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Decisione

32.2017.81

Nuova domanda. Rifiuto del diritto a prestazioni. Conferma della valutazione medica (SMR), dell'inchiesta casalinga e della valutazione economica in corretta applicazione del metodo misto

18 dicembre 2017Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i letti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

4%

Prima

del danno alla salute si occupava in un unico momento di tutte le pulizie dell'abitazione.

Con il presentarsi dei problemi alla schiena ha dovuto modificare le sue

abitudini suddividendo il lavoro in più momenti della settimana e richiedendo

un maggior aiuto al marito. L'aspirapolvere e lo straccio sono ancora eseguiti

dall'assicurata ma la resistenza fisica è notevolmente diminuita, riesce ora a

pulire un locale alla volta impiegando un tempo maggiore e fermandosi più volte

a riposare. Le pulizie delle scale esterne all'abitazione (a carico degli inquilini

del palazzo a turno) sono ora state delegate a una donna delle pulizie. Nel

cambio delle lenzuola e nella pulizia di vetri e finestre viene aiutata dal

marito e dai figli.

La

percentuale proposta tiene conto della necessità di cambiare frequentemente

postura, della necessità di pause supplementari, del bisogno di suddividere le

pulizie su più momenti della settimana e degli impedimenti nel sollevamento di

pesi superiori ai 5kg. Si considera un allungamento dei tempi ma anche

l'esigibilità di collaborazione da parte del marito.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e

rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

10%

percentuale di invalidità

1%

In

precedenza si occupava di persona di tutte le spese, anche quelle più pesanti.

Continua a fare le spese più leggere e, grazie alla vicinanza dei negozi, si

sposta a piedi più volte a settimana. In occasione di acquisti più consistenti

si fa aiutare dal marito nel trasporto e nel sollevamento dei pesi. La signora RI

1 continua a occuparsi dei pagamenti servendosi del sistema e-banking, a

colloquio non riferisce difficoltà.

Viene

unicamente considerato un minor rendimento dovuto al bisogno di suddividere su

più giorni il carico di spesa per evitare carichi pesanti. La collaborazione

del marito nel trasporto degli acquisti più voluminosi è esigibile.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,

ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

10%

percentuale di invalidità

2%

Prima

del danno alla salute svolgeva il bucato in completa autonomia, con l'insorgere

dei dolori alla schiena ha richiesto l'aiuto del marito nel trasporto della

cesta o suddivide il carico di bucato in più ceste così da evitare di sollevare

pesi eccessivi. Avendo a disposizione una lavanderia propria spiega di fare il

bucato su più giorni della settimana così da non affaticarsi troppo. Stende

sullo stendino e si fa aiutare unicamente a distendere i capi più voluminosi. La

signora RI 1 spiega che ha imparato a stirare il minimo indispensabile,

limitandosi a piegare con cura. Lo stiro è un'attività dolorosa per le continue

torsioni del busto.

Gli

impedimenti sono valutabili al 10 %, percentuale che tiene conto dell’esigibilità

della collaborazione del coniuge come pure dei limiti funzionali descritti

medicalmente.

5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

-.-

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,

attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,

volontariato

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

-.-

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

11,5%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non

può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Il marito e i figli.

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla

capacità al lavoro?

Marzo 2014. (…)" (doc. AI 93/422-425).

Sulla base degli

accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l’assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva dell’11,5%.

Detto questo, va

sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

Considerandi

parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente

contestato.

In secondo luogo occorre

prendere in considerazione l’aiuto dei famigliari nelle faccende domestiche. A

questo proposito va evidenziato come l’assistente sociale abbia considerato

l’aiuto del marito e dei figli e che l’insorgente non ha contestato che lei

stessa ha delegato alcune attività ai familiari.

Quanto all’aiuto dei

familiari va rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere conto

anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di

reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale

consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;

Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro

di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con

riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le

quali tengono giustamente conto della collaborazione dei familiari.

Va qui attirata

l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il

danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF

115.

V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone

occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa

e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al

lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo

all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze

(DTF 133 V 504 consid. 4.2; vedi anche la STFA I 35/00 del 14 luglio 2000,

consid. 3 con riferimenti).

Il TF, nella STF

9C_701/2016 del 1. marzo 2017, ha ribadito questo concetto argomentando:

" (…)

4.3

Dass die Vorinstanz

von der "Schadenminderungspflicht der Familienangehörigen" gesprochen

hat, schadet nicht, hat sie doch mit Verweis auf BGE 133 V 504 E. 4.2 S. 509 f.

zutreffend präzisiert, dass die Versicherte (im Rahmen der sie selber

treffenden Schadenminderungspflicht) die Hilfe ihrer Familienangehörigen in

Anspruch nehmen muss (vgl. auch BGE 141 V 642 E. 4.3.2 S. 648 mit Hinweisen).

Anhaltspunkte dafür, dass die Abklärungsperson diese Mithilfe in unzumutbarem

Ausmass berücksichtigt haben soll, sind nicht ersichtlich. (…)" (STF

9C_701/2016 del 1. marzo 2017 consid. 4.3)

Ora, tenuto conto

dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97

consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in

linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere

a tali inchieste, la valutazione di cui all’inchiesta del 29 novembre 2016 va

confermata.

Infatti, un intervento da

parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente

erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

In particolare non è

possibile concludere per un apprezzamento chiaramente erroneo solo per il fatto

che, secondo l’insorgente, per i punti 5.3, 5.4 e 5.5, visto “(…) il netto

aumento del tempo necessario per queste mansioni e il fatto che parte di esse

abbia dovuto essere attribuita a terze persone […] le limitazioni indicate

dovrebbero portare ad un riconoscimento del 50% di impedimento. (...)”

(doc. I, punto 8, pag. 3). In effetti, l’assistente sociale ha evidenziato al

punto 5.3 che “(…) si considera un allungamento dei tempi ma anche

l’esigibilità di collaborazione da parte del marito. (…)” (doc. AI 57/183),

al punto 5.4 che “(…) la collaborazione del marito nel trasporto degli

acquisti più voluminosi è esigibile. (…)” (doc. AI 57/183) e al punto 5.5

che la percentuale degli impedimenti “(…) tiene conto dell’esigibilità della

collaborazione del coniuge (...)” (doc. AI 57/183).

In casu non solo non vi

sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso viene

in sostanza confermato anche dal medico SMR dr. __________ che, nel rapporto

finale dell’8 luglio 2016, ha concluso per un’incapacità lavorativa nelle mansioni

consuete di casalinga del 10% (cfr. doc. AI 54/174).

Per tutti i motivi

suesposti la valutazione dell’assistente sociale del 16 gennaio 2017

(invalidità quale casalinga dell’11,5%; cfr. doc. AI 57/185) va dunque

confermata.

Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze

concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di

importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado

d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe

stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Di

conseguenza l’impedimento nell’attività di casalinga è dell’11,5% e deve essere

posto alla base del presente giudizio non essendoci nessun motivo (fattuale e

medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in

sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.

Va qui

rilevato che (come si vedrà al prossimo considerando) anche volendo applicare

un impedimento del 50% ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 – ottenendo, quindi, come

indicato dall’insorgente, un impedimento globale per la parte casalinga del

29.

%: “(…) l’applicazione di fattori di impedimento del 50% ai punti 5.3,

5.4

e 5.5 dell’inchiesta economica porterebbe ad un grado di invalidità di

casalinga del 29,5% (…)” (I, punto 13, pag. 4) – il risultato non

cambia.

2.11.3

Visti i gradi d’impedimento, per

la parte salariata del 23% (cfr. consid. 2.11.1) e per quella casalinga

dell’11,5% (cfr. consid. 2.11.2), rispettando la suddivisione dei campi

d’attività (83% salariata e 17% casalinga; cfr. consid. 2.6) e in applicazione

del metodo misto (cfr. consid. 2.4 e 2.6) il grado d’invalidità

globale si attesta al 21% (83 [parte salariata] x 23% [impedimento

parte lucrativa] + 17 [parte casalinga] x 11,5% [tasso di impedimento nelle

mansioni consuete] = 19.09% + 1,95% = 21,04%, arrotondato al 21% secondo la DTF

130.

V 121 consid. 3.2).

Questo grado d’invalidità

non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.2).

Anche nell’ipotesi in cui

si volesse riconoscere un impedimento per la parte casalinga del 29,5% il grado

d’invalidità globale non raggiungerebbe la soglia pensionabile del 40%.

In questo caso, ritenuta

la quota del 17% per la parte casalinga, l’impedimento in questo campo sarebbe

del 5.01% (17 x 29,5% = 5.01%) e aggiunto all’impedimento del 19.09% della

parte salariata porterebbe ad un grado d’invalidità globale non pensionabile

del 24% (5.01% + 19.09% = 24.10%).

2.12

Da quanto sopra esposto

risulta che a ragione l’amministrazione ha negato all’insorgente il diritto a

prestazioni.

2.13

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso

respinto.

2.14

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito delle

vertenze, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti