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Decisione

32.2017.77

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 dicembre 2017Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i vari rapporti medici acquisiti dall’assicuratore malattia sia presso i medici

curanti dell’assicurato sia presso gli specialisti che ha appositamente

nominato per valutare lo stato di salute dell’interessato (cfr. l’incarto della

Cassa malati). Il medico SMR ha inoltre preso atto della documentazione penale

richiamata dall’Ufficio AI a fine dicembre 2015 (cfr. incarto AI/Sezione LFA).

Il ricorrente ha contestato la validità di questa valutazione, lamentandosi

che spettava al dr. med. __________ attivarsi per avere un’opinione recente

della psichiatra curante sulle sue condizioni di salute dal 2009 al 2012,

altrimenti il parere retrospettivo, così come rilasciato il 29 febbraio 2016,

non avrebbe alcuna valenza.

Anche lo stesso Ufficio AI avrebbe dovuto esigere dalla dr.ssa __________

che allestisse un rapporto medico.

A questo proposito occorre evidenziare che in virtù della regola

secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al

Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una

mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie

argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria

rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di

salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente

richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso

dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi

sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto

peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2017.57 del 19 ottobre 2017;

STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 32.2016.108 del 2 maggio 2017; STCA

32.2016.45 del 10 marzo 2017; STCA 32.2015.120 del 2 agosto 2016; STCA

32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA

32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA

32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA

32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67

dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA

32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA

32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L'insorgente, limitandosi a chiedere nelle sue osservazioni del 31

maggio 2016 (doc. 70) al progetto di decisione del 16 marzo 2016 che

l’amministrazione “prenda atto delle risultanze mediche che verranno

prodotte nei prossimi giorni”, senza però darvi seguito, è in effetti

venuto meno al suo obbligo di comprovare le sue allegazioni.

Il TCA riconosce che più volte, nell’estate 2016, l’assicurato ha

sollecitato la specialista ad esprimersi sulle sue condizioni di salute, senza

tuttavia ottenere alcun risultato.

È anche vero che perfino il Ministero pubblico il 26 settembre

2016 (doc. 78) ha interpellato la dr.ssa __________ facendo presente come

l’interessato le avesse più volte richiesto una ricapitolazione della sua

inabilità lavorativa dal 2007 al 2012 senza avere mai ricevuto risposta, ma

anche l’autorità penale non ha ottenuto alcun riscontro dall’esperta.

Ciò nonostante, secondo la scrivente Corte non v’è motivo di

modificare le conclusioni tratte dall’SMR, visto che pareri medici contrari non

ne sono stati comunque mai prodotti.

In effetti, non solo con le osservazioni al progetto di decisione

malgrado quanto preannunciato dall’assicurato stesso e le varie proroghe

concessegli dall’Ufficio AI tra luglio e settembre 2016, ma anche con il

ricorso, l’insorgente non ha apportato alcun certificato medico in grado di

smentire la posizione del medico SMR.

Neppure nelle more procedurali - ossia ben un anno dopo il

preannuncio dell’imminenza di questo parere – egli ha prodotto alcunché, visto

che nessun nuovo mezzo di prova è stato inviato al TCA. E ciò nemmeno a tutt’oggi.

In effetti, con il suo memoriale ricorsuale l’assicurato si è

limitato a contestare la valutazione e l’agire dell’Ufficio assicurazione invalidità,

che non avrebbe sufficientemente vagliato le sue condizioni. Tuttavia, egli non

ha saputo comprovare le sue lamentele di uno stato di salute peggiore rispetto

a quello stabilito nel febbraio 2016 dall’SMR, visto che successivamente ai

rapporti degli psichiatri fiduciari sentiti dall’assicuratore malattia non è

stata prodotta altra documentazione medica atta ad oggettivare clinicamente uno

stato di inabilità lavorativa.

Ad ogni buon conto, la scrivente Corte evidenzia che sulla scorta

sia degli atti medici sia di quelli penali, il dr. med. __________ ha potuto comunque

farsi un’idea completa delle condizioni di salute del ricorrente, senza

ritenere necessario contattare la dr.ssa med. __________.

D’altronde, i certificati della psichiatra curante erano già stati

presi in considerazione non solo dal dr. med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, che ha valutato l’assicurato il 22 luglio 2009 e il 4 gennaio 2011

per conto dell’assicuratore malattia così come il collega dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, che l’ha visitato il 20 luglio 2011, ma anche

dallo stesso dottor __________, sia indirettamente con la conoscenza dei

rapporti medici fiduciari dei colleghi sia personalmente essendo nell’incarto fornitogli

dall’Ufficio AI.

Peraltro, come risulta dai suoi pareri, il dr. __________ ha più

volte preso contatto telefonico con la psichiatra dell’assicurato (docc. 4, 8 e

15), perciò anche il dr. __________, a sua volta, era ampiamente informato

sulla situazione clinica del ricorrente e sulle possibilità di ripresa

dell’attività lavorativa. E queste informazioni gli sono servite, a complemento,

per porre la propria diagnosi e le proprie valutazioni in occasione delle sue due

consultazioni fiduciarie.

Rilevato quindi che il primo psichiatra di fiducia

dell’assicuratore malattia ha avuto modo di esaminare l’insorgente sia di

persona sia per il tramite della specialista curante acquisendo delle informazioni

proprio nel periodo in discussione (anni 2009 e 2010), d’avviso di questo

Tribunale il dr. med. __________ era più che legittimato a basarsi sul parere

del collega dr. med. __________ – e così pure anche del dr. med. __________ - senza

necessità di interpellare a sua volta, nel febbraio 2016, e quindi a quattro

anni di distanza dall’interruzione del versamento della rendita di invalidità

(da agosto 2011 a febbraio 2012), la dr.ssa __________.

Va inoltre osservato che negli atti dell’amministrazione risultano

numerosi annunci di malattie e di infortuni avuti dal ricorrente, con i

relativi certificati medici, dai quali il medico del Servizio Medico Regionale

ha potuto ulteriormente farsi un quadro più completo, dal profilo psichico,

delle sue reali condizioni di salute negli anni in discussione, ossia dal 2009

al 2012 (cfr. incarto Cassa malati e incarto AI/Sezione LFA).

Alla luce di ciò, il TCA non può che confermare lo stato di salute

del ricorrente così come valutato dal dr. med. __________ il 29 febbraio 2016

sulla base di tutti gli atti medici - ma non solo - a sua disposizione. Un

referto retrospettivo della sua psichiatra non lo soccorrerebbe comunque nella

sua tesi.

Pertanto, la censura di una superficiale valutazione medica effettuata

dall’Ufficio AI deve essere respinta.

2.6. Al fine di evitare che il TCA

si soffermi sugli elementi di fatto e di diritto emersi finora dalla procedura

penale in corso, che egli ritiene insufficienti, il ricorrente ha

chiesto di sospendere la procedura fino all’ottenimento di una sentenza

penale di primo grado.

Come ha ricordato il Tribunale federale nella

recente sentenza 8C_392/2017 del 26 ottobre 2017, in presenza di una sentenza

penale (passata in giudicato) il giudice delle assicurazioni sociali non è

vincolato né dalle disposizioni penali violate né tantomeno dagli accertamenti

e dall'apprezzamento del giudice penale riguardanti il giudizio sulla colpa. Il

giudice delle assicurazioni sociali si scosta dagli accertamenti effettuati

Considerandi

solamente se i fatti e la loro sussunzione giuridica non risultano convincenti

o se si fondano su principi, i quali trovano applicazione solo nel diritto

penale o non sono rilevanti nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 237 consid. 6a pag. 242; sentenze

8C_405/2016 del 18 agosto 2016 consid. 2,9C_785/2010 del 10 giugno 2011

consid. 7.2.1,8C_420/2016 del 27 ottobre 2016 consid. 2.4;8C_19/2008 del 3

luglio 2008 consid. 2). Per contro, se non esiste una sentenza penale il

giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare pregiudizialmente anche la

fattispecie penale (DTF 129 V 354 consid.

3.

).

Considerato in concreto che la procedura penale è attualmente

ancora pendente, per la valutazione pregiudiziale il TCA ritiene di potersi

basare sulla situazione clinica e di fatto che, come esposto al considerando

precedente, è stata compiutamente ponderata dal dr. med. __________ nella sua

valutazione del 29 febbraio 2016.

La consapevolezza e la volontà del ricorrente ad

avere notificato delle inabilità lavorative inveritiere sono state

implicitamente accertate dalla valutazione del medico SMR sulla base di tutti

gli atti che l’amministrazione ha raccolto, siano essi di carattere medico sia

di altro genere, come i verbali di interrogatorio del ricorrente e dei

testimoni, le numerose notifiche di malattie e di infortuni all’assicuratore

per perdita di guadagno, come pure i referti degli altri specialisti che si

sono occupati delle sue condizioni di salute.

Dal quadro che ne è scaturito il medico SMR ha infatti

concluso nel 2016 che i sintomi lievi di ansia e di depressione, nessuno di

intensità tale da giustificare una diagnosi se considerati singolarmente, non

rendevano verosimile dei periodi di inabilità lavorativa in qualsiasi periodo

di tempo per motivi psichiatrici.

In questo senso, potendo affidarsi alle conclusioni

tratte dal dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,

la richiesta dell’assicurato di sospensione va disattesa.

Allo stesso modo deve essere rifiutata la richiesta

di richiamo dell’intero incarto penale allestito dal Ministero Pubblico.

Da un lato, poiché, in quanto tale, essa è generica,

non specificando quali documenti sarebbero necessari per la controversia

assicurativa.

D’altro lato, perché comunque tale documentazione

risulta irrilevante ai fini della vertenza in esame. Come visto, infatti, la

documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente per l'evasione

della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento

di ulteriori accertamenti, segnatamente il richiamo generico di documentazione

raccolta dal Procuratore pubblico incaricato.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

2.7

Stanti le considerazioni

esposte, si deve concludere che, nel caso di specie, dall’esame degli atti

inerenti al procedimento penale aperto nei confronti dell’assicurato per titolo

di truffa, falsità in documenti e infrazione alla LAI e alla LADI, l’Ufficio AI

è venuto a conoscenza di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova tali che, secondo

il parere del Servizio Medico Regionale, dal 2009 non era più giustificata un’incapacità

lavorativa per motivi psichici e, conseguentemente, neppure l’attribuzione di

una rendita AI non essendovi (più) una perdita di guadagno.

Tali nuove circostanze giustificano a buon diritto una revisione

della decisione del 1° novembre 2012.

Alla luce di questi nuovi elementi, la rendita di invalidità che l’amministrazione

ha riconosciuto al ricorrente dall’ottobre 2009, ma che gli ha versato per 7

mesi (dall’agosto 2011 al febbraio 2012), si è rivelata di conseguenza essere

non dovuta.

Ne discende che è a giusta ragione che l’amministrazione ha riconsiderato

il provvedimento amministrativo emanato il 1° novembre 2012, essendo

manifestamente errato e la sua modifica rivestendo d’altro canto un’importanza

notevole, poiché ha per oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V 475

consid. 1c; STF 9C_795/ 2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3), seppur limitata

nel tempo.

Infatti, alla luce della scoperta che, in realtà, dal gennaio 2009

l’assicurato non presentava un’incapacità lavorativa per motivi psichici, la

precedente decisione di attribuzione di una rendita si è rivelata essere errata.

Di conseguenza, con la decisione del 29 marzo 2017 la richiesta di

restituzione delle rendite di invalidità versate indebitamente all'insorgente è

quindi in sé formalmente giustificata.

All’amministrazione è infatti sempre dato il diritto, come

esposto, di rivedere e riconsiderare una decisione qualora vi siano nuovi fatti

e/o mezzi di prova e/o laddove la decisione appaia manifestamente errata e la

sua correzione rivesta una notevole importanza (art. 53 LPGA).

Occorre dunque ora verificare la correttezza, dal profilo

giuridico, del principio della restituzione preteso dall’Ufficio AI.

2.8

L’amministrazione si è

accorta dell’errore nel versamento dell’importo della rendita di invalidità di

spettanza del ricorrente non prima del 29 febbraio 2016, ossia dopo che ha

preso atto del parere del dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e

psicoterapia, appositamente interpellato per una valutazione retroattiva dello

stato di salute dell’assicurato da eseguire sulla scorta dei nuovi elementi emersi

dall’incarto penale.

Ne segue che il termine di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA entro il

quale l’Ufficio AI aveva il diritto di esigere la restituzione delle

prestazioni è salvaguardato, estinguendosi infatti dopo un anno da quando l’amministrazione

è venuta a conoscenza del fatto.

Va qui evidenziato che in ambito di assicurazione invalidità questo

termine perentorio è salvaguardato di regola già con la resa del progetto di

decisione (DTF 133 V 579; STF 9C_663/ 2014 del 23 aprile 2015; STF 9C_886/2011

e 9C_899/2011 del 29 giugno 2012), quindi il 16 marzo 2016 e non con la

decisione del 29 marzo 2017.

Ritenuto poi che la richiesta di restituzione concerne il periodo

dal 1° agosto 2011 al 29 febbraio 2012, anche il termine relativo di 5 anni (art.

25.

cpv. 2 LPGA), che costituisce anch’esso un termine di perenzione (DTF 133 V

579.

consid. 4.1), è rispettato.

Non va comunque dimenticata la possibilità per l’Ufficio AI di adottare il termine più lungo di quello dell’art. 25 cpv. 2 seconda

frase LPGA, poiché il suo credito deriva da un atto punibile per il

quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo (per il reato penale della truffa previsto all’art. 146 CP, il termine

di prescrizione è di 15 anni ex art. 97 cpv. 1 lett. b CP se la pena

massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni, mentre è di 10 anni ex art. 97 cpv. 1 lett. c CP se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni).

2.9

L’Ufficio AI ha stabilito in

Fr. 8'120.- l’importo complessivo da restituire, non contestato in sé dal

ricorrente.

Questa somma corrisponde a sette mensilità di Fr. 1'160.- l’una,

che si riferiscono ai mesi da agosto 2011 a febbraio 2012.

Tuttavia, dalla decisione stessa di attribuzione di una rendita

intera limitata nel tempo, datata 1° novembre 2012, risulta che quasi l’intero

ammontare riconosciuto all’assicurato è stato versato all’assicuratore malattia

per perdita di guadagno a titolo di compensazione (Fr. 7'385,35), mentre al

ricorrente medesimo è stato (soltanto) corrisposto l’importo di Fr. 734,65

(doc. 58).

La somma oggetto di restituzione deve dunque essere corretta (STF 8C_392/2017

del 26 ottobre 2017 consid. 8.2, destinata alla pubblicazione) e, per questo

motivo, la decisione impugnata non può di conseguenza essere integralmente

confermata.

2.10

Da quanto precede discende che

il ricorso va parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte e la

decisione riformata, nel senso che il ricorrente deve restituire la somma di

Fr. 734,65 a titolo di rendite di invalidità indebitamente ricevute dal 1°

agosto 2011 al 29 febbrai 2012.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese vanno suddivise fra

l’insorgente (Fr. 350.-) e l’Ufficio AI (Fr. 150.-).

Parzialmente vincente in causa e patrocinato da un legale, al

ricorrente vanno infine attribuite delle ripetibili parziali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza,

la decisione impugnata è modificata come segue:

" 2. RI 1 è

tenuto a rimborsare l’importo di Fr. 734,65 relativo alle rendite di invalidità

indebitamente percepite dal 1° agosto 2011 al 29 febbraio 2012.”.

2. Le spese vanno poste a

carico del ricorrente nella misura di Fr. 350.- e dell’Ufficio AI per la

restante parte di Fr. 150.-.

L’amministrazione verserà all’insorgente l’importo di Fr. 1'000.-

a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti