Lexipedia

Decisione

32.2017.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 ottobre 2017Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a

cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4. Nel caso di specie, dopo

avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e sentito il parere del

Servizio Medico Regionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto una

perizia reumatologica avvenuta il 3 maggio 2016 (doc. 87), sui cui esiti si è

basato il dr. med. __________ nel suo rapporto finale del 10 maggio 2016 (doc. 88).

L’Ufficio AI ha a sua volta poi fatto proprie le conclusioni del medico SMR per

emettere il progetto di decisione dell’11 novembre 2016 (doc. 92). Il certificato

medico del 24 novembre 2016 del dr. med. __________ allegato alle osservazioni

della assicurata (doc. 100) è stato trasmesso al perito dr. med. __________

(doc. 105), il quale ha confermato le sue conclusioni peritali (doc. 104) e

l’amministrazione ha quindi emesso il 28 febbraio 2017 la decisione con cui ha

ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal 28

novembre 2014 al 30 novembre 2015, mentre dal 1° dicembre 2015 abile al 33,3%

(1/3) nell’attività abituale da intendere come riduzione del rendimento e abile

al 100% in attività adeguate.

Il 3 maggio 2016 il dr. med. __________, FMH

reumatologia e medicina interna, ha visitato l’assicurato e nella sua perizia

del 5 maggio 2016 (doc. 87) ha esposto l’anamnesi personale in cui ha anche

riassunto la sua precedente valutazione peritale del 20 agosto 2013, l’anamnesi

sistematica e sociale, i dati soggettivi, le constatazioni oggettive con esame

reumatologico della colonna vertebrale, delle articolazioni periferiche, l’esame

neurologico e le sue personali osservazioni.

Nella sua valutazione il reumatologo ha riassunto la

diagnosi posta nella sua precedente perizia, ha ricordato che a fine 2014

l’assicurata ha subìto un primo intervento neurochirurgico al rachide lombare e

ha descritto gli esiti della radiografia della colonna lombare del 15 gennaio

2015, così come il parere del 16 maggio 2015 del neurochirurgo che riferiva che

la situazione non era migliorata, cosicché il 28 maggio 2015 ha proceduto a un

ulteriore intervento neurochirurgico e il 12 gennaio 2016 è stata effettuata

una radiografia della colonna lombosacrale e della colonna toracale. Il

reumatologo ha preso atto che il 12 febbraio 2016 lo stato di salute

dell’assicurata, secondo quanto riferito dal neurochirurgo, era peggiorato con

aumento dei dolori alle gambe e mediodorsali intensi.

Inoltre, il 14 marzo 2016 è stata effettuata

un’altra risonanza magnetica della colonna lombare. Al momento della

valutazione peritale, così come già osservato in occasione della perizia del

2013, il reumatologo ha evidenziato che l’interessata continuava ad assumere un

trattamento analgesico piuttosto blando, non proporzionato all’intensità del

dolore lamentato; inoltre, era al beneficio di un trattamento fisioterapico

esclusivamente passivo con fanghi e massaggi. A dire dell’assicurata, gli

interventi neurochirurgici subiti non hanno sostanzialmente migliorato la sua

situazione algica prevalente al momento dorsale caudale e circolare

lombosacrale, presente 24h/24h, senza interruzione, dolori presenti quindi

anche di notte, uguali al mattino, a mezzogiorno e alla sera, anche in

posizioni statiche (sia da seduta sia in piedi). Il perito ha poi esposto lo

stato clinico che ha potuto constatare personalmente sottoponendo l’assicurata

a specifici esami.

Ciò stante, lo specialista ha osservato che, come

già riferito nel 2013, la presentazione dei dolori deponeva in parte per

un’origine centrale, visto che v’era l’assenza di un chiaro miglioramento dei

dolori lamentati con un trattamento strettamente somatico rivolto alle

alterazioni strutturali presenti; purtroppo, poi, anche due interventi

neurochirurgici al rachide lombare non hanno portato a una risoluzione dei

dolori che, tuttavia, non erano di intensità tale da richiedere un trattamento

analgesico importante. V’erano inoltre alcune inconsistenze durante l’esame

clinico che non erano spiegabili strutturalmente.

Il perito reumatologo ha dunque posto la diagnosi di

sindrome toracolombospondilogena cronica bilaterale, in alterazioni degenerative

plurisegmentali del rachide lombare; esiti da decompressione chirurgica

plurisegmentale del rachide lombare da L3 a S1, con inserzione di IntraCal in

L4/L5 e L3/L4 il 28/29 novembre 2014; esiti da revisione per via dorsale di

L4/L5 e L5/S1, da spondilodesi lordosizzante tramite PLIF strumentata con viti

peduncolari in L4/L5 e L5/S1, discectomia L3/L4 a sinistra con sostegno interspinoso

tramite IntraCal il 28 maggio 2015; disturbi statici del rachide

(tendenzialmente piatto con lieve anteflessione globale, scoliosi

sinistroconvessa dorsale); decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità

(76,6kg / 166cm). Poliartralgie, in tendenza ad iperlassità legamentare. Achillodinia

a destra e fascite plantare bilaterale, in piedi cavi bilaterali; tendenza ad

iperlassità legamentare; obesità.

Dal lato terapeutico l’esperto ha proposto un

potenziamento del trattamento analgesico perorale, introducendo anche una

farmacoterapia algomodulatoria, orientata verso la componente del dolore

centrale in grado di aumentare la soglia del dolore.

Ha inoltre suggerito la terapia del dolore per

eventuali misure diagnostico-terapeutiche infiltrative dei segmenti lombari.

Egli ha poi evidenziato come la caricabilità del

rachide era sicuramente ridotta e che una riduzione del carico sulla colonna

vertebrale avrebbe potuto essere raggiunta diminuendo il peso corporeo in

eccesso di 10kg, che andava a sovraccaricare le articolazioni alle estremità

inferiori, in particolare le ginocchia e i piedi riferiti come dolorosi. Oltre

al trattamento analgesico era opportuno sottoporre l’assicurata a un intenso

programma di riequilibrio e ricondizionamento progressivo della muscolatura a

livello assiale e periferico, che avrebbe portato beneficio ai piedi. Sarebbe

stata utile anche una riabilitazione stazionaria, in caso di insuccesso del

trattamento ambulatoriale, con approccio interdisciplinare del dolore. Queste

misure terapeutiche erano in grado di migliorare la qualità di vita

dell’assicurata, ma non avrebbero probabilmente portato ad incrementare la

capacità funzionale e di carico residua, che teneva conto unicamente delle

patologie strutturalmente spiegabili e che andavano applicate sia durante

l’attività lavorativa sia il tempo libero.

Per quanto concerne la capacità lavorativa, il

perito ha giudicato l’interessata abile al lavoro sull’arco di una giornata

normale con rendimento massimo del 100% in un lavoro adatto al suo stato di

salute, al più tardi a distanza di 6 mesi dopo l’ultimo intervento

neurochirurgico al rachide lombare del 28 maggio 2015, quindi dal 1° dicembre

2015.

Come cameriera, gerente di un bar, l’esperto l’ha

ritenuta inabile al lavoro dal 1° dicembre 2015 in ragione di 2/3, da

intendersi come diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata

lavorativa, sempre a causa dei limiti funzionali e di carico indicati

nell’apposita tabella (capacità lievemente ridotta nel sollevare pesi fino a

10kg, molto ridotta nel manipolare oggetti pesanti e a lavorare a braccia

elevate e con rotazione, ridotta nel mantenere la posizione statica

seduta/eretta, nel camminare per lunghi tragitti, su terreni accidentali e

salire/scendere le scale, l’impiego delle due mani era possibile normalmente,

lavorare in equilibrio era possibile solo in parte).

Nell’attività principale di casalinga, a decorrere

dal 1° dicembre 2015 l’assicurata è stata ritenuta abile al lavoro sull’arco di

una giornata lavorativa abituale, ma con una diminuzione del rendimento di 1/3 dal

lato medico teorico.

La valutazione della capacità lavorativa residua

espressa nel 2013 era valida fino al 27 novembre 2014, ossia fino a quando

l’assicurata è stata operata per la prima volta al rachide lombare; era invece

giustificata un’inabilità lavorativa totale per qualsiasi tipo di attività dal

28 novembre 2014 al 29 novembre 2015.

Nel suo rapporto finale del 10 maggio 2016 (doc. 88)

il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha confermato i gradi di

capacità lavorativa individuati dal perito e i relativi limiti, osservando un

peggioramento temporaneo dello stato di salute dell’assicurata dal profilo

neurochirurgico dal 28 novembre 2014.

A seguito del progetto di decisione dell’11 novembre

2016, l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’Ufficio AI e ha chiesto

una nuova valutazione sulla scorta del certificato del 24 novembre 2016 (doc.

100) del dr. med. __________, FMH in neurochirurgia. Questo specialista ha

attestato che la paziente era sofferente di una sintomatologia lombovertebrale

dovuta ad importanti processi degenerativi del rachide lombare. Egli ha

ricordato che l’interessata era stata operata una prima volta il 28 novembre

2014 al rachide lombare per una grave discopatia L3/L4 a L5/S1 con ernie al

disco nei livelli L4/L5 e L5/S1 e che aveva avuto luogo una discectomia L5/S1 e

L4/L5, mentre a livello L3/L4 era stato inserito un fissatore dinamico

infraspinoso (IntraCal in silicone). Tuttavia, dopo questo intervento la

discopatia era progressivamente aumentata con apparizione di un’ernia al disco

di nuova insorgenza in L3/L4 a sinistra. Così, il 29 maggio 2015 ha avuto luogo

un secondo intervento con PLIF L4/L5 e L5/S1 e una discectomia L3/L4 e nuova

protezione infraspinosa tramite IntraCal, ma anche questo secondo intervento

non ha cambiato sostanzialmente la situazione, perciò la paziente continuava ad

accusare forti dolori lombari e alle gambe. A peggiorare la situazione era

subentrata anche una tendinite dei tendini di Achille bilateralmente, con

conseguente grande difficoltà per l’interessata a camminare e a restare a lungo

in piedi. Una recente risonanza magnetica ha confermato la presenza di un

residuo di ernia al disco in L3/L4 e grave discopatie in questo segmento, così

come una discopatia in L2/L3. Questi problemi causavano all’assicurata grandi

difficoltà a svolgere i lavori casalinghi, tanto che necessitava di un aiuto

domiciliare. In queste circostanze, ha rilevato il neurochirurgo, a breve o a

medio termine sarebbe stato inevitabile un terzo intervento a livello di L3/L4.

Di conseguenza, l’assicurata presentava un’inabilità lavorativa del 70%, e ciò anche

in attività leggere, visto che non riusciva a stare seduta a lungo per i dolori

lombari, non riusciva a stare in piedi e a camminare a causa dei dolori ai

piedi, alle gambe e lombari.

Il medico SMR ha interpellato il perito

trasmettendogli questo nuovo referto medico per una presa di posizione (doc.

102), che è stata rilasciata il 23 gennaio 2017 (doc. 104).

In quell’occasione il dr. med. __________ ha

affermato che il rapporto del medico curante riferiva di patologie già note al

momento della sua valutazione peritale e che non v’erano dunque ulteriori

elementi oggettivi in grado di modificare la sua valutazione della capacità

funzionale e di carico residua e quindi della capacità lavorativa

dell’assicurata. Pertanto, il perito ha confermato le sue conclusioni del 5

maggio 2016.

Alla luce di queste conclusioni, il dr. med. __________

dell’SMR ha ribadito il suo rapporto finale del 10 maggio 2016 (doc. 105).

Con il ricorso l’assicurata ha prodotto il

certificato medico del 14 marzo 2017 (doc. C) allestito dal neurochirurgo

curante dr. med. __________, il quale ha sostanzialmente esposto le medesime

considerazioni di quattro mesi prima, aggiungendo che vista la persistenza dei

dolori nel 2016, il 13 marzo 2017 ha avuto luogo una risonanza magnetica

lombare e dorsale di controllo (referto allegato), che confermava la presenza

di un residuo di ernia al disco in L3/L4 e grave discopatie in questo segmento.

V’era pure una discopatia nei segmenti soprastanti e nella parte mediale del

rachide dorsale. La recente risonanza mostrava un aumento dei processi

degenerativi, in particolare però stenosi dei recessi in L3/L4 a sinistra più

che a destra in presenza di una piccola ernia al disco a sinistra con conflitto

radicolare L4. Discopatie dorsale senza conflitti radicolari. Discopatie

cervicale con stenosi dei recessi C6 bilateralmente e C7 a sinistra.

A seguito di questi problemi, ha osservato lo

specialista, da diverso tempo l’interessata aveva grande difficoltà a svolgere

i lavori casalinghi e necessitava di un aiuto domiciliare. Egli ha ribadito che

a breve o medio termine sarebbe stato necessario un terzo intervento a livello

L3/L4 e che, globalmente, la paziente presentava un’inabilità lavorativa

completa, anche in attività leggere, e che a causa dei dolori lombari e dorsali

non riusciva a stare seduta a lungo, oltre ad avere forti dolori restando in

piedi e camminando. Sovente aveva cervicalgie con fastidi irradianti alle

braccia.

Il Servizio Medico Regionale si è espresso l’8

maggio 2017 (doc. VIII/1) su quest’ultimo referto, annotando gli esiti della

risonanza magnetica del 15 gennaio 2015, la diagnosi esposta nella perizia

reumatologica del 5 maggio 2016, il rapporto del 14 marzo 2017 del dr. __________

e la risonanza magnetica della colonna lombare eseguita quello stesso giorno,

concludendo che da questa documentazione non risultava un sostanziale

peggioramento rispetto alla situazione valutata dal dr. med. __________.

Il dr. med. __________ ha infine evidenziato che il

descritto conflitto radicolare L4 a sinistra era già presente in occasione

della risonanza magnetica effettuata nel gennaio 2015.

Con il ricorso l’assicurata ha informato il

Tribunale che in seguito avrebbe prodotto una controperizia, mentre il 24

maggio 2017 (doc. X) ha espressamente indicato di non avere ulteriori mezzi di

prova. Ad oggi non è stata fornita nuova documentazione.

2.5. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l'operato dell'amministrazione.

Essa ha debitamente interpellato i medici curanti dell’assicurata,

ha sottoposto i loro referti al medico del Servizio Medico Regionale, il quale

ha ritenuto necessario sottoporla a una perizia specialistica in ambito

reumatologico. Il perito ha quindi valutato di persona la ricorrente e ciò anche

alla luce di tutti i referti dei medici curanti che gli sono stati messi a

disposizione.

Da questi atti emerge che dal primo intervento neurochirurgico al

rachide lombare fino a sei mesi dopo la realizzazione del secondo intervento,

ossia dal 28 novembre 2014 al 29 novembre 2015, la ricorrente era totalmente

inabile in qualsiasi tipo di lavoro. In tal senso, quindi, il perito era

concorde con il medico curante dr. med. __________.

Le divergenze fra gli specialisti concernono invece il periodo

successivo.

Infatti, se per il neurochirurgo la capacità lavorativa era sempre

nulla in qualsiasi attività, fatta eccezione per una parentesi in cui il 24

novembre 2016 lo specialista ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro in

ragione del 70% e ciò anche per attività leggere, per il perito dr. med. __________,

trascorsi sei mesi dal secondo intervento neurochirurgico, ovvero dal 1°

dicembre 2015, la ricorrente era invece in grado di svolgere delle attività

lavorative.

Il reumatologo ha avuto accesso a tutti gli atti medici e quindi alle

valutazioni e agli esami medici effettuati da altri specialisti, con i quali ha

potuto confrontarsi. Egli ha descritto nel dettaglio e a lungo gli antecedenti

medici dell’interessata, riassumendo i singoli certificati medici a sua disposizione

(anamnesi personale) e ha preso atto dei disturbi lamentati dall’assicurata

durante la visita peritale. Lo specialista ha poi esaminato di persona la

colonna vertebrale e le articolazioni periferiche dell’assicurata, effettuando

infine un esame neurologico. Al termine di questo esame il dr. __________ ha

osservato che durante l’anamnesi del dolore, durata 20 minuti, la peritanda è

rimasta seduta tranquilla senza ricercare posizioni antalgiche e che questa

anamnesi era difficilmente strutturabile, poiché l’assicurata non si era

concentrata sulle domande postele, mentre ha fatto subito riferimento ai punti

più dolenti del suo corpo e ciò a più riprese anche durante l’esame clinico,

senza che le venisse richiesto espressamente. Il perito ha inoltre annotato che

dopo l’anamnesi l’assicurata si era avviata senza segni di risparmio verso la

sala visite, dove si era svestita e rivestita autonomamente.

Va qui rilevato che l’esperto ha preso atto delle varie risonanze

magnetiche e delle radiografie a cui si è sottoposta l’interessata negli anni

precedenti, così pure dell’esame avvenuto poco prima che la peritasse, quale la

risonanza magnetica del 14 marzo 2016, che descriveva anche un minimo scompenso

di L3/L4 con protrusione discale circolare e piccola ernia discale

mediolaterale a sinistra che poteva entrare a contatto con la radice di L4 a

sinistra nel recesso laterale in linea.

Il TCA evidenzia che questa stessa situazione è stata osservata

anche nella più recente MRI toracale-lombare del 13 marzo 2017 (doc. C), riguardo

alla quale nel suo parere del 14 marzo 2017 (doc. C) il dr. med. __________ ha

affermato che quest’ultimo esame mostrava “un aumento dei processi

degenerativi in particolare però stenosi dei recessi in L3/4 a sx più che a dx

in presenza di una piccola ernia al disco a sx con conflitto radicolare L4.

Discopatie dorsale senza conflitti radicolari. Discopatie cervicale con stenosi

dei recessi C6 bilateralmente e C7 a sx.”.

A questo proposito, il dr. __________ del Servizio Medico Regionale

ha segnalato pendente causa che il conflitto radicolare L4 a sinistra era già

stato individuato in occasione della risonanza magnetica effettuata nel 2015,

perciò il nuovo referto non comprovava un sostanziale peggioramento rispetto

alla valutazione eseguita nel maggio 2016 dal dr. med. __________.

Anche le discopatie cervicali C6 e C7 erano conosciute già dal

2014, perciò anche il più recente referto del neurochirurgo, peraltro molto

simile al precedente del 24 novembre 2016, non ha comprovato uno stato di

salute peggiore rispetto a quello individuato dal perito nominato

dall’amministrazione.

Pertanto, le conclusioni del dr. med. __________ non apportano

nulla di nuovo al quadro clinico dell’assicurato indagato nel 2016 per ciò che

concerne la nuova domanda di prestazioni del 2014 oggetto del presente ricorso,

ma già anche nel 2013, e sempre dallo stesso reumatologo, in connessione con la

prima domanda AI del gennaio 2013. Il perito ha così potuto valutare lo stato

di salute della ricorrente su un lungo periodo di osservazione e le conclusioni

che ne ha tratto risultano così ancora più affidabili.

Egli ha saputo inoltre contestualizzare il grado di capacità

lavorativa dell’assicurata, ben distinguendo fra le varie attività.

L’attività di cameriera-gerente di bar, esercitata fino a luglio

2011, era esigibile ancora in ragione del 33,3%, da intendersi come riduzione

del rendimento sull’arco di una giornata intera di lavoro, sempre dal 1°

dicembre 2015.

Dall’agosto 2011 era senza lavoro e quindi si è occupata della

casa e della figlia di 4 anni. In qualità di casalinga l’esperto l’ha ritenuta

in grado di lavorare durante tutto il giorno dal dicembre 2015, ma con una

riduzione del rendimento del 33,3.

Poi, sempre dal 1° dicembre 2015, secondo il dr. med. __________

l’assicurata era in grado di svolgere al 100% delle attività adatte al suo

stato di salute, che tenessero conto dei limiti funzionali e di carico che

l’esperto ha accertato durante la visita peritale.

Da parte sua, invece, il neurochirurgo che ha operato due volte

l’assicurata ha praticamente sempre attestato un’inabilità lavorativa totale,

non solo fra un’operazione e l’altra, ma anche in precedenza e successivamente,

fatta salva la breve parentesi in cui nel novembre 2016 ha certificato

un’inabilità lavorativa del 70% anche in attività leggere a causa dei dolori lombari

e alle gambe, per poi ritornare, nel marzo 2017, a dichiararla inabile al

lavoro al 100% anche per attività leggere. Il grado di incapacità lavorativa

del 50% indicato il 15 giugno 2015 (doc. 76) era un pronostico espresso dal

neurochirurgo dopo il secondo intervento, che però si è rivelato non avere dato

i frutti sperati.

Malgrado i dolori continui segnalati, tuttavia trattati con

terapia analgesica blanda, per il perito la ricorrente era comunque in grado di

lavorare al 100% in attività adatte.

Il dr. __________ ha spiegato compiutamente e nel dettaglio lo

stato di salute dell’assicurata, ha individuato i limiti funzionali e di carico

nell’effettuare determinati movimenti; egli ha quindi svolto un esame

approfondito della sua capacità lavorativa non solo riguardo all’attività di

casalinga, ma anche sia con riferimento alla precedente attività di cameriera e

gerente di bar, sia ad altre attività adeguate alle sue condizioni di salute.

Nei suoi referti successivi alla perizia fatta esperire

dall’Ufficio AI, il medico curante dell’insorgente ha in sostanza indicato

soltanto l’anamnesi, concludendo che a causa dei problemi riscontrati, che non

sono migliorati malgrado i due interventi neurochirurgici, la capacità

lavorativa dell’assicurata in qualsiasi attività era nulla.

Alla luce di ciò, il TCA non può che confermare lo stato di salute

della ricorrente così come valutato dal dr. med. __________ l’8 maggio 2017

sulla base anche degli ultimi referti del 2017, il quale ha rinviato al

rapporto peritale del 5 maggio 2016 del dr. __________.

Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte

dall’SMR, visto che, oltre al citato referto del 14 marzo 2017, specifici e più

dettagliati pareri medici contrari non ne sono stati trasmessi pendente causa,

malgrado l’iniziale comunicazione ricorsuale che in seguito sarebbe stata

prodotta una controperizia.

A questo proposito occorre evidenziare che in virtù della regola

secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al

Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una

mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie

argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria

rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di

salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente

richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso

dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi

sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto

peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA

32.2016.108 del 2 maggio 2017; STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA

32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69

del 19 febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125

dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30

settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27

maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF

9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA

32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L'insorgente si è limitata a contestare la valutazione e l’agire

dell’Ufficio assicurazione invalidità, che non avrebbe vagliato sufficientemente

le sue condizioni, trasmettendo i referti del 14 marzo 2017 del neurochirurgo e

della risonanza magnetica.

L’assicurata non ha però saputo comprovare le sue lamentele di un

peggioramento del suo stato di salute rispetto alla perizia del 5 maggio 2016,

visto che il rapporto del medico curante dr. med. __________ indica delle

patologie che erano già presenti prima che il perito valutasse l’interessata e

quindi, come tali, egli le aveva già considerate nelle conclusioni tratte nel suo

rapporto del maggio 2016 e che ha confermato anche il 23 gennaio 2017 dopo

avere preso atto del certificato del 24 novembre 2016 del collega.

2.7. In conclusione, dalla

documentazione medica agli atti non emerge una situazione notevolmente

peggiore, rispetto a quella accertata nel maggio 2016, tale da modificare la

capacità lavorativa residua dell’assicurata in altre attività adeguate al suo

stato di salute individuata dal dr. med. __________.

In altre parole, alla luce di quanto esposto, il neurochirurgo che

segue l’assicurata non ha comprovato che lo stato di salute della ricorrente

fosse peggiore di quello accertato dapprima dal perito nel maggio 2016 e ribadito

nel gennaio 2017, e poi dall’SMR.

Il TCA deve pertanto confermare la conclusione dell’Ufficio AI del

28 febbraio 2017 di ritenere l’insorgente inabile al lavoro in qualsiasi

attività dal 28 novembre 2014 al 29 novembre 2015; dopodiché, la stessa va

ritenuta totalmente abile in attività adatte al suo stato di salute che

rispettino i limiti stabiliti dal perito.

Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato

di salute dell’assicurata, così come da essa richiesta, non è affatto

necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere

che la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della

presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti, segnatamente il rinvio degli atti all’amministrazione.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da un esperto.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.

29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c).

Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche i medici

dell’SMR si sono pronunciati il 10 maggio 2016, il 26 gennaio 2017 e l’8 maggio

2017 sullo stato di salute della ricorrente, prendendo in considerazione non

solo la perizia del 5 maggio 2016 e il suo complemento del 23 gennaio 2017, ma

anche tutti i rapporti dei medici curanti.

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti

intervenuti su nomina dell’Ufficio AI.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto

dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto

alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze le lagnanze dell'assicurata, non circostanziate

sufficientemente, devono essere respinte, siccome prive di sostrato

medicalmente oggettivabile.

2.8. Riconosciuto il valore

invalidante delle affezioni reumatologiche di cui soffriva la ricorrente, che è

stata ritenuta totalmente abile al lavoro nel rispetto di determinate

limitazioni funzionali e di carico, occorre ora verificare, dal profilo economico,

le conseguenze del danno alla salute che l’assicurata ha subìto.

L’insorgente ha chiesto che le si riconosca una

rendita intera di invalidità non limitata nel tempo, bensì permanente.

2.9. L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22 consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già

ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di

attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di

esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in

posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui

realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del

mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC

1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität

in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 segg.,

secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit,

der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen

Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin,

La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989,

p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del

25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998

p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7)

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il

risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta

infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo

impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da

prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD

II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

2.10. Nel

caso concreto, il consulente in integrazione professionale si è espresso il 13

giugno 2016 (doc. 89) sul grado di invalidità, quando ha stabilito una

riduzione globale dal reddito ipotetico da invalida del 5% per attività leggere.

Confrontando poi il reddito da valida stabilito statisticamente -

visto che l’assicurata era senza attività lavorativa e al beneficio

dell’assistenza sociale - con il reddito ipotetico da invalida ricavato

anch’esso dai medesimi dati statistici, ridotto del 5%, egli ha calcolato nel 5%

il grado di invalidità della ricorrente.

L’assicurata ha chiesto che si tenga conto della riduzione massima

del 25% al reddito da invalida, non contestato come tale, anziché del 5%, poiché

non sono stati considerati l’età, l’assenza di una formazione specifica,

l’impossibilità di potere essere occupata a tempo pieno e i limiti funzionali.

Secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con

deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Nel caso di specie l’Ufficio AI

ha tenuto conto di una deduzione globale del 5% del reddito da invalida per la

necessità di svolgere unicamente delle attività leggere (doc. 89).

Il TCA osserva che la questione non merita di essere verificata

nel dettaglio, visto che anche volendo, per sola ipotesi di lavoro, applicare

il tasso di riduzione preteso dalla ricorrente al calcolo effettuato dall’Ufficio

AI che, occorre ribadire, come tale non è stato contestato – ossia non sono

stati messi in discussione né il reddito da valida né il reddito da invalida di

partenza -, si arriva ad ottenere un grado di invalidità del 25% (Fr. 52'225.-

[reddito da valida] – {Fr. 52'225.- - (Fr. 52'225.- x 25 : 100)} [reddito da

invalida] : Fr. 52'225.- x 100).

Questo grado è stato quindi calcolato tenendo presente un’abilità

lavorativa residua del 100% in altre attività lucrative adeguate e una

riduzione del 25% per stabilire il reddito statistico da invalida ma, essendo

inferiore al grado minimo pensionabile, in virtù dell’art. 28 cpv. 2 LAI non dà

diritto a una rendita di invalidità.

Ne discende che è a giusta ragione che il grado del 5% stabilito

dall’amministrazione – o anche quello del 25% volendo seguire la tesi della

ricorrente, comunque non fondata alla luce della citata giurisprudenza - non

permette all’assicurata di continuare a ricevere una rendita di invalidità

(art. 28 LAI) trascorsi tre mesi dall’intervenuto miglioramento del suo stato

di salute (art. 88a cpv. 1 OAI).

In queste circostanze, questo Tribunale non può dunque che

confermare la decisione dell’Ufficio AI di attribuire alla ricorrente una

rendita temporanea intera di invalidità per il periodo dal 1° novembre 2015 al

31 marzo 2016, e meglio a decorrere dal termine dell’anno di attesa (dal 28

novembre 2014 al 29 novembre 2015) fino a tre mesi dopo il miglioramento del

suo stato di salute oggettivato dal 1° dicembre 2015.

Di conseguenza, è a giusta ragione che dal 1° aprile 2016 la

ricorrente non ha più diritto al riconoscimento di una rendita (intera) di

invalidità.

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il

ricorso integralmente respinto.

Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere

cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale

sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata

(DTF 121 V 366; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurata

intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso,

giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05

del 31 gennaio 2007).

2.11. Stante

quanto precede, la pretesa dell’insorgente di ottenere una rendita intera di

invalidità anche dopo il 31 marzo 2016 non può essere accolta.

Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha

rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2016.137 del 23 maggio

2017; 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA

32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e 32.2011.141 del 21 novembre

2011), giacché la soglia minima di diminuzione della capacità di

guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è del

20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22

dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid.

1b).

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

2.12. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

2.13. Quest’ultima ha tuttavia

chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio (doc. I).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che

prevede che:

"

1 L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

Considerandi

2.

L'assistenza giudiziaria è

concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti,

l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3.

Essa è esclusa se la

procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se

l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte il

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

L'insorgente non ha infatti comprovato mediante specifica

documentazione medica che il suo stato di salute era peggiore rispetto a quello

stabilito dal perito nel maggio 2016 e poi confermato nel gennaio 2017 anche a

seguito di nuovi atti medici di parte. Ella si è limitata ad esprimere delle

considerazioni personali sul suo stato di salute, tuttavia non apportando

alcuna prova a sostegno di queste tesi. Come visto, i certificati medici prodotti

con le osservazioni al progetto di decisione e quelli addotti in sede di

ricorso attestano una situazione clinica che non è sostanzialmente peggiore

rispetto a quella valutata dal dr. __________ nel maggio 2016 con una

dettagliata e completa perizia specialistica, perciò non le sono di alcun aiuto.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre

l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria è quindi respinta e la ricorrente

non ha diritto all'esenzione dalle tasse e dalle spese procedurali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti