32.2017.57
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
19 ottobre 2017Italiano32 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.57
TB
Lugano
19 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 marzo 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 febbraio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel 2006 (doc. 2) RI 1, 1955,
ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa di problemi all’avambraccio e al
polso destro che sono apparsi dopo una caduta nel 2004. Esperita una perizia
pluridisciplinare (endocrinologica, neurologica e reumatologica) nell’estate
2007 (doc. 24) che l’ha ritenuto dal 2005 inabile al 100% nell’attività
esercitata di vetraio, mentre abile all’80% come amministratore della sua
stessa ditta, con decisione del 24 giugno 2010 (docc. 54 e 60) l’Ufficio
assicurazione invalidità gli ha attribuito un quarto di rendita dal 1° luglio
2006 (grado AI 44%).
1.2. L’11 marzo 2014 (doc. 63)
l’assicurato ha chiesto all’Ufficio AI di rivedere la situazione a seguito di
un peggioramento della malattia certificato dai medici (amputazione nel novembre
2013 e nel febbraio 2014 del II-III-IV-V dita del piede destro). Raccolta nuova
documentazione e sentito il Servizio Medico Regionale (doc. 76), il 19 novembre
2014 (docc. 86 e 90) l’amministrazione ha aumentato temporaneamente il diritto dell’interessato
a una rendita intera dal 1° marzo al 30 ottobre 2014 e ha riconfermato il diritto
a un quarto di rendita dal 1° novembre 2014.
1.3. Nell’ottobre 2016 (doc. 93)
l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio la revisione della rendita dell’assicurato interpellando
il suo medico curante dr. med. __________, secondo cui il paziente non poteva
più esercitare l’attività di vetraio stante l’amputazione e la compromissione
vascolare, se non in ragione del 20% per piccoli lavori (doc. 98). Per il
medico SMR gli atti medici raccolti confermavano uno stato di salute
stazionario, osservato comunque che l’interessato continuava a svolgere
l’attività di vetraio al 20% malgrado già nel 2007 i periti l’avessero ritenuta
controindicata (doc. 99). In assenza di nuovi elementi oggettivi, con decisione
del 28 febbraio 2017 (doc. B) l’Ufficio AI ha confermato il grado del 44%.
1.4. Con ricorso del 31 marzo 2017
(doc. I) RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto di annullare la decisione
dell’Ufficio AI, di retrocederla all’amministrazione per una verifica più
approfondita e di concedergli un termine straordinario di 30 giorni per potere
produrre la documentazione medico specialistica necessaria proveniente __________.
1.5. Nella risposta del 26 aprile
2017 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, rilevando che
la documentazione medica pervenuta era stata adeguatamente vagliata dal
Servizio Medico Regionale, secondo il quale lo stato di salute del ricorrente
era stazionario. Inoltre il medico curante, rifacendosi al suo rapporto del 23
luglio 2014, ha sì attestato una compromissione pressoché completa della
capacità lavorativa come vetraio, ma nel calcolare il grado di invalidità l’Ufficio
AI non ha adottato quale reddito da invalido quello di vetraio, visto che
questa attività era stata sin da subito ritenuta inesigibile. Poiché con il
ricorso l’assicurato non ha prodotto nessun nuovo rapporto medico atto a
modificare il parere dell’SMR, per l’amministrazione andava dunque confermata
la decisione emessa.
Il ricorrente non ha
prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se correttamente, nell’ambito di una revisione d’ufficio nel febbraio
2017, l’Ufficio assicurazione invalidità ha confermato il diritto a un quarto
di rendita precedentemente riconosciuto all’assicurato nel 2010 (doc. 60) con
effetto dal 1° luglio 2006, diritto che è stato ulteriormente confermato il 19
novembre 2014 (doc. 90) contestualmente a un temporaneo aumento a una rendita intera
di invalidità per il periodo dal marzo all’ottobre 2014.
2.2. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:
TF] con sentenza U 156/05 del 14
luglio 2006, consid. 5).
2.3. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica,
che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il
futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile
di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare
una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
La revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di
aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento
della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI);
o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare
una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).
Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve
dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il
bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).
Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il
contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché
il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per
l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le
condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita
(STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato
ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art.
88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,
al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (lett. a).
Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data
in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se
quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo
77 (lett. b).
L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma
anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a
edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag.
95).
Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che
l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico
dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di
riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui
l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica
ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330,
119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che
l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va
stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111
V 197).
2.4. La costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante
(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;
DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,
da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti
al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109
V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,
p. 379).
A proposito della notevole modifica del grado
d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPGA,
nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite
dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di
fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un
superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione
personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).
Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una
revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche
il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha
rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le
circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il
diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130
V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere
probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una
modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della
verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010,
consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013,
l’Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17
cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige
in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole
dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.
Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia
in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012
consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale
federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2'016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di
salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro
clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e
6).
2.5. Nel caso di specie, dopo
avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, sentito il parere del
Servizio Medico Regionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto una
perizia pluridisciplinare avvenuta nell’estate 2007 (doc. 24), sui cui esiti si
è basato il dr. med. __________ nel suo rapporto finale del 3 marzo 2008 (doc.
31). L’Ufficio AI ha a sua volta poi fatto proprie le conclusioni del medico
SMR per emettere la decisione del 24 giugno 2010 (docc. 54 e 60).
In sostanza, gli specialisti endocrinologi,
reumatologi e neurologi hanno valutato globalmente la capacità lavorativa
medico-teorica dell’assicurato nella sua precedente attività di vetraio e hanno
ritenuto che egli non potesse più esercitarla a causa della patologia
endocrinologica, caratterizzata soprattutto dallo scompenso glicemico cronico e
dal potenziale rischio di ipoglicemia, tenuto conto che, in quanto tale,
l’attività di vetraio richiede un lavoro sui cantieri in ragione del 70-80%.
Gli esperti hanno valutato che la capacità lavorativa dell’assicurato era così
ridotta dal luglio 2005, ossia da quando non ha più potuto lavorare a causa dei
disturbi dello stato di salute, che da allora non ha mostrato modifiche
importanti ed in futuro, secondo i periti, non ci si doveva attendere
cambiamenti significativi.
Per quanto concerne la capacità lavorativa residua,
per l’aspetto strettamente diabetologico il Servizio Accertamento Medico ha ritenuto
giustificata un’incapacità lavorativa del 20%, non a causa del diabete di per
sé, ma per tutte le complicanze che limitano la capacità lavorativa.
Trattandosi di un assicurato diabetico, i periti hanno consigliato un’attività
professionale che permettesse di seguire la dieta diabetica inclusi spuntini,
l’autocontrollo glicemico a qualsiasi momento, evitare i turni notturni di
lavoro e le ore di punta di stress nonché il soggiorno nelle aree pericolose o
l’uso di apparecchi pericolosi sia per l’interessato stesso sia per le altre
persone. Gli specialisti che hanno esaminato il ricorrente hanno ritenuto
possibile un’attività all’80% nell’amministrazione, professione che
l’assicurato esercitava comunque dal 2005 all’interno della sua ditta, potendo
così sfruttare le conoscenze e l’esperienza accumulata nel campo edile. Pertanto,
non erano necessari provvedimenti di riformazione professionale.
Negli anni seguenti lo stato di salute del
ricorrente è sostanzialmente rimasto il medesimo, tanto che il diritto a un
quarto di rendita gli è stato confermato anche nel 2014, eccetto per una parentesi
di tempo di sei mesi (da marzo a ottobre) durante la quale, a seguito
dell’amputazione di quattro dita del piede destro a causa del diabete mellito
insulino dipendente complicato da neuropatia distale e arteropatia stenosante
con piede diabetico, l’amministrazione ha concesso all’assicurato una rendita
intera. Il medico SMR ha confermato ancora il 21 agosto 2014 (doc. 76) che, anche
sulla base di quanto riferito dal medico curante dr. med. __________ il 23
luglio 2014 (doc. 72), da quella data si poteva considerare l’assicurato inabile
al 20%, potendo egli svolgere l’attività di amministratore che è un’attività
molto leggera.
Con la revisione d’ufficio avviata nel 2016
l’amministrazione, dopo avere sentito il dr. med. __________ dell’SMR che ha
accertato uno stato di salute stazionario anche sulla scorta degli ultimi
pareri medici raccolti (doc. 99), il 3 febbraio 2017 (doc. 100) ha confermato
all’interessato che il suo diritto alla rendita restava immutato, malgrado quest’ultimo
avesse dichiarato l’11 ottobre 2016 (doc. 11) che c’era stato un “Grave
peggioramento dell’attività motoria” e ribadito il 24 ottobre 2006 (recte:
2016) che “la mia condizione di salute è peggiorata notevolmente.”
(doc. 95).
Il 13 dicembre 2016 (doc. 98) il dr. med. __________,
FMH medina interna ed endocrinologia-diabetologia, ha compilato il rapporto
sullo stato di salute indicando in particolare che v’era una problematica
algica legata alla grave arteriopatia che ha comportato, oltre ad una serie di
dilatazioni endoaddominali, anche l’amputazione di quattro dita del piede
destro e stato da PTA e stenting a livello dell’arteria femorale superficiale
distale sinistra.
Soggettivamente l’assicurato accusava dolore alla
zona delle anche, delle ginocchia, delle mani e una limitazione funzionale
tanto da a tratti non riuscire a camminare oltre i 10 metri. Ricordando quanto
riferito nel rapporto del 23 luglio 2014 (doc. 72), lo specialista ha indicato
che la situazione di stato da amputazione e la compromissione vascolare attuale
Considerandi
non permettevano al paziente una capacità lavorativa nella sua attività di libero
professionista, se non in ragione del 20% per piccoli lavori.
L’allegato referto del 26 ottobre 2016
dell’angiologo dr. med. __________ poneva la diagnosi di arteriosclerosi
obliterante agli arti inferiori bilateralmente, l’anamnesi intermedia, la terapia
medicamentosa, lo status clinico e gli esami effettuati.
Nella sua valutazione lo specialista ha precisato
che l’assicurato presentava un’arteriopatia periferica obliterante agli arti
inferiori bilateralmente per la quale è stato sottoposto a plurime
rivascolarizzazioni con infine amputazione del II-V dito del piede destro.
Lamentava cronicamente dei disturbi agli arti inferiori bilateralmente, con
sicuramente anche una limitazione alla marcia dovuta all’arteriopatia
periferica, che si era rivelato essere un problema osteo-articolare di rilievo
e preponderante.
Con il ricorso l’assicurato ha chiesto al Tribunale
di concedergli un termine eccezionale di trenta giorni per produrre ulteriore
documentazione medico specialista che, ad oggi, non è stata versata agli atti.
2.6
Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122.
V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986.
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.
109.
consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25.
aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24.
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni
tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha
precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert."
(…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare
l'operato dell'amministrazione.
Essa ha debitamente interpellato il medico specialista curante
dell’assicurato nell’ambito di una revisione d’ufficio e ha sottoposto i suoi
referti al medico del Servizio Medico Regionale.
Da questi atti emerge con certezza che il ricorrente non è più in
grado di svolgere la sua attività di vetraio, e ciò sin dal 2005. Pertanto, le
conclusioni del dr. med. __________ non apportano nulla di nuovo nel quadro
clinico dell’assicurato già indagato nel 2007 dal Servizio Accertamento Medico
e confermato dall’SMR.
Anzi.
L’endocrinologo ha addirittura affermato
il 13 dicembre 2016 che l’assicurato era comunque in grado di fare dei piccoli
lavori di vetraio in ragione del 20%.
Inoltre, lo stesso specialista aveva segnalato, il 23 luglio 2014
ribadendolo nel predetto rapporto di due anni dopo, che per l’interessato era
possibile l’attività di amministratore.
Questa conclusione, occorre ricordarlo, era stata indicata anche dai
periti del SAM nel 2007, i quali già allora avevano individuato come soluzione
professionale per l’interessato un’attività lavorativa all’80% nell’amministrazione,
attività che peraltro l’assicurato esercitava già da alcuni anni nella conduzione
della ditta.
Alla luce di ciò, il TCA non può che confermare lo stato di salute
del ricorrente così come valutato dal dr. med. __________ il 2 febbraio 2017
sulla base anche degli ultimi referti del 2016.
Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte
dall’SMR, visto che pareri medici contrari non ne sono stati prodotti con il
ricorso malgrado la richiesta dell’interessato di concedergli un termine
supplementare proprio per provvedere in tal senso.
A questo proposito occorre evidenziare che in virtù della regola
secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al
Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato
nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una
mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli
elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie
argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria
rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di
salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente
richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso
dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi
sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto
peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA
32.2016.108
del 2 maggio 2017; STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA
32.2015.120
del 2 agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA
32.2015.69
del 19 febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA
32.2014.125
dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA
32.2012.315
del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA
32.2012.243
del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata
dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009;
STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
L'insorgente, limitandosi ad affermare che avrebbe “trasmesso
tutta la documentazione medico specialistica necessaria” (doc. I pag. 2),
senza però darvi seguito, è in effetti venuto meno al suo obbligo di comprovare
le sue allegazioni. Esso si è limitato a contestare la valutazione e l’agire
dell’Ufficio assicurazione invalidità, che non avrebbe sufficientemente
vagliato le sue condizioni. L’assicurato non ha però saputo comprovare le sue
lamentele di un peggioramento del suo stato di salute, visto che i rapporti del
medico curante dr. med. __________ indicano comunque che egli è in grado di
svolgere dei lavori di carattere amministrativo.
2.8
In conclusione, dalla
documentazione medica agli atti non emerge una situazione notevolmente
peggiore, rispetto a quella accertata nel 2014, tale da modificare la capacità
lavorativa residua dell’assicurato in altre attività adeguate al suo stato di
salute.
Anche se lo stato di salute del ricorrente riferito ai disturbi
endocrinologici e diabetologici fosse notevolmente peggiorato, come egli
sostiene, la sua perdita di guadagno (grado di invalidità) verosimilmente non
muterebbe, giacché l’Ufficio AI l’ha calcolata ipotizzando l’esercizio di
un’attività amministrativa, e quindi in un settore dove egli è stato
ritenuto abile in misura dell’80%, e non nello svolgimento dell’attività di
vetraio.
Va infatti ricordato che, sebbene sia stato accertato che
l’inabilità lavorativa nella precedente attività di vetraio è totale sin dal 2005,
in altre attività adeguate il ricorrente risulta ancora abile al lavoro all’80%.
Sulla scorta di queste informazioni l’Ufficio AI ha calcolato il
suo grado di invalidità confrontando il reddito che egli percepiva lavorando
come vetraio (reddito da valido) con il reddito che egli avrebbe potuto
guadagnare svolgendo altre attività adeguate al suo stato di salute in campo amministrativo
(reddito da invalido). Il grado di invalidità che ne è scaturito (44%) ha condotto
all’attribuzione di un quarto di rendita, soluzione che non v’è quindi motivo,
all’ora attuale, di modificare.
Stante quanto precede, in assenza di certificati medici che attestino
una situazione clinica peggiore di quella stabilita dal SMR, il TCA deve confermare
la conclusione dell’Ufficio AI del 28 febbraio 2017 di non aumentare il grado
d’invalidità all’assicurato.
2.9
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti