32.2017.74
Attribuita una rendita per tempo limitato, dopo miglioramento dello stato di salute. L'assicurato contesta di poter ancora esercitare la sua professione e chiede l'attribuzione di un quarto di rendta.
29 novembre 2017Italiano75 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.74
FC/sc
Lugano
29 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 marzo 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1971, di formazione falegname e da ultimo attivo come responsabile
commerciale nel settore legnami, nel novembre 2014, adducendo problemi
depressivi, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 12).
Eseguiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 16 marzo 2017,
confermativa di un progetto del 8 marzo 2016, l’Ufficio AI, stabilita
un’inabilità lavorativa totale nella professione precedentemente esercitata e
in ogni attività dal maggio 2014 al 1 ottobre 2015, ma in seguito nuovamente
un’abilità completa in ogni attività, gli ha riconosciuto il diritto ad una
rendita di invalidità piena dal 1 maggio 2015 al 31 gennaio 2016 (tre mesi dopo
il miglioramento dello stato di salute) (doc. AI 85).
1.2. Con
ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dalla Consulenza giuridica andicap, ha
contestato le conclusioni dell’amministrazione, censurando in sintesi di essere
reintegrabile nella professione precedentemente svolta in considerazione delle
affezioni psichiatriche di cui soffre. A suo avviso egli sarebbe reintegrabile
unicamente in un’attività di vendita nel settore del legname, quale
responsabile dell’esecuzione dei lavori, con una conseguente perdita di
guadagno e, quindi, un grado d’invalidità del 48%, ciò che gli conferirebbe il
diritto ad un quarto di rendita di invalidità dal febbraio 2016 (doc. I).
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,
confermando la valutazione medica e quella economica poste alla base del
provvedimento impugnato.
1.4. Il
22 giugno 2017 l’assicurato, tramite la sua rappresentante, si è riconfermato
nelle sue allegazioni, facendo riferimento all’attestato dei compiti stilato
dall’ultimo datore di lavoro (doc. VI). In proposito l’amministrazione, il 7
luglio 2017, si è riconfermata nelle sue posizioni (VIII).
considerato in diritto
2.1. Mentre
è in concreto incontestato che l’assicurato sia da considerare completamente
inabile al lavoro dal maggio 2014 al 31 gennaio 2016, con conseguente diritto
ad una rendita intera dal 1 maggio 2015 al 31 gennaio 2016, litigioso è il
punto di sapere se l’assicurato abbia diritto a prestazioni dell’assicurazione
invalidità anche successivamente e, quindi, se, e se del caso in che misura,
dopo il 1 ottobre 2015 sia intervenuto un miglioramento delle condizioni di
salute suscettibile di incidere sul diritto alla rendita.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003).
2.3. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica
decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente,
la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per
analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V
164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado
d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione,
per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto
nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le
conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato
rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349
consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che
sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione
ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo
l’Alta Corte ha inoltre precisato:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
Con
sentenza pubblicata in DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria
giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi
somatoformi dolorosi.
2.5. Ricevuta
la domanda di prestazioni del novembre 2014, con la quale l’assicurato
lamentava “burn out, esaurimento psico-fisico, depressione, disturbi del
sonno”, l’amministrazione ha acquisito documentazione medica. Nel rapporto
all’AI del 23 dicembre 2014 la dr.ssa __________ internista curante, poste le
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “ICD 10, F32.1 episodio
depressivo di media gravità in possibile ICD 10, F31 Sindrome affettiva
bipolare, tremore essenziale” dall’aprile 2014, ha concluso ritenendo il
paziente inabile nella professione da ultimo esercitata in misura completa dal
12 maggio 2014, definendo la prognosi buona “se il paziente non deve più
affrontare situazioni professionali stressanti e potrà lavorare al suo ritmo” (doc.
AI 24). In una perizia eseguita l’8 agosto 2014 per la __________ il dr. __________,
psichiatra, posta la diagnosi di “episodio depressivo di media gravità, ICD
10, F 32.1)”, ha concluso per una totale inabilità lavorativa con probabile
ripresa della capacità da fine settembre 2014 (doc. AI 24). In una
valutazione del 12 ottobre 2014 il dr. __________, psichiatra curante
dell’assicurato, confermata la medesima diagnosi posta dal dr. __________, l’ha
giudicato inabile, ritenendo presumibile la ripresa almeno parziale della
capacità lavorativa dal novembre 2014 (doc. AI 24). Sempre il dr. __________,
interpellato dall’AI, in data 14 gennaio 2015, poste le diagnosi invalidanti di
“ICD 10, F 32.2 episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici, in
incipiente parziale remissione, in concomitanza di ICD 10, Z problematica
lavorativa, DD Sindrome affettiva bipolare”, ha confermato una completa
inabilità lavorativa con prognosi positiva, affermando che “nei prossimi 2-3
mesi il paziente dovrebbe riuscire a recuperare una CL perlomeno parziale
inizialmente, per poi raggiungere una CL completa” (doc. AI 26). Ha pure
affermato che “dal punto di vista medico ritengo non più pensabile che egli
prosegua la sua attività; dovesse egli continuare tale attività, sussisterebbe
il rischio che la sua incapacità lavorativa si protragga ad oltranza. È
pertanto auspicabile un cambio di attività” (doc. AI 26). Nuovamente
interpellato, il dr. __________, il 10 maggio 2015, ha attestato un
miglioramento delle condizioni, ma ancora un’inabilità lavorativa completa
(doc. AI 34). È quindi stata fatta esperire una valutazione del “profilo
psicoprofessionale” dalla __________ (resoconto del 30 giugno 2015, doc. AI
39) e sono state acquisite agli atti due valutazioni psichiatriche eseguite per
l’assicurazione malattia __________, l’una del dr. __________ del 26 maggio
2015 (doc. AI 41) e l’altra del dr. __________, psichiatra (il quale si è essenzialmente
riferito alle conclusioni del collega dr. __________, doc. AI 41). In un
aggiornamento del 20 settembre 2015 il dr. __________ ha confermato
l’intervenuto miglioramento dichiarando l’assicurato nuovamente abile in misura
piena dal 1. ottobre 2015, osservando tuttavia che a suo avviso “la
continuazione di un’attività lavorativa nel precedente ambito rischierebbe
entro breve di riportarlo nuovamente in uno stato di alienazione. L’attività di
liutaio si profila più tranquilla, meno stressogena” (doc. AI 45). Tali
conclusioni sono state confermate all’AI dallo psichiatra curante nuovamente
con scritto del 30 ottobre 2015 (doc. AI 47). La dr.ssa __________, nel
rapporto all’AI del 20 novembre 2015, poste le diagnosi di “ICD 10, F32.1
Episodio depressivo di media gravità in possibile ICD 10, F31 sindrome
affettiva bipolare” ha confermato una completa inabilità come direttore
commerciale della __________ (doc. AI 50). Sentito il medico SMR,
l’amministrazione ha quindi affidato il mandato di esperire una perizia
psichiatrica alla dr.ssa __________, specialista in psichiatria del CPAS, la
quale, con rapporto del 15 febbraio 2016, esaminata la documentazione messa a
diposizione dall’amministrazione, effettuati due consulti clinici con
l’esecuzione di test specifici, ha concluso ponendo le seguenti diagnosi con
ripercussioni sulla capacità di lavoro:
" (…)
- Disturbo misto
di personalità (tratti anancastici e narcisistici) (ICD 10 F 61 .0)
- L'episodio
depressivo oggettivato in passato è ora in totale remissione. E' stato
invalidante in passato. Non si può dirimere se il disturbo affettivo vada
ricondotto a un episodio singolo (non c'è codice ICD 10 per il singolo episodio
depressivo in remissione), a una sindrome depressiva ricorrente, ora in
remissione (ICD 10 F 33.4) o a una sindrome affettiva bipolare, attualmente in
remissione (ICD 10 F 31 .7); le patologie sono quindi poste in diagnosi
differenziale.”
Ha quindi esposto, tra l’altro,
quanto segue:
" (…)
7. DISCUSSIONE
(….)
L'esame peritale mostra l'assenza di un disturbo affettivo in
atto.
Il tono dell'umore è in asse e non sono più presenti i sintomi
oggettivati in passato e riferiti anche dall'assicurato: disturbi del sonno e
dell'appetito, idee anticonservative, sentimenti pervasivi di inadeguatezza,
importante calo dell'energia fisica e della volizione. Appare verosimile che
l'attuale condizione di stabilità sul piano dell'umore sia favorita dalle cure
psichiatriche e dal discreto esito del progetto di riqualifica professionale
come liutaio. L'assicurato continua a frequentare la scuola di __________ e ha
di recente sostenuto con profitto i primi esami. Si condivide la valutazione
del Dr __________ sul fatto che transitori insuccessi di tale progetto abbiano
portato in passato a scivolamenti depressivi.
Ciò a nostro parere è riconducibile al fatto che l'assicurato
presenta una struttura di personalità rigida e disarmonica, con spiccati
elementi anancastici e narcisistici. Dei primi si nota la puntigliosità, il
perfezionismo, l'enfasi sui valori morali e etici, sui temi dell'impegno e del
sacrificio, la tensione al dovere, la necessità che gli altri si sottomettano
alle proprie decisioni se queste vengono considerate giuste, la difficoltà a
tollerare gli imprevisti, le situazioni confuse a livello concreto o
metaforico.
l tratti narcisistici consistono nell'enfasi sulle proprie
competenze, nello spiccato bisogno di venire riconosciuto e validato, di
coprire cariche elevate, di porsi obiettivi sempre maggiori e la necessità di
conseguirli (pena il calo rovinoso dell'immagine e dell'autostima), la
frustrazione poco accettabile se ciò non avviene.
Si giudica che non siamo davanti solo a elementi disfunzionali di
personalità ma a un vero e proprio disturbo.
Infatti gli elementi sopra descritti sono pervasivi, risultano
presenti dalla prima età adulta e mostrano il loro carattere negativo in alcune
aree di vita e soprattutto nell'ambito professionale. Dalla raccolta
anamnestica emerge come l'aspetto più disfunzionale delle caratteristiche di
personalità consista nella difficoltà a gestire il rapporto coi pari e i
superiori. l primi attriti emergono durante lo svolgimento del servizio
militare; l'assicurato si confronta con graduati che ritiene esercitino il
potere per enfatizzare le loro capacità o prevaricare sui sottoposti. Decide di
non proseguire con la carriera militare (che gli sarebbe stata proposta) per
evitare un tale futuro confronto. Sviluppa uno scivolamento depressivo, che si
verifica anche in occasione dell’apprendistato. La fatica a sostenere la re)azione
coi pari e soprattutto i superiori emerge chiara sul piano professionale e
contraddistingue tutte le esperienze professionali. Si veda la descrizione
dettagliata dell'evoluzione di tutti i contesti di lavoro nel paragrafo
"anamnesi lavorativa" 1.:2.
L'assicurato in ogni contesto aspira ad arrivare a posizioni
elevate, impegnandosi a fondo per conseguirle e in effetti riuscendovi. Tutto
funziona finché gli viene dato ampio margine di azione, autonomia e
responsabilità. Quando però altri soggetti alla pari o in un ruolo superiore
prendono decisioni che l'assicurato non condivide, contrastando i suoi
progetti, non validandolo e non discutendo con lui i motivi dei loro rifiuti la
frustrazione è troppo elevata e non gestibile, l'assicurato si licenzia o scompensa.
In un altro caso viene licenziato non per deficit nei compiti svolti ma per
"divergenze caratteriali". La relazione coi colleghi che sono in un
ruolo a lui inferiore sembra migliore; l'assicurato infatti non si sente messo
in discussione essendo in una posizione di superiorità e anzi esercita questa
funzione sfruttando la propria riflessività e riuscendo a mediare fra diverse
istanze. Quando un'esperienza di lavoro fallisce l'assicurato si getta a
capofitto in un'altra, allettato dalle promesse di poter esercitare un certo
potere decisionale; come caratteristicamente avviene nel caso dei disturbi di
personalità però, i motivi dell'insuccesso passato non vengono elaborati e
quindi si ripropongono le usuali dinamiche, di nuovo fallimentari. II Dr __________
e i periti fiduciari non emettono una diagnosi di disturbo di personalità: il
Dr __________ sottolinea pure il ruolo del lavoro nel favorire lo scompenso
depressivo, mentre il Dr __________ collega le oscillazioni del quadro
affettivo ai problemi avuti nel corso dell'attuale iter formativo. La presenza
di una personalità poco articolata e flessibile spiega a nostro parere anche la
gravità dello scompenso depressivo. L'ennesima situazione lavorativa in cui si
presentano le situazioni per l'assicurato non gestibili in modo adattivo
intacca in modo profondo l’identità e l'immagine personale e scaturisce in un
episodio depressivo di entità da media a severa. L'importante incrinarsi di una
struttura fragile lascia una diminuita tolleranza alla frustrazione e
atteggiamenti non sempre adattivi. In parte l'assicurato si legittima queste
modalità disadattive, ritenendo che l'essere stato troppo conciliante in
passato lo abbia logorato e portato allo scompenso acuto. Mostra in questo una
scarsa critica di malattia, considerando come possibilità o il reagire in modo
inadeguato o subendo e non contemplando l'alternativa di adattarsi a situazioni
che non sono sotto il proprio controllo e che non può cambiare. Anche le
modalità con cui sta perseguendo l'ultimo obiettivo risultano rigide e
categoriche e lo espongono al rischio di scompensi qualora il suo progetto, per
motivi di vario genere, non abbia successo.
Il Dr __________ emette una diagnosi differenziale di sindrome
bipolare, basandosi su un possibile viraggio ipomaniacale sotto farmacoterapia
antidepressiva. Questa diagnosi potrebbe essere sostenuta dal resoconto
dell'assicurato rispetto a una frenetica attività professionale; questa
potrebbe essere ricondotta a un certo temperamento ipertimico ma anche agli elementi
di personalità: qualora vi siano circostanze che esaltano gli aspetti
anancastici di controllo e autonomia e quelli narcisistici di valore e potere
il tono dell'umore potrebbe elevarsi. Inoltre il Dr __________ all'interno
della diagnosi di episodio depressivo grave segnala anche una certa disforia.
Non è possibile definire in modo certo se siamo confrontati con una sindrome
bipolare o meno; il decorso aiuterà a chiarire il dubbio diagnostico.
L'unico episodio depressivo oggettivato è quello insorto nel 2014.
In passato non vi è mai stata una presa a carico psichiatrica. Sono però
riferite dal Dr __________ e confermate dall'assicurato deflessioni timiche
nella prima età adulta, che l'assicurato collega all'esperienza del servizio
militare e all'apprendistato (in entrambi i casi legate a interazioni
sfavorevoli coi superiori). Non si può chiarire se questi scivolamenti
dell'umore avessero carattere di vero e proprio episodio
depressivo o rappresentassero un quadro più blando, di
disadattamento. Non si può quindi dirimere se ci si trovi davanti a un singolo
episodio o a una sindrome depressiva ricorrente.
L'assicurato dal maggio 2014 beneficia di una cura psichiatrica,
che verosimilmente ha contribuito all'attuale stabilizzazione sul piano
affettivo. E' importante mantenere la farmacoterapia. Utile aggiungere al
medicamento antidepressivo uno stabilizzante dell'umore (in passato inserito);
ciò per evitare oscillazioni timiche nell'ipotesi di un disturbo bipolare ma
anche per mitigare l'irascibilità e contenere la scarsa tolleranza alla
frustrazione e la possibilità dì agire in modo disadattivo.
Sul piano psicoterapico, il Dr __________ precisa di avere svolto
un intervento supportivo ma un poco anche espressivo. Le possibilità di
successo di un lavoro profondo, nel rendere più articolate e flessibili le
caratteristiche disfunzionali di personalità sono incerte. Di certo è
importante mantenere l'intervento supportivo e di contenimento.
L'intervento farmacologico suggerito potrebbe rafforzare
l'assicurato e contrastare il rischio di futuri scompensi o almeno mitigarne
l'intensità.
Non incide però sulla capacità lavorativa, che attualmente risulta
piena con opportuni adattamenti del contesto dovuti al disturbo di personalità;
infatti non vi è un disturbo depressivo in atto. Si tratta più di una
considerazione prognostica e ha pertanto un carattere di suggerimento, non di
indicazione né di esigibilità.
Le considerazioni effettuate rendono conto di una prognosi aperta.
Non si può escludere la possibilità di futuri ulteriori scompensi affettivi,
considerando anche che sembra essere presente una familiarità per questo tipo
di patologie; questi verosimilmente si possono verificare allorché l'assicurato
si troverà confrontato alle situazioni o circostanze per lui difficilmente
superabili in modo adattivo a causa del disturbo di personalità. (…)”
Quindi, si è espressa
sulla capacità lavorativa come segue:
" 1. Descrizione
di risorse e deficit-secondo schema MINl lCF-APP -
1. Rispetto delle
regole: grado di disabilità da lieve a moderato. Non ha alcun problema relativamente
alla capacità di rispettare appuntamenti, impegni e accordi (è serio e
scrupoloso), né di adattarsi alla routine quotidiana (non presentando
alterazioni del timismo). La possibilità di integrarsi nei processi organizzativi
può essere inficiata qualora l'assicurato si trovi in posizioni subordinate, in
cui deve eseguire compiti decisi da altri e che non condivide.
2. Organizzazione
dei compiti: nessuna disabilità. Riesce a organizzare la giornata e a bilanciare
i diversi impegni. l compiti sono assolti in modo pratico. Non vi sono limiti in
questo ambito non essendo in atto uno scompenso affettivo e dal momento che la
disarmonia di personalità non incide su questo item; si ritiene anzi che la
capacità di pianificazione rappresenti un punto di forza dell'assicurato.
3. Flessibilità:
grado di disabilità moderato. Può faticare a adattarsi a cambiamenti di mansioni
(se queste sono poco stimolanti e gratificanti) e di ambiente (se viene posto
in condizioni subordinate, in cui non sono considerati i suoi apporti).
4. Competenze:
nessun grado di disabilità. E' capace di applicare le sue esperienze,
conoscenze e abilità specifiche in accordo al proprio background personale e professionale.
La performance corrisponde alle aspettative.
5. Giudizio:
grado di disabilità da lieve a moderato. La capacità di giudicare le
situazioni, le dinamiche relazionali e gli eventi può venire in parte minata
dal disturbo di personalità; l'assicurato può faticare a considerare il proprio
contributo nel verificarsi di situazioni relazionali spiacevoli. La presenza
del disturbo di personalità non incide sulla capacità di giudicare le
situazioni concrete, i compiti da svolgere e la pianificazione degli stessi:
questa non è inficiata, non sussistendo un'alterazione del timismo.
6. Persistenza:
nessun grado di disabilità. Assolve i compiti nei tempi previsti, mantenendo un
sufficiente livello di performance per tutto il tempo. Non essendo in atto un disturbo
affettivo questa area è conservata (la disarmonia personologica non inficia
questo aspetto).
7. Assertività:
grado di disabilità da lieve a moderato. Può faticare a proporsi in modo
assertivo, reagendo negativamente qualora le proprie istanze non vengano
considerate e I'altro non si dimostri disposto a argomentare i motivi del
proprio rifiuto.
8. Contatto con
gli altri: nessun grado di disabilità. Non evita i rapporti superficiali; sa mantenere
una conversazione.
9. Integrazione
nel gruppo: grado di disabilità da lieve a moderato. Può presentare qualche
difficoltà di integrazione nel gruppo dei pari, qualora sia posto di fronte a
soggetti che attivano modalità agonistiche.
10. Relazioni
intime: grado di disabilità lieve. La relazione con la propria famiglia è solida
e rappresenta una risorsa: vi sono attività e contatti condivisi; fornisce e
riceve supporto in varie questioni con moglie e il figlio maggiore, col quale sovente
si confronta. I familiari riconoscono ma tollerano alcune sue rigidità.
Il rapporto con la famiglia di origine
è nel complesso discreto; anche in questo frangente l'assicurato si assume un
ruolo di persona di riferimento e mal tollera il fatto che i genitori non
accolgano i suoi suggerimenti-indicazioni. Ha conoscenti soprattutto fra i
genitori di coetanei dei figli, che frequenta anche se non assiduamente. Non ha
mai avuto amici intimi, coi quali costruire un rapporto paritetico e di
reciprocità.
11. Attività
spontanee: nessun grado di disabilità. Coltiva i propri hobby, traendone
piacere. Questa attività sono sufficientemente bilanciate coi doveri della vita
quotidiana.
12. Cura di sé: nessun
grado di disabilità. Provvede senza limitazioni alle cure di base. Si tiene
pulito e si veste in modo adeguato alla situazione. Si alimenta in modo
regolare.
13. Mobilità:
nessun grado di disabilità. Si sposta senza difficoltà, utilizzando sia l'auto
che i mezzi pubblici o andando a piedi. E' in grado di raggiungere in autonomia
luoghi non conosciuti.
2. Conclusioni
Attualmente non è in atto un disturbo affettivo e, considerando
gli atti, questo è assente almeno dal 01.10.2015 (certificazione di una
capacità lavorativa totale da parte del Dr __________). Si ritiene che sia
presente una disarmonia di personalità. Questa incide per una parte non rilevante
sulla vita privata. L'assicurato ha una solida relazione con la propria
famiglia; moglie e figli riconoscono alcune sue rigidità ma le tollerano bene. La
relazione con la famiglia di origine è abbastanza buona, anche se in questo
ambito emergono alcune tensioni dettate dal disturbo strutturale. In questo
caso (come avviene rispetto al lavoro) l'assicurato ritiene di avere scalzato
il fratello maggiore nel ruolo di persona di riferimento. Si infastidisce
quando i genitori non ascoltano e seguono i suoi consigli, come rispetto alla
gestione dei problemi del fratello minore. Non ha mai avuto amici intimi, ovvero
persone esterne alla famiglia con cui mantenere un rapporto paritetico e intimo
nel contempo. Ha diverse conoscenze, soprattutto fra i genitori di coetanei dei
figli, che frequenta anche se non assiduamente. Non evita i rapporti
superficiali, sa mantenere una conversazione.
La disarmonia personologica sembra avere inciso maggiormente sul
piano professionale. L'assicurato ha gestito alcune situazioni divenute per lui
poco tollerabili (proprio a causa delle caratteristiche strutturali),
licenziandosi. In altre occasioni è stato licenziato. Nell'ultima è avvenuto lo
scompenso depressivo. Dall'anamnesi lavorativa si potrebbe supporre che col
passare degli anni ci sia stato un incremento della fragilizzazione e una
diminuita resistenza a contesti frustranti. Infatti nel penultimo contesto
professionale l'assicurato è restato diversi anni dopo che le condizioni sono
cambiate e il suo potere decisionale è calato. Nell'ultimo posto di lavoro
invece la tenuta è stata inferiore; presentandosi le medesime situazioni del
luogo antecedente, l'assicurato non ha retto neppure per un anno e si è
verificato lo scompenso timico.
A fronte di questo aspetto negativo, ora diversamente che nel passato
l'assicurato beneficia di un aiuto specialistico, che può contenerlo nelle sue
difficoltà sia con un intervento farmacologico che con uno psicoterapico. Dalla
compilazione del bilancio deficit-risorse secondo schema mini-icf emergono i
punti di forza e quelli di debolezza dell'assicurato. Fra i primi si annoverano
le buone competenze cognitive, l'attitudine a pianificare e organizzare, la
buona disposizione a sostenere mansioni di responsabilità, la discreta capacità
di mediare fra istanze diverse nei soggetti alle sue dipendenze, che
verosimilmente ne possono apprezzare la correttezza e onestà intellettuale,
l'affidabilità e la dedizione al lavoro.
l lati negativi concernono la fatica a tollerare che le proprie istanze
non vengano considerate, le proposte rifiutate magari senza neppure venire
discusse, la determinazione che può sfiorare le cocciutaggine con cui sono
sostenute le proprie tesi, la difficoltà in questi frangenti a considerare il
punto di vista dell'altro, la rigidità del pensiero, la fatica a stare in
situazioni confuse e poco definite.
Fatte queste premesse, il punto centrale non consiste nel tipo di
attività svolta ma nelle condizioni in cui questa viene esplicata.
Non essendo in atto un'alterazione dell'umore, la professione di
falegname (di cui l'assicurato possiede un attestato federale di capacità) può
venire effettuata in misura totale. Allo stesso modo l'assicurato ha una
capacità lavorativa totale come venditore del legno e anche responsabile delle
vendite, altri compiti da lui ricoperti.
Considerando i punti deboli dovuti al disturbo di personalità,
queste professioni dovrebbero venire effettuate adattando le condizioni
ambientali: ovvero dovrebbero avvenire in un contesto chiaro e definito per
mansioni e ruoli, dando all'assicurato una certa autonomia di azione nello svolgimento
dei compiti, una certa responsabilità e la possibilità di dirigere alcune
persone a lui sottoposte (aspetti tutti che lo gratificano e che sa ben
gestire). L'area più delicata è quella che concerne il diretto confronto coi
pari e soprattutto coi superiori. A queste difficoltà si potrebbe ovviare
facendo in modo che non abbia colleghi di pari grado coi quali dover prendere
le decisioni ma occuparsi piuttosto di un settore definito e autonomo. Il
contatto col datore di lavoro dovrebbe essere non troppo assiduo e direttivo.
La difficoltà a gestire la relazione coi superiori può venire
ovviata dall'opzione di un'attività a titolo indipendente. Anche in questo caso
si possono verificare situazioni poco tollerabili e fonte di frustrazione: il confronto
con clienti o fornitori che non pagano regolarmente, che non sono trasparenti e
corretti nel loro rapportarsi ecc.
Pur considerando questi aspetti, l'attività indipendente elude il
principale problema da sempre presente, ovvero il controverso rapporto coi
superiori.
Gli adattamenti sopra descritti consentono di ovviare ai deficit
dettati dal disturbo di personalità e esaltare le risorse presenti, garantendo
una capacità lavorativa totale per ogni professione, comprese quella per cui
l'assicurato è formato.
Considerandi
II Dr __________ sostiene la richiesta all'UAl di sostenere i
costi di una riqualifica professionale con Ie seguenti argomentazioni: “la
continuazione di un'attività lavorativa nel precedente ambito rischierebbe entro
breve di riportare il paziente in uno stato di alienazione. L'attività di
liutaio si profila più tranquilla, meno stressogena. Ciò garantisce da una
parte il mantenimento di un rapporto col legno e la sua lavorazione, che il
paziente ben conosce ed ama, d'altro canto la possibilità di investire in un
nuovo campo di interesse, che segna la rinascita personale dopo la profonda
crisi recentemente da lui vissuta.
Come indipendente il paziente potrà più facilmente gestire il
proprie tempo lavorativo, rispettando maggiormente i suoi ritmi".
La prima parte delle considerazioni fatte dal collega sembra sostenere
più l'interesse dell'assicurato per questa nuova professione che non il
dovervisi orientare per il fatto di non potere più svolgere la precedente.
Peraltro la formazione dell'assicurato concerne sempre l'ambito della
lavorazione del legno, che egli da sempre ama. Si può sostenere l'utilità che
l'assicurato svolga un lavoro a titolo indipendente, anche se non per motivi
definiti dal collega ma piuttosto per quelli sopra descritti. Questa opzione
però vale per ogni attività professionale, compresa quella per cui l'assicurato
è già formato.
La capacità lavorativa come casalingo è piena.
Rispetto al passato, la valutazione del Dr __________ è coerente e
validata dai periti fiduciari, pertanto la si sostiene: dal 05.05.2014 (inizio
della presa a carico del Dr __________) la capacità lavorativa è nulla fino al
30.09.2015
Dal 01.10.2015 il Dr __________ definisce la capacità lavorativa
totale. Questa si mantiene invariata fino a ora.
Provvedimenti di reintegrazione professionale: come argomentato,
l'elemento centrale non è il tipo di professione svolta ma le caratteristiche
che questa deve avere.
Quelle peritali sono considerazioni medico-teoriche, eventualmente
da sottoporre per una valutazione concreta ai consulenti del servizio di integrazione
professionale dell'UAl, come indica il Dr __________ nella sua richiesta.” (doc.
AI 54)
Con
rapporto finale del 4 marzo 2016 il dr. __________, psichiatra del SMR, ha
aderito alle conclusioni peritali stabilendo un’inabilità lavorativa completa
dal maggio 2014 sino all’ottobre 2015, momento a partire dal quale andava
ammessa una ripresa della capacità lavorativa in ogni attività, anche nella
professione da ultimo svolta, osservando come “vi sono degli elementi
facilitanti sulla professione del peritando che possono essere presi in
considerazione per l’aiuto al collocamento, ma che non sono tassativi essendo
data la piena CL in qualsiasi attività” (doc. AI 55).
Alla
luce di questi riscontri, l’amministrazione, con progetto di decisione dell’8
marzo 2016, ha attribuito all’assicurato una rendita intera dal 1 maggio 2015
al 31 gennaio 2016, ritenendo che a far tempo dal mese di ottobre 2015
l’assicurato era da considerare nuovamente abile a svolgere la sua abituale
attività lavorativa (doc. AI 57).
A
queste conclusioni l’assicurato si è opposto producendo la seguente certificazione
del 22 aprile 2016 del dr. __________:
" (…) Premetto
che il mio paziente a margine è da me preso a carico dal 5.05.2014 a continua;
i colloqui, generalmente ricchi e protratti, sono avvenuti a frequenza secondo
la clinica al momento, in situazione di relativo compenso psichico, in media
ogni 2-3 settimane. Ciò mi offre il privilegio di avere un'osservazione clinica
privilegiata, a dispetto dell’indagine peritale che oltre all'analisi degli
atti medici è basata m 2 incontri puntuali col mio paziente.
Pertanto evado il presente rapporto medico secondo scienza e
coscienza escludendo qualsiasi rischio di collusione col paziente; egli stesso
ha preso visione di quanto scrivo.
Il paziente ha esperito un primo franco episodio depressivo,
clinicamente manifesto nel mese di maggio 2014, a seguito del quale il medico
curante ha dovuto prevedere una presa a carico specialistica. In tale contesto
egli non è più stato in grado di svolgere le proprie mansioni lavorative.
La rimembranza di tale situazione è fondamentale per comprendere
la psicopatologia del paziente e di conseguenza permettere il corretto
inquadramento psicodiagnostico e le relative ripercussioni, in particolare a
livello lavorativo.
Purtroppo il perito, in occasione dei due incontri, durante i
quali il paziente era in sufficiente equilibrio psichico, ha colto dei tratti
personologici, che in assenza di un'adeguata integrazione, impossibilitata
proprio per la puntualità dell’osservazione clinica, hanno fuorviato sino alla
codifica di un disturbo personologico.
Dalla protratta ed approfondita conoscenza del mio paziente, posso
certificare che tali aspetti a livello dell’asse II sec. Class. DSM-IV, non
sono di entità e estensione da conclamarsi in un disturbo psichiatrico
specifico. Ciò è desumibile in prima istanza dal rapporto terapeutico che il
paziente ha instaurato con me. Nel setting terapeutico i punti di divergenza
sono sempre stati affrontati con schiettezza , senza mai rischiare
l’interruzione della relazione ne tentativi di sopraffazione nei rispetti del
terapeuta.
L'anamnesi stessa del paziente, in particolare quella
socio-lavorativa, depone a favore dell'assenza di gravi difficoltà relazionali;
un annoso vincolo matrimoniale stabile, la vita politica e la carriera
professionale connotata essenzialmente da 2 protratte esperienze, a cui
sottende una capacità di interazione e di cooperazione.
Anche durante l’intercorrente anno accademico il paziente è
riuscito ad instaurare relazioni amichevoli con gli altri studenti e
professori, adoperandosi a creare un buon clima all’interno del corso. Ad un
esame il paziente è riuscito a gestire la frustrazione a seguito del voto non
troppo brillante, andando a discutere in merito col professore.
Da parte peritale si sono invece estrapolati dei momenti nei quali
il paziente avrebbe voluto imporre la propria volontà, poi correlati al fine di
corroborare la propria ipotesi psicodiagnostica.
Ora talli aspetti possono essere connotati in termini
squisitamente positivi come espressione di una sana autoaffermazione.
Pure grazie ai riferiti aspetti anancastici, il paziente è
preposto a svolgere lavori precisi come quelli esatti dalla liuteria; in
passato egli aveva svolto un corso di intarsio in __________.
Aspetti narcisistici possono essere correlati all’anamnesi
personale del paziente, più esattamente alla particolar dinamica famigliare, in
cui egli ha precocemente esperito dei vissuti di esclusione e di svalutazione.
Secondo un'accezione psicodinamica ciò avvalora il disturbo di tipo anaclitico.
Lo Staus psichico attuale secondo mia valutazione non è purtroppo
assolutamente silente; in particolare persiste una ridotta tolleranza allo
stress in senso lato, non appannaggio di un disturbo di personalità ma
piuttosto conseguente al grave stress psichico dal paziente. Egli è sempre
costretto ad assumere una medicazione antidepressiva al fine di garantire un
relativo compenso.
Il primum movens che ha contribuito al primo scompenso non è stato
una problematica relazionale coi colleghi o coi superiori che non hanno
accettato le sue proposte ma lo stress correlato al lavoro stesso, alla
pressione legata al fatto di dover raggiungere obiettivi e risultati aziendali
senza però che il datore di lavoro gli desse la possibilità di effettuare le
scelte necessarie per il loro raggiungimento rispettivamente il supporto
necessario.
Infatti le difficoltà con la ditta __________ sono subentrate
quando l'azienda è diventata succursale di una multinazionale, con poca
conoscenza della realtà del mercato ticinese, mercato che si era molto
deteriorato proprio in quel periodo. Gli obiettivi aziendali posti erano
pressoché impossibili da raggiungere e hanno posto il paziente, abituato ad
eseguire con piena soddisfazione dei clienti e del datore di lavoro i compiti
assegnati, in una grave situazione di stress.
Anche presso la ditta __________ l’assicurato è stato confrontato
con esigenze contraddittorie da parte del datore di lavoro, da un lato quella
di ristrutturare l'azienda, dall'altro la reticenza ad implementare i necessari
cambiamenti e a mettergli a disposizione i mezzi necessari, sovraccaricandolo
anzi di compiti supplementari durante l'assenza della segretaria. Anche in
questa situazione il paziente si è trovato, al fine di assolvere i compiti in
modo serio, preciso ed impeccabile, a dover gestire una mole di lavoro
pressoché insormontabile.
Già provato dagli eventi della __________ (giova sottolineare che
il paziente ha iniziato il suo nuovo lavoro pochi giorni dopo aver concluso
presso la __________ e senza quindi aver avuto il tempo di ricaricare le sue
energie ed elaborare quanto successo) egli è infine scompensato dal profilo
psichico.
Dovesse il paziente essere confrontato ancora con un’attività
lavorativa simile alla precedente, egli rischierebbe fortemente un ulteriore
scompenso. Secondo mia valutazione dunque la sua capacità lavorativa è
purtroppo ridotta del 50% rispetto alla precedente attività lavorativa. Il
paziente ha una capacità lavorativa piena per un’attività non così impegnativa
come quella precedente.
Ricordo che l'Ufficio AI, aveva richiesto un resoconto del profilo
psicoprofessionale alla __________, 30.06.2015 in cui si descrive una persona
affidabile ed adattabile, avvallando quale possibile proposta di cambiamento di
attività, la professione di liutaio.
Da parte psichiatrica valuto che egli potrà avere una capacità
lavorativa completa in tale ambito, per le sue osservazioni in merito rimando
ai miei precedenti scritti all’Ufficio AI.” (doc. AI 61)
Nell’annotazione
del 10 maggio 2016 il medico SMR dr. __________, psichiatra, ha affermato:
" (…) A tal
proposito comincio a fare notare che:
- Tutti i medici
coinvolti facevano derivare l'inabilità lavorativa dal disturbo dell'umore.
- Anche il perito
ammette che l'inabilità lavorativa dipenda dal disturbo dell'umore.
- Tale disturbo
risulta in remissione dal 1.10.2015 (certificato di piena CL del Dr. __________)
- Anche
nell'attualità il dr. __________ non certifica un episodio depressivo, ma
semplicemente una "ridotta tolleranza allo stress in senso lato, non
appannaggio di un disturbo di personalità ma piuttosto conseguente al grave
stress psichico esperito dal paziente"; nessuna diagnosi codificata!
Insomma, a giudicare da quanto fanno notare il curante ed il
rappresentante legale, la situazione sarebbe ancora migliore rispetto a quanto
oggettivato dal perito.
Nessuna depressione, nessun disturbo della personalità, ergo
nessun danno alla salute.
D'altra parte il perito non faceva discendere un limite
quantitativo dal disturbo di personalità, ma da esso dipendeva solo la
vulnerabilità individuale e le considerazioni sull'attività ottimale.
Ad ogni modo ritengo che le osservazioni vadano sottoposte anche
al perito Dr.ssa __________ affinché prenda posizione sulle critiche che le
sono rivolte e, se lo ritiene necessario, convochi l'assicurato per un
aggiornamento dello status (volto ad escludere recenti ricadute depressive).”
(doc. AI 63)
La
pratica è quindi stata nuovamente sottoposta alla perita dr.ssa __________, la
quale, il 27 maggio 2016, ha esposto quanto segue:
" (…) Dopo
avere consultato questi atti, rispondiamo quanto segue:
sottoscriviamo in toto le considerazioni fatte dal Dr __________, che
precisiamo di seguito.
1) Riteniamo che la perizia sia stata stilata in conformità con
le linee guida e che abbia valore probatorio.
La contestazione su questo punto da parte della "RA 1"
consiste essenzialmente nel fatto che la sottoscritta ha diagnosticato un disturbo
di personalità misto, con tratti ossessivi e narcisistici, diagnosi mai posta
dagli specialisti che si sono confrontati con l'assicurato in precedenza
(periti fiduciari, curante).
Visto che su questo punto si mette in dubbio la validità
dell'intera perizia, lo si tratta in modo particolareggiato.
La perizia si compone di un'anamnesi dettagliata (vedasi i
paragrafi B1.1, 1.2 e 1.3), in particolare per quanto concerne l'area professionale.
Sono state ripercorse tutte le esperienze lavorative, evidenziando come a
nostro parere vengano riproposte da parte dell'assicurato modalità
disfunzionali, riteniamo dovute al disturbo di personalità. Si rimanda ai
rispettivi paragrafi per una presa visione.
Si precisa come, oltre che l’anamnesi, anche il resoconto
soggettivo (l'assicurato parzialmente riconosce la disfunzionalità di certi suoi
atteggiamenti) e l'esame psichico evidenzino a nostro parere la presenza di un
disturbo di personalità, che è argomentato nel paragrafo B 7
"discussione", al quale si rimanda.
La contestazione della diagnosi e della validità della perizia
viene fatta in base a due aspetti: la biografia dell'assicurato (quella che noi
specialisti definiamo "anamnesi"), - punto 2.1 dello scritto - e le
precedenti attestazioni dei periti fiduciari e del curante - punto 2.2 dello
scritto della "RA 1" -.
Discutiamo questi punti:
- anamnesi: sulla base delle valutazione della
sottoscritta, la "RA 1" deduce che la biografia dell'assicurato debba
essere connotata da una forte instabilità, sia a livello professionale che
privato, dovuta all'incapacità a gestire i rapporti coi pari e i superiori",
mentre " la biografia si presenta diametralmente opposta, con una
stabilità e costanza addirittura fuori dal comune".
Questa definizione, lungi dal confutarla, a nostro parere sostiene
la presenza di un disturbo di personalità.
Infatti la patologia personologica di cui a nostro parere soffre
l'assicurato non contempla per nulla una componente di instabilità, anzi
diremmo piuttosto il contrario.
L'assicurato, sia per i tratti ossessivi che per quelli narcisistici,
persegue il proprio obiettivo e mantiene i propri compiti (diremmo
"doveri, verso l'esterno e se stesso") strenuamente, anche a scapito
del proprio stato di salute psico-fisico (peraltro stenta a riconoscere i vissuti
interni). Ciò è evidente in tutti gli ambiti di vita, in particolare in quello
professionale. La gravità dello scompenso depressivo a nostro parere può
derivare anche da questa attitudine "strutturale" dell'assicurato.
Nella vita privata, anche se meno evidenti, sussistono a nostro
parere atteggiamenti da ricondurre al disturbo personologico, descritti nella
perizia e sui quali non ci si dilunga. Questi creano tensioni con la famiglia
di origine; sono riconosciuti ma meglio accettati dalla propria.
- Valutazioni psichiatriche precedenti: nella
perizia del dr. __________, come cita anche lo scritto della "RA 1",
si indica fra l'altro che l'assicurato si profila come un uomo molto
responsabile, preciso e organizzato (come dimostra il fatto che tiene
ossessivamente un calendario dell'umore), poco incline a delegare agli altri,
motivo per cui rischia di sovraccaricarsi".
Il collega quindi ha notato gli aspetti ossessivi e ha anche attribuito
a questi il rischio di sovraccarico Iavorativo, che è da tutto riconosciuto
come il fattore stressante che ha determinato lo scompenso depressivo.
ll Dr __________ scrive che sono presenti "tratti di
funzionamento ossessivo-ansioso (non assimilabili a disfunzioni patologiche
dell'organizzazione di personalità)".
Entrambi i colleghi quindi hanno rilevato gli aspetti ossessivi
della personalità. Non li hanno ritenuti di tale importanza da codificare una
diagnosi separata ma, come sopra indicato, vi attribuiscono (almeno il Dr __________)
un certo peso nella gestione da parte dell'assicurato della situazione esterna
stressante. Notiamo che entrambi i periti fiduciari hanno visto l'assicurato
mentre era in atto un episodio depressivo di entità rilevante. Questo potrebbe
avere mascherato la disfunzionalità degli aspetti personologici, che è
risaltata maggiormente durante l'esame peritale con la sottoscritta, allorché l'assicurato
presentava uno stato eutimico.
Nello scritto della "RA 1" si sottolineano quelli che
vengono ritenuti punti di forza dell'assicurato, quali la correttezza, la dedizione
al lavoro, la tendenza a accentrare su di sé le responsabilità e a non
delegarle a altri, la tenacia con cui sono perseguiti gli obiettivi.
Tutti questi elementi sono a nostro parere aspetti propri dei
tratti anancastici e narcisistici da noi indicati.
Se da una parte sono vincenti (veicolando doti di affidabilità,
sicurezza, correttezza e trasparenza), dall'altra, per la rigidità e il
carattere "vincolante" con cui sono proposti dall'assicurato, ne rappresentano
un elemento sfavorevole.
Si noti che l'assicurato stesso ne riconosce alcuni e dice che sta
tentando di renderli più flessibili. Su altri è poco consapevole, essendo
queste le modalità usuali con cui rappresenta se stesso, le relazioni e lo
stare nella realtà.
Il Dr __________ sostiene che non sussista un disturbo di
personalità.
Motiva questa considerazione sia con la biografia che con
l'atteggiamento assunto dall'assicurato nella relazione terapeutica. Ritiene
che la sottoscritta sia stata fuorviata nella sua valutazione dal fatto di
avere visto l'assicurato in un momento di "sufficiente equilibrio
psichico" e con un'osservazione puntuale, di due soli colloqui.
Ovviamente non possiamo discutere il punto relativo al rapporto
terapeutico. Non si è ritenuto necessario effettuare più incontri peritali, dal
momento che il quadro clinico appariva esaustivo; non siamo di fronte a una
patologia episodica ma cronica, i cui elementi disfunzionali sono a nostro
parere emersi dai due incontri sostenuti. Si giudica che proprio la condizione
di equilibrio psichico e in particolare l'assenza di un episodio depressivo in
atto abbia permesso di meglio rilevare la sottostante struttura di personalità.
Le considerazioni del curante sulla biografia evidenziano la
differente valutazione delle varie situazioni relazionali fra perito e curante.
Gli ambiti di vita considerati dal Dr __________ nel suo scritto sono stati
tutti affrontati nell'esame peritale e discussi. Gli si è dato un peso e
un'interpretazione differente da quella del curante.
Il Dr __________ e la consulenza giuridica ritengono che le
circostanze esterne createsi in quest'ultimo contesto siano le responsabili
dello scompenso depressivo dell'assicurato. La sottoscritta giudica invece che
le caratteristiche strutturali dell'assicurato abbiano favorito una reazione
disadattiva alla situazione esterna, che ha determinato il crollo depressivo. A
favore di questo dato, a nostro parere, sta il fatto precedenti scivolamenti
depressivi si erano verificati come risposta a situazioni relazionali,
verificatesi durante il servizio militare e in precedenti contesti
professionali. Analizzando le dinamiche relazionali che favoriscono
l'insorgenza di un disagio psichico nell'assicurato, queste appaiono simili e
richiamano, a nostro parere, agli elementi strutturali rigidi e disfunzionali
che sono descritti nella perizia. Ciò è tipico dei soggetti che presentano un
disturbo di personalità, i quali "forzatamente" mettono in gioco tali
modalità nei rapporti, non disponendo di un'attitudine più flessibile.
Quella che il curante definisce una 'sana autoaffermazione" a
nostro parere è una modalità che I'assicurato applica in modo forzato, essendo
spinto dal bisogno di essere riconosciuto e validato (per gli aspetti narcisistici)
e dalla rigidità (propria di quelli ossessivi). Crediamo che la storia passata
e l'evoluzione più recente ne mostri il carattere disfunzionale (ricadute
clinicamente significative documentate dal curante allorché il progetto attuale
vede degli ostacoli).
Concludendo, in questa sede si sono richiamati alcuni elementi che
hanno fatto presupporre, insieme a quelli descritti nella perizia, la presenza
di una disarmonia personologica.
II Dr __________ nel suo scritto si esprime diversamente in
merito.
Si sottolinea che la nostra valutazione non ha alcuna pretesa di
veridicità assoluta.
Si giudica però che sia stata sostanziata nella perizia del
02.2016
e ulteriormente esplicata nell'attuale scritto. Pertanto non si ritiene
che, basandosi sul fatto che è stata posta questa diagnosi, possa venire messa in
discussione la validità della perizia.
2) Fatta questa premessa, si richiama quanto indicato dal Dr __________
sul fatto che la diagnosi di disturbo di personalità fatta dal perito depone
per un quadro più severo rispetto a quello indicato dal curante, il quale identifica
solo un disturbo dell'umore.
Nel caso la valutazione più rispondente alla situazione clinica
fosse quella del curante, la prognosi anche per la patologia affettiva sarebbe
scevra da un importante elemento sfavorevole, ossia la debolezza strutturale.
3) Inoltre, come ben sottolinea il Dr __________, la presenza o
meno di un disturbo personologico è irrilevante rispetto al giudizio
funzionale.
Infatti la sottoscritta non ha ricondotto alla patologia della
personalità alcuna inabilità lavorativa ma ha suggerito degli adattamenti del
posto di lavoro, rispetto alle mansioni e all'ambiente.
4) Vi è un accordo fra tutti gli specialisti che hanno avuto
contatti con l'assicurato (periti fiduciari, curante, sottoscritta) rispetto
alla patologia invalidante, rappresentata dal disturbo affettivo.
Rispetto alla patologia affettiva, ii Dr __________ nel certificato
del 20.09.2015 non emette una diagnosi nosografica attualizzata. Indica però un
"miglioramento dello stato di salute con sufficiente equilibrio
psichico" e definisce l'inabilità lavorativa nulla. Ribadisce questa
posizione nel rapporto del 30.10.2015. In occasione dell'esame peritale non si
oggettiva un episodio depressivo in atto, neppure di grado lieve. II Dr __________
(come ben dice il Dr __________), nello scritto del 22.04.2016, non attesta una
recrudescenza depressiva, né a livello descrittivo (non vi è un esame psichico)
né diagnostico.
5) A fronte dell'assenza di una diagnosi psichiatrica, il curante
afferma che "lo status psichico attuale non è purtroppo assolutamente
silente; in particolare persiste una ridotta tolleranza allo Stress in senso
lato, non appannaggio di un disturbo di personalità ma piuttosto conseguente al
grave stress psichico esperito dal paziente". ll Dr __________ ritiene che
questi limiti giustifichino un'inabilità lavorativa del 50% per la precedente
attività Iavorativa. Anche su questo punto, che è quello a nostro parere
centrale, si sottoscrivono le considerazioni del Dr __________.
Se lo stress sviluppato dall’assicurato era legato esclusivamente
alle sfavorevoli circostanze lavorative esterne e non (come sostiene il
curante) a un'alterazione della personalità, non si ravvedono i motivi per cui
persista una ridotta tolleranza allo stress, esclusivamente conseguente di un
episodio depressivo pregresso.
Ancora meno sostenibile è che questa ridotta tolleranza allo
stress (unico limite indicato dal curante) giustifichi l'attestazione di
un'inabilità lavorativa duratura (come quella che pertiene l'UAl) e anche piuttosto
consistente (50%). In base alla valutazione del Dr __________ siamo di fronte a
un soggetto con una struttura di personalità armonica, che ha presentato un
solo episodio depressivo (il Dr __________ non emette diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente) per di più su fattore stressante, in remissione dal
settembre-ottobre 2015.
A nostro parere è incongruo sostenere che un quadro clinico
siffatto giustifichi un'inabilità lavorativa del 50% e duratura (come quella
che si richiede di valutare per I'AI). Ciò vale per qualsiasi attività produttiva.
6) Si sottolinea un ultimo elemento, non indicato dal Dr __________.
Il curante sostiene che lo stress che ha favorito lo scompenso
depressivo è legato alle peculiari circostanze del posto di lavoro. II Dr __________
(pag 2 del suo scritto) spiega che l'assicurato negli ultimi posti di lavoro è
stato posto davanti a pressioni a raggiungere obiettivi senza che i superiori
gli dessero la possibilità di operare le scelte necessarie a conseguirli. Fa
riferimento a un "sovraccarico Iavorativo", a esigenze
contraddittorie del datore di lavoro" e a obiettivi aziendali pressoché impossibili
da raggiungere". Si tratta di circostanze specifiche, non di limiti dovuti
alla professione svolta.
In base alle considerazioni del curante, l'invalidazione non può
venire estesa all'ultima attività ma verosimilmente non si presenterebbe
qualora le medesime mansioni fossero espletate in circostanze diverse (per
esempio chiara definizione da parte del datore di lavoro delle aspettative e
dei compiti da svolgere, richieste adeguate e non "impossibili"). Siamo
quindi nel merito di un adattamento del posto di lavoro e non di un'invalidazione
dovuta al tipo di professione.
A nostro parere quindi anche le cause dello scompenso depressivo
dell'assicurato, sostenute dal curante, non giustificano la definizione di
un'inabilità lavorativa per l'ultima professione.
Per quanto discusso, si ribadiscono le conclusioni funzionali
espresse nella perizia del 15.02.2016.
Non trova indicazione un'ulteriore perizia per nuova valutazione
dello status, non essendo oggettivate nuove diagnosi.” (doc. AI 69)
In
merito, la patrocinatrice dell’assicurato con scritto 1 settembre 2016 ha
ribadito che non era in concreto ammissibile ammettere una capacità lavorativa
nell’ultima attività esercitata superiore al 50% (doc. AI 77).
Il
24.
agosto 2016 il dr. __________ ha ulteriormente replicato:
" (…) con il
presente confermo di avere preso atto della risposta del perito psichiatrico Dr.ssa
med, __________, 27.05,2016 inoltrata al dr. med. __________, direttore medico
Ufficio AI, Bellinzona.
Da parte mia posso soltanto ribadire che quale psichiatra curante
dispongo di una valutazione longitudinale delle condizioni psichiche deI
paziente.
Non mi addentro in disquisizioni medico-teoriche, ma secondo
scienza e coscienza certifico che il paziente continua a presentare un
equilibrio psichico alquanto vulnerabile.
Recentemente egli ha esperito ulteriori scompensi ansioso-depressivi,
durante la sessione di esami a inizio mese di febbraio 2016, durato circa 3
settimane ed a fine mese di marzo, a seguito degli esiti peritali, pure della
stessa durata. In tali momenti il tono dell'umore era rivolto verso il polo
negativo con ingente componente ansiosa, insonnia, contrazione della spinta
volitiva, tendenza all’inerzia ed all’isolamento sociale, mancanza di
concentrazione.
La terapia ansiolitica ha dovuto essere :rinforzata, ora
nuovamente ridotta. Al momento il paziente presenta uno stato di sufficiente
compenso psichico, ma sempre garantito dall’assunzione di medicazione biologica
psicoattiva.
Persiste dunque una ridotta tolleranza allo stress, al quale il
paziente reagisce con disagio a livello psichico e relativo riverbero a livello
del suo funzionamento.
Pertanto riconfermo quanto già certificato il 23.4.2016, ossia
un’incapacità lavorativa del 50% rispetto alla precedente attività.
Per il mio paziente auspico una nuova attività lavorativa che
possa maggiormente metterlo al riparo dallo stress.” (doc. AI 77)
In proposito il dr. __________
del SMR, nell’annotazione del 15 febbraio 2017, ha concluso che tale scritto
non conteneva “nuovi elementi rispetto alle precedenti osservazioni già
debitamente sottoposte alla perita” (doc. AI 83). La patrocinatrice
dell’assicurato ha quindi prodotto una lista delle funzioni da lui svolte alle
dipendenze delle ditte __________ e __________ (doc. AI 77). Tutto ben
considerato l’amministrazione ha quindi reso la decisione contestata del 16
marzo 2017 del seguente tenore:
" (…)
Decidiamo pertanto:
Dal 1 maggio 2015, ovvero alla scadenza dell'anno d'attesa, il
Signor RI 1 ha diritto ad una rendita intera (grado Al del 100%). Questo
diritto è limitato al 31 gennaio 2016, cioè tre mesi dopo il miglioramento
dello stato di salute (art. 88a, cpv. 1 , lett. A, OAI).
Esito degli accertamenti:
Sulla base della documentazione medica acquisita in fase
d'istruttoria, esaminata dal nostro Servizio Medico Regionale (SMR), si ritiene
giustificato riconoscerle i seguenti periodi di inabilità:
- 100% dal 05.05.2014
- 0% dal 01.10.2015
A decorre dal 01 ottobre 2015 l’assicurato è stato reputato abile
al 100% per lo svolgimento della sua abituale attività lavorativa.
Il diritto ad una rendita insorge dopo un anno d'attesa
ininterrotto dall'inizio della malattia di lunga durata (Art. 28 cpv 1 , lett
b, LAI).
Osservazioni al progetto:
Abbiamo preso atto delle osservazioni presentate in data 29 aprile
2016.
La documentazione è stata immediatamente sottoposta all'SMR per
una presa di posizione in merito. A tal fine si è reso necessario di un
complemento peritale, richiesto in data 13 maggio 2016.
ll 13 giugno 2016 abbiamo ricevuto risposta da parte del Centro
Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS), questo ha permesso all'SMR di
prendere posizione e confermare le precedenti valutazioni.
Abbiamo in seguito ricevuto ulteriore documentazione medica del
Dr. med. __________ (rapporto del 24.08.2016), nel settembre 2016. Con
annotazione del 15 febbraio 2017 I'SMR confermava che la stessa non apporta
alcuna modifica alle precedenti valutazioni. Il progetto dell'8 marzo 2016
viene quindi confermato.” (doc. AI 85)
Di
fronte al TCA l’assicurato ha prodotto uno scritto del 1 giugno 2013, nel quale
la ditta __________ elencava i compiti svolti dall’assicurato durante la sua
attività lavorativa (doc. C).
2.6
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede
d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con
riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.
), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad
art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
2.7
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA ritiene che, almeno sino all’esperimento degli
accertamenti aggiuntivi che, come si dirà nel prosieguo, si rendono necessari,
le conclusioni dell’amministrazione non possono essere condivise. In effetti,
dopo attento esame degli atti questo tribunale – diversamente da quanto
sostenuto dal SMR – non può concludere, con la
necessaria tranquillità di giudizio, che a decorrere dall’ottobre 2015 l’assicurato
debba effettivamente venir considerato nuovamente completamente abile nella
professione da ultimo svolta, senza che si proceda ad un valutazione, medica ed
economica, più approfondita. Questo per i motivi che seguono.
Dalla
documentazione agli atti risulta che l’assicurato, di formazione falegname, è
stato attivo dall’ottobre 1998 al maggio 2013 presso la ditta __________,
inizialmente assunto come responsabile del settore corporazione dei falegnami e
della sicurezza sul lavoro, quindi promosso a responsabile dei progetti aziendali,
commerciale e della formazione, entrando infine a far parte dei quadri
dell’azienda come membro del consiglio di direzione e, quindi, della direzione
(doc. AI 77).
Dal
giugno 2013 alla fine del 2014 egli è stato attivo presso la ditta __________, come
quadro di direzione con il ruolo di ristrutturare l’azienda. Dal mansionario
delle attività esercitate dall’assicurato quale responsabile del dipartimento
legname presso quest’ultima azienda risultano i seguenti compiti: acquisto e
vendita legname, trattative con fornitori e clienti, scelta e gestione
dell’assortimento, gestione e conduzione del personale, responsabile del
dipartimento legname (con 8 collaboratori diretti e 2 parziali) e di diversi
progetti aziendali, in qualità di quadro partecipazione a riunioni giornaliere
con gli addetti del settore commerciale e riunioni settimanali con i membri di
direzione per la pianificazione, il controllo delle attività, cifra d'affari e
strategie aziendali, l’implementazione e la gestione di nuovi progetti
riguardanti lo sviluppo commerciale dell'azienda e della sicurezza sul lavoro
(doc. C, doc. 77).
Si
deve quindi convenire con il ricorrente che l’attività lavorativa da ultimo
esercitata fosse quella di quadro direttivo e responsabile commerciale di un’azienda
di media grandezza (la ditta __________ di 80, la __________ di 50 dipendenti;
doc. AI 77).
Nella
perizia psichiatrica allestita il 15 febbraio 2016, poste le diagnosi di Disturbo
misto di personalità (tratti anancastici e narcisistici) (ICD 10 F 61.0) (il
pregresso episodio depressivo essendo in remissione), dopo aver osservato che gli
“scivolamenti depressivi” del passato fossero verosimilmente da
ricondurre al fatto che l'assicurato presenta una struttura di personalità
rigida e disarmonica, con spiccati elementi anancastici e narcisistici, la
dr.ssa __________ del CPAS ha concluso per una piena capacità lavorativa, con “opportuni
adattamenti” del contesto dovuti al disturbo di personalità. Ha ritenuto
che il fatto che l'unico episodio depressivo oggettivato fosse quello insorto
nel 2014, rendeva impossibile dire se ci si trovasse davanti a un singolo
episodio o a una sindrome depressiva ricorrente. Dopo aver descritto le risorse
e i deficit e giudicando compromessi (in modo lieve/moderato) diversi ambiti e rilevati
punti di forza e di debolezza (fra questi ultimi la fatica a tollerare che le
proprie istanze non vengano considerate, le proposte rifiutate magari senza
neppure venire discusse, la determinazione che può sfiorare le cocciutaggine
con cui sono sostenute le proprie tesi, la difficoltà a considerare il punto di
vista dell'altro, la rigidità del pensiero, la fatica a stare in situazioni
confuse e poco definite), la perita, osservando come non era in atto
un'alterazione dell'umore, ha concluso che l'assicurato aveva una capacità
lavorativa totale “come falegname, venditore del legno e anche responsabile
delle vendite, altri compiti da lui ricoperti”. La perita ha tuttavia indicato
che le attività dovevano avvenire in un contesto chiaro e definito per mansioni
e ruoli, dando all'assicurato una certa autonomia di azione nello svolgimento
dei compiti, una certa responsabilità e la possibilità di dirigere alcune
persone a lui sottoposte (aspetti tutti che lo gratificano e che sa ben
gestire), possibilmente senza colleghi di pari grado coi quali dover prendere le
decisioni, ma occuparsi piuttosto di un settore definito e autonomo. Del resto,
secondo la perita un'attività indipendente sarebbe particolarmente idonea e tali
adattamenti consentirebbero “di ovviare ai deficit dettati dal disturbo di
personalità e esaltare le risorse presenti, garantendo una capacità lavorativa
totale per ogni professione, comprese quella per cui l'assicurato è formato”.
(doc. AI 54).
In sede di osservazioni al
progetto di decisione l’assicurato, tramite la sua rappresentante, sulla base
di una nuova certificazione del dr. __________, aveva contestato, oltre alla diagnosi
posta (disturbo misto di personalità con tratti anarcastici e narcisistici
secondo la dr.ssa __________, episodio depressivo e sindrome affettiva bipolare
secondo il curante e il dr. __________) anche e di conseguenza la conclusione
di completa abilità lavorativa nell’attività precedentemente esercitata, sostenendo
in sostanza che “gli adattamenti” ritenuti necessari dalla perita
fossero incompatibili con la funzione svolta dall’assicurato prima dell’evento
depressivo nel maggio 2014. Nel rapporto aggiuntivo del 27 maggio 2016 la
dr.ssa __________ si è tuttavia riconfermata sostanzialmente nella prima
perizia.
Tutto ben valutato, sebbene
questo Tribunale debba dar atto che la perizia del CPAS abbia effettuato un
approfondito esame della situazione, occorre nondimeno ritenere che la stessa
non giunge ad una conclusione completa e del tutto scevra di contraddizioni. Inoltre,
viste le contestazioni espresse dall’assicurato in fase di osservazioni,
suffragate da puntuali osservazioni del curante dr. __________, occorre
concludere che la perita, alla quale il dr. __________ ha rinviato la pratica suggerendole
di riconvocare l’assicurato (doc. AI 63), con tutta verosimiglianza meglio
avrebbe dovuto rivisitare l’assicurato prima di nuovamente esprimersi, ritenuto
come in ogni modo non abbia saputo esaurientemente evadere le censure formulate
dall’assicurato.
In
effetti, la perita ha descritto la personalità dell’assicurato come rigida e
disarmonica, con spiccati elementi anancastici e narcisistici e, quindi, puntigliosità,
perfezionismo, tensione al dovere, la necessità che gli altri si sottomettano
alle sue decisioni, difficoltà a tollerare gli imprevisti, enfasi sulle proprie
competenze, bisogno di venire riconosciuto e validato, di coprire cariche
elevate e seguire obbiettivi sempre maggiori e relativa frustrazione. Tali
caratteri si manifestano soprattutto in ambito professionale, l’assicurato avendo
soprattutto difficoltà a gestire il rapporto con i pari e i superiori, con i
quali non riesce a sostenere la relazione. La perita ha quindi illustrato come
l’assicurato lamentasse compromissioni (di livello lieve/moderato) in diversi
settori quali “rispetto delle regole da altri, flessibilità, giudizio,
assertività, integrazione nel gruppo, relazioni intime” (segnalando, fra
l’altro, che l’assicurato aveva talvolta difficoltà ad integrarsi nei processi
organizzativi, ad adattarsi a cambiamenti di mansioni e di ambiente, a giudicare
le situazioni, le dinamiche relazionali e gli eventi, a proporsi in modo assertivo,
ad integrarsi nel gruppo dei pari), concludendo tuttavia che “(..) il punto
centrale non consiste nel tipo di attività svolta ma nelle condizioni in cui
questa viene esplicata”. Ha inoltre affermato che “(…) la professione di
falegname (...) può venire effettuata in misura totale. Allo stesso modo
l'assicurato ha una capacità lavorativa totale come venditore del legno e anche
responsabile delle vendite, altri compiti da lui ricoperti”.
Ha
infine concluso che:
" Considerando
i punti deboli dovuti al disturbo della personalità, queste professioni dovrebbero
venire effettuate adattando le condizioni ambientali: ovvero dovrebbero avvenire
in un contesto chiaro e definito per mansioni e per ruoli, dando all'assicurato
una certa autonomia d'azione nello svolgimento dei compiti, una certa responsabilità
e la possibilità di dirigere alcune persone a lui sottoposte (aspetti che tutti
lo gratificano e che sa ben gestire). L'area più delicata è quella che concerne
il diretto confronto coi pari e soprattutto coi superiori. À queste difficoltà
si potrebbe ovviare facendo in modo che non abbia colleghi di pari grado coi
quali dover prendere le decisioni ma occupandosi piuttosto di un settore
definito e autonomo. Il contattò col datore di lavoro dovrebbe essere non
troppo assiduo e diretto. La difficoltà a gestire le relazioni coi superiori
può venire ovviata dall'opzione di un'attività a titolo indipendente. Anche in
questo caso si possono verificare situazioni poco tollerabili e fonte di
frustrazione: il confronto con clienti o fornitori che non pagano regolarmente,
che non sono trasparenti e corretti nel loro rapportarsi, ecc.
Pur considerando questi aspetti, l'attività indipendente elude il
principale problema da sempre presente, ovvero il controverso rapporto coi
superiori.
Gli adattamenti sopra descritti consentono di ovviare ai deficit
dettati dal disturbo di personalità e esaltare le risorse presenti, garantendo
una capacità lavorativa totale per ogni professione comprese quella per cui
l'assicurato è formato."
Ora,
alla luce di queste considerazioni, a ragione l’assicurato contesta che sia
possibile concludere per una piena capacità lavorativa nell’attività da lui da
ultimo esercitata. Come si è visto, contrariamente a quanto affermato dalla
perita, l’assicurato non svolgeva né la professione di falegname né quella di
venditore del legno, né esattamente quella di “responsabile delle vendite”,
bensì quella di quadro direttivo di un'azienda di medie dimensioni in un
settore peraltro circoscritto quale quello della vendita del legno con compiti
di riorganizzazione aziendale, responsabile commerciale, gestione del personale
e della sicurezza sul lavoro (vedi attestato dei compiti del 1 giugno 2013
della __________, doc. C e descrizione dei compiti della __________, doc. 10 e
77).
Su
tali funzioni e su tali attività la perita non ha tuttavia preso chiaramente
posizione, pronunciandosi sull’effettiva relativa capacità di eseguirli.
Anzi
vi è di più: gli “opportuni adattamenti del contesto lavorativo” che la
perita ritiene necessari al fine di assicurare una completa capacità lavorativa
all’assicurato ed evitare nuovi scompensi depressivi – l’attività deve essere
svolta in un contesto chiaro e definito per mansioni e ruoli, deve dare
all'assicurato una certa autonomia di azione nello svolgere i compiti una certa
responsabilità, l'assicurato deve avere la possibilità di dirigere alcune persone
a lui sottoposte, non deve avere colleghi di pari grado coi quali dover prendere
decisioni ma occuparsi di un settore definito e autonomo, il contatto con il datore
di lavoro non deve essere troppo assiduo e diretto, manifestandosi il problema di
salute principalmente nel controverso rapporto con i superiori – appaiono di
primo acchito inconciliabili con il lavoro svolto dal ricorrente nel corso
degli ultimi quindici anni circa di lavoro. In effetti, come già ricordato e come
da lui – peraltro incontestatamente – affermato, all’insorgere del danno alla
salute egli lavorava come membro di direzione con i compiti di responsabile del
settore legname (coordinazione, riorganizzazione e conduzione del settore e dei
collaboratori diretti, membro di direzione con procura, scelta dei prodotti e
calcolazione dei prezzi, preparazione e aggiornamento listini prezzi, relazioni
e contatto con i fornitori, relazioni e contatto con clienti professionisti e
privati, organizzazione e gestione esposizione, supervisione tecnica per le
infrastrutture), responsabile di diversi progetti aziendali (ammodernamento
magazzini, allestimento esposizione), responsabile della salute e sicurezza sul
lavoro (formazione continua per tutta l'azienda e campagne aziendali SUVA e
Holding, corsi interaziendali, corsi SUVA e CFSL). Inoltre come membro di
direzione partecipava a riunioni settimanali con gli altri membri di direzione
e il direttore (presso la __________) rispettivamente con i proprietari
dell'azienda e l'altro membro di direzione (presso la __________).
Ora,
a non averne dubbio trattasi di attività dirigenziali, per le quali gli
adattamenti suggeriti dalla perita appaiono francamente non o quantomeno
difficilmente attuabili, giacché non vi è chi non veda come la necessità di
agire “in un contesto chiaro e definito per mansioni e ruoli” e di non dovere
“avere colleghi di pari grado coi quali dover prendere decisioni” né un
contatto con il datore di lavoro “assiduo e diretto” sia almeno
parzialmente incompatibile con un’attività di dirigente in una impresa di media
grandezza, caratterizzata proprio dal contatto stretto con altri dirigenti e
quadri o i proprietari dell’azienda. Ricordate altresì nuovamente le
limitazioni emerse nella valutazione secondo lo schema MINI ICF-APP, in
particolare le difficoltà ad integrarsi nei processi organizzativi, ad adattarsi
a cambiamenti di mansioni e di ambiente, a giudicare le situazioni, le
dinamiche relazionali e gli eventi, a proporsi in modo assertivo, ad integrarsi
nel gruppo dei pari, e che la perita abbia evidenziato come nel caso dell’assicurato
"(t)utto funziona finché gli viene dato ampio margine di azione,
autonomia e responsabilità. Quando però altri soggetti alla pari o in un ruolo
superiore prendono decisioni che (..) non condivide, contrastando i suoi
progetti, non validandolo e non discutendo con lui i motivi dei loro rifiuti,
la frustrazione è troppo elevata e non gestibile e l'assicurato si licenzia o
scompensa" (perizia doc. AI 54), presupposto un contatto col datore di
lavoro “non troppo assiduo e direttivo", la conclusione di una capacità
lavorativa piena nella precedente attività lavorativa appare quantomeno discutibile.
Ciò a maggior ragione se vi si aggiunge che la perizia ha pure sottolineato che
con il passare degli anni sono intervenuti un incremento della fragilizzazione
e una diminuita resistenza a contesti frustranti. In realtà appare verosimile
che gli adattamenti suggeriti dalla perita nel contesto lavorativo, peraltro
poco realistici, rappresentino essenzialmente delle limitazioni alla capacità
lavorativa dell'assicurato in qualità di membro direttivo superiore di
un'azienda. Sia detto per inciso che, concludendo, la perita stessa ha nondimeno
osservato che, posto come “l'elemento centrale non è il tipo di professione
svolta ma le caratteristiche che questa deve avere”, le sue conclusioni costituivano
“considerazioni medico-teoriche, eventualmente da sottoporre per una
valutazione concreta ai consulenti del servizio di integrazione professionale
dell'UAl” (doc. AI 54). Valutazione che tuttavia non è stata effettuata.
Sia peraltro osservato che il
complemento peritale del 27 maggio 2016 della perita, alla quale è nuovamente
stata sottoposta la pratica in sede di osservazioni al progetto di decisione e a
seguito delle puntuali contestazioni dell’assicurato, corredate dalla
certificazione dello psichiatra curante del 22 aprile 2016 (doc. 61), non ha
permesso di maggiormente chiarire la fattispecie. A prescindere dal fatto che
la dr.ssa __________, malgrado il dr. __________ le avesse fra l’altro “rimproverato”
di aver incontrato il ricorrente soltanto i due occasioni, ciò che ne avrebbe
fuorviato le conclusioni peritali, non ha ritenuto di riconvocare l’assicurato
- e questo nonostante il dr. __________, nelle sue osservazioni del 10 maggio
2016.
avesse sostanzialmente suggerito alla perita di rivedere l'assicurato “per
un aggiornamento dello status (volto ad escludere recenti ricadute depressive)”
(doc. AI 63) - , nel suo esposto del 27 maggio 2016 non chiarisce ulteriormente
l’effettiva capacità lavorativa. Nemmeno in questa sede infatti la perita
prende concretamente posizione sull’attività da ultimo svolta dall’assicurato,
segnatamente passandone in rassegna le effettive e concrete mansioni
esercitate. In realtà nella stessa si concentra maggiormente nella difesa della
diagnosi posta di disturbo di personalità misto, con tratti ossessivi e
narcisistici, malgrado peraltro giunga quindi ad affermare che “(…)
la presenza o meno di un disturbo personologico è irrilevante rispetto al
giudizio funzionale”. Anche da questo referto, che sottolinea a più riprese
l’”attitudine strutturale dell’assicurato”, fatta di “disfunzionalità
di certi suoi atteggiamenti”, tratti ossessivi e narcisistici, rigidità, soprattutto
in ambito professionale, caratteristiche strutturali che la perita stessa
giudica responsabili per l’insorgenza della “reazione disadattiva
alla situazione esterna”, che ha quindi determinato il crollo
depressivo, dopo aver riconosciuto che il conseguente sovraccarico Iavorativo
sarebbe il fattore stressante che ha determinato e potrebbe nuovamente
determinare lo scompenso depressivo, malgrado ciò non ritiene di nuovamente
prendere posizione sulla capacità lavorativa avuto riguardo all’effettiva
attività lavorativa svolta nel corso degli ultimi anni dall’assicurato. Attività
che, come si è visto, non è quella di falegname per il quale si è formato.
Ammessa in altre parole una ridotta tolleranza allo stress, come peraltro
attestato dal curante, oltre alle menzionate limitazioni sul posto di lavoro, ha
comunque ribadito la conclusione di piena capacità lavorativa ritenendo in
sostanza che lo scompenso depressivo avuto fosse da ricondurre “alle
peculiari circostanze del posto di lavoro”, ritenendo quindi decisivo soltanto
“un adattamento del posto di lavoro” (doc. AI 69).
Anche alla luce dell’insistenza
con la quale lo psichiatra curante dr. __________ (il quale segue l’assicurato
dal maggio 2014 con colloqui ogni 2-3 settimane; cfr. doc. AI 61), ha
continuato a ribadire la fragilità delle condizioni psichiche dell’assicurato
(“Dovesse il paziente essere confrontato ancora con un’attività lavorativa
simile alla precedente, egli rischierebbe fortemente un ulteriore scompenso”,
certificato dr. __________ del 22 aprile 2016, doc. AI 61) - confrontato con una
persistente “ridotta tolleranza allo stress, al quale il paziente reagisce
con disagio a livello psichico e relativo riverbero a livello del suo
funzionamento”, doc. AI 77) – e ad insistere per un’abilità lavorativa nella
precedente attività non superiore al 50% (mentre che per un’attività non così
impegnativa come quella precedente e che “possa maggiormente metterlo al
riparo dallo stress” poteva essere ammessa una capacità piena; cfr. doc. 61;
cfr. anche il certificato del 24 agosto 2016, doc. AI 77; si vedano inoltre i
certificati del 14 gennaio 2015, doc. AI 26, del 20 settembre 2015, doc. AI 45),
le conclusioni peritali non possono essere ritenute concludenti. Sia peraltro
osservato che anche la dr.ssa __________, internista curante, ha confermato la
conclusione di completa inabilità lavorativa nella professione da ultimo
esercitata sia nella certificazione del 23 dicembre 2014 che in quella
successiva del 20 novembre 2015 (e quindi poco anteriore alla perizia del CPAS
del 15 febbraio 2016, doc. AI 54), definendo la prognosi buona solo alla
condizione che il paziente “non deve più affrontare situazioni professionali
stressanti e potrà lavorare al suo ritmo” (doc. AI 24, 50).
La conclusione della perizia
CPAS appare dubbia anche, infine, considerando che nello scritto del 24 agosto
2016.
il dr. __________ ha segnalato che nella primavera del 2016 l’interessato
avesse nuovamente presentato “ulteriori scompensi ansioso-depressivi” a
seguito e contestualmente a degli esami (presso la scuola di __________ di __________
a febbraio 2016 e esami peritali a fine marzo 2016, doc. AI 77), circostanza
questa non può che far nascere qualche legittimo dubbio sulle effettiva tenuta
psichica dell’assicurato in un contesto impegnativo come quello di un quadro
direttivo di un’azienda (doc. AI 77).
A mente di questo Tribunale, al
fine di dissipare ogni ragionevole dubbio, appare quindi imprescindibile
procedere ad un aggiornamento peritale al fine di chiarire l’effettiva capacità
lavorativa medico-teorica del ricorrente, avuto riguardo alle mansioni
richieste da una professione come quella svolta dall’assicurato prima
dell’intervento del danno alla salute. Le limitazioni funzionali evidenziate
dalla perizia – che come tali appaiono ben elaborate e frutto di
un’approfondita analisi del caso e non sono del resto contestate (cfr. ricorso
pag. 10) – dovranno essere analizzate dal punto di vista della capacità
lavorativa dell’assicurato nell’attività effettivamente da ultimo esercitata
quale quadro direttivo di un’azienda di medie dimensioni nel settore della
vendita del legno. E ciò senza tralasciare l’aspetto, fondamentale al fine di
poter esprimere una valutazione attendibile in merito alla capacità lavorativa
residua dell’interessato, relativo alla possibilità o meno per lo stesso di
poter reperire un’attività come quella svolta in precedenza considerando le
limitazioni causate dai suoi disturbi di salute sul mercato equilibrato del
lavoro.
Nell’eventualità in cui il
nuovo accertamento peritale dovesse evidenziare una ridotta capacità lavorativa
dell’assicurato nell’ultima attività svolta, lo stesso dovrà pure
esaurientemente elencare le limitazioni da osservare nell’esercizio di
un’attività lavorativa alternativa.
In proposito va pure osservato
che dovrà chiaramente essere chiarito, sulla base della descrizione delle
caratteristiche che dovrà se del caso avere un’attività per essere considerata
adeguata e rispettosa delle limitazioni dell’interessato, se le effettive
possibilità reintegrative dell’assicurato debbano essere limitate ad un
esclusivo ambito protetto oppure no.
A titolo abbondanziale va
ricordato che sull'impossibilità di esercitare, per motivi psichici,
un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro, cfr. STCA 32.2013.28
del 7 agosto 2013 e successiva sentenza federale 9C_658/2013 del 26 dicembre
2013, parzialmente pubblicata in DTF 140 V 2, nella quale la perizia
psichiatrica eseguita dal SMR ha concluso che l’assicurato conserva una
parziale capacità lavorativa residua, ma solo in un ambiente protetto, ritenuto
che “l’assicurato presenta uno stato di ansia scarsamente compatibile con
un’occupazione sul mercato libero, se non al massimo 3 ore al giorno in un
ambiente accogliente e poco stressante”; STF 8C_683/2011 del 16 agosto 2012,
nella quale il perito psichiatra ha espressamente indicato che la capacità
lavorativa è nulla per qualsiasi attività che non abbia un carattere puramente
occupazionale, che non pretenda dall’interessato assiduità, produttività,
precisione; STCA 32.2011.254 dell'8 agosto 2012, cresciuta incontestata in
giudicato, nella quale il TCA ha considerato che le condizioni poste dai periti
medici a proposito del lavoro “ideale” – corrispondente “ad un ambiente di
lavoro che riesca a tollerare i limiti dettati dal disturbo di personalità
dell’interessata, quindi sereno e non conflittuale, con possibilità di lavorare
in maniera autonoma, in assenza di colleghi competitivi ed in generale dove non
sia indispensabile essere in grado di inserirsi in uno spirito di gruppo”- sono
irrealistiche considerate le esigenze poste attualmente dal mercato del lavoro;
STF 9C_984/2008 del 4 maggio 2009, concernente un assicurato il cui disturbo
della personalità (personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in
un ambiente confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale,
nella quale il TF ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero
richieste a un potenziale datore di lavoro, rendano l’esercizio di un’attività
lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico; STF 9C_910/2011
del 30 marzo 2012, nella quale l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su
un mercato equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un
assicurato, ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in
maniera completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia
chiamato a svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima
lavorativo familiare e tollerante.
Per dei casi nei quali, al contrario, è stato ritenuto che,
nonostante i disturbi psichici presentati, la capacità lavorativa residua degli
assicurati fosse sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro e non solo in
un ambiente protetto, cfr. STF 9C_659/2014 del 13 marzo 2015, concernente il
caso di un’assicurata, affetta da disturbi somatici conseguenti ad un incidente
e da disfunzioni neuropsicologiche, la quale è stata considerata pienamente
abile al lavoro in attività adatte, con una riduzione del rendimento del 30%,
sottolineando come la natura e l’importanza della sua patologia psichica non
costituissero un ostacolo insormontabile alla ripresa di un’attività lavorativa
su un mercato del lavoro che è in grado di offrire un ventaglio
sufficientemente ampio di impieghi leggeri e adatti alle sue limitazioni
funzionali; STF 9C_804/2014 del 16 giugno 2015, concernente un’assicurata,
afflitta da problemi psichici e difficoltà scolastiche fin dall’infanzia (con
un QI al limite della norma), considerata dal profilo strettamente psichiatrico
ancora in grado di sfruttare la propria capacità lavorativa residua non
esclusivamente in un ambiente protetto, bensì sul mercato equilibrato del
lavoro, il quale offre un ventaglio di opportunità lavorative sufficientemente
ampio, comprendenti impieghi semplici e ripetitivi, senza responsabilità,
adatti alle limitazioni intellettuali dell’interessata e accessibili senza
alcuna formazione particolare; STF 9C_698/2014 del 18 agosto 2015, riguardante
un’assicurata, affetta da un leggero ritardo mentale, disturbi neuropsicologici
e da tratti di personalità psicotici, ritenuta dal perito psichiatra in grado
di sfruttare la sua capacità lavorativa residua del 100%, ma con un rendimento
ridotto nella misura del 50%, nella quale il Tribunale federale ha considerato
che i giudici cantonali avessero, a ragione, concluso per l’esistenza di una
capacità lavorativa residua sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro e
non solo in un ambito protetto, malgrado i risultati poco concludenti degli
stages realizzati nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione e il pronostico
pessimistico espresso da alcuni medici e professionisti in reintegrazione
riguardo ad un effettivo reinserimento sul mercato generale del lavoro.
Al fine di escludere nuove
ricadute ansio-depressive (le quali sono state in parte paventate dal curante
nel certificato del 24 agosto 2016, cfr. doc. AI 77) o comunque un’evoluzione
del quadro psichico, sarà imprescindibile una nuova visita clinica
dell’assicurato.
Nell’ambito del nuovo
approfondimento peritale che verrà eseguito, occorrerà pure chinarsi sulle
eccezioni sollevate dal ricorrente in merito alle diagnosi psichiatriche
formulate dalla perizia del CPAS (segnatamente quella di disturbo misto della
personalità con tratti anancastici e narcisistici, ICD 10 F 61.0) che non
collimano, o quantomeno solo parzialmente, con quelle poste dallo psichiatra
curante dr. __________. E questo a prescindere dal fatto che la diversità della
diagnosi abbia o meno effettive ripercussioni sulla valutazione della capacità
lavorativa.
Stante quanto sopra esposto,
vista la necessità di ottenere degli ulteriori chiarimenti riguardo a diversi aspetti
della perizia della dr.ssa __________ del CPAS non chiari, secondo questo
Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti,
concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista psichiatrico, RI
1, dopo un periodo di totale incapacità lavorativa a far tempo dal maggio 2014,
dal 1 ottobre 2015 sia da ritenere nuovamente abile al lavoro nell’attività precedentemente
effettuata, come considerato dalla dr.ssa Bellotti. Si impongono dunque
ulteriori accertamenti psichiatrici.
2.8
In esito ai nuovi
accertamenti medici che verranno attuati dall’amministrazione, a dipendenza
degli esiti degli stessi, nell’evenienza in cui gli stessi concludessero per la
presenza di una solo parziale capacità lavorativa rispettivamente di limitazioni
da osservare dall’assicurato nello svolgimento della sua attività lavorativa, occorrerà
pure predisporre i necessari accertamenti professionali, sottoponendo il dossier
al Consulente professionale e, quindi, determinare nuovamente il diritto a
prestazioni.
Il
TCA evidenzia, in proposito alla valutazione delle attività compatibili con le
limitazioni funzionali indicate in sede medica ancora esigibili dall’assicurato,
che, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza federale, il consulente in
integrazione professionale è la persona che meglio di chiunque altro è in grado
di emettere una simile valutazione (cfr. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007]
consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012 con
la quale il TF ha confermato la STCA 32.2012.41 del 24 luglio 2012;9C_439/2011
del 29 marzo 2012 con la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del
14.
aprile 2011).
Sia
pure osservato che a ragione peraltro il ricorrente solleva dei dubbi sulla sua
effettiva e reale reintegrabilità nella professione precedentemente esercitata.
In
effetti, benché ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si debba fondare
su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio e un assicurato non
possa pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto
di lavoro per pretendere una rendita, ciò non è il caso se l'attività
ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato
generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso
possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro
medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1994, p. 114).
Ritenuta la funzione
svolta dall'assicurato prima dell'insorgere dell'inabilità lavorativa e
considerati gli adattamenti del contesto lavorativo che la perita dovesse
nuovamente ritenere necessari, affinché l'assicurato possa continuare a
svolgerla, il consulente professionale dovrà valutare se, e se del caso in che
misura, il normale mercato del lavoro contempla tali funzioni realmente
possibili e adeguate ai suoi disturbi di salute.
2.9
Quanto al rinvio degli atti
all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011
(DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale
cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può
invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo
scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare
l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),
o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein
in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In
concreto, di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica l’annullamento
della decisione contestata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché,
effettuati i necessari accertamenti medici di natura psichiatrica intesi a
delucidare gli aspetti messi in rilievo al considerando precedente, stabilisca
l’esistenza o meno di un miglioramento dello stato di salute con conseguente influsso
sulla capacità al guadagno successivamente al mese di ottobre 2015.
Sulla
scorta delle risultanze dei relativi complementi istruttori (medici,
professionali ed economici), l'amministrazione definirà nuovamente il diritto
alle prestazioni dell'assicurato, emanando una nuova decisione formale, fermo restando il diritto ad una rendita intera dal 1.
maggio 2015 al 31 gennaio 2016.
Ne
consegue che, annullata la decisione contestata, il ricorso è accolto.
2.10
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI, il quale verserà pure all’assicurato, rappresentato da un legale, fr. 2'000
a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 16 marzo 2017 è annullata, fermo restando il diritto ad una
rendita intera dal 1° maggio 2015 al 31 gennaio 2016.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.7 e 2.8.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre
versare all’assicurato fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti