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Decisione

32.2017.61

Domanda di rendita. Confermata la valutazione medico-teorica. Pure confermati i redditi di riferimento. Gap salariale riconosciuto per ipotesi di lavoro, ma non rilevante ai fini dell'esito della vert

15 novembre 2017Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i postumi relativi all’infortunio dell’8 luglio 2010 all’arto superiore destro

l’Ufficio AI ha fatto riferimento alla visita di chiusura del 24 aprile 2011

della __________, concludente in sostanza per una piena abilità lavorativa in

attività leggere (doc. 46 incarto LAINF).

Con rapporto del 12 maggio

2011 il dr. __________ del SMR ha concluso per un’inabilità lavorativa del 100%

dal 9 luglio 2017 nell’abituale attività “… per le lesioni al braccio destro

e si indica una IL del 20% in attività leggera confacente per la patologia extrainfortunistica

della spalla destra (tendinopatia del sovra spinato e artrosi acromio-claveare)

perché danno permanente” (pag. 114 incarto AI).

In corso di procedura

amministrativa con certificato medico 21 dicembre 2015 il dr. __________,

specialista in chirurgia ortopedia, ha rilevato:

" L'assicurato

summenzionato rimane vittima di un infortunio l'08.07.2010 portando una lastra

di granito, quest'ultima scivola al suo collega di lavoro, e il Signor RI 1

riceve un contraccolpo sull'arto superiore destro che coinvolge spalla, gomito

polso. Inizialmente disestesia del dito IV° e V°. Una risonanza magnetica del

gomito che viene eseguita mostra un leggero stiramento dell'origine comuno dei

flessori all'epicondilo ulnare e un edema midollare del capitello radiale. La

spalla senza pesi non dolente ma non è caricabile, dolorose le rotazioni. Viene

anche eseguita una risonanza magnetica della spalla che mostra un conflitto

sottoacromiale e viene sospettata una lesione dell'ancora bicipitale di 1°.

Seguono poi numerose sedute di fisioterapia che riescono solamente ad apportare

un beneficio temporaneo. l sintomi, da ormai 5 anni, sono sempre molto simili e

poco variati, la spalla "non da tregua", il gomito se non viene

caricato va abbastanza bene.

Attualmente il Signor RI 1 sta svolgendo una riqualifica

professionale come venditore e in futuro potrà lavorare senza problemi in

posizione eretta, seduta, può accovacciarsi, inclinarsi e ruotare il tronco. In

maniera ridotta potrà lavorare con le mani sopra il livello della testa e con

Considerandi

ii braccio lontano dal corpo, il limite ei pesi in questa posizione sarà fra 3

e 5 kg, potrà salire su scale e impalcature, a ridotta la capacità della

pro-supinazione nel senso di movimenti ripetuti.” (sottolineatura del

redattore; doc. AI 133)

Il 21 giugno 2016 il dr. __________,

medico curante, ha certificato:

" Allo stato

attuale il Sig. RI 1, __________1964, lamenta un aggravamento della nota

faticabilità dell'arto superiore destro, faticabilità che diviene ingravescente

con il passare delle ore nella sua attività di magazziniere che prevede la

manipolazione ed il trasporto di imballaggi, cartoni, capi d'abbigliamento.

Pertanto la durata quotidiana di lavoro andrebbe limitata al

massimo a 5 ore.

Certificato valido per un mese, da rivalutare.” (sottolineatura

del redattore; doc. AI 142)

Infine, il 4 agosto 2016

il dr. __________, su richiesta dell’assicurato, ha precisato:

" Faccio

riferimento al mio certificato del 21.12.2015 e 7 mesi dopo mi contatta

l'assicurato, che ci legge In copia, chiedendomi di marcare una percentuale di

inabilità lavorativa. La percentuale dipende ovviamente dalle mansioni svolte

dall'assicurato, in questo momento svolge un lavoro il quale comporta un uso

regolare della spalla destra anche oltre l'orizzontale e questo porta ad

un'inabilità lavorativa che stimo al 40%. In un'attività, adeguata alle

limitazioni del paziente la capacità lavorativa è sicuramente superiore al 60%.

La pregherei di volermi contattare direttamente se ha bisogno di ulteriori

informazioni in merito.” (sottolineatura del redattore; doc. AI 144)

Tali atti medici sono

stati valutati dal dr. __________ del SMR, il quale ha correttamente rilevato

che “… la certificazione medica attuale non dimostra una sostanziale modifica

dello stato di salute. L’assicurato mantiene un CL dell’80% dell’attività

rispettosa dei limiti funzionali. L’attività d’impiegato di commercio al dettaglio

risulta rispettosa dei limiti funzionali” (pag. 373 incarto AI).

Non va dimenticato che il 2

marzo 2017 il consulente in integrazione professionale ha giustamente

evidenziato che le mansioni di magazziniere citate nella menzionata certificazione

del 21 luglio 2016 del dr. __________ non fanno parte di quelle espletate da un

impiegato della vendita al dettaglio (pag. 405 incarto AI), professione appresa

in via di riformazione dall’assicurato. Lo stesso dicasi per le attività che

comportano un “uso regolare della spalla destra oltre l’orizzontale” di

cui al certificato 4 agosto 2016 del dr. __________. Del resto, lo stesso

specialista ha ritenuto che in attività adeguate la capacità lavorativa “è

sicuramente superiore al 60%”.

Nondimeno va rilevato che,

ai fini dell’assicurazione disoccupazione, con rapporto 26 agosto 2016 lo stesso

medico curante ha certificato una piena abilità lavorativa dal 1. luglio 2016 “per

lavori leggeri, carico massimo 5 kg” (pag. 10 incarto disoccupazione).

Nemmeno la documentazione

medica prodotta il 12 luglio 2017 dal ricorrente pendente causa permette di

modificare la suddetta valutazione (XIV).

In primis “l’insufficienza

venosa con varici polpaccio e malleolo interno destro, sintomatiche dopo marcia

e favorite da elevate temperatura ambientale “ diagnosticata nel rapporto 7

aprile 2017 (di data posteriore alla decisione qui contestata del 6 marzo 2017 che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali; DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445

consid. 1.2 con rinvii) del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________

non permette di risalire ad una patologia invalidante. A tal riguardo va fatto

riferimento ai passaggi relativi allo status (“Circolazione e mobilità alla

caviglia destra nella norma. Sensibilità nella norma. Presenza di

varici a livello del polpaccio e al malleolo interno destro con leggero

gonfiore e telangectasia. Marcia nella norma ed indolente”;

sottolineature del redattore) e alle dimissioni che sono avvenute in condizioni

generali buone (doc. B). Dal successivo rapporto 1° giugno 2017 del dr. __________,

attivo presso il Servizio di angiologia del citato nosocomio __________, non si

desume una flebite invalidante. In merito è sufficiente far riferimento alle

annotazioni riassuntive del 18 luglio 2017 del dr. __________:

" (…)

Valutazione:

la presenza di una lieve insufficienza venosa cronica non riveste

patologia invalidante. Si tratta nel presente caso di un grado I, quindi senza

lesione trofica, problematica trattabile con applicazione di calze compressive

come suggerito dal dr. __________ ed eventualmente tramite intervento.

Nell'attuale situazione non vi sono ulteriori limiti funzionali da

considerare.” (Doc. XVI)

Il 27 settembre 2017 e 20

ottobre 2017 l’insorgente ha trasmesso i rapporti 25 luglio 2017 e 20 ottobre

2017.

del dr. __________, specialista in neurologia, in cui sono state poste le

seguenti diagnosi:

" (…) disestesie

all'arto superiore destro in stato dopo infortunio sul lavoro 2010 con

irritazione del nervo ulnare probabilmente su esiti di trazione del plesso

brachiale e irritazione lungo il solco cubitale in presenza di tendoinserzionite

radiale e ulnare, disestesie radiali su possibile lieve intrappolamento del

ramo profondo del nervo radiale del muscolo supinatore, disestesie nel

dermatomero C7 su irritazione della radice C7 per ernia C6-C7 con componente

foraminale, alterazioni degenerative e discali da C6 a C8.”

Ora, valutando il

succitato rapporto 25 luglio 2017, con annotazioni 2 ottobre 2017 il dr. __________

ha evidenziato:

" …dall’attuale

documentazione di luglio 2017 risulta la presenza di una irritazione nervosa a

livello radicolare cervicale a destra senza presenza di deficit motorio o

sensitivo, quindi senza ripercussione funzionale.

La problematica è di entità limitata, viene consigliato un

trattamento conservativo. L’attuale descrizione funzionale non giustifica un’inabilità

lavorativa prolungata per un’attività adatta in assicurato con riconosciuta

ridotta cercabilità a livello dell’arto superiore destro (XXI/1).”

Tenendo poi conto della susseguente

certificazione del 20 ottobre 2017, in cui il dr. __________ sostanzialmente ha

attestato una persistente problematica radicolare causante un’inabilità

lavorativa del 50% anche in attività leggere ed esigibili, il 27 ottobre 2017,

il citato medico del SMR ha concluso che “in considerazione della precedente

certificazione e dell’attuale certificazione può essere riconosciuto un

impedimento del 50% da 7.2017 in attività adatta, prognosi potenzialmente

favorevole nel corso dei prossimi 6 mesi” (XXVI/1).

Fatto sta che, come

rettamente evidenziato dall’Ufficio AI nelle osservazioni 30 ottobre 2017, l’impedimento

del 50% fatto decorrere dal luglio 2017 è subentrato dopo l’emissione

della decisione contestata e quindi non può essere preso in considerazione in

questa procedura. L’eventuale peggioramento risultante dai due succitati

certificati medici sarà valutato dall’Ufficio AI nell’ambito di una nuova

domanda di prestazioni che l’assicurato potrà inoltrare.

In conclusione, sulla base

delle affidabili e concludenti valutazioni del SMR (cfr. consid. 2.3), tenuto

conto che sino al momento dell’emissione della decisione contestata non vi è

stato alcun rilevante cambiamento delle condizioni di salute, richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che

dal luglio 2010 il ricorrente è abile all’80% in attività adeguate leggere rispettanti

le limitazioni fisiche.

Infine, questo Tribunale

ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento della chiesta perizia multidisciplinare.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v.Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.5

Occorre ora procedere alla

graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il

cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

2.5.1

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza

preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali

e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente

possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo

all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci

si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti

dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora

dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale

dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde

manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni

verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima

di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in

disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del

deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una

remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea

di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima

dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante

della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF

9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel

caso in esame, per la determinazione del reddito da valido l’Ufficio AI

si è fondato sui dati salariali (periodo 2011 – 2015) indicati dall’ex datore

di lavoro (cfr. scritto 14 ottobre 2016 in pag. 373 incarto AI), prendendo per

l’anno 2015 un salario di fr. 68'549.--.

L’assicurato contesta tale

importo sostenendo che nel 2008 (periodo 1° aprile – 31 dicembre) aveva

percepito fr. 51'818.-- (cfr. certificato di salario) che corrisponde ad un

salario annuo di fr. 69'090,65, quindi inferiore a quello del 2008.

Sostiene inoltre che

l’amministrazione avrebbe dovuto tenere in considerazione gli aumenti salariali

viste le conoscenze tecniche e teoriche che nel frattempo avrebbe acquisito, oltre

al fatto che il dato fornito non contempla le varie indennità previste dal CCL

di categoria. Secondo il calcolo effettuato in sede ricorsuale, senza

l’avanzamento professionale l’assicurato avrebbe percepito nel 2014 un salario

di fr. 79'781,10.

Al riguardo l’Ufficio AI

ha evidenziato che in data 10 ottobre 2016 aveva esplicitamente chiesto all’ex

datore di lavoro di precisare “…quale sarebbe stato oggigiorno il salario

annuo lordo, per gli anni dal 2011 al 2014, comprensivo di ogni supplemento per

le ferie e per la tredicesima, che il nostro assicurato avrebbe meritato

svolgendo ad orario completo la professione di muratore se fosse ancora alla

vostre dipendenze e se non fosse intervenuto il danno alla salute…” ( pag.

374.

incarto AI), il quale aveva indicato gli importi presi in considerazione

nella decisione contestata (pag. 375 incarto AI).

Ora, non è necessario accertare

se effettivamente il dato comunicato all’amministrazione sia stato

correttamente calcolato dall’ex datore di lavoro, poiché, come verrà rilevato

nel prosieguo, anche volendo prendere come ipotesi di lavoro l’importo di fr.

79'781,10 l’esito della vertenza non cambierebbe.

Infine, riguardo all’eventuale

avanzamento professionale va fatto presente che semplici ipotesi teoriche non sono

sufficienti; necessario è infatti che tale aspetto sia suffragato

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (Pratique VSI

2002.

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata), ciò che non risulta

essere stato fatto valere in concreto e tantomeno reso verosimile.

2.5.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da

lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari

(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le

sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2

del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale

federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo

federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010

della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato

che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e

l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione

era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI

n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre

2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i

dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di

rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11

settembre 2015 consid. 3.2.2).

2.5.2.1

Nel caso concreto, ritenuto

come l’assicurato abbia terminato con successo la riformazione professionale

quale impiegato di commercio al dettaglio ottenendo il relativo attestato di

capacità, il reddito da invalido è stato determinato utilizzando i dati

statistici non avendo in seguito l’assicurato lavorato in quel settore. In particolare:

" (…)

Reddito da invalido:

Secondo le tabelle RSS, il reddito di riferimento è quello del

settore 47 (Commercio al dettaglio) skill level 2 (ottenimento AFC).

Tali tabelle rilevano che il reddito statistico mensile per un uomo nel 2014

ammonta a CHF 4'950.00 (CHF 4'876.00 nel 2012 aggiornato) per 41.8 ore

lavorative settimanali.

Il reddito annuale ammonta dunque a CHF 62'073.00 (4950 / 40 * 41.8

*12).

Considerando la IL del 20% in attività adeguata, come da rapporto

finale SMR del 12.05.2011, ne risulta un reddito di CHF 49'658.00.

(…)” (Doc. AI 155)

2.5.2.2

Il ricorrente sostiene che

debba essere tenuto conto di una riduzione sociale del 15%:

" (…) L'assicurato

è quindi persona di origini straniere di 53 anni, che ha lavorato quasi sempre

quale manovale/muratore, che a causa di un infortunio al braccio non può più

del tutto potuto svolgere attività né pesanti, né medio-pesanti e che presenta

limitazioni funzionali importanti (almeno 20%) anche in attività ritenute

leggere o molto leggere, ritenute adeguate.

In queste condizioni si deve ammettere una riduzione sociale del

15% sia per le circostanze concrete legate al fatto che egli da un'attività

pesante deve "passare" ad un'attività leggera (5% per cambiamento di

attività), sia per il fatto che è limitato alle attività leggere (5% attività

leggere) sia per il fatto che anche in attività leggera egli presenta

limitazioni funzionali importanti non del tutto considerate dall'inabilità

lavorativa del 20% (5% per limitazioni funzionali). Si pensi come (ciò che

verrà meglio esposto in seguito) anche nella vendita vi siano attività che il

signor RI 1 non può fare o non può fare in maniera completa e piena e ciò al di

là dell'inabilità del 20% riconosciuta dall'UAl.

Tutto considerato egli si trova comunque gravemente penalizzato

rispetto ai lavoratori cui i dati statistici per la maggior parte si applicano.

(…)” (Doc. I pag. 5)

A tal riguardo l’Ufficio

AI ha ricordato:

" (…) che la

riformazione nell'attività di impiegato del commercio al dettaglio è stata

proposta dall'assicurato stesso (cfr. in tal senso lo scritto 17.07.2013 sub.

doc. 85 incarto Al).

Si tratta di un'attività adeguata ad hoc - scelta appositamente

dall'assicurato (in accordo con l'Ufficio Al) dopo aver eseguito ben tre

accertamenti professionali in questo ambito (uno presso il Centro professionale

di __________ (doc. 96 e 98 incarto Al), uno presso la ditta __________ di __________

(doc. 101 e 102 incarto Al) ed uno presso la ditta __________ di __________

(doc. 105 e 107 incarto Al)) motivo per cui non vi è spazio alcuno per

l'applicazione di eventuali riduzioni sociali sul reddito statistico da

invalido determinato dall'Ufficio Al (come è invece il caso quando

l'amministrazione si riferisce al valore centrale (livello di competenze 1)

della Tabella TA1 dell'ISS la quale comprende un ampio ventaglio di attività

adeguate).

Va poi rammentato che al momento di intraprendere la riformazione

professionale quale impiegato del commercio al dettaglio (come pure al momento

di effettuare i vari accertamenti professionali summenzionati) erano già

presenti – dal punto di vista medico – tutte le limitazioni funzionali elencate

all'interno del rapporto finale SMR sub. doc. 46 incarto Al (il quale riprende

a sua volta le diverse limitazioni enumerate dal Dr. med. __________ sub. doc.

23.

incarto LAINF).

Dal mese di ottobre 2013 in poi, l'assicurato – con i limiti

funzionali (già) presenti – ha pertanto dimostrato di poter svolgere nella

misura dell'80% e senza alcun problema di sorta l'attività di impiegato del

commercio al dettaglio (per la quale è stato appositamente riformato dall'UAI

sull'arco di due anni). La richiesta di applicare una riduzione del 5% (per

cambiamento di attività) va perciò respinta.

Del resto, il Dr. med. __________ del SMR dell'Al — prendendo

esplicitamente posizione sui certificati 21.06.2016 del Dr. med. __________ e

04.08.2016

del Dr. med. __________ (inviati all'amministrazione dopo la

conclusione della riformazione professionale in parola) – ha ribadito,

all'interno della sua annotazione del 29 agosto 2016, che "la

certificazione medica attuale non dimostra una sostanziale modifica dello stato

di salute.

L'assicurato mantiene una CL dell'80% in attività rispettosa

dei limiti funzionali. L'attività di impiegato di commercio al dettaglio

risulta rispettosa dei limiti funzionali.". (cfr. anche in tal

senso il doc. 151 incarto Al).

Per quanto riguarda infine gli impedimenti funzionali derivanti

dal danno alla salute, si ricorda altresì che il rapporto finale SMR del

12.05.2011

agli atti ha (già) incluso nella propria valutazione una riduzione

(per attività leggere confacenti) pari alla percentuale del 20%, motivo per cui

anche la richiesta di applicare un'ulteriore riduzione del 10% (5% per attività

leggere e 5% per limitazioni funzionali) va disattesa.

In definitiva, la riduzione sociale del 15% (da applicare sul

reddito statistico da invalido) richiesta da controparte va integralmente

respinta. (…)” (Doc. IV pag. 4)

Ora,

viste le succitate dettagliate e convincenti motivazioni, tenuto inoltre conto

del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71

e 132 V 393 consid. 3.3), questo TCA ritiene che non operando la chiesta

decurtazione l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento.

2.5.2.3

L’assicurato si è inoltre

lamentato che l’Ufficio AI non ha applicato il principio del parallelismo dei

redditi e che quindi non ha tenuto conto della differenza di salario (gap

salariale). Egli ha infatti sostenuto:

" (…) Si

impone inoltre e comunque una riduzione per gap salariale. Si consideri pure

(ciò che come detto in precedenza è errato) che nel 2014 il signor RI 1 avesse

avuto diritto ad un salario di CHF 68'549.- come (genericamente ed

erroneamente) indicato dall'ex datore di lavoro. Secondo i dati statistici nel

2014, per un dipendente skill-level 2, il salario sarebbe stato nel settore

della ostruzione (41-43) di CHF 5'888.- mensili per 12 mensilità annue e 40 ore

di lavoro la settimana (cfr. tabelle TA1). Portando questo dato alle 45h di

lavoro settimanali del signor RI 1, si ottengono CHF 6624.-, pari a CHF

79'488.- annui. Ma anche utilizzando il numero medio di ore di lavoro, pari a

41.7

settimanali, si ottiene un reddito annuo di CHF 73'659.-.

Questo dato, parificato al reddito ipotetico da valido di CHF

68'549.- corrisponde ad un gap salariale del 13.75%, rispettivamente del 6.94%.

Ciò impone una deduzione per gap salariale del 8.75%, rispettivamente del

1.

%. (…)” (Doc. I pag. 3-4)

A questo proposito va ribadito

che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo

dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva

accontentarsi di un salario modesto. Non v'è una presunzione in tal senso (STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 4.2; STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011

consid. 8.4).

Il Tribunale federale ha

riconosciuto che se un assicurato, per motivi estranei all'invalidità (per

esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle

sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione

dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello

stesso ambito professionale - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza

che vi si sia spontaneamente accontentato, si procede a un parallelismo dei

due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%

(DTF 135 V 297).

Il parallelismo dei redditi

tiene quindi conto della circostanza che l'assicurato da invalido non è

realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui

occorre riconoscergli un salario da invalido conseguentemente più basso. Per

contro, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente

conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido

inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello

medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4).

In sostanza, nel parallelismo

dei redditi il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato

prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico.

Inoltre, il parallelismo dei

redditi si giustifica non solo in ragione della differenza considerevole

(già una differenza del 5% è sufficiente per apparire considerevole) tra il

reddito effettivamente conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello

nazionale) nel settore specifico, ma anche e soprattutto per l'involontarietà

di questa differenza. L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla

collettività degli assicurati le conseguenze di una sua scelta personale. In

simile evenienza nessun intervento, anche solo parziale, può essere richiesto

dall'AI (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3; STF 9C_430/2013 del 22

luglio 2013).

Nel caso di specie, correttamente

in sede di risposta l’amministrazione ha evidenziato:

" (…) Nel

caso concreto, il Signor RI 1 - al momento dell'assunzione e della

sottoscrizione del contratto di lavoro presso la ditta __________ di __________

(avvenuta il 1° aprile 2008) - era già in possesso dell'attestato di capacità

quale muratore (soprastruttura).

Di conseguenza, sottoscrivendo il contratto di lavoro con la ditta

summenzionata, l'assicurato ha dimostrato di (spontaneamente e volontariamente)

accontentarsi del salario che gli veniva corrisposto (e ciò anche se - in

considerazione del suo attestato di capacità quale muratore (soprastruttura) -

egli avrebbe potuto ambire, secondo le argomentazioni di controparte, a dei

salari di categoria superiore).

Alla luce di quanto sopra descritto, secondo lo scrivente Ufficio

può essere ritenuto che il qui ricorrente - per motivi estranei all'invalidità -

si sia deliberatamente accontentato del salario che gli è stato

corrisposto dalla ditta __________ di __________.

In tale evenienza, quindi, il parallelismo dei redditi non è

assolutamente applicabile. (…)” (sottolineatura del redattore; doc. I pag. 3)

Certo, a tale riguardo nelle

osservazioni 29 maggio 2017 il ricorrente ha giustamente evidenziato che se il

datore di lavoro non rispetta il CCL d’obbligatorietà generale “… non può

essere addotto quale motivo a discapito del lavoratore invalido. Sarebbe come

ratificare un abuso e penalizzare doppiamente il lavoratore” (VIII).

Va comunque ricordato che

l’assicurato, benché di origini __________, è cittadino svizzero, ha lavorato

tre anni (2000 -2003) in un albergo a __________ e dall’ultimo datore di lavoro

dal 2004 al 2010 (cfr. valutazione professionale del 31 ottobre 2013 in doc. 98

incarto AI).

Pertanto, queste circostanze

portano a concludere che l’assicurato si è accontentato del reddito che la __________

ha versato in tutti questi anni.

Una diversa conclusione non può quindi essere tratta, dato che non

risulta che l’assicurato abbia messo in atto sforzi particolari, nel corso di

questi anni, per cambiare attività ed ottenere in questo modo un salario

superiore, rispettivamente di aver denunciato un salario inferiore al CCL.

Tuttavia, volendo

riconoscere per mera ipotesi di lavoro un gap salariale dell’1.44% come

correttamente calcolato dall’Ufficio AI nelle osservazioni 9 giugno 2017, tenuto

inoltre conto della riduzione medica del 20%, il reddito da invalido ammonta a

fr. 48'943,30 che

raffrontato al reddito da valido sostenuto dall’assicurato (fr. 79'781,10) non

permette tuttavia di giungere ad un’invalidità del 40% ([79'781,10 - 48'943,30]

x 100 : 79'781,10 = 38,65% arrotondato al 39% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121).

Visto tutto quanto

precede, la decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto.

2.6

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti