32.2017.7
Assegno per grande invalido (AGI). Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti
5 maggio 2017Italiano8 min
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Incarto
n.
32.2017.7
rg/gm
Lugano
5 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 dicembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 13 dicembre 2016 –
preavvisata il 14 ottobre 2016, l’Ufficio AI – sulla base in particolare delle
risultanze dell’inchiesta domiciliare esperita dall’assistente sociale, ha negato
a RI 1 il diritto ad un assegno per grandi invalidi giudicando l’assicurata non
bisognosa dell’aiu-to di terzi per compiere gli atti ordinari della vita né di
sorveglianza personale (doc. A/1);
- contro suddetto
provvedimento insorge l’assicurata rappresentata dal RA 1. Producendo documentazione
medica (doc. A/2-6) l’insorgente contesta la valutazione operata
dall’amministrazione che non avrebbe sufficientemente approfondito il suo stato
di salute, postulando il riconoscimento di un assegno almeno di grado esiguo
dichiarandosi disposta a sottoporsi ad ulteriori indagini mediche;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI – sulla base del parere del medico psichiatra SMR dr. __________ (“ho
preso nozione del contenuto del ricorso rispettivamente del Rapporto della
Dr.ssa __________ del 29 settembre scorso, quest’ultimo mai portato all’at-tenzione
del SMR. Si proceda richiedendo un rapporto AGI dettagliato alla Dr.ssa __________;
si procederà poi ad una nuova inchiesta una volta terminata l’istruttoria AI
tuttora in corso”) – propone la retrocessione degli atti come proposto dal
SMR con conseguente emanazione di una nuova decisione formale;
- il 23/27 febbraio 2017 il
rappresentante dell’insorgente ha prodotto due rapporti medici della psichiatra
curante (doc. B/1-2), precisando inoltre che a seguito di un infortunio occor-so
nel novembre 2016 sono tuttora in corso accertamenti me-dici non ancora
documentabili;
- il 10/13 marzo 2017 il
rappresentante dell’insorgente ha prodotto la documentazione comprovante la
restituzione della patente e quella concernente la richiesta di rilascio del contrassegno
di parcheggio per disabili presentata nel febbraio 2017 (doc. C/1-2);
- con osservazioni 15 marzo
2017 l’amministrazione ha eviden-ziato da un lato come la documentazione medica
prodotta sub doc. B/1-2 sia già stata considerata nell’annotazione SMR del 18
gennaio 2017, dall’altra come sia la documentazione relativa all’infortunio sia
quella prodotta sub doc. C/1-2 verranno sottoposte all’esame del medico SMR
nell’ambito della nuova istruttoria;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo
l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.
DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno
alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha
precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come
aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il
compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la
persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto
senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico
dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463, 121 V 91, 107 V 149;
STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008). Gli atti ordinari della vita sono: vestirsi/svestirsi,
alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all'igiene personale, andare al
gabinetto, spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti (DTF 127 V
97, 125 V 303, 117 V 146 consid. 2). Per atti che permettono di stabilire dei
contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna
intendere il comportamento normale all'interno della società così come
richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127);
- l’art. 42 LAI prevede in
particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13
LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un
assegno per grandi invalidi (cpv. 1). La grande invalidità è di grado elevato,
medio o lieve (cpv. 2). È considerato grande invalido anche chi a causa di un
danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere
accompagnato nell’orga-nizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre
unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di
rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente
nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di
grado lieve (cpv. 3). In particolare, per l’art. 37 cpv. 3 OAI la
grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari: a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiu-to
di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita, b) necessita di una
sorveglianza personale permanente, c) necessita, in modo durevole, di cure
particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità, d) a causa di un
grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere
Fatti
i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti
in modo regolare e considerevole, e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento
costante nell’or-ganizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38
OAI (cpv. 3) (per i requisiti della grande invalidità di grado ele-vato e medio
cfr. art. 37 cpv. 1 e 2 OAI);
- nel caso
concreto questo TCA – alla luce della documentazione medica agli atti,
in particolare il rapporto medico psichiatrico della dr.ssa __________ del 29
settembre 2016 (doc. AI 66) che evidenzia uno stato di salute problematico (“episodio
depressivo moderato-grave (ICD-10: F 32.2), stato da emorragia subaracnoidea da
rottura di aneurisma della A. comunicante posteriore DX, cefalea cronica con
caratteristiche emicraniche, ipersonnia diurna”; per il quadro diagnostico
cfr. anche doc. AI 70) con conseguente impedimenti a svolgere, per quanto qui
interessa, le attività quotidiane (“necessità di aiuto per cucinare, igiene
personale, allacciare le scarpe, per tagliare gli alimenti…, per uscire di casa
a piedi, per ricordare di prendere i farmaci, non è più in grado di guidare”)
– ritiene effettivamente data la necessità di predisporre, tenuto conto
anche della nuova documentazione prodotta in sede ricorsuale (doc. B/1-2, doc.
C/1-2) ulteriori accertamenti medi-ci con consecutivo esperimento di una nuova
inchiesta domiciliare come rettamente indicato dal medico SMR nella summenzionata
sua annotazione;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
Considerandi
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein
in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kanntonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, stante quanto sopra, considerato in specie come la necessità di
effettuare ulteriori indagini mediche e domiciliari emerga dalla refertazione
medica già contenuta negli atti AI ma non sottoposta a giudizio del medico SMR
pri-ma dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. doc. AI 66, cfr.
IV/1), si giustifica senz’altro il rinvio degli atti all’am-ministrazione
affinché proceda ad ulteriori accertamenti nel senso sopra indicato e
renda in seguito una nuova decisione suscettibile di essere impugnata;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, equivalente ad una soccombenza dell’amministrazione, le spese per
complessivi fr. 1’000.-- sono poste a carico di quest’ultima;
- all’insorgente, patrocinata
in causa dal RA 1, vanno riconosciute congrue ripetibili;
Dispositivo
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 13
dicembre 2016 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr.
1'000.-- per ripetibili (IVA compresa).
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti