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Decisione

32.2017.55

Revisione. Soppressione della rendita d'invalidità. Rinvio della causa all'amministrazione per nuovi accertamenti

11 maggio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari ulteriori accertamenti medici ed economici (come menzionato in precedenza;

cfr. anche in tal senso la domanda giurista per SMR del 04.04.2017 qui allegata),

e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova

decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI),

garantendo di conseguenza all'assicurata tutti i suoi diritti di difesa. (…)”

(cfr. VIII);

- con osservazioni 2 maggio

2017, tramite l’avv. RA 1 l’in-sorgente si è dichiarata disposta ad accettare la

proposta for-mulata dall’Ufficio AI con la risposta di causa a condizione,

tuttavia, che

" (…) l'amministrazione provveda nel

contempo a revocare formalmente l'impugnata decisione e a ripristinare quindi

l'erogazione delle prestazioni a suo favore (a far tempo dal 10 aprile 2017),

nella misura in precedenze vigente.

L'assicurata

deve infatti far fronte, oltre che alle sue necessità, anche a quelle dei suoi

due figli ancora minorenni. A seguito della cessazione dell'erogazione delle

rendite Al (individuale e completiva per i figli), essa ha dovuto far capo

all'aiuto della pubblica assistenza.

Qualora

le suddette condizioni non fossero accettate dall'amministrazione, la parte ricorrente

chiede già sin d'ora che questo Tribunale abbia emettere il suo giudizio sul

gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili.” (cfr. X);

- con scritto 9 maggio 2017

l’amministrazione ha comunicato che

" (…) con riferimento alla pratica

in oggetto, l'Ufficio Al - in primo luogo - prende atto del fatto che la

ricorrente conferma la propria adesione alla proposta di rinvio atti formulata

dall'amministrazione (cfr. in tal senso lo scritto sub. doc. X incarto TCA).

Per

quanto riguarda la decisione di soppressione della rendita d'invalidità datata

17.02.2017 - ritenuto come quest'ultima risulta prematura (visto che

l'amministrazione deve ancora effettuare diversi ulteriori accertamenti di

natura medica ed economica; cfr. in tal senso la risposta di causa del

14.04.2017 agli atti) lo scrivente Ufficio ritiene corretto procedere mediante

l'annullamento della stessa con il susseguente ripristino della mezza rendita

d'invalidità (grado Al pari al 50%) dal 1° aprile 2017 in poi.

Ciò

comporta che l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria, facendo esperire

i necessari ulteriori accertamenti medici ed economici (cfr. a tal proposito

l'annotazione SMR datata 06.04.2017 + la domanda giurista/SMR datata 04.04. 2017),

e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova

decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI),

garantendo di conseguenza all'assicurata tutti i suoi diritti di difesa. (…)”

(cfr. XII);

- la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015; STF

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- oggetto del contendere è

sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha soppresso la rendita sia

giustificata;

- secondo l’art. 17 cpv. 1

LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento

importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA. La rendita può essere og-getto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensi-bile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze

dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comun-que una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è

intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di

fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con

quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.

3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), p. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale

per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di

invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è

costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in

giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133

V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al

guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

Considerandi

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1.

OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità

(o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett.

a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione;

- con

il qui querelato provvedimento l’amministrazione, sulla scorta degli accertamenti

medici ed economici esperiti nel-l’ambito della revisione avviata nell’ottobre

2013, ha soppresso il diritto alla mezza rendita di cui l’assicurata, come accennato,

beneficia da novembre 2011;

- visti gli atti medici e le

valutazioni professionali contenuti nell’incarto AI (doc. AI 94 e segg.) nonché

la refertazione medica prodotta con il gravame (segnatamente i rapporti 22

dicembre 2016, 12 gennaio 2017, 14, 17 e 28 febbraio 2017 dell’Ospedale __________

[sub III] e il certificato 9 marzo 2017 dello psichiatra curante dr. __________

[sub III]), appare effettivamente necessario – stante la documentata

necessità di procedere ad ulteriori indagini mediche ed e-conomiche, nonché di esaminare,

alla luce delle modifiche della situazione famigliare nel frattempo intervenute

(cfr. doc. AI 150, 152 e 158), quale sia in concreto il metodo di calcolo

applicabile – retrocedere gli atti all’amministrazione affinchè,

esperite le necessarie indagini e valutazioni di cui sopra, si pronunci

nuovamente (in via di revisione) sul diritto di RI 1 a prestazioni;

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre

2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011. 115

del 27 ottobre 2011);

- nel caso concreto, considerata

la – per altro – ammessa lacunosità dell’istruttoria effettuata

dall’amministrazione (cfr. al riguardo le pertinenti considerazioni del

giurista AI contenute nell’annotazione 4 aprile 2017 secondo cui “l'assicurata

- durante la formazione pratica di 10 mesi svolta presso la ditta __________ di

__________ - non ha mai lavorato quale venditrice nella percentuale del 100%

(dimostrando di conseguenza di essere totalmente abile in questa professione). Anzi,

dal rapporto di osservazione 14.09.2016 della ditta __________ di __________

emerge come la Signora RI 1 lavorava "solo" 3 giorni alla settimana

(dalle 09:00 alle 15:00) quale consulente di vendita, mentre essa non lavorava

il mercoledì e si dedicava alla formazione scolastica il martedì. In altre

parole, la Signora RI 1 lavorava addirittura in misura inferiore al 60% quale

consulente di vendita (visto che la sua presenza giornaliera in ditta era

limitata alla fascia oraria che andava dalle ore 09:00 alle ore 15:00). Alla

luce di queste considerazioni, ritenuto altresì come dal lato medico l'assicurata

sempre stata ritenuta abile al lavoro (al massimo) nella misura del 50% (sia

nell'abituale professione di cameriera ai piani sia in altre attività adeguate

al suo stato di salute), non è assolutamente vero che la stessa - attraverso la

formazione pratica nell'ambito della vendita - ha dimostrato di poter lavorare

in un'attività adeguata al 100%. In effetti, anche se dal rapporto di osservazione

14.09.2016

della ditta __________ di __________ risulta che il rendimento della

Signora RI 1 era pari al 100%, detto rendimento si riferisce unicamente alla presenza

giornaliera di 6 ore dell'assicurata (il lunedì, giovedì e venerdì).

L'amministrazione non ha invece mai verificato se il rendimento del-l'assicurata

- quale consulente di vendita - è pieno per quanto riguarda una percentuale di

lavoro superiore al 50% (difatti l'assicurata non ha mai lavorato oltre le 18

ore settimanali di cui sopra)”; cfr. VIII/2 ), si giustifica senz’altro il rinvio degli atti all’amministrazione nel senso sopra indicato;

- con la decisione impugnata

l’amministrazione ha pronunciato la soppressione della rendita togliendo

l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Con il ricorso l’insorgente non

ha po-stulato il ripristino dell’effetto sospensivo, ma nel comunicare la sua

adesione (condizionata) alla proposta di rinvio formulata da controparte ha

comunque esplicitamente chiesto il ripristino del quarto della mezza rendita

dal 1. aprile 2017, richiesta a cui l’amministrazione ha espressamente

dichiarato, come visto, di voler dar seguito;

- di conseguenza il ricorso va

accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti retrocessi

all’amministrazione affinché, ripristinata l’erogazione della mezza rendita da

aprile 2017, effettuati i necessari complementi istruttori e rivalutato il metodo

di calcolo dell’invalidità, emetta un nuovo provvedimento;

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI;

- vincente in causa, la

ricorrente ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di congrue

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) che, considerato come l’attività di

patrocinio da parte di un avvocato abbia avuto inizio solo il 2 maggio 2017 (cfr.

doc. A, cfr. X), appare giustificato quantificare in fr. 300.--;

Dispositivo

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI perchè

proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico dell’Ufficio AI il quale verserà alla ricorrente fr. 300.-- a

titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti