32.2017.71
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23 novembre 2017Italiano105 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.71
TB
Lugano
23 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 marzo 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 14 ottobre 2013 (doc. 3) RI
1, 1962, di formazione maestra di scuola elementare ed estetista, ha chiesto
prestazioni AI a causa di disturbi ansiosi e depressivi che la rendevano
inabile al 100%.
1.2. L’Ufficio AI ha intrapreso i
necessari accertamenti presso i medici curanti e il nella primavera del 2014
(doc. 19) l’assicurata è stata sottoposta a una visita peritale pluridisciplinare.
Il medico SMR ha ritenuto il 22 luglio 2014 (doc. 20) che, stante
una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD-10: F33.0), l’interessata
fosse inabile al 30% in qualsiasi attività dal luglio 2012.
Durante il 2014 e il 2015 l’assicurata ha effettuato degli
accertamenti professionali in ambito amministrativo ed estetico (docc. 25, 37,
42 e 46), che però non sono andati a buon fine.
Di conseguenza, e alla luce anche del rapporto dello psichiatra
curante dell’11 agosto 2015 (doc. 43) che riteneva l’assicurata abile al 30%,
il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha chiesto il 5 ottobre
2015 (doc. 48) al Servizio Accertamento Medico una presa di posizione, che è
giunta il 18 novembre 2015 (doc. 53) e che concordava con il parere del medico
specialista curante. Nel rapporto finale del 23 novembre 2015 (doc. 60) l’SMR
ha quindi concluso che l’inabilità lavorativa era del 70% dal luglio 2012 in
qualsiasi attività lavorativa a causa di una sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale lieve (ICD.10: F33.0) e di un disturbo di personalità
emotivamente instabile con tratti borderline e impulsivi (doc. 61).
Con decisione del 2 marzo 2016 (docc. 68 e 71) l’Ufficio AI le ha
attribuito una rendita di invalidità di tre quarti (grado AI 68%) dal 1° luglio
2013 – dopo un anno di attesa -, ma trattandosi di una richiesta tardiva la
prestazione le sarebbe stata versata dal 1° aprile 2014 - 6 mesi dopo la
presentazione della richiesta.
1.3. Stante uno stato di salute
non stabilizzato, l’amministrazione ha subito avviato una procedura di
revisione d’ufficio del diritto dell’assicurata (doc. 73), consultando i medici
curanti (docc. 74, 76) e l’SMR, il quale il 13 maggio 2016 (doc. 77) ha
ritenuto opportuno valutare l’evoluzione delle condizioni di salute
dell’assicurata dal 18 dicembre 2015 in poi. Il Centro peritale per le
assicurazioni sociali l’ha visitata nel luglio 2016 (doc. 83) e sulla scorta
del rapporto finale dell’SMR del 5 agosto 2016 (doc. 85), che ha confermato un’inabilità
lavorativa del 35% dal 19 luglio 2016, e del parere del consulente in
integrazione professionale (docc. 84 e 87), con decisione del 15 marzo 2017
(doc. A), confermata anche a seguito delle osservazioni mediche del 10 ottobre
2016 (doc. 92) al progetto di decisione del 19 settembre 2016 (doc. 86) che
sono state sottoposte al CPAS per una presa di posizione (doc. 97) e che hanno
portato il dr. med. __________ dell’SMR il 7 marzo 2017 (doc. 98) a confermare
il rapporto finale del 5 agosto 2016 del dr. med. __________, l’Ufficio AI ha
soppresso la rendita di invalidità, stante un grado AI del 32%.
1.4. Il 4 maggio 2017 (doc. I) RI
1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di concedere l’effetto
sospensivo al ricorso e di accordarle l’assistenza giudiziaria.
Nel merito, la ricorrente ha postulato l’annullamento della
decisione di soppressione della rendita contestando l’avvio della revisione del
suo diritto non essendo dati i presupposti dell’art. 17 LPGA, visto che le
circostanze, dal profilo medico, non erano mutate e l’avvio di una nuova
formazione non poteva dare luogo a una revisione. Era cambiato, invece, lo
specialista incaricato dall’Ufficio AI che l’ha peritata senza però rispettare
la procedura aleatoria di nomina, perciò l’insorgente ha chiesto “di
invalidare la perizia __________ sulla base di una perizia, che si
chiede espressamente, per l’accertamento dell’applicazione corretta del sistema
aleatorio nella designazione del medesimo.” (doc. I punto 6 pag. 6).
Inoltre, le difficoltà che l’assicurata riscontra nei rapporti con
Fatti
i clienti, confermate dallo psichiatra curante nel suo parere del 2 maggio 2017
(doc. D), non possono giustificare una sua capacità lavorativa del 65% ritenuta
dal secondo perito dell’Ufficio AI.
Per contro il dr. med. __________, che per primo l’ha peritata, preso
atto delle valutazioni della datrice di lavoro presso cui ha effettuato un
periodo di accertamento professionale come estetista, ha indicato che “è
stata evidenziata un’importante difficoltà dell’A. nell’istaurare dei rapporti
interpersonali di collaborazione e a mantenere una minima continuità lavorativa
(…). Il perito ha dunque, come visto, accertato un’inabilità lavorativa del
70%.” (doc. I punto 8 pag. 7).
La ricorrente ha poi ricordato di avere intrapreso nell’ottobre
2015, a sue spese, una formazione di medicina accademica e di drenaggio
linfatico manuale che ha concluso nel giugno 2016 rispettivamente nel settembre
2016. Tuttavia, questi diplomi non sono sufficienti per potere operare come indipendente
e “appare al momento irragionevole, viste le condizioni di salute della
stessa, esigere che ella affronti tale preparazione e il successivo esame.”
sull’arco di tre semestri per ottenere l’autorizzazione d’esercizio quale
terapista complementare. Considerato che il perito dr. med. __________ ha
stabilito una capacità lavorativa del 65% in un’attività confacente come
indipendente nel campo del linfodrenaggio manuale e che il Servizio Medico
Regionale ha rilevato che per ottenere una tale capacità bisognerebbe aiutare
l’interessata a collocarsi come operatore indipendente in tale ambito, non
avendo però essa la possibilità di operare come indipendente mancandole le
qualifiche e i permessi, a suo dire a maggior ragione tale capacità lavorativa
non trova fondamento.
Per quanto concerne la capacità lavorativa del 65% stabilita dal
perito, l’insorgente ha evidenziato trattarsi di una capacità massima ma che,
come rilevato, non potrebbe raggiungere in un’attività confacente come
indipendente nel campo del linfodrenaggio manuale ma, semmai, come dipendente.
Essa ha ricordato di avere fatto un tentativo nell’ambito dell’accertamento
professionale quale estetista dipendente, che però non è andato a buon fine,
tanto che il perito ha modificato la sua valutazione e ha concluso per una
capacità lavorativa del 30%. Pertanto, se è stata ritenuta inabile al 70% come
estetista dipendente, non può essere ritenuta abile al 65% come massaggiatrice
dipendente, poiché si tratta di due attività simili nelle modalità di esecuzione
e le circostanze mediche non sono mutate, visto che anche il dr. med. __________
ha confermato la presenza e la persistenza del disturbo di personalità.
A suo dire, esigendo l’esercizio di un’attività indipendente, il
perito non avrebbe valutato a sufficienza la problematica della interazione con
i clienti, limitandosi ad affermare che potrebbero riattivarsi alcune dinamiche
tipiche dell’assicurata, circostanza che anche lo psichiatra curante ha ben
rilevato e che l’ha portato a propendere per una capacità lavorativa del 25%
(doc. D).
Infine, l’assicurata si è rimessa al TCA per il calcolo del
salario da valido, affermando che “Peraltro non è neppure peregrino
ipotizzare che il TCA possa, a fronte di un’accertata incapacità, di erogare
d’ufficio una rendita intera.” (doc. I punto 18 pag. 15).
Da ultimo, l’insorgente ha chiesto spiegazioni all’Ufficio AI in
merito alla decisione del 4 gennaio 2017 (doc. 95) presente agli atti, con cui
le si assegnava una rendita di tre quarti.
1.5. Con risposta del 14 giugno
2017 (doc. VI) l’Ufficio assicurazione invalidità, interpellati il Servizio
Medico Regionale (doc. VI/1) e il consulente in integrazione professionale
(doc. VI/2), ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la
soppressione della rendita, giacché dal profilo medico le valutazioni peritali
erano valide e andavano ratificate.
L’amministrazione ha riassunto l’intero iter che l’ha portata a
sopprimere la rendita di tre quarti (grado AI 68%) riconosciuta alla ricorrente
dal 1° luglio 2013. L’Ufficio AI ha ricordato che con la decisione del 2 marzo
2016 di attribuzione di una rendita ha informato l’interessata che, risultando
ancora in cura e non essendo i certificati medici agli atti concludenti,
restava aperta la possibilità di procedere a una revisione, che nel 2015 il dr.
med. __________ dell’SMR ha ritenuto opportuno attuare immediatamente a seguito
della valutazione peritale psichiatra del dr. med. __________.
Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha quindi
ritenuto necessario procedere a una nuova perizia psichiatrica, che è stata
affidata al Centro peritale per le assicurazioni sociali e per esso al dr. med.
__________, il cui rapporto del luglio 2016 è stato confermato dal dr. med. __________
il 5 agosto 2016. Anche a seguito delle osservazioni dell’ottobre 2016 dello
psichiatra curante dr. med. __________, nel febbraio 2017 il perito CPAS ha
confermato la propria valutazione.
L’amministrazione ha fondato il suo giudizio della capacità
lavorativa residua dell’assicurata sulla dettagliata perizia del CPAS e sul
rapporto finale dell’SMR dell’agosto 2016, rilevando che la procedura aleatoria
di nomina del perito non si applica alle perizie monodisciplinari, ma solo a
quelle pluridisciplinari. Inoltre, il dr. med. __________ non collabora più con
il Servizio Accertamento Medico dal 2015, perciò la perizia di decorso doveva
essere per forza attribuita a un altro specialista, che l’assicurata non ha ricusato
quando le è stato comunicato il nominativo. Pertanto, la conclusione a cui è giunto
il perito psichiatra – assicurata abile al 65% in attività adeguate rispettose
di determinati limiti funzionali - va confermata. La documentazione medica
allegata al ricorso è stata vagliata dai dr. med. __________ e __________ dell’SMR
pendente causa, i quali hanno confermato il rapporto finale del collega del 5
agosto 2016, perciò l’Ufficio AI ha concluso che non vi sono elementi di natura
medica che comprovino un’incapacità lavorativa superiore a quella già accertata
dai periti.
Dal profilo economico, non essendovi contestazioni sul paragone
dei redditi, l’amministrazione ha confermato il grado AI del 32% e ha ricordato
che il consulente in integrazione professionale aveva indicato il 14 settembre
2016 le attività semplici, esigibili e adeguate che l’assicurata poteva ancora
effettuare in considerazione della sua formazione, delle sue esperienze
professionali e delle raccomandazioni mediche, citando i lavori come ausiliaria
di pulizia, di massaggiatrice linfodrenante e di massaggiatrice classica e concludendo
che l’assicurata, con il conseguimento del diploma di massaggiatrice
linfodrenante e l’esperienza maturata in qualità di ausiliaria di pulizie,
possedeva tutte le risorse e diverse opzioni per inserirsi nel mercato libero
del lavoro. Pendente causa il consulente ha preso posizione sulle rimostranze
della ricorrente e ha ribadito che rimane esigibile la professione di
ausiliaria di pulizie. Inoltre, la scarsa motivazione verso attività meno
gratificanti, ma rispettose delle limitazioni e che permetterebbero di
ristabilire la capacità di guadagno, non sono considerati come fattori medici
invalidanti.
All’assicurata può quindi essere ragionevolmente chiesto di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa in settori di attività accessibili
a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive. Vi sono poi
nell’ambito industriale e nel settore delle prestazioni di servizi delle
attività che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e/o una
formazione specifica e che non richiedono contatti con la clientela e/o attiva
collaborazione con i colleghi.
Da ultimo, sulla richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo
alla decisione di soppressione, l’amministrazione ha evidenziato che i periti
hanno osservato uno stato di salute migliorato, tanto che la capacità
lavorativa residua medico-teorica era del 65% in attività adeguate e il grado
di invalidità non più tutelabile, perciò non v’era alcun interesse per
l’Ufficio AI di continuare a erogare una rendita non più giustificata, stante
oltretutto il rischio di non potere recuperare le prestazioni versate a torto.
1.6. Il 27 giugno 2017 (doc. X) il
vicepresidente del Tribunale ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto
sospensivo.
1.7. La ricorrente il 14 luglio
2017 (doc. XI) ha ribadito la sua richiesta di annullamento della decisione di
soppressione della rendita.
Ella ha rilevato di seguire da anni una terapia psichiatrica
costante che l’aiuta a gestire le attività quotidiane, ma che non le consente
di essere attiva nel mondo del lavoro. Il referto del dr. med. __________
dell’ottobre 2016 stabiliva una chiara diagnosi e ne spiegava le implicazioni
sulla capacità lavorativa, che non è però stata recepita dal perito. Il nuovo
parere dello psichiatra curante (doc. F) indica chiaramente che qualsiasi
interazione con il prossimo non può essere richiesta all’assicurata.
Sul calcolo economico l’insorgente si è nuovamente rimessa
all’accertamento del TCA per i redditi da valido e da invalido.
Sulla attuabilità di un’attività lucrativa come ausiliaria di
pulizie, l’assicurata ha rilevato che le difficoltà non sono dovute alla
mancanza di motivazione inventata dal consulente AI, ma alla sindrome
depressiva ricorrente e al disturbo di personalità emotivamente instabile con
tratti borderline e impulsivi di cui soffre, accertati anche dal perito nel
2015. L’interessata ha rilevato che tale disturbo non sparisce dall’oggi al
domani, eppure dopo neanche un mese dall’attribuzione di una rendita AI di tre
quarti l’Ufficio AI ha avviato una revisione, qui contestata. Al riguardo,
l’insorgente ha evidenziato che l’amministrazione “sorvola incredibilmente
su tale subitanea revisione senza prendere posizione sulle argomentazioni della
ricorrente. L’Amministrazione precisa unicamente che l’A. avrebbe potuto
contestare la necessità di esperire un nuovo accertamento peritale (sic!). Tale
argomentazione è pretestuosa (…).
Inoltre sul formulario di revisione della rendita d’invalidità
inviato agli assicurati non è indicata la possibilità di contestare il nuovo
accertamento.” (doc. XI punto 6 pag. 5).
Riferendosi all’art. 87 cpv. 1 lett. a OAI, l’assicurata ha
osservato che il termine fissato dal dr. med. __________ per procedere con una
revisione era “immediatamente”, ma che “appare assurdo in un contesto di
sindrome depressiva ricorrente e disturbo di personalità emotivamente instabile
poter prevedere, a soli pochi mesi dalla presa di posizione del perito AI dr. __________,
una possibile modifica importante del grado d’invalidità, a maggior ragione
“immediatamente”.” (doc. XI punto 7 pag. 6). A suo dire, tale revisione era
quindi del tutto ingiustificata e per di più le ha causato grossi danni
economici, visto che ha ricevuto la rendita durante la procedura di divorzio
con conseguente diminuzione del contributo alimentare versato dall’ex coniuge e
poco dopo si è però “ritrovata senza un soldo e in assistenza.”.
L’insorgente ha infine ribadito l’impossibilità di esercitare al
65% un’attività lucrativa come stabilito dal dr. med. __________, e ciò anche
in un’attività svolta in autonomia.
Essa ha da ultimo rilevato che l’Ufficio AI non si è espresso
sulla richiesta di spiegazioni in merito alla decisione del 4 gennaio 2017 di
attribuzione di una rendita di tre quarti.
1.8. Il 31 agosto 2017 (doc. XV)
l’amministrazione ha riportato per esteso il parere del dr. med. __________
dell’SMR (doc. XV/1) a cui è stato sottoposto l’ultimo referto del dr. med. __________
e ha quindi chiesto al TCA di respingere il ricorso.
La ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XVI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che, nell’ambito di una revisione d’ufficio, l’Ufficio
assicurazione invalidità ha soppresso il diritto a tre quarti di rendita
riconosciuto all’assicurata nel 2016 (docc. 68 e 71) con effetto dal 1° luglio 2013
poiché, dopo la perizia psichiatrica di decorso del 27 luglio 2016, dal profilo
medico è stato riscontrato un miglioramento dello stato di salute
dell’assicurata, la quale da allora sarebbe abile al lavoro al 65% in attività
adeguate che richiedano buona integrazione dentro un gruppo di lavoro e dal
calcolo effettuato con il metodo ordinario di raffronto risulterebbe un grado
AI del 32%.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato,
in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di
difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:
TF] con sentenza U 156/05 del 14
luglio 2006, consid. 5).
2.3. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica,
che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il
futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile
di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare
una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
La revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di
aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento
della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI);
o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare
una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI). Invece, se è fatta domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto
all'invalidità è cambiato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora
la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza
siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è
stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo
esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2
(art. 87 cpv. 3 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato
ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art.
88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,
al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (lett. a).
Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data
in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se
quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’art. 77 (lett. b).
L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma
anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a
edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag.
95).
Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che
l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico
dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di
riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui
l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica
ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330,
119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che
l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va
stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111
V 197).
2.4. La costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante
(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112
V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p.
323).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;
DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,
da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti
al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109
V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,
p. 379).
A proposito della notevole modifica del grado
d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPGA,
nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite
dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di
fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un
superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione
personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).
Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una
revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche
il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha
rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le
circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il
diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130
V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti).
Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante
(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza
9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013,
l’Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17
cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige
in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole
dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.
Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia
in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012
consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale
federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid.
4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014
del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per
questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e
della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico
esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).
2.5. Va ancora ricordato che per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2
l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra
l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le
nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
Va infine rilevato che nella DTF 141 V 281 il Tribunale federale
ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
2.6. Nel caso di specie, dopo
avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e sentito il parere del
Servizio Medico Regionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto nel
2014 una perizia pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico
(doc. 19), sui cui esiti si è basato il dr. med. __________ nel rapporto finale
SMR del 22 luglio 2014 ritenendo l’assicurata abile al 70%.
Sono seguiti due accertamenti professionali tuttavia non andati a
buon fine, sia in campo amministrativo sia in ambito estetico.
Sulla scorta del parere del 2015 del dr. med. __________,
psichiatra curante, che riteneva l’assicurata inabile al lavoro al 70%, i
periti sono stati reinterpellati e il 18 novembre 2015 il SAM (dr. __________) ha
modificato la sua precedente valutazione del 2014 e si è detto d’accordo con
una capacità lavorativa del 30%, confermata il 23 novembre 2015/17 dicembre
2015 dal dr. med. __________ dell’SMR, anch’egli specialista FMH in psichiatria
e psicoterapia.
L’Ufficio AI ha a sua volta fatto proprie le conclusioni del
medico SMR per emettere il progetto di decisione del 18 dicembre 2015 con cui
stabiliva al 70% la riduzione del rendimento in qualsiasi attività dal 1°
luglio 2012, ciò che dava diritto all’assicurata a una rendita di tre quarti,
confermata il 2 marzo 2016 (grado AI 68%).
Su proposta del predetto medico SMR, l’Ufficio AI ha avviato immediatamente
una revisione del diritto alla rendita acquisendo informazioni presso i medici
curanti e, alla luce di tali certificati, il dr. med. __________, anch’egli
specialista in psichiatria attivo presso il Servizio Medico Regionale, ha ritenuto
opportuno una nuova perizia per definire l’evoluzione dei disturbi psichici.
Nel rapporto peritale del 27 luglio 2016 (doc. 83) il dr. med. __________
del CPAS ha concluso che per gli ultimi sei mesi confermava l’incapacità
lavorativa del 70% nell’abituale professione, mentre in un’attività confacente
come indipendente nel campo del linfodrenaggio manuale, in cui l’assicurata
potesse ricavarsi uno spazio autonomo e con potere decisionale, la capacità
lavorativa era stimabile in un 65%, inteso come rendimento ridotto.
Il medico SMR (dr. __________) ha fatto proprie tali conclusioni il
5 agosto 2016, che sono state confermate il 7 marzo 2017 dal dr. med. __________
anche a seguito del rapporto del 10 ottobre 2016 del dr. med. __________ e
della relativa presa di posizione del 23 febbraio 2017 (doc. 97) del perito dr.
med. __________. Pertanto, l’amministrazione ha emesso il 15 marzo 2017 una
decisione che sopprimeva il diritto alla rendita dell’assicurata, in quanto la
perdita di guadagno era stata stabilita nel 32%.
2.7. In primo luogo occorre
esaminare la contestazione della ricorrente riguardo alla validità della
revisione operata d’ufficio dall’amministrazione del suo diritto a tre quarti
di rendita attribuitole il 2 marzo 2016.
Va qui innanzitutto osservato che la revisione non costituiva una
novità ed era stata già annunciata. Infatti, tanto nel progetto di decisione del
18 dicembre 2015 quanto nella seguente decisione di attribuzione di una
rendita, nelle motivazioni è indicato che dal 1° luglio 2013 l’assicurata avrà
diritto a tre quarti di rendita di invalidità, tuttavia versata soltanto dal 1°
aprile 2014 trattandosi di una domanda tardiva. Inoltre, a pagina 3 figura quanto
segue:
" Al momento
lei risulta tuttavia ancora in cura e gli atti sui quali lo scrivente Ufficio
ha basato il proprio giudizio non sono concludenti, non potendo quest’ultimo
esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità di guadagno.
È pertanto resa attenta in merito al fatto che rimane
impregiudicata la possibilità di procedere a una revisione (art. 17 LPGA), che
potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta
a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie.”.
L’assicurata era quindi stata debitamente informata dall’Ufficio
AI che la decisione appena emessa non sarebbe stata definitiva, ma che sarebbe
stata oggetto di una revisione, motivata dal fatto che il suo stato di salute
non si era ancora stabilizzato, che essa seguiva una cura e che gli atti medici
raccolti non erano definitivi, ovvero non permettevano di stabilire la sua
capacità residua.
Il medico SMR ha ben chiarito questo procedere con scritto del 30
agosto 2017 (doc. XV/1), in cui ha affermato che “Si era deciso di chiudere
il caso con attribuzione di rendita e procedere con revisione immediata proprio
per venire incontro agli interessi della stessa assicurata e non perseverare in
un’istruttoria lunga, complessa e non conclusiva, alla luce di una situazione
medica non ancora stabilizzata.”.
In effetti, questo modo di procedere è stato favorevole alla
ricorrente. Se l’amministrazione avesse agito diversamente, ritenuto che la
fase di accertamento delle condizioni di salute dell’assicurata si sarebbe
protratta ancora per dei mesi, in quel lasso di tempo nessuna prestazione le sarebbe
stata versata.
Non va poi dimenticato che la domanda di prestazioni AI era stata
depositata nell’ottobre 2013 e che l’istruttoria medica si era protratta a
lungo, anche in considerazione del fatto che negli anni 2014 e 2015 l’assicurata
è stata sottoposta ad accertamenti professionali della sua capacità
reintegrativa e lavorativa per potere valutare il diritto a prestazioni, oltre
che a una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica e internistica).
Il 23 novembre 2015 il dr. med. __________ del Servizio Medico
Regionale ha osservato che “Alla luce di fattori biosociali che potrebbero
avere rispettivamente possono influenzare lo stato di salute e della nuova
valutazione proposta dal perito psichiatra Dr. __________ e dai medici SAM, è
opportuno procedere con revisione immediata.”. Lo psichiatra dell’SMR è
giunto a tale conclusione dopo avere preso atto del rapporto peritale di
complemento del dr. med. __________ del 10 novembre 2015, allegato alla
risposta del Servizio Accertamento Medico del 18 novembre 2015 (doc. 53), con
cui il perito psichiatra ha modificato la sua valutazione dopo avere esaminato
il rapporto dell’11 agosto 2015 del collega dr. med. __________, psichiatra
curante dell’interessata, e i rapporti di osservazione lavorativa allestiti
dalla consulente in integrazione professionale.
Sulla scorta delle nuove indicazioni del dr. med. __________, che ha
modificato nel 70% la sua precedente valutazione di incapacità lavorativa
dell’assicurata del 30% e visti i fattori biosociali che potevano influenzare
lo stato di salute dell’assicurata, d’avviso del TCA è quindi a giusta ragione
che, in virtù dell’art 17 LPGA, in presenza di una modifica rilevante delle circostanze
suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita,
l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio subito dopo avere emanato la
decisione di attribuzione di una rendita.
Questo modo di agire dell’amministrazione, che si manifesta quando
la situazione medica dell’assicurato non è ancora chiara e stabile, è ormai una
prassi consolidata e non v’è qui motivo di metterla in discussione, anche
perché generalmente è favorevole all’assicurato, il quale di fronte a una
malattia non chiara e non ancora definitivamente accertata dal profilo medico e
per le conseguenze che può avere sulla sua capacità lavorativa, si vede
attribuire una rendita di invalidità nell’attesa che il suo stato di salute si
stabilizzi e che i medici dell’Ufficio AI arrivino a una chiara definizione
della sua capacità lavorativa (nella STCA 32.2017.42 del 5 ottobre 2017, l’amministrazione
ha proceduto in modo identico, attribuendo all’assicurato una rendita intera e,
stante uno stato di salute non stabilizzato, avviando d’ufficio una procedura
di revisione che è sfociata nella conferma del diritto alla rendita intera e
nel contempo ha dato luogo a una nuova revisione d’ufficio, cfr. consid. 1.3).
Stante quanto precede, la lamentela ricorsuale - peraltro errata laddove
sostiene che la revisione deriverebbe dal fatto che l’assicurata abbia iniziato
una formazione professionale (doc. I punto 10 pag. 10) - secondo cui non v’era
stato alcun cambiamento importante delle circostanze tale da giustificare una
revisione e che quindi tale rimedio non fosse necessario, va integralmente
respinta di fronte a delle condizioni di salute non ancora stabilizzate, tanto
che tra il maggio 2014 e il mese di novembre 2015 è risultato che la situazione
era mutata a tal punto da portare il perito a cambiare la propria opinione.
2.8. Per quanto concerne la definizione
della capacità lavorativa della ricorrente, quest’ultima ha avantutto contestato
la validità della nomina del 19 maggio 2016 (doc. 79) del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.
A suo dire, non sarebbe stata rispettata la procedura aleatoria di
nomina, metodo che, per contro, era stato correttamente scelto nel 2014 per la
nomina del Servizio Accertamento Medico e in particolare dello psichiatra dr.
med. __________.
Questa critica va disattesa.
Infatti, come ha correttamente rilevato l’Ufficio AI nella sua
risposta, la procedura di nomina dei periti in virtù del sistema di attribuzione
del mandato secondo il principio di causalità (metodo aleatorio) si riferisce
soltanto alle perizie che interessano tre o più discipline mediche (DTF 139
V 349 consid. 5.2.1).
In questo senso il tenore del nuovo art. 72bis OAI, in vigore dal
1° marzo 2012, che il Tribunale federale ha ritenuto essere conforme al diritto
(DTF 139 V 349 consid. 2.2 e 5.4):
" 1 Le perizie che
interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale
con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione.
2 I
mandati sono attribuiti con metodo aleatorio.”.
La successiva DTF 139 V 496 ha precisato al considerando
4.1 che al fine di assicurare una procedura amministrativa e di ricorso
equa, la DTF 137 V 210 ha posto, al considerando 3, alcuni principi (diritto di
partecipazione, diritto a una decisione incidentale impugnabile) e
raccomandazioni aventi quale scopo di definire uno standard uniforme delle perizie
mediche pluridisciplinari presso i SAM. L'UFAS ha quindi adottato il
sistema Suisse MED@P destinato agli Uffici AI per l'attribuzione su base aleatoria
dei mandati delle perizie mediche pluridisciplinari (art. 72bis OAI).
Questi principi e queste raccomandazioni, ad eccezione dell'attribuzione del
mandato su base aleatoria, sono applicabili per analogia anche alle perizie
mono e bidisciplinari (DTF 139 V 349 consid. 5.4) e si applicano
anche agli altri ambiti delle assicurazioni sociali toccati da questa problematica
(DTF 138 V 318 consid. 6.1), ma non sono estendibili anche nel caso in cui una
perizia medica sia effettuata per conto di un assicuratore malattia privato
per perdita di guadagno (STF 8C_15/2015 del 31 marzo 2015; per un caso di
applicazione: STCA 32.2016.67 del 15 marzo 2017).
Anche nel 2014, con la DTF 140 V 507, l’Alta Corte
ha ricordato al considerando 3.2.1 che la scelta del perito in ambito di
perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo
aleatorio (DTF 139 V 349 consid. 5.2.1) e che non c’è spazio per la nomina
consensuale del perito.
In virtù di questa giurisprudenza, trattandosi in
specie di una perizia monodisciplinare (psichiatrica), è indubbio che la nomina
del dr. med. __________, e per esso del Centro peritale per le assicurazioni
sociali, non presti il fianco ad alcuna critica di carattere formale e
procedurale.
Ne discende che la pretesa di invalidare la perizia
del 27 luglio 2016 “sulla base di una perizia, che si chiede
espressamente, per l’accertamento dell’applicazione corretta del sistema
aleatorio nella designazione del medesimo” (doc. I punto 6 pag. 6), va
respinta.
2.9. L’insorgente ha
criticato anche il contenuto del secondo rapporto peritale in ambito
psichiatrico, che nel 2016 l’ha ritenuta abile al lavoro in ragione del 65% in
attività confacenti come in un lavoro da indipendente nel campo del
linfodrenaggio manuale.
L’assicurata ha evidenziato, come ritenuto in
precedenza dal suo medico psichiatra e che ancora pendente causa il dr. med. __________
ha ribadito, che la sua capacità lavorativa è invece del 25% a causa
dell’estrema difficoltà a gestire le contrarietà e a tollerare le frustrazioni,
che le causano frequenti conflitti anche aggressivi con le persone con cui si
relaziona (doc. D).
In un primo momento, come visto, nel maggio 2014 il
dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha visitato la ricorrente
e, a causa di una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio lieve, l’ha
ritenuta abile al lavoro in misura del 70%, rilevando che la diminuzione della
capacità lavorativa era dovuta alla compromissione delle funzioni volitive
(astenia, apatia, abulia) che era rilevante e rendeva l’assicurata lenta, con
una minore resistenza, con una minore caricabilità e con una minore affidabilità,
tanto che consigliava di proseguire con la presa a carico specialistica con
trattamento psicofarmacologico e psicoterapico (doc. 19 pag. 128).
Preso atto del rapporto dell’11 agosto 2015 (doc.
43) del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, curante
dell’assicurata che l’ha ritenuta invece inabile al lavoro al 70% per ansia
generalizzata e disturbo di personalità emotivamente instabile, e dei rapporti della
consulente in integrazione riferiti agli accertamenti professionali messi in
atto che hanno evidenziato un rendimento molto basso, non superiore al 30%
accompagnato da varie problematiche relazionali, nel novembre 2015 (doc. 53) il
dr. med. __________ si è detto d’accordo con il collega. Il perito psichiatra
ha ritenuto che la diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile definita
dallo psichiatra curante assumesse un valore di malattia invalidante tale da
avere un’influenza importante sulla capacità lavorativa dell’interessata al
punto da giudicarla di non essere in grado di lavorare oltre il 30% in
qualsiasi attività.
Per potere allestire il 27 luglio 2016 (doc. 83) la
perizia di decorso dal 18 dicembre 2015 in avanti come disposto dallo
specialista psichiatra SMR dr. med. __________ (doc. 77), il dr. med. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, ha avuto due colloqui il 19 e il 22 luglio
2016 per una durata totale di 180 minuti con l’assicurata e telefonicamente con
il collega __________.
Nel suo rapporto peritale ha elencato tutti gli atti
dal 2008 in poi che sono stati messi a sua disposizione e che sono stati
considerati ai fini della valutazione psichiatrica. Egli ha inoltre esposto l’anamnesi
che ha ripercorso insieme all’interessata, l’esame clinico secondo AMDP-System,
la valutazione psicodiagnostica o psicometrica, la descrizione della giornata,
la terapia in atto (colloqui a cadenza settimanale con il dr. med. __________ e
sedute di rilassamento presso un collaboratore dello psichiatra curante).
L’esperto ha posto la diagnosi di disturbo misto
della personalità (ICD-10: F61).
Nella sua valutazione, il perito ha ricordato che
l’assicurata ha intrapreso una formazione in drenaggio linfatico manuale e massaggio
classico, che l’ha tenuta impegnata un week-end al mese dall’ottobre 2015 al
giugno 2016, non riuscendo però a superare l’esame finale per un disguido
burocratico. Egli ha osservato che la frequentazione del corso, i rapporti con
i colleghi e la modalità con cui ha affrontato lo studio confermavano alcuni
aspetti funzionali e disfunzionali dell’assicurata che avevano indubbiamente
caratterizzato anche il suo funzionamento precedente. Se da una parte non
venivano messe in dubbio le sue risorse sul piano cognitivo, dell’impegno e
volitività, della caricabilità dell’organizzazione dei compiti e del rispetto
delle regole, dall’altra l’assicurata non è stata in grado di inserirsi con i
colleghi di corso proprio per la rigidità con cui ha affrontato il corso
dedicandosi con una abnegazione pressoché totalmente assorbente nel prendere
appunti, essendo infastidita da ogni possibile distrazione rispetto
all’obiettivo di apprendere il più possibile e superare l’esame finale. Questo
atteggiamento ha fatto emergere la scarsa flessibilità e intolleranza alle
frustrazioni che solitamente emerge a fronte della sensazione di
superficialità, falsità o scorrettezza anche minima che si verifica nel
contesto in cui opera. Di fronte a ciò l’assicurata faticava a trattenersi o
meglio facilmente dopo poco tempo “esplodeva” in comportamenti che
inevitabilmente comportavano reazioni di rifiuto o di scarsa comprensione del
suo atteggiamento da parte degli altri. Questo è quanto sembra essersi
verificato nel corso degli accertamenti professionali nel 2015, dove
l’assicurata aveva la sensazione di non essere compresa, aveva accettato di
eseguire il secondo accertamento presso uno studio di estetica pur non
ritenendosi sufficientemente adatta a svolgere tale mansione, ma per non
apparire poco propositiva e motivata, salvo poi reagire in modo esagerato.
Questo non l’ha tuttavia limitata nell’assumersi direttamente le conseguenze ed
i costi del corso che è stata comunque in grado di portare a termine e anche
durante il colloquio era apparsa propositiva rispetto al futuro, confidando di
poter collaborare con uno studio estetico almeno al 50% o anche ad un pensum
lavorativo maggiore in questo specifico ambito e in un ruolo che, di fatto,
sarebbe praticamente indipendente nel quale sarebbe lei a poter dettare le
regole dei tempi e modalità di erogazione delle prestazioni senza interferenze
di persone che potrebbero avere una visione diversa dalla sua. In questo modo
il rischio di entrare in collisione rapidamente con altri, superiori o
colleghi, verosimilmente sarebbe diminuito. Rimaneva un dubbio rispetto a
potenziali comportamenti o atteggiamenti “scorretti” di clienti che avrebbero potuto
riattivare alcune dinamiche tipiche dell’interessata.
Il perito ha osservato che il funzionamento
relazionale e di integrazione nel gruppo apparivano essere le due dimensioni
maggiormente inficiate dalla psicopatologia. A suo avviso, questa
psicopatologia dipendeva in gran parte da aspetti personologici che non assolvevano
comunque i criteri per uno specifico disturbo di personalità anche se la
rigidità del pensiero, la tendenza a un’eccessiva scrupolosità che l’assicurata
poneva anche nel mantenere il percorso terapeutico presso il dr. med. __________,
la sua difficoltà a reggere la tensione e le incomprensioni con colleghi e
superiori, spesso avvertite principalmente da lei, apparivano essere gli
elementi dominanti il quadro. Quanto all’impulsività, sembrava essere effettivamente
una modalità che, da tempo, si scatenava a fronte di importanti sentimenti di
frustrazione che non erano attinenti soltanto a vissuti abbandonici, ma anche
alla sensazione di subire una ingiustizia, cosa che peraltro si era realmente
spesso verificata nella vita dell’assicurata, la quale non presentava tuttavia
relazioni instabili quanto piuttosto tumultuose e non pareva presentare
incertezze rispetto all’immagine di sé. Nonostante una serie di difficoltà
passate, l’interessata era sempre comunque riuscita a farvi fronte seppure
presentando ricorrenti periodi di crisi che erano caratterizzati da momenti di
esplosività con idee auto ed etero aggressive, comportamenti clastici, momenti di
sconforto anche importanti che non hanno mai reso necessari comunque ricoveri
in ambiente ospedaliero e che non hanno mai portato a disgregazione dell’Io o a
importanti gesti autolesivi. All’esperto appariva innegabile come, soprattutto
a causa delle modalità caratteristiche e persistenti di esperienza interiore e
di comportamento relative alla percezione che gli altri tenessero comportamenti
scorretti o falsi, l’assicurata avesse una mancata reattività in situazioni
interpersonali e tendesse a generare reazioni che, in una sorta di loop
negativo, alimentavano le sue percezioni talvolta di ipersensibilità alle
frustrazioni altre volte di tensione ed apprensione come dimostrava anche il
suo stato durante gli ultimi mesi di corso prima dell’esame e che, indubbiamente,
portavano a confermare la presenza di un disturbo della personalità, a suo
avviso di tipo misto, con caratteristiche di tipo anancastico, ansioso e
impulsivo.
Al momento della visita peritale l’assicurata non
presentava un quadro compatibile con una diagnosi di depressione maggiore e
anche quando in passato si era rivolta a psichiatri l’aveva fatto in situazioni
reattive importanti anche se spesso queste erano causate anche dai suoi
comportamenti tesi a risolvere i problemi con modalità talvolta eccessive e
disfunzionalità piuttosto che per episodi depressivi che peraltro nemmeno il curante
aveva diagnosticato. Per questo motivo, il perito non concordava con la
diagnosi di sindrome depressiva ricorrente. Anche rispetto al disturbo da
dolore somatoforme che il dr. __________ poneva senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa nel corso della valutazione attuale l’assicurata non ha mai
accennato a problematiche somatiche che permettessero di porvi diagnosi e
poteva essere ascritta quindi a una manifestazione psicopatologica associata a
momento di particolare tensione.
Pertanto, se da una parte il dr. med. __________ ha
osservato la persistenza degli aspetti personologici, non si era di fronte a un
quadro depressivo o somatoforme e l’assicurata ha dimostrato comunque di avere
discrete risorse. Anche la diagnosi posta dal dr. __________ di sindrome
ansiosa generalizzata, pur riconoscendo uno stato di apprensione rispetto a
problemi ed eventi quotidiani, appariva confinata a reazioni a particolari
contesti e situazioni per lo più di tipo relazionale e non appariva costante,
ma soprattutto era presente da molti anni e a suo avviso andava attribuita al
disturbo di personalità piuttosto che a una diagnosi categoriale di asse I.
Tuttavia, secondo il perito, in un ambiente di lavoro dipendente la probabilità
che si potessero verificare contrasti con altri dipendenti e collaboratori
permaneva elevata e giustificava ancora, alla luce dell’andamento del quadro
clinico nell’ultimo semestre, una inabilità lavorativa del 70% anche se,
qualora avesse potuto terminare la sua formazione giunta ormai a un passo
dall’essere realizzata e ricavarsi un’attività autonoma o in collaborazione nel
campo del linfrodrenaggio manuale o dei massaggi, l’assicurata avrebbe potuto
stemperare una parte dei contrasti. Aveva infatti dimostrato durante l’ultima
formazione di essere in grado di contenersi senza mandare all’aria il percorso
intrapreso soprattutto in virtù di un ruolo che sentiva di potersi ricavare nel
mercato del lavoro. D’avviso dello specialista, se l’assicurata avesse potuto
essere sostenuta nella ricerca di uno spazio autonomo la sua capacità
lavorativa avrebbe potuto essere ben superiore raggiungendo anche un grado del
65%, soprattutto ora che l’assicurata sembrava anche essere più libera da fonti
di ulteriore stress familiare (divorzio e problemi con il figlio minore).
Il perito ha rilevato che il quadro clinico, il
decorso e le limitazioni funzionali apparivano coerenti con la sintomatologia
descritta dall’interessata e oggettivabile al colloquio senza segni di
amplificazione della sintomatologia.
Quanto alle conseguenze sulla capacità di lavoro,
l’esperto ha descritto le risorse e i deficit secondo lo schema mini ICF-APP e
ha concluso che negli ultimi sei mesi si poteva confermare, vista anche
l’assenza di un qualsivoglia quadro depressivo e somatoforme ma la persistenza
di un disturbo di personalità, una inabilità lavorativa del 70% nell’abituale
professione, il percorso formativo che era riuscita a portare a termine aveva rafforzato
indubbiamente la sua autostima e aveva dimostrato una maggiore capacità di
controllo nelle situazioni di frustrazione per cui in un’attività confacente
come indipendente nel campo del linfodrenaggio manuale, in cui potesse
ricavarsi uno spazio autonomo e con potere decisionale prevalentemente in capo
a lei, la capacità lavorativa era stimabile in un 65%, da intendere come
rendimento ridotto.
Egli ha infine osservato che degli interventi di
integrazione professionale erano medialmente utili e che l’assenza di
farmacoterapia non appariva ingiustificata vista la scarsa sensibilità al tipo
di trattamento nei disturbi della personalità e l’assenza di una franca
patologia depressiva.
Nel suo rapporto finale del 5 agosto 2016 (doc. 85)
il dr. med. __________ ha ripreso la diagnosi di disturbo di personalità misto,
così come l’incapacità lavorativa del 70% in qualsiasi attività dal luglio
2012, mentre dal 19 luglio 2016 lo psichiatra dell’SMR ha precisato che in
attività adeguate che richiedono una buona integrazione dentro un gruppo di
lavoro l’inabilità era del 35%.
L’esperto ha osservato che non v’era più un quadro
depressivo né somatoforme e che pur essendovi un quadro di apprensione rispetto
a problemi ed eventi quotidiani, non si configurava neppure la diagnosi di
sindrome ansiosa generalizzata posta in precedenza dal dr. med. __________.
L’assicurata aveva dimostrato di essere più capace di contenere i suoi aspetti
caratteriali e i fattori di stress sociale, che destabilizzavano il quadro
clinico, erano venuti meno. Pertanto, la prognosi era buona.
Il medico del Servizio Medico Regionale ha infine
osservato che il perito psichiatra, pur modificando la diagnosi, ha ammesso che
gli aspetti maggiormente invalidanti erano i tratti di personalità disfunzionali.
Per ottenere una capacità lavorativa del 65% sarebbe stato ideale aiutare
l’assicurata a collocarsi come operatore indipendente, nell’ambito del massaggio
classico e linfodrenaggio manuale, dove ha compiuto una formazione che aveva
trovato gratificante. Inoltre, pianificando autonomamente il suo carico di
lavoro e non dovendo confrontarsi con un team, il suo rendimento avrebbe potuto
essere ottimale. Per analogia, il medico SMR ha però sostenuto che qualsiasi
attività, svolta in autonomia, senza la necessità di integrazione in gruppi di
lavoro, avrebbe consentito un rendimento teorico attuale del 65%. Egli ha
infine rilevato che la preferenza verso il massaggio e la scarsa motivazione
verso attività meno gratificanti, per esempio come ausiliaria di pulizie, non
erano fattori medici invalidanti.
A seguito del progetto di decisione del 19 settembre
2016 di soppressione della rendita, il 10 ottobre 2016 (doc. 92) il dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, ha indicato che l’assicurata era affetta, oltre
che da una sindrome ansiosa, da un disturbo di personalità che alterava e
condizionava pesantemente la sua capacità di tollerare frustrazioni e
contrarietà, in tutti i contesti della propria vita. Il suo grave limite era
quello della gestione della rabbia e della tristezza, generate dalla delusione
che provava non appena l’altra persona non reagiva conformemente alle proprie
aspettative, molto rigide e severe. Lo psichiatra curante ha evidenziato che
sebbene la paziente ne fosse consapevole, e malgrado alcuni miglioramenti
clinici avvenuti negli ultimi anni, il suo disturbo di personalità con tratti
borderline e tratti impulsivi restava ancora molto condizionante e si
rifletteva pesantemente sulla propria continuità e costanza quando confrontata
a un impegno lavorativo. La sfiducia che l’interessata avvertiva negli altri
diventava poi la sua sfiducia verso tutti. Le divergenze di opinione con gli
altri diventavano per lei poi fonte di ruminazioni continue, crisi di rabbia e
attacchi di panico fino ad arrivare a vere e proprie ideazioni suicidali. I
brevi periodi di accertamento professionale intrapresi non avevano avuto un
esito positivo proprio per questo genere di problemi; i conflitti con la
datrice di lavoro avevano alimentato la sua generale sfiducia e le sue fantasie
autolesive, non trovandosi mai adeguata in nessun posto. Il curante ha
ricordato che l’assicurata ha frequentato a sue spese un corso di drenaggio
linfatico e che erano riemerse le solite dinamiche e i conflitti, anche con i
dirigenti della scuola.
L’assicurata riusciva a lavorare essenzialmente per
conto proprio a casa, ossia quando non era confrontata al gruppo.
Il dottor __________ ha poi spiegato che il disturbo
di personalità che affliggeva la sua paziente richiedeva una presa a carico
psicoterapica di anni per potere smussare alcuni dei tratti patologici del suo
carattere. L’evoluzione clinica di tali disturbi è, nella migliore delle
ipotesi, progressiva e richiede molto tempo per arrivare a un minimo di
stabilità sociale, relazionale e lavorativa. A quel momento, in qualsiasi posto
di lavoro il rischio di rapidi conflitti con colleghi e superiori era
estremamente elevato e quindi le probabilità che l’assicurata potesse
mantenersi costante in un ipotetico impiego realisticamente erano quasi nulle.
Lo psichiatra curante ha quindi contestato, dal
profilo clinico e psicopatologico, la decisione di soppressione della rendita che
è giunta inspiegabilmente dopo solo sette mesi dalla precedente decisione di
attribuzione e senza che vi fossero degli elementi clinici tali da spiegare un
repentino miglioramento delle risorse lavorative. Egli si è inoltre domandato quali
sarebbero le attività adeguate, visto che la realtà del lavoro non permette di
trovare attività adeguate e su misura rispetto ai propri disagi se non in
ambienti protetti e terapeutici. A suo dire, anche l’affermazione secondo cui
l’assicurata possedeva tutte le risorse per inserirsi nel mercato libero del
lavoro era in palese contrasto con quanto osservato dalla consulente in
integrazione professionale nel 2015, con le valutazioni del dr. med. __________
del novembre 2015 e con la valutazione del perito dr. med. __________, che nel
luglio 2016 ha confermato la presenza e la persistenza del disturbo di
personalità, che motivava un’inabilità lavorativa del 70%. Per il curante, l’ipotesi
di un lavoro al 65% come indipendente e autogestita era ovviamente un’ipotesi
teorica, ma molto distante dalla realtà del lavoro. Infatti, osservando anche
negli ultimi mesi il rendimento e la capacità di tenuta dell’assicurata, anche
nel contesto di una formazione non particolarmente impegnativa, secondo lo
psichiatra era immaginabile che la sua paziente fosse a quel momento abile al
massimo al 25%, ovviamente sempre a livello teorico. Infatti, in caso di
un’assunzione al 25%, probabili conflitti e tensioni avrebbero rischiato di
chiudere precocemente l’esperienza lavorativa; quando il limite in gioco è
relazionale ed emotivo, con una forte probabilità di conflitti con la figura
che rappresenta l’autorità, le possibilità di mantenere un posto diventano
basse anche a piccole percentuali.
Il 23 febbraio 2017 (doc. 97) il dr. med. __________,
capo clinica CPAS, si è pronunciato su quest’ultimo referto.
Il perito psichiatra ha affermato che in tale
rapporto non si ravvisavano novità rispetto a quanto da egli valutato nel
luglio 2016 e che il curante sottolineava, concordemente a quanto egli stesso
aveva valutato, che le limitazioni erano pressoché esclusivamente da attribuire
ad aspetti personologici che la limitavano fortemente nell’assertività nel
contatto con gli altri e nell’integrazione nel gruppo. Il dr. __________ ha
pertanto confermato le sue conclusioni peritali, precisando ulteriormente che
era evidente, come anche sottolineato dal dr. med. __________, che la capacità
lavorativa quale indipendente era una valutazione medico teorica anche se la
sua applicazione ovviamente dipendeva sia dal raggiungimento del titolo di
drenaggio linfatico e massaggio classico, cosa che dagli atti non risultava,
sia dal fatto che fosse supportata nell’attivazione di tale attività. Infatti,
il perito aveva affermato che “se potesse essere sostenuta nella ricerca di
uno spazio autonomo la sua capacità lavorativa potrebbe essere ben superiore
raggiungendo anche una CL del 65%.”.
Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale
ha ritenuto il 7 marzo 2017 (doc. 98) la diagnosi di disturbo misto della
personalità e i gradi di incapacità lavorativa del 70% nell’attività abituale
rispettivamente del 35% per linfodrenaggio dal 19 luglio 2016, mentre prima
l’inabilità lavorativa era totale. Visti i rapporti dello psichiatra curante e
del perito, per il medico SMR rimaneva valido il rapporto finale del 5 agosto
2016 del collega dr. med. __________.
Il 15 marzo 2017 l’Ufficio AI ha confermato la
soppressione della rendita e il 2 maggio 2017 (doc. D) il dr. med. __________
ha ricordato il suo precedente scritto del 10 ottobre 2016, in cui aveva
rilevato che l’estrema difficoltà dell’assicurata a gestire le contrarietà e
tollerare le frustrazioni era causa di frequentissimi conflitti e agiti anche
aggressivi con tutte le persone con cui si relazionava, sia nel contesto
familiare che sociale. Il risultato era un progressivo isolamento globale dagli
altri, in cui prevaleva la strategia di evitamento proprio per non tornare a
creare dinamiche conflittuali e manifestazioni di rabbia, che poi non riusciva
a controllare. Questi elementi portavano la sua capacità lavorativa a non
superare il 25%, perciò lo psichiatra curante non concordava con il perito dr. __________,
che l’aveva fissata al 65%.
Per il curante, il precario equilibrio psichico
dell’interessata, soggetto a repentini sbalzi di umore e a reazioni di rabbia
impulsive, non le permetteva di immaginare un’attività regolare continuativa
nel tempo.
Anche se si trovasse in un ambiente lavorativo
autonomo, senza doversi confrontare con superiori o colleghi, per il dottor __________
l’assicurata dovrebbe interagire con i clienti; dovrebbe riuscire a creare
buone relazioni interpersonali con loro, riuscendo ad accettare anche eventuali
malumori di questi ultimi; dovrebbe riuscire a costruire legami stabili costruiti
sulla fiducia; dovrebbe superare, citando le conclusioni molto pertinenti del
collega __________, “la sua scarsa flessibilità e intolleranza alle
frustrazioni che solitamente emerge a fronte della sensazione di
superficialità, falsità o scorrettezza anche minima che si verifichi nel
contesto in cui opera”. Inoltre, “di fronte a questo l’assicurata fatica a
trattenersi o meglio facilmente dopo poco tempo “esplode” in comportamenti che
inevitabilmente comportano reazioni di rifiuto o di scarsa comprensione del suo
atteggiamento da parte degli altri.”. Al riguardo, il medico curante ha
osservato che, come ha sottolineato il perito, il generale disfunzionamento
dell’assicurata, dettato dal suo disturbo personologico, avrebbe verosimilmente
portato l’interessata a vivere situazioni di rapido conflitto alla minima
contrarietà e successivamente di allontanamento e rifiuto da parte degli altri.
Pertanto, lo psichiatra che ha in cura l’assicurata non vedeva possibile, se
non in percentuali molto basse, un suo impiego in un’occupazione in cui la
relazione con l’altro giochi un ruolo determinante. Egli ha infine osservato
che una massaggiatrice, un’estetista o comunque una persona con qualsiasi altra
funzione di questo tipo, non può di fatto mantenersi se non riesce a costruire
una relazione minimamente funzionale con i propri clienti e a suo dire, a
questo momento, l’assicurata non era in grado, per motivi di salute, di
garantire questo obiettivo.
Su questo parere si sono espressi il 24 maggio 2017
(doc. VI/1) i dr. med. __________ e __________ dell’SMR affermando quanto
segue:
" rapporto dr. __________ del 2.5.2017: ribadisce la presa di posizione
del precedente rapporto del 10.10.2016 senza aggiungere ulteriori informazioni
di tipo medico-psichiatrico. Rammento che, in risposta al rapporto del Dr. __________
del 10.10.2016, il perito psichiatrico Dr. __________ aveva confermato le conclusioni
peritali.
Ne deriva che, in assenza di nuove informazioni
medico-psichiatriche rispettivamente di modificazioni significative di fatti
noti, rimane valido il rapporto SMR finale del Dr. __________ del 05.08.2016.”.
Infine, l’11 luglio 2017 (doc. F) il dr. med. __________
si è detto in disaccordo con le conclusioni dei colleghi, poiché il disturbo di
personalità di cui la sua paziente è affetta, riconosciuto e diagnosticato
anche dai periti dell’Ufficio AI, compromette in maniera significativa e
duratura la qualità delle sue relazioni interpersonali; i suoi agiti impulsivi,
le sue crisi di rabbia sono sempre all’origine di conflitti, che purtroppo
condizionano tutti i contesti in cui vive. Per quanto concerne l’attività di
donna delle pulizie che secondo amministrazione sarebbe conciliabile con le sue
difficoltà psicologiche, d’avviso dello psichiatra curante non sarebbe stato
considerato che non è solo l’attività di gruppo che non può essere richiesta
all’assicurata, quanto qualsiasi interazione con il prossimo che la porta,
soprattutto sul piano lavorativo, dipendente o non, a conflitti interpersonali
e atteggiamenti oppositivi anche con i superiori, ciò che comporterebbe in
breve tempo la perdita del lavoro.
Pertanto, la presa di posizione dell’amministrazione
non era condivisibile.
Al riguardo il 30 agosto 2017 (doc. XV/1) il dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha rilevato che viste le
difficoltà nei contatti interpersonali, ribaditi dallo psichiatra curante e già
evidenziati dal perito psichiatra dr. __________ (cfr. descrizione delle
risorse e dei deficit secondo mini-ICF), si era valutato dal punto di vista
medico-teorico come adeguato un lavoro da svolgere prevalentemente in
solitudine in cui il rischio di trovarsi in situazioni che l’assicurata potesse
vivere come negative rispettivamente essa si trovasse in condizioni che
potessero suscitare reazioni negative e/o accessorie fossero ridotte al minimo
se non inesistenti.
In conclusione, l’ultimo rapporto medico non
presentava nuovi elementi o modificazioni significative di fatti noti atti a
modificare le precedenti prese di posizione del Servizio Medico Regionale.
2.10. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,
ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie,
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg.
(249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente
basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e
quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione
rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra
le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il
fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come
pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale
intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.11. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare
l'operato dell'amministrazione.
Con la revisione del 2016 l’Ufficio AI ha debitamente interpellato
i medici curanti dell’assicurata e ha trasmesso i nuovi referti medici raccolti
al medico del Servizio Medico Regionale, il quale ha ritenuto necessario
sottoporre la ricorrente a una nuova perizia specialistica in ambito psichiatrico,
compito che è stato affidato al dr. med. __________ del CPAS, al fine di
aggiornare la situazione dopo la modifica del novembre 2015 da parte del dr.
med. __________ della propria valutazione.
Il dr. med. __________ ha quindi valutato di persona la ricorrente
in due occasioni per un totale di 180 minuti e ciò anche alla luce di tutti i
referti dei medici curanti dal 2008 in poi che sono stati messi a sua
disposizione e che l’esperto ha minuziosamente esposto nel suo rapporto
peritale del 27 luglio 2016.
Inoltre, lo psichiatra nominato dall’Ufficio AI ha avuto modo di
parlare telefonicamente con lo psichiatra curante, cui sono state riferite le
conclusioni peritali (cfr. l’informazione da terzi).
Nel luglio 2016 il perito era giunto alla conclusione che a quel
momento la capacità lavorativa dell’assicurata nell’abituale attività era del 30%
a causa del persistente disturbo di personalità; in un ambiente di lavoro
dipendente era giustificata ancora un’inabilità lavorativa del 70%. Per contro,
in un’attività confacente come indipendente nel campo del linfodrenaggio
manuale la capacità lavorativa era stimabile al 65%.
Il perito è giunto a tale conclusione rilevando che la ricorrente,
durante l’ultima formazione nel campo del linfodrenaggio manuale e dei massaggi
classici, ha dimostrato di essere in grado di contenersi senza mandare
all’aria, come aveva fatto in passato, il percorso intrapreso. Malgrado la
persistenza degli aspetti personologici, l’assicurata ha dimostrato di avere
discrete risorse tanto da essere riuscita a portare a termine il percorso
formativo come massaggiatrice, ciò che ha indubbiamente rafforzato la sua
autostima e ha dimostrato una maggiore capacità di controllo nelle situazioni
di frustrazione. Pertanto, in un’attività adeguata esercitata a titolo
indipendente, in cui possa ricavarsi uno spazio autonomo e possa prendere lei
le decisioni, l’assicurata è stata giudicata abile al 65%.
Da parte sua, il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale
ha concluso che pianificando autonomamente il suo carico di lavoro e non
dovendosi confrontare con un gruppo, la ricorrente si sarebbe trovata in una
situazione ideale con un rendimento ottimale. Lo specialista in psichiatria ha
precisato che, per analogia, qualsiasi attività, svolta in autonomia,
senza la necessità di integrazione in gruppi di lavoro, avrebbe consentito un
rendimento teorico del 65%.
Infatti, il medico SMR ha precisato nel suo rapporto finale del 5
agosto 2016 che in lavori di gruppo l’inabilità lavorativa era del 70% dal
luglio 2012, mentre per attività svolte in autonomia essa era del 35% dal 19
luglio 2016.
Lo psichiatra curante, malgrado anch’egli attribuisca le
limitazioni dell’assicurata esclusivamente ad aspetti personologici che la
limitano fortemente nell’assertività nel contatto con gli altri e
nell’integrazione nel gruppo, è di parere opposto e ritiene che la capacità
lavorativa della sua paziente sia al massimo del 25%.
Ancora nel suo ultimo rapporto dell’11 luglio 2017 il dr. med. __________
ha evidenziato che il disturbo di personalità compromette in maniera
significativa e duratura la qualità delle relazioni interpersonali
dell’assicurata e che le sue crisi di rabbia generano sempre conflitti, perciò
lo psichiatra curante non ha ritenuto nemmeno realizzabile l’attività di donna
delle pulizie, poiché non solo non può esserle richiesta un’attività di gruppo,
ma anche qualsiasi interazione con il prossimo che, sia che si tratti di un
lavoro dipendente o non dipendente, a suo dire la porterebbe a conflitti
interpersonali e atteggiamenti oppositivi anche con i superiori e quindi, a
breve termine, alla perdita del lavoro.
D’avviso del dr. med. __________, anch’egli specialista in
psichiatria e psicoterapia, questi aspetti di difficoltà nei contatti
interpersonali sono già stati valutati dal collega dr. __________ nella sua
perizia del 27 luglio 2016 e ribaditi nel complemento del 23 febbraio 2017,
perciò le affermazioni dello psichiatra curante non apportano delle novità
cliniche tali da modificare le opinioni degli esperti intervenuti su mandato
dell’amministrazione.
Il Tribunale rileva che, come ben sottolineato da questi due
psichiatri, la ricorrente è stata valutata da un punto di vista medico teorico e,
in tale contesto, gli specialisti hanno ritenuto esigibile che l’interessata
svolgesse un lavoro prevalentemente in solitudine, così da evitare di trovarsi
in situazioni in cui potessero insorgere reazioni negative o eccessive.
A questa conclusione è in sostanza giunto anche il dr. __________,
laddove ha affermato che l’insorgente deve evitare qualsiasi interazione con
il prossimo.
In tali circostanze, d’avviso del TCA, si deve ritenere esigibile
che la ricorrente svolga un’attività in cui non sia richiesta una attività di
gruppo e dove le interazioni con il prossimo siano ridotte al minimo. In un
tale contesto, e quindi in un’attività confacente al suo stato di salute, è sostenibile
che la capacità lavorativa medico teorica dell’assicurata sia del 65% e non
solo del 25% come valutato dal medico curante.
Non va infatti dimenticato che, malgrado la patologia di disturbo
della personalità, l’assicurata è riuscita comunque a portare a termine un
corso di formazione come massaggiatrice in linfodrenaggio e massaggiatrice
classica, che ha comportato la sua partecipazione settimanale – ogni fine
settimana - da ottobre 2015 a giugno 2016 e dei contatti, seppur limitati, con i
compagni di scuola e con i docenti. La ricorrente ha quindi mostrato una
sufficiente capacità di attenzione e di concentrazione nel seguire le lezioni e
nel passare l’esame per conseguire questo diploma.
Inoltre, dagli atti non risulta, e nemmeno lo stesso psichiatra lo
pretende, che l’assicurata conduca una vita in solitaria e in isolamento a
causa del suo disturbo di personalità. Anzi.
L’assicurata va in ferie, da anni intrattiene una relazione
sentimentale che, seppure difficile con scontri anche violenti e fisici, l’interessata
stessa ritiene utile e positiva, poiché riesce a farla uscire dalle proprie
rigidità e a farla sentire viva; con il compagno esce e va in giro (doc. 83
pag. 10).
Inoltre, la ricorrente ha un’unica amica, con cui talvolta si
trova per suonare la chitarra a casa di lei (doc. 83 pag. 10).
Intrattiene poi buoni rapporti con la compagna del figlio
maggiore, mentre con i due figli i contatti sono relativamente scarsi (doc. 83
pag. 10).
Alla luce di queste circostanze, la valutazione dello psichiatra
nominato dall’Ufficio AI nel 2016 che ha ritenuto che, in attività adeguate
esercitate autonomamente, il rendimento psichico dell’assicurata era ridotto
del 35%, deve essere confermata.
Occorre ribadire che sia nel 2016 sia nel 2017 il perito è giunto
a questa conclusione dopo avere attentamente valutato i pareri del dr. med. __________,
psichiatra curante della ricorrente, ed essersi confrontato con essi ben
motivando i punti discordanti e la sua opinione.
Anche i rapporti specialistici del curante del 2
maggio 2017 e dell’11 luglio 2017, quindi posteriori alla decisione impugnata, sono
stati presi debitamente in considerazione pendente causa dal collega dr.
__________ del Servizio Medico Regionale il 24 maggio 2017 rispettivamente il
30 agosto 2017 e in entrambi i casi il consulente dell’Ufficio AI non ha
rilevato nuove informazioni medico psichiatriche e modifiche significative
dello stato di salute della ricorrente, perciò ha confermato integralmente il
rapporto finale del collega del 5 agosto 2016.
D’avviso di questo Tribunale, le osservazioni e le argomentazioni
fornite dallo psichiatra del Centro peritale delle assicurazioni sociali nel
luglio 2016 e nel febbraio 2017 sono sufficientemente complete e dettagliate da
essere poste quale base di giudizio per la valutazione della capacità
lavorativa della ricorrente.
In queste circostanze, va ritenuto che dalla valutazione peritale
del 10 novembre 2015 esperita dal dr. med. __________ del SAM a quella del 19 e
22 luglio 2016 effettuata dal dr. med. __________ del CPAS, la ricorrente presenti
tuttora un disturbo di personalità. Da un lato tale patologia comporta che, dal
2012, l’assicurata risulta impossibilitata in ragione del 70% di svolgere delle
attività in gruppo, avendo difficoltà ad instaurare rapporti interpersonali;
dall’altro lato, dal 19 luglio 2016 resta possibile per l’assicurata lavorare al
65% in modo indipendente, svolgere un’attività in cui pianifichi autonomamente
il carico di lavoro e non si debba confrontare con altre persone o integrare in
gruppi.
In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti
medici che siano in grado di sovvertire le conclusioni che ha tratto il perito
dal punto di vista psichiatrico, il TCA deve ritenere come completi, chiari ed
affidabili il rapporto peritale del 27 luglio 2016 e il complemento del 23
febbraio 2017 che il dr. med. __________ ha allestito su mandato dell’Ufficio
assicurazione invalidità, il quale ha preso in considerazione anche i referti
del dr. med. __________.
In conclusione, dalla documentazione agli atti emerge che lo stato
di salute della ricorrente era migliorato dal 19 luglio 2016, nel senso che era
possibile ritenerla abile in attività che potesse svolgere in modo indipendente
senza interazione con terzi.
Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato
di salute dell’assicurata, così come da essa richiesta, non è affatto
necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere
che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente per
l'evasione della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento di una
perizia giudiziaria atta a stabilire l’effettiva situazione invalidante
rispettivamente l’audizione in contraddittorio dei dr. med. __________ e __________.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Non si giustifica neppure l'audizione dei medici indicati.
Il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere
rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza federale
ribadita nella recente STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, l'obbligo di
organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone
una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di
interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (STF I 472/06 consid. 2 del 21
agosto 2007; DTF 124 V 90 consid. 6; DTF 122 V 47). È quindi
necessario che il ricorrente chieda al Tribunale esplicitamente e in maniera
chiara l’indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279 consid. 1).
Nel caso di specie, nel suo ricorso l’assicurata non ha chiesto
alcun dibattimento. Ella si è limitata a chiedere quali mezzi di prova
l’audizione in contraddittorio dei dr. med. __________ e __________, senza
tuttavia pretendere l’indizione di un pubblico dibattimento per permettere a
questi testimoni di esprimere il proprio punto di vista sullo stato di salute
della ricorrente.
La sua richiesta è dunque volta all’insuccesso.
Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare lo
stato di salute della ricorrente così come valutato nel suo rapporto il 27
luglio 2016 dal dr. med. __________ e ribadito il 23 febbraio 2017 anche dopo
avere preso conoscenza del più recente referto del 10 ottobre 2016 del dr. med.
__________.
Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche diversi medici
SMR si sono pronunciati sull’argomento e sullo stato di salute della
ricorrente, in particolare il 5 agosto 2016 (dr. med. __________), il 7 marzo
2017 (dr. __________), il 24 maggio 2017 (dr. med. __________ e __________) e
il 30 agosto 2017 (dr. __________), prendendo in considerazione non solo la
perizia psichiatrica CPAS del 27 luglio 2016 e il suo complemento del 23
febbraio 2017, ma anche tutti i rapporti dello psichiatra curante, anche quelli
allestiti successivamente alla decisione e prodotti pendente causa.
L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in
lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute
dell'assicurata peggiore rispetto a quello determinato dallo specialista
intervenuto su nomina dell’Ufficio AI.
Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto
dalle argomentazioni dell'assicurata in sede ricorsuale e va pertanto posto
alla base del presente giudizio.
Il tali circostanze le contestazioni dell'assicurata devono essere
respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile.
Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI,
che ha ritenuto esservi un miglioramento delle sue condizioni di salute e della
sua capacità lavorativa rispetto alla situazione accertata nel 2015 dal dr.
med. __________, quando si era in presenza di uno stato di salute non ancora
stabilizzato.
Va di conseguenza ritenuto che dal luglio 2012 la ricorrente presentava
un’incapacità lavorativa del 70% nella precedente attività di estetista ed in altre
attività che richiedono contatti con altre persone e una buona integrazione in
un gruppo di lavoro, mentre in qualsiasi attività che poteva svolgere in
modo indipendente la sua capacità lavorativa medico teorica era del 65% dal 19
luglio 2016.
2.12. Riconosciuto
quindi il valore invalidante delle affezioni psichiche di cui soffre la
ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del
danno alla salute subìto e se ha ancora diritto a una rendita.
Essa pretende infatti il riconoscimento di una rendita intera.
L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto
la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende
dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità
lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di
ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22 consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008
del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in
posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del
mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC
1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die
Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen
und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu
entsprechen”; Doudin, La rente
d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,
op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del
25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998
p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli
elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;
RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.13. La ricorrente ha chiesto al
TCA di verificare il calcolo della sua perdita di guadagno, ipotizzando
l’erogazione, d’ufficio, di una rendita intera (doc. I punto 18 pag. 15).
L’amministrazione ha utilizzato il consueto metodo ordinario
mettendo a confronto il reddito che l'assicurata avrebbe conseguito nel 2014 (Fr.
47'201.-) senza il danno alla salute (reddito da valida) stabilito
statisticamente visto che l’assicurata era senza attività lavorativa e al
beneficio dell’assistenza sociale – importo di Fr. 3'708.- ricavato dalla tabella
di riferimento TA1 2012 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall'Ufficio federale di statistica per il ramo 94-96 “altre attività di
servizi”, livello 1, riportato su 41,8 ore di lavoro medie nel 2014 e su 12 mesi
(doc. 84 che rinvia a doc. 58) – con quello di Fr. 32'249.- risultante da
un’ipotetica attività leggera e ripetitiva svolta nel 2014 (Fr. 52'225.-)
ridotta del 65% per la sua capacità lavorativa residua e ancora del 5% per
motivi personali (reddito da invalida), per ottenere una perdita di
guadagno del 32% (doc. 84). I redditi di partenza da valida e da invalida sono
identici a quelli ritenuti per la decisione del 2016 (doc. 58).
2.14. Per determinare
il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel
momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale
reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei
salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un'azienda simile.
Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o
statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto
del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza
generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI
2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze
particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti).
I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza
sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434
consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal
presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad
esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati
eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid.
3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.15. Riguardo al reddito da
valida, avendo svolto saltuariamente l’attività di ausiliaria di
pulizie e di estetista, ma non lavorando più dall’agosto 2010 (doc. 19 pag. 5),
non potendo quindi quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l'assicurata avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si deve
fare riferimento a valori empirici o statistici per quella categoria.
Dai dati statistici nazionali
e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014,
edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami
economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo
il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo percepito
mediamente in quell'anno dalle donne nel settore “altre attività di
servizi” (categoria 94-96, livello 1 di competenze) per 40 ore settimanali nel settore
privato era di Fr. 49'200.- (Fr. 4'100.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino a porsi
al momento in cui l'assicurata dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita (DTF
126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148
del 12 dicembre 2008; STCA del 13
febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da valido nel ramo economico R, S 90-96
“Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, Altre attività di
servizi” si ha per le donne che partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014)
il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2015 a Fr.
50'676.- (Fr. 49'200.- + 3%)
e nel 2016 a Fr. 51'284,11 (Fr. 50'676.- + 1,2%) (cfr. Tabella T1.2.10 Indice
dei salari nominali, Donne, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di
statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/
home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail.255182.html;
STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Questo importo va infine
aggiornato al 2017 dello 0,3%, ultimo dato disponibile, ossia la stima
trimestrale per il secondo quartale per il 2017 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/ lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari/stima-trimestrale.html).
Si ha dunque un reddito lordo annuo ipotetico di Fr. 51'437,96 (Fr. 51'284,11
+ [Fr. 51'284,11 x 0,3 : 100]) nel ramo delle “altre attività di servizi”.
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa
cifra su un orario medio di lavoro settimanale nel ramo S 94-96 “Altre attività
di servizio” di 42 ore computabili nel 2016, ultimo dato
disponibile (cfr. per questo
aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e
la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione
economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, aggiornata al 2016: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.2967269.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da valido
per una donna in questo specifico settore ammonta a Fr. 54'009,86 (Fr.
51'437,96 : 40 x 42), ritenuto che la quota di tredicesima è già
compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Nel 2017
il reddito da valida della ricorrente sarebbe dunque ammontato a Fr.
54'009,86.
2.16. Per quanto concerne il reddito
da invalida, va qui rilevato che il consulente in integrazione
professionale si è espresso una prima volta il 5 agosto 2016 (doc. 84), quando
ha stabilito una riduzione globale del 5% dal reddito ipotetico da invalido per
altri fattori di riduzione.
In un secondo momento, prima dell’emanazione del progetto di
decisione, il 14 settembre 2016 (doc. 87) il consulente in integrazione
professionale si è pronunciato riguardo alla possibilità per l’assicurata di
essere professionalmente reintegrata, elencando le attività adeguate che l’assicurata
sarebbe stata in grado di espletare con la sua capacità lavorativa residua
stabilita dal medico SMR.
Ai fini dell’integrazione professionale, dapprima il funzionario
ha riportato alcuni punti critici del test mini ICF-APP effettuato dal perito
psichiatra e le conclusioni tratte il 5 agosto 2016 dal Servizio Medico
Regionale, in particolare che l’interessata era abile al 65% in qualsiasi
attività svolta in autonomia.
Poi l’esperto ha elencato degli esempi di attività considerate semplici,
esigibili e adeguate, nel rispetto delle limitazioni funzionali dell’assicurata,
prendendo in considerazione la sua formazione, le esperienze professionali e le
raccomandazioni mediche con particolare rispetto dell’art. 7 LAI sull’obbligo
dell’assicurato di ridurre la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro:
- Ausiliaria di pulizie nei settori ospedaliero,
industriale, domiciliare, stabili con uffici.
Attività da svolgersi prevalentemente in piedi e
in movimento, con l’ausilio di carrello per portare i prodotti per le pulizie e
di scope regolabili in base alle esigenze del soggetto. Attività che si svolge
in completa autonomia, anche qualora vi siano più ausiliari di pulizia su di un
piano, gli stessi hanno la responsabilità di un’area specifica sotto la
supervisione (eventuale) di un responsabile. L’assicurata ha già svolto dal
1998 al 2006 tale attività.
Il consulente ha quindi concluso che questa
professione era esigibile in quanto: a) non richiede un lavoro in team, b) le
relazioni interpersonali sono ridotte al minimo, c) non vi sono sollecitazioni
particolari o eccessive che possano verosimilmente compromettere l’equilibrio
psico-fisico dell’assicurata.
Il mansionario prevede di spazzare, passare
l’aspirapolvere, strofinare superfici di piccole dimensioni; utilizzare diversi
prodotti per la pulizia e la cura conformemente alle prescrizioni e alle
istruzioni; curare i differenti materiali di rivestimento dei pavimenti o delle
pareti applicando il trattamento indicato; separare i rifiuti secondo le
prescrizioni legali e prepararli per lo smaltimento o per il riciclaggio.
- Massaggiatrice linfodrenante e massaggio
classico presso un piccolo centro/struttura o come indipendente.
Attività per la quale l’assicurata sta finendo una
formazione della durata di un anno presso il centro studi di terapia
multidisciplinare di __________.
Il contesto professionale della massaggiatrice
risulta essere sicuramente rispettoso delle limitazioni indicate. Come
indipendente, a casa oppure affittando una stanza in un centro specialistico,
l’assicurata avrebbe comunque modo di gestire agenda e spazio di lavoro in modo
completamente autonomo evitando sollecitazioni ambientali e interpersonali.
Mansionario: analisi e relativa elaborazione di un
corretto approccio terapeutico; trattamenti linfodrenanti specifici in varie
parti del corpo.
In conclusione, considerate le professioni svolte dall’assicurata
(impiegata d’ufficio, insegnante, agente immobiliare, gerente di ristoranti,
ausiliaria di pulizie, estetista, formazione appena conclusa come massaggiatrice
linfodrenante), il consulente ha ritenuto che con il conseguimento del diploma
come massaggiatrice linfodrenante e con l’esperienza maturata come ausiliaria
di pulizie, l’interessata possedeva tutte le risorse e diverse opzioni per
inserirsi nel mercato libero del lavoro e quindi non v’era margine per
riconoscere formazioni mirate o complementari per migliorare la sua capacità di
guadagno.
La ricorrente ha invece obiettato che l’attività di massaggiatrice
indipendente non era attuabile, non disponendo della apposita autorizzazione ad
esercitare quale terapista complementare, l’ottenimento della quale comporta di
dovere sostenere degli esami in preparazione dei quali è possibile frequentare
un corso base di 600 ore di lezione sull’arco di tre semestri. Tuttavia, viste
le sue condizioni di salute, l’assicurata ha ritenuto al momento irragionevole
esigere che affrontasse tale preparazione e il successivo esame.
Su tale lamentela si è espresso nuovamente il 30 maggio 2017 (doc.
VI/2) il medesimo consulente in integrazione professionale che si era già
occupato del caso dell’assicurata, rilevando come sia stata la ricorrente
stessa, di sua spontanea volontà, ad intraprendere il percorso formativo di
massaggiatrice classica e linfodrenaggio, mentre a suo tempo questo percorso
era stato valutato e poi accantonato dal consulente AI, poiché i settori nei
quali si erano svolti gli accertamenti professionali – dapprima in quello
amministrativo poi come estetista – avevano dopo poco tempo perso qualsiasi
interesse agli occhi dell’assicurata.
Pertanto, il Servizio integrazione professionale deve attenersi a
quanto emerso e valutare oggettivamente le risorse residue spendibili basandosi
sul principio di “semplice e adeguato” considerando, per adeguatezza e rispetto
delle limitazioni funzionali, la via più breve per ristabilire la capacità di
guadagno dell’assicurata.
Per quanto concerne l’impossibilità, per la ricorrente, di
utilizzare il suo diploma __________, il consulente ha precisato che senza
avere ricevuto delle informazioni in merito all’ottenimento dello stesso
l’amministrazione non era a conoscenza che l’assicurata non si fosse informata
per tempo sulla necessità di un percorso formativo complementare per terminare
la sua formazione e che non avesse preventivato di sostenere l’esame aggiuntivo
per diventare terapista complementare.
Riguardo all’irragionevolezza ipotizzata dal legale
dell’assicurata nel seguire i corsi preparatori di 600 ore su tre semestri, il
consulente in integrazione professionale ha rilevato che la ricorrente aveva
appena terminato, in completa autonomia, dei corsi di oltre 300 ore sull’arco
di due semestri, comprovando così di fatto la possibilità di perseguire i suoi
obiettivi.
Considerata la presa di posizione del SIP nel suo complesso, l’esperto
ha evidenziato che rimane comunque di fatto esigibile la professione di
ausiliaria di pulizie, attività che, come rilevato nel suo precedente rapporto,
prende in considerazione e rispetta quelle che sono le limitazioni funzionali
dell’interessata.
Egli ha infine precisato, come già osservato dal dr. __________
del Servizio Medico Regionale, che la scarsa motivazione verso attività meno
gratificanti, ma rispettose delle limitazioni e che permetterebbero di
ristabilire la capacità di guadagno, non è considerata come fattore medico
invalidante.
Da quanto precede discende che l’amministrazione ha valutato
attentamente non solo lo stato di salute della ricorrente, ma anche la sua
capacità lavorativa con attinenza alla possibilità concreta di esercitarla in
varie attività lucrative.
Infatti, il consulente in integrazione professionale, esperto in
materia, ha sapientemente vagliato i vari settori di attività in cui
l’assicurata, fermo restando le limitazioni funzionali individuate dal medico
SMR, è stata ritenuta in grado di lavorare al 65%.
Espressamente interpellato al riguardo, il funzionario preposto a
tale compito ha saputo contestualizzare e posizionare l’insorgente in un
determinato settore lavorativo, tenendo ben presenti le sue reali condizioni di
salute e le sue più recenti rimostranze in merito all’attività di
massaggiatrice. Egli ha quindi vagliato i campi economici e le attività
lucrative che erano concretamente esigibili dalla ricorrente, soluzioni che
questo Tribunale ritiene plausibili e che non ha quindi motivo di mettere in
dubbio alla luce, soprattutto, del fatto che il consulente è esperto in materia
(STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA 32.2017.46 del 12 ottobre 2017).
Non va infatti dimenticato che il consulente in
integrazione professionale, che era la persona più indicata per
verificare quali attività fossero ancora possibili alla luce delle indicazioni
mediche (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; Ulrich Meyer,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, 1997, pag. 228 seg.), aveva già tenuto conto
del profilo socio-professionale della ricorrente. E a prescindere da
questa considerazione, il solo fatto per l’assicurata di non credere
all'attendibilità di tale accertamento non basta ancora a farlo ritenere
manifestamente errato (per il resto, sulla possibilità di riconvertirsi
professionalmente in attività quali quelle indicate dal consulente, che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure integrative,
cfr. sentenza 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5) (STF 9C_673/2009 del
14 aprile 2010 consid. 6.2).
2.17. Per quanto concerne il reddito
da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali ufficiali, edite
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale
aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il
reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva
utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione
(TA13).
L'Alta Corte ha però stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Questo tema è stato
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
"
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali
e professionali." (…).
In seguito, nella STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i
dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei
redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi
di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione
in tal senso.
2.18. Per
quanto concerne il 2017, anno di eventuale soppressione del diritto alla
rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati
salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014,
edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami
economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo
il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; STF 9C_632/2015)
di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di
Fr. 51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino a porsi
al momento in cui l'assicurata dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita (DTF
126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148
del 12 dicembre 2008; STCA del 13
febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per le donne che
partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014) il salario lordo statistico
svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2016 a Fr. 52'297,30 (Fr. 51'600.- : 103,6 x 105) (cfr. Tabella
T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014,
consid. 4.2).
Aggiornato al 2017 con
un rincaro dello 0,3%, ultimo dato disponibile, ossia la stima trimestrale per
il secondo quartale per il 2017 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/l avoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari/stima-trimestrale.html),
si ha dunque un reddito lordo annuo ipotetico di Fr. 52'454,19 (Fr. 52'297,30
+ [Fr. 52'297,30 x 0,3 : 100]).
Riportando ora queste cifre,
che si riferiscono ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana, su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016,
ultimo dato disponibile (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr.
anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e
la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione
economica, in ore per settimana T 03.02.03.01.04.01), il salario
lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta
a Fr. 54'683,49 (Fr. 52'454,19 : 40 x 41,7),
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, consid. 3a).
2.19. Secondo
la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria.
Il 17 gennaio 2014 con sentenza
8C_80/2013 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni
distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate
all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di
soggiorno o il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nel caso di specie l’Ufficio AI
ha tenuto conto di una deduzione globale del 5% del reddito da invalido per altri
fattori di riduzione (doc. 84).
Il TCA ritiene che, da una valutazione complessiva, il tasso di
deduzione del 5% sia adeguato e ciò tenendo anche conto delle limitazioni
funzionali indicate dal perito e dai medici SMR. Non v’è quindi alcun motivo
per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione
della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti
riconosciuti dalla giurisprudenza.
Peraltro, la ricorrente non ha espressamente contestato tale
riduzione.
2.20. Ne segue che il reddito
statistico ipotetico da invalida rivalutato ammontante nel 2017 a Fr. 54'683,49 va ritenuto
nella misura del 65% stante la
ridotta capacità lavorativa esigibile dell’assicurata (Fr.
54'683,49 x 65 : 100 = Fr. 35'544,27) e in seguito questo nuovo reddito
va diminuito del 5% per tenere
conto delle circostanze personali, ottenendo così l’importo di Fr. 33'767.- (Fr. 35'544,27 - [Fr. 35'544,27 x 5 : 100]).
Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 54'009,86 corrispondente al reddito (ipotetico) da
valida che l'assicurata avrebbe potuto conseguire nell'anno 2017 per
l'attività di servizi esercitata al 100% senza il
danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 37,48% ([Fr. 54'009,86 - Fr. 33'767.-] : Fr. 54'009,86 x 100), che va arrotondata al 38%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
2.21. Alla luce di tutto quanto
esposto, dall'inabilità lavorativa del 70% nelle precedenti
attività di carattere dipendente sorta nel luglio 2012, che un anno dopo ha
permesso alla ricorrente di beneficiare di tre quarti di rendita (grado AI 68%),
ora essa non può più beneficiare di una rendita di invalidità.
Infatti, tenuto conto di una capacità lavorativa
residua del 65% dal luglio 2016 quale ausiliaria di pulizie e in altre attività
adeguate svolte a titolo indipendente, la perdita di guadagno del 38% stabilita
da questo Tribunale fa sì che la ricorrente non abbia più diritto a una rendita
AI dal 1° maggio 2017 giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI.
Questo Tribunale non può quindi che confermare la decisione di
soppressione della rendita d'invalidità stabilita dall’Ufficio AI con la decisione
impugnata.
È comunque utile rilevare che il potere cognitivo del
TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla
base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121
V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurata
intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso,
giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05
del 31 gennaio 2007).
2.22. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
2.23. Quest’ultima ha tuttavia
chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio (doc. I).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che
prevede che:
"
1 L'assistenza
giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
Considerandi
2.
L'assistenza giudiziaria è
concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti,
l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3.
Essa è esclusa se la
procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se
l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad
avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,
DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I
304.
consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, il TCA osserva che alla luce delle
considerazioni esposte il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito
favorevole, tanto che le era stato negato il ripristino dell’effetto sospensivo
al ricorso.
Come visto, i certificati medici prodotti dall’insorgente non sono
stati in grado di mettere in dubbio le dettagliate e complete valutazioni
effettuate dal perito psichiatra nominato dall’Ufficio AI, che peraltro sono
state confermate a più riprese da diversi medici specialistici del Servizio
Medico Regionale.
Facendo quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari
per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti