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Decisione

32.2017.85

Rendita negata in assenza di un grado di invalidità sufficiente. Il ricorrente pretende il riconoscimento di una rendita. TCA conferma il provvedimento

28 dicembre 2017Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 5 aprile 2017,

confermativa di un progetto del 24 febbraio precedente, l’Ufficio AI, stabilita

un’inabilità lavorativa completa dal 22 aprile 2016 quale musicista/intratte-nitore,

considerato come tuttavia a far tempo dal 6 febbraio 2017 in una professione

adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute egli era

da considerare nuovamente abile in misura piena con un conseguente grado di

invalidità del 3%, ha negato il diritto a prestazioni (doc. B).

1.2. Con

ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’avv. __________, ha contestato

le conclusioni dell’amministrazione, chiedendo l’attribuzione di una rendita

intera e censurando in sintesi di essere completamente abile in un lavoro più

leggero, producendo documentazione medica già agli atti AI oltre a un rapporto

di una visita presso il dr. __________ del 16 dicembre 2015. Ha pure chiesto di

essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita (doc. I).

1.3. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando

la valutazione medica e quella economica poste alla base del provvedimento

impugnato e producendo un estratto dal conto individuale AVS dell’assicurato.

1.4. Il

26 giugno 2017 l’assicurato si è riconfermato nelle sue allegazioni, chiedendo

l’accoglimento del gravame e subordinatamente il rinvio degli atti per

ulteriori accertamenti medici ed economici (doc. VI). Con scritto 11 luglio

2017 l’amministra-zione si è pure confermata nelle sue posizioni (doc. VIII).

considerato in diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a prestazioni AI.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo

l’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha, tra l’altro, diritto ad una rendita se ha

avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un

anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8

LPGA) almeno al 40%. Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli

ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,

607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte

ha inoltre precisato:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del

18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.

182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Con

sentenza pubblicata in DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza

relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi

dolorosi.

2.5. Ricevuta

la domanda di prestazioni, con la quale RI 1 lamentava dolori vari,

l’amministrazione ha interpellato i sanitari della clinica __________, presso

la quale l’assicurato era stato degente dal 30 maggio al 28 luglio 2016 (dopo

un ricovero all’ospedale di __________ dal 22 aprile al 30 maggio 2016) per una

riabilitazione nell’ambito di una disabilità motoria in esiti di poliradiculoneuropatia

da sindrome di Guillain Barré. Il dr. __________ della clinica __________, nel

rapporto 26 agosto 2016, posta la diagnosi invalidante di “Disabilità motoria

in poliradiculoneurite (sindrome di Guillain Barré) dall’aprile 2016”, ha

attestato un’inabilità completa, soffrendo l’assicurato di “paralisi arti

inferiori, deficit motricità fine e delle prese delle mani”, affermando che

era pensabile una ripresa della capacità lavorativa del 20/30% a 6-10 mesi

dalla dimissione (doc. AI 9). Agli atti è pure stato versato il rapporto di

dimissione 13 giugno 2016 dell’ospedale di __________ che ha posto le diagnosi

di “Poliradiculoneuropatia su sospetta sindrome di Guillain-Barré (con/su

paraparesi arti inferiori, RM lombare 25.04.2016 lombartrosi, ernia discale

posteriore mediana L5-S1 con compressione del sacco durale), Disturbo della

personalità con delirio persecutorio, Cardiopatia iperten-siva (con tachicardia

sinusale, ecocardiografia 11.05.2016: normale funzione sistolica e alterato

rilasciamento diastolico di un ventricolo sinistro ipertrofico relativo in

assenza di rilevante valvulopatia), Eczema generalizzato del dorso DD tossidermia

eritematosa e consumo metabolicamente inadeguato di etile cronico.” (doc.

AI 10).

Con

rapporto di dimissione del 29 agosto 2016 i sanitari della clinica __________, hanno

confermato le seguenti diagnosi:

"

Diagnosi principale

Disabilità motoria in poliradiculoneuropatia su

sindrome dl Gullain-Barré con:

- Paraparesi arti Inferiori

- Rachicentesi del 28,04,2016: proteinorrachia

- Esame ENG/EMG, 29,04.2016: reperto motorio ancora

entro i limiti della norma agli arti inferiori; al braccio sinistro vi è un

lieve-moderato allungamento della latenza motoria distale sia al nervo mediario

che ulnare, con parametri sensitivi nella norma nella norma reperto

quest'ultimo che, pur discreto è compatibile con una neuropatia motoria

- RM lombare, 25.04.2016: Lombartrosi. Ernia discale

posteriore zediana L5-S1 con compressione del sacco durale

- TAC addome/bacino 22,04.2016: non lesioni ossee.

Nessuna problematica a carico della colonna vertebrale. S1 verticolosi del

sigma senza chiari segni per diverticolite, Lesione epatica del diametro dì

circa 2 cm – compatibile. In prima Ipotesi cori un anglicoma (Discusso con Dr.

med. __________).

Diagnosi secondarie/polimorbidità

1. Cardiopatia Ipertensiva con tachicardia sinusale

Considerandi

2.

Eczema generalizzato del dorso DD tossidermia

eritematosa

3.

Eczema disidrotico palmare bilaterale

4.

Inadeguato consumo di etile con: Epatopatia,

sospetta polineuropatia periferica

5.

BPCO, stadio II, su tabagismo cronico attivo.”

Hanno

quindi esposto che alla dimissione l’inabilità lavorativa era completa,

illustrando i progressi raggiunti durante il ricovero:

"

(…)

La degenza è trascorsa In modo regolare, priva di

complicanze. Dal punto di vista funzionale si è osservata una costante

progressione funzionale ed il Sig. RI 1 ha partecipato. In modo fattivo al programma

impostato, Il dolore al ginocchio sinistro, da imputare a verosimile stiramento

legamentare collaterale mediale ed ematoma intramidollare condilare

(valutazione del Capo clinica della Clinica (Dr. med. __________), è stato

trattato con TECAR terapia e mesoterapia con parziale beneficio.

Nel complesso la sintomatologia algica è andata

scemando nel corso della degenza tanto da consentire la riduzione progressiva

fino alla sospensione della terapia antinfiammatoria/antalgica.

Esame obiettivo e clinico funzionale alla dimissione

Esame obiettivo Internistico sovrapponibile

all'ingresso: Dal punto dl vista funzionale alla dimissione, il paziente

risulta autonomo nella preparazione dell'ambiente, nell'igiene e nella doccia

che effettua a da seduto con sedia da doccia con braccioli, indipendente

nell’abbigliamento.

È in grado di deambulare in autonomia con girello a 4

ruote, con discreta autonomia. I transfer ed i passaggi posturali avvengono in

autonomia e sicurezza. Gli spostamenti per brevi tragitti risultano maggiormente

sicuri senza girello; persiste rigidità nel cammino che esegue a piccoli passi,

con poca oscillazione e fluidità nei movimenti degli arti superiori. Migliorata

la forza e diminuito l’impaccio motorio alle mani, con conseguente

miglioramento nella destrezza e motricità fine misurabile nelle prese

funzionali e manipolazione di oggetti.” (doc. AI 21)

L’Ufficio

AI ha quindi ritenuto opportuno far peritare le condizioni dell’assicurato,

affidando quindi il mandato alla dr.ssa __________, internista del SMR, la

quale con rapporto finale del 6 febbraio 2017, esaminata la documentazione agli

atti e proceduto ad un esame clinico, ha concluso ponendo le diagnosi

invalidanti seguenti:

"

Poliradiculoneuropatia, sospetta

sindrome di Guillain-Barré 04/2016

- Paraparesi arti inferiori e distalmente arti

superiori

- Rachicentesi del 28.04.2016: proteinorrachia

- ENG/EMG del 29.04.2016 solo un lieve-moderato allungamento

della latenza motoria distale al n. mediano ed ulnare del braccio sinistro,

altrimenti nei limiti della norma

- RM lombare del 25.04.2016: lombartrosi, ernia discale

posteriore mediana L5/S1 con compressione del sacco durale

- TAC addome/bacino del 22.04.2016: nessuna problematica

a carico della colonna vertebrale

- Terapia: un ciclo di immunoglobuline 3.5.2016

Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL

. disturbo della personalità con probabile delirio di

tipo persecutorio: difficoltà di gestione medico-infermieristico e necessità di

camera singola

. cardiopatia ipertensiva (Tachicardia sinusale e

Ecografia dell’11 maggio 2016:ventricolo sinistro ipertrofico, assenza di

valvulopatia)

. St .d. Eczema generalizzato del dorso (DD tossidermia

eritematosa) ed Eczema disidrotico palmare bilaterale

. St.d. consumo cronico di etile (2l di birra/d),

epatopatia, Sospetta polineuropatia periferica

Diagnosi senza influsso sulla CL: St. d. contusione dell'occhio dx in età infantile

08/2000 lussazione spontanea spalla destra, tabagismo

cronico attivo (circa 60py)”

Ha

quindi concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 22 aprile 2016

nell’attività abituale così come in ogni attività lavorativa e pure come casalingo.

Tuttavia, dal 6 febbraio 2017 (vale a dire dalla data della valutazione clinica)

la capacità lavorativa era da considerare nuovamente piena in attività adeguate

(ossia leggere, con possibilità di alternare la posizione al bisogno, e di effettuare

delle pause supplementari, necessità di utilizzare il girello a quattro ruote

per dei tratti di più di 50 metri, non comportanti di dover camminare su

terreno accidentato). Come casalingo la capacità lavorativa era da considerare

del 90% da luglio 2016 e del 100% da febbraio 2017. Nel suo rapporto ha affermato:

"

Anamnesi fisiologica

Deve fare 51 gradini dall'appartamento fino ad arrivare

al posteggio auto. La discesa va abbastanza bene tenendosi alla ringhiera. In

salita fa una rampa alla volta altrimenti ha dei crampi nei glutei. Porta su la

spesa di piccola entità.

Anamnesi patologica remota

Beveva 21 di birra al giorno, dalla malattia beve solo

vino diluito a metà.

Fuma ancora.

Anamnesi socio lavorativa

Ha lavorato fino agli anni 90 come musicista. Dopo ha

badato ai famigliari malati. Fa tutti i lavori in casa.

È orgoglioso di darsi degli obiettivi. Non vuole farsi

vedere sofferente di fronte al figlio minorenne.

Abitudini (hobbies)

Va regolarmente in giro con la sua macchina, una

piccola Suzuki.

Segue le partite di hockey con suo figlio minorenne.

Studia informatica e segue il forum in internet di

www.ilsoftware.it.

In un sondaggio è stato eletto il miglior consulente.

Dice che è tutto volontariato.

Tiene pulito il suo computer di virus: "un

pulitore di computer, combatte i virus.

Sviluppo della malattia e risultati della terapia

04/2016: nell'arco di 12 ore si manifesta la paralisi

accompagnata da forti dolori nelle due gambe.

Terapia farmacologica attuale

Concor 5 1-0-0

Vitamina D 10 gocce (500U/goccia)

Tante pastiglie di Mentos per stimolare la salivazione.

Non fa più fisioterapia.

Vita quotidiana

Si alza, si veste, si lava. Mangia colazione e salta

spesso il pranzo. Cucina da solo, prepara spesso pesce. Beve vino diluito a

metà con acqua. Fa la pulizia. Va alla lavanderia a gettoni di Camerlata, c'è

anche una asciugatrice. Fa la spesa con l'automobile alla Bennett.

Può dormire anche 12 ore ma in modo spezzettato.

Disturbi soggettivi

Se cammina in modo un po' più vigoroso sente dei crampi

nei glutei e deve sedersi o meglio stendersi. Si sente spesso stanco. Delle

volte teme che le gambe cedano. Ha bisogno del girello per le distanze più

lunghe nel supermercato. Delle volte si siede sopra per riposarsi dopo aver

camminato.

Da circa tre mesi se rimane seduto a lungo sente dei

formicolii nelle gambe e deve alzarsi.

Status:

168cm, 77kg, BMI 27, orientato, logorroico,

collaborante,

autonomo nel svestirsi e vestirsi.

Passi di lunghezza normale, camminare sulle punte è

possibile per qualche passo, sui talloni perde l'equilibrio.

Forza nella mano destra 35/70, mano sinistra 26/70.

Riflessi vivaci e simmetrici, dolore alla rotazione

interna delle anche bilaterale.

Piccole escoriazioni della pelle della schiena.

Diagnosi:

St. d. Poliradiculopatia (sospetto di Guillain-Barré)

04/2016

Valutazione / conclusione:

Non ha bisogno di AGI perché autonomo.

Vuole farsi seguire in futuro dal Dr. __________, __________

__________, come medico curante.”

Ammessa

quindi un’abilità lavorativa completa dal 22 aprile 2016 (data del ricovero

all’ospedale di __________) al 6 febbraio 2017 (data della visita presso il

SMR), e proceduto ad un confronto dei redditi (che ha permesso di stabilire una

perdita di guadagno del 3%), sulla base della valutazione del consulente

professionale (doc. AI 27), con progetto di decisione del 24 febbraio 2017 l’UAI

ha respinto la domanda di prestazioni. Con osservazioni del 27 marzo 2017

l’assicurato si è opposto, chiedendo l’attribuzione di una rendita intera e

producendo certificazioni del 27 marzo 2017 e 9 novembre 2016 del curante dr. __________,

internista, attestanti un’inabilità lavorativa completa per non altrimenti

specificati “motivi medici”. Ha pure allegato che fra qualche settimana

avrebbe dovuto sottoporsi ad “un intervento chirurgico di angioplastica con

stent all’aorta femorale, che è attualmente occlusa secondo i recentissimi

accertamenti di angiologia (dr.ssa __________)” (doc. AI 30).

Con

annotazione del 31 marzo 2017 la dr.ssa __________ del SMR ha esposto quanto

segue.

"

(….)

In data 31.03.2017 telefono (n. __________) con la

Dott.ssa __________, angiologa al __________. Ha visitato il paziente in data

21.

.03.2017, soffre di dolori agli arti inferiori d'origine multifattoriale.

Viene constatato una stenosi all'arteria iliaca esterna sinistra. La

circolazione è sufficiente al riposo, ma non adeguata sotto sforzo. ll paziente

è stato annunciato per una angioplastica (palloncino); è un intervento che si

fa al Day Hospital con un’inabilità lavorativa al massimo d'una settimana.

Chiedono un’astinenza da nicotina. Dopo l'intervento si chiederà al paziente di

muoversi di più in confronto allo stato attuale.

Lettera della Dott.ssa __________ al PD Dr. med. __________,

Viceprimario di radiologia interventistica, ricevuto tramite Fax in data

30.03

:

Arteriopatia occlusiva degli arti inferiori stadio Ila

sinistra, l destra su stenosi emodinamicamente significativa dell’arteria

iliaca esterna sinistra. In considerazione della sintomatologia risulta

indicato un trattamento mediante angioplastica, motivo per cui chiede al

radiologo di convocare il paziente per rivascolarizzazione percutanea.

Le indicazioni della Dott.ssa __________ non modificano

le constatazioni del rapporto medico del 09.02.2017.

Conclusione:

l documenti nuovi non modificano le constatazioni del

RAF del 09.02.2017.”

(doc. AI 31)

È

pure stato versato agli atti lo scritto, menzionato dalla dr.ssa __________,

del 21 marzo 2017 della dr.ssa __________ al viceprimario di radiologia

dell’ospedale __________, con il quale il paziente veniva inviato per una rivascolarizzazione

percutanea (doc. AI 32).

Con decisione

5.

aprile 2017 l’amministrazione ha quindi respinto la rendita statuendo come

segue:

"

Esito degli accertamenti

Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio

medico regionale dell'Al si determina che per l'attività abituale quale

musicista/intrattenitore vi è un'incapacità lavorativa in misura del 100% dal

22.04.2016

mentre in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni

presentate dallo stato di salute l'incapacità lavorativa medico teorica è del

100% dal 22.04.2016 e dello 0% dal 6.2.2017.

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR)

Salario da valido

Nella sua attività di musicista, per l'anno 2015, lei

avrebbe potuto percepire un salario annuo di CHF 65’604.

Al momento dell'insorgenza del danno alla salute lei

non aveva un contratto di lavoro vigente quindi, per definire il reddito in

questione si fa riferimento alla categoria professionale 90-93 (attività artistiche,

d'intrattenimento e di divertimento) dei rilevamenti statistici svizzeri. Per

l'anno 2015 ne risulta un reddito annuo lordo di CHF 65'604.

Salario da invalido

A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del

Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei

valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova

giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi

determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i

dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica

nel 2015 avrebbe potuto realizzare un salario mensile di CHF 5'351.30 (attività

semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41 .7 ore

esso ammonta a CHF 5'578.75 mensili oppure a CHF 66'944.90 per l'intero anno.

Si ritiene opportuno effettuare una riduzione del 5%

per attività leggera e svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari.

Ne risulta un reddito da invalido di CHF 63'597.70.

Grado d'invalidità

65'604 - 63'598

x 100 = 3%

65'604

Un grado d'invalidità inferiore al 40% non giustifica

il diritto ad una rendita Al.

Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha

messo in luce, non si ritiene che la residua capacità di guadagno possa essere

apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine

professionale.

Su esplicita richiesta scritta da parte sua si rimane a

disposizione per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di

collocamento.

Audizione

Abbiamo preso atto delle osservazioni presentate al

nostro progetto di decisione e alla documentazione medica inviata che è stata

sottoposta alla dottoressa del nostro Servizio medico regionale che dopo aver

preso contatto con la Dr.ssa __________, angiologa del __________ di __________

indica che la documentazione medica prodotta non modifica quanto indicato sul

rapporto finale SMR del 09.02.2017.

Viene inoltre contestato il metodo di valutazione

applicato, nello scritto del 20.03.2017 lei ci indica infatti di ritenersi

"casalingo". Tuttavia, ritenuto che riceve prestazioni assistenziali

dal 2005, possiamo concludere che lei, in assenza del danno alla salute,

avrebbe avuto la necessità economica di lavorare. Per cui riteniamo corretto

considerarla salariato a tempo pieno.

A titolo abbondanziale, pure volendola considerare

casalingo, il servizio medico regionale riconosce per l'attività di casalingo

un'inabilità lavorativa del 100% dal 22.04.2016, del 10% dal 28.07.2016 e nulla

a decorrere dal 26.02.2017. Ciò che non dà comunque diritto ad una rendita

d'invalidità, essendo il grado Al nullo alla scadenza dell'anno d'attesa

(ovvero aprile 2017).

Visto quanto sopra non possiamo che confermare quanto

indicato sul progetto di decisione del 24.02.2017.” (doc. AI 33)

Di

fronte al TCA il ricorrente produce un rapporto visita del 16 dicembre 2015 del

dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, con il quale riferisce di

disturbi lamentati dall’assicu-rato ai polsi e, ravvisata una cisti al polso

sinistro che a suo avviso può “saltuariamente” disturbare il paziente,

non ha ritenuto necessario predisporre alcun trattamento chirurgico (doc. F).

Produce inoltre la certificazione del 21 marzo 2017 della dr.ssa __________ già

agli atti (doc. G).

2.6

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede

d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato

redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con

riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad

art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

2.7

Nel

caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il

TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, malgrado le diagnosi evidenziate

dai medici interpellati, e meglio “Poliradiculoneuropatia, sospetta

sindrome di Guillain-Barré 04/2016 su/con Paraparesi arti inferiori e distalmente

arti superiori, proteinorrachia, lieve-moderato allungamento della latenza motoria

distale al nervo mediano ed ulnare del braccio sinistro, lombartrosi, ernia

discale posteriore mediana L5/S1 con compressione del sacco durale, disturbo

della personalità con probabile delirio di tipo persecutorio, cardiopatia ipertensiva,

stato dopo eczema generalizzato del dorso e disidrotico palmare bilaterale,

stato da consumo cronico di etile con epatopatia e sospetta polineuropatia

periferica”, se andava ammesso un periodo di inabilità lavorativa totale in

ogni attività dal 22 aprile 2016 - momento del ricovero all’ospedale di __________

per la manifestazione delle varie problematiche, segnatamente la

poliradiculoneuropatia, con conseguente lungo periodo di degenza ospedaliera -

dal febbraio 2017 (momento in cui l’assicurato è stato valutato dalla dr.ssa __________

del SMR, cfr. doc. AI 24) l’inabilità restava completa nella precedente

professione di musicista, ma era nulla in un’attività adeguata al suo stato di

salute e nelle attività casalinghe. Adeguata era da considerare un’attività

semplice e ripetitiva rispettosa delle limitazioni elencate dalla valutazione

SMR, vale a dire con carico massimo senza limitazioni di 10 kg, necessità di

alternare la posizione al bisogno, di effettuare delle pause supplementari, necessità

di utilizzare il girello a quattro ruote per dei tratti di più di 50 metri, esclusa

la deambulazione su terreno sconnesso. Come casalingo la ripresa della capacità

lavorativa al 90% era da fissare al luglio 2016 e quella totale dal febbraio

2017.

Il

TCA ritiene in particolare che lo stato di salute dell’assicu-rato sia stato approfonditamente

vagliato sulla base delle valutazioni della dr.ssa __________ del 6 febbraio

2017.

(doc. AI 24) e 31 marzo 2017 (doc. AI 31), e non ha motivo per metterne in

dubbio le dettagliate e convincenti conclusioni.

In

effetti, nel suo rapporto la dr.ssa __________, dopo aver valutato la documentazione

agli atti ed effettuato un esame clinico, ha illustrato come l’assicurato, che

nell’aprile 2016 aveva sviluppato nel giro di poche ore una paralisi accompagnata

da forti dolori nelle due gambe, eseguiva la totalità dei lavori domestici e

lamentava, camminando in modo un po' più vigoroso, dei crampi nei glutei dovendo

quindi sedersi o meglio stendersi. Si sentiva inoltre spesso stanco, con la

sensazione che le gambe potessero cedere e faceva quindi uso del girello per le

distanze più lunghe. Aveva poi riferito di sentire dei formicolii nelle gambe

se rimaneva seduto a lungo. Effettuato uno status generale, con esito nella

norma (autonomo nel svestirsi e vestirsi, riflessi vivaci e simmetrici, dolore

alla rotazione interna delle anche bilaterale), ha tratto le esposte conclusioni

sulla capacità lavorativa, ammettendo una ripresa totale della capacità

lavorativa in attività leggere adeguate. Queste conclusioni sono state

confermate il 31 marzo 2017 dopo attenta valutazione delle allegazioni avanzate

dall’assi-curato e dalla documentazione prodotta in sede di osservazioni al

progetto di decisione, prendendo altresì contatto diretto con la dr.ssa __________,

angiologa, che aveva valutato l’assicurato in relazione ai dolori agli arti

inferiori d'origine multifattoriale e posto l’indicazione per una angioplastica

per risolvere il problema di una stenosi all'arteria iliaca esterna sinistra.

Con pertinenza il medico SMR aveva ritenuto in questa occasione che

l’intervento previsto (palloncino) sarebbe comunque un intervento eseguito in day

hospital con una conseguente inabilità lavorativa al massimo d'una settimana.

Aveva quindi concluso che la documentazione prodotta non modificava le

conclusioni del rapporto del 6 febbraio 2017.

Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,

questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

conclusioni cui è giunta la dr.ssa __________, la quale ha compiutamente valutato

le problematiche di cui l’assicurato è portatore, basandosi sia sulla

documentazione medica agli atti che su una visita clinica, giungendo ad una

conclusione logica e priva di contraddizioni.

Del

resto, le valutazioni della dr.ssa __________ non sono state smentite da altra

documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa

valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alle

predette valutazioni mediche e entro la data della decisione contestata,

ribadito come per costante

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui

fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF

132.

V 220 consid. 3.1.1). In effetti, parte della documentazione medica

prodotta dal ricorrente era già agli atti e quella nuova non può mutare alle

conclusioni sulla capacità medico-teorica dell’assicurato.

L’assicurato

si è in effetti limitato a produrre in fase di osservazioni al progetto di

decisione due certificazioni di inabilità lavorativa del dr. __________, internista,

del 9 novembre 2016 (quindi antecedente al rapporto SMR del 6 febbraio 2017) e

27.

marzo 2017 che tuttavia non solo non motivano minimamente per quale motivo

l’assicurato sarebbe inabile al lavoro, ma nemmeno indicano per quale diagnosi.

Quanto

alla documentazione prodotta in sede ricorsuale, nemmeno la stessa permette di

dipartirsi dalle conclusioni dell’amministrazione.

Innanzitutto

nel rapporto del 29 dicembre 2015 (riferito ad una visita del 18 dicembre 2015),

il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, si limita in sostanza a

riferire di disturbi ai polsi, non ritenendo necessario intervenire in alcun

modo. A parte il fatto che tale certificazione è stata resa oltre un anno prima

della decisione qui oggetto di disamina, la stessa non solo non menziona alcuna

inabilità lavorativa, ma riferisce di una cisti al polso sinistro che

semplicemente può “saltuariamente disturbare” il paziente (doc. F).

Quanto

alla certificazione del 21 marzo 2017 della dr.ssa __________ (doc. G) la

stessa è già agli atti e, come detto, sulla stessa la dr.ssa __________ si era

già espressa compiutamente nell’annotazione del 31 marzo 2017 (doc. AI 31e cfr.

sopra) e meglio nel senso che anche volendo ammettere che l’assicu-rato dovrà

subire un’angioplastica per curare la stenosi all'arteria iliaca esterna

sinistra, si tratterebbe comunque di un intervento effettuato ambulatoriamente

che non comporterebbe un’inabilità lavorativa superiore ad una settimana. Sia

peraltro osservato che nemmeno la dr.ssa __________ si esprime su una eventuale

inabilità lavorativa del ricorrente.

Laddove

infine l’assicurato richiama la citata certificazione del 28 agosto 2016 del

dr. __________ della clinica __________ (cfr. al consid. 2.5), il quale, alla

dimissione dalla clinica aveva attestato ancora un’inabilità lavorativa completa,

va detto che in assenza di certificazioni recenti la stessa, risalente a quasi

sei mesi prima della valutazione SMR, non permette di escludere il successivo

intervento del miglioramento accertato e quindi attestato dal medico SMR nel

febbraio 2017.

Questo

TCA non può quindi che aderire alla convincente presa di posizione del SMR. A

questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI

i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del

nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari

del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009

IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

In

realtà, a ragione l’amministrazione ha osservato come l’assicurato non contesti

in modo motivato la valutazione e le conclusioni del SMR, e più in generale gli

accertamenti condotti dall’amministrazione, ma esprima in sintesi un dissenso

puramente soggettivo, sostenendo che gli dovrebbe essere riconosciuta

un’inabilità lavorativa maggiore.

Del

resto già si è detto che le censure formulate dall’assicura-to in merito alla

valutazione del SMR, che non avrebbe a suo dire valutato adeguatamente e in

modo sufficiente il suo quadro clinico e le numerose e importanti affezioni di

cui soffre, non sono state accompagnate e suffragate da alcun valido mezzo

probatorio. Sia peraltro osservato che a dispetto del precario quadro clinico

da lui descritto, risulta dagli atti che ancora nel mese di settembre 2016 il

ricorrente non aveva nemmeno un medico curante (cfr. lo scritto 2 settembre

2016.

in cui afferma: “Attualmente non ho un medico curante fisso, lo

prenderò prossimamente se è proprio necessario”, doc. AI 4).

Ne

discende quindi che l’assicurato, come detto, non ha apportato il benché minimo

elemento atto a mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI, non avendo

appunto prodotto, nel corso della procedura amministrativa e nemmeno in questa

sede, documentazione medica idonea a contraddirne le conclusioni. Va qui

ricordato infine che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Rispecchiando

quindi la valutazione del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti

i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando

attività professionale (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b) che se l’insorgente ha presentato da aprile 2016 un’inabilità

lavorativa completa in ogni attività, dal febbraio 2017 andava per contro

ritenuto nuovamente pienamente abile in attività leggere adeguate e rispettose

dei limiti funzionali elencati dal medico SMR.

Visto

quanto sopra, la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione

del querelato provvedimento, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti

deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d). La richiesta del ricorrente di procedere ad ulteriori accertamenti

multidisciplinari va quindi respinta.

Ciò

non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti nei confronti dell’AI insorti successivamente alla data del provvedimento

in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140

e 129 V 4), resta aperta la possibilità al ricorrente di far valer se del caso

in futuro un peggioramento delle sue condizioni.

2.8

Per

quanto riguarda la graduazione dell’invalidità, la stessa è stata eseguita

correttamente mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3). Il relativo

calcolo, rimasto fondamentalmente incontestato, è stato esposto nella decisione

impugnata.

2.8.1

Secondo

la giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto

delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito

dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà

sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in

presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid.

4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in

particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima

attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito

non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di

conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio

se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro,

si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa

del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una

remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea

di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima

dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante

della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF

9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel

caso in esame, l’assicurato, che è stato attivo come autista, magazziniere,

elettrotecnico e meccanico di moto e motorini e da ultimo come musicista in

locali pubblici e presso feste private, prima dell’insorgenza del danno alla salute

aveva già da molto tempo (dalla prima metà degli anni 90) cessato ogni attività

e non era quindi legato ad un contratto di lavoro. Non essendo così possibile

determinare in modo attendibile il salario da valido, visto il lungo tempo

trascorso, a ragione l’amministrazione ha applicato i dati salariali statistici.

In

proposito l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Nella

decisione impugnata l’amministrazione ha quindi applicato tali valori considerando

quale salario da valido il reddito statistico riferito alla categoria

professionale 90-93 (attività artistiche, d'intrattenimento e di divertimento)

dei rilevamenti statistici svizzeri. Per l'anno 2015 ha quindi ammesso un reddito

annuo lordo di fr. 65'604.

In

sede di risposta di causa l’amministrazione ha tuttavia osservato che ad

un’analisi più approfondita della fattispecie non deve essere utilizzato il

dato statistico relativo all’attività di musicista, considerato come il

ricorrente senza il danno alla salute non avrebbe comunque più svolto tale

attività. Ha ritenuto pertanto più opportuno considerare che l’assicurato, non

disponendo di alcun diploma, avrebbe potuto intraprendere un’attività non

qualificata di tipo semplice e ripetitiva, ciò che, utilizzando i dati forniti

dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, gli avrebbe

permesso di realizzare nel 2015 un salario mensile di fr. 5'351.30 (attività

semplici e ripetitive, valore mediano) che, riportato su 41 .7 ore, ammonta a

fr. 5'578.75 mensili oppure a fr. 66'944.90 annui.

Questa

correzione suggerita nella risposta di causa, in quanto favorevole

all’assicurato, va condivisa, ove peraltro si osservi che a ragione l’amministrazione

ha pure ricordato che dall’estratto del conto individuale risulta che mai nel

corso della sua attività professionale il ricorrente ha percepito un salario di

pari importo.

Si

può quindi ammettere quale reddito da valido un ammontare di fr. 66'945.

2.8.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua

nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Va

nuovamente ribadito che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di

paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da

valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito

oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Deve

essere ancora ribadito che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage

skill level Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna

nell’ottobre 2014), più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level

(NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il

ramo economico, il livello di competenze e il sesso ( cfr., a quest'ultimo

proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), e relativa

a personale maschile in una professione semplice che presuppone qualifiche

inferiori e comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore

privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel

settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg.

47ss.).

Applicando

i dati statistici aggiornati al 2015 nel caso che ci occupa, emerge che il

salario lordo mediamente percepito in quell’anno dagli uomini per un'attività

semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore

settimanali nel settore privato, corrisponde ad un importo di fr. 64'215.60.--

(fr. 5'351.31.- x 12 mesi). Riportando queste cifre su un orario medio di

lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015 (cfr. i

precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata

tabella B9.2), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 66'944.94.-, inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18

febbraio 1999) (cfr. doc. AI 26).

Tale

dato va confermato. Del resto le censure del ricorrente, che ritiene che le

limitazioni da osservare nell’esercizio di un’attività lavorativa non gli

permetterebbero di produrre un simile reddito, sono prive di rilevanza, fermo

restando in concreto la - corretta - applicazione dei dati salariali statistici

dichiarati applicabili dal Tribunale federale.

In

applicazione della dianzi ricordata giurisprudenza, l’UAI ha quindi

applicato una riduzione complessiva del 5%, segnatamente per il fattore “attività

leggere”.

In

sede di risposta l’amministrazione ha corretto tale riduzione, sempre a favore

dell’assicurato, aumentandola del 5% in considerazione della necessità per

l’assicurato di effettuare delle pause supplementari. Ritiene quindi più

giustificata una deduzione complessiva del 10%.

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71 con la quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il

giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti,

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministra-zione; cfr. anche

DTF 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una - peraltro

non trascurabile - decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato

del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che,

mediante la riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto

degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, e non

può di conseguenza ammettere una decurtazione maggiore.

La

deduzione ammessa tiene del resto adeguatamente conto del fatto che

l’interessato può ancora esercitare al 100% un’attività adeguata e come le limitazioni

fisiche da osservare non siano oltremodo gravose.

Questo

Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione

dell’amministrazione, l’assicurato non avendo peraltro addotto motivi pertinenti

che gli permettano di sostituire il suo apprezzamento o altre circostanze

personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito

statistico da invalido (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b).

Si osservi peraltro che il fatto di avere una limitata

formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che

le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4,

semplici e ripetitive) non richiedono né un’espe-rienza professionale

diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71

consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b;

STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).

Ne

segue che la riduzione globale del 10% dal reddito da invalido va confermata.

Del

resto, come meglio s’illustrerà in seguito (cfr. consid. 2.7.3), anche volendo

- per pura ipotesi di lavoro - ridurre il reddito da invalido nella misura massima

possibile del 25%, l’interessato non avrebbe comunque diritto ad una rendita.

2.8.3

Visto quanto

precede, secondo l’amministrazione il reddito da invalido va fissato in fr. 60'250.50

[66'945 – (10% di 66’945) = 60'250.50].

Sulla

base di questo dato, va quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr. 66'945 (cfr. consid. 2.7.1) con quello da

invalido di fr. 60'250.50, ottenendo un tasso d’invalidità (non pensionabile)

del 10% (66'945 – 60'250.50 x 100 : 66'945) che non dà diritto ad alcuna rendita.

Nell’ipotesi

in cui si volesse tener conto di un’ulteriore riduzione del 15%, operando

quindi sul reddito da invalido la riduzione massima consentita dalla

giurisprudenza, e quindi raffrontare il reddito da valido di fr. 66'945 con uno

da invalido di fr. 50’209 (fr. 66'945

ridotti del 25%), si otterrebbe un grado d’invalidità del 25% che pure

non darebbe diritto a prestazioni.

2.8.4

L’insorgente

sostiene che vista la lunga inattività e anche l’età (essendo nato il 24

novembre 1958), molto difficilmente egli potrebbe immaginare di ritrovare un’attività

lavorativa.

Al

riguardo va rilevato che circa la capacità di lavoro residua si è espressa il

medico SMR alla cui valutazione, visti i motivi esposti al precedente considerando,

va riconosciuta piena forza probatoria.

Va

inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.

, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare

in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il

TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,

d’assem-blaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata

STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla

difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza

della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la

disoccupazione e non dall’assicu-razione contro l’invalidità (DTF 110 V 276

consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura

un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai

fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017,

consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato

non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto

di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se

– ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016

del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).

Detta

ipotesi (reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal

fatto che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di

chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle

attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute

e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5

luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo

alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid.

3.

). Nel caso in esame, nella valutazione del 21 febbraio 2017 il consulente

professionale ha ritenuto che per l’assicurato sia accessibile una vasta gamma

di attività semplici e ripetitive che non necessitano di formazione particolare

(doc. AI 27).

Va

pure osservato che il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea

con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi

di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo

manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale

del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga

particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44

del 20 gennaio 2015 consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre 2014 consid.

2.10.2

; 32.2013.133 del 1. aprile 2014 consid. 2.8 e la 32.2013.117 del 4

febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti).

Ai

sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a profitto

della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata

corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa

(parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico. Si tratta del

momento in cui gli incarti medici permettono di accertare i fatti in modo circostanziato

(DTF 138 V 457).

Nel

caso di specie il momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 6

febbraio 2017, quando il medico SMR ha allestito il rapporto finale ed ha concluso

che da quel momento vi era un’abilità al lavoro completa in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti. In quel momento l’assicurato aveva appena

compiuto i 58 anni.

Il

TF nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006, ha ritenuto ancora ragionevolmente

esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato

una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse

un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che

ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare

di una rendita di vecchiaia. In un’altra fattispecie il TF, nella

STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, nel caso di un assicurato di 60 anni totalmente

inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel

corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del

rendimento del 30% (per problemi reumatologici e cardiologici), lo ha

ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato

equilibrato. Nella STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte, confermando

la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto

esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato

equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della

decisione dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’età non erano

realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per

mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità. Di analogo

tenore anche la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato

di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando

il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa

dell’assicu-rato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto

esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro

sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente

“solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete opportunità

professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un ruolo rilevante

la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di prestare ancora

un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate limitazioni

funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o alla posizione

da osservare durante l’attività lavorativa) gioca un ruolo importante

nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato. Sempre in merito alla reintegrabilità

nel mondo del lavoro avuto riguardo all’età vedi anche la STCA 32.2015.114 del

27.

giugno 2016 con ulteriori diversi riferimenti giurisprudenziali.

Ritornando

alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo

TCA ritiene, da una parte che l’assi-curato può mettere a frutto la sua residua

capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro considerato che (nel momento

determinate: inizio 2017) egli aveva ancora davanti a sé diversi anni prima del

pensionamento, dall’altra parte che egli (ritenuta la possibilità di lavorare a

tempo pieno) può svolgere attività semplici e ripetitive che non necessitano di

formazione nè un’esperienza professionale diversificata, nè un grado di

istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p.

49.

consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3).

Visto

tutto quanto sopra esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalle

conclusioni dell’amministrazione e, quindi, va confermata la reintegrabilità

dell’insorgente senza la necessità di provvedimenti professionali.

È

dunque a ragione che l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto a provvedimenti

professionali.

Sia

osservato infine, con riferimento al fatto che l’assicurato sembri a tratti

censurare il metodo di valutazione dell’invalidità utilizzato dall’Ufficio AI,

ritenendosi "casalingo" e non salariato a tempo pieno, che

l’amministrazione ha con pertinenza osservato come tale allegazione risulti

pretestuosa alla luce della circostanza che egli risulta titolare di prestazioni

assistenziali dal 2005. Da tale fatto l’Ufficio AI ha dedotto, non a torto, che

il ricorrente, in assenza del danno alla salute, avrebbe avuto la necessità

economica di lavorare. Occorre infine ancora osservare che anche

volendo, per pura ipotesi di lavoro, considerare l’assicura-to come casalingo,

il rapporto SMR ha chiarito che nelle mansioni domestiche, che l’assicurato ha

del resto affermato di eseguire completamente senza segnalare alcuna problematica

particolare (cfr. doc. AI 24), non sono date inabilità di sorta, ragione per

cui si può concludere, senza la necessità di effettuare un’inchiesta

domiciliare, che il grado di invalidità sarebbe anche in quest’am-bito con alta

verosimiglianza inferiore alla soglia minima necessaria per riconoscere una

rendita di invalidità,

Ne consegue che, ribaditi quindi i suesposti

periodi di inabilità lavorativa (dal mese di aprile 2016 al febbraio 2017),

considerata dunque la ripresa dell’abilità lavorativa completa dal 6 febbraio

2017, l’assicurato non ha presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c

LAI (cfr. sopra consid. 2.3), un periodo ininterrotto di un anno con almeno il

40% di inabilità lavorativa in media e con un grado di invalidità di almeno il

40% alla scadenza dell’anno di attesa. Ne consegue che la

decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.

Va

in ogni modo osservato che nella decisione impugnata l’amministrazione ha

precisato di essere a disposizione qualora l’assicurato intendesse postulare

l’attivazione del servizio di collocamento.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

2.10

L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.

4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo

un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente

vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teoriche effettuate e la valutazione

del consulente professionale hanno permesso di accertare con la dovuta

chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinato da un

legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere

in dubbio tali valutazioni. Come visto sopra, nonostante non gli potesse sfuggire

la necessità di contestare validamente le conclusioni a cui era giunto il SMR,

l’insorgente in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto documentazione

medica idonea a contestarne e/o a rendere verosimile una rilevante

modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del

5.

aprile 2017. Come esposto, da un lato la certificazione della dr.ssa __________

figurava già negli atti della procedura amministrativa ed era già stata

valutata dal SMR, dall’altro la certificazione del dr. __________, del 29

dicembre 2015, non ha apportato elementi tali da permettere conclusioni diverse

da quelle tratte dall’amministrazione. In simili condizioni,

l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e

all’ammissione del gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni