Lexipedia

Decisione

32.2017.69

Mezza rendita riconosciuta ad un impiegato di banca per motivi psichiatrici. Conferma della valutazione medico-teorica ed economica. A seguito del licenziamento avvenuto pendente causa, gli atti sono

13 novembre 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione

(Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 57a p. 476).

Infine, ai

sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in

cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata

qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di

ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).

Ritornando al caso in

esame, va fatto presente che, a seguito delle osservazioni 8 settembre 2016

dell’assicurato al progetto di decisione 3 agosto 2016, in data 30 novembre

2016 l’Ufficio AI aveva trasmesso alla Cassa di compensazione __________

(competente per il calcolo ed il versamento della rendita; art. 60 cpv. 1 lett.

b e c LAI) le motivazioni che confermavano l’erogazione della rendita intera

dal 1° maggio 2015 e della mezza rendita dal 1° gennaio 2016 (doc. 58 e 59

incarto AI).

In data 24 ottobre 2016, quando

il termine prorogato per la presentazione di nuova documentazione era ormai

scaduto, il ricorrente aveva prodotto un rapporto del dr. __________ ed uno del

dr. __________ (doc. 63 incarto AI) che sono stati valutati il 10 gennaio 2017 dal

dr. __________ (pag. 189 incarto AI). Di conseguenza, l’11 gennaio 2017

l’Ufficio AI aveva inviato alla succitata cassa di compensazione le nuove

motivazioni da allegare alla decisione qui contestata, le quali riprendevano le

ragioni del SMR per cui non aveva ritenuto rilevante la nuova documentazione

prodotta (doc. 67 e 69). Ciononostante, come si evince agli atti, alla

decisione contestata sono state allegate le prime motivazioni, ossia quelle

senza il riferimento alle conclusioni del SMR (pagg. 199 – 201 incarto AI).

L’insorgente ha tuttavia

avuto la possibilità di prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode

del pieno potere cognitivo. Un’eventuale violazione del diritto di essere

sentito è stata pertanto sanata in questa sede, dove l’assicurato ha nuovamente

ribadito le proprie censure.

2.2. Oggetto del contendere è

sapere se all’assicurato va confermata la mezza rendita dopo il 1° gennaio 2016

o meno.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,

2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01

del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

2.4. Per costante

giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una

rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per

un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF

125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I

597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre

2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;

STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004

nella causa T., I 299/03).

A sua

volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “ Se il

grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

2.5. Per costante giurisprudenza

(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre,

in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

In una sentenza 9C_323/2009

del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF,

richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al riguardo, l’Alta Corte,

nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008

e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono

a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività

lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

Considerandi

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in ragione della diversità

dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di

lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche

se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11

aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6

Nella presente fattispecie, l’Ufficio

AI si è fondato sul rapporto 12 febbraio 2016 del dr. __________, attivo presso

il SMR, il quale sulla base della documentazione raccolta, tra cui quella

proveniente dall’assicuratore malattia, diagnostica una cardiomiopatia

dilatativa di origine ischemica (con FE% del 35%), ha ritenuto l’assicurato

inabile nella sua ed in altre attività nella misura del 100% dal 21 maggio

2014, 80% dal 17 novembre 2014, 70% dal 1° maggio 2015 e del 50% dal 14

settembre 2015 continua. Per contro egli non ha ritenuto invalidante la sindrome

ansiosa depressiva reattiva (ICD10: F41.2) (doc. AI 39 incarto AI).

Come detto, la succitata

valutazione si fonda su diversi certificati medici attestanti dal punto di

vista cardiaco un graduale aumento della capacità lavorativa nell’attuale

attività di direttore di banca come in altre attività. A tal riguardo va fatto

riferimento al rapporto 8 giugno 2015 del medico curante dove sono state

esposte le incapacità lavorative riportate dal SMR e dove in particolare il

decorso è stato definitivo come “lentamente favorevole” seppur il

paziente “… presenta sempre una molto limitata funzione cardiaca e di

conseguenza una limitata prestazione fisica” (pag. 107 incarto AI). Il lento

miglioramento è stato confermato dallo stesso curante nei successivi rapporti

15.

ottobre 2015 in cui è stato attestato un “tentativo ripresa al 50% dal 15

settembre 2015” (pag. 123 incarto AI) e del 24 dicembre 2015 ove è stata

confermata “… inabilità al 50% dal 14 4.2015 e continua” con “… attualmente

stabilità di decorso” (pagg. 132 incarto AI; cfr. anche doc. 7 e 14 incarto

cassa malati).

Dal punto di vista

psichiatrico, nel rapporto 4 febbraio 2015 lo psichiatra curante ha fra l’altro

rilevato che per la sindrome ansioso depressiva l’assicurato segue una “ …

terapia antidepressiva che ha permesso un buon miglioramento della

sintomatologia depressiva”, che “ la prognosi è favorevole da un punto

di vista psichiatrico” e che “l’inabilità lavorativa, attualmente è

abile al 30%, non è mai stata certificata da un punto di vista psichiatrico.

L’attuale grado d’inabilità lavorativa permette comunque al paziente di gestire

al meglio stress e tensioni che evidentemente oltre che a dare problemi per la

cardiopatia avrebbero ripercussione negative anche per la sintomatologia

ansioso-depressiva” (pagg. 95 e 99 incarto AI).

Nel successivo referto 14

ottobre 2015 il dr. __________, riportando una telefonata avuta con il suo

paziente, ha rilevato che quest’ultimo “attualmente ha ripreso l’attività

lavorativa al 50% con beneficio e soddisfazione come per altro descritto

precedentemente non vi è al momento attuale inabilità lavorative per ragioni

psichiatriche“ (pag. 121 incarto AI), situazione confermata anche il 23

dicembre 2015 nel senso della stazionarietà dello stato di salute (pag. 130

incarto AI). L’assenza di un’inabilità psichiatrica è stata da ultimo

confermata dallo psichiatra curante con scritto 24 novembre 2016 allegato al

ricorso (doc. E).

Tenuto conto quindi di

un’abilità lavorativa del 50% quale direttore di banca, l’Ufficio AI ha correttamente

determinato il grado d’invalidità del 50% in applicazione del cosiddetto

raffronto percentuale.

A tal riguardo, secondo

giurisprudenza riassunta in 9C_225/2016 del 14 luglio 2016, se la

persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile

la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va di principio

determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come

risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76

con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo principio e fissare

la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando

un confronto percentuale (“Prozentvegleich”). Questo metodo costituisce

una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici:

il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il

reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità

lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado

d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e

8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR

2014.

UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung [IVG], 3 aed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a

LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido

e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando

il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di

lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre

le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il

salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze

9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008

consid. 6.4.1).” (Sottolineatura del redattore).

2.7

Con il presente ricorso

l’assicurato ritiene non proponibile l’attività al 50% quale direttore di

banca.

A tal riguardo egli fa

riferimento al rapporto 7 dicembre 2016 del dr. __________, specialista in

cardiologia, prodotto in sede amministrativa ed esaminato dal SMR (cfr.

annotazioni 10 gennaio 2017 in doc. 66 incarto AI), il quale ha fra l’altro

evidenziato:

" (…)

6.

Valutazione della capacità lavorativa quale direttore di

banca:

Sicuramente le mansioni dirigenziali

nel settore bancario portano a un importante carico di stress psichico, come

era evidente ai tempi degli eventi acuti. In questo senso ritengo improponibile

un tipo di attività come quella di direttore che, anche se eseguita per metà

tempo, imporrebbe dei ritmi e un carico di responsabilità che sul signor RI 1

potrebbero effettivamente favorire uno stato catecolaminergico a rischio di

recidiva aritmica. Inoltre l’entità delle mansioni è difficilmente

conciliabile con la comprensibile affaticabilità psichica ma in parte anche

fisica che il paziente accusa al termine di una giornata lavorativa nonostante

ora, da qualche mese, lavori già da tempo ridotto (50%).

Come detto quindi penso che, per

motivi cardiologici, l’attività di direttore non sia più proponibile.

7.

Procedere:

Certamente il paziente ha ancora delle

potenzialità a livello lavorativo, che sta sfruttando in maniera adeguata nelle

mansioni che svolge attualmente e con il compenso contrattuale che gli è stato

concesso (50%). In questo senso non si giustifica un’inabilità lavorativa

completa ma certamente bisogna considerare, nel calcolo della perdita di

guadagno, l’impossibilità di tornare a svolgere mansioni (e quindi percepire il

salario) per il quale egli è stato formato ed ha lavorato per anni in qualità

di direttore di banca a tempi pieno.” (Doc. D; sottolineatura del redattore).

Quindi, il succitato

cardiologo ritiene non più proponibile l’attività di direttore al 50% svolta dall’assicurato

da diversi mesi anche se rileva che a livello delle potenzialità il suo

paziente sfrutta al massimo tale pensum lavorativo, escludendo la possibilità

che lo stesso ritorni a svolgere tale attività a tempo pieno.

A prescindere da tale non

chiara e congruente valutazione medica, va fatto presente che dalla

documentazione prodotta in questa sede risulta che il ricorrente non è più in

grado di continuare la sua precedente attività di direttore di banca a tempo

parziale.

In effetti, con scritto 31

maggio 2017 il suo datore di lavoro ha in particolare rilevato:

" (…)

Egregio signor RI 1,

ci riferiamo alla recente decisione dell’AI con la quale le è

stata confermata l’invalidità al 50%.

Durante i vari colloqui intercorsi con la Direzione della Banca,

ci ha comunicato di non essere comunque in grado di lavorare a pieno ritmo e di

poter quindi garantire un impegno massimo del 10-15%, motivo per cui ha avviato

le pratiche per ottenere dall’AI un grado d’invalidità del 100%.

Il suo precario stato di salute, che perdura oramai da alcuni anni

e di cui siamo sinceramente dispiaciuti, e conseguentemente la sua ridotta performance

lavorativa hanno costretto la Banca a dovere assumere un nuovo collaboratore

che la sostituisse. (…)” (Doc. F)

e gli ha proposto un prepensionamento

dal 1° luglio 2017 (doc. F).

In data 6 giugno 2017 il

legale dell’assicurato ha risposto a quanto sopra. Per quel che concerne

l’impegno lavorativo disponibile, egli ha precisato:

" (…) Rispetto

al vostro scritto è comunque necessario precisare quanto segue. Il signor RI 1

non è effettivamente in grado di sostenere la propria attività lavorativa al

100%, è in effetti pendente una procedura volta all’ottenimento alla rendita

invalidità. Ciò nonostante, quanto riportato nello scritto 31 maggio 2017,

ovvero di poter garantire l’impegno massimo del 10-15%, non è stato dichiarato

dal mio assistito. Si tratta peraltro di una valutazione che compete ai medici.

(…)”

A prescindere dal grado

d’impegno massimo garantito, con scritto 10 luglio 2017 il ricorrente ha fra

l’altro allegato la disdetta del rapporto di lavoro con effetto al 31 dicembre

2017, inclusivo dei giorni di vacanza non ancora goduti ed eventuali

straordinari (doc. O).

In queste circostanze l’assicurato

ora non può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa

nella sua originaria attività di direttore di banca. Non essendo più possibile

una tale continuazione del rapporto contrattuale, la determinazione del grado

d’invalidità mediante il raffronto percentuale non risulta più giustificata, ma

s’impone l’applicazione del metodo ordinario (cfr. consid. 2.3).

Ritenuto tuttavia che lo

scioglimento del contratto di lavoro è avvenuto successivamente all’emissione

della decisione contestata (in casu 23 marzo 2017), momento che delimita dal

punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V

consid. 1.2), ciò non può essere preso in considerazione nella presente

procedura.

Tuttavia gli atti sono

trasmessi all’Ufficio AI affinché valuti nell’ambito di una procedura di

revisione ex art. 17 LPGA le succitate nuove circostanze.

Confermata quindi la mezza

rendita, la decisione impugnata va parimenti confermata, mentre il ricorso è da

respingere.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai

sensi del consid. 2.7.

3. Le

spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti