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Decisione

32.2017.52

Rendita limitata nel tempo. Ricorso accolto con rinvio degli atti per nuovi accertamenti medici

21 giugno 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 299/03). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce segnatamente che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta;

- se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, al-l'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener

conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso

perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 p. 137);

- nel caso

concreto, alla luce delle certificazioni mediche agli atti (cfr. incarto AI e

doc. A/1-22) ed in particolare del rapporto 16 marzo 2016 del chirurgo ortopedico

dr. __________, prodotto con il gravame (doc. A/2), il quale descrive in

particolare – co-me rettamente evidenziato dal SMR nelle sue menzionate an-notazioni

del 30 marzo 2017 (cfr. IV/1) – una sintomatologia algica lombare persistente e

invalidante non menzionata nella perizia reumatologica del 9 febbraio 2015 del

dr. __________ (cfr. doc. AI 40), questo TCA ritiene che occorra in effetti

ulteriormente indagare rispettivamente aggiornare la situazione medica (e se

del caso economica) nel senso indicato nella sopra riportata annotazione SMR e

come per altro postulato nel gravame dall’insorgente. Ciò allo scopo di

stabilire se vi sia stato o meno un miglioramento della situazione invalidante

(in particolare della capacità lavorativa in attività adeguate) giustificante

la soppressione della rendita intera a far tempo dal 1. novembre 2015, quando

si consideri che l’amministrazione, sulla base di accertamenti medici rivelatisi

(alla luce del citato rapporto del dr. __________) suscettibili di essere

Considerandi

completati ed aggiornati, ha valutato a contare da luglio 2015 una totale capacità

al lavoro in attività adeguate con conseguente incapacità al guadagno –

risultante dal raffronto dei redditi – presso-ché nulla;

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre

2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011);

- nel

caso concreto, come detto – fermo restando il diritto dell’assicurata alle

prestazioni assegnate sino a fine ottobre 2015 – si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda, come

detto, ad una nuova e completa valutazio-ne dello stato di salute e delle sue

conseguenze sulla capacità lavorativa (dal mese di luglio 2015),

rendendo in seguito – non senza avere effettuato le necessarie valutazioni economiche

– una nuova decisione sul diritto di RI 1 a pre-stazioni dopo il mese di

ottobre 2015. Contro questa nuova decisione l’assicurata avrà evidentemente

facoltà di ricorrere dinanzi allo scrivente Tribunale ai sensi degli artt. 56 e

segg. LPGA;

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della

vertenza, le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio

AI.

Dispositivo

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 22 febbraio

2017 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perchè proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr.

500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti