32.2017.82
Restituzione di prestazioni indebitamente percepite. Violazione del diritto di essere sentito per non aver l'amministrazione indicato il motivo della restituzione. Perenzione del diritto di restituzio
4 agosto 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.82
rg/gm
Lugano
4 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 aprile 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 13 aprile 2017
l’Ufficio AI, nell’ambito del riesa-me delle rendite percepite da RI 1, ha ordinato
a quest’ultima la restituzione di fr. 16’632.--(im-porto corrispondente alle
prestazioni versate da maggio 2012), togliendo inoltre l’effetto sospensivo ad
un eventuale ricorso (doc. A);
- contro suddetta decisione
insorge l’assicurata dinanzi al TCA per il tramite dell’avv. RA 1. Evidenziando
l’assenza di motivazione della richiesta di rimborso, la non chiarezza e l’in-comprensibilità
del calcolo nonché la tardività dell’ordine di restituzione, l’insorgente –
istando per il ripristino dell’effetto sospensivo – postula l’annullamento
della decisione;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha osservato:
" (…) L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (in
seguito UAI), con decisione del 13 aprile 2017, ha riconsiderato l'ammontare,
retroattivamente al 1° maggio 2012, della mezza rendita Al a favore dell'assicurata
poiché in sede di verifiche si è appurato un errore , di cui meglio si dirà in
seguito, nella ripartizione dei redditi dovuta allo scioglimento del matrimonio
per divorzio. Con la medesima decisione è stato aggiuntivamente chiesto il
rimborso della somma di fr. 16'632.- , corrispondente all'ammontare versato in
eccesso dal 1° maggio 2012 al 30 aprile 2017.
Mediante
il ricorso 19 maggio 2017 si contestano la decurtazione degli importi della
mezza rendita Al messa in atto dall'amministrazione nonché la perenzione del diritto
dell'UAI a chiedere la relativa restituzione e conseguentemente l'annullamento
della decisione impugnata.
Contestualmente
alla presentazione dell'allegato ricorsuale, l'assicurata chiede il ripristino
dell'effetto sospensivo.
(…).
Con la
contestata decisione del 13 aprile 2017 l'UAI ha riconsiderato le mensilità dovute
alla signora RI 1 quali mezza rendita Al, retroattivamente al 1° maggio 2012,
poiché la ripartizione dei redditi, quale persona il cui matrimonio è stato
sciolto per divorzio, ha erroneamente interessato anche gli anni 1995, 1996
1997.
L'articolo
25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente percepite devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buon fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per
giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la
restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V42
cons. 2b).
Per
l'articolo 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti o nuovi
mezzi di prova. Per il capoverso 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni
o sulle decisioni su opposizione formalmente cresciute in giudicato se è
provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole
importanza.
Nella
fattispecie, con decisioni del 15 febbraio 2002, l'assicurata è stata posta al
beneficio di una mezza rendita Al (grado 50%) calcolata sulla base di un
periodo di contribuzione di 22 anni e una scala di rendita 44.
La Cassa
- la quale fra l'altro collabora all'accertamento dei presupposti assicurativi
(art. 60 cpv. 1 lett. a LAI) e versa le prestazioni (art. 60 cpv. 1 lett. c
LAI) - ha infatti determinato un periodo di contribuzione completo, ritenendo
che l'assicurata avesse comunque contribuito anche per il tramite del marito
per gli anni dal 1984 al 1996 (cfr. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS).
Per
l'anno 1997 l'assicurata era stata considerata assicurata tramite il computo di
accrediti per compiti educativi (cfr. art. 29te1 cpv. 2 lett. c LAVS).
Con
l'inoltro, nel corso del mese di dicembre 2016, della richiesta di calcolo di
una rendita futura a emerso che l'assicurata è stata affiliata all'AVS/AI facoltativa,
poiché domiciliata all'estero, dal 01.04.1984 al 30.06.1993, data alla quale è
rientrata in Svizzera. Inoltre, dal 06.1994 al 08.1998 ha nuovamente trasferito
il domicilio all'estero senza però, questa
volta,
aderire all'assicurazione facoltativa. Queste circostanze hanno avuto quale
conseguenza un nuovo calcolo del periodo di contribuzione e meglio lo stralcio
dal conteggio degli anni contributivi 1995, 1996 e 1997 e il computo parziale
dell'anno 1994 (5 mesi).
Innanzitutto
risulta confermato che la signora RI 1 è stata affiliata all'AVS/AI facoltativa
dal 01.04.1984 al 30.06.1993, data alla quale è rientrata in Svizzera. Durante
questo periodo l'ex-marito, signor ___________, è rimasto affiliato all'AVS/AI
obbligatoria contribuendo sufficientemente per esentarla dal pagamento dei
contributi in applicazione dell'articolo 3 cpv. 3 LAVS (cfr. mail Cassa
svizzera di compensazione - Assicurazione facoltativa - del 12 aprile 2017.
Tuttavia, affinché si possa applicare quest'ultima normativa, e quindi
correlandola con l'articolo 29ter cpv. 2 lett. b LAVS, il coniuge che beneficia
della "copertura" contributiva dell'altro coniuge deve nondimeno essere
assicurato all'AVS nel periodo corrispondente.
Infatti,
l'articolo 3 è incluso nel Capitolo II "Contributi", nel titolo A
"Contributi degli assicurati" nella parte 1 "Obbligo di
pagare i contribuiti". Trattando dunque dell'obbligo che incombe agli assicurati,
è inevitabile che il cpv. 1 dell'articolo 3 non possa che specificare che
"Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che
esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,
l'obbligo contributivo inizia il 10 gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono
Fatti
i 64 anni, gli uomini i 65 anni. Il cpv. 3 del medesimo articolo non può dunque
che intendersi: "si ritiene che paghino contributi propri, qualora il
coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi
assicurati senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa o
gli assicurati che lavorano nell'azienda del proprio coniuge, se non riscuotono
alcun salario in contanti". Da ciò si deduce che, se una persona non è assicurata
all'AVS, essa non è sottoposta all'obbligo contributivo, né può, quindi,
beneficiare della presunzione del versamento di questi contributi qualora in
coniuge ne abbia versato, per il tramite di un'attività lucrativa, un importo
pari almeno al doppio del contributo minimo.
Quindi ne
discende che per gli anni 1994 (parziale), 1995, 1996 e 1997, l'interessata,
contrariamente al calcolo allestito nel 2002, non poteva essere qualificata
assicurata, non avendo aderito all'assicurazione facoltativa AVS/AI, poiché
residente all'estero, e quindi beneficiare della copertura assicurativa
garantita dall'ex-coniuge.
Questi
anni non possono nemmeno essere assimilati a periodi contributivi secondo
l'articolo 29ter cpv. 2 lett. c LAVS poiché, anche in questo caso, la
condizione per cui possono essere computati accrediti per compiti educativi è
quella per cui i genitori devono
essere
persone assicurate conformemente all’art. 1a cpv. 1-4 o all'articolo 2
LAVS (cfr. marg. 5419 delle DR).
L'UAI ha
pertanto riconsiderato il calcolo a suo tempo eseguito (decisioni del 15 febbraio
2002), essendo manifestamente errato e considerato che la sua modifica riveste
un'importanza notevole poiché in presenza di una prestazione periodica.
3. In
merito alla perenzione del diritto a richiedere la restituzione
Il
termine annuo di perenzione (cfr. 25 cpv. 2 LPGA) inizia normalmente a
decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto
rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119V 431 consid. 3a
pag. 433; 110 V 304.).
In caso
di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il
termine non decorre però al momento in cui esso è stato commesso, bensì da
quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio
in occasione di un controllo) rendersi conto dello sbaglio commesso in base
all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383
e 385).
Ora,
l'amministrazione è venuta a conoscenza dell'errore di calcolo in data 13 dicembre
2016 con il deposito del formulano ufficiale "Richiesta di calcolo di una
rendita futura".
Tuttavia,
da una verifica degli atti componenti l'intero incarto della Cassa si può ammettere
che l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto rendersi conto dello sbaglio commesso
allorché è stata chiamata già una prima volta, in data 13 febbraio 2013, a
pronunciarsi sempre in merito a un calcolo previsionale di rendita.
Ne
consegue che il diritto alla restituzione delle prestazioni versate a torto
sarebbe perento il 13 febbraio 2014. Essendo stata formalizzata il 13 aprile
2017, la domanda di restituzione si rileva perciò tardiva.
Fanno
però eccezione le prestazioni versate nell'anno che ha preceduto l'emanazione
della decisione di restituzione, segnatamente quelle per i mesi da aprile 2016
a aprile 2017, per complessivi fr. 3'614.- (cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14
dicembre 2012) così nel dettagliato:
Rendite percepite
Ÿ RI 1 (rendita AI)
dal 01.04.2016 al 30.04.2017
mesi 13 a fr. 931.- fr. 12'103.-
Ÿ _____________ (rendita completiva per figli)
Dal 01.04.2016 al 30.04.2016
mesi 13 a fr. 372.- fr. 4'836.-
totale fr.
16'939.-
Rendite di diritto
Ÿ RI 1 (rendita AI)
dal 01.04.2016 al 30.04.2017
mesi 13 a fr. 732.- fr. 9'516.-
Ÿ ______________ (rendita completiva per figli)
dal 01.04.2016 al 30.04.2017
mesi 13 a fr. 293.- fr. 3’809.-
totale fr.
13'325.-
rendite percepite fr.
16'939.-
./. rendite di diritto fr.
13'325.-
Saldo a nostro favore fr.
3'614.-
Pertanto, lo scrivente Ufficio
propone l'accoglimento parziale del ricorso, vale a dire che l'assicurata è
chiamata a restituire unicamente quanto percepito indebitamente per il periodo
aprile 2016 - aprile 2017, e meglio fr. 3'614.-. (…)” (doc. IV)
- con osservazioni 30 giugno
2017 l’insorgente si è dichiarata d’accordo con la richiesta di versamento di
fr. 3'164.-- formu-lata dall’amministrazione (cfr. VIII);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- nel caso concreto,
con la decisione impugnata l’ammini-strazione ha stabilito l’obbligo di RI 1 –
al beneficio di una rendita d’invalidità (con rendita per figli) da ottobre
1998 (doc. AI 29) – alla restituzione delle rendite percepite a far tempo da
maggio 2012 (fr. 16'632.--), limitandosi ad indicare di aver “costatato
che il calcolo della sua rendita d’invalidità non era corretto. Per tale
motivo, siamo costretti a chiederle le prestazioni versate a torto con effetto
1° maggio 2012 (5 anni di retroattività)” ed esponendo in seguito
il calcolo delle prestazioni indebitamente percepite;
- come detto,
con il gravame l’insorgente lamenta, tra l’altro, u-na violazione del diritto
Considerandi
di essere sentiti per aver l’ammini-strazione emesso una decisione non
motivata;
- l'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono alle
parti il diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di
essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130
consid. 2b con riferimenti). La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere
sentito anche l’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione affinché il
destinatario possa capirla, eventualmente contestarla e l’autorità di ricorso
esercitare il proprio controllo. Per soddisfare tali esigenze, è sufficiente
che l’autorità menzioni almeno succintamente i motivi su cui essa ha fondato la
propria decisione; essa non ha dunque l’obbligo di esporre e di pronunciarsi su
tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocate dalle parti; essa può per
contro li-mitarsi ai punti essenziali per la decisione da rendere (DTF 133 III
439.
consid. 3.3 e i riferimenti ivi citati).
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale,
la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere
delle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437 consid.
3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e ivi riferimenti). Secondo la giurisprudenza, la
violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una
particolare gravità - é sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi
dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La riparazione
di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V
431.
consid. 3d/aa);
- nel
caso in esame, nella decisione impugnata non viene neppur succintamente
indicato il motivo giustificante il riesame (riconsiderazione) del diritto alla
rendita alla base della richiesta di restituzione. Si è pertanto confrontati
con una palese violazione del diritto di essere sentiti che l’insorgente giustamente
invoca con il gravame;
- come
detto, con la risposta di causa l’autorità intimata ha tuttavia proposto di
stabilire in fr. 3'164.-- (in luogo dei fr. 16’632.-- indicati nella decisione
impugnata) l’importo da restituire, esponendone i motivi ed illustrando il
relativo calcolo;
- l'art.
25.
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il
suo e-ventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3
e 4 OPGA). Secondo il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il diritto di
esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui
l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione.
Nella sentenza 9C_744/2012
del 15 gennaio 2013 l’Alta Corte ha ricordato che l'obbligo di restituzione è
di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione
(erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica;
art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della decisione all'origine
delle prestazioni in causa (DTF
130.
V 318 consid. 5.2 p. 319 con riferimenti). La rettifica
di una decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto di
principio l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a
torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene
con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una
differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a
questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono
segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF
9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR
2012.
IV Nr. 35 pag. 136 e DTF
119.
V 431 consid. 2 p. 432;). In tal caso, la modifica della
prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85
cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di informare da parte
dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF
9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33
p. 131). La restituzione può essere dovuta anche a seguito di una revisione materiale
di una decisione ai sensi dell’art. 17 LPGA in base alla quale il versamento
delle prestazioni è risultato in seguito indebito (Kieser, ATSG-Kommentar,
2009, ad art. 25 n.12 p. 355). In questo caso, come accennato, se il mancato
adattamento delle prestazioni è riconducibile ad una violazione dell'obbligo di
informare ai sensi dell’art. 77 OAI, allora l’adattamento ha effetto ex tunc e
la restituzione può essere chiesta con effetto retroattivo (in argomento cfr.
STF 9C_409/2013 del 20 settembre 2013);
- nel caso in disamina, come
visto, nella risposta di causa l’amministrazione ha indicato nel dettaglio i
motivi che l’hanno indotta a riconsiderare l’ammontare della rendita a partire
da maggio 2012 (errore nella ripartizione dei redditi a seguito di divorzio). L’Ufficio
AI ha altresì ammesso che essa avrebbe potuto accorgersi dell’errore già nel
febbraio 2013 nell’ambito del calcolo previsionale di rendita richiesto
dall’assicurata. Precisa quindi che avendo emanato la decisione di restituzione
delle prestazioni solo nell’aprile 2017, il diritto alla restituzione risulta
perento eccezione fatta per le prestazioni versate nell’anno che precede
l’emanazione della decisione qui impugnata, ossia quelle relative al periodo da
aprile 2016 a aprile 2017 per un totale di fr. 3'614.--. Postula di conseguenza
il parziale accoglimento del gravame;
- l’insorgente medesima, per
il tramite del suo patrocinatore, si è dichiarata d’accordo con la richiesta di
giudizio formulata dall’Ufficio AI (cfr. VI);
- alla luce degli atti
all’inserto e della normativa applicabile, le motivazioni addotte con la
risposta di causa e la conseguente proposta di giudizio paiono effettivamente condivisibili.
Infatti, prestando la dovuta attenzione e diligenza (il termine annuo di
perenzione comincia infatti normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione,
usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle
circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione
[DTF 124 V 380 consid. 2] e ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di
tutti gli elementi decisivi nel caso concreto, dalla cui conoscenza risulti di
principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona
[DTF 111 V 17]) nell’ambito della previsione del calcolo di rendita
chiesta dall’assicurata nel febbraio 2013 (doc. AI 126-132) l’amministrazione
avrebbe dovuto rendersi conto del-l’errore di calcolo della rendita
(segnatamente nella determinazione del periodo di contribuzione; cfr. risposta
di causa pp. 3 - 4) commesso in occasione dell’emissione delle precedenti
decisioni del 15 maggio 2002;
- stante quanto sopra, in
parziale accoglimento del gravame la decisione impugnata deve essere annullata
e l’importo da restituire cifrato in fr. 3'164.--, quando si consideri che non
vi è perenzione del diritto di richiedere la restituzione di prestazioni
erogate nell’anno che precede l’emanazione della relativa decisione (in casu
aprile 2017), il termine annuo di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non potendo cominciare
a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (STCA
32.2014.183
del 7 ottobre 2015 e ivi riferimenti alla giurisprudenza federale);
- l’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la
domanda di ripristino dell’effetto sospensivo formulata con il gravame;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008) ritenuto che le spese
vanno prelevate anche in caso di dispendio minimo (STF 8C_163/2012 del 12
aprile 2012);
- visto l’esito del ricorso e
considerato che la censura di carenza di motivazione del provvedimento
impugnato sollevata con il gravame meritava in sé, come accennato, pieno accoglimento,
le spese di procedura di fr. 500.-- vanno poste interamente a carico
dell’Ufficio AI che rifonderà inoltre all’insorgente, patrocinata in causa da
un avvocato, ripetibili per fr. 1'500.--;
Dispositivo
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione del 13
aprile 2017 è annullata.
§§ RI 1 deve restituire
all’Ufficio AI la somma di fr. 3'164.--.
2.- Le spese di fr. 500.--, sono
poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- per
ripetibili (IVA compresa).
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti