32.2017.61
Domanda di rendita. Confermata la valutazione medico-teorica. Pure confermati i redditi di riferimento. Gap salariale riconosciuto per ipotesi di lavoro, ma non rilevante ai fini dell'esito della vert
15 novembre 2017Italiano33 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.61
BS/sc
Lugano
15 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 aprile 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 marzo 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1964, con
formazione professionale quale muratore, nell’ottobre 2010 ha inoltrato una
domanda di prestazioni AI a seguito dei postumi di un infortunio al braccio
destra occorsogli l’8 luglio 2010 (doc. 4 incarto AI).
Dopo avere richiamato dall’assicuratore
contro gli infortuni la pertinente documentazione, in particolare il rapporto
della visita medica di chiusura del 27 aprile 2011 (doc. 32 incarto LAINF) che
è stato valutato dal Servizio medico regionale dell’AI (SMR; cfr. rapporto 12
magio 2011 in doc. 46 incarto AI), l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al
beneficio di una riformazione professionale quale tecnico dell’edilizia interrotta
nel giugno 2013 (doc. 54,68 e 83-85 incarto AI) ed in seguito ripresa come
impiegato di commercio al dettaglio, formazione quest’ultima conclusa con
successo nel giugno 2016 (doc. 114, 127 e 155 incarto AI).
Con decisione 6 marzo
2017, preavvisata il 4 novembre 2016, l’Ufficio AI ha accertato la non
sussistenza di un diritto alla rendita. Tenuto conto delle incapacità
lavorative dell’assicurato (inabilità al 100% in tutte le attività dal 7 luglio
2010 ed al 20% in quelle adeguate dal 28 aprile 2011), considerato quale
reddito da valido il salario percepito dall’ultimo datore di lavoro prima del
danno alla salute (fr. 68'549.--) e da invalido quello statistico nel ramo del
commercio (fr. 49'658.--), l’amministrazione ha proceduto al raffronto tra questi
redditi giungendo ad un grado d’invalidità del 28% (doc. 170 incarto AI).
1.2. Contro la succitata decisione
l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto dinanzi a questo
Tribunale postulando in via principale il riconoscimento di una mezza rendita e
subordinatamente il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti. Egli contesta
in sostanza la valutazione medico-teorica operata dal SMR, nonché la
determinazione dei redditi da valido e da invalido. Dei singoli motivi verrà
detto, per quanto necessario, nel prosieguo.
1.3. Con la risposta di causa, l’Ufficio
AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
contestata, ritenendo corrette sia la valutazione medica sia quella economica.
1.4. Il 29 maggio 2017 e 1° giugno
2017 l’assicurato ha prodotto diversi rapporti medici, tutti concernenti
l’insufficienza venosa alla gamba destra (VIII e XIV), sui quali l’Ufficio AI
si è espresso il 9 giugno 2017 e 27 luglio 2017 (X e XVI).
Il 27 settembre 2017 e 20
ottobre 2017 l’insorgente ha trasmesso ulteriore documentazione medica (XX,
XXIV). Su richiesta del TCA con lettere 11 ottobre 2017 e 30 ottobre 2017
l’amministrazione ha preso posizione in merito ai nuovi atti medici (XXII, XXVI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni
dell’assicurato.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Per costante giurisprudenza (cfr.
STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
A questo riguardo va pure
ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura
ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni
in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere
cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.
STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.
4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.4. Nella presente fattispecie, per
Fatti
i postumi relativi all’infortunio dell’8 luglio 2010 all’arto superiore destro
l’Ufficio AI ha fatto riferimento alla visita di chiusura del 24 aprile 2011
della __________, concludente in sostanza per una piena abilità lavorativa in
attività leggere (doc. 46 incarto LAINF).
Con rapporto del 12 maggio
2011 il dr. __________ del SMR ha concluso per un’inabilità lavorativa del 100%
dal 9 luglio 2017 nell’abituale attività “… per le lesioni al braccio destro
e si indica una IL del 20% in attività leggera confacente per la patologia extrainfortunistica
della spalla destra (tendinopatia del sovra spinato e artrosi acromio-claveare)
perché danno permanente” (pag. 114 incarto AI).
In corso di procedura
amministrativa con certificato medico 21 dicembre 2015 il dr. __________,
specialista in chirurgia ortopedia, ha rilevato:
" L'assicurato
summenzionato rimane vittima di un infortunio l'08.07.2010 portando una lastra
di granito, quest'ultima scivola al suo collega di lavoro, e il Signor RI 1
riceve un contraccolpo sull'arto superiore destro che coinvolge spalla, gomito
polso. Inizialmente disestesia del dito IV° e V°. Una risonanza magnetica del
gomito che viene eseguita mostra un leggero stiramento dell'origine comuno dei
flessori all'epicondilo ulnare e un edema midollare del capitello radiale. La
spalla senza pesi non dolente ma non è caricabile, dolorose le rotazioni. Viene
anche eseguita una risonanza magnetica della spalla che mostra un conflitto
sottoacromiale e viene sospettata una lesione dell'ancora bicipitale di 1°.
Seguono poi numerose sedute di fisioterapia che riescono solamente ad apportare
un beneficio temporaneo. l sintomi, da ormai 5 anni, sono sempre molto simili e
poco variati, la spalla "non da tregua", il gomito se non viene
caricato va abbastanza bene.
Attualmente il Signor RI 1 sta svolgendo una riqualifica
professionale come venditore e in futuro potrà lavorare senza problemi in
posizione eretta, seduta, può accovacciarsi, inclinarsi e ruotare il tronco. In
maniera ridotta potrà lavorare con le mani sopra il livello della testa e con
Considerandi
ii braccio lontano dal corpo, il limite ei pesi in questa posizione sarà fra 3
e 5 kg, potrà salire su scale e impalcature, a ridotta la capacità della
pro-supinazione nel senso di movimenti ripetuti.” (sottolineatura del
redattore; doc. AI 133)
Il 21 giugno 2016 il dr. __________,
medico curante, ha certificato:
" Allo stato
attuale il Sig. RI 1, __________1964, lamenta un aggravamento della nota
faticabilità dell'arto superiore destro, faticabilità che diviene ingravescente
con il passare delle ore nella sua attività di magazziniere che prevede la
manipolazione ed il trasporto di imballaggi, cartoni, capi d'abbigliamento.
Pertanto la durata quotidiana di lavoro andrebbe limitata al
massimo a 5 ore.
Certificato valido per un mese, da rivalutare.” (sottolineatura
del redattore; doc. AI 142)
Infine, il 4 agosto 2016
il dr. __________, su richiesta dell’assicurato, ha precisato:
" Faccio
riferimento al mio certificato del 21.12.2015 e 7 mesi dopo mi contatta
l'assicurato, che ci legge In copia, chiedendomi di marcare una percentuale di
inabilità lavorativa. La percentuale dipende ovviamente dalle mansioni svolte
dall'assicurato, in questo momento svolge un lavoro il quale comporta un uso
regolare della spalla destra anche oltre l'orizzontale e questo porta ad
un'inabilità lavorativa che stimo al 40%. In un'attività, adeguata alle
limitazioni del paziente la capacità lavorativa è sicuramente superiore al 60%.
La pregherei di volermi contattare direttamente se ha bisogno di ulteriori
informazioni in merito.” (sottolineatura del redattore; doc. AI 144)
Tali atti medici sono
stati valutati dal dr. __________ del SMR, il quale ha correttamente rilevato
che “… la certificazione medica attuale non dimostra una sostanziale modifica
dello stato di salute. L’assicurato mantiene un CL dell’80% dell’attività
rispettosa dei limiti funzionali. L’attività d’impiegato di commercio al dettaglio
risulta rispettosa dei limiti funzionali” (pag. 373 incarto AI).
Non va dimenticato che il 2
marzo 2017 il consulente in integrazione professionale ha giustamente
evidenziato che le mansioni di magazziniere citate nella menzionata certificazione
del 21 luglio 2016 del dr. __________ non fanno parte di quelle espletate da un
impiegato della vendita al dettaglio (pag. 405 incarto AI), professione appresa
in via di riformazione dall’assicurato. Lo stesso dicasi per le attività che
comportano un “uso regolare della spalla destra oltre l’orizzontale” di
cui al certificato 4 agosto 2016 del dr. __________. Del resto, lo stesso
specialista ha ritenuto che in attività adeguate la capacità lavorativa “è
sicuramente superiore al 60%”.
Nondimeno va rilevato che,
ai fini dell’assicurazione disoccupazione, con rapporto 26 agosto 2016 lo stesso
medico curante ha certificato una piena abilità lavorativa dal 1. luglio 2016 “per
lavori leggeri, carico massimo 5 kg” (pag. 10 incarto disoccupazione).
Nemmeno la documentazione
medica prodotta il 12 luglio 2017 dal ricorrente pendente causa permette di
modificare la suddetta valutazione (XIV).
In primis “l’insufficienza
venosa con varici polpaccio e malleolo interno destro, sintomatiche dopo marcia
e favorite da elevate temperatura ambientale “ diagnosticata nel rapporto 7
aprile 2017 (di data posteriore alla decisione qui contestata del 6 marzo 2017 che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali; DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445
consid. 1.2 con rinvii) del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________
non permette di risalire ad una patologia invalidante. A tal riguardo va fatto
riferimento ai passaggi relativi allo status (“Circolazione e mobilità alla
caviglia destra nella norma. Sensibilità nella norma. Presenza di
varici a livello del polpaccio e al malleolo interno destro con leggero
gonfiore e telangectasia. Marcia nella norma ed indolente”;
sottolineature del redattore) e alle dimissioni che sono avvenute in condizioni
generali buone (doc. B). Dal successivo rapporto 1° giugno 2017 del dr. __________,
attivo presso il Servizio di angiologia del citato nosocomio __________, non si
desume una flebite invalidante. In merito è sufficiente far riferimento alle
annotazioni riassuntive del 18 luglio 2017 del dr. __________:
" (…)
Valutazione:
la presenza di una lieve insufficienza venosa cronica non riveste
patologia invalidante. Si tratta nel presente caso di un grado I, quindi senza
lesione trofica, problematica trattabile con applicazione di calze compressive
come suggerito dal dr. __________ ed eventualmente tramite intervento.
Nell'attuale situazione non vi sono ulteriori limiti funzionali da
considerare.” (Doc. XVI)
Il 27 settembre 2017 e 20
ottobre 2017 l’insorgente ha trasmesso i rapporti 25 luglio 2017 e 20 ottobre
2017.
del dr. __________, specialista in neurologia, in cui sono state poste le
seguenti diagnosi:
" (…) disestesie
all'arto superiore destro in stato dopo infortunio sul lavoro 2010 con
irritazione del nervo ulnare probabilmente su esiti di trazione del plesso
brachiale e irritazione lungo il solco cubitale in presenza di tendoinserzionite
radiale e ulnare, disestesie radiali su possibile lieve intrappolamento del
ramo profondo del nervo radiale del muscolo supinatore, disestesie nel
dermatomero C7 su irritazione della radice C7 per ernia C6-C7 con componente
foraminale, alterazioni degenerative e discali da C6 a C8.”
Ora, valutando il
succitato rapporto 25 luglio 2017, con annotazioni 2 ottobre 2017 il dr. __________
ha evidenziato:
" …dall’attuale
documentazione di luglio 2017 risulta la presenza di una irritazione nervosa a
livello radicolare cervicale a destra senza presenza di deficit motorio o
sensitivo, quindi senza ripercussione funzionale.
La problematica è di entità limitata, viene consigliato un
trattamento conservativo. L’attuale descrizione funzionale non giustifica un’inabilità
lavorativa prolungata per un’attività adatta in assicurato con riconosciuta
ridotta cercabilità a livello dell’arto superiore destro (XXI/1).”
Tenendo poi conto della susseguente
certificazione del 20 ottobre 2017, in cui il dr. __________ sostanzialmente ha
attestato una persistente problematica radicolare causante un’inabilità
lavorativa del 50% anche in attività leggere ed esigibili, il 27 ottobre 2017,
il citato medico del SMR ha concluso che “in considerazione della precedente
certificazione e dell’attuale certificazione può essere riconosciuto un
impedimento del 50% da 7.2017 in attività adatta, prognosi potenzialmente
favorevole nel corso dei prossimi 6 mesi” (XXVI/1).
Fatto sta che, come
rettamente evidenziato dall’Ufficio AI nelle osservazioni 30 ottobre 2017, l’impedimento
del 50% fatto decorrere dal luglio 2017 è subentrato dopo l’emissione
della decisione contestata e quindi non può essere preso in considerazione in
questa procedura. L’eventuale peggioramento risultante dai due succitati
certificati medici sarà valutato dall’Ufficio AI nell’ambito di una nuova
domanda di prestazioni che l’assicurato potrà inoltrare.
In conclusione, sulla base
delle affidabili e concludenti valutazioni del SMR (cfr. consid. 2.3), tenuto
conto che sino al momento dell’emissione della decisione contestata non vi è
stato alcun rilevante cambiamento delle condizioni di salute, richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che
dal luglio 2010 il ricorrente è abile all’80% in attività adeguate leggere rispettanti
le limitazioni fisiche.
Infine, questo Tribunale
ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento della chiesta perizia multidisciplinare.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v.Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.5
Occorre ora procedere alla
graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il
cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.
2.5.1
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza
preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali
e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente
possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo
all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci
si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti
dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora
dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale
dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde
manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni
verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima
di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in
disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del
deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una
remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea
di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima
dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante
della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF
9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel
caso in esame, per la determinazione del reddito da valido l’Ufficio AI
si è fondato sui dati salariali (periodo 2011 – 2015) indicati dall’ex datore
di lavoro (cfr. scritto 14 ottobre 2016 in pag. 373 incarto AI), prendendo per
l’anno 2015 un salario di fr. 68'549.--.
L’assicurato contesta tale
importo sostenendo che nel 2008 (periodo 1° aprile – 31 dicembre) aveva
percepito fr. 51'818.-- (cfr. certificato di salario) che corrisponde ad un
salario annuo di fr. 69'090,65, quindi inferiore a quello del 2008.
Sostiene inoltre che
l’amministrazione avrebbe dovuto tenere in considerazione gli aumenti salariali
viste le conoscenze tecniche e teoriche che nel frattempo avrebbe acquisito, oltre
al fatto che il dato fornito non contempla le varie indennità previste dal CCL
di categoria. Secondo il calcolo effettuato in sede ricorsuale, senza
l’avanzamento professionale l’assicurato avrebbe percepito nel 2014 un salario
di fr. 79'781,10.
Al riguardo l’Ufficio AI
ha evidenziato che in data 10 ottobre 2016 aveva esplicitamente chiesto all’ex
datore di lavoro di precisare “…quale sarebbe stato oggigiorno il salario
annuo lordo, per gli anni dal 2011 al 2014, comprensivo di ogni supplemento per
le ferie e per la tredicesima, che il nostro assicurato avrebbe meritato
svolgendo ad orario completo la professione di muratore se fosse ancora alla
vostre dipendenze e se non fosse intervenuto il danno alla salute…” ( pag.
374.
incarto AI), il quale aveva indicato gli importi presi in considerazione
nella decisione contestata (pag. 375 incarto AI).
Ora, non è necessario accertare
se effettivamente il dato comunicato all’amministrazione sia stato
correttamente calcolato dall’ex datore di lavoro, poiché, come verrà rilevato
nel prosieguo, anche volendo prendere come ipotesi di lavoro l’importo di fr.
79'781,10 l’esito della vertenza non cambierebbe.
Infine, riguardo all’eventuale
avanzamento professionale va fatto presente che semplici ipotesi teoriche non sono
sufficienti; necessario è infatti che tale aspetto sia suffragato
da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (Pratique VSI
2002.
pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata), ciò che non risulta
essere stato fatto valere in concreto e tantomeno reso verosimile.
2.5.2
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,
in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da
lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale
federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,
l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari
(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le
sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.
4.6.2
del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale
federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo
federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010
della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato
che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e
l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione
era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI
n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre
2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i
dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di
rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11
settembre 2015 consid. 3.2.2).
2.5.2.1
Nel caso concreto, ritenuto
come l’assicurato abbia terminato con successo la riformazione professionale
quale impiegato di commercio al dettaglio ottenendo il relativo attestato di
capacità, il reddito da invalido è stato determinato utilizzando i dati
statistici non avendo in seguito l’assicurato lavorato in quel settore. In particolare:
" (…)
Reddito da invalido:
Secondo le tabelle RSS, il reddito di riferimento è quello del
settore 47 (Commercio al dettaglio) skill level 2 (ottenimento AFC).
Tali tabelle rilevano che il reddito statistico mensile per un uomo nel 2014
ammonta a CHF 4'950.00 (CHF 4'876.00 nel 2012 aggiornato) per 41.8 ore
lavorative settimanali.
Il reddito annuale ammonta dunque a CHF 62'073.00 (4950 / 40 * 41.8
*12).
Considerando la IL del 20% in attività adeguata, come da rapporto
finale SMR del 12.05.2011, ne risulta un reddito di CHF 49'658.00.
(…)” (Doc. AI 155)
2.5.2.2
Il ricorrente sostiene che
debba essere tenuto conto di una riduzione sociale del 15%:
" (…) L'assicurato
è quindi persona di origini straniere di 53 anni, che ha lavorato quasi sempre
quale manovale/muratore, che a causa di un infortunio al braccio non può più
del tutto potuto svolgere attività né pesanti, né medio-pesanti e che presenta
limitazioni funzionali importanti (almeno 20%) anche in attività ritenute
leggere o molto leggere, ritenute adeguate.
In queste condizioni si deve ammettere una riduzione sociale del
15% sia per le circostanze concrete legate al fatto che egli da un'attività
pesante deve "passare" ad un'attività leggera (5% per cambiamento di
attività), sia per il fatto che è limitato alle attività leggere (5% attività
leggere) sia per il fatto che anche in attività leggera egli presenta
limitazioni funzionali importanti non del tutto considerate dall'inabilità
lavorativa del 20% (5% per limitazioni funzionali). Si pensi come (ciò che
verrà meglio esposto in seguito) anche nella vendita vi siano attività che il
signor RI 1 non può fare o non può fare in maniera completa e piena e ciò al di
là dell'inabilità del 20% riconosciuta dall'UAl.
Tutto considerato egli si trova comunque gravemente penalizzato
rispetto ai lavoratori cui i dati statistici per la maggior parte si applicano.
(…)” (Doc. I pag. 5)
A tal riguardo l’Ufficio
AI ha ricordato:
" (…) che la
riformazione nell'attività di impiegato del commercio al dettaglio è stata
proposta dall'assicurato stesso (cfr. in tal senso lo scritto 17.07.2013 sub.
doc. 85 incarto Al).
Si tratta di un'attività adeguata ad hoc - scelta appositamente
dall'assicurato (in accordo con l'Ufficio Al) dopo aver eseguito ben tre
accertamenti professionali in questo ambito (uno presso il Centro professionale
di __________ (doc. 96 e 98 incarto Al), uno presso la ditta __________ di __________
(doc. 101 e 102 incarto Al) ed uno presso la ditta __________ di __________
(doc. 105 e 107 incarto Al)) motivo per cui non vi è spazio alcuno per
l'applicazione di eventuali riduzioni sociali sul reddito statistico da
invalido determinato dall'Ufficio Al (come è invece il caso quando
l'amministrazione si riferisce al valore centrale (livello di competenze 1)
della Tabella TA1 dell'ISS la quale comprende un ampio ventaglio di attività
adeguate).
Va poi rammentato che al momento di intraprendere la riformazione
professionale quale impiegato del commercio al dettaglio (come pure al momento
di effettuare i vari accertamenti professionali summenzionati) erano già
presenti – dal punto di vista medico – tutte le limitazioni funzionali elencate
all'interno del rapporto finale SMR sub. doc. 46 incarto Al (il quale riprende
a sua volta le diverse limitazioni enumerate dal Dr. med. __________ sub. doc.
23.
incarto LAINF).
Dal mese di ottobre 2013 in poi, l'assicurato – con i limiti
funzionali (già) presenti – ha pertanto dimostrato di poter svolgere nella
misura dell'80% e senza alcun problema di sorta l'attività di impiegato del
commercio al dettaglio (per la quale è stato appositamente riformato dall'UAI
sull'arco di due anni). La richiesta di applicare una riduzione del 5% (per
cambiamento di attività) va perciò respinta.
Del resto, il Dr. med. __________ del SMR dell'Al — prendendo
esplicitamente posizione sui certificati 21.06.2016 del Dr. med. __________ e
04.08.2016
del Dr. med. __________ (inviati all'amministrazione dopo la
conclusione della riformazione professionale in parola) – ha ribadito,
all'interno della sua annotazione del 29 agosto 2016, che "la
certificazione medica attuale non dimostra una sostanziale modifica dello stato
di salute.
L'assicurato mantiene una CL dell'80% in attività rispettosa
dei limiti funzionali. L'attività di impiegato di commercio al dettaglio
risulta rispettosa dei limiti funzionali.". (cfr. anche in tal
senso il doc. 151 incarto Al).
Per quanto riguarda infine gli impedimenti funzionali derivanti
dal danno alla salute, si ricorda altresì che il rapporto finale SMR del
12.05.2011
agli atti ha (già) incluso nella propria valutazione una riduzione
(per attività leggere confacenti) pari alla percentuale del 20%, motivo per cui
anche la richiesta di applicare un'ulteriore riduzione del 10% (5% per attività
leggere e 5% per limitazioni funzionali) va disattesa.
In definitiva, la riduzione sociale del 15% (da applicare sul
reddito statistico da invalido) richiesta da controparte va integralmente
respinta. (…)” (Doc. IV pag. 4)
Ora,
viste le succitate dettagliate e convincenti motivazioni, tenuto inoltre conto
del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71
e 132 V 393 consid. 3.3), questo TCA ritiene che non operando la chiesta
decurtazione l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di
apprezzamento.
2.5.2.3
L’assicurato si è inoltre
lamentato che l’Ufficio AI non ha applicato il principio del parallelismo dei
redditi e che quindi non ha tenuto conto della differenza di salario (gap
salariale). Egli ha infatti sostenuto:
" (…) Si
impone inoltre e comunque una riduzione per gap salariale. Si consideri pure
(ciò che come detto in precedenza è errato) che nel 2014 il signor RI 1 avesse
avuto diritto ad un salario di CHF 68'549.- come (genericamente ed
erroneamente) indicato dall'ex datore di lavoro. Secondo i dati statistici nel
2014, per un dipendente skill-level 2, il salario sarebbe stato nel settore
della ostruzione (41-43) di CHF 5'888.- mensili per 12 mensilità annue e 40 ore
di lavoro la settimana (cfr. tabelle TA1). Portando questo dato alle 45h di
lavoro settimanali del signor RI 1, si ottengono CHF 6624.-, pari a CHF
79'488.- annui. Ma anche utilizzando il numero medio di ore di lavoro, pari a
41.7
settimanali, si ottiene un reddito annuo di CHF 73'659.-.
Questo dato, parificato al reddito ipotetico da valido di CHF
68'549.- corrisponde ad un gap salariale del 13.75%, rispettivamente del 6.94%.
Ciò impone una deduzione per gap salariale del 8.75%, rispettivamente del
1.
%. (…)” (Doc. I pag. 3-4)
A questo proposito va ribadito
che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo
dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva
accontentarsi di un salario modesto. Non v'è una presunzione in tal senso (STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 4.2; STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011
consid. 8.4).
Il Tribunale federale ha
riconosciuto che se un assicurato, per motivi estranei all'invalidità (per
esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle
sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione
dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello
stesso ambito professionale - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza
che vi si sia spontaneamente accontentato, si procede a un parallelismo dei
due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%
(DTF 135 V 297).
Il parallelismo dei redditi
tiene quindi conto della circostanza che l'assicurato da invalido non è
realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui
occorre riconoscergli un salario da invalido conseguentemente più basso. Per
contro, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente
conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido
inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello
medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4).
In sostanza, nel parallelismo
dei redditi il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato
prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico.
Inoltre, il parallelismo dei
redditi si giustifica non solo in ragione della differenza considerevole
(già una differenza del 5% è sufficiente per apparire considerevole) tra il
reddito effettivamente conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello
nazionale) nel settore specifico, ma anche e soprattutto per l'involontarietà
di questa differenza. L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla
collettività degli assicurati le conseguenze di una sua scelta personale. In
simile evenienza nessun intervento, anche solo parziale, può essere richiesto
dall'AI (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3; STF 9C_430/2013 del 22
luglio 2013).
Nel caso di specie, correttamente
in sede di risposta l’amministrazione ha evidenziato:
" (…) Nel
caso concreto, il Signor RI 1 - al momento dell'assunzione e della
sottoscrizione del contratto di lavoro presso la ditta __________ di __________
(avvenuta il 1° aprile 2008) - era già in possesso dell'attestato di capacità
quale muratore (soprastruttura).
Di conseguenza, sottoscrivendo il contratto di lavoro con la ditta
summenzionata, l'assicurato ha dimostrato di (spontaneamente e volontariamente)
accontentarsi del salario che gli veniva corrisposto (e ciò anche se - in
considerazione del suo attestato di capacità quale muratore (soprastruttura) -
egli avrebbe potuto ambire, secondo le argomentazioni di controparte, a dei
salari di categoria superiore).
Alla luce di quanto sopra descritto, secondo lo scrivente Ufficio
può essere ritenuto che il qui ricorrente - per motivi estranei all'invalidità -
si sia deliberatamente accontentato del salario che gli è stato
corrisposto dalla ditta __________ di __________.
In tale evenienza, quindi, il parallelismo dei redditi non è
assolutamente applicabile. (…)” (sottolineatura del redattore; doc. I pag. 3)
Certo, a tale riguardo nelle
osservazioni 29 maggio 2017 il ricorrente ha giustamente evidenziato che se il
datore di lavoro non rispetta il CCL d’obbligatorietà generale “… non può
essere addotto quale motivo a discapito del lavoratore invalido. Sarebbe come
ratificare un abuso e penalizzare doppiamente il lavoratore” (VIII).
Va comunque ricordato che
l’assicurato, benché di origini __________, è cittadino svizzero, ha lavorato
tre anni (2000 -2003) in un albergo a __________ e dall’ultimo datore di lavoro
dal 2004 al 2010 (cfr. valutazione professionale del 31 ottobre 2013 in doc. 98
incarto AI).
Pertanto, queste circostanze
portano a concludere che l’assicurato si è accontentato del reddito che la __________
ha versato in tutti questi anni.
Una diversa conclusione non può quindi essere tratta, dato che non
risulta che l’assicurato abbia messo in atto sforzi particolari, nel corso di
questi anni, per cambiare attività ed ottenere in questo modo un salario
superiore, rispettivamente di aver denunciato un salario inferiore al CCL.
Tuttavia, volendo
riconoscere per mera ipotesi di lavoro un gap salariale dell’1.44% come
correttamente calcolato dall’Ufficio AI nelle osservazioni 9 giugno 2017, tenuto
inoltre conto della riduzione medica del 20%, il reddito da invalido ammonta a
fr. 48'943,30 che
raffrontato al reddito da valido sostenuto dall’assicurato (fr. 79'781,10) non
permette tuttavia di giungere ad un’invalidità del 40% ([79'781,10 - 48'943,30]
x 100 : 79'781,10 = 38,65% arrotondato al 39% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121).
Visto tutto quanto
precede, la decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto.
2.6
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti