32.2017.87
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7 dicembre 2017Italiano37 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.87
FC
Lugano
7 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 24 aprile 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nata nel 1966, di formazione impiegata di commercio, e da ultimo attiva come
capo team infortuni presso la __________, nel marzo 2016, adducendo problemi psichici,
ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 5).
Eseguiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 24 aprile 2017,
confermativa di un progetto dell’8 febbraio 2017, l’Ufficio AI, stabilita
un’inabilità lavorativa totale nella professione precedentemente esercitata e
in ogni attività dal 12 agosto 2015 al 31 dicembre 2016, ma in seguito nuovamente
un’abilità completa in qualsivoglia attività lavorativa idonea alle sue
capacità professionali, ad esclusione del precedente posto di lavoro, le ha riconosciuto
il diritto ad una rendita di invalidità piena dal 1. agosto al 31 dicembre 2016,
versata tuttavia solo dal 1. settembre 2016, ossia sei mesi dopo il deposito
della domanda (doc. AI 61).
1.2. Con
ricorso al TCA l'assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, censurando
in sintesi la mancata presa in considerazione dell’esclusione dell’attività
professionale presso il precedente datore di lavoro e il conseguente pregiudizio
economico (doc. I).
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando
la valutazione medica e quella economica poste alla base del provvedimento
impugnato.
1.4. Il
22 giugno 2017 l’assicurata si è riconfermata nelle sue allegazioni, producendo
il certificato di salario dell’ultimo datore di lavoro e facendo valere di
subire un notevole pregiudizio economico conseguente alle residue limitazioni
causate dalle affezioni psichiche di cui è portatrice (doc. VI). In proposito l’amministrazione,
il 6 luglio 2017, si è riconfermata nelle sue posizioni (VIII).
considerato, in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Mentre
è in concreto incontestato che l’assicurata sia da considerare completamente
inabile al lavoro dal 12 agosto 2015 al 31 dicembre 2016, con conseguente
diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2016 (versata dal 1. settembre 2016
per tardività della domanda) al 31 dicembre 2016 (recte: 31 marzo 2017, cfr. al
consid. 2.10), litigioso è il punto di sapere se l’assicurata abbia diritto a
prestazioni dell’assicurazione invalidità anche successivamente, e, quindi, se,
e se del caso in che misura, dopo il 31 dicembre 2016 sia intervenuto un miglioramento
delle condizioni di salute suscettibile di incidere, e se del caso in che
maniera, sul diritto alla rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica
decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente,
la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per
analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V
164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado
d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione,
per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto
nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le
conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato
rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349
consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che
sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione
ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte
ha inoltre precisato:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della
capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona
volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata
nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale
misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,
esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto
conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale
attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività
lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba
ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più
essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società
(DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche
DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Con
sentenza pubblicata in DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza
relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi
dolorosi.
2.6. Ricevuta
la domanda di prestazioni, l’amministrazione, alla luce delle varie
certificazioni di inabilità lavorativa rese dallo psichiatra curante dr. __________,
ha interpellato quest’ultimo, il quale, nel rapporto del 18 aprile 2016, poste
le diagnosi di “ICD 10 F43.22 evoluta verso ICD 10 F 32.1”, definendo il “quadro
clinico instabile con ansia, deflessione dell’umore, disturbi del sonno, della
memoria e della concentrazione, diminuzione della libido, difficoltà a
proiettarsi nel futuro, a volte idee passive di morte “ ha concluso per
un’inabilità lavorativa nell’ultima attività esercitata dall’11 agosto 2015,
con prognosi favorevole e probabile ripresa completa della capacità lavorativa
“ma in un altro contesto lavorativo” (doc. AI 13). In seguito il dr. __________
ha attestato ulteriormente l’inabilità lavorativa completa per vari periodo dal
giugno 2016 al dicembre 2016 (doc. AI 20, 25, 39, 43). Sono quindi stati riconosciuti
provvedimenti d’intervento tempestivo sotto forma di un corso di inglese quale
corso di formazione (doc. AI 19). Dal canto suo, la dr.ssa __________, generalista,
nel certificato del 8 giugno 2016, poste le diagnosi di “sindrome depressiva
importante (2015), stato dopo bornout (2013)- relativo allo stress”, ha
certificato una completa inabilità lavorativa dal 31 agosto 2015, dovuta a “impedimento
psicologico e depressivo nello svolgere il suo lavoro” (doc. AI 25). Con annotazione
del 11 luglio 2016 il dr. __________ del SMR ha ritenuto indicato pianificare
dei “corsi di carattere professionale volti ad arricchire l’assicurata e
spendibili sul mercato del lavoro per rinvenimento di un nuovo datore di lavoro”
(doc. AI 28). Con ulteriore annotazione del 24 agosto 2016 il medesimo medico
SMR ha sollecitato la valutazione del caso da parte dei medici (doc. AI 32), e,
di conseguenza, con comunicazione del 29 agosto 2016 è stato comunicato
all’assicurata che i provvedimenti integrativi non erano al momento attuabili
(doc. AI 34).
L’amministrazione
ha richiamato gli atti dell’assicurazione malattia __________ comprensivi di
alcuni accertamenti medici, fra i quali una perizia del 16 agosto 2016 con la
quale il dr. __________, psichiatra, alla luce di una visita medico specialistica
eseguita il 3 agosto 2016, ha concluso quanto segue:
“(…)
Afferma di essere coniugata dal gennaio 2004, avrebbe 3
figli: 2 gemelli 12enni ed una figlia. La situazione, come descritta, vede
assolutamente prevalenti situazioni esterne dovuta ad una situazione lavorativa
definibile come spiacevole, mentre non sono assolutamente emersi aspetti di tipo
endogeno.
Al momento attuale l'assicurata ha affermato di
svolgere regolarmente i lavori di casa, pur con l'aiuto di un'amica, di andare
a fare la spesa insieme al marito e di cucinare anche se di mala voglia.
Porterebbe a spasso alla mattina un cane labrador,
dichiara di avere interrotto l'hobby della ceramica da inizio 2015, di star
leggendo un libro di Clara Sanchez di cui non ricorda la trama. A mezzogiorno
cucinerebbe per i figli che attualmente frequentano
un corso di lingue e sport. Trascorrerebbe ii pomeriggio sul divano ed accenderebbe la televisione tenendo basso il volume.
Cena verso le 19:30 il marito rientrerebbe
più tardi, lavorerebbe in Italia in qualità di dirigente di una compagnia assicurativa
nei pressi di __________. Dopo cena rigovernerebbe la cucina ed andrebbe a letto alle 23:30.
La descrizione della giornata dimostra chiaramente come
l'assicurata è attiva al mattino normalmente
nei lavori di casa, Avrebbe un momento di appannamento nel pomeriggio e continuerebbe comunque a rigovernare la
cucina dopo cena indicativamente dalie
21:00 alle 23:30. Afferma infine di avere
intenzione di iscriversi in disoccupazione al 50% o dal 01.09.2016.
La diagnosi che posso proporre è quella di disturbo da
disadattamento con reazione mista ansioso
depressiva.
L'evoluzione favorevole della vertenza giudiziaria
porterebbe certamente ad una ripresa lavorativa
completa immediata,
2. Disturbi oggettivi disturbi soggettivi:
Disturbi oggettivi: validati secondo AMDP System
> L'assicurata si è presentata in lieve anticipo da
sola alla guida della propria
automobile senza problemi.
> Non sono emersi disturbi dello stato di coscienza.
> Non sono emersi disturbi dell'orientamento.
>Non sono emersi disturbi dell'attenzione e della
memoria,
> Assenti disturbi formali del pensiero,
> Assenti timori, fobie e sintomi ossessivi-compulsivi.
> Assenti deliri,
> Assenti disturbi della percezione.
> Assenti disturbi della coscienza
> Umore in asse tranne recriminazioni per la situazione
lavorativa.
> Lieve ansia psichica soggettiva.
> Assenti disturbi della carica vitale e della
psicomotricità,
> Assenti variazioni circadiane.
> Assente ritiro sociale.
> L'attendibilità nella narrazione dei fatti è
apparsa discreta.
Disturbi soggettivi:
L'assicurata dichiara dì avere un continuo macchinare
notturno, che i medicamenti assunti
Cipralex 20 mg 1 compressa die, Trittico 1 compressa alla sera sono inefficaci nell'ultimo
mese. Non potrebbe vedere le automobili dei dirigenti della __________. Afferma
che il suo stato peggiora al pomeriggio, di sudare molto, di avere nausea soprattutto
di fronte al cibo e di essere tachicardica. Dichiara un peso di 61 kg per altezza 166 cm e di aver perso 3 kg nell'ultimo mese.
3. L'attuale malattia giustifica ancora un'incapacità
lavorativa nella misura del 100% per
soli problemi psichici? Se si per quale durata.
Alla luce di quanto descritto oggi dall'assicurata,
appare verosimile che la vertenza giudiziaria con la __________ sia la causa primaria
a limitarla nel mettersi in gioco nel mondo
del lavoro. Dal punto di vista esclusivamente psichiatrico non posso riconoscere né giustificabile da oggi alcuna inabilità
lavorativa.
L'assicurata ha riferito di avere intenzione di iscriversi
presso la disoccupazione al 50º/o da inizio settembre. Tuttavia il fatto che
sia in grado di gestire la propria vertenza
giudiziaria con il precedente datore di lavoro rispettivamente di gestire la sua
quotidianità e tutte le questioni riguardanti la casa dimostra come in questo momento l'assicurata non presenta segni, sintomi e limitazioni
particolari di origine psichica.
4. Possibile ripresa lavorativa? Se sì, da quando ed in
che misura?
Al 100% da subito.
5. Cura
adeguata? È consigliabile una cura diversa, sono indicati ulteriori cure? Se si
quali?
L'assicurata assume medicamenti antidepressivi, che
sarebbero tuttavia privi di efficacia.
Questo anche perché non siamo di fronte ad una situazione di depressione maggiore
endogena bensì ad una condizione verosimilmente incentrata esclusivamente su una condizione di difficoltà biosociale
che, come ammette l'assicurata stessa, si
potrebbe risolvere con una decisione a lei favorevole del giudice contro il licenziamento.” (doc. 1 incarto __________)
In
uno scritto del 7 settembre 2016 all’attenzione della __________, il dr. __________
affermava:
“(…)
La signora è stata valutata dallo psichiatra dottor __________
in data 3 agosto 2016 nel corso di un incontro di circa 60 minuti. Il perito ha diagnosticato una sindrome da
disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva
e concluso a favore di un'abilità al lavoro nella misura deI 100%.
In risposta alla perizia menzionata non posso che sollevare
alcune perplessità.
Viene riconosciuta la diagnosi ICD 10 F43.22 ma non
un'inabilità lavorativa.
Non si accenna al fatto che la signora RI 1, in ogni
caso, risulta definitivamente inabile al lavoro nella misura del 100% nell'ultimo contesto lavorativo (indipendentemente
dal licenziamento).
Quanto ho potuto oggettivare dopo più di un anno di presa
a carico, mi permette di diagnosticare un'evoluzione dell'iniziale sindrome da
disadattamento verso un quadro clinico instabile riconducibile alle diagnosi ICD 10 F32.1 e F41.1.
È probabile che, nel corso del suo breve incontro con
la paziente, lo psichiatra dottor __________ non abbia potuto rendersi conto dell'instabilità delle condizioni
psichiche in presenza di una sintomatologia caratterizzata da tono dell'umore
deflesso, ansia pervasiva e generalizzata che porta a marcata astenia e a difficoltà nell'affrontare la quotidianità,
disturbi del sonno, della memoria e della concentrazione,
diminuzione dell'appetito e della libido, mancanza di progettualità, rimuginazioni
soprattutto notturne, sentimenti di
autosvalutazione e diminuzione dell'autostima. La vertenza giudiziaria certamente contribuisce a non permette un'evoluzione
favorevole in tempi brevi.
Ricordo che la signora RI 1 è in terapia con Cipralex
20 mg/die; Trittico 50 mg 1 cp per la notte e Xanax O.25 mg 1-3/die.
Quanto descritto mi porta a ritenere la signora RI 1 inabile
al lavoro nella misura del 100% almeno fino al
31 ottobre 2016 (da rivalutare).
La prognosi lavorativa risulta favorevole ma,
categoricamente, in un altro contesto lavorativo.” (doc. 2 inc. __________)
L’8
settembre 2016 il dr. __________ ha replicato:
“Ho preso nozione del certificato redatto dai Dr. __________
il 7.09.2016: comprendo il diverso apprezzamento del curante dello status da me
osservato.
Aggiungo che era stata la stessa sig.ra RI 1 ad
affermare di volersi iscrivere in
disoccupazione a inizio settembre 2016 e che la terapia
medicamentosa (l’assicurata aveva citato Cipralex e Trittico, ora il Dr. __________
aggiunge una dose minima efficace dì Xanax) era priva di successo dall'inizio
della presa a carico desso il collega. L'assicurata durante il colloquio presso
di me aveva dimostrato dì essere in grado di gestire in modo adeguato la sua quotidianità, in particolare la vertenza
giudiziaria. Concordo con il Dr. __________
che la prognosi è favorevole presso un altro datore dì lavoro. Lo stesso Dr. __________
si riferisce come fattore predominante se non unico nel determinare lo stato di
salute psichico della sua paziente alla situazione lavorativa.
In conclusione, in assenza di fatti nuovi rispettivamente
di modificazioni significative di fatti noti, confermo la mia precedente presa
di posizione.” (doc. 3 inc. __________)
Alla
luce di questi riscontri la __________ ha fatto peritare ulteriormente
l’assicurata dal dr. __________, psichiatra, il quale nel rapporto 13 ottobre
2016, dopo valutazione clinica e degli atti, ha concluso:
"
(…)
DIAGNOSI E VALUTAZIONE
Si tratta di una donna 50enne che soffre di una
sintomatologia depressiva reattiva a problemi
d'ordine lavorativo.
L'inizio della sintomatologia è diretta conseguenza
dell'atteggiamento ritenuto discriminatorio e prevaricante del diretto
superiore e ai fatti intercorsi nell'agosto 2015 scorso, che hanno infine
sfociato nella notifica di licenziamento e in un lungo contenzioso legale
ufficialmente appena concluso. Sembrano in effetti questo per l'assicurata eventi e situazione fortemente stressante,
a cui fatica a trovare un adattamento e che ha prodotto uno stato depressivo di
rilevanza clinica. L'anamnesi remota non
aiuta a delineare un quadro premorboso che possa con chiarezza predisporre allo sviluppo, in determinate
condizioni, della patologia psichiatrica.
Sulla base della valutazione eseguita l'assicurata
sembra soffrire di una Sindrome da disadattamento,
con reazione depressiva prolungata (ICD 10: F43.2 l).
Si tratta di una condizione di malessere soggettivo e
di disturbo emozionale, che interferisce con il funzionamento e le prestazioni
sociali e che insorge nel periodo in cui vi è una situazione o un evento di
vita stressante, che può avere intaccato l'integrità della rete sociale del
soggetto. La predisposizione o vulnerabilità individuale gioca un ruolo
importante nel condizionare la comparsa e nel modellare le manifestazioni delle
sindromi da disadattamento, ma si presume tuttavia che la condizione non sarebbe insorta senza il fattore
stressante. Le manifestazioni sono variabili,
includono umore depresso, ansia o preoccupazione, sentimenti di incapacità ad
affrontare la situazione, a fare progetti per il futuro e a continuare nella
presente condizione, oltre che un certo grado di compromissione delle prestazioni
nelle attività quotidiane. Nella
situazione specifica relativa all'assicurata i sintomi di tale disturbo si presentano sotto forma di una reazione depressiva prolungata
con vissuti di rabbia e delusione e un
pervasivo e insanabile senso di ingiustizia.
Il rischio in situazioni simili è quello di
cronicizzare il vissuto patologico nell'attesa e nella ricerca di un risarcimento per quanto subito, portando quindi a un
aggravamento sintomatologico e di conseguenza
diagnostico e prognostico. Al riguardo si può sottolineare come il quadro
clinico sembri essere già evoluto in un episodio depressivo di gravità media in
quanto alle caratteristiche primarie, quali umore depresso, perdita di
interesse e di piacere e aumentata affaticabilità, si associano, con intensità clinicamente apprezzabile diminuita capacità
di concentrazione, rallentamento psicomotorio, disturbi del sonno e perdita dell'appetito.
È sicuramente indicato mantenere la presa
in carico psichiatrica e la terapia farmacologica
in atto che appare adeguata al quadro clinico.
La ripresa dell'attività lavorativa appare utile e
necessaria per rientrare progressivamente in una condizione di relativa
normalità, dovrebbe essere, in riferimento al quadro clinico, la più rapida
possibile per non essere causa di fenomeni di
cronicizzazione. La difficile elaborazione dei vissuti di ingiustizia e il
conseguente crollo narcisistico hanno evidentemente dilatato molto i tempi.
Non emergono in generale problemi di integrazione nella
propria professione, che per altro non viene
messa in dubbio dall'assicurata. Vi sono invece al momento maggiori riserve sulla possibilità da parte dell'assicurata di
una ripresa nel precedente ambito lavorativo.
Ho anche discusso telefonicamente della situazione con
il Dr. __________, a cui chiedo con l'accordo dell'assicurata, di inviare
questo rapporto.
In considerazione di quanto descritto, nonostante la
lunga inabilità lavorativa, appare ragionevolmente proponibile e terapeuticamente
anche necessario un tentativo di ripresa teorica dell'attività lavorativa nel
proprio lavoro entro fine dicembre 2016. La prognosi appare, in riferimento segnatamente al
quadro clinico, a oggi comunque favorevole,
non sono però escluse possibili resistenze.” (doc. 4 inc. __________)
Nel
nuovo rapporto del 1. dicembre 2016 all’Ufficio AI, il dr. __________ ha quindi
posto la diagnosi di “ICD 10 F32.1 con decorso favorevole” e ha stabilito
la cessazione dell’inabilità lavorativa al 31 dicembre 2016, confermando in
seguito una completa inabilità lavorativa “in un contesto lavorativo diverso”
(doc. AI 44). Dal 1. gennaio 2017 l’assicurata si è quindi iscritta
all’assicurazione disoccupazione alla ricerca di un lavoro a tempo pieno, producendo
un certificato del dr. __________ che attestava un’abilità lavorativa piena
prescrivendo soltanto “un contesto diverso” (doc. AI 47, 55, inc. disoccupazione
doc. 4). Acquisiti i dati dalla __________ (la quale aveva erogato indennità
per malattia dal 1 luglio al 31 dicembre 2016; doc. AI 54), con rapporto finale
del 30 gennaio 2017 la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, posta la diagnosi
invalidante di “sindrome da disadattamento con sintomatologia
ansioso-depressiva, ormai completamente risoltasi ICD 10 F 43.22”, ha
concluso per una completa inabilità lavorativa in ogni attività dal 10 agosto
2015 al 31 dicembre 2016, con recupero totale in seguito (doc. AI 55).
Alla
luce di questi riscontri, l’amministrazione, con progetto dell’8 febbraio 2017
dapprima, decisione 24 aprile 2017 poi, ha attribuito all’assicurata una
rendita intera dal 1. agosto 2016 (alla scadenza dell’anno di attesa, art. 28
LAI) al 31 dicembre 2016, ritenendo che in seguito l’assicurata era da considerare
nuovamente abile a svolgere qualsivoglia attività lavorativa idonea alle sua
capacità professionali, ad esclusione del precedente posto di lavoro, motivando
come segue (doc. AI 56):
“(…)
Decidiamo pertanto:
Dal 1.08.2016 (alla scadenza dell'anno di attesa - art.
28 cpv. I LAI) insorge il diritto ad una rendita
intera d'invalidità, con grado Al del 100%, per un periodo limitato fino al
31.12.2016 (cifra marginale 4016 della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nell'assicurazione per invalidità
(CIGI).
Considerandi
II versamento della rendita avviene tuttavia unicamente
a decorrere dal 01.09.2016, ossia sei mesi
dopo il deposito della domanda di prestazioni Al presso il nostro Ufficio (art.
29.
cpv. 1 LAI).
Esito degli accertamenti:
Dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli
atti, risulta medicalmente oggettivata una totale
inabilità lavorativa in ogni attività lucrativa, per il periodo dal 12.08.20'l5
al 31.12.2016.
A far capo dal 01.01.2017 lei è invece nuovamente abile
al lavoro in misura del 100% in qualsivoglia
attività lavorativa idonea alle sue capacità professionali, ad esclusione del precedente posto di lavoro.
In considerazione del lungo periodo d'inabilità
lavorativa e di guadagno presentato, lei ha diritto
ad una rendita d'invalidità transitoria.
Infatti, in applicazione delia cifra marginale 4016 CIGI,
se le condizioni sono stabili, la rendita va ridotta o soppressa dal momento in
cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.
Provvedimenti d'ordine professionale non entrano in
considerazione essendo lei completamente abile al lavoro nella sua professione.”
(doc. AI 61).
A
queste conclusioni l’assicurata si è opposta di fronte a questo Tribunale,
lamentando in sostanza una carenza negli accertamenti medici ed economici, non
essendo in particolare stato tenuto conto del fatto che l’esclusione
dell’attività professionale presso il precedente datore di lavoro (e nel contesto
assicurativo in generale) le causa un notevole pregiudizio economico se confrontato
con quanto potrebbe guadagnare sul libero mercato del lavoro (doc. I, VI).
2.7
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse
dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede
d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato
redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con
riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad
art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.8
Dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il
TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, malgrado la sussistenza di un’inabilità
lavorativa totale per motivi psichici dal mese di agosto 2015, successivamente
al 31 dicembre 2016 andava ammesso un miglioramento delle condizioni di salute
dell’assicurata con ripresa completa della capacità lavorativa nella precedente
attività.
Il
TCA ritiene in particolare che lo stato di salute dell’assicu-rata sia stato adeguatamente
vagliato dai vari medici che si sono occupati del caso e si sono espressi
infine in modo coerente e concordante.
Per
quanto riguarda innanzitutto il dr. __________, che ha visitato la ricorrente
il 3 agosto 2016, nella perizia 16 agosto 2016 per la __________, posta la
diagnosi di disturbo da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva,
rilevata un’evo-luzione favorevole, esclusi disturbi dello stato di coscienza e
dell'orientamento, dell'attenzione e della memoria, né disturbi formali del
pensiero, timori, fobie e sintomi ossessivi - compulsivi, deliri, disturbi
della percezione, disturbi della coscienza, disturbi della carica vitale e
della psicomotricità, variazioni circadiane o ritiro sociale, ma unicamente lieve
ansia psichica soggettiva, ha concluso per una ripresa della capacità
lavorativa. In effetti, l’assicurata appariva in grado di gestire la propria vertenza
giudiziaria con il precedente datore di lavoro rispettivamente di gestire la
sua quotidianità e tutte le questioni riguardanti la casa, dimostrando in tal
modo l’assenza di segni, sintomi e limitazioni particolari di origine psichica.
(doc. 1 inc. __________).
Queste
conclusioni non sono sostanzialmente state smentite dal curante dr. __________
nello scritto del 7 settembre 2016, alla __________, nel quale egli si è
limitato a confermare la persistenza di un’inabilità lavorativa almeno sino al
31.
ottobre 2016, affermando tuttavia che la prognosi lavorativa risultava
favorevole “ma, categoricamente, in un altro contesto lavorativo” (doc.
2.
inc. __________). Quanto al dr. __________, nella sua perizia eseguita del 13
ottobre 2016 per __________, dopo valutazione clinica e degli atti, rievocati i
problemi sul lavoro incontrati dal mese di agosto 2015 e la conseguente inabilità
lavorativa per le conseguenze dello stato ansioso e di agitazione - rilevati un
atteggiamento collaborante, eloquio spontaneo, mimica un po' ridotta, orientamento
nei tre domini mantenuto, assenza di grossolani disturbi percettivi o della comprensione
e dell'attenzione, pur in presenza di emotività labile, affettività appiattita,
tono dell'umore tendenzialmente deflesso, tuttavia con istinto vitale mantenuto
- evidenziata una “sintomatologia depressiva reattiva a problemi d'ordine
lavorativo”, ha concluso confermando in sostanza la diagnosi di “Sindrome
da disadattamento, con reazione depressiva prolungata (ICD 10: F43.21)”. Ha
quindi ritenuto indicato mantenere la presa a carico psichiatrica e la terapia
farmacologica in atto. Quanto alla capacità lavorativa, l’ha giudicata, da
subito, piena, raccomandando una ripresa completa dell’attività lavorativa,
essendo la stessa non solo possibile, ma anche utile e necessaria “per
rientrare progressivamente in una condizione di relativa normalità”. Ha quindi precisato
che “non emergono in generale problemi di integrazione nella propria
professione, che per altro non viene messa in dubbio dall'assicurata” (doc.
4.
inc. __________).
Ora,
questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio le dettagliate, approfondite e
convincenti conclusioni dei vari medici che si sono occupati dell’assicurata, e
che hanno concordemente concluso che al più tardi dalla fine di dicembre 2016
l’assicurata andava considerata nuovamente abile in misura completa nella sua
attività lavorativa.
In
particolare il dr. __________, che segue l’assicurata da anni, nell’ultimo
rapporto di decorso del 1. dicembre 2016, segnalato il decorso favorevole delle
affezioni dell’assicurata, dopo un’attenta analisi dei dati oggetti e
soggettivi, posta la diagnosi di “ICD 10 F32.1 con decorso favorevole”, ha
concluso ammettendo una completa abilità lavorativa nell’attività
precedentemente svolta dal 1. gennaio 2017, indicando unicamente la necessità
di lavorare “in un contesto lavorativo diverso” (doc. AI 44).
Del resto, con rapporto
finale del 30 gennaio 2017 anche la dr.ssa __________, psichiatra del SMR,
posta la diagnosi invalidante di “sindrome da disadattamento con
sintomatologia ansioso-depressiva, ormai completamente risoltasi ICD 10 F 43.22”,
ha concluso per una completa inabilità lavorativa in ogni attività dal 10
agosto 2015 al 31 dicembre 2016, con recupero totale in seguito (doc. AI 55).
Ora, a tali valutazioni
specialistiche approfondite e complete, che sono avvenute, contrariamente a
quanto affermato dalla ricorrente, dopo visite cliniche accurate (in
particolare presso il dr. __________ il 3 agosto 2016 e presso il dr. __________
il 10 ottobre 2016, doc. 1 e 4 inc. __________), questo TCA deve aderire.
Del
resto, ad ulteriore conferma di una situazione decisamente migliorata, va detto
che l’assicurata si è iscritta all’assicurazione disoccupazione dal 1. gennaio
2017.
alla ricerca di un lavoro a tempo pieno (doc. AI 47 e inc. disoccupazione),
producendo un certificato del dr. __________ che attestava un’abilità
lavorativa completa, prescrivendo soltanto “un contesto diverso” (doc.
AI 47, 55).
Per
quanto concerne la censura della ricorrente che vorrebbe dedurre una, non ben
precisata, inabilità lavorativa per il fatto che secondo il dr. __________ il
ritorno al lavoro dovrebbe avvenire “in contesto lavorativo diverso”
(doc. AI 44), va detto che la precisazione del curante riguarda unicamente la
raccomandazione che l’assicurata non torni a lavorare presso il precedente
datore di lavoro, la __________. Nessuna limitazione è invece stata posta
riguardo al suo lavoro come impiegata di commercio e/o di ufficio che
l’assicurata può liberamente svolgere in qualsiasi settore, anche in quello assicurativo.
Del
resto, nel gravame non è stata in alcun modo comprovata o documentata
l’esistenza di limitazioni alla capacità lavorativa riconducibili ai fattori addotti
in questa sede quali “difficoltà di concentrazione, facile affaticabilità,
problemi mnemonici, ridotta tenuta nelle situazioni di stress e multitasking;
doc. I, VI). Del resto, non è superfluo ricordare che l’interessata non ha
prodotto, né in corso di procedura amministrativa, né in questa sede, alcuna certificazione
medica.
Alla
luce della documentazione agli atti, questo Tribunale non può quindi che
aderire alla convincente presa di posizione del SMR del 30 gennaio 2017 (doc.
AI 55). A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere
cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.
STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.
4.
, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
A
tali conclusioni si deve quindi aderire, ritenuto che, come detto, le valutazioni
agli atti non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica
attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate
o, ancora, un peggioramento successivo alle valutazioni mediche agli atti e
entro la data della decisione contestata, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid.
3.1
).
Rispecchiando
quindi le valutazioni degli specialisti interpellati e quelle del SMR tutti i
criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.7), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente, dopo essere
stata, dal mese di agosto 2015 al dicembre 2016, completamente inabile al
lavoro per motivi psichiatrici, dal 1. gennaio 2017 non ha più presentato
alcuna rilevante limitazione della capacità lavorativa.
Visto quanto sopra, la
refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del
querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d).
2.9
In
considerazione di quanto detto, a ragione l’am-ministrazione ha concluso che, successivamente
al 31 dicembre 2016 (recte: 31 marzo 2017; cfr. in seguito al consid. 2.10), in
assenza di un’incapacità lavorativa, nessuna prestazione dell’AI poteva più esserle
concessa (art. 6 e 8 LPGA; cfr. al consid. 2.3).
Non
può essere seguita la ricorrente laddove censura in sostanza questa conclusione
sostenendo di subire un pregiudizio economico per il fatto di esser esclusa “dall’attività
professionale presso il precedente datore di lavoro (e nel contesto
assicurativo in generale)”. Come è stato dianzi esposto (consid. 2.6. e 2.8),
il medico SMR, sulla base delle certificazioni del curante e degli altri
specialisti interpellati, ha con pertinenza concluso che dal 1. gennaio 2017 l’assicurata
ha riacquistato una completa capacità lavorativa nella precedente professione
di impiegata di commercio e/o di ufficio. Contrariamente a quanto da lei affermato,
nessuna limitazione è per contro stata posta con riferimento al “settore
assicurativo” che resta aperto senza limitazioni.
L’unica
limitazione che è stata posta è quindi quella di non lavorare più presso il
precedente datore di lavoro, a motivo delle problematiche che erano insorte e
che hanno in definitiva portato sia allo scompenso psichico che alla
conclusione del rapporto di lavoro. Tale limitazione non cagiona in tutta evidenza
alcuna perdita economica all’assicurata. In effetti, a ragione l’Ufficio AI ha
osservato che, considerata la formazione dell’assicurata e la lunga esperienza
lavorativa, l’interes-sata potrebbe certamente ambire ad un salario equivalente
a quello percepito presso la __________ presso un altro datore di lavoro,
eventualmente anche in ambito assicurativo. Sia in proposito nuovamente
ribadito che i medici interpellati hanno precluso all’assicurata unicamente la
continuazione dell’at-tività lavorativa presso la __________, non invece in
altre compagnie assicurative. Alla luce di queste considerazioni, segnatamente
in assenza di una qualsivoglia incapacità lavorativa dopo il 1. gennaio 2017, a
ragione l’Ufficio AI ha statuito sul diritto a prestazioni dell’interessata
senza procedere ad un confronto dei redditi.
2.10
Si
deve quindi convenire con l’amministrazione che l’assicurata va considerata
completamente inabile al lavoro limitatamente al periodo dal maggio 2015 al 31 dicembre
2016.
Tuttavia,
richiamato quanto esposto al consid. 2.4 e meglio il disposto di cui all’art.
88a cpv. 1 lett. a OAI, considerato l’avvenuto miglioramento delle condizioni
di salute dell’as-sicurata a far tempo dal 1. gennaio 2017, la rendita intera
le va assegnata fino al 31 marzo 2017, ovvero tre mesi dopo il miglioramento
dello stato di salute.
La
decisione del 24 aprile 2017 va quindi confermata nella sostanza, con la
precisazione che alla ricorrente va assegnata una rendita intera dal 1. agosto
2016.
(versata dal 1. settembre 2016) al 31 marzo 2017.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico nella misura
di fr. 400 della ricorrente e di fr. 100 dell’UAI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
La
decisione del 24 aprile 2017 è confermata con la precisazione che a RI 1 è
versata una rendita intera dal 1. settembre 2016 al 31 marzo 2017.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste in misura di fr. 400.-- a carico della
ricorrente e di fr. 100.-- dell’UAI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti