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Decisione

32.2017.76

Non entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni. TCA conferma, respingendo altresì la domanda di gratuito patrocinio

10 novembre 2017Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i pollici, lieve artralgia al polso sinistro in esiti di trauma minore (agosto

2016)”. Esposto come l’assicurato riferisse di lievi dolori articolari alle

mani presenti da anni, in fase di miglioramento, oggettivata una lieve tumefazione

in regione trapezio-metacarpale bilaterale e lieve dolorabilità con fini

scrosci articolari, dolorabilità in regione trapezio-scafoidea bilaterale ed

alla mobilizzazione radiocarpica a sinistra, accertati minimi segni

degenerativi alle radiografie, ritenuto il dolore al polso in fase di

risoluzione, lo specialista non ha posto alcuna indicazione chirurgica,

proponendo unicamente una terapia con antiinfiammatori (doc. AI 116). Il 15

novembre 2016 lo specialista ha reso un referto invariato, proponendo fisioterapia

e utilizzo al bisogno di un tutore per il polso sinistro (doc. AI 118). Anche

in occasione del controllo del 19 gennaio 2017 la situazione è stata attestata

come invariata, con la presenza di “lievi disturbi cronici articolari” ma

“mobilità articolare completa” (doc. AI 122).

L’assicurato

ha inoltre prodotto un certificato del curante dr. __________ del 6 dicembre

2016, il quale, dopo aver riferito della caduta subita dall’assicurato il 5

marzo 2016, ricordate le note affezioni ad entrambe le ginocchia, e confermate

le limitazioni da rispettare nell’esercizio di un’attività lavorativa (come

quelle indicate dal SMR il 23 giugno 2015, doc. AI 104), ha concluso confermando,

come in precedenza (cfr. certificato del 16 giugno 2014, doc. AI 77), una

capacità lavorativa in attività adeguate del 40% (doc. AI 121).

L’assicurato

ha pure segnalato di essere stato vittima, il 6 febbraio 2017, di un nuovo

infortunio, scivolando dalle scale e procurandosi un trauma contusivo alla

spalla destra. Ha quindi prodotto un rapporto del __________ di __________ del

7 febbraio 2017, che, riferendosi a tale infortunio, posta la diagnosi di “esacerbazione

di dolore alla spalla destra su trauma contusivo”, rilevata la presenza di

due ematomi e l’assenza di lesioni ossee, con una mobilità della spalla ridotta,

ma a detta del paziente simile alla situazione precedente al trauma, ha

concluso prescrivendo unicamente una terapia sintomatica (doc. AI 125).

Esaminata

tutta questa documentazione il dr. __________ del SMR, nell’Annotazione del 17

febbraio 2017, ha concluso affermando:

" (...) Nessun attestato d'inabilità lavorativa. Non è

documentato un danno della salute con ulteriori ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Non entrata in materia." (doc. AI 126)

Di

conseguenza, mediante progetto del 17 febbraio 2017 e decisione del 29 marzo

2017, l’amministrazione ha concluso per la non entrata in materia, motivando:

" Considerazioni:

La sua

ultima richiesta di prestazioni è stata rifiutata con decisione del 24.09.2015,

grado Al del 12%.

A partire

dall’ottobre 2016 abbiamo ricevuto della documentazione medica che abbiamo debitamente

sottoposto, per esame, al nostro Servizio medico regionale (SMR) il quale conclude

che non vi è inabilità lavorativa e non è documentato un danno alla salute con ulteriori

ripercussioni sulla capacità lavorativa.

La nuova

richiesta di prestazioni Al può essere esaminata unicamente se la situazione

medica o professionale si è modificata in modo importante. Da quanto trasmessoci

non abbiamo potuto constatare tali modifiche.

Per

questo motivo non possiamo entrare nel merito della sua nuova richiesta.

Osservazioni

Con

raccomandata del 17.03.2017 lo Studio 1869, nella persona dell'Avvocato RA 1,

ha inoltrato senza procura, a suo nome, delle osservazioni.

Lo

scritto presentato riassume quanto già noto e determinato dallo scrivente

ufficio nel corso delle sue domande.

In

assenza di nuovi elementi in grado di modificare quanto sopra deciso, si conferma

il progetto di non entrata in materia del 17.02.2017.” (doc. AI 127)

Esprimendosi

sul ricorso al TCA contro suddetta decisione, il dr. __________ del SMR ha precisato:

" (…) Avevo visitato l'assicurato in data 9 giugno 2015.

In

conclusione ho confermato che lo stato di salute era stazionario. L'inabilità

lavorativa per la prima attività appresa

(carrozziere) rimaneva totale, quella per l'attività di rappresentante svolta

fino al licenziamento alla fine del 2008

invariata. In base alla visita SMR, i limiti funzionali erano leggermente più

restrittivi.

L'ulteriore

domanda di prestazioni del 28 ottobre 2016 era corredata da un rapporto di

consultazione chirurgica del dr. __________, Ospedale __________, __________,

del 5 settembre 2016. Si riferivano dolori cronici alla spalla destra con/su

moderata tendinopatia del sovraspinoso, degenerazione della parte

intraarticolare del bicipite e possibile lesione del labbro in sede

antero-inferiore. Si propone una terapia conservativa. L'oggettività clinica

era caratterizzata da un buon trofismo muscolare, la mobilità era completa, la

forza conservata. Palm up test positivo, dolore al solco bicipitale.

L'artro-risonanza magnetica della spalla destra del 31 agosto 2016 (Ospedale __________,

__________): dimostra una moderata tendinopatia del sovraspinato, moderata

artrosi acromio-clavicolare, possibile lesione del labbro antero-inferiore ed

una degenerazione della componente intra-articolare del bicipite. Si conferma

il decorso favorevole con ancora piccoli dolori al capo lungo del bicipite il 2

dicembre 2016, di conseguenza si chiude il

caso. L'assicurato indicava che i disturbi sarebbero insorti due anni fa. Alla visita

del 9 giugno 2015, l'assicurato non li ha menzionati.

In data 6

febbraio 2017, l'assicurato avrebbe subito un infortunio (caduta con contusione

della spalla destra). Dal rapporto del __________

del 7 febbraio 2017 emerge che l'assicurato ha presentato un'esacerbazione dei

dolori alla spalla destra ed ematomi, non si riscontravano lesioni ossee traumatiche.

La terapia era puramente sintomatica. Nessun attestato d'inabilità lavorativa. Le

alterazioni degenerative a carico della spalla destra sono oggettivate

dall'artro-risonanza, tuttavia Ia sintomatologia rispondeva alle cure

conservative. L'infortunio dell'8 febbraio 2017 ha comportato un peggioramento tutt'al più transitorio dello stato di

salute alla luce dell'oggettività clinica. Per

quanto riguarda la sintomatologia a carico della base dei pollici dalle due parti

ed al polso sinistro, I'assicurato lamentava già disturbi per la rizartrosi a

destra con ripercussioni funzionali (forza di presa ridotta) all'occasione della visita clinica del 9

giugno 2015. II Dr. __________ ha visitato l'assicurato in data 8 settembre

2016 ed ha constatato una lieve artralgia alla base di entrambi i pollici ed

una lieve artralgia al polso sinistro in esiti di trauma minore recente (agosto

2016), già in fase di miglioramento. Minimi segni degenerativi alle

radiografie. Si proponeva una terapia conservativa. Ai controlli del 15 novembre

2016 e del 19 gennaio 2017, il referto era invariato. Si proponeva fisioterapia

e l'utilizzo di un tutore per il polso sinistro al bisogno. Per quanto riguarda la colonna lombare non sono

descritti nuovi elementi. In conclusione,

lo stato di salute appare stazionario, a prescindere da qualche peggioramento

di durata limitata dovuto a conseguenze di infortuni di per se banali, senza

alterazioni strutturali di natura

traumatica. Non si riscontrano indizi

chiari per un cambiamento dello stato di salute che giustificherebbe l'entrata in materia.” (doc. IV).

2.7. L’Alta

Corte, nella STF 9C_708/2007 dell’11 settembre 2008, ha confermato la decisione

dell’Ufficio AI di non entrata in materia su una nuova domanda di revisione

presentata da un assicurato, già al beneficio di una mezza rendita di invalidità,

alla luce dell’assenza di nuove diagnosi di rilievo, ammessa dallo stesso

medico curante dell’interessato.

Nella

STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, confermando il giudizio di questo

Tribunale, il TF ha ritenuto corretto non entrare in materia ad una nuova domanda

visto il parere del medico SMR stante il quale il medico curante non aveva posto

alcuna diagnosi, non aveva documentato lo stato clinico della sua paziente e

nemmeno aveva allegato documentazione specialistica né alcun referto relativo

ad esami strumentali. In quell’evenienza l’Alta Corte ha concluso che “(…)

questo accertamento non è certamente manifestamente inesatto né viola il

diritto federale. Nello stringato scritto del 27 ottobre 2010, il medico

curante non pone alcuna diagnosi né documenta lo stato clinico della paziente.

Egli non allega documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami

Considerandi

strumentali. Nel documento in questione non viene pertanto oggettivato alcun

elemento che deponga per un peggioramento durevole dello stato di salute

dell’insorgente. (…)” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 3.4).

Ad

un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte nella STF 9C_316/2011 del 20

febbraio 2012. In quell’occasione il TF ha confermato la decisione

amministrativa di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni

presentata da un assicurato, ritenendo che quest’ultimo non avesse reso

plausibile, dal profilo medico, un peggioramento delle proprie condizioni di

salute con influsso sulla capacità lavorativa residua nello svolgimento di attività

adatte, tali da incidere sul suo diritto a prestazioni ribadendo che nel caso

in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il

principio inquisitorio non risulta essere applicabile: “(…) En outre, le principe inquisitoire ne s'appliquant pas à la procédure

de nouvelle demande, il appartenait au recourant de transmettre à l'administration

les avis médicaux permettant de rendre plausible que son état de santé s'était

détérioré de manière à influencer négativement sa capacité de travail résiduelle

dans une activité adaptée. A cet égard, le fait que le recourant ait produit

l'expertise du professeur D.________ ne suffisait pas; il aurait fallu que ce

spécialiste fasse état d'une aggravation des atteintes ayant une répercussion

négative sur la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée.

Faute pour le recourant d'avoir apporté les éléments médicaux pertinents

permettant de rendre plausible que son degré d'invalidité s'était modifié,

l'intimé n'avait pas à entrer en matière sur sa nouvelle demande, ni partant à

élucider les faits en procédant à des mesures d'instruction complémentaires. (…)”

(STF 9C_316/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 4.2).

Nella

STF 9C_959/2011 del 6 agosto 2012, il TF ha confermato la decisione di non

entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni presentata da un assicurato,

ritenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – il

quale aveva concluso che l’amministrazione, richiedendo un parere al proprio

servizio medico, era implicitamente entrata in materia – l’Ufficio

assicurazione invalidità aveva sì sottoposto la documentazione medica prodotta

dall’interessato al vaglio del proprio medico di fiducia, il quale si era

tuttavia limitato a verificare se il ricorrente avesse reso plausibile un

peggioramento del proprio stato di salute.

2.8

Nella

fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza, ritenuto

come nessuna delle varie certificazioni prodotte dall’assicurato in occasione

dell’ultima domanda di prestazioni dell’ottobre 2016 - a parte quella del 6

dicembre 2016 del dr. __________ (il quale si è comunque espresso in maniera sostanzialmente

analoga alle precedenti certificazioni del 16 giugno 2014 e 2 marzo 2015; doc.

AI 77, 92 e 121) - si è espressa sulla capacità lavorativa, segnatamente

certificando una qualsivoglia inabilità lavorativa, questo Tribunale deve

concludere che l’insorgente non ha reso verosimile una rilevante modifica del

suo stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa. Sia per quanto

riguarda le diagnosi che la descrizione dei dati soggettivi, la documentazione

medica prodotta non contiene infatti elementi che consentano di concludere, ai

sensi della giurisprudenza, per un verosimile e rilevante peggioramento delle

condizioni di salute rispetto a quanto accertato, sulla base anche delle

relative valutazioni SMR, in occasione dell’ultima decisione di diniego

dell’Ufficio AI del 24 settembre 2015.

In

questo senso va condivisa la valutazione del medico SMR dr. __________, il

quale, avuto riguardo alla succitata documentazione medica prodotta con la nuova

domanda di prestazioni dell’otto-bre 2016, nelle annotazioni 17 febbraio e 23

maggio 2017 (doc. AI 126 e doc. IV), dopo aver constatato che nessun documento

certificava delle inabilità lavorative, ha rilevato in sostanza che sebbene le

alterazioni degenerative a carico della spalla destra fossero oggettivate

dall'artro-risonanza, la sintomatologia rispondeva nondimeno alle cure

conservative. Per quanto riferito alla sintomatologia a carico della base dei

pollici ed al polso sinistro, il medico SMR ha precisato che I'assicurato aveva

lamentato già disturbi per la rizartrosi a destra con ripercussioni funzionali

(forza di presa ridotta) in occasione della visita clinica del 9 giugno 2015

(cfr. rapporto SMR del 23 giugno 2015; doc. AI 104). In effetti, in sede di

consultazione del 8 settembre 2016, iI dr. __________ ha constatato “soltanto” una

lieve artralgia alla base di entrambi i pollici ed al polso sinistro in esiti

di trauma minore recente (agosto 2016), già in fase di miglioramento, con solo

minimi segni degenerativi alle radiografie (doc. AI 116). Lo specialista ha pertanto

prescritto unicamente una terapia conservativa e ai controlli del 15 novembre

2016.

e del 19 gennaio 2017 il referto è rimasto sostanzialmente invariato, con

proposta di fisioterapia e utilizzo di un tutore per il polso sinistro al

bisogno (doc. AI 118, 122). Quanto alla colonna lombare, non sono emersi nuovi

elementi. Per quel che riguarda infine l’infortunio subito dall’assicu-rato il 6

febbraio 2017, cadendo e procurandosi una contusione della spalla destra, il

rapporto del __________ del 7 febbraio 2017 si è limitato ad attestare una

conseguente esacerbazione dei dolori alla spalla destra ed ematomi, escludendo

nel contempo però delle lesioni ossee traumatiche (doc. AI 126).

Tale

evento aveva quindi comportato un peggioramento tutt'al più solo transitorio

dello stato di salute.

In

conclusione, come ben attestato dal medico SMR (doc. AI 126 e IV), lo stato di

salute del ricorrente appariva stazionario, a prescindere da qualche peggioramento

di durata limitata dovuto a conseguenze di infortuni di per se banali, senza

alterazioni strutturali di natura traumatica. Dalla documentazione prodotta non

si evinceva pertanto alcun indizio chiaro di un possibile cambiamento rilevante

e duraturo dello stato di salute (doc. IV).

Ricordata

quindi la precitata giurisprudenza (cfr. la STF 9C_316/2011 del 20 febbraio

2012), questo Tribunale deve tutelare la decisione di non entrata in materia

sulla nuova richiesta di prestazioni presentata dall’assicurato, non avendo quest’ultimo

reso plausibile, dal profilo medico, un peggioramento delle proprie condizioni

di salute con influsso sulla capacità lavorativa residua nello svolgimento di

attività adatte, tale da incidere sul suo diritto a prestazioni. Quanto da lui

prodotto in effetti non basta, nessuno dei certificati medici prodotti (ad

eccezione di quello del dr. __________, il quale tuttavia riferisce di una

situazione invariata rispetto alla decisione precedente sulle prestazioni)

riferendo di un aggravamento delle condizioni avente una ripercussione negativa

sulla capacità lavorativa in un’attività idonea. Se in effetti da un lato sul

piano strettamente diagnostico risulta una modifica rispetto alle precedenti

valutazioni, segnatamente con la segnalazione dei problemi alla spalla destra,

alle mani e al polso sinistro, dalla documentazione agli atti non sono tuttavia

evincibili elementi in base ai quali poter ammettere, con la verosimiglianza

richiesta, un’incidenza di tale stato di salute sull’effettiva capacità

lavorativa, e di conseguenza di guadagno, diversa da quella accertata e

valutata in precedenza.

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, non avendo l’assicurato reso validamente

verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute e, di conseguenza,

del grado di invalidità, prima dell’emanazione della decisione impugnata, la non

entrata in materia sancita con quest’ultima merita conferma (cfr. STF

9C_316/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 4.2).

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--andrebbero poste a

carico del ricorrente, il quale, come accennato (cfr. consid. 1.3), ha tuttavia

chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con esonero

dal pagamento delle spese della presente procedura.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, ad art. 61,

n. 173, pagg. 828-829).

A

norma dell’art. 3 cpv. 1 Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali (e all’ammissione al

gratuito patrocinio).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti, vedi anche Kieser, op. cit., ad art. 61, n.i 176 e 177, pag. 829).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la

presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni del medico SMR dr. __________

hanno permesso di concludere con la dovuta chiarezza che non era stata resa verosimile una rilevante modifica dello stato di salute – “(…)

nessun attestato di inabilità lavorativa. Non è documentato un danno alla

salute con ulteriori ripercussioni sula capacità lavorativa. Non entrata in

materia” (annotazione del SMR del 17 febbraio 2017, doc. AI 126) – e

l’insorgente, ancorché fosse a conoscenza della necessità di produrla alla luce

del progetto di decisione del 17 febbraio 2017, non ha successivamente apportato

la benché minima documentazione medico-specialistica atta a contraddire o a

mettere in dubbio le conclusioni a cui era giunto il medico SMR.

Ne

consegue che l'istanza tendente al beneficio del gratuito patrocinio e all’esonero

delle spese e tasse di giustizia deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di gratuito

patrocinio e esonero dal pagamento delle spese e delle tasse di giustizia è respinta.

3. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti