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Decisione

32.2017.53

Rifiuto di prestazioni. Conferma della valutazione medica (perizia reuma e del CPAS), dell'inchiesta casalinga e della valutazione economica in corretta applicazione del metodo misto

13 novembre 2017Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

I periti del CPAS –

elencati gli atti medici considerati ai fini della valutazione ed esposti i

dati clinici (anamnesi, esame clinico secondo AMDP-System, approfondimenti

testali, descrizione della giornata, attività e abitudini e trattamento

psichiatrico attuale – in sede di discussione hanno rilevato che “(…)

L'assicurata, che non riferisce eredopatie famigliari, non sembra aver

presentato disturbi dello sviluppo psicofisico né dell'apprendimento, avendo

anche conseguito la maturità classica e frequentato il primo anno di università

poi sospesa per problematiche economiche e perché, nel frattempo, aveva

iniziato a lavorare. E' giunta in Ticino attratta da guadagni maggiori e ha lavorato

inizialmente presso vari bar e locali; non emergono mai problematiche

comportamentali che abbiano portato a interrompere precocemente le diverse

occupazioni e l'assicurata sembra essersi ambientata bene anche nel tessuto

sociale, praticando intensamente attività ricreative e sportive (frequentazione

jazz festival e Aikido), mostrando quindi una varietà di interessi e la

capacità di mantenerli nel tempo. Anche sul piano relazionale l'assicurata ha

avuto soltanto due relazioni importanti e della durata di 15 anni l'una; la

prima con l'ex marito, dal cui matrimonio sono nate due figlie con cui ha buoni

rapporti e la seconda, che è ancora in corso, dal 2001. Non emergono pertanto

disfunzionamenti sul piano comportamentale, sociorelazionale e lavorativo che

facciano pensare a disturbi della personalità; ella si definisce aperta e

solare, con una buona capacità di creare relazioni anche durature.

Effettivamente, dopo la prima gravidanza è comparsa una fobia nella guida in autostrada

(tuttora presente) e sono iniziate alcune problematiche di tipo psicosomatico

(crisi di diarrea e vomito) in concomitanza della prima separazione, subita da

parte del marito che non sembrano tuttavia aver limitato la sua capacità

lavorativa. Di fatto tuttavia l'assicurata, che è sempre stata interessata a

medicine alternative, non ha mai fatto ricorso a psicoterapeuti e psichiatri

ma, anche nei periodi di vita più difficili, ha gestito il tutto da sola,

parlando con amiche o rivolgendosi appunto per brevi periodi a naturopati, mantenendo

peraltro la propria attività lavorativa al 50% non a causa di difficoltà ad

aumentare l'impiego orario dovute a patologia. Nel 2012 viene, a suo dire,

ingiustamente accusata di inefficienza e sospesa dal lavoro e questo scatena

una sindrome da disadattamento con scarsa accettazione di quanto accaduto, tendenza

al rimuginio, maggiore irritabilità, e disforia, insonnia che sono state

trattate sia con un sostegno psicologico che con una farmacoterapia, anche se

l'inserimento del Clometiazolo, frequentemente utilizzato nella

disintossicazione da alcool, sembra deporre per la presenza, già allora, di un

problema di abuso molto intenso che ella nega. Ella stessa infatti, anche

relativamente alle critiche che le erano state mosse allo __________, che hanno

condotto alla sospensione dal lavoro e che venivano attribuite ad uno smodato

uso alcolico, afferma che non fossero attendibili. Per la precisione non nega

di bere in modo eccessivo ma afferma di farlo soltanto in periodi di inteso

stress e crisi come quello attuale mentre dagli atti, l'abuso alcolico parrebbe

essere stato presente anche in precedenza all'evento stressante del

licenziamento avvenuto nel marzo del 2012. Di fatto il Dr. __________, nella

sua perizia fiduciaria del marzo 2012 auspicava una ripresa del lavoro che

riteneva terapeuticamente adeguata non avendo in allora riscontrato alcun segno

di depressione maggiore e, nel periodo di disoccupazione l'assicurata, quando

si è presentata l'occasione di una sostituzione di tre settimane nel corso del

2013, vi ha aderito mostrando quindi una capacità residua. Concomitantemente, in

un soggetto con una certa tendenza allo sviluppo di sintomatologia somatoforme,

l'epicondilite e la fibromialgia prima non presenti, hanno fatto la loro

comparsa e sembrano perdurare a tutt'oggi. Inoltre, a partire dal 2013

sarebbero comparsi sintomi agorafobici anche se non particolarmente limitanti

la mobilità dell'assicurata e ingravescenti disturbi della concentrazione, con

maggiore irritabilità e disforia ma, di fatto, non si sarebbe assistito ad

alcun sviluppo di sintomatologia propriamente depressiva con caratteristiche endogene,

mentre sarebbe rimasto inalterato un disturbo del ritmo sonno veglia.

L'assicurata, dopo aver terminato le indennità di disoccupazione, avrebbe

ricevuto un aiuto dal compagno che, a partire dal 2013, avrebbe convissuto con

lei in una casa di cui aveva l'usufrutto, sgravandola in questo modo dalle

spese di affitto e avrebbe anche accolto le figlie. Il tutto avrebbe favorito

anche un discreto compenso fino a quando, nella primavera 2014, l'assicurata ed

il compagno non avrebbero deciso di sposarsi, cosa che avrebbe incontrato la

strenua resistenza dei figli del compagno che avrebbero cercato in ogni modo di

opporsi anche perché, le precarie condizioni di salute del padre, avrebbero

probabilmente fatto ritener loro che vi fosse un interesse da parte

dell'assicurata di tipo economico o a fini ereditari. Questa non accettazione

quando, fino ad allora, i rapporti con i figli del compagno apparivano buoni, e

l'ostruzionismo molto spiccato degli stessi, avrebbero fatto precipitare l'assicurata

in una condizione simile a quella esperita nel 2012 con una verosimile incremento

del potus, irritabilità, disforia, senza, ancora una volta, la presenza di una

vera sintomatologia depressiva a carattere endogeno che, anche nell'attualità,

non si obiettiva. Difficile stabilire se nel periodo tra il 2013 e il 2014

l'assicurata abbia continuato a bere in misura cospicua; di fatto l'assicurata

non lo nega ma tende evidentemente a minimizzare l'abuso che, invece, appare

consistente sia per il lieve stato di intossicazione presente ai colloqui con

marcata alitosi, sia per i valori riscontrati nelle due rilevazioni distanziate

della CDT ( dicembre 2015 e aprile 2016), sia per il fatto che la maggior parte

della sintomatologia, dalla disforia, all'irritabilità, alla presenza di crampi

e disturbi gastroenterici e di tremori mattutini, all'iporessia e ai disturbi

del sonno possono essere spiegati con la presenza di uno stato di cronica intossicazione

da alcool che, a lungo andare, comporta anche una deflessione del timismo.

L'assenza di coscienza e anzi il ricorso quasi preferenziale all'alcool come

terapia rilassante, non vengono minimamente criticate dall'assicurata che,

invece, appare maggiormente avversa a trattamenti psichiatrici a cui è ricorsa

solo poche volte e per poco tempo benché, almeno sulla componente agorafobica,

ne riconosca un beneficio. Concordo pertanto con il dr. __________ che

sottolinea come l'utilizzo di alcool non sia solo dannoso sul piano neurologico

ma che anche la minor flessibilità ed alcuni disturbi della concentrazione, l'insonnia

l'iporessia e l'instabilità timica con tendenziale disforia derivino da quella

che si caratterizza come una vera e propria dipendenza. Ora, sul piano

assicurativo, si dovrebbe distinguere se l'origine di tale dipendenza sia

primaria o secondaria a patologia psichiatrica; questo appare difficile da

stabilire soprattutto per le tendenziale minimizzazione da parte dell'assicurata

stessa anche se il fatto che vi sia stato un miglioramento con la terapia antidepressiva

impostata dal Dr. __________ riconosciuto dall'assicurata, ma sia rimasto il

problema dell'uso notevole di etile, unitamente al fatto che gran parte della

sintomatologia sia spiegabile con uno stato di cronica intossicazione da alcool,

fa rendere più probabile un origine primaria della dipendenza stessa. Il

problema della dipendenza alcolica tuttavia non le ha impedito di muoversi ad

esempio all'interno della relazione di coppia in modo da tutelare i propri

interessi anche contro la volontà dei figli del marito, non ha comportato la

comparsa di un franco ritiro sociale e di una inefficienza a livello della

gestione quotidiana e burocratica ed è comunque molto verosimile che un'astinenza

e la ripresa di una terapia detossificante e blandamente antidepressiva

comporterebbero un netto miglioramento del quadro attualmente apprezzabile,

cui, per l'intensità sintomatologica può essere nuovamente attribuita l'etichetta

diagnostica di sindrome da disadattamento con reazione mista ansiosa

depressiva. Di fatto quindi, dopo il primo episodio di disadattamento

fenomenologicamente sovrapponibile all'attuale e legato alle vicende lavorative,

assistiamo ad un secondo episodio che origina da diatribe famigliari relative

al matrimonio che ha portato alla presa in carico del dr. __________ e che si è

andato risolvendo mantenendosi comunque una parte della sintomatologia spiegabile

con l'intossicazione alcolica cronica. Più recentemente l'infortunio del marito

e la reazione dei figli di lui alla intestazione del rustico all'assicurata,

firmata mentre si trovava ricoverato in ospedale, hanno scatenato l'ennesima

reazione di ansia e irritabilità che è ancora in atto. Il circolo vizioso di

fattori esterni e famigliari comporta il perpetrarsi di questi periodi di disadattamento

ed appare poco probabile che l'assicurata non sia sottoposta in futuro a tali stressors,

per cui sarebbe anche opportuna una presa in carico di sostegno per evitare il perpetrarsi

della sintomatologia. C'è tuttavia da sottolineare come, dall'esame clinico,

della giornata e del mini-ICF, non emerga un disfunzionamento di notevole

entità; l'assicurata non è anedonica, depressa, ma prevalentemente irritabile e

reattiva e, come detto, la maggior parte della sintomatologia pare derivare

dallo stato di cronica intossicazione che, a mio avviso, è soltanto favorita

dallo stato di tensione essendo ritenuta l'assunzione di alcool terapeutica

dall'assicurata ma, verosimilmente è precedente ed indipendente dallo sviluppo

della sindrome da disadattamento per cui non può essere assicurativamente

considerata avere ripercussione sulla capacità lavorativa. Peraltro nemmeno il

Dr. __________ citava questa come diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa

e quindi è da ritenersi che la limitazione fosse dovuta solo alla sindrome da

disadattamento. A causa di una limitazione della flessibilità e delle

competenze legate anche al deficit di concentrazione oltre che per un problema legato

all'assertività, a mio avviso l'assicurata presenta attualmente una diminuzione

della capacità lavorativa stimabile al massimo in un 15% (diminuzione del

rendimento) in ogni attività e una capacità invece piena nell'ambito

dell'attività di casalinga che, infatti, svolge in completa autonomia

occupandosi anche del marito. Tale limitazione è molto probabile sia stata

maggiore da dicembre 2014 a marzo 2015 come certificato dal Dr. __________, ma

è verosimile non abbia mai superato un intensità superiore al 50% nell'attività

di ausiliaria alle cure; è successivamente andata incontro ad un miglioramento,

certificato anche dal curante approssimandosi all'attuale percentuale che, tuttavia,

potrebbe ulteriormente migliorare, approssimandosi allo zero nell'arco di 6-12

mesi, qualora l'assicurata si astenesse dal potus ed assumesse una terapia psicofarmacologica

per disintossicarsi ed eventualmente un supporto con serotoninergici per

favorire la risoluzione della sindrome da disadattamento ed evitare le ricadute

nell'uso alcolico. L'assicurata presenta una scarsa coscienza della

problematica alcolica comunque non ha mostrato segni di amplificazione

volontaria della sintomatologia e ha pienamente collaborato con al valutazione

psichiatrica. (…)” (doc. AI 88/406-408).

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro, i periti hanno formulato la seguente valutazione:

" (…)

C. CONSEGUENZE

SULLA CAPACITA' DI LAVORO

1. Descrizione

di risorse e deficit secondo schema MINI ICF – APP –

1. Rispetto

delle regole: grado di disabilità assente.

Considerandi

2.

Organizzazione

dei compiti: grado di disabilità assente: come dimostra l'essere

riuscita a mantenere il controllo della burocrazia e l'essere stata in grado di

difendere i propri interessi rispetto all'opposizione dei figli del marito.

3.

Flessibilità:

grado di disabilità moderato: l'assicurata presenta un atteggiamento

rigido con bassa flessibilità come dimostrano i due episodi di disadattamento

in situazioni tra loro differenti con una tendenza allo scarico dell'ansia a

livello somatico e la possibilità, come accaduto in passato, che l'ambiente tolleri

poco il suo modo di porsi.

4.

Competenze:

grado di disabilità assente: assenti lievi deficit a livello di

attenzione concentrazione e funzionamento cognitivo.

5.

Giudizio:

grado di disabilità assente: esame di realtà integro.

6.

Persistenza:

grado di disabilità assente: almeno per quanto riguarda il piano

psichiatrico non essendo presenti abulia e apatia o importante sindrome astenica.

7.

Assertività:

grado di disabilità moderato: l'assicurata tende ad avere un

atteggiamento talvolta scostante attribuendo prevalentemente all'esterno la

responsabilità di quanto le accade e causando potenzialmente reazioni negative

nell'ambiente lavorativo.

8.

Contatto

con gli altri: grado di disabilità assente: mantiene amicizie e

riesce a porsi bene, per sua stessa ammissione con i vicini e con tutti al di

fuori dei figli del marito.

9.

Integrazione

nel gruppo: grado di disabilità moderato: per le problematiche di

flessibilità e assertività.

10.

Relazioni

intime: grado di disabilità assente.

11.

Attività

spontanee: grado di disabilità assente.

12.

Cura

di sé: grado di disabilità assente.

13.

Mobilità:

grado di disabilità assente: nonostante riferisca difficoltà

nell'esporsi a situazioni affollate mantiene contatti con l'esterno e non vi è

una limitazione importante da questo punto di vista, anche l'annoso problema

della guida in autostrada non influisce in modo significativo nell'abituale

attività. (…)." (doc. AI 88/408-409)

I periti del CPAS hanno

quindi concluso che “(…) l'assicurata ha presentato una IL del 50% in ogni

attività dal dicembre 2014 (presa in carico da parte del curante) fino al

febbraio 2015 mentre a partire dal marzo 2015 presenta una IL stimabile in un

10% (diminuzione del rendimento). In qualità di casalinga la capacità

lavorativa sembra essere sempre stata piena sul piano medico teorico. Ritengo

che la sindrome da disadattamento non sia reattiva a patologie reumatologiche

che non vengono considerate all'interno delle limitazioni funzionali del mini

ICF e che, pertanto, questa vada a sommarsi alle patologie già verificate

durante la valutazione del Dr. __________. Tuttavia, come anche il collega

sottolineava, l'assunzione cronica di alcool, seppur non ritenuta avere un

influsso sulla capacità lavorativa, contribuisce al mantenimento di una parte

della sintomatologia e limita l'efficacia di un trattamento farmacologico del

disturbo psichiatrico con ripercussione. Non entro nel merito dell'esigibilità

dell'astinenza dal momento che ho reputato la dipendenza alcolica primaria e

non indennizzabile sul piano assicurativo. Non ritengo al momento medicalmente

indicata l'adozione di misure di integrazione professionale. (…)” (doc. AI

88/409).

Viste le succitate

risultanze mediche, il medico SMR dr. __________, nel rapporto finale del 4

luglio 2016 (doc. AI 91/413-417) ha confermato un incapacità lavorativa (riduzione

del rendimento) del 100% dal maggio 2014 e del 50% dal dicembre 2014 in

qualsiasi attività e, dal novembre 2015, del 60% nell’attività abituale e del

35% in un’attività adeguata. Quanto all’attività di casalinga il medico SMR ha

confermato un’inabilità (riduzione del rendimento) del 100% dal maggio 2014, del

50% dal dicembre 2014 e del 20% dal novembre 2015.

2.11

Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014,

ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25

agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio

2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministra-zione e a imporre nuovi accertamenti

(STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre

2010.

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.12

Ritornando al caso concreto,

dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato

a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio

AI prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in

dubbio le valutazioni peritali del dr. __________ e dei periti del CPAS, da

considerarsi dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.

Dette valutazioni sono

state confermate anche dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale del 4

luglio 2016 (cfr. doc. AI 91/413-417) e non sono state smentite da certificati

specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti in grado di

influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato. L’insorgente, con

il ricorso, non ha infatti contestato la valutazione medica e in corso di

procedura nemmeno ha prodotto alcuna documentazione medico specialistica

contraria.

In conclusione, va

confermata la valutazione medica del dr. Abate che nel rapporto finale SMR del

4.

luglio 2016 (doc. AI 91/413-417) ha confermato le diagnosi poste dai periti

interpellati e attestato i seguenti periodi di incapacità lavorativa (riduzione

del rendimento):

IL in attività abituale:

100% dal

01.05.2014

50% dal

dicembre 2014

60% dal

06.11.2015

IL in attività adeguata

100% dal

01.05.2014

50% dal

dicembre 2014

35% dal

06.11.2015

IL mansioni consuete

(casalinga)

100% dal

01.05.2014

50% dal

dicembre 2014

20% dal

06.11.2015

2.13

In merito alla valutazione

economica – distinti i periodi dal

settembre 2015 (momento questo nel quale al più presto nasce un eventuale

diritto alla rendita vista la domanda di prestazioni del marzo 2015 e dopo

l’anno di carenza ex artt. 28 e 29 LAI) e dal marzo 2016 (mese a partire dal

quale il miglioramento dello stato di salute con una capacità lavorativa

residua del 65% in un attività adeguata dal novembre 2015 può essere ritenuto

duraturo ex art. 88a cpv. 1 OAI) – va rilevato quanto segue.

2.13.1

Periodo dal 1. settembre

2015.

al 29 febbraio 2016

Per quanto riguarda la

parte salariata, applicando la giurisprudenza di cui alla STF

9C_666/2016 del 23 gennaio 2017 (cfr., in proposito la STCA 32.2016.86 del 15

maggio 2017, consid. 2.10 e la STCA 32.2017.26 del 13 settembre 2017, consid.

2.

) al caso concreto, bisogna concludere che l’assicurata – che

lavorava al 50% quale ausiliaria presso il Servizio __________ e che ha una

capacità lavorativa residua del 50% in questa attività – presenta, per

questa parte, un grado d’impedimento dello 0% {[(50 - 50) / 50] x100} (per dei

casi in cui questo Tribunale ha proceduto in questo modo cfr. la STCA

32.2017.26

del 13 settembre 2017 2017 consid. 2.9 e 32.2017.1 del 12 luglio

2017.

consid. 2.11.3).

Per quanto riguarda

l'attività di casalinga il Servizio Medico Regionale (SMR) ha ritenuto

un’inabilità lavorativa del 50% nello svolgimento delle stesse mansioni

casalinghe mentre che l’assistente sociale (nell’inchiesta economica del 29

novembre 2016 sub doc. AI 93/419-425 e di cui si dirà al consid. 2.13.2.2) ha

concluso per un impedimento del 23% dal dicembre 2014. Anche nell’ipotesi (la

più favorevole) in cui si volesse considerare l’inabilità quale casalinga del

50% stabilita dal SMR, l’insorgente non ne trarrebbe alcun beneficio.

Difatti, rispettando le

suddivisioni dei campi d’attività si ottiene, secondo il metodo misto, un grado

di invalidità globale del 25% (50 [parte salariata] x 0% [impedimento parte

lucrativa] + 50 [parte casalinga] x 50% [tasso di impedimento nelle mansioni

consuete] = 0% + 25% = 25%). Questo grado d’invalidità non conferisce il diritto

a una rendita AI (cfr. consid. 2.2).

2.13.2

Periodo dal 1. marzo 2016 in

avanti

Ribadita

l’applicabilità del metodo misto (cfr. consid. 2.6 e 2.8) e ritenute la parte

dedicata all’attività lavorativa del 50% e la quota dedicata alle mansioni

domestiche pari al 50% (cfr. consid. 2.9), va osservato quanto segue.

2.13.2.1

Grado d’impedimento per la parte

salariata.

Per il calcolo del reddito

da valido l’Ufficio AI ha proceduto come segue: “(…) Utilizzando ora i dati

forniti dalla tabella elaborata dall’Ufficio federale di statistica (tabella

TAI 2014 skill level - donne - livello 1 di competenze - valore centrale),

l'opponente, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori

nel settore privato, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuo

lordo pari a CHF 53'793.- (4'300 : 40 x 41,7 x 12 = 53'793). Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene per il 2015 un reddito annuo lordo

pari a CHF 54'008.- (+ 0,4 per il 2015). Di conseguenza, il reddito da valido

corrisponde per l'anno 2015 all'importo di CHF 27'004.- (54'008 :2). (…)”

(IV).

Quanto all’applicazione

dei dati statistici per il calcolo del reddito da valido questo Tribunale

rileva che detta questione non merita di essere approfondita ritenuto, da una

parte, che se si volesse procedere all’aggiornamento del reddito annuo del 2011

(anno precedente la prima domanda di prestazioni dell’aprile 2012; cfr. consid.

1.

) di fr. 21'920.-- (cfr. il conto individuale sub doc. AI 75/332) ciò

andrebbe a sfavore dell’insorgente e, dall’altra parte, che in ogni caso (come

si vedrà al consid. 2.13.2.3) il grado d’invalidità non raggiunge (anche nella

variante più favorevole) il minimo pensionabile.

L’avv. RA 1 –

addotto che “(…) la Signora RI 1 presenta delle qualificazioni, se

paragonate a quelle di persone della stessa età, superiori alla media poiché è

titolare di una maturità classica e parla perfettamente due lingue. Senza i

suoi problemi avrebbe senz'altro trovato attività meglio rimunerate. È dunque

sbagliato considerare che la ricorrente "avrebbe potuto realizzare un

salario lordo annuo di CHF 26'112.25 (attività semplici e ripetitive)"

quando è titolare di una maturità e parla sia il polacco che l’italiano. (…)”

(I) – sostiene invece che quale reddito da valido debba essere ritenuto

l’importo “(…) medio di circa CHF 40'000 (al 50%) (…)” (I).

Al riguardo questo

Tribunale – a prescindere dal fatto che l’insorgente non apporta alcuna

prova a sostegno della propria tesi – rileva che dall’estratto del conto

individuale sub doc. AI 75/331-332 risulta come negli anni in cui ha prestato

servizio presso lo __________, dal 2001 fino all’inoltro della prima domanda di

prestazioni dell’aprile 2012 (cfr. consid. 1.1), i redditi annui hanno

oscillato tra un minimo di fr. 13'797.-- (2003) e un massimo di fr. 25'024.--

(2007). Anche negli anni precedenti (dal 1985 al 2000) i redditi annui hanno

oscillato tra un minimo di fr. 507.-- (1996 e 1997) e un massimo di fr.

29'167.-- (1991) (cfr. doc. AI 75/332).

In simili circostanze non

può quindi essere seguita l’insorgente laddove pretende un reddito da valido

(al 50%) di fr. 40'000.-- superiore a qualsiasi reddito annuo conseguito.

Ritenuto che l’anno

determinante è il 2016 il reddito da valido si attesta a fr. 27'247.23 e viene

calcolato così procedendo.

Dalla tabella TA1 2014

skill level (NOGA08), risulta che il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia

il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439

pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un

importo di fr. 51’600.-- (4'300 x 12 mesi). Aumentati dello 0.5 per il

2015, del 0.8 per il 2016 [Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, donne,

2011-2016, Totale] e riportati all’orario medio di lavoro settimanale nelle

aziende di 41.7 (2016) si ottiene un reddito da valido di fr. 54'494.46. Questo

importo va infine dimezzato ritenuta l’attività salariata del 50%.

Per il calcolo del reddito

da invalido (rimasto incontestato) l’Ufficio AI ha proceduto come segue. Ridotto

a metà il reddito statistico (considerato il pensum lavorativo del 50%) ha

applicato la riduzione del 35% (incapacità lavorativa per motivi medici) e

quella del 10% (per motivi personali, stabilita nelle tabelle con la riduzione

al reddito ipotetico da invalido allestite il 13 dicembre 2016 dal consulente

in integrazione professionale sub. doc. AI 95/427-430).

In effetti, quanto al

reddito da invalido, nella decisione impugnata l’amministrazione ha addotto che

“(…) utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica l'assicurata nel 2014 avrebbe potuto realizzare un

salario lordo annuo di CHF 26'112.25 (attività semplici e ripetitive con pensum

lavorativo del 50%, valore mediano). […] . Considerato quindi un reddito di

partenza di CHF 26'112.25 si effettua una riduzione del 35% inerente

l'incapacità lavorativa stabilita in sede medico-teorica e si applica

successivamente una diminuzione del 10% per i motivi appena menzionati [ndr.

si riferisce alla sopra menzionata giurisprudenza applicabile alla riduzione per

motivi personali o professionali]; ne risulta un reddito da invalida di CHF

15'275.70. (…)” (doc. A1). Allo stesso modo, solo aggiornando i dati al

2015, ha proceduto l’amministrazione anche in sede di risposta (cfr. IV).

In concreto – partendo da un

reddito da invalido di fr. 54'494.46 (importo questo uguale a quello da valido

visto che in entrambi i casi sono stati applicati i dati statistici),

considerata l’attività salariata del 50% e applicate le riduzioni del 35% per

motivi medici e del 10% per motivi personali – il reddito da invalido si

attesta a fr. 15'939.62 (54'494.46 x 50% ridotti del 35% e del 10%).

Il grado d’impedimento per

la parte salariata è quindi del 41.50% ([27'247.23 - 15'939.62] : 27'247.23

x 100 = 41.50%).

2.13.2.2

Grado d’impedimento per la parte

casalinga.

L’insorgente sostiene che “(…)

la valutazione dei compiti di una casalinga sembra fatta nel presente caso in

modo molto astratto se non spannometrico ed in contraddizione con le

osservazioni del perito psichiatra, quando per esempio considera di 20% la

capacità lavorativa nelle attività amministrative mentre lo psichiatra la

considera totale. Per altre attività succede esattamente il contrario. Tale

valutazione sembra realmente molto discutibile, i parametri di valutazione

delle varie percentuali non sono per nulla spiegati come non vengono spiegati i

tassi d’invalidità ritenuti nelle varie attività. (…)” (I).

Rammentato che

l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)

dell'economia domestica, come si è visto (cfr. consid. 2.4 e 2.5), è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana, questo Tribunale rileva

quanto segue.

Nella Circolare concernente

l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel

tenore in vigore dal 1. gennaio 2015, allo scopo di garantire un'uguaglianza di

trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione delle singole

attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a

ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

2

5.

5

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e

raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri

familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le

piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo

libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087,

3088.

e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere

sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la

ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095.

l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero

ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra

valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo

schema (RCC 1986 pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il

danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a

migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,

acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.)

Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della

sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute

(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3).

Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione

della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il

danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto

ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es.

metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici

adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in

considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in

grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di

lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).

L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei

familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04

e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il

danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al riguardo, il TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide

ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste

effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984

pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

L’allora TFA, in una

sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere

effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale

delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è

possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è

effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di

lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva

(RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del

29.

maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella già citata DTF 128 V

93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta

dell'ufficio AI, ha rilevato:

" (…)

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung

an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes.

Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur

Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE

125.

V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene

Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin

eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen

Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich

ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person

hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen,

wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der

Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich

der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und

Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen

Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll

beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage

im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung

tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen

vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente

Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall

zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des

Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die

Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens

das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu

den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3,

bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der

Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September

2001, I 175/01).

(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94)

In concreto, l'Ufficio AI

ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica (doc. AI 92/418),

eseguita il 29 novembre 2016 (93/419-425).

Il relativo rapporto è

stato allestito il 2 dicembre 2016 ed ha il seguente tenore:

"(…)

5.

ATTIVITÀ -

descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del

lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

L'assicurata non lamenta impedimenti a questo riguardo.

Tale indicazione trova conferma anche nelle risultanze

peritali. Il perito psichiatra non rileva infatti alcun grado di disabilità per

quanto riguarda la voce "organizzazione dei compiti".

5.2

Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

40%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

8%

La

signora RI 1 dichiara di non aver mai amato molto cucinare, ma ciononostante si

è sempre fatta carico di tale incombenza personalmente. E questo è ancora il

caso anche oggi. L'assicurata prepara pasti semplici, per sé e il marito. Le

figlie sono raramente presenti a casa, impegnate come sono negli studi e fuori

Cantone. Non vengono segnalati impedimenti nell'apparecchiare e sparecchiare la

tavola, nel caricare e scaricare la lavastoviglie, nel riordinare il piano di

lavoro ed il locale tutto. Più difficoltose risultano le pulizie approfondite

degli armadi e degli elettrodomestici di cucina, che finché ha potuto ha

delegato all'aiuto domiciliare. Le spese di aiuto domiciliare sono state

riconosciute per alcuni mesi dalla cassa malati che poi ha sospeso tale riconoscimento

in quanto, a detta dell'assicurata, la necessità dell'intervento di __________

non era più sostenuta medicalmente secondo l'avviso del perito. Non potendosi

avvalere della collaborazione del marito, malato di Parkinson (sotto controllo)

e da poco ristabilitosi da una frattura del femore destro, ricorre così

all'aiuto delle figlie, quando presenti a casa, per i lavori fisicamente più

onerosi.

Per

quanto riferito, compatibile a mio avviso con la certificazione medica e le

risultanze peritali, valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento in

questo ambito domestico, per un minor rendimento.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare

i letti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

8%

La

signora RI 1 riferisce di occuparsi tuttora personalmente del semplice riordino

dei locali, dello spolvero della mobilia, della pulizia delle vaschette, del

rifacimento del letto. Cambia le lenzuola con l'aiuto del marito, a cui non può

chiedere null'altro, in ragione del suo compromesso stato di salute. Per

semplificarsi il compito di passare l'aspirapolvere, ha acquistato l'apposito

robot, che le semplifica l'incombenza, anche se un lavoro approfondito deve

essere comunque svolto una volta la settimana ed è l'assicurata stessa a provvedervi,

non senza fatica. La signora RI 1 provvede anche a lavare i pavimenti e a

pulire i bagni, suddividendo tali compiti sull'arco della settimana e

alternando l'attività a momenti di riposo. Per un certo tempo ha potuto

avvalersi della collaborazione di un aiuto domiciliare a cui delegava le

incombenze di maggior peso e fatica, come la pulizia dei pavimenti, delle parti

alte della casa, dei vetri e delle tende. Non potendo più contare su tale

appoggio ricorre oggi all'aiuto delle figlie perlomeno in occasione delle

grandi pulizie stagionali (vetri, tende, ecc.), che proprio fatica ad

affrontare in ragione del pregiudicato stato di salute.

Per

quanto riferito, a mio avviso compatibile con le risultanze peritali, valuto in

misura del 40% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico, per un

minor rendimento e le limitazioni funzionali nell’affrontare compiti

fisicamente onerosi. La collaborazione del marito non è esigibile, in ragione

del suo compromesso stato di salute, e quella delle figlie, molto assenti da

casa, lo è in misura solo parziale.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e

rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

2%

L'assicurata

riferisce di potersi tuttora occupare di persona della piccola spesa

giornaliera, che effettua a __________, dove si reca volentieri anche a piedi

servendosi se del caso della borsa carrello. Anche gli acquisti settimanali

vengono eseguiti dall'assicurata stessa, che si reca in questo caso in

automobile ai negozi di __________, a volte in compagnia del marito e a volte

da sola. Talvolta si reca a piedi al negozio per gli acquisti settimanali e poi

il marito la raggiunge direttamente a __________ per permetterle poi di

caricare le borse in automobile. Non ama invece particolarmente i centri

commerciali, che frequenta unicamente in caso di assoluto bisogno. Non si sente

a suo agio tra la folla e la confusione e sceglie per questo i momenti di minor

affluenza. Quando le figlie sono presenti, e la spesa si fa di conseguenza più

impegnativa, si avvale della loro collaborazione e partecipazione, per il

trasporto delle borse pesanti. Provvede di persona alla gestione

burocratico-amministrativa e ai pagamenti di fine mese.

Per

quanto illustrato, compatibile a mio avviso con le risultanze peritali, valuto

in misura del 20 % la percentuale di impedimento in questo ambito domestico per

le limitazioni funzionali nel trasporto di pesi anche di lieve-media entità.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,

ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

4%

L'assicurata

condivide con gli inquilini il locale lavanderia, a cui ha comunque ampia

libertà di accesso. Il locale è collocato al piano cantina e per non caricarsi

del peso della cesta ha escogitato il modo di far rotolare dalle scale il sacco

dei vestiti sporchi. Oppure suddivide su più viaggi il carico. La signora RI 1

non segnala impedimenti nel suddividere i panni, nell'inserirli in lavatrice e

nello stenderli sui fili presenti nel locale. Una volta asciutti i panni

vengono ritirati e stirati dall'assicurata stessa, che è solita stirare gran

parte del bucato, senza particolari esclusioni. Suddivide però tale compito

sull'arco della settimana, per non sovraccaricarsi oltremodo e in funzione dello

stato di salute del momento. Per le difficoltà presenti a livello delle spalle

e delle mani ha abbandonato il lavoro a maglia e il cucito, oggi limitato a

semplici rammendi e riparazioni.

Per

quanto riferito, a mio avviso compatibile con le risultanze peritali, valuto in

misura del 20 % la percentuale di impedimento in questo ambito domestico, per

un minor rendimento.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

0%

5.7

Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,

attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,

volontariato

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

1%

L'assicurata

riferisce di essere stata in passato una donna molto sportiva, ma con

l'insorgere dei problemi di salute ha dovuto gradualmente ridurre le sue attività.

Oggi anche una semplice passeggiata in montagna si rivela superiore alle sue

forze e la lascia dolorante e sfinita per più giorni di seguito.

Dello

spazio esterno è sempre stato responsabile il marito e con l'aggravarsi delle

sue condizioni di salute l'assicurata ha cercato via via di sostituirlo,

perlomeno nei compiti meno gravosi, come tagliare l'erba e raccogliere le

foglie in autunno. Per la potatura delle piante e la cura della vite è però

costretta a rivolgersi a un giardiniere.

Non

viene indicata alcuna difficoltà nel prestare le cure del caso al gatto di casa.

Per

quanto riferito, compatibile a mio avviso con le risultanze peritali, valuto in

misura del 20% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico, per le

difficoltà nel provvedere a compiti fisicamente impegnativi.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

23%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non

può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,

genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario

versato

I familiari e un giardiniere.

[…]

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla

capacità al lavoro?

Dal mese di dicembre 2014. (…)"

(doc. AI 93/422-425).

Va sottolineato che

nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una

ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di

cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100%

all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente

contestato.

In secondo luogo occorre

prendere in considerazione l’aiuto dei famigliari nelle faccende domestiche. A

questo proposito va evidenziato come l’assistente sociale abbia considerato

l’aiuto limitato del marito (“(…) malato di Parkinson (sotto

controllo) e da poco ristabilitosi da una frattura del femore destro. (…)”

(doc. AI 93/422)) e delle figlie (“(…) quando presenti in

casa, per i lavori fisicamente più onerosi. (…)” (doc. AI 93/422)) e

che l’insorgente non ha contestato che lei stessa ha delegato alcune attività ai

familiari.

Quanto all’aiuto dei

familiari va rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere conto

anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di

reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale

consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;

Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro

di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con

riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le

quali tengono giustamente conto della collaborazione dei familiari.

Va qui attirata

l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il

danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF

115.

V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone

occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa

e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al

lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo

all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze

(DTF 133 V 504 consid. 4.2; vedi anche la STFA I 35/00 del 14 luglio 2000,

consid. 3 con riferimenti).

Il TF, nella STF

9C_701/2016 del 1. marzo 2017, ha ribadito questo concetto argomentando:

" (…)

4.3

Dass die Vorinstanz

von der "Schadenminderungspflicht der Familienangehörigen" gesprochen

hat, schadet nicht, hat sie doch mit Verweis auf BGE 133 V 504 E. 4.2 S. 509 f.

zutreffend präzisiert, dass die Versicherte (im Rahmen der sie selber

treffenden Schadenminderungspflicht) die Hilfe ihrer Familienangehörigen in

Anspruch nehmen muss (vgl. auch BGE 141 V 642 E. 4.3.2 S. 648 mit Hinweisen).

Anhaltspunkte dafür, dass die Abklärungsperson diese Mithilfe in unzumutbarem

Ausmass berücksichtigt haben soll, sind nicht ersichtlich.

(…)" (STF 9C_701/2016 del 1. marzo

2017.

consid. 4.3)

Ora, tenuto conto

dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97

consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in

linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere

a tali inchieste, la valutazione di cui all’inchiesta del 29 novembre 2016 va

confermata.

Infatti, un intervento da

parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente

erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

In particolare non è

possibile concludere per un apprezzamento chiaramente erroneo per il fatto che,

secondo l’insorgente, la valutazione dei compiti di casalinga sarebbe “(…)

in contraddizione con le osservazioni del perito psichiatra, quando per esempio

considera di 20% la capacità lavorativa nelle attività amministrative mentre lo

psichiatra la considera totale. (…)” (I). In effetti l’assistente sociale

ha evidenziato come l’insorgente “(…) provvede di persona alla gestione

burocratico-amministrativa e ai pagamenti di fine mese. (…)” (doc. AI

93/423) e la percentuale degli impedimenti del 20%, ritenuta al punto 5.4, si

riferisce alla voce “Spesa e acquisti diversi” che comprende “pagamenti,

trattative assicurazioni e rapporti ufficiali”.

In casu non solo non vi

sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso viene

in sostanza confermato anche dalle valutazione mediche peritali laddove il dr. __________

ha concluso che “per quanto riguarda i lavori domestici ritengo modulare

autonomamente i ritmi e i compiti del lavoro e giudico una IL del 20%. (…)”

(doc. AI 81/377) dal 6 novembre 2015 (“(…) l’IL del 20% in qualità di

casalinga da me attestata parte dal 06.11.2015. (…)” (doc. AI 90/412))

e i periti del CPAS che “(…) in qualità di casalinga la capacità lavorativa

sembra essere sempre stata piena sul piano medico teorico. (…)” (doc. AI

88/409).

Per tutti i motivi

suesposti la valutazione dell’assistente sociale del 29 novembre 2016

(invalidità quale casalinga del 23%; cfr. doc. AI 93/424) va dunque confermata.

Le ulteriori

allegazioni ricorsuali – “(…) la valutazione dei compiti di una

casalinga sembra fatta nel presente caso in modo molto astratto se non

spannometrico […].” Tale valutazione sembra realmente molto discutibile, i

parametri di valutazione delle varie percentuali non sono per nulla spiegati

come non vengono per nulla spiegati i tassi d’invalidità ritenuti nelle varie

attività. (…)” – sono contraddette dalla valutazione dell’assistente

sociale sopra riprodotta in esteso e l’insorgente non si è nemmeno confrontato

in modo preciso con la stessa limitandosi a delle affermazioni generiche prive di

motivazione che non meritano ulteriori approfondimenti trattandosi di

semplici allegazioni di parte.

Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze

concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di

importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado

d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe

stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Di

conseguenza l’impedimento nell’attività di casalinga è del 23% e deve essere

posto alla base del presente giudizio non essendoci nessun motivo (fattuale e

medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in

sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.

2.13.2.3

Visti i gradi d’impedimento, per

la parte salariata del 41.50% (cfr. consid. 2.13.2.1) e per quella casalinga

del 23% (cfr. consid. 2.13.2.2), rispettando la suddivisione dei campi

d’attività (50% salariata e 50% casalinga; cfr. consid. 2.9) e in applicazione

del metodo misto (cfr. consid. 2.6 e 2.8) il grado d’invalidità

globale si attesta al 32% (50 [parte salariata] x 41.50%

[impedimento parte lucrativa] + 50 [parte casalinga] x 23% [tasso di

impedimento nelle mansioni consuete] = 20.75% + 11,5% = 32,25%, arrotondato al

32% secondo la DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Questo grado d’invalidità

non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.2).

2.14

Da quanto sopra esposto

risulta che a ragione l’amministrazione ha negato all’insorgente il diritto ad

una rendita d’invalidità.

Quanto ai provvedimenti

professionali questo Tribunale può fare propria la conclusione del consulente

in integrazione professionale (rimasta incontestata) secondo cui “(…) tenuto

conto dell’iter professionale, della CL certificata in sede medica e dell’età

dell’A. non si propongono provvedimenti professionali. Su richiesta scritta

dell’A. può essere offerto un sostegno nella ricerca di un impiego tramite il

servizio di collocamento. (…)” (doc. AI 96/431).

2.15

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso

respinto.

2.16

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito delle

vertenze, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti