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Decisione

32.2017.64

Soppressione rendita in via di revisione a motivo di miglioramento dello stato di salute. L'assicurata contesta. TCA conferma

27 ottobre 2017Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I periti del CPAS hanno

sostanzialmente confermato tali conclusioni anche in occasione della seconda

valutazione effettuata un anno e mezzo dopo, il 14 dicembre 2016, laddove essi,

confermate le medesime diagnosi (con la sola precisazione che la sindrome

depressiva ricorrente era attualmente da qualificare come “lieve senza

sintomi biologici, F33.00”), pur evidenziando che “l'attuale

valutazione non è del tutto sovrapponibile a quella dell'aprile 2015”, confermati

i limiti elencati nella prima valutazione in sede di analisi delle risorse e

deficit, hanno concluso confermando una capacità lavorativa del 60% in

un’attività confacente (diminuzione del tempo). Hanno pure ritenuto auspicabile

un aiuto al collocamento, non invece misure di reinserimento professionale, le

stesse non essendo idonee a migliorare la capacità lavorativa (doc. AI 128).

L’Ufficio AI ha ritenuto

opportuno indagare ancora più approfonditamente la questione dell’avvenuto

miglioramento delle condizioni dell’assicurata e ha nuovamente interpellato in

proposito il perito del CPAS, il quale, con aggiornamento peritale del 29

dicembre 2016, ha precisato che già nella prima valutazione dell'aprile 2015

aveva sottolineato come rispetto alla perizia del dr. __________ del 2000 non presentasse

una quota ansiosa, nemmeno moderata, né angoscia depressiva (“non piange a

più riprese nel colloquio quanto invece presenta una scarsa tolleranza alle

frustrazioni, una ricerca di soddisfazione a breve termine delle proprie

pulsioni e difficoltà a controllare l'ostilità con aperta conflittualità che

erano già state evidenziate al test MMPl cui era stata sottoposta nel 2000”).

Sottolineato nuovamente come la assai scarsa frequenza delle visite mediche,

l’assenza di importanti evitamenti legati ad aspetti panico-agofobici e il

fatto che l'assicurata fosse comunque riuscita a rapportarsi in questi anni con

persone e istituzioni occupandosi addirittura della tutela temporanea di una

bambina di 6 anni, riuscendo anche ad intrecciare una nuova relazione

affettiva, il perito ha ribadito che vi erano “dati abbastanza

incontrovertibili” che deponevano per un miglioramento, in assenza di un

andamento depressivo grave. Pertanto, confermata la precedente valutazione di

abilità lavorativa del 60% in un’attività adeguata ha concluso ammettendo che “vi

è una modificazione migliorativa del funzionamento dell'assicurata

nell'attività confacente rispetto al 2000” (doc. AI 129).

A queste dettagliate

valutazioni, effettuate con approfondito esame, ha pure aderito, con rapporto

finale 2 gennaio 2017, il dr. __________ del SMR che ha confermato l’avvenuto miglioramento

consistente nel riacquisto, a far tempo dal gennaio 2014, di una capacità

lavorativa del 60% in attività adeguate (doc. AI 130).

Ora, tutto bene considerato

questo TCA deve concludere che i periti del CPAS, sulla base delle consultazioni

effettuate, si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata,

hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione

ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle

indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il CPAS e dei test

effettuati. Rispetto alla precedente decisione è evidente il miglioramento

dello stato di salute riscontrato.

Alle valutazioni peritali va

quindi attribuita piena forza probante, ritenuto come del resto la successiva

documentazione prodotta dalla ricorrente non permetta di discostarsi dalle

stesse. Non sono in effetti emersi, nel corso della procedura amministrativa o

in questa sede, nuovi elementi medici che non siano stati già valutati in sede

amministrativa o che possano in qualche modo smentire le conclusioni dei periti

interpellati dall’amministrazione.

In particolare, nella sua

certificazione del 23 gennaio 2017 - prodotta dall’interessata prima con le

osservazioni alla decisione e nuovamente in questa sede - il dr. __________,

che segue l’assicurata dal 1998, dopo aver confermato la diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media con sindrome biologica

(ICD-10 F33. 11 ) e una sindrome da attacchi di panico (ICD- 10 F 41.0), si è

sostanzialmente limitato ad esprimere un dissenso nei confronti della decisione

dell’amministrazione, ritenendo in sostanza che la stessa abbia causato

nell’assicurata un'evoluzione della sua patologia psichica piuttosto negativa.

Il curante, dopo aver concluso che “la sua inabilità lavorativa attuale è

completa”, ha nondimeno affermato che l'ufficio d'invalidità debba confermare

“la decisione del collega Dr. __________ per stabilire almeno una sua

invalidità nella misura del 50-60%” (doc. AI 133).

Ora, tale certificato non

permette di dipartirsi dalle conclusioni oggetto di disamina. A ragione infatti

il dr. __________ e il dr. __________ del SMR, nelle osservazioni del 10 marzo

2017, hanno in proposito concluso che da tale scritto non emerge una

sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del dr. __________,

ma viene “costatata una reazione ansiosa secondaria al progetto di decisione

di soppressione di rendita” (doc. AI 136).

Si tratta quindi di una

diversa valutazione della medesima fattispecie medica posta a fondamento della

decisione impugnata. Inoltre, il curante sembra confondere la valutazione della

capacità lavorativa (che, come sembra egli auspicare, l’amministrazione ha

fissato nel 60% in un’attività adeguata) da un lato, e il grado di invalidità,

dall’altro.

Visto quanto sopra questo

Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi da quanto accertato dai periti del

CPAS. La parziale, e del resto non chiara, differente valutazione del dr. __________

in merito alla capacità lavorativa non è sufficiente a sovvertirne le

conclusioni. Va qui rammentato che il TF ha più volte avuto

l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il

curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a

scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche

sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010).

Alla ricorrente va

Considerandi

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti

(cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento;

sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico

curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase

acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute

rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura

in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR

2008.

IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Quanto invece alla

certificazione del dr. __________, reumatologo, del 31 marzo 2017 (che aveva

già peritato l’assicurata in occasione della perizia del SAM del 17 luglio

2000, doc. AI 38), la stessa, che evidenzia la presenza delle note diagnosi, non

fa in sostanza che confermare le conclusioni dell’amministrazione laddove

ritiene l’assicurata inabile nella sua professione di parrucchiera, ma

addirittura totalmente abile (lavoro a tempo pieno e con pieno rendimento) in “un

altro lavoro leggero che eviti posizioni statiche con le braccia in avanti

oltre i 45°” (doc. B; cfr. in proposito l’Annotazione del dr. __________

del 12 maggio 2017, doc. VI).

Se ne deve concludere che la

ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a

dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto

esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidano

sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dagli

specialisti interpellati dall’amministrazione.

Rispecchiando

quindi le valutazioni del CPAS, come pure le valutazioni del SMR tutti i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del

discapito economico cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando

attività professionale (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.

8b) che sia intervenuto un miglioramento dello stato di salute a decorrere da

gennaio 2014. Da questo momento va ammessa un’abilità lavorativa quale

parrucchiera del 25%, mentre che in una professione adeguata e rispettosa delle

limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa è da

considerare del 60%. Ciò corrisponde ad un miglioramento della situazione valetudinaria

considerata nella precedente decisione di rendita.

Infine, questo Tribunale

ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). In questo senso la domanda

della ricorrente intesa all’esperimento di ulteriori accertamenti medici va

respinta.

2.8

Per

quanto riguarda la graduazione dell’invalidità per il periodo dal gennaio 2014,

anno del miglioramento della situazione valetudinaria, al relativo calcolo

eseguito correttamente mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3) e in

applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, rimasto incontestato ed

esposto nella decisione impugnata, va prestata adesione.

2.9

Visto

quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto dalla

fine del mese che segue l’intimazione della decisione impugnata (art. 88bis

cpv. 2 lett. a OAI).

La decisione contestata

merita quindi conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza

e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo

considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

2.11

L’assicurata

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.

4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto,

la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teoriche

effettuate e la valutazione del consulente in integrazione hanno permesso di

accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche

se patrocinata da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a

contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni. Come visto sopra, nonostante

non le potesse sfuggire la necessità di contestare validamente le conclusioni a

cui erano giunti i periti psichiatri chiamati ad esprimersi, l’insorgente in

corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica

idonea a contestare le valutazioni dei periti e dei medici SMR e/o a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata

prima della decisione impugnata del 14 marzo 2017. Come esposto, da un lato la

perizia del dr. __________ figurava già negli atti della procedura amministrativa

ed era già stata valutata dal SMR, dall’altro la certificazione del dr. __________

non ha apportato elementi tali da permettere conclusioni diverse da quelle

tratte dall’amministrazione, ma anzi ne ha confermato le conclusioni

sull’abilità lavorativa in attività adatte.

In

simili condizioni, l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia

e all’ammissione del gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti