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Decisione

32.2017.79

Rendita d'invalidità temporanea. Cambiamento della valutazione medico-teorica in sede di risposta, avvallato dal TCA. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per valutare l'esegibilità in attività adeguate e

5 dicembre 2017Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari

(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le

sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale

federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo

federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010

della rilevazione della struttura dei salari (RSS),

considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4

gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la

cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.

lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la

quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento

della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e

9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

Nella

fattispecie concreta, con lo scopo di accertare il salario da invalido ora

percepito dall’assicurato, rettamente l’Ufficio AI ritiene di richiedere

all’attuale datore di lavoro (__________) un nuovo questionario, tenuto conto

che quello agli atti, datato 21 giugno 2014, è precedente all’incremento

lavorativo (da marzo 2015) illustrato al considerando precedente [“Dal marzo

2015 l’assicurato, che ha assunto un ruolo di maggiore importanza ed ha

lievemente incrementato il proprio impiego, presenta una CL massima del 60%

(tempo ridotto rendimento pieno) per le mansioni affidategli presso l’attuale

luogo di lavoro. cfr. perizia CPAS, pag. 84 incarto AI]; evidentemente a

condizione che l’assicurato continui ad esercitare tale attività lucrativa.

L’Ufficio

AI dovrà poi far esaminare dal proprio Servizio d’integrazione professionale le

attività adeguate ancora esercitabili dall’assicurato, così come rettamente

evidenziato nella risposta di causa. A dipendenza dell’esito di tale accertamento,

l’amministrazione procederà alla determinazione del reddito da invalido

mediante l’utilizzo dei consueti dati statistici.

Riguardo

alla contestata riduzione del 5% del reddito da invalido per attività leggere applicata

dall’amministrazione nella decisione contestata, questo TCA precisa già in

questa sede che l’aiuto di un curatore non permette di riconoscere, come

postulato in sede ricorsuale, un’ulteriore riduzione dal momento che tale

circostanza non influenza la capacità lavorativa. Va poi fatto presente che nella

perizia CPAS è stato ben evidenziato che le affezioni psichiche dell’assicurato

sono la causa di una riduzione di rendimento in un’attività svolta a tempo

pieno, circostanza che viene presa in considerazione nella fissazione della

capacità lavorativa e pertanto non giustifica un’ulteriore riduzione del

reddito da invalido per la stessa ragione (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014

consid. 5.4; confermata in STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e STF

9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1).

2.8. Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;

cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA

32.2011.115 del 27 ottobre 2011). Quest’ultimo è il caso in esame.

Considerandi

In queste circostanze, richiamato il considerando precedente, appare

giustificato rinviare gli atti all’Ufficio AI affinché proceda alla

summenzionata valutazione economica, tenuto conto di quella medico-teorica

(cfr. consid. 2.6).

Ne

consegue che il ricorso va accolto e la decisione impugnata

annullata con retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché proceda agli

accertamenti suindicati, in esito ai quali emetterà una

nuova decisione, preceduta da preavviso ex art. 57a LAI, in merito al diritto

alla rendita successivamente al 1° luglio 2015. In quell’ambito,

l’amministrazione si pronuncerà anche sulla richiesta di erogazione degli

intessi di mora ex art. 26 cpv. 2 LPGA formulata dal ricorrente.

2.9

L’assicurato contesta inoltre il rifiuto deciso dall’Ufficio AI di

poter beneficiare del gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le

circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.

Sussiste il diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza

limitazioni temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza

dell’istante, causa non palesemente priva di oggetto e necessità

dell’assistenza da parte di un avvocato; cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo

2003, ad art. 37 n. 17 pag. 399).

La necessità di patrocinio

da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla

complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche

dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i

propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente

grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di

un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa

complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche

che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders

starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung

grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles

besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125

V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assi-stenza

di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre

persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione

(“…wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder

andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt

DTF 125 V 34 consid. 2, 114 V 236 consid. 5b; cfr. STFA inedita 29 settembre

2005.

nella causa G, I 369/05, consid. 2.2). Il criterio per ammettere la

necessità dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa va quindi

verificato con severità (Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 21 pag. 400; Pratique

VSI 2000 p. 164; DTF 125 V 35s consid. 4b).

Secondo questo TCA la

fattispecie in esame non presenta elementi di particolare difficoltà

giuridiche, visto che rientra nella consueta casistica di questo genere di

problematiche.

Alla luce di quanto esposto

sopra, ribadito che le condizioni per ottenere il gratuito patrocinio in sede

amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle per valutare il diritto

all’assi-stenza giudiziaria in sede di ricorso, l’amministrazione ha dunque

rettamente ritenuto, alla luce della succitata giurisprudenza restrittiva,

l’assistenza di un legale non necessaria (l’assicurato, prima dell’intervento

dell’attuale legale, era assistito dal proprio curatore) e, di conseguenza,

respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale indigenza

dell’assicurato, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico

dell’Ufficio AI.

Al ricorrente, patrocinato

da un legale, va riconosciuta un’indennità per ripetibili di fr. 2’000.-- (art.

61.

cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante,

STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011

consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 5 aprile 2017 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.

2. Il

ricorso è invece respinto per quel che concerne l’assisten-za

giudiziaria in ambito amministrativo.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione, che

verserà inoltre al ricorrente fr. 2’000.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che

rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

per la procedura ricorsuale.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti