Lexipedia

Decisione

32.2017.56

Domanda di rendita di una casalinga. Conferma della competenza dell'Ufficio AI del Cantone Ticino. Conferma degli accertamenti medici svolti dall'amministrazione e della valutazione medico-teorica suf

19 ottobre 2017Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione

(Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 57a p. 476).

Infine, ai

sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in

cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora

l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso

che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).

A tal riguardo, rettamente

nella risposta di causa l’Ufficio AI ha evidenziato come la decisione impugnata

è non solo motivata ma anche chiaramente comprensibile. In effetti, nella

stessa, oltre ad avere come oggetto la scritta “nessun diritto ad una

rendita d’invalidità”, sono stati indicati il grado d’impedimento nello svolgimento

delle mansioni consuete, l’esito dell’inchiesta per le persone che si occupano

dell’economia domestica, le conclusioni ed anche una presa di posizione alle

osservazioni al progetto di decisione 16 gennaio 2017.

Del resto l’assicurata con

il ricorso ha dimostrato di aver compreso la portata del provvedimento

contestato.

Ne consegue che la censura

sollevata va disattesa.

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione di invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°

gennaio 2007: TF] con sentenza U

156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.4. Se, però, un assicurato

maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,

l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non

è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una

vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere

da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica

l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al

guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr.

76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità

dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge

le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che

intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA,

in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni

consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia

domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione

dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi amministrativa, sono incluse anche l'amministrazione

di patrimoni e le attività benevole gratuite, ma non le attività di svago, del

tempo libero (N. 3091 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande

invalidità (CIGI), edite dall'UFAS). L'invalidità viene così valutata sulla

base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante

un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances

sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità

se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia

essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è

ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei

lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.5. Nella fattispecie concreta la

ricorrente rimprovera all’Ufficio AI di non aver valutato l’impatto del danno

alla salute sulla sua abilità lavorativa e tantomeno proceduto ad un raffronto

dei redditi per determinare il grado d’invalidità.

Va qui ricordato che

l’assicurata è stata validamente ritenuta quale persona che si occupa

dell’economia domestica. In tal senso nella STCA del 26 novembre 2015 questo

Tribunale aveva stabilito:

" (…) ai

fini dell’applicazione del metodo di calcolo dell’invalidità l’am-ministrazione

ha rettamente considerato l’assicurata quale casalinga. Infatti (al più tardi)

dopo il mese di settembre 2012 – ovvero dopo disdetta del rapporto d’impiego quale

venditrice (con AFC ottenuto nel 2002, doc. AI 4-1 in inc. 32.2015.86) in

negozio sportivo (doc. AI 13-1, 15-1, 22-7, 22-19 inc. 32.2015.86) – RI 1 non

risulta aver più esercitato attività lavorativa, ritenuto che l’insorgenza del

danno alla salute (perdita dell’occhio sinistro colpito da disco di hockey

mentre assisteva ad una partita, doc. AI 12-2 in inc. 32.2015.102) risale al mese

di gennaio 2014 (doc. AI 12-1 e 26-1 in inc. 32.2015.102).”

Rettamente dunque

l’Ufficio AI non ha proceduto al raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.2). L’amministrazione,

come si vedrà, ha correttamente applicato il metodo specifico (cfr. consid. 2.7).

Infine l’accenno alla

sentenza 2 febbraio 2016 della CEDU nella causa Di Trizio (punto no. 1,

paragrafo 3 del ricorso) non è pertinente, visto che in quella fattispecie si

trattava di un’assicurata con attività lucrativa svolta a tempo parziale e nel

restante tempo era dedita alle mansioni domestiche (caso di applicazione del cosiddetto

“metodo misto”).

2.6. Per quel che concerne gli

accertamenti medici, nella sentenza di rinvio questo TCA aveva rilevato:

" Ora, il

SMR e di conseguenza anche l’amministrazione risultano in sostanza aver fondato

il proprio giudizio sul referto della Augenklinik di __________ del 24 gennaio

2015 – valutazione che in realtà non costituisce un aggiornamento rispetto a

quanto certificato nel precedente rapporto del 2 luglio 2014 (nel rapporto del

gennaio 2015, che ricalca in sostanza quello del luglio 2014 [doc. AI 12 in

inc. 32.2015.102], i medici di __________ hanno precisato che il trattamento

dell’assicurata presso la loro clinica è terminato nell’aprile 2014 e non

risulta quindi che la paziente sia stata da loro vista e visitata dopo il mese

di aprile 2014; cfr. doc. AI 29 in inc. 32.2015.102) –, nonché sul

rapporto 3 dicembre 2014 del curante, il quale, nella sua scarna certificazione,

per quanto riguarda l’esigibilità di attività adeguate, si è limitato ad

affermare che “L’abilità lavorativa è da valutare a dipendenza del tipo di lavoro”

(doc. AI 26-3 in inc. 32.2015.102);

in simili circostanze è da ritenere che dal profilo medico la fattispecie

non è stata sufficientemente e correttamente indagata (pag. 8).

Ai fini di un

aggiornamento della situazione medica, ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha

chiesto all’assicurata, rispettivamente al suo legale, di comunicare i

nominativi del medico curante e dei medici specialistici che la seguono (doc.

63 e 65 [trattasi di un sollecito] incarto AI). L’11 maggio 2016 l’avv. RA 1 ha

indicato l’Ospedale __________ di __________ (dr.ssa __________) e il __________

di __________ (doc. 66 incarto AI). Quest’ultimo, che non è una struttura

medica, ha prodotto il rapporto 10 marzo 2014 del citato nosocomio __________,

già presente agli atti (cfr. doc. 67 incarto AI).

In data 28 giugno 2016 la

dr.ssa __________ ha compilato il rapporto medico standard, facendo tra l’altro

presente che dall’aprile 2014 l’assicurata non è più seguita (doc. 81 incarto

AI).

Fondandosi su tale

rapporto, con annotazioni 8 novembre 2016 (confermate il 10 gennaio 2017; doc.

89 incarto AI) il dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha

evidenziato:

" Dall'attuale

documentazione raccolta l'assicurata presenta una situazione di monocolo con

visus al 100% a livello dell’occhio destro.

Dopo un periodo di adattamento, al più tardi a partire dal 1 .1 1

.2014, l'assicurata risulta abile al 100% per tutte le attività che possono

essere svolte da persona monocola.

Limiti funzionali: non visione binoculare, non visione stereoscopica,

non lavori con oggetti pericolosi per l'occhio destro, non lavori in altezza.

Impedimento medico-teorico quale casalinga < 5%”. (Doc. 83 incarto AI).

Ora, in effetti la

situazione medica è rimasta “ferma” all’aprile 2014. Tuttavia all’Ufficio AI

non può essere rimproverato di non aver proceduto ai necessari accertamenti

medici, rispettivamente un aggiornamento della situazione dal punto di vista

del danno alla salute. Infatti, come visto, l’amministrazione non ha fatto

altro che chiedere informazioni alle persone indicate dalla stessa assicurata.

Quest’ultima non ha prodotto altra documentazione, né fornito altri nominativi

di medici.

Va ricordato che se da una parte la procedura davanti

al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158

consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Non avendo, come detto, l’assicurata

prodotto altra documentazione medica, essa deve ne rispondere delle

conseguenze.

Lo stesso discorso vale

per l’aspetto extra somatico. Certo, in occasione dell’inchiesta domiciliare –

la cui esecuzione è stata delegata all’Ufficio AI del Canton __________, Cantone

dove essa risiede dal 1° maggio 2016 (cfr. pag. 233 incarto AI) – la ricorrente

aveva dichiarato di non sentirsi psichicamente bene e di accusare sbalzi

improvvisi di umore (“Die V. meinte, ihr gehe es psychisch nicht gut. Sie

habe starke Stimmungsschwankungen, das könnte sich von einer Minute auf die

nächste ändern”; pag. 256 incarto AI). Al riguardo essa non ha minimamente

comprovato tale asserzione, ad esempio mediante un certificato medio e

tantomeno è risultato che sia seguita da uno specialista. Nondimeno va

ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un

danno alla salute psichica, secondo giurisprudenza, è decisivo che tale danno sia

di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi

della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b).

In queste circostanze,

alla valutazione medica operata dal SMR va conferito valore probatorio pieno.

2.7. L’amministrazione, per

stabilire la capacità dell’assicurata quale casalinga, ha ordinato un’inchiesta

domiciliare eseguita, su delega, dall’Ufficio AI del Canton __________, cantone

di residenza dell’assicurata.

Dal relativo rapporto 10

dicembre 2016 risulta che, sulla base degli accertamenti fatti presso il

domicilio dell’interessata, tenuto conto della perdita visiva di un occhio, dopo

aver descritto ogni singola mansione domestica svolta dall’assicurata,

l’assistente sociale ha riscontrato una limitazione globale del 4,6% nello

svolgimento di tali mansioni (doc. 87 incarto AI).

Va qui ricordato che nella

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per

l’invalidità (CIGI), nel tenore (nella versione italiana) valido dal 1° gennaio

2015, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la

Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla

base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

2

5.

5

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e

raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le

piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090).".

Mentre alle cifre 3087, 3088 e

3089.

si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere

sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi

servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per

una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere

applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986

pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua

famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione

del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta

questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto,

al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità

di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e

3044.

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per

il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere

la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e

necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).

L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei

familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04

e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il

danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.".

Al

riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea

di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291

consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4

settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte

dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente

erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2;

cfr. anche STFA , I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).

L’allora TFA, in una sentenza I

102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012

del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è possibile

determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto

all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal

medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131

consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del

29.

maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Ritornando allla fattispecie

concreta, va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore

complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica.

Inoltre, occorre prendere in

considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. A questo

proposito va evidenziato come l’assistente sociale abbia rilevato che il marito

svolge poche mansioni domestiche, che cuoce spesso nelle sere libere e che fa

anche la spesa (punto no. 6.5 dell’inchiesta).

Ora, tenuto conto dell’obbligo

di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3)

assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni

non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate

dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il

cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, l’inchiesta di cui al

rapporto del 19 dicembre 2016 deve essere confermata.

Come visto, un intervento da

parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente

erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

In concreto non solo non vi

sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso viene

in sostanza confermato dalla valutazione medica operata dal SMR che ha riscontrato

un’incapacità inferiore del 5% (cfr. consid. 2.6).

Occorre qui ricordare che

secondo la giurisprudenza gli assicurati che lamentano la perdita dell'acuità

visiva di un occhio sono in grado di attendere alla maggior parte della

attività professionali, escluse quelle che richiedono una visione binoculare

(STF I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con riferimento a RAMI 1986 no. U 3

pag. 258 consid. 2b p. 260 seg). Va poi ricordato che secondo l’esperienza

medica, l’handicap risultante dalla perdita dell’acuità visiva di un occhio

viene generalmente corretto in larga misura grazie all’assuefazione e

all’adattamento dell’interessato e che solo raramente causa una diminuzione,

peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a

condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà da lui esigibile,

l’adattamento alla situazione monoculare avviene in un periodo di tempo che, a

seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei mesi a due anni al

massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.). Tale giurisprudenza è

limitata a quelle attività che non richiedono esigenze visive elevate o una

vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in situazioni esposte

come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi o l’esecuzione di

movimenti di precisione (cfr. STFA 27.7.1999 in re M. D. c. INSAI consid. 3b).

Ora, in analagia a quanto

esposto sopra, va fatto presente che per espletare le singole mansioni

domestiche riportate nell’inchiesta economica non sono necessarie esigenze

visive elevate o una vista stereoscopica piena.

In conclusione, come riportato

sopra, l’assicurata non presenta un’incapacità nello svolgimento delle attività

domestica tale da giustificare il riconoscimento del diritto a una rendita.

2.8

Da ultimo la ricorrente

chiede che i costi della sostituzione periodica della protesi allocchio siano

assunti dall’amministrazione.

In primo luogo occorre

rilevare che tale questione non è oggetto della decisione contestata, motivo

per cui su questo punto il ricorso è irricevibile (cfr. fra i

tanti Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Zurigo 2014, §

75.

nr. 15, pag. 588).

Va comunque rilevato che dal momento che tale richiesta è stata inoltrata

nel mese di settembre 2016 (cfr. doc. 80 incarto AI), competente per esaminarla

è l’Ufficio AI del Canton Zugo, Cantone dove essa si è trasferita nel maggio

2016.

(cfr. citato scritto 11 maggio 2011 del legale dell’assicurata, doc. 66

incarto AI). Spetterà all’Ufficio AI del Cantone Ticino, se non l’ha ancora

fatto, trasmettere tale richiesta all’amministrazione competente.

2.9

Visto

quanto sopra, la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso è

respinto.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti