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Decisione

32.2017.7

Assegno per grande invalido (AGI). Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti

5 maggio 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti

in modo regolare e considerevole, e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento

costante nell’or-ganizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38

OAI (cpv. 3) (per i requisiti della grande invalidità di grado ele-vato e medio

cfr. art. 37 cpv. 1 e 2 OAI);

- nel caso

concreto questo TCA – alla luce della documentazione medica agli atti,

in particolare il rapporto medico psichiatrico della dr.ssa __________ del 29

settembre 2016 (doc. AI 66) che evidenzia uno stato di salute problematico (“episodio

depressivo moderato-grave (ICD-10: F 32.2), stato da emorragia subaracnoidea da

rottura di aneurisma della A. comunicante posteriore DX, cefalea cronica con

caratteristiche emicraniche, ipersonnia diurna”; per il quadro diagnostico

cfr. anche doc. AI 70) con conseguente impedimenti a svolgere, per quanto qui

interessa, le attività quotidiane (“necessità di aiuto per cucinare, igiene

personale, allacciare le scarpe, per tagliare gli alimenti…, per uscire di casa

a piedi, per ricordare di prendere i farmaci, non è più in grado di guidare”)

– ritiene effettivamente data la necessità di predisporre, tenuto conto

anche della nuova documentazione prodotta in sede ricorsuale (doc. B/1-2, doc.

C/1-2) ulteriori accertamenti medi-ci con consecutivo esperimento di una nuova

inchiesta domiciliare come rettamente indicato dal medico SMR nella summenzionata

sua annotazione;

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

Considerandi

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione

(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein

in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kanntonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

- nel

caso concreto, stante quanto sopra, considerato in specie come la necessità di

effettuare ulteriori indagini mediche e domiciliari emerga dalla refertazione

medica già contenuta negli atti AI ma non sottoposta a giudizio del medico SMR

pri-ma dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. doc. AI 66, cfr.

IV/1), si giustifica senz’altro il rinvio degli atti all’am-ministrazione

affinché proceda ad ulteriori accertamenti nel senso sopra indicato e

renda in seguito una nuova decisione suscettibile di essere impugnata;

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della

vertenza, equivalente ad una soccombenza dell’amministrazione, le spese per

complessivi fr. 1’000.-- sono poste a carico di quest’ultima;

- all’insorgente, patrocinata

in causa dal RA 1, vanno riconosciute congrue ripetibili;

Dispositivo

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 13

dicembre 2016 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr.

500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr.

1'000.-- per ripetibili (IVA compresa).

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti