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Decisione

32.2017.82

Restituzione di prestazioni indebitamente percepite. Violazione del diritto di essere sentito per non aver l'amministrazione indicato il motivo della restituzione. Perenzione del diritto di restituzio

4 agosto 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i 64 anni, gli uomini i 65 anni. Il cpv. 3 del medesimo articolo non può dunque

che intendersi: "si ritiene che paghino contributi propri, qualora il

coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi

assicurati senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa o

gli assicurati che lavorano nell'azienda del proprio coniuge, se non riscuotono

alcun salario in contanti". Da ciò si deduce che, se una persona non è assicurata

all'AVS, essa non è sottoposta all'obbligo contributivo, né può, quindi,

beneficiare della presunzione del versamento di questi contributi qualora in

coniuge ne abbia versato, per il tramite di un'attività lucrativa, un importo

pari almeno al doppio del contributo minimo.

Quindi ne

discende che per gli anni 1994 (parziale), 1995, 1996 e 1997, l'interessata,

contrariamente al calcolo allestito nel 2002, non poteva essere qualificata

assicurata, non avendo aderito all'assicurazione facoltativa AVS/AI, poiché

residente all'estero, e quindi beneficiare della copertura assicurativa

garantita dall'ex-coniuge.

Questi

anni non possono nemmeno essere assimilati a periodi contributivi secondo

l'articolo 29ter cpv. 2 lett. c LAVS poiché, anche in questo caso, la

condizione per cui possono essere computati accrediti per compiti educativi è

quella per cui i genitori devono

essere

persone assicurate conformemente all’art. 1a cpv. 1-4 o all'articolo 2

LAVS (cfr. marg. 5419 delle DR).

L'UAI ha

pertanto riconsiderato il calcolo a suo tempo eseguito (decisioni del 15 febbraio

2002), essendo manifestamente errato e considerato che la sua modifica riveste

un'importanza notevole poiché in presenza di una prestazione periodica.

3. In

merito alla perenzione del diritto a richiedere la restituzione

Il

termine annuo di perenzione (cfr. 25 cpv. 2 LPGA) inizia normalmente a

decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto

rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119V 431 consid. 3a

pag. 433; 110 V 304.).

In caso

di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il

termine non decorre però al momento in cui esso è stato commesso, bensì da

quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio

in occasione di un controllo) rendersi conto dello sbaglio commesso in base

all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383

e 385).

Ora,

l'amministrazione è venuta a conoscenza dell'errore di calcolo in data 13 dicembre

2016 con il deposito del formulano ufficiale "Richiesta di calcolo di una

rendita futura".

Tuttavia,

da una verifica degli atti componenti l'intero incarto della Cassa si può ammettere

che l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto rendersi conto dello sbaglio commesso

allorché è stata chiamata già una prima volta, in data 13 febbraio 2013, a

pronunciarsi sempre in merito a un calcolo previsionale di rendita.

Ne

consegue che il diritto alla restituzione delle prestazioni versate a torto

sarebbe perento il 13 febbraio 2014. Essendo stata formalizzata il 13 aprile

2017, la domanda di restituzione si rileva perciò tardiva.

Fanno

però eccezione le prestazioni versate nell'anno che ha preceduto l'emanazione

della decisione di restituzione, segnatamente quelle per i mesi da aprile 2016

a aprile 2017, per complessivi fr. 3'614.- (cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14

dicembre 2012) così nel dettagliato:

Rendite percepite

Ÿ RI 1 (rendita AI)

dal 01.04.2016 al 30.04.2017

mesi 13 a fr. 931.- fr. 12'103.-

Ÿ _____________ (rendita completiva per figli)

Dal 01.04.2016 al 30.04.2016

mesi 13 a fr. 372.- fr. 4'836.-

totale fr.

16'939.-

Rendite di diritto

Ÿ RI 1 (rendita AI)

dal 01.04.2016 al 30.04.2017

mesi 13 a fr. 732.- fr. 9'516.-

Ÿ ______________ (rendita completiva per figli)

dal 01.04.2016 al 30.04.2017

mesi 13 a fr. 293.- fr. 3’809.-

totale fr.

13'325.-

rendite percepite fr.

16'939.-

./. rendite di diritto fr.

13'325.-

Saldo a nostro favore fr.

3'614.-

Pertanto, lo scrivente Ufficio

propone l'accoglimento parziale del ricorso, vale a dire che l'assicurata è

chiamata a restituire unicamente quanto percepito indebitamente per il periodo

aprile 2016 - aprile 2017, e meglio fr. 3'614.-. (…)” (doc. IV)

- con osservazioni 30 giugno

2017 l’insorgente si è dichiarata d’accordo con la richiesta di versamento di

fr. 3'164.-- formu-lata dall’amministrazione (cfr. VIII);

- la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010

dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- nel caso concreto,

con la decisione impugnata l’ammini-strazione ha stabilito l’obbligo di RI 1 –

al beneficio di una rendita d’invalidità (con rendita per figli) da ottobre

1998 (doc. AI 29) – alla restituzione delle rendite percepite a far tempo da

maggio 2012 (fr. 16'632.--), limitandosi ad indicare di aver “costatato

che il calcolo della sua rendita d’invalidità non era corretto. Per tale

motivo, siamo costretti a chiederle le prestazioni versate a torto con effetto

1° maggio 2012 (5 anni di retroattività)” ed esponendo in seguito

il calcolo delle prestazioni indebitamente percepite;

- come detto,

con il gravame l’insorgente lamenta, tra l’altro, u-na violazione del diritto

Considerandi

di essere sentiti per aver l’ammini-strazione emesso una decisione non

motivata;

- l'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono alle

parti il diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di

essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato

di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,

quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130

consid. 2b con riferimenti). La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere

sentito anche l’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione affinché il

destinatario possa capirla, eventualmente contestarla e l’autorità di ricorso

esercitare il proprio controllo. Per soddisfare tali esigenze, è sufficiente

che l’autorità menzioni almeno succintamente i motivi su cui essa ha fondato la

propria decisione; essa non ha dunque l’obbligo di esporre e di pronunciarsi su

tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocate dalle parti; essa può per

contro li-mitarsi ai punti essenziali per la decisione da rendere (DTF 133 III

439.

consid. 3.3 e i riferimenti ivi citati).

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale,

la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere

delle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437 consid.

3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e ivi riferimenti). Secondo la giurisprudenza, la

violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una

particolare gravità - é sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi

dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La riparazione

di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V

431.

consid. 3d/aa);

- nel

caso in esame, nella decisione impugnata non viene neppur succintamente

indicato il motivo giustificante il riesame (riconsiderazione) del diritto alla

rendita alla base della richiesta di restituzione. Si è pertanto confrontati

con una palese violazione del diritto di essere sentiti che l’insorgente giustamente

invoca con il gravame;

- come

detto, con la risposta di causa l’autorità intimata ha tuttavia proposto di

stabilire in fr. 3'164.-- (in luogo dei fr. 16’632.-- indicati nella decisione

impugnata) l’importo da restituire, esponendone i motivi ed illustrando il

relativo calcolo;

- l'art.

25.

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il

suo e-ventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3

e 4 OPGA). Secondo il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il diritto di

esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui

l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi

cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Nella sentenza 9C_744/2012

del 15 gennaio 2013 l’Alta Corte ha ricordato che l'obbligo di restituzione è

di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione

(erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica;

art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della decisione all'origine

delle prestazioni in causa (DTF

130.

V 318 consid. 5.2 p. 319 con riferimenti). La rettifica

di una decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto di

principio l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a

torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene

con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una

differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a

questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono

segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF

9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR

2012.

IV Nr. 35 pag. 136 e DTF

119.

V 431 consid. 2 p. 432;). In tal caso, la modifica della

prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85

cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di informare da parte

dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF

9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33

p. 131). La restituzione può essere dovuta anche a seguito di una revisione materiale

di una decisione ai sensi dell’art. 17 LPGA in base alla quale il versamento

delle prestazioni è risultato in seguito indebito (Kieser, ATSG-Kommentar,

2009, ad art. 25 n.12 p. 355). In questo caso, come accennato, se il mancato

adattamento delle prestazioni è riconducibile ad una violazione dell'obbligo di

informare ai sensi dell’art. 77 OAI, allora l’adattamento ha effetto ex tunc e

la restituzione può essere chiesta con effetto retroattivo (in argomento cfr.

STF 9C_409/2013 del 20 settembre 2013);

- nel caso in disamina, come

visto, nella risposta di causa l’amministrazione ha indicato nel dettaglio i

motivi che l’hanno indotta a riconsiderare l’ammontare della rendita a partire

da maggio 2012 (errore nella ripartizione dei redditi a seguito di divorzio). L’Ufficio

AI ha altresì ammesso che essa avrebbe potuto accorgersi dell’errore già nel

febbraio 2013 nell’ambito del calcolo previsionale di rendita richiesto

dall’assicurata. Precisa quindi che avendo emanato la decisione di restituzione

delle prestazioni solo nell’aprile 2017, il diritto alla restituzione risulta

perento eccezione fatta per le prestazioni versate nell’anno che precede

l’emanazione della decisione qui impugnata, ossia quelle relative al periodo da

aprile 2016 a aprile 2017 per un totale di fr. 3'614.--. Postula di conseguenza

il parziale accoglimento del gravame;

- l’insorgente medesima, per

il tramite del suo patrocinatore, si è dichiarata d’accordo con la richiesta di

giudizio formulata dall’Ufficio AI (cfr. VI);

- alla luce degli atti

all’inserto e della normativa applicabile, le motivazioni addotte con la

risposta di causa e la conseguente proposta di giudizio paiono effettivamente condivisibili.

Infatti, prestando la dovuta attenzione e diligenza (il termine annuo di

perenzione comincia infatti normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione,

usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle

circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione

[DTF 124 V 380 consid. 2] e ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di

tutti gli elementi decisivi nel caso concreto, dalla cui conoscenza risulti di

principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona

[DTF 111 V 17]) nell’ambito della previsione del calcolo di rendita

chiesta dall’assicurata nel febbraio 2013 (doc. AI 126-132) l’amministrazione

avrebbe dovuto rendersi conto del-l’errore di calcolo della rendita

(segnatamente nella determinazione del periodo di contribuzione; cfr. risposta

di causa pp. 3 - 4) commesso in occasione dell’emissione delle precedenti

decisioni del 15 maggio 2002;

- stante quanto sopra, in

parziale accoglimento del gravame la decisione impugnata deve essere annullata

e l’importo da restituire cifrato in fr. 3'164.--, quando si consideri che non

vi è perenzione del diritto di richiedere la restituzione di prestazioni

erogate nell’anno che precede l’emanazione della relativa decisione (in casu

aprile 2017), il termine annuo di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non potendo cominciare

a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (STCA

32.2014.183

del 7 ottobre 2015 e ivi riferimenti alla giurisprudenza federale);

- l’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la

domanda di ripristino dell’effetto sospensivo formulata con il gravame;

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008) ritenuto che le spese

vanno prelevate anche in caso di dispendio minimo (STF 8C_163/2012 del 12

aprile 2012);

- visto l’esito del ricorso e

considerato che la censura di carenza di motivazione del provvedimento

impugnato sollevata con il gravame meritava in sé, come accennato, pieno accoglimento,

le spese di procedura di fr. 500.-- vanno poste interamente a carico

dell’Ufficio AI che rifonderà inoltre all’insorgente, patrocinata in causa da

un avvocato, ripetibili per fr. 1'500.--;

Dispositivo

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione del 13

aprile 2017 è annullata.

§§ RI 1 deve restituire

all’Ufficio AI la somma di fr. 3'164.--.

2.- Le spese di fr. 500.--, sono

poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- per

ripetibili (IVA compresa).

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti