32.2017.8
Nessun contributo per l'assistenza ad un'assicurata con limitata capacità d'esercizio dei diritti civilo e sottoposta a curatela generale che vive con la madre novantenne nello stesso appartamento
17 agosto 2017Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.8
BS/sc
Lugano
17 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 novembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1952, affetta
da schizofrenia, dal 1° gennaio 1994 beneficia di una rendita intera (cfr.
decisione 14 giugno 1994, inc. AI doc. 18). Dal 1° febbraio 2011 essa ha
diritto ad un assegno per grande invalido di grado medio (inc. AI doc. 100 e
102).
1.2. In data 24 settembre 2014
l’assicurata aveva presentato una domanda volta all’ottenimento del contributo
per l’assistenza (inc. AI doc. 104).
Assunti i costi per la
consulenza in merito al contributo di assistenza ex art. 39j OAI (cfr.
comunicazione 29 ottobre 2014; inc. AI doc. 114), l’Ufficio AI aveva esperito
un’inchiesta domiciliare tramite un assistente sociale, accertando il diritto
ad un contributo per l’assistenza. Tenendo conto delle risultanze di tale
inchiesta, con progetto di decisione 4 febbraio 2015 l’amministrazione aveva
respinto provvisoriamente l’erogazione di tale prestazione trovandosi
l’assicurata degente sin dall’8 novembre 2014 presso la Clinica __________ di __________
(inc. AI doc 126). A seguito del rientro dell’assicurata al proprio domicilio,
con risoluzione 17 febbraio 2015 l’Autorità Regionale di Protezione __________
di __________ aveva nominato __________ quale suo curatore generale. Il
successivo 16 marzo 2015 l’Ufficio AI aveva respinto la richiesta di
prestazioni a motivo della convivenza dell’assicurata con la madre. Secondo
l’amministrazione l’assicurata non aveva di conseguenza dimostrato di gestire
un’economia propria ai sensi dell’art. 39b lett. a OAI, quale requisito per il
riconoscimento del contributo in parola (inc. AI doc. 135).
1.3. Con ricorso 15 aprile 2015
l’assicurata, per il tramite del suo curatore, aveva contestato la succitata
decisione sostenendo che fossero assolti i presupposti dell'art. 39b let. a OAI
per il diritto al contributo per l’assistenza, poiché la sua situazione e
quella di sua madre, oggi 90enne e che non riesce più ad occuparsi della
figlia, poteva essere parificata a quella esistente tra coniugi o a comunità
abitativa, condividendo entrambe un appartamento in cui ognuna dispone di una propria
camera da letto e dove vi era un settore di uso comune. Con la risposta di
causa, l’amministrazione aveva invece chiesto la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione impugnata, non essendo realizzato il presupposto della
“gestione di una propria economia domestica”, in quanto l’assicurata viveva
nell’appartamento della di lei madre, la quale continuava ad occuparsi della
gestione in ambito domestico.
Con
sentenza 16 marzo 2016 questo Tribunale aveva respinto il ricorso, rilevando
che sino all’emissione della decisione contestata l’assicurata non gestiva una
propria economia domestica ai sensi dell'art. 39b OAI e che la
sua situazione non poteva essere equiparata ad una comunità abitativa secondo
il marg. no. 2020 delle CCA (STCA 32.2015.57 consid. 2.6 pag. 11). Ritenendo tuttavia
che “… dal momento che la madre dell’assicurata non è (più) in grado
di occuparsi della figlia, con la presenza della badante l’assicurata
costituisce una comunità abitativa ai sensi del marg. no. 2020 CCA (cfr.
consid. 2.2), vivendo in un appartamento con a disposizione una camera da letto
ed un settore di uso comune”, il TCA aveva trasmesso gli atti all’Ufficio
AI affinché verificasse se l’assistente assunta dall’assicurata (tramite il suo
curatore) successivamente alla decisione contestata adempisse il requisito dell’art.
42 quinquies lett. b LAI (ossia che l’assistente non deve essere il coniuge, il
partner registrato, la persona con cui l’assicurato convive di fatto o un
parente in linea diretta; cfr. consid. 2.3) e che determinasse l’eventuale
versamento di un contributo per assistenza (inc. 32.2015.57).
1.4. Con decisione 28 novembre
2016, preavvisata il 18 ottobre 2016, l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la
richiesta di contributo per assistenza per i seguenti motivi:
" (…)
Conformemente a quanto indicato dal TCA la nostra assistente
sociale ha preso nuovamente contatto con il curatore della Signora RI 1 al fine
di informarsi sull'attuale situazione familiare.
Dalle informazioni assunte presso il curatore generale risulta che
l'assicurata abita tuttora con l'anziana madre e la sua situazione abitativa non
è cambiata rispetto alla prima inchiesta effettuata in data 14.01.2015.
Le condizioni poste all'art. 39b OAI non sono pertanto assolte e
viene riconfermato il rifiuto al contributo per l'assistenza in quanto la Signora
RI 1, con capacità limitata di esercitare i diritti civili, non gestisce una
propria economia domestica vivendo sotto lo stesso tetto della madre.
Audizione – Osservazioni al progetto di decisione
del 18.10.2016
Preso atto delle osservazioni prodotte il 07.11.2016, lo scrivente
Ufficio conferma di avere eseguito gli accertamenti del caso e conferma le conclusioni
a cui è giunto nel preavviso di decisione reso.
Si ribadisce che le condizioni poste dall'ad. 39b OAI non sono
assolte e si riconferma il rifiuto al contributo per l'assistenza.” (Inc. AI
doc. 160)
1.5. Con ricorso del 12 gennaio
2017 l’assicurata, rappresentata dal suo curatore, ha postulato il
riconoscimento di un contributo per assistenza, sostenendo come
l’amministrazione abbia svolto accertamenti lacunosi. Ribandendo come la madre
dell’assicurata non sia in grado di gestire l’economica della figlia, evidenzia
che dal 16 aprile 2015 è stata assunta una badante motivo per cui per cui il
requisito ex art. 39b OAI è definitivamente assolto, ciò che comporta il
riconoscimento della prestazione in parola.
1.6. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI propone la conferma della decisione contestata e la reiezione del
ricorso. In sostanza ritiene che l’assunzione della badante (con un pensum
lavorativo di 3 ore dal lunedì al venerdì) non comporta una diversa valutazione
rispetto alla decisione resa il 16 marzo 2015 e confermata dal TCA e che quindi
la madre, seppur novantenne, continua ad occuparsi della figlia e della
gestione dell’economia domestica.
1.7. Con osservazioni 20 febbraio
2017 la ricorrente rileva in particolare come non sia esatto che venga seguita
da una sola badante, bensì da una squadra di 3 operatrici, oltre alla visita
giornaliera di un‘ora da parte di un’infermiera, per una copertura di 24 ore su
24 e di 7 giorni su 7 (doc. VI).
1.8. Con osservazioni 16 marzo 2017
l’Ufficio AI ha ribadito che l’assicurata ha prodotto documentazione atta, a
suo dire, a comprovare l’esistenza di una gestione di una comunione domestica
propria (doc. VIII+1/2).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad un contributo per assistenza.
Secondo
il Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione
invalidità (6° revisione AI, primo pacchetto di misure) del 24 febbraio 2010, “il
contributo per l’assistenza è una nuova prestazione per i disabili che integra
l’assegno per grandi invalidi e l’assistenza prestata dai familiari, creando
un’alternativa alle prestazioni d’aiuto istituzionali. In futuro i disabili
avranno la possibilità di assumere essi stessi personale per l’aiuto di cui
hanno bisogno e riceveranno dall’AI un contributo per l’assistenza di 30
franchi all’ora per coprire una parte delle spese. Questo permetterà agli
assicurati di stabilire in modo autonomo e responsabile come organizzare la
propria assistenza. Questa maggiore attenzione alle esigenze dei disabili
migliorerà la loro qualità di vita, aumenterà le loro probabilità di riuscire
vivere a casa propria nonostante la disabilità e offrirà loro maggiori
possibilità d’integrazione sociale e professionale. Il contributo per
l’assistenza consentirà infine di ridurre il tempo dedicato dai familiari alle
cure.” (FF 2010 1649).
Secondo
l’art. 42 quater cpv. 1 LAI hanno diritto al contributo per l'assistenza gli
assicurati che:
a.
percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42
capoversi 1-4;
b. vivono
a casa propria; e
c. sono
maggiorenni.
Il Consiglio federale
stabilisce le condizioni per cui le persone con una capacità limitata di
esercitare i diritti civili non hanno diritto al contributo per l'assistenza
(cpv. 2).
Stabilisce le condizioni
alle quali i minorenni hanno diritto al contributo per l'assistenza (cpv. 3;
cfr. art. 39a OAI).
2.2. Per quel che
concerne gli assicurati con una capacità limitata di esercitare i
diritti civili, l’art. 39b OAI stabilisce
che:
" Gli assicurati maggiorenni con una capacità limitata di esercitare i
diritti civili hanno diritto al contributo per l'assistenza, se adempiono le
condizioni di cui all'articolo 42quater capoverso 1 lettere a e b LAI e:
a. gestiscono una propria economia domestica;
b. seguono
assiduamente una formazione professionale nel mercato del lavoro regolare
oppure un'altra formazione di livello secondario II o di livello terziario;
c. esercitano
un'attività lucrativa per almeno 10 ore alla settimana nel mercato del lavoro
regolare; o
d. al
raggiungimento della maggiore età percepivano un contributo per l'assistenza
secondo l'articolo 39a lettera c.”
Secondo il marginale no.
2017 della Circolare sul contributo di assistenza (CCA), valida del 1° gennaio
2015, le succitate condizioni ex art. 39b OAI non devono essere adempiute
cumulativamente. È sufficiente che l’assicurato ne adempia una.
La prassi amministrativa
definisce "la gestione di una propria economica domestica"
secondo il marg. 2019 delle CCA, nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2016
(il testo in vigore dal 1° gennaio 2017 è sostanzialmente lo stesso):
" Il
criterio della gestione di una propria economia domestica è più restrittivo del
concetto di «vivere a casa propria» sancito dalla legge. Gestire una propria
economia domestica significa che non si vive più sotto lo stesso tetto con i
genitori o con i propri rappresentanti legali. Nel caso delle persone
sposate che vivono con il coniuge, il criterio della propria economia domestica
è considerato soddisfatto. Lo stesso vale per le persone che vivono in
un’unione domestica registrata o in una convivenza di fatto. La gestione di una
propria economia domestica non si limita alla separazione di un proprio
ambiente abitativo in termini di spazio, ma comprende per principio anche lo
svolgimento delle varie attività che comporta un’economia domestica propria,
quali ad esempio cucinare, ordinare l’alloggio, fare la spesa e il bucato,
avere cura dei vestiti ecc. nonché la necessaria pianificazione e
organizzazione di queste azioni.”
Infine, il marg. no. 2020
delle CCA precisa:
" Le
comunità abitative in cui due o più persone condividono un appartamento, in cui
ognuna dispone di una propria camera da letto e in cui un settore è di uso
comune, possono essere equiparate a un’economia domestica propria.”
Va qui fatto presente che,
secondo il disegno di legge, è stata introdotta la possibilità di versare il “…
contributo per l’assistenza anche a giovani e adulti con una capacità
limitata di esercitare i diritti civili, ma con un’autonomia e una responsabilità
individuale sufficienti per la concessione della prestazione” (FF 2010
1650, sottolineatura del redattore).
A tal riguardo gli autori
Locher e Gächter rilevano che il contributo per l'assistenza è riconosciuto a
maggiorenni che beneficiano della piena capacità di discernimento ex art. 13
CCS. La persona assicurata deve essere infatti in grado di decidere da sola su
quale aiuto necessiti, nonché deve essere capace di seguire i propri doveri
quale datore di lavoro riguardo all'assistente ("Ein
Assistenzbeitrag erhalten grundsätzlich nur volljährige bzw. i.S.v. ZGB 13 handlungsfähige Versicherte (IVG 42quater/1/c). Die versicherte Person muss in der Lage sein, selber zu
bestimmen, welche Hilfe sie benötigt, und zudem ihrer Pflicht als Arbeitgeberin
der Assistenzperson nachkommen", autori citati, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2014, pag.
262).
Il
contributo per assistenza permette alla persona assicurata con limitata
capacità di discernimento di condurre con autodeterminazione la propria vita,
ciò che presuppone una certa autonomia ("Personen
mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit
und Minderjährige erhalten nur dann einen Assistenzbeitrag,
wenn sie neben den beiden oben genannten Bedingungen weitere Voraussetzungen
erfüllen. Diese wurden unter Berücksichtigung des Hauptziels des
Assistenzbeitrags festgelegt: Der Assistenzbeitrag
soll den versicherten Personen erlauben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Dazu ist bereits eine gewisse Selbständigkeit erforderlich)";
sottolineatura del redattore, Laâmir-Bozzini, Der Assistenzbeitrag, Pflegerecht 2012,
pag. 219).
Infine
occorre rilevare che il criterio della “gestione di una propria economia
domestica” ai sensi dell’art. 39b lett. a OAI ed il marg. no. 2019 CCA è
stato ritenuto conforme alla legge dal TCA del Cantone di Lucerna (sentenza 2
settembre 2013 il cui regesto è pubblicato in AJP 2014 pag. 1390).
2.3. L’art. 42 quinquies cpv. 1
LAI prevede che l'assicurazione versa il contributo per l'assistenza a
copertura delle prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno e che gli
sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente):
a. assunta
dall'assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro; e
b.
che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di
fatto o un parente in linea retta.
Secondo
l’art. 42 sexies cpv. 1 LAI il
calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per
fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che
corrisponde alle prestazioni seguenti:
a. l'assegno
per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter;
b.
Fatti
i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un
mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2;
c.
il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a
LAMal.
Nel calcolo
del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento
ospedaliero o semi ospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le
prestazioni d'aiuto (cpv. 2).
In deroga
all'articolo 64 cpv. 1 e 2 LPGA, l'assicurazione per l'invalidità non accorda
alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal
contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal (cpv. 3).
Il Consiglio federale stabilisce che
(cfr. art. 39a – j OAI):
a.
gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il
contributo per l'assistenza;
b.
gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni
d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza;
c.
i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro
secondo il CO, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le
prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da
un assistente (cpv. 4).
L'inizio e l'estinzione
del diritto al contributo per assistenza è disciplinato dall'art. 42 septies
LAI avente il seguente tenore:
" 1) In deroga all’articolo 24 LPGA il diritto al contributo per
l’assistenza
nasce al più presto nel
momento in cui l’assicurato rivendica tale diritto.
2) L’assicurato
ha diritto al contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto di cui dà
comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura.
3) Il diritto si estingue nel momento in cui
l’assicurato:
a) non
adempie più le condizioni di cui all’articolo 42quater;
b)
si avvale del diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia
secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o raggiunge l’età di pensionamento;
oppure
c. decede."
Va infine fatto presente
che l’art. 43ter LAVS stabilisce:
" La persona che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di
pensionamento o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita di
vecchiaia anticipata, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza versato
dall'assicurazione per l'invalidità continua a riceverlo per un importo al
massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento. Al diritto al
contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli
articoli 42quater-42octies LAI.”
Secondo il marg. no. 1015 CCA
“per poter beneficiare della garanzia dei diritti acquisiti, l’assicurato
deve adempiere le condizioni di diritto e beneficare di ore di assistenza prima
di raggiungere il limite di età pensionamento (mese della riscossione della
rendita AVS). La data di fatturazione e del rimborso da parte dell’Ai non sono
rilevanti”.
2.4. Va ricordato che, conformemente
alla giurisprudenza, al pari di ogni altra ordinanza amministrativa, le
direttive dell'UFAS costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza
all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le
loro competenze volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni
legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano effetto solo
nei confronti di quest'ultima. In particolare, esse non creano delle nuove
regole giuridiche e non possono costringere gli amministrati ad adottare un
determinato comportamento. Non pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi
federali, tali direttive forniscono il punto di vista dell'amministrazione
sull'applicazione delle norme giuridiche ma non anche un'interpretazione
vincolante delle stesse. Senza pronunciarsi sulla loro validità, dal momento
che, non essendo delle decisioni, esse non possono essere impugnate in quanto
tali, il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e
se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non
conformi alle disposizioni legali applicabili. Per contro, il giudice ne tiene
conto nella misura in cui esse consentano nel caso di specie una corretta
interpretazione delle disposizioni di legge (DTF 131 V 45 consid. 2.3, 130 V
172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a,
126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.5. Nel caso in esame,
l'assicurata beneficia di un assegno per grandi invalidi e vive
in casa propria (non quindi in un istituto), motivo per cui i presupposti ex
art. 42 quater cpv. 1 lett. a e b LAI sono adempiuti.
Con risoluzione
del 17 febbraio 2015 l’ARP (Autorità di protezione dell’adulto) no. __________
ha istituito nei confronti dell’assicurata una curatela generale ai sensi
dell’art. 398 CC, nominando quale curatore il signor RA 1 (doc. A7). Secondo il
marg. 2018 CCA sono considerati assicurati con una capacità limitata di
esercitare i diritti civili, fra l’altro, le persone soggette a una curatela
generale (art. 398 CC).
L’Ufficio AI ha negato il
diritto al contributo di assistenza non essendo assolto il presupposto della “gestione
di una propria economia domestica” di cui all’art. 39b lett. a OAI -
condizione aggiuntiva alle succitate condizioni ex art. 42 quater cpv. 1 LAI
prevista per gli assicurati con una limitata capacità di esercitare i diritti
civili (cfr. supra consid. 2.2) - vivendo l’assicurata insieme alla madre, la
quale continua ad occuparsi della figlia. Pacifico è che l’interessata non
adempie a nessuno degli altri tre presupposti (non cumulativi) dell’art. 39b
lett. b - d OAI, non essendo in formazione, non svolgendo alcuna attività
lavorativa e non avendo in precedenza beneficiato, quando era minorenne, di un
contributo per l'assistenza.
2.6. Nella fattispecie concreta l’assistente
sociale ha preso contatto telefonico con il curatore dell’assicurata. Il
contenuto del colloquio è stato riassunto nelle annotazioni 25 agosto 2016:
" Ho
telefonato al curatore, signor RA 1, per informarmi riguardo la situazione
familiare dell'assicurata.
Il signor RI 1 riferisce che la signora RI 1 ha necessitato di
nuovi ricoveri ospedalieri e che le sue condizioni di salute sono peggiorate.
E' stato necessario aumentare le ore di presenza delle badanti attualmente
presenti dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17 il sabato e
la domenica. A breve la badante sarà assunta anche nelle ore mattutine dalle 9
alle 13 e durante la notte. In seguito sarà valutata anche la possibilità di inserire
la signora RI 1 in una struttura protetta.
Il signor RA 1 riferisce che la signora RI 1 abita tuttora con
l'anziana madre e la sua situazione abitativa non è quindi cambiata rispetto
alla prima inchiesta CDA. Conferma inoltre che la curatela generale (art 398
CC) a favore dell'assicurata è tuttora applicata.
Le informazioni raccolte nel colloquio telefonico con il curatore
Considerandi
mi permettono di concludere che le condizioni poste all'art. 39b OAI non sono
assolte. Va quindi riconfermato il rifiuto al diritto al Contributo di
assistenza in quanto l'assicurata, con capacità limitata di esercitare i
diritti civili, non gestisce una propria economia domestica vivendo sotto lo
stesso tetto della madre.” (inc. AI doc. 156)
A seguito delle
osservazioni 7 novembre 2016 al progetto di decisione negativo, l’assistente
sociale ha riportato con annotazioni 16 novembre 2016 la telefonata avuta con
la madre dell’assicurata:
" Ho
telefonato alla madre dell’assicurata per aggiornare le informazioni in nostro
possesso a seguito delle osservazioni al progetto di decisione del 18 ottobre
2016.
inoltrate dal curatore, signor RA 1.
La signora __________ non condivide la proposta del curatore di
affittare un appartamento per la figlia e le sue badanti. Desidera che sua figlia
abiti con lei e desidera continuare a prepararle i pasti personalmente, come
afferma di essere tuttora in grado di fare.
Non è contraria alla presenza della badante durante le ore
pomeridiane – dalle 15 alle 17 – spazio di tempo in cui la badante può accompagnare
la figlia a fare una passeggiata o altre attività comuni. Per contro non
comprende l'imposizione di avere la badante anche dalle 21 alle ore 7 e, sempre
la stessa persona, dalle 9 alle 12. E' stato fatto un tentativo in questo senso
ma poi l'assicurata è stata ricoverata in Clinica __________ dove è degente da
quattro settimane. Sembra che il rientro a domicilio sia condizionato
dall'effettiva presenza della badante durante la notte.
La signora __________ afferma che l'appartamento è composto da
sole due camere da letto per cui non ha a disposizione uno spazio privato per
la badante. Questa condizione abitativa rende difficile la convivenza e le
abitudini familiari sono disturbate.
La signora __________ mi informa di essersi rivolta alla sua
avvocatessa per avere un aiuto nella difficile situazione in cui si trova. La
signora Fuechslin non condivide le scelte del curatore e spera che sua figlia
possa continuare a vivere con lei poiché non le pone alcuna difficoltà.
La signora __________ si è espressa in modo sicuro e chiaro, come
del resto aveva già fatto in occasione dei nostri incontri personali. Afferma
di essere in buona salute e tuttora autonoma nella cura della propria persona,
nella conduzione della propria economia domestica come pure nella preparazione
dei pasti per sé e la figlia.
Le presenti informazioni confermano nuovamente che non sono
assolte le condizioni per il riconoscimento del Contributo di assistenza.” (inc.
AI doc. 159)
Di conseguenza con la
decisione contestata l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la richiesta di un
contributo per l’assistenza.
Con il presente ricorso,
l’assicurata, per il tramite del suo curatore, sostenendo la lacunosità degli
accertamenti, ritiene che l’amministrazione non si sia espressa in merito al
fatto che “la presenza della badante, che adempie ai requisiti dell’art. 42
quinques lett. b, costituisce una comunità abitativa ai sensi del marg. no.2020
CCA. Tale circostanza è fondamentale per determinare il diritto al contributo
per l’assistenza, in quanto confuta la loro posizione secondo cui le condizioni
poste dall’art. 39b lett. a OAI non sarebbero assolte”.
In sede di risposta
l’Ufficio AI ha fatto valere quanto segue:
" (…)
Lo scrivente Ufficio Al prende atto che con effetto dal 16 aprile
2015.
è stata assunta nella funzione di assistente personale la signora __________
(cfr. contratto di lavoro, inc. Al, doc. 144, pag. 464/590). Secondo contratto
di lavoro l'assistente è stata assunta per 3 ore al giorno, dal lunedì al
venerdì dalle 14:00 alle 17:00, per la partecipazione alla vita sociale
dell'assicurata (cfr. allegato I al contratto, doc. 144, pag. 466/590). Per il
mese di aprile l'assistente ha presenziato per 33 ore.
Tale assunzione risulta essere conseguente alla situazione riportata
nel rapporto dell'assistente sociale redatto nel 2013 (cfr. rapporto
d'inchiesta per l'assegno grandi invalidi del 10 gennaio 2013, inc. Al, doc.
102, punto 3.1.6), dal quale risultava che la madre dell'assicurata non se la
sentiva più di uscire di casa e desiderava trovare una persona che potesse
accompagnare regolarmente la figlia all'esterno.
Tale assunzione non comporta una diversa valutazione del caso
rispetto alla decisione amministrativa resa il 16 marzo 2015 e confermata dal
TCA. Come verificato dall'assistente sociale con le annotazioni agli atti del
25.
agosto 2016 e 16 novembre 2016 (inc. Al, doc. 156 e 159) anche per il
periodo successivo l'assicurata ha continuato a vivere con la madre che, seppur
novantenne, continua ad occuparsi della figlia e della gestione dell'economia
domestica (non vi sono indicazioni contrarie ad oggi). L'assicurata continua a
non adempiere al presupposto dell'art. 39b lett. a OAI di una propria gestione
dell'economia domestica. Non vi è stata modifica nell'assetto abitativo tale da
potere riconoscere una comunità d'abitazione ai sensi della nota marginale n.
2020.
della CCA. (…)”. (Doc. IV pto. 11).
A tal riguardo nelle
osservazioni 20 febbraio 2017 il curatore dell’assicurata ha specificato:
" (…)
1.
L'assicurata sì che
convive con l'anziana madre (nata il __________1924) in una comunità abitativa
nell'appartamento ubicato ad Ascona, affittato da entrambi le parti come lo
illustra il contratto di locazione firmato sia dall'assicurata quanto
dall'anziana madre. Copia del contratto di locazione è già agli atti.
Il 16.4.2015, la signora __________
viene impiegata quale badante e più precisamente da lunedì a venerdì, sempre
dalle 14-17.00h, vedi anche copia del contratto di lavoro già in vostro
possesso.
Il 1.2.2016, la signora __________
viene impiegata in aggiunta alla signora __________ per coprire il sabato e la
domenica sempre dalle 15-17.00h. La persona è stata individuata dall'anziana
madre stessa, in quanto riferendo che non ce la faceva più a starci dietro alla
figlia.
Il 1.9.2016, la signora __________
viene impiegata allo scopo di coprire le notti dalle ore 21.00h alle 07.00h del
giorno successivo.
Il 1.9.2016 vien impiegata la signora
__________ per coprire la mattinata dalle 09.- 12.00h, poi sostituita dalla
signora __________ a partire dal 1.1.2017.
In conclusione insisto sul fatto che
finora non era stato possibile strutturare maggiormente gli aiuti a domicilio
(in particolare le assunzioni di personale), non perché non ci sia il bisogno,
ma proprio a causa delle contestazioni della madre, che rendono difficile
l'attuazione di un progetto che prevedrebbe invece un'assistenza domiciliare
continua. (…)”. (Doc. IV)
Se quindi rispetto alla
decisione 16 marzo 2015 la madre - tenuto conto dell’equipe di 3 badanti,
nonché di un’infermiera psichiatrica per la visita giornaliera - verosimilmente
non si occupa più direttamente della figlia, dall’altro, come risulta
dalla succitata trascrizione della telefonata del 16 novembre 2016, essa
continua a gestire l’economia domestica dell’appartamento per entrambe.
Determinante è che
l’assicurata continua a non gestire una propria economia domestica. A tal
riguardo va ricordato che, come riportato al consid. 2.2. del presente giudizio,
il contributo per assistenza richiede alla persona assicurata con limitata
capacità d’esercizio dei diritti civili una certa autonomia nel condurre un’economia
domestica, non limitata alla separazione di un proprio ambiente abitativo in
termini di spazio, ma che comprende per principio anche lo svolgimento delle
varie attività che comporta un’economia domestica propria, quali ad esempio
cucinare, ordinare l’alloggio, fare la spesa e il bucato, avere cura dei
vestiti ecc. nonché la necessaria pianificazione e organizzazione di queste azioni
(cfr. marg. 2019 CCA; in tal senso anche il riassunto della sentenza del
Tribunale delle assicurazioni del Canton Lucerna, menzionata al consid. 2.2, pubblicato in AJP 2014 pag. 1390: “ Art. 42quater
Abs. 1 und 2 IVG; Art. 39b IVV. Die
Anspruchsvoraussetzungen für den mit der 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, eingeführten
Assistenzbeitrag unterscheiden sich wesentlich von jenen im Pilotversuch
«Assistenzbudget». Einschränkungen ergeben sich namentlich im Hinblick auf
Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit; insoweit kommt dem Bundesrat
Regelungskompetenz zu. Das Kriterium «Führen eines eigenen Haushalts» gemäss
Art. 39b lit. a IVV entspricht der Intention von Gesetz- und Verordnungsgeber,
wonach für den Bezug eines Assistenzbeitrags ein gewisses Mindestmass an
Handlungsfähigkeit und entsprechender Selbstbestimmung und Eigenverantwortung
der versicherten Person vorausgesetzt wird. Die Führung eines eigenen Haushalts
besteht dabei nicht bloss in der räumlichen Abtrennung eines eigenen
Wohnbereichs. Vielmehr umfasst der Begriff der Haushaltsführung grundsätzlich
auch die Besorgung verschiedenster mit einer selbst bewohnten Wohnung
zusammenhängenden Tätigkeiten wie Ernährung, Wohnungspflege, Einkauf und
weitere Besorgungen, Wäsche und Kleiderpflege etc. sowie die entsprechende
Planung und Organisation dieser Verrichtungen. KGer LU, 2.9.2013 (S 12 412), 2013 I Nr. 41.; pubblicato
in AJP 2014 pag. 1390)].
In conclusione, come nella
precedente sentenza, il requisito di gestione di una propria economia domestica
ai sensi dell'art. 39b OAI non è dato, motivo per cui
l’assicurata non ha diritto ad un contributo per l’assistenza.
Visto quanto sopra, la
decisione contestata va confermata, mentre il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti