32.2017.56
Domanda di rendita di una casalinga. Conferma della competenza dell'Ufficio AI del Cantone Ticino. Conferma degli accertamenti medici svolti dall'amministrazione e della valutazione medico-teorica suf
19 ottobre 2017Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.56
BS
Lugano
19 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 marzo 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 febbraio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1983, nel mese
di maggio 2014 aveva inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti
indicando, oltre che di essere casalinga, quale danno alla salute i postumi di
un infortunio occorsole il 4 gennaio 2014 causante la perdita dell’occhio
sinistro colpito da un disco di hockey mentre guardava una partita (doc. 7
incarto AI).
Sulla base degli accertamenti
del caso, con decisione 24 marzo 2015, preavvisata il 5 febbraio 2015,
l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel
luglio 2014, non avendo essa presentato un periodo ininterrotto di almeno un
anno d’incapacità lavorativa del 40% ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI (doc. 34
incarto AI).
In accoglimento del
ricorso del 13 aprile 2015 inoltrato dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA
1, contro la succitata decisione, con sentenza 32.2015.86 +
32.2015.102 del 26 novembre 2016 questo TCA aveva rinviato gli atti all’Ufficio
AI “perché proceda prima ad aggiornare la situazione medica,
esperendo in seguito un accertamento domiciliare. In esito a tali nuovi
accertamenti si pronuncerà nuovamente sul diritto di RI 1 a prestazioni”.
1.2. L’Ufficio AI,
dopo aver proceduto agli accertamenti medici (cfr. annotazioni 8 novembre 2106
e 10 gennaio 2017 del SMR in doc. 83 e 89) e all’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica (cfr. il relativo rapporto del
19 dicembre 2016 in doc. 87) richiesti da questa Corte, con decisione 27
febbraio 2017, preavvisata il 16 gennaio 2017, ha respinto la richiesta di
prestazioni presentando l’assicurata, quale casalinga, un grado d’invalidità
del 5% (doc. 96 incarto AI).
1.3. Contro la
decisione del 27 febbraio 2017 l’assicurata, sempre per il tramite dell’avv. RA
1, ha inoltrato ricorso (redatto in lingua tedesca e tradotto, nel
termine impartito con decreto 31 marzo 2015, in lingua italiana) chiedendone
l’annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di
ulteriori accertamenti.
Ribadendo come la presente
procedura doveva essere “trasferita” al suo (nuovo) Cantone di domicilio (punto
no. 1 del ricorso), la ricorrente sostiene una violazione del diritto di essere
sentito non essendo la decisione sufficientemente motivata (punto no. 3 del
ricorso). Assevera inoltre che l’Ufficio AI non ha effettuato i necessari
accertamenti medici in particolare sulle conseguenze psichiche dell’infortunio
(cfr. in tal senso punto no. 2, paragrafo 2 del ricorso). Rileva inoltre che
non è stata eseguita una valutazione della sua abilità lavorativa e nemmeno un
raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità (punto no. 2,
paragrafi 3 e 4 del ricorso). Infine, asserisce che l’Ufficio AI ha omesso di
prendere posizione sulla richiesta di assunzione dei costi di sostituzione
periodica della protesi oculare (punto no. 4 del ricorso).
1.4. Con la risposta di causa
l’amministrazione, prendendo posizione su ogni singola censura della
ricorrente, ha postulato la conferma della decisione contestata e, di
conseguenza, la reiezione del ricorso.
1.5. Il 4 settembre 2017 la
ricorrente ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di causa.
considerato in diritto
2.1. Nel caso in esame,
l’assicurata sostiene, come già fatto in occasione del ricorso del 13 aprile
2015, che la procedura “avrebbe dovuto essere trasferita al Cantone di
domicilio della parte ricorrente” (punto 1 del ricorso). A torto.
A tal riguardo occorre
fare riferimento alla STCA del 26 novembre 2105, cresciuta incontestata in
giudicato, ove la questione della competenza territoriale era già stata risolta
come segue:
“… secondo l’art. 55 cpv. 1 LAI, per principio, l’ufficio AI
competente è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della
richiesta di prestazioni. Per la ricezione e l’esame delle richieste è
competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno il loro
domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI) e l’ufficio AI competente al momento
della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura (art. 40
cpv. 3 OAI). Nella fattispecie in esame l’assicurata – che ha presentato la
richiesta di prestazioni nel maggio 2014 – avendo spostato il proprio domicilio
nel Canton __________ al più presto a partire dal 25 aprile 2015 (doc. AI 40-1
e 41-1 in inc. 32.2015.102) – quindi successivamente sia all’emanazione della
decisione 24 marzo 2015 sia alla contestata lettera del 16 aprile 2015 – la
competenza dell’Ufficio AI del Canton Ticino a statuire sulla domanda di
prestazioni di RI 1 non può che essere data. La competenza territoriale dello
scrivente Tribunale risulta quindi pure data in applicazione degli artt. 58
LPGA e 69 cpv. 1 lett. a LAI” (STCA citata pag.
4).
La competenza dell’Ufficio
del Canton Ticino non può che essere nuovamente confermata, anche se nel
frattempo la ricorrente si è trasferita nel Canton __________.
2.2. La ricorrente
lamenta una violazione del diritto di essere sentito sostenendo che l’Ufficio
AI non avrebbe motivato la decisione impugnata (punto 3 del ricorso).
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per
costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal
diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V
130). Il diritto di essere sentito comprende
l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo
scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di
afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione
di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la
fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia
tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni
addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio,
atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2
con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
In
questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a
cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza delle
obiezioni sollevate da un assicurato nell’ambito delle procedura di audizione
preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione indicare
Fatti
i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione
(Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 57a p. 476).
Infine, ai
sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in
cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora
l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso
che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).
A tal riguardo, rettamente
nella risposta di causa l’Ufficio AI ha evidenziato come la decisione impugnata
è non solo motivata ma anche chiaramente comprensibile. In effetti, nella
stessa, oltre ad avere come oggetto la scritta “nessun diritto ad una
rendita d’invalidità”, sono stati indicati il grado d’impedimento nello svolgimento
delle mansioni consuete, l’esito dell’inchiesta per le persone che si occupano
dell’economia domestica, le conclusioni ed anche una presa di posizione alle
osservazioni al progetto di decisione 16 gennaio 2017.
Del resto l’assicurata con
il ricorso ha dimostrato di aver compreso la portata del provvedimento
contestato.
Ne consegue che la censura
sollevata va disattesa.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione di invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°
gennaio 2007: TF] con sentenza U
156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.4. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non
è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica
l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al
guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr.
76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA,
in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI precisa che per mansioni
consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia
domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione
dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, sono incluse anche l'amministrazione
di patrimoni e le attività benevole gratuite, ma non le attività di svago, del
tempo libero (N. 3091 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande
invalidità (CIGI), edite dall'UFAS). L'invalidità viene così valutata sulla
base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante
un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità
se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nella fattispecie concreta la
ricorrente rimprovera all’Ufficio AI di non aver valutato l’impatto del danno
alla salute sulla sua abilità lavorativa e tantomeno proceduto ad un raffronto
dei redditi per determinare il grado d’invalidità.
Va qui ricordato che
l’assicurata è stata validamente ritenuta quale persona che si occupa
dell’economia domestica. In tal senso nella STCA del 26 novembre 2015 questo
Tribunale aveva stabilito:
" (…) ai
fini dell’applicazione del metodo di calcolo dell’invalidità l’am-ministrazione
ha rettamente considerato l’assicurata quale casalinga. Infatti (al più tardi)
dopo il mese di settembre 2012 – ovvero dopo disdetta del rapporto d’impiego quale
venditrice (con AFC ottenuto nel 2002, doc. AI 4-1 in inc. 32.2015.86) in
negozio sportivo (doc. AI 13-1, 15-1, 22-7, 22-19 inc. 32.2015.86) – RI 1 non
risulta aver più esercitato attività lavorativa, ritenuto che l’insorgenza del
danno alla salute (perdita dell’occhio sinistro colpito da disco di hockey
mentre assisteva ad una partita, doc. AI 12-2 in inc. 32.2015.102) risale al mese
di gennaio 2014 (doc. AI 12-1 e 26-1 in inc. 32.2015.102).”
Rettamente dunque
l’Ufficio AI non ha proceduto al raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.2). L’amministrazione,
come si vedrà, ha correttamente applicato il metodo specifico (cfr. consid. 2.7).
Infine l’accenno alla
sentenza 2 febbraio 2016 della CEDU nella causa Di Trizio (punto no. 1,
paragrafo 3 del ricorso) non è pertinente, visto che in quella fattispecie si
trattava di un’assicurata con attività lucrativa svolta a tempo parziale e nel
restante tempo era dedita alle mansioni domestiche (caso di applicazione del cosiddetto
“metodo misto”).
2.6. Per quel che concerne gli
accertamenti medici, nella sentenza di rinvio questo TCA aveva rilevato:
" Ora, il
SMR e di conseguenza anche l’amministrazione risultano in sostanza aver fondato
il proprio giudizio sul referto della Augenklinik di __________ del 24 gennaio
2015 – valutazione che in realtà non costituisce un aggiornamento rispetto a
quanto certificato nel precedente rapporto del 2 luglio 2014 (nel rapporto del
gennaio 2015, che ricalca in sostanza quello del luglio 2014 [doc. AI 12 in
inc. 32.2015.102], i medici di __________ hanno precisato che il trattamento
dell’assicurata presso la loro clinica è terminato nell’aprile 2014 e non
risulta quindi che la paziente sia stata da loro vista e visitata dopo il mese
di aprile 2014; cfr. doc. AI 29 in inc. 32.2015.102) –, nonché sul
rapporto 3 dicembre 2014 del curante, il quale, nella sua scarna certificazione,
per quanto riguarda l’esigibilità di attività adeguate, si è limitato ad
affermare che “L’abilità lavorativa è da valutare a dipendenza del tipo di lavoro”
(doc. AI 26-3 in inc. 32.2015.102);
in simili circostanze è da ritenere che dal profilo medico la fattispecie
non è stata sufficientemente e correttamente indagata (pag. 8).
Ai fini di un
aggiornamento della situazione medica, ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha
chiesto all’assicurata, rispettivamente al suo legale, di comunicare i
nominativi del medico curante e dei medici specialistici che la seguono (doc.
63 e 65 [trattasi di un sollecito] incarto AI). L’11 maggio 2016 l’avv. RA 1 ha
indicato l’Ospedale __________ di __________ (dr.ssa __________) e il __________
di __________ (doc. 66 incarto AI). Quest’ultimo, che non è una struttura
medica, ha prodotto il rapporto 10 marzo 2014 del citato nosocomio __________,
già presente agli atti (cfr. doc. 67 incarto AI).
In data 28 giugno 2016 la
dr.ssa __________ ha compilato il rapporto medico standard, facendo tra l’altro
presente che dall’aprile 2014 l’assicurata non è più seguita (doc. 81 incarto
AI).
Fondandosi su tale
rapporto, con annotazioni 8 novembre 2016 (confermate il 10 gennaio 2017; doc.
89 incarto AI) il dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha
evidenziato:
" Dall'attuale
documentazione raccolta l'assicurata presenta una situazione di monocolo con
visus al 100% a livello dell’occhio destro.
Dopo un periodo di adattamento, al più tardi a partire dal 1 .1 1
.2014, l'assicurata risulta abile al 100% per tutte le attività che possono
essere svolte da persona monocola.
Limiti funzionali: non visione binoculare, non visione stereoscopica,
non lavori con oggetti pericolosi per l'occhio destro, non lavori in altezza.
Impedimento medico-teorico quale casalinga < 5%”. (Doc. 83 incarto AI).
Ora, in effetti la
situazione medica è rimasta “ferma” all’aprile 2014. Tuttavia all’Ufficio AI
non può essere rimproverato di non aver proceduto ai necessari accertamenti
medici, rispettivamente un aggiornamento della situazione dal punto di vista
del danno alla salute. Infatti, come visto, l’amministrazione non ha fatto
altro che chiedere informazioni alle persone indicate dalla stessa assicurata.
Quest’ultima non ha prodotto altra documentazione, né fornito altri nominativi
di medici.
Va ricordato che se da una parte la procedura davanti
al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158
consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Non avendo, come detto, l’assicurata
prodotto altra documentazione medica, essa deve ne rispondere delle
conseguenze.
Lo stesso discorso vale
per l’aspetto extra somatico. Certo, in occasione dell’inchiesta domiciliare –
la cui esecuzione è stata delegata all’Ufficio AI del Canton __________, Cantone
dove essa risiede dal 1° maggio 2016 (cfr. pag. 233 incarto AI) – la ricorrente
aveva dichiarato di non sentirsi psichicamente bene e di accusare sbalzi
improvvisi di umore (“Die V. meinte, ihr gehe es psychisch nicht gut. Sie
habe starke Stimmungsschwankungen, das könnte sich von einer Minute auf die
nächste ändern”; pag. 256 incarto AI). Al riguardo essa non ha minimamente
comprovato tale asserzione, ad esempio mediante un certificato medio e
tantomeno è risultato che sia seguita da uno specialista. Nondimeno va
ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un
danno alla salute psichica, secondo giurisprudenza, è decisivo che tale danno sia
di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi
della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b).
In queste circostanze,
alla valutazione medica operata dal SMR va conferito valore probatorio pieno.
2.7. L’amministrazione, per
stabilire la capacità dell’assicurata quale casalinga, ha ordinato un’inchiesta
domiciliare eseguita, su delega, dall’Ufficio AI del Canton __________, cantone
di residenza dell’assicurata.
Dal relativo rapporto 10
dicembre 2016 risulta che, sulla base degli accertamenti fatti presso il
domicilio dell’interessata, tenuto conto della perdita visiva di un occhio, dopo
aver descritto ogni singola mansione domestica svolta dall’assicurata,
l’assistente sociale ha riscontrato una limitazione globale del 4,6% nello
svolgimento di tali mansioni (doc. 87 incarto AI).
Va qui ricordato che nella
Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per
l’invalidità (CIGI), nel tenore (nella versione italiana) valido dal 1° gennaio
2015, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la
Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla
base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3086 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori
di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo
%
Massimo
%
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
Considerandi
2.
2
5.
5
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,
uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e
raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le
piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090).".
Mentre alle cifre 3087, 3088 e
3089.
si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere
sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi
servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per
una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986
pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua
famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione
del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta
questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto,
al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità
di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e
3044.
segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per
il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere
la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e
necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).
L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei
familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04
e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il
danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della
diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.".
Al
riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea
di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291
consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4
settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte
dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata
dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente
erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2;
cfr. anche STFA , I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).
L’allora TFA, in una sentenza I
102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012
del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in
quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato
valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile
determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto
all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal
medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131
consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del
29.
maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Ritornando allla fattispecie
concreta, va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore
complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata
nell'ambito dell'economia domestica.
Inoltre, occorre prendere in
considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. A questo
proposito va evidenziato come l’assistente sociale abbia rilevato che il marito
svolge poche mansioni domestiche, che cuoce spesso nelle sere libere e che fa
anche la spesa (punto no. 6.5 dell’inchiesta).
Ora, tenuto conto dell’obbligo
di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3)
assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni
non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate
dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il
cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, l’inchiesta di cui al
rapporto del 19 dicembre 2016 deve essere confermata.
Come visto, un intervento da
parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata
dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente
erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
In concreto non solo non vi
sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso viene
in sostanza confermato dalla valutazione medica operata dal SMR che ha riscontrato
un’incapacità inferiore del 5% (cfr. consid. 2.6).
Occorre qui ricordare che
secondo la giurisprudenza gli assicurati che lamentano la perdita dell'acuità
visiva di un occhio sono in grado di attendere alla maggior parte della
attività professionali, escluse quelle che richiedono una visione binoculare
(STF I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con riferimento a RAMI 1986 no. U 3
pag. 258 consid. 2b p. 260 seg). Va poi ricordato che secondo l’esperienza
medica, l’handicap risultante dalla perdita dell’acuità visiva di un occhio
viene generalmente corretto in larga misura grazie all’assuefazione e
all’adattamento dell’interessato e che solo raramente causa una diminuzione,
peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a
condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà da lui esigibile,
l’adattamento alla situazione monoculare avviene in un periodo di tempo che, a
seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei mesi a due anni al
massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.). Tale giurisprudenza è
limitata a quelle attività che non richiedono esigenze visive elevate o una
vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in situazioni esposte
come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi o l’esecuzione di
movimenti di precisione (cfr. STFA 27.7.1999 in re M. D. c. INSAI consid. 3b).
Ora, in analagia a quanto
esposto sopra, va fatto presente che per espletare le singole mansioni
domestiche riportate nell’inchiesta economica non sono necessarie esigenze
visive elevate o una vista stereoscopica piena.
In conclusione, come riportato
sopra, l’assicurata non presenta un’incapacità nello svolgimento delle attività
domestica tale da giustificare il riconoscimento del diritto a una rendita.
2.8
Da ultimo la ricorrente
chiede che i costi della sostituzione periodica della protesi allocchio siano
assunti dall’amministrazione.
In primo luogo occorre
rilevare che tale questione non è oggetto della decisione contestata, motivo
per cui su questo punto il ricorso è irricevibile (cfr. fra i
tanti Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Zurigo 2014, §
75.
nr. 15, pag. 588).
Va comunque rilevato che dal momento che tale richiesta è stata inoltrata
nel mese di settembre 2016 (cfr. doc. 80 incarto AI), competente per esaminarla
è l’Ufficio AI del Canton Zugo, Cantone dove essa si è trasferita nel maggio
2016.
(cfr. citato scritto 11 maggio 2011 del legale dell’assicurata, doc. 66
incarto AI). Spetterà all’Ufficio AI del Cantone Ticino, se non l’ha ancora
fatto, trasmettere tale richiesta all’amministrazione competente.
2.9
Visto
quanto sopra, la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso è
respinto.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti