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Decisione

32.2017.68

Soppressione della rendita per mancata collaborazione da parte dell'assicurata. Ricorso respinto

19 giugno 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi compiti legali. Il cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la

decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze

del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell’assicurato. Al

riguardo, nel Messaggio concernente la modifica della Legge federale sull’as-sicurazione

per l’invalidità (5a revisione dell’AI) (FF N. 30 del 2 agosto 2005 pp.

3989-4130) si legge che “il capoverso 2 e-numera gli obblighi la cui violazione

può condurre a una riduzione o a un rifiuto delle prestazioni senza che debba essere

avviata una procedura d’avvertimento e impartito un termine di riflessione.

Nella fattispecie, si tratta degli obblighi menzionati nell’articolo 3c

capoverso 6, ma anche di obblighi già sanciti nel diritto vigente, come

l’obbligo di notificazione; inoltre, potranno essere sanzionati anche

l’ottenimento indebito o il tentativo di ottenere indebitamente prestazioni

dell’AI. Il capoverso 3 descrive, come nell’assicurazione militare, in quali

condizioni e in quale misura delle prestazioni possono essere ridotte o

rifiutate. Si tratta in particolare di tener conto del grado della colpa e

della situazione finanziaria dell’assicurato” (FF N 30 del 2 agosto 2005,

p. 4090);

- circa il nuovo tenore

dell’art. 7b cpv. 3 LAI, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, nel Messaggio

concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per

l’invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) (FF N. 12 del 30

marzo 2010 pp. 1603-1722) si legge che “conformemente all’articolo 21

capoverso 4 LPGA, in caso di violazione dell’obbligo di collaborare le

prestazioni sono ridotte o rifiutate. L’attuale articolo 7b capoverso 3 LAI

stabilisce che la decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve «tener

conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della

colpa e della situazione finanziaria dell’assicurato». In base alla DTF 114 V

316 l’ufficio AI deve basarsi in primo luogo sul grado della colpa, decidendo

però discrezionalmente nel rispetto dei principi giuridici generali (p. es. il

principio di proporzionalità). Il grado della colpa e la gravità

dell’infrazione sono pertanto un elemento importante per decidere se ridurre o

rifiutare una prestazione. La situazione finanziaria dell’assicurato è invece

soltanto uno dei vari elementi che possono essere presi in considerazione, a

seconda del caso, ai fini della decisione. L’esplicita menzione di questo

criterio gli conferisce un’im-portanza eccessiva, ragion per cui il capoverso 3

va adeguato” (FF N 12 del 30 marzo 2010, p. 1671);

- nel caso in esame, con

scritto 19 ottobre 2016 l’Ufficio AI, nell’ambito della procedura di revisione

del diritto alla rendita, ha chiesto all’assicurata di rispondere alle domande

elencate nel questionario per la revisione (doc. AI 89). Con lettera raccomandata

6 dicembre 2017, non ritirata e ritrasmessa il 3 gennaio 2017 per posta

semplice, l’amministrazione ha sollecitato l’interessata a voler dar seguito

nel termine di 10 giorni alla precedente richiesta, rimasta inevasa, facendo

presente che in caso contrario sarebbero state applicate le sanzioni di cui

l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI (riduzione e rifiuto di prestazioni (doc. 90-92).

Considerandi

Con progetto di decisione 2 febbraio 2017 (spedito per lettera raccomandata,

non ritirata e ritrasmessa il 3 gennaio 2017 per posta semplice) l’Ufficio AI

ha prospettato a RI 1 la soppressione della rendita per mancata collaborazione

in applicazione dell’art. 7b cpv. 1 LAI dando la possibilità all’interessata di

presentare nel termine di 30 giorni eventuali osservazioni (doc. AI 93; agli

atti AI non v’è traccia alcuna degli ulteriori solleciti di data 8 e 22

novembre 2016 menzionati dall’Ufficio AI nel progetto ed in seguito anche nella

decisione formale). Con decisione formale 7 aprile 2017 l’Ufficio AI ha

confermato la soppressione della rendita per mancata collaborazione richiamando

al proposto l’art. 43 LPGA. Pendente la presente procedura ricorsuale, il

medico curante dr. __________, neurologo, ha trasmesso all’amministra-zione due

rapporti datati 2 rispettivamente 3 maggio 2017, nonché un referto radiologico

del Servizio di radiologia dell’__________ datato 20 aprile 2017 (cfr. doc. AI

101);

- viste le risultanze

suesposte, questo Tribunale deve concludere che omettendo di trasmettere in

tempo utile le informazioni (rilevanti ai fini dell’esame del diritto a

prestazioni) richie-ste a più riprese dall’amministrazione (in particolare con

scritto 6 dicembre 2016 contenente la comminatoria relativa alle conseguenze in

caso di mancata trasmissione (anche se l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI prevede

espressamente una deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA), l’assicurata non ha fornito

all’Ufficio AI le informazioni che quest’ultimo abbisognava per adempiere ai

propri compiti legali;

- in sé non emergono dagli

atti elementi che permettano in ma-niera chiara ed inequivocabile – avuto

riguardo a quanto stabilito all’art. 7b cpv. 3 LAI – di prescindere dalla

sanzione pre-vista all’art. 7b cpv. 2 prima frase LAI in relazione con l’art.

7b cpv. 2 lett. d LAI. Non appare infatti debitamente comprovato che lo stato

di depressione invocato nel ricorso (l’assicurata soffre effettivamente, oltre

che di una sclerosi multipla, di una depressione cronica; cfr. in particolare

doc. AI 86, 102) le abbia in effetti impedito di “evadere tutta la posta”

e quindi di dar seguito in tempo utile alle surriferite richieste d’informazione.

Notasi al riguardo che l’assicurata risulta aver ritirato l’invio raccomandato

contenente la decisione impugnata che in tempo utile ha personalmente

impugnato. Ci si potrebbe tuttavia chiedere se quanto riportato dal neurologo

curante nel suo rapporto 3 maggio 2017 (“La paz. che vive sola, mi segnala

pure che da settimane non aveva più raccolto né propria posta e né i giornali

in quanto «non se la sentiva più di farlo»”…”Molto sorpreso che

in una paziente a voi nota per un disturbo depressivo, un disturbo cognitivo,

in caso di mancata risposta alle vostre sollecitazioni scritte non sia stato

coinvolto nessuno dei medici curanti”; doc. AI 101) permetta di ipotizzare

nel caso concreto un grado di colpa ai sensi del summenzionato disposto di

legge suscettibile di mettere validamente in discussione la fondatezza della

decisione di soppressione per mancata collaborazione. La questione può tuttavia

rimanere indecisa da un lato giustificandosi, come anche evidenziato

dall’Ufficio AI nella risposta di causa, la completazione dell’istruttoria

sulla base della documentazione prodotta pendente lite, d’altro lato risultando

opportuno prescindere nelle circostanze concrete dal prelievo di spese di

procedura;

- stante quanto sopra, pur

giustificandosi la reiezione del ricorso, gli atti AI (che già contengono la

nuova refertazione medica prodotta dopo l’emanazione del querelato

provvedimento) vengono trasmessi all’Ufficio AI perché proceda ad accertamenti

nel senso indicato nella risposta di causa e si pronunci in seguito nuovamente

sulla revisione avviata nell’ottobre 2016. Come osservato dall’’Ufficio AI,

durante l’esecuzione dei nuovi accertamenti all’assicurata viene ripristinato

il versamento della rendita intera d’invalidità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il ricorso è respinto.

2.- Gli atti vengono trasmessi

all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.

3.- Non si prelevano spese di

procedura.

4.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Il ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti