa globale dell'80% in attività adeguata, unicamente per

motivi psichiatrici.

9.1.2.1 Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

L'attuale capacità lavorativa globale

dell'80% in attività adeguata va intesa come lavoro sull'arco di una giornata

lavorativa normale di otto-nove ore, con una diminuzione del rendimento del

20%.

9.1.2.2 Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

Rimandiamo al capitolo 9.1.2.1.

9.1.2.3 Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Eventuali pause supplementari sono già

state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

9.1.3 Facendo

riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

L'attuale

capacità lavorativa globale dell'80% in attività adeguata è valida dal

23.8.2013 (inizio della presa a carico presso lo psichiatra curante Dr. med. __________).

E' giustificata un'inabilità lavorativa totale dal 14.5.2014 al 14.8.2014

nell'ambito dell'intervento chirurgico subito alla spalla sin. necessitante una

riabilitazione funzionale. In seguito l'A. presenta nuovamente una capacità

lavorativa globale dell'80% in attività adeguata. Per il periodo precedente

possiamo codificare la seguente capacità lavorativa:

- capacità

lavorativa dello 0% dal 21.10.2011 al 20.8.2012, come riconosciuto dalla __________

con decisione del 20.9.2012,

- capacità

lavorativa del 100% dal 21.8.2012 al 22.8.2013 in attività lavorativa adeguata.

9.1.4 Esprimersi

anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle

diverse funzioni.

Come casalingo I'A. presenta una

capacità lavorativa globale del 90% dal 23.8.2013 per i motivi psichiatrici e

reumatologici sopra descritti. E' giustificata un'inabilità lavorativa totale

dal 14.5.2014 al 14.8.2014 per i motivi descritti in precedenza. Per il periodo

precedente, dal 21.8.2012 al 22.8.2013 I'A. presenta una capacità lavorativa

del 95% come casalingo. Per il periodo precedente dal 21.10.2011 al 20.8.2012

presenta un'inabilità lavorativa completa come casalingo.

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono

medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione

nella libera economia?

Sì.

9.2.2 In

caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

A partire da subito.

9.2.3 Di

quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

Rimandiamo al capitolo 9.1.1.

9.2.4 Se

in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è

presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato

attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Consigliamo l'aiuto da parte

dell'Ufficio Regionale di collocamento nella ricerca di un'attività confacente.

In considerazione del fatto che l'A. non lavora più da quattro anni, potrebbe

essere utile un graduale aumento della capacità lavorativa residua.

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Adeguatezza

della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata secondo le linee

guida?

Dal lato reumatologico consigliamo

all'A. di proseguire con una riabilitazione funzionale della spalla sin. Egli

potrebbe inoltre beneficiare di un riequilibrio e ricondizionamento della

muscolatura. Come già discusso dal Dr. med. __________ nell'ambito della

precedente perizia reumatologica del 2013, la presenza di una tendenza

fibromialgica, di una sintomatologia del dolore cronico, induce a proporre l'introduzione

di una farmacoterapia algomodulatoria centrale, attualmente non in corso, atta

ad aumentare la soglia del dolore.

Per quanto riguarda la patologia

psichiatrica consigliamo il mantenimento di una presa a carico psichiatrica,

rilettura e ridefinizione dei significati e costruzione di alternative di

funzionamento possibili, nonché una farmacoterapia idonea, eventualmente da

rintracciare in corso di un ricovero in ambiente psichiatrico per registrare eventuali

effetti collaterali e giungere ad una terapia di reale aiuto alla questione. La

terapia appare esigibile.

Dal lato neurologico non abbiamo

proposte terapeutiche.

9.3.2 Quale

miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare

con una terapia adeguata e in quanti mesi?

Impossibile rispondere, da valutare

nel decorso.

9.3.3 Altri

suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di

lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

No.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

10.1 Altri quesiti del medico SMR.

Alle domande supplementari del Dr. med. __________, Servizio

Medico Regionale dell'Ufficio Al, abbiamo già risposto ai capitoli precedenti.

10.2 Si chiede

al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo

rappresentante legale.

Non fa al caso.

Consigliamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, di inviare copia della nostra perizia ai medici curanti,

affinché siano informati sulle conclusioni peritali e sui consigli dei nostri

consulenti.

(…)" (doc. AI 96/338-345)

Il dr. __________ del SMR,

con rapporto finale del 23 novembre 2015 (doc. AI 97/392-396), poste le

diagnosi riconosciute dal SAM con influsso sulla capacità lavorativa e

confermato un periodo d’inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività dal

21 ottobre 2011 al 20 agosto 2012 (SUVA), ha concluso per un’incapacità

lavorativa nell’attività abituale del 25% dal 21 agosto 2012 al 22

agosto 2013, del 30% dal 23 agosto 2013 al 13 maggio 2014, del 100% dal 14

maggio al 14 agosto 2014 e del 30% dal 15 agosto 2014 in avanti e in un’attività

adeguata dello 0% dal 21 agosto 2012 al 22 agosto 2013, del 20% dal 23

agosto 2013 al 13 maggio 2014, del 100% dal 14 maggio al 14 agosto 2014 e del

20% dal 15 agosto 2014 in avanti.

Dalla nota per l’incarto

del 10 marzo 2016 (redatta dopo la precedente convocazione del 25 febbraio 2016

sub. doc. AI 98/397-398) risulta che il consulente AI “(…) in data odierna

ha incontrato l’assicurato. Spiegato a che punto si trova la pratica, la CGR

(come si calcola), le % di IL e il diritto a PPR. Dopo analisi/discussione,

siamo giunti che sia opportuno seguire il percorso CAP. Fissato appuntamento

conoscitivo con Dir. __________ per mercoledì 23.3.2016 ore 10.00. (…)”

(doc. AI 102/402).

La dr.ssa __________, FMH

medicina fisica e riabilitazione, l’8 giugno 2016 ha trasmesso all’Ufficio AI

un certificato medico rilasciato lo stesso giorno (doc. AI 111/412-413 ,

112/414 e 113/415). Al riguardo il medico SMR dr. __________, nell’annotazione

del 13 giugno 2016, ha concluso che lo stesso “(…) non mostra una modifica

dello stato di salute. (…)” (doc. AI 119/423).

Sulla base di detto

certificato l’Ufficio AI, con e-mail dell’8 giugno 2016, ha comunicato all’avv.

__________ (all’epoca legale dell’insorgente) che “(…) sulla base

dell’ultimo certificato medico della dottoressa __________, l’assicurato signor

RI 1 dovrà partecipare al percorso di accertamento presso il CAP di __________.

Esso è previsto dal 4 luglio al 29 luglio 2016 (4 settimane). (…)” (doc. AI

114/416-417).

L’avv. __________, con

scritto del 14 giugno 2016, ha chiesto all’Ufficio AI “(…) di voler

momentaneamente sospendere il percorso di accertamento presso il CAP di __________

è ciò a seguito del rilevante pregiudizio di salute che oggi stesso

l’assicurato mi ha ancora fatto presente e meglio così come attestato dalla

documentazione medica trasmessa alla vostra attenzione. (…)” (doc. AI

120/424-425).

Il consulente in

integrazione, nel rapporto finale SIP del 15 giugno 2016 (doc. AI 122/429-431),

circa l’attività esigibile adeguata senza riformazione specifica e all’analisi

della reintegrabilità si è così espresso: “(…) L'assicurato, di anni 47,

presenta una capacità lavorativa medico-teorica del 70% in attività abituale

(meccanico-manovale) e dell'80% in attività adeguata. Abbiamo proposto al fine

di valutare la sua capacità lavorativa effettiva, un percorso CAP che è stato

rifiutato in quanto, secondo l'assicurato, sconsigliato dai suoi medici. Qui

nasce un incompatibilità di dichiarazioni da parte dei suoi medici curanti, che

interpellati non dicono proprio ciò. Interpellato il nostro SMR, le % di IL

vengono confermate come da rapporto finale SMR del 23.11.2015. Pure un

accertamento pratico in azienda viene rifiutato dall'assicurato, sempre

riferendosi al "divieto" da parte dei suoi medici. A questo punto,

sulla base esclusiva del rapporto finale SMR del 23.11.2015 unitamente alla

annotazione in GED del dott. __________, datata 13.6.2016, ritengo l'assicurato

reintegrabile nella misura massima del 70% in attività abituale, attività che

conosce già, rispettando i suoi limiti funzionali (max 5 kg). Potrebbe pure

lavora in attività adeguata, quale p.es. magazziniere, nella misura massima del

80%, rispettando sempre i suoi limiti funzionali (5 kg). (…)” (doc. AI

122/431).

L’avv. __________ il 30

giugno 2016 ha scritto all’Ufficio AI quanto segue: “(…) faccio riferimento

ai nostri incarti citati a margine e come convenuto telefonicamente con la

presente le confermo che assieme al signor RI 1 presenzierò ad un colloquio nei

vostri Uffici il prossimo martedì 12 luglio 2016 alle ore 15.00. Per quanto

attiene alla convocazione presso il centro d'accertamento professionale con la

presente le chiedo cortesemente di voler annullare la convocazione prevista per

lunedì 4 luglio 2016 e di segnalare, per eventuali prossime convocazioni, di

voler debitamente informare anche il sottoscritto patrocinatore. Dopo

l’incontro nei vostri Uffici e dopo la visione dei vostri atti, con debita

spiegazione all'assicurato pure sarà possibile valutare un eventuale prossima

convocazione. Al momento attuale non mi è stato purtroppo possibile giungere a

soluzioni differenti. (…)” (doc. AI 125/434).

Dal “Verbale incontro

del 12.7.2016” dello stesso giorno, presenti l’assicurato, sua moglie,

l’avvocato __________ e il suo assistente, risulta che “(…) lo scopo

dell'incontro era quello di valutare il possibile inserimento dell'assicurato

in un percorso CAP. E' stato spiegato a tutti i presenti che al momento

sussiste, secondo rapporto finale SMR del 23.11.2015, una capacità lavorativa

medico-teorica del 70% in attività abituale (manovale) e del 80% in attività

adeguata. L'avvocato chiede di visionare la perizia SAM che però non viene

autorizzata dal segretario ispettore in quanto ancora in istruttoria. A questo

punto, l'avvocato chiede espressamente che gli venga spedita affinché egli

possa consigliare al meglio il suo cliente sul procedere (CAP sì o CAP no).

L'assicurato ribadisce che lui non riuscirebbe a fare nessun lavoro in quanto

si bloccherebbe con la schiena. Spiega che deve fare spesso iniezioni per il

dolore. Purtroppo senza perizia SAM l'avvocato non si esprime e non si riesce a

fare un discorso chiaro con l'assicurato circa i benefici del percorso CAP. Si

fa alla fine riferimento ad eventuali possibili infortuni che l'assicurato potrebbe

andare incontro durante il percorso CAP, sebbene il sottoscritto dica che le

attività svolte al CAP non siano pericolose e siano sotto il controllo di un

consulente del lavoro e di un medico. (…)” (doc. AI 126(436-437).

L’avv. __________, nell’opposizione

del 14 settembre 2016 (doc.AI 143/475-476), ha, in particolare, osservato che “(…)

da ultimo, con riferimento ai provvedimenti professionali si tiene a ribadire

che gli stessi non sono stati eseguiti in considerazione dello stato di salute

dell'assicurato e non quindi, come erroneamente indicato nel progetto di

decisione, a seguito della "...

rinuncia a sottoporsi agli accertamenti del CAP ...". Ciò risulta

invero anche confermato nei rapporti del SIP nell’incarto Al. Proprio in

considerazione del grado d'invalidità già stabilito nel progetto di decisione

all'assicurato vanno conseguentemente garantiti tutti i diritti a provvedimenti

professionali e ciò non appena lo stato di salute gli permetterà

l'intraprendimento degli stessi. (…)” (doc. AI 143/476). Al riguardo il

consulente in integrazione, nella presa di posizione del 3 novembre 2016, ha

evidenziato che “(…) con una capacità lavorativa del 70% in attività

abituale (quale manovale-meccanico) e del 80% in attività adeguata, è più che

normale che si possa chiedere all'assicurato di svolgere un percorso di

accertamento professionale, detto CAP, presso la nostra struttura di __________.

E' stato spiegato in data 10.3.2016 come pure in data 23.3.2016 (presso CAP __________)

lo scopo di tale percorso. Ricordiamo che l'assicurato è sempre accompagnato da

uno/due consulente al lavoro, un medico del lavoro, un orientatore

professionale ed infine seguito pure dal Direttore del CAP, signor __________.

Qualora l'assicurato dovesse avere male, viene visitato dal medico CAP, dott. __________,

e posto subito ad eventuale riposo o cure. Se del caso, il provvedimento viene

interrotto. Il percorso è importante sia per l'assicurato che per l'ufficio Al,

così da poter definire le limitazioni funzionali dell'assicurato e definire le

possibili attività che potrebbe egli svolgere (sempre che ce ne siano). Da

Considerandi

parte dell'assicurato, o meglio della moglie, c'è stato sin dall'inizio del

colloquio al CAP un NO "mio marito non può farlo - non capite" mentre

il marito pareva in parte d'accordo a voler provare. Il tutto nel pieno

rispetto del danno alla salute si intende. II NO della moglie è emerso pure in

data 12.7.2016, piuttosto che un no diretto dell'assicurato. In poche parole,

l'assicurato non ha voluto provare, sebbene assistito da tante figure attente e

rispettose dei suoi limiti. Si fa riferimento ad eventuali possibili infortuni

a cui l’assicurato potrebbe incombere, cosa che non capita proprio grazie al vigile

controllo ed accompagnamento delle figure che lavorano al CAP. (…)” (doc.

AI 153/518-519).

Quanto alla pretesa

trasmissione dell’intera documentazione concernente l’assicurato da parte

dell’Ufficio AI la stessa è sfociata nella sentenza del 29 luglio 2016 con la

quale il TCA l’ha dichiarata irricevibile (doc. AI 131/443-451).

L’Ufficio AI – vista

l’ulteriore documentazione medica (cfr. doc. AI 147/490-508, 151/514,

155/523-526), prodotta nell’ambito dell’opposizione al progetto di decisione

del 29 agosto 2016 (cfr. doc. 140/467-471, 145/482, 147/489, 151/513 e 155/521)

– l’ha sottoposta al SMR che, con annotazione del dr. Andreoli del 10

ottobre 2016, ha concluso: “(…) la nuova documentazione inviata dal medico

curante del 17.9.2016 riporta esclusivamente rapporti antecedenti al SAM del

19.11.2015

e ivi già valutati e descritti del dr. __________ fino

all'operazione del 2014 e dr. __________ del neuro centro del 2013. Anche gli

altri certificati del medico curante dr. __________ degli ultimi 6 mesi a

dossier riportano solamente date e inabilità lavorative senza motivazione o

criteri di valutazioni riguardo alle medesime. In definitiva questa

documentazione non apporta novità significative tali da modificare quanto già

esposto nel rapporto SMR del 23.11.2015 che resta per noi vincolante. (…)”

(doc. AI 148/509) e ai periti del SAM che, con complemento peritale del 1. febbraio

2017.

(doc. AI 163/535-540), si sono così espressi: “(…) come da sua

richiesta abbiamo sottoposto la nuova documentazione medica e le osservazioni

riportate dal rappresentate legale avv. __________ del 7.11.2016 concernenti

I'A. sopra menzionato all'attenzione dei nostri consulenti Dr. med. __________,

specialista FMH reumatologia e medicina interna, e Dr.ssa med. __________,

specialista in psichiatria, che avevano valutato I'A. nell'ambito della perizia

pluridisciplinare del nostro servizio, redatta il 18.11.2015. Di seguito

riportiamo in modo integrale le loro prese di posizione: Dr. med. __________:

"Gentile Collega La ringrazio per il

suo scritto del 16.1.2017, al quale mi allega la documentazione medica seguente

che ho letto attentamente: - Scritto della Dr.ssa __________, specialista FMH

in medicina fisica e riabilitazione di __________ all'attenzione della __________

di __________ del 9.2.2016 - Certificato medico della Dr.ssa __________, specialista

FMH in medicina fisica e riabilitazione di __________ del 7.3.2016 - Scritto

del Dr. __________, specialista FMH in chirurgia di __________ del 23.3.2016 - Certificato

medico della Dr.ssa __________, specialista FMH in medicina fisica e riabilitazione

di Viganello dell'8.6.2016 - Scritto del dr. __________, specialista FMH in

chirurgia di __________ del 17.9.2016 - Certificato medico della Dr.ssa __________,

specialista FMH in medicina fisica e riabilitazione di Viganello del 27.10.2016

- Rapporto medico dello studio dentistico della Dr.ssa __________ e Dr. __________

di __________ del 27.10.2016 - Lettera del lic. iur. __________ di __________,

all'attenzione dell’ufficio dell'assicurazione invalidità del 7.11.2016.

Rileggendo quanto scritto nel mio consulto peritale reumatologico il 13.8.2015,

a riguardo di questo vostro sopraindicato assicurato che avevo visitato

l’11.8.2015, gli atti trasmessimi, non contengono nuovi elementi oggettivi,

atti a modificare la mia valutazione della capacità funzionale e di carico

residua dell'assicurato e quindi della sua capacità lavorativa; si riconfermano

dunque le conclusioni peritali reumatologiche seguenti la visita in questione

dell'11.8.2015. Cordiali saluti." Dr.ssa med. __________: "Gentili colleghi, come da vostra richiesta ho

preso visione dei nuovi atti proposti sul caso. In dettaglio: Dr.ssa med __________

relazione del 09.02.2016, del 08.06.2016, del 27.10.2016 Dr med __________

relazione clinica del 08.03.2016, del 11.10.2016 in cui sottolinea che la diagnosi

somatoforme non può che essere sostenuta (cosa condivisa dalla scrivente che in

data 09.2015 lo attesta) Dr med __________ relazione del 23.03.2016, del 17

09.2016

Dr.ssa med __________ relazione del 27.10. 2016 Avvocato __________,

relazione del 07.11.2016 che conferma quanto descritto dai medici implicati nel

caso. Dai nuovi atti non emerge alcuna novità sostanziale sul caso. Ricordo

peraltro che la scrivente ha già attestato la presenza di un quadro somatoforme

da dolore persistente ma ha anche precisato che lo stesso, in assenza di una

rilevante patologia psichiatrica non può indurre rilevanti limitazioni della CL

per i soli motivi psichiatrici, soprattutto quando si evince da diverse

relazioni mediche un plausibile dubbio sulla presenza di un'accentuazione dei

sintomi per benefici secondari. Ciò detto confermo quanto già registrato nella

mia relazione del 2015. Spero di aver risposto alle Vostre necessità, saluto

cordialmente". Concordiamo con i nostri consulenti che la nuova

documentazione medica e le osservazioni inoltrate dal rappresentante legale non

contengono elementi nuovi, per cui confermiamo le conclusioni della nostra

perizia pluridisciplinare, redatta il 18.11.2015. (…)” (doc. AI

163/535-537).

Nell’annotazione del 6

febbraio 2017 il medico SMR dr. __________ ha quindi concluso che “(…) non

posso che ribadire quanto già espresso anche alla luce di quanto riportato dai

periti coinvolti del SAM. La nuova documentazione ancora ulteriormente inviata

non inficia quanto già noto ed espresso nel rapporto finale SMR alla luce della

valutazione multidisciplinare del SAM. (…)” (doc. AI 164/541).

Dal canto suo il

consulente in integrazione professionale il 17 febbraio 2017 ha ribadito che “(…)

confermo la validità di quanto da me espresso nel rapporto datato 3.11.2016, in

particolare confermo che l’assicurato ha rinunciato al percorso proposto (CAP)

che è risultato medicalmente esigibile anche a seguito della nuova

documentazione medica sottoposta in fase di osservazioni al nostro ufficio. (…)”

(doc. AI 166/543).

L’Ufficio AI, viste le

risultanze mediche suenunciate e ritenuta la conferma del consulente in integrazione

professionale del 17 febbraio 2017, con decisione del 21 febbraio 2017 ha

negato all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità e a provvedimenti

professionali (cfr. consid. 1.2).

2.5

Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)

dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che

se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono

essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il

profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi

vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al riguardo, l’Alta Corte,

nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…) Per il

nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte

- applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo

disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017

consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;

8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op.

cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.6

Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente

vagliato prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per

mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM, che va considerata

dettagliata, approfondita e quindi rispecchia i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.

Dal fascicolo (cfr. doc. AI

96/311-391) risulta che il SAM ha considerato compiutamente tutta la

documentazione medica agli atti precisando debitamente le ragioni per le quali

i periti hanno concluso per un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi

attività dal 21 ottobre 2011 al 20 agosto 2012 e, di seguito, per un’incapacità

lavorativa, nell’attività abituale: del 25% dal 21 agosto 2012 al 22

agosto 2013, del 30% dal 23 agosto 2013 al 13 maggio 2014, del 100% dal 14

maggio al 14 agosto 2014 e del 30% dal 15 agosto 2014 in avanti e, in

un’attività adeguata, dello 0% dal 21 agosto 2012 al 22 agosto 2013, del

20% dal 23 agosto 2013 al 13 maggio 2014, del 100% dal 14 maggio al 14 agosto

2014.

e del 20% dal 15 agosto 2014 in avanti.

La valutazione dei periti,

confermata nel complemento del 1. febbraio 2017 (cfr. doc. AI 163/535-540) e

dal medico SMR dr. __________ nell’annotazione 6 febbraio 2017 (cfr. doc. AI

164/541), non è stata validamente contestata e tantomeno messa in dubbio da

nessun medico, né generico né specialista.

Avuto riguardo allo

scritto del 17 settembre 2016 indirizzato all’avv. __________ (cfr. doc. AI

147/490-491), questo Tribunale rileva che il dr. __________ non si è confrontato

debitamente e puntualmente con la perizia pluridisciplinare del 18 novembre

2015.

del SAM. Infatti, il dr. __________ indica in generale quale sarebbe il

compito di una perizia, evidenzia che (trattandosi di una problematica

infortunistica con un danno ortopedico che si è protratto nel tempo senza una

vera soluzione e che ha aggravato anche lo stato psichico) l’esame peritale

avrebbe dovuto seguire uno schema ben preciso, sostiene di avere delle

perplessità sul modo con cui è stata condotta la perizia indicando (senza

alcuna documentazione e/o precisazione in merito) che le conclusioni analitiche

e le considerazioni dei medici di parte AI non combacerebbero con i referti dei

medici specialistici non di parte e (tuttavia allegando solo della

documentazione medica già nota ai periti e sulla quale gli stessi si sono

chinati) che vi sarebbe molta discrepanza di visione e concettualità clinica fra

le due parti. Sempre il dr. __________ precisa che le problematiche sono di

carattere ortopedico e non reumatologico e che (nonostante non sia specialista

in materia) la problematica psichiatrica sarebbe stata sottovalutata. Va qui evidenziato

che nella STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, confermando la precedente

sentenza 36.2008.126 di questa Corte, il TF ha già avuto modo di sottolineare,

che “(…) come in altri settori specialistici della medicina, i confini

dell’area di competenza del neurologo, dell’ortopedico e del reumatologo non

sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di affezioni

studiate e dalla terapia praticata. (…)” (STF 9C_965/2008 del 23 dicembre

2009, consid. 4.2; in argomento vedi anche la STF 9C_793/2016 del 3 marzo 2017,

consid. 4.1.1). In questo non può essere seguito il dr. __________ laddove

sembrerebbe censurare la valutazione del dr. __________ in quanto reumatologo e

non ortopedico. Inoltre, quanto al valore probatorio delle perizie SAM, sotto

il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle

armi – oltre a rinviare alla DTF 136 V 376 citata al consid. 2.5

va qui osservato che l’assicurato (preventivamente reso attento circa il

nome dei periti e segnatamente la necessità di una perizia pluridisciplinare

con accertamenti di medicina interna a cura della dr.ssa __________,

neurologici a cura del dr. __________, psichiatrici a cura della dr.ssa __________,

e reumatologici a cura del dr. __________ (doc. AI 76/257-260 e 83/288-289))

non ha sollevato alcuna obiezione in merito nel termine assegnatogli, né ne ha

chiesto la ricusa, né ha domandato di essere esaminato da medici con una

diversa specializzazione.

Quanto all’ulteriore

documentazione medica rilasciata dalla dr.ssa __________, FMH in medicina

fisica e riabilitazione, e dal dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia – a prescindere dal fatto che questi specialisti non si

sono confrontati puntualmente con la valutazione del SAM –, la stessa è

stata sottoposta ai periti che, con complemento del 1. febbraio 2017, si sono

confermati nelle conclusioni di cui alla perizia pluridisciplinare del 18

novembre 2015 (cfr. doc. AI 163/535-540).

Nemmeno è possibile

concludere differentemente anche avuto riguardo ai certificati medici del 23

maggio 2017 del dr. __________ (doc. F) e del 24 maggio 2017 della dr.ssa __________

(doc. G).

Al riguardo questo

Tribunale può fare propria la conclusione del medico SMR dr. __________ che,

nell’annotazione 3 giugno 2017 – osservato come il certificato della

dr.ssa __________ sia simile a quelli precedenti e che il dr. __________

attesta genericamente un peggioramento e un’incapacità lavorativa del 100% –

ha espresso la seguente valutazione: “(…) dall'attuale documentazione non

risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla

valutazione SAM. (…)” (X/1).

Dal canto suo il dr. __________,

caposervizio del __________ della __________, nel rapporto del 14 giugno 2017

indirizzato alla dr.ssa __________, ha attestato che “(…) non ho rilevato

alcun deficit neurologico (…)” e quanto al procedere si è così espresso: “(…)

Non sono a conoscenza di eventuali valutazioni in ambito lavorativo, anche se

il paziente mi riferisce di essere stato valutato più volte presso gli uffici

dell'Al. Mi riferisce che gli è stato fissato un limite funzionale di 5 kg per

quanto riguarda il sollevamento di carichi. Ritengo chiaramente questo limite

troppo basso, e pertanto riterrei indicata l'esecuzione di una rivalutazione

della sua capacità lavorativa per poter permette un reinserimento sul piano

professionale. Nelle condizioni del paziente attuali, riterrei prioritario un

reinserimento sul piano sociale professionale rispetto al trattamento dei

sintomi. Il paziente sarebbe piuttosto favorevole ad essere rivalutato, dato

che il suo desiderio più importante sarebbe di poter lavorare anche se è

conscio che l'attività precedente sarebbe piuttosto difficile. Ti chiederei

pertanto di voler discutere con il MC tale opportunità qualora tu lo ritenga

indicato. Dal mio canto non ho ovviamente previsto alcun tipo di rivalutazione

neurochirurgica né alcun tipo di procedura invasiva, che non ritengo

necessaria. (…)” (XII/1).

Questo Tribunale,

conformemente alla giurisprudenza circa la forza probatoria di un atto medico (cfr.

consid. 2.5) e viste le suesposte risultanze, ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurato e in particolare le limitazioni da

osservare, sino all'emanazione del querelato provvedimento (il 21 febbraio

2017, data questa che segna il limite temporale del potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V 215 consid.

3.1

; 130 V 140 e 129 V 4; STF 9C_863/2014 del 23 marzo

2015.

consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3), senza

che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al riguardo,

va ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II 425

consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c

pagg. 323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010.

consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo

al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

2.7

L’insorgente, fondandosi su

una valutazione della capacità lavorativa residua diversa da quella stabilita

dai periti del SAM e confermata dal SMR, chiede “(…) di poter usufruire del

percorso di integrazione in altra attività adeguata, percorso che con il

presente ricorso sollecita gli venga proposta. (…)” (I).

Al riguardo va

innanzitutto ribadito che, visti i motivi esposti al precedente considerando,

alla valutazione dei periti del SAM – che hanno concluso, dopo

un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal 21 ottobre 2011 al 20

agosto 2012, per un’incapacità lavorativa nell’attività abituale del 25%

dal

21.

agosto 2012 al 22

agosto 2013, del 30% dal 23 agosto 2013 al 13 maggio 2014, del 100% dal 14

maggio al 14 agosto 2014 e del 30% dal 15 agosto 2014 in avanti e in un’attività

adeguata dello 0% dal 21 agosto 2012 al 22 agosto 2013, del 20% dal 23

agosto 2013 al 13 maggio 2014, del 100% dal 14 maggio al 14 agosto 2014 e del 20%

dal 15 agosto 2014 in avanti –, va riconosciuta piena forza probatoria.

Va inoltre rilevato che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato

o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Il consulente in

integrazione professionale, nel rapporto finale del 19 agosto 2016 (doc. AI 135/456-458

che conferma quello precedente del 15 giugno 2016 sub doc. AI 122/429-431), quanto

alla valutazione delle “Attività esigibili adeguata – senza (ri)formazione

specifica (oltre a quelle indicate nella categoria 4.2). Analisi della

reintegrabilità (conformemente alla direttiva interna)” ha concluso che “(…)

sulla base esclusiva del rapporto finale SMR del 23.11.2015 unitamente

all’annotazione in GED del dott. __________, datata 13.6.2016, ritengo l’assicurato

reintegrabile nella misura massima del 70% in attività abituale, attività che

conosce già, rispettando i limiti funzionali (max 5 kg). Potrebbe pure lavorare

in attività adeguata, quale p. es. magazziniere, nella misura massima del 80%,

rispettando i suoi limiti funzionali (5 kg). (…)” (doc. AI 135/458).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà

concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene coperta dall’assicurazione contro la disoccupazione e non

dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag.

332.

consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, pag. 83) – che il ricorrente sia in grado di mettere a

frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.

Del resto

deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto di

quello della proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una

persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti,

anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini

dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017,

consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato

non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto

di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se

– ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016

del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).

Detta ipotesi

(reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal fatto

che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque

altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività

economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età

(STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio

2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle

indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5). Nel

caso in esame, nel succitato rapporto finale del 19 agosto 2016 (doc. AI

135/456-458), il consulente in integrazione ha indicato delle attività

confacenti allo stato di salute dell’assicurato.

Quanto all’accertamento presso

il CAP questo Tribunale rileva quanto segue.

Dalle risultanze sopra

esposte (cfr. consid. 2.4) risulta che l’insorgente, senza validi motivi, ha

effettivamente (quantomeno) fatto ostruzione all’accertamento predisposto.

In questo senso egli è malvenuto

allorquando sostiene che “(…) non è assolutamente vero, come affermato dal

consulente Al in integrazione professionale, che l'assicurato abbia rinunciato

al percorso proposto, semmai è possibile che, tenendo presente i certificati

medici presentati che indicavano una totale inabilità lavorativa, l'avvocato __________

abbia concluso senza chiedere all'assicurato, che il percorso CAP non andava

proposto (forse perché oltre ad avere una laurea in legge ne ha anche un'altra

in medicina). Nel rapporto 3 novembre 2016 il consulente all'integrazione

conferma che il diniego al CAP non è quello dell'assicurato, bensì quello della

moglie, mentre l'assicurato era d'accordo a voler provare. Non essendo la

moglie in possesso di valida procura rilasciata dal marito che d'altronde era

d'accordo sul provare il percorso CAP è falsa l'affermazione rilasciata in data

17.

febbraio 2017 dal consulente Al che conferma che l'assicurato ha rinunciato

al proposto percorso CAP (Doc. D). La prova di tutto questo è che nel dossier

non vi è traccia di una presa di posizione negativa dell'assicurato per quanto

concerne il percorso CAP. Nei colloqui avuti il consulente Al, in presenza di

una situazione a suo parere non ben definita avrebbe dovuto far sottoscrivere

all'assicurato il rifiuto al proposto percorso CAP. (…)” (I). Del resto

agli atti figura sia una procura a favore dell’avv. __________ (doc. AI 16/36)

che a favore di sua moglie (doc. AI 19/39).

Pertanto questo Tribunale

deve confermare quanto osservato in sede di risposta dall’Ufficio AI e meglio

che “(…) per quanto concerne i reclamati provvedimenti professionali, si

osserva che il percorso al CAP (Centro d'accertamento professionale)

costituisce un accertamento. Nel caso specifico, il consulente ha indicato

(vedasi scheda di segnalazione del 21.03.2016 trasmessa al CAP in data

15.06.2016

– doc. 121 incarto AI) che il percorso era volto

all'orientamento professionale-pratico, alla valutazione delle competenze

scolastiche e pratiche/cognitive, alla verifica delle competenze per un

eventuale cambio di attività ed alla verifica della motivazione dell'assicurato

all'applicazione di provvedimenti professionali. Non si tratta dunque di un

provvedimento "riabilitativo" o di un "percorso di

integrazione" come sembra invece pretendere il ricorrente. Si rileva

inoltre che il consulente aveva comunque espresso dei dubbi circa l'effettiva

necessità di un tale percorso. Va qui rilevato che presentando certificati

medici attestanti inabilità lavorative maggiori a quelle definite in sede peritale,

l'assicurato ha di fatto rinunciato a sottoporsi ad un tale accertamento, come

a più riprese indicato sia dal consulente in integrazione, sia dall’avv. __________.

(…)” (IV, pagg. 3-4).

Visto tutto quanto sopra

esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalla valutazione del

consulente in integrazione professionale, effettuata peraltro da una persona

con esperienza in ambito integrativo.

In questo senso va

confermata la reintegrabilità dell’insorgente senza la necessità di

provvedimenti professionali.

È dunque a ragione che

l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto a provvedimenti professionali.

2.8

In merito alla valutazione

economica – considerati i dati del 2013 (anno in cui al più presto nasce

un eventuale diritto alla rendita visto l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1

lett. b LAI e considerata la tardività della domanda del settembre 2012 ex art.

29.

LAI) e del 2014 (anno in cui vi è stato un miglioramento dello stato di

salute dopo la temporanea inabilità lavorativa totale di tre mesi riconducibile

all’intervento alla spalla sinistra; cfr. consid. 2.4 e 2.6) – va

rilevato quanto segue.

2.8.1

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita e/o al momento della sua modifica),

guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona

sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze

personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione

dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà

scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (DTF

134.

V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare

indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se

l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che

egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità

di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

Nella fattispecie

concreta, partendo dal reddito da valido di fr. 57'427.-- nel 2012 (importo

questo stabilito dall’amministrazione fondato sul questionario del datore di

lavoro dell’11 ottobre 2012 sub doc. AI 24/59-65 e rimasto incontestato) si ha,

per il 2013 un reddito da valido di fr. 57'714.13 (57'427.-- aumentati

per il 2013 dello 0.5 secondo la Tabella T1.1.10 Indice dei salari

nominali, Uomini, 2011-2016, ramo economico 41-43 costruzioni) e per il 2014 di

fr. 58'002.70 (57'427.-- aumentati per il 2013 dello 0.5 e per il

2014.

dello 0.5 secondo la Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali,

Uomini, 2011-2016, ramo economico 41-43 costruzioni).

2.8.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

In una sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3 l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap

salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Nel caso in esame,

ritenuto che l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui

esigibile, per il calcolo del reddito da invalido vanno applicati i dati

statistici.

Utilizzando i dati

salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2012) elaborata dall'Ufficio federale

di statistica (livello 1) nel settore privato svizzero (circa la rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), si ottiene un reddito annuo di fr.

62'520.-- (5'210 x 12 mesi).

Considerate nel 2013 le

41.7

ore di lavoro settimanali e aggiornati i dati a quell’anno, il reddito da

invalido nel 2013 ammonta a fr. 65'689.80 (62'520 x 41.7 : 40 aggiornati

dividendo per 101.7 e moltiplicando per 102.5 [Tabella T1.1.10 Indice dei

salari nominali, Uomini, 2011-2016]).

Considerata la capacità

lavorativa residua dell’80% (cfr. consid. 2.6) e applicata la riduzione del 15%

(10% per attività leggera e 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari; cfr. la decisione impugnata), il reddito da invalido si attesta

infine a fr. 44'669.06 (65'689.80 x 80% ridotti del 15%).

Nel 2014 vale invece

quanto segue. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (vedi, a proposito del 2012, la STF 9C_632/2015 del 4 aprile

2016.

pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita

dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014

skill level (NOGA08), risulta che il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale

(ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato

(circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI

2001.

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63’744.-- (5'312 x 12 mesi).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Considerato

che nel 2014 le ore settimanali normali di lavoro totali ammontavano a 41.7, si

ottiene per quell’anno un reddito da invalido di fr. 66'453.12 (63’744

x 41.7 : 40), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Nel 2014, considerata la capacità

lavorativa residua dell’80% (cfr. consid. 2.6) e applicata la riduzione del 15%

(cfr. la decisione impugnata), il reddito da invalido si attesta infine a fr.

45'188.12 (66'453.12 x 80% ridotti del 15%).

L’insorgente contesta la

mancata applicazione del gap salariale.

Al riguardo l’Ufficio AI ha

osservato che “(…) in relazione alla richiesta del GAP salariale, avevamo

richiesto di farci pervenire, ricerche di lavoro volte ad attestare che

l'assicurato, prima dell'insorgere del danno alla salute, stesse cercando di

reperire un'attività più redditizia e, se del caso, inoltrarci la relativa

documentazione. In assenza di giustificativi, il gap salariale non risulta

applicabile. (…)” (doc. AI 167/546).

Dal canto suo l’insorgente

ha addotto che “(…) non si capisce per quale ragione il ricorrente, che

aveva trovato lavoro come manovale edile ed era in possesso di un contratto di

lavoro a tempo indeterminato, avesse la necessità, prima dell'insorgere del

danno alla salute, di ricercare una attività più redditizia, non avendo certo

la facoltà di prevedere l'infortunio sul lavoro occorsogli in data 29 marzo

2011.

(…)” (I).

Questo Tribunale rileva innanzitutto

che il contratto di lavoro con la __________ era a tempo determinato (cfr. il

punto 2.2 del questionario laddove il datore di lavoro indica quale motivo

dello scioglimento del rapporto di lavoro la “(…) scadenza del contratto

(…)”; doc. AI 24/59) e che (come emerge sempre dallo stesso questionario al

punto 2.14 rispettivamente dalle succitate risultanze mediche; cfr. consid. 2.4

e 2.6) l’infortunio che ha dato avvio alla malattia di lunga durata è quello

del 21 ottobre 2011. In simili circostanze, visto che il contratto di lavoro

con la __________ aveva una scadenza questo Tribunale ritiene che già prima del

21.

ottobre 2011 l’insorgente avrebbe potuto/dovuto adoperarsi per cercare una

nuova occupazione.

Non avendolo fatto – e a

maggiore ragione se, come da lui sostenuto, lo riteneva a tempo indeterminato –

ci si potrebbe effettivamente chiedere se così facendo egli non si sia

accontentato di un salario più basso.

Tale questione non merita

ulteriori approfondimenti ritenuto che, come si vedrà al prossimo considerando,

anche se si volesse applicare il gap salariale il risultato non cambia.

2.8.3

Confrontando il reddito

conseguibile nel 2012 presso la __________ di fr. 57'427.-- (cfr. consid.

2.8

) con quello che si ottiene in base alla tabella TA1 (anno 2012) di fr. 67'603.50

(settore 41-43 costruzioni, livello 1, ritenute le 41.5 ore settimanali; 5’430

x 12 x 41.5 : 40), si ottiene un gap salariale applicabile del 10.06% (fr 67'603.50

vs. fr. 57'427 meno il 5% ai sensi della succitata DTF 135 V 297).

Applicando il gap

salariale del 10.6% ai redditi da invalido sopra ottenuti (cfr. consid. 2.8.2)

di fr. 44'669.06 (2013) rispettivamente di fr. 45'188.12 (2014) il reddito da

invalido si attesta, infine, a fr. 40'175.35 nel 2013 e a fr. 40'642.19 nel

2014.

Per il 2013, confrontando

il reddito da invalido di fr. 40'175.35 con quello da valido di fr. 57'714.13

(cfr. consid. 2.8.1), si ottiene un grado d’invalidità del 30% ([57'714.13

- 40'175.35] x 100 : 57'714.13 = 30.38% arrotondato al 30% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) che non dà diritto ad una rendita.

Per il 2014, confrontando

il reddito da invalido di fr. 40'642.19 con quello da valido di fr. 58'002.70

(cfr. consid. 2.8.1), si ottiene un grado d’invalidità del 30% ([58'002.70

- 40'642.19] x 100 : 58'002.70 = 29.93% arrotondato al 30% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) che non dà diritto a una

rendita d’invalidità.

Ribadito che gli anni

determinanti sono il 2013 e il 2014 (anni in cui al più presto nasce un

eventuale diritto alla rendita e in cui vi è stato un miglioramento dopo la

temporanea inabilità lavorativa totale di tre mesi; cfr. consid. 2.8), questo

Tribunale rileva che anche volendo aggiornare i dati al 2017 (anno in cui è

stata resa la decisione impugnata) il risultato non cambia.

Infatti nel 2017 il

reddito da valido ammonterebbe a fr. 58'292.60 (57'427.-- aumentati

dello 0.5 per il 2013, del 0.5% per il 2014, del -0.2% per il 2015 e del 0.4%

per il 2016 [Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016,

ramo economico 41-43 costruzioni; pubblicata dall’Ufficio federale di

statistica] e dello 0.3 per il 2017 [stima trimestrale per il secondo quartale

del 2017, pubblicata dall’Ufficio federale di statistica]) e quello da

invalido a fr. 41'119.62 (63'744.-- aggiornati al 2016 [63'744.-- :

103.2

x 104.1; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016] e

aumentati dello 0.3 per il 2017; riportati all’orario medio di lavoro

settimanale nelle aziende di 41.7 [ultimo dato disponibile valido per il 2016];

considerata la capacità lavorativa residua del 80%, applicata la riduzione del

15% e il gap salariale dello 10.06%).

Confrontando ora il

reddito da invalido di fr. 41'119.62 con quello da valido di fr. 58'292.60, si

ottiene, anche per il 2017, un grado d’invalidità del 29% ([58'292.60 - 41'119.62]

x 100 : 58'292.60 = 29.45% arrotondato al 29% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121) che non dà diritto ad una rendita.

2.9

In simili circostanze, visto tutto

quanto precede, è dunque a giusta ragione che l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il diritto a prestazioni. La decisione impugnata va pertanto

confermata e il ricorso respinto.

Non merita qui ulteriore

disamina la questione a sapere se il diritto a prestazioni andava respinto anche

in base all’art. 36 LAI. Al riguardo questo Tribunale può fare proprio quanto

addotto dall’amministrazione e più precisamente che “(…) per quanto attiene

alle condizioni assicurative occorre precisare che la rendita ordinaria, a

norma dell'art. 36 LAI impone che un assicurato, al momento dell'insorgere

dell'invalidità, abbia versato contributi per almeno tre anni. Questa

condizione è indipendente dalla nazionalità del richiedente. Inoltre, il

momento determinante per stabilire se vi sono tre anni di contributi non è

quello in cui la persona è confrontata per la prima volta con il danno alla salute,

ma quello in cui subentra l'invalidità. Ora, in base all'art. 4 cpv. 2 LAI,

l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il

diritto alla singola prestazione. Per quel che concerne il diritto a rendita,

l'invalidità subentra quindi nel momento in cui l'assicurato patisce per un

anno, senza notevoli interruzioni, un'inabilità lavorativa media pari al 40% e,

alla fine di tale anno, presenta altresì un grado d'invalidità di pari grado

(art. 28 cpv. 1 LAI). Gli esami sino ad ora effettuati non hanno permesso di

stabilire alcun diritto a rendita. Non si pone quindi la questione a sapere se

i tre anni di contributi siano o meno adempiuti. (…)” (doc. AI

167/546-548).

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per fr. 500.--,

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti