32.2017.66
Rifiuto di prestazioni. Ricorso accolto con rinvio degli atti per nuovi accertamenti
9 ottobre 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.66
rg/sc
Lugano
9 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 aprile 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 5 aprile 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per
decisione 5 aprile 2017, esperiti accertamenti di natura medica (perizia
reumatologica) ed effettuata un’inchiesta per persone occupate nell’economia
domestica, dopo aver sottoposto dette risultanze al medico SMR rispettivamente
al CIP, in applicazione del metodo misto l’Ufficio AI ha negato a RI 1 il
diritto a prestazioni non attingendo il tasso d’invalidità il minimo
pensionabile;
- contro
suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata personalmente facendo valere
che “la mia incapacità lavorativa è totale ed è giustificata dai certificati
medici allegati. Il mio campo di lavoro (ausiliaria di pulizie) non permette di
eseguire unicamente lavori leggeri, senza compromettere la mia salute e, per il
tipo di danno alla salute, non posso nemmeno fare nessun altro tipo di lavoro
manuale. A comprova di tutto ciò vi invio i certificati medici. Vi prego
pertanto di rivalutare l’in-tero caso e di respingere la decisione
dell’ufficio invalidità e di accettare pertanto la richiesta di prestazioni AI”;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame;
-
il 4 agosto 2017 è pervenuto al Tribunale un rapporto del prof. dr. med. __________
del seguente tenore:
"
Ti riferisco in merito alla
sopraccitata paziente che rivedo in consultazione in data odierna.
Diagnosi: Omalgia bilaterale.
Esiti di ricostruzione della cuffia dei rotatori della
spalla destra del 03.09.2014.
Rottura della cuffia dei
rotatori della spalla sinistra.
Valutazione:
In data odierna la paziente mi riferisce che la
situazione è nuovamente peggiorata. Presenta ora dolori in maniera più o meno
continua ad entrambe le spalle, le attività della vita quotidiana vengono
svolte con difficoltà.
Ho nuovamente visionato la risonanza magnetica dove vi
è una chiara rottura trasmurale del sovraspinato e un quadro di conflitto
sottoacromiale. Dato tuttavia il risultato insoddisfacente raggiunto alla
spalla destra credo che non abbia senso proporle un’operazione alla spalla
sinistra.
In alternativa abbiamo dunque deciso di tentare
l’esecuzione di un’ulteriore infiltrazione sottoacromiale che ho eseguito in
data odierna.
Per il momento non ho previsto ulteriori controlli ma è
chiaro che rimango sempre volentieri a disposizione” (doc. VI);
-
con osservazioni 10 agosto 2017, alla luce di tale nuova documentazione e
sulla base dell’annotazione SMR 9 agosto 2017 (cfr. infra) l’amministrazione ha
comunicato:
"
Con riferimento a quanto in
oggetto, osserviamo che la documentazione medica prodotta dalla ricorrente è
stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) ed il
Dr. __________, nella sua annullazione del 09.08.2017, qui allegata, si è così
pronunciato.
“ Valutazione:
dalla documentazione fornita non risulta una
sostanziale modifica dello stato somatico dell’assicurata, in particolare le
diagnosi a livello delle spalle sono rimaste invariate con nota rottura trasmurale
del sovraspinato a sinistra.
Manca però in presenza di una diagnosi di fibromialgia
ed in presenza della nozione di stato depressivo (dr. __________) una valutazione
peritale psichiatrica per meglio definire ev. limitazioni derivanti dalla problematica
psichica.”
Considerato quanto precede, lo scrivente Ufficio
richiede a codesto lodevole Tribunale il rinvio degli atti, al fine di
procedere con ulteriori accertamenti a livello psichiatrico” (doc. VIII);
-
richiesta a voler prendere posizione sulla proposta formulata dall’Ufficio AI,
d’intesa con il proprio medico curante l’insor-gente ha comunicato il proprio assenso
al rinvio degli atti per ulteriori accertamenti psichiatrici (cfr. XI);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità
di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84). Per l’art. 29 cpv.
1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
Se
un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno
non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare
una vera e propria perdita di guadagno. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA
parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità
al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV
Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In
questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che
non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale
non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è
valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di
svolgere le mansioni consuete. Nel caso in cui l'interessato svolga (o comunque
svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività
lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se
l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora
gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata
secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità
per questa attività è determinata secondo il cpv. 2. In tal caso, occorre
determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d'invalidità nei due ambiti. Questo metodo di
graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146;
- nel caso concreto, dal
fascicolo emerge che, se da un lato, dal profilo reumatologico lo stato
di salute risulta essere stato adeguatamente accertato e la refertazione medica
prodotta non appare suscettibile di modificare la valutazione della capacità
lavorativa e degli impedimenti nell’esercizio delle mansioni domestiche
considerata nella querelata decisione (cfr. in particolare doc. AI 61 [perizia
reumatologica dr. __________], 62 [rapporto SMR], 68 [inchiesta economica], 81,
82), d’altro lato – come rettamente evidenziato pendente lite dal medico SMR
dr. __________ (cfr. annotazione 9 agosto 2017 sopra riportata) – dal profilo
psichiatrico la fattispecie necessita di ulteriori approfondimenti, quando
si consideri che la problematica fibromialgica [cfr. perizia reumatologica,
doc. 61] e lo stato depressivo [cfr. rapporto dr. __________, doc. AI 78] non
sono stati fatti oggetto di approfondita indagine.
Nella suevocata annotazione 9
agosto 2017 il medico SMR ha segnatamente osservato:
"
Perizia dr. __________ del 1.7.2016:
diagnosi:
Sindrome panvertebrale con componente
cericolombospondilogena bilaterale cronica
-
Tendenza fibromialgica
Periartropatia omeroscapolare bilaterale
Gonartrosi in valgo a destra
Probabile gonartrosi a sinistra
Dal 3.3.2015 abile in attività adatta al 100%, attività
Fatti
di ausiliaria di pulizie IL 50% (rendimento ridotto)
Inchiesta casalinghe del 4.10.2016: impedimento del
12.5%
Decisione di rifiuto del 5.4.2017, grado AI
complessivo 19%
Rapporto dr. __________ del 13.3.2017:
-
Peggioramento dolori spalla
sinistra
-
Dal 23.8.2016 stato depressivo
-
Ritiene esigibile al massimo
sull’arco di 4 ore al giorno con rendimento ridotto del 50%
Rapporto dr. __________ del 14.3.2017:
-
RM mostra rottura trasmurale del
sovraspinato spalla sinistra
Rapporto dr. __________ del 7.6.2017: ulteriore
peggioramento dei dolori alle spalle, si prevede infiltrazione alla spalla.
Rapporto dr. __________ del 21.7.2017 che in pratica
corrisponde a quello del 7.6.2017
Valutazione:
dalla documentazione fornita non risulta una
sostanziale modifica dello stato somatico dell’assicurata, in particolare le
diagnosi a livello delle spalle sono rimaste invariate con nota rottura
trasmurale del sovraspinato a sinistra.
Manche però in presenza di una diagnosi di fibromialgia
ed in presenza della nozione di stato depressivo (dr. __________) una
Considerandi
valutazione peritale psichiatrica per meglio definire ev. limitazioni derivanti
dalla problematica psichica.” (doc. VIII/1);
- in STF 9C_243/2010 del
28.
giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già
avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi
erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto,
stante la suevidenziata lacunosità degli accertamenti esperiti in sede
amministrativa, si giustifica senz’altro l’annullamento del querelato
provvedimento con retrocessione degli atti all’amministrazione affinché
proceda, come da indicazioni del medico SMR condivise dalla ricorrrente e dal
suo medico curante, ad una valutazione peritale psichiatrica (e a eventuali
ulteriori accertamenti che si rendessero in seguito necessari) ed alla
consecutiva emanazione di una nuova decisione impugnabile sul diritto di RI 1 a
prestazioni;
- secondo l'art. 29 cpv.
2.
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata
fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;
8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§
La decisione del 5 aprile 2017 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti