32.2017.70
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
9 novembre 2017Italiano52 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.70
TB
Lugano
9 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 5 aprile 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel 1999 (doc. 1) RI 1, 1972,
di formazione maestra di scuola elementare, ha chiesto prestazioni AI per motivi
psichici e l’assicurazione invalidità le ha riconosciuto una riqualifica
professionale come architetto di interni dal 1999 al 2004 presso la SUPSI (docc.
36, 49, 58 e 68)
1.2. Il 18 gennaio 2011 (doc. 89)
l’assicurata, attiva come segretaria al 20%, ha chiesto prestazioni AI a causa
di disturbi depressivi e nervosi e per dolori cronici che la rendevano inabile
al 50%.
L’Ufficio AI ha intrapreso i necessari accertamenti presso i
medici curanti e il 2 agosto 2011 (doc. 117) l’assicurata è stata sottoposta a
una visita peritale di tipo psichiatrico presso il Centro peritale per le
assicurazioni sociali, mentre il 2 novembre 2011 (doc. 124) a una perizia
reumatologica da parte del dr. med. __________. Il medico SMR ha ritenuto il 13
(doc. 126) e il 19 dicembre 2011 (doc. 127) che l’interessata fosse inabile al
50% in qualsiasi attività dall’ottobre 2009, mentre come maestra di scuola
elementare era sempre totalmente inabile.
Con decisione del 19 febbraio 2013 (doc. 154) l’Ufficio AI le ha
attribuito una rendita di invalidità di tre quarti (grado AI 65%) dal 1°
ottobre 2010, con versamento dal 1° luglio 2011 per domanda tardiva.
1.3. Con lo scritto del 24 luglio
2014 (doc. 172) l’assicurata ha inviato all’amministrazione dei referti medici
che attestavano un’inabilità lavorativa totale dal 29 aprile 2014 e ha chiesto
una revisione del suo diritto. L’Ufficio AI ha intrapreso degli accertamenti
medici e su indicazione del 27 febbraio 2015 (doc. 194) del medico SMR il 23
giugno 2015 (doc. 197) l’assicurata è stata di nuovo valutata in ambito reumatologico
dal dr. med. __________, il quale, pur considerando un peggioramento nella
curvatura scoliotica, ha ritenuto che, considerati determinati limiti
funzionali, nelle attività precedentemente svolte (architetto di interni,
lavori d’ufficio come contabile) non vi fosse stato un peggioramento della
capacità lavorativa stabilita in occasione della precedente perizia, che ha ribadito
di essere del 50%, vale a dire metà tempo, così come in attività adatte
caratterizzate da un lavoro leggero e variato.
Nel rapporto finale del 20 agosto 2015 (doc. 202) il Servizio
Medico Regionale ha ritenuto l’assicurata inabile al 100% dal 4 maggio al 30
novembre 2014 e al 50% dal 1° dicembre 2014, in entrambi i casi in qualsiasi
attività, fermo restando le limitazioni.
L’amministrazione ha acquisito nuova documentazione medica di tipo
somatico e psichiatrico e ha disposto una nuova perizia psichiatrica, che è
stata allestita il 22 febbraio 2016 (doc. 222) dalla dr.ssa med. __________, la
quale ha giudicato l’interessata inabile al lavoro al 100% dal 7 maggio 2014 al
31 dicembre 2015, mentre dal 1° gennaio 2016 ha ritenuto esigibile lo
svolgimento dell’attività lavorativa abituale al 50% così come di altre
attività adeguate, ma non quella di maestra di scuola elementare (doc. 231). Il
30 marzo 2016 (doc. 226) e il 2 novembre 2016 (doc. 233) il medico SMR si è
allineato alle conclusioni della perita, precisando che la capacità lavorativa
in attività abituale e adeguata era da considerare globalmente del 50%, tenuto
conto anche delle limitazioni reumatologiche.
Con decisione del 5 aprile 2017 (doc. A1), che confermava il progetto
di decisione del 9 novembre 2016 (doc. A2) anche a seguito delle osservazioni
formulate dall’assicurata il 6 dicembre 2016 (doc. A4) corredate da
documentazione medica che è stata sottoposta al dr. med. __________ dell’SMR
(doc. 238), l’Ufficio AI le ha concesso un aumento temporaneo della rendita di
invalidità attribuendole una rendita intera (grado AI 100%) dal 1° agosto 2014
al 30 aprile 2016, ossia tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute e
fino a tre mesi dopo il miglioramento.
Dopodiché le veniva versata nuovamente la precedente rendita di
tre quarti a fronte di un grado AI del 65%.
1.4. Il 2 maggio 2017 (doc. I) RI
1 ha chiesto al Tribunale di considerare la sua incapacità lavorativa all’80% a
seguito dell’effettivo peggioramento irreversibile in atto dal 2010 della sua
scoliosi e della degenerazione progressiva della sua colonna vertebrale, con
tutte le problematiche che comportano.
La ricorrente ha contestato che dal 1° gennaio 2016 vi sia stato
un miglioramento delle sue condizioni di salute rispetto all’anno 2014/2015 e
nemmeno rispetto al 2010. Le radiografie dell’8 luglio 2014 e del 17 novembre
2016 mostravano che il danno alla colonna vertebrale era irreversibile e che la
scoliosi e la degenerazione alle articolazioni erano in continuo avanzamento
malgrado la costante riabilitazione.
L’assicurata ha evidenziato di avere il desiderio di reinserirsi
nel mondo del lavoro, ma di non essere in grado di lavorare al 50% né ora né
mai e nemmeno dopo un intervento alla schiena. Per questo motivo, ha deciso di
tentare, da febbraio 2017, di lavorare come indipendente nel campo artistico,
potendo gestire il tempo di lavoro secondo le sue condizioni di salute. Ad ogni
modo, ha affermato di non essere in grado di lavorare per più di un’ora-un’ora
e mezza al giorno e che i dolori che accumula in un giorno di impegni non
evitabili (visite mediche, seduta prolungata in automobile a causa del
traffico, attese in piedi alla cassa di un negozio) non le passano da un giorno
all’altro e la costringono al riposo assoluto con dolori insopportabili.
La ricorrente ha poi contestato la perizia del dr. med. __________,
ritenendola superficiale per le modalità con cui è avvenuta.
A suo dire, dalla folta documentazione medica allegata risulta che
fino al 19 settembre 2014 v’è stato un aumento della scoliosi di 14° rispetto
al 2010 e che si è manifestato malgrado lavorasse fino al 2015 solo al 30-40%
su 4-5 giorni settimanali e non al 50% come proposto dall’Ufficio AI. Anche il
vertebrogramma del 17 novembre 2016 mostrava che la situazione non era
migliorata rispetto al 2014.
Nel 2014 un medico specialista le aveva consigliato di non
sottoporsi ancora a un intervento chirurgico, perché il rischio di un
peggioramento e di complicazioni era molto alto. Anche se facesse l’intervento
proposto i dolori rimarrebbero comunque o addirittura aumenterebbero; da sette
a nove vertebre verrebbero bloccate e quindi la sua autonomia si ridurrebbe
inevitabilmente.
L’assicurata ha infine segnalato i nomi dei suoi medici curanti.
1.5. Con risposta del 26 maggio
2017 (doc. V) l’Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il
ricorso e di confermare l’attribuzione di una rendita temporanea, giacché dal
profilo medico le valutazioni peritali erano valide e andavano ratificate.
L’amministrazione ha riassunto l’intero iter che ha portato ad
attribuire alla ricorrente una rendita di tre quarti (grado AI 65%) dal 1° ottobre
2010 stante una incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività e, con la
decisione ora impugnata, un aumento temporaneo del diritto a fronte di
un’incapacità lavorativa totale dal 4 maggio 2014 al 31 dicembre 2015 stabilita
globalmente dalla psichiatra appositamente interpellata, per poi ritornare a
una incapacità lavorativa del 50% dal 2016 e quindi, come in precedenza, a una
perdita di guadagno del 65%.
L’Ufficio AI ha osservato che le obiezioni sollevate dalla
ricorrente e la documentazione medica prodotta sono identiche a quelle già
inoltrate nei confronti del progetto di decisione del 6 novembre 2016 e di
averle già vagliate e sottoposte al medico SMR per l’emanazione della decisione
impugnata.
Dal lato medico lo stato di salute dell’interessata è stato valutato
attentamente con due perizie specialistiche, che giungono a conclusioni logiche
e che sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, perciò
hanno pieno valore probatorio. Pertanto, i certificati medici allegati dalla
ricorrente, già noti, non offrono elementi clinici atti a modificare la
valutazione emersa dalle conclusioni peritali.
1.6. La ricorrente non ha prodotto
nuovi mezzi di prova (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito
all’assicurata una rendita (intera) di invalidità temporanea, ossia (soltanto)
dal 1° agosto 2014 al 1° maggio 2016, visto che dal 1° gennaio 2016 è inabile
al lavoro al 50% in qualsiasi attività e dal calcolo della perdita di guadagno
risulta un grado AI del 65%.
2.2. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza
U 156/05 del 14 luglio 2006,
consid. 5).
2.3. Trattandosi in concreto
dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante
giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V
120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04
del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005;
Fatti
I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a
cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato
ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.4. Va ancora ricordato che per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2
l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra
l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le
nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
Va infine rilevato che nella DTF 141 V 281 il Tribunale federale
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
2.5. Nel caso di specie, a seguito
della richiesta di revisione della assicurata del maggio/luglio 2014, dopo
avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e sentito il parere del
Servizio Medico Regionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto una
perizia reumatologica che ha affidato allo stesso specialista che l’aveva già
peritata nel 2011 in occasione della prima domanda AI.
Il dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, il 23
giugno 2015 ha visitato l’assicurata e, dopo essersi basato sulla sua
precedente perizia del 2011, sul dossier messogli a disposizione dall’Ufficio
AI e sulla documentazione radiologica messa a disposizione dall’assicurata, ha
esposto l’anamnesi intermedia rispetto alla sua valutazione del 2 novembre 2011
(socio-professioiale, osteo-articolare e i disturbi attuali), lo status del
sistema neurologico e osteo-articolare del rachide, della colonna
cervicale/toracica/lombosacrale, della testa e del tronco e degli arti
superiori e inferiori, ha analizzato la documentazione radiologica risalente al
2011 fino al 2014 e quella medica del 2014 della Clinica __________ di __________.
Il reumatologo ha posto la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di sindrome toraco-lombovertebrale cronica, senza
neurologia, su/con: scoliosi strutturale idiopatica sinistro-convessa lombare
(progressione da 28-29° a 40°) e destro-convessa dorsale di circa 22° sec.
Cobb; alterazioni degenerative plurisegmentali discali e delle articolazioni
posteriori; artrosi delle articolazioni sacroiliache (asintomatica); moderati
esiti di distrofia di Scheuermann al passaggio dorso-lombare. Cervicalgie,
senza neurologia, su/con: discopatia C5-C6. Moderata rizartrosi bilaterale.
Sindrome femoropatellare su condropatia patellae d.d.p.
Quale diagnosi senza incidenza sulla capacità lavorativa ha
individuato un’iniziale artrosi carpo-metacarpale II mano destra (asintomatica)
e un’iperlassità legamentare.
Nella sua valutazione, dal lato diagnostico lo specialista ha
oggettivamente confermato una progressione della scoliosi lombare passata dai
28-29° del 2011 agli attuali 40° circa. Dal lato clinico non v’erano, come in
precedenza, deficit neurologici. Anche la mobilità lombare ed il reperto
clinico a livello vertebrale erano di per sé praticamente invariati rispetto
alla precedente perizia. La scoliosi si accompagnava di rilevanti alterazioni
degenerative di tutti i segmenti lombari, sia delle strutture discali sia delle
faccette articolari posteriori. Dal profilo terapeutico il trattamento
conservativo non è riuscito a stabilizzare la scoliosi e dal lato chirurgico i
pareri erano discordanti. In definitiva, per l’esperto, nonostante un
peggioramento della scoliosi i reperti clinici oggettivi erano stabili, per cui
egli non intravvedeva un peggioramento della capacità lavorativa, peraltro già
ridotta al 50% in attività molto leggera in ufficio. Le cervicalgie erano
diffuse e da ricondurre dunque piuttosto a un’origine muscolo-tensiva piuttosto
che alla discopatia C5-C6; non comportavano ulteriori limiti funzionali
rispetto a quelli ritenuti per la colonna lombare nell’ambito di un lavoro
leggero.
Rispetto alla precedente perizia l’esperto ha confermato una
rizartrosi bilaterale, di grado tuttavia ancora moderato. Si trattava di un’affezione
che poteva comportare dei dolori o un’impotenza funzionale in caso di lavori
manuali di forza, ma che non comprometteva un lavoro d’ufficio a tempo
parziale. A suo dire, rimanevano ancora varie possibilità terapeutiche
conservative (AINS topici e perorali, infiltrazioni intra-articolari di
steroidi, fisioterapia a scopo antiflogistico) e la possibilità di portare
delle stecche rispettivamente dei tutori, che non compromettevano la
possibilità di usare una tastiera di un computer o di scrivere manualmente.
Anche per le ginocchia il perito ha ritenuto che i dolori fossero riconducibili
a una sofferenza condrale retropatellare, più pronunciata a destra.
Clinicamente le ginocchia erano calme. Si trattava di una problematica che
poteva essere limitante in attività che comportano un carico sull’apparato
estensore delle ginocchia, in posizione accovacciata o inginocchiata
prolungata; in posizione seduta e camminando in piano l’assicurata era per
contro asintomatica e non risultava una limitazione della capacità lavorativa
per lavori leggeri, come per esempio per attività di ufficio.
Quali conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha ritenuto
che la patologia principale responsabile della limitata capacità lavorativa era
quella lombare. Per le altre patologie non poteva ritenere ulteriori limiti in
attività lavorative molto leggere e variate e ha elencato i limiti funzionali e
di carico dell’assicurata.
Pertanto, pur considerando un peggioramento della curvatura
scoliotica, il reumatologo ha ritenuto che nelle attività lavorative
precedentemente svolte (architetto d’interni, lavori di ufficio in contabilità)
non v’era stato un peggioramento della capacità lavorativa stabilita in
occasione della precedente perizia e che di conseguenza la capacità lavorativa
doveva essere ancora considerata del 50%, vale a dire a metà tempo.
In un’attività adatta, caratterizzata da un lavoro leggero e
variato, come ha già stabilito nella sua precedente valutazione e nel rispetto
dei limiti funzionali indicati, era tuttora da considerare una capacità
lavorativa residua del 50% (attività a metà tempo).
Come casalinga ha riconosciuto un’incapacità lavorativa del 30%
dal 1° agosto 2014.
A richiesta del medico SMR, il perito ha precisato il 18 agosto
2015 (doc. 201) che dal 29 aprile 2014 al 30 novembre 2014 il medico curante
aveva certificato un’inabilità lavorativa totale, che egli non metteva in
discussione.
Per il periodo precedente, ovvero dalla perizia del 2 novembre
2011, andava ritenuta una capacità lavorativa del 50%.
Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha così ritenuto
il 20 agosto 2015 (doc. 202) che dal 4 maggio al 30 novembre 2014 l’assicurata
era inabile al lavoro totalmente in qualsiasi attività, mentre dal dicembre
2014 in poi lo era al 50%.
Nel rapporto del 7 settembre 2015 (doc. 210) il dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, ha indicato che dal 2006 seguiva l’assicurata e
che dal 7 maggio 2014 la sua paziente risultava ancora inabile al lavoro al
100%. La diagnosi era di ICD-10: F33.1 e di ICD-10: F45.4. Lo specialista ha
inoltre dichiarato che l’interessata seguiva un trattamento psicoterapico e
psicofarmacologico e che, a causa della perdita della concentrazione, della
ruminazione del pensiero, di idee di incapacità, dolori generalizzati, idee di
inutilità, tono dell’umore basso, era diminuito il rendimento, la caricabilità
e l’affaticabilità, la capacità lavorativa era perciò ridotta del 90-100%.
Alla luce di ciò, il 20 ottobre 2015 (doc. 216) il dr. med. __________
ha ritenuto necessario valutare l’assicurata anche dal punto di vista
psichiatrico e l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto una perizia
psichiatrica presso il Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali.
Il 13 gennaio 2016 dalle 14 alle 15.30 e il 29 gennaio 2016 dalle
9.30 alle 11, la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
visitato ambulatorialmente l’assicurato. Inoltre, il 15 febbraio 2016 la perita
ha discusso telefonicamente con il perito reumatologo dr. med. __________ e
l’indomani con lo psichiatra curante dr. med. __________. La specialista si è
anche basata sull’incarto fornito dall’Ufficio AI, sui dati mostrati
dall’assicurata durante le due visite e sui dati anamnestici acquisiti dagli
atti, dall’assicurata e dallo psichiatra curante.
Nel suo rapporto peritale del 22 febbraio 2016 (doc. 222)
l’esperta ha riassunto gli atti medici dal 1998 a sua disposizione, ha esposto
la forma e la gravità dei riscontri oggettivi, le manifestazioni concrete del
danno alla salute, l’esito del test mini ICF-APP utilizzato per la descrizione
delle risorse e dei deficit, la valutazione approfondita del profilo attuale e
dell’evoluzione nel tempo della personalità, i disturbi soggettivi e le risorse,
l’anamnesi completa (familiare, fisiologica, scolastica, lavorativa, sociale,
lo sviluppo della malattia e i risultati delle terapie, le informazioni fornite
da terzi), la descrizione della giornata e del contesto sociale, le risorse
personali esistenti.
Quali diagnosi la psichiatra ha posto una sindrome depressiva
ricorrente, attuale episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F33.1) e una
sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4). I disturbi di cui
era affetta determinavano: l’episodio depressivo in corso di grado medio non
incideva sulle sue funzioni percettive, decisionali e previsionali, ma su
quelle esecutive e consequenziali per l’astenia e la facile esauribilità e
peggiorava le performance cognitive in condizioni di sovraccarico con
difficoltà a definire le priorità, a restare concentrata a lungo, ad apprendere
nuove nozioni; l’accusata sintomatologia ansiosa e lo stato di tensione in
condizioni di sovraccarico aumentavano l’esauribilità psichica e mentale; a
causa della sindrome algica la sua attenzione restava focalizzata sul corpo con
visione fortemente negativa sulla futura sua autonomia e funzionalità con
necessità di sostegno in attività pesanti.
Nella sua valutazione l’esperta nominata dall’Ufficio AI ha
indicato in particolare che i deficit connessi al disturbo di personalità paranoide
e alla sindrome ansiosa generalizzata limitavano la capacità lavorativa al 50%
e quindi di reinserimento al 50%. La sindrome somatoforme da dolore persistente
e l’episodio depressivo erano responsabili delle limitazioni della ricorrente,
che si ripercuotevano sulla capacità lavorativa con difficoltà a dare
continuità all’attività di impiegata oltre al 50%.
La perita ha quindi potuto rilevare oggettivamente al momento
della sua valutazione che i deficit di funzionamento nel quotidiano domestico
erano ridotti del 20%, che l’assicurata era stata dichiarata inabile al 100%
dal lato psichiatrico dal 7 maggio 2014 fino a fine dicembre 2016 e che
l’attuale quadro psicopatologico giustificava un’inabilità lavorativa del 50%.
Visto il decorso osservato dal 7 maggio 2014 fino al momento della
perizia, la psichiatra ha ritenuto che la capacità lavorativa fosse da
considerare ridotta del 100% in modo continuo nella precedente attività e in
altre attività compatibili con le limitazioni reumatologiche fissate dal dr.
med. __________ al 100% dal 7 maggio 2014 al 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio
2016 lo stato di salute era migliorato rispetto al maggio 2014, quindi ha
ritenuto esigibile lo svolgimento dell’attività lavorativa abituale (l’ultima
attività svolta era di impiegata di ufficio e la precedente di architetto di
interni) al 50%, inteso come tempo di presenza e quindi lavorare mezza giornata
con rendimento pieno. Anche in altre attività adeguate la capacità lavorativa
era del 50% dal 1° gennaio 2016. Nello svolgimento dei compiti domestici dal
profilo psichiatrico l’assicurata era abile all’80%.L’attività di maestra era
inesigibile.
La capacità lavorativa globale, ovvero sia dal punto di vista
reumatologico sia psichiatrico, era dunque del 50%; l’esperta ha infine precisato
che le percentuali non erano da sommare essendo i limiti identici.
Sulla scorta di queste considerazioni, il 30 marzo 2016 (doc. 226)
il dr. med. __________ ha ripreso le patologie psichiche e reumatologiche poste
dai periti nel 2015 e nel 2016, come pure le inabilità lavorative globali riconosciute
dalla dr.ssa med. __________ dopo avere consultato il dr. med. __________.
Pertanto, tenuto conto della serie di limitazioni funzionali e di
carico poste da quest’ultimo (era esigibile che l’assicurata: talvolta
sollevasse e portasse pesi fino a 10kg e maneggiasse attrezzi medi, normalmente
eseguisse lavori sopra l’altezza del capo, sovente stesse in posizione eretta,
ma non più di 30 minuti consecutivamente in posizione statica, di rado
assumesse la posizione eretta chinata, talvolta ruotasse il tronco e assumesse
la posizione accovacciata, sovente flettesse le ginocchia, ma talvolta in
situazione di carico, talvolta camminasse per lunghi tragitti e su terreni
dissestati, sovente salisse/scendesse le scale, ma non quelle a pioli), il
medico SMR ha concluso che in attività abituale e adeguata globalmente
l’assicurata era inabile al lavoro al 50% dal 1° gennaio 2016 e che la prognosi
era sfavorevole. Dal 4 maggio 2014 al 31 dicembre 2015 la capacità lavorativa
era invece nulla in qualsiasi attività.
Alla luce delle precisazioni fornite dalla perita psichiatra il 27
settembre 2016 (doc. 231), il 2 novembre 2016 (doc. 233) il medico SMR si è
riconfermato nel precedente rapporto finale.
Con le sue osservazioni al progetto di decisione del 9 novembre
2016 (doc. A3), il 6 dicembre 2016 (doc. A4) l’assicurata ha contestato di
essere migliorata dal 1° gennaio 2016 indicando invece tutte le difficoltà che
deve affrontare nel quotidiano a causa dei dolori alla schiena e agli arti che
sorgono dal danno alla colonna vertebrale, che è irreversibile e in continuo
peggioramento. A sostegno della propria tesi l’assicurata ha prodotto quattro
referti medici e radiologici datati 2014 (già agli atti dell’Ufficio AI) e
2016, che sono stati sottoposti al Servizio Medico Regionale per una presa di
posizione (doc. 237), il quale il 10 febbraio 2017 (doc. 238) ha affermato che
questa documentazione medica, insieme alle osservazioni formulate
dall’interessata, non apportava delle modifiche rispetto a quanto era già stato
valutato con la perizia bidisciplinare.
L’amministrazione ha confermato il 5 aprile 2017 (doc. A1) l’attribuzione
di un aumento temporaneo della rendita – da tre quarti a intera – alla luce di
un momentaneo peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata prodottosi
dal 4 maggio 2014 al 31 dicembre 2015.
Con il ricorso l’assicurata ha prodotto numerosi referti medici
(docc. A5-A23) e tre CD-Rom rilasciati da tre distinti nosocomi (docc.
A24-A26). Questa documentazione attesta le visite mediche e i referti
radiologici che ha effettuato dal 2002 al 2016.
Nel suo memoriale la ricorrente ha in particolare evidenziato come
il referto radiologico del 17 novembre 2016 (doc. A22) attesterebbe chiaramente
come il suo stato di salute non sarebbe migliorato rispetto al 2014.
In quella data è stato eseguito un vertebrogramma in stazione
eretta 2 proiezioni stante un’indicazione di scoliosi. Esso evidenziava quanto
segue:
"
Angolo di Cobb di 30° misurato tra D2 e D12 destro-convesso con
angolo di maggior curvatura all’altezza di D8-D9.
Controcurvatura lombare con angolo di Cobb di 33°, rotazione,
slittamento latero-laterale moderato L2-L3, maggiore L3-L4.
Riduzione delle curvature.
L’allineamento sagittale decorre lungo il contorno anteriore del
sacro.
Pelvic Incidence ca. 59° e Sacral Slope ca. 32°.
Quadro degenerativo C5-C6. Quadro degenerativo più diffuso in sede
lombare.”.
Quanto agli altri certificati che l’interessata ha trasmesso al
TCA, alcuni sono presenti nell’incarto cartaceo dell’Ufficio AI prodotto con la
risposta di causa (doc. A5 = doc. 102 pag. 259, doc. A8 = doc. 102 pag. 258,
doc. A9 = doc. 102 pag. 255, doc. A10 = doc. 102 pag. 257, doc. A19 = doc. 236
pag. 639, doc. A21 = doc. 236 pag. 637, doc. A22 = doc. 236 pag. 641, doc. A26
= doc. 236 pag. 639 e pag. 641), altri non lo sono, ma sono stati presi in
considerazione ed esaminati dai periti nell’ambito delle loro valutazioni (doc.
A6 = doc. 124 pag. 5, doc. A7 = doc. 124 pag. 6, doc. A8 = doc. 124 pag. 6, doc.
A9 = doc. 124 pag. 7, doc. A11 = doc. 124 pag. 7, doc. A12 = doc. 124 pag. 8,
doc. A13 = doc. 124 pag. 6, doc. A19 = doc. 197 pag. 5, doc. A20 = doc. 197
pag. 6, doc. A21 = doc. 197 pag. 6, doc. A24 = doc. 197 pag. 6, doc. A25 = doc.
124 pag. 7, doc. 197 pag. 5 e pag. 9).
I referti della consultazione del 12 dicembre 2011 (doc. A14) e delle
infiltrazioni del 1° (doc. A16) e del 2 febbraio 2012 (doc. A17), a cui ha
fatto seguito una consultazione, sempre presso la __________ di __________
(doc. A15), non risultano agli atti.
Anche il rapporto della consultazione del 12 giugno 2012 (doc.
A18) presso la __________ di __________ non sembra figurare fra la
documentazione che è stata sottoposta all’esame dei periti.
Questa documentazione non è più stata sottoposta dall’Ufficio AI
al medico SMR o al perito reumatologo, poiché “si tratta della medesima
refertazione già prodotta con le osservazioni e sottoposta al SMR in fase di
audizione, che non propone elementi clinici atti a modificare la valutazione
emersa dalle conclusioni peritali.” (doc. V pag. 3).
2.6. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
Considerandi
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122.
V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986.
pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24.
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,
ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie,
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg.
(249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente
basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e
quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione
rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra
le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il
fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come
pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale
intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.7
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare
l'operato dell'amministrazione.
Con la domanda di revisione del 2014 l’Ufficio AI ha debitamente
interpellato i medici curanti dell’assicurata e ha trasmesso i nuovi referti
medici che essa ha prodotto al medico del Servizio Medico Regionale, il quale
ha ritenuto necessario sottoporre la ricorrente a una nuova perizia
specialistica in ambito reumatologico, compito che è stato affidato al
precedente perito, al fine di aggiornare la situazione dopo la perizia del 2011.
Le circostanze hanno poi portato alla necessità di effettuare
anche una nuova rivalutazione delle sue condizioni psichiche. La dr.ssa med. __________
ha quindi valutato di persona la ricorrente in due occasioni e ciò anche alla
luce di tutti i referti dei medici curanti che sono stati messi a sua disposizione
e che l’esperta ha minuziosamente esposto nel suo rapporto peritale del 22
febbraio 2016.
Inoltre, la psichiatra nominata dall’Ufficio AI ha avuto modo di
parlare con lo psichiatra curante e con il perito reumatologo, così da giungere
a una valutazione globale ed univoca della capacità lavorativa sia dal
punto di vista reumatologico sia psichiatrico.
Nel gennaio 2016 la perita era giunta alla conclusione che a quel
momento la capacità lavorativa dell’assicurata era del 50% a causa dei deficit
connessi al disturbo di personalità paranoide e alla sindrome ansiosa
generalizzata.
Per il periodo precedente, l’esperta ha affermato che la diagnosi
di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4) diagnosticata
dallo psichiatra curante nel rapporto del 2 febbraio 2011 e nei successivi come
pure dal perito dr. med. __________ nel rapporto del 12 agosto 2011, era
condivisibile. Pertanto, dal maggio 2014 al 31 dicembre 2015 la capacità
lavorativa della ricorrente era ridotta del 100% in modo continuo nella precedente
attività e in altre compatibili con le limitazioni reumatologiche fissate dal
perito dr. med. __________. Dal 1° gennaio 2016 l’assicurata presentava una
capacità lavorativa del 50%, potendo svolgere un’attività lavorativa per mezza
giornata a rendimento pieno.
La ricorrente non ha contestato la valutazione effettuata dalla
perita psichiatra, ma soltanto quella somatica. A suo dire, dal 1° gennaio 2016
non vi sarebbe stato alcun miglioramento del suo stato di salute dal punto di
vista fisico tale da renderla inabile (solo) al 50%, anziché continuare invece
ad essere incapace al lavoro in ragione del 100% come dal maggio 2014.
A comprova della sua tesi la ricorrente ha prodotto numerosa
documentazione, sia di carattere radiologico sia medico.
Tuttavia, eccetto i referti relativi alle infiltrazioni che ha
fatto ad inizio anno 2012 in L3/L4, L4/L5 e L5/S1, tutti gli altri atti medici
erano già presenti nell’incarto dell’amministrazione tanto da essere stati
messi a disposizione e quindi esaminati dal perito reumatologo.
In altre parole, con il ricorso l’interessata non è stata in grado
di comprovare uno stato di salute diverso rispetto a quello accertato dai
medici che sono intervenuti per conto dell’Ufficio assicurazione invalidità, i
quali, occorre ribadirlo, si sono fondati anche sulla documentazione che
l’assicurata ha prodotto con il ricorso per trarre le proprie conclusioni. Pertanto,
non essendo stati apportati, con il ricorso, dei nuovi elementi clinici tali da
oggettivare una diversa situazione medica dal punto di vista ortopedico e
reumatologico, non è possibile trarre una differente conclusione rispetto a
quella a cui sono giunti i dr. med. __________ e __________ su incarico
dell’amministrazione.
Va ricordato che questi due medici hanno riconosciuto esserci
stato un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente dal maggio
2014.
in poi, tanto da condividere il parere dei medici curanti secondo i quali
l’incapacità lavorativa dell’assicurata era totale a seguito di un comprovato
peggioramento della scoliosi.
Per il reumatologo, che ha visitato l’assicurata nel giugno 2015,
la patologia lombare era responsabile della sua limitata capacità lavorativa e
aveva confermato che v’era stata una progressione della scoliosi lombare, che
era passata dai 28°-29° del 2011 in occasione della sua precedente valutazione
peritale, ai 40° circa riscontrati al momento della seconda perizia. Ciò
nonostante, nel giugno 2015 l’esperto ha affermato che i reperti clinici
oggettivi erano stabili, per cui non v’era stato un peggioramento della sua capacità
lavorativa, che egli aveva già stabilito essere ridotta al 50% in attività
molto leggere di ufficio.
Il perito nominato dall’Ufficio AI ha altresì esposto l’evoluzione
della malattia dell’assicurata a decorrere dalla sua precedente perizia del
2011.
fino alla valutazione del giugno 2015, indicando i trattamenti terapeutici
conservativi ancora possibili e i limiti funzionali e di carico che dovevano
permettere all’assicurata di comunque esercitare un’attività lucrativa in
ragione del 50%, ossia a metà tempo, sia come architetto d’interni sia in un
lavoro d’ufficio – attività già esercitate in precedenza -, non
essendovi stato un peggioramento della capacità lavorativa stabilita nel 2011
malgrado egli abbia riconosciuto esserci stato un peggioramento della curvatura
scoliotica. Pertanto, in un’attività leggera, l’interessata restava sempre
abile al 50% dal lato reumatologico.
Rimaneva però riservato il lasso di tempo dal 4 maggio al 30 novembre
2014.
durante il quale la dottoressa curante __________ ha certificato un’inabilità
lavorativa totale, in presenza anche della problematica vertebrale e del
ginocchio sinistro, riconosciuta anche dall’assicuratore malattia, motivo per
cui il perito non ha messo in discussione questo periodo di incapacità
lavorativa.
Se, dunque, dal profilo reumatologico, dal 1° dicembre 2014 la
ricorrente risultava abile al lavoro in misura del 50% in attività leggere, per
l’aspetto psichiatrico essa è stata invece ritenuta ancora totalmente inabile
al lavoro ancora per un anno, e meglio fino al 31 dicembre 2015.
Il TCA evidenzia che la maggior parte dei referti medici prodotti
dalla ricorrente sono addirittura antecedenti la prima valutazione peritale
reumatologica effettuata dal dr. med. __________ e quindi sono stati già
ampiamente considerati dall’esperto non solo per allestire la sua valutazione
del 5 dicembre 2011, ma anche la seconda del 24 luglio 2015, visto che quest’ultima
tiene conto della situazione precedente sia in ambito diagnostico sia per
quanto concerne la capacità lavorativa.
Vi sono poi alcuni referti del 2014 della __________ di __________
e della __________ di __________ che attestano un aumento della scoliosi
passata da 28° a 39° nel luglio 2014 e a 45° destroconvessa nel settembre 2014.
Anch’essi sono già stati considerati dal perito ai fini della sua valutazione
del 2015.
Nemmeno il referto radiologico del 17 novembre 2016 (doc. A22) può
essere definito quale nuovo mezzo di prova, poiché era già stato prodotto
dall’assicurata con le osservazioni al progetto di decisione e quindi era già
stato preso in considerazione dal dr. med. __________ del Servizio Medico
Regionale il 10 febbraio 2017 (doc. 238), ossia prima che l’Ufficio
assicurazione invalidità emanasse la decisione del 5 aprile 2017, impugnata.
In quell’occasione, il medico SMR aveva affermato che “La
documentazione medica prodotta dall’assicurata, unitamente alle osservazioni al
progetto presentate non apportano modifiche rispetto a quanto è già stato
valutato in sede di perizia bidisciplinare.”.
Il Tribunale rileva, infine, che nessuno di questi referti –
relativi al periodo dal 2002 al 2016 - si pronuncia sulla capacità lavorativa
dell’assicurata, perciò non le sono di alcun aiuto sulla questione della
definizione del suo grado di (in)capacità lavorativa sia nella attività
abituale sia in altre attività adeguate alle sue condizioni.
A questo proposito occorre evidenziare che il principio
inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni
non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della
presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -
segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è
dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute
dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei
referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -,
quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di
carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato
di salute (STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA 32.2017.6 del 4 luglio
2017; STCA 32.2016.108 del 2 maggio 2017; STCA 32.2016.45 del 10 marzo 2017;
STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA
32.2015.69
del 19 febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA
32.2014.125
dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA
32.2012.315
del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA
32.2012.243
del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata
dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009;
STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
L'insorgente si è limitata a contestare la valutazione e l’agire
dell’Ufficio assicurazione invalidità, che non avrebbe vagliato
sufficientemente le sue condizioni, trasmettendo numerosi referti risalenti al
periodo dal 2002 al 2016, tuttavia già noti.
Infatti, l’assicurata non ha saputo comprovare le sue critiche di
un miglioramento del suo stato di salute rispetto alle perizie del 24 luglio
2015.
e del complemento del 18 agosto 2015 in ambito reumatologico
rispettivamente del 22 febbraio 2016 e del complemento del 27 settembre 2016 per
quanto concerne l’aspetto psichiatrico, visto che i rapporti medici prodotti
con il ricorso erano già presenti negli atti dell’amministrazione e quindi
erano già stati accuratamente valutati dai periti intervenuti.
In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti
medici che mettano in dubbio le conclusioni che hanno tratto i periti sia dal
punto di vista psichiatrico sia somatico, il TCA deve ritenere come completi,
chiari ed affidabili i rapporti peritali che la dr.ssa med. __________ e il dr.
med. __________ hanno allestito su mandato dell’Ufficio assicurazione
invalidità.
In conclusione, dalla documentazione agli atti emerge che lo stato
di salute della ricorrente era peggiorato dal maggio 2014, tanto da ritenerla
completamente inabile in qualsiasi attività.
In seguito, però, il perito reumatologo ha potuto accertare che
dal dicembre 2014 la situazione era migliorata, ritenendola abile al 50% in
attività leggere e quindi nelle attività già svolte.
Stante però un’incapacità lavorativa totale dal punto di vista
psichico, l’inabilità lavorativa del 100% si è protratta ancora per un anno, e
meglio fino al 31 dicembre 2015.
Dopodiché, dal 1° gennaio 2016 la perita psichiatra ha giudicato
che, globalmente, e quindi anche dal profilo reumatologico, le condizioni di
salute della ricorrente erano migliorate e, di conseguenza, da quel momento la
sua capacità lavorativa residua era del 50% in qualsiasi attività, come confermato
anche dal medico del Servizio Medico Regionale.
Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato
di salute dell’assicurata, così come da essa richiesta, non è affatto
necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere
che la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della
presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti, segnatamente il rinvio degli atti all’amministrazione.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.
Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare lo
stato di salute della ricorrente così come valutato nel suo rapporto finale dal
dr. med. __________ il 30 marzo 2016 e ribadito il 10 febbraio 2017 anche dopo
avere preso conoscenza dei più recenti referti del 17 (vertebrogramma) e del 24
novembre 2016 (esame eco-tomografico alla spalla destra).
Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte
dall’SMR, visto che specifici e più dettagliati pareri medici contrari non ne
sono stati trasmessi pendente causa dalla ricorrente.
L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in
lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute
dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti
intervenuti su nomina dell’Ufficio AI.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto
dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto
alla base del presente giudizio.
Il tali circostanze le contestazioni dell'assicurata, non sufficientemente
circostanziate, devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente
oggettivabile.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni esposte, la scrivente
Corte concorda con la soluzione adottata dall’Ufficio AI.
2.8
Seppure la
questione psichiatrica, come detto, non sia stata contestata dalla ricorrente, va
comunque ancora evidenziato che, in merito ai disturbi depressivi, siano essi
ricorrenti o episodici, per costante giurisprudenza federale, resa nell’ambito
dell’applicazione della LAI, se essi sono di grado da lieve a medio vanno ritenuti, secondo la prassi, quali malattie invalidanti solo
se sono resistenti alla terapia in modo significativo (fra le ultime, STF
9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016
consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3 pag. 197 con riferimenti).
Solo in questa costellazione - infrequente, ha osservato il
Tribunale federale nella citata STF 9C_775/2016, visto che dal punto di vista
dell'esperienza psichiatrica consolidata questi disturbi sono generalmente
trattati efficacemente dal profilo terapeutico - sono ossequiate le esigenze
normative dell'art. 7 cpv. 2 seconda frase LPGA, il quale richiede una
valutazione dell'incapacità al guadagno il più possibile oggettiva (DTF 141 V
281.
consid. da 3.7.1 fino a 3.7.3). L'invalidità può essere ritenuta solo se
accertata secondo le regole della verosimiglianza preponderante in uso nelle
assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1) e non può essere ammessa per il
semplice motivo che non può essere esclusa. Inoltre la terapia deve essere
stata regolarmente seguita, nel senso che le possibilità di trattamento
ipotizzabili ed esigibili dal punto di vista medico specialistico (sia di
natura ambulatoriale che ospedaliera) devono essere state utilizzate in modo
ottimale e costante da un paziente collaborativo (STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.2; STF 9C_841/2016 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.1; STF
9C_551/2016 del 5 dicembre 2016 consid. 5.3.1 e STF 9C_233/2016 del 14 novembre
2016.
consid. 6.1).
In un caso ticinese giudicato di recente dalla nostra Massima
Istanza (STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017), quest’ultima ha constatato che la
ricorrente non aveva seguito costantemente una terapia medica per i suoi
disturbi depressivi. Infatti, già in una perizia avvenuta nel 2005, pur
ammettendo una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve con
sindrome biologica (ICD-10: F33.01), il perito psichiatra aveva indicato la
necessità di seguire una terapia idonea a migliorare la situazione
valetudinaria. Dagli atti non è però risultato che l’assicurata si sia rivolta
a uno specialista in psichiatria fino al giugno 2014, poi ha interrotto subito
le sedute di psicoterapia e nel settembre 2014 si è rivolta a un altro
specialista, che l’ha presa a carico fatto salvo per l’interruzione volontaria
della terapia che è avvenuta per partenza all’estero per 4-5 mesi. Questa
circostanza, oltre al fatto che non era ancora stata trovata la soluzione
farmacologica ottimale, ha portato l’Alta Corte a non concludere per un
trattamento seguito in modo ottimale e costante come richiesto dalla
giurisprudenza. Pertanto, alle affezioni lamentate dalla ricorrente il
Tribunale federale non ha riconosciuto natura di malattia invalidante
(cfr. consid. 6.3).
Per una concretizzazione di tale giurisprudenza, cfr. STCA 32.2017.62
del 26 ottobre 2017 e STCA 36.2016.115 del 21 settembre 2017.
2.9
Stante quanto precede, poiché
l’aspetto economico non è stato contestato come tale dall’assicurata (che ha
soltanto chiesto di riesaminare la sua capacità di lavoro e non di
guadagno), ciò porta il TCA a non verificare oltre il calcolo effettuato
dall’Ufficio AI nella decisione impugnata e dunque a ritenere un grado di
invalidità del 100% per il periodo dal 4 maggio 2014 al 31 dicembre 2015.
Dopodiché, sulla base di un’incapacità lavorativa del 50%, dal 1°
gennaio 2016 il grado di invalidità dell’assicurata torna ad essere del 65%
come fino a prima dell’aumento temporaneo del maggio 2014. La situazione
antecedente al comprovato peggioramento dello stato di salute viene dunque
ripristinata da inizio 2016.
In queste circostanze e sulla scorta dell’art. 88a OAI, questo
Tribunale non può dunque che confermare la decisione dell’Ufficio assicurazione
invalidità di concedere alla ricorrente (soltanto) un aumento temporaneo del
suo diritto alla rendita di invalidità, ciò che le permette di beneficiare di
una rendita intera per il periodo dal 1° agosto 2014 al 30 aprile 2016, e
meglio a decorrere da tre mesi dopo l’avvenuto peggioramento del 4 maggio 2014,
e fino a tre mesi dopo il miglioramento del suo stato di salute, accertato in
essere dal 1° gennaio 2016.
Di conseguenza, è a giusta ragione che il diritto alla rendita
intera sia solo temporaneo e che dal 1° maggio 2016 la ricorrente non abbia
più diritto al riconoscimento di una rendita intera di invalidità stante un
grado di invalidità del 65%, che ripristina il diritto a tre quarti di rendita
attribuitole nel 2013 con effetto retroattivo al 2010.
2.10
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti