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Decisione

32.2017.8

Nessun contributo per l'assistenza ad un'assicurata con limitata capacità d'esercizio dei diritti civilo e sottoposta a curatela generale che vive con la madre novantenne nello stesso appartamento

17 agosto 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un

mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2;

c.

il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a

LAMal.

Nel calcolo

del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento

ospedaliero o semi ospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le

prestazioni d'aiuto (cpv. 2).

In deroga

all'articolo 64 cpv. 1 e 2 LPGA, l'assicurazione per l'invalidità non accorda

alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte dal

contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal (cpv. 3).

Il Consiglio federale stabilisce che

(cfr. art. 39a – j OAI):

a.

gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il

contributo per l'assistenza;

b.

gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni

d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza;

c.

i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro

secondo il CO, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le

prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da

un assistente (cpv. 4).

L'inizio e l'estinzione

del diritto al contributo per assistenza è disciplinato dall'art. 42 septies

LAI avente il seguente tenore:

" 1) In deroga all’articolo 24 LPGA il diritto al contributo per

l’assistenza

nasce al più presto nel

momento in cui l’assicurato rivendica tale diritto.

2) L’assicurato

ha diritto al contributo per l’assistenza per le prestazioni d’aiuto di cui dà

comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura.

3) Il diritto si estingue nel momento in cui

l’assicurato:

a) non

adempie più le condizioni di cui all’articolo 42quater;

b)

si avvale del diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia

secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o raggiunge l’età di pensionamento;

oppure

c. decede."

Va infine fatto presente

che l’art. 43ter LAVS stabilisce:

" La persona che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di

pensionamento o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita di

vecchiaia anticipata, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza versato

dall'assicurazione per l'invalidità continua a riceverlo per un importo al

massimo equivalente a quello ricevuto fino a quel momento. Al diritto al

contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli

articoli 42quater-42octies LAI.”

Secondo il marg. no. 1015 CCA

“per poter beneficiare della garanzia dei diritti acquisiti, l’assicurato

deve adempiere le condizioni di diritto e beneficare di ore di assistenza prima

di raggiungere il limite di età pensionamento (mese della riscossione della

rendita AVS). La data di fatturazione e del rimborso da parte dell’Ai non sono

rilevanti”.

2.4. Va ricordato che, conformemente

alla giurisprudenza, al pari di ogni altra ordinanza amministrativa, le

direttive dell'UFAS costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza

all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le

loro competenze volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni

legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano effetto solo

nei confronti di quest'ultima. In particolare, esse non creano delle nuove

regole giuridiche e non possono costringere gli amministrati ad adottare un

determinato comportamento. Non pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi

federali, tali direttive forniscono il punto di vista dell'amministrazione

sull'applicazione delle norme giuridiche ma non anche un'interpretazione

vincolante delle stesse. Senza pronunciarsi sulla loro validità, dal momento

che, non essendo delle decisioni, esse non possono essere impugnate in quanto

tali, il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e

se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non

conformi alle disposizioni legali applicabili. Per contro, il giudice ne tiene

conto nella misura in cui esse consentano nel caso di specie una corretta

interpretazione delle disposizioni di legge (DTF 131 V 45 consid. 2.3, 130 V

172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a,

126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.5. Nel caso in esame,

l'assicurata beneficia di un assegno per grandi invalidi e vive

in casa propria (non quindi in un istituto), motivo per cui i presupposti ex

art. 42 quater cpv. 1 lett. a e b LAI sono adempiuti.

Con risoluzione

del 17 febbraio 2015 l’ARP (Autorità di protezione dell’adulto) no. __________

ha istituito nei confronti dell’assicurata una curatela generale ai sensi

dell’art. 398 CC, nominando quale curatore il signor RA 1 (doc. A7). Secondo il

marg. 2018 CCA sono considerati assicurati con una capacità limitata di

esercitare i diritti civili, fra l’altro, le persone soggette a una curatela

generale (art. 398 CC).

L’Ufficio AI ha negato il

diritto al contributo di assistenza non essendo assolto il presupposto della “gestione

di una propria economia domestica” di cui all’art. 39b lett. a OAI -

condizione aggiuntiva alle succitate condizioni ex art. 42 quater cpv. 1 LAI

prevista per gli assicurati con una limitata capacità di esercitare i diritti

civili (cfr. supra consid. 2.2) - vivendo l’assicurata insieme alla madre, la

quale continua ad occuparsi della figlia. Pacifico è che l’interessata non

adempie a nessuno degli altri tre presupposti (non cumulativi) dell’art. 39b

lett. b - d OAI, non essendo in formazione, non svolgendo alcuna attività

lavorativa e non avendo in precedenza beneficiato, quando era minorenne, di un

contributo per l'assistenza.

2.6. Nella fattispecie concreta l’assistente

sociale ha preso contatto telefonico con il curatore dell’assicurata. Il

contenuto del colloquio è stato riassunto nelle annotazioni 25 agosto 2016:

" Ho

telefonato al curatore, signor RA 1, per informarmi riguardo la situazione

familiare dell'assicurata.

Il signor RI 1 riferisce che la signora RI 1 ha necessitato di

nuovi ricoveri ospedalieri e che le sue condizioni di salute sono peggiorate.

E' stato necessario aumentare le ore di presenza delle badanti attualmente

presenti dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17 il sabato e

la domenica. A breve la badante sarà assunta anche nelle ore mattutine dalle 9

alle 13 e durante la notte. In seguito sarà valutata anche la possibilità di inserire

la signora RI 1 in una struttura protetta.

Il signor RA 1 riferisce che la signora RI 1 abita tuttora con

l'anziana madre e la sua situazione abitativa non è quindi cambiata rispetto

alla prima inchiesta CDA. Conferma inoltre che la curatela generale (art 398

CC) a favore dell'assicurata è tuttora applicata.

Le informazioni raccolte nel colloquio telefonico con il curatore

Considerandi

mi permettono di concludere che le condizioni poste all'art. 39b OAI non sono

assolte. Va quindi riconfermato il rifiuto al diritto al Contributo di

assistenza in quanto l'assicurata, con capacità limitata di esercitare i

diritti civili, non gestisce una propria economia domestica vivendo sotto lo

stesso tetto della madre.” (inc. AI doc. 156)

A seguito delle

osservazioni 7 novembre 2016 al progetto di decisione negativo, l’assistente

sociale ha riportato con annotazioni 16 novembre 2016 la telefonata avuta con

la madre dell’assicurata:

" Ho

telefonato alla madre dell’assicurata per aggiornare le informazioni in nostro

possesso a seguito delle osservazioni al progetto di decisione del 18 ottobre

2016.

inoltrate dal curatore, signor RA 1.

La signora __________ non condivide la proposta del curatore di

affittare un appartamento per la figlia e le sue badanti. Desidera che sua figlia

abiti con lei e desidera continuare a prepararle i pasti personalmente, come

afferma di essere tuttora in grado di fare.

Non è contraria alla presenza della badante durante le ore

pomeridiane – dalle 15 alle 17 – spazio di tempo in cui la badante può accompagnare

la figlia a fare una passeggiata o altre attività comuni. Per contro non

comprende l'imposizione di avere la badante anche dalle 21 alle ore 7 e, sempre

la stessa persona, dalle 9 alle 12. E' stato fatto un tentativo in questo senso

ma poi l'assicurata è stata ricoverata in Clinica __________ dove è degente da

quattro settimane. Sembra che il rientro a domicilio sia condizionato

dall'effettiva presenza della badante durante la notte.

La signora __________ afferma che l'appartamento è composto da

sole due camere da letto per cui non ha a disposizione uno spazio privato per

la badante. Questa condizione abitativa rende difficile la convivenza e le

abitudini familiari sono disturbate.

La signora __________ mi informa di essersi rivolta alla sua

avvocatessa per avere un aiuto nella difficile situazione in cui si trova. La

signora Fuechslin non condivide le scelte del curatore e spera che sua figlia

possa continuare a vivere con lei poiché non le pone alcuna difficoltà.

La signora __________ si è espressa in modo sicuro e chiaro, come

del resto aveva già fatto in occasione dei nostri incontri personali. Afferma

di essere in buona salute e tuttora autonoma nella cura della propria persona,

nella conduzione della propria economia domestica come pure nella preparazione

dei pasti per sé e la figlia.

Le presenti informazioni confermano nuovamente che non sono

assolte le condizioni per il riconoscimento del Contributo di assistenza.” (inc.

AI doc. 159)

Di conseguenza con la

decisione contestata l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la richiesta di un

contributo per l’assistenza.

Con il presente ricorso,

l’assicurata, per il tramite del suo curatore, sostenendo la lacunosità degli

accertamenti, ritiene che l’amministrazione non si sia espressa in merito al

fatto che “la presenza della badante, che adempie ai requisiti dell’art. 42

quinques lett. b, costituisce una comunità abitativa ai sensi del marg. no.2020

CCA. Tale circostanza è fondamentale per determinare il diritto al contributo

per l’assistenza, in quanto confuta la loro posizione secondo cui le condizioni

poste dall’art. 39b lett. a OAI non sarebbero assolte”.

In sede di risposta

l’Ufficio AI ha fatto valere quanto segue:

" (…)

Lo scrivente Ufficio Al prende atto che con effetto dal 16 aprile

2015.

è stata assunta nella funzione di assistente personale la signora __________

(cfr. contratto di lavoro, inc. Al, doc. 144, pag. 464/590). Secondo contratto

di lavoro l'assistente è stata assunta per 3 ore al giorno, dal lunedì al

venerdì dalle 14:00 alle 17:00, per la partecipazione alla vita sociale

dell'assicurata (cfr. allegato I al contratto, doc. 144, pag. 466/590). Per il

mese di aprile l'assistente ha presenziato per 33 ore.

Tale assunzione risulta essere conseguente alla situazione riportata

nel rapporto dell'assistente sociale redatto nel 2013 (cfr. rapporto

d'inchiesta per l'assegno grandi invalidi del 10 gennaio 2013, inc. Al, doc.

102, punto 3.1.6), dal quale risultava che la madre dell'assicurata non se la

sentiva più di uscire di casa e desiderava trovare una persona che potesse

accompagnare regolarmente la figlia all'esterno.

Tale assunzione non comporta una diversa valutazione del caso

rispetto alla decisione amministrativa resa il 16 marzo 2015 e confermata dal

TCA. Come verificato dall'assistente sociale con le annotazioni agli atti del

25.

agosto 2016 e 16 novembre 2016 (inc. Al, doc. 156 e 159) anche per il

periodo successivo l'assicurata ha continuato a vivere con la madre che, seppur

novantenne, continua ad occuparsi della figlia e della gestione dell'economia

domestica (non vi sono indicazioni contrarie ad oggi). L'assicurata continua a

non adempiere al presupposto dell'art. 39b lett. a OAI di una propria gestione

dell'economia domestica. Non vi è stata modifica nell'assetto abitativo tale da

potere riconoscere una comunità d'abitazione ai sensi della nota marginale n.

2020.

della CCA. (…)”. (Doc. IV pto. 11).

A tal riguardo nelle

osservazioni 20 febbraio 2017 il curatore dell’assicurata ha specificato:

" (…)

1.

L'assicurata sì che

convive con l'anziana madre (nata il __________1924) in una comunità abitativa

nell'appartamento ubicato ad Ascona, affittato da entrambi le parti come lo

illustra il contratto di locazione firmato sia dall'assicurata quanto

dall'anziana madre. Copia del contratto di locazione è già agli atti.

Il 16.4.2015, la signora __________

viene impiegata quale badante e più precisamente da lunedì a venerdì, sempre

dalle 14-17.00h, vedi anche copia del contratto di lavoro già in vostro

possesso.

Il 1.2.2016, la signora __________

viene impiegata in aggiunta alla signora __________ per coprire il sabato e la

domenica sempre dalle 15-17.00h. La persona è stata individuata dall'anziana

madre stessa, in quanto riferendo che non ce la faceva più a starci dietro alla

figlia.

Il 1.9.2016, la signora __________

viene impiegata allo scopo di coprire le notti dalle ore 21.00h alle 07.00h del

giorno successivo.

Il 1.9.2016 vien impiegata la signora

__________ per coprire la mattinata dalle 09.- 12.00h, poi sostituita dalla

signora __________ a partire dal 1.1.2017.

In conclusione insisto sul fatto che

finora non era stato possibile strutturare maggiormente gli aiuti a domicilio

(in particolare le assunzioni di personale), non perché non ci sia il bisogno,

ma proprio a causa delle contestazioni della madre, che rendono difficile

l'attuazione di un progetto che prevedrebbe invece un'assistenza domiciliare

continua. (…)”. (Doc. IV)

Se quindi rispetto alla

decisione 16 marzo 2015 la madre - tenuto conto dell’equipe di 3 badanti,

nonché di un’infermiera psichiatrica per la visita giornaliera - verosimilmente

non si occupa più direttamente della figlia, dall’altro, come risulta

dalla succitata trascrizione della telefonata del 16 novembre 2016, essa

continua a gestire l’economia domestica dell’appartamento per entrambe.

Determinante è che

l’assicurata continua a non gestire una propria economia domestica. A tal

riguardo va ricordato che, come riportato al consid. 2.2. del presente giudizio,

il contributo per assistenza richiede alla persona assicurata con limitata

capacità d’esercizio dei diritti civili una certa autonomia nel condurre un’economia

domestica, non limitata alla separazione di un proprio ambiente abitativo in

termini di spazio, ma che comprende per principio anche lo svolgimento delle

varie attività che comporta un’economia domestica propria, quali ad esempio

cucinare, ordinare l’alloggio, fare la spesa e il bucato, avere cura dei

vestiti ecc. nonché la necessaria pianificazione e organizzazione di queste azioni

(cfr. marg. 2019 CCA; in tal senso anche il riassunto della sentenza del

Tribunale delle assicurazioni del Canton Lucerna, menzionata al consid. 2.2, pubblicato in AJP 2014 pag. 1390: “ Art. 42quater

Abs. 1 und 2 IVG; Art. 39b IVV. Die

Anspruchsvoraussetzungen für den mit der 6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket, eingeführten

Assistenzbeitrag unterscheiden sich wesentlich von jenen im Pilotversuch

«Assistenzbudget». Einschränkungen ergeben sich namentlich im Hinblick auf

Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit; insoweit kommt dem Bundesrat

Regelungskompetenz zu. Das Kriterium «Führen eines eigenen Haushalts» gemäss

Art. 39b lit. a IVV entspricht der Intention von Gesetz- und Verordnungsgeber,

wonach für den Bezug eines Assistenzbeitrags ein gewisses Mindestmass an

Handlungsfähigkeit und entsprechender Selbstbestimmung und Eigenverantwortung

der versicherten Person vorausgesetzt wird. Die Führung eines eigenen Haushalts

besteht dabei nicht bloss in der räumlichen Abtrennung eines eigenen

Wohnbereichs. Vielmehr umfasst der Begriff der Haushaltsführung grundsätzlich

auch die Besorgung verschiedenster mit einer selbst bewohnten Wohnung

zusammenhängenden Tätigkeiten wie Ernährung, Wohnungspflege, Einkauf und

weitere Besorgungen, Wäsche und Kleiderpflege etc. sowie die entsprechende

Planung und Organisation dieser Verrichtungen. KGer LU, 2.9.2013 (S 12 412), 2013 I Nr. 41.; pubblicato

in AJP 2014 pag. 1390)].

In conclusione, come nella

precedente sentenza, il requisito di gestione di una propria economia domestica

ai sensi dell'art. 39b OAI non è dato, motivo per cui

l’assicurata non ha diritto ad un contributo per l’assistenza.

Visto quanto sopra, la

decisione contestata va confermata, mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti