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Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 novembre 2017Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a

cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4. Va ancora ricordato che per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2

l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le

nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.

Va infine rilevato che nella DTF 141 V 281 il Tribunale federale

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

2.5. Nel caso di specie, a seguito

della richiesta di revisione della assicurata del maggio/luglio 2014, dopo

avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e sentito il parere del

Servizio Medico Regionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto una

perizia reumatologica che ha affidato allo stesso specialista che l’aveva già

peritata nel 2011 in occasione della prima domanda AI.

Il dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, il 23

giugno 2015 ha visitato l’assicurata e, dopo essersi basato sulla sua

precedente perizia del 2011, sul dossier messogli a disposizione dall’Ufficio

AI e sulla documentazione radiologica messa a disposizione dall’assicurata, ha

esposto l’anamnesi intermedia rispetto alla sua valutazione del 2 novembre 2011

(socio-professioiale, osteo-articolare e i disturbi attuali), lo status del

sistema neurologico e osteo-articolare del rachide, della colonna

cervicale/toracica/lombosacrale, della testa e del tronco e degli arti

superiori e inferiori, ha analizzato la documentazione radiologica risalente al

2011 fino al 2014 e quella medica del 2014 della Clinica __________ di __________.

Il reumatologo ha posto la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di sindrome toraco-lombovertebrale cronica, senza

neurologia, su/con: scoliosi strutturale idiopatica sinistro-convessa lombare

(progressione da 28-29° a 40°) e destro-convessa dorsale di circa 22° sec.

Cobb; alterazioni degenerative plurisegmentali discali e delle articolazioni

posteriori; artrosi delle articolazioni sacroiliache (asintomatica); moderati

esiti di distrofia di Scheuermann al passaggio dorso-lombare. Cervicalgie,

senza neurologia, su/con: discopatia C5-C6. Moderata rizartrosi bilaterale.

Sindrome femoropatellare su condropatia patellae d.d.p.

Quale diagnosi senza incidenza sulla capacità lavorativa ha

individuato un’iniziale artrosi carpo-metacarpale II mano destra (asintomatica)

e un’iperlassità legamentare.

Nella sua valutazione, dal lato diagnostico lo specialista ha

oggettivamente confermato una progressione della scoliosi lombare passata dai

28-29° del 2011 agli attuali 40° circa. Dal lato clinico non v’erano, come in

precedenza, deficit neurologici. Anche la mobilità lombare ed il reperto

clinico a livello vertebrale erano di per sé praticamente invariati rispetto

alla precedente perizia. La scoliosi si accompagnava di rilevanti alterazioni

degenerative di tutti i segmenti lombari, sia delle strutture discali sia delle

faccette articolari posteriori. Dal profilo terapeutico il trattamento

conservativo non è riuscito a stabilizzare la scoliosi e dal lato chirurgico i

pareri erano discordanti. In definitiva, per l’esperto, nonostante un

peggioramento della scoliosi i reperti clinici oggettivi erano stabili, per cui

egli non intravvedeva un peggioramento della capacità lavorativa, peraltro già

ridotta al 50% in attività molto leggera in ufficio. Le cervicalgie erano

diffuse e da ricondurre dunque piuttosto a un’origine muscolo-tensiva piuttosto

che alla discopatia C5-C6; non comportavano ulteriori limiti funzionali

rispetto a quelli ritenuti per la colonna lombare nell’ambito di un lavoro

leggero.

Rispetto alla precedente perizia l’esperto ha confermato una

rizartrosi bilaterale, di grado tuttavia ancora moderato. Si trattava di un’affezione

che poteva comportare dei dolori o un’impotenza funzionale in caso di lavori

manuali di forza, ma che non comprometteva un lavoro d’ufficio a tempo

parziale. A suo dire, rimanevano ancora varie possibilità terapeutiche

conservative (AINS topici e perorali, infiltrazioni intra-articolari di

steroidi, fisioterapia a scopo antiflogistico) e la possibilità di portare

delle stecche rispettivamente dei tutori, che non compromettevano la

possibilità di usare una tastiera di un computer o di scrivere manualmente.

Anche per le ginocchia il perito ha ritenuto che i dolori fossero riconducibili

a una sofferenza condrale retropatellare, più pronunciata a destra.

Clinicamente le ginocchia erano calme. Si trattava di una problematica che

poteva essere limitante in attività che comportano un carico sull’apparato

estensore delle ginocchia, in posizione accovacciata o inginocchiata

prolungata; in posizione seduta e camminando in piano l’assicurata era per

contro asintomatica e non risultava una limitazione della capacità lavorativa

per lavori leggeri, come per esempio per attività di ufficio.

Quali conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha ritenuto

che la patologia principale responsabile della limitata capacità lavorativa era

quella lombare. Per le altre patologie non poteva ritenere ulteriori limiti in

attività lavorative molto leggere e variate e ha elencato i limiti funzionali e

di carico dell’assicurata.

Pertanto, pur considerando un peggioramento della curvatura

scoliotica, il reumatologo ha ritenuto che nelle attività lavorative

precedentemente svolte (architetto d’interni, lavori di ufficio in contabilità)

non v’era stato un peggioramento della capacità lavorativa stabilita in

occasione della precedente perizia e che di conseguenza la capacità lavorativa

doveva essere ancora considerata del 50%, vale a dire a metà tempo.

In un’attività adatta, caratterizzata da un lavoro leggero e

variato, come ha già stabilito nella sua precedente valutazione e nel rispetto

dei limiti funzionali indicati, era tuttora da considerare una capacità

lavorativa residua del 50% (attività a metà tempo).

Come casalinga ha riconosciuto un’incapacità lavorativa del 30%

dal 1° agosto 2014.

A richiesta del medico SMR, il perito ha precisato il 18 agosto

2015 (doc. 201) che dal 29 aprile 2014 al 30 novembre 2014 il medico curante

aveva certificato un’inabilità lavorativa totale, che egli non metteva in

discussione.

Per il periodo precedente, ovvero dalla perizia del 2 novembre

2011, andava ritenuta una capacità lavorativa del 50%.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha così ritenuto

il 20 agosto 2015 (doc. 202) che dal 4 maggio al 30 novembre 2014 l’assicurata

era inabile al lavoro totalmente in qualsiasi attività, mentre dal dicembre

2014 in poi lo era al 50%.

Nel rapporto del 7 settembre 2015 (doc. 210) il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, ha indicato che dal 2006 seguiva l’assicurata e

che dal 7 maggio 2014 la sua paziente risultava ancora inabile al lavoro al

100%. La diagnosi era di ICD-10: F33.1 e di ICD-10: F45.4. Lo specialista ha

inoltre dichiarato che l’interessata seguiva un trattamento psicoterapico e

psicofarmacologico e che, a causa della perdita della concentrazione, della

ruminazione del pensiero, di idee di incapacità, dolori generalizzati, idee di

inutilità, tono dell’umore basso, era diminuito il rendimento, la caricabilità

e l’affaticabilità, la capacità lavorativa era perciò ridotta del 90-100%.

Alla luce di ciò, il 20 ottobre 2015 (doc. 216) il dr. med. __________

ha ritenuto necessario valutare l’assicurata anche dal punto di vista

psichiatrico e l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto una perizia

psichiatrica presso il Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali.

Il 13 gennaio 2016 dalle 14 alle 15.30 e il 29 gennaio 2016 dalle

9.30 alle 11, la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

visitato ambulatorialmente l’assicurato. Inoltre, il 15 febbraio 2016 la perita

ha discusso telefonicamente con il perito reumatologo dr. med. __________ e

l’indomani con lo psichiatra curante dr. med. __________. La specialista si è

anche basata sull’incarto fornito dall’Ufficio AI, sui dati mostrati

dall’assicurata durante le due visite e sui dati anamnestici acquisiti dagli

atti, dall’assicurata e dallo psichiatra curante.

Nel suo rapporto peritale del 22 febbraio 2016 (doc. 222)

l’esperta ha riassunto gli atti medici dal 1998 a sua disposizione, ha esposto

la forma e la gravità dei riscontri oggettivi, le manifestazioni concrete del

danno alla salute, l’esito del test mini ICF-APP utilizzato per la descrizione

delle risorse e dei deficit, la valutazione approfondita del profilo attuale e

dell’evoluzione nel tempo della personalità, i disturbi soggettivi e le risorse,

l’anamnesi completa (familiare, fisiologica, scolastica, lavorativa, sociale,

lo sviluppo della malattia e i risultati delle terapie, le informazioni fornite

da terzi), la descrizione della giornata e del contesto sociale, le risorse

personali esistenti.

Quali diagnosi la psichiatra ha posto una sindrome depressiva

ricorrente, attuale episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F33.1) e una

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4). I disturbi di cui

era affetta determinavano: l’episodio depressivo in corso di grado medio non

incideva sulle sue funzioni percettive, decisionali e previsionali, ma su

quelle esecutive e consequenziali per l’astenia e la facile esauribilità e

peggiorava le performance cognitive in condizioni di sovraccarico con

difficoltà a definire le priorità, a restare concentrata a lungo, ad apprendere

nuove nozioni; l’accusata sintomatologia ansiosa e lo stato di tensione in

condizioni di sovraccarico aumentavano l’esauribilità psichica e mentale; a

causa della sindrome algica la sua attenzione restava focalizzata sul corpo con

visione fortemente negativa sulla futura sua autonomia e funzionalità con

necessità di sostegno in attività pesanti.

Nella sua valutazione l’esperta nominata dall’Ufficio AI ha

indicato in particolare che i deficit connessi al disturbo di personalità paranoide

e alla sindrome ansiosa generalizzata limitavano la capacità lavorativa al 50%

e quindi di reinserimento al 50%. La sindrome somatoforme da dolore persistente

e l’episodio depressivo erano responsabili delle limitazioni della ricorrente,

che si ripercuotevano sulla capacità lavorativa con difficoltà a dare

continuità all’attività di impiegata oltre al 50%.

La perita ha quindi potuto rilevare oggettivamente al momento

della sua valutazione che i deficit di funzionamento nel quotidiano domestico

erano ridotti del 20%, che l’assicurata era stata dichiarata inabile al 100%

dal lato psichiatrico dal 7 maggio 2014 fino a fine dicembre 2016 e che

l’attuale quadro psicopatologico giustificava un’inabilità lavorativa del 50%.

Visto il decorso osservato dal 7 maggio 2014 fino al momento della

perizia, la psichiatra ha ritenuto che la capacità lavorativa fosse da

considerare ridotta del 100% in modo continuo nella precedente attività e in

altre attività compatibili con le limitazioni reumatologiche fissate dal dr.

med. __________ al 100% dal 7 maggio 2014 al 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio

2016 lo stato di salute era migliorato rispetto al maggio 2014, quindi ha

ritenuto esigibile lo svolgimento dell’attività lavorativa abituale (l’ultima

attività svolta era di impiegata di ufficio e la precedente di architetto di

interni) al 50%, inteso come tempo di presenza e quindi lavorare mezza giornata

con rendimento pieno. Anche in altre attività adeguate la capacità lavorativa

era del 50% dal 1° gennaio 2016. Nello svolgimento dei compiti domestici dal

profilo psichiatrico l’assicurata era abile all’80%.L’attività di maestra era

inesigibile.

La capacità lavorativa globale, ovvero sia dal punto di vista

reumatologico sia psichiatrico, era dunque del 50%; l’esperta ha infine precisato

che le percentuali non erano da sommare essendo i limiti identici.

Sulla scorta di queste considerazioni, il 30 marzo 2016 (doc. 226)

il dr. med. __________ ha ripreso le patologie psichiche e reumatologiche poste

dai periti nel 2015 e nel 2016, come pure le inabilità lavorative globali riconosciute

dalla dr.ssa med. __________ dopo avere consultato il dr. med. __________.

Pertanto, tenuto conto della serie di limitazioni funzionali e di

carico poste da quest’ultimo (era esigibile che l’assicurata: talvolta

sollevasse e portasse pesi fino a 10kg e maneggiasse attrezzi medi, normalmente

eseguisse lavori sopra l’altezza del capo, sovente stesse in posizione eretta,

ma non più di 30 minuti consecutivamente in posizione statica, di rado

assumesse la posizione eretta chinata, talvolta ruotasse il tronco e assumesse

la posizione accovacciata, sovente flettesse le ginocchia, ma talvolta in

situazione di carico, talvolta camminasse per lunghi tragitti e su terreni

dissestati, sovente salisse/scendesse le scale, ma non quelle a pioli), il

medico SMR ha concluso che in attività abituale e adeguata globalmente

l’assicurata era inabile al lavoro al 50% dal 1° gennaio 2016 e che la prognosi

era sfavorevole. Dal 4 maggio 2014 al 31 dicembre 2015 la capacità lavorativa

era invece nulla in qualsiasi attività.

Alla luce delle precisazioni fornite dalla perita psichiatra il 27

settembre 2016 (doc. 231), il 2 novembre 2016 (doc. 233) il medico SMR si è

riconfermato nel precedente rapporto finale.

Con le sue osservazioni al progetto di decisione del 9 novembre

2016 (doc. A3), il 6 dicembre 2016 (doc. A4) l’assicurata ha contestato di

essere migliorata dal 1° gennaio 2016 indicando invece tutte le difficoltà che

deve affrontare nel quotidiano a causa dei dolori alla schiena e agli arti che

sorgono dal danno alla colonna vertebrale, che è irreversibile e in continuo

peggioramento. A sostegno della propria tesi l’assicurata ha prodotto quattro

referti medici e radiologici datati 2014 (già agli atti dell’Ufficio AI) e

2016, che sono stati sottoposti al Servizio Medico Regionale per una presa di

posizione (doc. 237), il quale il 10 febbraio 2017 (doc. 238) ha affermato che

questa documentazione medica, insieme alle osservazioni formulate

dall’interessata, non apportava delle modifiche rispetto a quanto era già stato

valutato con la perizia bidisciplinare.

L’amministrazione ha confermato il 5 aprile 2017 (doc. A1) l’attribuzione

di un aumento temporaneo della rendita – da tre quarti a intera – alla luce di

un momentaneo peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata prodottosi

dal 4 maggio 2014 al 31 dicembre 2015.

Con il ricorso l’assicurata ha prodotto numerosi referti medici

(docc. A5-A23) e tre CD-Rom rilasciati da tre distinti nosocomi (docc.

A24-A26). Questa documentazione attesta le visite mediche e i referti

radiologici che ha effettuato dal 2002 al 2016.

Nel suo memoriale la ricorrente ha in particolare evidenziato come

il referto radiologico del 17 novembre 2016 (doc. A22) attesterebbe chiaramente

come il suo stato di salute non sarebbe migliorato rispetto al 2014.

In quella data è stato eseguito un vertebrogramma in stazione

eretta 2 proiezioni stante un’indicazione di scoliosi. Esso evidenziava quanto

segue:

"

Angolo di Cobb di 30° misurato tra D2 e D12 destro-convesso con

angolo di maggior curvatura all’altezza di D8-D9.

Controcurvatura lombare con angolo di Cobb di 33°, rotazione,

slittamento latero-laterale moderato L2-L3, maggiore L3-L4.

Riduzione delle curvature.

L’allineamento sagittale decorre lungo il contorno anteriore del

sacro.

Pelvic Incidence ca. 59° e Sacral Slope ca. 32°.

Quadro degenerativo C5-C6. Quadro degenerativo più diffuso in sede

lombare.”.

Quanto agli altri certificati che l’interessata ha trasmesso al

TCA, alcuni sono presenti nell’incarto cartaceo dell’Ufficio AI prodotto con la

risposta di causa (doc. A5 = doc. 102 pag. 259, doc. A8 = doc. 102 pag. 258,

doc. A9 = doc. 102 pag. 255, doc. A10 = doc. 102 pag. 257, doc. A19 = doc. 236

pag. 639, doc. A21 = doc. 236 pag. 637, doc. A22 = doc. 236 pag. 641, doc. A26

= doc. 236 pag. 639 e pag. 641), altri non lo sono, ma sono stati presi in

considerazione ed esaminati dai periti nell’ambito delle loro valutazioni (doc.

A6 = doc. 124 pag. 5, doc. A7 = doc. 124 pag. 6, doc. A8 = doc. 124 pag. 6, doc.

A9 = doc. 124 pag. 7, doc. A11 = doc. 124 pag. 7, doc. A12 = doc. 124 pag. 8,

doc. A13 = doc. 124 pag. 6, doc. A19 = doc. 197 pag. 5, doc. A20 = doc. 197

pag. 6, doc. A21 = doc. 197 pag. 6, doc. A24 = doc. 197 pag. 6, doc. A25 = doc.

124 pag. 7, doc. 197 pag. 5 e pag. 9).

I referti della consultazione del 12 dicembre 2011 (doc. A14) e delle

infiltrazioni del 1° (doc. A16) e del 2 febbraio 2012 (doc. A17), a cui ha

fatto seguito una consultazione, sempre presso la __________ di __________

(doc. A15), non risultano agli atti.

Anche il rapporto della consultazione del 12 giugno 2012 (doc.

A18) presso la __________ di __________ non sembra figurare fra la

documentazione che è stata sottoposta all’esame dei periti.

Questa documentazione non è più stata sottoposta dall’Ufficio AI

al medico SMR o al perito reumatologo, poiché “si tratta della medesima

refertazione già prodotta con le osservazioni e sottoposta al SMR in fase di

audizione, che non propone elementi clinici atti a modificare la valutazione

emersa dalle conclusioni peritali.” (doc. V pag. 3).

2.6. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

Considerandi

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986.

pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie,

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg.

(249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente

basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e

quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione

rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra

le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il

fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come

pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale

intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.7

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l'operato dell'amministrazione.

Con la domanda di revisione del 2014 l’Ufficio AI ha debitamente

interpellato i medici curanti dell’assicurata e ha trasmesso i nuovi referti

medici che essa ha prodotto al medico del Servizio Medico Regionale, il quale

ha ritenuto necessario sottoporre la ricorrente a una nuova perizia

specialistica in ambito reumatologico, compito che è stato affidato al

precedente perito, al fine di aggiornare la situazione dopo la perizia del 2011.

Le circostanze hanno poi portato alla necessità di effettuare

anche una nuova rivalutazione delle sue condizioni psichiche. La dr.ssa med. __________

ha quindi valutato di persona la ricorrente in due occasioni e ciò anche alla

luce di tutti i referti dei medici curanti che sono stati messi a sua disposizione

e che l’esperta ha minuziosamente esposto nel suo rapporto peritale del 22

febbraio 2016.

Inoltre, la psichiatra nominata dall’Ufficio AI ha avuto modo di

parlare con lo psichiatra curante e con il perito reumatologo, così da giungere

a una valutazione globale ed univoca della capacità lavorativa sia dal

punto di vista reumatologico sia psichiatrico.

Nel gennaio 2016 la perita era giunta alla conclusione che a quel

momento la capacità lavorativa dell’assicurata era del 50% a causa dei deficit

connessi al disturbo di personalità paranoide e alla sindrome ansiosa

generalizzata.

Per il periodo precedente, l’esperta ha affermato che la diagnosi

di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4) diagnosticata

dallo psichiatra curante nel rapporto del 2 febbraio 2011 e nei successivi come

pure dal perito dr. med. __________ nel rapporto del 12 agosto 2011, era

condivisibile. Pertanto, dal maggio 2014 al 31 dicembre 2015 la capacità

lavorativa della ricorrente era ridotta del 100% in modo continuo nella precedente

attività e in altre compatibili con le limitazioni reumatologiche fissate dal

perito dr. med. __________. Dal 1° gennaio 2016 l’assicurata presentava una

capacità lavorativa del 50%, potendo svolgere un’attività lavorativa per mezza

giornata a rendimento pieno.

La ricorrente non ha contestato la valutazione effettuata dalla

perita psichiatra, ma soltanto quella somatica. A suo dire, dal 1° gennaio 2016

non vi sarebbe stato alcun miglioramento del suo stato di salute dal punto di

vista fisico tale da renderla inabile (solo) al 50%, anziché continuare invece

ad essere incapace al lavoro in ragione del 100% come dal maggio 2014.

A comprova della sua tesi la ricorrente ha prodotto numerosa

documentazione, sia di carattere radiologico sia medico.

Tuttavia, eccetto i referti relativi alle infiltrazioni che ha

fatto ad inizio anno 2012 in L3/L4, L4/L5 e L5/S1, tutti gli altri atti medici

erano già presenti nell’incarto dell’amministrazione tanto da essere stati

messi a disposizione e quindi esaminati dal perito reumatologo.

In altre parole, con il ricorso l’interessata non è stata in grado

di comprovare uno stato di salute diverso rispetto a quello accertato dai

medici che sono intervenuti per conto dell’Ufficio assicurazione invalidità, i

quali, occorre ribadirlo, si sono fondati anche sulla documentazione che

l’assicurata ha prodotto con il ricorso per trarre le proprie conclusioni. Pertanto,

non essendo stati apportati, con il ricorso, dei nuovi elementi clinici tali da

oggettivare una diversa situazione medica dal punto di vista ortopedico e

reumatologico, non è possibile trarre una differente conclusione rispetto a

quella a cui sono giunti i dr. med. __________ e __________ su incarico

dell’amministrazione.

Va ricordato che questi due medici hanno riconosciuto esserci

stato un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente dal maggio

2014.

in poi, tanto da condividere il parere dei medici curanti secondo i quali

l’incapacità lavorativa dell’assicurata era totale a seguito di un comprovato

peggioramento della scoliosi.

Per il reumatologo, che ha visitato l’assicurata nel giugno 2015,

la patologia lombare era responsabile della sua limitata capacità lavorativa e

aveva confermato che v’era stata una progressione della scoliosi lombare, che

era passata dai 28°-29° del 2011 in occasione della sua precedente valutazione

peritale, ai 40° circa riscontrati al momento della seconda perizia. Ciò

nonostante, nel giugno 2015 l’esperto ha affermato che i reperti clinici

oggettivi erano stabili, per cui non v’era stato un peggioramento della sua capacità

lavorativa, che egli aveva già stabilito essere ridotta al 50% in attività

molto leggere di ufficio.

Il perito nominato dall’Ufficio AI ha altresì esposto l’evoluzione

della malattia dell’assicurata a decorrere dalla sua precedente perizia del

2011.

fino alla valutazione del giugno 2015, indicando i trattamenti terapeutici

conservativi ancora possibili e i limiti funzionali e di carico che dovevano

permettere all’assicurata di comunque esercitare un’attività lucrativa in

ragione del 50%, ossia a metà tempo, sia come architetto d’interni sia in un

lavoro d’ufficio – attività già esercitate in precedenza -, non

essendovi stato un peggioramento della capacità lavorativa stabilita nel 2011

malgrado egli abbia riconosciuto esserci stato un peggioramento della curvatura

scoliotica. Pertanto, in un’attività leggera, l’interessata restava sempre

abile al 50% dal lato reumatologico.

Rimaneva però riservato il lasso di tempo dal 4 maggio al 30 novembre

2014.

durante il quale la dottoressa curante __________ ha certificato un’inabilità

lavorativa totale, in presenza anche della problematica vertebrale e del

ginocchio sinistro, riconosciuta anche dall’assicuratore malattia, motivo per

cui il perito non ha messo in discussione questo periodo di incapacità

lavorativa.

Se, dunque, dal profilo reumatologico, dal 1° dicembre 2014 la

ricorrente risultava abile al lavoro in misura del 50% in attività leggere, per

l’aspetto psichiatrico essa è stata invece ritenuta ancora totalmente inabile

al lavoro ancora per un anno, e meglio fino al 31 dicembre 2015.

Il TCA evidenzia che la maggior parte dei referti medici prodotti

dalla ricorrente sono addirittura antecedenti la prima valutazione peritale

reumatologica effettuata dal dr. med. __________ e quindi sono stati già

ampiamente considerati dall’esperto non solo per allestire la sua valutazione

del 5 dicembre 2011, ma anche la seconda del 24 luglio 2015, visto che quest’ultima

tiene conto della situazione precedente sia in ambito diagnostico sia per

quanto concerne la capacità lavorativa.

Vi sono poi alcuni referti del 2014 della __________ di __________

e della __________ di __________ che attestano un aumento della scoliosi

passata da 28° a 39° nel luglio 2014 e a 45° destroconvessa nel settembre 2014.

Anch’essi sono già stati considerati dal perito ai fini della sua valutazione

del 2015.

Nemmeno il referto radiologico del 17 novembre 2016 (doc. A22) può

essere definito quale nuovo mezzo di prova, poiché era già stato prodotto

dall’assicurata con le osservazioni al progetto di decisione e quindi era già

stato preso in considerazione dal dr. med. __________ del Servizio Medico

Regionale il 10 febbraio 2017 (doc. 238), ossia prima che l’Ufficio

assicurazione invalidità emanasse la decisione del 5 aprile 2017, impugnata.

In quell’occasione, il medico SMR aveva affermato che “La

documentazione medica prodotta dall’assicurata, unitamente alle osservazioni al

progetto presentate non apportano modifiche rispetto a quanto è già stato

valutato in sede di perizia bidisciplinare.”.

Il Tribunale rileva, infine, che nessuno di questi referti –

relativi al periodo dal 2002 al 2016 - si pronuncia sulla capacità lavorativa

dell’assicurata, perciò non le sono di alcun aiuto sulla questione della

definizione del suo grado di (in)capacità lavorativa sia nella attività

abituale sia in altre attività adeguate alle sue condizioni.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio

inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni

non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA 32.2017.6 del 4 luglio

2017; STCA 32.2016.108 del 2 maggio 2017; STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017;

STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA

32.2015.69

del 19 febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA

32.2014.125

dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA

32.2012.315

del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA

32.2012.243

del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata

dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009;

STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L'insorgente si è limitata a contestare la valutazione e l’agire

dell’Ufficio assicurazione invalidità, che non avrebbe vagliato

sufficientemente le sue condizioni, trasmettendo numerosi referti risalenti al

periodo dal 2002 al 2016, tuttavia già noti.

Infatti, l’assicurata non ha saputo comprovare le sue critiche di

un miglioramento del suo stato di salute rispetto alle perizie del 24 luglio

2015.

e del complemento del 18 agosto 2015 in ambito reumatologico

rispettivamente del 22 febbraio 2016 e del complemento del 27 settembre 2016 per

quanto concerne l’aspetto psichiatrico, visto che i rapporti medici prodotti

con il ricorso erano già presenti negli atti dell’amministrazione e quindi

erano già stati accuratamente valutati dai periti intervenuti.

In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti

medici che mettano in dubbio le conclusioni che hanno tratto i periti sia dal

punto di vista psichiatrico sia somatico, il TCA deve ritenere come completi,

chiari ed affidabili i rapporti peritali che la dr.ssa med. __________ e il dr.

med. __________ hanno allestito su mandato dell’Ufficio assicurazione

invalidità.

In conclusione, dalla documentazione agli atti emerge che lo stato

di salute della ricorrente era peggiorato dal maggio 2014, tanto da ritenerla

completamente inabile in qualsiasi attività.

In seguito, però, il perito reumatologo ha potuto accertare che

dal dicembre 2014 la situazione era migliorata, ritenendola abile al 50% in

attività leggere e quindi nelle attività già svolte.

Stante però un’incapacità lavorativa totale dal punto di vista

psichico, l’inabilità lavorativa del 100% si è protratta ancora per un anno, e

meglio fino al 31 dicembre 2015.

Dopodiché, dal 1° gennaio 2016 la perita psichiatra ha giudicato

che, globalmente, e quindi anche dal profilo reumatologico, le condizioni di

salute della ricorrente erano migliorate e, di conseguenza, da quel momento la

sua capacità lavorativa residua era del 50% in qualsiasi attività, come confermato

anche dal medico del Servizio Medico Regionale.

Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato

di salute dell’assicurata, così come da essa richiesta, non è affatto

necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere

che la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della

presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti, segnatamente il rinvio degli atti all’amministrazione.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare lo

stato di salute della ricorrente così come valutato nel suo rapporto finale dal

dr. med. __________ il 30 marzo 2016 e ribadito il 10 febbraio 2017 anche dopo

avere preso conoscenza dei più recenti referti del 17 (vertebrogramma) e del 24

novembre 2016 (esame eco-tomografico alla spalla destra).

Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte

dall’SMR, visto che specifici e più dettagliati pareri medici contrari non ne

sono stati trasmessi pendente causa dalla ricorrente.

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti

intervenuti su nomina dell’Ufficio AI.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto

dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto

alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze le contestazioni dell'assicurata, non sufficientemente

circostanziate, devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente

oggettivabile.

Pertanto, sulla scorta delle considerazioni esposte, la scrivente

Corte concorda con la soluzione adottata dall’Ufficio AI.

2.8

Seppure la

questione psichiatrica, come detto, non sia stata contestata dalla ricorrente, va

comunque ancora evidenziato che, in merito ai disturbi depressivi, siano essi

ricorrenti o episodici, per costante giurisprudenza federale, resa nell’ambito

dell’applicazione della LAI, se essi sono di grado da lieve a medio vanno ritenuti, secondo la prassi, quali malattie invalidanti solo

se sono resistenti alla terapia in modo significativo (fra le ultime, STF

9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016

consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3 pag. 197 con riferimenti).

Solo in questa costellazione - infrequente, ha osservato il

Tribunale federale nella citata STF 9C_775/2016, visto che dal punto di vista

dell'esperienza psichiatrica consolidata questi disturbi sono generalmente

trattati efficacemente dal profilo terapeutico - sono ossequiate le esigenze

normative dell'art. 7 cpv. 2 seconda frase LPGA, il quale richiede una

valutazione dell'incapacità al guadagno il più possibile oggettiva (DTF 141 V

281.

consid. da 3.7.1 fino a 3.7.3). L'invalidità può essere ritenuta solo se

accertata secondo le regole della verosimiglianza preponderante in uso nelle

assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1) e non può essere ammessa per il

semplice motivo che non può essere esclusa. Inoltre la terapia deve essere

stata regolarmente seguita, nel senso che le possibilità di trattamento

ipotizzabili ed esigibili dal punto di vista medico specialistico (sia di

natura ambulatoriale che ospedaliera) devono essere state utilizzate in modo

ottimale e costante da un paziente collaborativo (STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.2; STF 9C_841/2016 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.1; STF

9C_551/2016 del 5 dicembre 2016 consid. 5.3.1 e STF 9C_233/2016 del 14 novembre

2016.

consid. 6.1).

In un caso ticinese giudicato di recente dalla nostra Massima

Istanza (STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017), quest’ultima ha constatato che la

ricorrente non aveva seguito costantemente una terapia medica per i suoi

disturbi depressivi. Infatti, già in una perizia avvenuta nel 2005, pur

ammettendo una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve con

sindrome biologica (ICD-10: F33.01), il perito psichiatra aveva indicato la

necessità di seguire una terapia idonea a migliorare la situazione

valetudinaria. Dagli atti non è però risultato che l’assicurata si sia rivolta

a uno specialista in psichiatria fino al giugno 2014, poi ha interrotto subito

le sedute di psicoterapia e nel settembre 2014 si è rivolta a un altro

specialista, che l’ha presa a carico fatto salvo per l’interruzione volontaria

della terapia che è avvenuta per partenza all’estero per 4-5 mesi. Questa

circostanza, oltre al fatto che non era ancora stata trovata la soluzione

farmacologica ottimale, ha portato l’Alta Corte a non concludere per un

trattamento seguito in modo ottimale e costante come richiesto dalla

giurisprudenza. Pertanto, alle affezioni lamentate dalla ricorrente il

Tribunale federale non ha riconosciuto natura di malattia invalidante

(cfr. consid. 6.3).

Per una concretizzazione di tale giurisprudenza, cfr. STCA 32.2017.62

del 26 ottobre 2017 e STCA 36.2016.115 del 21 settembre 2017.

2.9

Stante quanto precede, poiché

l’aspetto economico non è stato contestato come tale dall’assicurata (che ha

soltanto chiesto di riesaminare la sua capacità di lavoro e non di

guadagno), ciò porta il TCA a non verificare oltre il calcolo effettuato

dall’Ufficio AI nella decisione impugnata e dunque a ritenere un grado di

invalidità del 100% per il periodo dal 4 maggio 2014 al 31 dicembre 2015.

Dopodiché, sulla base di un’incapacità lavorativa del 50%, dal 1°

gennaio 2016 il grado di invalidità dell’assicurata torna ad essere del 65%

come fino a prima dell’aumento temporaneo del maggio 2014. La situazione

antecedente al comprovato peggioramento dello stato di salute viene dunque

ripristinata da inizio 2016.

In queste circostanze e sulla scorta dell’art. 88a OAI, questo

Tribunale non può dunque che confermare la decisione dell’Ufficio assicurazione

invalidità di concedere alla ricorrente (soltanto) un aumento temporaneo del

suo diritto alla rendita di invalidità, ciò che le permette di beneficiare di

una rendita intera per il periodo dal 1° agosto 2014 al 30 aprile 2016, e

meglio a decorrere da tre mesi dopo l’avvenuto peggioramento del 4 maggio 2014,

e fino a tre mesi dopo il miglioramento del suo stato di salute, accertato in

essere dal 1° gennaio 2016.

Di conseguenza, è a giusta ragione che il diritto alla rendita

intera sia solo temporaneo e che dal 1° maggio 2016 la ricorrente non abbia

più diritto al riconoscimento di una rendita intera di invalidità stante un

grado di invalidità del 65%, che ripristina il diritto a tre quarti di rendita

attribuitole nel 2013 con effetto retroattivo al 2010.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti