32.2017.53
Rifiuto di prestazioni. Conferma della valutazione medica (perizia reuma e del CPAS), dell'inchiesta casalinga e della valutazione economica in corretta applicazione del metodo misto
13 novembre 2017Italiano80 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.53
FS
Lugano
13 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 febbraio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1961,
all’epoca attiva quale ausiliaria CRS 120 ore per il Servizio __________ (doc.
AI 15/36-47), nell’aprile 2012 aveva presentato una prima domanda di
prestazioni (doc. AI 11/23-31), respinta mediante decisione del 15 ottobre 2012
(cresciuta incontestata in giudicato) in assenza di un periodo ininterrotto di
un anno almeno con inabilità del 40% ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e
non essendo adempiuti i requisiti per il diritto ad eventuali provvedimenti
d’ordine professionale ai sensi dell’art. 17 LAI (doc. AI 40/102-103).
1.2. Il 27 febbraio 2015
l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 46/112-117).
Al “Progetto di
decisione” del 6 marzo 2015 di non entrata nel merito sulla nuova richiesta
di prestazioni (doc. AI 47/118-119) l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, si è
opposta il 16 aprile 2015 (doc. AI 52/124-130).
L’Ufficio AI –
esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, compresi, in
particolare, la perizia reumatologica del 2 dicembre 2015 con complemento del
31 maggio 2016 del dr. __________ (doc. AI 81/372-378 e 90/412), la perizia del
19 aprile 2016 del dr. __________ e della dr.ssa __________, capo clinica
rispettivamente direttrice, del CPAS (doc. AI 88/393-409), il rapporto finale
del 4 luglio 2016 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 91/413-417),
l’inchiesta domiciliare del 29 novembre 2016 (doc. AI 93/419-425), le tabelle
con le riduzione al reddito ipotetico da invalido allestiti il 13 dicembre 2016
(doc. AI 95/427-430) e la valutazione del consulente in integrazione
professionale del 20 dicembre 2016 (doc. AI 96/431) – con decisione 14/23
febbraio 2017 (preavvisata il 20 dicembre 2016 2016 sub doc. AI 97/432-436 e
oggetto della presente vertenza) ha respinto la domanda di prestazioni non
raggiungendo il grado d’invalidità il minimo pensionabile del 40% (art. 28 cpv.
2 LAI) e non essendo necessari provvedimenti di ordine professionale (doc. AI
102/445-450 e 103/451-452).
1.3. Con il presente ricorso
l’assicurata, sempre tramite l’avv. RA 1, insorge dinanzi al TCA. Contestata l’applicazione
del metodo misto per calcolare il grado d’invalidità (al caso concreto,
dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della seconda sezione della Corte
europea dei diritti dell’uomo nella causa Di Trizio contro Svizzera (divenuta
definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande
Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata
dalla Svizzera di un riesame della stessa), detto metodo non potrebbe essere
applicato) e la valutazione economica (considerata la formazione
(maturità classica e conoscenza parlata perfetta di due lingue) il reddito da
valido al 50% dovrebbe essere di circa fr. 40'000 inoltre i parametri e le
percentuali dell’inchiesta domiciliare non sarebbero spiegati), la
ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di
una rendita di tre quarti dal settembre 2014.
1.4. Con la risposta di causa –
con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito – l’amministrazione
postula la reiezione del ricorso.
1.5. Con scritto
del 27 aprile 2017 – osservato come la sua assistita “(…) ha
rinunciato ad un’attività al 100% per motivi di famiglia (…)” e ribadito
che “(…) le considerazioni che spingono l'Al a mantenere il metodo misto non
possono essere condivise. A nessun momento è stata concessa una rendita alla mia
assistita e non esistendo una decisione di rendita, l'amministrazione non può
pretendere applicare un metodo ormai dichiarato incostituzionale. Per quanto
riguarda la valutazione svolta dall'assistente sociale, nessun elemento del
dossier permette di controllare in modo obiettivo le valutazioni eseguite.
Nessuna base scientifica o statistica che sia e neppure un calcolo preciso sono
presentati nella valutazione fatta. Il risultato non appare chiaramente erroneo
bensì chiaramente incerto. (…)” (VI) – l’avv. RA 1 ha trasmesso al
TCA lo “Stato di famiglia anagrafica” (doc. B).
1.6. Con osservazioni 9 maggio
2017 – richiamati i contenuti della risposta di causa e, circa la
ripartizione quale salariata (50%) e casalinga (50%), osservato che “(…) in
effetti, RI 1 – terminata la sua attività quale ausiliaria di cura nell’ambito
dell'economia domestica presso il Servizio __________ il 30.06.2012 – si è
iscritta in disoccupazione (rivendicando il relativo diritto alle indennità dal
01.07.2012; cfr. il doc. 4 incarto DISO) precisando di essere disposta a
lavorare a tempo parziale nella percentuale del 50% (e ciò malgrado la stessa
risultasse totalmente abile al lavoro in ogni attività lucrativa; cfr. a tal
proposito sia il rapporto finale SMR datato 14.08.2012 sia la decisione del 15
ottobre 2012 cresciuta incontestata in giudicato). Dalle varie ricerche di
lavoro effettuate dall'assicurata – durante il periodo in cui essa era in
disoccupazione – emerge altresì come la Signora RI 1 (per sua scelta) era alla
ricerca di un'occupazione nella misura del 50%, e ciò nonostante il fatto che
la maggiore età delle due figlie (__________(nata nel 1991) e __________ (nata
nel 1994); cfr. il doc. B incarto TCA) non avrebbe certamente ostacolato
l'esercizio di un'attività lucrativa in una percentuale superiore (cfr. anche a
tal proposito i doc. 8, 63 e 72 incarto Al). Infine, dall'inchiesta economica
sub. doc. 93 incarto Al – circa l'esercizio di un'attività lucrativa se non
fosse intervenuto il danno alla salute – risulta che "dopo il
licenziamento del datore di lavoro aveva continuato a cercare un'attività
lavorativa, rendendosi disponibile in misura del 50%". (…)” (VIII) –
l’Ufficio AI si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a
prestazioni.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:
Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA,
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza
del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 141 V 281 il TF
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
2.4. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non
è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete
all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR
1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V
136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni
consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione
dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
A sua volta, l'art. 27
cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità.
L’invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della
sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non
vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella
sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge
collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui, invece,
l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività
lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,
l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se
svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di
graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo
l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del
metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in
un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza
consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,
l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che “(…)
la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei
redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni
consuete, deve essere precisata nel senso che la limitazione nell'ambito
lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività
lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (consid. 7.
(…)” (regesto della DTV 142 V 290; cfr. al riguardo
anche le STCA 32.2015.119 e 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
2.6. Il Tribunale federale (TF), dopo
la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della seconda sezione della Corte
europea dei diritti dell’uomo nella causa Di Trizio contro Svizzera (divenuta
definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera
della Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla
Svizzera di un riesame della stessa) –
nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo,
chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la
soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la
nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più
un grado d’invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha
tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione
dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la
violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata
separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
Contestualmente la Corte europea - ricordato che non incombe a lei di annullare
e/o abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla
CEDU e che le sue sentenze hanno un carattere declaratorio - ha precisato che
la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui le soluzioni siano
compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi
all’art. 46 CEDU precisando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e
al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata
nel caso presente non esige che si rimettano in discussione gli atti o le
situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza – ha sviluppato la seguente giurisprudenza.
Nella STF 9F_8/2016 del 20
dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50 (pronunciandosi sulla domanda
di revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata
sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo),
la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea
concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale
salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni
solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado
di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con
mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).
Questo nuovo status,
essendo un motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del
metodo da applicare per il calcolo del grado di invalidità – dal metodo
ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con
un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di
attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) – che, nel caso
concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione
rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita
riconosciuta con effetto retroattivo.
L’Alta Corte ha perciò
concluso che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU
allorquando le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU)
prese dalla persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento
di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado
d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di
revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita
riconosciuta con effetto retroattivo.
In una tale costellazione,
allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e
meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di
assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato
conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi
dell’art. 17 LPGA.
Il TF ha pertanto concluso
che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita non è
conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla
mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza
– rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della
domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla
Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS – ha infine specificato
che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei
diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando
4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto.
L’interpretazione data dal
Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è
stata criticata dalla dottrina (U. Kieser, Gemischte Methode: ein Blick
auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474);
A. Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12
seg.).
Con
sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il TF ha
confermato il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3
che la stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita
in caso di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un
cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a
tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete,
ma anche nel caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del
15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella lettera
circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta
cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento vedi la
STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).
Nella STF 9C_297/2016 del
7 aprile 2017, pubblicata in DTF 143 V 77, il TF ha stabilito che “(…) nell'ambito dell'esame del diritto secondo le disposizioni finali della
6a revisione dell'AI, primo pacchetto, non è rilevante un
cambiamento dello statuto della persona assicurata solo per motivi di natura
familiare, anche se non costituisce la causa per la quale la procedura di
revisione della rendita ha avuto inizio, di modo che lo statuto che la persona
assicurata aveva fino al momento della valutazione dell'invalidità deve essere
mantenuto (consid. 3.2.3) (…)” (regesto della DTF 143
V 77).
Nella STF 9C_752/2016 del
6 settembre 2017 (destinata alla pubblicazione) –
chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale, in
applicazione del metodo misto, ha confermato il diritto ad un quarto di rendita
limitato nel tempo nel caso di un’assicurata che (per motivi famigliari) senza
il danno alla salute si sarebbe dedicata ipoteticamente totalmente alla
famiglia fino al 31 luglio 2014 prima di iniziare un’attività lavorativa nella
misura del 25% con il 1. agosto 2014 e dedicarsi per il restante 75% alle
mansioni consuete – il TF ha
stabilito che la soppressione e/o riduzione della rendita in via di revisione
va ritenuta contraria alla CEDU (violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8
CEDU) anche allorquando motivi famigliari hanno determinato il cambiamento di
stato da assicurato senza attività lavorativa a quella di assicurato attivo
parzialmente con mansioni consuete (“(…)
Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die revisionsweise
Aufhebung oder Herabsetzung der Invalidenrente auch dann als EMRK-widrig - als
Verletzung von Art. 14 in Verbindung mit Art. 8 EMRK - zu betrachten, wenn
familiäre Gründe für einen Statuswechsel von "nichterwerbstätig" zu
"teilerwerbstätig" (mit Aufgabenbereich) sprechen. Der Versicherten
ist die laufende Rente auch diesfalls weiterhin auszurichten (…)” (STF 9C_752/2016 del 6 settembre 2017, consid. 4.6)). Contestualmente la nostra Massima
istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. In seinem zur Umsetzung des EGMR-Urteils vom
2. Februar 2016 ergangenen, in BGE 143 I 50 publizierten Urteil 9F_8/2016 vom
20. Dezember 2016 (E. 4.1 und 4.2) entschied das Bundesgericht, dass zwecks
Herstellung eines konventionskonformen Zustandes in derartigen Konstellationen
fortan auf die Aufhebung der Invalidenrente im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG
allein zufolge eines Statuswechsels von "vollerwerbstätig" zu
"teilerwerbstätig" (mit Aufgabenbereich) zu verzichten ist (vgl. auch
IV-Rundschreiben Nr. 355 des BSV vom 31. Oktober 2016, mit Aktualisierung per
26. Mai 2017). Für die Versicherte, die damals am Recht stand, hatte dies zur
Folge, dass sie unverändert Anspruch auf die bisher ausgerichtete
Invalidenrente hatte. Gleiches gilt, wenn der beschriebene Statuswechsel nicht
zu einer vollständigen, sondern lediglich zu einer teilweisen Aufhebung der
Invalidenrente im Sinne einer Rentenherabsetzung führt; auch diesfalls besteht
der Anspruch auf die bisher ausgerichtete Rente fort (BGE 143 I 60).
4.3. Der hier zu beurteilende Sachverhalt
unterscheidet sich von den bereits entschiedenen Fällen (BGE 143 I 50 und 60)
zum einen dadurch, dass der anfänglichen Rentenzusprache an die
Beschwerdeführerin nicht die für Vollerwerbstätige geltende
Einkommensvergleichs-, sondern die spezifische Methode (Betätigungsvergleich)
zugrunde liegt. Mit anderen Worten steht nun nicht der Statuswechsel von
"vollerwerbstätig" zu "teilerwerbstätig" (mit
Aufgabenbereich) zur Diskussion, sondern derjenige von "nichterwerbstätig"
zu "teilerwerbstätig" (mit Aufgabenbereich). Zum andern hätten
hypothetisch im Gesundheitsfall bei den in BGE 143 I 50 und 60 am Recht
stehenden Versicherten die aus der Geburt von Kindern resultierenden
Betreuungsaufgaben eine Einschränkung der bisherigen Erwerbstätigkeit zur Folge
gehabt, während die Beschwerdeführerin wegen des - zufolge zunehmender
Selbständigkeit ihrer Kinder - abnehmenden Betreuungsaufwandes ohne
gesundheitliche Beeinträchtigung neu eine Teilerwerbstätigkeit aufgenommen
hätte.
4.4. Diese Unterschiede ändern nichts daran, dass
in allen drei Fällen einzig der familiär bedingte Wechsel zum Status einer
teilerwerbstätigen Versicherten (mit Aufgabenbereich) und die daraus folgende
Anwendung der gemischten Methode dazu führen, dass der bisherige, unter einem
anderen sozialversicherungsrechtlichen Status bestehende Anspruch auf eine
Rente ganz (bei deren Aufhebung) oder teilweise (bei deren Herabsetzung)
entfällt. Übereinstimmend ist es die Organisation des Familienlebens, d.h. die
(sich immer wieder neu stellende) Frage, ob und in welchem Umfang die
versicherte Person Betreuungsaufgaben zu übernehmen hat, die bei ihr zu einem
neuen sozialversicherungsrechtlichen Status führt. Dabei bewirkt einzig diese
Statusänderung schliesslich wegen der sich daraus neu ergebenden Anwendbarkeit
der gemischten Methode, dass die versicherte Person für die Belange der
Invaliditätsbemessung eine Verschlechterung ihrer Position erfährt.
4.5. Der EGMR beanstandete in seinem Urteil vom
2. Februar 2016 (vgl. insbesondere Ziff. 97), dass die Versicherte ihren
Rentenanspruch nur deshalb verlor, weil sie für die Invaliditätsbemessung neu
als Teilerwerbstätige galt, während sie als Vollerwerbstätige, aber auch wenn
sie sich (hypothetisch) ausschliesslich um den häuslichen Bereich gekümmert
hätte, wahrscheinlich weiterhin eine Rente hätte beanspruchen können. Wenn der
Gerichtshof in dieser Ungleichbehandlung der Teilerwerbstätigen sowohl
gegenüber den Voll- als auch gegenüber den Nichterwerbstätigen eine Verletzung
von Art. 14 in Verbindung mit Art. 8 EMRK erblickt, drängt sich eine
entsprechende Korrektur im Sinne der konventionsrechtlichen Garantien nicht nur
bei Konstellationen auf, wie sie BGE 143 I 50 und 60 zugrunde lagen, sondern
auch bei der hier zu beurteilenden Sachlage. (…)" (STF 9C_752/2016
del 6 settembre 2017, consid. da 4.2 a 4.5)
Nella STF 9C_33/2017 del
18 settembre 2017 il TF ha confermato l’applicazione del metodo misto e non ha
ritenuto applicabile la giurisprudenza della sentenza 7186_09 del 2 febbraio
2016 della seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo nella
causa Di Trizio contro Svizzera. Nella fattispecie – osservato come
nella prima domanda all’assicurata (ritenuta salariata al 100%) era stato
negato il diritto ad una rendita – la nostra Massima istanza ha concluso
che nella seconda procedura, in cui ha fatto valere un peggioramento dello
stato di salute, l’insorgente non ha perso il diritto a prestazioni unicamente a
causa del fatto che, vista la nascita del figlio e la conseguente riduzione
della percentuale lavorativa, è stata ritenuta attiva parzialmente (“(…) Die
Beschwerdegegnerin schätzte die Versicherte im Zuge der ersten Anmeldung als
(voll) erwerbstätig ein und verneinte einen Rentenanspruch (vgl. Verfügung vom
29. September 2008). Die Beschwerdeführerin hat somit im zweiten Verfahren
keinen Anspruch allein aufgrund des Umstands verloren, dass sie wegen der
Geburt ihres zweiten Kindes und der damit einhergehenden Reduktion des
Erwerbspensums neu als Teilerwerbstätige eingeschätzt wurde. Insoweit kann sie
aus dem erwähnten EGMR-Urteil nichts für sich ableiten. Es gibt keinen Grund,
die vorliegende Konstellation anders zu beurteilen als diejenigen Fälle, bei
welchen es um die erstmalige Rentenzusprache an eine im massgebenden Beurteilungszeitraum
als teilerwerbstätig qualifizierte versicherte Person geht (vgl. Urteil
9C_615/2016 vom 21. März 2017 E. 5.2). Hier wie dort steht nicht der Verlust
oder die Verringerung des Rentenanspruchs auf dem Spiel (vgl. auch SVR 2017 IV
Nr. 35 S. 88,9C_473/2016 E. 4). Die Vorinstanz hat die Invalidität der
Versicherten somit zu Recht anhand der gemischten Methode bemessen. (…)”
(STF 9C_33/2017 del 18 settembre 2017, consid. 4.2)).
Nella STF 9C_232/2017 del
3 ottobre 2017– con riferimento alla “lettera circolare n. 355 del 31
ottobre 2016 / aggiornato il 26 maggio 2017” dell’UFAS – il TF si è
confermato nella propria giurisprudenza ed ha ribadito che nei casi che non
presentano una situazione simile a quella del caso “Di Trizio” va
applicato il metodo misto non giustificandosi un cambiamento di prassi (“(…) Das
Bundesgericht ist in den bisherigen nach Eintritt der Rechtskraft des
EGMR-Urteils in Sachen Di Trizio gefällten Entscheiden im Sinne des erwähnten
IV-Rundschreibens, welches den Charakter einer Verwaltungsweisung (zu deren
Verbindlichkeit für die Sozialversicherungsgerichte: BGE 136 V 16 E. 5.1.2 am Ende S. 20 und 133 V 257 E. 3.2 S. 258) hat,
vorgegangen (vgl. etwa Urteil 9C_525/2016 vom 15. März 2017 E. 4.2.2 und
dortige Hinweise; ferner BGE 143 I 50 E. 4.4 S. 60; 143 V 77 E. 3.2.2 S. 80 und Urteil 9C_752/2016 vom 6. September 2017 E. 4.2,
zur Publikation vorgesehen). Es besteht, wie die Beschwerdeführerin zu Recht
anmerkt, kein Anlass, es vorliegend anders zu halten (zu den Voraussetzungen
für eine Praxisänderung BGE 141 II 297 E. 5.5.1 S. 303; 137 V 417 E. 2.2.2 S. 422; je mit Hinweisen). Die gemischte Methode findet
somit weiterhin Anwendung auf Fälle, die ausserhalb der beschriebenen
Konstellation (allein familiär bedingter Statuswechsel von
"vollerwerbstätig" zu "teilerwerbstätig" [mit
Aufgabenbereich], der zur revisionsweisen Herabsetzung oder Aufhebung der
Invalidenrente oder zur Befristung der rückwirkend zugesprochenen Rente führt)
liegen (Urteil 9C_615/2016 vom 21. März 2017 E.
5.2, in: SVR 2017 IV Nr. 53 S. 158). (…)” (STF
9C_232/2017 del 3 ottobre 2017, consid. 4.3.2)).
Nella succitata “lettera
circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 / aggiornato il 26 maggio 2017” l’UFAS
ha rilevato che:
" (…).
In seguito alla sentenza della
Corte EDU e per rispettare la vita privata e familiare, nei casi che presentano
una situazione simile a quella del caso «Di Trizio» andrà mantenuto lo statuto
attuale e non si potrà quindi più applicare il metodo misto.
Una situazione simile a quella del
caso «Di Trizio» si ha quando sono soddisfatti cumulativamente i
seguenti criteri:
- Revisione di una rendita o riduzione o
concessione a tempo determinato della rendita nel quadro della prima concessione
della rendita, e
- riduzione del grado d’occupazione determinata
da motivi familiari (obblighi di custodia nei confronti di figli minorenni).
Fino a nuovo avviso, in questi casi
una riduzione del grado d’occupazione determinata esclusivamente da motivi
familiari connessi agli obblighi di custodia nei confronti di figli minorenni
non costituisce più motivo di revisione. La persona assicurata mantiene lo
statuto precedente, poiché la riduzione del grado d’occupazione che l’ha o
l’avrebbe portata ad esercitare un’attività lucrativa a tempo parziale o a
ridurre il grado di occupazione della sua attività lucrativa a tempo parziale è
o sarebbe stata determinata esclusivamente da motivi familiari.
La possibilità di procedere a una
revisione della rendita a seguito di un cambiamento dello stato di salute o
della situazione economica della persona assicurata è invece mantenuta nei casi
valutati secondo il metodo misto.
Aggiornamento del 26.05.2017:
- Con sentenza del 20 dicembre 2016 il
Tribunale federale ha statuito sulla domanda di revisione Di Trizio.
Riassumendo la Corte suprema ha confermato la regolamentazione transitoria
prevista in questa lettera circolare AI (DTF 143 I 50).
- Con decisione del 23 settembre 2016 il
Tribunale federale ha stabilito che le domande di revisione inoltrategli che,
in analogia con la sentenza della Corte EDU nel caso Di Trizio, hanno per
oggetto la violazione della CEDU, non sono ammesse per difetto di
legittimazione (9F_5/2016).
- Con sentenza del 15 marzo 2017 il
Tribunale federale ha precisato che nei casi in cui non vi è una situazione
simile a quella del caso Di Trizio vanno applicati il diritto vigente e
l’attuale modello di calcolo del metodo misto (9C_525/2016). (…)" (lettera
circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 / aggiornato il 26 maggio 2017)
2.7. Al fine di determinare il
metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto
appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del
danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività
lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non
fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto
modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare
sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni
finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,
le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va
tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato
raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di
un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile
attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in
argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la
giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve
ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,
in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi
esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20
dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.8. Nella fattispecie, come accennato
(cfr. consid. 1.1 e 1.2), dopo la prima domanda del mese di aprile 2012 –
sfociata nella decisione del 15 ottobre 2012 cresciuta incontestata in
giudicato e con la quale l’amministrazione ha negato il diritto a prestazioni –,
nel marzo 2015 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda che l’Ufficio AI ha
respinto con la decisione del 14/23 marzo 2017 qui impugnata e oggetto della
presente vertenza.
In concreto, trattandosi
di una fattispecie da trattare in modo analogo a quello di una prima domanda (cfr.
la succitata STF 9C_33/2017 del 18 settembre 2017) – si tratta infatti
di una nuova domanda dopo una precedente decisione di rifiuto di prestazioni –,
conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6) può essere
applicato il metodo misto per il calcolo del grado d’invalidità.
In questo senso non può
essere seguito l’avv. RI 1 laddove – in virtù di una propria
interpretazione della sentenza “Di Trizio” (vedi le argomentazioni
sviluppate nel ricorso) – sostiene che “(…) una persona che lavora a
tempo parziale, sia per decisione propria sia per motivo temporaneo vede il suo
handicap valutato in modo del tutto discriminatorio, questo è il senso della
decisione Di Trizio e il vero messaggio della CEDU. (…)” (I).
Nemmeno è possibile
seguire l’avv. RI 1 laddove, anche ammettendo “(…) che la giurisprudenza Di
Trizio sia applicabile alle sole donne che hanno abbandonato parzialmente la
loro attività economica (…)” (I), sostiene che questo è il caso della sua
assistita – “(…) la Signora RI 1 ha rinunciato ad un’attività al 100%
per occuparsi delle sue figlie, oggi universitarie. (…)” (I) – concludendo
che il metodo misto non può pertanto essere applicato adducendo “(…) che poi
non abbia poi più voluto o potuto riprendere un’attività lavorativa è del tutto
indifferente. Nel caso presente pur accettando l’interpretazione limitativa
della giurisprudenza Di Trizio fatta dall’amministrazione, il metodo misto non
può essere applicato alla Signora RI 1. (…)” (I).
In effetti, nell’ambito
della nuova domanda (che, lo si ribadisce, non impedisce l’applicazione del
metodo misto), l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni e non ha invece
proceduto né ad una revisione di una rendita (soppressione e/o riduzione) né al
riconoscimento con effetto retroattivo di una rendita limitata nel tempo. Non
può pertanto essere seguito l’avv. RA 1 anche laddove sostiene che “(…) le
considerazioni che spingono l’AI a mantenere il metodo misto non possono essere
condivise. A nessun momento è stata concessa una rendita alla mia assistita e
non esistendo una decisione di rendita, l’amministrazione non può pretendere
applicare un metodo ormai dichiarato incostituzionale. (…)” (VI).
In simili circostanze,
alla luce della succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6) e ritenuta
(come si dirà al prossimo considerando) l’assicurata salariata al 50% e
casalinga al 50%, questo Tribunale deve concludere che nulla osta
all’applicazione del metodo misto per il calcolo del grado d’invalidità.
2.9. L’Ufficio AI (cfr. consid. 1.6)
ha ritenuto l’assicurata quale salariata al 50% e casalinga al 50%.
Tale suddivisione,
conforme alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), deve essere confermata da
questo Tribunale per le seguenti ragioni.
Da una parte, vi sono le dichiarazioni rese dall’assicurata in sede d’inchiesta domiciliare
del 29 novembre 2016 (doc. AI 93/419-425) da cui risulta che, se non fosse
intervenuto il danno alla salute “(…) la signora RI 1 dichiara che era sua
intenzione continuare a svolgere un’attività lucrativa. E per questo dopo il
licenziamento da parte del datore di lavoro aveva continuato a cercare
un’attività lavorativa, rendendosi disponibile in misura del 50% (…)” (doc.
AI 93/420, punto 1b) e questo anche in un periodo in cui dalla documentazione
medica agli atti non risultava alcuna incapacità lavorativa (dalla
decisione del 15 ottobre 2012 sub doc. AI 40/102-103, cresciuta incontestata in
giudicato, risulta infatti che a decorrere dal 30 giugno 2012 vale una capacità
lavorativa totale in qualsiasi attività e dal rapporto finale SMR del 4 luglio
2016 sub doc. AI 91/413-417 che in seguito l’inabilità lavorativa è stata del
100% dal maggio 2014 e del 50% dal dicembre 2014 in qualsiasi attività mentre
che dal novembre 2015 l’inabilità è stata del 60% nell’attività abituale e del
35% in un’altra attività adeguata).
Dall’altra parte vanno
considerate le domande d’indennità di disoccupazione del 29 dicembre 2011 e del
4 luglio 2012 nelle quali l’insorgente ha dichiarato di essere disposta a
lavorare a tempo parziale specificando, nella seconda domanda, al 50% (cfr.
doc. 3/5-8 e 4/9-12 punti 3 dell’incarto disoccupazione) e le relative ricerche
di lavoro (cfr. doc. AI 63/167-168, 63/173-147, 63/176-184, 63/186-189,
63/191-198, 63/200-201, 63/203-211, 63/215-224, 63/230-240, 63/242-244,
63/246-248, 63/251, 63/253, 63/255-260, 63/262-264, 63/266-267, 63/271 e
63/273-274).
Va qui inoltre rilevato
che l’insorgente, in ogni caso, non sostiene e tantomeno prova la volontà di
aumentare la sua disponibilità lavorativa oltre il 50%.
Pertanto, ricordato anche
che la stessa insorgente ha sostenuto di aver rinunciato ad un’attività
lavorativa a tempo pieno per occuparsi delle figlie, a ragione
l’amministrazione – ritenuta la ripartizione 50% per la
parte dedicata all’attività lavorativa e 50% la quota dedicata alle mansioni
domestiche – ha applicato il metodo misto per il calcolo del grado
d’invalidità.
2.10. Nell’ambito dell’istruttoria a
seguito della nuova domanda di prestazioni, presentata dall’assicurata nel
marzo 2015 (cfr. consid. 1.2), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia
reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 74/329-330) e una perizia psichiatrica
a cura del dr. __________ c/o Centro Peritale delle Assicurazioni Sociali
(CPAS) (doc. AI 84/383-385).
Nella perizia
reumatologica del 2 dicembre 2015 (doc. AI 81/372-377) il dr. __________, FMH
in reumatologia – esposta l’anamnesi, i dati soggettivi e la
constatazione oggettiva –, ha posto le seguenti diagnosi con influsso
sulla capacità di lavorativa: “(…) Fibromialgia. Osteoporosi. Poliartraligie
croniche in presenza di turbe degenerative con/su? -minima displasia
acetabolare bilaterale -artrosi sacroiliache -rotule non sviluppate
bilateralmente anamnestiche. Uso dannoso di OH con probabile neuropatia alcolica
(CDT del 11.11.2015 del valore di 3,8%, > 2,6% patologico). (…)” (doc.
AI 81/376).
Circa le conseguenze sulla
capacità di lavoro il perito si è così espresso: “(…) Nella sua ultima attività
principale quale ausiliaria presso la __________, attività che implica la posizione
erette e il sollevamento di pesi, spesso capita di trovarsi in posizione
accovacciata, di eseguire lavori in ginocchio e di salire le scale, giudico
un'inabilità lavorativa del 50% dal momento della perizia. Il lavoro può
influire positivamente sulla percezione del dolore e sul decorso della
malattia. Dal punto di vista puramente reumatologico, in un'attività adeguata
al suo stato di salute e alle sue risorse, che consentono di eseguire le
mansioni senza il sollevamento di carichi (capacità ridotta a 6 kg
attualmente), evitando il più possibile la posizione accovacciata e
inginocchiata, che possa variare le posizioni, con possibilità di pause
supplementari, giudico un rendimento massimo del 75% sull'arco di una giornata
lavorativa di 8 ore dal momento della perizia. Per quanto riguarda i lavori
domestici ritengo modulare autonomamente i ritmi e i compiti del lavoro e
giudico una IL del 20%. (…)” (doc. AI 81/377).
Nel complemento del 31
maggio 2016 – interpellato in merito ai periodi di incapacità lavorativa
attestati dai colleghi e all’inizio della incapacità lavorativa del 20% quale
casalinga (cfr. doc. AI 89/411) – il dr. __________ ha attestato che “(…)
condivido i periodi di IL attestati dagli altri colleghi prima della mia
valutazione. L’IL del 20% in qualità di casalinga da me attestata parte dal
6.11.2015. (…)” (doc. AI 90/412).
Nella perizia psichiatrica
del 19 aprile 2016 (firmata dal dr. __________, capo clinica, e dalla dr.ssa
dr.ssa __________, __________, del CPAS; cfr. doc. AI 88/393-410) i periti
hanno posto, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, la diagnosi di “(…)
disturbo dell’adattamento con reazione mista ansioso-depressiva (F43.22) (…)”
e, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, quella di “(…) Sindrome da
dipendenza da alcool, attiva (F10.24) (…)” (doc. AI 88/405).
Fatti
I periti del CPAS –
elencati gli atti medici considerati ai fini della valutazione ed esposti i
dati clinici (anamnesi, esame clinico secondo AMDP-System, approfondimenti
testali, descrizione della giornata, attività e abitudini e trattamento
psichiatrico attuale – in sede di discussione hanno rilevato che “(…)
L'assicurata, che non riferisce eredopatie famigliari, non sembra aver
presentato disturbi dello sviluppo psicofisico né dell'apprendimento, avendo
anche conseguito la maturità classica e frequentato il primo anno di università
poi sospesa per problematiche economiche e perché, nel frattempo, aveva
iniziato a lavorare. E' giunta in Ticino attratta da guadagni maggiori e ha lavorato
inizialmente presso vari bar e locali; non emergono mai problematiche
comportamentali che abbiano portato a interrompere precocemente le diverse
occupazioni e l'assicurata sembra essersi ambientata bene anche nel tessuto
sociale, praticando intensamente attività ricreative e sportive (frequentazione
jazz festival e Aikido), mostrando quindi una varietà di interessi e la
capacità di mantenerli nel tempo. Anche sul piano relazionale l'assicurata ha
avuto soltanto due relazioni importanti e della durata di 15 anni l'una; la
prima con l'ex marito, dal cui matrimonio sono nate due figlie con cui ha buoni
rapporti e la seconda, che è ancora in corso, dal 2001. Non emergono pertanto
disfunzionamenti sul piano comportamentale, sociorelazionale e lavorativo che
facciano pensare a disturbi della personalità; ella si definisce aperta e
solare, con una buona capacità di creare relazioni anche durature.
Effettivamente, dopo la prima gravidanza è comparsa una fobia nella guida in autostrada
(tuttora presente) e sono iniziate alcune problematiche di tipo psicosomatico
(crisi di diarrea e vomito) in concomitanza della prima separazione, subita da
parte del marito che non sembrano tuttavia aver limitato la sua capacità
lavorativa. Di fatto tuttavia l'assicurata, che è sempre stata interessata a
medicine alternative, non ha mai fatto ricorso a psicoterapeuti e psichiatri
ma, anche nei periodi di vita più difficili, ha gestito il tutto da sola,
parlando con amiche o rivolgendosi appunto per brevi periodi a naturopati, mantenendo
peraltro la propria attività lavorativa al 50% non a causa di difficoltà ad
aumentare l'impiego orario dovute a patologia. Nel 2012 viene, a suo dire,
ingiustamente accusata di inefficienza e sospesa dal lavoro e questo scatena
una sindrome da disadattamento con scarsa accettazione di quanto accaduto, tendenza
al rimuginio, maggiore irritabilità, e disforia, insonnia che sono state
trattate sia con un sostegno psicologico che con una farmacoterapia, anche se
l'inserimento del Clometiazolo, frequentemente utilizzato nella
disintossicazione da alcool, sembra deporre per la presenza, già allora, di un
problema di abuso molto intenso che ella nega. Ella stessa infatti, anche
relativamente alle critiche che le erano state mosse allo __________, che hanno
condotto alla sospensione dal lavoro e che venivano attribuite ad uno smodato
uso alcolico, afferma che non fossero attendibili. Per la precisione non nega
di bere in modo eccessivo ma afferma di farlo soltanto in periodi di inteso
stress e crisi come quello attuale mentre dagli atti, l'abuso alcolico parrebbe
essere stato presente anche in precedenza all'evento stressante del
licenziamento avvenuto nel marzo del 2012. Di fatto il Dr. __________, nella
sua perizia fiduciaria del marzo 2012 auspicava una ripresa del lavoro che
riteneva terapeuticamente adeguata non avendo in allora riscontrato alcun segno
di depressione maggiore e, nel periodo di disoccupazione l'assicurata, quando
si è presentata l'occasione di una sostituzione di tre settimane nel corso del
2013, vi ha aderito mostrando quindi una capacità residua. Concomitantemente, in
un soggetto con una certa tendenza allo sviluppo di sintomatologia somatoforme,
l'epicondilite e la fibromialgia prima non presenti, hanno fatto la loro
comparsa e sembrano perdurare a tutt'oggi. Inoltre, a partire dal 2013
sarebbero comparsi sintomi agorafobici anche se non particolarmente limitanti
la mobilità dell'assicurata e ingravescenti disturbi della concentrazione, con
maggiore irritabilità e disforia ma, di fatto, non si sarebbe assistito ad
alcun sviluppo di sintomatologia propriamente depressiva con caratteristiche endogene,
mentre sarebbe rimasto inalterato un disturbo del ritmo sonno veglia.
L'assicurata, dopo aver terminato le indennità di disoccupazione, avrebbe
ricevuto un aiuto dal compagno che, a partire dal 2013, avrebbe convissuto con
lei in una casa di cui aveva l'usufrutto, sgravandola in questo modo dalle
spese di affitto e avrebbe anche accolto le figlie. Il tutto avrebbe favorito
anche un discreto compenso fino a quando, nella primavera 2014, l'assicurata ed
il compagno non avrebbero deciso di sposarsi, cosa che avrebbe incontrato la
strenua resistenza dei figli del compagno che avrebbero cercato in ogni modo di
opporsi anche perché, le precarie condizioni di salute del padre, avrebbero
probabilmente fatto ritener loro che vi fosse un interesse da parte
dell'assicurata di tipo economico o a fini ereditari. Questa non accettazione
quando, fino ad allora, i rapporti con i figli del compagno apparivano buoni, e
l'ostruzionismo molto spiccato degli stessi, avrebbero fatto precipitare l'assicurata
in una condizione simile a quella esperita nel 2012 con una verosimile incremento
del potus, irritabilità, disforia, senza, ancora una volta, la presenza di una
vera sintomatologia depressiva a carattere endogeno che, anche nell'attualità,
non si obiettiva. Difficile stabilire se nel periodo tra il 2013 e il 2014
l'assicurata abbia continuato a bere in misura cospicua; di fatto l'assicurata
non lo nega ma tende evidentemente a minimizzare l'abuso che, invece, appare
consistente sia per il lieve stato di intossicazione presente ai colloqui con
marcata alitosi, sia per i valori riscontrati nelle due rilevazioni distanziate
della CDT ( dicembre 2015 e aprile 2016), sia per il fatto che la maggior parte
della sintomatologia, dalla disforia, all'irritabilità, alla presenza di crampi
e disturbi gastroenterici e di tremori mattutini, all'iporessia e ai disturbi
del sonno possono essere spiegati con la presenza di uno stato di cronica intossicazione
da alcool che, a lungo andare, comporta anche una deflessione del timismo.
L'assenza di coscienza e anzi il ricorso quasi preferenziale all'alcool come
terapia rilassante, non vengono minimamente criticate dall'assicurata che,
invece, appare maggiormente avversa a trattamenti psichiatrici a cui è ricorsa
solo poche volte e per poco tempo benché, almeno sulla componente agorafobica,
ne riconosca un beneficio. Concordo pertanto con il dr. __________ che
sottolinea come l'utilizzo di alcool non sia solo dannoso sul piano neurologico
ma che anche la minor flessibilità ed alcuni disturbi della concentrazione, l'insonnia
l'iporessia e l'instabilità timica con tendenziale disforia derivino da quella
che si caratterizza come una vera e propria dipendenza. Ora, sul piano
assicurativo, si dovrebbe distinguere se l'origine di tale dipendenza sia
primaria o secondaria a patologia psichiatrica; questo appare difficile da
stabilire soprattutto per le tendenziale minimizzazione da parte dell'assicurata
stessa anche se il fatto che vi sia stato un miglioramento con la terapia antidepressiva
impostata dal Dr. __________ riconosciuto dall'assicurata, ma sia rimasto il
problema dell'uso notevole di etile, unitamente al fatto che gran parte della
sintomatologia sia spiegabile con uno stato di cronica intossicazione da alcool,
fa rendere più probabile un origine primaria della dipendenza stessa. Il
problema della dipendenza alcolica tuttavia non le ha impedito di muoversi ad
esempio all'interno della relazione di coppia in modo da tutelare i propri
interessi anche contro la volontà dei figli del marito, non ha comportato la
comparsa di un franco ritiro sociale e di una inefficienza a livello della
gestione quotidiana e burocratica ed è comunque molto verosimile che un'astinenza
e la ripresa di una terapia detossificante e blandamente antidepressiva
comporterebbero un netto miglioramento del quadro attualmente apprezzabile,
cui, per l'intensità sintomatologica può essere nuovamente attribuita l'etichetta
diagnostica di sindrome da disadattamento con reazione mista ansiosa
depressiva. Di fatto quindi, dopo il primo episodio di disadattamento
fenomenologicamente sovrapponibile all'attuale e legato alle vicende lavorative,
assistiamo ad un secondo episodio che origina da diatribe famigliari relative
al matrimonio che ha portato alla presa in carico del dr. __________ e che si è
andato risolvendo mantenendosi comunque una parte della sintomatologia spiegabile
con l'intossicazione alcolica cronica. Più recentemente l'infortunio del marito
e la reazione dei figli di lui alla intestazione del rustico all'assicurata,
firmata mentre si trovava ricoverato in ospedale, hanno scatenato l'ennesima
reazione di ansia e irritabilità che è ancora in atto. Il circolo vizioso di
fattori esterni e famigliari comporta il perpetrarsi di questi periodi di disadattamento
ed appare poco probabile che l'assicurata non sia sottoposta in futuro a tali stressors,
per cui sarebbe anche opportuna una presa in carico di sostegno per evitare il perpetrarsi
della sintomatologia. C'è tuttavia da sottolineare come, dall'esame clinico,
della giornata e del mini-ICF, non emerga un disfunzionamento di notevole
entità; l'assicurata non è anedonica, depressa, ma prevalentemente irritabile e
reattiva e, come detto, la maggior parte della sintomatologia pare derivare
dallo stato di cronica intossicazione che, a mio avviso, è soltanto favorita
dallo stato di tensione essendo ritenuta l'assunzione di alcool terapeutica
dall'assicurata ma, verosimilmente è precedente ed indipendente dallo sviluppo
della sindrome da disadattamento per cui non può essere assicurativamente
considerata avere ripercussione sulla capacità lavorativa. Peraltro nemmeno il
Dr. __________ citava questa come diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa
e quindi è da ritenersi che la limitazione fosse dovuta solo alla sindrome da
disadattamento. A causa di una limitazione della flessibilità e delle
competenze legate anche al deficit di concentrazione oltre che per un problema legato
all'assertività, a mio avviso l'assicurata presenta attualmente una diminuzione
della capacità lavorativa stimabile al massimo in un 15% (diminuzione del
rendimento) in ogni attività e una capacità invece piena nell'ambito
dell'attività di casalinga che, infatti, svolge in completa autonomia
occupandosi anche del marito. Tale limitazione è molto probabile sia stata
maggiore da dicembre 2014 a marzo 2015 come certificato dal Dr. __________, ma
è verosimile non abbia mai superato un intensità superiore al 50% nell'attività
di ausiliaria alle cure; è successivamente andata incontro ad un miglioramento,
certificato anche dal curante approssimandosi all'attuale percentuale che, tuttavia,
potrebbe ulteriormente migliorare, approssimandosi allo zero nell'arco di 6-12
mesi, qualora l'assicurata si astenesse dal potus ed assumesse una terapia psicofarmacologica
per disintossicarsi ed eventualmente un supporto con serotoninergici per
favorire la risoluzione della sindrome da disadattamento ed evitare le ricadute
nell'uso alcolico. L'assicurata presenta una scarsa coscienza della
problematica alcolica comunque non ha mostrato segni di amplificazione
volontaria della sintomatologia e ha pienamente collaborato con al valutazione
psichiatrica. (…)” (doc. AI 88/406-408).
Circa
le conseguenze sulla capacità di lavoro, i periti hanno formulato la seguente valutazione:
" (…)
C. CONSEGUENZE
SULLA CAPACITA' DI LAVORO
1. Descrizione
di risorse e deficit secondo schema MINI ICF – APP –
1. Rispetto
delle regole: grado di disabilità assente.
Considerandi
2.
Organizzazione
dei compiti: grado di disabilità assente: come dimostra l'essere
riuscita a mantenere il controllo della burocrazia e l'essere stata in grado di
difendere i propri interessi rispetto all'opposizione dei figli del marito.
3.
Flessibilità:
grado di disabilità moderato: l'assicurata presenta un atteggiamento
rigido con bassa flessibilità come dimostrano i due episodi di disadattamento
in situazioni tra loro differenti con una tendenza allo scarico dell'ansia a
livello somatico e la possibilità, come accaduto in passato, che l'ambiente tolleri
poco il suo modo di porsi.
4.
Competenze:
grado di disabilità assente: assenti lievi deficit a livello di
attenzione concentrazione e funzionamento cognitivo.
5.
Giudizio:
grado di disabilità assente: esame di realtà integro.
6.
Persistenza:
grado di disabilità assente: almeno per quanto riguarda il piano
psichiatrico non essendo presenti abulia e apatia o importante sindrome astenica.
7.
Assertività:
grado di disabilità moderato: l'assicurata tende ad avere un
atteggiamento talvolta scostante attribuendo prevalentemente all'esterno la
responsabilità di quanto le accade e causando potenzialmente reazioni negative
nell'ambiente lavorativo.
8.
Contatto
con gli altri: grado di disabilità assente: mantiene amicizie e
riesce a porsi bene, per sua stessa ammissione con i vicini e con tutti al di
fuori dei figli del marito.
9.
Integrazione
nel gruppo: grado di disabilità moderato: per le problematiche di
flessibilità e assertività.
10.
Relazioni
intime: grado di disabilità assente.
11.
Attività
spontanee: grado di disabilità assente.
12.
Cura
di sé: grado di disabilità assente.
13.
Mobilità:
grado di disabilità assente: nonostante riferisca difficoltà
nell'esporsi a situazioni affollate mantiene contatti con l'esterno e non vi è
una limitazione importante da questo punto di vista, anche l'annoso problema
della guida in autostrada non influisce in modo significativo nell'abituale
attività. (…)." (doc. AI 88/408-409)
I periti del CPAS hanno
quindi concluso che “(…) l'assicurata ha presentato una IL del 50% in ogni
attività dal dicembre 2014 (presa in carico da parte del curante) fino al
febbraio 2015 mentre a partire dal marzo 2015 presenta una IL stimabile in un
10% (diminuzione del rendimento). In qualità di casalinga la capacità
lavorativa sembra essere sempre stata piena sul piano medico teorico. Ritengo
che la sindrome da disadattamento non sia reattiva a patologie reumatologiche
che non vengono considerate all'interno delle limitazioni funzionali del mini
ICF e che, pertanto, questa vada a sommarsi alle patologie già verificate
durante la valutazione del Dr. __________. Tuttavia, come anche il collega
sottolineava, l'assunzione cronica di alcool, seppur non ritenuta avere un
influsso sulla capacità lavorativa, contribuisce al mantenimento di una parte
della sintomatologia e limita l'efficacia di un trattamento farmacologico del
disturbo psichiatrico con ripercussione. Non entro nel merito dell'esigibilità
dell'astinenza dal momento che ho reputato la dipendenza alcolica primaria e
non indennizzabile sul piano assicurativo. Non ritengo al momento medicalmente
indicata l'adozione di misure di integrazione professionale. (…)” (doc. AI
88/409).
Viste le succitate
risultanze mediche, il medico SMR dr. __________, nel rapporto finale del 4
luglio 2016 (doc. AI 91/413-417) ha confermato un incapacità lavorativa (riduzione
del rendimento) del 100% dal maggio 2014 e del 50% dal dicembre 2014 in
qualsiasi attività e, dal novembre 2015, del 60% nell’attività abituale e del
35% in un’attività adeguata. Quanto all’attività di casalinga il medico SMR ha
confermato un’inabilità (riduzione del rendimento) del 100% dal maggio 2014, del
50% dal dicembre 2014 e del 20% dal novembre 2015.
2.11
Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014,
ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132.
V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010).
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25
agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio
2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministra-zione e a imporre nuovi accertamenti
(STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre
2010.
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
2.12
Ritornando al caso concreto,
dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato
a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio
AI prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in
dubbio le valutazioni peritali del dr. __________ e dei periti del CPAS, da
considerarsi dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.
Dette valutazioni sono
state confermate anche dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale del 4
luglio 2016 (cfr. doc. AI 91/413-417) e non sono state smentite da certificati
specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti in grado di
influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato. L’insorgente, con
il ricorso, non ha infatti contestato la valutazione medica e in corso di
procedura nemmeno ha prodotto alcuna documentazione medico specialistica
contraria.
In conclusione, va
confermata la valutazione medica del dr. Abate che nel rapporto finale SMR del
4.
luglio 2016 (doc. AI 91/413-417) ha confermato le diagnosi poste dai periti
interpellati e attestato i seguenti periodi di incapacità lavorativa (riduzione
del rendimento):
IL in attività abituale:
100% dal
01.05.2014
50% dal
dicembre 2014
60% dal
06.11.2015
IL in attività adeguata
100% dal
01.05.2014
50% dal
dicembre 2014
35% dal
06.11.2015
IL mansioni consuete
(casalinga)
100% dal
01.05.2014
50% dal
dicembre 2014
20% dal
06.11.2015
2.13
In merito alla valutazione
economica – distinti i periodi dal
settembre 2015 (momento questo nel quale al più presto nasce un eventuale
diritto alla rendita vista la domanda di prestazioni del marzo 2015 e dopo
l’anno di carenza ex artt. 28 e 29 LAI) e dal marzo 2016 (mese a partire dal
quale il miglioramento dello stato di salute con una capacità lavorativa
residua del 65% in un attività adeguata dal novembre 2015 può essere ritenuto
duraturo ex art. 88a cpv. 1 OAI) – va rilevato quanto segue.
2.13.1
Periodo dal 1. settembre
2015.
al 29 febbraio 2016
Per quanto riguarda la
parte salariata, applicando la giurisprudenza di cui alla STF
9C_666/2016 del 23 gennaio 2017 (cfr., in proposito la STCA 32.2016.86 del 15
maggio 2017, consid. 2.10 e la STCA 32.2017.26 del 13 settembre 2017, consid.
2.
) al caso concreto, bisogna concludere che l’assicurata – che
lavorava al 50% quale ausiliaria presso il Servizio __________ e che ha una
capacità lavorativa residua del 50% in questa attività – presenta, per
questa parte, un grado d’impedimento dello 0% {[(50 - 50) / 50] x100} (per dei
casi in cui questo Tribunale ha proceduto in questo modo cfr. la STCA
32.2017.26
del 13 settembre 2017 2017 consid. 2.9 e 32.2017.1 del 12 luglio
2017.
consid. 2.11.3).
Per quanto riguarda
l'attività di casalinga il Servizio Medico Regionale (SMR) ha ritenuto
un’inabilità lavorativa del 50% nello svolgimento delle stesse mansioni
casalinghe mentre che l’assistente sociale (nell’inchiesta economica del 29
novembre 2016 sub doc. AI 93/419-425 e di cui si dirà al consid. 2.13.2.2) ha
concluso per un impedimento del 23% dal dicembre 2014. Anche nell’ipotesi (la
più favorevole) in cui si volesse considerare l’inabilità quale casalinga del
50% stabilita dal SMR, l’insorgente non ne trarrebbe alcun beneficio.
Difatti, rispettando le
suddivisioni dei campi d’attività si ottiene, secondo il metodo misto, un grado
di invalidità globale del 25% (50 [parte salariata] x 0% [impedimento parte
lucrativa] + 50 [parte casalinga] x 50% [tasso di impedimento nelle mansioni
consuete] = 0% + 25% = 25%). Questo grado d’invalidità non conferisce il diritto
a una rendita AI (cfr. consid. 2.2).
2.13.2
Periodo dal 1. marzo 2016 in
avanti
Ribadita
l’applicabilità del metodo misto (cfr. consid. 2.6 e 2.8) e ritenute la parte
dedicata all’attività lavorativa del 50% e la quota dedicata alle mansioni
domestiche pari al 50% (cfr. consid. 2.9), va osservato quanto segue.
2.13.2.1
Grado d’impedimento per la parte
salariata.
Per il calcolo del reddito
da valido l’Ufficio AI ha proceduto come segue: “(…) Utilizzando ora i dati
forniti dalla tabella elaborata dall’Ufficio federale di statistica (tabella
TAI 2014 skill level - donne - livello 1 di competenze - valore centrale),
l'opponente, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori
nel settore privato, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuo
lordo pari a CHF 53'793.- (4'300 : 40 x 41,7 x 12 = 53'793). Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali, si ottiene per il 2015 un reddito annuo lordo
pari a CHF 54'008.- (+ 0,4 per il 2015). Di conseguenza, il reddito da valido
corrisponde per l'anno 2015 all'importo di CHF 27'004.- (54'008 :2). (…)”
(IV).
Quanto all’applicazione
dei dati statistici per il calcolo del reddito da valido questo Tribunale
rileva che detta questione non merita di essere approfondita ritenuto, da una
parte, che se si volesse procedere all’aggiornamento del reddito annuo del 2011
(anno precedente la prima domanda di prestazioni dell’aprile 2012; cfr. consid.
1.
) di fr. 21'920.-- (cfr. il conto individuale sub doc. AI 75/332) ciò
andrebbe a sfavore dell’insorgente e, dall’altra parte, che in ogni caso (come
si vedrà al consid. 2.13.2.3) il grado d’invalidità non raggiunge (anche nella
variante più favorevole) il minimo pensionabile.
L’avv. RA 1 –
addotto che “(…) la Signora RI 1 presenta delle qualificazioni, se
paragonate a quelle di persone della stessa età, superiori alla media poiché è
titolare di una maturità classica e parla perfettamente due lingue. Senza i
suoi problemi avrebbe senz'altro trovato attività meglio rimunerate. È dunque
sbagliato considerare che la ricorrente "avrebbe potuto realizzare un
salario lordo annuo di CHF 26'112.25 (attività semplici e ripetitive)"
quando è titolare di una maturità e parla sia il polacco che l’italiano. (…)”
(I) – sostiene invece che quale reddito da valido debba essere ritenuto
l’importo “(…) medio di circa CHF 40'000 (al 50%) (…)” (I).
Al riguardo questo
Tribunale – a prescindere dal fatto che l’insorgente non apporta alcuna
prova a sostegno della propria tesi – rileva che dall’estratto del conto
individuale sub doc. AI 75/331-332 risulta come negli anni in cui ha prestato
servizio presso lo __________, dal 2001 fino all’inoltro della prima domanda di
prestazioni dell’aprile 2012 (cfr. consid. 1.1), i redditi annui hanno
oscillato tra un minimo di fr. 13'797.-- (2003) e un massimo di fr. 25'024.--
(2007). Anche negli anni precedenti (dal 1985 al 2000) i redditi annui hanno
oscillato tra un minimo di fr. 507.-- (1996 e 1997) e un massimo di fr.
29'167.-- (1991) (cfr. doc. AI 75/332).
In simili circostanze non
può quindi essere seguita l’insorgente laddove pretende un reddito da valido
(al 50%) di fr. 40'000.-- superiore a qualsiasi reddito annuo conseguito.
Ritenuto che l’anno
determinante è il 2016 il reddito da valido si attesta a fr. 27'247.23 e viene
calcolato così procedendo.
Dalla tabella TA1 2014
skill level (NOGA08), risulta che il salario lordo mediamente percepito in
quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia
il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439
pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un
importo di fr. 51’600.-- (4'300 x 12 mesi). Aumentati dello 0.5 per il
2015, del 0.8 per il 2016 [Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, donne,
2011-2016, Totale] e riportati all’orario medio di lavoro settimanale nelle
aziende di 41.7 (2016) si ottiene un reddito da valido di fr. 54'494.46. Questo
importo va infine dimezzato ritenuta l’attività salariata del 50%.
Per il calcolo del reddito
da invalido (rimasto incontestato) l’Ufficio AI ha proceduto come segue. Ridotto
a metà il reddito statistico (considerato il pensum lavorativo del 50%) ha
applicato la riduzione del 35% (incapacità lavorativa per motivi medici) e
quella del 10% (per motivi personali, stabilita nelle tabelle con la riduzione
al reddito ipotetico da invalido allestite il 13 dicembre 2016 dal consulente
in integrazione professionale sub. doc. AI 95/427-430).
In effetti, quanto al
reddito da invalido, nella decisione impugnata l’amministrazione ha addotto che
“(…) utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica l'assicurata nel 2014 avrebbe potuto realizzare un
salario lordo annuo di CHF 26'112.25 (attività semplici e ripetitive con pensum
lavorativo del 50%, valore mediano). […] . Considerato quindi un reddito di
partenza di CHF 26'112.25 si effettua una riduzione del 35% inerente
l'incapacità lavorativa stabilita in sede medico-teorica e si applica
successivamente una diminuzione del 10% per i motivi appena menzionati [ndr.
si riferisce alla sopra menzionata giurisprudenza applicabile alla riduzione per
motivi personali o professionali]; ne risulta un reddito da invalida di CHF
15'275.70. (…)” (doc. A1). Allo stesso modo, solo aggiornando i dati al
2015, ha proceduto l’amministrazione anche in sede di risposta (cfr. IV).
In concreto – partendo da un
reddito da invalido di fr. 54'494.46 (importo questo uguale a quello da valido
visto che in entrambi i casi sono stati applicati i dati statistici),
considerata l’attività salariata del 50% e applicate le riduzioni del 35% per
motivi medici e del 10% per motivi personali – il reddito da invalido si
attesta a fr. 15'939.62 (54'494.46 x 50% ridotti del 35% e del 10%).
Il grado d’impedimento per
la parte salariata è quindi del 41.50% ([27'247.23 - 15'939.62] : 27'247.23
x 100 = 41.50%).
2.13.2.2
Grado d’impedimento per la parte
casalinga.
L’insorgente sostiene che “(…)
la valutazione dei compiti di una casalinga sembra fatta nel presente caso in
modo molto astratto se non spannometrico ed in contraddizione con le
osservazioni del perito psichiatra, quando per esempio considera di 20% la
capacità lavorativa nelle attività amministrative mentre lo psichiatra la
considera totale. Per altre attività succede esattamente il contrario. Tale
valutazione sembra realmente molto discutibile, i parametri di valutazione
delle varie percentuali non sono per nulla spiegati come non vengono spiegati i
tassi d’invalidità ritenuti nelle varie attività. (…)” (I).
Rammentato che
l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)
dell'economia domestica, come si è visto (cfr. consid. 2.4 e 2.5), è stabilita
confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita
AI con i lavori che può eseguire una persona sana, questo Tribunale rileva
quanto segue.
Nella Circolare concernente
l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel
tenore in vigore dal 1. gennaio 2015, allo scopo di garantire un'uguaglianza di
trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione delle singole
attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a
ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori
di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo
%
Massimo
%
1.
Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
2
5.
5
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,
uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e
raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri
familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le
piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo
libero (N. 3090)."
Mentre alle cifre 3087,
3088.
e 3089 si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere
sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la
ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095.
l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero
ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra
valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo
schema (RCC 1986 pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il
danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a
migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,
acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.)
Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della
sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute
(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3).
Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà
tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione
della capacità di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il
danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto
ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es.
metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici
adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in
considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in
grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di
lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).
L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei
familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04
e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il
danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della
diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."
Al riguardo, il TFA (dal
1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide
ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste
effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste
(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984
pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2).
L’allora TFA, in una
sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF
9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere
effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale
delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è
possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è
effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di
lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva
(RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del
29.
maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Nella già citata DTF 128 V
93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta
dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung
an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes.
Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur
Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE
125.
V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene
Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin
eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen
Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich
ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person
hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen,
wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der
Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich
der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und
Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen
Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll
beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage
im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung
tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen
vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente
Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall
zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des
Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die
Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens
das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu
den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3,
bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der
Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September
2001, I 175/01).
(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94)
In concreto, l'Ufficio AI
ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica (doc. AI 92/418),
eseguita il 29 novembre 2016 (93/419-425).
Il relativo rapporto è
stato allestito il 2 dicembre 2016 ed ha il seguente tenore:
"(…)
5.
ATTIVITÀ -
descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del
lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
L'assicurata non lamenta impedimenti a questo riguardo.
Tale indicazione trova conferma anche nelle risultanze
peritali. Il perito psichiatra non rileva infatti alcun grado di disabilità per
quanto riguarda la voce "organizzazione dei compiti".
5.2
Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
40%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
8%
La
signora RI 1 dichiara di non aver mai amato molto cucinare, ma ciononostante si
è sempre fatta carico di tale incombenza personalmente. E questo è ancora il
caso anche oggi. L'assicurata prepara pasti semplici, per sé e il marito. Le
figlie sono raramente presenti a casa, impegnate come sono negli studi e fuori
Cantone. Non vengono segnalati impedimenti nell'apparecchiare e sparecchiare la
tavola, nel caricare e scaricare la lavastoviglie, nel riordinare il piano di
lavoro ed il locale tutto. Più difficoltose risultano le pulizie approfondite
degli armadi e degli elettrodomestici di cucina, che finché ha potuto ha
delegato all'aiuto domiciliare. Le spese di aiuto domiciliare sono state
riconosciute per alcuni mesi dalla cassa malati che poi ha sospeso tale riconoscimento
in quanto, a detta dell'assicurata, la necessità dell'intervento di __________
non era più sostenuta medicalmente secondo l'avviso del perito. Non potendosi
avvalere della collaborazione del marito, malato di Parkinson (sotto controllo)
e da poco ristabilitosi da una frattura del femore destro, ricorre così
all'aiuto delle figlie, quando presenti a casa, per i lavori fisicamente più
onerosi.
Per
quanto riferito, compatibile a mio avviso con la certificazione medica e le
risultanze peritali, valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento in
questo ambito domestico, per un minor rendimento.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare
i letti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
40%
percentuale di invalidità
8%
La
signora RI 1 riferisce di occuparsi tuttora personalmente del semplice riordino
dei locali, dello spolvero della mobilia, della pulizia delle vaschette, del
rifacimento del letto. Cambia le lenzuola con l'aiuto del marito, a cui non può
chiedere null'altro, in ragione del suo compromesso stato di salute. Per
semplificarsi il compito di passare l'aspirapolvere, ha acquistato l'apposito
robot, che le semplifica l'incombenza, anche se un lavoro approfondito deve
essere comunque svolto una volta la settimana ed è l'assicurata stessa a provvedervi,
non senza fatica. La signora RI 1 provvede anche a lavare i pavimenti e a
pulire i bagni, suddividendo tali compiti sull'arco della settimana e
alternando l'attività a momenti di riposo. Per un certo tempo ha potuto
avvalersi della collaborazione di un aiuto domiciliare a cui delegava le
incombenze di maggior peso e fatica, come la pulizia dei pavimenti, delle parti
alte della casa, dei vetri e delle tende. Non potendo più contare su tale
appoggio ricorre oggi all'aiuto delle figlie perlomeno in occasione delle
grandi pulizie stagionali (vetri, tende, ecc.), che proprio fatica ad
affrontare in ragione del pregiudicato stato di salute.
Per
quanto riferito, a mio avviso compatibile con le risultanze peritali, valuto in
misura del 40% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico, per un
minor rendimento e le limitazioni funzionali nell’affrontare compiti
fisicamente onerosi. La collaborazione del marito non è esigibile, in ragione
del suo compromesso stato di salute, e quella delle figlie, molto assenti da
casa, lo è in misura solo parziale.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e
rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
2%
L'assicurata
riferisce di potersi tuttora occupare di persona della piccola spesa
giornaliera, che effettua a __________, dove si reca volentieri anche a piedi
servendosi se del caso della borsa carrello. Anche gli acquisti settimanali
vengono eseguiti dall'assicurata stessa, che si reca in questo caso in
automobile ai negozi di __________, a volte in compagnia del marito e a volte
da sola. Talvolta si reca a piedi al negozio per gli acquisti settimanali e poi
il marito la raggiunge direttamente a __________ per permetterle poi di
caricare le borse in automobile. Non ama invece particolarmente i centri
commerciali, che frequenta unicamente in caso di assoluto bisogno. Non si sente
a suo agio tra la folla e la confusione e sceglie per questo i momenti di minor
affluenza. Quando le figlie sono presenti, e la spesa si fa di conseguenza più
impegnativa, si avvale della loro collaborazione e partecipazione, per il
trasporto delle borse pesanti. Provvede di persona alla gestione
burocratico-amministrativa e ai pagamenti di fine mese.
Per
quanto illustrato, compatibile a mio avviso con le risultanze peritali, valuto
in misura del 20 % la percentuale di impedimento in questo ambito domestico per
le limitazioni funzionali nel trasporto di pesi anche di lieve-media entità.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,
ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
4%
L'assicurata
condivide con gli inquilini il locale lavanderia, a cui ha comunque ampia
libertà di accesso. Il locale è collocato al piano cantina e per non caricarsi
del peso della cesta ha escogitato il modo di far rotolare dalle scale il sacco
dei vestiti sporchi. Oppure suddivide su più viaggi il carico. La signora RI 1
non segnala impedimenti nel suddividere i panni, nell'inserirli in lavatrice e
nello stenderli sui fili presenti nel locale. Una volta asciutti i panni
vengono ritirati e stirati dall'assicurata stessa, che è solita stirare gran
parte del bucato, senza particolari esclusioni. Suddivide però tale compito
sull'arco della settimana, per non sovraccaricarsi oltremodo e in funzione dello
stato di salute del momento. Per le difficoltà presenti a livello delle spalle
e delle mani ha abbandonato il lavoro a maglia e il cucito, oggi limitato a
semplici rammendi e riparazioni.
Per
quanto riferito, a mio avviso compatibile con le risultanze peritali, valuto in
misura del 20 % la percentuale di impedimento in questo ambito domestico, per
un minor rendimento.
5.6
Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
0%
percentuale degli impedimenti
percentuale di invalidità
0%
5.7
Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,
attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,
volontariato
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
1%
L'assicurata
riferisce di essere stata in passato una donna molto sportiva, ma con
l'insorgere dei problemi di salute ha dovuto gradualmente ridurre le sue attività.
Oggi anche una semplice passeggiata in montagna si rivela superiore alle sue
forze e la lascia dolorante e sfinita per più giorni di seguito.
Dello
spazio esterno è sempre stato responsabile il marito e con l'aggravarsi delle
sue condizioni di salute l'assicurata ha cercato via via di sostituirlo,
perlomeno nei compiti meno gravosi, come tagliare l'erba e raccogliere le
foglie in autunno. Per la potatura delle piante e la cura della vite è però
costretta a rivolgersi a un giardiniere.
Non
viene indicata alcuna difficoltà nel prestare le cure del caso al gatto di casa.
Per
quanto riferito, compatibile a mio avviso con le risultanze peritali, valuto in
misura del 20% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico, per le
difficoltà nel provvedere a compiti fisicamente impegnativi.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
23%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non
può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,
genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario
versato
I familiari e un giardiniere.
[…]
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla
capacità al lavoro?
Dal mese di dicembre 2014. (…)"
(doc. AI 93/422-425).
Va sottolineato che
nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una
ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di
cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100%
all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito
dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente
contestato.
In secondo luogo occorre
prendere in considerazione l’aiuto dei famigliari nelle faccende domestiche. A
questo proposito va evidenziato come l’assistente sociale abbia considerato
l’aiuto limitato del marito (“(…) malato di Parkinson (sotto
controllo) e da poco ristabilitosi da una frattura del femore destro. (…)”
(doc. AI 93/422)) e delle figlie (“(…) quando presenti in
casa, per i lavori fisicamente più onerosi. (…)” (doc. AI 93/422)) e
che l’insorgente non ha contestato che lei stessa ha delegato alcune attività ai
familiari.
Quanto all’aiuto dei
familiari va rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere conto
anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di
reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale
consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;
Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro
di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con
riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le
quali tengono giustamente conto della collaborazione dei familiari.
Va qui attirata
l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il
danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF
115.
V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone
occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa
e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al
lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo
all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze
(DTF 133 V 504 consid. 4.2; vedi anche la STFA I 35/00 del 14 luglio 2000,
consid. 3 con riferimenti).
Il TF, nella STF
9C_701/2016 del 1. marzo 2017, ha ribadito questo concetto argomentando:
" (…)
4.3
Dass die Vorinstanz
von der "Schadenminderungspflicht der Familienangehörigen" gesprochen
hat, schadet nicht, hat sie doch mit Verweis auf BGE 133 V 504 E. 4.2 S. 509 f.
zutreffend präzisiert, dass die Versicherte (im Rahmen der sie selber
treffenden Schadenminderungspflicht) die Hilfe ihrer Familienangehörigen in
Anspruch nehmen muss (vgl. auch BGE 141 V 642 E. 4.3.2 S. 648 mit Hinweisen).
Anhaltspunkte dafür, dass die Abklärungsperson diese Mithilfe in unzumutbarem
Ausmass berücksichtigt haben soll, sind nicht ersichtlich.
(…)" (STF 9C_701/2016 del 1. marzo
2017.
consid. 4.3)
Ora, tenuto conto
dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97
consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in
linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere
a tali inchieste, la valutazione di cui all’inchiesta del 29 novembre 2016 va
confermata.
Infatti, un intervento da
parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata
dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente
erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
In particolare non è
possibile concludere per un apprezzamento chiaramente erroneo per il fatto che,
secondo l’insorgente, la valutazione dei compiti di casalinga sarebbe “(…)
in contraddizione con le osservazioni del perito psichiatra, quando per esempio
considera di 20% la capacità lavorativa nelle attività amministrative mentre lo
psichiatra la considera totale. (…)” (I). In effetti l’assistente sociale
ha evidenziato come l’insorgente “(…) provvede di persona alla gestione
burocratico-amministrativa e ai pagamenti di fine mese. (…)” (doc. AI
93/423) e la percentuale degli impedimenti del 20%, ritenuta al punto 5.4, si
riferisce alla voce “Spesa e acquisti diversi” che comprende “pagamenti,
trattative assicurazioni e rapporti ufficiali”.
In casu non solo non vi
sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso viene
in sostanza confermato anche dalle valutazione mediche peritali laddove il dr. __________
ha concluso che “per quanto riguarda i lavori domestici ritengo modulare
autonomamente i ritmi e i compiti del lavoro e giudico una IL del 20%. (…)”
(doc. AI 81/377) dal 6 novembre 2015 (“(…) l’IL del 20% in qualità di
casalinga da me attestata parte dal 06.11.2015. (…)” (doc. AI 90/412))
e i periti del CPAS che “(…) in qualità di casalinga la capacità lavorativa
sembra essere sempre stata piena sul piano medico teorico. (…)” (doc. AI
88/409).
Per tutti i motivi
suesposti la valutazione dell’assistente sociale del 29 novembre 2016
(invalidità quale casalinga del 23%; cfr. doc. AI 93/424) va dunque confermata.
Le ulteriori
allegazioni ricorsuali – “(…) la valutazione dei compiti di una
casalinga sembra fatta nel presente caso in modo molto astratto se non
spannometrico […].” Tale valutazione sembra realmente molto discutibile, i
parametri di valutazione delle varie percentuali non sono per nulla spiegati
come non vengono per nulla spiegati i tassi d’invalidità ritenuti nelle varie
attività. (…)” – sono contraddette dalla valutazione dell’assistente
sociale sopra riprodotta in esteso e l’insorgente non si è nemmeno confrontato
in modo preciso con la stessa limitandosi a delle affermazioni generiche prive di
motivazione che non meritano ulteriori approfondimenti trattandosi di
semplici allegazioni di parte.
Sulla scorta
delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze
concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di
importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado
d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe
stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.
Di
conseguenza l’impedimento nell’attività di casalinga è del 23% e deve essere
posto alla base del presente giudizio non essendoci nessun motivo (fattuale e
medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in
sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.
2.13.2.3
Visti i gradi d’impedimento, per
la parte salariata del 41.50% (cfr. consid. 2.13.2.1) e per quella casalinga
del 23% (cfr. consid. 2.13.2.2), rispettando la suddivisione dei campi
d’attività (50% salariata e 50% casalinga; cfr. consid. 2.9) e in applicazione
del metodo misto (cfr. consid. 2.6 e 2.8) il grado d’invalidità
globale si attesta al 32% (50 [parte salariata] x 41.50%
[impedimento parte lucrativa] + 50 [parte casalinga] x 23% [tasso di
impedimento nelle mansioni consuete] = 20.75% + 11,5% = 32,25%, arrotondato al
32% secondo la DTF 130 V 121 consid. 3.2).
Questo grado d’invalidità
non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.2).
2.14
Da quanto sopra esposto
risulta che a ragione l’amministrazione ha negato all’insorgente il diritto ad
una rendita d’invalidità.
Quanto ai provvedimenti
professionali questo Tribunale può fare propria la conclusione del consulente
in integrazione professionale (rimasta incontestata) secondo cui “(…) tenuto
conto dell’iter professionale, della CL certificata in sede medica e dell’età
dell’A. non si propongono provvedimenti professionali. Su richiesta scritta
dell’A. può essere offerto un sostegno nella ricerca di un impiego tramite il
servizio di collocamento. (…)” (doc. AI 96/431).
2.15
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso
respinto.
2.16
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito delle
vertenze, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti