32.2017.63
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6 novembre 2017Italiano47 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.63
TB
Lugano
6 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 marzo 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nell’aprile 2014 (doc. 3) RI
1, 1967, attivo come cameriere, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa di
una malattia renale cronica stadio G5A3 (insufficienza renale severa con
proteinuria in ambito nefrosico), allegando dei referti medici.
Ritenendo però che dalla documentazione medica prodotta non fosse
attestata un’inabilità lavorativa di nessun genere, con decisione del 10 giugno
2014 (doc. 8) l’Ufficio assicurazione invalidità non ha attribuito
all’assicurato una rendita di invalidità.
1.2. Sulla scorta dello scritto
del 22 luglio 2015 di un’assistente sociale e del referto del 31 luglio 2015
(doc. 9) del Servizio di nefrologia dell’Ospedale __________ di __________
giunti il 10 agosto 2015 all’Ufficio AI, il medico del Servizio Medico
Regionale ha ritenuto medicalmente giustificata una rivalutazione clinica
dell’assicurato (doc. 11), che ha dato luogo all’inoltro di una nuova domanda
di prestazioni nel settembre 2015 (doc. 13/16) e quindi alla raccolta di
documentazione da parte dell’Ufficio AI presso i medici curanti e il datore di
lavoro (docc. 23, 24 e 30).
Nel rapporto finale dell’8 agosto 2016 (doc. 32) il Servizio
Medico Regionale ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% dal 18 maggio 2015 e al
50% dal 1° giugno 2016, in entrambi i casi in qualsiasi attività.
Con decisione del 15 marzo 2017 (doc. B), che confermava il
progetto di decisione del 14 ottobre 2016 (doc. 36) anche a seguito delle
osservazioni formulate dall’assicurato il 10 novembre 2016 (doc. 44), l’Ufficio
AI gli ha attribuito una rendita intera temporanea dal 1° maggio 2016 al 30
settembre 2016, ossia alla scadenza dell’anno di attesa e fino a tre mesi dopo
il miglioramento, di seguito ha negato il diritto ad una rendita (grado 27%).
1.3. Il 26 aprile 2017 (doc. I) RI
1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via principale di concedergli una mezza
rendita di invalidità dal 1° ottobre 2016, mentre in via subordinata di
rinviare gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti.
Il ricorrente ha affermato che “la misura dell’attività che si
può ragionevolmente esigere dall’invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l’età, le
attitudini psico-fisiche, l’istruzione, la formazione professionale.” (doc.
Fatti
I punto 6). L’assicurato ha ricordato di avere 50 anni e di avere sempre svolto
l’attività di cameriere, perciò sia per una questione di età sia di formazione
professionale lo svolgimento di un’altra attività professionale è irrealistico,
soprattutto visto che la stessa amministrazione ha rilevato che non erano
previsti provvedimenti di reintegrazione.
Secondo l’insorgente, l’Ufficio AI cadrebbe in contraddizione affermando
che da un lato egli potrebbe svolgere un’altra attività adeguata che gli
permetterebbe di guadagnare maggiormente e dall’altro lato che, visto l’iter
scolastico-socio-professionale, non sarebbe opportuno adottare delle misure di
reintegro.
L’assicurato ha affermato di poter svolgere l’attività di
cameriere soltanto in ragione del 50%, perciò la sua perdita di guadagno è
della metà e il grado di invalidità deve dunque essere del 50%.
Egli ha quindi contestato di potere svolgere delle altre attività,
semplici e ripetitive – non è peraltro dato sapere quali sarebbero in concreto -
che, stante la sua malattia, esercitandole al 50% gli permetterebbero di
guadagnare di più rispetto a quella di cameriere. Non va infatti dimenticato
che l’interessato non ha mai svolto nessuna altra attività professionale se non
quella di cameriere e che non ha nessuna formazione particolare. Nessun datore
di lavoro assumerebbe un 50enne, non integralmente abile al lavoro e senza altra
esperienza lavorativa.
Per quanto concerne l’aspetto economico, il ricorrente ha contestato
il reddito da valido di Fr. 43'263.- ritenuto dall’Ufficio AI, poiché andrebbe considerato
lo stipendio lordo di Fr. 3'900.-, pari a Fr. 50'700.- all’anno, dichiarato dal
datore di lavoro. La circostanza che egli sia un lavoratore stagionale e che
quindi al salario ricevuto vadano integrate le indennità di disoccupazione,
ritenendo con ciò che si sia accontentato di questa situazione, sarebbe una
conclusione manifestamente arbitraria. Va invece preso in considerazione il
reddito di Fr. 50'700.- annui che il datore di lavoro gli avrebbe versato se
non fosse divenuto invalido. Pertanto, ritenendo improbabile che possa
aumentare il suo guadagno con asserite attività adeguate, va considerato un
reddito da invalido di Fr. 25'350.- (Fr. 50'700.- : 2) e un reddito da valido di
Fr. 50'700.-, per ottenere un grado AI del 50%.
L’insorgente ha infine contestato la riduzione del 5% praticata
dall’Ufficio AI per attività leggere, giacché, a suo dire, dovrebbe essere
messa in atto una riduzione “di almeno il 25%” (doc. I punto 10), non
avendo tenuto conto del fatto che, anche in attività asseritamente adatte,
potrebbe percepire un salario inferiore alla media a causa della grave malattia
di cui è affetto, che anche in tali attività la sua incapacità lavorativa è del
50%, che ha 50 anni, è straniero, senza una formazione particolare e ha sempre
svolto la professione di cameriere. Pertanto, anche volendo prendere in
considerazione i dati, errati, dell’Ufficio AI, si avrebbe un reddito da valido
di Fr. 43'263.- che, paragonato a un reddito da invalido di Fr. 31'431.- a cui
occorre ancora dedurre il 25%, si avrebbe una perdita di guadagno di Fr.
19'690.-, ciò che corrisponde a un grado di invalidità del 45%.
In conclusione, l’assicurato ha chiesto che gli atti siano rinviati
all’Ufficio AI per approfondire “ulteriormente l’impatto della malattia del
ricorrente sulla capacità di guadagno rispettivamente le riduzioni del reddito
da invalido e l’impatto di quest’ultime sulla capacità lavorativa
dell’assicurato, rispettivamente se effettivamente, ritenute tutte le
circostanze del caso concreto (età, capacità, personalità, professione,
attitudine, etc.), vi siano realmente attività adeguate alternative” (doc.
punto 12).
1.4. Con risposta del 22 maggio
2017 (doc. IV) l’Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il
ricorso, giacché dal profilo medico ed economico le valutazioni andavano
confermate.
L’amministrazione ha precisato che l’incapacità lavorativa del 50%
dal 1° giugno 2016 ritenuta dal Servizio Medico Regionale era intesa quale
presenza di lavoro sull’arco della giornata intera ma con riduzione del
rendimento, oppure quale presenza sull’arco di mezza giornata con rendimento
pieno. Dal profilo economico, il ricorrente ha ripreso a lavorare al 50% dal 1°
giugno 2016, circostanza confermata nell’atto ricorsuale, perciò è stata
calcolata la perdita di guadagno con il metodo ordinario considerando un
reddito da valido di Fr. 43'263.- composto del salario conseguito nel 2014
quale cameriere stagionale e delle indennità di disoccupazione (doc. IV/1). Per
il reddito da invalido è stato considerato il reddito statistico, perché se svolgesse
delle attività adeguate consone alle sue limitazioni funzionali - che sono
state elencate dal consulente in integrazione professionale (doc. IV/2) – egli
avrebbe un minore discapito economico che se l’assicurato continuasse a
lavorare come cameriere.
L’Ufficio AI ha inoltre confermato la riduzione del 5% per
attività leggere, poiché né l’età (50 anni), né la nazionalità (ha il permesso
C e vive in Svizzera da 20 anni) e nemmeno l’assenza di formazione particolare
(ha lavorato per diversi datori di lavoro) non giustificano ulteriori
riduzioni. Quand’anche si ritenesse però un 10% in più, il risultato finale non
cambierebbe, ottenendo infatti un grado di invalidità del 35%.
Infine, misure volte alla riqualifica professionale non sono state
ritenute attuabili malgrado il grado AI sia superiore al 20%.
1.5. L’8 giugno 2017 (doc. VI) il
ricorrente ha contestato che le attività proposte dal consulente siano
applicabili a una persona che ha sempre e solo svolto l’attività di cameriere,
che non ha alcuna formazione e che è malata gravemente; esse sono puramente teoriche.
L’assicurato ha ribadito che malgrado l’estratto del conto individuale prodotto
dall’amministrazione, il suo reddito da valido corrisponde a Fr. 50'700.- come
indicato dal suo datore di lavoro. A suo dire, il fatto che abbia percepito
delle indennità di disoccupazione non può giustificare una riduzione del
proprio reddito da valido, visto che senza il danno alla salute avrebbe
senz’altro potuto conseguire il reddito comunicato dal datore di lavoro.
L’insorgente ha inoltre rilevato di avere ottemperato al suo obbligo di ridurre
il danno avendo continuato a lavorare anziché cercare una delle attività
proposte dal consulente.
In conclusione, egli va ritenuto invalido per almeno il 50%.
1.6. L’amministrazione ha
osservato il 14 giugno 2017 (doc. VIII) che la sua decisione si è basata sulla
valutazione medica dell’SMR ed economica del Servizio integrazione
professionale. Essa ha ribadito di avere conteggiato quale salario da valido
sia lo stipendio conseguito con l’attività lucrativa svolta sia le indennità di
disoccupazione. Per l’Ufficio AI, poiché l’assicurato lavorava come stagionale
almeno dal 1° marzo 2010 e con un salario mensile di Fr. 3'900.-, che è
comprensivo della tredicesima, l’importo totale annuo conseguito come salario
non può essere superiore a Fr. 3'900.- moltiplicato per i mesi effettivi di
lavoro svolti da marzo a ottobre, quindi a Fr. 31'200.- (Fr. 3'900.- x 8). Di
conseguenza, un salario maggiore non può essere ritenuto, non corrispondendo
alla situazione lavorativa dell’assicurato.
1.7. L’insorgente si è
riconfermato integralmente il 21 giugno 2017 (doc. X) nelle proprie richieste
ricorsuali, sottolineando la sua assoluta ed oggettiva impossibilità di potere
svolgere altre attività diverse da quella di cameriere, motivo per cui ha ribadito
la sua pretesa di esperire una perizia che accerti questo stato di fatto.
L’Ufficio AI non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito
all’assicurato una rendita (intera) di invalidità temporanea, ossia (soltanto)
dal 1° maggio al 30 settembre 2016, visto che dal 1° giugno 2016 è inabile al
lavoro al 50% in qualsiasi attività e dal calcolo della perdita di guadagno risulterebbe
una percentuale (27%) inferiore al grado minimo pensionabile.
Il ricorrente sostiene invece di avere diritto a una mezza rendita
di invalidità (grado AI 50%).
2.2. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:
TF] con sentenza U 156/05 del 14
luglio 2006, consid. 5).
2.3. Trattandosi in concreto
dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante
giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V
120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04
del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005;
I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a
cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato
ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Nel caso di specie, dopo
avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e sentito il parere del
Servizio Medico Regionale, con la decisione del 15 marzo 2017 l’Ufficio
assicurazione invalidità ha riconosciuto al ricorrente il diritto
a una rendita intera d'invalidità
(grado AI 100%) dal 1° maggio al 30 settembre 2016.
Dopodiché, il raffronto fra il reddito conseguito al
100% nel 2014 senza invalidità (Fr. 43'263.-) e il reddito ottenibile in un'attività semplice e ripetitiva esigibile al 50%
(Fr. 66'16972 : 2 = Fr. 33'084,86), tenuto inoltre conto di una riduzione
personale del 5% per la limitazione nello svolgere lavori leggeri (Fr. 33'084,86
- 5% = Fr. 31'430,61), ha dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 27% e quindi all’interruzione del
diritto a una rendita di invalidità.
Il ricorrente ha contestato i redditi da valido e da
invalido ritenuti dall’amministrazione, proponendo di considerare l’ammontare
di Fr. 50'700.- quale reddito da valido così come indicato dal suo datore di
lavoro rispettivamente di applicare una riduzione del 25% al reddito
statistico, così da ottenere un grado AI del 50%.
Nel ricorso l'assicurato ha inoltre evidenziato come la sua grave malattia, la sua
età, la sua nazionalità e la sua scarsa formazione difficilmente gli
permetterebbero di esercitare un’altra attività al 50%, semplice e ripetitiva,
fra quelle indicate dal consulente in integrazione professionale, che non sia
quella di cameriere, praticata ormai da 30 anni.
Nel mercato del lavoro odierno sarebbe irrealistico
pretendere che l’insorgente cambi lavoro dopo 30 anni e che un datore di lavoro
lo assuma al 50% visto il suo stato di salute.
Il ricorrente ha perciò chiesto che si tenga conto
di una riduzione personale di almeno il 25%, così da attribuire una mezza
rendita.
Egli ha quindi preteso che il suo diritto alla
rendita perduri anche dopo il 30 settembre 2016, dato che anche alla luce delle
limitazioni indicate la sua capacità lavorativa residua non sarebbe
realisticamente più richiesta e possibile in un mercato del lavoro equilibrato.
Riconosciuta quindi dal ricorrente una (in)capacità lavorativa
del 50% in qualsiasi attività dal 1° giugno 2016, occorre verificare, dal
profilo economico, le conseguenze del danno alla salute che l’assicurato ha
subìto e se ha ancora diritto a una rendita.
2.5. L'obbligo
dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22 consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in
posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del
mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC
1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die
Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den
körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten
zu entsprechen”; Doudin, La rente
d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,
op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del
25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998
p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7)
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli
elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;
RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
Considerandi
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il
grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito
in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel
caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si
farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di
indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata
avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a).
In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.
Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e
percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è
pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata
da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze
particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I
salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari
fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.
3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal
presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad
esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati
eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid.
3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.6
Il ricorrente ha contestato
la determinazione del reddito da valido effettuata dall’amministrazione,
sostenendo che si debba “prendere in considerazione il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido”
(doc. I punto 8).
A suo dire, occorrerebbe partire dal reddito di Fr. 3'900.- al
mese dichiarato dal suo datore di lavoro (doc. 24).
La contestazione dell’assicurato è infondata.
Va al riguardo rilevato che l’importo di Fr. 50'700.- rappresenta
il salario che egli avrebbe potuto incassare se avesse lavorato per 12 mesi,
percependo la tredicesima. Tuttavia, l’interessato non ha mai conseguito tale
somma. Va in effetti rilevato che l’assicurato, almeno dal 2009, lavora presso
il medesimo datore di lavoro come lavoratore stagionale (doc. IV/1) e quindi
non sull’arco di un intero anno, motivo per cui il suo stipendio è sempre stato
inferiore all’importo annuo di Fr. 50'700.-, ma non certo a causa del suo
precario stato di salute.
Infatti, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, questo
stato di cose non ha nulla a che vedere con il sopraggiungere del danno alla
salute. Dalle buste paga e dal conto individuale risulta chiaramente che lo
stipendio dell’assicurato era senza dubbio di Fr. 3'900.- al mese, ma questo
reddito non gli è mai stato versato per un anno intero. Pertanto, non avendo
mai lavorato per 12 mesi all’anno ma, abitualmente, come risulta dall’estratto
del suo conto individuale (doc. IV/1), per circa otto mesi, egli non ha mai
conseguito lo stipendio di Fr. 50'700.- annui e quindi non è corretto basarsi
su un importo che il ricorrente, per sua scelta personale, non ha mai incassato.
A questo proposito, va qui evidenziato che il Tribunale federale
ha già avuto modo di affermare (STF 9C_430/2013 del 22 luglio
2013.
consid. 3) che se una persona assicurata, per motivi estranei
all'invalidità (per esempio a causa della sua carente formazione scolastica o
professionale, delle sue carenti competenze linguistiche, delle limitate
possibilità di assunzione dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.),
ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media dei salari
nazionali conseguibili nello stesso ambito professionale (cfr. ad esempio RtiD
2009-II pag. 194,9C_83/2008) - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza
che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede a un parallelismo dei
due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%
(DTF 135 V 297). In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di
reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente
conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di
reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico (DTF
134.
V 322).
Il parallelismo dei redditi tiene conto della
circostanza che la persona assicurata da invalida non è realisticamente in
grado di realizzare il salario statistico medio per cui occorre riconoscerle un
salario da invalido conseguentemente più basso. Per converso, laddove un
reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile,
rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla
media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello medio
di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4 pag. 61 segg.; STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013 consid. 3).
Nella STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013, al considerando
5.1
l’Alta Corte ha ricordato che per procedere a un eventuale
parallelismo dei redditi, il confronto va effettuato tra quanto effettivamente
realizzato prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore
specifico (cfr. fra le tante sentenza 8C_683/2009 del 26 febbraio 2010 consid.
4.
) e che già una differenza del 5% è sufficiente per
apparire considerevole.
Va infine evidenziato che l’eventuale parallelismo
dei redditi non si giustifica unicamente in ragione della differenza
considerevole (fissata al 5%) tra il reddito effettivamente conseguito e quello
mediamente realizzabile (a livello nazionale) nel settore specifico (sui motivi
alla base della decisione di prendere in considerazione solo la parte eccedente
la soglia del 5% cfr. DTF 135 V 297 consid. 6.1.3 pag. 304 seg.), ma
anche e soprattutto per l'involontarietà di questa differenza.
L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla collettività degli assicurati,
altrimenti chiamata a rispondere solo per gli effetti di un'incapacità
lucrativa dovuta a motivi legati all'invalidità (cfr. DTF 134 V 322
consid. 6.2 pag. 329), le conseguenze di una sua scelta
personale. In simile evenienza nessun intervento, anche solo parziale, può
essere richiesto dall'AI. Differenziando - ai fini del riconoscimento di un
adeguamento del reddito da valido o di una riduzione del reddito da invalido -
a seconda che l'assicurato si sia spontaneamente accontentato o meno di un
salario considerevolmente inferiore alla media, la giurisprudenza in materia
non crea alcuna distinzione inammissibile che non trovi corrispondenza nella
diversità delle fattispecie da esaminare e non è pertanto contraria al
principio dell'uguaglianza di trattamento (DTF 136 I 1 consid. 4.1 pag.
5; DTF 135 V 361 consid. 5.4.1 pag. 369 con riferimenti; STF 9C_430/2013 del 22
luglio 2013 consid. 5.2).
Nell’evenienza concreta, il salario mensile di Fr.
3'900.- è inferiore al reddito statistico di Fr. 4'035.- al mese conseguibile
mediamente in Svizzera nel 2014 nella categoria 55-56 Servizi di alloggio e di
ristorazione, livello di competenze 1 (Tabella TA1 2014_ tirage_skill_level
Rami economici (NOGA 08) denominata Salario mensile lordo (valore centrale)
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso, Settore
privato, Svizzera 2014, edita dall’UFAS), nella misura del 3,34% ([Fr. 4'035.-
- Fr. 3'900.-] : Fr. 4'035.- x 100) e quindi non in maniera considerevole
secondo la citata giurisprudenza.
Se invece si fa capo al reddito che l’assicurato ha
effettivamente conseguito in un anno come cameriere (Fr. 31'200.-), ecco che il
suo salario risulta essere considerevolmente inferiore al reddito medio
realizzabile nella stessa professione (Fr. 48'420.-).
Dalla documentazione agli atti questa Corte ritiene
che la differenza fra il reddito effettivamente conseguito dal ricorrente con
l’esercizio dell’attività di cameriere e il reddito annuo medio a livello
nazionale nel settore dei servizi di alloggio e di ristorazione è volontaria. L’assicurato
si è infatti spontaneamente accontentato di lavorare per otto-nove mesi
all’anno come cameriere e per i restanti mesi di percepire le indennità di
disoccupazione.
Questa situazione poi non è temporanea ma, secondo
l’estratto del conto individuale dell’assicurato, perdura per certo dal 2001,
perciò per il TCA non vale il principio secondo cui per gli assicurati
parzialmente o totalmente disoccupati si considera reddito ipotetico senza
invalidità quello che essi probabilmente conseguirebbero in una situazione
equilibrata del mercato del lavoro se non fossero disoccupati (N. 3024 della Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità
(CIGI), valida dal 1° gennaio 2015).
In altre parole, in concreto non è dunque possibile riportare sull’anno
lo stipendio mensile pattuito tra l’assicurato e il datore di lavoro, e nemmeno
è giustificato procedere con il parallelismo dei redditi, essendosi
l’assicurato accontentato di lavorare per 8-9 mesi all’anno e quindi di
conseguire uno stipendio annuo inferiore alla media nazionale nel suo settore
di attività.
Alla luce della particolare situazione lavorativa scelta dall’interessato,
d’avviso del Tribunale il suo reddito annuo consiste invece ormai quindi nella
somma fra lo stipendio effettivamente conseguito prima dell’insorgenza del
danno alla salute e le indennità di disoccupazione percepite, come ritenuto
dall’Ufficio AI.
È in effetti dal 2001 che queste prestazioni sociali integrano e
completano regolarmente il reddito annuo dell’assicurato alla stregua di un
compenso da attività lucrativa.
Ne discende che per il 2014 il reddito da valido di Fr. 43'263.- (Fr.
6'183.- [indennità di disoccupazione per gennaio e febbraio] + Fr. 31'200.-
[salario da marzo a ottobre] + Fr. 5'880.- [indennità di disoccupazione per
novembre e dicembre]) che l’Ufficio assicurazione invalidità ha stabilito
ricavandolo dall’estratto del conto individuale dell’insorgente è corretto e,
pertanto, non può essere sostituito dall’ammontare di Fr. 50'700.- come preteso
da quest’ultimo.
2.7
Per quanto concerne il reddito
da invalido contestato dal ricorrente, va qui rilevato che il consulente in
integrazione professionale si è espresso una prima volta il 12 settembre 2016
(doc. 33), quando ha stabilito una riduzione globale del 5% dal reddito
ipotetico da invalido per attività leggere.
In un secondo momento, a seguito delle contestazioni
dell’assicurato riguardo alle attività adeguate che egli sarebbe stato in grado
di espletare con la sua capacità lavorativa residua, il consulente in
integrazione professionale si è pronunciato il 22 maggio 2017 (doc. IV/2)
puntualizzando alcuni aspetti.
Dapprima il funzionario ha precisato che quali limiti funzionali
v’era il carico massimo di 10kg e l’alternanza della postura al bisogno, anche
se quest’ultima limitazione era già stata considerata nell’inabilità lavorativa
del 50%.
Poi l’esperto ha puntualizzato che per attività semplici e ripetitive
si intendono le attività che non richiedono una preparazione professionale
specifica (e quindi tanto meno una formazione professionale organica), ma
possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro
e un breve periodo di rodaggio. Il consulente in integrazione professionale ha
quindi elencato degli esempi di attività considerate leggere: operaio generico
(mansioni d’assemblaggio, stampa, rifinitura, controllo del funzionamento e
della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, riparazioni,
imballaggio, etichettatura), operaio addetto alla raccolta, pulizia, rifinitura
di pezzi di seconda lavorazione in officine o industrie di trasformazione di
metalli o legno, operaio ausiliario addetto ad attività secondarie in
produzioni industriali o artigianali di seconda lavorazione, operaio per il
controllo della qualità dei pezzi finiti, operaio generico addetto alla
rettifica dei pezzi finiti di seconda lavorazione in officine meccaniche,
operaio su macchine utensili preregolate in lavorazioni industriali di vario
genere, operaio non qualificato in calzoleria multiservizio, operaio generico
nella industria alimentare (pasta, oli, cioccolata, ecc.), operaio generico in
campo elettromeccanico (rifinitura di apparecchiature elettromeccaniche),
operaio macchinista nell’industria tessile (filatura, cardatura, torcitura),
vendita al dettaglio (ad esempio addetto alla vendita di carburanti e servizi
collaterali), addetto alla logistica (magazziniere con l’ausilio del muletto),
cassiere, autista, fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio
di merce non troppo pesante (esempio fiori, prodotti farmaceutici), portiere,
custode, guardarobiere in campo alberghiero, compiti di controllo/manutenzione
tipici delle organizzazioni comunali (letturista, ripristino dei cestini,
pulizia fontane, servizi) oppure ancora come personale ausiliario nelle arti
grafiche o personale ausiliario addetto ad attività collaterali semplici, per
lo più di tipo manuale (archivio, servizio meccanografici, di duplicazione,
economato e similari).
Da quanto precede discende che l’amministrazione ha valutato
attentamente non solo lo stato di salute del ricorrente, ma anche la sua
capacità lavorativa con attinenza alla possibilità concreta di esercitarla in
varie attività lucrative. Infatti, il consulente in integrazione professionale,
esperto in materia, ha sapientemente vagliato i vari settori di attività in cui
l’assicurato, fermo restando le limitazioni funzionali e di carico individuate
dal medico SMR, è stato ritenuto in grado di esercitare la sua abilità
lavorativa del 50%.
Espressamente interpellato al riguardo, il funzionario preposto a
tale compito ha saputo contestualizzare e posizionare l’insorgente in un
determinato settore lavorativo, tenendo ben presenti le sue reali condizioni di
salute. Egli ha dunque vagliato i campi economici e le attività lucrative che
erano concretamente esigibili dal ricorrente, soluzioni che questo Tribunale
ritiene plausibili e che non ha quindi motivo di mettere in dubbio alla luce,
soprattutto, del fatto che il consulente è esperto in materia (STCA 32.2017.46
del 12 ottobre 2017).
Non va infatti dimenticato che il consulente in
integrazione professionale, che era la persona più indicata per
verificare quali attività fossero ancora possibili alla luce delle indicazioni
mediche (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; Ulrich Meyer,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, pag. 228 seg.), aveva già tenuto
conto del profilo socio-professionale del ricorrente. E a prescindere da questa
considerazione, il solo fatto di non credere all'attendibilità di tale
accertamento non basta ancora a farlo ritenere manifestamente errato (per il
resto, sulla possibilità di riconvertirsi professionalmente in attività quali
quelle indicate dal consulente, che non richiedono necessariamente la messa in
atto di particolari misure integrative, cfr. sentenza 9C_753/2008 del 26
ottobre 2009 consid. 3.5) (STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2).
Da quanto precede discende che una “Perizia dello stato di
salute dell’assicurato e sulle sue effettive capacità a svolgere altre attività
lavorative ritenute tutte le circostanze del caso concreto” (doc. I pag.
8), non è affatto necessaria.
Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere
che la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della
presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti, segnatamente l’erezione di una perizia sulle capacità
lavorative del ricorrente.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da un esperto.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344.
consid. 3c).
Non si giustifica neppure l'audizione dell’assicurato.
Il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere
rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza federale
ribadita nella recente STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, l'obbligo di
organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone
una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di
interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (STF I 472/06 consid. 2 del 21
agosto 2007; DTF 124 V 90 consid. 6; DTF 122 V 47). È quindi
necessario che il ricorrente chieda al Tribunale esplicitamente e in maniera
chiara l’indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279 consid. 1).
Nel caso di specie, nel suo ricorso l’assicurato non ha chiesto
alcun dibattimento. Egli si è limitato a chiedere il proprio interrogatorio,
senza tuttavia pretendere l’indizione di un pubblico dibattimento per esprimere
il proprio punto di vista sulla controversia. La sua richiesta è dunque volta
all’insuccesso.
2.8
Nel suo atto ricorsuale
l’assicurato ha inoltre chiesto che si tenga conto della riduzione massima del
25% da applicare al reddito da invalido, non contestato come tale,
anziché del 5% come ritenuto dall’amministrazione nella decisione impugnata.
Egli ha fatto valere di avere 50 anni, di essere straniero, di non
avere una formazione particolare e di avere sempre svolto la professione di
cameriere.
Secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17
gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con
deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Il TCA deve respingere la lamentela del ricorrente.
In primo luogo va rilevato che, al momento
determinante, ossia quando la sua capacità lavorativa residua è stata valutata
medicalmente (DTF 138 V 457 consid. 3.3) dall’SMR nell’agosto 2016,
l’assicurato non aveva ancora 49 anni.
Nessuna riduzione deve quindi essere concessa in funzione dell’età
(l’assicurato è nato nel 1967).
Il TCA rileva che nella STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, in
cui la ricorrente era 56enne al momento della decisione amministrativa, l’Alta
Corte ha affermato che l’età non solo non si ripercuote negativamente sul
reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso.
I lavoratori ausiliari, attivi in quei settori di attività
accessibili a lavoratori non qualificati, sono richiesti indipendentemente
dalla loro età in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. anche la sentenza I
594/04 del 14 febbraio 2005).
Circa la nazionalità e la sua formazione professionale, va
evidenziato che l’insorgente, in Svizzera dal 1996, è al beneficio del permesso
C di domicilio, è coniugato, ha frequentato le scuole obbligatorie nel suo
Paese di origine così come una scuola superiore tecnica. Inoltre, come risulta
dal curriculum vitae (doc. 1), ha ottime conoscenze orali e scritte in italiano,
ha buone conoscenze orali in tedesco e in francese e ha discrete conoscenze
orali della lingua inglese. La sua lingua madre è il serbo/croato.
In queste circostanze, si ritiene corretto che l’Ufficio AI non
abbia ritenuto di dovere applicare delle riduzioni per la nazionalità e la
formazione dell’assicurato.
Per quanto concerne lo svolgimento di un’attività leggera,
l’amministrazione ha ritenuto opportuno procedere a una riduzione del reddito
del 5%.
Nessuna deduzione, invece, va concessa per le limitazioni
funzionali, che non influenzano le attività adeguate. Le
limitazioni stabilite dal dr. med. __________ (doc. 32) concernono in sostanza (soltanto)
il carico massimo (10kg) e l’alternanza della postura al bisogno, limitazione,
quest’ultima, peraltro già compresa nella capacità residua del 50%.
In altre parole, queste limitazioni funzionali non
sono di alcun ostacolo alla sua reintegrabilità nel mondo equilibrato del
lavoro.
Neppure gli è pregiudizievole il fatto che sebbene abbia svolto la
medesima attività di cameriere per 30 anni e che le conoscenze dell’assicurato
in altri lavori siano praticamente nulle, tuttavia si può comunque ritenere,
secondo il grado della verosimiglianza preponderante valida nelle assicurazioni
sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 138 V 218 consid. 6), che il ricorrente
sia in grado di svolgere almeno una delle numerose attività leggere, semplici e
ripetitive, che il consulente in integrazione professionale ha appositamente
elencato.
Infatti, questi lavori non contrastano né con le sue condizioni di
salute né tanto meno con la sua età (STCA 32.2017.18 del 27 luglio 2017).
In virtù delle considerazioni esposte, questo Tribunale ritiene
che, da una valutazione complessiva, il tasso di riduzione del 5% sia adeguato.
Non v’è quindi alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa e quindi
fissarla complessivamente nel 5%, percentuale che si trova del resto entro i
limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
Va concluso che con una capacità lavorativa residua del 50% il
ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.
Il TCA osserva infine che quand’anche, per sola ipotesi di lavoro,
si applicasse al calcolo effettuato dall’Ufficio AI un tasso di riduzione del
20% per motivi personali, si arriverebbe a ottenere un grado di invalidità del
38,8%, arrotondato al 39% (DTF 130 V 121 consid. 3.2) che, essendo inferiore al
grado minimo pensionabile (art. 28 cpv. 2 LAI), non darebbe comunque diritto a
una rendita di invalidità (Fr. 43'263.- [reddito da valido] – {Fr. 66'169.- x 50
: 100 – [(Fr. 66'169.- x 50 : 100) x 20 : 100]} [reddito da invalido] : Fr. 43'263.-
x 100).
Ne discende che è a giusta ragione che il grado del 27% stabilito
dall’amministrazione – o anche quello del 39% volendo seguire parzialmente la
tesi dell’assicurato, comunque non fondata alla luce della citata giurisprudenza
e delle argomentazioni esposte da questo TCA sull’influenza di ogni singolo
fattore sollevato dal ricorrente sul reddito da invalido - non permette
all’interessato di continuare a ricevere una rendita di invalidità (art. 28
LAI) trascorsi tre mesi dall’intervenuto miglioramento del suo stato di salute
(art. 88a cpv. 1 OAI).
2.9
In queste circostanze, questo
Tribunale non può dunque che confermare la decisione dell’Ufficio AI di attribuire
al ricorrente una rendita temporanea intera di invalidità per il periodo dal 1°
maggio 2016 al 30 settembre 2016, e meglio a decorrere dal termine dell’anno di
attesa (dal 18 maggio 2015 al 31 maggio 2016) e fino a tre mesi dopo il
miglioramento oggettivato dal 1° giugno 2016.
Di conseguenza, è a giusta ragione che dal 1° ottobre 2016 il
ricorrente non ha più diritto al riconoscimento di una rendita (intera) di
invalidità stante un grado di invalidità del 27%.
2.10
Va da ultimo rilevato che la
decisione del 15 marzo 2017 nega (implicitamente) al ricorrente il diritto alla
messa in atto di provvedimenti d’ordine professionale non ritenendoli opportuni
sulla scorta del suo iter scolastico-socio-professionale.
In concreto, pur essendo il grado d'invalidità del ricorrente (27%)
superiore alla soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno
conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale, che è del 20%
(DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22
dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid.
1b), la decisione con cui l'Ufficio AI ha rifiutato la concessione di
provvedimenti di integrazione professionale, ma si è messo a disposizione per
un aiuto al collocamento, merita conferma.
Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in
cui un'assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo
misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di
provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:
"
(…)
6.
(…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel
giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare
che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si
presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e
ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per
analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del
26.
ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già
solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.".
Nel caso di specie una riqualifica professionale del
ricorrente non entra in considerazione (STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; STCA
32.2016.59
del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA
32.2011.143
del 21 novembre 2011).
Infatti, il consulente in integrazione
professionale, esperto in materia, ha affermato il 12 ottobre 2016 (doc. 34)
che pur avendo un grado di invalidità superiore al 20%, considerando il grado
di incapacità lavorativa del 50% e l’iter scolastico-socio-professionale, egli non
ha ritenuto opportuno mettere in atto dei provvedimenti di integrazione
professionale, rimanendo però a disposizione per un aiuto al collocamento.
Rimane sempre aperta per l'assicurato la possibilità
di far capo ad un aiuto al collocamento sulla
base dell'art. 18 LAI per trovare un'attività confacente al suo stato di salute,
segnatamente qualora il danno alla salute sia d'impedimento alla ricerca
di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr.
11.
pag. 34 consid. 4.4; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e
STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011; cfr. anche Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595).
Spetta dunque al ricorrente, se del caso, attivarsi
in questo senso e contattare l’Ufficio AI - e per esso un consulente in
integrazione professionale (STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; STCA
32.2016.59
del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA
32.2012.69
del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.141 e 143 del 21 novembre 2011).
2.11
Stante
quanto precede, la pretesa dell'insorgente di versargli una mezza rendita di
invalidità dal 1° ottobre 2016 rispettivamente di annullare la decisione
impugnata e di approfondire l’aspetto delle limitazioni reali ad esercitare
delle nuove attività lucrative, non può essere accolta.
Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha
rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la decisione
impugnata merita conferma (STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; STCA 32.2016.59
del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20
agosto 2012; STCA 32.2011.143 e 32.2011.141 del 21 novembre 2011) e il ricorso
va respinto anche su questo punto.
Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere
cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale
sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata
(DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato
intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso,
giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05
del 31 gennaio 2007).
2.12
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti