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Decisione

32.2017.73

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 novembre 2017Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

I sopracitati certificati non si esprimono sulla prognosi.

Come consigliato l'A. è stato sottoposto a perizia.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio

Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,

affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI

202/724-729)

In sede di discussione,

osservato che “(…) le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente

discussione plenaria tra i medici periti del SAM e tra il Dr. med. __________,

Dr. med. __________ e Dr. med. __________ in data 6 dicembre alle ore 11.30,

tramite teleconferenza (…)” (doc. AI 202/716), i periti hanno evidenziato:

" (…) L'A.

cittadino svizzero, d'origine __________, dell'età di 50 anni, dopo le scuole

dell'obbligo frequenta un apprendistato come elettricista. L'infanzia e la gioventù

trascorse al suo paese sono caratterizzate dagli eventi bellici e da ferite

all'emitorace di ds. e alla coscia di sin.

Nel 1989 riesce a scappare dal __________ e dopo un lungo viaggio

raggiunge la Svizzera. Si stabilisce poi a __________ e attualmente abita a __________.

Dal 1992 al 2011 è sposato con la signora __________, nata nel 1969, svizzera

d'origine __________; a causa di dissapori vi è un divorzio; l'ex-moglie

lavora, il figlio, nato nel 1992, abita con la madre e lavora presso la ditta __________

di __________.

L'A. descrive condizioni economiche non molto agiate e percepisce

fr. 1'800.-- mensili dalla Pubblica Assistenza.

L'A. ha inoltrato varie richieste di prestazioni Al per adulti fra

il 14.2.1995 e il 14.10.2015. L'Ufficio Al non ha mai erogato nessuna rendita.

Un ricorso presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è stato accolto il

21.4.2009 e i giudici hanno chiesto un completamento peritale. Invece il

10.10.2011 i giudici hanno respinto il ricorso dell'A., rappresentato dall'Avv.

__________.

In fase di revisione l'Ufficio Al ha incaricato il SAM per perizia

per valutare le varie patologie e la capacità lavorativa anche in attività

adatte. Il legale dell'A. Avv. RA 1 pone domande particolari (chiede di prendere

posizione su vari rapporti medici); a queste domande risponderemo a fine perizia.

Dal punto di vista lavorativo l'A. lavora come aiuto cucina,

pizzaiolo, operaio di fabbrica e magazziniere. A partire dal 2.8.1998 è

commerciante d'automobili vecchie, recupero d'automobili, cambio di gomme e

batterie. Secondo gli atti svolge l'attività sino al 10.3.2005. A causa dei

suoi disturbi non intraprende più nessun'attività lavorativa.

Brevemente ricordiamo che al suo paese d'origine l’A. è colpito da

una scheggia all'emitorace di ds. e una pallottola alla coscia di sin. (a causa

degli eventi bellici).

Verso il 1995 l'A. accusa dolore al rachide lombare con paresi

agli arti inferiori. Aveva già accusato dolori antecedentemente lavorando come

pizzaiolo. Nel gennaio 1995 è sottoposto a decompressione microchirurgica L5-S1

per sindrome parziale della cauda equina, associata a radicolopatia iperalgica

S1 a ds. relativa ad un voluminoso lussato erniario (Prof. Dr. med. __________).

Nel periodo 1996-1997 l'A. è in trattamento reumatologico presso

il Dr. med. __________ per il dolore alle anche; constata una patologia alle

anche e per questo invia l'A. all'ortopedico Dr. med. __________ che opera poi

l'A. a causa di necrosi asettica della testa femorale bilaterale (in

particolare trapianto di spugnosa alle teste femorali). Rimane poi un controllo

presso l'operatore.

Nel marzo del 2005 il Dr. med. __________ parla di peggioramento

delle alterazioni degenerative e discute le indicazioni per protesi all'anca,

dapprima a ds.

Nel maggio 2005 il Prof. Dr. med. __________ non consiglia nessun

intervento operatorio a livello lombare.

Nel maggio 2005 l'A. è sottoposto ad intervento per poliposi

estesa nasale bilaterale.

Il 14.6.2005 l'A. è sottoposto a perizia per l'ufficio Al

da parte dell'ortopedico Dr. med. __________. Cita le diagnosi note a livello

lombare e a livello femorale come pure depressione psichica e problemi urologici.

Non può più lavorare come magazziniere, pizzaiolo e operaio e nell'attività di

compra-vendita di automobili 6 ore ogni giorno. Nel giugno 2005 il medico di famiglia

il Dr. med. __________, codifica un'incapacità al 100% dal marzo 2005 (più

volte confermata).

Nel luglio 2005 l'A. è trattato farmacologicamente per prostatite

acuta da parte del Dr. med. __________.

Nell'aprile 2007 anche l'ortopedico Dr. med. __________ codifica

una capacità lavorativa dello 0% dal 7.3.2005.

Nel dicembre 2009 una MRI della colonna cervicale mostra

discartrosi, uncartrosi C3-C7con ernia discale.

Il 19.4.2010 l'A. è sottoposto a perizia ortopedica per

l'Ufficio Al da parte dell'ortopedico Dr. med. __________. Si sofferma

anche sulla patologia cervicale. Può svolgere l'attività di compra-vendita 4-6

ore ogni giorno.

Il 21.6.2010 l'A. è sottoposto a perizia psichiatrica

per l'Ufficio Al da parte della psichiatra Dr.ssa med. __________. Non pone

nessuna diagnosi a pertinenza psichiatrica e valuta l'A. totalmente abile al

lavoro.

Il 5.7.2010 l'A. è sottoposto a perizia neurologica per

l'Ufficio Al da parte del neurologo Dr. med. __________ che esegue anche

esame ENG/EMG. Descrive brachialgie parestetiche a ds. su incipiente

compressione cronica del nervo mediano ds. nel canale carpale e esiti di

lesione del nervo cutaneo laterale del femore a ds. Cita inoltre cervicalgie e

coxartrosi bilaterale. Codifica un'incapacità lavorativa non superiore al 15%.

Nel dicembre 2010 I'A. è visitato dal neurologo Dr. med. __________

che fa notare che il quadro è ben compatibile con un'irritazione della radice

C4 di ds. e che l'asimmetria del riflesso achilleo è presumibilmente esito

dell'ernia discale acuta nel 1995, con problematica radicolare.

Nel marzo 2012 il Dr. med. __________ codifica sempre

un'incapacità lavorativa del 100%.

Nell'ottobre 2013 l'ortopedico Dr. med. __________ consiglia

protesi alle anche bilateralmente. Opera poi l'A, nel mese di dicembre dello

stesso anno con posa di protesi totale all’anca ds. Seguono poi controlli presso

l'operatore che nel certificato del 19.12.2014 codifica un'inabilità lavorativa

del 100% dall'1.1.2015 al 31.12.2015.

Vi è un periodo riabilitativo alla Clinica __________ di __________

nel gennaio-febbraio 2015.

Nel marzo 2015 il curante Dr. med. __________ codifica sempre

un'incapacità lavorativa del 100% e chiede una rivalutazione presso l'Ufficio

Al.

Ad inizio maggio 2015 l'A. è sottoposto a posa di protesi totale

all'anca sin. (operato dal Dr. med. __________). Sempre nel corso del mese di

maggio vi è una revisione della ferita chirurgica con toilette e débridement e

sostituzione della testa femorale. E' trattato con antibiotici a lungo termine

ed è seguito dall'infettivologo Prof. Dr. med. __________.

Il 16.6.2015 il Dr. med. __________ codifica un'incapacità

lavorativa del 100% e il 23.6.2015 il curante Dr. med. __________ dice di

essere d'accordo con l'ortopedico e chiede una revisione presso l'Ufficio Al.

Nel settembre-ottobre 2015 il Prof. Dr. med. __________ e il Dr.

med. __________ constatano che vi è stato un evoluzione favorevole

dell'infetto.

Nell'ottobre 2015 l'A. è visitato dal neurochirurgo Dr. med. __________

a causa di lombalgie croniche viene eseguita una MRI del rachide lombare che

mostra protrusione discale L3-L4, ernia discale L4-L5 come pure a livello L5-S1.

Seguono cure conservative. A fine dicembre 2015 I'A. ha un blocco iperalgico

lombare.

All'inizio gennaio 2016 l'ortopedico Dr. med. __________ codifica

un'incapacità al 100% dall'1.1.2016 al 31.12.2016.

Inizio febbraio 2016 il Dr. med. __________ consiglia cure

conservative per la patologia al rachide.

Nell'aprile 2016 l'A. è sottoposto ad intervento per ernia

inguinale a ds. da parte del Dr. med. __________.

Nel mese di maggio I'A. è visto in Pronto Soccorso a causa di una

reazione allergica e ricoverato anche alla Clinica __________ per stato

infettivo di origine sconosciuta e esofagite da __________.

Nel luglio 2016 il Dr. med. __________ reputa che I'A. debba

essere a beneficio di una rendita AI.

Brevemente ricordiamo che il legale dell'A. Avv. RA 1 prega i

periti di prendere posizione sui certificati medici del Dr. med. __________ del

19.12.2014 e 16.6.2015 (nel primo codifica un'incapacità lavorativa del 100%

dall'1.1.2015 al 31.12.2015 e nel secondo inabile al 100% fino alla fine di

luglio quando tornerà per un controllo), del Dr. med. __________ del 23.6.2015

(considera l'A. inabile al lavoro nella misura del 100% e fa riferimento al Dr.

med. __________), sempre del Dr. med. __________ dell'1.1.2016 (incapace al

100% dall'1.1 al 31.12.2016) e il rapporto del Dr. med. __________ del 30.10.2015

(trattasi di un referto radiologico su MRl lombare inviato al Dr. med. __________

e non firmato).

Durante il soggiorno presso il SAM I'A. è stato valutato a livello

psichiatrico (Dr. med. __________), reumatologico (Dr. med. __________) e

neurologico (Dr. med. __________). I rapporti dei nostri consulenti sono

allegati in extenso alla nostra perizia.

Durante il soggiorno dell'A. presso il SAM, quest'ultimo è stato

sottoposto alle seguenti valutazioni specialistiche, utili per la valutazione

del caso:

Valutazione psichiatrica

Dal punto di vista psichiatrico I'A. è stato valutato dal Dr. med.

__________ che ha incontrato I'A. il 5.10 ed il 19.10.2016.

Il nostro consulente si sofferma sull'anamnesi. A livello

psichiatrico riferisce di essere stato seguito a livello specialistico presso

il Servizio Psicosociale di __________. La presa a carico specialistica gli fu

espressamente consigliata dal proprio medico curante e che questa si concluse

dopo ca. 6 mesi di trattamento, in quanto si sentiva in generale meglio avendo

cambiato lo stile di vita e superato i suoi problemi di disadattamento (legati

allo stato di salute che non migliorava, alla situazione finanziaria precaria e

alla separazione dalla moglie) che in precedenza lo affliggevano. Durante la

presa a carico specialistica gli furono prescritti dei medicamenti ansiolitici

e antidepressivi di cui non ricorda il nome. Attualmente dichiara di non

assumere psicofarmaci e di non essere stato più seguito dallo specialista (noi

periti SAM facciamo notare che non vi sono rapporti medici al riguardo).

L'A. mette in primo piano i disturbi a carico dell'apparato locomotorio,

in particolare la sintomatologia dolorosa. Non segnala particolari disturbi a

carico della sfera psicologica e mentale, eccezion fatta per il nervosismo che

spesso avverte, per le preoccupazioni legate all’evoluzione dello stato di salute

e per lo stato d'animo spesso cupo.

Il nostro consulente riporta l'esame psichico.

Riportiamo in extenso le conclusioni.

"L'A. è afflitto da ansie e

preoccupazioni legate al proprio stato di salute e alla situazione attuale che

sta vivendo la quale non corrisponde al proprio modo ideale di vedere le cose

né evidentemente a come era il suo stile di vita quando le cose nel suo

complesso procedevano per il meglio. Il percorso esistenziale dell'A. è stato

attraversato da diverse fasi critiche legate alle vicissitudini anche molto

drammatiche della sua vita (e mi riferisco evidentemente agli eventi bellici

vissuti nel suo paese di origine che per lungo tempo lo hanno tenuto sospeso

tra la vita e la morte) ma tra tutte quelle che lo hanno fatto soffrire di più

dal lato psicologico spiccano quella vissuta in relazione al peggioramento del

proprio stato di salute e quelle legate alla situazione finanziaria e alla separazione

dalla moglie, situazione che portandolo ad una fase di demoralizzazione profonda

lo ha infine indotto a richiedere una presa a carico specialistica proprio in quanto

era giunto a covare in sé persino dei pensieri di morte mentre attualmente pur riconoscendo

di non essere per niente contento della propria situazione ciò non lo ha portato

più a sperimentare gli stessi livelli di malessere esistenziale che lo avevano condotto

vicino al suicidio."

Il nostro consulente non pone nessuna diagnosi di pertinenza

psichiatrica. L'A. è abile al lavoro nella misura del 100% in qualsiasi tipo

d'attività. Non ha evidenziato tendenze alla esagerazione e all'estensione e

neppure la simulazione dei sintomi.

Valutazione reumatologica

Dal punto di vista reumatologico I'A. è stato valutato dal

Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi, sui documenti medici (esami

specialistici radiologici compresi). Descrive lo status reumatologico. Le

diagnosi da lui poste sono citate al nostro punto 5.

Considerandi

II nostro consulente arriva a notare che i dolori irradianti a

partenza dal rachide, i limiti funzionali fatti valere dall'A. e presentati

durante l'esame clinico, sono in gran parte spiegabili con le alterazioni

strutturali finora dimostrate; risulta di difficile interpretazione la

sintomatologia algica coxogena con i relativi deficit funzionali lamentati

dall'A., disturbi che non trovano un chiaro correlato strutturale alla

diagnostica per immagine richiesta dall'ortopedico curante.

L'A. assume come trattamento analgesico 75 mg di Voltaren 2 x 1,

farmacoterapia analgesica sicuramente non proporzionata all'intensità dei

dolori, ritenuti come invalidanti, lamentati dall'A. che inoltre segnalava che

fino a settembre 2016 il fisioterapista curante si limitava a massaggi e TECAR,

misure passive, non in grado di rinforzare e riequilibrare la muscolatura della

colonna vertebrale, in particolare del corsetto lombo-addominale,

rispettivamente della muscolatura del cingolo pelvico, come auspicato dal

neurochirurgo e dall'ortopedico curante. Di conseguenza il trattamento

conservativo tuttora in corso non è adeguato alla patologia presentata dall'A.

e va adattato come consigliato dagli specialisti curanti. L’A. è in eccesso ponderale

di ca. 25 kg, sovrappeso che va a sovraccaricare il passaggio lombosacrale

operato, dolorante, rispettivamente agli articolazioni alle estremità inferiori,

portando inoltre ad una statica delle spalle a riposo svantaggiosa, in costante

lieve abduzione, flessione, rotazione interna. Un trattamento adeguato

"come quello descritto" è in grado di migliorare la qualità di vita

dell'A., non garantendo tuttavia un miglioramento della capacità funzionale di

carico residua.

Riportiamo i limiti funzionali e di carico descritti dal nostro

consulente.

" Giudico

come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene

pienamente conto dei limiti funzionali e di carico seguenti: l’assicurato può

talvolta sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, di

rado pesi oltrepassanti 5 kg fino all'altezza dei fianchi; l’assicurato può di

rado sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, mai pesi

oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso

maneggiare attrezzi di precisione, talvolta maneggiare attrezzi di media entità,

di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione

manuale è nomale. L'assicurato può di rado effettuare lavori al di sopra della

testa, di rado effettuare la rotazione del tronco, di rado assumere la

posizione seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi ed

inclinata in avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, mai la

posizione accovacciata, può spesso effettuare la flessione delle ginocchia.

L'assicurato può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, di rado

la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di

alternare le posizioni corporee al bisogno. L'assicurato può molto spesso

camminare fino a 50 metri, talvolta oltre 50 metri, di rado camminare per

lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può

talvolta salire le scale, mai salire su scale a pioli."

In un lavoro adatto rispettoso dei limiti funzionali e di carico

appena descritti, l'A. è abile al lavoro nella misura del 100% a decorrere dall’11.3.2014

(a distanza di 3 mesi dopo l'impianto di protesi totale all'anca ds.

dell'11.12.2013 sino al 5.5.2015 giorno antecedente all'impianto di protesi totale

all'anca sin.) e di nuovo a decorrere dal 20.8.2015 (a distanza di 3 mesi dopo

il reintervento all'anca sin. del 20.5.2015) con conseguente trattamento antibiotico).

Come addetto alla compra-vendita di autoveicoli, l'A. è abile al

lavoro nella misura dell'80% dal 20.8.2015. Come casalingo l'A. è abile al

lavoro nella misura del 90% a partire dal 20.8.2015.

Dopo la valutazione peritale ortopedica del Dr. med. __________

(visita del 14.4.2010, perizia redatta il 19.4.2010) l'A. era ritenuto inabile

al lavoro per attività pesanti quali magazziniere, pizzaiolo. II nostro

consulente conferma questa valutazione. Sempre il Dr. med. __________ riteneva

I'A. abile al lavoro nella professione di addetto alla compravendita di automobili

durante 4-6 ore il giorno con prevista ripresa di quest'ultima attività in

misura del 100% dopo impianto di protesi totale alle anche dalle 2 parti, ciò

che purtroppo ora non può essere confermato, a seguito dei limiti funzionali di

carico sopraccitati. La valutazione della capacità lavorativa, in particolare

di quella di addetto alla compra-vendita di automobili e stabilita dal Dr. med.

__________ è ritenuta valida sino all'impianto di protesi totale dell'anca sin.

[ndr. recte: ds] dell'11.12.2013 e successivamente a partire dall'11.3.2014 sino

al 5.5.2015.

L'A. è inabile al lavoro per qualsiasi attività lavorativa durante

i periodi di ricovero, in particolare dall’11.12.2013 sino al 10.3.2014 e dal

6.5.2015

sino al 19.8.2015.

Riportiamo in extenso le conclusioni della presa di posizione del

nostro consulente al riguardo delle domande supplementari dell'Avv. RA 1.

" Rispondo

ora alle domande supplementari poste dal rappresentante legale dell'assicurato,

avvocato RA 1:

I

certificati medici del 19.12.2014, 16.6.2015 del Dr. med. __________, del

23.6.2015

del Dr. med. __________, del 30.10.2015 del Dr. med. __________ e

dell'1.1.2016 sempre del Dr. med. __________ sono condivisibili? Se no, spieghi

il medico perito i motivi per cui le diagnosi/prognosi in essi contenute

sarebbero sbagliate.

Gli

scritti redatti dal Dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica del

19.12.2014

e del 16.6.2015 attestano dei periodi d'inabilità lavorativa totale

senza esprimersi su quale attività facciano riferimento: può essere condiviso,

come menzionato sopra, il periodo d'inabilità lavorativa totale per qualsiasi

tipo di lavoro dal 6.5. 2015 al 19.8.2015, mentre a decorrere dal 20.8.2015

sussiste, sempre per un lavoro adatto allo stato di salute, un'inabilità

lavorativa dello 0%, in qualità di addetto alla compra e vendita di automobili

un’inabilità lavorativa del 20 %, da intendersi come diminuzione del rendimento

sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, sempre a seguito dei

limiti funzionali e di carico sopraprofilati, non citati dai certificati

menzionati. Il certificato medico redatto dal Dr. __________ il 23.6.2015 fa

direttamente riferimento agli scritti dell'ortopedico curante in questione Dr. __________

sui quali mi sono appena pronunciato, per cui valgono le stesse considerazioni;

va comunque anche osservato che sia il Dr. __________ il 16.6.2015, sia il Dr. __________

il 23.6.2015 sono del parere che l’aspetto medico assicurativo vada rivalutato

da parte dell’assicurazione invalidità, ciò che attualmente sta avvenendo per

il tramite di una perizia pluridisciplinare commissionata dall’assicurazione

invalidità al servizio di accertamento medico. Il documento redatto dal Dr. __________,

specialista FMH in neurochirurgia il 30.10.2015, riprende l’esito della risonanza

magnetica della colonna lombare del 30.10.2015, del quale è stato tenuto conto

nel mio rapporto peritale. Il certificato medico redatto dal Dr. __________

l’1.1.2016 attesta un'inabilità lavorativa del 100% per tutto l’anno 2016 ossia

dall’1.1. al 31.12.2016, sempre senza riferire i motivi di tale giudizio, non

spiegando quali siano i deficit funzionali e di carico presenti nel suo paziente,

per cui questa valutazione non può essere da me condivisa se non per un'attività

pesante quale quella del magazziniere, pizzaiolo o simili, come già ritenuto

dopo l'ultima valutazione peritale ortopedica eseguita dal Dr. __________ di __________

il 14.4.2010; a quel momento, il Dr. __________, quale perito e collega di

specialità del Dr. __________ (ortopedico curante), sebbene l’assicurato

presentasse ancora, oltre alla problematica al rachide cervicale e lombare, una

grave osteonecrosi delle teste femorali bilaterali, quindi uno stato di salute

peggiore rispetto a quanto constatabile dopo l’impianto di protesi totale delle

anche, giudicava l’assicurato, nell’attività di compra-vendita di automobili,

abile al lavoro nella misura di 4-6 ore al giorno, ritenendo poi incrementabile

quest'ultima capacità lavorativa, una volta che l'assicurato fosse stato

sottoposto ad intervento di protesi totale, Dr. __________ che a quel momento

prevedeva una ripresa in questa attività nella misura del 100 %."

Valutazione neurologica

Dal punto di vista neurologico l'A. è stato valutato dai

Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi, sui documenti medici a disposizione

(visite neurologiche, esami radiologici compresi e sullo status neurologico).

Il neurologico non mostra deficit sensitivo motorio alle gambe, unico reperto

indicativo di un pregresso danno neurologico costituito dalla diminuzione del

riflesso achilleo a ds., compatibile dunque con un vecchio danno S1. Da questo

lato è riferibile all'intervento avvenuto nel 1995. Non vi sono reperti

comunque più rilevanti dal punto di vista neurologico a livello lombare e non

vi sono deficit maggiori determinanti le limitazioni importanti della capacità

lavorativa. A livello cervicale non vi sono deficit neurologici. Nel 2010 si

era ipotizzato una sindrome radicolare C4 a ds. Attualmente non si rilevano

comunque reperti indicativi di una patologia persistente in tal senso.

Sempre nel 2010 ad una perizia reumatologica era stata diagnostica

[ndr. recte: diagnosticata] una lieve sindrome del tunnel carpale a ds. Attualmente

non vi sono sintomi tipici in tal senso e neppure reperti clinici rilevanti.

Anche agli arti superiori non vi sono deficit neurologici rilevanti.

Per quel che riguarda gli aspetti neurologici, rimangono dunque

minimi deficit riferibili ad una pregressa sindrome radicolare attualmente solo

S1 a ds. in un A. operato per una sindrome della cauda equina acuta su ernia

discale L5-S1 nel 1995. Il reperto neurologico attuale è di entità minima e non

determina un'incapacità lavorativa rilevante. L'A. è abile al lavoro nella misura

del 100%.

Il nostro consulente risponde alle domande supplementari poste

dall'Avv. RA 1.

"Domande supplementari

poste dal rappresentante legale dell'A., Avv.

RA 1

I

certificati medici del 19.12.2014, 16.06.2015 del Dott Med. __________, del 23.06.2015

del Dr. Med. __________, del 30.10.2015 del Dr. Med. __________ e dell'1.1.2016

sempre del Dr. Med. __________ sono condivisibili? Se no, spieghi il medico

perito i motivi per cui le diagnosi/prognosi in essi contenute sarebbero sbagliate.

I

certificati medici dei dottori __________ e __________ si riferiscono principalmente

agli aspetti ortopedici e non neurologici. Il Dr. __________ nella sua valutazione

neurologica di ottobre 2015 descrive lombalgie croniche, che si possono tuttora

confermare. Riscontrava una dubbia paresi all’arto inferiore sinistro, attualmente

sicuramente non presente e riteneva che non vi fosse un'origine radicolare dei

sintomi, valutazione che anche da parte mia posso confermare. Ritengo dunque

che la valutazione del Dr. __________ sia corretta, senza reperti di tipo

radicolare. Le alterazioni degenerative discali giustificano il quadro di

lombalgia cronica e questo aspetto, come già riferito più sopra, dovrà essere

valutato in ambito reumatologico, esulando dalle competenze strettamente neurologiche."

Non vi sono altre patologie che limitano la capacità lavorativa

dell'A. Si consiglia una presa in carico tramite diete e terapia farmacologica

dell'obesità, dislipidemia (ipercolesterolemia) e diabete mellito. Questo

trattamento serve anche a prevenzione delle malattie cardiovascolari e per diminuire

il carico sul rachide e sugli arti inferiori (tramite calo ponderale).

Non sono fattori medici (extra-LAI) i problemi economici, la

situazione familiare, l'assenza di un lavoro, la limitata formazione ecc.

Nuovamente ricordiamo che l'ultima richiesta di prestazioni Al per

adulti è stata redatta dall'A, il 14.l0.2015. (…)" (doc. AI 202/716-723)

Nel rapporto finale SMR

del 9 gennaio 2017 (doc. AI 2013/767-770) il dr. __________, confermate le

diagnosi poste dai periti del SAM, ha quindi concluso per un’incapacità

lavorativa nell’attività abituale: del 100% dall’11.12.2013, del 20%

dall’11.3.2014, del 100% dal 6.5.2015 e del 20% dal 20.8.2015 e, in un’attività

adeguata: del 100% dall’11.12.2013, dello 0% dall’11.3.2014, del 100% dal

6.5.2015

e dello 0% dal 20.8.2015.

L’Ufficio AI, viste le

risultanze mediche suenunciate e ritenute la valutazione del consulente in

integrazione professionale dell’8 febbraio 2017 (doc. AI 207/777-779) e le

tabelle allestite il 23 gennaio e il 14 febbraio 2017 con allegata la

motivazione della riduzione al reddito da invalido (doc. AI 205/772,

206/773-776, 208/780-783 e 209/784), con decisione del 27 marzo 2017 ha negato all’assicurato

il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.2).

2.7

Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano

ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al riguardo, l’Alta Corte,

nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…) Per il

nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte

- applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo

disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).

(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.8

Nel caso concreto, questo Tribunale,

chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato

prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere

in dubbio la valutazione peritale del SAM, che va considerata dettagliata,

approfondita e quindi rispecchia i parametri giurisprudenziali ricordati al

considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.

Dal fascicolo (cfr. doc.

AI 202/692-765) risulta che il SAM ha considerato compiutamente tutta la

documentazione medica agli atti precisando debitamente le ragioni per le quali

i periti hanno concluso per un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi

attività (in corrispondenza agli interventi di impianto di protesi totale alle

anche e fino a tre mesi dopo gli stessi) dall’11 dicembre 2013 al 10 marzo 2014

e dal 6 maggio 2015 al 19 agosto 2015 e per un’incapacità del 20% nell’attività

abituale e dello 0% in un’attività adeguata dall’11 marzo 2014 al 5 maggio 2015

(tre mesi dopo il primo intervento fino al secondo intervento) e dal 20 agosto

2015.

(tre mesi dopo il reintervento all’anca sinistra del 20 maggio 2015) in

avanti.

La valutazione dei periti

del SAM non è stata validamente contestata e tantomeno messa in dubbio da

nessun medico, né generico né specialista.

In particolare, quanto al rapporto

del 28 aprile 2017 (doc. B) del dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, indirizzato all’avv. RA 1, questo Tribunale rileva quanto segue.

L’insorgente è entrato in

cura dal dr. __________ a partire dal 22 marzo 2017 (ovvero dopo il progetto di

decisione del 15 febbraio e prima della decisione qui impugnata del 27 marzo

2017).

Lo specialista –

osservato che “(…) alla mia osservazione, dopo aver letto i documenti che ho

potuto consultare e avendo visitato approfonditamente il paziente in diversi

colloqui fin qui instaurati (…)” (doc. B) – ha posto la seguente

diagnosi: “(…) disturbo depressivo ricorrente secondario ad una

modificazione duratura della personalità dopo esperienza catastrofica ICD 10

F62.0 (…)” (doc. B).

Al riguardo questo

Tribunale rileva, da una parte, che il dr. __________ non si è espresso

sull’entità del disturbo depressivo (lieve, medio o grave) (va qui

ricordato che in merito ai disturbi depressivi, siano essi

ricorrenti o episodici, per costante giurisprudenza federale, resa nell’ambito

dell’applicazione della LAI, se essi sono di grado da lieve a medio vanno ritenuti,

secondo la prassi, quali malattie invalidanti solo se sono resistenti alla

terapia in modo significativo (STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2;

STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3 pag.

197.

con riferimenti)). Dall’altra parte che – ancorché in ambito

peritale in precedenza due specialisti, la dr.ssa __________ (cfr. la perizia

psichiatrica del 21 giugno 2010 del CPAS sub doc. AI 119/327-341) e il dr. __________

(cfr. il consulto del 20 ottobre 2016 sub doc. AI 202/733-741), non abbiano

riscontrato alcuna patologia psichiatrica invalidante –, nemmeno il dr. __________

ha evidenziato chiaramente i criteri per porre detta diagnosi. Va qui rilevato

che per la diagnosi F62 e F62.0 secondo il catalogo ICD-10-GM 2010 Indice

sistematico – Versione italiana Tomo 1 (capitolo I-XI), agosto 2011 (edito

dall’Ufficio federale di statistica), vale quanto segue:

" (…)

F62.- Modificazioni

durature della personalità non attribuibili a danno o malattia cerebrale

Disturbi della personalità e del

comportamento dell'adulto che si sono sviluppati in soggetti che non presentavano

in precedenza alcun disturbo di personalità, in seguito all'esposizione a

stress-catastrofici o eccessivamente prolungati, o in seguito ad una grave

malattia mentale. Tali diagnosi dovrebbero essere poste solo quando è presente

una chiara e duratura modificazione delle modalità attraverso cui un soggetto

percepisce, ragiona e si pone in relazione con l'ambiente e con se stesso. Il

cambiamento di personalità dovrebbe essere significativo ed essere associato ad

un comportamento inflessibile e maladattativo che non era presente prima dell'esperienza

patogena. La modificazione non dovrebbe essere la manifestazione diretta di un

altro disturbo mentale o sintomo residuo di un disturbo mentale precedente.

Escl.: disturbo di personalità

secondario a danno, disfunzione o malattia cerebrale (FO7.-)

F62.0 Modificazione

duratura della personalità dopo un'esperienza catastrofica

Modificazione duratura della

personalità, presente da almeno due anni, conseguente all'esposizione a uno

stress catastrofico. Lo stress deve essere di grado così estremo che non è

necessario considerare la vulnerabilità personale per spiegare il suo profondo

effetto sulla personalità. Il disturbo è caratterizzato da un atteggiamento ostile

e sospettoso verso il mondo, ritiro sociale, sentimenti di vuoto o di

disperazione, una cronica sensazione di essere sulla lama del rasoio, come in

costante pericolo, ed estraneamento. Un disturbo post-traumatico da stress può

precedere questo tipo di modificazione della personalità.

Modificazione della personalità dopo:

• esposizione

prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del

terrorismo

• prigionia

prolungata con imminente possibilità di essere ucciso

• tortura

• disastri

• esperienze di campo di concentramento

Escl.: disturbo post-traumatico da stress

(F43.1) (…)" (ICD-10-GM 2010)

Inoltre il dr. __________ –

oltre a non pronunciarsi sulla capacità lavorativa – non si è neppure

confrontato debitamente con le valutazioni peritali della dr.ssa __________ e

del dr. __________. Tale non può essere ritenuta la semplice e stringata

osservazione con la quale il dr. __________ sostiene che “(…) per quanto

riguarda le valutazioni effettuate per l’AI, prima dalla collega Dr.ssa __________

poi dal Dr. __________, posso soltanto dire che sulla base degli atti che ho

avuto a disposizione, che a mio modo di vedere sono piuttosto sommarie, forse

anche a causa dell’atteggiamento del paziente che non ritiene e non accetta la

necessità di una presa a carico psicoterapeutica e psichiatrica, almeno che non

sia allo stremo e costretto dalle circostanze come già avvenuto in passato nel

caso del suo divorzio o attualmente nel contenzioso con l’AI di fronte

all’ennesimo rifiuto di riconoscere la sua condizione di malato e sofferente.

(…)” (doc. B).

Del resto, il rapporto del

28.

aprile 2017 del dr. __________ (doc. B) è stato sottoposto ai periti del SAM

che, nel complemento peritale del 31 maggio 2017 (IV), hanno confermato la

presa di posizione del 29 maggio 2017 nella quale il dr. __________ ha concluso

che “(…) ho preso visione del certificato medico del Dr. __________ del

28.04.2017

e ho confrontato quanto da lui riportato con la valutazione da me

effettuata nell’ambito della perizia SAM del 06.12.2016. Il collega Dr. __________

non riporta elementi nuovi rispetto a quelli trattati nella mia valutazione che

è antecedente di alcuni mesi per cui sulla base delle considerazioni riportate

nel suo certificato giunge ad un inquadramento diagnostico diverso da quello da

me formulato. Ritengo pertanto che egli abbia valutato diversamente un medesimo

stato di cose riscontrando in ciò una condizione patologica meritevole di

essere trattata a livello specialistico. Pur tenendo conto di ciò non ritengo

che questo basti a modificare la valutazione specialistica da me effettuata.

(…)” (IV/2).

In sede di replica

l’insorgente non ha poi prodotto ulteriore documentazione medica limitandosi a

formulare delle proprie osservazioni personali (cfr. VI punto 2) e concludendo

(seppur egli non sia né medico né tantomeno specialista) che “(…) è indispensabile

incaricare un nuovo specialista per rivalutare secondo i crismi il ricorrente

dal profilo psichiatrico. (…)” (VI punto 2 in fine).

Ritenuto che nessun medico

curante e/o altro specialista si è espresso in merito alle conclusioni a cui è

giunto il SAM avuto riguardo agli aspetti somatici, nemmeno può essere seguito

l’insorgente laddove pretende che, data la natura delle affezioni e

dell’istoriato, dovrà essere visitato “(…) da uno specialista di

chirurgia spinale. (…)” (I, punto 11, pag. 7).

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua

portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della

causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto, nonostante

abbia avuto la facoltà, da ultimo ancora dopo la replica (cfr. doc. VI), di

presentare eventuali altri validi mezzi di prova, l’insorgente non ne ha

prodotta e si è limitato a delle esternazioni personali che, in quanto tali,

vanno trattate alla semplice stregua di allegazioni di parte. Egli non ha pertanto

prodotto nessuna documentazione medica atta a mettere in dubbio la valutazione

del SAM confermata anche dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale del

9.

gennaio 2017 (cfr. doc. AI 203/767-770).

L’obbligo di collaborare

non può peraltro tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi – segnatamente di natura

medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente

lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere

di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame

medico rispettivamente richiamando dei referti medici – magari addirittura in

possesso dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo a

riguardo della diligente valutazione medica effettuata dall’amministrazione

(cfr., tra le tante, STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017 con riferimenti).

Questo Tribunale ritiene

pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità lavorativa dell'assicurato e in

particolare le limitazioni da osservare, sino all'emanazione del querelato

provvedimento (il 27 marzo 2017, data questa che segna il limite temporale del

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; STF

9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015

consid. 3.3), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti.

Al riguardo,

va ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II 425

consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c

pagg. 323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010.

consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo

al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

2.9

L’insorgente sostiene che “(…)

sia il medico reumatologo, sia l'Ufficio AI hanno ritenuto il ricorrente abile

al 100% dal 20.08.2015 in una "attività adeguata". Tale conclusione è

tuttavia insoddisfacente: la perizia evita infatti di specificare concretamente

quale o quali attività adeguate siano ancora esigibili dall'assicurato tenuto

conto delle sue conoscenze specifiche e delle sue oggettive limitazioni

funzionali. (…)” (I, punto 7, pag. 4).

Questo Tribunale rileva

innanzitutto che con la risposta di causa a ragione l’amministrazione ha

rilevato che “(…) come del resto già stabilito in occasione della terza

richiesta di prestazioni presentata dall’assicurato (cfr. in tal senso sia la

decisione del 28.12.2010 che la STCA del 10.10.2011), l'amministrazione ha

rettamente concluso che l'assicurato, senza dover prima intraprendere una

riqualifica professionale (specifica), può direttamente svolgere delle attività

adeguate leggere, semplici e ripetitive (cfr. in tal senso i doc. 205-207

incarto Al). Visto quanto sopra, lo scrivente Ufficio ritiene pertanto che -

come rettamente indicato dall'amministrazione all'interno della decisione

impugnata - all'assicurato può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la

sua residua capacità lavorativa in quei settori d'attività accessibili a

lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono

una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una

semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Sul

mercato generale del lavoro esistono infatti della attività che il ricorrente,

malgrado il danno alla salute, è in grado di esercitare al 100%. Va qui

rilevato che specialmente nell'ambito industriale, ma anche nel settore delle

prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera

sorveglianza – fisicamente assai leggere - che non presuppongono particolari

attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta

che in piedi (per es. attività d'incasso, d'assemblaggio, di confezione

prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente

la postura (cfr. anche in argomento STCA del 28.1.2014 incarto nr. 32.2013.75,

STCA del 21.11.2011 incarto nr. 32.2011.143). (…)” (IV, pag. 4).

Circa la capacità di

lavoro residua si sono espressi i periti del SAM (che hanno concluso per una

capacità di lavoro piena in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti) alla cui valutazione, visti i motivi esposti al precedente

considerando, va riconosciuta piena forza probatoria.

Va inoltre rilevato che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato

o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee.

Del resto

deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto di

quello della proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una

persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti,

anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini

dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017,

consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato

non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto

di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se

– ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016

del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).

In questo senso non può

essere seguito l’insorgente laddove nella replica, in contrasto alla succitata

giurisprudenza, pretende che “(…) contrariamente a quanto sostenuto

dall'Ufficio, non è possibile addebitare indistintamente al ricorrente un

intero settore occupazionale per il calcolo del reddito da invalido, tanto meno

concludere che il suo livello formativo possa soddisfare - genericamente - le

esigenze variate di tale settore. È peraltro risaputo che nelle attività

manifatturiere i lavoratori non qualificati (come nel caso del ricorrente)

vengono relegati ad attività spesso faticose e prolungate, incompatibili con i

dolori, le limitazioni funzionali e i problemi di postura riscontrati

nell'assicurato. Occorre altresì precisare che, alla luce dei rapidi progressi

nell'automatizzazione dei processi industriali, attività di semplice controllo

e sorveglianza (passiva) di macchinari non sono oggigiorno (più) immaginabili:

all’operaio sono comunque richieste prestazioni di sforzo e soprattutto

mobilità fisica che le macchine non sono in grado di compiere. (…)” (VI,

punto 1, pagg. 2 e 3).

Pertanto questo Tribunale

condivide la conclusione a cui è giunto l’Ufficio AI secondo la quale, sul

mercato equilibrato del lavoro, esistono della attività che il ricorrente,

malgrado il danno alla salute, è in grado di esercitare a tempo pieno (ad

esempio, attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti e di

controllo).

Quanto alla possibilità di

reintegrazione senza la necessità di provvedimenti professionali questo

Tribunale può fare propria la conclusione del consulente in integrazione

professionale che, nella valutazione dell’8 febbraio 2017 (doc. AI 207/777-779),

ha rilevato: “(…) il percorso socio professionale dell'A., l'età e la

scolarità non permettono di proporre una riqualifica professionale. Si può

restare a disposizione per finanziare un periodo di introduzione al lavoro

"mini riqualifica pratica ad hoc" della durata di 3-6 mesi (da

stabilire dettagliatamente in presenza di un concreto posto di lavoro). Dopo

comprovate ricerche di lavoro e su richiesta scritta, si resta a disposizione

per valutare un aiuto al collocamento. Si resta a disposizione per ulteriori

informazioni, si procede con la chiusura del caso. (…)” (doc. AI 207/779).

2.10

In merito alla valutazione

economica va innanzitutto rilevato che determinanti sono i dati del 2016.

Infatti, sia che si voglia

ritenere determinante la data di ricezione (9 luglio 2015) della “domanda di

revisione della decisione della rendita d’invalidità” presentata dall’avv. RA

1.

l’8 luglio 2015 sub doc. AI 153/496-531) (in questo senso nella

lettera del 22 settembre 2015 indirizzata all’insorgente, accusata la ricezione

della succitata domanda dell’avv. RA 1, l’Ufficio AI ha comunicato

all’insorgente che “(…) dalla documentazione acquisita vi sono le premesse

per l’entrata in materia di una nuova richiesta di prestazioni; a tale scopo

alleghiamo il relativo formulario ufficiale che deve essere ritornato

debitamente compilato in tutti i suoi punti e firmato entro 15 giorni dalla

presente. Qualora l’inoltro dello stesso rispetti il termine assegnato, quale

data di presentazione della nuova richiesta farà stato quella sopra indicata

(09.07.2015), in caso contrario si farà riferimento alla data di ricezione del

formulario ufficiale. (…)” (doc. AI 165/571)) o quella –

nonostante nello scritto del 16 ottobre 2015 (doc. AI 170/579-581),

all’attenzione del funzionario __________, l’avv. RA 1 abbia rilevato che “(…)

osservo che il formulario è stato erroneamente spedito all’indirizzo della ex

moglie a __________ (nonostante l’indicazione del suo attuale domicilio a __________)

e che il mio cliente è stato da lei informato della ricezione soltanto ieri. Pertanto

il termine assegnato è stato ampiamente rispettato, ritenuto inoltre che mi è

stato accennato dell’invio soltanto con lettera dell’8 ottobre us. (…)”

(doc. AI 170/579) – (19 ottobre 2015) di ricezione del formulario

ufficiale (cfr. doc. AI 172/584-592), in ogni caso, conformemente all’art. 29

cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto nel 2016 (gennaio 2016

e/o aprile 2016 ovvero sei mesi dopo l’inoltro della domanda).

In particolare –

trattandosi nel caso concreto di una nuova domanda dopo che in precedenza mai

era stato riconosciuto il diritto ad una rendita (cfr. consid. 1.1 e 1.2) –,

conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), è a torto che

l’insorgente pretende, in ogni caso, il diritto ad una rendita intera per i

mesi di luglio e agosto 2015 (cfr. consid. 1.3).

Infatti, non trattandosi

nella fattispecie concreta di una domanda di revisione (lo si ribadisce mai

all’insorgente è stato riconosciuto il diritto ad una rendita, nemmeno per un periodo

limitato di tempo), non trova qui applicazione l’art. 88bis cpv. 1 OAI

invocato, a torto, dal ricorrente (cfr. il punto 10 del ricorso e il punto 3

della replica).

Quanto all’applicazione di

detto disposto, nella succitata DTF 140 V 2, il TF ha infatti rilevato che “(…)

quanto alla invocata applicazione, per analogia, dell'art.

88bis cpv. 1 lett. a OAI, è sufficiente il rilievo che la norma

speciale d'ordinanza presuppone, secondo il suo tenore letterale e il suo

contesto sistematico, una rendita in corso (DTF 129 V 211 consid.

3.2.1

pag. 217 in fine e consid. 3.2.4 pag. 219; DTF 109 V 108 consid.

1b pag. 111). (…)” (DTF 140 V 2, consid. 5.4, pag. 8).

2.10.1

Reddito da valido

Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita e/o al momento della sua modifica),

guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona

sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze

personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione

dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà

scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (DTF

134.

V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare

indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se

l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che

egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità

di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

Nella fattispecie –

non ravvedendo alcun motivo per scostarsi dal reddito da valido (stabilito

nella STCA del 10 ottobre 2011 cresciuta incontestata in giudicato; cfr. doc.

AI 149/466-492, in particolare il consid. 2.11) considerato per il 2006, ovvero

fr. 34'003.20 – questo Tribunale ritiene che per il calcolo del reddito

da valido occorre aggiornare l’importo di fr. 34'003.20.

Ribadito che l’anno

determinante è il 2016, il reddito da valido si attesta a fr. 37'664.23 (34'003.20

aumentati del 1.4% per il 2007, del 2.2% per il 2008 e il 2009, dello 0.7% per

il 2010 [cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali,

settore G commercio e riparazione, pubblicata in La Vie économique 6/2012 pag.

95], dell’1.2 per il 2011, dello 0.7 per il 2012, dello 0.5 per il 2013, dello

0.4

per il 2014, dello 0.3 per il 2015 e dello 0.7 per il 2016 [Tabella T1.1.10

Indice dei salari nominali, uomini, 2011-2016, settore G commercio]).

2.10.2

Reddito da invalido

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa

e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

In una sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3 l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap

salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Nel caso in esame, ritenuto

che l'insorgente non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, per

il calcolo del reddito da invalido vanno applicati i dati statistici.

In concreto,

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (vedi,

a proposito del 2012, la STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF

142.

V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 skill level (NOGA08),

risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini

per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e

SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr.

63’744.-- (4'300 x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione

dei salari nominali questo dato fino al 2016, si ottiene un salario di fr.

64'299.90 (fr. 63’744.-- : 103,2 x 104,1; cfr. Tabella

T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20

febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando

queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del

21.

luglio 2003, consid. 4.4; vedi. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio

2008.

e la tabella: “Durée normale du travail dans les

entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio

ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr.

67'032.65 (fr. 64'299.90 : 40 x 41,7), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Ritenuta la capacità

lavorativa del 100% e applicata la riduzione del 25% (stabilita dal consulente

in integrazione e rimasta incontestata; cfr. le tabella allestite il 23 gennaio

e il 14 febbraio 2017 con le relative spiegazioni sub doc. AI 206/773-776 e

208/780-783) il reddito da invalido si attesta a fr. 39'987.77 (fr. 67'032.65 ridotti del 25% = fr. 50'274.48).

Quanto all’applicabilità

della succitata giurisprudenza circa il gap salariale (in questo senso la

domanda dell’insorgente al punto 9 del ricorso), la questione non merita

particolari approfondimenti visto che, anche volendola applicare, il risultato,

come si vedrà al consid. 2.10.3, non cambia.

Secondo la tabella TA1 2014

skill level (NOGA08), in un'attività equivalente nel settore 45, commercio e

riparazione di autoveicoli e motocicli, livello di competenze 1 (che prevede

attività semplici di tipo fisico o manuale), nel 2014 il reddito conseguibile

per un uomo ammontava a fr. 61'356.-- (5'113 x 12). Nel 2016, lo stesso reddito

si attesta a fr. 65'534.17 (61'356.-- aumentati dello 0.3% per il 2015 e

dello 0.7% per il 2016 [Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, uomini,

2011-2016, settore G commercio] riportati su un orario medio di lavoro

settimanale in questo settore di 42.3 ore [cfr. la tabella: “Durée

normale du travail dans les entreprises selon la division économique”]).

Il reddito da valido che

l’assicurata avrebbe conseguito nel 2016 se avesse continuato la sua attività

di commerciante di autoveicoli usati (cfr. doc. AI 52/121-123) ammonta a fr. 37'664.23

(cfr. consid. 2.10.1).

Conformemente alla

succitata giurisprudenza il gap salariale sarebbe del 37.53% (fr. 65'534.17 contro

fr. 37'664.23 meno il 5%) e il reddito da invalido si attesterebbe dunque, in

questa evenienza, a fr. 31'406.46 (50'274.48 ridotti del 37.53%).

2.10.3

Confrontando il reddito da

invalido di fr. 50'274.48 (cfr. consid. 2.10.2) con quello da valido di fr.

37'664.23 (cfr. consid. 2.10.1) il grado d’invalidità è nullo.

Nell’ipotesi, invece, in

cui si volesse applicare il gap salariale, allora il grado d’invalidità sarebbe

del 17% ([37'664.23 - 31'406.46] x 100 : 37'664.23 = 16.61% arrotondato

al 17% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

In ogni caso non vi è

dunque diritto ad una rendita (cfr. consid. 2.3).

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Va qui infatti evidenziato

che – anche se dagli atti risulta essere al beneficio dell’assistenza

sociale (l’Ufficio del sostegno sociale, con scritto del 15 settembre

2015, ha infatti comunicato all’Ufficio AI che l’assicurato “(…) è al benefico

di nostre prestazioni dal 01.09.2011. (…)” (doc. AI 164/569-579)) e

ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti; cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.) – l’assicurato non può essere

esonerato dalle spese in quanto nella presente fattispecie non risulta

soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di

accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche

se patrocinato da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a

contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in particolare quella

medica. All’insorgente che, lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale (nonostante

le precise risposte del SAM ai quesiti peritali posti) non ha prodotto alcuna

documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei periti del SAM

confermate anche dal SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare

debitamente le allegazioni secondo le quali dette valutazioni non fossero

valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante

modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del

27.

marzo 2017.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per fr. 500.--,

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti