32.2017.6
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
4 luglio 2017Italiano51 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.6
TB
Lugano
4 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 novembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 9 maggio 2016 (doc. 5) RI
1, nato nel 1970, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa della lombalgia che
l’ha colpito il 30 novembre 2015 e che da allora l’ha reso inabile al lavoro di
operaio/aiuto muratore.
L’Ufficio assicurazione invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti
medici richiamando anche gli atti dall’assicuratore malattia (doc. 8). Sentiti
il medico del Servizio Medico Regionale il 5 ottobre 2016 (doc. 36) e il
consulente in integrazione il 17 ottobre 2016 (doc. 36 pag. 108), con decisione
del 29 novembre 2016 (doc. B), preavvisata dal progetto del 18 ottobre 2016
(doc. 39), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato una rendita di invalidità
essendo il grado AI inferiore al 40% (7%).
L’assicuratore malattia ha assunto il caso e versato le indennità
giornaliere fino al 7 settembre 2016 (doc. D), ritenendo da allora l’interessato
abile al lavoro al 100% in altre attività adeguate.
1.2. Con ricorso del 12 gennaio
2017 (doc. I) RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto di annullare la
decisione dell’Ufficio AI e di concedergli una rendita di invalidità del 100%
dal 13 maggio 2016. Il ricorrente ha evidenziato che i problemi alla schiena
sopraggiunti il 30 novembre 2015 non gli hanno permesso di tornare al lavoro,
tanto che è stato licenziato per il 29 febbraio 2016 e si è iscritto in
disoccupazione, “ancorché il suo stato fisico non gli permetta di svolgere
alcun tipo di lavoro.” (doc. I punto 10).
L’insorgente ha contestato sia di essere abile al 100% in attività
adeguate, sia che non siano state indicate quali attività potrebbe ancora
espletare per guadagnare Fr. 59'553.- all’anno come indicato nella decisione.
L’assicurato ha rimproverato all’Ufficio AI di avere rifiutato la rendita
basandosi unicamente su una perizia di parte non completa e per di più
effettuata da un medico non specializzato nei suoi disturbi. Infatti il dr.
med. __________ è un chirurgo, mentre in concreto andrebbe piuttosto
interpellato uno specialista in neurochirurgia. Per questo motivo, il
ricorrente ha chiesto al TCA di ordinare “una perizia interdisciplinare specialistica
per il suo caso specifico condotta da medici indipendenti e scelti di concerto
tra le parti, ritenuto che l’Ufficio AI si è basato unicamente sulla perizia
del medico dell’assicurazione __________ che, evidentemente, non può essere
reputato indipendente (anzi, è chiaramente un medico di parte) e nemmeno specializzato
per il caso specifico del ricorrente.” (doc. I punto 37). L’insorgente si è
inoltre domandato come mai l’Ufficio AI non abbia fatto esperire una perizia
specialistica al Servizio Accertamento Medico, ma si sia accontentato del
medico fiduciario dell’assicuratore malattia sul cui parere si è espresso il
suo medico curante, rilevando che l’interessato ha una capacità lavorativa
residua limitata (doc. E6). L’assicurato ha concluso che “Con queste
premesse, in considerazione inoltre dell’età e delle qualifiche del ricorrente,
ben si capisce che non esiste alcuna attività adeguata per il ricorrente e non
sicuramente un’attività che gli faccia guadagnare CHF 59'553.- annui. Pertanto,
in ogni caso, il ricorrente sarebbe da dichiarare inabile al lavoro nella
misura del 100%.” (doc. I punto 42).
1.3. Nella sua risposta del 27
gennaio 2017 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso,
evidenziando di avere fondato la valutazione medica della capacità lavorativa
residua del ricorrente sulla dettagliata, completa ed approfondita perizia del
dr. med. __________ effettuata su mandato dell’assicuratore malattia, a cui va
conferita piena forza probatoria secondo giurisprudenza, come pure sulla
documentazione trasmessa dal dr. med. __________, suo medico curante.
L’amministrazione ha inoltre osservato che l’assicurato non ha presentato opposizione
alla decisione dell’assicuratore malattia di sospendere il versamento delle
indennità giornaliere e che si è annunciato all’assicurazione disoccupazione prima
dell’emanazione del progetto di decisione dell’assicurazione invalidità.
Infine, il ricorrente ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei
confronti della valutazione operata dall’amministrazione, non producendo,
nemmeno con il ricorso, degli elementi oggettivi di natura medica a sostegno
delle proprie argomentazioni. In assenza di prove, la valutazione del medico
dell’assicuratore malattia e le conclusioni del Servizio Medico Regionale sono
dunque delle valide basi di giudizio.
L’Ufficio AI ha da ultimo rilevato che il rapporto del dr. med. __________
del 10 novembre 2016 prodotto con il ricorso conferma la piena esigibilità
lavorativa dell’assicurato in attività adeguate rispettose dei limiti
funzionali e di carico da esso stesso indicati, peraltro superiori al peso
indicato dall’SMR.
1.4. Il 7 febbraio 2017 (doc. VI)
il ricorrente ha prodotto il rapporto medico del 27 giugno 2016 della __________
di __________ (doc. F) e ha ribadito la richiesta di fare esperire una perizia
interdisciplinare e indipendente.
L’Ufficio AI ha osservato che questo referto era indirizzato al
medico curante dell’assicurato, il quale ha comunque poi certificato una
capacità lavorativa totale in attività adeguate dall’8 settembre 2016, così come
ribadito anche nel suo citato rapporto del 10 novembre 2016 prodotto con il
ricorso (doc. VIIII).
considerato in diritto
2.1. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104
V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:
TF] con sentenza U 156/05 del 14
luglio 2006, consid. 5).
2.2. Nel caso di specie, dopo
avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e la documentazione
acquisita dall’assicuratore malattia, sentito il parere del Servizio Medico
Regionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha emesso la decisione del 29
novembre 2016 di rifiuto di una rendita di invalidità.
Dal referto del 12 maggio 2016 (doc. C) del dr. med. __________,
FMH in neurochirurgia, risulta un quadro di spondilolisi dell’arco posteriore
di L5 con listesi di grado I di L5 su S1. Le infiltrazioni precedentemente
effettuate hanno portato a una riduzione dei dolori nell’arto inferiore destro
confermando la radicolopatia L5 destra all’origine dei disturbi. Lo specialista
ha proposto all’interessato un intervento chirurgico di decompressione e
stabilizzazione in L5/S1 con l’intento di una fusione intersomatica
(posizionamento di gabbie anteriori) analizzando i rischi, i benefici e i
limiti dell’intervento chirurgico, rilevando soprattutto che non poteva garantire
un controllo ottimale del quadro algico lombare che era legato anche alle
discopatie degenerative sui livelli soprastanti quello L5/S1.
In quell’occasione il neurochirurgo ha altresì fatto notare che le
patologie degenerative e questa patologia congenita in L5/S1 sicuramente non si
sposavano favorevolmente con un’attività di operaio/muratore effettuata fino a
quel momento. Il medico ha quindi consigliato all’assicurato sin da subito una
riqualifica professionale indipendentemente dalla scelta di sottoporsi o no
alla soluzione chirurgica.
L’assicurato è stato visitato dal dr. med. __________, FMH
chirurgia, il 6 e il 13 maggio 2016 per conto dell’assicuratore malattia che
gli versava le indennità giornaliere e tra le due visite il 12 maggio è stata
effettuata una TAC della colonna lombare.
Nel suo rapporto del 27 giugno 2016 (doc. 17 dell’incarto Cassa
malati) lo specialista ha riassunto gli atti a sua disposizione dal 15 dicembre
2015 in poi, ha esposto le dichiarazioni dell’assicurato (i disturbi attuali, i
medicamenti assunti, la fisioterapia praticata, la situazione professionale e
sociale, l’anamnesi dei sistemi, le funzioni corporee e le abitudini), i
reperti oggettivabili (stato generale, sistema muscolo-scheletrico schiena).
Il medico fiduciario dell’assicuratore malattia ha posto la
diagnosi di sindrome lombo-spondilogena cronica senza chiari segni radicolari
(ICD-10: M43.07, ICD-10: M53), patologia che diminuisce la caricabilità della
colonna vertebrale rendendolo inabile al lavoro al 100% e che faceva assumere
all’assicurato Dafalgan e Ponstan ogni tanto e per la quale ha effettuato un
ciclo di nove sedute di fisioterapia in piscina e continuava a fare
fisioterapia due volte alla settimana.
Nelle sue conclusioni lo specialista ha osservato che il paziente
si lamentava di dolori alla schiena, la parte lombare e alla gamba destra
anzitutto nella coscia laterale destra. Oggettivamente v’era una sindrome
lombo-spondilogena cronica senza evidenti segni radicolari. La mobilità della
colonna toraco-lombo-sacrale era molto buona, non contratture lombari, non
chiari segni di una irritazione neurale nel senso di segni di irritazione e
segni di deficit neurologici. Disestesia alla coscia laterale destra.
Dalla TAC effettuata il 12 maggio 2016 è emersa una lisi
peduncolare bilaterale al livello L5 con minima anterolistesi L5 su S1 e
pseudobulging discale posteriore che sfiorava le radici S1 bilateralmente e la
radice L5 a destra. Degenerazione vacuolare della struttura discale L5/S1 che
presentava alcune aree calcifiche nella sua compargine e area di osteocondrosi
al livello del profilo superiore della prima vertebra sacrale che appariva
avvallata. La visita clinica effettuata dal chirurgo dopo la TAC era invariata
rispetto all’esame di una settimana prima. L’interessato ha indicato dolori
lombari e una disestesia alla coscia laterale destra. È stato spiegato
all’assicurato che sulla base degli esami effettuati un intervento chirurgico
non era indicato. Piuttosto avrebbe dovuto fare una cura conservativa con
fisioterapia, eventualmente infiltrazioni peridurali.
Per quanto concerne la capacità lavorativa, il medico fiduciario
ha evidenziato che la diagnosi posta non permetteva più al paziente di fare un
lavoro nell’edilizia come tuttofare, ma avrebbe dovuto cambiare professione.
Con un’attività adeguata come venditore, benzinaio, operaio che debba
unicamente sorvegliare dei macchinari o anche come custode o sorvegliante di
museo, l’assicurato è stato ritenuto abile al 100%.
Nelle sue osservazioni conclusive, lo specialista ha rilevato di
avere ricevuto il rapporto del neurochirurgo dr. med. __________, che proponeva
un intervento chirurgico di decompressione e stabilizzazione di L5/S1, il quale
ha spiegato al paziente di non potere garantire un controllo ottimale del
quadro algico lombare.
Secondo il chirurgo l’assicurato non aveva l’intenzione di farsi
operare ed egli condivideva l’idea del paziente che un intervento probabilmente
non avrebbe portato a un beneficio notevole.
Il medico fiduciario ha rilevato che già il neurochirurgo aveva
con tutta onestà spiegato all’assicurato che non poteva garantire che il quadro
algico potesse essere risolto, vista anche la discopatia degenerativa sui
livelli soprastanti di L5/S1. Pertanto, il perito ha concluso che senza
indicazione per un intervento da parte di un neurologo un procedere operativo
non era giudizioso (doc. E5).
Sulla scorta di queste considerazioni mediche, il 7 luglio 2016
(doc. D) l’assicuratore malattia, che ha assunto il caso di inabilità
lavorativa dell’assicurato dal 30 novembre 2015, l’ha informato che visto che
il dr. med. __________ non riteneva indicato un intervento chirurgico, che era
escluso che egli potesse svolgere nuovamente delle mansioni come manovale e che
già al momento delle visite del 6 e del 13 maggio 2016 era stato ritenuto abile
al 100% in un’attività adatta al suo stato di salute, gli sono stati concessi
due mesi di tempo per trovare un lavoro adatto rispettivamente per annunciarsi
all’assicurazione contro la disoccupazione. Pertanto, dall’8 settembre 2016
sarebbe cessato il diritto al versamento di ulteriori indennità giornaliere.
Il 19 agosto 2016 (doc. E1) il dr. med. __________, FMH medicina
interna generale e medicina del lavoro, ha certificato che dal 30 novembre 2015
al 7 settembre 2016 l’assicurato era inabile al lavoro al 100% per malattia e
che dall’8 settembre 2016 la ripresa lavorativa era totale, al 100%.
Medesima conclusione il curante l’ha tratta nel certificato medico
compilato il 22 agosto 2016 (doc. E3) nell’ambito della domanda dell’assicurato
di prestazioni dall’assicurazione disoccupazione.
L’indomani, il 23 agosto 2016 (doc. E4), lo stesso dr. __________
ha attestato di essere il medico curante dell’assicurato e di averlo in cura in
collaborazione con il dr. med. __________, neurologo, e con il dr. med. __________
della __________, nel quadro di una problematica lombo-sacrale alla base della
lunga incapacità lavorativa. Egli ha riferito che dopo avere effettuato i
necessari esami e avere esaurito le proposte terapeutiche, i medici sono giunti
alla conclusione, sul piano assicurativo, di ritenere l’assicurato non più
idoneo a svolgere l’attività lavorativa precedente di operaio tutto fare. Vista
la situazione medico-clinica, l’interessato era però da ritenere abile al 100%
in attività lavorativa adeguata e adatta, come sottolineato dall’assicuratore
indennità giornaliere nella sua comunicazione del 7 luglio 2016 e dal perito
dr. med. __________.
Il 5 ottobre 2016 (doc. 36) la dr.ssa med. __________ del Servizio
Medico Regionale ha indicato nel rapporto finale che l’assicurato era affetto
da una sindrome lombospondilogena cronica senza chiari segni radicolari che dal
30 novembre 2015 l’ha reso inabile al 100% nella sua attività abituale, mentre
dal 13 maggio 2016, ossia dalla seconda consultazione avuta con il dr. med. __________,
egli risultava abile totalmente in altre attività adeguate, fermo restando un
carico massimo di 5kg e l’alternanza della postura. La prognosi era favorevole
in attività adeguate, tanto che il medico curante ha redatto un certificato di
chiusura della malattia dall’8 settembre 2016.
Nel suo ultimo referto del 10 novembre 2016 (doc. E) il dr. med. __________
ha certificato di avere in cura l’assicurato per un’importante problematica
lombo-sacrale caratterizzata da una sindrome algico-irritativa
lombospondilogina cronica con sintomatologia sciatalgiforme nel territorio L5
destro in un contesto di lisi istmica L5 + stenosi foraminale L5/S1 bilaterale,
problematica che ha definitivamente reso controindicata la vecchia professione nell’edilizia
“con tutti gli annessi e connessi che ben conosciamo”.
L’assicurato è stato ritenuto totalmente inabile al lavoro dal 30
novembre 2015 al 7 settembre 2016 (doc. E1), dopodiché abile al 100% “su
decisione dell’assicuratore IPG __________ (allegato 2) essendo stato ritenuto
non più idoneo alla vecchia attività lavorativa.” (doc. E2). Dall’8 settembre
2016 l’assicurato presentava quindi una capacità lavorativa completa in
attività che tenessero conto delle limitazioni dettate dalla sua patologia, che
il curante ha illustrato nel certificato del 22 agosto 2016 che rinviava alla
comunicazione del 7 luglio 2016 dell’assicuratore malattia e alle osservazioni
del suo medico di fiducia. Inoltre, egli ha allegato l’ultima pagina del
formulario per la richiesta di prestazioni AI che descrive la sua capacità
residua (doc. E6).
Infine, pendente causa il ricorrente ha prodotto il referto del 27
giugno 2016 (doc. F) redatto dal dr. med. __________, capoclinica di neurologia/chirurgia
della colonna lombare, attivo presso la __________ di __________, che ha
riferito della visita effettuata quel giorno, in cui ha diagnosticato una
sindrome lombospondilogena cronica e una sindrome lomboradicolare L5 destra su
lisi istmica L5 e stenosi del forame L5/S1 bilaterale.
Esposta l’anamnesi, gli esiti dell’esame clinico e radiologico, lo
specialista ha consigliato di proseguire con le infiltrazioni, visto che fino a
quel momento avevano ottenuto un buon risultato, soluzione che peraltro
auspicava il paziente.
Nel caso in cui non si fosse più ottenuta una sufficiente
diminuzione del dolore, il medico __________ ha informato il curante che gli era
già stato richiesto dal collega dr. med. __________ di proporre un’operazione
di fusione nel segmento L5/S1. Il paziente si sarebbe messo in contatto con il
medico curante per decidere il da farsi.
2.3. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio
sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie
mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito
che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
Fatti
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni
tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha
precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.4. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare
l'operato dell'amministrazione, in quanto le problematiche alla schiena e alla
gamba sono state chiarite in modo soddisfacente dal perito che l’assicuratore
malattia ha nominato appositamente e il cui parere è stato richiamato e fatto
proprio dall’Ufficio AI.
Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto
lo specialista chirurgo dr. med. __________ nelle sue visite del 6 e del 13
maggio 2016 e che hanno tenuto conto sia degli esiti della TAC fatta esperire
il 12 maggio 2016, sia del parere del dr. med. __________, neurochirurgo, anch’esso
del 12 maggio 2016.
Al referto del 27 giugno 2016 del medico dell’assicuratore
malattia va dunque riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla
giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.3).
Non è quindi vero, come ha sostenuto il ricorrente, che l’Ufficio
AI si sia basato su una valutazione non specialistica, visto che nelle sue
conclusioni il chirurgo nominato dall’assicuratore malattia ha tenuto pienamente
conto e ha citato il parere del neurochirurgo a cui si è rivolto l’interessato.
In merito a questa critica ricorsuale il TCA ritiene pertanto che,
allo stato attuale, i certificati medici raccolti sia durante la fase istruttoria
amministrativa sia prodotti con il ricorso non fondino la necessità di esperire
ulteriori indagini mediche specialistiche.
I vari referti del medico curante dr. __________, secondo cui come
manovale in campo edile l’interessato sarebbe inabile al 100% dal 30 novembre
2015, mentre in altre attività adeguate al suo stato di salute fermo restando
determinati limiti funzionali e di carico sarebbe abile al lavoro in misura
completa, come ritenuto dal medico fiduciario dell’assicuratore malattia, senza
alcun dubbio smentiscono che l’assicurato sia totalmente inabile al lavoro,
come invece sostenuto nel suo ricorso.
Nemmeno va dato seguito alla pretesa ricorsuale di procedere a
ulteriori valutazioni mediche specialistiche interdisciplinari per accertare
questa situazione e quindi di sottoporlo a una perizia medica giudiziaria, non
ritenendo affidabile il parere del medico fiduciario dell’assicuratore malattia.
In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che
regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato,
ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare,
quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di
posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente
di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque
sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione
l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un
nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari
addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della
lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo
riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2016.108
del 2 maggio 2017; STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2
agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio
2016; STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio
2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre
2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio
2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013
del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del
10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
L'insorgente, richiamando gli incarti dai vari medici che l’hanno
in cura e producendo dei referti già vagliati sia dall’assicuratore malattia
sia dall’Ufficio AI, come pure il certificato del 27 giugno 2016 del dr. med. __________
e del 10 novembre 2016 del dr. med. __________, affermando che alla luce di
questi referti la situazione non è chiara e quindi pretendendo l’espletamento
di nuovi accertamenti medici, è venuto meno al suo obbligo di comprovare le sue
allegazioni. Esso si è limitato a contestare la valutazione e l’agire
dell’Ufficio assicurazione invalidità che non avrebbe sufficientemente vagliato
le sue condizioni alla luce dei summenzionati referti medici. Per contro,
l’assicurato non ha saputo comprovare le sue lamentele, visto che i vari rapporti
del medico curante dr. __________ forniscono addirittura un quadro clinico opposto
delle sue condizioni, nel senso che, dal profilo assicurativo che qui è il solo
che è determinante, la capacità lavorativa residua dell’interessato è totale
dall’8 settembre 2016.
Non va poi dimenticato che se da un lato il neurochirurgo dr. med.
__________ ha escluso il 12 maggio 2016 (doc. C) una ripresa dell’attività di
operaio/muratore, tuttavia lo specialista dall’altro lato ha espressamente
consigliato “pertanto sin da subito una riqualifica professionale
indipendentemente dalla scelta del paziente di sottoporsi o meno ad una
soluzione chirurgica.”.
Senza alcun dubbio questa affermazione porta a concludere che
l’assicurato è abile al lavoro in altre attività adeguate al suo stato di
salute, per svolgere le quali egli necessita di una riqualifica professionale essendosi
finora occupato di attività manovali edili.
Se quindi non solo il medico curante, FMH medicina interna
generale e medicina del lavoro, ma anche il neurochirurgo curante
dell’insorgente hanno ritenuto fattibile e possibile un’attività lavorativa più
leggera, non si vede per quale motivo si dovrebbe fare esperire una perizia
giudiziaria interdisciplinare per accertare ulteriormente lo stato di salute
dell’assicurato.
In queste circostanze, nemmeno va dato seguito alla censura
secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto affidare a un medico esterno – e
meglio al Servizio Accertamento Medico – il compito di valutare l’interessato.
Va osservato che nelle procedure concernenti l’assegnazione o il
rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale
di essere sottoposto a perizia esterna da parte dell’ente assicuratore,
e tanto meno a una perizia giudiziaria, questo mezzo di prova dovendo
unicamente (ma pur sempre) essere ordinato qualora sussistano dubbi – anche se minimi
– riguardo all’attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche
interne dell’assicurazione (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4; DTF 135 V 465 consid.
4.4; STF 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 5.1), circostanza che in specie
non si è realizzata.
In conclusione, dalla documentazione agli atti emerge con certezza
che l’inabilità lavorativa nella precedente attività di operaio/aiuto muratore è
totale sin dal 30 novembre 2015. Tutti i medici intervenuti nella valutazione
del ricorrente concordano su questo punto, così come anche a ritenerlo abile al
100% in altre attività adeguate da maggio/settembre 2016. In effetti, nessuno
specialista ha affermato il contrario.
Dai nuovi referti prodotti in sede ricorsuale non risulta dunque una
situazione diversa che, per di più, porti il TCA a procedere con un nuovo
accertamento dello status dell’assicurato. Non v’è dunque motivo per richiamare
i suoi incarti medici, i certificati agli atti essendo sufficienti per
determinare il suo stato di salute.
Pertanto, un’eventuale perizia non avrebbe aiutato l’assicurato a
comprovare uno stato di salute peggiore rispetto a quello valutato dai suoi
stessi medici curanti e che, non va dimenticato, anche il medico del Servizio
medico Regionale ha confermato nel rapporto del 5 ottobre 2016, ritenendo per
di più una capacità residua limitata da un carico massimo di 5kg, contro i 10kg
determinati dal medico curante il 10 novembre 2016 (doc. E6).
Il tali circostanze le lagnanze dell'assicurato, non
circostanziate, devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente
oggettivabile.
Il TCA fa invece proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI
nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente, che l’ha ritenuto
incapace al lavoro al 100% come operaio/aiuto muratore dal 30 novembre 2015 per
i sopraggiunti problemi alla schiena e alla gamba destra, mentre abile al 100% dal
13 maggio 2016 in attività lucrative adeguate al suo stato di salute che
rispettino i limiti funzionali stabiliti dal dr. med. __________ e
concretizzati dal medico SMR.
2.5. Riconosciuto il valore
invalidante delle affezioni ortopediche di cui soffre il ricorrente, occorre ora
verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute subìto
come impone la giurisprudenza.
L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto
la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende
dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità
lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di
ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed
astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF
110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid.
4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in
der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui:
“Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart
des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen
Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin,
La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989,
p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del
25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998
p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il
grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito
in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel
caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si
farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di
indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata
avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a).
In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.
Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e
percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è
pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata
Considerandi
da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze
particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I
salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari
fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.
3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal
presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad
esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati
eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid.
3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.6
Nell’evenienza concreta, per
la determinazione della perdita di guadagno l’Ufficio AI si è basato sul
rapporto finale dell’SMR secondo cui l’assicurato, malgrado il danno alla
salute, era comunque in grado di svolgere altre attività lucrative in ragione
del 100%.
L’amministrazione ha quindi utilizzato il consueto metodo
ordinario mettendo a confronto il reddito di Fr. 63'706.- che l'assicurato
avrebbe conseguito nel 2014 senza il danno alla salute nella professione
precedente di operaio al 100% (reddito da valido), con quello di Fr. 59'553.- risultante
da un’ipotetica attività leggera e ripetitiva svolta al 100% nel 2014 e dalla
deduzione del 10% per motivi personali (reddito da invalido), per ottenere una
perdita di guadagno del 7%.
Più specificatamente, l’Ufficio AI si è fondato su un reddito da valido
stabilito in base alla media dei redditi conseguiti dal 2011 al 2014 e quindi
antecedenti il danno alla salute e su un reddito da invalido realizzabile nel
2014.
secondo la Tabella TA1 2012 che, riportato su 41,7 ore settimanali, ammonta
a Fr. 66'169,72. Considerando un’attività al 100% ed effettuando una riduzione
dal reddito da invalido dell’8% per attività leggere e del 2% per altri fattori
di riduzione, ne è derivato un reddito da invalido di Fr. 59'553.- (doc. 39
pag. 106).
2.7
Riguardo al reddito da
valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
prima che sorgesse il danno alla salute, dagli atti risulta che il ricorrente è
stato assunto nel 2006 come operaio/aiuto muratore e quando è iniziata la
malattia, il 30 novembre 2015, l’assicurato era ancora alle dipendenze della
ditta __________, che l’ha licenziato per il 29 febbraio 2016 (doc. 25). Va inoltre
rilevato che dal marzo all’agosto 2015 l’interessato è stato al beneficio di
indennità giornaliere per infortunio e dal 1° gennaio 2016 di indennità
giornaliere per la malattia alla base della domanda di prestazioni AI in esame.
Poiché il salario dell’assicurato mutava di mese in mese, si deve
ritenere che il reddito da valido corrisponde alla media dei salari percepiti
dal ricorrente negli anni precedenti l’insorgenza del danno. L’Ufficio AI ha
preso in considerazione gli anni dal 2011 al 2014, conteggiando un salario
annuo medio di Fr. 63'706.-.
Questo dato è più elevato e quindi più favorevole della media dei
salari a cui giunge questo Tribunale basandosi sui dati forniti dal datore di
lavoro, e meglio sulla media di Fr. 62'877,80 risultante dai redditi mensili
percepiti nel 2013 (Fr. 66'036.-) e nel 2014 (Fr. 59'716,60). Il 2015 non va
considerato trattandosi di indennità giornaliere che non sono rappresentative
del reddito che l’assicurato riceveva senza il danno alla salute, perciò ci si
deve riferire unicamente ai salari mensili incassati dal ricorrente.
Nell’evenienza concreta va dunque ritenuto il reddito lordo di Fr.
63'706.- calcolato dall’amministrazione, peraltro non contestato.
Dovendo però porsi al
momento in cui l'interessato dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita di
invalidità (2016), occorre adattare all'evoluzione dei salari nominali
questo dato (DTF 128 V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U
8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del
13.
febbraio 2006, 36.2005.55). L’evoluzione dei salari nominali fra il 2014 ed il 2015 nel settore delle
costruzioni (ramo economico F/41-43) corrisponde per gli uomini a una variazione
annua dello -0,2% (cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei
salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di
statistica). Di conseguenza,
nel 2015 il reddito da valido sarebbe stato di Fr. 63'578,59 (Fr.
63'706.- - [Fr. 63'706.- x 0,2 : 100]). La variazione dal
2015.
al 2016 è stata invece dello 0,4%, perciò nel 2016 il reddito da
valido che l’assicurato avrebbe potuto conseguire sarebbe ammontato a Fr.
63'832,90 (Fr. 63'578,59
+ [Fr. 63'578,59 x 0,4 :
100]).
2.8
Per
quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa
ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido
è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale
aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il
reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva
utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione
(TA13).
L'Alta Corte ha però stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Questo tema è stato
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009,
non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322.
e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali." (…).
In seguito, nella STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i
dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei
redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi
di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione
in tal senso.
2.9
Per
quanto concerne il 2016, anno di eventuale concessione delle prestazioni (DTF
128.
V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali
concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014,
edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami
economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo
il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; STF 9C_632/2015)
di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di
Fr. 63'744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino a porsi
al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere le indennità giornaliere (DTF
126.
V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148
del 12 dicembre 2008; STCA del 13
febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un
indice totale pari al 100 per il 2010.
Tuttavia, il dato salariale di
partenza si riferisce al 2014 (Tabella TA1 2014) e non al 2010, perciò occorre
dapprima riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2014 e
poi aggiornarlo direttamente al 2016. Pertanto, si ha che il salario lordo statistico
svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 64'299,91 (Fr. 63'744.- : 103,2 x 104,1) (cfr.
Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/ home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.255182.html;
STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando ora queste cifre su
un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2015.
(cfr. per questo
aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e
la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione
economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, aggiornata al 2015: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.233104.html) utilizzando il dato del 2015, ultimo disponibile, il salario lordo
medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta
a Fr. 67'032,65 (Fr. 64'299,91 : 40 x 41,7),
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, consid. 3a).
2.10
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26
agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite
l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi
su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17
gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni
distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate
all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di
soggiorno o ancora il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti
del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da
invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied
de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au
handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de
permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder
à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des
effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012
consid. 4.2.1). […]”).
Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera
schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta
complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non
può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nel caso di specie l’Ufficio AI
ha tenuto conto di una deduzione del 10%, ossia 8% per attività leggera e 2% per
altri fattori (doc. 39 pag. 108).
L’insorgente non ha quantificato
la riduzione da applicare al reddito ipotetico da invalido, ma ha rilevato che
“in considerazione dell’età e delle qualifiche del ricorrente, ben si
capisce che non esiste alcuna attività adeguata per il ricorrente e non
sicuramente un’attività che gli faccia guadagnare CHF 53'553.- annui.”
(doc. I punto 42 pag. 10).
Nel dettaglio, nessuna riduzione deve essere concessa in funzione
dell’età (l’assicurato è nato nel 1970). Nella STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre
2009, in cui la ricorrente era 56enne al momento della decisione
amministrativa, l’Alta Corte ha affermato che l’età non solo non si ripercuote negativamente
sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di
esso.
I lavoratori ausiliari, attivi in quei settori di attività
accessibili a lavoratori non qualificati, sono richiesti indipendentemente
dalla loro età in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. anche la sentenza I
594/04 del 14 febbraio 2005).
Circa la nazionalità e la sua formazione professionale, va
evidenziato che l’insorgente, in Svizzera dal 1997, ha ottenuto la naturalizzazione
svizzera nel 2009, è coniugato e ha frequentato solo 5 anni di scuole
obbligatorie nel suo Paese di origine. Inoltre, come risulta dal curriculum
vitae (doc. 14), legge e scrive in italiano in modo elementare, ma ha una buona
capacità di espressione orale. La sua lingua madre è l’arabo.
In queste circostanze, si ritiene corretto che l’Ufficio AI non
abbia ritenuto di dovere applicare delle riduzioni per la nazionalità.
Infine, per quanto concerne lo svolgimento di un’attività leggera,
l’amministrazione ha ritenuto che non potendo più l’assicurato svolgere dei
lavori pesanti, si doveva procedere a una riduzione del reddito dell’8%.
Nessuna deduzione, invece, andava concessa per il limitato numero
di anni di servizio né per le limitazioni funzionali, che non influenzano le
attività adeguate.
Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione
complessiva, il tasso di deduzione del 10% sia adeguato e ciò quand’anche si
tenesse conto delle limitazioni funzionali indicate dal medico curante il 10
novembre 2016 (doc. E6). Non v’è quindi alcun motivo per sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione
concessa e quindi fissarla complessivamente nel 10%, percentuale che si trova
del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
2.11
Ne segue che il reddito
statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2016 a Fr. 67'032,65 per una capacità lavorativa residua del 100% va
diminuito del 10% per tenere conto
delle circostanze personali,
ottenendo così l’importo di Fr. 60'329,38 (Fr. 67'032,65 - [Fr.
67'032,65 x 10 : 100]).
Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 63'832,90 corrispondente al reddito
(ipotetico) da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2016
per l'attività di operaio esercitata al 100% senza il
danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 5,48% ([Fr. 63'832,90 -
Fr. 60'329,38] : Fr. 63'832,90 x 100), che va arrotondata
al 5% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121
consid. 3.2.
2.12
Alla luce di tutto quanto
esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% come operaio/aiuto
muratore sorta nel novembre 2015, il ricorrente non può trarre alcun diritto ad
una rendita di invalidità.
Malgrado la capacità lavorativa residua in altre
attività adeguate sia del 100% a decorrere dal 13 maggio 2016, la perdita di
guadagno del 5% stabilita da questo Tribunale - seppure questo grado
differisca da quello individuato dall'Ufficio AI (7%) - è però
inferiore al grado minimo pensionabile (40%) ex art. 28 LAI.
Questo Tribunale non può quindi che confermare il rifiuto del
diritto ad una rendita d'invalidità stabilito dall'amministrazione con la decisione
impugnata.
2.13
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti