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32.2017.71

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 novembre 2017Italiano105 min

Source ti.ch

Fatti

i clienti, confermate dallo psichiatra curante nel suo parere del 2 maggio 2017

(doc. D), non possono giustificare una sua capacità lavorativa del 65% ritenuta

dal secondo perito dell’Ufficio AI.

Per contro il dr. med. __________, che per primo l’ha peritata, preso

atto delle valutazioni della datrice di lavoro presso cui ha effettuato un

periodo di accertamento professionale come estetista, ha indicato che “è

stata evidenziata un’importante difficoltà dell’A. nell’istaurare dei rapporti

interpersonali di collaborazione e a mantenere una minima continuità lavorativa

(…). Il perito ha dunque, come visto, accertato un’inabilità lavorativa del

70%.” (doc. I punto 8 pag. 7).

La ricorrente ha poi ricordato di avere intrapreso nell’ottobre

2015, a sue spese, una formazione di medicina accademica e di drenaggio

linfatico manuale che ha concluso nel giugno 2016 rispettivamente nel settembre

2016. Tuttavia, questi diplomi non sono sufficienti per potere operare come indipendente

e “appare al momento irragionevole, viste le condizioni di salute della

stessa, esigere che ella affronti tale preparazione e il successivo esame.”

sull’arco di tre semestri per ottenere l’autorizzazione d’esercizio quale

terapista complementare. Considerato che il perito dr. med. __________ ha

stabilito una capacità lavorativa del 65% in un’attività confacente come

indipendente nel campo del linfodrenaggio manuale e che il Servizio Medico

Regionale ha rilevato che per ottenere una tale capacità bisognerebbe aiutare

l’interessata a collocarsi come operatore indipendente in tale ambito, non

avendo però essa la possibilità di operare come indipendente mancandole le

qualifiche e i permessi, a suo dire a maggior ragione tale capacità lavorativa

non trova fondamento.

Per quanto concerne la capacità lavorativa del 65% stabilita dal

perito, l’insorgente ha evidenziato trattarsi di una capacità massima ma che,

come rilevato, non potrebbe raggiungere in un’attività confacente come

indipendente nel campo del linfodrenaggio manuale ma, semmai, come dipendente.

Essa ha ricordato di avere fatto un tentativo nell’ambito dell’accertamento

professionale quale estetista dipendente, che però non è andato a buon fine,

tanto che il perito ha modificato la sua valutazione e ha concluso per una

capacità lavorativa del 30%. Pertanto, se è stata ritenuta inabile al 70% come

estetista dipendente, non può essere ritenuta abile al 65% come massaggiatrice

dipendente, poiché si tratta di due attività simili nelle modalità di esecuzione

e le circostanze mediche non sono mutate, visto che anche il dr. med. __________

ha confermato la presenza e la persistenza del disturbo di personalità.

A suo dire, esigendo l’esercizio di un’attività indipendente, il

perito non avrebbe valutato a sufficienza la problematica della interazione con

i clienti, limitandosi ad affermare che potrebbero riattivarsi alcune dinamiche

tipiche dell’assicurata, circostanza che anche lo psichiatra curante ha ben

rilevato e che l’ha portato a propendere per una capacità lavorativa del 25%

(doc. D).

Infine, l’assicurata si è rimessa al TCA per il calcolo del

salario da valido, affermando che “Peraltro non è neppure peregrino

ipotizzare che il TCA possa, a fronte di un’accertata incapacità, di erogare

d’ufficio una rendita intera.” (doc. I punto 18 pag. 15).

Da ultimo, l’insorgente ha chiesto spiegazioni all’Ufficio AI in

merito alla decisione del 4 gennaio 2017 (doc. 95) presente agli atti, con cui

le si assegnava una rendita di tre quarti.

1.5. Con risposta del 14 giugno

2017 (doc. VI) l’Ufficio assicurazione invalidità, interpellati il Servizio

Medico Regionale (doc. VI/1) e il consulente in integrazione professionale

(doc. VI/2), ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la

soppressione della rendita, giacché dal profilo medico le valutazioni peritali

erano valide e andavano ratificate.

L’amministrazione ha riassunto l’intero iter che l’ha portata a

sopprimere la rendita di tre quarti (grado AI 68%) riconosciuta alla ricorrente

dal 1° luglio 2013. L’Ufficio AI ha ricordato che con la decisione del 2 marzo

2016 di attribuzione di una rendita ha informato l’interessata che, risultando

ancora in cura e non essendo i certificati medici agli atti concludenti,

restava aperta la possibilità di procedere a una revisione, che nel 2015 il dr.

med. __________ dell’SMR ha ritenuto opportuno attuare immediatamente a seguito

della valutazione peritale psichiatra del dr. med. __________.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha quindi

ritenuto necessario procedere a una nuova perizia psichiatrica, che è stata

affidata al Centro peritale per le assicurazioni sociali e per esso al dr. med.

__________, il cui rapporto del luglio 2016 è stato confermato dal dr. med. __________

il 5 agosto 2016. Anche a seguito delle osservazioni dell’ottobre 2016 dello

psichiatra curante dr. med. __________, nel febbraio 2017 il perito CPAS ha

confermato la propria valutazione.

L’amministrazione ha fondato il suo giudizio della capacità

lavorativa residua dell’assicurata sulla dettagliata perizia del CPAS e sul

rapporto finale dell’SMR dell’agosto 2016, rilevando che la procedura aleatoria

di nomina del perito non si applica alle perizie monodisciplinari, ma solo a

quelle pluridisciplinari. Inoltre, il dr. med. __________ non collabora più con

il Servizio Accertamento Medico dal 2015, perciò la perizia di decorso doveva

essere per forza attribuita a un altro specialista, che l’assicurata non ha ricusato

quando le è stato comunicato il nominativo. Pertanto, la conclusione a cui è giunto

il perito psichiatra – assicurata abile al 65% in attività adeguate rispettose

di determinati limiti funzionali - va confermata. La documentazione medica

allegata al ricorso è stata vagliata dai dr. med. __________ e __________ dell’SMR

pendente causa, i quali hanno confermato il rapporto finale del collega del 5

agosto 2016, perciò l’Ufficio AI ha concluso che non vi sono elementi di natura

medica che comprovino un’incapacità lavorativa superiore a quella già accertata

dai periti.

Dal profilo economico, non essendovi contestazioni sul paragone

dei redditi, l’amministrazione ha confermato il grado AI del 32% e ha ricordato

che il consulente in integrazione professionale aveva indicato il 14 settembre

2016 le attività semplici, esigibili e adeguate che l’assicurata poteva ancora

effettuare in considerazione della sua formazione, delle sue esperienze

professionali e delle raccomandazioni mediche, citando i lavori come ausiliaria

di pulizia, di massaggiatrice linfodrenante e di massaggiatrice classica e concludendo

che l’assicurata, con il conseguimento del diploma di massaggiatrice

linfodrenante e l’esperienza maturata in qualità di ausiliaria di pulizie,

possedeva tutte le risorse e diverse opzioni per inserirsi nel mercato libero

del lavoro. Pendente causa il consulente ha preso posizione sulle rimostranze

della ricorrente e ha ribadito che rimane esigibile la professione di

ausiliaria di pulizie. Inoltre, la scarsa motivazione verso attività meno

gratificanti, ma rispettose delle limitazioni e che permetterebbero di

ristabilire la capacità di guadagno, non sono considerati come fattori medici

invalidanti.

All’assicurata può quindi essere ragionevolmente chiesto di

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in settori di attività accessibili

a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive. Vi sono poi

nell’ambito industriale e nel settore delle prestazioni di servizi delle

attività che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e/o una

formazione specifica e che non richiedono contatti con la clientela e/o attiva

collaborazione con i colleghi.

Da ultimo, sulla richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo

alla decisione di soppressione, l’amministrazione ha evidenziato che i periti

hanno osservato uno stato di salute migliorato, tanto che la capacità

lavorativa residua medico-teorica era del 65% in attività adeguate e il grado

di invalidità non più tutelabile, perciò non v’era alcun interesse per

l’Ufficio AI di continuare a erogare una rendita non più giustificata, stante

oltretutto il rischio di non potere recuperare le prestazioni versate a torto.

1.6. Il 27 giugno 2017 (doc. X) il

vicepresidente del Tribunale ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto

sospensivo.

1.7. La ricorrente il 14 luglio

2017 (doc. XI) ha ribadito la sua richiesta di annullamento della decisione di

soppressione della rendita.

Ella ha rilevato di seguire da anni una terapia psichiatrica

costante che l’aiuta a gestire le attività quotidiane, ma che non le consente

di essere attiva nel mondo del lavoro. Il referto del dr. med. __________

dell’ottobre 2016 stabiliva una chiara diagnosi e ne spiegava le implicazioni

sulla capacità lavorativa, che non è però stata recepita dal perito. Il nuovo

parere dello psichiatra curante (doc. F) indica chiaramente che qualsiasi

interazione con il prossimo non può essere richiesta all’assicurata.

Sul calcolo economico l’insorgente si è nuovamente rimessa

all’accertamento del TCA per i redditi da valido e da invalido.

Sulla attuabilità di un’attività lucrativa come ausiliaria di

pulizie, l’assicurata ha rilevato che le difficoltà non sono dovute alla

mancanza di motivazione inventata dal consulente AI, ma alla sindrome

depressiva ricorrente e al disturbo di personalità emotivamente instabile con

tratti borderline e impulsivi di cui soffre, accertati anche dal perito nel

2015. L’interessata ha rilevato che tale disturbo non sparisce dall’oggi al

domani, eppure dopo neanche un mese dall’attribuzione di una rendita AI di tre

quarti l’Ufficio AI ha avviato una revisione, qui contestata. Al riguardo,

l’insorgente ha evidenziato che l’amministrazione “sorvola incredibilmente

su tale subitanea revisione senza prendere posizione sulle argomentazioni della

ricorrente. L’Amministrazione precisa unicamente che l’A. avrebbe potuto

contestare la necessità di esperire un nuovo accertamento peritale (sic!). Tale

argomentazione è pretestuosa (…).

Inoltre sul formulario di revisione della rendita d’invalidità

inviato agli assicurati non è indicata la possibilità di contestare il nuovo

accertamento.” (doc. XI punto 6 pag. 5).

Riferendosi all’art. 87 cpv. 1 lett. a OAI, l’assicurata ha

osservato che il termine fissato dal dr. med. __________ per procedere con una

revisione era “immediatamente”, ma che “appare assurdo in un contesto di

sindrome depressiva ricorrente e disturbo di personalità emotivamente instabile

poter prevedere, a soli pochi mesi dalla presa di posizione del perito AI dr. __________,

una possibile modifica importante del grado d’invalidità, a maggior ragione

“immediatamente”.” (doc. XI punto 7 pag. 6). A suo dire, tale revisione era

quindi del tutto ingiustificata e per di più le ha causato grossi danni

economici, visto che ha ricevuto la rendita durante la procedura di divorzio

con conseguente diminuzione del contributo alimentare versato dall’ex coniuge e

poco dopo si è però “ritrovata senza un soldo e in assistenza.”.

L’insorgente ha infine ribadito l’impossibilità di esercitare al

65% un’attività lucrativa come stabilito dal dr. med. __________, e ciò anche

in un’attività svolta in autonomia.

Essa ha da ultimo rilevato che l’Ufficio AI non si è espresso

sulla richiesta di spiegazioni in merito alla decisione del 4 gennaio 2017 di

attribuzione di una rendita di tre quarti.

1.8. Il 31 agosto 2017 (doc. XV)

l’amministrazione ha riportato per esteso il parere del dr. med. __________

dell’SMR (doc. XV/1) a cui è stato sottoposto l’ultimo referto del dr. med. __________

e ha quindi chiesto al TCA di respingere il ricorso.

La ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XVI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se è a giusta ragione che, nell’ambito di una revisione d’ufficio, l’Ufficio

assicurazione invalidità ha soppresso il diritto a tre quarti di rendita

riconosciuto all’assicurata nel 2016 (docc. 68 e 71) con effetto dal 1° luglio 2013

poiché, dopo la perizia psichiatrica di decorso del 27 luglio 2016, dal profilo

medico è stato riscontrato un miglioramento dello stato di salute

dell’assicurata, la quale da allora sarebbe abile al lavoro al 65% in attività

adeguate che richiedano buona integrazione dentro un gruppo di lavoro e dal

calcolo effettuato con il metodo ordinario di raffronto risulterebbe un grado

AI del 32%.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,

in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di

difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente

un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:

TF] con sentenza U 156/05 del 14

luglio 2006, consid. 5).

2.3. Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica,

che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il

futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile

di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare

una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La revisione avviene d'ufficio quando, in

previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della

grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di

aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento

della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI);

o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare

una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI). Invece, se è fatta domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto

all'invalidità è cambiato in misura rilevante per

il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora

la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza

siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è

stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo

esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2

(art. 87 cpv. 3 OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2

OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art.

88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,

al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data

in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se

quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’art. 77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma

anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a

edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag.

95).

Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che

l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico

dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di

riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett.

a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui

l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica

ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330,

119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che

l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va

stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111

V 197).

2.4. La costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante

(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112

V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p.

323).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;

DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,

da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti

al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109

V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,

p. 379).

A proposito della notevole modifica del grado

d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPGA,

nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite

dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di

fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un

superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione

personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).

Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una

revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche

il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha

rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le

circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il

diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130

V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti).

Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante

(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza

9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013,

l’Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17

cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige

in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole

dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.

Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia

in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012

consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale

federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid.

4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014

del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per

questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e

della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico

esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).

2.5. Va ancora ricordato che per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2

l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le

nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.

Va infine rilevato che nella DTF 141 V 281 il Tribunale federale

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

2.6. Nel caso di specie, dopo

avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e sentito il parere del

Servizio Medico Regionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto nel

2014 una perizia pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico

(doc. 19), sui cui esiti si è basato il dr. med. __________ nel rapporto finale

SMR del 22 luglio 2014 ritenendo l’assicurata abile al 70%.

Sono seguiti due accertamenti professionali tuttavia non andati a

buon fine, sia in campo amministrativo sia in ambito estetico.

Sulla scorta del parere del 2015 del dr. med. __________,

psichiatra curante, che riteneva l’assicurata inabile al lavoro al 70%, i

periti sono stati reinterpellati e il 18 novembre 2015 il SAM (dr. __________) ha

modificato la sua precedente valutazione del 2014 e si è detto d’accordo con

una capacità lavorativa del 30%, confermata il 23 novembre 2015/17 dicembre

2015 dal dr. med. __________ dell’SMR, anch’egli specialista FMH in psichiatria

e psicoterapia.

L’Ufficio AI ha a sua volta fatto proprie le conclusioni del

medico SMR per emettere il progetto di decisione del 18 dicembre 2015 con cui

stabiliva al 70% la riduzione del rendimento in qualsiasi attività dal 1°

luglio 2012, ciò che dava diritto all’assicurata a una rendita di tre quarti,

confermata il 2 marzo 2016 (grado AI 68%).

Su proposta del predetto medico SMR, l’Ufficio AI ha avviato immediatamente

una revisione del diritto alla rendita acquisendo informazioni presso i medici

curanti e, alla luce di tali certificati, il dr. med. __________, anch’egli

specialista in psichiatria attivo presso il Servizio Medico Regionale, ha ritenuto

opportuno una nuova perizia per definire l’evoluzione dei disturbi psichici.

Nel rapporto peritale del 27 luglio 2016 (doc. 83) il dr. med. __________

del CPAS ha concluso che per gli ultimi sei mesi confermava l’incapacità

lavorativa del 70% nell’abituale professione, mentre in un’attività confacente

come indipendente nel campo del linfodrenaggio manuale, in cui l’assicurata

potesse ricavarsi uno spazio autonomo e con potere decisionale, la capacità

lavorativa era stimabile in un 65%, inteso come rendimento ridotto.

Il medico SMR (dr. __________) ha fatto proprie tali conclusioni il

5 agosto 2016, che sono state confermate il 7 marzo 2017 dal dr. med. __________

anche a seguito del rapporto del 10 ottobre 2016 del dr. med. __________ e

della relativa presa di posizione del 23 febbraio 2017 (doc. 97) del perito dr.

med. __________. Pertanto, l’amministrazione ha emesso il 15 marzo 2017 una

decisione che sopprimeva il diritto alla rendita dell’assicurata, in quanto la

perdita di guadagno era stata stabilita nel 32%.

2.7. In primo luogo occorre

esaminare la contestazione della ricorrente riguardo alla validità della

revisione operata d’ufficio dall’amministrazione del suo diritto a tre quarti

di rendita attribuitole il 2 marzo 2016.

Va qui innanzitutto osservato che la revisione non costituiva una

novità ed era stata già annunciata. Infatti, tanto nel progetto di decisione del

18 dicembre 2015 quanto nella seguente decisione di attribuzione di una

rendita, nelle motivazioni è indicato che dal 1° luglio 2013 l’assicurata avrà

diritto a tre quarti di rendita di invalidità, tuttavia versata soltanto dal 1°

aprile 2014 trattandosi di una domanda tardiva. Inoltre, a pagina 3 figura quanto

segue:

" Al momento

lei risulta tuttavia ancora in cura e gli atti sui quali lo scrivente Ufficio

ha basato il proprio giudizio non sono concludenti, non potendo quest’ultimo

esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità di guadagno.

È pertanto resa attenta in merito al fatto che rimane

impregiudicata la possibilità di procedere a una revisione (art. 17 LPGA), che

potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta

a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie.”.

L’assicurata era quindi stata debitamente informata dall’Ufficio

AI che la decisione appena emessa non sarebbe stata definitiva, ma che sarebbe

stata oggetto di una revisione, motivata dal fatto che il suo stato di salute

non si era ancora stabilizzato, che essa seguiva una cura e che gli atti medici

raccolti non erano definitivi, ovvero non permettevano di stabilire la sua

capacità residua.

Il medico SMR ha ben chiarito questo procedere con scritto del 30

agosto 2017 (doc. XV/1), in cui ha affermato che “Si era deciso di chiudere

il caso con attribuzione di rendita e procedere con revisione immediata proprio

per venire incontro agli interessi della stessa assicurata e non perseverare in

un’istruttoria lunga, complessa e non conclusiva, alla luce di una situazione

medica non ancora stabilizzata.”.

In effetti, questo modo di procedere è stato favorevole alla

ricorrente. Se l’amministrazione avesse agito diversamente, ritenuto che la

fase di accertamento delle condizioni di salute dell’assicurata si sarebbe

protratta ancora per dei mesi, in quel lasso di tempo nessuna prestazione le sarebbe

stata versata.

Non va poi dimenticato che la domanda di prestazioni AI era stata

depositata nell’ottobre 2013 e che l’istruttoria medica si era protratta a

lungo, anche in considerazione del fatto che negli anni 2014 e 2015 l’assicurata

è stata sottoposta ad accertamenti professionali della sua capacità

reintegrativa e lavorativa per potere valutare il diritto a prestazioni, oltre

che a una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica e internistica).

Il 23 novembre 2015 il dr. med. __________ del Servizio Medico

Regionale ha osservato che “Alla luce di fattori biosociali che potrebbero

avere rispettivamente possono influenzare lo stato di salute e della nuova

valutazione proposta dal perito psichiatra Dr. __________ e dai medici SAM, è

opportuno procedere con revisione immediata.”. Lo psichiatra dell’SMR è

giunto a tale conclusione dopo avere preso atto del rapporto peritale di

complemento del dr. med. __________ del 10 novembre 2015, allegato alla

risposta del Servizio Accertamento Medico del 18 novembre 2015 (doc. 53), con

cui il perito psichiatra ha modificato la sua valutazione dopo avere esaminato

il rapporto dell’11 agosto 2015 del collega dr. med. __________, psichiatra

curante dell’interessata, e i rapporti di osservazione lavorativa allestiti

dalla consulente in integrazione professionale.

Sulla scorta delle nuove indicazioni del dr. med. __________, che ha

modificato nel 70% la sua precedente valutazione di incapacità lavorativa

dell’assicurata del 30% e visti i fattori biosociali che potevano influenzare

lo stato di salute dell’assicurata, d’avviso del TCA è quindi a giusta ragione

che, in virtù dell’art 17 LPGA, in presenza di una modifica rilevante delle circostanze

suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita,

l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio subito dopo avere emanato la

decisione di attribuzione di una rendita.

Questo modo di agire dell’amministrazione, che si manifesta quando

la situazione medica dell’assicurato non è ancora chiara e stabile, è ormai una

prassi consolidata e non v’è qui motivo di metterla in discussione, anche

perché generalmente è favorevole all’assicurato, il quale di fronte a una

malattia non chiara e non ancora definitivamente accertata dal profilo medico e

per le conseguenze che può avere sulla sua capacità lavorativa, si vede

attribuire una rendita di invalidità nell’attesa che il suo stato di salute si

stabilizzi e che i medici dell’Ufficio AI arrivino a una chiara definizione

della sua capacità lavorativa (nella STCA 32.2017.42 del 5 ottobre 2017, l’amministrazione

ha proceduto in modo identico, attribuendo all’assicurato una rendita intera e,

stante uno stato di salute non stabilizzato, avviando d’ufficio una procedura

di revisione che è sfociata nella conferma del diritto alla rendita intera e

nel contempo ha dato luogo a una nuova revisione d’ufficio, cfr. consid. 1.3).

Stante quanto precede, la lamentela ricorsuale - peraltro errata laddove

sostiene che la revisione deriverebbe dal fatto che l’assicurata abbia iniziato

una formazione professionale (doc. I punto 10 pag. 10) - secondo cui non v’era

stato alcun cambiamento importante delle circostanze tale da giustificare una

revisione e che quindi tale rimedio non fosse necessario, va integralmente

respinta di fronte a delle condizioni di salute non ancora stabilizzate, tanto

che tra il maggio 2014 e il mese di novembre 2015 è risultato che la situazione

era mutata a tal punto da portare il perito a cambiare la propria opinione.

2.8. Per quanto concerne la definizione

della capacità lavorativa della ricorrente, quest’ultima ha avantutto contestato

la validità della nomina del 19 maggio 2016 (doc. 79) del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.

A suo dire, non sarebbe stata rispettata la procedura aleatoria di

nomina, metodo che, per contro, era stato correttamente scelto nel 2014 per la

nomina del Servizio Accertamento Medico e in particolare dello psichiatra dr.

med. __________.

Questa critica va disattesa.

Infatti, come ha correttamente rilevato l’Ufficio AI nella sua

risposta, la procedura di nomina dei periti in virtù del sistema di attribuzione

del mandato secondo il principio di causalità (metodo aleatorio) si riferisce

soltanto alle perizie che interessano tre o più discipline mediche (DTF 139

V 349 consid. 5.2.1).

In questo senso il tenore del nuovo art. 72bis OAI, in vigore dal

1° marzo 2012, che il Tribunale federale ha ritenuto essere conforme al diritto

(DTF 139 V 349 consid. 2.2 e 5.4):

" 1 Le perizie che

interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale

con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione.

2 I

mandati sono attribuiti con metodo aleatorio.”.

La successiva DTF 139 V 496 ha precisato al considerando

4.1 che al fine di assicurare una procedura amministrativa e di ricorso

equa, la DTF 137 V 210 ha posto, al considerando 3, alcuni principi (diritto di

partecipazione, diritto a una decisione incidentale impugnabile) e

raccomandazioni aventi quale scopo di definire uno standard uniforme delle perizie

mediche pluridisciplinari presso i SAM. L'UFAS ha quindi adottato il

sistema Suisse MED@P destinato agli Uffici AI per l'attribuzione su base aleatoria

dei mandati delle perizie mediche pluridisciplinari (art. 72bis OAI).

Questi principi e queste raccomandazioni, ad eccezione dell'attribuzione del

mandato su base aleatoria, sono applicabili per analogia anche alle perizie

mono e bidisciplinari (DTF 139 V 349 consid. 5.4) e si applicano

anche agli altri ambiti delle assicurazioni sociali toccati da questa problematica

(DTF 138 V 318 consid. 6.1), ma non sono estendibili anche nel caso in cui una

perizia medica sia effettuata per conto di un assicuratore malattia privato

per perdita di guadagno (STF 8C_15/2015 del 31 marzo 2015; per un caso di

applicazione: STCA 32.2016.67 del 15 marzo 2017).

Anche nel 2014, con la DTF 140 V 507, l’Alta Corte

ha ricordato al considerando 3.2.1 che la scelta del perito in ambito di

perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo

aleatorio (DTF 139 V 349 consid. 5.2.1) e che non c’è spazio per la nomina

consensuale del perito.

In virtù di questa giurisprudenza, trattandosi in

specie di una perizia monodisciplinare (psichiatrica), è indubbio che la nomina

del dr. med. __________, e per esso del Centro peritale per le assicurazioni

sociali, non presti il fianco ad alcuna critica di carattere formale e

procedurale.

Ne discende che la pretesa di invalidare la perizia

del 27 luglio 2016 “sulla base di una perizia, che si chiede

espressamente, per l’accertamento dell’applicazione corretta del sistema

aleatorio nella designazione del medesimo” (doc. I punto 6 pag. 6), va

respinta.

2.9. L’insorgente ha

criticato anche il contenuto del secondo rapporto peritale in ambito

psichiatrico, che nel 2016 l’ha ritenuta abile al lavoro in ragione del 65% in

attività confacenti come in un lavoro da indipendente nel campo del

linfodrenaggio manuale.

L’assicurata ha evidenziato, come ritenuto in

precedenza dal suo medico psichiatra e che ancora pendente causa il dr. med. __________

ha ribadito, che la sua capacità lavorativa è invece del 25% a causa

dell’estrema difficoltà a gestire le contrarietà e a tollerare le frustrazioni,

che le causano frequenti conflitti anche aggressivi con le persone con cui si

relaziona (doc. D).

In un primo momento, come visto, nel maggio 2014 il

dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha visitato la ricorrente

e, a causa di una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio lieve, l’ha

ritenuta abile al lavoro in misura del 70%, rilevando che la diminuzione della

capacità lavorativa era dovuta alla compromissione delle funzioni volitive

(astenia, apatia, abulia) che era rilevante e rendeva l’assicurata lenta, con

una minore resistenza, con una minore caricabilità e con una minore affidabilità,

tanto che consigliava di proseguire con la presa a carico specialistica con

trattamento psicofarmacologico e psicoterapico (doc. 19 pag. 128).

Preso atto del rapporto dell’11 agosto 2015 (doc.

43) del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, curante

dell’assicurata che l’ha ritenuta invece inabile al lavoro al 70% per ansia

generalizzata e disturbo di personalità emotivamente instabile, e dei rapporti della

consulente in integrazione riferiti agli accertamenti professionali messi in

atto che hanno evidenziato un rendimento molto basso, non superiore al 30%

accompagnato da varie problematiche relazionali, nel novembre 2015 (doc. 53) il

dr. med. __________ si è detto d’accordo con il collega. Il perito psichiatra

ha ritenuto che la diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile definita

dallo psichiatra curante assumesse un valore di malattia invalidante tale da

avere un’influenza importante sulla capacità lavorativa dell’interessata al

punto da giudicarla di non essere in grado di lavorare oltre il 30% in

qualsiasi attività.

Per potere allestire il 27 luglio 2016 (doc. 83) la

perizia di decorso dal 18 dicembre 2015 in avanti come disposto dallo

specialista psichiatra SMR dr. med. __________ (doc. 77), il dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, ha avuto due colloqui il 19 e il 22 luglio

2016 per una durata totale di 180 minuti con l’assicurata e telefonicamente con

il collega __________.

Nel suo rapporto peritale ha elencato tutti gli atti

dal 2008 in poi che sono stati messi a sua disposizione e che sono stati

considerati ai fini della valutazione psichiatrica. Egli ha inoltre esposto l’anamnesi

che ha ripercorso insieme all’interessata, l’esame clinico secondo AMDP-System,

la valutazione psicodiagnostica o psicometrica, la descrizione della giornata,

la terapia in atto (colloqui a cadenza settimanale con il dr. med. __________ e

sedute di rilassamento presso un collaboratore dello psichiatra curante).

L’esperto ha posto la diagnosi di disturbo misto

della personalità (ICD-10: F61).

Nella sua valutazione, il perito ha ricordato che

l’assicurata ha intrapreso una formazione in drenaggio linfatico manuale e massaggio

classico, che l’ha tenuta impegnata un week-end al mese dall’ottobre 2015 al

giugno 2016, non riuscendo però a superare l’esame finale per un disguido

burocratico. Egli ha osservato che la frequentazione del corso, i rapporti con

i colleghi e la modalità con cui ha affrontato lo studio confermavano alcuni

aspetti funzionali e disfunzionali dell’assicurata che avevano indubbiamente

caratterizzato anche il suo funzionamento precedente. Se da una parte non

venivano messe in dubbio le sue risorse sul piano cognitivo, dell’impegno e

volitività, della caricabilità dell’organizzazione dei compiti e del rispetto

delle regole, dall’altra l’assicurata non è stata in grado di inserirsi con i

colleghi di corso proprio per la rigidità con cui ha affrontato il corso

dedicandosi con una abnegazione pressoché totalmente assorbente nel prendere

appunti, essendo infastidita da ogni possibile distrazione rispetto

all’obiettivo di apprendere il più possibile e superare l’esame finale. Questo

atteggiamento ha fatto emergere la scarsa flessibilità e intolleranza alle

frustrazioni che solitamente emerge a fronte della sensazione di

superficialità, falsità o scorrettezza anche minima che si verifica nel

contesto in cui opera. Di fronte a ciò l’assicurata faticava a trattenersi o

meglio facilmente dopo poco tempo “esplodeva” in comportamenti che

inevitabilmente comportavano reazioni di rifiuto o di scarsa comprensione del

suo atteggiamento da parte degli altri. Questo è quanto sembra essersi

verificato nel corso degli accertamenti professionali nel 2015, dove

l’assicurata aveva la sensazione di non essere compresa, aveva accettato di

eseguire il secondo accertamento presso uno studio di estetica pur non

ritenendosi sufficientemente adatta a svolgere tale mansione, ma per non

apparire poco propositiva e motivata, salvo poi reagire in modo esagerato.

Questo non l’ha tuttavia limitata nell’assumersi direttamente le conseguenze ed

i costi del corso che è stata comunque in grado di portare a termine e anche

durante il colloquio era apparsa propositiva rispetto al futuro, confidando di

poter collaborare con uno studio estetico almeno al 50% o anche ad un pensum

lavorativo maggiore in questo specifico ambito e in un ruolo che, di fatto,

sarebbe praticamente indipendente nel quale sarebbe lei a poter dettare le

regole dei tempi e modalità di erogazione delle prestazioni senza interferenze

di persone che potrebbero avere una visione diversa dalla sua. In questo modo

il rischio di entrare in collisione rapidamente con altri, superiori o

colleghi, verosimilmente sarebbe diminuito. Rimaneva un dubbio rispetto a

potenziali comportamenti o atteggiamenti “scorretti” di clienti che avrebbero potuto

riattivare alcune dinamiche tipiche dell’interessata.

Il perito ha osservato che il funzionamento

relazionale e di integrazione nel gruppo apparivano essere le due dimensioni

maggiormente inficiate dalla psicopatologia. A suo avviso, questa

psicopatologia dipendeva in gran parte da aspetti personologici che non assolvevano

comunque i criteri per uno specifico disturbo di personalità anche se la

rigidità del pensiero, la tendenza a un’eccessiva scrupolosità che l’assicurata

poneva anche nel mantenere il percorso terapeutico presso il dr. med. __________,

la sua difficoltà a reggere la tensione e le incomprensioni con colleghi e

superiori, spesso avvertite principalmente da lei, apparivano essere gli

elementi dominanti il quadro. Quanto all’impulsività, sembrava essere effettivamente

una modalità che, da tempo, si scatenava a fronte di importanti sentimenti di

frustrazione che non erano attinenti soltanto a vissuti abbandonici, ma anche

alla sensazione di subire una ingiustizia, cosa che peraltro si era realmente

spesso verificata nella vita dell’assicurata, la quale non presentava tuttavia

relazioni instabili quanto piuttosto tumultuose e non pareva presentare

incertezze rispetto all’immagine di sé. Nonostante una serie di difficoltà

passate, l’interessata era sempre comunque riuscita a farvi fronte seppure

presentando ricorrenti periodi di crisi che erano caratterizzati da momenti di

esplosività con idee auto ed etero aggressive, comportamenti clastici, momenti di

sconforto anche importanti che non hanno mai reso necessari comunque ricoveri

in ambiente ospedaliero e che non hanno mai portato a disgregazione dell’Io o a

importanti gesti autolesivi. All’esperto appariva innegabile come, soprattutto

a causa delle modalità caratteristiche e persistenti di esperienza interiore e

di comportamento relative alla percezione che gli altri tenessero comportamenti

scorretti o falsi, l’assicurata avesse una mancata reattività in situazioni

interpersonali e tendesse a generare reazioni che, in una sorta di loop

negativo, alimentavano le sue percezioni talvolta di ipersensibilità alle

frustrazioni altre volte di tensione ed apprensione come dimostrava anche il

suo stato durante gli ultimi mesi di corso prima dell’esame e che, indubbiamente,

portavano a confermare la presenza di un disturbo della personalità, a suo

avviso di tipo misto, con caratteristiche di tipo anancastico, ansioso e

impulsivo.

Al momento della visita peritale l’assicurata non

presentava un quadro compatibile con una diagnosi di depressione maggiore e

anche quando in passato si era rivolta a psichiatri l’aveva fatto in situazioni

reattive importanti anche se spesso queste erano causate anche dai suoi

comportamenti tesi a risolvere i problemi con modalità talvolta eccessive e

disfunzionalità piuttosto che per episodi depressivi che peraltro nemmeno il curante

aveva diagnosticato. Per questo motivo, il perito non concordava con la

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente. Anche rispetto al disturbo da

dolore somatoforme che il dr. __________ poneva senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa nel corso della valutazione attuale l’assicurata non ha mai

accennato a problematiche somatiche che permettessero di porvi diagnosi e

poteva essere ascritta quindi a una manifestazione psicopatologica associata a

momento di particolare tensione.

Pertanto, se da una parte il dr. med. __________ ha

osservato la persistenza degli aspetti personologici, non si era di fronte a un

quadro depressivo o somatoforme e l’assicurata ha dimostrato comunque di avere

discrete risorse. Anche la diagnosi posta dal dr. __________ di sindrome

ansiosa generalizzata, pur riconoscendo uno stato di apprensione rispetto a

problemi ed eventi quotidiani, appariva confinata a reazioni a particolari

contesti e situazioni per lo più di tipo relazionale e non appariva costante,

ma soprattutto era presente da molti anni e a suo avviso andava attribuita al

disturbo di personalità piuttosto che a una diagnosi categoriale di asse I.

Tuttavia, secondo il perito, in un ambiente di lavoro dipendente la probabilità

che si potessero verificare contrasti con altri dipendenti e collaboratori

permaneva elevata e giustificava ancora, alla luce dell’andamento del quadro

clinico nell’ultimo semestre, una inabilità lavorativa del 70% anche se,

qualora avesse potuto terminare la sua formazione giunta ormai a un passo

dall’essere realizzata e ricavarsi un’attività autonoma o in collaborazione nel

campo del linfrodrenaggio manuale o dei massaggi, l’assicurata avrebbe potuto

stemperare una parte dei contrasti. Aveva infatti dimostrato durante l’ultima

formazione di essere in grado di contenersi senza mandare all’aria il percorso

intrapreso soprattutto in virtù di un ruolo che sentiva di potersi ricavare nel

mercato del lavoro. D’avviso dello specialista, se l’assicurata avesse potuto

essere sostenuta nella ricerca di uno spazio autonomo la sua capacità

lavorativa avrebbe potuto essere ben superiore raggiungendo anche un grado del

65%, soprattutto ora che l’assicurata sembrava anche essere più libera da fonti

di ulteriore stress familiare (divorzio e problemi con il figlio minore).

Il perito ha rilevato che il quadro clinico, il

decorso e le limitazioni funzionali apparivano coerenti con la sintomatologia

descritta dall’interessata e oggettivabile al colloquio senza segni di

amplificazione della sintomatologia.

Quanto alle conseguenze sulla capacità di lavoro,

l’esperto ha descritto le risorse e i deficit secondo lo schema mini ICF-APP e

ha concluso che negli ultimi sei mesi si poteva confermare, vista anche

l’assenza di un qualsivoglia quadro depressivo e somatoforme ma la persistenza

di un disturbo di personalità, una inabilità lavorativa del 70% nell’abituale

professione, il percorso formativo che era riuscita a portare a termine aveva rafforzato

indubbiamente la sua autostima e aveva dimostrato una maggiore capacità di

controllo nelle situazioni di frustrazione per cui in un’attività confacente

come indipendente nel campo del linfodrenaggio manuale, in cui potesse

ricavarsi uno spazio autonomo e con potere decisionale prevalentemente in capo

a lei, la capacità lavorativa era stimabile in un 65%, da intendere come

rendimento ridotto.

Egli ha infine osservato che degli interventi di

integrazione professionale erano medialmente utili e che l’assenza di

farmacoterapia non appariva ingiustificata vista la scarsa sensibilità al tipo

di trattamento nei disturbi della personalità e l’assenza di una franca

patologia depressiva.

Nel suo rapporto finale del 5 agosto 2016 (doc. 85)

il dr. med. __________ ha ripreso la diagnosi di disturbo di personalità misto,

così come l’incapacità lavorativa del 70% in qualsiasi attività dal luglio

2012, mentre dal 19 luglio 2016 lo psichiatra dell’SMR ha precisato che in

attività adeguate che richiedono una buona integrazione dentro un gruppo di

lavoro l’inabilità era del 35%.

L’esperto ha osservato che non v’era più un quadro

depressivo né somatoforme e che pur essendovi un quadro di apprensione rispetto

a problemi ed eventi quotidiani, non si configurava neppure la diagnosi di

sindrome ansiosa generalizzata posta in precedenza dal dr. med. __________.

L’assicurata aveva dimostrato di essere più capace di contenere i suoi aspetti

caratteriali e i fattori di stress sociale, che destabilizzavano il quadro

clinico, erano venuti meno. Pertanto, la prognosi era buona.

Il medico del Servizio Medico Regionale ha infine

osservato che il perito psichiatra, pur modificando la diagnosi, ha ammesso che

gli aspetti maggiormente invalidanti erano i tratti di personalità disfunzionali.

Per ottenere una capacità lavorativa del 65% sarebbe stato ideale aiutare

l’assicurata a collocarsi come operatore indipendente, nell’ambito del massaggio

classico e linfodrenaggio manuale, dove ha compiuto una formazione che aveva

trovato gratificante. Inoltre, pianificando autonomamente il suo carico di

lavoro e non dovendo confrontarsi con un team, il suo rendimento avrebbe potuto

essere ottimale. Per analogia, il medico SMR ha però sostenuto che qualsiasi

attività, svolta in autonomia, senza la necessità di integrazione in gruppi di

lavoro, avrebbe consentito un rendimento teorico attuale del 65%. Egli ha

infine rilevato che la preferenza verso il massaggio e la scarsa motivazione

verso attività meno gratificanti, per esempio come ausiliaria di pulizie, non

erano fattori medici invalidanti.

A seguito del progetto di decisione del 19 settembre

2016 di soppressione della rendita, il 10 ottobre 2016 (doc. 92) il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, ha indicato che l’assicurata era affetta, oltre

che da una sindrome ansiosa, da un disturbo di personalità che alterava e

condizionava pesantemente la sua capacità di tollerare frustrazioni e

contrarietà, in tutti i contesti della propria vita. Il suo grave limite era

quello della gestione della rabbia e della tristezza, generate dalla delusione

che provava non appena l’altra persona non reagiva conformemente alle proprie

aspettative, molto rigide e severe. Lo psichiatra curante ha evidenziato che

sebbene la paziente ne fosse consapevole, e malgrado alcuni miglioramenti

clinici avvenuti negli ultimi anni, il suo disturbo di personalità con tratti

borderline e tratti impulsivi restava ancora molto condizionante e si

rifletteva pesantemente sulla propria continuità e costanza quando confrontata

a un impegno lavorativo. La sfiducia che l’interessata avvertiva negli altri

diventava poi la sua sfiducia verso tutti. Le divergenze di opinione con gli

altri diventavano per lei poi fonte di ruminazioni continue, crisi di rabbia e

attacchi di panico fino ad arrivare a vere e proprie ideazioni suicidali. I

brevi periodi di accertamento professionale intrapresi non avevano avuto un

esito positivo proprio per questo genere di problemi; i conflitti con la

datrice di lavoro avevano alimentato la sua generale sfiducia e le sue fantasie

autolesive, non trovandosi mai adeguata in nessun posto. Il curante ha

ricordato che l’assicurata ha frequentato a sue spese un corso di drenaggio

linfatico e che erano riemerse le solite dinamiche e i conflitti, anche con i

dirigenti della scuola.

L’assicurata riusciva a lavorare essenzialmente per

conto proprio a casa, ossia quando non era confrontata al gruppo.

Il dottor __________ ha poi spiegato che il disturbo

di personalità che affliggeva la sua paziente richiedeva una presa a carico

psicoterapica di anni per potere smussare alcuni dei tratti patologici del suo

carattere. L’evoluzione clinica di tali disturbi è, nella migliore delle

ipotesi, progressiva e richiede molto tempo per arrivare a un minimo di

stabilità sociale, relazionale e lavorativa. A quel momento, in qualsiasi posto

di lavoro il rischio di rapidi conflitti con colleghi e superiori era

estremamente elevato e quindi le probabilità che l’assicurata potesse

mantenersi costante in un ipotetico impiego realisticamente erano quasi nulle.

Lo psichiatra curante ha quindi contestato, dal

profilo clinico e psicopatologico, la decisione di soppressione della rendita che

è giunta inspiegabilmente dopo solo sette mesi dalla precedente decisione di

attribuzione e senza che vi fossero degli elementi clinici tali da spiegare un

repentino miglioramento delle risorse lavorative. Egli si è inoltre domandato quali

sarebbero le attività adeguate, visto che la realtà del lavoro non permette di

trovare attività adeguate e su misura rispetto ai propri disagi se non in

ambienti protetti e terapeutici. A suo dire, anche l’affermazione secondo cui

l’assicurata possedeva tutte le risorse per inserirsi nel mercato libero del

lavoro era in palese contrasto con quanto osservato dalla consulente in

integrazione professionale nel 2015, con le valutazioni del dr. med. __________

del novembre 2015 e con la valutazione del perito dr. med. __________, che nel

luglio 2016 ha confermato la presenza e la persistenza del disturbo di

personalità, che motivava un’inabilità lavorativa del 70%. Per il curante, l’ipotesi

di un lavoro al 65% come indipendente e autogestita era ovviamente un’ipotesi

teorica, ma molto distante dalla realtà del lavoro. Infatti, osservando anche

negli ultimi mesi il rendimento e la capacità di tenuta dell’assicurata, anche

nel contesto di una formazione non particolarmente impegnativa, secondo lo

psichiatra era immaginabile che la sua paziente fosse a quel momento abile al

massimo al 25%, ovviamente sempre a livello teorico. Infatti, in caso di

un’assunzione al 25%, probabili conflitti e tensioni avrebbero rischiato di

chiudere precocemente l’esperienza lavorativa; quando il limite in gioco è

relazionale ed emotivo, con una forte probabilità di conflitti con la figura

che rappresenta l’autorità, le possibilità di mantenere un posto diventano

basse anche a piccole percentuali.

Il 23 febbraio 2017 (doc. 97) il dr. med. __________,

capo clinica CPAS, si è pronunciato su quest’ultimo referto.

Il perito psichiatra ha affermato che in tale

rapporto non si ravvisavano novità rispetto a quanto da egli valutato nel

luglio 2016 e che il curante sottolineava, concordemente a quanto egli stesso

aveva valutato, che le limitazioni erano pressoché esclusivamente da attribuire

ad aspetti personologici che la limitavano fortemente nell’assertività nel

contatto con gli altri e nell’integrazione nel gruppo. Il dr. __________ ha

pertanto confermato le sue conclusioni peritali, precisando ulteriormente che

era evidente, come anche sottolineato dal dr. med. __________, che la capacità

lavorativa quale indipendente era una valutazione medico teorica anche se la

sua applicazione ovviamente dipendeva sia dal raggiungimento del titolo di

drenaggio linfatico e massaggio classico, cosa che dagli atti non risultava,

sia dal fatto che fosse supportata nell’attivazione di tale attività. Infatti,

il perito aveva affermato che “se potesse essere sostenuta nella ricerca di

uno spazio autonomo la sua capacità lavorativa potrebbe essere ben superiore

raggiungendo anche una CL del 65%.”.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale

ha ritenuto il 7 marzo 2017 (doc. 98) la diagnosi di disturbo misto della

personalità e i gradi di incapacità lavorativa del 70% nell’attività abituale

rispettivamente del 35% per linfodrenaggio dal 19 luglio 2016, mentre prima

l’inabilità lavorativa era totale. Visti i rapporti dello psichiatra curante e

del perito, per il medico SMR rimaneva valido il rapporto finale del 5 agosto

2016 del collega dr. med. __________.

Il 15 marzo 2017 l’Ufficio AI ha confermato la

soppressione della rendita e il 2 maggio 2017 (doc. D) il dr. med. __________

ha ricordato il suo precedente scritto del 10 ottobre 2016, in cui aveva

rilevato che l’estrema difficoltà dell’assicurata a gestire le contrarietà e

tollerare le frustrazioni era causa di frequentissimi conflitti e agiti anche

aggressivi con tutte le persone con cui si relazionava, sia nel contesto

familiare che sociale. Il risultato era un progressivo isolamento globale dagli

altri, in cui prevaleva la strategia di evitamento proprio per non tornare a

creare dinamiche conflittuali e manifestazioni di rabbia, che poi non riusciva

a controllare. Questi elementi portavano la sua capacità lavorativa a non

superare il 25%, perciò lo psichiatra curante non concordava con il perito dr. __________,

che l’aveva fissata al 65%.

Per il curante, il precario equilibrio psichico

dell’interessata, soggetto a repentini sbalzi di umore e a reazioni di rabbia

impulsive, non le permetteva di immaginare un’attività regolare continuativa

nel tempo.

Anche se si trovasse in un ambiente lavorativo

autonomo, senza doversi confrontare con superiori o colleghi, per il dottor __________

l’assicurata dovrebbe interagire con i clienti; dovrebbe riuscire a creare

buone relazioni interpersonali con loro, riuscendo ad accettare anche eventuali

malumori di questi ultimi; dovrebbe riuscire a costruire legami stabili costruiti

sulla fiducia; dovrebbe superare, citando le conclusioni molto pertinenti del

collega __________, “la sua scarsa flessibilità e intolleranza alle

frustrazioni che solitamente emerge a fronte della sensazione di

superficialità, falsità o scorrettezza anche minima che si verifichi nel

contesto in cui opera”. Inoltre, “di fronte a questo l’assicurata fatica a

trattenersi o meglio facilmente dopo poco tempo “esplode” in comportamenti che

inevitabilmente comportano reazioni di rifiuto o di scarsa comprensione del suo

atteggiamento da parte degli altri.”. Al riguardo, il medico curante ha

osservato che, come ha sottolineato il perito, il generale disfunzionamento

dell’assicurata, dettato dal suo disturbo personologico, avrebbe verosimilmente

portato l’interessata a vivere situazioni di rapido conflitto alla minima

contrarietà e successivamente di allontanamento e rifiuto da parte degli altri.

Pertanto, lo psichiatra che ha in cura l’assicurata non vedeva possibile, se

non in percentuali molto basse, un suo impiego in un’occupazione in cui la

relazione con l’altro giochi un ruolo determinante. Egli ha infine osservato

che una massaggiatrice, un’estetista o comunque una persona con qualsiasi altra

funzione di questo tipo, non può di fatto mantenersi se non riesce a costruire

una relazione minimamente funzionale con i propri clienti e a suo dire, a

questo momento, l’assicurata non era in grado, per motivi di salute, di

garantire questo obiettivo.

Su questo parere si sono espressi il 24 maggio 2017

(doc. VI/1) i dr. med. __________ e __________ dell’SMR affermando quanto

segue:

" rapporto dr. __________ del 2.5.2017: ribadisce la presa di posizione

del precedente rapporto del 10.10.2016 senza aggiungere ulteriori informazioni

di tipo medico-psichiatrico. Rammento che, in risposta al rapporto del Dr. __________

del 10.10.2016, il perito psichiatrico Dr. __________ aveva confermato le conclusioni

peritali.

Ne deriva che, in assenza di nuove informazioni

medico-psichiatriche rispettivamente di modificazioni significative di fatti

noti, rimane valido il rapporto SMR finale del Dr. __________ del 05.08.2016.”.

Infine, l’11 luglio 2017 (doc. F) il dr. med. __________

si è detto in disaccordo con le conclusioni dei colleghi, poiché il disturbo di

personalità di cui la sua paziente è affetta, riconosciuto e diagnosticato

anche dai periti dell’Ufficio AI, compromette in maniera significativa e

duratura la qualità delle sue relazioni interpersonali; i suoi agiti impulsivi,

le sue crisi di rabbia sono sempre all’origine di conflitti, che purtroppo

condizionano tutti i contesti in cui vive. Per quanto concerne l’attività di

donna delle pulizie che secondo amministrazione sarebbe conciliabile con le sue

difficoltà psicologiche, d’avviso dello psichiatra curante non sarebbe stato

considerato che non è solo l’attività di gruppo che non può essere richiesta

all’assicurata, quanto qualsiasi interazione con il prossimo che la porta,

soprattutto sul piano lavorativo, dipendente o non, a conflitti interpersonali

e atteggiamenti oppositivi anche con i superiori, ciò che comporterebbe in

breve tempo la perdita del lavoro.

Pertanto, la presa di posizione dell’amministrazione

non era condivisibile.

Al riguardo il 30 agosto 2017 (doc. XV/1) il dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha rilevato che viste le

difficoltà nei contatti interpersonali, ribaditi dallo psichiatra curante e già

evidenziati dal perito psichiatra dr. __________ (cfr. descrizione delle

risorse e dei deficit secondo mini-ICF), si era valutato dal punto di vista

medico-teorico come adeguato un lavoro da svolgere prevalentemente in

solitudine in cui il rischio di trovarsi in situazioni che l’assicurata potesse

vivere come negative rispettivamente essa si trovasse in condizioni che

potessero suscitare reazioni negative e/o accessorie fossero ridotte al minimo

se non inesistenti.

In conclusione, l’ultimo rapporto medico non

presentava nuovi elementi o modificazioni significative di fatti noti atti a

modificare le precedenti prese di posizione del Servizio Medico Regionale.

2.10. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler

qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie,

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg.

(249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente

basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e

quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione

rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra

le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il

fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come

pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale

intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.11. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l'operato dell'amministrazione.

Con la revisione del 2016 l’Ufficio AI ha debitamente interpellato

i medici curanti dell’assicurata e ha trasmesso i nuovi referti medici raccolti

al medico del Servizio Medico Regionale, il quale ha ritenuto necessario

sottoporre la ricorrente a una nuova perizia specialistica in ambito psichiatrico,

compito che è stato affidato al dr. med. __________ del CPAS, al fine di

aggiornare la situazione dopo la modifica del novembre 2015 da parte del dr.

med. __________ della propria valutazione.

Il dr. med. __________ ha quindi valutato di persona la ricorrente

in due occasioni per un totale di 180 minuti e ciò anche alla luce di tutti i

referti dei medici curanti dal 2008 in poi che sono stati messi a sua

disposizione e che l’esperto ha minuziosamente esposto nel suo rapporto

peritale del 27 luglio 2016.

Inoltre, lo psichiatra nominato dall’Ufficio AI ha avuto modo di

parlare telefonicamente con lo psichiatra curante, cui sono state riferite le

conclusioni peritali (cfr. l’informazione da terzi).

Nel luglio 2016 il perito era giunto alla conclusione che a quel

momento la capacità lavorativa dell’assicurata nell’abituale attività era del 30%

a causa del persistente disturbo di personalità; in un ambiente di lavoro

dipendente era giustificata ancora un’inabilità lavorativa del 70%. Per contro,

in un’attività confacente come indipendente nel campo del linfodrenaggio

manuale la capacità lavorativa era stimabile al 65%.

Il perito è giunto a tale conclusione rilevando che la ricorrente,

durante l’ultima formazione nel campo del linfodrenaggio manuale e dei massaggi

classici, ha dimostrato di essere in grado di contenersi senza mandare

all’aria, come aveva fatto in passato, il percorso intrapreso. Malgrado la

persistenza degli aspetti personologici, l’assicurata ha dimostrato di avere

discrete risorse tanto da essere riuscita a portare a termine il percorso

formativo come massaggiatrice, ciò che ha indubbiamente rafforzato la sua

autostima e ha dimostrato una maggiore capacità di controllo nelle situazioni

di frustrazione. Pertanto, in un’attività adeguata esercitata a titolo

indipendente, in cui possa ricavarsi uno spazio autonomo e possa prendere lei

le decisioni, l’assicurata è stata giudicata abile al 65%.

Da parte sua, il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale

ha concluso che pianificando autonomamente il suo carico di lavoro e non

dovendosi confrontare con un gruppo, la ricorrente si sarebbe trovata in una

situazione ideale con un rendimento ottimale. Lo specialista in psichiatria ha

precisato che, per analogia, qualsiasi attività, svolta in autonomia,

senza la necessità di integrazione in gruppi di lavoro, avrebbe consentito un

rendimento teorico del 65%.

Infatti, il medico SMR ha precisato nel suo rapporto finale del 5

agosto 2016 che in lavori di gruppo l’inabilità lavorativa era del 70% dal

luglio 2012, mentre per attività svolte in autonomia essa era del 35% dal 19

luglio 2016.

Lo psichiatra curante, malgrado anch’egli attribuisca le

limitazioni dell’assicurata esclusivamente ad aspetti personologici che la

limitano fortemente nell’assertività nel contatto con gli altri e

nell’integrazione nel gruppo, è di parere opposto e ritiene che la capacità

lavorativa della sua paziente sia al massimo del 25%.

Ancora nel suo ultimo rapporto dell’11 luglio 2017 il dr. med. __________

ha evidenziato che il disturbo di personalità compromette in maniera

significativa e duratura la qualità delle relazioni interpersonali

dell’assicurata e che le sue crisi di rabbia generano sempre conflitti, perciò

lo psichiatra curante non ha ritenuto nemmeno realizzabile l’attività di donna

delle pulizie, poiché non solo non può esserle richiesta un’attività di gruppo,

ma anche qualsiasi interazione con il prossimo che, sia che si tratti di un

lavoro dipendente o non dipendente, a suo dire la porterebbe a conflitti

interpersonali e atteggiamenti oppositivi anche con i superiori e quindi, a

breve termine, alla perdita del lavoro.

D’avviso del dr. med. __________, anch’egli specialista in

psichiatria e psicoterapia, questi aspetti di difficoltà nei contatti

interpersonali sono già stati valutati dal collega dr. __________ nella sua

perizia del 27 luglio 2016 e ribaditi nel complemento del 23 febbraio 2017,

perciò le affermazioni dello psichiatra curante non apportano delle novità

cliniche tali da modificare le opinioni degli esperti intervenuti su mandato

dell’amministrazione.

Il Tribunale rileva che, come ben sottolineato da questi due

psichiatri, la ricorrente è stata valutata da un punto di vista medico teorico e,

in tale contesto, gli specialisti hanno ritenuto esigibile che l’interessata

svolgesse un lavoro prevalentemente in solitudine, così da evitare di trovarsi

in situazioni in cui potessero insorgere reazioni negative o eccessive.

A questa conclusione è in sostanza giunto anche il dr. __________,

laddove ha affermato che l’insorgente deve evitare qualsiasi interazione con

il prossimo.

In tali circostanze, d’avviso del TCA, si deve ritenere esigibile

che la ricorrente svolga un’attività in cui non sia richiesta una attività di

gruppo e dove le interazioni con il prossimo siano ridotte al minimo. In un

tale contesto, e quindi in un’attività confacente al suo stato di salute, è sostenibile

che la capacità lavorativa medico teorica dell’assicurata sia del 65% e non

solo del 25% come valutato dal medico curante.

Non va infatti dimenticato che, malgrado la patologia di disturbo

della personalità, l’assicurata è riuscita comunque a portare a termine un

corso di formazione come massaggiatrice in linfodrenaggio e massaggiatrice

classica, che ha comportato la sua partecipazione settimanale – ogni fine

settimana - da ottobre 2015 a giugno 2016 e dei contatti, seppur limitati, con i

compagni di scuola e con i docenti. La ricorrente ha quindi mostrato una

sufficiente capacità di attenzione e di concentrazione nel seguire le lezioni e

nel passare l’esame per conseguire questo diploma.

Inoltre, dagli atti non risulta, e nemmeno lo stesso psichiatra lo

pretende, che l’assicurata conduca una vita in solitaria e in isolamento a

causa del suo disturbo di personalità. Anzi.

L’assicurata va in ferie, da anni intrattiene una relazione

sentimentale che, seppure difficile con scontri anche violenti e fisici, l’interessata

stessa ritiene utile e positiva, poiché riesce a farla uscire dalle proprie

rigidità e a farla sentire viva; con il compagno esce e va in giro (doc. 83

pag. 10).

Inoltre, la ricorrente ha un’unica amica, con cui talvolta si

trova per suonare la chitarra a casa di lei (doc. 83 pag. 10).

Intrattiene poi buoni rapporti con la compagna del figlio

maggiore, mentre con i due figli i contatti sono relativamente scarsi (doc. 83

pag. 10).

Alla luce di queste circostanze, la valutazione dello psichiatra

nominato dall’Ufficio AI nel 2016 che ha ritenuto che, in attività adeguate

esercitate autonomamente, il rendimento psichico dell’assicurata era ridotto

del 35%, deve essere confermata.

Occorre ribadire che sia nel 2016 sia nel 2017 il perito è giunto

a questa conclusione dopo avere attentamente valutato i pareri del dr. med. __________,

psichiatra curante della ricorrente, ed essersi confrontato con essi ben

motivando i punti discordanti e la sua opinione.

Anche i rapporti specialistici del curante del 2

maggio 2017 e dell’11 luglio 2017, quindi posteriori alla decisione impugnata, sono

stati presi debitamente in considerazione pendente causa dal collega dr.

__________ del Servizio Medico Regionale il 24 maggio 2017 rispettivamente il

30 agosto 2017 e in entrambi i casi il consulente dell’Ufficio AI non ha

rilevato nuove informazioni medico psichiatriche e modifiche significative

dello stato di salute della ricorrente, perciò ha confermato integralmente il

rapporto finale del collega del 5 agosto 2016.

D’avviso di questo Tribunale, le osservazioni e le argomentazioni

fornite dallo psichiatra del Centro peritale delle assicurazioni sociali nel

luglio 2016 e nel febbraio 2017 sono sufficientemente complete e dettagliate da

essere poste quale base di giudizio per la valutazione della capacità

lavorativa della ricorrente.

In queste circostanze, va ritenuto che dalla valutazione peritale

del 10 novembre 2015 esperita dal dr. med. __________ del SAM a quella del 19 e

22 luglio 2016 effettuata dal dr. med. __________ del CPAS, la ricorrente presenti

tuttora un disturbo di personalità. Da un lato tale patologia comporta che, dal

2012, l’assicurata risulta impossibilitata in ragione del 70% di svolgere delle

attività in gruppo, avendo difficoltà ad instaurare rapporti interpersonali;

dall’altro lato, dal 19 luglio 2016 resta possibile per l’assicurata lavorare al

65% in modo indipendente, svolgere un’attività in cui pianifichi autonomamente

il carico di lavoro e non si debba confrontare con altre persone o integrare in

gruppi.

In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti

medici che siano in grado di sovvertire le conclusioni che ha tratto il perito

dal punto di vista psichiatrico, il TCA deve ritenere come completi, chiari ed

affidabili il rapporto peritale del 27 luglio 2016 e il complemento del 23

febbraio 2017 che il dr. med. __________ ha allestito su mandato dell’Ufficio

assicurazione invalidità, il quale ha preso in considerazione anche i referti

del dr. med. __________.

In conclusione, dalla documentazione agli atti emerge che lo stato

di salute della ricorrente era migliorato dal 19 luglio 2016, nel senso che era

possibile ritenerla abile in attività che potesse svolgere in modo indipendente

senza interazione con terzi.

Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato

di salute dell’assicurata, così come da essa richiesta, non è affatto

necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere

che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente per

l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento di una

perizia giudiziaria atta a stabilire l’effettiva situazione invalidante

rispettivamente l’audizione in contraddittorio dei dr. med. __________ e __________.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Non si giustifica neppure l'audizione dei medici indicati.

Il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere

rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza federale

ribadita nella recente STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, l'obbligo di

organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone

una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di

interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (STF I 472/06 consid. 2 del 21

agosto 2007; DTF 124 V 90 consid. 6; DTF 122 V 47). È quindi

necessario che il ricorrente chieda al Tribunale esplicitamente e in maniera

chiara l’indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279 consid. 1).

Nel caso di specie, nel suo ricorso l’assicurata non ha chiesto

alcun dibattimento. Ella si è limitata a chiedere quali mezzi di prova

l’audizione in contraddittorio dei dr. med. __________ e __________, senza

tuttavia pretendere l’indizione di un pubblico dibattimento per permettere a

questi testimoni di esprimere il proprio punto di vista sullo stato di salute

della ricorrente.

La sua richiesta è dunque volta all’insuccesso.

Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare lo

stato di salute della ricorrente così come valutato nel suo rapporto il 27

luglio 2016 dal dr. med. __________ e ribadito il 23 febbraio 2017 anche dopo

avere preso conoscenza del più recente referto del 10 ottobre 2016 del dr. med.

__________.

Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche diversi medici

SMR si sono pronunciati sull’argomento e sullo stato di salute della

ricorrente, in particolare il 5 agosto 2016 (dr. med. __________), il 7 marzo

2017 (dr. __________), il 24 maggio 2017 (dr. med. __________ e __________) e

il 30 agosto 2017 (dr. __________), prendendo in considerazione non solo la

perizia psichiatrica CPAS del 27 luglio 2016 e il suo complemento del 23

febbraio 2017, ma anche tutti i rapporti dello psichiatra curante, anche quelli

allestiti successivamente alla decisione e prodotti pendente causa.

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dallo specialista

intervenuto su nomina dell’Ufficio AI.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto

dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto

alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze le contestazioni dell'assicurata devono essere

respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile.

Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI,

che ha ritenuto esservi un miglioramento delle sue condizioni di salute e della

sua capacità lavorativa rispetto alla situazione accertata nel 2015 dal dr.

med. __________, quando si era in presenza di uno stato di salute non ancora

stabilizzato.

Va di conseguenza ritenuto che dal luglio 2012 la ricorrente presentava

un’incapacità lavorativa del 70% nella precedente attività di estetista ed in altre

attività che richiedono contatti con altre persone e una buona integrazione in

un gruppo di lavoro, mentre in qualsiasi attività che poteva svolgere in

modo indipendente la sua capacità lavorativa medico teorica era del 65% dal 19

luglio 2016.

2.12. Riconosciuto

quindi il valore invalidante delle affezioni psichiche di cui soffre la

ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del

danno alla salute subìto e se ha ancora diritto a una rendita.

Essa pretende infatti il riconoscimento di una rendita intera.

L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto

la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende

dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità

lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di

ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22 consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008

del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già

ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di

attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di

esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in

posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui

realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del

mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC

1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.

205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die

Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen

und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu

entsprechen”; Doudin, La rente

d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,

op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del

25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998

p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il

risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta

infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare

un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli

elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;

RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

2.13. La ricorrente ha chiesto al

TCA di verificare il calcolo della sua perdita di guadagno, ipotizzando

l’erogazione, d’ufficio, di una rendita intera (doc. I punto 18 pag. 15).

L’amministrazione ha utilizzato il consueto metodo ordinario

mettendo a confronto il reddito che l'assicurata avrebbe conseguito nel 2014 (Fr.

47'201.-) senza il danno alla salute (reddito da valida) stabilito

statisticamente visto che l’assicurata era senza attività lavorativa e al

beneficio dell’assistenza sociale – importo di Fr. 3'708.- ricavato dalla tabella

di riferimento TA1 2012 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di statistica per il ramo 94-96 “altre attività di

servizi”, livello 1, riportato su 41,8 ore di lavoro medie nel 2014 e su 12 mesi

(doc. 84 che rinvia a doc. 58) – con quello di Fr. 32'249.- risultante da

un’ipotetica attività leggera e ripetitiva svolta nel 2014 (Fr. 52'225.-)

ridotta del 65% per la sua capacità lavorativa residua e ancora del 5% per

motivi personali (reddito da invalida), per ottenere una perdita di

guadagno del 32% (doc. 84). I redditi di partenza da valida e da invalida sono

identici a quelli ritenuti per la decisione del 2016 (doc. 58).

2.14. Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un'azienda simile.

Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o

statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto

del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza

generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI

2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze

particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti).

I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza

sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434

consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal

presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad

esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati

eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid.

3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.15. Riguardo al reddito da

valida, avendo svolto saltuariamente l’attività di ausiliaria di

pulizie e di estetista, ma non lavorando più dall’agosto 2010 (doc. 19 pag. 5),

non potendo quindi quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurata avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si deve

fare riferimento a valori empirici o statistici per quella categoria.

Dai dati statistici nazionali

e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014,

edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami

economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo

il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo percepito

mediamente in quell'anno dalle donne nel settore “altre attività di

servizi” (categoria 94-96, livello 1 di competenze) per 40 ore settimanali nel settore

privato era di Fr. 49'200.- (Fr. 4'100.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurata dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita (DTF

126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da valido nel ramo economico R, S 90-96

“Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, Altre attività di

servizi” si ha per le donne che partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014)

il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2015 a Fr.

50'676.- (Fr. 49'200.- + 3%)

e nel 2016 a Fr. 51'284,11 (Fr. 50'676.- + 1,2%) (cfr. Tabella T1.2.10 Indice

dei salari nominali, Donne, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/

home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.255182.html;

STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questo importo va infine

aggiornato al 2017 dello 0,3%, ultimo dato disponibile, ossia la stima

trimestrale per il secondo quartale per il 2017 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/ lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari/stima-trimestrale.html).

Si ha dunque un reddito lordo annuo ipotetico di Fr. 51'437,96 (Fr. 51'284,11

+ [Fr. 51'284,11 x 0,3 : 100]) nel ramo delle “altre attività di servizi”.

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa

cifra su un orario medio di lavoro settimanale nel ramo S 94-96 “Altre attività

di servizio” di 42 ore computabili nel 2016, ultimo dato

disponibile (cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e

la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, aggiornata al 2016: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.2967269.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da valido

per una donna in questo specifico settore ammonta a Fr. 54'009,86 (Fr.

51'437,96 : 40 x 42), ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Nel 2017

il reddito da valida della ricorrente sarebbe dunque ammontato a Fr.

54'009,86.

2.16. Per quanto concerne il reddito

da invalida, va qui rilevato che il consulente in integrazione

professionale si è espresso una prima volta il 5 agosto 2016 (doc. 84), quando

ha stabilito una riduzione globale del 5% dal reddito ipotetico da invalido per

altri fattori di riduzione.

In un secondo momento, prima dell’emanazione del progetto di

decisione, il 14 settembre 2016 (doc. 87) il consulente in integrazione

professionale si è pronunciato riguardo alla possibilità per l’assicurata di

essere professionalmente reintegrata, elencando le attività adeguate che l’assicurata

sarebbe stata in grado di espletare con la sua capacità lavorativa residua

stabilita dal medico SMR.

Ai fini dell’integrazione professionale, dapprima il funzionario

ha riportato alcuni punti critici del test mini ICF-APP effettuato dal perito

psichiatra e le conclusioni tratte il 5 agosto 2016 dal Servizio Medico

Regionale, in particolare che l’interessata era abile al 65% in qualsiasi

attività svolta in autonomia.

Poi l’esperto ha elencato degli esempi di attività considerate semplici,

esigibili e adeguate, nel rispetto delle limitazioni funzionali dell’assicurata,

prendendo in considerazione la sua formazione, le esperienze professionali e le

raccomandazioni mediche con particolare rispetto dell’art. 7 LAI sull’obbligo

dell’assicurato di ridurre la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro:

- Ausiliaria di pulizie nei settori ospedaliero,

industriale, domiciliare, stabili con uffici.

Attività da svolgersi prevalentemente in piedi e

in movimento, con l’ausilio di carrello per portare i prodotti per le pulizie e

di scope regolabili in base alle esigenze del soggetto. Attività che si svolge

in completa autonomia, anche qualora vi siano più ausiliari di pulizia su di un

piano, gli stessi hanno la responsabilità di un’area specifica sotto la

supervisione (eventuale) di un responsabile. L’assicurata ha già svolto dal

1998 al 2006 tale attività.

Il consulente ha quindi concluso che questa

professione era esigibile in quanto: a) non richiede un lavoro in team, b) le

relazioni interpersonali sono ridotte al minimo, c) non vi sono sollecitazioni

particolari o eccessive che possano verosimilmente compromettere l’equilibrio

psico-fisico dell’assicurata.

Il mansionario prevede di spazzare, passare

l’aspirapolvere, strofinare superfici di piccole dimensioni; utilizzare diversi

prodotti per la pulizia e la cura conformemente alle prescrizioni e alle

istruzioni; curare i differenti materiali di rivestimento dei pavimenti o delle

pareti applicando il trattamento indicato; separare i rifiuti secondo le

prescrizioni legali e prepararli per lo smaltimento o per il riciclaggio.

- Massaggiatrice linfodrenante e massaggio

classico presso un piccolo centro/struttura o come indipendente.

Attività per la quale l’assicurata sta finendo una

formazione della durata di un anno presso il centro studi di terapia

multidisciplinare di __________.

Il contesto professionale della massaggiatrice

risulta essere sicuramente rispettoso delle limitazioni indicate. Come

indipendente, a casa oppure affittando una stanza in un centro specialistico,

l’assicurata avrebbe comunque modo di gestire agenda e spazio di lavoro in modo

completamente autonomo evitando sollecitazioni ambientali e interpersonali.

Mansionario: analisi e relativa elaborazione di un

corretto approccio terapeutico; trattamenti linfodrenanti specifici in varie

parti del corpo.

In conclusione, considerate le professioni svolte dall’assicurata

(impiegata d’ufficio, insegnante, agente immobiliare, gerente di ristoranti,

ausiliaria di pulizie, estetista, formazione appena conclusa come massaggiatrice

linfodrenante), il consulente ha ritenuto che con il conseguimento del diploma

come massaggiatrice linfodrenante e con l’esperienza maturata come ausiliaria

di pulizie, l’interessata possedeva tutte le risorse e diverse opzioni per

inserirsi nel mercato libero del lavoro e quindi non v’era margine per

riconoscere formazioni mirate o complementari per migliorare la sua capacità di

guadagno.

La ricorrente ha invece obiettato che l’attività di massaggiatrice

indipendente non era attuabile, non disponendo della apposita autorizzazione ad

esercitare quale terapista complementare, l’ottenimento della quale comporta di

dovere sostenere degli esami in preparazione dei quali è possibile frequentare

un corso base di 600 ore di lezione sull’arco di tre semestri. Tuttavia, viste

le sue condizioni di salute, l’assicurata ha ritenuto al momento irragionevole

esigere che affrontasse tale preparazione e il successivo esame.

Su tale lamentela si è espresso nuovamente il 30 maggio 2017 (doc.

VI/2) il medesimo consulente in integrazione professionale che si era già

occupato del caso dell’assicurata, rilevando come sia stata la ricorrente

stessa, di sua spontanea volontà, ad intraprendere il percorso formativo di

massaggiatrice classica e linfodrenaggio, mentre a suo tempo questo percorso

era stato valutato e poi accantonato dal consulente AI, poiché i settori nei

quali si erano svolti gli accertamenti professionali – dapprima in quello

amministrativo poi come estetista – avevano dopo poco tempo perso qualsiasi

interesse agli occhi dell’assicurata.

Pertanto, il Servizio integrazione professionale deve attenersi a

quanto emerso e valutare oggettivamente le risorse residue spendibili basandosi

sul principio di “semplice e adeguato” considerando, per adeguatezza e rispetto

delle limitazioni funzionali, la via più breve per ristabilire la capacità di

guadagno dell’assicurata.

Per quanto concerne l’impossibilità, per la ricorrente, di

utilizzare il suo diploma __________, il consulente ha precisato che senza

avere ricevuto delle informazioni in merito all’ottenimento dello stesso

l’amministrazione non era a conoscenza che l’assicurata non si fosse informata

per tempo sulla necessità di un percorso formativo complementare per terminare

la sua formazione e che non avesse preventivato di sostenere l’esame aggiuntivo

per diventare terapista complementare.

Riguardo all’irragionevolezza ipotizzata dal legale

dell’assicurata nel seguire i corsi preparatori di 600 ore su tre semestri, il

consulente in integrazione professionale ha rilevato che la ricorrente aveva

appena terminato, in completa autonomia, dei corsi di oltre 300 ore sull’arco

di due semestri, comprovando così di fatto la possibilità di perseguire i suoi

obiettivi.

Considerata la presa di posizione del SIP nel suo complesso, l’esperto

ha evidenziato che rimane comunque di fatto esigibile la professione di

ausiliaria di pulizie, attività che, come rilevato nel suo precedente rapporto,

prende in considerazione e rispetta quelle che sono le limitazioni funzionali

dell’interessata.

Egli ha infine precisato, come già osservato dal dr. __________

del Servizio Medico Regionale, che la scarsa motivazione verso attività meno

gratificanti, ma rispettose delle limitazioni e che permetterebbero di

ristabilire la capacità di guadagno, non è considerata come fattore medico

invalidante.

Da quanto precede discende che l’amministrazione ha valutato

attentamente non solo lo stato di salute della ricorrente, ma anche la sua

capacità lavorativa con attinenza alla possibilità concreta di esercitarla in

varie attività lucrative.

Infatti, il consulente in integrazione professionale, esperto in

materia, ha sapientemente vagliato i vari settori di attività in cui

l’assicurata, fermo restando le limitazioni funzionali individuate dal medico

SMR, è stata ritenuta in grado di lavorare al 65%.

Espressamente interpellato al riguardo, il funzionario preposto a

tale compito ha saputo contestualizzare e posizionare l’insorgente in un

determinato settore lavorativo, tenendo ben presenti le sue reali condizioni di

salute e le sue più recenti rimostranze in merito all’attività di

massaggiatrice. Egli ha quindi vagliato i campi economici e le attività

lucrative che erano concretamente esigibili dalla ricorrente, soluzioni che

questo Tribunale ritiene plausibili e che non ha quindi motivo di mettere in

dubbio alla luce, soprattutto, del fatto che il consulente è esperto in materia

(STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA 32.2017.46 del 12 ottobre 2017).

Non va infatti dimenticato che il consulente in

integrazione professionale, che era la persona più indicata per

verificare quali attività fossero ancora possibili alla luce delle indicazioni

mediche (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; Ulrich Meyer,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, 1997, pag. 228 seg.), aveva già tenuto conto

del profilo socio-professionale della ricorrente. E a prescindere da

questa considerazione, il solo fatto per l’assicurata di non credere

all'attendibilità di tale accertamento non basta ancora a farlo ritenere

manifestamente errato (per il resto, sulla possibilità di riconvertirsi

professionalmente in attività quali quelle indicate dal consulente, che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure integrative,

cfr. sentenza 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5) (STF 9C_673/2009 del

14 aprile 2010 consid. 6.2).

2.17. Per quanto concerne il reddito

da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali ufficiali, edite

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale

aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il

reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva

utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione

(TA13).

L'Alta Corte ha però stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali

e professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.18. Per

quanto concerne il 2017, anno di eventuale soppressione del diritto alla

rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati

salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014,

edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami

economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo

il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di

Fr. 51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurata dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita (DTF

126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per le donne che

partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014) il salario lordo statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 52'297,30 (Fr. 51'600.- : 103,6 x 105) (cfr. Tabella

T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2).

Aggiornato al 2017 con

un rincaro dello 0,3%, ultimo dato disponibile, ossia la stima trimestrale per

il secondo quartale per il 2017 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/l avoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari/stima-trimestrale.html),

si ha dunque un reddito lordo annuo ipotetico di Fr. 52'454,19 (Fr. 52'297,30

+ [Fr. 52'297,30 x 0,3 : 100]).

Riportando ora queste cifre,

che si riferiscono ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana, su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016,

ultimo dato disponibile (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr.

anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e

la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana T 03.02.03.01.04.01), il salario

lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta

a Fr. 54'683,49 (Fr. 52'454,19 : 40 x 41,7),

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

2.19. Secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria.

Il 17 gennaio 2014 con sentenza

8C_80/2013 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni

distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate

all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di

soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Nel caso di specie l’Ufficio AI

ha tenuto conto di una deduzione globale del 5% del reddito da invalido per altri

fattori di riduzione (doc. 84).

Il TCA ritiene che, da una valutazione complessiva, il tasso di

deduzione del 5% sia adeguato e ciò tenendo anche conto delle limitazioni

funzionali indicate dal perito e dai medici SMR. Non v’è quindi alcun motivo

per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione

della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti

riconosciuti dalla giurisprudenza.

Peraltro, la ricorrente non ha espressamente contestato tale

riduzione.

2.20. Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalida rivalutato ammontante nel 2017 a Fr. 54'683,49 va ritenuto

nella misura del 65% stante la

ridotta capacità lavorativa esigibile dell’assicurata (Fr.

54'683,49 x 65 : 100 = Fr. 35'544,27) e in seguito questo nuovo reddito

va diminuito del 5% per tenere

conto delle circostanze personali, ottenendo così l’importo di Fr. 33'767.- (Fr. 35'544,27 - [Fr. 35'544,27 x 5 : 100]).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 54'009,86 corrispondente al reddito (ipotetico) da

valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nell'anno 2017 per

l'attività di servizi esercitata al 100% senza il

danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 37,48% ([Fr. 54'009,86 - Fr. 33'767.-] : Fr. 54'009,86 x 100), che va arrotondata al 38%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

2.21. Alla luce di tutto quanto

esposto, dall'inabilità lavorativa del 70% nelle precedenti

attività di carattere dipendente sorta nel luglio 2012, che un anno dopo ha

permesso alla ricorrente di beneficiare di tre quarti di rendita (grado AI 68%),

ora essa non può più beneficiare di una rendita di invalidità.

Infatti, tenuto conto di una capacità lavorativa

residua del 65% dal luglio 2016 quale ausiliaria di pulizie e in altre attività

adeguate svolte a titolo indipendente, la perdita di guadagno del 38% stabilita

da questo Tribunale fa sì che la ricorrente non abbia più diritto a una rendita

AI dal 1° maggio 2017 giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI.

Questo Tribunale non può quindi che confermare la decisione di

soppressione della rendita d'invalidità stabilita dall’Ufficio AI con la decisione

impugnata.

È comunque utile rilevare che il potere cognitivo del

TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla

base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121

V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurata

intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso,

giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05

del 31 gennaio 2007).

2.22. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

2.23. Quest’ultima ha tuttavia

chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio (doc. I).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che

prevede che:

"

1 L'assistenza

giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

Considerandi

2.

L'assistenza giudiziaria è

concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti,

l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3.

Essa è esclusa se la

procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se

l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, il TCA osserva che alla luce delle

considerazioni esposte il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito

favorevole, tanto che le era stato negato il ripristino dell’effetto sospensivo

al ricorso.

Come visto, i certificati medici prodotti dall’insorgente non sono

stati in grado di mettere in dubbio le dettagliate e complete valutazioni

effettuate dal perito psichiatra nominato dall’Ufficio AI, che peraltro sono

state confermate a più riprese da diversi medici specialistici del Servizio

Medico Regionale.

Facendo quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari

per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti