Lexipedia

Decisione

32.2017.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 ottobre 2017Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La revisione avviene d'ufficio quando, in

previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della

grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di

aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento

della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI);

o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare

una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve

dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il

bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato

in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il

contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era

insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché

il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per

l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le

condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2

OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita

(STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art.

88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,

al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data

in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se

quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo

77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma

anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a

edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag.

95).

Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che

l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico

dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di

riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett.

a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui

l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica

ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330,

119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che

l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va

stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111

V 197).

2.4. La costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante

(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e

390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;

DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,

da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti

al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109

V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,

p. 379).

A proposito della notevole modifica del grado

d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPGA,

nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite

dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di

fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un

superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione

personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).

Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una

revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche

il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha

rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le

circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il

diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130

V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere

probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una

modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della

verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010,

consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013,

l’Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17

cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige

in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole

dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.

Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia

in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012

consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale

federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2'016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di

salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro

clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e

6).

2.5. Nel caso di specie, dopo

avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, sentito il parere del

Servizio Medico Regionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto una

perizia pluridisciplinare avvenuta nell’estate 2007 (doc. 24), sui cui esiti si

è basato il dr. med. __________ nel suo rapporto finale del 3 marzo 2008 (doc.

31). L’Ufficio AI ha a sua volta poi fatto proprie le conclusioni del medico

SMR per emettere la decisione del 24 giugno 2010 (docc. 54 e 60).

In sostanza, gli specialisti endocrinologi,

reumatologi e neurologi hanno valutato globalmente la capacità lavorativa

medico-teorica dell’assicurato nella sua precedente attività di vetraio e hanno

ritenuto che egli non potesse più esercitarla a causa della patologia

endocrinologica, caratterizzata soprattutto dallo scompenso glicemico cronico e

dal potenziale rischio di ipoglicemia, tenuto conto che, in quanto tale,

l’attività di vetraio richiede un lavoro sui cantieri in ragione del 70-80%.

Gli esperti hanno valutato che la capacità lavorativa dell’assicurato era così

ridotta dal luglio 2005, ossia da quando non ha più potuto lavorare a causa dei

disturbi dello stato di salute, che da allora non ha mostrato modifiche

importanti ed in futuro, secondo i periti, non ci si doveva attendere

cambiamenti significativi.

Per quanto concerne la capacità lavorativa residua,

per l’aspetto strettamente diabetologico il Servizio Accertamento Medico ha ritenuto

giustificata un’incapacità lavorativa del 20%, non a causa del diabete di per

sé, ma per tutte le complicanze che limitano la capacità lavorativa.

Trattandosi di un assicurato diabetico, i periti hanno consigliato un’attività

professionale che permettesse di seguire la dieta diabetica inclusi spuntini,

l’autocontrollo glicemico a qualsiasi momento, evitare i turni notturni di

lavoro e le ore di punta di stress nonché il soggiorno nelle aree pericolose o

l’uso di apparecchi pericolosi sia per l’interessato stesso sia per le altre

persone. Gli specialisti che hanno esaminato il ricorrente hanno ritenuto

possibile un’attività all’80% nell’amministrazione, professione che

l’assicurato esercitava comunque dal 2005 all’interno della sua ditta, potendo

così sfruttare le conoscenze e l’esperienza accumulata nel campo edile. Pertanto,

non erano necessari provvedimenti di riformazione professionale.

Negli anni seguenti lo stato di salute del

ricorrente è sostanzialmente rimasto il medesimo, tanto che il diritto a un

quarto di rendita gli è stato confermato anche nel 2014, eccetto per una parentesi

di tempo di sei mesi (da marzo a ottobre) durante la quale, a seguito

dell’amputazione di quattro dita del piede destro a causa del diabete mellito

insulino dipendente complicato da neuropatia distale e arteropatia stenosante

con piede diabetico, l’amministrazione ha concesso all’assicurato una rendita

intera. Il medico SMR ha confermato ancora il 21 agosto 2014 (doc. 76) che, anche

sulla base di quanto riferito dal medico curante dr. med. __________ il 23

luglio 2014 (doc. 72), da quella data si poteva considerare l’assicurato inabile

al 20%, potendo egli svolgere l’attività di amministratore che è un’attività

molto leggera.

Con la revisione d’ufficio avviata nel 2016

l’amministrazione, dopo avere sentito il dr. med. __________ dell’SMR che ha

accertato uno stato di salute stazionario anche sulla scorta degli ultimi

pareri medici raccolti (doc. 99), il 3 febbraio 2017 (doc. 100) ha confermato

all’interessato che il suo diritto alla rendita restava immutato, malgrado quest’ultimo

avesse dichiarato l’11 ottobre 2016 (doc. 11) che c’era stato un “Grave

peggioramento dell’attività motoria” e ribadito il 24 ottobre 2006 (recte:

2016) che “la mia condizione di salute è peggiorata notevolmente.”

(doc. 95).

Il 13 dicembre 2016 (doc. 98) il dr. med. __________,

FMH medina interna ed endocrinologia-diabetologia, ha compilato il rapporto

sullo stato di salute indicando in particolare che v’era una problematica

algica legata alla grave arteriopatia che ha comportato, oltre ad una serie di

dilatazioni endoaddominali, anche l’amputazione di quattro dita del piede

destro e stato da PTA e stenting a livello dell’arteria femorale superficiale

distale sinistra.

Soggettivamente l’assicurato accusava dolore alla

zona delle anche, delle ginocchia, delle mani e una limitazione funzionale

tanto da a tratti non riuscire a camminare oltre i 10 metri. Ricordando quanto

riferito nel rapporto del 23 luglio 2014 (doc. 72), lo specialista ha indicato

che la situazione di stato da amputazione e la compromissione vascolare attuale

Considerandi

non permettevano al paziente una capacità lavorativa nella sua attività di libero

professionista, se non in ragione del 20% per piccoli lavori.

L’allegato referto del 26 ottobre 2016

dell’angiologo dr. med. __________ poneva la diagnosi di arteriosclerosi

obliterante agli arti inferiori bilateralmente, l’anamnesi intermedia, la terapia

medicamentosa, lo status clinico e gli esami effettuati.

Nella sua valutazione lo specialista ha precisato

che l’assicurato presentava un’arteriopatia periferica obliterante agli arti

inferiori bilateralmente per la quale è stato sottoposto a plurime

rivascolarizzazioni con infine amputazione del II-V dito del piede destro.

Lamentava cronicamente dei disturbi agli arti inferiori bilateralmente, con

sicuramente anche una limitazione alla marcia dovuta all’arteriopatia

periferica, che si era rivelato essere un problema osteo-articolare di rilievo

e preponderante.

Con il ricorso l’assicurato ha chiesto al Tribunale

di concedergli un termine eccezionale di trenta giorni per produrre ulteriore

documentazione medico specialista che, ad oggi, non è stata versata agli atti.

2.6

Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986.

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109.

consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha

precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert."

(…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l'operato dell'amministrazione.

Essa ha debitamente interpellato il medico specialista curante

dell’assicurato nell’ambito di una revisione d’ufficio e ha sottoposto i suoi

referti al medico del Servizio Medico Regionale.

Da questi atti emerge con certezza che il ricorrente non è più in

grado di svolgere la sua attività di vetraio, e ciò sin dal 2005. Pertanto, le

conclusioni del dr. med. __________ non apportano nulla di nuovo nel quadro

clinico dell’assicurato già indagato nel 2007 dal Servizio Accertamento Medico

e confermato dall’SMR.

Anzi.

L’endocrinologo ha addirittura affermato

il 13 dicembre 2016 che l’assicurato era comunque in grado di fare dei piccoli

lavori di vetraio in ragione del 20%.

Inoltre, lo stesso specialista aveva segnalato, il 23 luglio 2014

ribadendolo nel predetto rapporto di due anni dopo, che per l’interessato era

possibile l’attività di amministratore.

Questa conclusione, occorre ricordarlo, era stata indicata anche dai

periti del SAM nel 2007, i quali già allora avevano individuato come soluzione

professionale per l’interessato un’attività lavorativa all’80% nell’amministrazione,

attività che peraltro l’assicurato esercitava già da alcuni anni nella conduzione

della ditta.

Alla luce di ciò, il TCA non può che confermare lo stato di salute

del ricorrente così come valutato dal dr. med. __________ il 2 febbraio 2017

sulla base anche degli ultimi referti del 2016.

Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte

dall’SMR, visto che pareri medici contrari non ne sono stati prodotti con il

ricorso malgrado la richiesta dell’interessato di concedergli un termine

supplementare proprio per provvedere in tal senso.

A questo proposito occorre evidenziare che in virtù della regola

secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al

Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una

mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie

argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria

rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di

salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente

richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso

dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi

sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto

peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA

32.2016.108

del 2 maggio 2017; STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA

32.2015.120

del 2 agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA

32.2015.69

del 19 febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA

32.2014.125

dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA

32.2012.315

del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA

32.2012.243

del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata

dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009;

STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L'insorgente, limitandosi ad affermare che avrebbe “trasmesso

tutta la documentazione medico specialistica necessaria” (doc. I pag. 2),

senza però darvi seguito, è in effetti venuto meno al suo obbligo di comprovare

le sue allegazioni. Esso si è limitato a contestare la valutazione e l’agire

dell’Ufficio assicurazione invalidità, che non avrebbe sufficientemente

vagliato le sue condizioni. L’assicurato non ha però saputo comprovare le sue

lamentele di un peggioramento del suo stato di salute, visto che i rapporti del

medico curante dr. med. __________ indicano comunque che egli è in grado di

svolgere dei lavori di carattere amministrativo.

2.8

In conclusione, dalla

documentazione medica agli atti non emerge una situazione notevolmente

peggiore, rispetto a quella accertata nel 2014, tale da modificare la capacità

lavorativa residua dell’assicurato in altre attività adeguate al suo stato di

salute.

Anche se lo stato di salute del ricorrente riferito ai disturbi

endocrinologici e diabetologici fosse notevolmente peggiorato, come egli

sostiene, la sua perdita di guadagno (grado di invalidità) verosimilmente non

muterebbe, giacché l’Ufficio AI l’ha calcolata ipotizzando l’esercizio di

un’attività amministrativa, e quindi in un settore dove egli è stato

ritenuto abile in misura dell’80%, e non nello svolgimento dell’attività di

vetraio.

Va infatti ricordato che, sebbene sia stato accertato che

l’inabilità lavorativa nella precedente attività di vetraio è totale sin dal 2005,

in altre attività adeguate il ricorrente risulta ancora abile al lavoro all’80%.

Sulla scorta di queste informazioni l’Ufficio AI ha calcolato il

suo grado di invalidità confrontando il reddito che egli percepiva lavorando

come vetraio (reddito da valido) con il reddito che egli avrebbe potuto

guadagnare svolgendo altre attività adeguate al suo stato di salute in campo amministrativo

(reddito da invalido). Il grado di invalidità che ne è scaturito (44%) ha condotto

all’attribuzione di un quarto di rendita, soluzione che non v’è quindi motivo,

all’ora attuale, di modificare.

Stante quanto precede, in assenza di certificati medici che attestino

una situazione clinica peggiore di quella stabilita dal SMR, il TCA deve confermare

la conclusione dell’Ufficio AI del 28 febbraio 2017 di non aumentare il grado

d’invalidità all’assicurato.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti