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Decisione

32.2017.74

Attribuita una rendita per tempo limitato, dopo miglioramento dello stato di salute. L'assicurato contesta di poter ancora esercitare la sua professione e chiede l'attribuzione di un quarto di rendta.

29 novembre 2017Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 16 marzo 2017,

confermativa di un progetto del 8 marzo 2016, l’Ufficio AI, stabilita

un’inabilità lavorativa totale nella professione precedentemente esercitata e

in ogni attività dal maggio 2014 al 1 ottobre 2015, ma in seguito nuovamente

un’abilità completa in ogni attività, gli ha riconosciuto il diritto ad una

rendita di invalidità piena dal 1 maggio 2015 al 31 gennaio 2016 (tre mesi dopo

il miglioramento dello stato di salute) (doc. AI 85).

1.2. Con

ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dalla Consulenza giuridica andicap, ha

contestato le conclusioni dell’amministrazione, censurando in sintesi di essere

reintegrabile nella professione precedentemente svolta in considerazione delle

affezioni psichiatriche di cui soffre. A suo avviso egli sarebbe reintegrabile

unicamente in un’attività di vendita nel settore del legname, quale

responsabile dell’esecuzione dei lavori, con una conseguente perdita di

guadagno e, quindi, un grado d’invalidità del 48%, ciò che gli conferirebbe il

diritto ad un quarto di rendita di invalidità dal febbraio 2016 (doc. I).

1.3. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,

confermando la valutazione medica e quella economica poste alla base del

provvedimento impugnato.

1.4. Il

22 giugno 2017 l’assicurato, tramite la sua rappresentante, si è riconfermato

nelle sue allegazioni, facendo riferimento all’attestato dei compiti stilato

dall’ultimo datore di lavoro (doc. VI). In proposito l’amministrazione, il 7

luglio 2017, si è riconfermata nelle sue posizioni (VIII).

considerato in diritto

2.1. Mentre

è in concreto incontestato che l’assicurato sia da considerare completamente

inabile al lavoro dal maggio 2014 al 31 gennaio 2016, con conseguente diritto

ad una rendita intera dal 1 maggio 2015 al 31 gennaio 2016, litigioso è il

punto di sapere se l’assicurato abbia diritto a prestazioni dell’assicurazione

invalidità anche successivamente e, quindi, se, e se del caso in che misura,

dopo il 1 ottobre 2015 sia intervenuto un miglioramento delle condizioni di

salute suscettibile di incidere sul diritto alla rendita.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.

28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli

ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003).

2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica

decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente,

la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per

analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V

164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).

A

sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado

d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione,

per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,

d’ufficio o su richiesta.

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto

nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le

conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato

rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349

consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390

consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che

sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione

ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.

88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo

l’Alta Corte ha inoltre precisato:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio

2007).

Con

sentenza pubblicata in DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria

giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi

somatoformi dolorosi.

2.5. Ricevuta

la domanda di prestazioni del novembre 2014, con la quale l’assicurato

lamentava “burn out, esaurimento psico-fisico, depressione, disturbi del

sonno”, l’amministrazione ha acquisito documentazione medica. Nel rapporto

all’AI del 23 dicembre 2014 la dr.ssa __________ internista curante, poste le

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “ICD 10, F32.1 episodio

depressivo di media gravità in possibile ICD 10, F31 Sindrome affettiva

bipolare, tremore essenziale” dall’aprile 2014, ha concluso ritenendo il

paziente inabile nella professione da ultimo esercitata in misura completa dal

12 maggio 2014, definendo la prognosi buona “se il paziente non deve più

affrontare situazioni professionali stressanti e potrà lavorare al suo ritmo” (doc.

AI 24). In una perizia eseguita l’8 agosto 2014 per la __________ il dr. __________,

psichiatra, posta la diagnosi di “episodio depressivo di media gravità, ICD

10, F 32.1)”, ha concluso per una totale inabilità lavorativa con probabile

ripresa della capacità da fine settembre 2014 (doc. AI 24). In una

valutazione del 12 ottobre 2014 il dr. __________, psichiatra curante

dell’assicurato, confermata la medesima diagnosi posta dal dr. __________, l’ha

giudicato inabile, ritenendo presumibile la ripresa almeno parziale della

capacità lavorativa dal novembre 2014 (doc. AI 24). Sempre il dr. __________,

interpellato dall’AI, in data 14 gennaio 2015, poste le diagnosi invalidanti di

“ICD 10, F 32.2 episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici, in

incipiente parziale remissione, in concomitanza di ICD 10, Z problematica

lavorativa, DD Sindrome affettiva bipolare”, ha confermato una completa

inabilità lavorativa con prognosi positiva, affermando che “nei prossimi 2-3

mesi il paziente dovrebbe riuscire a recuperare una CL perlomeno parziale

inizialmente, per poi raggiungere una CL completa” (doc. AI 26). Ha pure

affermato che “dal punto di vista medico ritengo non più pensabile che egli

prosegua la sua attività; dovesse egli continuare tale attività, sussisterebbe

il rischio che la sua incapacità lavorativa si protragga ad oltranza. È

pertanto auspicabile un cambio di attività” (doc. AI 26). Nuovamente

interpellato, il dr. __________, il 10 maggio 2015, ha attestato un

miglioramento delle condizioni, ma ancora un’inabilità lavorativa completa

(doc. AI 34). È quindi stata fatta esperire una valutazione del “profilo

psicoprofessionale” dalla __________ (resoconto del 30 giugno 2015, doc. AI

39) e sono state acquisite agli atti due valutazioni psichiatriche eseguite per

l’assicurazione malattia __________, l’una del dr. __________ del 26 maggio

2015 (doc. AI 41) e l’altra del dr. __________, psichiatra (il quale si è essenzialmente

riferito alle conclusioni del collega dr. __________, doc. AI 41). In un

aggiornamento del 20 settembre 2015 il dr. __________ ha confermato

l’intervenuto miglioramento dichiarando l’assicurato nuovamente abile in misura

piena dal 1. ottobre 2015, osservando tuttavia che a suo avviso “la

continuazione di un’attività lavorativa nel precedente ambito rischierebbe

entro breve di riportarlo nuovamente in uno stato di alienazione. L’attività di

liutaio si profila più tranquilla, meno stressogena” (doc. AI 45). Tali

conclusioni sono state confermate all’AI dallo psichiatra curante nuovamente

con scritto del 30 ottobre 2015 (doc. AI 47). La dr.ssa __________, nel

rapporto all’AI del 20 novembre 2015, poste le diagnosi di “ICD 10, F32.1

Episodio depressivo di media gravità in possibile ICD 10, F31 sindrome

affettiva bipolare” ha confermato una completa inabilità come direttore

commerciale della __________ (doc. AI 50). Sentito il medico SMR,

l’amministrazione ha quindi affidato il mandato di esperire una perizia

psichiatrica alla dr.ssa __________, specialista in psichiatria del CPAS, la

quale, con rapporto del 15 febbraio 2016, esaminata la documentazione messa a

diposizione dall’amministrazione, effettuati due consulti clinici con

l’esecuzione di test specifici, ha concluso ponendo le seguenti diagnosi con

ripercussioni sulla capacità di lavoro:

" (…)

- Disturbo misto

di personalità (tratti anancastici e narcisistici) (ICD 10 F 61 .0)

- L'episodio

depressivo oggettivato in passato è ora in totale remissione. E' stato

invalidante in passato. Non si può dirimere se il disturbo affettivo vada

ricondotto a un episodio singolo (non c'è codice ICD 10 per il singolo episodio

depressivo in remissione), a una sindrome depressiva ricorrente, ora in

remissione (ICD 10 F 33.4) o a una sindrome affettiva bipolare, attualmente in

remissione (ICD 10 F 31 .7); le patologie sono quindi poste in diagnosi

differenziale.”

Ha quindi esposto, tra l’altro,

quanto segue:

" (…)

7. DISCUSSIONE

(….)

L'esame peritale mostra l'assenza di un disturbo affettivo in

atto.

Il tono dell'umore è in asse e non sono più presenti i sintomi

oggettivati in passato e riferiti anche dall'assicurato: disturbi del sonno e

dell'appetito, idee anticonservative, sentimenti pervasivi di inadeguatezza,

importante calo dell'energia fisica e della volizione. Appare verosimile che

l'attuale condizione di stabilità sul piano dell'umore sia favorita dalle cure

psichiatriche e dal discreto esito del progetto di riqualifica professionale

come liutaio. L'assicurato continua a frequentare la scuola di __________ e ha

di recente sostenuto con profitto i primi esami. Si condivide la valutazione

del Dr __________ sul fatto che transitori insuccessi di tale progetto abbiano

portato in passato a scivolamenti depressivi.

Ciò a nostro parere è riconducibile al fatto che l'assicurato

presenta una struttura di personalità rigida e disarmonica, con spiccati

elementi anancastici e narcisistici. Dei primi si nota la puntigliosità, il

perfezionismo, l'enfasi sui valori morali e etici, sui temi dell'impegno e del

sacrificio, la tensione al dovere, la necessità che gli altri si sottomettano

alle proprie decisioni se queste vengono considerate giuste, la difficoltà a

tollerare gli imprevisti, le situazioni confuse a livello concreto o

metaforico.

l tratti narcisistici consistono nell'enfasi sulle proprie

competenze, nello spiccato bisogno di venire riconosciuto e validato, di

coprire cariche elevate, di porsi obiettivi sempre maggiori e la necessità di

conseguirli (pena il calo rovinoso dell'immagine e dell'autostima), la

frustrazione poco accettabile se ciò non avviene.

Si giudica che non siamo davanti solo a elementi disfunzionali di

personalità ma a un vero e proprio disturbo.

Infatti gli elementi sopra descritti sono pervasivi, risultano

presenti dalla prima età adulta e mostrano il loro carattere negativo in alcune

aree di vita e soprattutto nell'ambito professionale. Dalla raccolta

anamnestica emerge come l'aspetto più disfunzionale delle caratteristiche di

personalità consista nella difficoltà a gestire il rapporto coi pari e i

superiori. l primi attriti emergono durante lo svolgimento del servizio

militare; l'assicurato si confronta con graduati che ritiene esercitino il

potere per enfatizzare le loro capacità o prevaricare sui sottoposti. Decide di

non proseguire con la carriera militare (che gli sarebbe stata proposta) per

evitare un tale futuro confronto. Sviluppa uno scivolamento depressivo, che si

verifica anche in occasione dell’apprendistato. La fatica a sostenere la re)azione

coi pari e soprattutto i superiori emerge chiara sul piano professionale e

contraddistingue tutte le esperienze professionali. Si veda la descrizione

dettagliata dell'evoluzione di tutti i contesti di lavoro nel paragrafo

"anamnesi lavorativa" 1.:2.

L'assicurato in ogni contesto aspira ad arrivare a posizioni

elevate, impegnandosi a fondo per conseguirle e in effetti riuscendovi. Tutto

funziona finché gli viene dato ampio margine di azione, autonomia e

responsabilità. Quando però altri soggetti alla pari o in un ruolo superiore

prendono decisioni che l'assicurato non condivide, contrastando i suoi

progetti, non validandolo e non discutendo con lui i motivi dei loro rifiuti la

frustrazione è troppo elevata e non gestibile, l'assicurato si licenzia o scompensa.

In un altro caso viene licenziato non per deficit nei compiti svolti ma per

"divergenze caratteriali". La relazione coi colleghi che sono in un

ruolo a lui inferiore sembra migliore; l'assicurato infatti non si sente messo

in discussione essendo in una posizione di superiorità e anzi esercita questa

funzione sfruttando la propria riflessività e riuscendo a mediare fra diverse

istanze. Quando un'esperienza di lavoro fallisce l'assicurato si getta a

capofitto in un'altra, allettato dalle promesse di poter esercitare un certo

potere decisionale; come caratteristicamente avviene nel caso dei disturbi di

personalità però, i motivi dell'insuccesso passato non vengono elaborati e

quindi si ripropongono le usuali dinamiche, di nuovo fallimentari. II Dr __________

e i periti fiduciari non emettono una diagnosi di disturbo di personalità: il

Dr __________ sottolinea pure il ruolo del lavoro nel favorire lo scompenso

depressivo, mentre il Dr __________ collega le oscillazioni del quadro

affettivo ai problemi avuti nel corso dell'attuale iter formativo. La presenza

di una personalità poco articolata e flessibile spiega a nostro parere anche la

gravità dello scompenso depressivo. L'ennesima situazione lavorativa in cui si

presentano le situazioni per l'assicurato non gestibili in modo adattivo

intacca in modo profondo l’identità e l'immagine personale e scaturisce in un

episodio depressivo di entità da media a severa. L'importante incrinarsi di una

struttura fragile lascia una diminuita tolleranza alla frustrazione e

atteggiamenti non sempre adattivi. In parte l'assicurato si legittima queste

modalità disadattive, ritenendo che l'essere stato troppo conciliante in

passato lo abbia logorato e portato allo scompenso acuto. Mostra in questo una

scarsa critica di malattia, considerando come possibilità o il reagire in modo

inadeguato o subendo e non contemplando l'alternativa di adattarsi a situazioni

che non sono sotto il proprio controllo e che non può cambiare. Anche le

modalità con cui sta perseguendo l'ultimo obiettivo risultano rigide e

categoriche e lo espongono al rischio di scompensi qualora il suo progetto, per

motivi di vario genere, non abbia successo.

Il Dr __________ emette una diagnosi differenziale di sindrome

bipolare, basandosi su un possibile viraggio ipomaniacale sotto farmacoterapia

antidepressiva. Questa diagnosi potrebbe essere sostenuta dal resoconto

dell'assicurato rispetto a una frenetica attività professionale; questa

potrebbe essere ricondotta a un certo temperamento ipertimico ma anche agli elementi

di personalità: qualora vi siano circostanze che esaltano gli aspetti

anancastici di controllo e autonomia e quelli narcisistici di valore e potere

il tono dell'umore potrebbe elevarsi. Inoltre il Dr __________ all'interno

della diagnosi di episodio depressivo grave segnala anche una certa disforia.

Non è possibile definire in modo certo se siamo confrontati con una sindrome

bipolare o meno; il decorso aiuterà a chiarire il dubbio diagnostico.

L'unico episodio depressivo oggettivato è quello insorto nel 2014.

In passato non vi è mai stata una presa a carico psichiatrica. Sono però

riferite dal Dr __________ e confermate dall'assicurato deflessioni timiche

nella prima età adulta, che l'assicurato collega all'esperienza del servizio

militare e all'apprendistato (in entrambi i casi legate a interazioni

sfavorevoli coi superiori). Non si può chiarire se questi scivolamenti

dell'umore avessero carattere di vero e proprio episodio

depressivo o rappresentassero un quadro più blando, di

disadattamento. Non si può quindi dirimere se ci si trovi davanti a un singolo

episodio o a una sindrome depressiva ricorrente.

L'assicurato dal maggio 2014 beneficia di una cura psichiatrica,

che verosimilmente ha contribuito all'attuale stabilizzazione sul piano

affettivo. E' importante mantenere la farmacoterapia. Utile aggiungere al

medicamento antidepressivo uno stabilizzante dell'umore (in passato inserito);

ciò per evitare oscillazioni timiche nell'ipotesi di un disturbo bipolare ma

anche per mitigare l'irascibilità e contenere la scarsa tolleranza alla

frustrazione e la possibilità dì agire in modo disadattivo.

Sul piano psicoterapico, il Dr __________ precisa di avere svolto

un intervento supportivo ma un poco anche espressivo. Le possibilità di

successo di un lavoro profondo, nel rendere più articolate e flessibili le

caratteristiche disfunzionali di personalità sono incerte. Di certo è

importante mantenere l'intervento supportivo e di contenimento.

L'intervento farmacologico suggerito potrebbe rafforzare

l'assicurato e contrastare il rischio di futuri scompensi o almeno mitigarne

l'intensità.

Non incide però sulla capacità lavorativa, che attualmente risulta

piena con opportuni adattamenti del contesto dovuti al disturbo di personalità;

infatti non vi è un disturbo depressivo in atto. Si tratta più di una

considerazione prognostica e ha pertanto un carattere di suggerimento, non di

indicazione né di esigibilità.

Le considerazioni effettuate rendono conto di una prognosi aperta.

Non si può escludere la possibilità di futuri ulteriori scompensi affettivi,

considerando anche che sembra essere presente una familiarità per questo tipo

di patologie; questi verosimilmente si possono verificare allorché l'assicurato

si troverà confrontato alle situazioni o circostanze per lui difficilmente

superabili in modo adattivo a causa del disturbo di personalità. (…)”

Quindi, si è espressa

sulla capacità lavorativa come segue:

" 1. Descrizione

di risorse e deficit-secondo schema MINl lCF-APP -

1. Rispetto delle

regole: grado di disabilità da lieve a moderato. Non ha alcun problema relativamente

alla capacità di rispettare appuntamenti, impegni e accordi (è serio e

scrupoloso), né di adattarsi alla routine quotidiana (non presentando

alterazioni del timismo). La possibilità di integrarsi nei processi organizzativi

può essere inficiata qualora l'assicurato si trovi in posizioni subordinate, in

cui deve eseguire compiti decisi da altri e che non condivide.

2. Organizzazione

dei compiti: nessuna disabilità. Riesce a organizzare la giornata e a bilanciare

i diversi impegni. l compiti sono assolti in modo pratico. Non vi sono limiti in

questo ambito non essendo in atto uno scompenso affettivo e dal momento che la

disarmonia di personalità non incide su questo item; si ritiene anzi che la

capacità di pianificazione rappresenti un punto di forza dell'assicurato.

3. Flessibilità:

grado di disabilità moderato. Può faticare a adattarsi a cambiamenti di mansioni

(se queste sono poco stimolanti e gratificanti) e di ambiente (se viene posto

in condizioni subordinate, in cui non sono considerati i suoi apporti).

4. Competenze:

nessun grado di disabilità. E' capace di applicare le sue esperienze,

conoscenze e abilità specifiche in accordo al proprio background personale e professionale.

La performance corrisponde alle aspettative.

5. Giudizio:

grado di disabilità da lieve a moderato. La capacità di giudicare le

situazioni, le dinamiche relazionali e gli eventi può venire in parte minata

dal disturbo di personalità; l'assicurato può faticare a considerare il proprio

contributo nel verificarsi di situazioni relazionali spiacevoli. La presenza

del disturbo di personalità non incide sulla capacità di giudicare le

situazioni concrete, i compiti da svolgere e la pianificazione degli stessi:

questa non è inficiata, non sussistendo un'alterazione del timismo.

6. Persistenza:

nessun grado di disabilità. Assolve i compiti nei tempi previsti, mantenendo un

sufficiente livello di performance per tutto il tempo. Non essendo in atto un disturbo

affettivo questa area è conservata (la disarmonia personologica non inficia

questo aspetto).

7. Assertività:

grado di disabilità da lieve a moderato. Può faticare a proporsi in modo

assertivo, reagendo negativamente qualora le proprie istanze non vengano

considerate e I'altro non si dimostri disposto a argomentare i motivi del

proprio rifiuto.

8. Contatto con

gli altri: nessun grado di disabilità. Non evita i rapporti superficiali; sa mantenere

una conversazione.

9. Integrazione

nel gruppo: grado di disabilità da lieve a moderato. Può presentare qualche

difficoltà di integrazione nel gruppo dei pari, qualora sia posto di fronte a

soggetti che attivano modalità agonistiche.

10. Relazioni

intime: grado di disabilità lieve. La relazione con la propria famiglia è solida

e rappresenta una risorsa: vi sono attività e contatti condivisi; fornisce e

riceve supporto in varie questioni con moglie e il figlio maggiore, col quale sovente

si confronta. I familiari riconoscono ma tollerano alcune sue rigidità.

Il rapporto con la famiglia di origine

è nel complesso discreto; anche in questo frangente l'assicurato si assume un

ruolo di persona di riferimento e mal tollera il fatto che i genitori non

accolgano i suoi suggerimenti-indicazioni. Ha conoscenti soprattutto fra i

genitori di coetanei dei figli, che frequenta anche se non assiduamente. Non ha

mai avuto amici intimi, coi quali costruire un rapporto paritetico e di

reciprocità.

11. Attività

spontanee: nessun grado di disabilità. Coltiva i propri hobby, traendone

piacere. Questa attività sono sufficientemente bilanciate coi doveri della vita

quotidiana.

12. Cura di sé: nessun

grado di disabilità. Provvede senza limitazioni alle cure di base. Si tiene

pulito e si veste in modo adeguato alla situazione. Si alimenta in modo

regolare.

13. Mobilità:

nessun grado di disabilità. Si sposta senza difficoltà, utilizzando sia l'auto

che i mezzi pubblici o andando a piedi. E' in grado di raggiungere in autonomia

luoghi non conosciuti.

2. Conclusioni

Attualmente non è in atto un disturbo affettivo e, considerando

gli atti, questo è assente almeno dal 01.10.2015 (certificazione di una

capacità lavorativa totale da parte del Dr __________). Si ritiene che sia

presente una disarmonia di personalità. Questa incide per una parte non rilevante

sulla vita privata. L'assicurato ha una solida relazione con la propria

famiglia; moglie e figli riconoscono alcune sue rigidità ma le tollerano bene. La

relazione con la famiglia di origine è abbastanza buona, anche se in questo

ambito emergono alcune tensioni dettate dal disturbo strutturale. In questo

caso (come avviene rispetto al lavoro) l'assicurato ritiene di avere scalzato

il fratello maggiore nel ruolo di persona di riferimento. Si infastidisce

quando i genitori non ascoltano e seguono i suoi consigli, come rispetto alla

gestione dei problemi del fratello minore. Non ha mai avuto amici intimi, ovvero

persone esterne alla famiglia con cui mantenere un rapporto paritetico e intimo

nel contempo. Ha diverse conoscenze, soprattutto fra i genitori di coetanei dei

figli, che frequenta anche se non assiduamente. Non evita i rapporti

superficiali, sa mantenere una conversazione.

La disarmonia personologica sembra avere inciso maggiormente sul

piano professionale. L'assicurato ha gestito alcune situazioni divenute per lui

poco tollerabili (proprio a causa delle caratteristiche strutturali),

licenziandosi. In altre occasioni è stato licenziato. Nell'ultima è avvenuto lo

scompenso depressivo. Dall'anamnesi lavorativa si potrebbe supporre che col

passare degli anni ci sia stato un incremento della fragilizzazione e una

diminuita resistenza a contesti frustranti. Infatti nel penultimo contesto

professionale l'assicurato è restato diversi anni dopo che le condizioni sono

cambiate e il suo potere decisionale è calato. Nell'ultimo posto di lavoro

invece la tenuta è stata inferiore; presentandosi le medesime situazioni del

luogo antecedente, l'assicurato non ha retto neppure per un anno e si è

verificato lo scompenso timico.

A fronte di questo aspetto negativo, ora diversamente che nel passato

l'assicurato beneficia di un aiuto specialistico, che può contenerlo nelle sue

difficoltà sia con un intervento farmacologico che con uno psicoterapico. Dalla

compilazione del bilancio deficit-risorse secondo schema mini-icf emergono i

punti di forza e quelli di debolezza dell'assicurato. Fra i primi si annoverano

le buone competenze cognitive, l'attitudine a pianificare e organizzare, la

buona disposizione a sostenere mansioni di responsabilità, la discreta capacità

di mediare fra istanze diverse nei soggetti alle sue dipendenze, che

verosimilmente ne possono apprezzare la correttezza e onestà intellettuale,

l'affidabilità e la dedizione al lavoro.

l lati negativi concernono la fatica a tollerare che le proprie istanze

non vengano considerate, le proposte rifiutate magari senza neppure venire

discusse, la determinazione che può sfiorare le cocciutaggine con cui sono

sostenute le proprie tesi, la difficoltà in questi frangenti a considerare il

punto di vista dell'altro, la rigidità del pensiero, la fatica a stare in

situazioni confuse e poco definite.

Fatte queste premesse, il punto centrale non consiste nel tipo di

attività svolta ma nelle condizioni in cui questa viene esplicata.

Non essendo in atto un'alterazione dell'umore, la professione di

falegname (di cui l'assicurato possiede un attestato federale di capacità) può

venire effettuata in misura totale. Allo stesso modo l'assicurato ha una

capacità lavorativa totale come venditore del legno e anche responsabile delle

vendite, altri compiti da lui ricoperti.

Considerando i punti deboli dovuti al disturbo di personalità,

queste professioni dovrebbero venire effettuate adattando le condizioni

ambientali: ovvero dovrebbero avvenire in un contesto chiaro e definito per

mansioni e ruoli, dando all'assicurato una certa autonomia di azione nello svolgimento

dei compiti, una certa responsabilità e la possibilità di dirigere alcune

persone a lui sottoposte (aspetti tutti che lo gratificano e che sa ben

gestire). L'area più delicata è quella che concerne il diretto confronto coi

pari e soprattutto coi superiori. A queste difficoltà si potrebbe ovviare

facendo in modo che non abbia colleghi di pari grado coi quali dover prendere

le decisioni ma occuparsi piuttosto di un settore definito e autonomo. Il

contatto col datore di lavoro dovrebbe essere non troppo assiduo e direttivo.

La difficoltà a gestire la relazione coi superiori può venire

ovviata dall'opzione di un'attività a titolo indipendente. Anche in questo caso

si possono verificare situazioni poco tollerabili e fonte di frustrazione: il confronto

con clienti o fornitori che non pagano regolarmente, che non sono trasparenti e

corretti nel loro rapportarsi ecc.

Pur considerando questi aspetti, l'attività indipendente elude il

principale problema da sempre presente, ovvero il controverso rapporto coi

superiori.

Gli adattamenti sopra descritti consentono di ovviare ai deficit

dettati dal disturbo di personalità e esaltare le risorse presenti, garantendo

una capacità lavorativa totale per ogni professione, comprese quella per cui

l'assicurato è formato.

Considerandi

II Dr __________ sostiene la richiesta all'UAl di sostenere i

costi di una riqualifica professionale con Ie seguenti argomentazioni: “la

continuazione di un'attività lavorativa nel precedente ambito rischierebbe entro

breve di riportare il paziente in uno stato di alienazione. L'attività di

liutaio si profila più tranquilla, meno stressogena. Ciò garantisce da una

parte il mantenimento di un rapporto col legno e la sua lavorazione, che il

paziente ben conosce ed ama, d'altro canto la possibilità di investire in un

nuovo campo di interesse, che segna la rinascita personale dopo la profonda

crisi recentemente da lui vissuta.

Come indipendente il paziente potrà più facilmente gestire il

proprie tempo lavorativo, rispettando maggiormente i suoi ritmi".

La prima parte delle considerazioni fatte dal collega sembra sostenere

più l'interesse dell'assicurato per questa nuova professione che non il

dovervisi orientare per il fatto di non potere più svolgere la precedente.

Peraltro la formazione dell'assicurato concerne sempre l'ambito della

lavorazione del legno, che egli da sempre ama. Si può sostenere l'utilità che

l'assicurato svolga un lavoro a titolo indipendente, anche se non per motivi

definiti dal collega ma piuttosto per quelli sopra descritti. Questa opzione

però vale per ogni attività professionale, compresa quella per cui l'assicurato

è già formato.

La capacità lavorativa come casalingo è piena.

Rispetto al passato, la valutazione del Dr __________ è coerente e

validata dai periti fiduciari, pertanto la si sostiene: dal 05.05.2014 (inizio

della presa a carico del Dr __________) la capacità lavorativa è nulla fino al

30.09.2015

Dal 01.10.2015 il Dr __________ definisce la capacità lavorativa

totale. Questa si mantiene invariata fino a ora.

Provvedimenti di reintegrazione professionale: come argomentato,

l'elemento centrale non è il tipo di professione svolta ma le caratteristiche

che questa deve avere.

Quelle peritali sono considerazioni medico-teoriche, eventualmente

da sottoporre per una valutazione concreta ai consulenti del servizio di integrazione

professionale dell'UAl, come indica il Dr __________ nella sua richiesta.” (doc.

AI 54)

Con

rapporto finale del 4 marzo 2016 il dr. __________, psichiatra del SMR, ha

aderito alle conclusioni peritali stabilendo un’inabilità lavorativa completa

dal maggio 2014 sino all’ottobre 2015, momento a partire dal quale andava

ammessa una ripresa della capacità lavorativa in ogni attività, anche nella

professione da ultimo svolta, osservando come “vi sono degli elementi

facilitanti sulla professione del peritando che possono essere presi in

considerazione per l’aiuto al collocamento, ma che non sono tassativi essendo

data la piena CL in qualsiasi attività” (doc. AI 55).

Alla

luce di questi riscontri, l’amministrazione, con progetto di decisione dell’8

marzo 2016, ha attribuito all’assicurato una rendita intera dal 1 maggio 2015

al 31 gennaio 2016, ritenendo che a far tempo dal mese di ottobre 2015

l’assicurato era da considerare nuovamente abile a svolgere la sua abituale

attività lavorativa (doc. AI 57).

A

queste conclusioni l’assicurato si è opposto producendo la seguente certificazione

del 22 aprile 2016 del dr. __________:

" (…) Premetto

che il mio paziente a margine è da me preso a carico dal 5.05.2014 a continua;

i colloqui, generalmente ricchi e protratti, sono avvenuti a frequenza secondo

la clinica al momento, in situazione di relativo compenso psichico, in media

ogni 2-3 settimane. Ciò mi offre il privilegio di avere un'osservazione clinica

privilegiata, a dispetto dell’indagine peritale che oltre all'analisi degli

atti medici è basata m 2 incontri puntuali col mio paziente.

Pertanto evado il presente rapporto medico secondo scienza e

coscienza escludendo qualsiasi rischio di collusione col paziente; egli stesso

ha preso visione di quanto scrivo.

Il paziente ha esperito un primo franco episodio depressivo,

clinicamente manifesto nel mese di maggio 2014, a seguito del quale il medico

curante ha dovuto prevedere una presa a carico specialistica. In tale contesto

egli non è più stato in grado di svolgere le proprie mansioni lavorative.

La rimembranza di tale situazione è fondamentale per comprendere

la psicopatologia del paziente e di conseguenza permettere il corretto

inquadramento psicodiagnostico e le relative ripercussioni, in particolare a

livello lavorativo.

Purtroppo il perito, in occasione dei due incontri, durante i

quali il paziente era in sufficiente equilibrio psichico, ha colto dei tratti

personologici, che in assenza di un'adeguata integrazione, impossibilitata

proprio per la puntualità dell’osservazione clinica, hanno fuorviato sino alla

codifica di un disturbo personologico.

Dalla protratta ed approfondita conoscenza del mio paziente, posso

certificare che tali aspetti a livello dell’asse II sec. Class. DSM-IV, non

sono di entità e estensione da conclamarsi in un disturbo psichiatrico

specifico. Ciò è desumibile in prima istanza dal rapporto terapeutico che il

paziente ha instaurato con me. Nel setting terapeutico i punti di divergenza

sono sempre stati affrontati con schiettezza , senza mai rischiare

l’interruzione della relazione ne tentativi di sopraffazione nei rispetti del

terapeuta.

L'anamnesi stessa del paziente, in particolare quella

socio-lavorativa, depone a favore dell'assenza di gravi difficoltà relazionali;

un annoso vincolo matrimoniale stabile, la vita politica e la carriera

professionale connotata essenzialmente da 2 protratte esperienze, a cui

sottende una capacità di interazione e di cooperazione.

Anche durante l’intercorrente anno accademico il paziente è

riuscito ad instaurare relazioni amichevoli con gli altri studenti e

professori, adoperandosi a creare un buon clima all’interno del corso. Ad un

esame il paziente è riuscito a gestire la frustrazione a seguito del voto non

troppo brillante, andando a discutere in merito col professore.

Da parte peritale si sono invece estrapolati dei momenti nei quali

il paziente avrebbe voluto imporre la propria volontà, poi correlati al fine di

corroborare la propria ipotesi psicodiagnostica.

Ora talli aspetti possono essere connotati in termini

squisitamente positivi come espressione di una sana autoaffermazione.

Pure grazie ai riferiti aspetti anancastici, il paziente è

preposto a svolgere lavori precisi come quelli esatti dalla liuteria; in

passato egli aveva svolto un corso di intarsio in __________.

Aspetti narcisistici possono essere correlati all’anamnesi

personale del paziente, più esattamente alla particolar dinamica famigliare, in

cui egli ha precocemente esperito dei vissuti di esclusione e di svalutazione.

Secondo un'accezione psicodinamica ciò avvalora il disturbo di tipo anaclitico.

Lo Staus psichico attuale secondo mia valutazione non è purtroppo

assolutamente silente; in particolare persiste una ridotta tolleranza allo

stress in senso lato, non appannaggio di un disturbo di personalità ma

piuttosto conseguente al grave stress psichico dal paziente. Egli è sempre

costretto ad assumere una medicazione antidepressiva al fine di garantire un

relativo compenso.

Il primum movens che ha contribuito al primo scompenso non è stato

una problematica relazionale coi colleghi o coi superiori che non hanno

accettato le sue proposte ma lo stress correlato al lavoro stesso, alla

pressione legata al fatto di dover raggiungere obiettivi e risultati aziendali

senza però che il datore di lavoro gli desse la possibilità di effettuare le

scelte necessarie per il loro raggiungimento rispettivamente il supporto

necessario.

Infatti le difficoltà con la ditta __________ sono subentrate

quando l'azienda è diventata succursale di una multinazionale, con poca

conoscenza della realtà del mercato ticinese, mercato che si era molto

deteriorato proprio in quel periodo. Gli obiettivi aziendali posti erano

pressoché impossibili da raggiungere e hanno posto il paziente, abituato ad

eseguire con piena soddisfazione dei clienti e del datore di lavoro i compiti

assegnati, in una grave situazione di stress.

Anche presso la ditta __________ l’assicurato è stato confrontato

con esigenze contraddittorie da parte del datore di lavoro, da un lato quella

di ristrutturare l'azienda, dall'altro la reticenza ad implementare i necessari

cambiamenti e a mettergli a disposizione i mezzi necessari, sovraccaricandolo

anzi di compiti supplementari durante l'assenza della segretaria. Anche in

questa situazione il paziente si è trovato, al fine di assolvere i compiti in

modo serio, preciso ed impeccabile, a dover gestire una mole di lavoro

pressoché insormontabile.

Già provato dagli eventi della __________ (giova sottolineare che

il paziente ha iniziato il suo nuovo lavoro pochi giorni dopo aver concluso

presso la __________ e senza quindi aver avuto il tempo di ricaricare le sue

energie ed elaborare quanto successo) egli è infine scompensato dal profilo

psichico.

Dovesse il paziente essere confrontato ancora con un’attività

lavorativa simile alla precedente, egli rischierebbe fortemente un ulteriore

scompenso. Secondo mia valutazione dunque la sua capacità lavorativa è

purtroppo ridotta del 50% rispetto alla precedente attività lavorativa. Il

paziente ha una capacità lavorativa piena per un’attività non così impegnativa

come quella precedente.

Ricordo che l'Ufficio AI, aveva richiesto un resoconto del profilo

psicoprofessionale alla __________, 30.06.2015 in cui si descrive una persona

affidabile ed adattabile, avvallando quale possibile proposta di cambiamento di

attività, la professione di liutaio.

Da parte psichiatrica valuto che egli potrà avere una capacità

lavorativa completa in tale ambito, per le sue osservazioni in merito rimando

ai miei precedenti scritti all’Ufficio AI.” (doc. AI 61)

Nell’annotazione

del 10 maggio 2016 il medico SMR dr. __________, psichiatra, ha affermato:

" (…) A tal

proposito comincio a fare notare che:

- Tutti i medici

coinvolti facevano derivare l'inabilità lavorativa dal disturbo dell'umore.

- Anche il perito

ammette che l'inabilità lavorativa dipenda dal disturbo dell'umore.

- Tale disturbo

risulta in remissione dal 1.10.2015 (certificato di piena CL del Dr. __________)

- Anche

nell'attualità il dr. __________ non certifica un episodio depressivo, ma

semplicemente una "ridotta tolleranza allo stress in senso lato, non

appannaggio di un disturbo di personalità ma piuttosto conseguente al grave

stress psichico esperito dal paziente"; nessuna diagnosi codificata!

Insomma, a giudicare da quanto fanno notare il curante ed il

rappresentante legale, la situazione sarebbe ancora migliore rispetto a quanto

oggettivato dal perito.

Nessuna depressione, nessun disturbo della personalità, ergo

nessun danno alla salute.

D'altra parte il perito non faceva discendere un limite

quantitativo dal disturbo di personalità, ma da esso dipendeva solo la

vulnerabilità individuale e le considerazioni sull'attività ottimale.

Ad ogni modo ritengo che le osservazioni vadano sottoposte anche

al perito Dr.ssa __________ affinché prenda posizione sulle critiche che le

sono rivolte e, se lo ritiene necessario, convochi l'assicurato per un

aggiornamento dello status (volto ad escludere recenti ricadute depressive).”

(doc. AI 63)

La

pratica è quindi stata nuovamente sottoposta alla perita dr.ssa __________, la

quale, il 27 maggio 2016, ha esposto quanto segue:

" (…) Dopo

avere consultato questi atti, rispondiamo quanto segue:

sottoscriviamo in toto le considerazioni fatte dal Dr __________, che

precisiamo di seguito.

1) Riteniamo che la perizia sia stata stilata in conformità con

le linee guida e che abbia valore probatorio.

La contestazione su questo punto da parte della "RA 1"

consiste essenzialmente nel fatto che la sottoscritta ha diagnosticato un disturbo

di personalità misto, con tratti ossessivi e narcisistici, diagnosi mai posta

dagli specialisti che si sono confrontati con l'assicurato in precedenza

(periti fiduciari, curante).

Visto che su questo punto si mette in dubbio la validità

dell'intera perizia, lo si tratta in modo particolareggiato.

La perizia si compone di un'anamnesi dettagliata (vedasi i

paragrafi B1.1, 1.2 e 1.3), in particolare per quanto concerne l'area professionale.

Sono state ripercorse tutte le esperienze lavorative, evidenziando come a

nostro parere vengano riproposte da parte dell'assicurato modalità

disfunzionali, riteniamo dovute al disturbo di personalità. Si rimanda ai

rispettivi paragrafi per una presa visione.

Si precisa come, oltre che l’anamnesi, anche il resoconto

soggettivo (l'assicurato parzialmente riconosce la disfunzionalità di certi suoi

atteggiamenti) e l'esame psichico evidenzino a nostro parere la presenza di un

disturbo di personalità, che è argomentato nel paragrafo B 7

"discussione", al quale si rimanda.

La contestazione della diagnosi e della validità della perizia

viene fatta in base a due aspetti: la biografia dell'assicurato (quella che noi

specialisti definiamo "anamnesi"), - punto 2.1 dello scritto - e le

precedenti attestazioni dei periti fiduciari e del curante - punto 2.2 dello

scritto della "RA 1" -.

Discutiamo questi punti:

- anamnesi: sulla base delle valutazione della

sottoscritta, la "RA 1" deduce che la biografia dell'assicurato debba

essere connotata da una forte instabilità, sia a livello professionale che

privato, dovuta all'incapacità a gestire i rapporti coi pari e i superiori",

mentre " la biografia si presenta diametralmente opposta, con una

stabilità e costanza addirittura fuori dal comune".

Questa definizione, lungi dal confutarla, a nostro parere sostiene

la presenza di un disturbo di personalità.

Infatti la patologia personologica di cui a nostro parere soffre

l'assicurato non contempla per nulla una componente di instabilità, anzi

diremmo piuttosto il contrario.

L'assicurato, sia per i tratti ossessivi che per quelli narcisistici,

persegue il proprio obiettivo e mantiene i propri compiti (diremmo

"doveri, verso l'esterno e se stesso") strenuamente, anche a scapito

del proprio stato di salute psico-fisico (peraltro stenta a riconoscere i vissuti

interni). Ciò è evidente in tutti gli ambiti di vita, in particolare in quello

professionale. La gravità dello scompenso depressivo a nostro parere può

derivare anche da questa attitudine "strutturale" dell'assicurato.

Nella vita privata, anche se meno evidenti, sussistono a nostro

parere atteggiamenti da ricondurre al disturbo personologico, descritti nella

perizia e sui quali non ci si dilunga. Questi creano tensioni con la famiglia

di origine; sono riconosciuti ma meglio accettati dalla propria.

- Valutazioni psichiatriche precedenti: nella

perizia del dr. __________, come cita anche lo scritto della "RA 1",

si indica fra l'altro che l'assicurato si profila come un uomo molto

responsabile, preciso e organizzato (come dimostra il fatto che tiene

ossessivamente un calendario dell'umore), poco incline a delegare agli altri,

motivo per cui rischia di sovraccaricarsi".

Il collega quindi ha notato gli aspetti ossessivi e ha anche attribuito

a questi il rischio di sovraccarico Iavorativo, che è da tutto riconosciuto

come il fattore stressante che ha determinato lo scompenso depressivo.

ll Dr __________ scrive che sono presenti "tratti di

funzionamento ossessivo-ansioso (non assimilabili a disfunzioni patologiche

dell'organizzazione di personalità)".

Entrambi i colleghi quindi hanno rilevato gli aspetti ossessivi

della personalità. Non li hanno ritenuti di tale importanza da codificare una

diagnosi separata ma, come sopra indicato, vi attribuiscono (almeno il Dr __________)

un certo peso nella gestione da parte dell'assicurato della situazione esterna

stressante. Notiamo che entrambi i periti fiduciari hanno visto l'assicurato

mentre era in atto un episodio depressivo di entità rilevante. Questo potrebbe

avere mascherato la disfunzionalità degli aspetti personologici, che è

risaltata maggiormente durante l'esame peritale con la sottoscritta, allorché l'assicurato

presentava uno stato eutimico.

Nello scritto della "RA 1" si sottolineano quelli che

vengono ritenuti punti di forza dell'assicurato, quali la correttezza, la dedizione

al lavoro, la tendenza a accentrare su di sé le responsabilità e a non

delegarle a altri, la tenacia con cui sono perseguiti gli obiettivi.

Tutti questi elementi sono a nostro parere aspetti propri dei

tratti anancastici e narcisistici da noi indicati.

Se da una parte sono vincenti (veicolando doti di affidabilità,

sicurezza, correttezza e trasparenza), dall'altra, per la rigidità e il

carattere "vincolante" con cui sono proposti dall'assicurato, ne rappresentano

un elemento sfavorevole.

Si noti che l'assicurato stesso ne riconosce alcuni e dice che sta

tentando di renderli più flessibili. Su altri è poco consapevole, essendo

queste le modalità usuali con cui rappresenta se stesso, le relazioni e lo

stare nella realtà.

Il Dr __________ sostiene che non sussista un disturbo di

personalità.

Motiva questa considerazione sia con la biografia che con

l'atteggiamento assunto dall'assicurato nella relazione terapeutica. Ritiene

che la sottoscritta sia stata fuorviata nella sua valutazione dal fatto di

avere visto l'assicurato in un momento di "sufficiente equilibrio

psichico" e con un'osservazione puntuale, di due soli colloqui.

Ovviamente non possiamo discutere il punto relativo al rapporto

terapeutico. Non si è ritenuto necessario effettuare più incontri peritali, dal

momento che il quadro clinico appariva esaustivo; non siamo di fronte a una

patologia episodica ma cronica, i cui elementi disfunzionali sono a nostro

parere emersi dai due incontri sostenuti. Si giudica che proprio la condizione

di equilibrio psichico e in particolare l'assenza di un episodio depressivo in

atto abbia permesso di meglio rilevare la sottostante struttura di personalità.

Le considerazioni del curante sulla biografia evidenziano la

differente valutazione delle varie situazioni relazionali fra perito e curante.

Gli ambiti di vita considerati dal Dr __________ nel suo scritto sono stati

tutti affrontati nell'esame peritale e discussi. Gli si è dato un peso e

un'interpretazione differente da quella del curante.

Il Dr __________ e la consulenza giuridica ritengono che le

circostanze esterne createsi in quest'ultimo contesto siano le responsabili

dello scompenso depressivo dell'assicurato. La sottoscritta giudica invece che

le caratteristiche strutturali dell'assicurato abbiano favorito una reazione

disadattiva alla situazione esterna, che ha determinato il crollo depressivo. A

favore di questo dato, a nostro parere, sta il fatto precedenti scivolamenti

depressivi si erano verificati come risposta a situazioni relazionali,

verificatesi durante il servizio militare e in precedenti contesti

professionali. Analizzando le dinamiche relazionali che favoriscono

l'insorgenza di un disagio psichico nell'assicurato, queste appaiono simili e

richiamano, a nostro parere, agli elementi strutturali rigidi e disfunzionali

che sono descritti nella perizia. Ciò è tipico dei soggetti che presentano un

disturbo di personalità, i quali "forzatamente" mettono in gioco tali

modalità nei rapporti, non disponendo di un'attitudine più flessibile.

Quella che il curante definisce una 'sana autoaffermazione" a

nostro parere è una modalità che I'assicurato applica in modo forzato, essendo

spinto dal bisogno di essere riconosciuto e validato (per gli aspetti narcisistici)

e dalla rigidità (propria di quelli ossessivi). Crediamo che la storia passata

e l'evoluzione più recente ne mostri il carattere disfunzionale (ricadute

clinicamente significative documentate dal curante allorché il progetto attuale

vede degli ostacoli).

Concludendo, in questa sede si sono richiamati alcuni elementi che

hanno fatto presupporre, insieme a quelli descritti nella perizia, la presenza

di una disarmonia personologica.

II Dr __________ nel suo scritto si esprime diversamente in

merito.

Si sottolinea che la nostra valutazione non ha alcuna pretesa di

veridicità assoluta.

Si giudica però che sia stata sostanziata nella perizia del

02.2016

e ulteriormente esplicata nell'attuale scritto. Pertanto non si ritiene

che, basandosi sul fatto che è stata posta questa diagnosi, possa venire messa in

discussione la validità della perizia.

2) Fatta questa premessa, si richiama quanto indicato dal Dr __________

sul fatto che la diagnosi di disturbo di personalità fatta dal perito depone

per un quadro più severo rispetto a quello indicato dal curante, il quale identifica

solo un disturbo dell'umore.

Nel caso la valutazione più rispondente alla situazione clinica

fosse quella del curante, la prognosi anche per la patologia affettiva sarebbe

scevra da un importante elemento sfavorevole, ossia la debolezza strutturale.

3) Inoltre, come ben sottolinea il Dr __________, la presenza o

meno di un disturbo personologico è irrilevante rispetto al giudizio

funzionale.

Infatti la sottoscritta non ha ricondotto alla patologia della

personalità alcuna inabilità lavorativa ma ha suggerito degli adattamenti del

posto di lavoro, rispetto alle mansioni e all'ambiente.

4) Vi è un accordo fra tutti gli specialisti che hanno avuto

contatti con l'assicurato (periti fiduciari, curante, sottoscritta) rispetto

alla patologia invalidante, rappresentata dal disturbo affettivo.

Rispetto alla patologia affettiva, ii Dr __________ nel certificato

del 20.09.2015 non emette una diagnosi nosografica attualizzata. Indica però un

"miglioramento dello stato di salute con sufficiente equilibrio

psichico" e definisce l'inabilità lavorativa nulla. Ribadisce questa

posizione nel rapporto del 30.10.2015. In occasione dell'esame peritale non si

oggettiva un episodio depressivo in atto, neppure di grado lieve. II Dr __________

(come ben dice il Dr __________), nello scritto del 22.04.2016, non attesta una

recrudescenza depressiva, né a livello descrittivo (non vi è un esame psichico)

né diagnostico.

5) A fronte dell'assenza di una diagnosi psichiatrica, il curante

afferma che "lo status psichico attuale non è purtroppo assolutamente

silente; in particolare persiste una ridotta tolleranza allo Stress in senso

lato, non appannaggio di un disturbo di personalità ma piuttosto conseguente al

grave stress psichico esperito dal paziente". ll Dr __________ ritiene che

questi limiti giustifichino un'inabilità lavorativa del 50% per la precedente

attività Iavorativa. Anche su questo punto, che è quello a nostro parere

centrale, si sottoscrivono le considerazioni del Dr __________.

Se lo stress sviluppato dall’assicurato era legato esclusivamente

alle sfavorevoli circostanze lavorative esterne e non (come sostiene il

curante) a un'alterazione della personalità, non si ravvedono i motivi per cui

persista una ridotta tolleranza allo stress, esclusivamente conseguente di un

episodio depressivo pregresso.

Ancora meno sostenibile è che questa ridotta tolleranza allo

stress (unico limite indicato dal curante) giustifichi l'attestazione di

un'inabilità lavorativa duratura (come quella che pertiene l'UAl) e anche piuttosto

consistente (50%). In base alla valutazione del Dr __________ siamo di fronte a

un soggetto con una struttura di personalità armonica, che ha presentato un

solo episodio depressivo (il Dr __________ non emette diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente) per di più su fattore stressante, in remissione dal

settembre-ottobre 2015.

A nostro parere è incongruo sostenere che un quadro clinico

siffatto giustifichi un'inabilità lavorativa del 50% e duratura (come quella

che si richiede di valutare per I'AI). Ciò vale per qualsiasi attività produttiva.

6) Si sottolinea un ultimo elemento, non indicato dal Dr __________.

Il curante sostiene che lo stress che ha favorito lo scompenso

depressivo è legato alle peculiari circostanze del posto di lavoro. II Dr __________

(pag 2 del suo scritto) spiega che l'assicurato negli ultimi posti di lavoro è

stato posto davanti a pressioni a raggiungere obiettivi senza che i superiori

gli dessero la possibilità di operare le scelte necessarie a conseguirli. Fa

riferimento a un "sovraccarico Iavorativo", a esigenze

contraddittorie del datore di lavoro" e a obiettivi aziendali pressoché impossibili

da raggiungere". Si tratta di circostanze specifiche, non di limiti dovuti

alla professione svolta.

In base alle considerazioni del curante, l'invalidazione non può

venire estesa all'ultima attività ma verosimilmente non si presenterebbe

qualora le medesime mansioni fossero espletate in circostanze diverse (per

esempio chiara definizione da parte del datore di lavoro delle aspettative e

dei compiti da svolgere, richieste adeguate e non "impossibili"). Siamo

quindi nel merito di un adattamento del posto di lavoro e non di un'invalidazione

dovuta al tipo di professione.

A nostro parere quindi anche le cause dello scompenso depressivo

dell'assicurato, sostenute dal curante, non giustificano la definizione di

un'inabilità lavorativa per l'ultima professione.

Per quanto discusso, si ribadiscono le conclusioni funzionali

espresse nella perizia del 15.02.2016.

Non trova indicazione un'ulteriore perizia per nuova valutazione

dello status, non essendo oggettivate nuove diagnosi.” (doc. AI 69)

In

merito, la patrocinatrice dell’assicurato con scritto 1 settembre 2016 ha

ribadito che non era in concreto ammissibile ammettere una capacità lavorativa

nell’ultima attività esercitata superiore al 50% (doc. AI 77).

Il

24.

agosto 2016 il dr. __________ ha ulteriormente replicato:

" (…) con il

presente confermo di avere preso atto della risposta del perito psichiatrico Dr.ssa

med, __________, 27.05,2016 inoltrata al dr. med. __________, direttore medico

Ufficio AI, Bellinzona.

Da parte mia posso soltanto ribadire che quale psichiatra curante

dispongo di una valutazione longitudinale delle condizioni psichiche deI

paziente.

Non mi addentro in disquisizioni medico-teoriche, ma secondo

scienza e coscienza certifico che il paziente continua a presentare un

equilibrio psichico alquanto vulnerabile.

Recentemente egli ha esperito ulteriori scompensi ansioso-depressivi,

durante la sessione di esami a inizio mese di febbraio 2016, durato circa 3

settimane ed a fine mese di marzo, a seguito degli esiti peritali, pure della

stessa durata. In tali momenti il tono dell'umore era rivolto verso il polo

negativo con ingente componente ansiosa, insonnia, contrazione della spinta

volitiva, tendenza all’inerzia ed all’isolamento sociale, mancanza di

concentrazione.

La terapia ansiolitica ha dovuto essere :rinforzata, ora

nuovamente ridotta. Al momento il paziente presenta uno stato di sufficiente

compenso psichico, ma sempre garantito dall’assunzione di medicazione biologica

psicoattiva.

Persiste dunque una ridotta tolleranza allo stress, al quale il

paziente reagisce con disagio a livello psichico e relativo riverbero a livello

del suo funzionamento.

Pertanto riconfermo quanto già certificato il 23.4.2016, ossia

un’incapacità lavorativa del 50% rispetto alla precedente attività.

Per il mio paziente auspico una nuova attività lavorativa che

possa maggiormente metterlo al riparo dallo stress.” (doc. AI 77)

In proposito il dr. __________

del SMR, nell’annotazione del 15 febbraio 2017, ha concluso che tale scritto

non conteneva “nuovi elementi rispetto alle precedenti osservazioni già

debitamente sottoposte alla perita” (doc. AI 83). La patrocinatrice

dell’assicurato ha quindi prodotto una lista delle funzioni da lui svolte alle

dipendenze delle ditte __________ e __________ (doc. AI 77). Tutto ben

considerato l’amministrazione ha quindi reso la decisione contestata del 16

marzo 2017 del seguente tenore:

" (…)

Decidiamo pertanto:

Dal 1 maggio 2015, ovvero alla scadenza dell'anno d'attesa, il

Signor RI 1 ha diritto ad una rendita intera (grado Al del 100%). Questo

diritto è limitato al 31 gennaio 2016, cioè tre mesi dopo il miglioramento

dello stato di salute (art. 88a, cpv. 1 , lett. A, OAI).

Esito degli accertamenti:

Sulla base della documentazione medica acquisita in fase

d'istruttoria, esaminata dal nostro Servizio Medico Regionale (SMR), si ritiene

giustificato riconoscerle i seguenti periodi di inabilità:

- 100% dal 05.05.2014

- 0% dal 01.10.2015

A decorre dal 01 ottobre 2015 l’assicurato è stato reputato abile

al 100% per lo svolgimento della sua abituale attività lavorativa.

Il diritto ad una rendita insorge dopo un anno d'attesa

ininterrotto dall'inizio della malattia di lunga durata (Art. 28 cpv 1 , lett

b, LAI).

Osservazioni al progetto:

Abbiamo preso atto delle osservazioni presentate in data 29 aprile

2016.

La documentazione è stata immediatamente sottoposta all'SMR per

una presa di posizione in merito. A tal fine si è reso necessario di un

complemento peritale, richiesto in data 13 maggio 2016.

ll 13 giugno 2016 abbiamo ricevuto risposta da parte del Centro

Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS), questo ha permesso all'SMR di

prendere posizione e confermare le precedenti valutazioni.

Abbiamo in seguito ricevuto ulteriore documentazione medica del

Dr. med. __________ (rapporto del 24.08.2016), nel settembre 2016. Con

annotazione del 15 febbraio 2017 I'SMR confermava che la stessa non apporta

alcuna modifica alle precedenti valutazioni. Il progetto dell'8 marzo 2016

viene quindi confermato.” (doc. AI 85)

Di

fronte al TCA l’assicurato ha prodotto uno scritto del 1 giugno 2013, nel quale

la ditta __________ elencava i compiti svolti dall’assicurato durante la sua

attività lavorativa (doc. C).

2.6

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede

d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con

riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.

), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad

art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

2.7

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA ritiene che, almeno sino all’esperimento degli

accertamenti aggiuntivi che, come si dirà nel prosieguo, si rendono necessari,

le conclusioni dell’amministrazione non possono essere condivise. In effetti,

dopo attento esame degli atti questo tribunale – diversamente da quanto

sostenuto dal SMR – non può concludere, con la

necessaria tranquillità di giudizio, che a decorrere dall’ottobre 2015 l’assicurato

debba effettivamente venir considerato nuovamente completamente abile nella

professione da ultimo svolta, senza che si proceda ad un valutazione, medica ed

economica, più approfondita. Questo per i motivi che seguono.

Dalla

documentazione agli atti risulta che l’assicurato, di formazione falegname, è

stato attivo dall’ottobre 1998 al maggio 2013 presso la ditta __________,

inizialmente assunto come responsabile del settore corporazione dei falegnami e

della sicurezza sul lavoro, quindi promosso a responsabile dei progetti aziendali,

commerciale e della formazione, entrando infine a far parte dei quadri

dell’azienda come membro del consiglio di direzione e, quindi, della direzione

(doc. AI 77).

Dal

giugno 2013 alla fine del 2014 egli è stato attivo presso la ditta __________, come

quadro di direzione con il ruolo di ristrutturare l’azienda. Dal mansionario

delle attività esercitate dall’assicurato quale responsabile del dipartimento

legname presso quest’ultima azienda risultano i seguenti compiti: acquisto e

vendita legname, trattative con fornitori e clienti, scelta e gestione

dell’assortimento, gestione e conduzione del personale, responsabile del

dipartimento legname (con 8 collaboratori diretti e 2 parziali) e di diversi

progetti aziendali, in qualità di quadro partecipazione a riunioni giornaliere

con gli addetti del settore commerciale e riunioni settimanali con i membri di

direzione per la pianificazione, il controllo delle attività, cifra d'affari e

strategie aziendali, l’implementazione e la gestione di nuovi progetti

riguardanti lo sviluppo commerciale dell'azienda e della sicurezza sul lavoro

(doc. C, doc. 77).

Si

deve quindi convenire con il ricorrente che l’attività lavorativa da ultimo

esercitata fosse quella di quadro direttivo e responsabile commerciale di un’azienda

di media grandezza (la ditta __________ di 80, la __________ di 50 dipendenti;

doc. AI 77).

Nella

perizia psichiatrica allestita il 15 febbraio 2016, poste le diagnosi di Disturbo

misto di personalità (tratti anancastici e narcisistici) (ICD 10 F 61.0) (il

pregresso episodio depressivo essendo in remissione), dopo aver osservato che gli

“scivolamenti depressivi” del passato fossero verosimilmente da

ricondurre al fatto che l'assicurato presenta una struttura di personalità

rigida e disarmonica, con spiccati elementi anancastici e narcisistici, la

dr.ssa __________ del CPAS ha concluso per una piena capacità lavorativa, con “opportuni

adattamenti” del contesto dovuti al disturbo di personalità. Ha ritenuto

che il fatto che l'unico episodio depressivo oggettivato fosse quello insorto

nel 2014, rendeva impossibile dire se ci si trovasse davanti a un singolo

episodio o a una sindrome depressiva ricorrente. Dopo aver descritto le risorse

e i deficit e giudicando compromessi (in modo lieve/moderato) diversi ambiti e rilevati

punti di forza e di debolezza (fra questi ultimi la fatica a tollerare che le

proprie istanze non vengano considerate, le proposte rifiutate magari senza

neppure venire discusse, la determinazione che può sfiorare le cocciutaggine

con cui sono sostenute le proprie tesi, la difficoltà a considerare il punto di

vista dell'altro, la rigidità del pensiero, la fatica a stare in situazioni

confuse e poco definite), la perita, osservando come non era in atto

un'alterazione dell'umore, ha concluso che l'assicurato aveva una capacità

lavorativa totale “come falegname, venditore del legno e anche responsabile

delle vendite, altri compiti da lui ricoperti”. La perita ha tuttavia indicato

che le attività dovevano avvenire in un contesto chiaro e definito per mansioni

e ruoli, dando all'assicurato una certa autonomia di azione nello svolgimento

dei compiti, una certa responsabilità e la possibilità di dirigere alcune

persone a lui sottoposte (aspetti tutti che lo gratificano e che sa ben

gestire), possibilmente senza colleghi di pari grado coi quali dover prendere le

decisioni, ma occuparsi piuttosto di un settore definito e autonomo. Del resto,

secondo la perita un'attività indipendente sarebbe particolarmente idonea e tali

adattamenti consentirebbero “di ovviare ai deficit dettati dal disturbo di

personalità e esaltare le risorse presenti, garantendo una capacità lavorativa

totale per ogni professione, comprese quella per cui l'assicurato è formato”.

(doc. AI 54).

In sede di osservazioni al

progetto di decisione l’assicurato, tramite la sua rappresentante, sulla base

di una nuova certificazione del dr. __________, aveva contestato, oltre alla diagnosi

posta (disturbo misto di personalità con tratti anarcastici e narcisistici

secondo la dr.ssa __________, episodio depressivo e sindrome affettiva bipolare

secondo il curante e il dr. __________) anche e di conseguenza la conclusione

di completa abilità lavorativa nell’attività precedentemente esercitata, sostenendo

in sostanza che “gli adattamenti” ritenuti necessari dalla perita

fossero incompatibili con la funzione svolta dall’assicurato prima dell’evento

depressivo nel maggio 2014. Nel rapporto aggiuntivo del 27 maggio 2016 la

dr.ssa __________ si è tuttavia riconfermata sostanzialmente nella prima

perizia.

Tutto ben valutato, sebbene

questo Tribunale debba dar atto che la perizia del CPAS abbia effettuato un

approfondito esame della situazione, occorre nondimeno ritenere che la stessa

non giunge ad una conclusione completa e del tutto scevra di contraddizioni. Inoltre,

viste le contestazioni espresse dall’assicurato in fase di osservazioni,

suffragate da puntuali osservazioni del curante dr. __________, occorre

concludere che la perita, alla quale il dr. __________ ha rinviato la pratica suggerendole

di riconvocare l’assicurato (doc. AI 63), con tutta verosimiglianza meglio

avrebbe dovuto rivisitare l’assicurato prima di nuovamente esprimersi, ritenuto

come in ogni modo non abbia saputo esaurientemente evadere le censure formulate

dall’assicurato.

In

effetti, la perita ha descritto la personalità dell’assicurato come rigida e

disarmonica, con spiccati elementi anancastici e narcisistici e, quindi, puntigliosità,

perfezionismo, tensione al dovere, la necessità che gli altri si sottomettano

alle sue decisioni, difficoltà a tollerare gli imprevisti, enfasi sulle proprie

competenze, bisogno di venire riconosciuto e validato, di coprire cariche

elevate e seguire obbiettivi sempre maggiori e relativa frustrazione. Tali

caratteri si manifestano soprattutto in ambito professionale, l’assicurato avendo

soprattutto difficoltà a gestire il rapporto con i pari e i superiori, con i

quali non riesce a sostenere la relazione. La perita ha quindi illustrato come

l’assicurato lamentasse compromissioni (di livello lieve/moderato) in diversi

settori quali “rispetto delle regole da altri, flessibilità, giudizio,

assertività, integrazione nel gruppo, relazioni intime” (segnalando, fra

l’altro, che l’assicurato aveva talvolta difficoltà ad integrarsi nei processi

organizzativi, ad adattarsi a cambiamenti di mansioni e di ambiente, a giudicare

le situazioni, le dinamiche relazionali e gli eventi, a proporsi in modo assertivo,

ad integrarsi nel gruppo dei pari), concludendo tuttavia che “(..) il punto

centrale non consiste nel tipo di attività svolta ma nelle condizioni in cui

questa viene esplicata”. Ha inoltre affermato che “(…) la professione di

falegname (...) può venire effettuata in misura totale. Allo stesso modo

l'assicurato ha una capacità lavorativa totale come venditore del legno e anche

responsabile delle vendite, altri compiti da lui ricoperti”.

Ha

infine concluso che:

" Considerando

i punti deboli dovuti al disturbo della personalità, queste professioni dovrebbero

venire effettuate adattando le condizioni ambientali: ovvero dovrebbero avvenire

in un contesto chiaro e definito per mansioni e per ruoli, dando all'assicurato

una certa autonomia d'azione nello svolgimento dei compiti, una certa responsabilità

e la possibilità di dirigere alcune persone a lui sottoposte (aspetti che tutti

lo gratificano e che sa ben gestire). L'area più delicata è quella che concerne

il diretto confronto coi pari e soprattutto coi superiori. À queste difficoltà

si potrebbe ovviare facendo in modo che non abbia colleghi di pari grado coi

quali dover prendere le decisioni ma occupandosi piuttosto di un settore

definito e autonomo. Il contattò col datore di lavoro dovrebbe essere non

troppo assiduo e diretto. La difficoltà a gestire le relazioni coi superiori

può venire ovviata dall'opzione di un'attività a titolo indipendente. Anche in

questo caso si possono verificare situazioni poco tollerabili e fonte di

frustrazione: il confronto con clienti o fornitori che non pagano regolarmente,

che non sono trasparenti e corretti nel loro rapportarsi, ecc.

Pur considerando questi aspetti, l'attività indipendente elude il

principale problema da sempre presente, ovvero il controverso rapporto coi

superiori.

Gli adattamenti sopra descritti consentono di ovviare ai deficit

dettati dal disturbo di personalità e esaltare le risorse presenti, garantendo

una capacità lavorativa totale per ogni professione comprese quella per cui

l'assicurato è formato."

Ora,

alla luce di queste considerazioni, a ragione l’assicurato contesta che sia

possibile concludere per una piena capacità lavorativa nell’attività da lui da

ultimo esercitata. Come si è visto, contrariamente a quanto affermato dalla

perita, l’assicurato non svolgeva né la professione di falegname né quella di

venditore del legno, né esattamente quella di “responsabile delle vendite”,

bensì quella di quadro direttivo di un'azienda di medie dimensioni in un

settore peraltro circoscritto quale quello della vendita del legno con compiti

di riorganizzazione aziendale, responsabile commerciale, gestione del personale

e della sicurezza sul lavoro (vedi attestato dei compiti del 1 giugno 2013

della __________, doc. C e descrizione dei compiti della __________, doc. 10 e

77).

Su

tali funzioni e su tali attività la perita non ha tuttavia preso chiaramente

posizione, pronunciandosi sull’effettiva relativa capacità di eseguirli.

Anzi

vi è di più: gli “opportuni adattamenti del contesto lavorativo” che la

perita ritiene necessari al fine di assicurare una completa capacità lavorativa

all’assicurato ed evitare nuovi scompensi depressivi – l’attività deve essere

svolta in un contesto chiaro e definito per mansioni e ruoli, deve dare

all'assicurato una certa autonomia di azione nello svolgere i compiti una certa

responsabilità, l'assicurato deve avere la possibilità di dirigere alcune persone

a lui sottoposte, non deve avere colleghi di pari grado coi quali dover prendere

decisioni ma occuparsi di un settore definito e autonomo, il contatto con il datore

di lavoro non deve essere troppo assiduo e diretto, manifestandosi il problema di

salute principalmente nel controverso rapporto con i superiori – appaiono di

primo acchito inconciliabili con il lavoro svolto dal ricorrente nel corso

degli ultimi quindici anni circa di lavoro. In effetti, come già ricordato e come

da lui – peraltro incontestatamente – affermato, all’insorgere del danno alla

salute egli lavorava come membro di direzione con i compiti di responsabile del

settore legname (coordinazione, riorganizzazione e conduzione del settore e dei

collaboratori diretti, membro di direzione con procura, scelta dei prodotti e

calcolazione dei prezzi, preparazione e aggiornamento listini prezzi, relazioni

e contatto con i fornitori, relazioni e contatto con clienti professionisti e

privati, organizzazione e gestione esposizione, supervisione tecnica per le

infrastrutture), responsabile di diversi progetti aziendali (ammodernamento

magazzini, allestimento esposizione), responsabile della salute e sicurezza sul

lavoro (formazione continua per tutta l'azienda e campagne aziendali SUVA e

Holding, corsi interaziendali, corsi SUVA e CFSL). Inoltre come membro di

direzione partecipava a riunioni settimanali con gli altri membri di direzione

e il direttore (presso la __________) rispettivamente con i proprietari

dell'azienda e l'altro membro di direzione (presso la __________).

Ora,

a non averne dubbio trattasi di attività dirigenziali, per le quali gli

adattamenti suggeriti dalla perita appaiono francamente non o quantomeno

difficilmente attuabili, giacché non vi è chi non veda come la necessità di

agire “in un contesto chiaro e definito per mansioni e ruoli” e di non dovere

“avere colleghi di pari grado coi quali dover prendere decisioni” né un

contatto con il datore di lavoro “assiduo e diretto” sia almeno

parzialmente incompatibile con un’attività di dirigente in una impresa di media

grandezza, caratterizzata proprio dal contatto stretto con altri dirigenti e

quadri o i proprietari dell’azienda. Ricordate altresì nuovamente le

limitazioni emerse nella valutazione secondo lo schema MINI ICF-APP, in

particolare le difficoltà ad integrarsi nei processi organizzativi, ad adattarsi

a cambiamenti di mansioni e di ambiente, a giudicare le situazioni, le

dinamiche relazionali e gli eventi, a proporsi in modo assertivo, ad integrarsi

nel gruppo dei pari, e che la perita abbia evidenziato come nel caso dell’assicurato

"(t)utto funziona finché gli viene dato ampio margine di azione,

autonomia e responsabilità. Quando però altri soggetti alla pari o in un ruolo

superiore prendono decisioni che (..) non condivide, contrastando i suoi

progetti, non validandolo e non discutendo con lui i motivi dei loro rifiuti,

la frustrazione è troppo elevata e non gestibile e l'assicurato si licenzia o

scompensa" (perizia doc. AI 54), presupposto un contatto col datore di

lavoro “non troppo assiduo e direttivo", la conclusione di una capacità

lavorativa piena nella precedente attività lavorativa appare quantomeno discutibile.

Ciò a maggior ragione se vi si aggiunge che la perizia ha pure sottolineato che

con il passare degli anni sono intervenuti un incremento della fragilizzazione

e una diminuita resistenza a contesti frustranti. In realtà appare verosimile

che gli adattamenti suggeriti dalla perita nel contesto lavorativo, peraltro

poco realistici, rappresentino essenzialmente delle limitazioni alla capacità

lavorativa dell'assicurato in qualità di membro direttivo superiore di

un'azienda. Sia detto per inciso che, concludendo, la perita stessa ha nondimeno

osservato che, posto come “l'elemento centrale non è il tipo di professione

svolta ma le caratteristiche che questa deve avere”, le sue conclusioni costituivano

“considerazioni medico-teoriche, eventualmente da sottoporre per una

valutazione concreta ai consulenti del servizio di integrazione professionale

dell'UAl” (doc. AI 54). Valutazione che tuttavia non è stata effettuata.

Sia peraltro osservato che il

complemento peritale del 27 maggio 2016 della perita, alla quale è nuovamente

stata sottoposta la pratica in sede di osservazioni al progetto di decisione e a

seguito delle puntuali contestazioni dell’assicurato, corredate dalla

certificazione dello psichiatra curante del 22 aprile 2016 (doc. 61), non ha

permesso di maggiormente chiarire la fattispecie. A prescindere dal fatto che

la dr.ssa __________, malgrado il dr. __________ le avesse fra l’altro “rimproverato”

di aver incontrato il ricorrente soltanto i due occasioni, ciò che ne avrebbe

fuorviato le conclusioni peritali, non ha ritenuto di riconvocare l’assicurato

- e questo nonostante il dr. __________, nelle sue osservazioni del 10 maggio

2016.

avesse sostanzialmente suggerito alla perita di rivedere l'assicurato “per

un aggiornamento dello status (volto ad escludere recenti ricadute depressive)”

(doc. AI 63) - , nel suo esposto del 27 maggio 2016 non chiarisce ulteriormente

l’effettiva capacità lavorativa. Nemmeno in questa sede infatti la perita

prende concretamente posizione sull’attività da ultimo svolta dall’assicurato,

segnatamente passandone in rassegna le effettive e concrete mansioni

esercitate. In realtà nella stessa si concentra maggiormente nella difesa della

diagnosi posta di disturbo di personalità misto, con tratti ossessivi e

narcisistici, malgrado peraltro giunga quindi ad affermare che “(…)

la presenza o meno di un disturbo personologico è irrilevante rispetto al

giudizio funzionale”. Anche da questo referto, che sottolinea a più riprese

l’”attitudine strutturale dell’assicurato”, fatta di “disfunzionalità

di certi suoi atteggiamenti”, tratti ossessivi e narcisistici, rigidità, soprattutto

in ambito professionale, caratteristiche strutturali che la perita stessa

giudica responsabili per l’insorgenza della “reazione disadattiva

alla situazione esterna”, che ha quindi determinato il crollo

depressivo, dopo aver riconosciuto che il conseguente sovraccarico Iavorativo

sarebbe il fattore stressante che ha determinato e potrebbe nuovamente

determinare lo scompenso depressivo, malgrado ciò non ritiene di nuovamente

prendere posizione sulla capacità lavorativa avuto riguardo all’effettiva

attività lavorativa svolta nel corso degli ultimi anni dall’assicurato. Attività

che, come si è visto, non è quella di falegname per il quale si è formato.

Ammessa in altre parole una ridotta tolleranza allo stress, come peraltro

attestato dal curante, oltre alle menzionate limitazioni sul posto di lavoro, ha

comunque ribadito la conclusione di piena capacità lavorativa ritenendo in

sostanza che lo scompenso depressivo avuto fosse da ricondurre “alle

peculiari circostanze del posto di lavoro”, ritenendo quindi decisivo soltanto

“un adattamento del posto di lavoro” (doc. AI 69).

Anche alla luce dell’insistenza

con la quale lo psichiatra curante dr. __________ (il quale segue l’assicurato

dal maggio 2014 con colloqui ogni 2-3 settimane; cfr. doc. AI 61), ha

continuato a ribadire la fragilità delle condizioni psichiche dell’assicurato

(“Dovesse il paziente essere confrontato ancora con un’attività lavorativa

simile alla precedente, egli rischierebbe fortemente un ulteriore scompenso”,

certificato dr. __________ del 22 aprile 2016, doc. AI 61) - confrontato con una

persistente “ridotta tolleranza allo stress, al quale il paziente reagisce

con disagio a livello psichico e relativo riverbero a livello del suo

funzionamento”, doc. AI 77) – e ad insistere per un’abilità lavorativa nella

precedente attività non superiore al 50% (mentre che per un’attività non così

impegnativa come quella precedente e che “possa maggiormente metterlo al

riparo dallo stress” poteva essere ammessa una capacità piena; cfr. doc. 61;

cfr. anche il certificato del 24 agosto 2016, doc. AI 77; si vedano inoltre i

certificati del 14 gennaio 2015, doc. AI 26, del 20 settembre 2015, doc. AI 45),

le conclusioni peritali non possono essere ritenute concludenti. Sia peraltro

osservato che anche la dr.ssa __________, internista curante, ha confermato la

conclusione di completa inabilità lavorativa nella professione da ultimo

esercitata sia nella certificazione del 23 dicembre 2014 che in quella

successiva del 20 novembre 2015 (e quindi poco anteriore alla perizia del CPAS

del 15 febbraio 2016, doc. AI 54), definendo la prognosi buona solo alla

condizione che il paziente “non deve più affrontare situazioni professionali

stressanti e potrà lavorare al suo ritmo” (doc. AI 24, 50).

La conclusione della perizia

CPAS appare dubbia anche, infine, considerando che nello scritto del 24 agosto

2016.

il dr. __________ ha segnalato che nella primavera del 2016 l’interessato

avesse nuovamente presentato “ulteriori scompensi ansioso-depressivi” a

seguito e contestualmente a degli esami (presso la scuola di __________ di __________

a febbraio 2016 e esami peritali a fine marzo 2016, doc. AI 77), circostanza

questa non può che far nascere qualche legittimo dubbio sulle effettiva tenuta

psichica dell’assicurato in un contesto impegnativo come quello di un quadro

direttivo di un’azienda (doc. AI 77).

A mente di questo Tribunale, al

fine di dissipare ogni ragionevole dubbio, appare quindi imprescindibile

procedere ad un aggiornamento peritale al fine di chiarire l’effettiva capacità

lavorativa medico-teorica del ricorrente, avuto riguardo alle mansioni

richieste da una professione come quella svolta dall’assicurato prima

dell’intervento del danno alla salute. Le limitazioni funzionali evidenziate

dalla perizia – che come tali appaiono ben elaborate e frutto di

un’approfondita analisi del caso e non sono del resto contestate (cfr. ricorso

pag. 10) – dovranno essere analizzate dal punto di vista della capacità

lavorativa dell’assicurato nell’attività effettivamente da ultimo esercitata

quale quadro direttivo di un’azienda di medie dimensioni nel settore della

vendita del legno. E ciò senza tralasciare l’aspetto, fondamentale al fine di

poter esprimere una valutazione attendibile in merito alla capacità lavorativa

residua dell’interessato, relativo alla possibilità o meno per lo stesso di

poter reperire un’attività come quella svolta in precedenza considerando le

limitazioni causate dai suoi disturbi di salute sul mercato equilibrato del

lavoro.

Nell’eventualità in cui il

nuovo accertamento peritale dovesse evidenziare una ridotta capacità lavorativa

dell’assicurato nell’ultima attività svolta, lo stesso dovrà pure

esaurientemente elencare le limitazioni da osservare nell’esercizio di

un’attività lavorativa alternativa.

In proposito va pure osservato

che dovrà chiaramente essere chiarito, sulla base della descrizione delle

caratteristiche che dovrà se del caso avere un’attività per essere considerata

adeguata e rispettosa delle limitazioni dell’interessato, se le effettive

possibilità reintegrative dell’assicurato debbano essere limitate ad un

esclusivo ambito protetto oppure no.

A titolo abbondanziale va

ricordato che sull'impossibilità di esercitare, per motivi psichici,

un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro, cfr. STCA 32.2013.28

del 7 agosto 2013 e successiva sentenza federale 9C_658/2013 del 26 dicembre

2013, parzialmente pubblicata in DTF 140 V 2, nella quale la perizia

psichiatrica eseguita dal SMR ha concluso che l’assicurato conserva una

parziale capacità lavorativa residua, ma solo in un ambiente protetto, ritenuto

che “l’assicurato presenta uno stato di ansia scarsamente compatibile con

un’occupazione sul mercato libero, se non al massimo 3 ore al giorno in un

ambiente accogliente e poco stressante”; STF 8C_683/2011 del 16 agosto 2012,

nella quale il perito psichiatra ha espressamente indicato che la capacità

lavorativa è nulla per qualsiasi attività che non abbia un carattere puramente

occupazionale, che non pretenda dall’interessato assiduità, produttività,

precisione; STCA 32.2011.254 dell'8 agosto 2012, cresciuta incontestata in

giudicato, nella quale il TCA ha considerato che le condizioni poste dai periti

medici a proposito del lavoro “ideale” – corrispondente “ad un ambiente di

lavoro che riesca a tollerare i limiti dettati dal disturbo di personalità

dell’interessata, quindi sereno e non conflittuale, con possibilità di lavorare

in maniera autonoma, in assenza di colleghi competitivi ed in generale dove non

sia indispensabile essere in grado di inserirsi in uno spirito di gruppo”- sono

irrealistiche considerate le esigenze poste attualmente dal mercato del lavoro;

STF 9C_984/2008 del 4 maggio 2009, concernente un assicurato il cui disturbo

della personalità (personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in

un ambiente confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale,

nella quale il TF ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero

richieste a un potenziale datore di lavoro, rendano l’esercizio di un’attività

lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico; STF 9C_910/2011

del 30 marzo 2012, nella quale l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su

un mercato equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un

assicurato, ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in

maniera completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia

chiamato a svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima

lavorativo familiare e tollerante.

Per dei casi nei quali, al contrario, è stato ritenuto che,

nonostante i disturbi psichici presentati, la capacità lavorativa residua degli

assicurati fosse sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro e non solo in

un ambiente protetto, cfr. STF 9C_659/2014 del 13 marzo 2015, concernente il

caso di un’assicurata, affetta da disturbi somatici conseguenti ad un incidente

e da disfunzioni neuropsicologiche, la quale è stata considerata pienamente

abile al lavoro in attività adatte, con una riduzione del rendimento del 30%,

sottolineando come la natura e l’importanza della sua patologia psichica non

costituissero un ostacolo insormontabile alla ripresa di un’attività lavorativa

su un mercato del lavoro che è in grado di offrire un ventaglio

sufficientemente ampio di impieghi leggeri e adatti alle sue limitazioni

funzionali; STF 9C_804/2014 del 16 giugno 2015, concernente un’assicurata,

afflitta da problemi psichici e difficoltà scolastiche fin dall’infanzia (con

un QI al limite della norma), considerata dal profilo strettamente psichiatrico

ancora in grado di sfruttare la propria capacità lavorativa residua non

esclusivamente in un ambiente protetto, bensì sul mercato equilibrato del

lavoro, il quale offre un ventaglio di opportunità lavorative sufficientemente

ampio, comprendenti impieghi semplici e ripetitivi, senza responsabilità,

adatti alle limitazioni intellettuali dell’interessata e accessibili senza

alcuna formazione particolare; STF 9C_698/2014 del 18 agosto 2015, riguardante

un’assicurata, affetta da un leggero ritardo mentale, disturbi neuropsicologici

e da tratti di personalità psicotici, ritenuta dal perito psichiatra in grado

di sfruttare la sua capacità lavorativa residua del 100%, ma con un rendimento

ridotto nella misura del 50%, nella quale il Tribunale federale ha considerato

che i giudici cantonali avessero, a ragione, concluso per l’esistenza di una

capacità lavorativa residua sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro e

non solo in un ambito protetto, malgrado i risultati poco concludenti degli

stages realizzati nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione e il pronostico

pessimistico espresso da alcuni medici e professionisti in reintegrazione

riguardo ad un effettivo reinserimento sul mercato generale del lavoro.

Al fine di escludere nuove

ricadute ansio-depressive (le quali sono state in parte paventate dal curante

nel certificato del 24 agosto 2016, cfr. doc. AI 77) o comunque un’evoluzione

del quadro psichico, sarà imprescindibile una nuova visita clinica

dell’assicurato.

Nell’ambito del nuovo

approfondimento peritale che verrà eseguito, occorrerà pure chinarsi sulle

eccezioni sollevate dal ricorrente in merito alle diagnosi psichiatriche

formulate dalla perizia del CPAS (segnatamente quella di disturbo misto della

personalità con tratti anancastici e narcisistici, ICD 10 F 61.0) che non

collimano, o quantomeno solo parzialmente, con quelle poste dallo psichiatra

curante dr. __________. E questo a prescindere dal fatto che la diversità della

diagnosi abbia o meno effettive ripercussioni sulla valutazione della capacità

lavorativa.

Stante quanto sopra esposto,

vista la necessità di ottenere degli ulteriori chiarimenti riguardo a diversi aspetti

della perizia della dr.ssa __________ del CPAS non chiari, secondo questo

Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti,

concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista psichiatrico, RI

1, dopo un periodo di totale incapacità lavorativa a far tempo dal maggio 2014,

dal 1 ottobre 2015 sia da ritenere nuovamente abile al lavoro nell’attività precedentemente

effettuata, come considerato dalla dr.ssa Bellotti. Si impongono dunque

ulteriori accertamenti psichiatrici.

2.8

In esito ai nuovi

accertamenti medici che verranno attuati dall’amministrazione, a dipendenza

degli esiti degli stessi, nell’evenienza in cui gli stessi concludessero per la

presenza di una solo parziale capacità lavorativa rispettivamente di limitazioni

da osservare dall’assicurato nello svolgimento della sua attività lavorativa, occorrerà

pure predisporre i necessari accertamenti professionali, sottoponendo il dossier

al Consulente professionale e, quindi, determinare nuovamente il diritto a

prestazioni.

Il

TCA evidenzia, in proposito alla valutazione delle attività compatibili con le

limitazioni funzionali indicate in sede medica ancora esigibili dall’assicurato,

che, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza federale, il consulente in

integrazione professionale è la persona che meglio di chiunque altro è in grado

di emettere una simile valutazione (cfr. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007]

consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012 con

la quale il TF ha confermato la STCA 32.2012.41 del 24 luglio 2012;9C_439/2011

del 29 marzo 2012 con la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del

14.

aprile 2011).

Sia

pure osservato che a ragione peraltro il ricorrente solleva dei dubbi sulla sua

effettiva e reale reintegrabilità nella professione precedentemente esercitata.

In

effetti, benché ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si debba fondare

su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio e un assicurato non

possa pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto

di lavoro per pretendere una rendita, ciò non è il caso se l'attività

ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato

generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso

possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro

medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 1994, p. 114).

Ritenuta la funzione

svolta dall'assicurato prima dell'insorgere dell'inabilità lavorativa e

considerati gli adattamenti del contesto lavorativo che la perita dovesse

nuovamente ritenere necessari, affinché l'assicurato possa continuare a

svolgerla, il consulente professionale dovrà valutare se, e se del caso in che

misura, il normale mercato del lavoro contempla tali funzioni realmente

possibili e adeguate ai suoi disturbi di salute.

2.9

Quanto al rinvio degli atti

all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011

(DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale

cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può

invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo

scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare

l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),

o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione

(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein

in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In

concreto, di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica l’annullamento

della decisione contestata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché,

effettuati i necessari accertamenti medici di natura psichiatrica intesi a

delucidare gli aspetti messi in rilievo al considerando precedente, stabilisca

l’esistenza o meno di un miglioramento dello stato di salute con conseguente influsso

sulla capacità al guadagno successivamente al mese di ottobre 2015.

Sulla

scorta delle risultanze dei relativi complementi istruttori (medici,

professionali ed economici), l'amministrazione definirà nuovamente il diritto

alle prestazioni dell'assicurato, emanando una nuova decisione formale, fermo restando il diritto ad una rendita intera dal 1.

maggio 2015 al 31 gennaio 2016.

Ne

consegue che, annullata la decisione contestata, il ricorso è accolto.

2.10

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI, il quale verserà pure all’assicurato, rappresentato da un legale, fr. 2'000

a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 16 marzo 2017 è annullata, fermo restando il diritto ad una

rendita intera dal 1° maggio 2015 al 31 gennaio 2016.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7 e 2.8.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre

versare all’assicurato fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti