32.2017.68
Soppressione della rendita per mancata collaborazione da parte dell'assicurata. Ricorso respinto
19 giugno 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.68
rg/gm
Lugano
19 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 7 aprile 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 7 aprile 2017
(confermativa del progetto di decisione 2 febbraio 2017 contro cui non erano
state presentate osservazioni) nell’ambito della procedura si revisione avviata
nell’ottobre 2016 l’Ufficio AI ha soppresso la rendita di cui RI 1 beneficiava
dall’agosto 2009, non avendo l’assicurata compilato, malgrado le
sollecitazioni, il questionario relativo alla revisione della rendita (doc. AI
89-93);
- con il gravame in oggetto
insorge dinanzi al TCA l’assicurata personalmente. Sostenendo di non aver
potuto dar seguito alla richiesta dell’amministrazione a causa di una “grave
depressione (sclerosi multipla)” e precisando che “la rendita AI è la
fonte che mi permette di vivere”, l’insorgente chiede che “venga sospesa
la decisione”;
- con la risposta di causa
l’amministrazione ha osservato:
"
(…)
Nel mese di ottobre 2016, l'Ufficio Al ha avviato la
terza revisione d'ufficio chiedendo all'assicurata di voler compilare il
questionario sub. doc. 89 incarto Al.
Siccome l'assicurata non ha dato seguito a tale
richiesta, con lettera raccomandata del 6 dicembre 2016 l'Ufficio Al l'ha
diffidata a voler fornire le informazioni necessarie entro un ultimo termine di
10 giorni avvertendola delle conseguenze di un rifiuto ingiustificato dell'obbligo
di collaborare (cfr. il doc. 90 incarto Al).
Non avendo l'assicurata dato seguito alla diffida, con
decisione del 7 aprile 2017 (preceduta dal preavviso datato 2 febbraio 2017 al
quale l'assicurata non ha reagito) l'amministrazione ha soppresso la rendita
intera di cui sopra con la seguente motivazione:
"Decidiamo pertanto:
Il diritto alla rendita intera accordatole, con grado
Al dell'80%, viene revocato.
La soppressione della rendita è effettiva dalla fine
del mese che segue l'intimazione
della decisione.
A un ricorso contro questa decisione verrà negato
l'effetto sospensivo (Art. 66 della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI) e Art. 97 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia
e i superstiti (LAVS)).
Esito degli accertamenti:
Con invio del 19 ottobre 2016, le abbiamo richiesto di
compilare il formulano di revisione, successivamente le abbiamo trasmesso un
primo richiamo l'8 novembre 2016 ed un secondo richiamo in data 22 novembre
2016.
Con raccomandata del 6 dicembre 2016, non ritirata, e
successivo invio in data 3 gennaio 2017, è stata avvisata circa le conseguenze
della sua mancata collaborazione.
Tenuto conto del fatto che non ci ha trasmesso i
documenti richiesti, e trovandoci nell'impossibilità di verificare se siano
ancora assolti i presupposti per il diritto ad una rendita, ci vediamo
costretti ad applicare l'art. 43 LPGA."
Contro detta decisione, la Signora __________ ha
presentato in data 21 aprile/3 maggio 2017 un tempestivo ricorso precisando che
"la rendita Al è la fonte che mi permette di vivere" e
chiedendo pertanto a codesto lodevole TCA di voler annullare la decisione di
soppressione summenzionata.
Nel frattempo, il curante neurologo Dr. med. __________
ha inviato all'amministrazione gli scritti 02.05.2017/03.05.2017 sub. doc. 101
incarto Al.
Dallo scritto 02.05.2017 emerge - fra le altre cose -
che "la paz. che vive sola, mi segnala pure che da settimane non aveva
più raccolto né propria posta e né i giornali in quanto non se la sentiva più
di farlo" rispettivamente che "molto sorpreso che in una
paziente a voi nota per un disturbo depressivo, un disturbo cognitivo, in caso
di mancata risposta alle vostre sollecitazioni scritte, non siano stato coinvolto
nessuno dei medici curanti a voi noti e che seguono la paziente da oltre 10
anni'.
Dallo scritto 03.05.2017 risulta invece - fra le altre
cose - che "la paziente, da un punto di vista prettamente neurologico,
appare abile al lavoro, in forma lievemente superiore a quanto in precedenza
prescritto, superiore all'80% nell'attività d'infermiera e in altre attività
confacenti”
Ora, alla luce degli scritti 21.04.2017 dell'assicurata
rispettivamente 02/03.05.2017 del curante Dr. med. __________ (ricevuti
posteriormente alla data della decisione impugnata), lo scrivente Ufficio
ritiene opportuno chiedere a codesto lodevole TCA di voler retrocedere gli atti
all'amministrazione affinché completi la relativa procedura istruttoria (con la
compilazione del questionario per la revisione della rendita da parte
dell'assicurata con l'aiuto — se del caso — del proprio medico curante e con
ogni ulteriore atto istruttorio che si rivela necessario) e si pronunci in
seguito - mediante emissione di una nuova decisione formale - sulla revisione
d'ufficio intrapresa nell'ottobre 2016.
Lo scrivente Ufficio ritiene altresì corretto
ripristinare il diritto alla rendita intera d'invalidità da parte
dell'assicurata durante l'esecuzione degli accertamenti sopra descritti.
Infine, lo scrivente Ufficio protesta tasse, spese e
ripetibili, tenuto conto del fatto che sono le omissioni dell'assicurata
(ovverosia la mancata collaborazione della stessa) ad aver provocato il ricorso
in questione, l'amministrazione non potendo far altro che chiudere il caso come
da decisione resa (cfr. anche in argomento la STCA del 17.10.2014, incarto nr.
32.2014.106). (…)” (doc. IV)
- richiesta a prendere
posizione su quanto osservato dall’am-ministrazione nella risposta di causa e
quindi anche sulla pro-posta di retrocessione ivi contenuta, l’insorgente è
rimasta silente;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- oggetto del contendere è
sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha soppresso la rendita sia
giustificata. Si tratta dunque di stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha
soppresso la rendita quale sanzione per non aver l’assicurata fornito le informazioni
di cui l’amministrazione abbisognava, nell’ambito della procedura di revisione,
per adempiere ai suoi compiti legali. Per ammissione dell’assicurata medesima
le informazioni richieste non sono effettivamente state fornite e ciò a motivo
di un asserito grave stato depressivo;
- l’art. 28 cpv. 2 LPGA –
suscettibile di ricadere nel campo d’applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA
(Kieser, ATSG-Kom-mentar, 2009, Art. 43, Nr. 47; nel caso concreto, l’ammi-nistrazione
non risulta tuttavia aver fatto uso dell’art. 43 cpv. 3 LPGA [come indicato
nella decisione impugnata] avendo statuito, per quanto è dato di capire e come
indicato nel progetto di decisione del 2 febbraio 2017, il rifiuto di
prestazioni quale sanzione ex art. 7b cpv. 2 LAI per la mancata trasmissione
delle informazioni richieste e non avendo quindi deciso nel merito in base agli
atti o emesso una decisione di non entrata in materia) – stabilisce che colui
che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le
informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni
assicurative;
- secondo l’art. 7b cpv. 2
lett. d LAI, in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere
ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato non
fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adem-piere
Fatti
i suoi compiti legali. Il cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la
decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze
del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell’assicurato. Al
riguardo, nel Messaggio concernente la modifica della Legge federale sull’as-sicurazione
per l’invalidità (5a revisione dell’AI) (FF N. 30 del 2 agosto 2005 pp.
3989-4130) si legge che “il capoverso 2 e-numera gli obblighi la cui violazione
può condurre a una riduzione o a un rifiuto delle prestazioni senza che debba essere
avviata una procedura d’avvertimento e impartito un termine di riflessione.
Nella fattispecie, si tratta degli obblighi menzionati nell’articolo 3c
capoverso 6, ma anche di obblighi già sanciti nel diritto vigente, come
l’obbligo di notificazione; inoltre, potranno essere sanzionati anche
l’ottenimento indebito o il tentativo di ottenere indebitamente prestazioni
dell’AI. Il capoverso 3 descrive, come nell’assicurazione militare, in quali
condizioni e in quale misura delle prestazioni possono essere ridotte o
rifiutate. Si tratta in particolare di tener conto del grado della colpa e
della situazione finanziaria dell’assicurato” (FF N 30 del 2 agosto 2005,
p. 4090);
- circa il nuovo tenore
dell’art. 7b cpv. 3 LAI, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, nel Messaggio
concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) (FF N. 12 del 30
marzo 2010 pp. 1603-1722) si legge che “conformemente all’articolo 21
capoverso 4 LPGA, in caso di violazione dell’obbligo di collaborare le
prestazioni sono ridotte o rifiutate. L’attuale articolo 7b capoverso 3 LAI
stabilisce che la decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve «tener
conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della
colpa e della situazione finanziaria dell’assicurato». In base alla DTF 114 V
316 l’ufficio AI deve basarsi in primo luogo sul grado della colpa, decidendo
però discrezionalmente nel rispetto dei principi giuridici generali (p. es. il
principio di proporzionalità). Il grado della colpa e la gravità
dell’infrazione sono pertanto un elemento importante per decidere se ridurre o
rifiutare una prestazione. La situazione finanziaria dell’assicurato è invece
soltanto uno dei vari elementi che possono essere presi in considerazione, a
seconda del caso, ai fini della decisione. L’esplicita menzione di questo
criterio gli conferisce un’im-portanza eccessiva, ragion per cui il capoverso 3
va adeguato” (FF N 12 del 30 marzo 2010, p. 1671);
- nel caso in esame, con
scritto 19 ottobre 2016 l’Ufficio AI, nell’ambito della procedura di revisione
del diritto alla rendita, ha chiesto all’assicurata di rispondere alle domande
elencate nel questionario per la revisione (doc. AI 89). Con lettera raccomandata
6 dicembre 2017, non ritirata e ritrasmessa il 3 gennaio 2017 per posta
semplice, l’amministrazione ha sollecitato l’interessata a voler dar seguito
nel termine di 10 giorni alla precedente richiesta, rimasta inevasa, facendo
presente che in caso contrario sarebbero state applicate le sanzioni di cui
l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI (riduzione e rifiuto di prestazioni (doc. 90-92).
Considerandi
Con progetto di decisione 2 febbraio 2017 (spedito per lettera raccomandata,
non ritirata e ritrasmessa il 3 gennaio 2017 per posta semplice) l’Ufficio AI
ha prospettato a RI 1 la soppressione della rendita per mancata collaborazione
in applicazione dell’art. 7b cpv. 1 LAI dando la possibilità all’interessata di
presentare nel termine di 30 giorni eventuali osservazioni (doc. AI 93; agli
atti AI non v’è traccia alcuna degli ulteriori solleciti di data 8 e 22
novembre 2016 menzionati dall’Ufficio AI nel progetto ed in seguito anche nella
decisione formale). Con decisione formale 7 aprile 2017 l’Ufficio AI ha
confermato la soppressione della rendita per mancata collaborazione richiamando
al proposto l’art. 43 LPGA. Pendente la presente procedura ricorsuale, il
medico curante dr. __________, neurologo, ha trasmesso all’amministra-zione due
rapporti datati 2 rispettivamente 3 maggio 2017, nonché un referto radiologico
del Servizio di radiologia dell’__________ datato 20 aprile 2017 (cfr. doc. AI
101);
- viste le risultanze
suesposte, questo Tribunale deve concludere che omettendo di trasmettere in
tempo utile le informazioni (rilevanti ai fini dell’esame del diritto a
prestazioni) richie-ste a più riprese dall’amministrazione (in particolare con
scritto 6 dicembre 2016 contenente la comminatoria relativa alle conseguenze in
caso di mancata trasmissione (anche se l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI prevede
espressamente una deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA), l’assicurata non ha fornito
all’Ufficio AI le informazioni che quest’ultimo abbisognava per adempiere ai
propri compiti legali;
- in sé non emergono dagli
atti elementi che permettano in ma-niera chiara ed inequivocabile – avuto
riguardo a quanto stabilito all’art. 7b cpv. 3 LAI – di prescindere dalla
sanzione pre-vista all’art. 7b cpv. 2 prima frase LAI in relazione con l’art.
7b cpv. 2 lett. d LAI. Non appare infatti debitamente comprovato che lo stato
di depressione invocato nel ricorso (l’assicurata soffre effettivamente, oltre
che di una sclerosi multipla, di una depressione cronica; cfr. in particolare
doc. AI 86, 102) le abbia in effetti impedito di “evadere tutta la posta”
e quindi di dar seguito in tempo utile alle surriferite richieste d’informazione.
Notasi al riguardo che l’assicurata risulta aver ritirato l’invio raccomandato
contenente la decisione impugnata che in tempo utile ha personalmente
impugnato. Ci si potrebbe tuttavia chiedere se quanto riportato dal neurologo
curante nel suo rapporto 3 maggio 2017 (“La paz. che vive sola, mi segnala
pure che da settimane non aveva più raccolto né propria posta e né i giornali
in quanto «non se la sentiva più di farlo»”…”Molto sorpreso che
in una paziente a voi nota per un disturbo depressivo, un disturbo cognitivo,
in caso di mancata risposta alle vostre sollecitazioni scritte non sia stato
coinvolto nessuno dei medici curanti”; doc. AI 101) permetta di ipotizzare
nel caso concreto un grado di colpa ai sensi del summenzionato disposto di
legge suscettibile di mettere validamente in discussione la fondatezza della
decisione di soppressione per mancata collaborazione. La questione può tuttavia
rimanere indecisa da un lato giustificandosi, come anche evidenziato
dall’Ufficio AI nella risposta di causa, la completazione dell’istruttoria
sulla base della documentazione prodotta pendente lite, d’altro lato risultando
opportuno prescindere nelle circostanze concrete dal prelievo di spese di
procedura;
- stante quanto sopra, pur
giustificandosi la reiezione del ricorso, gli atti AI (che già contengono la
nuova refertazione medica prodotta dopo l’emanazione del querelato
provvedimento) vengono trasmessi all’Ufficio AI perché proceda ad accertamenti
nel senso indicato nella risposta di causa e si pronunci in seguito nuovamente
sulla revisione avviata nell’ottobre 2016. Come osservato dall’’Ufficio AI,
durante l’esecuzione dei nuovi accertamenti all’assicurata viene ripristinato
il versamento della rendita intera d’invalidità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Gli atti vengono trasmessi
all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.
3.- Non si prelevano spese di
procedura.
4.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Il ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti