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32.2017.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 luglio 2017Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha

precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l'operato dell'amministrazione, in quanto le problematiche alla schiena e alla

gamba sono state chiarite in modo soddisfacente dal perito che l’assicuratore

malattia ha nominato appositamente e il cui parere è stato richiamato e fatto

proprio dall’Ufficio AI.

Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto

lo specialista chirurgo dr. med. __________ nelle sue visite del 6 e del 13

maggio 2016 e che hanno tenuto conto sia degli esiti della TAC fatta esperire

il 12 maggio 2016, sia del parere del dr. med. __________, neurochirurgo, anch’esso

del 12 maggio 2016.

Al referto del 27 giugno 2016 del medico dell’assicuratore

malattia va dunque riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla

giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.3).

Non è quindi vero, come ha sostenuto il ricorrente, che l’Ufficio

AI si sia basato su una valutazione non specialistica, visto che nelle sue

conclusioni il chirurgo nominato dall’assicuratore malattia ha tenuto pienamente

conto e ha citato il parere del neurochirurgo a cui si è rivolto l’interessato.

In merito a questa critica ricorsuale il TCA ritiene pertanto che,

allo stato attuale, i certificati medici raccolti sia durante la fase istruttoria

amministrativa sia prodotti con il ricorso non fondino la necessità di esperire

ulteriori indagini mediche specialistiche.

I vari referti del medico curante dr. __________, secondo cui come

manovale in campo edile l’interessato sarebbe inabile al 100% dal 30 novembre

2015, mentre in altre attività adeguate al suo stato di salute fermo restando

determinati limiti funzionali e di carico sarebbe abile al lavoro in misura

completa, come ritenuto dal medico fiduciario dell’assicuratore malattia, senza

alcun dubbio smentiscono che l’assicurato sia totalmente inabile al lavoro,

come invece sostenuto nel suo ricorso.

Nemmeno va dato seguito alla pretesa ricorsuale di procedere a

ulteriori valutazioni mediche specialistiche interdisciplinari per accertare

questa situazione e quindi di sottoporlo a una perizia medica giudiziaria, non

ritenendo affidabile il parere del medico fiduciario dell’assicuratore malattia.

In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato,

ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare,

quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di

posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente

di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque

sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione

l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un

nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari

addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della

lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo

riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2016.108

del 2 maggio 2017; STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2

agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio

2016; STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio

2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre

2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio

2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013

del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del

10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L'insorgente, richiamando gli incarti dai vari medici che l’hanno

in cura e producendo dei referti già vagliati sia dall’assicuratore malattia

sia dall’Ufficio AI, come pure il certificato del 27 giugno 2016 del dr. med. __________

e del 10 novembre 2016 del dr. med. __________, affermando che alla luce di

questi referti la situazione non è chiara e quindi pretendendo l’espletamento

di nuovi accertamenti medici, è venuto meno al suo obbligo di comprovare le sue

allegazioni. Esso si è limitato a contestare la valutazione e l’agire

dell’Ufficio assicurazione invalidità che non avrebbe sufficientemente vagliato

le sue condizioni alla luce dei summenzionati referti medici. Per contro,

l’assicurato non ha saputo comprovare le sue lamentele, visto che i vari rapporti

del medico curante dr. __________ forniscono addirittura un quadro clinico opposto

delle sue condizioni, nel senso che, dal profilo assicurativo che qui è il solo

che è determinante, la capacità lavorativa residua dell’interessato è totale

dall’8 settembre 2016.

Non va poi dimenticato che se da un lato il neurochirurgo dr. med.

__________ ha escluso il 12 maggio 2016 (doc. C) una ripresa dell’attività di

operaio/muratore, tuttavia lo specialista dall’altro lato ha espressamente

consigliato “pertanto sin da subito una riqualifica professionale

indipendentemente dalla scelta del paziente di sottoporsi o meno ad una

soluzione chirurgica.”.

Senza alcun dubbio questa affermazione porta a concludere che

l’assicurato è abile al lavoro in altre attività adeguate al suo stato di

salute, per svolgere le quali egli necessita di una riqualifica professionale essendosi

finora occupato di attività manovali edili.

Se quindi non solo il medico curante, FMH medicina interna

generale e medicina del lavoro, ma anche il neurochirurgo curante

dell’insorgente hanno ritenuto fattibile e possibile un’attività lavorativa più

leggera, non si vede per quale motivo si dovrebbe fare esperire una perizia

giudiziaria interdisciplinare per accertare ulteriormente lo stato di salute

dell’assicurato.

In queste circostanze, nemmeno va dato seguito alla censura

secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto affidare a un medico esterno – e

meglio al Servizio Accertamento Medico – il compito di valutare l’interessato.

Va osservato che nelle procedure concernenti l’assegnazione o il

rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale

di essere sottoposto a perizia esterna da parte dell’ente assicuratore,

e tanto meno a una perizia giudiziaria, questo mezzo di prova dovendo

unicamente (ma pur sempre) essere ordinato qualora sussistano dubbi – anche se minimi

– riguardo all’attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche

interne dell’assicurazione (DTF 137 V 210 consid. 1.3.4; DTF 135 V 465 consid.

4.4; STF 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 5.1), circostanza che in specie

non si è realizzata.

In conclusione, dalla documentazione agli atti emerge con certezza

che l’inabilità lavorativa nella precedente attività di operaio/aiuto muratore è

totale sin dal 30 novembre 2015. Tutti i medici intervenuti nella valutazione

del ricorrente concordano su questo punto, così come anche a ritenerlo abile al

100% in altre attività adeguate da maggio/settembre 2016. In effetti, nessuno

specialista ha affermato il contrario.

Dai nuovi referti prodotti in sede ricorsuale non risulta dunque una

situazione diversa che, per di più, porti il TCA a procedere con un nuovo

accertamento dello status dell’assicurato. Non v’è dunque motivo per richiamare

i suoi incarti medici, i certificati agli atti essendo sufficienti per

determinare il suo stato di salute.

Pertanto, un’eventuale perizia non avrebbe aiutato l’assicurato a

comprovare uno stato di salute peggiore rispetto a quello valutato dai suoi

stessi medici curanti e che, non va dimenticato, anche il medico del Servizio

medico Regionale ha confermato nel rapporto del 5 ottobre 2016, ritenendo per

di più una capacità residua limitata da un carico massimo di 5kg, contro i 10kg

determinati dal medico curante il 10 novembre 2016 (doc. E6).

Il tali circostanze le lagnanze dell'assicurato, non

circostanziate, devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente

oggettivabile.

Il TCA fa invece proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI

nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente, che l’ha ritenuto

incapace al lavoro al 100% come operaio/aiuto muratore dal 30 novembre 2015 per

i sopraggiunti problemi alla schiena e alla gamba destra, mentre abile al 100% dal

13 maggio 2016 in attività lucrative adeguate al suo stato di salute che

rispettino i limiti funzionali stabiliti dal dr. med. __________ e

concretizzati dal medico SMR.

2.5. Riconosciuto il valore

invalidante delle affezioni ortopediche di cui soffre il ricorrente, occorre ora

verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla salute subìto

come impone la giurisprudenza.

L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto

la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende

dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità

lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di

ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed

astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF

110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid.

4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in

der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui:

“Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart

des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen

Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin,

La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989,

p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del

25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998

p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il

grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito

in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel

caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a).

In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

Considerandi

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze

particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I

salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari

fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.

3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal

presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad

esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati

eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid.

3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.6

Nell’evenienza concreta, per

la determinazione della perdita di guadagno l’Ufficio AI si è basato sul

rapporto finale dell’SMR secondo cui l’assicurato, malgrado il danno alla

salute, era comunque in grado di svolgere altre attività lucrative in ragione

del 100%.

L’amministrazione ha quindi utilizzato il consueto metodo

ordinario mettendo a confronto il reddito di Fr. 63'706.- che l'assicurato

avrebbe conseguito nel 2014 senza il danno alla salute nella professione

precedente di operaio al 100% (reddito da valido), con quello di Fr. 59'553.- risultante

da un’ipotetica attività leggera e ripetitiva svolta al 100% nel 2014 e dalla

deduzione del 10% per motivi personali (reddito da invalido), per ottenere una

perdita di guadagno del 7%.

Più specificatamente, l’Ufficio AI si è fondato su un reddito da valido

stabilito in base alla media dei redditi conseguiti dal 2011 al 2014 e quindi

antecedenti il danno alla salute e su un reddito da invalido realizzabile nel

2014.

secondo la Tabella TA1 2012 che, riportato su 41,7 ore settimanali, ammonta

a Fr. 66'169,72. Considerando un’attività al 100% ed effettuando una riduzione

dal reddito da invalido dell’8% per attività leggere e del 2% per altri fattori

di riduzione, ne è derivato un reddito da invalido di Fr. 59'553.- (doc. 39

pag. 106).

2.7

Riguardo al reddito da

valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

prima che sorgesse il danno alla salute, dagli atti risulta che il ricorrente è

stato assunto nel 2006 come operaio/aiuto muratore e quando è iniziata la

malattia, il 30 novembre 2015, l’assicurato era ancora alle dipendenze della

ditta __________, che l’ha licenziato per il 29 febbraio 2016 (doc. 25). Va inoltre

rilevato che dal marzo all’agosto 2015 l’interessato è stato al beneficio di

indennità giornaliere per infortunio e dal 1° gennaio 2016 di indennità

giornaliere per la malattia alla base della domanda di prestazioni AI in esame.

Poiché il salario dell’assicurato mutava di mese in mese, si deve

ritenere che il reddito da valido corrisponde alla media dei salari percepiti

dal ricorrente negli anni precedenti l’insorgenza del danno. L’Ufficio AI ha

preso in considerazione gli anni dal 2011 al 2014, conteggiando un salario

annuo medio di Fr. 63'706.-.

Questo dato è più elevato e quindi più favorevole della media dei

salari a cui giunge questo Tribunale basandosi sui dati forniti dal datore di

lavoro, e meglio sulla media di Fr. 62'877,80 risultante dai redditi mensili

percepiti nel 2013 (Fr. 66'036.-) e nel 2014 (Fr. 59'716,60). Il 2015 non va

considerato trattandosi di indennità giornaliere che non sono rappresentative

del reddito che l’assicurato riceveva senza il danno alla salute, perciò ci si

deve riferire unicamente ai salari mensili incassati dal ricorrente.

Nell’evenienza concreta va dunque ritenuto il reddito lordo di Fr.

63'706.- calcolato dall’amministrazione, peraltro non contestato.

Dovendo però porsi al

momento in cui l'interessato dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita di

invalidità (2016), occorre adattare all'evoluzione dei salari nominali

questo dato (DTF 128 V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U

8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del

13.

febbraio 2006, 36.2005.55). L’evoluzione dei salari nominali fra il 2014 ed il 2015 nel settore delle

costruzioni (ramo economico F/41-43) corrisponde per gli uomini a una variazione

annua dello -0,2% (cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei

salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica). Di conseguenza,

nel 2015 il reddito da valido sarebbe stato di Fr. 63'578,59 (Fr.

63'706.- - [Fr. 63'706.- x 0,2 : 100]). La variazione dal

2015.

al 2016 è stata invece dello 0,4%, perciò nel 2016 il reddito da

valido che l’assicurato avrebbe potuto conseguire sarebbe ammontato a Fr.

63'832,90 (Fr. 63'578,59

+ [Fr. 63'578,59 x 0,4 :

100]).

2.8

Per

quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa

ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido

è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale

aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il

reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva

utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione

(TA13).

L'Alta Corte ha però stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009,

non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.9

Per

quanto concerne il 2016, anno di eventuale concessione delle prestazioni (DTF

128.

V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali

concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014,

edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami

economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo

il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di

Fr. 63'744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere le indennità giornaliere (DTF

126.

V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un

indice totale pari al 100 per il 2010.

Tuttavia, il dato salariale di

partenza si riferisce al 2014 (Tabella TA1 2014) e non al 2010, perciò occorre

dapprima riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2014 e

poi aggiornarlo direttamente al 2016. Pertanto, si ha che il salario lordo statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 64'299,91 (Fr. 63'744.- : 103,2 x 104,1) (cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/ home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.255182.html;

STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando ora queste cifre su

un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2015.

(cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e

la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, aggiornata al 2015: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.233104.html) utilizzando il dato del 2015, ultimo disponibile, il salario lordo

medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta

a Fr. 67'032,65 (Fr. 64'299,91 : 40 x 41,7),

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

2.10

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26

agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite

l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni

distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate

all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di

soggiorno o ancora il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti

del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da

invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied

de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour

chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au

handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de

permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder

à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des

effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des

circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012

consid. 4.2.1). […]”).

Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera

schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta

complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non

può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Nel caso di specie l’Ufficio AI

ha tenuto conto di una deduzione del 10%, ossia 8% per attività leggera e 2% per

altri fattori (doc. 39 pag. 108).

L’insorgente non ha quantificato

la riduzione da applicare al reddito ipotetico da invalido, ma ha rilevato che

“in considerazione dell’età e delle qualifiche del ricorrente, ben si

capisce che non esiste alcuna attività adeguata per il ricorrente e non

sicuramente un’attività che gli faccia guadagnare CHF 53'553.- annui.”

(doc. I punto 42 pag. 10).

Nel dettaglio, nessuna riduzione deve essere concessa in funzione

dell’età (l’assicurato è nato nel 1970). Nella STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre

2009, in cui la ricorrente era 56enne al momento della decisione

amministrativa, l’Alta Corte ha affermato che l’età non solo non si ripercuote negativamente

sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di

esso.

I lavoratori ausiliari, attivi in quei settori di attività

accessibili a lavoratori non qualificati, sono richiesti indipendentemente

dalla loro età in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. anche la sentenza I

594/04 del 14 febbraio 2005).

Circa la nazionalità e la sua formazione professionale, va

evidenziato che l’insorgente, in Svizzera dal 1997, ha ottenuto la naturalizzazione

svizzera nel 2009, è coniugato e ha frequentato solo 5 anni di scuole

obbligatorie nel suo Paese di origine. Inoltre, come risulta dal curriculum

vitae (doc. 14), legge e scrive in italiano in modo elementare, ma ha una buona

capacità di espressione orale. La sua lingua madre è l’arabo.

In queste circostanze, si ritiene corretto che l’Ufficio AI non

abbia ritenuto di dovere applicare delle riduzioni per la nazionalità.

Infine, per quanto concerne lo svolgimento di un’attività leggera,

l’amministrazione ha ritenuto che non potendo più l’assicurato svolgere dei

lavori pesanti, si doveva procedere a una riduzione del reddito dell’8%.

Nessuna deduzione, invece, andava concessa per il limitato numero

di anni di servizio né per le limitazioni funzionali, che non influenzano le

attività adeguate.

Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione

complessiva, il tasso di deduzione del 10% sia adeguato e ciò quand’anche si

tenesse conto delle limitazioni funzionali indicate dal medico curante il 10

novembre 2016 (doc. E6). Non v’è quindi alcun motivo per sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione

concessa e quindi fissarla complessivamente nel 10%, percentuale che si trova

del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

2.11

Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2016 a Fr. 67'032,65 per una capacità lavorativa residua del 100% va

diminuito del 10% per tenere conto

delle circostanze personali,

ottenendo così l’importo di Fr. 60'329,38 (Fr. 67'032,65 - [Fr.

67'032,65 x 10 : 100]).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 63'832,90 corrispondente al reddito

(ipotetico) da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2016

per l'attività di operaio esercitata al 100% senza il

danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 5,48% ([Fr. 63'832,90 -

Fr. 60'329,38] : Fr. 63'832,90 x 100), che va arrotondata

al 5% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121

consid. 3.2.

2.12

Alla luce di tutto quanto

esposto, dall'inabilità lavorativa del 100% come operaio/aiuto

muratore sorta nel novembre 2015, il ricorrente non può trarre alcun diritto ad

una rendita di invalidità.

Malgrado la capacità lavorativa residua in altre

attività adeguate sia del 100% a decorrere dal 13 maggio 2016, la perdita di

guadagno del 5% stabilita da questo Tribunale - seppure questo grado

differisca da quello individuato dall'Ufficio AI (7%) - è però

inferiore al grado minimo pensionabile (40%) ex art. 28 LAI.

Questo Tribunale non può quindi che confermare il rifiuto del

diritto ad una rendita d'invalidità stabilito dall'amministrazione con la decisione

impugnata.

2.13

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti