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Decisione

32.2017.60

Riduzione rendita (da intera a mezza) in via di revisione. STCA di rinvio. Perizia SAM (psi, reuma e neuro). LAI-LAINF. NO Prozentvergleich ma raffronto dei redditi (ded. soc. 20%). Grado AI: 61%

19 febbraio 2018Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori cronici generalizzati e i disturbi del sonno con stanchezza influivano

leggermente sul rendimento per qualunque attività ma soprattutto in attività

molto impegnative sia fisicamente che mentalmente. I problemi meccanici

rilevanti soprattutto a carico dell'anca destra ma anche della spalla destra

riducevano in modo importante la capacità di carico e la possibilità

dell'assicurato di mantenere la posizione eretta prolungata così come la

possibilità di spostarsi ripetutamente o a lungo su qualunque terreno ma in

particolare su terreni accidentati e nel fare le scale. I problemi alla spalla

destra limitavano i movimenti attorno e sopra l'orizzontale. I problemi alla

schiena, al ginocchio e alle mani influivano in misura minore per quanto

riguarda movimenti e sforzi che sollecitassero le regioni coinvolte.

D’avviso del perito, come ricezionista e magazziniere, l'assicurato è

inabile al lavoro nella misura del 50% come diminuzione del rendimento. Da un

punto di vista reumatologico, secondo il perito, sarebbe possibile offrire

all'assicurato provvedimenti di integrazione professionale in un'attività

leggera e adatta al 50%. Il perito è dell'avviso che l'assicurato non è più in

grado di svolgere lavori pesanti a mediamente pesanti o lavori che non

rispettano le limitazioni poc'anzi elencate. In un'attività leggera e adatta

vi è una capacità lavorativa del 50% dal 10 aprile 2009.

Il perito ha riscontrato una discrepanza importante tra i sintomi e la

valutazione clinica. Per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurato, il

perito ritiene che vi è un verosimile lieve peggioramento che riguarda la lieve

progressione dello scollamento dello stelo e il verosimile lieve ingrandimento

della rottura del sopraspinato. Questi lievi cambiamenti non modificano

sostanzialmente lo stato di salute dell'assicurato che pub essere considerato invariato

dal 2009 a oggi. Da un punto di vista reumatologico vi è un potenziale di

integrazione professionale che potrebbe essere valorizzato attraverso un

riallenamento al lavoro. L'assicurato presenta importanti limitazioni

funzionali dovute al danno alla salute ma anche fattori non assicurati giocano

un ruolo importante quali ostacoli alla reintegrazione. L'assicurato presenta

un'amplificazione di sintomi di alto grado. I problemi che ostacolano il

reinserimento sono dovuti in parte al quadro reumatologico, in buona parte al

quadro psichiatrico e anche a fattori non assicurati.

L'11 maggio 2016 il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha

riferito il suo parere dopo aver esposto l’anamnesi e gli esiti dell’esame

neurologico (testa, collo e nervi cranici; arti superiori; arti inferiori;

colonna vertebrale). Secondo il perito l'assicurato presenta una sindrome

dolorosa cronica che coinvolge la regione lombo-sacrale, l'emibacino ds e

l'arto inferiore ds prossimale, residua dopo due incidenti di circolazione nel

1993 e 2003 con frattura del cinto pelvico, dell'acetabolo ds, protesi totale

dell'anca ds per coxartrosi secondaria. Dal lato neurologico l'assicurato

accusa da anni un'intermittente irradiazione sciatalgica, destra compatibile

con un'irritazione radicolare L5 secondaria ad una protrusione discale

medio-laterale ds L5-S1 alla RM del 3.2015, in assenza però di segni clinici di

compressione radicolare per cui trattandosi di una componente dolorosa

secondaria nel contesto clinico non ha visto indicazione a misure chirurgiche

(dello stesso parere i colleghi del Servizio Neurochirurgia OCL che avevano

visitato il paziente nel 4.2015). Quali altri problemi neurologici il paziente

riferiva cervicalgie/cefalee ricorrenti di tipo spondilogeno-tensivo,

un'anosmia residua dall'incidente del 1993, probabilmente secondaria a frattura

della base cranica. Dal lato strettamente neurologico un'irritazione radicolare

L5 ds non deficitaria con decorso fluttuante poteva giustificare un'incapacità

lavorativa del 25% sia nell'attività abituale sia in attività adeguate dal 25

luglio 2003 (data del secondo incidente stradale), per una valutazione globale

andava tenuto conto soprattutto dell'aspetto ortopedico e psichiatrico.

Dalla perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico

risulta che le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione

plenaria tra i medici periti del SAM e la dr.ssa __________, il dr. med. __________

e il dr. med. __________ avvenuta il 7 luglio 2016 alle ore 10.45.

Sentiti quindi tutti i periti coinvolti, globalmente, nel rapporto

peritale dell' 11 luglio 2016, i medici del SAM, sulla base delle risultanze

dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il

citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente:

" 5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

DSM-V 296.32 disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente di

gravità moderata con ansia ICD-10 F33.1 disturbo depressivo ricorrente,

episodio di media gravità in atto.

DSM-V 300.82 disturbo da sintomi somatici persistenti, moderato

ICD-10 F45.4 disturbo somatoforme da dolore persistente.

Sindrome da dolore cronico all'emibacino ds. con/su:

- pregressa

frattura dell'anello pelvico e dell'acetabolo ds. con lussazione dell'anca ds.

e successive osteosintesi (1993, probabilmente 8-13.9.1993)

- pregressa

frattura complessa pertrocanterica della diafisi femorale ds., osteosintesi con

DHS al femore prossimale, osteosintesi con placca del terzo medio della

diafisi, osteosintesi con lama placca femore distale ds., 25.7.2003,

- pseudoartrosi,

- pregressa

asportazione del materiale di osteosintesi, riosteosintesi con trapianto osseo,

9.1 e 1.7.2004,

- artrosi secondaria dell'anca ds.

- pregressa AMO e posa di protesi totale all'anca ds.,

10.10.2008,

- scollamento precoce dello stelo in progressione.

Periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica alla spalla ds.

con/su:

- rottura

transmurale parziale del sovraspinato (sonografia del 29.4.2016).

Sindrome lombospondilogena cronica con/su:

- discopatia L5-S1,

- possibile

irritazione radicolare L5 a ds. non deficitaria con decorso fluttuante.

Gonartrosi tricompartimentale bilaterale incipiente.

Artrosi delle dita delle mani.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Ipertensione arteriosa sotto trattamento farmacologico.

Iperuricemia.

Dislipidemia.

Sovrappeso (BMI ca. 29 kg/m2).

Epatopatia.

Asma bronchiale estrinseca.

Dermatite.

Cervicalgie e cefalee ricorrenti di tipo tensivo.

Anosmia postraumatica." (pag. 564 e 565 incarto AI)

I periti del SAM hanno puntualizzato che la psichiatra __________ ed il

reumatologo __________ valutavano in parte la stessa patologia, cioè la

sindrome dolorosa (disturbo somatico da dolore persistente, rispettivamente

sindrome da dolore cronico/fibromialgia). Anche il neurologo nella sua

valutazione si soffermava sulla sindrome dolorosa cronica. Il reumatologo ed il

neurologo valutavano ambedue le patologie al rachide. Per questo motivo hanno

deciso di integrare tra di loro le limitazioni della capacità lavorativa

descritte dai loro consulenti (pag. 582 incarto AI).

Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM

hanno quindi ritenuto che l'assicurato presenta una capacità lavorativa del 50%

(presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto al 50%; le pause

supplementari sono già state conteggiate) come ricezionista e magazziniere

rispettando i limiti funzionali (risorse fisiche) descritti nella perizia dall'aprile

2009 (a sei mesi dall'intervento di posa della protesi all'anca ds.) e

continua.

La riduzione della capacità lavorativa è dovuta alla situazione

meccanicamente sfavorevole dell'emibacino ds., alla rottura del sovraspinato

alla spalla ds., le patologie al rachide, alla gonartrosi, all'artrosi delle

dita delle mani. Dal punto di vista psichiatrico l'assicurato è limitato a

causa della depressione del tono dell'umore, dell'ansia, della facile

affaticabilità, della perdita di attenzione e concentrazione (pag. 582-583

incarto AI).

Secondo i periti del SAM in un'attività rispettosa dei limiti

funzionali (risorse fisiche) descritti nella perizia e nel consulto

reumatologico l'assicurato presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza

durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto al 50%; le pause

supplementari sono già state conteggiate) dall'aprile 2009 (a sei mesi

dall'intervento di posa della protesi all'anca ds.) e continua (pag. 583-584

incarto AI). I periti del SAM hanno quindi concluso che lo status dell'assicurato

è rimasto sostanzialmente invariato dall'aprile 2009 ed hanno consigliato un

riallenamento al lavoro, essendo RI 1 lontano dal mondo del lavoro da parecchio

tempo (pag. 585 incarto AI).

Nell'annotazione del 14 luglio 2016, il medico SMR, __________, ha osservato

che la perizia plurispecialistica del SAM confermava un'inabilità lavorativa

totale nella sua precedente attività dal luglio 2003 e un'inabilità del 50% in

attività adeguate ergonomicamente per ridotto rendimento lavorativo in quadro

clinico descritto come stabile e cronicizzato dall'aprile 2009 (sei mesi

post-operatori), puntualizzando che non erano da attendersi ulteriori e

maggiori abilità nel futuro (pag. 690 incarto AI).

Su esplicita richiesta del 19 luglio 2016 del funzionario AI (pag. 691 incarto

AI), nel rapporto finale del 4 agosto 2016, il precitato medico SMR, dopo aver

ripreso del diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa poste dai

periti del SAM,

ha fissato un'inabilità lavorativa totale nella sua precedente attività dal

luglio 2003 e un'inabilità del 50% (intesa come riduzione di rendimento) in

attività adeguate dall'aprile 2009 (sei mesi post-operatori), puntualizzando un

carico massimo di 5 kg, la necessità di alternanza della postura al bisogno

(inclusa), nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione e nessuna

necessità di pause supplementari. Il medico SMR ha osservato che lo stato di

salute dell'assicurato era migliorato e che il quadro era da considerare

stabilizzato senza aspettativa di ulteriori miglioramenti futuri significativi.

Nelle "osservazioni conclusive" ha rilevato che il "SAM

codifica attualmente un'esigibilità residuale parziale a 6 mesi dall'operazione

eseguita mentre antecedentemente (vedi rapporto finale SMR con visita del

9.7.2013) era considerata esigibilità parziale solo dopo la prova di lavoro

eseguita su circa 4 settimane" (pag. 693-698 incarto AI).

In fase di osservazioni al progetto di decisione, nell'annotazione del 21

febbraio 2017, il medico SMR, __________, ha osservato che: l'"allora

riduzione delle prestazioni erano dovute a obbiettivato miglioramento clinico

funzionale (come dalla valutazione con visita medica SMR del 9.7.2013 alla pag.

8/11) ed ora dopo SAM del 12.7.2016 come obbiettivato dalla funzionalità ivi

esposta). In quanto alla cumulabilità o meno delle limitazioni in attività

adeguata allo scopo di potersi al meglio esprimere al riguardo senza dubbi

sulla % esposta ricordo che esse sono state discusse in teleconferenza tra i

medici specialisti coinvolti come ben descritto alla pag. 151 del SAM. Non vi

sono quindi dal punto di vista esclusivamente medico per cambiamenti delle

esigibilità già poste nel rapporto finale SMR " (pag. 723 incarto AI).

2.6. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228

seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11

febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che

l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso

perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità

svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé

conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte

il Tribunale federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di

divergenze, l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione

incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446).

L'Alta Corte ha inoltre

puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il

Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio

essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento

della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con

riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono

posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2). Questi principi

sono stati confermati da TFA anche nella sentenza 9C_120/2011 del 25 luglio

2011 al consid. 4.1).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine va ricordato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V

294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta (cfr. in questo senso anche la STF 9C_815/2012 del

12 dicembre 2012 consid. 3 e le citate DTF 131 V 49 e 130 V 396) e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.7. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98

del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;

STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata

in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che

un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

In una sentenza I 770/03

del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere

confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è

poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64

sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In una sentenza

9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni

psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato

stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi

possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In altre due sentenze

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate alla pubblicazione,

il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i

casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in

particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova

prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, ivi comprese le depressioni da

lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata

su indicatori.

Ciò comporta, in

particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del Tribunale federale

secondo cui le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute

invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle

terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni

psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare,

sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità

lavorativa e al guadagno invalidante.

2.8. Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale dell'11 luglio

2016 effettuata dal SAM , da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati, e fatta propria

dall'UAI.

In particolare, il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle convincenti

considerazioni espresse dai periti del SAM nel rapporto del 2 maggio 2016

riguardante il consulto reumatologico con il dr. med. __________ e nel rapporto

dell'11 maggio 2016 riguardante il consulto neurologico con il dr. med. __________.

Tanto più che neppure il rappresentante della ricorrente pretende il contrario.

Il TCA non ha neppure motivo di scostarsi dalle convincenti considerazioni

espresse dalla perita psichiatra del SAM, dr. med. __________, nel rapporto

dell’8 giugno 2016, sulla base della diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

posta di: "DSM-V 296.32 disturbo depressivo maggiore, episodio

ricorrente di gravità moderata con ansia ICD-10 F33.1 disturbo depressivo

ricorrente, episodio di media gravità in atto. DSM-V 300.82 disturbo da sintomi

somatici persistenti, moderato ICD-10 F45.4 disturbo somatoforme da dolore

persistente".

Le opinioni della dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, (in particolare, quelle del 5 marzo 2016: pag. 528-530) sono

state debitamente prese in considerazione e analizzate dalla perita del SAM nel

rapporto dell’8 giugno 2016 (pag. 660-673 incarto AI). D'altra parte la

valutazione dello psichiatra curante (in particolare, del 5 marzo 2016 e,

quindi, in ogni caso antecedente alla perizia del SAM), seppur divergente per

quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente (IL

100% dal 25 luglio 2003 e continua), non apporta nuovi elementi oggettivi

ignorati dal perito psichiatra (ponendo una diagnosi pressoché analoga, ovvero

"Sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di gravità media, con

sindrome biologica F: 33.11") e va quindi intesa nel senso di una

diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato hanno

sulla sua capacità di lavoro.

In siffatte circostanze, le censure ricorsuali (in particolare le richieste di

delucidazioni) sollevate dal patrocinatore dell'insorgente al riguardo devono

essere respinte. Tanto più che neppure il rappresentante dell’assicurato

è stato in grado di evidenziare validi motivi atti ad imporre al TCA di

scostarsi dall’apprezzamento espresso dalla perita del SAM. D'altra parte la

valutazione della specialista del SAM non è stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere

del rappresentante legale dell'assicurato, che ha il valore di una semplice

dichiarazione di parte e non può quindi essere condivisa dal TCA. A questo proposito

occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura

davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può

tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte

senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a

sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9

novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati).

Val qui pure la pena di osservare che la dr. med. Ma__________ non ha applicato

la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente

essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si

è limitata a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre

Considerandi

l'assicurato non sono resistenti alla terapia, ma ha verificato l’incapacità

lavorativa di RI 1 sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.

In siffatte circostanze, le censure ricorsuali sollevate dal patrocinatore

dell'insorgente al riguardo della perizia psichiatrica del SAM devono essere

respinte.

2.9

Sempre dal profilo medico, il

patrocinatore dell'insorgente ha criticato inoltre l'operato dell'UAI perché

non sarebbero conosciuti i motivi per i quali il rallentamento di cui alla

patologia psichiatrica accertata dalla perita del SAM sia interamente assorbito

da quello organico discendente dalla limitazione appurata dal perito reumatologo

del SAM. Ciò che, a suo avviso, sarebbe improponibile. Inoltre, secondo

l'avvocato, non sarebbe possibile che la capacità lavorativa cumulata a seguito

delle tre patologie possa essere inclusa in quella massima conseguente alle

affezioni reumatologiche, che sono di natura organica ed i limiti in essa

insiti non possono tenere presente anche gli aspetti psichiatrici.

Dalla

perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico risulta che le

conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione plenaria tra i

medici periti del SAM e la dr.ssa __________, il dr. med. __________ e il dr.

med. __________ avvenuta il 7 luglio 2016 alle ore 10.45. Nella valutazione

peritale dell'11 luglio 2016, gli specialisti del SAM hanno

puntualizzato che la psichiatra __________ (che, giova qui ricordare, ha

riconosciuto una IL del 30%) ed il reumatologo __________ (che, val qui la pena

ribadire, ha riconosciuto una IL del 50%) valutavano in parte la stessa

patologia, cioè la sindrome dolorosa (disturbo somatico da dolore persistente,

rispettivamente sindrome da dolore cronico/fibromialgia). Anche il neurologo

(che ha riconosciuto una IL del 25%) nella sua valutazione si soffermava sulla

sindrome dolorosa cronica. Il reumatologo ed il neurologo valutavano ambedue le

patologie al rachide. Per questo motivo hanno deciso di integrare tra di loro

le limitazioni della capacità lavorativa descritte dai loro consulenti (pag.

582.

incarto AI).

Il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dai periti del SAM al

termine della discussione globale tenutasi in teleconferenza il 7

luglio 2016 alle ore 10.45. In effetti, a fronte di una questione

squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, per

determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì si deve far capo al giudizio globale che scaturisce dopo ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati e, pertanto, la questione

di sapere se i singoli gradi di inabilità si possono sommare, e se del caso in

quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il

giudice non rimette in discussione (cfr., sul tema, D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 246 e ss.), questo Tribunale

ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione

enunciata il 7 luglio 2016 dai periti del SAM, specialisti che ha personalmente

visitato l'assicurato e che vantano un’ampia esperienza in materia di medicina

assicurativa.

Le censure sollevate dal patrocinatore dell'insorgente al riguardo devono dunque

essere respinte.

Tanto più che neppure il patrocinatore dell’assicurato è stato in

grado di evidenziare validi motivi atti ad imporre al TCA di scostarsi

dall’apprezzamento espresso dai periti del SAM. D'altra parte la

valutazione degli specialisti del SAM non è stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere

del rappresentante legale dell'assicurato, che ha il valore di una semplice

dichiarazione di parte e non può quindi essere condivisa dal TCA.

Il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle convincenti considerazioni

espresse dai periti dell'amministrazione con riferimento alla capacità

lavorativa medico-teorica globale, in particolare, in un'attività adeguata (50%,

intesa come riduzione di rendimento, dall'aprile 2009, ovvero sei mesi post-operatori).

Questa conclusione è peraltro stata fatta propria anche dal medico SMR nel

rapporto finale del 4 agosto 2016 di cui si è pure già ampiamente detto al

consid. 2.5.

A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art.

59.

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In esito alle

considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione SAM i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6 e

2.

), alla stessa va dunque attribuita piena forza probante.

Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute, anche dal profilo

psichico, dell’assicurata sia stato dettagliatamente ed approfonditamente

vagliato dall'amministrazione, segnatamente dalla specialista del SAM, prima

dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: il 7 marzo 2017) data

che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4;

cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e

8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).

In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la

situazione sufficientemente chiarita.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti

funzionali indicati dai periti del SAM) presenta un'incapacità lavorativa del

50% (intesa come riduzione di rendimento) dall'aprile 2009 (ovvero sei mesi

post-operatori) e continua.

2.10

Va inoltre rilevato che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi

qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012

del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA

35.2012.17

del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e

9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato

che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione

prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee.

In concreto questo Tribunale ritiene che anche

nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni,

essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i

disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare al 50% (riduzione

di rendimento).

D'altra parte il consulente in integrazione professionale, sulla

scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta difatti essenzialmente

al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di

emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in

linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.3,9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF

9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al

medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8

novembre 2011 consid. 3.5).

Nella valutazione del 2 gennaio 2017, la Consulente IP, __________, ha

osservato che, come già esposto in passato e definito dal CAP, può entrare in

considerazione un'attività in ambito amministrativo, in particolare possono

entrare in considerazione tutte quelle attività semplici quali addetto

qualità/imballaggio/ confezione in un settore industriale orologieri, settore

farmaceutico e settore prodotti plastici (pag. 709 incarto AI).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da tali considerazioni. Tanto più che

neppure il rappresentante della ricorrente pretende il contrario.

Inoltre, quanto alla possibilità di reintegrazione senza la necessità di

provvedimenti professionali, questo Tribunale condivide la conclusione (rimasta

incontestata) della consulente in integrazione professionale che, nella

valutazione del 2 gennaio 2017 ha stabilito che, ritenuta l'età (uomo 50enne)

la e residua capacità lavorativa, non si entrava nel merito di una riqualifica professionale,

ma si rimaneva a disposizione, se l'assicurato lo desiderava e previa richiesta

scritta, per un aiuto al collocamento (pag. 708-710).

In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene che la

capacità lavorativa residua del ricorrente, ritenuta dall'UAI nulla al momento

della decisione del 12 dicembre 2009 sulla base di un'IL al 100% accertata in

ambito LAINF dal 25 luglio 2003 (data in cui all'assicurato è occorso il

secondo incidente), è migliorata, così come correttamente ritenuto dall'UAI (IL

50%, intesa come riduzione di rendimento, in attività adeguate), sulla base di

quanto accertato prima dal SAM e confermato poi dal medico SMR, nella decisione

del 7 marzo 2017.

In siffatte circostanze, le censure ricorsuali sollevate dal patrocinatore

dell'insorgente al riguardo devono essere respinte.

2.11

Occorre ora esaminare se anche

la capacità di guadagno dell'assicurato ha subito un miglioramento tale da

giustificare la riduzione della rendita intera di invalidità di cui beneficia

dal 1° luglio 2004.

Preliminarmente occorre rilevare che il ricorrente contesta il calcolo

effettuato dall’UAI e meglio l’applicazione della cosiddetta "Prozentvergleich",

ossia la deduzione del tasso di incapacità al guadagno direttamente dal grado

di incapacità lavorativa del 50% nella precedente (e in ogni altra) professione

e la rinuncia ad effettuare un raffronto dei redditi di riferimento.

Egli ritiene che quale reddito da valido occorre prendere in considerazione

l'importo di fr. 78'115.- (corrispondente al salario da valido di fr. 74'648.-

accertato dalla __________ nella propria decisione di rendita per il 2003,

aggiornato al 2016) e che quale reddito da invalido vada tenuto conto di un

importo di di fr. 32'783.- (determinato secondo la TA 1 2012, attività semplici

e ripetitive, operando successivamente una decurtazione del 50% per tenere

conto della riduzione della capacità lavorativa), a cui va operata un'ulteriore

decurtazione tra il 15-20% a titolo di deduzione sociale per tenere conto che

può eseguire solo attività leggere, che non lavora più da 14 anni, che ha

raggiunto e superato i 50 anni di età e che, quantunque la presenza sul posto

di lavoro possa essere a tempo pieno, la resa è del 50%; doc. I).

Questo Tribunale ritiene che l'UAI non potesse applicare al caso di specie la

cosiddetta "Prozentvergleich" già solo per il fatto che il

medico SMR, nel proprio rapporto finale del 4 agosto 2016, dopo aver ripreso

del diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa poste dai periti

del SAM, ha fissato un'inabilità lavorativa totale (100%) nella sua precedente

attività (magazziniere-ricezionista) dal luglio 2003 e un'inabilità del 50% (intesa

come riduzione di rendimento) in attività adeguate dall'aprile 2009 (pag.

693-698 incarto AI). Tenuto conto della giurisprudenza vigente in materia di "Prozentvergleich"

(cfr., sul tema, tra le tante, STCA 32.2016.35 del 13 febbraio 2017, consid.

2.5

), questo Tribunale ritiene in ogni caso che alla presente fattispecie non

può essere applicato il confronto percentuale ("Prozentvergleich").

In concreto, le condizioni

per eccezionalmente far capo al confronto percentuale (“Prozentvergleich”)

non sono infatti date. L'assicurato, di formazione elettrauto ed in seguito

magazziniere-ricezionista, non ha più lavorato dal 25 luglio 2003 (inabile al

100% a causa delle lesioni riportate in occasione del secondo incidente

stradale occorsogli) e poi è stato licenziato (cfr. sentenza 9C_225/2016 del 14

luglio 2016 e sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008). Egli inoltre non ha più ripreso una nuova attività lucrativa che gli permette di sfruttare

in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua (cfr.

sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010; sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre

2008). In concreto, non vi sono inoltre difficoltà nel calcolare il grado

d’invalidità sulla scorta del raffronto dei redditi poiché il salario che

l’interessato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute può essere

determinato sulla base delle indicazioni fornite dall'ultimo

datore di lavoro (pag. 699 incarto AI) ed il salario da invalido può

essere determinato sulla base dei dati statistici salariali ISS (cfr. sentenza

9C_225/2016 del 14 luglio 2016; sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 e

sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008). Tanto più che il consulente in

integrazione professionale, ossia la persona più indicata per verificare quali

attività siano possibili alla luce degli accertamenti medici, nel rapporto

finale del 2 gennaio 2017 ha indicato quale attività esigibile adeguata un

lavoro in ambito amministrativo, in particolare tutte quelle attività semplici

quali addetto qualità/imballaggio/confezione in un settore industriale

orologieri, settore farmaceutico e settore prodotti plastici (pag. 709 incarto

AI). In concreto, sia il salario da valido che quello da invalido

sono pertanto agevolmente determinabili. Tant'è che l'UAI ha proceduto al raffronto

dei redditi (tenuto conto dei dati forniti dall'ex datore di

lavoro dell'assicurato; cfr. pag. 699 incarto AI) in data 3 gennaio 2017 (pag.

700.

e 701 incarto AI).

2.12

Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,

nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori

empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). In circostanze

particolari, si può infatti ricorrere ai dati statistici risultanti

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita

dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico, segnatamente qualora

dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale

dell'assicurato o se l'ultimo salario percepito non corrispondesse

manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni

verosimiglianza in qualità di persona valida; ad esempio se l'assicurato, prima

di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in

disoccupazione o percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme

salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di

lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non

esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (cfr.

sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti; sentenza

9C_348/2016 del 7 dicembre 2016 consid. 3.2.3; Su questo

tema vedi anche D. Cattaneo, "Rassegna di

sentenze recenti nel diritto delle assicurazioni sociali", in: Rivista ticinese di diritto, I-2017,

pag. 342). Per il resto, occorre tenere conto del

principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la

normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi

che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più

elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag.

100.

consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;

necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,

quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b

[I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

2.12.1

Per quanto concerne

il reddito da valido, se non fosse subentrato il danno alla salute e

avesse continuato a svolgere la sua abituale attività lavorativa

(magazziniere-ricezionista), l'assicurato avrebbe potuto

percepire un salario annuo lordo di fr. 69'000.- (inclusa tredicesima) per

l'anno 2016, sulla base delle indicazioni fornite dall'ultimo datore di lavoro

(pag. 699 incarto AI).

Contrariamente a quanto auspicato dal patrocinatore dell'assicurato non può

essere preso in considerazione il reddito da valido di fr. 72'970.- accertato

per il 2012 in ambito LAINF dall'__________ e confermato da questa Corte nella

già citata STCA 35.2013.52 del 28 luglio 2014 (cfr. pag. 612 incarto LAINF),

aggiornato al 2016, poiché in quell'occasione il TCA aveva considerato la

variante più favorevole all'assicurato già ritenuta dall'assicuratore sociale

(cfr. pag. 612 incarto LAINF).

Il TCA rileva che non ha motivo di scostarsi dal dato accertato presso l'ex

datore di lavoro dell'assicurato. Il "reddito da valido"

quale "magazziniere-ricezionista" per il 2016 è,

pertanto, fissato a fr. 69'000.-.

2.13

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore

al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid.

5.

2.13.1

Nel caso in esame, ritenuto che

l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile (al 50%:

cfr. consid. 2.8), per il calcolo del reddito da invalido vanno applicati i

dati statistici.

Basandosi sui dati statistici nazionali e

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita

dall'Ufficio federale di statistica,

più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami economici (NOGA08)

(denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,

il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di

Fr. 63'744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere le indennità giornaliere (DTF

126.

V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un

indice totale pari al 100 per il 2010.

Tuttavia, il dato salariale di

partenza si riferisce al 2014 (Tabella TA1 2014) e non al 2010, perciò occorre

dapprima riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2014 e

poi aggiornarlo direttamente al 2016. Pertanto, si ha che il salario lordo statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 64'299,91 (Fr. 63'744.- : 103,2 x 104,1) (cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/ home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.255182.html;

STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando ora queste cifre su

un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2016.

(cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e

la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, aggiornata al 2016: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.233104.html) utilizzando il dato del 2016 il salario lordo medio ipotetico nazionale

da invalido per un uomo ammonta a Fr. 67'032.65 (Fr.

64'299.91 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a; cfr. STCA

32.2017.6

del 4 luglio 2017, consid. 2.9).

Di conseguenza, considerata un'esigibilità lavorativa del 50% (cfr.

consid. 2.8), il reddito da invalido corrisponde a fr. 33'516.32

(fr. 67'032.65:100x50).

Il "reddito da invalido" per il 2016 è, pertanto, fissato a fr. 33'516.32.

2.13.2

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.13.3

Nel caso di specie l’UAI, che

ha applicato il cosiddetto “Prozentvergleich”, non ha proceduto ad

alcuna ulteriore deduzione. Tuttavia, nel raffronto dei redditi del 3 gennaio

2017.

(pag. 700 e 701 incarto AI), l’UAI ha riconosciuto una deduzione sociale del 15% (per attività leggere e

svantaggi particolari derivanti da contingenze particolari).

A mente del patrocinatore

dell'assicurato la deduzione sociale del 10% per attività leggere innalzata tra

un minimo del 15% ad un 20% per tenere conto del fatto che il suo cliente non

lavora più da 14 anni, ha raggiunto e superato i 50 anni di età e, quantunque

la presenza sul posto di lavoro possa essere a tempo pieno, la resa è del 50%.

Val la

pena di puntualizzare che il Tribunale federale ha più volte negato la

rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari,

siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt

(Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das

Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del

30.

novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF

8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10

giugno 2009 consid. 5.2.1; cfr., sul tema, pure la STCA 32.2017.63 del 6

novembre 2017, consid. 2.8 e rinvii ivi citati).

Va anche osservato che il

fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori

decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza

professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in

questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

Nella STF 9 C_359/2014 del

5.

settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa

a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in

considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di

effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione: “(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique,

la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à

plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en

considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,

en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet

2013.

consid. 2.2;8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).

(…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4).

L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF

9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016

consid. 8.1 (cfr. STCA 32.2016.10 del 23 gennaio 2017, consid. 2.8.2.).

D'altra parte va

considerato che l'assicurato può eseguire solo determinati lavori leggeri

(individuati dal CIP nel rapporto del 2 gennaio 2017; pag. 709 incarto AI)

rispettosi dei limiti funzionali fisici (reumatologici e neurologici) e

psichici individuati dai periti del SAM, in particolare necessita di un

ambiente tollerante la sua lentezza dovuta alla condizione psicopatologica

caratterizzata anche da rallentamento, facile stancabilità, ansia e

irritabilità. A ciò aggiungasi che non lavora più dal 25 luglio 2003 (e,

quindi, da ben addirittura quasi 14 anni al momento determinante di emissione

della decisione del 7 marzo 2017) e che, come rilevato dalla perita del SAM, il

lungo periodo di inattività lavorativa avrebbe potuto aver intaccato le risorse

personali, rendendo difficile il superamento del vissuto di ridotta efficienza

fisica. Tant'è che i periti del SAM hanno consigliato un riallenamento al

lavoro, essendo RI 1 lontano dal mondo del lavoro da parecchio tempo.

Globalmente, e tenuto

conto di tutte le circostanze del caso concreto, il TCA ritiene che una decurtazione

sociale del 20%, così come peraltro già statuito in ambito LAINF, sia adeguata

e tenga debitamente conto degli effetti legati al danno alla salute di

cui è affetto l'assicurato.

Il reddito da invalido di fr. 33'516.32 (cfr. consid.

2.13

), tenuto conto di una decurtazione sociale del 20%, ammonta

dunque a fr. 26'813.05.

2.14

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 26'813.05 annui al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè

fr. 69'000.-

annui (cfr. consid. 2.12.1) - è del 61,14% arrotondato al 61% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. Ciò che

corrisponde a tre quarti di rendita. Al ricorrente spetta dunque una rendita di

tre quarti in luogo della mezza rendita d'invalidità versata dall'UAI a decorrere

dal 1° settembre 2014.

2.15

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurato nella misura di fr. 250.- e dell’UAI nella misura di fr. 250.-.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione del 7 marzo 2017 dell'UAI è riformata nel senso che il ricorrente ha

diritto a tre quarti di rendita AI dal 1° settembre 2014.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI nella misura di fr.

250.- e del ricorrente nella misura di fr. 250.-. L’UAI verserà fr. 1'600.-

(IVA inclusa se dovuta) al ricorrente a titolo di ripetibili parziali.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti