32.2017.64
Soppressione rendita in via di revisione a motivo di miglioramento dello stato di salute. L'assicurata contesta. TCA conferma
27 ottobre 2017Italiano52 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.64
FC
Lugano
27 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 marzo 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1967, di
professione parrucchiera, nel settembre 2009 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI facendo valere di essere sofferente di depressione e poliartrite.
Effettuati gli accertamenti
medici del caso, fra i quali anche una perizia bidisciplinare a cura del SAM
(per la quale a dipendenza delle diagnosi psichiatriche l’assicurata era
inabile al 75% in ogni attività), mediante decisione del 22 novembre 2000
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera a far tempo dal
1. settembre 1999.
1.2. Nel settembre 2001 l’Ufficio AI
ha avviato d’ufficio una revisione della rendita. Richiesti i medici curanti e
interpellato il consulente professionale, con comunicazione del 18 settembre
2003 ha confermato la prestazione (doc. AI 63). Anche al termine di due
ulteriori revisioni avviate nel settembre 2006 e giugno 2010, l’Ufficio AI, con
comunicazioni del 24 ottobre 2006 e 19 agosto 2010 ha confermato la prestazione
erogata (doc. AI 67 e 78).
1.3. Nel luglio 2014 l’Ufficio AI ha
avviato una nuova revisione. Effettuati gli accertamenti del caso, segnatamente
una perizia psichiatrica a cura del Centro Peritale per le assicurazioni sociali
(CPAS), con progetto di decisione 27 giugno 2016, l’Ufficio AI ha soppresso la
rendita intera per intervenuto miglioramento delle condizioni di salute.
Considerata una certificazione dello psichiatra curante, esaminato un complemento
peritale a cura del CPAS del 14 e 29 dicembre 2016, l’amministrazione, con nuovo
progetto del 17 gennaio 2017, ha nuovamente statuito la soppressione della
rendita, considerato come a fronte di una riacquistata abilità lavorativa del
60% in un’attività adeguata, era dato un grado di invalidità del 33% (doc. AI
132). Esaminata una nuova certificazione dello psichiatra curante e viste le
annotazioni 10 marzo 2017 del SMR, con decisione 14 marzo 2017 l’Ufficio AI ha
confermato il progetto e, quindi, soppresso la rendita intera, togliendo
l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.4 Contro il succitato
provvedimento insorge con il presente ricorso l’assicurata, per il tramite
dell'avv. RA 1. Produce due certificazioni mediche e contesta la soppressione della
rendita, ritenendo in sostanza che l’amministrazio-ne non abbia correttamente
vagliato le sue effettive condizioni di salute che le impedirebbero di svolgere
un’attività lavorativa nella misura indicata dalla decisione. Chiede inoltre di
concedere al ricorso l’effetto sospensivo e di essere ammessa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI chiede la reiezione del gravame. Allega una presa di posizione del
medico SMR e una valutazione professionale sulle attività adeguate esigibili
dall’assicurata allestita il 16 maggio 2017 (doc. VI). Sostiene che la nuova
documentazione medica non apporta alcun elemento oggettivo attestante una
modifica dello stato di salute e chiede quindi la conferma delle conclusioni
mediche ed economiche di cui al provvedimento contestato (VI).
1.6. Mediante comunicazione del 27
giugno 2017 il vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di ripristino
dell’effetto sospensivo (VIII). La ricorrente non ha formulato alcuna osservazione.
considerato, in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio
2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere
se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera di cui beneficiava
la ricorrente.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA,
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto
nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le
conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato
rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349
consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che
sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione
ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da
questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato
migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,
all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si
può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso
tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione
notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita,
ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata
nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
2.5. Nel caso concreto, a seguito
della domanda di prestazioni del settembre 2009 l’Ufficio AI ha fatto eseguire
una valutazione bidisciplinare (psichiatrica e reumatologica) a cura del SAM, che,
nella perizia del 17 luglio 2000, ha posto le seguenti diagnosi:
"
F.1 Diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa
Sindrome depressiva ricorrente con fobia sociale.
Sindrome di attacchi di panico.
Disturbo di personalità non specificato, con aspetti
prevalentemente abbandonici.
Sospetto di Toracic Outlet Syndrom (TOS) bilat. a
predominanza sin., con compressione intermittente delle strutture vascolari
nervose.
F.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Algia all'arto sup. sin. con:
- Iieve “periartropatia
omeroscapolare" e irritazione del tendine del caput longum del bicipite,
- lieve epicondilite al gomito,
- lieve sindrome del solco cubitale.
Lieve periatropatia dell'anca ds,
Sindrome femoropatellare bilat.”
Dopo
aver ricordato come l’assicurata avesse cessato la sua attività lavorativa come
parrucchiera dal 1995, la perizia ha osservato che dal punto di vista psichiatrico
la medesima era stata approfonditamente valutata dal dr. __________, il quale,
poste le succitate diagnosi, aveva concluso per un’inabilità lavorativa del
75%, consigliando un dosaggio più alto dei medicamenti antidepressivi. Per
quanto riferito alle affezioni reumatologiche, e segnatamente ai disturbi
lamentati agli arti superiori, il perito dr. __________ ha sospettato la
presenza di un Toracic Outlet Syndrom, ritenuto che le altre patologie reumatologiche
elencate non erano tali da limitare la capacità lavorativa. Tutto bene valutato
quindi il SAM, ha concluso che l’assicurata andava considerata “incapace al
lavoro nella misura del 75% come parrucchiera ed in qualsiasi altra attività a
partire dal settembre 1998 (come codificato dal dr. __________ nel suo rapporto
UAI del 28.09.1999) e continua” (doc. AI 38).
Sulla
base di queste conclusioni, con decisione del 22 novembre 2000, l’assicurata è
stata messa al beneficio di una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1.
settembre 1999 (doc. AI 45). Le revisioni che si sono succedute nel settembre
2001, settembre 2006 e giugno 2010 e che hanno portato alla conferma della
prestazione in assenza di una modifica della situazione invalidante, si sono
essenzialmente limitate a interpellare i curanti dr. __________ (generalista) e
dr. __________ (psichiatra), i quali hanno confermato la stazionarietà delle
condizioni di salute (doc. AI 63, 67, 78).
Nel luglio 2014
l’amministrazione ha avviato una nuova revisione della prestazione. Dopo aver
interpellato i curanti, che hanno attestato una situazione sostanzialmente invariata,
l’amministrazione ha ricevuto una segnalazione anonima circa lo svolgimento da
parte dell’assicurata del ruolo di madre affidataria di una minore e ha quindi convocato
l’interessata per un colloquio chiarificatore svoltosi il 16 gennaio 2015 (doc.
AI 97). L’Ufficio AI ha quindi predisposto un accertamento medico psichiatrico
che è stato effettuato dal Centro Peritale per le assicurazioni sociali (CPAS),
il quale, con rapporto del 17 aprile 2015 (dr.ssa __________ e dr. __________),
dopo aver attentamente valutato la documentazione agli atti, effettuato un
approfondito esame clinico sulla base di due colloqui e approfondimenti
testali, ha concluso per le diagnosi seguenti:
" 7.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro
Sindrome da attacchi di panico (F41.0)
Disturbo di personalità non specificato a forte
componente passivo aggressiva (F60.9)
Sindrome depressiva ricorrente attualmente in
remissione (F33.4)”
e
ha osservato quanto segue.
" L'assicurata, dopo l'ultima decisione dell'Al
dell'agosto 2010 non ha avuto ricoveri psichiatrici e la terapia farmacologica
è rimasta sostanzialmente invariata; afferma di assumere 25 mg/die di
Anafranil, aumentato a 50 mg/die nei periodi di maggior recrudescenza ansiosa
sotto prescrizione del Dr __________. Il quadro è definito dall'assicurata come
sostanzialmente stazionario negli anni anche se ammette una diminuzione della
frequenza delle crisi d'ansia che attribuisce prevalentemente ad una vita molto
metodica e scandita da abitudini e routine mentre, quando deve affrontare situazioni
nuove e soprattutto che la confrontino con il mondo esterno, tende a presentare
maggior ansia ed assume una terapia al bisogno anche se, negli anni, avrebbe
imparato a controllare e a gestire meglio le crisi ansiose la cui frequenza
comunque sarebbe inferiore ad una alla settimana ormai da tempo. Inoltre
effettivamente, anche rispetto al quadro clinico descritto seppur in modo molto
stringato nella perizia del Dr __________ del 2000, l'assicurata attualmente
non presenta una quota ansiosa nemmeno moderata, né si evidenzia angoscia depressiva;
ella non piange a più riprese nel colloquio quanto invece è presente una scarsa
tolleranza alle frustrazioni, una ricerca di soddisfacimento a breve termine
delle proprie pulsioni, una difficoltà nel controllare ostilità ed aperta
conflittualità che erano state già evidenziate al test MMPI cui era stata
sottoposta nel 2000. Anche l'atteggiamento nei confronti del perito, pur
collaborante, non è quello di un soggetto ansioso o depresso quanto di una
persona abbastanza stenica ed asseiva. A questo si aggiunga che la frequenza
delle visite dall'estratto delle casse malati nel corso del 2013 e 2014 è molto
scarsa (non superiore ad una visita ogni 4 mesi) e, anche dall'esame della
giornata, non emergono importanti evitamenti legati ad aspetti di panico
agorafobici quanto invece una difficoltà a riappropriarsi al mondo in generale,
con reazioni impulsive di fronte ad atteggiamenti o comportamenti di figure non
conoscenti e, a volte, con lo scatenarsi consequenziale di crisi d'ansia acuta.
Inoltre non si può non evidenziare come l'assicurata sia comunque riuscita a
rapportarsi in questi anni con persone e istituzioni ad esempio nella cercare
di aiutare l'amico carcerato e la sua famiglia facendo da intermediario con
ambasciate o avvocati, facendosi addirittura nominare temporaneamente tutrice
di una bambina di 6 anni da febbraio a giugno del 2013 e di averla gestita in
completa autonomia, benché non sia riuscita successivamente a continuare nella
gestione anche per le difficoltà descritte (riferisce che un'insegnante
dell'asilo affermava che la bimba era "una selvaggia"). Anche
rispetto alla scarsa progettualità e all'anergia, sintomi tipici di una quadro
depressivo persistente, vi sono dati abbastanza incontrovertibili che
l'assicurata abbia in questi anni rotto il secondo matrimonio nel 2009 a
seguito della scoperta di numerosi tradimenti del marito ma sia comunque
riuscita ad intrecciare una nuova relazione sentimentale con un dominicano più
giovane di lei di 20 anni che è riuscita a mantenere seppur a distanza anche in
questo caso presentandosi propositiva ed affrontando in prima persona tutti gli
aspetti burocratici per un eventuale avvicinamento solo recentemente
conseguito. La strutturazione della giornata è da sempre molto schematica,
afferma che anche sul lavoro era così con una scarsa tolleranza verso gli
imprevisti e fa pensare a tratti anancastici che venivano già sottolineati
nella valutazione peritale del Dr __________ e che, anche attualmente, emergono
sottoforma di ruminazioni ossessive e di scarsa tolleranza alle frustrazioni e
che, a suo dire, sarebbero il principale impedimento ad una ripresa lavorava.
Si deve tuttavia considerare che, anche dopo il 2010, sembrano essere presenti
anamnesticamente, alcuni periodi (anche due volte all'anno), limitati nel tempo
(della durata di 5-6 settimane), di recrudescenza depressiva in cui sono presenti
maggiore anergia, iporessia a tratti marcata e tendenza alla disforia e
irritabilità che si presentano spesso reattivamente ad eventi di vita o a
problematiche famigliari ed economiche, ma in cui non sembra essere mai
presente una vera e propria anedonia o abulia; inoltre negli ultimi anni è
stata presente anche una progettualità emotivo affettiva, e sotto questo punto
di vista evidentemente tali episodi non hanno fortemente influenzato
negativamente il funzionamento dell'assicurata. Tutti questi comportamenti sono
poco compatibili con un quadro depressivo perdurante anche se è vero che
l'assicurata si è ricavata uno spazio di vita, seppur sufficientemente ricco
(interessi, contatti sociali, piacere nella cura degli animali, letture), un
po' al di fuori dagli schemi e, verosimilmente, anche l'assenza dello stimolo
lavorativo è stato utile per evitare recrudescenze ansioso depressive.
Nonostante questo, pur in assenza di un quadro clinico sintomatologico di
particolare gravità, ritengo che attualmente l'assicurata faticherebbe a
rispettare le regole o ad integrarsi in un gruppo di lavoro stabile. Sono
queste infatti le dimensioni a mio avviso ancora maggiormente inficiate dal
quadro psicopatologico per il quale, pur essendo giustificata una diagnosi di
depressione ricorrente, per i diversi episodi depressivi descritti negli atti
che pure non sembrano aver mai avuto una particolare gravità e durata, al
momento non si obiettiva un episodio depressivo in atto e anche nel corso di
questi anni i comportamenti sopradescritti non depongono per una pervasività e
persistenza della sintomatologia depressiva.
Gli aspetti personologici al momento
appaiono essere predominanti e caratterizzati da una Iabilità emotiva intensa
che si estrinseca a tratti come disforia, a tratti come reazione ansiosa
similpanica che, tuttavia, l'assicurata riesce ancora a controllare attraverso
l'assunzione di una terapia farmacologica al bisogno a cui ricorre, tuttavia,
abbastanza sporadicamente. Anche all'MMPl-2 si evidenziano aspetti passivo
aggressivi che permettono di comprendere come l’assicurata presenti
atteggiamenti ambivalenti e che spesso la mettano in difficoltà con gli altri
attribuendo tendenzialmente spesso all'esterno la responsabilità degli avvenimenti
per lo scarso insight e la tendenza a scaricare sul somatico le frustrazioni
verso cui ha bassa tolleranza.
Attualmente, pur essendo soddisfatti i
criteri nosografici per una sindrome d'attacchi di panico, la loro frequenza ed
intensità appare di grado lieve (si ricorda che il grado medio è di almeno 4
attacchi nelle ultime 4 settimane) e l'assicurata ha comunque imparato a
riconoscer e a gestire le crisi d'ansia.
Il problema che mi sembra più importante
sul piano della capacità lavorativa è immaginare una tenuta a tempo pieno in un
ambiente di lavoro come quello abituale in cui comunque vi sono picchi di
attività, sono possibili conflittualità e vi è un costante lavoro di equipe a
stretto contatto, con la possibilità di insorgere di conflittualità che
potrebbero riprecipitare nell'assicurata uno scompenso ansioso depressivo.
Inoltre , anche la presenza di svariati disturbi somatici come i dolori e alle
mani e all'anca sinistra o periodi di alopecia areata trattati con cortisonici
(anche se almeno dal novembre 2013 il dr ____________ riferisce che non si sono
più verificati), testimoniano una tendenza allo scarico somatico dell'ansia e
della tensione, per cui appare evidente come permanga una certa fragilità del
quadro che si mantiene tutto sommato abbastanza in compenso in assenza di
eccesso di stress esterni e grazie ad una configurazione della giornata abbastanza
routinea, benché sufficientemente efficiente. Per questo si impone, visto anche
il lungo periodo di inattività una percorso di riallenamento al lavoro graduale
che potrebbe favorire un reinserimento dell'assicurata dal momento che, nell'attualità,
la sintomatologia appare minore rispetto al passato e, benché non si escludano
resistenze da parte dell'assicurata ad una proposta di tal genere, si potrebbe
aver un ulteriore miglioramento della capacità lavorativa che comunque appare
essere migliorata rispetto all’ultima decisione Al cresciuta in giudicato.
Tale miglioramenti è difficile da datare
visto che i curanti continuano a certificare una IL completa ma il fatto che la
terapia sia da tempo stazionaria, che non vi siano stati ricoveri o il ricorso
a visite mediche non si sia mai incrementato nel 2014, che l'assicurata sia
riuscita a compiere vari viaggi a __________ e a coniugarsi, fanno pensare ad
un quadro di miglioramento stabile almeno da un anno. Il fatto che
l'assicurata, che presenta comunque una piena capacità nel ruolo di casalinga,
abbia tenuto presso di sé nel corso del 2013 una minore occupandosene
completamente non è sinonimo di per sé di capacità lavorativa nel libero
mercato del lavoro anche perché, dopo 5 mesi ha anche provveduto a restituirla
alla madre perché, a suo dire, ingestibile e di fatto ha svolto l'attività di
baby sitting a casa propria con una bambina che conosceva già e che per varie
ore era all'asilo. Successivamente, dal settembre 2014, l'assicurata avrebbe
ripreso a suo dire in modo parziale ad accudirla, sostituendo il padre della
bambina quando questi è occupato, e ad accompagnarla a scuola vista la
vicinanza delle scuole alla sua abitazione. Il cambio recente di abitazione
dell'assicurata ed il concomitante spostamento della minore in una scuola di __________
sembrano comunque testimoniare come, di fatto, l'assicurata si faccia carico
della minore in sostituzione del padre anche se appare difficile determinare
l'entità in termini di impegno orario; nonostante venga riportata come una bambina
“difficile da gestire”, l’assicurata sembra comunque aver un buon rapporto con
lei anche se afferma di esserne molto provata. Da dopo la scarcerazione del
padre afferma che il proprio impegno con la minore è minimo e molto saltuario e
comunque afferma che la gestione della bambina in passato (riferendosi
soprattutto al 2013), avrebbe influito negativamente sul suo stato di salute in
generale. Mi permetto di sottolineare che l'assicurata è stata confrontata
durante la valutazione peritale con il questionario di revisione Al redatto da
lei stessa nel luglio del 2014 in cui asseriva che necessitava di aiuto negli
atti della vita quotidiana ed ella ha affermato di essersi sbagliata dal
momento che in realtà è del tutto autosufficiente; parimenti è apparsa molto
stupita del fatto che il Dr __________, nel suo rapporto dell'agosto 2014 la
ritenesse inidonea alla guida mentre lei stessa non ha alcun problema di
mobilità e crede che il curante si sia anch'egli sbagliato nella compilazione
del rapporto.”
Per
quanto riferito alla valutazione della capacità lavorativa i periti hanno
quindi concluso quanto segue:
" C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' Dl LAVORO
1. Descrizione di risorse e deficit - secondo schema
MINI ICF - APP -
1. Rispetto delle regole: grado di
disabilità moderato-grave: per la scarsa tolleranza alle frustrazioni, per la
difficoltà al controllo dell'impulsività.
2. Organizzazione dei compiti: grado
di disabilità assente
3. Flessibilità: grado di disabilità
assente.
4. Competenze:
grado di disabilità assente: non emergono deficit cognitivi di rilievo.
5. Giudizio:
grado di disabilità moderato: tende a decisioni impulsive e legate ad una
visione a tratti troppo personalistica e questo potrebbe portare a conflittualità
sul lavoro
6. Persistenza:
grado di disabilità moderato grave: difficilmente anche per la lunga inattività
potrebbe avere la stessa produttività di un tempo e sarebbe in questo senso
utile un bilancio ed un riallenamento al lavoro.
7. Assertività:
grado di disabilità moderato grave: potrebbe avere reazioni eccessive o
inadeguate o di attacco o di fuga di fronte a presunte o reali conflittualità.
8. Contatto con
gli altri: grado di disabilità moderato-grave: riesce a mantenere un contatto
superficiale anche se in un luogo di lavoro a contatto costante con altre
persone potrebbe presentare reazioni impulsive,
9. Integrazione
nel gruppo: grado di disabilità moderato-grave: vedi punto precedente.
10. Relazioni intime: grado di
disabilità assente.
11. Attività spontanee: grado di
disabilità assente.
12. Cura di sé: grado di disabilità assente.
13. Mobilità: grado
di disabilità assente: si sposta autonomamente con l'auto e, con precauzioni,
con l'aereo pur asserendo di avere difficoltà a utilizzare i mezzi pubblici.
2. Conclusioni
In conclusione ritengo che l'assicurata
presenti almeno a partire dal gennaio 2014 una CL del 40% (tempo ridotto,
rendimento pieno) nell'attività di parrucchiera: in un'altra attività sul
libero mercato del lavoro, in cui possa essere autonoma, non debba confrontarsi
con troppe persone, in un piccolo gruppo a buona tolleranza, senza picchi di
lavoro ed in cui possa autogestirsi l'assicurata potrebbe avere una CL, sul
piano medico teorico, del 60%. Nell'attività di casalinga la capacità
lavorativa è pressoché piena. Le dimensioni maggiormente inficiate dalla psicopatologia
sono attualmente il rispetto delle regole, la persistenza, il contatto con gli
altri e reintegrazione in un team di lavoro. Ritengo che siano medicalmente non
solo utili ma importanti interventi di riallenamento al Iavoro soprattutto dopo
un lungo periodo di inattività che potrebbe comportare un ulteriore miglioramento
della capacità lavorativa. Non si escludono resistenze da parte dell'assicurata
ad un progetto di riallenamento e reinserimento lavorativo anche per l'asserita
concomitanza di disturbi fisici soprattutto alle mani che eventualmente
andrebbero indagati sul piano medico.” (doc. AI 106)
Alla luce di queste
conclusioni, visto il rapporto finale del 28 aprile 2015 del medico SMR dr. __________,
specialista in psichiatria, il quale ha condiviso le conclusioni del CPAS dr. __________,
segnalando l’intervento di un miglioramento delle condizioni dell’assicurata
(essendo attualmente gli attacchi di panico di grado lieve e la depressione in
remissione completa; doc. AI 107), l’amministrazione ha interpellato il consulente
professionale, il quale, con rapporto del 19 gennaio 2016, appurata la
possibilità per l’assicurata di reperire un’attività adeguata al suo stato di
salute semplice e ripetitiva da esercitare nella misura del 60%, dopo colloquio
personale con l’assicurata, ha stabilito, mediante il consueto confronto dei
redditi, un grado di invalidità del 32% (doc. AI 113). Alla luce delle
osservazioni dell’assicurata ad un primo progetto di decisione del 27 giugno
2016 (che sopprimeva la rendita di invalidità visto il miglioramento delle sue
condizioni di salute e il conseguente grado di invalidità del 32%, doc. AI
116), vista anche una certificazione del dr. __________ del 19 luglio 2016
(segnalante un peggioramento delle condizioni “negli ultimi mesi”, doc.
AI 120), sulla base dell’Annotazione del SMR del 2 settembre 2016 (doc. AI
122), l’amministrazione ha proceduto ad un aggiornamento dello status clinico.
L’interessata è quindi stata nuovamente valutata dal dr. __________ del CPAS,
il quale, effettuati tre colloqui, con test psicodiagnostici e psicometrici, con
nuova ampia valutazione peritale del 14 dicembre 2016 ha posto quali diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “Disturbo di
personalità non specificato a forte componente passivo aggressiva (F60.9), sindrome
da attacchi di panico (F41 .0), sindrome depressiva ricorrente episodio attuale
lieve senza sintomi biologici (F33.00)”.
In merito alle conseguenze
sulla capacità lavorativa ha esposto:
" C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' Dl LAVORO
1.1. Descrizione di risorse e
deficit-secondo schema MlNl lCF-APPI
1. Rispetto delle regole: grado di
disabilità moderato grave: in un ambiente con ritmi definiti da altri o imposti
dall'esterno potrebbe andare incontro a contrasti per la bassa tolleranza alle
frustrazioni mentre tale dimensione non risulterebbe inficiata qualora potesse
avere ampi spazi di autonomia.
2. Organizzazione dei compiti: grado di
disabilità assente:
3. Flessibilità: grado di disabilità
moderato: nell'attività abituale non sono i picchi di lavoro ad essere
insuperabili sul piano psichiatrico quanto invece l'adattarsi alle clienti che
portano le Ioro problematiche o che possono avere atteggiamenti che
l'assicurata potrebbe non condividere o non tollerare con reazioni al limite
del disforico; se invece fosse in un ambiente in cui svolge mansioni in
autonomia e non ha contatto con il pubblico ma in cui vi sia solo un controllo
delle sue performances avrebbe le risorse sufficienti per adattarsi e per
portare avanti un impiego per cui non vi sarebbe pressoché alcuna disabilità
anche se le capacità di adattamento dell'assicurata appare sempre almeno
lievemente limitata.
4.Competenze: grado di disabilità
assente: non emergono deficit cognitivi di rilievo. Si ricorda che l'assicurata
stessa riferisce di essere molto precisa nello svolgere lavori di pulizia e
nella gestione degli animali e della casa. Anche se non accudisce più la minore
che le era stata affidata nel 2013 la vede e sarebbe in grado di supportarla
come in passato e sembra anche riuscire a gestire su più fronti delle
situazioni anche legali, seppur con il supporto dell’avvocato, benché sia
verosimile che si arrivi a certi livelli di conflittualità anche a causa delle
sue reazioni.
5. Giudizio: grado di disabilità
moderato: se in un contesto a contatto costante con il pubblico o con altri
collaboratori la sua visione poco flessibile e la tendenza a reagire d'impulso
potrebbero, pur con esame di realtà integro, portare ad una visione
personalistica e ad una proiezione delle responsabilità sugli altri con assunzione
di posizione vittimistica. Se il clima lavorativo fosse invece routinario in un
contesto piccolo e con scarso contatto tra i collaboratori non vi sarebbe verosimilmente
alcuna disabilità significativa.
6. Persistenza: grado di disabilità
moderato: nell'attività di parrucchiera le energie spese per la gestione delle
clienti e dei rapporti avrebbero un impatto negativo sulla performance mentre
in un’attività esecutiva e svolta per lo più da sola verosimilmente non avrebbe
problemi di persistenza.
7. Assertività: grado di disabilità
moderato-grave: a fronte di presunta o reale conflittualità ha spesso reazioni
che alimentano anziché Iimitare i conflitti, tendendo a minimizzare in ciò le
proprie responsabilità. Ovviamente tale dimensione è tanto più inficiata quanto
più vi sono contatti con altri.
8. Contatto con gli altri: grado di
disabilità grave: le esperienze della vita di relazione in più aree Ie
confermano un funzionamento fallimentare e quando lo riconosce questo suscita
vissuto di isolamento e demoralizzazione anche se negli anni non ha mai
adottato strategie maggiormente adattive né si è chiusa in un totale
isolamento. Questa, insieme all'integrazione nel gruppo che ovviamente è
collegata sono le dimensioni maggiormente inficiate dal disturbo personologico.
9. Integrazione nel gruppo: grado di
disabilità grave: visione eccessivamente personalistica delle situazioni e,
evidentemente, non sempre condivisa: qualora avesse una mansione da svolgere da
sola e i contatti con gli altri fossero occasionali tale limitazione non
sarebbe presente.
10. Relazioni intime: grado di disabilità
assente: con il figlio convivente i rapporti sono altalenanti ma non tesi;
sembra meno interessata alle relazioni con l'altro sesso in conseguenza delle
delusioni patite anche recentemente.
11. Attività spontanee: grado di
disabilità assente: mantiene da anni la passione per gli animali cui dedica
molto del tempo libero; ultimamente legge meno anche se la componente apatico anedonica
è scarsamente rappresentata.
12. Cura di sé: grado di disabilità
assente: non si presenta trascurata nell'igiene e nell'aspetto.
13. Mobilità: grado di disabilità
assente: lamenta attacchi di panico senza alcuna agorafobia; la frequenza e
pervasività degli attacchi descritta dall'assicurata non parrebbe indurla ad
evitare di guidare e di spostarsi.
2. Conclusioni
L'attuale valutazione non è del tutto
sovrapponibile a quella dell'aprile 2015. Si ritiene che per Ia pervasività
della struttura personologica che comporta una difficoltà di relazioni con gli
altri e di assertività e che conduce al crearsi di situazioni problematiche in
contesti sociali e, consequenzialmente ad un'instabilità timica con episodi
depressivi di grado lieve, sia prudenziale ritenere che la IL sia invariata
rispetto alla valutazione del Dr ___________ e si attesti ad un livello del 75%
verosimilmente anche prima del gennaio 2016 e si ritiene che la stima
nell'attività abituale fatta nella precedente valutazione peritale fosse ottimistica.
Si conferma invece la valutazione dell'aprile 2015 per quanto riguarda la IL in
attività confacente che si attesta ad un 40º/o (diminuzione del tempo).
Nell'attività di casalinga la CL è, sul piano medico teorico, piena. Ritengo
che un aiuto al collocamento sarebbe auspicabile, mentre misure di
reinserimento professionale non migliorerebbero verosimilmente la CL così come
anche modifiche del trattamento farmacologico.” (doc. AI 128)
Il
medico SMR dr. __________ ha quindi chiesto al CPAS, con scritto del 27
dicembre 2016, se sulla base delle valutazioni peritali vi fosse stata una sostanziale
modifica dello stato di salute psichico dell’interessata rispetto alla
valutazione del dr. __________ del 2000 avvenuta in sede di perizia SAM del 17
luglio 2000 e, nel caso affermativo, di precisare in che cosa consistesse tale
miglioramento (doc. AI 127). Nell’aggiornamento 29 dicembre 2016 il perito ha rimandato
e ripreso letteralmente quanto esposto nella perizia del 17 aprile 2015, con
riferimento in particolare al fatto che successivamente al 2000 fosse diminuita
la frequenza delle visite mediche, fossero assenti importanti evitamenti legati
ad aspetti panico-agofobici, l’assicurata essendo inoltre riuscita a rapportarsi
in questi anni con persone e istituzioni, riuscendo anche ad intrecciare una
nuova relazione affettiva. Il perito ha inoltre sottolineato come fosse
evidente “un funzionamento superiore e l’assen-za negli anni di un andamento
depressivo grave”. Egli ha poi, tra l’altro, affermato:
" (…)
Nell'ultima valutazione invece si
evidenzia la presenza, a partire dal gennaio 2016 (e quindi ad 8 mesi di
distanza dalla precedente valutazione peritale), il ripresentarsi di un quadro
depressivo seppur lieve ad andamento costante che avviene anche dopo l'ennesimo
fallimento coniugale e si è ritenuto opportuno rivalutare l'assicurata a
distanza di tempo per monitorare il persistere di tale quadro. Il perdurare
depressivo all'interno di un disturbo della personalità (che infatti pongo come
prima diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa), mi ha condotto a
ricredermi rispetto al fatto che fosse avvenuto un reale miglioramento rispetto
all'attività abituale ultima svolta di parrucchiera dove il contatto con gli altri,
l'assertività ed il rispetto delle regole appaiono essere maggiormente importanti
rispetto ad un'altra attività confacente da svolgere da sola, simile a quella
di aiuto domestico in cui non debba essere confrontata con altri, dove
l'assicurata sembra invece aver mantenuto buone risorse e in cui le limitazioni
a suo dire sarebbero da imputare soltanto alla componente somatica che non
spetta a me valutare.
Già nella prima valutazione dell'aprile
2015 sottolineavo come non si escludessero resistenze da parte dell'assicurata
ad un progetto di riallenamento e reinserimento lavorativo che effettivamente
si erano verificate nell'incontro con il consulente __________. Queste
resistenze, a mio avviso, anche alla luce della seconda valutazione, sono solo
in parte imputabili agli aspetti personologici e comunque non vi sono motivi
psicopatologici che limitino la partecipazione ad un impiego che tenga conto
delle limitazioni espresse in perizia.
In definitiva, anche alla luce della
valutazione delle risorse e dei limiti che ho cercato di descrivere nel mini
ICF, a mio avviso vi è una modificazione migliorativa del funzionamento
dell'assicurata nell'attività confacente rispetto al 2000 ma, per i motivi
detti all'inizio di questa mia digressione, appare arduo fare un puntuale
confronto con la valutazione del Dr __________. Per questo, anche se a mio avviso
I'assicurata in questi ultimi anni non ha presentato e continua a non presentare
una limitazione per motivi psichiatrici del 75% in ogni attività ma solo in attività
abituale ed anche se lo ritengo poco probabile, potrebbe trattarsi di una mia
differente valutazione.
Spero di essere stato sufficientemente
esaustivo.” (doc. AI 129)
Con rapporto finale 2
gennaio 2017 il dr. __________ del SMR ha quindi ritenuto subentrato un
miglioramento dello stato di salute dell’assicurata, la stessa dovendo essere
considerata inabile al 75% nell’attività abituale, ma a far tempo dal gennaio
2014 abile in misura del 60% in un’attività adeguata, posto come le limitazioni
da osservare erano costituite dalla “difficoltà nell’interazione con terzi,
la non inseribilità in attività di gruppo, la difficoltà a rispettare le regole
e la ridotta persistenza” (doc. AI 130). Di conseguenza, con nuovo progetto
di decisione del 17 gennaio 2017 ha confermato la soppressione della rendita
(doc. AI 132). In sede di osservazioni al progetto di decisione l’assicurata ha
prodotto un certificato del dr. __________ del 23 gennaio 2017 con il quale il
curante ha affermato:
" (…)
La paziente è seguita regolarmente presso
il mio studio medico dal 1998 a tuttora. Essa soffre di una sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media con sindrome biologica
(ICD-10 F33. 11) e una sindrome da attacchi dl panico (ICD- 10 F41.0), ormai
già da diversi anni. A causa della patologia-psichiatrica, oltre che essere
seguita dal mio studio medico regolarmente è anche al beneficio di una
psicofarmacoterapia importante.
Essa è stata al beneficio di una rendita
d'invalidità nella misura completa fino allo scorso anno, tramite il centro
peritale è stata rivalutata la sua situazione psichica.
In due riprese è stata valutata da parte
del collega Dr. __________ con cui poco tempo dopo aver visto la paziente,
avevo avuto due/tre colloqui telefonici e mi aveva assicurato che essa avrebbe
continuato a beneficiare della sua rendita d'invalidità almeno nella misura del
60%, in modo tale da poter svolgere qualche attività lavorativa adeguata alla
sua situazione nella misura del 40%.
Recentemente la paziente ha ricevuto un
progetto di decisione da parte dell'assicurazione d'invalidità nella quale
viene proposto un grado d'invalidità nella misura del 33% che è assolutamente
fuori luogo e inaccettabile, tale decisione mette in pericolo la salute
psichica della paziente che potrebbe presentare un nuovo scompenso. Come avevo
già accennato nel mio rapporto del 19.07.2016, la sua situazione psichica già
da qualche mese è precaria ed essendo una persona molto sensibile, effettivamente
ha aumentato il numero di attacchi di panico. Ho dovuto intensificare lo sua
psicofarmacoterapia e vederla più spesso per evitare uno scompenso completo e
un ricovero presso una clinica psichiatrica. Dunque, l'evoluzione della sua
patologia psichica, negli ultimi mesi è piuttosto negativa e la decisione
dell'ufficio d'invalidità sicuramente in questo caso influisce drasticamente
sull'ondamento e la stabilità psichica della paziente che bisogna prendere in
considerazione. Essa inoltre soffre di vari disturbi organici con dei problemi
alla colonna vertebrale e una forte alopecia che negli ultimi mesi sta
peggiorando ulteriormente e la disturba in modo marcato. La sua inabilità
lavorativa attuale è nella misura completa, credo che l'ufficio d'invalidità
debba confermare la decisione del collega Dr. __________ per stabilire almeno
una sua invalidità nella misura del 50-60%.
Terapia in corso:
- Xanax 0,5 mg 1-1-1-1
- Anafranil 75 mg 1-%-O
-Truxal 15 mg 1-1-1-1
- Demetrin 10 mg O-0-1-2
- Stilnox 10 mg O-O-0-1” (doc. AI 133)
Con annotazioni 10 marzo
2017 i dr. __________ e __________ del SMR hanno concluso che la succitata documentazione
non modificava la precedente valutazione, considerato come dalla stessa non
emergeva una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla
valutazione del dr. __________ ma veniva “costatata una reazione ansiosa secondaria
al progetto di decisione di soppressione di rendita” (doc. AI 136).
Di conseguenza
l’amministrazione ha confermato il progetto statuendo con la decisione
impugnata come segue:
" Decidiamo pertanto
La soppressione della rendita è effettiva
dalla fine del mese che segue l'intimazione della decisione.
Esito degli accertamenti
Nel luglio 2014 il nostro ufficio ha
aperto una procedura di revisione del diritto alla rendita intera Al
accordatale con un grado del 75% dal 01 .09.1999.
Dalla documentazione acquisita
all'incarto in fase di revisione, con particolare riferimento al rapporto
peritale del 17.04.2015, 14.12.2016 e precisazioni del 29.12.2016 del Centro
peritale per le assicurazioni sociali, risulta essere intervenuto un
miglioramento dello stato di salute a decorrere da gennaio 2014.
Si determina infatti che l'attività
abituale quale parrucchiera è proponibile in misura del 25% dal 1.09.1998
mentre in una professione adeguata e rispettosa delle limitazioni presentate dallo
stato di salute vi è una capacità lavorativa in misura del 60% dal 01.01 .2014.
Calcolo della capacità di guadagno
residua (CGR)
Dal 01.01.2014
Salario da valido
Nella sua attività di parrucchiera, per
l'anno 2014, in assenza del danno alla salute l'assicurata avrebbe potuto
percepire un salario annuo di CHF 46'661.35.
Per definire il reddito in questione si
fa riferimento alla categoria professionale 96 (saloni da parrucchiere -
conoscenze professionali e specializzate) dei rilevamenti statistici svizzeri.
Per l'anno 2014 ne risulta un reddito annuo lordo di CHF 46'661.35.
Salario da invalido
Attività abituale
Nella sua professione di parrucchiera al
25% ne risulta un salario annuo di CHF 11'474.10.
Attività adeguata
A seguito della sentenza del Tribunale
cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della
Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita
L’inapplicabilità dei valori regionali
(tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone
quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione
dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata
tabella
elaborata dall'Ufficio federale di
statistica nel 2014 lei avrebbe potuto realizzare un salario mensile di CHF
4’174.60 (attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo
dato su 41.7 ore esso ammonta a CHF 4'352.05 mensili oppure a CHF 52'224.50 per
l'intero anno.
Si ritiene opportuno effettuare una
riduzione del 40% per motivi medico-teorici.
Ne risulta un reddito da invalido di CHF
31'334.75.
Calcolo del grado d'invalidità
46'661 – 31’335 x 100 = 33%
46'661
Essendo il grado d'invalidità inferiore
al 40% ne risulta che il diritto al quarto di rendita non è più assolto.
Il consulente in integrazione
professionale non ritiene possibile attuare provvedimenti atti ad incrementare
la capacità di guadagno residua, tuttavia, su esplicita richiesta scritta, si
rimane a disposizione per valutare il diritto all'aiuto al collocamento.
Audizione
Abbiamo preso atto delle osservazioni
presentare al nostro progetto di decisione e al rapporto del Dr. __________ del
23.01.2017 che è stato sottoposto all'attenzione del medico del Servizio medico
regionale (SMR), il quale ha ritenuto che lo stesso non apporta alcuna modifica
rispetto alla valutazione peritale del Dr. __________ del 14.12.2016 e aggiunta
del 29.12.2016 e a quanto indicato sul rapporto finale SMR del 02.01.2017.
Visto quanto sopra non possiamo che
confermare quanto riportato sul progetto di decisione.”
La ricorrente contesta la
valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione, producendo nuovamente
il certificato dello psichiatra curante del 23 gennaio 2017 e uno, datato 31
marzo 2017, del dr. __________, reumatologo (doc. A, B).
2.6. Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza del 14
luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF,
richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al riguardo, l’Alta Corte,
nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura
ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni
in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità
dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di
lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche
se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11
aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Ritornando al caso in esame,
dopo attento esame della docu- mentazione agli atti, questo TCA chiamato a
verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione, può confermare l’operato dell’Ufficio AI non
avendo segnatamente motivo per mettere in dubbio le conclusioni delle perizie del
CPAS del 17 aprile 2015 (doc. AI 106), del 14 dicembre 2016 (doc. AI 128) e della
precisazione del 29 dicembre 2016 (doc. AI 129), confermate dal SMR il 2
gennaio 2017 (doc. AI 130).
Suddette valutazioni del
CPAS sono in effetti da considerare dettagliate, approfondite e quindi
rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che
precede.
In
primo luogo va fatto riferimento all’esaustiva e convincente perizia del CPAS
del 17 aprile 2015. Sulla base di un approfondito esame del caso, comprensivo
di due colloqui di valutazione clinica, esame degli atti e esecuzione di test
appositi, il dr. __________, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di “Sindrome da attacchi di panico (F41.0), Disturbo di
personalità non specificato a forte componente passivo aggressiva (F60.9) e
Sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione (F33.4)”. Ha
quindi osservato che la situazione appariva sostanzialmente modificata successivamente
all’epoca della concessione della rendita e, quindi, all’esecuzione della
perizia del 21 giugno 2000 del dr. __________ per il SAM (doc. AI 38) . In
effetti, rilevante appariva il fatto che l’assicurata successivamente alla decisione
dell’AI dell’agosto 2010 non avesse avuto alcun ricovero psichiatrico, avesse
sostanzialmente mantenuto la medesima terapia farmacologica; inoltre vi era stata
una diminuzione delle crisi d'ansia con una frequenza inferiore ad una alla
settimana e inoltre non presentava più una quota ansiosa nemmeno moderata, né
si evidenziava angoscia depressiva. Del resto nel corso del 2013 e 2014 la
frequenza delle visite psichiatriche era molto diminuita (non superiore ad una
visita ogni 4 mesi). Il perito ha pure osservato che l’assicurata era riuscita
a rapportarsi in questi anni con persone e istituzioni, ad esempio nel cercare
di aiutare un amico carcerato e la sua famiglia e facendosi addirittura
nominare temporaneamente tutrice di una bambina di 6 anni da febbraio a giugno
del 2013 e di averla gestita in completa autonomia. Del resto non erano nemmeno
presenti i caratteri tipici di un quadro depressivo quali la scarsa
progettualità e l'anergia, considerati anche i cambiamenti nelle relazioni
affettive intervenuti in questi anni.
Pur dovendosi considerare
che, anche dopo il 2010, si erano presentati alcuni periodi limitati nel tempo
(della durata di 5-6 settimane) di recrudescenza depressiva, senza tuttavia una
vera e propria anedonia o abulia, considerato come in ogni modo era sempre stata
presente in questi ultimi anni anche una progettualità emotivo affettiva, il
perito ha concluso che il quadro non era compatibile con un quadro depressivo
perdurante. Tutto bene considerato quindi, pur essendo giustificata una
diagnosi di depressione ricorrente, non era (più) presente un episodio
depressivo in atto e anche nel corso di questi anni i comportamenti
sopradescritti non deponevano per una pervasività e persistenza della
sintomatologia depressiva.
Al momento erano quindi
predominanti gli aspetti personologici e pur essendo soddisfatti i criteri
nosografici per una sindrome d'attacchi di panico, la loro frequenza ed
intensità appariva di grado lieve e l'assicurata aveva comunque imparato a
riconoscere e gestire le crisi d'ansia.
Quanto al momento in cui
poteva essere collocato il miglioramento, secondo il perito lo stesso era
intervenuto almeno da un anno. Il perito dr. __________, effettuata un’accurata
descrizione delle risorse e dei deficit (cfr. per esteso al consid. 2.5), ha
quindi concluso che l’assicurata presentava almeno a partire dal gennaio 2014
una capacità lavorativa del 40% (tempo ridotto, rendimento pieno) nell'attività
di parrucchiera. Per contro, in un'altra attività sul libero mercato del lavoro
“in cui possa essere autonoma, non debba confrontarsi con troppe persone, in
un piccolo gruppo a buona tolleranza, senza picchi di lavoro e in cui possa
autogestirsi “era da considerare abile al 60% (doc. AI 106).
Fatti
I periti del CPAS hanno
sostanzialmente confermato tali conclusioni anche in occasione della seconda
valutazione effettuata un anno e mezzo dopo, il 14 dicembre 2016, laddove essi,
confermate le medesime diagnosi (con la sola precisazione che la sindrome
depressiva ricorrente era attualmente da qualificare come “lieve senza
sintomi biologici, F33.00”), pur evidenziando che “l'attuale
valutazione non è del tutto sovrapponibile a quella dell'aprile 2015”, confermati
i limiti elencati nella prima valutazione in sede di analisi delle risorse e
deficit, hanno concluso confermando una capacità lavorativa del 60% in
un’attività confacente (diminuzione del tempo). Hanno pure ritenuto auspicabile
un aiuto al collocamento, non invece misure di reinserimento professionale, le
stesse non essendo idonee a migliorare la capacità lavorativa (doc. AI 128).
L’Ufficio AI ha ritenuto
opportuno indagare ancora più approfonditamente la questione dell’avvenuto
miglioramento delle condizioni dell’assicurata e ha nuovamente interpellato in
proposito il perito del CPAS, il quale, con aggiornamento peritale del 29
dicembre 2016, ha precisato che già nella prima valutazione dell'aprile 2015
aveva sottolineato come rispetto alla perizia del dr. __________ del 2000 non presentasse
una quota ansiosa, nemmeno moderata, né angoscia depressiva (“non piange a
più riprese nel colloquio quanto invece presenta una scarsa tolleranza alle
frustrazioni, una ricerca di soddisfazione a breve termine delle proprie
pulsioni e difficoltà a controllare l'ostilità con aperta conflittualità che
erano già state evidenziate al test MMPl cui era stata sottoposta nel 2000”).
Sottolineato nuovamente come la assai scarsa frequenza delle visite mediche,
l’assenza di importanti evitamenti legati ad aspetti panico-agofobici e il
fatto che l'assicurata fosse comunque riuscita a rapportarsi in questi anni con
persone e istituzioni occupandosi addirittura della tutela temporanea di una
bambina di 6 anni, riuscendo anche ad intrecciare una nuova relazione
affettiva, il perito ha ribadito che vi erano “dati abbastanza
incontrovertibili” che deponevano per un miglioramento, in assenza di un
andamento depressivo grave. Pertanto, confermata la precedente valutazione di
abilità lavorativa del 60% in un’attività adeguata ha concluso ammettendo che “vi
è una modificazione migliorativa del funzionamento dell'assicurata
nell'attività confacente rispetto al 2000” (doc. AI 129).
A queste dettagliate
valutazioni, effettuate con approfondito esame, ha pure aderito, con rapporto
finale 2 gennaio 2017, il dr. __________ del SMR che ha confermato l’avvenuto miglioramento
consistente nel riacquisto, a far tempo dal gennaio 2014, di una capacità
lavorativa del 60% in attività adeguate (doc. AI 130).
Ora, tutto bene considerato
questo TCA deve concludere che i periti del CPAS, sulla base delle consultazioni
effettuate, si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata,
hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione
ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle
indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il CPAS e dei test
effettuati. Rispetto alla precedente decisione è evidente il miglioramento
dello stato di salute riscontrato.
Alle valutazioni peritali va
quindi attribuita piena forza probante, ritenuto come del resto la successiva
documentazione prodotta dalla ricorrente non permetta di discostarsi dalle
stesse. Non sono in effetti emersi, nel corso della procedura amministrativa o
in questa sede, nuovi elementi medici che non siano stati già valutati in sede
amministrativa o che possano in qualche modo smentire le conclusioni dei periti
interpellati dall’amministrazione.
In particolare, nella sua
certificazione del 23 gennaio 2017 - prodotta dall’interessata prima con le
osservazioni alla decisione e nuovamente in questa sede - il dr. __________,
che segue l’assicurata dal 1998, dopo aver confermato la diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media con sindrome biologica
(ICD-10 F33. 11 ) e una sindrome da attacchi di panico (ICD- 10 F 41.0), si è
sostanzialmente limitato ad esprimere un dissenso nei confronti della decisione
dell’amministrazione, ritenendo in sostanza che la stessa abbia causato
nell’assicurata un'evoluzione della sua patologia psichica piuttosto negativa.
Il curante, dopo aver concluso che “la sua inabilità lavorativa attuale è
completa”, ha nondimeno affermato che l'ufficio d'invalidità debba confermare
“la decisione del collega Dr. __________ per stabilire almeno una sua
invalidità nella misura del 50-60%” (doc. AI 133).
Ora, tale certificato non
permette di dipartirsi dalle conclusioni oggetto di disamina. A ragione infatti
il dr. __________ e il dr. __________ del SMR, nelle osservazioni del 10 marzo
2017, hanno in proposito concluso che da tale scritto non emerge una
sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del dr. __________,
ma viene “costatata una reazione ansiosa secondaria al progetto di decisione
di soppressione di rendita” (doc. AI 136).
Si tratta quindi di una
diversa valutazione della medesima fattispecie medica posta a fondamento della
decisione impugnata. Inoltre, il curante sembra confondere la valutazione della
capacità lavorativa (che, come sembra egli auspicare, l’amministrazione ha
fissato nel 60% in un’attività adeguata) da un lato, e il grado di invalidità,
dall’altro.
Visto quanto sopra questo
Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi da quanto accertato dai periti del
CPAS. La parziale, e del resto non chiara, differente valutazione del dr. __________
in merito alla capacità lavorativa non è sufficiente a sovvertirne le
conclusioni. Va qui rammentato che il TF ha più volte avuto
l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il
curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a
scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15
novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche
sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010).
Alla ricorrente va
Considerandi
ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti
(cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento;
sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico
curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase
acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute
rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura
in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR
2008.
IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Quanto invece alla
certificazione del dr. __________, reumatologo, del 31 marzo 2017 (che aveva
già peritato l’assicurata in occasione della perizia del SAM del 17 luglio
2000, doc. AI 38), la stessa, che evidenzia la presenza delle note diagnosi, non
fa in sostanza che confermare le conclusioni dell’amministrazione laddove
ritiene l’assicurata inabile nella sua professione di parrucchiera, ma
addirittura totalmente abile (lavoro a tempo pieno e con pieno rendimento) in “un
altro lavoro leggero che eviti posizioni statiche con le braccia in avanti
oltre i 45°” (doc. B; cfr. in proposito l’Annotazione del dr. __________
del 12 maggio 2017, doc. VI).
Se ne deve concludere che la
ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a
dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto
esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidano
sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dagli
specialisti interpellati dall’amministrazione.
Rispecchiando
quindi le valutazioni del CPAS, come pure le valutazioni del SMR tutti i
criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del
discapito economico cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando
attività professionale (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.
8b) che sia intervenuto un miglioramento dello stato di salute a decorrere da
gennaio 2014. Da questo momento va ammessa un’abilità lavorativa quale
parrucchiera del 25%, mentre che in una professione adeguata e rispettosa delle
limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa è da
considerare del 60%. Ciò corrisponde ad un miglioramento della situazione valetudinaria
considerata nella precedente decisione di rendita.
Infine, questo Tribunale
ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente. Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). In questo senso la domanda
della ricorrente intesa all’esperimento di ulteriori accertamenti medici va
respinta.
2.8
Per
quanto riguarda la graduazione dell’invalidità per il periodo dal gennaio 2014,
anno del miglioramento della situazione valetudinaria, al relativo calcolo
eseguito correttamente mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3) e in
applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, rimasto incontestato ed
esposto nella decisione impugnata, va prestata adesione.
2.9
Visto
quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto dalla
fine del mese che segue l’intimazione della decisione impugnata (art. 88bis
cpv. 2 lett. a OAI).
La decisione contestata
merita quindi conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.10
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza
e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo
considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.11
L’assicurata
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.
4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto,
la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in
quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei
rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teoriche
effettuate e la valutazione del consulente in integrazione hanno permesso di
accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche
se patrocinata da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a
contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni. Come visto sopra, nonostante
non le potesse sfuggire la necessità di contestare validamente le conclusioni a
cui erano giunti i periti psichiatri chiamati ad esprimersi, l’insorgente in
corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica
idonea a contestare le valutazioni dei periti e dei medici SMR e/o a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata
prima della decisione impugnata del 14 marzo 2017. Come esposto, da un lato la
perizia del dr. __________ figurava già negli atti della procedura amministrativa
ed era già stata valutata dal SMR, dall’altro la certificazione del dr. __________
non ha apportato elementi tali da permettere conclusioni diverse da quelle
tratte dall’amministrazione, ma anzi ne ha confermato le conclusioni
sull’abilità lavorativa in attività adatte.
In
simili condizioni, l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia
e all’ammissione del gratuito patrocinio deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti