Lexipedia

Decisione

32.2017.83

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 febbraio 2018Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a

cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto

invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un

caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre

2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4. Dalla

documentazione agli atti emerge che l’insorgente si è sottoposta alle

visite specialistiche sfociate nelle perizie del 30 luglio 2011 (pag. 135-153

incarto AI) e del 17 settembre 2012 (pag. 220-241 incarto AI) del dr. med. __________

(il perito reumatologo aveva valutato l’assicurata - sempre per la __________ -

già il 15 ottobre 2010; pag. 32-47 incarto LAMal) e in quella del 4 febbraio

2013 (pag. 253-264 incarto AI) del dr. med. __________.

Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e

perito certificato SIM, nel referto del 30 luglio 2011(pag. 135-153

incarto AI) - svolto per conto della __________ - aveva posto la

seguente diagnosi:

" (…)

Sindrome cervicospondilogena cronica a sinistra in

- Alterazioni

degenerative del rachide cervicale con osteocondrosi C4/C5 con bulging

discale asimmetrico, con leggero restringimento del forame di coniugazione

a sinistra, marcata osteocondrosi C5/C6 con ernia discale paramediana a destra

con leggero restringimento osteodiscale dei forami di coniugazione bilaterali e

leggera compressione del midollo spinale, incipiente osteocondrosi C6/C7 con leggero

bulging discale con moderato restringimento del forame di coniugazione della

radice di C7 a sinistra.

Sindrome lombospondilogena cronica a destra in

- Alterazioni

degenerative della colonna lombare (moderata osteocondrosi L3/L4

con contatto e con deviazione delle radici di L5 bilateralmente,

moderata osteocondrosi con spondilartrosi L5/S1)

- Anomalia di transizione lombosacrale con lombarizzazione di S1

- Disturbi statici del rachide

- Tendenza ad ipermobilità articolare

- Decondizionamento e sbilancio muscolare

Periartropatia omeroscapolare a sinistra con sintomatologia di

attrito

Probabile evoluzione verso una sindrome del dolore aspecifico.”

(pag. 152 incarto AI)

Il dr. med. __________

aveva quindi valutato l’assicurata inabile al 100% “in quanto cure

specifiche ancora in atto” (pag. 152 incarto AI). In merito alla prognosi,

lo specialista aveva indicato che al termine delle cure presso la __________

l’assicurata avrebbe potuto riprendere il lavoro precedente di ausiliaria di

pulizie nella misura del 25%, mentre quale estetista al 50% (pag. 152 e 153

incarto AI).

A seguito

dell’intervento di decompressione interlaminare ed interspinosa microchirurgica

L4/L5, svolto il 27 gennaio 2012 alla __________ di __________,

l’amministrazione aveva predisposto un nuovo accertamento medico presso il dr.

med. __________ (pag. 218 incarto AI).

Nella

perizia del 17 settembre 2012 (pag. 220-241 incarto AI) il

dr. med. __________ aveva posto la seguente diagnosi:

" (…)

Sindrome cervicospondilogena cronica bilaterale

- Alterazioni

degenerative della colonna cervicale (osteocondrosi C4/C5 con bulging

discale asimmetrico, con leggero restringimento del forame di coniugazione

a sinistra, marcata osteocondrosi C5/C6 con ernia discale paramediana destra

con leggero restringimento

osteodiscale dei forami di coniugazione bilaterali e leggera

compressione del midollo spinale, di incipiente osteocondrosi C6/C7 con leggero

bulging discale con moderato restringimento del forame di coniugazione della

radice di C7 a sinistra).

Sindrome lombovertebrale cronica in

- Esiti da decompressione interlaminare ed

interspinosa microchirurgica L4/L5 dalle due parti, il 27.1.2012

- Alterazioni degenerative

plurisegmentali del rachide lombare (osteocondrosi L3/L4 con bulging

discale, discopatia L4/L5, osteocondrosi con

spondilartrosi L5/S1)

- Anomalia di transizione

lombosacrale con lombarizzazione di S1

- Disturbi statici del

rachide

- Tendenza ad ipermobilità articolare

- Decondizionamento e sbilancio muscolare

Periartropatia omeroscapolare a sinistra.” (pag. 240 incarto AI)

Il perito,

facendo riferimento alla valutazione di decorso della __________ del 12 marzo

2012 (pag. 119 incarto LAMal), aveva riferito di un decorso postoperatorio

molto soddisfacente, con regressione della sintomatologia algica preoperatoria

e possibilità di ripresa progressiva del lavoro all’inizio di aprile 2012 (pag.

239 incarto AI).

Il dr. med. __________

aveva perciò ritenuto l’assicurata abile nella sua ultima attività di

ausiliaria di pulizie dal 27 luglio 2012 (sei mesi dopo l’intervento chirurgico

alla __________) sull’arco di una giornata normale di lavoro con una

diminuzione del rendimento del 75%. Quale estetista invece la diminuzione del

rendimento era del 50%, mentre in attività adeguata l’abilità era del 100%,

sempre a partire dalla medesima data (pag. 240 e 241 incarto AI).

Su

indicazione del dr. med. __________, l’UAI aveva predisposto anche una

valutazione neurologica presso il dr. med. __________ (pag. 246 incarto AI). Il

perito si era così espresso: “L’assicurata va anche sottoposta a perizia

neurologica specialistica, in quanto presenta una possibile paresi all’arto

inferiore destro rispettivamente non è esclusa una componente cervicoradicolare

irritativa”; pag. 239 incarto AI).

Il dr. med. __________,

spec. FMH in neurologia, nella valutazione peritale del 4 febbraio 2013 (pag.

253-264 incarto AI) aveva posto la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità

di lavoro:

" Sindrome lombospondilogena cronica con:

-

stato da decompressione interlaminare e interspinosa microchirurgica

L4/L5 bilaterale (27.01.2012)

- modeste

alterazioni degenerative lombari ai livello L3/L4 e L4/L5 e L5/S1

-

attualmente senza deficit neurologici radicolari

Sindrome

cervicospondilogena cronica bilaterale con:

- alterazioni

degenerative principalmente ai livelli C5/C6 e C6/C7 senza

lesioni delle strutture nervose a questo livello.”

(pag. 258-259 incarto AI)

A

mente del perito dal punto di vista neurologico “non vi sono reperti

determinanti un’incapacità lavorativa” (pag. 260 incarto

AI).

Sulla base delle valutazioni peritali del dr. med. __________ e del dr. med. __________

e del successivo raffronto dei redditi (a fronte di un reddito da valida nel

2011 di fr. 48'889 annui, di cui fr. 26'477 nell'abituale professione di

ausiliaria domestica al 50% e di fr. 22'412 nell'abituale professione di estetista

al 50%, e di un reddito da invalida di fr. 46'421.- determinato secondo la TA 1

2010, attività semplici e ripetitive, livello 4, aggiornato al 2011, tenuto

conto di una deduzione sociale del 13%, di cui 8% per attività leggere e 5% per

svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari), nella decisione

dell’11 novembre 2013 (pag. 318-312 incarto AI), l’UAI aveva attribuito

all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° aprile 2011 al 31

ottobre 2012, sopprimendola poi a partire dal 1° novembre 2012, a fronte di un

grado di invalidità del 5% e, quindi, non pensionabile dopo tale data.

Con sentenza STCA 32.2013.217 del 29 settembre 2014, il TCA ha annullato la

decisione dell’amministrazione e rinviato l'incarto all'UAI, al fine di

predisporre, alla luce del peggioramento della patologia cervicale evidenziato

dagli specialisti della __________ di __________, gli approfondimenti necessari

sia a livello reumatologico che neurologico, volti ad appurare se, dal profilo

strettamente somatico, fosse giustificata la valutazione di una capacità lavorativa

del 25% quale ausiliaria di pulizie, del 50% quale estetista e una piena

abilità in attività adeguata, come indicato dai periti dr. med. __________ e

dr. med. __________. In esito ai nuovi accertamenti peritali,

l'amministrazione, avrebbe poi dovuto nuovamente esprimersi in merito alla

soppressione del diritto alla rendita a partire dal 1° novembre 2012 (pag.

473-498 incarto AI).

Ritornati gli atti, l’UAI ha raccolto la perizia pluridisciplinare

(reumatologia, neurologia, oncologia e psichiatria) del SAM del 27 giugno 2016

(pag. 602-697 incarto AI).

In tale ambito i medici del SAM, dopo aver elencato gli atti ed esposto

dettagliatamente l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale,

patologica e sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, la

descrizione della giornata e i reperti esami di laboratorio (segnatamente:

ematologico, ematochimico, screening tiroideo, esami di laboratorio su

ferritina e vitamine D, urine), radiologici (segnatamente radiografie delle

spalle e della colonna lombare) e neurologici (ENG del nervo ulnare sensitivo

motorio sinistro e ENG del nervo mediano sensitivo motorio destro e sinistro),

hanno sottoposto l'assicurata ad un consulto reumatologico (dr. med. __________),

ad un consulto neurologico (dr. med. __________), ad un consulto oncologico

(dr. med. __________) e ad un consulto psichiatrico (dr.ssa med. __________).

Il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e reumatologia, ha

peritato l’assicurata il 14 dicembre 2015 e nel rapporto del 15 dicembre

seguente (pag. 660-669) ha riportato l’anamnesi (attuale, remota, per sistemi,

familiare di rilevanza reumatologica, sociale recente), le limitazioni

soggettive e i dati oggettivi (status e esami di radiologia).

Quali diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa il reumatologo ha posto:

" Sindrome

cervicospondilogena cronica in:

- alterazioni degenerative multisegmentali,

- decompressione

e spondilodesi con gabbie a livello C5-C6 e C6-C7 il 2.7.2014,

- allungamento della spondilodesi a livello C4-05 il 9.1.2015,

Sindrome lombospondilogena cronica in:

- alterazioni degenerative multisegmentali,

- decompressione L4-L5 il 27.1.2012." (pag. 665 incarto AI)

Nella sua valutazione il

reumatologo ha rilevato che come ausiliaria di pulizia l'assicurata è

definitivamente inabile al lavoro in misura completa. Come estetista

l'assicurata è abile al lavoro nella misura del 50%, intesa come diminuzione

del rendimento. Per quanto riguarda l'evoluzione della capacità lavorativa, il

perito reumatologo ha confermato le valutazioni del dr. med. __________ del

2010, 2011 e 2012 (quindi capacità lavorativa del 25% come ausiliaria di

pulizia e in lavanderia, del 50% come estetista e del 100% in un lavoro adatto,

nonché del 60% come casalinga, valida dal 27 luglio 2012 e confermata nella

decisione UAI dell'11 novembre 2013). In seguito è subentrato un trauma

distorsivo cervicale il 5 ottobre 2013 nell'ambito di un incidente

automobilistico. Secondo il perito, dal 5 ottobre 2013 l'assicurata può essere

dunque ritenuta totalmente inabile al lavoro come ausiliaria di pulizia e in

lavanderia, come estetista, in un lavoro adatto e come casalinga per il colpo

di frusta cervicale avvenuto ad ottobre 2013, con intervento chirurgico alla

colonna cervicale il 2 luglio 2014 e un altro il 9 gennaio 2015, fino a tre

mesi dopo l'ultimo intervento. Dal 9 aprile 2015 la capacità lavorativa

corrisponde a quella sopradescritta. Secondo il perito non sono da prevedere

ulteriori cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine. Concludendo, dal lato

reumatologico lo stato di salute dell'assicurata è peggiorato dal 5 ottobre

2013 sino all'ultimo intervento neurochirurgico, mentre la situazione è stabile

a decorrere da tre mesi dopo l'ultimo intervento neurochirurgico.

Il 7 gennaio 2016 il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha

visitato l’assicurata e il 12 gennaio successivo (pag. 670-681) ha riferito il

suo parere dopo aver esposto l’anamnesi e gli esiti dell’esame neurologico come

pure degli ENG del nervo ulnare sensitivo motorio sinistro e del nervo mediano

sensitivo motorio destro e sinistro. Secondo il perito l'assicurata presenta

una ipo- e disestesia, nonché iperestesia al braccio posteriore sin. di

presumibile origine del plesso brachiale sinistro mediale (DD: d'origine

radicolare C7), senza deficit di forza, una paresi del muscolo estensore lungo

dell'alluce destro su probabile sequela di una radicolopatia L5 destra, assenza

di segni e sintomi di una radicolopatia attuale ed una sindrome del tunnel carpale

di entità moderata a destra e lieve a sinistra (pag. 679 incarto AI). Secondo

il perito dalle diagnosi neurologiche non deriva un'incapacità lavorativa sia

nelle attività abituali dell'assicurata, sia per altri lavori. Negli anni

passati vi erano state delle incapacità lavorative dal lato strettamente

neurologico, in particolare circa per un paio di anni prima e sei mesi dopo

l'intervento in sede lombare, nonché dal 2012 sino a circa un mese dopo

l'ultimo intervento nella regione cervicale. Per queste problematiche vi era

probabilmente stata un'incapacità lavorativa per motivi neurologici del 50% in

quei periodi.

Il dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna, oncologia e ematologia, dopo aver peritato

l’assicurata, nel rapporto del 2 marzo 2016 (pag. 682-684) ha posto la diagnosi

di carcinoma duttale invasivo del seno sinistro, con resezione dei quadranti

superiori del seno sinistro, ed asportazione di linfonodi sentinella

nell'ascella sinistra, con riduzione mammaria bilaterale, in data 27 maggio

2015, ovariectomia bilaterale laparoscopica nel febbraio 2016 e radioterapia

convenzionale della mammella sinistra postoperatoria dal 7 agosto al 23

settembre 2015 (pag. 682 incarto AI). Secondo il perito le sequele della

terapia chirurgica, radioterapica e medica (endocrinoterapia) per il carcinoma

mammario hanno determinato un'incapacità lavorativa temporanea nella

professione di ausiliaria in casa per anziani (ausiliaria di pulizia e

ausiliaria in lavanderia) e di estetista indipendente. Tale incapacità

lavorativa è stata del 100% fino al termine e alcuni mesi oltre la fine della

radioterapia, mentre è al momento della perizia era da considerarsi di al

massimo del 20%, dovuta alla persistenza di dolori nel cingolo scapolare e alla

muscolatura pettorale a sinistra, prevalentemente legati alle sequele

chirurgiche e postattiniche, con incidenza sul rendimento di lavoro. In altre

attività, che tengano conto dei limiti funzionali, la capacità lavorativa

potrebbe essere del 100%. La prognosi a medio-lungo termine è favorevole, per

quanto riguarda i disturbi residui d'origine post-chirurgica e postattinica.

Dal punto di vista strettamente oncologico esiste un rischio di

recidiva/metastasi a lungo termine, di grado lieve (rischio stimato di recidiva

entro dieci anni con cinque anni di trattamento endocrino 10-15%).

Il 22 dicembre

2015, il 28 gennaio e l'8 aprile 2016 la dr.ssa med. __________, medico

chirurgo, specialista in psichiatria, ha avuto dei colloqui con l’interessata

della durata di 70 rispettivamente di 40 e 30 minuti. Nel suo rapporto

del 29 aprile 2016 (pag. 685-697 incarto AI) - dopo avere elencato gli atti

medici su cui si è basata, esposti i dati clinici (esame clinico secondo AMDP

8-System; anamnesi; referto psichico e referto somatico), la descrizione di

risorse e deficit secondo lo schema mini ICF APP, l'anamnesi

psicofarmacologica, la descrizione di attività ed abitudini, il trattamento

psichiatrico attuale, le constatazioni - la perita ha posto la diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di disturbo dell'adattamento con ansia ed

umore depresso misto, in remissione (ICD.10 F 43.2; pag. 690 incarto AI). La

capacità lavorativa psichiatria in quel momento, come ausiliaria di pulizia ed

in lavanderia in casa per anziani, è del 60% per limitazione di

rendimento. L'assicurata, dal punto di vista psichiatrico, può svolgere

l'attività di estetista indipendente nella misura del 70%, in quanto può

programmare i tempi ed i modi, in quanto ha superato la fase acuta dell'attuale

condizione depressiva. Dal punto di vista psichiatrico la riduzione della

capacità lavorativa è valida dal momento della cattiva notizia diagnostica,

cioè dal maggio 2015, mentre precedentemente non ha ritrovato agli atti nessuna

presa in carico psichiatrica. L'assicurata potrebbe svolgere altre attività

adatte alle condizioni psichiche attuali nella misura del 70%, tenendo conto

delle condizioni fisiche: quindi attività non particolarmente pesanti

fisicamente, per non acuire la sintomatologia dolorosa, che andrebbe a ricadere

sui quadro psichico dell'assicurata. La prognosi a medio-lungo termine è

favorevole, vista l'evoluzione positiva constatata nel terzo colloquio. Se non

intervengono altre patologie somatiche od eventi traumatici, il decorso

dovrebbe evolvere sino alla totale ripresa lavorativa entro un anno, per quanto

riguarda la patologia psichiatrica, per cui la perita consiglia una

rivalutazione psichiatrica tra un anno.

Dalla perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico

risulta che le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione

plenaria tra i medici periti del SAM e il dr. med. __________, la dr.ssa __________,

il dr. med. __________ avvenuta il 23 giugno 2016 alle ore 10.45.

Sentiti quindi tutti i periti coinvolti, globalmente, nel rapporto

peritale del 27 giugno 2016, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei

singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato

centro d’accertamento, hanno posto la seguente:

" 5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome cervicospondilogena cronica in:

- alterazioni degenerative multisegmentali,

- decompressione

e spondilodesi con gabbie a livello C5-C6 e C6-C7 il 2.7.2014, allungamento

della spondilodesi a livello C4-05 il 9.1.2015,

- ipo- e

disestesia, nonché iperestesia al braccio posteriore sin. di presumibile

origine del plesso brachiale sin. mediale (DD: d'origine radicolare C7), senza

deficit di forza.

Sindrome lombospondilogena cronica in:

- alterazioni degenerative multisegmentali,

- decompressione L4-L5 il 27.1.2012,

- paresi del

Considerandi

muscolo estensore lungo dell'alluce ds. su probabile sequela di una

radicolopatia L5 ds., assenza di segni e sintomi di una radicolopatia attuale.

Carcinoma duttale invasivo del seno sin., localizzato ai quadranti

superiori, stadio pT2 pN0 G2 V1 RO MO, recettori estrogenici positivi >90%,

recettori progestinici 1%, indice di proliferazione Ki-67 15-20%, c-erbB-2

score 0, test genomico EndoPredict con score di alto rischio:

- resezione

dei quadranti superiori del seno sin, ed asportazione di linfonodi sentinella

nell'ascella sin., con riduzione mammaria bilaterale, in data 27.5.2015,

endocrinoterapia precauzionale con soppressione ovarica con LH-RH analogo e

terapia con inibitori dell'aromatasi (Exemestane) per una durata complessiva

prevista di cinque anni,

- ovariectomia

bilaterale laparoscopica nel febbraio 2016 e sospensione ulteriore della

soppressione ovarica con LH-RH analogo,

- radioterapia

convenzionale della mammella sin. postoperatoria dal 7.8 al 23.9.2015 (dose

totale 66 Gy: 50 Gy su tutta la mammella e 16 Gy come boost sul letto

operatorio),

- sindrome depressiva reattiva alla diagnosi oncologica,

- possibile

sindrome di artralgie/mialgie su terapia con inibitori dell'aromatasi.

Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misto, in

remissione (ICD-10 F 43.2).

5.2

Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome del tunnel carpale di entità moderata a ds. e lieve a

sin." (pag. 636 incarto AI)

Quanto alla capacità lavorativa

medico-teorica globale, i medici del SAM hanno quindi ritenuto che l'assicurata

presenta una capacità lavorativa del 0% come ausiliaria di pulizia ed

ausiliaria in lavanderia rispettivamente una capacità lavorativa del 40% intesa

come attività a tempo pieno con diminuzione del rendimento del 60%; eventuali

pause supplementari sono già state conteggiate) come estetista indipendente. I

periti del SAM ha ritenuto giustificato sommare parzialmente le varie

incapacità lavorative, per il carattere diverso dei limiti funzionali. I periti

del SAM hanno puntualizzato che la capacità lavorativa dello 0% come ausiliaria

di pulizia ed in lavanderia è valida dal 5 ottobre 2013, quando l'assicurata

ha subito un incidente automobilistico con trauma distorsivo cervicale, ed è

definitiva. La capacità lavorativa globale del 40% come estetista indipendente

è valida dal gennaio 2016, alcuni mesi oltre la fine della radioterapia. Per il

periodo precedente - dal 5 ottobre 2013 sino alla fine del mese di dicembre

2015.

- l'assicurata presenta una capacità lavorativa globale dello 0% come

estetista indipendente inizialmente per la patologia cervicale, necessitante

due interventi chirurgici, e poi per la patologia oncologica, necessitante

intervento chirurgico e radioterapia. I periti del SAM hanno individuato

inoltre un'incapacità lavorativa del 100% dal 5 al 20 febbraio 2016 nell'ambito

dell'intervento di laparoscopia operativa con annessectomia bilaterale, dopo di

che la capacità lavorativa globale come estetista indipendente ritorna ad

essere del 40%. I periti del SAM hanno infine precisato che fino al 5 ottobre

2013.

valgono le condizioni stabilite nella decisione su rendita Al dell'11

novembre 2013 (pag. 642-644 incarto AI).

Secondo i periti del SAM in un'attività rispettosa dei limiti funzionali

(reumatologici, oncologici e psichici) descritti nella perizia (pag. 645 e 646

incarto AI) complessivamente l'assicurata presenta una capacità lavorativa

globale del 60% (intesa come attività a tempo pieno con diminuzione del

rendimento del 40%; eventuali pause supplementari sono già state conteggiate)

in attività adeguata, senza componente manuale (lavori per Io più di

sorveglianza). In attività adeguata con componente manuale presenta una

capacità lavorativa globale del 50% (intesa come attività a tempo pieno con

diminuzione del rendimento del 50%; eventuali pause supplementari sono già

state conteggiate). I periti del SAM hanno ritenuto giustificato sommare parzialmente

le incapacità lavorative per motivi reumatologici e psichiatrici per il

carattere diverso delle limitazioni funzionali. I periti del SAM hanno

puntualizzato che la capacità lavorativa globale del 50-60% fissata in attività

adeguata è valida dal gennaio 2016. Per il periodo precedente - dal 5 ottobre

2013.

sino alla fine del mese di dicembre 2015 - l'assicurata presenta una

capacità lavorativa dello 0% per qualsiasi attività lavorativa. I periti del

SAM hanno individuato inoltre una capacità lavorativa del 0% dal 5 al 20

febbraio 2016 nell'ambito dell'intervento di laparoscopia operativa con

annessectomia bilaterale, dopo di che l'assicurata risulta nuovamente abile

nella misura del 50-60% in attività adeguata. I periti del SAM hanno infine

precisato che fino al 5 ottobre 2013 valgono le condizioni stabilite nella

decisione su rendita Al dell'11 novembre 2013 (pag. 645-647 incarto AI).

Nel rapporto finale del 28

giugno 2016, il medico SMR, __________,

dopo aver ripreso del diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa

poste dai periti del SAM, ha fissato: 1) un'inabilità lavorativa totale nella

sua precedente attività di ausiliaria di pulizie dal 18 aprile 2010,

un'inabilità del 75% dal 27 luglio 2012 e un'inabilità del 100% dal 5 ottobre

2013.

(data dell'incidente) e continua; 2) un'inabilità lavorativa totale nella

sua precedente attività di estetista dal 18 aprile 2010, un'inabilità del 50%

dal 27 luglio 2012, un'inabilità del 100% dal 5 ottobre 2013 (data

dell'incidente) al dicembre 2015 ed un'inabilità del 60% dal gennaio 2016 e

continua; 3) un'inabilità lavorativa totale in un'attività adeguata dal 18

aprile 2010, un'inabilità del 0% dal 27 luglio 2012, un'inabilità del 100% dal

5.

ottobre 2013 al dicembre 2015 ed un'inabilità del 55% dal gennaio 2016

(intesa come riduzione di rendimento) e continua, puntualizzando un carico

massimo di 4 kg, la necessità di alternanza della postura al bisogno (inclusa),

la difficoltà nello svolgere lavori di precisione (inclusa) e nessuna necessità

di pause supplementari. Il medico SMR - dopo aver ripreso le limitazioni

funzionali fissate dai periti del SAM in ambito reumatologico, psichiatrico e

oncologico - ha osservato che lo stato di salute dell'assicurata era

peggiorato, puntualizzando che vi era stato un peggioramento reumatologico dopo

l'incidente del 5 ottobre 2013 ed in seguito pure una problematica oncologica e

psichica. Da ultimo, il medico SMR ha indicato, quale "prognosi

evoluzione capacità lavorativa", una revisione a distanza di 2 anni

(pag. 596-600 incarto AI).

L'UAI ha raccolto agli atti il rapporto medico del 23 ottobre 2016 della dr.ssa

med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha preso a

carico RI 1 dall'8 dicembre 2015 e che ha visto l'ultima volta l'11 ottobre

2016, che ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di

di "Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità

(ICD 10; F 33.1), dal 08.12.2015; Stato dopo tre interventi neurochirurgici

alla colonna vertebrale e cervicale (2012, 2014, 2015), Stato dopo mastectomia

sinistra per neoplasia maligna (2015), Sindrome del tunnel carpale destro

(attuale)". La specialista curante ha ritenuto l'assicurata inabile al

100% nell'attività di ausiliaria di pulizie dal dicembre 2015 in modo

continuativo mentre nell'attività di estetista l'ha considerata inabile al 100%

dal dicembre 2015 al dicembre 2016 ed abile al 50% dal gennaio 2017 (4 ore al

giorno con un profilo di carico del 50%) in modo continuativo (pag. 706-712

incarto AI).

Nell'annotazione del 9 gennaio 2017, il medico SMR, dr. med. __________, ha

osservato che dal rapporto della psichiatra curante risultava "un

decorso altalenante con ricadute depressive con influsso sulla CL residua. Da

gennaio 2017 la curante ritiene che l'assicurata sia nuovamente abile al lavoro

a tempo parziale" e che, in considerazione del rapporto della

specialista curante, riteneva "corretto riconoscere una IL 100% dal

5.10.2013

fino al 31.12.2016, mentre a partire dal 1.2017 l'assicurata risulta

abile al 45% in attività adatta come da perizia SAM" (pag. 752 incarto

AI).

2.5

Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228

seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11

febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che

l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso

perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità

svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé

conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte

il Tribunale federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di

divergenze, l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione

incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha

inoltre puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e

4.4.1

; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C

85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4

). Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza

9C_120/2011 del 25 luglio 2011 al consid. 4.1).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25

aprile 2007).

2.6

Nella

concreta fattispecie, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, per il periodo dal 18 aprile 2010 al 31 dicembre 2016, il TCA non ha

motivo per mettere in dubbio i rapporti (in ambito reumatologico, neurologico e

oncologico) dei periti del SAM e la valutazione del 28 giugno 2016 ed il

relativo complemento/aggiornamento della stessa del 9 gennaio 2017 del medico

SMR, da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati, e fatti proprie dall'UAI.

In particolare, il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle convincenti

considerazioni espresse dai periti del SAM nel rapporto del 15 dicembre 2015 riguardante

il consulto reumatologico con il dr. med. __________, nel rapporto del 12

gennaio 2016 riguardante il consulto neurologico con il dr. med. __________ e

nel rapporto del 2 marzo 2016 riguardante il consulto oncologico con il dr. med.

__________. Il TCA non ha neppure motivo di scostarsi dalle considerazioni

espresse nella perizia reumatologica del 17 settembre 2012 a cura del dr. med. __________

e nella perizia neurologica del 4 febbraio 2013 del dr. med. __________, per il

periodo dal 18 aprile 2010 al 4 ottobre 2013, che sono state confermate dai

periti del SAM nella perizia del 27 giugno 2016. Tanto più che

neppure la rappresentante dell’assicurata è stata in grado di evidenziare

validi motivi atti ad imporre al TCA di scostarsi dagli apprezzamenti espressi

dai periti dell'amministrazione.

D'altra parte la

valutazione (in ambito reumatologico, neurologico e oncologico) degli

specialisti del SAM non è stata smentita da certificati medico-specialistici

neppure in sede ricorsuale.

I

rapporti della __________ a cui si richiama la patrocinatrice dell'assicurata

sono infatti stati debitamente presi in considerazione e analizzati dai periti

del SAM nel rapporto del 27 giugno 2016, rispettivamente nel rapporto del 15

dicembre 2015 del perito reumatologo e nel rapporto del 12 gennaio 2016 del

perito neurologo e sono, quindi, in ogni caso antecedenti alla perizia del SAM).

Il

parere della rappresentante legale dell'assicurata, giusta la quale i medici

curanti della sua assistita non possono che confermare quanto già scritto

all'epoca e che difficilmente comprendono come l'esecuzione di un'attività

adeguata fosse possibile successivamente al 27 luglio 2012 (cfr. doc. I), non permette

di modificare tale conclusione.

A

questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la

procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70

del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati). Stante quanto precede,

in sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni

espresse dai citati periti del SAM (in ambito reumatologico, neurologico e

oncologico) e dal medico SMR per il periodo dal 18 aprile 2010 al

31.

dicembre 2016.

Per quanto concerne l'aspetto psichico, il TCA osserva che - successivamente al

rapporto peritale del 29 aprile 2016 della perita psichiatra del SAM, dr.ssa

med. __________ - l'UAI ha acquisito agli atti il rapporto medico del 20

ottobre 2016 (pag. 706-712) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia. Tali opinioni sono state debitamente prese in

considerazione e analizzate dal medico SMR nel rapporto del 9 gennaio 2017,

giusta il quale da tale rapporto risultava "un decorso altalenante con

ricadute depressive con influsso sulla CL residua. Da gennaio 2017 la curante

ritiene che l'assicurata sia nuovamente abile al lavoro a tempo parziale"

e che, in considerazione di tale rapporto, riteneva "corretto riconoscere

una IL 100% dal 5.10.2013 fino al 31.12.2016, mentre a partire dal 1.2017

l'assicurata risulta abile al 45% in attività adatta come da perizia SAM"

(pag. 752 incarto AI).

Considerato

che il dr. med. __________, nel rapporto del 15 dicembre 2015, ha fissato

un'inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal 5 ottobre 2013 (data

in cui è avvenuto un incidente automobilistico) per motivi reumatologici fino

all'8 aprile 2015 e che il dr. med. __________, nel rapporto del 2 marzo 2016,

ha stabilito un'inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal 27

maggio 2015 (data dell'intervento oncologico) per motivi oncologici fino al

termine e alcuni mesi oltre la fine della radioterapia (che ha avuto luogo dal

7.

agosto al 23 settembre 2015) e che a partire dalla diagnosi (maggio 2015)

l'assicurata ha sviluppato anche dei disturbi psichici invalidanti reattivi

alla diagnosi oncologica (secondo quanto attestato, dapprima dalla perita

psichiatra del SAM nel rapporto del 29 aprile 2016 e, successivamente, dalla

perita psichiatra che ha in cura l'assicurata dal mese di dicembre 2015 nel

rapporto del 20 ottobre 2016), il TCA non ha motivo per scostarsi

dall'inabilità lavorativa totale (100%) in qualsiasi attività determinata dal

medico SMR, dr. med. __________, per il periodo dal 5 ottobre 2013 fino al 31

dicembre 2016.

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Il

TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione

sufficientemente chiarita.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti

indicati dai periti del SAM) presenta un'incapacità lavorativa del 100% dal 18

aprile 2010 al 26 luglio 2012, del 0% dal 27 luglio 2012 al 4 ottobre 2013, del

100% dal 5 ottobre 2013 al 31 dicembre 2016.

2.7

L’UAI, con decisione dell’11

novembre 2013 (pag. 318-321 e 325-326 incarto AI), ha attribuito all’assicurata

una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra

il 1° aprile 2011 e il 31 ottobre 2012, sopprimendola a partire dal 1° novembre

2012.

in mancanza di un grado di invalidità pensionabile. Con sentenza STCA

32.2013.217

del 29 settembre 2014, il TCA ha annullato tale decisione

dell’amministrazione e rinviato l'incarto all'UAI per nuovi accertamenti

peritali, in esito ai quali l'amministrazione avrebbe poi dovuto nuovamente

esprimersi in merito alla soppressione del diritto alla rendita a partire dal

1° novembre 2012 (pag. 473-498 incarto AI). Con la decisione del 3 aprile 2017

(pag. 787-790 incarto AI), l'UAI ha confermato la soppressione della rendita

intera d’invalidità (grado di invalidità del 100%), a cui aveva diritto

l'assicurata dal 1° aprile 2011, a partire dal 1° novembre 2012 (ovvero tre

mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, risalente al 27 luglio 2012,

ex. art. 88a cpv. 1 OAI, accertato al consid. 2.6 in fine), a fronte di

un grado di invalidità del 5%, come determinato nella citata decisione dell' 11

novembre 2013.

Occorre quindi ora

esaminare se la capacità di guadagno dell'assicurata ha subito un miglioramento

tale da giustificare tale soppressione.

La patrocinatrice dell'insorgente ha mai contestato gli importi ritenuti

dall’UAI di fr. 48'889.- (di cui fr. 26'477.- come ausiliaria domestica e fr.

22'412.- come estetista) quale reddito da valida e, tenendo conto di una

deduzione sociale del 13% (di cui 8% per attività leggere e 5% per altri

fattori di riduzione), di fr. 46'421.- quale reddito ipotetico da invalida nella

precitata decisione dell'11 novembre 2013 ed implicitamente considerati anche nella

decisione del 3 aprile 2017.

Dato che l’aspetto

economico non è mai stato stato contestato dalla rappresentante della

ricorrente, questo Tribunale ritiene di potere fare proprio il calcolo

effettuato dall’amministrazione nella decisione dell'11 novembre 2013

(applicando tuttavia una deduzione sociale del 15% in virtù della

giurisprudenza per cui i fattori di riduzione sono unicamente dei multipli di 5:

cfr. sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, consid. 5.5 e STCA 32.2015.119

del 2 agosto 2016, consid. 2.11) e di non aver motivo di verificarlo oltre (in

questo senso cfr. le STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6;

32.2016.137

del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017

consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2

maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017 consid. 2.6; STCA

32.2017.81

del 18 dicembre 2017, consid. 2.11.1).

Il reddito da invalida di fr. 52'455.75 (ovvero fr. 46'421.- + 13%), tenuto conto di una

decurtazione sociale del 15%, ammontava dunque a fr. 44'587.40.

Di conseguenza,

l'assicurata presentava un grado d'invalidità del 9% ([48'889 - 44'587.40]

: 48'889 x 100 = 8.79% arrotondato al 9% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121 consid. 3.2). A ragione pertanto l'UAI ha soppresso la

rendita intera di invalidità (grado di invalidità del 100%) a cui ha diritto

dal 1° aprile 2011 a decorrere dal 1° novembre 2012 (ovvero tre mesi dopo il miglioramento

dello stato di salute, risalente al 27 luglio 2012, ex. art. 88a cpv. 1 OAI,

accertato al consid. 2.6 in fine).

Dal momento che

l'assicurata ha presentato in un'attività adeguata un'incapacità lavorativa del

100% di lunga durata (per lo meno, sino al 31 dicembre 2016) dal 5 ottobre 2013

(data dell'incidente automobilistico) è parimenti a ragione che, nella

decisione avversata, l'UAI ha attribuito a RI 1 una rendita intera (grado di

invalidità del 100%) a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Considerato che la riduzione a mezza rendita (grado di invalidità del 58%) dal

1° aprile 2017 (ovvero tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute,

risalente al 31 dicembre 2016, ex. art. 88a cpv. 1 OAI, secondo il medico SMR

nel rapporto del 9 gennaio 2017 di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.6

in fine) non è stata contestata in questa sede (cfr. consid. 2.1), il

TCA non ha motivo di verificare oltre né lo stato di salute dell'assicurata

(ed, in particolare, la sua capacità di lavoro globale residua) a decorrere dal

1° gennaio 2017 né il raffronto dei redditi operato dall'UAI nella decisione

del 3 aprile 2017.

In conclusione, visto

quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per

fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti