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32.2017.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 ottobre 2017Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito

dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a

cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4. Va ancora ricordato che per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/

Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2

l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le

nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.

Va infine rilevato che nella DTF 141 V 281 il Tribunale federale

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

2.5. Nel caso di specie, dopo

avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e sentito il parere del

Servizio Medico Regionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto una

perizia psichiatrica presso il Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali.

Il 14 gennaio 2016 dalle 14 alle 15.30 e il 29 gennaio 2016 dalle

14.15 alle 15.45, la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

visitato ambulatorialmente l’assicurato e dopo la prima valutazione ha avuto un

colloquio con la moglie dalle 15.30 alle 15.45. Inoltre, il 23 febbraio 2016 la

perita ha discusso telefonicamente con il medico curante dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia. La specialista si è anche basata sull’incarto

fornito dall’Ufficio AI, sui dati mostrati dall’assicurato durante le due

visite e sui dati anamnestici acquisiti dagli atti, dall’assicurato, dalla moglie

e dallo psichiatra.

Nel suo rapporto peritale del 29 febbraio 2016 (doc. 72) l’esperta

ha riassunto gli atti medici a sua disposizione, ha esposto la forma e la

gravità dei riscontri oggettivi, le manifestazioni concrete del danno alla

salute, l’esito del test mini ICF-APP utilizzato per la descrizione delle

risorse e dei deficit, i disturbi soggettivi, l’anamnesi completa (familiare,

fisiologica, scolastica, lavorativa, sociale, lo sviluppo della malattia e i

risultati delle terapie, le informazioni fornite da terzi), la descrizione

della giornata e del contesto sociale, le risorse personali esistenti.

Quali diagnosi la psichiatra ha posto episodio depressivo grave,

senza sintomi psicotici (ICD-10: F33.2) su evoluzione di una sindrome da

disadattamento (ICD-10: F43.22); disturbo di personalità misto con prevalenti

tratti dipendenti, ansioso-evitanti e ossessivi (ICD.10: F61.0) dall’età

adulta.

Questi disturbi determinavano sia difficoltà legate allo stato

depressivo (sindrome apatica-abulica-anedonia) che incide sulle funzioni

esecutive, decisionali, consequenziali, previsionali, sulla persistenza e sul

funzionamento relazionale, sia difficoltà legate al disturbo di personalità che

incide sulle capacità adattive, sulla flessibilità, sul giudizio e l’assertività

e la relazione con gli altri.

Nella sua valutazione l’esperta nominata dall’Ufficio AI ha indicato

che la stima di sé dell’assicurato dall’età adulta era fragile con sensi di

colpa, senso di inferiorità e di inadeguatezza rispetto agli altri.

Ha sviluppato scarse abilità di coping nel fronteggiare i

problemi, il mondo e sé stesso con approccio pragmatico-evitante. L’interessato

manifestava disagio nell’affrontare emozioni intense e complesse che evitava e

la gamma delle espressioni emotive era ristretta nei contesti interpersonali.

Era poco sensibile ai sentimenti altrui, non desiderava contatti sociali e non

aveva amici stretti né confidenti. Le relazioni erano immature, era inibito

socialmente con ipersensibilità alla valutazione negativa e al rifiuto. Aveva

assunto atteggiamenti regressivi e di forte dipendenza nei confronti della

moglie unica persona di cui si fidava e figura in grado di supportarlo ed

accudirlo. La preoccupazione per l’ordine e il controllo mentale e

interpersonale (presente dall’età adulta) con cui cercava di mantenere una

sensazione di controllo era stato a spese di flessibilità con diminuzione della

capacità di adattamento e di compromesso. L’esperta ha condiviso la diagnosi di

disturbo di personalità misto (ICD-10: F61.0) formulata dal dr. med. __________.

L’assicurato ha sviluppato una classica sindrome da disadattamento con reazione

mista ansioso depressiva dopo la notizia del licenziamento

nell’agosto-settembre 2014, che ha interferito con il suo funzionamento e le

sue prestazioni sociali. A causa del disturbo personologico il quadro era

rapidamente evoluto in una depressione maggiore (episodio depressivo ICD-10:

F32) secondo quanto contenuto agli atti dall’inizio del 2015, dapprima di media

gravità e successivamente grave come nell’attuale: ICD-10: F32.2. Non era

invece condivisibile la diagnosi posta dallo psichiatra curante di episodio

depressivo grave con sintomi psicotici (ICD-10: F32.3) formulata nel rapporto

del 15 ottobre 2015. L’episodio depressivo e il disturbo di personalità

interagivano potenziando l’impatto sulla sua funzionalità personale e sociale

con riverbero sulla capacità lavorativa.

L’esperta ha ritenuto indicata la continuazione delle cure in atto

(psicofarmacoterapia, trattamento psicoterapico di sostegno, frequenza di 2

volte alla settimana di un day hospital), ma ha proposto una rivalutazione

della terapia farmacologica ed eventualmente che fosse disposto un ricovero.

Essa ha evidenziato che nel processo di reinserimento lavorativo incidevano il

deficit della flessibilità, del giudizio, dell’assertività, del contatto con

gli altri e dell’integrazione nel gruppo dovute al disturbo personologico e i

deficit imputabili all’episodio depressivo grave che incideva sulle capacità

decisionali, esecutive e sulla persistenza per rapida esauribilità delle

risorse nel tempo.

I disturbi connessi all’episodio depressivo grave e al disturbo di

personalità misto limitavano la capacità lavorativa all’80% e quindi di

reinserimento all’80%.

Lo stato psicopatologico dell’assicurato non permetteva di attuare

misure volte al reinserimento professionale per lo svolgimento di un’attività

lavorativa che poteva essere esercitata al massimo al 20%. Come casalingo era

abile al 50%.

La perita ha quindi affermato che l’assicurato era stato

dichiarato inabile al 100% dal 4 settembre 2014 fino alla sua valutazione e che

l’attuale quadro psicopatologico giustificava un’inabilità lavorativa all’80%.

Visto il decorso osservato da settembre 2014 fino a quel momento, la psichiatra

ha ritenuto che la capacità lavorativa fosse ridotta in modo continuo nella

precedente attività ed in altre attività semplici e ripetitive. Al momento

della perizia l’incapacità lavorativa era dell’80%.

Nel suo rapporto finale del 9 marzo 2016 (doc. 73) il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, attivo presso il Servizio Medico Regionale, ha

riportato le diagnosi poste dalla perita e ha confermato che l’assicurato era

inabile al lavoro nella misura dell’80% in qualsiasi attività dal 4 settembre

2014, visto che era apatico, abulico, disorganizzato, sopraffatto da situazioni

nuove, capacità di giudizio deficitaria, performance inadeguata, molto insicuro

in genere con scarso contatto emotivo e interesse per gli altri.

A seguito della scoperta casuale che l’assicurato era attivo come

giocatore di calcio, il 18 aprile 2016 (doc. 80) il dr. med. __________ ha

interpellato il Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali per sapere se era

opportuna una valutazione di decorso, proposta che il 22 aprile 2016 (doc. 82) la

dr.ssa med. __________ ha ritenuto utile per definire lo stato psicopatologico

attuale e per valutare, nel caso l’assicurato fosse stato attivo come

calciatore, se tale attività fosse stata compatibile con il quadro clinico

allora presentato.

Nel referto del 6 giugno 2016 (doc. 87) la perita ha precisato di essersi

basata sulle constatazioni obiettive e cliniche rilevate nell’ambito delle

visite ambulatoriali dell’assicurato del 17 maggio 2016 dalle 16 alle 17.30 e

del 24 maggio 2016 dalle 13.50 alle 14.40, sul colloquio con la moglie del 24

maggio 2016 durato 10 minuti, sui risultati del 20 maggio 2016 del dosaggio dei

medicamenti psicotropi prescritti all’assicurato e sul colloquio telefonico di

10 minuti avvenuto il 30 maggio 2016 con lo psichiatra curante.

La psichiatra ha indicato che l’assicurato non ha riferito essere

occorsi nuovi eventi stressanti né familiari né extrafamiliari dal gennaio 2016

in poi. Non vi sono stati nuovi problemi di salute. L’interessato ha interrotto

il trattamento farmacologico almeno una settimana prima della visita peritale

del 17 maggio 2016 per pirosi gastrica, aumento ponderale e perché “non mi

facevano nulla”; da febbraio 2016 non frequentava più il day hospital, ma

aveva mantenuto il consulto mensile con il dr. __________.

Su specifica richiesta della dr.ssa med. __________, l’assicurato

ha riferito di avere partecipato una volta alla settimana, irregolarmente, alle

partite del campionato ticinese seniori di calcio stagione 2015/2016 nella

squadra del __________ come centrocampista o difensore, nell’autunno e

nuovamente da aprile 2016, e di avere svolto gli allenamenti il mercoledì o il

giovedì sera a __________. Egli ha precisato che “al momento della

precedente perizia non l’ho detto perché il dr. __________ lo sapeva e diceva

che potevo farlo. Io non l’ho detto perché se no non mi credevano al mio

disturbo. Lo sport mi appaga. Lo sport l’ho sempre fatto ma se non sto bene non

riesco a farlo e non lo faccio. Dopo la partita magari andiamo a mangiare la

pizza con qualcuno del calcio a casa loro. Giocare mi piace, non capisco che

differenza può fare che faccio sport con l’invalidità: ho sempre giocato a

calcio! E poi quando sto male mi esco dal campo: i cambi sono volanti, posso

uscire anche dopo 1 minuto. Adesso abbiamo ripreso il campionato ad aprile. Se

io esco o sto a casa per me è indifferente. Io nella mia vita sono sempre stato

solare, non come adesso. Che centra giocare a calcio con il lavoro? Sul lavoro

non posso smettere se non sto bene, a calcio sì!” (pag. 3).

Al primo colloquio l’assicurato ha riferito di avere ripreso a

giocare le partite e gli allenamenti regolarmente, al secondo colloquio ha

precisato di non avere giocato l’ultima partita perché non stava bene.

Fonte di preoccupazione per l’interessato era la situazione

finanziaria e al proposito ha riferito che “se non mi danno l’AI è un

problema. Io ho il permesso C e non voglio andare in assistenza per avere un

altro debito. Scade l’assicurazione e rimaniamo senza soldi e abbiamo già

debiti. Chi me lo trova a me un lavoro con i disturbi che ho? Ho 4 figli da

mantenere! Adesso mi paga ancora l’assicurazione ma sta finendo.” (pag. 3).

Egli ha segnalato durante il primo colloquio di sentirsi un po’

meglio per la depressione rispetto a gennaio, ma non tutti i giorni era uguale;

rimanevano però sempre le ossessioni, a causa delle quali l’assicurato riteneva

di non potere più svolgere alcuna attività lavorativa e quindi di dovere

beneficiare di una rendita AI.

La perita ha evidenziato lo sviluppo della malattia sulla base dei

referti medici messi a sua disposizione e ha ricordato la sua precedente

perizia psichiatrica. Essa ha altresì riportato i colloqui avuti con il dr.

med. __________ (in particolare, egli ha riferito che lo stato depressivo

dell’assicurato era migliorato, ma non era in grado di riferire da quando; era

stato informato dall’assicurato che aveva sospeso la terapia psicofarmacologica

e che giocava a calcio durante la stagione 2015/2016, ma che lui e la moglie

gli avevano riferito che o giocava pochissimo o non riusciva del tutto a

giocare, circostanza che lo psichiatra non ha verificato. A suo dire,

l’interessato poteva forse svolgere un’attività lavorativa parziale, ma non si

era espresso sulla percentuale) e con la moglie dell’assicurato (durante il

primo colloquio quest’ultima ha interferito più volte con lo svolgimento

dell’esame del marito nonostante fosse stata invitata a non farlo intervenendo

o anticipando le risposte del marito o ampliando le risposte date dal coniuge

senza che l’interessato lo richiedesse allo scopo di accentuare i disturbi

lamentati dallo stesso e di sottolinearne la gravità. In merito al calcio la

moglie ha sottolineato più volte che di fatto il marito giocava pochissimo

durante le partite perché stava sempre male, che ha sempre giocato a calcio e

fatto sport e che praticare attività sportiva non è comparabile all’esercitare

un’attività lavorativa. Essa ha ribadito più volte che il marito stava male e

che non poteva assolutamente più lavorare e che doveva essere messo al beneficio

di una rendita di invalidità. In alcune occasioni era lo stesso assicurato che

chiedeva alla moglie di lasciarlo parlare liberamente e di non intervenire. La

coniuge ha infine evidenziato come fosse necessaria una rapida risposta da

parte dell’Ufficio AI vista la scadenza, a settembre, delle indennità

giornaliere e l’importante situazione debitoria.

Soggettivamente l’assicurato lamentava umore deflesso, astenia e

facile esauribilità, difficoltà di concentrazione e di memorizzazione,

occasionali episodi di insonnia intermedia; si sentiva però meno bloccato

rispetto a qualche mese prima. Riteneva comunque di non avere prospettive per

un futuro lavorativo non sentendosi stabile a causa delle ossessioni.

Egli ha indicato che di giorno accompagnava i figli a scuola, faceva

la spesa con la moglie e l’aiutava a fare le pulizie; a volte con lo scooter andava

a trovare un amico. Si lavava ed usciva da solo, non necessitava di essere

accompagnato.

Il referto peritale riporta poi quali dati oggettivi l’esame psichico,

che la prima volta avviene alla presenza della moglie, mentre la seconda volta è

stato effettuato senza il coniuge così come a specifica richiesta della specialista

e disappunto della moglie.

Al primo colloquio l’interessato non presentava segni di ansietà,

mentre all’inizio del secondo egli ha assunto un atteggiamento

passivo-oppositivo, rispondendo a monosillabe alle domande.

Alla richiesta della psichiatra se voleva sospendere il colloquio

ed essere rivalutato un altro giorno, l’assicurato ha subito cambiato

atteggiamento: ha assunto una postura tonica con sguardo diretto verso

l’interlocutore, è diventato interattivo e collaborante e ha affermato che

prima stava male perché aveva dormito poco perché era “preoccupato per

questa storia. Telefoni al dr. __________ che le dice che io sto male e sono

grave e basta! Anche se facevo le partite, che non centrano niente con la mia

malattia e l’ultima non sono andato e chieda a mia moglie cosa ho che le

spiega. No, non voglio sospendere il colloquio, adesso mi è passato. La storia

con l’AI diventa troppo lunga e l’assicurazione a fine agosto non paga più;

l’AI ci mette tanto e io non voglio finire in assistenza.” (pag. 8).

L’esperta ha osservato che durante la restante valutazione l’assicurato si è

mostrato perfettamente a suo agio, fornendo risposte articolate e ricche di

particolari. V’era una tendenza da parte dell’interessato di accentuare i

disturbi ossessivi e che erano responsabili, a suo dire, della sua totale

inidoneità a qualsiasi attività lavorativa.

A proposito della terapia psichica in essere, al primo colloquio

l’assicurato ha indicato l’assunzione di una determinata terapia, che ha però

riferito di avere sospeso quando la perita gli ha annunciato che avrebbe

verificato con il laboratorio di analisi.

La perizia contiene poi il risultato del test mini ICF-APP

utilizzato per la descrizione di risorse e deficit.

La diagnosi posta era di episodio depressivo attualmente lieve

(ICD-10: F33.0) su evoluzione di una sindrome da disadattamento (ICD-10: F43.22)

dall’estate 2014 e di disturbo di personalità misto con prevalenti tratti

dipendenti, ansioso-evitanti e ossessivi (ICD-10: F61.0) dall’età adulta.

Questi disturbi determinavano la sindrome astenica legata allo

stato depressivo lieve ancora in corso che incideva lievemente sulla

persistenza, e le difficoltà legate al disturbo di personalità incidevano sulla

flessibilità, sul giudizio, sull’assertività e sull’interazione con gli altri

in un lavoro di gruppo.

Nella sua valutazione la specialista ha sostanzialmente ripreso il

suo precedente parere del febbraio 2016, precisando che l’episodio depressivo

era a quel momento lieve e che la diagnosi di disturbo di personalità misto

(ICD-10: F61.0) formulata dallo psichiatra curante era condivisibile, mentre

non lo era quella di sindrome ossessiva compulsiva, poiché che l’assicurato non

presentava ossessioni o compulsioni ricorrenti sufficientemente gravi.

La psichiatra ha inoltre osservato che la terapia farmacologica era

stata spontaneamente sospesa dall’assicurato, il quale non ha più richiesto di

reintrodurla né ha utilizzato psicofarmaci in riserva per momenti d’ansia o di

tensione. Il risultato dei dosaggi plasmatici degli psicofarmaci ha confermato

tale dato. Egli ha mantenuto il trattamento psicoterapico di sostegno da parte

del dr. med. __________ a frequenza mensile, mentre ha sospeso anche la

frequenza del day hospital.

Quanto alla capacità lavorativa, l’esperta ha rilevato che

l’attività di canneggiatore era limitata dai deficit evidenziati a livello clinico

e confermati dal test.

Il disturbo di personalità misto e l’episodio depressivo a quel

momento lieve non incidevano sulle funzioni dell’Io percettive, esecutive,

decisionali, programmative, consequenziali e previsionali. Ad incidere sulla

capacità lavorativa dell’assicurato dal 4 settembre 2014 fino alla sua prima

valutazione di gennaio 2016 sono stati l’episodio depressivo grave e il

disturbo misto di personalità. Da quanto rilevabile oggettivamente al momento

della seconda valutazione peritale dell’assicurato, la psichiatra ha

evidenziato un miglioramento sostanziale delle sue condizioni psichiche in

assenza di una terapia psicofarmacologica e in particolare un miglioramento

notevole dello stato depressivo. L’esame psichico ha evidenziato una tonalità

dell’umore lievemente deflessa, la presenza di idee ossessive e l’assenza di

disturbi cognitivi. La descrizione della giornata indicava come l’assicurato

disponesse di risorse mobilizzabili. Pertanto, l’attuale quadro psicopatologico

giustificava, per la perita, un’inabilità lavorativa del 20% sulla base dello

stato depressivo lieve che determinava facile esauribilità. Visto il decorso

osservato da settembre 2014 fino alla seconda perizia, l’esperta ha ritenuto

che la capacità lavorativa fosse da considerare ridotta all’80% in modo

continuo nella precedente attività e in altre attività semplici e ripetitive

fino al momento della precedente perizia. Al momento dell’attuale perizia la

capacità lavorativa era invece ridotta del 20%. Non era stato però possibile

definire con certezza dal colloquio telefonico avuto con lo psichiatra curante

e dalle dichiarazioni dell’assicurato da quando l’episodio depressivo fosse

lieve e quindi da quando l’assicurato fosse da considerare abile all’80%. Come

casalingo era abile totalmente.

Misure volte al reinserimento professionale per lo svolgimento di

un’attività lavorativa all’80% erano esigibili da subito, sebbene l’assicurato

non fosse motivato al recupero del ruolo lavorativo.

La perita ha infine notato una discrepanza tra i sintomi riferiti

dall’interessato, lo stato psichico oggettivo e la descrizione delle attività

quotidiane.

Rispondendo al quesito del medico SMR, la psichiatra ha detto che

non era stato possibile esprimersi con certezza su quanto fosse stato attivo (durata

del tempo di gioco, partecipazione agli allenamenti) l’assicurato come

giocatore di calcio nell’autunno e nell’inverno scorso essendo molto evasivo su

tale argomento.

Il 20 giugno 2016 (doc. 89) il dr. med. __________ dell’SMR ha ripreso

la diagnosi di episodio depressivo lieve su evoluzione di una sindrome da

disadattamento e di disturbo di personalità misto con prevalenti tratti

dipendenti, ansioso-evitanti e ossessivi.

Ha inoltre stabilito che dal 4 settembre 2014 l’interessato era

inabile in qualsiasi lavoro in ragione dell’80% e dal 1° settembre 2015 nella

misura del 20%, precisando che v’era una lieve esauribilità, l’assicurato aveva

moderati deficit di giudizio, era in grado di seguire regole precise, applicare

conoscenze, esperienze ed abilità come dimostrato dalla partecipazione attiva

al campionato di calcio seniori da settembre 2015. A suo dire, era del tutto

verosimile che, dal momento della partecipazione nota da settembre 2015 al

campionato di calcio in modo regolare con relativi allenamenti, l’assicurato

presentasse solo lievi deficit funzionali. Infine, la prognosi era favorevole e

non erano applicabili terapia che avrebbero migliorato la capacità di lavoro.

Con le sue osservazioni al progetto di decisione il 27 ottobre

2016 (doc. 105), con cui ha contestato che già dal settembre 2015 le sue

condizioni di salute fossero migliorate essendolo invece soltanto dalla seconda

perizia del 31 maggio 2016, l’assicurato ha prodotto l’attestato medico del 10

ottobre 2016 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il quale

ha rilevato che l’interessato era in sua cura dal 13 novembre 2014 per episodio

depressivo grave e per disturbo di personalità misto con tratti dipendenti,

ansioso-evitanti e ossessivi. Lo specialista ha precisato che da maggio 2016 il

quadro era migliorato, il paziente aveva sospeso le cure e dal 30 settembre era

abile al lavoro al 100%. Rimanevano i sintomi ossessivi e una leggera

deflessione dell’umore.

Il 17 febbraio 2017 (doc. 110) il dr. med. __________, FMH medicina

interna, ha esposto il referto dello psichiatra curante, ha riassunto le

diagnosi e la capacità lavorativa stabilite nella prima e nella seconda perizia

dalla dr.ssa med. __________ e ha concluso quanto segue:

" In

discussione è la durata dell’inabilità lavorativa totale con inizio in data 4

settembre 2014. In data 14 gennaio 2016 è stato constatato un miglioramento

dello stato di salute e lo stato di salute è rimasto stazionario come evidenzia

la perizia del 31 maggio 2016. Dal 14 gennaio 2016, la capacità lavorativa è

80%. Il fatto che l’assicurato abbia potuto partecipare al campionato di calcio

2015/2016 dimostra però che la capacità lavorativa era meno compromessa di

quanto sembrava almeno dal settembre 2015. Pur considerando che si tratta di un

gioco e che l’attività può essere interrotta al bisogno (cambiando ad esempio

un giocatore in campo all’occorrenza) si deve pure tenere presente che le

capacità di giudizio, di decisione e di seguire delle regole precise devono essere

conservate per giocare a calcio e che l’attività non può essere limitata alle gare,

ma presuppone una partecipazione all’allenamento di modo che è verosimile che

la capacità lavorativa dell’80% era già presente dal settembre 2015. Alla prova

dei fatti, il danno della salute non poteva corrispondere ad un episodio

depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10 F33.2).

Il certificato medico della Dr.ssa __________ localizza il

miglioramento dello stato di salute nel maggio 2016 attestando capacità

lavorativa totale dal 30 settembre 2016. Non contiene indicazioni riguardanti

lo stato di salute dell’assicurato.

Si conferma la capacità lavorativa presa in considerazione per il

progetto di decisione.”.

La dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, attiva

presso il Servizio Medico Regionale, il 21 febbraio 2017 (doc. 111) ha confermato

“le esaustive annotazioni del collega SMR Dr. __________ e pertanto la CL

del progetto di decisione 25.07.2016: IL 80% dal 04.09.2014 al 31.08.2015; IL

20% dal 01.09.2015.”.

2.6. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25

febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

Considerandi

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie,

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg.

(249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente

basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e

quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione

rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra

le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il

fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come

pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale

intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.7

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l'operato dell'amministrazione.

Essa ha richiamato dall’assicuratore malattia, che si è assunto il

caso di inabilità lavorativa dell’assicurato fino a settembre 2016, l’intera

documentazione medica raccolta comprese le perizie psichiatriche che ha fatto

esperire, ha debitamente interpellato i medici curanti dell’assicurato e ha

sottoposto i loro referti al medico del Servizio Medico Regionale, il quale ha

ritenuto necessario sottoporlo a una perizia specialistica in ambito psichiatrico.

Le circostanze hanno poi portato alla necessità di effettuare,

dopo solo alcuni mesi, una seconda valutazione psichiatrica, di decorso, che è

stata affidata al precedente perito.

La dr.ssa med. __________ ha quindi valutato di persona il

ricorrente in più occasioni e ciò anche alla luce di tutti i referti dei medici

curanti e dei periti assicurativi che le sono stati messi a disposizione e che

l’esperta ha minuziosamente esposto nel suo primo rapporto peritale del 29

febbraio 2016.

Inoltre, la psichiatra nominata dall’Ufficio AI ha avuto modo di

parlare con la moglie del ricorrente e con lo psichiatra curante sia in

occasione della prima perizia sia della seconda.

Nel gennaio 2016 la perita era giunta alla conclusione che a quel

momento la capacità lavorativa dell’assicurato era solo del 20% a causa dei

limiti nel rispetto delle regole, nell’organizzazione dei compiti, nella

flessibilità, nel giudizio, nella persistenza, nell’assertività, nel contatto

con gli altri, nell’integrazione nel gruppo, nelle relazioni intime e nelle

attività spontanee. Il disturbo di personalità misto e l’episodio depressivo

grave incidevano sulle funzioni esecutive, decisionali, programmative,

consequenziali e previsionali, che a loro volta influivano sulle capacità

consequenziali e incidevano anche sul funzionamento relazionale.

La psichiatra era pervenuta a tale conclusione sulla base delle

informazioni raccolte direttamente dall’assicurato durante la sua valutazione e

da terzi (moglie e psichiatra curante), come pure dell’esame clinico

dell’interessato e del test Mini ICF-APP.

Tuttavia, d’avviso di questo Tribunale, secondo il principio della

verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6; DTF 129 V 56 consid. 2.4), si deve

ritenere che questa valutazione peritale sia stata fuorviata dalle informazioni

errate fornite dal ricorrente rispettivamente dal non essere stato sincero.

È infatti soltanto quando è stato appositamente interpellato al

riguardo dalla perita durante la seconda valutazione del maggio 2016 che

l’assicurato ha riconosciuto di avere partecipato e di partecipare al

campionato di calcio seniori. Egli ha ammesso di non averlo detto durante la

perizia del gennaio 2016 perché temeva che altrimenti non si credesse che aveva

dei disturbi psichici. L’insorgente ha inoltre affermato di avere sempre

praticato dello sport, eccetto quando non stava bene.

Per quanto concerne il calcio, l’assicurato ha affermato che dopo

le partite andava a mangiare la pizza con dei compagni di squadra e che giocare

a calcio gli piace, tanto da avere sempre giocato a calcio; al limite, quando

stava male, usciva dal campo con un cambio volante, che è ammesso dal

regolamento per il campionato seniori, perciò poteva giocare anche solo un

minuto e poi uscire dal campo se non si sentiva bene.

Il 17 maggio 2016 l’assicurato ha dichiarato di avere ripreso a

giocare le partite e gli allenamenti regolarmente, mentre una settimana dopo ha

dichiarato di non avere giocato l’ultima partita perché non stava bene.

È evidente che queste ammissioni cozzano con lo status che la

dr.ssa med. __________ ha potuto accertare nel gennaio 2016 sulla scorta delle

risposte date dall’assicurato.

In effetti, la specialista aveva annotato perdita di interessi,

demotivazione, mancanza di obiettivi, tendenza all’isolamento con evitamento

delle situazioni sociali, difficoltà di attenzione e di concentrazione, assenza

del desiderio di instaurare relazioni di amicizia (doc. 72 pag. 14).

Il TCA rileva che le dichiarazioni del ricorrente hanno soprattutto

sfalzato il test Mini ICF-APP utilizzato per la descrizione delle risorse e dei

deficit.

In particolare, va evidenziato che l’assicurato ha affermato di

non avere difficoltà a capire le regole, ma a rispettare gli appuntamenti e gli

impegni a causa del suo stato depressivo. Ciò contrasta, a non averne dubbio,

con gli impegni fissi dei due allenamenti alla settimana e della partita di

calcio, che forzatamente comportava anche delle trasferte nel Cantone.

Nell’organizzazione dei compiti la perita ha giudicato che v’era

un grado di disabilità grave. Tuttavia, non corrisponde alla realtà dei fatti la

circostanza che gli impegni non venivano assolti per l’apatia e l’abulia e che l’assicurato

aveva difficoltà ad assolvere gli impegni extra domestici da solo.

Quanto all’assertività valutata con un grado di disabilità grave

poiché l’interessato aveva indicato di avere difficoltà a esprimersi in

contesti sociali se non sostenuto, spinto e rassicurato, si scoraggiava

facilmente e si sentiva insicuro e in pericolo, va rilevato che il fatto di

giocare a calcio implica forzatamente, per definizione stessa, di dovere

interagire con gli altri compagni trattandosi di un gioco di squadra, perciò è difficile

credere che l’assicurato avesse delle difficoltà a esprimersi in contesti

sociali.

In merito ai contatti sociali, il grado di disabilità era stato

ritenuto medio-grave alla luce delle dichiarazioni dell’interessato, il quale aveva

detto di avere difficoltà a conversare con gli altri per la tendenza a

ritirarsi in sé e ciò affievoliva ulteriormente i contatti con gli altri e

causava difficoltà nel mantenere le relazioni e nel crearne delle nuove. Aveva

affermato di preferire stare da solo e isolato, di non riuscire ad uscire di

casa e a stare con gli altri.

Non v’è dubbio che questo status contrasta manifestamente con

l’affermazione del maggio 2016 secondo cui l’insorgente dopo le partite andava

a mangiare la pizza con i compagni di squadra.

Ma non solo. Anche alla verifica dell’integrazione dell’assicurato

nel gruppo è stata riscontrata una disabilità grave, avendo egli indicato che

c’era poco contatto emotivo ed interesse per gli altri, che si ritirava dalla

partecipazione gruppale, restando invece incentrato su di sé ed essendo poco

sensibile alle dinamiche di gruppo.

Il TCA ribadisce che il calcio è uno sport di gruppo e quindi che

tutte queste dichiarazioni non sono concludenti.

Non corretta è altresì l’affermazione secondo cui l’assicurato non

partecipava ad attività sportive a causa del suo stato depressivo e non

praticava quindi alcun hobby. Essere membro di una squadra di calcio,

partecipare a due allenamenti alla settimana e alla partita settimanale

all’interno di un campionato ufficiale di calcio non corrisponde certo al

quadro di sé stesso che l’interessato ha illustrato alla psichiatra.

Non va inoltre dimenticato che dalla documentazione prodotta dall’Ufficio

AI pendente causa è possibile concludere con certezza che era almeno dal

settembre 2015 che il ricorrente praticava questo hobby e che ha partecipato praticamente

a tutte le partite del campionato, per di più partendo sempre come titolare –

tranne in una sola occasione (doc. IV/9) - e segnando a volte anche delle reti

(docc. IV/10 e IV/11).

Sull’arco di un’intera stagione – che si svolge da settembre a

novembre e da aprile a giugno -, va qui rilevato che l’unica partita a cui l’assicurato

non ha partecipato è quella che ha avuto luogo il giorno dopo il primo

colloquio di valutazione peritale del 17 maggio 2016 (doc. IV/13). Non è invece

vero, come egli ha indicato alla perita, che non aveva preso parte all’incontro

antecedente la seconda visita del 24 maggio 2016, poiché dagli estratti della

Federazione ticinese di calcio risulta per contro che era titolare nella

partita serale del __________ maggio 2016 (doc. IV/14).

Per quanto concerne i presunti problemi di concentrazione, di

attenzione e di rispetto delle regole, il Tribunale segnala che all’inizio del

campionato il ruolo in campo dell’assicurato era di difensore esterno sinistro,

poi è stato a lungo centrocampista interno sinistro, mentre da fine aprile 2016

ha giocato per un paio di partite come prima punta sinistra e infine gli ultimi

due incontri ha assunto il ruolo di centrocampista esterno sinistro.

Questo continuo cambio di ruoli sta a significare, per ciò che

attiene alla problematica qui in discussione, che il ricorrente era comunque in

grado di modificare i propri incarichi in campo, di assumere nuovi ruoli e

nuovi incarichi, quindi doveva essere concentrato e rispettare le regole sulla

posizione in campo, oltre che a seguire le indicazioni di gioco che gli dava

l’allenatore.

Interpellato nel maggio 2016 in merito a questo suo hobby, il

ricorrente ha sminuito questa circostanza, affermando che un conto era giocare

a calcio, un altro conto essere in grado di svolgere un’attività lavorativa.

Ebbene, questa conclusione spettava alla dr.ssa med. __________,

la quale, però, come evidenziato, non ha avuto un quadro sincero delle

condizioni di salute dell’assicurato, il quale non raccontando e nascondendo la

pratica di un’attività sportiva, per di più così assiduamente ed attivamente,

d’avviso di questo Tribunale ha fuorviato la determinazione delle sue reali

condizioni di salute e della sua capacità lavorativa.

Nel maggio 2016, in occasione della seconda valutazione del

ricorrente effettuata su richiesta dell’SMR, la psichiatra ha potuto soltanto

pronunciarsi sul quadro clinico accertato in quel momento. Una valutazione

retrospettiva non è stata possibile senza documentazione medica risalente al

settembre 2015 o successivamente. Nemmeno il colloquio avuto con lo psichiatra

curante ha chiarito la questione del calcio, visto che il collega ha

riconosciuto di essere stato a conoscenza che il suo paziente giocava a calcio

durante la stagione 2015/2016, ma l’assicurato e la moglie gli avevano riferito

che o giocava pochissimo o non riusciva del tutto a giocare. Per questi motivi,

e non ottenendo maggiori informazioni dall’interessato durante la sua

valutazione, l’esperta non ha potuto rispondere al quesito del medico SMR a

sapere quando era iniziato questo hobby.

Nel suo rapporto finale del 20 giugno 2016 il dr. med. __________ ha

concluso che vista la partecipazione attiva da settembre 2015 al campionato di

calcio seniori con regolari allenamenti, l’assicurato presentava verosimilmente

solo lievi deficit funzionali.

Il dr. med. __________, anch’egli attivo presso il Servizio Medico

Regionale, seppure come medico internista e non psichiatra, ha tratto la

medesima conclusione il 17 febbraio 2017 (doc. 110) dopo avere analizzato nel

dettaglio entrambe le perizie psichiatriche e il referto del 10 ottobre 2016

del curante dr. med. __________. Egli ha sostanzialmente concluso che anche se

si trattava di un gioco e che l’assicurato poteva interromperlo quando voleva,

tuttavia la capacità di giudizio, di decisione e di seguire delle regole

precise doveva essere conservata per potere giocare a calcio e tale attività

non poteva essere limitata alle partite, ma presupponeva anche una

partecipazione agli allenamenti “di modo che è verosimile che la capacità

lavorativa dell’80% era già presente dal settembre 2015. Alla prova dei fatti,

il danno alla salute non poteva corrispondere ad un episodio depressivo grave

senza sintomi psicotici (ICD-10 F33.2).”.

Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, tale posizione è

stata avallata da una specialista in psichiatria e psicoterapia attiva

anch’essa presso il Servizio Medico Regionale.

Va ancora osservato che il certificato del 10 ottobre 2016 dello

psichiatra curante attesta soltanto a posteriori, ovvero alcuni mesi dopo

l’esame peritale malgrado il ricorrente lo consultasse una volta al mese, che

dal mese di maggio 2016 il quadro dell’interessato era migliorato e che il

paziente aveva sospeso le cure. Non è però precisato se tale sospensione sia

stata da lui prescritta a seguito di un miglioramento o se sia avvenuta spontaneamente,

come ha riferito l’insorgente all’esperta nel maggio 2016. Nemmeno viene detto

alcunché sulla questione del calcio che quest’ultima ha appositamente indagato

durante la sua seconda valutazione e che, già al momento della stesura di

questo suo rapporto, era oggetto del contendere.

Inoltre, questo referto non si confronta né con la prima né con la

seconda perizia della collega dr.ssa __________, limitandosi a certificare che

il miglioramento era avvenuto dal maggio 2016, proprio come indicato dalla

perita.

Ne discende che tre medici dell’SMR che si sono chinati sul caso

del ricorrente, di cui due specialisti in psichiatria e psicoterapia, hanno

ritenuto verosimile che la sua capacità lavorativa dell’80% fosse già presente

nel settembre 2015.

Sulla scorta delle considerazioni esposte la scrivente Corte

concorda con la soluzione adottata dall’Ufficio AI.

Il regolare impegno e l’assidua frequenza che il ricorrente ha

messo nello sport del calcio già almeno dal mese di settembre 2015 portano a

concludere che è da quel momento che si deve fare risalire il miglioramento

della sua capacità lavorativa, che la perita ha rilevato essere per certo presente

dal maggio 2016, ma che i medici del Servizio Medico Regionale hanno fatto a

buon diritto già risalire all’inizio del campionato di calcio seniori.

Una diversa interpretazione dei fatti esposti non collimerebbe con

la realtà delle cose, che sono state debitamente comprovate

dall’amministrazione mediante gli estratti delle partite di calcio.

Per contro, il ricorrente non ha saputo sufficientemente comprovare

mediante documentazione medica che il suo stato di salute fosse migliorato

soltanto dal maggio 2016.

Alla luce di ciò, il TCA non può che confermare lo stato di salute

del ricorrente così come valutato dal dr. med. __________ il 20 giugno 2016 e

dal dr. med. __________ il 17 febbraio 2017 sulla base anche dell’ultimo referto

dell’ottobre 2016 del dr. __________.

Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte

dall’SMR, visto che, oltre al citato referto del 10 ottobre 2016, specifici e

più dettagliati pareri medici contrari non ne sono stati trasmessi pendente

causa.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio

inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni

non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 32.2016.108 del 2 maggio

2017; STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016;

STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA

32.2014.187

del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA

32.2014.16

del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA

32.2012.299

del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA

36.2012.67

dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile

2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009;

STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L'insorgente si è limitato a contestare la valutazione e l’agire

dell’Ufficio assicurazione invalidità, che non avrebbe vagliato

sufficientemente le sue condizioni, trasmettendo il referto del 10 ottobre 2016

dello psichiatra curante.

L’assicurato non ha però saputo comprovare le sue critiche di un

miglioramento del suo stato di salute rispetto alle perizie del 29 febbraio

2016.

e del 6 giugno 2016, visto che il rapporto del medico curante dr. med. __________

indica delle patologie che erano già presenti prima che il perito valutasse

l’interessato e quindi, come tali, la dr.ssa __________ le aveva già

considerate nelle conclusioni tratte nei suoi due rapporti.

2.8

In conclusione, dalla

documentazione agli atti, non soltanto di carattere medico, emerge che lo stato

di salute del ricorrente era migliorato già dal mese di settembre 2015 e, di

conseguenza, è corretto ritenere, secondo il citato principio della

verosimiglianza preponderante, che da quel momento la sua capacità lavorativa

residua fosse dell’80% in qualsiasi attività come stabilito dai medici del

Servizio Medico Regionale.

Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato

di salute dell’assicurato, così come da esso richiesta, non è affatto

necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere

che la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della

presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti, segnatamente il rinvio degli atti all’amministrazione.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da un esperto.

Non si giustifica neppure l'audizione dei compagni di squadra dell’assicurato,

i quali avrebbero dovuto testimoniare che egli “partecipasse in misura

ridotta al gioco, e solo allorquando la situazione psico-fisica glielo

permettesse.” (doc. VIII). Infatti, determinante non erano i minuti giocati

a calcio, ma già il solo fatto che egli partecipasse regolarmente agli

allenamenti, alle partite e alle relative trasferte, che seguisse delle regole,

che socializzasse, che uscisse di casa, che frequentasse dei gruppi e praticasse

delle attività sportive, fattori che egli aveva invece assolutamente negato

durante la perizia di gennaio 2016.

Il TCA rileva che le audizioni richieste possono essere

rifiutate senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale,

l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1

CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici

domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale

o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,

non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto

2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90 consid. 6).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

Il tali circostanze le lagnanze dell'assicurato, non

circostanziate sufficientemente, devono essere respinte, siccome prive di

sostrato medicalmente e fattualmente oggettivabile.

2.9

In merito ai

disturbi depressivi, siano essi ricorrenti o episodici, va ancora evidenziato

che per costante giurisprudenza federale, resa nell’ambito dell’applicazione

della LAI, se essi sono di grado da lieve a medio vanno ritenuti, secondo la prassi, quali malattie invalidanti solo

se sono resistenti alla terapia in modo significativo (fra le ultime, STF

9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016

consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3 pag. 197 con riferimenti). Solo in

questa costellazione - infrequente, ha osservato il Tribunale federale nella

citata STF 9C_775/2016, visto che dal punto di vista dell'esperienza

psichiatrica consolidata questi disturbi sono generalmente trattati

efficacemente dal profilo terapeutico - sono ossequiate le esigenze normative

dell'art. 7 cpv. 2 seconda frase LPGA, il quale richiede una valutazione

dell'incapacità al guadagno il più possibile oggettiva (DTF 141 V 281 consid.

da 3.7.1 fino a 3.7.3). L'invalidità può essere ritenuta solo se accertata

secondo le regole della verosimiglianza preponderante in uso nelle

assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1) e non può essere ammessa per il

semplice motivo che non può essere esclusa. Inoltre la terapia deve essere

stata regolarmente seguita, nel senso che le possibilità di trattamento

ipotizzabili ed esigibili dal punto di vista medico specialistico (sia di

natura ambulatoriale che ospedaliera) devono essere state utilizzate in modo

ottimale e costante da un paziente collaborativo (STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.2; STF 9C_841/2016 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.1; STF 9C_551/2016

del 5 dicembre 2016 consid. 5.3.1 e STF 9C_233/2016 del 14 novembre 2016

consid. 6.1).

In un caso ticinese giudicato di recente dalla nostra Massima

Istanza (STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017), quest’ultima ha constatato che la

ricorrente non aveva seguito costantemente una terapia medica per i suoi

disturbi depressivi. Infatti, già in una perizia avvenuta nel 2005, pur

ammettendo una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve con

sindrome biologica (ICD-10: F33.01), il perito psichiatra aveva indicato la

necessità di seguire una terapia idonea a migliorare la situazione

valetudinaria. Dagli atti non è però risultato che l’assicurata si sia rivolta

a uno specialista in psichiatria fino al giugno 2014, poi ha interrotto subito

le sedute di psicoterapia e nel settembre 2014 si è rivolta a un altro

specialista, che l’ha presa a carico fatto salvo per l’interruzione volontaria

della terapia che è avvenuta per partenza all’estero per 4-5 mesi. Questa

circostanza, oltre al fatto che non era ancora stata trovata la soluzione

farmacologica ottimale, ha portato l’Alta Corte a non concludere per un

trattamento seguito in modo ottimale e costante come richiesto dalla giurisprudenza.

Pertanto, alle affezioni lamentate dalla ricorrente il Tribunale federale non

ha riconosciuto natura di malattia invalidante (cfr. consid. 6.3).

2.10

Nel caso ora in esame, lo

psichiatra curante aveva certificato inizialmente un episodio depressivo grave con

sintomi psicotici (ICD-10: F32.3), poi dal maggio 2016 il quadro dell’assicurato

era migliorato tanto che aveva sospeso le cure.

La perita psichiatra dell’Ufficio AI ha anch’essa diagnosticato

nel gennaio 2016 un episodio depressivo grave, ma senza sintomi

psicotici (ICD-10: F33.2), poi nel maggio 2016 l’episodio depressivo era stato

accertato come lieve (ICD-10: F33.0).

Dagli atti risulta che il ricorrente ha seguito per mesi una terapia psicofarmacologica a

base di Sertraline, Fluanxol e Trittico prescritti dal suo medico curante, poi

l’ha sospesa.

Inoltre,

l’assicurato ha avuto delle consultazioni specialistiche con il suo curante, ha

beneficiato di colloqui psicologici di sostegno, di socio-ergoterapia, di colloqui

di accompagnamento psicosociale e frequentava due volte alla settimana il day

hospital gestito dal suo psichiatra. In seguito, questa frequenza era stata

sospesa e il trattamento psicoterapico di sostegno da parte del dr. med. __________

era diventato a frequenza mensile.

Alla luce di ciò,

d’avviso del TCA, si deve concludere che il ricorrente ha seguito un

trattamento specialistico in modo ottimale e costante, tanto che i disturbi

depressivi – all’inizio gravi, poi, come visto, dal settembre 2015 vanno

ritenuti lievi - di cui era affetto non erano tali da essere resistenti

alla terapia in modo significativo, tanto da dover essere riconosciuti quali

aventi natura di malattia invalidante. Prova ne è che la psicoterapia

farmacologica è stata sospesa e la capacità lavorativa riattivata (per un caso

in cui malgrado il trattamento specialistico i disturbi depressivi erano

resistenti alla terapia tanto da avere carattere di malattia invalidante, STCA

36.2016.115

del 21 settembre 2017).

Va pertanto concluso che l’episodio depressivo grave ha reso il

ricorrente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal 4 settembre 2014 al 31

agosto 2015; dopodiché, stante l’episodio depressivo lieve, l’assicurato va

ritenuto abile all’80% in qualsiasi attività.

2.11

Riconosciuto il valore

invalidante delle affezioni psichiche di cui soffriva il ricorrente, che è

stato ritenuto abile al lavoro in ragione dell’80% dal 1° settembre 2015,

occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del danno alla

salute che ha subìto.

L’insorgente ha contestato il reddito da invalido

che “non è stato rapportato equamente al grado di capacità lavorativa

effettiva ed alla riduzione per attività leggere, che doveva comunque

consistere nel 25%, viste le problematiche ed i disagi psichici riscontrati in

merito alla concentrazione ed alla possibilità di apprendimento.” (doc. I

punto 13). A suo dire, gli si dovrebbe riconoscere una rendita intera di

invalidità limitata nel tempo.

2.12

Nel caso concreto, il

consulente in integrazione professionale si è espresso il 21 giugno 2016 (doc. 90)

e l’8 marzo 2017 (doc. 114) sul grado di invalidità, stabilendo una riduzione

globale dal reddito ipotetico da invalido del 10% per svantaggi salariali

derivanti da contingenze particolari.

Confrontando poi il reddito da valido aggiornato al 2015 – non

contestato - con il reddito ipotetico da invalido ricavato dai dati statistici,

ridotto del 10%, il grado di invalidità del ricorrente è stato calcolato nel

9,83% e quindi arrotondato al 10%.

L’assicurato ha chiesto che si tenga conto della riduzione massima

del 25% al reddito da invalido - contestato nella misura in cui non avrebbe tenuto

conto della sua capacità lavorativa effettiva -, poiché non sarebbe stata considerata

la riduzione per attività leggere.

Secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con

deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Nel caso di specie l’Ufficio AI

ha tenuto conto di una deduzione globale del 10% del reddito da invalido per svantaggi

salariali derivanti da contingenze particolari.

Il TCA osserva che la questione non merita di essere verificata

nel dettaglio, visto che anche volendo, per sola ipotesi di lavoro, applicare

il tasso di riduzione preteso dal ricorrente al calcolo effettuato dall’Ufficio

AI, che è corretto avendo applicato la riduzione del 20% al reddito statistico

da invalido, si arriva a ottenere un grado di invalidità arrotondato al 25%

(Fr. 53'028.- [reddito da valido] – {Fr. 66'944.- x 20 : 100 – [(Fr. 66'944.- x

20.

: 100)] x 25 : 100} [reddito da invalido] : Fr. 53'028.- x 100).

Questo grado è stato quindi calcolato tenendo presente un’abilità

lavorativa residua dell’80% in qualsiasi attività e una riduzione del 25% per

stabilire il reddito statistico da invalido ma, essendo inferiore al grado

minimo pensionabile, in virtù dell’art. 28 cpv. 2 LAI non dà diritto a una

rendita di invalidità.

Ne discende che è a giusta ragione che il grado del 10% stabilito

dall’amministrazione – o anche quello del 25% volendo seguire la tesi del

ricorrente, comunque non fondata alla luce della citata giurisprudenza - non

permette all’assicurato di ricevere una rendita di invalidità trascorso l’anno

di attesa (art. 28 LAI).

2.13

In queste circostanze, questo

Tribunale non può dunque che confermare la decisione dell’Ufficio assicurazione

invalidità di negare al ricorrente una rendita temporanea (intera) di invalidità

per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016, e meglio a decorrere

dal termine dell’anno di attesa (dal 4 settembre 2014 al 31 agosto 2015) e fino

a tre mesi dopo il miglioramento del suo stato di salute, che l’assicurato ha

fatto risalire al 1° maggio 2016.

Di conseguenza, è a giusta ragione che dal 1° settembre 2015 il

ricorrente non ha diritto al riconoscimento di una rendita (intera) di

invalidità stante un grado di invalidità del 10%.

Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha

rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2017.46 del 12 ottobre

2017; STCA 32.2016.122 del 10 maggio 2017; 32.2014.188 del 30 settembre 2015),

giacché la soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno

conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è del 20% (DTF

130.

V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre

2006.

consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il

ricorso integralmente respinto.

2.14

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti