32.2017.62
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26 ottobre 2017Italiano66 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.62
TB
Lugano
26 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 marzo 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel 2014 (doc. 12) RI 1, 1975,
ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa di una sindrome ansioso depressiva
che dal 4 settembre 2014 l’ha reso inabile al lavoro di operaio.
Esperita una prima perizia psichiatrica nel gennaio 2016 (doc. 72)
che l’ha ritenuto inabile all’80% in qualsiasi attività e una seconda nel
maggio 2016 (doc. 87) in cui la psichiatra ha rilevato un miglioramento e una
capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività, con decisione dell’8 marzo
2017 (doc. A) l’Ufficio AI ha negato la rendita (grado AI 10%) e i provvedimenti
professionali.
1.2. Il 19 aprile 2017 (doc. I) RI
1, rappresentato da RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo in via principale
di ordinare all’Ufficio AI di attribuirgli una rendita intera di invalidità
(grado AI 80%) fino a tre mesi dopo l’intervenuto miglioramento, quindi fino al
31 agosto 2016; in via subordinata, di retrocedere gli atti all’amministrazione
per un nuovo accertamento medico psichiatrico “illustrante l’effettivo stato
di salute dell’assicurato, l’incidenza del gioco amatoriale del calcio ed il
relativo grado invalidante.”.
Secondo il ricorrente, egli sarebbe stato inabile al lavoro per un
episodio depressivo grave e per un disturbo di personalità misto nella misura
di almeno l’80% fino alla seconda perizia del 31 maggio 2016, in cui è stato
riscontrato un miglioramento tale da portare la sua capacità lavorativa all’80%
a decorrere da quel momento. Come attestato anche dal suo psichiatra curante il
10 ottobre 2016, è solo dalla fine di maggio 2016 che il suo quadro di salute è
migliorato e che egli ha sospeso le cure a causa degli effetti collaterali e
dei problemi gastrici legati all’assunzione dei medicamenti. Sia i curanti sia
la perita erano concordi su ciò.
L’insorgente ha dunque rimproverato all’Ufficio AI di non avere
accertato in modo completo il suo stato di salute, “essendosi unicamente
adagiato sul fatto che “verosimilmente” (cfr. annotazione SMR del 17.02.2017),
giocando a calcio, peraltro solo saltuariamente e senza alcun vincolo,
l’assicurato avrebbe riacquistato la piena capacità lavorativa già all’inizio
della stagione calcistica, ovvero a settembre 2015.” (doc. I punto 8).
Ritenuto che le sue condizioni di salute sono migliorate solo dal
giugno 2016, per l’assicurato l’SMR non poteva pronunciarsi su un miglioramento
avvenuto nel settembre 2015 soltanto in virtù del fatto che saltuariamente
giocava a calcio nei veterani, senza invece approfondire che il gioco di
società era stato previsto proprio dallo psichiatra nell’ambito di un possibile
reintegro sociale e conseguente miglioramento del suo stato di salute.
Peraltro, egli non sempre riusciva ad allenarsi e durante le partite giocava
soltanto alcuni minuti. Pertanto, il miglioramento deve essere considerato come
avvenuto dopo la seconda visita peritale del 31 maggio 2016 e non già a
settembre 2015, visto che in occasione della prima perizia del 14 gennaio 2016
era stato considerato inabile al lavoro in ragione dell’80% dallo stesso
perito. Il medico SMR, non specialista in materia, ha per contro modificato il
parere della perita psichiatra.
Quanto all’aspetto economico, il ricorrente ha rilevato che
sebbene il reddito da valido sia stato corretto in Fr. 53'028.-, tuttavia il
reddito da invalido non è stato rapportato equamente al grado di capacità
lavorativa effettiva.
Inoltre, non si sarebbe tenuto debitamente conto della riduzione
per attività leggere, che doveva essere del 25%, e non del 10%, viste le
problematiche e i disagi psichici riscontrati alla concentrazione e alla
possibilità di apprendimento.
1.3. Con risposta del 19 maggio
2017 (doc. IV) l’Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il
ricorso, giacché dal profilo medico le valutazioni peritali erano complete e
concludenti. Sia la perita psichiatra che ha valutato l’assicurato in due
occasioni sia i medici del Servizio Medico Regionale che sono intervenuti
risultano credibili, mentre la stessa conclusione non può essere tratta per il
ricorrente. Egli non ha mai segnalato di giocare a calcio - attività che
addirittura risulta risalire al campionato 2014/ 2015 -, anzi, aveva affermato
di non partecipare ad attività sportive né di praticare degli hobby. Il
dichiarato ritiro sociale era chiaramente incompatibile con l’attività
calcistica svolta che, per di più, è risultata essere non certo occasionale, ma
assidua, visto che l’assicurato ha giocato come titolare in tutte le partite
tranne in quella successiva alla seconda visita peritale. Peraltro, non risulta
verosimile che con una patologia psichiatrica tanto grave da comportare
un’inabilità lavorativa pressoché totale il ricorrente abbia partecipato così
attivamente ad un campionato di calcio, che richiede una frequenza regolare
agli allenamenti.
Egli non ha saputo quindi produrre degli elementi oggettivi di
natura medica a sostegno delle proprie argomentazioni.
Quanto all’aspetto economico, l’amministrazione ha ribadito la correttezza
della riduzione del 10%, oltre alla riduzione del rendimento del 20% dal lato
medico.
1.4. Il 20 giugno 2017 (doc. VIII)
il ricorrente ha contestato la risposta di causa dell’Ufficio AI alla luce del
fatto che tutti i referti medici agli atti hanno attestato un miglioramento del
suo stato di salute soltanto dopo il 31 maggio 2016, perciò non si comprende l’insistenza
dell’amministrazione di ritenere che il gioco del calcio sia determinante per
valutare la sua capacità lavorativa.
L’assicurato ha prodotto le direttive della Federazione calcistica
ticinese, da cui si evince come i cambi in campo siano volanti e assolutamente
liberi per la categoria seniori. Pertanto, il fatto che l’interessato fosse
iscritto ad ogni partita non vuol dire che giocasse effettivamente nel corso
delle stesse. I compagni di squadra potrebbero comprovare che egli partecipava
in misura ridotta e solo quando la situazione psico-fisica glielo permetteva.
Il ricorrente ha quindi chiesto l’audizione testimoniale dei compagni di calcio
che compaiono nelle stampe delle formazioni della squadra di ogni singola
partita allegate dall’Ufficio AI.
L’insorgente ha infine ribadito come sia inspiegabile che l’SMR si
sia pronunciato in maniera diversa dalla perita appositamente nominata dall’amministrazione,
la quale l’ha valutato nel gennaio e nel maggio 2016 ritenendolo dapprima
inabile all’80%, poi abile all’80% dal giorno della seconda perizia.
1.5. Il 3 luglio 2017 (doc. X)
l’amministrazione ha ribadito che i medici del Servizio Medico Regionale hanno
ritenuto incompatibile la diagnosi di episodio depressivo grave senza sintomi
psicotici (ICD-10: F33.2) con lo svolgimento e la partecipazione regolare
dell’interessato al campionato di calcio seniori almeno dal settembre 2015,
attività che peraltro non è mai stata menzionata dall’assicurato durante la
visita peritale del gennaio 2016 e solo in modo evasivo nella perizia del
maggio 2016, né tanto meno è stata mai accennata dai medici curanti nei loro
rapporti.
L’Ufficio AI ha quindi concluso che la valutazione dei medici SMR
era valida e che il ricorso doveva essere respinto.
L’insorgente non ha formulato nuove osservazioni né ha prodotto
nuovi mezzi di prova (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha negato
all’assicurato una rendita (intera) di invalidità temporanea, ossia (soltanto)
per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016.
2.2. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico
(DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:
TF] con sentenza U 156/05 del 14
luglio 2006, consid. 5).
2.3. Trattandosi in concreto dell’(ipotetica)
attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza,
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito
dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a
cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato
ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Va ancora ricordato che per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/
Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2
l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra
l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le
nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
Va infine rilevato che nella DTF 141 V 281 il Tribunale federale
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
2.5. Nel caso di specie, dopo
avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e sentito il parere del
Servizio Medico Regionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto una
perizia psichiatrica presso il Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali.
Il 14 gennaio 2016 dalle 14 alle 15.30 e il 29 gennaio 2016 dalle
14.15 alle 15.45, la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
visitato ambulatorialmente l’assicurato e dopo la prima valutazione ha avuto un
colloquio con la moglie dalle 15.30 alle 15.45. Inoltre, il 23 febbraio 2016 la
perita ha discusso telefonicamente con il medico curante dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia. La specialista si è anche basata sull’incarto
fornito dall’Ufficio AI, sui dati mostrati dall’assicurato durante le due
visite e sui dati anamnestici acquisiti dagli atti, dall’assicurato, dalla moglie
e dallo psichiatra.
Nel suo rapporto peritale del 29 febbraio 2016 (doc. 72) l’esperta
ha riassunto gli atti medici a sua disposizione, ha esposto la forma e la
gravità dei riscontri oggettivi, le manifestazioni concrete del danno alla
salute, l’esito del test mini ICF-APP utilizzato per la descrizione delle
risorse e dei deficit, i disturbi soggettivi, l’anamnesi completa (familiare,
fisiologica, scolastica, lavorativa, sociale, lo sviluppo della malattia e i
risultati delle terapie, le informazioni fornite da terzi), la descrizione
della giornata e del contesto sociale, le risorse personali esistenti.
Quali diagnosi la psichiatra ha posto episodio depressivo grave,
senza sintomi psicotici (ICD-10: F33.2) su evoluzione di una sindrome da
disadattamento (ICD-10: F43.22); disturbo di personalità misto con prevalenti
tratti dipendenti, ansioso-evitanti e ossessivi (ICD.10: F61.0) dall’età
adulta.
Questi disturbi determinavano sia difficoltà legate allo stato
depressivo (sindrome apatica-abulica-anedonia) che incide sulle funzioni
esecutive, decisionali, consequenziali, previsionali, sulla persistenza e sul
funzionamento relazionale, sia difficoltà legate al disturbo di personalità che
incide sulle capacità adattive, sulla flessibilità, sul giudizio e l’assertività
e la relazione con gli altri.
Nella sua valutazione l’esperta nominata dall’Ufficio AI ha indicato
che la stima di sé dell’assicurato dall’età adulta era fragile con sensi di
colpa, senso di inferiorità e di inadeguatezza rispetto agli altri.
Ha sviluppato scarse abilità di coping nel fronteggiare i
problemi, il mondo e sé stesso con approccio pragmatico-evitante. L’interessato
manifestava disagio nell’affrontare emozioni intense e complesse che evitava e
la gamma delle espressioni emotive era ristretta nei contesti interpersonali.
Era poco sensibile ai sentimenti altrui, non desiderava contatti sociali e non
aveva amici stretti né confidenti. Le relazioni erano immature, era inibito
socialmente con ipersensibilità alla valutazione negativa e al rifiuto. Aveva
assunto atteggiamenti regressivi e di forte dipendenza nei confronti della
moglie unica persona di cui si fidava e figura in grado di supportarlo ed
accudirlo. La preoccupazione per l’ordine e il controllo mentale e
interpersonale (presente dall’età adulta) con cui cercava di mantenere una
sensazione di controllo era stato a spese di flessibilità con diminuzione della
capacità di adattamento e di compromesso. L’esperta ha condiviso la diagnosi di
disturbo di personalità misto (ICD-10: F61.0) formulata dal dr. med. __________.
L’assicurato ha sviluppato una classica sindrome da disadattamento con reazione
mista ansioso depressiva dopo la notizia del licenziamento
nell’agosto-settembre 2014, che ha interferito con il suo funzionamento e le
sue prestazioni sociali. A causa del disturbo personologico il quadro era
rapidamente evoluto in una depressione maggiore (episodio depressivo ICD-10:
F32) secondo quanto contenuto agli atti dall’inizio del 2015, dapprima di media
gravità e successivamente grave come nell’attuale: ICD-10: F32.2. Non era
invece condivisibile la diagnosi posta dallo psichiatra curante di episodio
depressivo grave con sintomi psicotici (ICD-10: F32.3) formulata nel rapporto
del 15 ottobre 2015. L’episodio depressivo e il disturbo di personalità
interagivano potenziando l’impatto sulla sua funzionalità personale e sociale
con riverbero sulla capacità lavorativa.
L’esperta ha ritenuto indicata la continuazione delle cure in atto
(psicofarmacoterapia, trattamento psicoterapico di sostegno, frequenza di 2
volte alla settimana di un day hospital), ma ha proposto una rivalutazione
della terapia farmacologica ed eventualmente che fosse disposto un ricovero.
Essa ha evidenziato che nel processo di reinserimento lavorativo incidevano il
deficit della flessibilità, del giudizio, dell’assertività, del contatto con
gli altri e dell’integrazione nel gruppo dovute al disturbo personologico e i
deficit imputabili all’episodio depressivo grave che incideva sulle capacità
decisionali, esecutive e sulla persistenza per rapida esauribilità delle
risorse nel tempo.
I disturbi connessi all’episodio depressivo grave e al disturbo di
personalità misto limitavano la capacità lavorativa all’80% e quindi di
reinserimento all’80%.
Lo stato psicopatologico dell’assicurato non permetteva di attuare
misure volte al reinserimento professionale per lo svolgimento di un’attività
lavorativa che poteva essere esercitata al massimo al 20%. Come casalingo era
abile al 50%.
La perita ha quindi affermato che l’assicurato era stato
dichiarato inabile al 100% dal 4 settembre 2014 fino alla sua valutazione e che
l’attuale quadro psicopatologico giustificava un’inabilità lavorativa all’80%.
Visto il decorso osservato da settembre 2014 fino a quel momento, la psichiatra
ha ritenuto che la capacità lavorativa fosse ridotta in modo continuo nella
precedente attività ed in altre attività semplici e ripetitive. Al momento
della perizia l’incapacità lavorativa era dell’80%.
Nel suo rapporto finale del 9 marzo 2016 (doc. 73) il dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, attivo presso il Servizio Medico Regionale, ha
riportato le diagnosi poste dalla perita e ha confermato che l’assicurato era
inabile al lavoro nella misura dell’80% in qualsiasi attività dal 4 settembre
2014, visto che era apatico, abulico, disorganizzato, sopraffatto da situazioni
nuove, capacità di giudizio deficitaria, performance inadeguata, molto insicuro
in genere con scarso contatto emotivo e interesse per gli altri.
A seguito della scoperta casuale che l’assicurato era attivo come
giocatore di calcio, il 18 aprile 2016 (doc. 80) il dr. med. __________ ha
interpellato il Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali per sapere se era
opportuna una valutazione di decorso, proposta che il 22 aprile 2016 (doc. 82) la
dr.ssa med. __________ ha ritenuto utile per definire lo stato psicopatologico
attuale e per valutare, nel caso l’assicurato fosse stato attivo come
calciatore, se tale attività fosse stata compatibile con il quadro clinico
allora presentato.
Nel referto del 6 giugno 2016 (doc. 87) la perita ha precisato di essersi
basata sulle constatazioni obiettive e cliniche rilevate nell’ambito delle
visite ambulatoriali dell’assicurato del 17 maggio 2016 dalle 16 alle 17.30 e
del 24 maggio 2016 dalle 13.50 alle 14.40, sul colloquio con la moglie del 24
maggio 2016 durato 10 minuti, sui risultati del 20 maggio 2016 del dosaggio dei
medicamenti psicotropi prescritti all’assicurato e sul colloquio telefonico di
10 minuti avvenuto il 30 maggio 2016 con lo psichiatra curante.
La psichiatra ha indicato che l’assicurato non ha riferito essere
occorsi nuovi eventi stressanti né familiari né extrafamiliari dal gennaio 2016
in poi. Non vi sono stati nuovi problemi di salute. L’interessato ha interrotto
il trattamento farmacologico almeno una settimana prima della visita peritale
del 17 maggio 2016 per pirosi gastrica, aumento ponderale e perché “non mi
facevano nulla”; da febbraio 2016 non frequentava più il day hospital, ma
aveva mantenuto il consulto mensile con il dr. __________.
Su specifica richiesta della dr.ssa med. __________, l’assicurato
ha riferito di avere partecipato una volta alla settimana, irregolarmente, alle
partite del campionato ticinese seniori di calcio stagione 2015/2016 nella
squadra del __________ come centrocampista o difensore, nell’autunno e
nuovamente da aprile 2016, e di avere svolto gli allenamenti il mercoledì o il
giovedì sera a __________. Egli ha precisato che “al momento della
precedente perizia non l’ho detto perché il dr. __________ lo sapeva e diceva
che potevo farlo. Io non l’ho detto perché se no non mi credevano al mio
disturbo. Lo sport mi appaga. Lo sport l’ho sempre fatto ma se non sto bene non
riesco a farlo e non lo faccio. Dopo la partita magari andiamo a mangiare la
pizza con qualcuno del calcio a casa loro. Giocare mi piace, non capisco che
differenza può fare che faccio sport con l’invalidità: ho sempre giocato a
calcio! E poi quando sto male mi esco dal campo: i cambi sono volanti, posso
uscire anche dopo 1 minuto. Adesso abbiamo ripreso il campionato ad aprile. Se
io esco o sto a casa per me è indifferente. Io nella mia vita sono sempre stato
solare, non come adesso. Che centra giocare a calcio con il lavoro? Sul lavoro
non posso smettere se non sto bene, a calcio sì!” (pag. 3).
Al primo colloquio l’assicurato ha riferito di avere ripreso a
giocare le partite e gli allenamenti regolarmente, al secondo colloquio ha
precisato di non avere giocato l’ultima partita perché non stava bene.
Fonte di preoccupazione per l’interessato era la situazione
finanziaria e al proposito ha riferito che “se non mi danno l’AI è un
problema. Io ho il permesso C e non voglio andare in assistenza per avere un
altro debito. Scade l’assicurazione e rimaniamo senza soldi e abbiamo già
debiti. Chi me lo trova a me un lavoro con i disturbi che ho? Ho 4 figli da
mantenere! Adesso mi paga ancora l’assicurazione ma sta finendo.” (pag. 3).
Egli ha segnalato durante il primo colloquio di sentirsi un po’
meglio per la depressione rispetto a gennaio, ma non tutti i giorni era uguale;
rimanevano però sempre le ossessioni, a causa delle quali l’assicurato riteneva
di non potere più svolgere alcuna attività lavorativa e quindi di dovere
beneficiare di una rendita AI.
La perita ha evidenziato lo sviluppo della malattia sulla base dei
referti medici messi a sua disposizione e ha ricordato la sua precedente
perizia psichiatrica. Essa ha altresì riportato i colloqui avuti con il dr.
med. __________ (in particolare, egli ha riferito che lo stato depressivo
dell’assicurato era migliorato, ma non era in grado di riferire da quando; era
stato informato dall’assicurato che aveva sospeso la terapia psicofarmacologica
e che giocava a calcio durante la stagione 2015/2016, ma che lui e la moglie
gli avevano riferito che o giocava pochissimo o non riusciva del tutto a
giocare, circostanza che lo psichiatra non ha verificato. A suo dire,
l’interessato poteva forse svolgere un’attività lavorativa parziale, ma non si
era espresso sulla percentuale) e con la moglie dell’assicurato (durante il
primo colloquio quest’ultima ha interferito più volte con lo svolgimento
dell’esame del marito nonostante fosse stata invitata a non farlo intervenendo
o anticipando le risposte del marito o ampliando le risposte date dal coniuge
senza che l’interessato lo richiedesse allo scopo di accentuare i disturbi
lamentati dallo stesso e di sottolinearne la gravità. In merito al calcio la
moglie ha sottolineato più volte che di fatto il marito giocava pochissimo
durante le partite perché stava sempre male, che ha sempre giocato a calcio e
fatto sport e che praticare attività sportiva non è comparabile all’esercitare
un’attività lavorativa. Essa ha ribadito più volte che il marito stava male e
che non poteva assolutamente più lavorare e che doveva essere messo al beneficio
di una rendita di invalidità. In alcune occasioni era lo stesso assicurato che
chiedeva alla moglie di lasciarlo parlare liberamente e di non intervenire. La
coniuge ha infine evidenziato come fosse necessaria una rapida risposta da
parte dell’Ufficio AI vista la scadenza, a settembre, delle indennità
giornaliere e l’importante situazione debitoria.
Soggettivamente l’assicurato lamentava umore deflesso, astenia e
facile esauribilità, difficoltà di concentrazione e di memorizzazione,
occasionali episodi di insonnia intermedia; si sentiva però meno bloccato
rispetto a qualche mese prima. Riteneva comunque di non avere prospettive per
un futuro lavorativo non sentendosi stabile a causa delle ossessioni.
Egli ha indicato che di giorno accompagnava i figli a scuola, faceva
la spesa con la moglie e l’aiutava a fare le pulizie; a volte con lo scooter andava
a trovare un amico. Si lavava ed usciva da solo, non necessitava di essere
accompagnato.
Il referto peritale riporta poi quali dati oggettivi l’esame psichico,
che la prima volta avviene alla presenza della moglie, mentre la seconda volta è
stato effettuato senza il coniuge così come a specifica richiesta della specialista
e disappunto della moglie.
Al primo colloquio l’interessato non presentava segni di ansietà,
mentre all’inizio del secondo egli ha assunto un atteggiamento
passivo-oppositivo, rispondendo a monosillabe alle domande.
Alla richiesta della psichiatra se voleva sospendere il colloquio
ed essere rivalutato un altro giorno, l’assicurato ha subito cambiato
atteggiamento: ha assunto una postura tonica con sguardo diretto verso
l’interlocutore, è diventato interattivo e collaborante e ha affermato che
prima stava male perché aveva dormito poco perché era “preoccupato per
questa storia. Telefoni al dr. __________ che le dice che io sto male e sono
grave e basta! Anche se facevo le partite, che non centrano niente con la mia
malattia e l’ultima non sono andato e chieda a mia moglie cosa ho che le
spiega. No, non voglio sospendere il colloquio, adesso mi è passato. La storia
con l’AI diventa troppo lunga e l’assicurazione a fine agosto non paga più;
l’AI ci mette tanto e io non voglio finire in assistenza.” (pag. 8).
L’esperta ha osservato che durante la restante valutazione l’assicurato si è
mostrato perfettamente a suo agio, fornendo risposte articolate e ricche di
particolari. V’era una tendenza da parte dell’interessato di accentuare i
disturbi ossessivi e che erano responsabili, a suo dire, della sua totale
inidoneità a qualsiasi attività lavorativa.
A proposito della terapia psichica in essere, al primo colloquio
l’assicurato ha indicato l’assunzione di una determinata terapia, che ha però
riferito di avere sospeso quando la perita gli ha annunciato che avrebbe
verificato con il laboratorio di analisi.
La perizia contiene poi il risultato del test mini ICF-APP
utilizzato per la descrizione di risorse e deficit.
La diagnosi posta era di episodio depressivo attualmente lieve
(ICD-10: F33.0) su evoluzione di una sindrome da disadattamento (ICD-10: F43.22)
dall’estate 2014 e di disturbo di personalità misto con prevalenti tratti
dipendenti, ansioso-evitanti e ossessivi (ICD-10: F61.0) dall’età adulta.
Questi disturbi determinavano la sindrome astenica legata allo
stato depressivo lieve ancora in corso che incideva lievemente sulla
persistenza, e le difficoltà legate al disturbo di personalità incidevano sulla
flessibilità, sul giudizio, sull’assertività e sull’interazione con gli altri
in un lavoro di gruppo.
Nella sua valutazione la specialista ha sostanzialmente ripreso il
suo precedente parere del febbraio 2016, precisando che l’episodio depressivo
era a quel momento lieve e che la diagnosi di disturbo di personalità misto
(ICD-10: F61.0) formulata dallo psichiatra curante era condivisibile, mentre
non lo era quella di sindrome ossessiva compulsiva, poiché che l’assicurato non
presentava ossessioni o compulsioni ricorrenti sufficientemente gravi.
La psichiatra ha inoltre osservato che la terapia farmacologica era
stata spontaneamente sospesa dall’assicurato, il quale non ha più richiesto di
reintrodurla né ha utilizzato psicofarmaci in riserva per momenti d’ansia o di
tensione. Il risultato dei dosaggi plasmatici degli psicofarmaci ha confermato
tale dato. Egli ha mantenuto il trattamento psicoterapico di sostegno da parte
del dr. med. __________ a frequenza mensile, mentre ha sospeso anche la
frequenza del day hospital.
Quanto alla capacità lavorativa, l’esperta ha rilevato che
l’attività di canneggiatore era limitata dai deficit evidenziati a livello clinico
e confermati dal test.
Il disturbo di personalità misto e l’episodio depressivo a quel
momento lieve non incidevano sulle funzioni dell’Io percettive, esecutive,
decisionali, programmative, consequenziali e previsionali. Ad incidere sulla
capacità lavorativa dell’assicurato dal 4 settembre 2014 fino alla sua prima
valutazione di gennaio 2016 sono stati l’episodio depressivo grave e il
disturbo misto di personalità. Da quanto rilevabile oggettivamente al momento
della seconda valutazione peritale dell’assicurato, la psichiatra ha
evidenziato un miglioramento sostanziale delle sue condizioni psichiche in
assenza di una terapia psicofarmacologica e in particolare un miglioramento
notevole dello stato depressivo. L’esame psichico ha evidenziato una tonalità
dell’umore lievemente deflessa, la presenza di idee ossessive e l’assenza di
disturbi cognitivi. La descrizione della giornata indicava come l’assicurato
disponesse di risorse mobilizzabili. Pertanto, l’attuale quadro psicopatologico
giustificava, per la perita, un’inabilità lavorativa del 20% sulla base dello
stato depressivo lieve che determinava facile esauribilità. Visto il decorso
osservato da settembre 2014 fino alla seconda perizia, l’esperta ha ritenuto
che la capacità lavorativa fosse da considerare ridotta all’80% in modo
continuo nella precedente attività e in altre attività semplici e ripetitive
fino al momento della precedente perizia. Al momento dell’attuale perizia la
capacità lavorativa era invece ridotta del 20%. Non era stato però possibile
definire con certezza dal colloquio telefonico avuto con lo psichiatra curante
e dalle dichiarazioni dell’assicurato da quando l’episodio depressivo fosse
lieve e quindi da quando l’assicurato fosse da considerare abile all’80%. Come
casalingo era abile totalmente.
Misure volte al reinserimento professionale per lo svolgimento di
un’attività lavorativa all’80% erano esigibili da subito, sebbene l’assicurato
non fosse motivato al recupero del ruolo lavorativo.
La perita ha infine notato una discrepanza tra i sintomi riferiti
dall’interessato, lo stato psichico oggettivo e la descrizione delle attività
quotidiane.
Rispondendo al quesito del medico SMR, la psichiatra ha detto che
non era stato possibile esprimersi con certezza su quanto fosse stato attivo (durata
del tempo di gioco, partecipazione agli allenamenti) l’assicurato come
giocatore di calcio nell’autunno e nell’inverno scorso essendo molto evasivo su
tale argomento.
Il 20 giugno 2016 (doc. 89) il dr. med. __________ dell’SMR ha ripreso
la diagnosi di episodio depressivo lieve su evoluzione di una sindrome da
disadattamento e di disturbo di personalità misto con prevalenti tratti
dipendenti, ansioso-evitanti e ossessivi.
Ha inoltre stabilito che dal 4 settembre 2014 l’interessato era
inabile in qualsiasi lavoro in ragione dell’80% e dal 1° settembre 2015 nella
misura del 20%, precisando che v’era una lieve esauribilità, l’assicurato aveva
moderati deficit di giudizio, era in grado di seguire regole precise, applicare
conoscenze, esperienze ed abilità come dimostrato dalla partecipazione attiva
al campionato di calcio seniori da settembre 2015. A suo dire, era del tutto
verosimile che, dal momento della partecipazione nota da settembre 2015 al
campionato di calcio in modo regolare con relativi allenamenti, l’assicurato
presentasse solo lievi deficit funzionali. Infine, la prognosi era favorevole e
non erano applicabili terapia che avrebbero migliorato la capacità di lavoro.
Con le sue osservazioni al progetto di decisione il 27 ottobre
2016 (doc. 105), con cui ha contestato che già dal settembre 2015 le sue
condizioni di salute fossero migliorate essendolo invece soltanto dalla seconda
perizia del 31 maggio 2016, l’assicurato ha prodotto l’attestato medico del 10
ottobre 2016 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il quale
ha rilevato che l’interessato era in sua cura dal 13 novembre 2014 per episodio
depressivo grave e per disturbo di personalità misto con tratti dipendenti,
ansioso-evitanti e ossessivi. Lo specialista ha precisato che da maggio 2016 il
quadro era migliorato, il paziente aveva sospeso le cure e dal 30 settembre era
abile al lavoro al 100%. Rimanevano i sintomi ossessivi e una leggera
deflessione dell’umore.
Il 17 febbraio 2017 (doc. 110) il dr. med. __________, FMH medicina
interna, ha esposto il referto dello psichiatra curante, ha riassunto le
diagnosi e la capacità lavorativa stabilite nella prima e nella seconda perizia
dalla dr.ssa med. __________ e ha concluso quanto segue:
" In
discussione è la durata dell’inabilità lavorativa totale con inizio in data 4
settembre 2014. In data 14 gennaio 2016 è stato constatato un miglioramento
dello stato di salute e lo stato di salute è rimasto stazionario come evidenzia
la perizia del 31 maggio 2016. Dal 14 gennaio 2016, la capacità lavorativa è
80%. Il fatto che l’assicurato abbia potuto partecipare al campionato di calcio
2015/2016 dimostra però che la capacità lavorativa era meno compromessa di
quanto sembrava almeno dal settembre 2015. Pur considerando che si tratta di un
gioco e che l’attività può essere interrotta al bisogno (cambiando ad esempio
un giocatore in campo all’occorrenza) si deve pure tenere presente che le
capacità di giudizio, di decisione e di seguire delle regole precise devono essere
conservate per giocare a calcio e che l’attività non può essere limitata alle gare,
ma presuppone una partecipazione all’allenamento di modo che è verosimile che
la capacità lavorativa dell’80% era già presente dal settembre 2015. Alla prova
dei fatti, il danno della salute non poteva corrispondere ad un episodio
depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10 F33.2).
Il certificato medico della Dr.ssa __________ localizza il
miglioramento dello stato di salute nel maggio 2016 attestando capacità
lavorativa totale dal 30 settembre 2016. Non contiene indicazioni riguardanti
lo stato di salute dell’assicurato.
Si conferma la capacità lavorativa presa in considerazione per il
progetto di decisione.”.
La dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, attiva
presso il Servizio Medico Regionale, il 21 febbraio 2017 (doc. 111) ha confermato
“le esaustive annotazioni del collega SMR Dr. __________ e pertanto la CL
del progetto di decisione 25.07.2016: IL 80% dal 04.09.2014 al 31.08.2015; IL
20% dal 01.09.2015.”.
2.6. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108
consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25
febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
Considerandi
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24.
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,
ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008.
IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie,
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg.
(249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente
basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e
quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione
rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra
le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il
fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come
pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale
intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.7
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare
l'operato dell'amministrazione.
Essa ha richiamato dall’assicuratore malattia, che si è assunto il
caso di inabilità lavorativa dell’assicurato fino a settembre 2016, l’intera
documentazione medica raccolta comprese le perizie psichiatriche che ha fatto
esperire, ha debitamente interpellato i medici curanti dell’assicurato e ha
sottoposto i loro referti al medico del Servizio Medico Regionale, il quale ha
ritenuto necessario sottoporlo a una perizia specialistica in ambito psichiatrico.
Le circostanze hanno poi portato alla necessità di effettuare,
dopo solo alcuni mesi, una seconda valutazione psichiatrica, di decorso, che è
stata affidata al precedente perito.
La dr.ssa med. __________ ha quindi valutato di persona il
ricorrente in più occasioni e ciò anche alla luce di tutti i referti dei medici
curanti e dei periti assicurativi che le sono stati messi a disposizione e che
l’esperta ha minuziosamente esposto nel suo primo rapporto peritale del 29
febbraio 2016.
Inoltre, la psichiatra nominata dall’Ufficio AI ha avuto modo di
parlare con la moglie del ricorrente e con lo psichiatra curante sia in
occasione della prima perizia sia della seconda.
Nel gennaio 2016 la perita era giunta alla conclusione che a quel
momento la capacità lavorativa dell’assicurato era solo del 20% a causa dei
limiti nel rispetto delle regole, nell’organizzazione dei compiti, nella
flessibilità, nel giudizio, nella persistenza, nell’assertività, nel contatto
con gli altri, nell’integrazione nel gruppo, nelle relazioni intime e nelle
attività spontanee. Il disturbo di personalità misto e l’episodio depressivo
grave incidevano sulle funzioni esecutive, decisionali, programmative,
consequenziali e previsionali, che a loro volta influivano sulle capacità
consequenziali e incidevano anche sul funzionamento relazionale.
La psichiatra era pervenuta a tale conclusione sulla base delle
informazioni raccolte direttamente dall’assicurato durante la sua valutazione e
da terzi (moglie e psichiatra curante), come pure dell’esame clinico
dell’interessato e del test Mini ICF-APP.
Tuttavia, d’avviso di questo Tribunale, secondo il principio della
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218
consid. 6; DTF 129 V 56 consid. 2.4), si deve
ritenere che questa valutazione peritale sia stata fuorviata dalle informazioni
errate fornite dal ricorrente rispettivamente dal non essere stato sincero.
È infatti soltanto quando è stato appositamente interpellato al
riguardo dalla perita durante la seconda valutazione del maggio 2016 che
l’assicurato ha riconosciuto di avere partecipato e di partecipare al
campionato di calcio seniori. Egli ha ammesso di non averlo detto durante la
perizia del gennaio 2016 perché temeva che altrimenti non si credesse che aveva
dei disturbi psichici. L’insorgente ha inoltre affermato di avere sempre
praticato dello sport, eccetto quando non stava bene.
Per quanto concerne il calcio, l’assicurato ha affermato che dopo
le partite andava a mangiare la pizza con dei compagni di squadra e che giocare
a calcio gli piace, tanto da avere sempre giocato a calcio; al limite, quando
stava male, usciva dal campo con un cambio volante, che è ammesso dal
regolamento per il campionato seniori, perciò poteva giocare anche solo un
minuto e poi uscire dal campo se non si sentiva bene.
Il 17 maggio 2016 l’assicurato ha dichiarato di avere ripreso a
giocare le partite e gli allenamenti regolarmente, mentre una settimana dopo ha
dichiarato di non avere giocato l’ultima partita perché non stava bene.
È evidente che queste ammissioni cozzano con lo status che la
dr.ssa med. __________ ha potuto accertare nel gennaio 2016 sulla scorta delle
risposte date dall’assicurato.
In effetti, la specialista aveva annotato perdita di interessi,
demotivazione, mancanza di obiettivi, tendenza all’isolamento con evitamento
delle situazioni sociali, difficoltà di attenzione e di concentrazione, assenza
del desiderio di instaurare relazioni di amicizia (doc. 72 pag. 14).
Il TCA rileva che le dichiarazioni del ricorrente hanno soprattutto
sfalzato il test Mini ICF-APP utilizzato per la descrizione delle risorse e dei
deficit.
In particolare, va evidenziato che l’assicurato ha affermato di
non avere difficoltà a capire le regole, ma a rispettare gli appuntamenti e gli
impegni a causa del suo stato depressivo. Ciò contrasta, a non averne dubbio,
con gli impegni fissi dei due allenamenti alla settimana e della partita di
calcio, che forzatamente comportava anche delle trasferte nel Cantone.
Nell’organizzazione dei compiti la perita ha giudicato che v’era
un grado di disabilità grave. Tuttavia, non corrisponde alla realtà dei fatti la
circostanza che gli impegni non venivano assolti per l’apatia e l’abulia e che l’assicurato
aveva difficoltà ad assolvere gli impegni extra domestici da solo.
Quanto all’assertività valutata con un grado di disabilità grave
poiché l’interessato aveva indicato di avere difficoltà a esprimersi in
contesti sociali se non sostenuto, spinto e rassicurato, si scoraggiava
facilmente e si sentiva insicuro e in pericolo, va rilevato che il fatto di
giocare a calcio implica forzatamente, per definizione stessa, di dovere
interagire con gli altri compagni trattandosi di un gioco di squadra, perciò è difficile
credere che l’assicurato avesse delle difficoltà a esprimersi in contesti
sociali.
In merito ai contatti sociali, il grado di disabilità era stato
ritenuto medio-grave alla luce delle dichiarazioni dell’interessato, il quale aveva
detto di avere difficoltà a conversare con gli altri per la tendenza a
ritirarsi in sé e ciò affievoliva ulteriormente i contatti con gli altri e
causava difficoltà nel mantenere le relazioni e nel crearne delle nuove. Aveva
affermato di preferire stare da solo e isolato, di non riuscire ad uscire di
casa e a stare con gli altri.
Non v’è dubbio che questo status contrasta manifestamente con
l’affermazione del maggio 2016 secondo cui l’insorgente dopo le partite andava
a mangiare la pizza con i compagni di squadra.
Ma non solo. Anche alla verifica dell’integrazione dell’assicurato
nel gruppo è stata riscontrata una disabilità grave, avendo egli indicato che
c’era poco contatto emotivo ed interesse per gli altri, che si ritirava dalla
partecipazione gruppale, restando invece incentrato su di sé ed essendo poco
sensibile alle dinamiche di gruppo.
Il TCA ribadisce che il calcio è uno sport di gruppo e quindi che
tutte queste dichiarazioni non sono concludenti.
Non corretta è altresì l’affermazione secondo cui l’assicurato non
partecipava ad attività sportive a causa del suo stato depressivo e non
praticava quindi alcun hobby. Essere membro di una squadra di calcio,
partecipare a due allenamenti alla settimana e alla partita settimanale
all’interno di un campionato ufficiale di calcio non corrisponde certo al
quadro di sé stesso che l’interessato ha illustrato alla psichiatra.
Non va inoltre dimenticato che dalla documentazione prodotta dall’Ufficio
AI pendente causa è possibile concludere con certezza che era almeno dal
settembre 2015 che il ricorrente praticava questo hobby e che ha partecipato praticamente
a tutte le partite del campionato, per di più partendo sempre come titolare –
tranne in una sola occasione (doc. IV/9) - e segnando a volte anche delle reti
(docc. IV/10 e IV/11).
Sull’arco di un’intera stagione – che si svolge da settembre a
novembre e da aprile a giugno -, va qui rilevato che l’unica partita a cui l’assicurato
non ha partecipato è quella che ha avuto luogo il giorno dopo il primo
colloquio di valutazione peritale del 17 maggio 2016 (doc. IV/13). Non è invece
vero, come egli ha indicato alla perita, che non aveva preso parte all’incontro
antecedente la seconda visita del 24 maggio 2016, poiché dagli estratti della
Federazione ticinese di calcio risulta per contro che era titolare nella
partita serale del __________ maggio 2016 (doc. IV/14).
Per quanto concerne i presunti problemi di concentrazione, di
attenzione e di rispetto delle regole, il Tribunale segnala che all’inizio del
campionato il ruolo in campo dell’assicurato era di difensore esterno sinistro,
poi è stato a lungo centrocampista interno sinistro, mentre da fine aprile 2016
ha giocato per un paio di partite come prima punta sinistra e infine gli ultimi
due incontri ha assunto il ruolo di centrocampista esterno sinistro.
Questo continuo cambio di ruoli sta a significare, per ciò che
attiene alla problematica qui in discussione, che il ricorrente era comunque in
grado di modificare i propri incarichi in campo, di assumere nuovi ruoli e
nuovi incarichi, quindi doveva essere concentrato e rispettare le regole sulla
posizione in campo, oltre che a seguire le indicazioni di gioco che gli dava
l’allenatore.
Interpellato nel maggio 2016 in merito a questo suo hobby, il
ricorrente ha sminuito questa circostanza, affermando che un conto era giocare
a calcio, un altro conto essere in grado di svolgere un’attività lavorativa.
Ebbene, questa conclusione spettava alla dr.ssa med. __________,
la quale, però, come evidenziato, non ha avuto un quadro sincero delle
condizioni di salute dell’assicurato, il quale non raccontando e nascondendo la
pratica di un’attività sportiva, per di più così assiduamente ed attivamente,
d’avviso di questo Tribunale ha fuorviato la determinazione delle sue reali
condizioni di salute e della sua capacità lavorativa.
Nel maggio 2016, in occasione della seconda valutazione del
ricorrente effettuata su richiesta dell’SMR, la psichiatra ha potuto soltanto
pronunciarsi sul quadro clinico accertato in quel momento. Una valutazione
retrospettiva non è stata possibile senza documentazione medica risalente al
settembre 2015 o successivamente. Nemmeno il colloquio avuto con lo psichiatra
curante ha chiarito la questione del calcio, visto che il collega ha
riconosciuto di essere stato a conoscenza che il suo paziente giocava a calcio
durante la stagione 2015/2016, ma l’assicurato e la moglie gli avevano riferito
che o giocava pochissimo o non riusciva del tutto a giocare. Per questi motivi,
e non ottenendo maggiori informazioni dall’interessato durante la sua
valutazione, l’esperta non ha potuto rispondere al quesito del medico SMR a
sapere quando era iniziato questo hobby.
Nel suo rapporto finale del 20 giugno 2016 il dr. med. __________ ha
concluso che vista la partecipazione attiva da settembre 2015 al campionato di
calcio seniori con regolari allenamenti, l’assicurato presentava verosimilmente
solo lievi deficit funzionali.
Il dr. med. __________, anch’egli attivo presso il Servizio Medico
Regionale, seppure come medico internista e non psichiatra, ha tratto la
medesima conclusione il 17 febbraio 2017 (doc. 110) dopo avere analizzato nel
dettaglio entrambe le perizie psichiatriche e il referto del 10 ottobre 2016
del curante dr. med. __________. Egli ha sostanzialmente concluso che anche se
si trattava di un gioco e che l’assicurato poteva interromperlo quando voleva,
tuttavia la capacità di giudizio, di decisione e di seguire delle regole
precise doveva essere conservata per potere giocare a calcio e tale attività
non poteva essere limitata alle partite, ma presupponeva anche una
partecipazione agli allenamenti “di modo che è verosimile che la capacità
lavorativa dell’80% era già presente dal settembre 2015. Alla prova dei fatti,
il danno alla salute non poteva corrispondere ad un episodio depressivo grave
senza sintomi psicotici (ICD-10 F33.2).”.
Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, tale posizione è
stata avallata da una specialista in psichiatria e psicoterapia attiva
anch’essa presso il Servizio Medico Regionale.
Va ancora osservato che il certificato del 10 ottobre 2016 dello
psichiatra curante attesta soltanto a posteriori, ovvero alcuni mesi dopo
l’esame peritale malgrado il ricorrente lo consultasse una volta al mese, che
dal mese di maggio 2016 il quadro dell’interessato era migliorato e che il
paziente aveva sospeso le cure. Non è però precisato se tale sospensione sia
stata da lui prescritta a seguito di un miglioramento o se sia avvenuta spontaneamente,
come ha riferito l’insorgente all’esperta nel maggio 2016. Nemmeno viene detto
alcunché sulla questione del calcio che quest’ultima ha appositamente indagato
durante la sua seconda valutazione e che, già al momento della stesura di
questo suo rapporto, era oggetto del contendere.
Inoltre, questo referto non si confronta né con la prima né con la
seconda perizia della collega dr.ssa __________, limitandosi a certificare che
il miglioramento era avvenuto dal maggio 2016, proprio come indicato dalla
perita.
Ne discende che tre medici dell’SMR che si sono chinati sul caso
del ricorrente, di cui due specialisti in psichiatria e psicoterapia, hanno
ritenuto verosimile che la sua capacità lavorativa dell’80% fosse già presente
nel settembre 2015.
Sulla scorta delle considerazioni esposte la scrivente Corte
concorda con la soluzione adottata dall’Ufficio AI.
Il regolare impegno e l’assidua frequenza che il ricorrente ha
messo nello sport del calcio già almeno dal mese di settembre 2015 portano a
concludere che è da quel momento che si deve fare risalire il miglioramento
della sua capacità lavorativa, che la perita ha rilevato essere per certo presente
dal maggio 2016, ma che i medici del Servizio Medico Regionale hanno fatto a
buon diritto già risalire all’inizio del campionato di calcio seniori.
Una diversa interpretazione dei fatti esposti non collimerebbe con
la realtà delle cose, che sono state debitamente comprovate
dall’amministrazione mediante gli estratti delle partite di calcio.
Per contro, il ricorrente non ha saputo sufficientemente comprovare
mediante documentazione medica che il suo stato di salute fosse migliorato
soltanto dal maggio 2016.
Alla luce di ciò, il TCA non può che confermare lo stato di salute
del ricorrente così come valutato dal dr. med. __________ il 20 giugno 2016 e
dal dr. med. __________ il 17 febbraio 2017 sulla base anche dell’ultimo referto
dell’ottobre 2016 del dr. __________.
Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte
dall’SMR, visto che, oltre al citato referto del 10 ottobre 2016, specifici e
più dettagliati pareri medici contrari non ne sono stati trasmessi pendente
causa.
A questo proposito occorre evidenziare che il principio
inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni
non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della
presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -
segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è
dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute
dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei
referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -,
quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di
carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato
di salute (STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 32.2016.108 del 2 maggio
2017; STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016;
STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA
32.2014.187
del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA
32.2014.16
del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA
32.2012.299
del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA
36.2012.67
dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile
2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009;
STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
L'insorgente si è limitato a contestare la valutazione e l’agire
dell’Ufficio assicurazione invalidità, che non avrebbe vagliato
sufficientemente le sue condizioni, trasmettendo il referto del 10 ottobre 2016
dello psichiatra curante.
L’assicurato non ha però saputo comprovare le sue critiche di un
miglioramento del suo stato di salute rispetto alle perizie del 29 febbraio
2016.
e del 6 giugno 2016, visto che il rapporto del medico curante dr. med. __________
indica delle patologie che erano già presenti prima che il perito valutasse
l’interessato e quindi, come tali, la dr.ssa __________ le aveva già
considerate nelle conclusioni tratte nei suoi due rapporti.
2.8
In conclusione, dalla
documentazione agli atti, non soltanto di carattere medico, emerge che lo stato
di salute del ricorrente era migliorato già dal mese di settembre 2015 e, di
conseguenza, è corretto ritenere, secondo il citato principio della
verosimiglianza preponderante, che da quel momento la sua capacità lavorativa
residua fosse dell’80% in qualsiasi attività come stabilito dai medici del
Servizio Medico Regionale.
Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato
di salute dell’assicurato, così come da esso richiesta, non è affatto
necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere
che la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della
presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti, segnatamente il rinvio degli atti all’amministrazione.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da un esperto.
Non si giustifica neppure l'audizione dei compagni di squadra dell’assicurato,
i quali avrebbero dovuto testimoniare che egli “partecipasse in misura
ridotta al gioco, e solo allorquando la situazione psico-fisica glielo
permettesse.” (doc. VIII). Infatti, determinante non erano i minuti giocati
a calcio, ma già il solo fatto che egli partecipasse regolarmente agli
allenamenti, alle partite e alle relative trasferte, che seguisse delle regole,
che socializzasse, che uscisse di casa, che frequentasse dei gruppi e praticasse
delle attività sportive, fattori che egli aveva invece assolutamente negato
durante la perizia di gennaio 2016.
Il TCA rileva che le audizioni richieste possono essere
rifiutate senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale,
l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1
CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici
domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale
o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,
non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto
2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90 consid. 6).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344.
consid. 3c).
Il tali circostanze le lagnanze dell'assicurato, non
circostanziate sufficientemente, devono essere respinte, siccome prive di
sostrato medicalmente e fattualmente oggettivabile.
2.9
In merito ai
disturbi depressivi, siano essi ricorrenti o episodici, va ancora evidenziato
che per costante giurisprudenza federale, resa nell’ambito dell’applicazione
della LAI, se essi sono di grado da lieve a medio vanno ritenuti, secondo la prassi, quali malattie invalidanti solo
se sono resistenti alla terapia in modo significativo (fra le ultime, STF
9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016
consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3 pag. 197 con riferimenti). Solo in
questa costellazione - infrequente, ha osservato il Tribunale federale nella
citata STF 9C_775/2016, visto che dal punto di vista dell'esperienza
psichiatrica consolidata questi disturbi sono generalmente trattati
efficacemente dal profilo terapeutico - sono ossequiate le esigenze normative
dell'art. 7 cpv. 2 seconda frase LPGA, il quale richiede una valutazione
dell'incapacità al guadagno il più possibile oggettiva (DTF 141 V 281 consid.
da 3.7.1 fino a 3.7.3). L'invalidità può essere ritenuta solo se accertata
secondo le regole della verosimiglianza preponderante in uso nelle
assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1) e non può essere ammessa per il
semplice motivo che non può essere esclusa. Inoltre la terapia deve essere
stata regolarmente seguita, nel senso che le possibilità di trattamento
ipotizzabili ed esigibili dal punto di vista medico specialistico (sia di
natura ambulatoriale che ospedaliera) devono essere state utilizzate in modo
ottimale e costante da un paziente collaborativo (STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.2; STF 9C_841/2016 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.1; STF 9C_551/2016
del 5 dicembre 2016 consid. 5.3.1 e STF 9C_233/2016 del 14 novembre 2016
consid. 6.1).
In un caso ticinese giudicato di recente dalla nostra Massima
Istanza (STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017), quest’ultima ha constatato che la
ricorrente non aveva seguito costantemente una terapia medica per i suoi
disturbi depressivi. Infatti, già in una perizia avvenuta nel 2005, pur
ammettendo una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve con
sindrome biologica (ICD-10: F33.01), il perito psichiatra aveva indicato la
necessità di seguire una terapia idonea a migliorare la situazione
valetudinaria. Dagli atti non è però risultato che l’assicurata si sia rivolta
a uno specialista in psichiatria fino al giugno 2014, poi ha interrotto subito
le sedute di psicoterapia e nel settembre 2014 si è rivolta a un altro
specialista, che l’ha presa a carico fatto salvo per l’interruzione volontaria
della terapia che è avvenuta per partenza all’estero per 4-5 mesi. Questa
circostanza, oltre al fatto che non era ancora stata trovata la soluzione
farmacologica ottimale, ha portato l’Alta Corte a non concludere per un
trattamento seguito in modo ottimale e costante come richiesto dalla giurisprudenza.
Pertanto, alle affezioni lamentate dalla ricorrente il Tribunale federale non
ha riconosciuto natura di malattia invalidante (cfr. consid. 6.3).
2.10
Nel caso ora in esame, lo
psichiatra curante aveva certificato inizialmente un episodio depressivo grave con
sintomi psicotici (ICD-10: F32.3), poi dal maggio 2016 il quadro dell’assicurato
era migliorato tanto che aveva sospeso le cure.
La perita psichiatra dell’Ufficio AI ha anch’essa diagnosticato
nel gennaio 2016 un episodio depressivo grave, ma senza sintomi
psicotici (ICD-10: F33.2), poi nel maggio 2016 l’episodio depressivo era stato
accertato come lieve (ICD-10: F33.0).
Dagli atti risulta che il ricorrente ha seguito per mesi una terapia psicofarmacologica a
base di Sertraline, Fluanxol e Trittico prescritti dal suo medico curante, poi
l’ha sospesa.
Inoltre,
l’assicurato ha avuto delle consultazioni specialistiche con il suo curante, ha
beneficiato di colloqui psicologici di sostegno, di socio-ergoterapia, di colloqui
di accompagnamento psicosociale e frequentava due volte alla settimana il day
hospital gestito dal suo psichiatra. In seguito, questa frequenza era stata
sospesa e il trattamento psicoterapico di sostegno da parte del dr. med. __________
era diventato a frequenza mensile.
Alla luce di ciò,
d’avviso del TCA, si deve concludere che il ricorrente ha seguito un
trattamento specialistico in modo ottimale e costante, tanto che i disturbi
depressivi – all’inizio gravi, poi, come visto, dal settembre 2015 vanno
ritenuti lievi - di cui era affetto non erano tali da essere resistenti
alla terapia in modo significativo, tanto da dover essere riconosciuti quali
aventi natura di malattia invalidante. Prova ne è che la psicoterapia
farmacologica è stata sospesa e la capacità lavorativa riattivata (per un caso
in cui malgrado il trattamento specialistico i disturbi depressivi erano
resistenti alla terapia tanto da avere carattere di malattia invalidante, STCA
36.2016.115
del 21 settembre 2017).
Va pertanto concluso che l’episodio depressivo grave ha reso il
ricorrente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal 4 settembre 2014 al 31
agosto 2015; dopodiché, stante l’episodio depressivo lieve, l’assicurato va
ritenuto abile all’80% in qualsiasi attività.
2.11
Riconosciuto il valore
invalidante delle affezioni psichiche di cui soffriva il ricorrente, che è
stato ritenuto abile al lavoro in ragione dell’80% dal 1° settembre 2015,
occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla
salute che ha subìto.
L’insorgente ha contestato il reddito da invalido
che “non è stato rapportato equamente al grado di capacità lavorativa
effettiva ed alla riduzione per attività leggere, che doveva comunque
consistere nel 25%, viste le problematiche ed i disagi psichici riscontrati in
merito alla concentrazione ed alla possibilità di apprendimento.” (doc. I
punto 13). A suo dire, gli si dovrebbe riconoscere una rendita intera di
invalidità limitata nel tempo.
2.12
Nel caso concreto, il
consulente in integrazione professionale si è espresso il 21 giugno 2016 (doc. 90)
e l’8 marzo 2017 (doc. 114) sul grado di invalidità, stabilendo una riduzione
globale dal reddito ipotetico da invalido del 10% per svantaggi salariali
derivanti da contingenze particolari.
Confrontando poi il reddito da valido aggiornato al 2015 – non
contestato - con il reddito ipotetico da invalido ricavato dai dati statistici,
ridotto del 10%, il grado di invalidità del ricorrente è stato calcolato nel
9,83% e quindi arrotondato al 10%.
L’assicurato ha chiesto che si tenga conto della riduzione massima
del 25% al reddito da invalido - contestato nella misura in cui non avrebbe tenuto
conto della sua capacità lavorativa effettiva -, poiché non sarebbe stata considerata
la riduzione per attività leggere.
Secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17
gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con
deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nel caso di specie l’Ufficio AI
ha tenuto conto di una deduzione globale del 10% del reddito da invalido per svantaggi
salariali derivanti da contingenze particolari.
Il TCA osserva che la questione non merita di essere verificata
nel dettaglio, visto che anche volendo, per sola ipotesi di lavoro, applicare
il tasso di riduzione preteso dal ricorrente al calcolo effettuato dall’Ufficio
AI, che è corretto avendo applicato la riduzione del 20% al reddito statistico
da invalido, si arriva a ottenere un grado di invalidità arrotondato al 25%
(Fr. 53'028.- [reddito da valido] – {Fr. 66'944.- x 20 : 100 – [(Fr. 66'944.- x
20.
: 100)] x 25 : 100} [reddito da invalido] : Fr. 53'028.- x 100).
Questo grado è stato quindi calcolato tenendo presente un’abilità
lavorativa residua dell’80% in qualsiasi attività e una riduzione del 25% per
stabilire il reddito statistico da invalido ma, essendo inferiore al grado
minimo pensionabile, in virtù dell’art. 28 cpv. 2 LAI non dà diritto a una
rendita di invalidità.
Ne discende che è a giusta ragione che il grado del 10% stabilito
dall’amministrazione – o anche quello del 25% volendo seguire la tesi del
ricorrente, comunque non fondata alla luce della citata giurisprudenza - non
permette all’assicurato di ricevere una rendita di invalidità trascorso l’anno
di attesa (art. 28 LAI).
2.13
In queste circostanze, questo
Tribunale non può dunque che confermare la decisione dell’Ufficio assicurazione
invalidità di negare al ricorrente una rendita temporanea (intera) di invalidità
per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016, e meglio a decorrere
dal termine dell’anno di attesa (dal 4 settembre 2014 al 31 agosto 2015) e fino
a tre mesi dopo il miglioramento del suo stato di salute, che l’assicurato ha
fatto risalire al 1° maggio 2016.
Di conseguenza, è a giusta ragione che dal 1° settembre 2015 il
ricorrente non ha diritto al riconoscimento di una rendita (intera) di
invalidità stante un grado di invalidità del 10%.
Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha
rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2017.46 del 12 ottobre
2017; STCA 32.2016.122 del 10 maggio 2017; 32.2014.188 del 30 settembre 2015),
giacché la soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno
conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è del 20% (DTF
130.
V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre
2006.
consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il
ricorso integralmente respinto.
2.14
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti