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Decisione

32.2017.66

Rifiuto di prestazioni. Ricorso accolto con rinvio degli atti per nuovi accertamenti

9 ottobre 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

di ausiliaria di pulizie IL 50% (rendimento ridotto)

Inchiesta casalinghe del 4.10.2016: impedimento del

12.5%

Decisione di rifiuto del 5.4.2017, grado AI

complessivo 19%

Rapporto dr. __________ del 13.3.2017:

-

Peggioramento dolori spalla

sinistra

-

Dal 23.8.2016 stato depressivo

-

Ritiene esigibile al massimo

sull’arco di 4 ore al giorno con rendimento ridotto del 50%

Rapporto dr. __________ del 14.3.2017:

-

RM mostra rottura trasmurale del

sovraspinato spalla sinistra

Rapporto dr. __________ del 7.6.2017: ulteriore

peggioramento dei dolori alle spalle, si prevede infiltrazione alla spalla.

Rapporto dr. __________ del 21.7.2017 che in pratica

corrisponde a quello del 7.6.2017

Valutazione:

dalla documentazione fornita non risulta una

sostanziale modifica dello stato somatico dell’assicurata, in particolare le

diagnosi a livello delle spalle sono rimaste invariate con nota rottura

trasmurale del sovraspinato a sinistra.

Manche però in presenza di una diagnosi di fibromialgia

ed in presenza della nozione di stato depressivo (dr. __________) una

Considerandi

valutazione peritale psichiatrica per meglio definire ev. limitazioni derivanti

dalla problematica psichica.” (doc. VIII/1);

- in STF 9C_243/2010 del

28.

giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già

avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;

cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi

erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

- nel caso concreto,

stante la suevidenziata lacunosità degli accertamenti esperiti in sede

amministrativa, si giustifica senz’altro l’annullamento del querelato

provvedimento con retrocessione degli atti all’amministrazione affinché

proceda, come da indicazioni del medico SMR condivise dalla ricorrrente e dal

suo medico curante, ad una valutazione peritale psichiatrica (e a eventuali

ulteriori accertamenti che si rendessero in seguito necessari) ed alla

consecutiva emanazione di una nuova decisione impugnabile sul diritto di RI 1 a

prestazioni;

- secondo l'art. 29 cpv.

2.

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata

fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§

La decisione del 5 aprile 2017 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti