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32.2017.87

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 dicembre 2017Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 24 aprile 2017,

confermativa di un progetto dell’8 febbraio 2017, l’Ufficio AI, stabilita

un’inabilità lavorativa totale nella professione precedentemente esercitata e

in ogni attività dal 12 agosto 2015 al 31 dicembre 2016, ma in seguito nuovamente

un’abilità completa in qualsivoglia attività lavorativa idonea alle sue

capacità professionali, ad esclusione del precedente posto di lavoro, le ha riconosciuto

il diritto ad una rendita di invalidità piena dal 1. agosto al 31 dicembre 2016,

versata tuttavia solo dal 1. settembre 2016, ossia sei mesi dopo il deposito

della domanda (doc. AI 61).

1.2. Con

ricorso al TCA l'assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, censurando

in sintesi la mancata presa in considerazione dell’esclusione dell’attività

professionale presso il precedente datore di lavoro e il conseguente pregiudizio

economico (doc. I).

1.3. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando

la valutazione medica e quella economica poste alla base del provvedimento

impugnato.

1.4. Il

22 giugno 2017 l’assicurata si è riconfermata nelle sue allegazioni, producendo

il certificato di salario dell’ultimo datore di lavoro e facendo valere di

subire un notevole pregiudizio economico conseguente alle residue limitazioni

causate dalle affezioni psichiche di cui è portatrice (doc. VI). In proposito l’amministrazione,

il 6 luglio 2017, si è riconfermata nelle sue posizioni (VIII).

considerato, in diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Mentre

è in concreto incontestato che l’assicurata sia da considerare completamente

inabile al lavoro dal 12 agosto 2015 al 31 dicembre 2016, con conseguente

diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2016 (versata dal 1. settembre 2016

per tardività della domanda) al 31 dicembre 2016 (recte: 31 marzo 2017, cfr. al

consid. 2.10), litigioso è il punto di sapere se l’assicurata abbia diritto a

prestazioni dell’assicurazione invalidità anche successivamente, e, quindi, se,

e se del caso in che misura, dopo il 31 dicembre 2016 sia intervenuto un miglioramento

delle condizioni di salute suscettibile di incidere, e se del caso in che

maniera, sul diritto alla rendita.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.

28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli

ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003).

2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica

decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente,

la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per

analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V

164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).

A

sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado

d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione,

per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,

d’ufficio o su richiesta.

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto

nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le

conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato

rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349

consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390

consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che

sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione

ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,

607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128). Al riguardo l’Alta Corte

ha inoltre precisato:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della

capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona

volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata

nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale

misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,

esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto

conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale

attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività

lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba

ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più

essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società

(DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche

DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del

18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.

182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Con

sentenza pubblicata in DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza

relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi

dolorosi.

2.6. Ricevuta

la domanda di prestazioni, l’amministrazione, alla luce delle varie

certificazioni di inabilità lavorativa rese dallo psichiatra curante dr. __________,

ha interpellato quest’ultimo, il quale, nel rapporto del 18 aprile 2016, poste

le diagnosi di “ICD 10 F43.22 evoluta verso ICD 10 F 32.1”, definendo il “quadro

clinico instabile con ansia, deflessione dell’umore, disturbi del sonno, della

memoria e della concentrazione, diminuzione della libido, difficoltà a

proiettarsi nel futuro, a volte idee passive di morte “ ha concluso per

un’inabilità lavorativa nell’ultima attività esercitata dall’11 agosto 2015,

con prognosi favorevole e probabile ripresa completa della capacità lavorativa

“ma in un altro contesto lavorativo” (doc. AI 13). In seguito il dr. __________

ha attestato ulteriormente l’inabilità lavorativa completa per vari periodo dal

giugno 2016 al dicembre 2016 (doc. AI 20, 25, 39, 43). Sono quindi stati riconosciuti

provvedimenti d’intervento tempestivo sotto forma di un corso di inglese quale

corso di formazione (doc. AI 19). Dal canto suo, la dr.ssa __________, generalista,

nel certificato del 8 giugno 2016, poste le diagnosi di “sindrome depressiva

importante (2015), stato dopo bornout (2013)- relativo allo stress”, ha

certificato una completa inabilità lavorativa dal 31 agosto 2015, dovuta a “impedimento

psicologico e depressivo nello svolgere il suo lavoro” (doc. AI 25). Con annotazione

del 11 luglio 2016 il dr. __________ del SMR ha ritenuto indicato pianificare

dei “corsi di carattere professionale volti ad arricchire l’assicurata e

spendibili sul mercato del lavoro per rinvenimento di un nuovo datore di lavoro”

(doc. AI 28). Con ulteriore annotazione del 24 agosto 2016 il medesimo medico

SMR ha sollecitato la valutazione del caso da parte dei medici (doc. AI 32), e,

di conseguenza, con comunicazione del 29 agosto 2016 è stato comunicato

all’assicurata che i provvedimenti integrativi non erano al momento attuabili

(doc. AI 34).

L’amministrazione

ha richiamato gli atti dell’assicurazione malattia __________ comprensivi di

alcuni accertamenti medici, fra i quali una perizia del 16 agosto 2016 con la

quale il dr. __________, psichiatra, alla luce di una visita medico specialistica

eseguita il 3 agosto 2016, ha concluso quanto segue:

“(…)

Afferma di essere coniugata dal gennaio 2004, avrebbe 3

figli: 2 gemelli 12enni ed una figlia. La situazione, come descritta, vede

assolutamente prevalenti situazioni esterne dovuta ad una situazione lavorativa

definibile come spiacevole, mentre non sono assolutamente emersi aspetti di tipo

endogeno.

Al momento attuale l'assicurata ha affermato di

svolgere regolarmente i lavori di casa, pur con l'aiuto di un'amica, di andare

a fare la spesa insieme al marito e di cucinare anche se di mala voglia.

Porterebbe a spasso alla mattina un cane labrador,

dichiara di avere interrotto l'hobby della ceramica da inizio 2015, di star

leggendo un libro di Clara Sanchez di cui non ricorda la trama. A mezzogiorno

cucinerebbe per i figli che attualmente frequentano

un corso di lingue e sport. Trascorrerebbe ii pomeriggio sul divano ed accenderebbe la televisione tenendo basso il volume.

Cena verso le 19:30 il marito rientrerebbe

più tardi, lavorerebbe in Italia in qualità di dirigente di una compagnia assicurativa

nei pressi di __________. Dopo cena rigovernerebbe la cucina ed andrebbe a letto alle 23:30.

La descrizione della giornata dimostra chiaramente come

l'assicurata è attiva al mattino normalmente

nei lavori di casa, Avrebbe un momento di appannamento nel pomeriggio e continuerebbe comunque a rigovernare la

cucina dopo cena indicativamente dalie

21:00 alle 23:30. Afferma infine di avere

intenzione di iscriversi in disoccupazione al 50% o dal 01.09.2016.

La diagnosi che posso proporre è quella di disturbo da

disadattamento con reazione mista ansioso

depressiva.

L'evoluzione favorevole della vertenza giudiziaria

porterebbe certamente ad una ripresa lavorativa

completa immediata,

2. Disturbi oggettivi disturbi soggettivi:

Disturbi oggettivi: validati secondo AMDP System

> L'assicurata si è presentata in lieve anticipo da

sola alla guida della propria

automobile senza problemi.

> Non sono emersi disturbi dello stato di coscienza.

> Non sono emersi disturbi dell'orientamento.

>Non sono emersi disturbi dell'attenzione e della

memoria,

> Assenti disturbi formali del pensiero,

> Assenti timori, fobie e sintomi ossessivi-compulsivi.

> Assenti deliri,

> Assenti disturbi della percezione.

> Assenti disturbi della coscienza

> Umore in asse tranne recriminazioni per la situazione

lavorativa.

> Lieve ansia psichica soggettiva.

> Assenti disturbi della carica vitale e della

psicomotricità,

> Assenti variazioni circadiane.

> Assente ritiro sociale.

> L'attendibilità nella narrazione dei fatti è

apparsa discreta.

Disturbi soggettivi:

L'assicurata dichiara dì avere un continuo macchinare

notturno, che i medicamenti assunti

Cipralex 20 mg 1 compressa die, Trittico 1 compressa alla sera sono inefficaci nell'ultimo

mese. Non potrebbe vedere le automobili dei dirigenti della __________. Afferma

che il suo stato peggiora al pomeriggio, di sudare molto, di avere nausea soprattutto

di fronte al cibo e di essere tachicardica. Dichiara un peso di 61 kg per altezza 166 cm e di aver perso 3 kg nell'ultimo mese.

3. L'attuale malattia giustifica ancora un'incapacità

lavorativa nella misura del 100% per

soli problemi psichici? Se si per quale durata.

Alla luce di quanto descritto oggi dall'assicurata,

appare verosimile che la vertenza giudiziaria con la __________ sia la causa primaria

a limitarla nel mettersi in gioco nel mondo

del lavoro. Dal punto di vista esclusivamente psichiatrico non posso riconoscere né giustificabile da oggi alcuna inabilità

lavorativa.

L'assicurata ha riferito di avere intenzione di iscriversi

presso la disoccupazione al 50º/o da inizio settembre. Tuttavia il fatto che

sia in grado di gestire la propria vertenza

giudiziaria con il precedente datore di lavoro rispettivamente di gestire la sua

quotidianità e tutte le questioni riguardanti la casa dimostra come in questo momento l'assicurata non presenta segni, sintomi e limitazioni

particolari di origine psichica.

4. Possibile ripresa lavorativa? Se sì, da quando ed in

che misura?

Al 100% da subito.

5. Cura

adeguata? È consigliabile una cura diversa, sono indicati ulteriori cure? Se si

quali?

L'assicurata assume medicamenti antidepressivi, che

sarebbero tuttavia privi di efficacia.

Questo anche perché non siamo di fronte ad una situazione di depressione maggiore

endogena bensì ad una condizione verosimilmente incentrata esclusivamente su una condizione di difficoltà biosociale

che, come ammette l'assicurata stessa, si

potrebbe risolvere con una decisione a lei favorevole del giudice contro il licenziamento.” (doc. 1 incarto __________)

In

uno scritto del 7 settembre 2016 all’attenzione della __________, il dr. __________

affermava:

“(…)

La signora è stata valutata dallo psichiatra dottor __________

in data 3 agosto 2016 nel corso di un incontro di circa 60 minuti. Il perito ha diagnosticato una sindrome da

disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva

e concluso a favore di un'abilità al lavoro nella misura deI 100%.

In risposta alla perizia menzionata non posso che sollevare

alcune perplessità.

Viene riconosciuta la diagnosi ICD 10 F43.22 ma non

un'inabilità lavorativa.

Non si accenna al fatto che la signora RI 1, in ogni

caso, risulta definitivamente inabile al lavoro nella misura del 100% nell'ultimo contesto lavorativo (indipendentemente

dal licenziamento).

Quanto ho potuto oggettivare dopo più di un anno di presa

a carico, mi permette di diagnosticare un'evoluzione dell'iniziale sindrome da

disadattamento verso un quadro clinico instabile riconducibile alle diagnosi ICD 10 F32.1 e F41.1.

È probabile che, nel corso del suo breve incontro con

la paziente, lo psichiatra dottor __________ non abbia potuto rendersi conto dell'instabilità delle condizioni

psichiche in presenza di una sintomatologia caratterizzata da tono dell'umore

deflesso, ansia pervasiva e generalizzata che porta a marcata astenia e a difficoltà nell'affrontare la quotidianità,

disturbi del sonno, della memoria e della concentrazione,

diminuzione dell'appetito e della libido, mancanza di progettualità, rimuginazioni

soprattutto notturne, sentimenti di

autosvalutazione e diminuzione dell'autostima. La vertenza giudiziaria certamente contribuisce a non permette un'evoluzione

favorevole in tempi brevi.

Ricordo che la signora RI 1 è in terapia con Cipralex

20 mg/die; Trittico 50 mg 1 cp per la notte e Xanax O.25 mg 1-3/die.

Quanto descritto mi porta a ritenere la signora RI 1 inabile

al lavoro nella misura del 100% almeno fino al

31 ottobre 2016 (da rivalutare).

La prognosi lavorativa risulta favorevole ma,

categoricamente, in un altro contesto lavorativo.” (doc. 2 inc. __________)

L’8

settembre 2016 il dr. __________ ha replicato:

“Ho preso nozione del certificato redatto dai Dr. __________

il 7.09.2016: comprendo il diverso apprezzamento del curante dello status da me

osservato.

Aggiungo che era stata la stessa sig.ra RI 1 ad

affermare di volersi iscrivere in

disoccupazione a inizio settembre 2016 e che la terapia

medicamentosa (l’assicurata aveva citato Cipralex e Trittico, ora il Dr. __________

aggiunge una dose minima efficace dì Xanax) era priva di successo dall'inizio

della presa a carico desso il collega. L'assicurata durante il colloquio presso

di me aveva dimostrato dì essere in grado di gestire in modo adeguato la sua quotidianità, in particolare la vertenza

giudiziaria. Concordo con il Dr. __________

che la prognosi è favorevole presso un altro datore dì lavoro. Lo stesso Dr. __________

si riferisce come fattore predominante se non unico nel determinare lo stato di

salute psichico della sua paziente alla situazione lavorativa.

In conclusione, in assenza di fatti nuovi rispettivamente

di modificazioni significative di fatti noti, confermo la mia precedente presa

di posizione.” (doc. 3 inc. __________)

Alla

luce di questi riscontri la __________ ha fatto peritare ulteriormente

l’assicurata dal dr. __________, psichiatra, il quale nel rapporto 13 ottobre

2016, dopo valutazione clinica e degli atti, ha concluso:

"

(…)

DIAGNOSI E VALUTAZIONE

Si tratta di una donna 50enne che soffre di una

sintomatologia depressiva reattiva a problemi

d'ordine lavorativo.

L'inizio della sintomatologia è diretta conseguenza

dell'atteggiamento ritenuto discriminatorio e prevaricante del diretto

superiore e ai fatti intercorsi nell'agosto 2015 scorso, che hanno infine

sfociato nella notifica di licenziamento e in un lungo contenzioso legale

ufficialmente appena concluso. Sembrano in effetti questo per l'assicurata eventi e situazione fortemente stressante,

a cui fatica a trovare un adattamento e che ha prodotto uno stato depressivo di

rilevanza clinica. L'anamnesi remota non

aiuta a delineare un quadro premorboso che possa con chiarezza predisporre allo sviluppo, in determinate

condizioni, della patologia psichiatrica.

Sulla base della valutazione eseguita l'assicurata

sembra soffrire di una Sindrome da disadattamento,

con reazione depressiva prolungata (ICD 10: F43.2 l).

Si tratta di una condizione di malessere soggettivo e

di disturbo emozionale, che interferisce con il funzionamento e le prestazioni

sociali e che insorge nel periodo in cui vi è una situazione o un evento di

vita stressante, che può avere intaccato l'integrità della rete sociale del

soggetto. La predisposizione o vulnerabilità individuale gioca un ruolo

importante nel condizionare la comparsa e nel modellare le manifestazioni delle

sindromi da disadattamento, ma si presume tuttavia che la condizione non sarebbe insorta senza il fattore

stressante. Le manifestazioni sono variabili,

includono umore depresso, ansia o preoccupazione, sentimenti di incapacità ad

affrontare la situazione, a fare progetti per il futuro e a continuare nella

presente condizione, oltre che un certo grado di compromissione delle prestazioni

nelle attività quotidiane. Nella

situazione specifica relativa all'assicurata i sintomi di tale disturbo si presentano sotto forma di una reazione depressiva prolungata

con vissuti di rabbia e delusione e un

pervasivo e insanabile senso di ingiustizia.

Il rischio in situazioni simili è quello di

cronicizzare il vissuto patologico nell'attesa e nella ricerca di un risarcimento per quanto subito, portando quindi a un

aggravamento sintomatologico e di conseguenza

diagnostico e prognostico. Al riguardo si può sottolineare come il quadro

clinico sembri essere già evoluto in un episodio depressivo di gravità media in

quanto alle caratteristiche primarie, quali umore depresso, perdita di

interesse e di piacere e aumentata affaticabilità, si associano, con intensità clinicamente apprezzabile diminuita capacità

di concentrazione, rallentamento psicomotorio, disturbi del sonno e perdita dell'appetito.

È sicuramente indicato mantenere la presa

in carico psichiatrica e la terapia farmacologica

in atto che appare adeguata al quadro clinico.

La ripresa dell'attività lavorativa appare utile e

necessaria per rientrare progressivamente in una condizione di relativa

normalità, dovrebbe essere, in riferimento al quadro clinico, la più rapida

possibile per non essere causa di fenomeni di

cronicizzazione. La difficile elaborazione dei vissuti di ingiustizia e il

conseguente crollo narcisistico hanno evidentemente dilatato molto i tempi.

Non emergono in generale problemi di integrazione nella

propria professione, che per altro non viene

messa in dubbio dall'assicurata. Vi sono invece al momento maggiori riserve sulla possibilità da parte dell'assicurata di

una ripresa nel precedente ambito lavorativo.

Ho anche discusso telefonicamente della situazione con

il Dr. __________, a cui chiedo con l'accordo dell'assicurata, di inviare

questo rapporto.

In considerazione di quanto descritto, nonostante la

lunga inabilità lavorativa, appare ragionevolmente proponibile e terapeuticamente

anche necessario un tentativo di ripresa teorica dell'attività lavorativa nel

proprio lavoro entro fine dicembre 2016. La prognosi appare, in riferimento segnatamente al

quadro clinico, a oggi comunque favorevole,

non sono però escluse possibili resistenze.” (doc. 4 inc. __________)

Nel

nuovo rapporto del 1. dicembre 2016 all’Ufficio AI, il dr. __________ ha quindi

posto la diagnosi di “ICD 10 F32.1 con decorso favorevole” e ha stabilito

la cessazione dell’inabilità lavorativa al 31 dicembre 2016, confermando in

seguito una completa inabilità lavorativa “in un contesto lavorativo diverso”

(doc. AI 44). Dal 1. gennaio 2017 l’assicurata si è quindi iscritta

all’assicurazione disoccupazione alla ricerca di un lavoro a tempo pieno, producendo

un certificato del dr. __________ che attestava un’abilità lavorativa piena

prescrivendo soltanto “un contesto diverso” (doc. AI 47, 55, inc. disoccupazione

doc. 4). Acquisiti i dati dalla __________ (la quale aveva erogato indennità

per malattia dal 1 luglio al 31 dicembre 2016; doc. AI 54), con rapporto finale

del 30 gennaio 2017 la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, posta la diagnosi

invalidante di “sindrome da disadattamento con sintomatologia

ansioso-depressiva, ormai completamente risoltasi ICD 10 F 43.22”, ha

concluso per una completa inabilità lavorativa in ogni attività dal 10 agosto

2015 al 31 dicembre 2016, con recupero totale in seguito (doc. AI 55).

Alla

luce di questi riscontri, l’amministrazione, con progetto dell’8 febbraio 2017

dapprima, decisione 24 aprile 2017 poi, ha attribuito all’assicurata una

rendita intera dal 1. agosto 2016 (alla scadenza dell’anno di attesa, art. 28

LAI) al 31 dicembre 2016, ritenendo che in seguito l’assicurata era da considerare

nuovamente abile a svolgere qualsivoglia attività lavorativa idonea alle sua

capacità professionali, ad esclusione del precedente posto di lavoro, motivando

come segue (doc. AI 56):

“(…)

Decidiamo pertanto:

Dal 1.08.2016 (alla scadenza dell'anno di attesa - art.

28 cpv. I LAI) insorge il diritto ad una rendita

intera d'invalidità, con grado Al del 100%, per un periodo limitato fino al

31.12.2016 (cifra marginale 4016 della Circolare sull'invalidità e la grande

invalidità nell'assicurazione per invalidità

(CIGI).

Considerandi

II versamento della rendita avviene tuttavia unicamente

a decorrere dal 01.09.2016, ossia sei mesi

dopo il deposito della domanda di prestazioni Al presso il nostro Ufficio (art.

29.

cpv. 1 LAI).

Esito degli accertamenti:

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli

atti, risulta medicalmente oggettivata una totale

inabilità lavorativa in ogni attività lucrativa, per il periodo dal 12.08.20'l5

al 31.12.2016.

A far capo dal 01.01.2017 lei è invece nuovamente abile

al lavoro in misura del 100% in qualsivoglia

attività lavorativa idonea alle sue capacità professionali, ad esclusione del precedente posto di lavoro.

In considerazione del lungo periodo d'inabilità

lavorativa e di guadagno presentato, lei ha diritto

ad una rendita d'invalidità transitoria.

Infatti, in applicazione delia cifra marginale 4016 CIGI,

se le condizioni sono stabili, la rendita va ridotta o soppressa dal momento in

cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.

Provvedimenti d'ordine professionale non entrano in

considerazione essendo lei completamente abile al lavoro nella sua professione.”

(doc. AI 61).

A

queste conclusioni l’assicurata si è opposta di fronte a questo Tribunale,

lamentando in sostanza una carenza negli accertamenti medici ed economici, non

essendo in particolare stato tenuto conto del fatto che l’esclusione

dell’attività professionale presso il precedente datore di lavoro (e nel contesto

assicurativo in generale) le causa un notevole pregiudizio economico se confrontato

con quanto potrebbe guadagnare sul libero mercato del lavoro (doc. I, VI).

2.7

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse

dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede

d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato

redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con

riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad

art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

2.8

Dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il

TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, malgrado la sussistenza di un’inabilità

lavorativa totale per motivi psichici dal mese di agosto 2015, successivamente

al 31 dicembre 2016 andava ammesso un miglioramento delle condizioni di salute

dell’assicurata con ripresa completa della capacità lavorativa nella precedente

attività.

Il

TCA ritiene in particolare che lo stato di salute dell’assicu-rata sia stato adeguatamente

vagliato dai vari medici che si sono occupati del caso e si sono espressi

infine in modo coerente e concordante.

Per

quanto riguarda innanzitutto il dr. __________, che ha visitato la ricorrente

il 3 agosto 2016, nella perizia 16 agosto 2016 per la __________, posta la

diagnosi di disturbo da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva,

rilevata un’evo-luzione favorevole, esclusi disturbi dello stato di coscienza e

dell'orientamento, dell'attenzione e della memoria, né disturbi formali del

pensiero, timori, fobie e sintomi ossessivi - compulsivi, deliri, disturbi

della percezione, disturbi della coscienza, disturbi della carica vitale e

della psicomotricità, variazioni circadiane o ritiro sociale, ma unicamente lieve

ansia psichica soggettiva, ha concluso per una ripresa della capacità

lavorativa. In effetti, l’assicurata appariva in grado di gestire la propria vertenza

giudiziaria con il precedente datore di lavoro rispettivamente di gestire la

sua quotidianità e tutte le questioni riguardanti la casa, dimostrando in tal

modo l’assenza di segni, sintomi e limitazioni particolari di origine psichica.

(doc. 1 inc. __________).

Queste

conclusioni non sono sostanzialmente state smentite dal curante dr. __________

nello scritto del 7 settembre 2016, alla __________, nel quale egli si è

limitato a confermare la persistenza di un’inabilità lavorativa almeno sino al

31.

ottobre 2016, affermando tuttavia che la prognosi lavorativa risultava

favorevole “ma, categoricamente, in un altro contesto lavorativo” (doc.

2.

inc. __________). Quanto al dr. __________, nella sua perizia eseguita del 13

ottobre 2016 per __________, dopo valutazione clinica e degli atti, rievocati i

problemi sul lavoro incontrati dal mese di agosto 2015 e la conseguente inabilità

lavorativa per le conseguenze dello stato ansioso e di agitazione - rilevati un

atteggiamento collaborante, eloquio spontaneo, mimica un po' ridotta, orientamento

nei tre domini mantenuto, assenza di grossolani disturbi percettivi o della comprensione

e dell'attenzione, pur in presenza di emotività labile, affettività appiattita,

tono dell'umore tendenzialmente deflesso, tuttavia con istinto vitale mantenuto

- evidenziata una “sintomatologia depressiva reattiva a problemi d'ordine

lavorativo”, ha concluso confermando in sostanza la diagnosi di “Sindrome

da disadattamento, con reazione depressiva prolungata (ICD 10: F43.21)”. Ha

quindi ritenuto indicato mantenere la presa a carico psichiatrica e la terapia

farmacologica in atto. Quanto alla capacità lavorativa, l’ha giudicata, da

subito, piena, raccomandando una ripresa completa dell’attività lavorativa,

essendo la stessa non solo possibile, ma anche utile e necessaria “per

rientrare progressivamente in una condizione di relativa normalità”. Ha quindi precisato

che “non emergono in generale problemi di integrazione nella propria

professione, che per altro non viene messa in dubbio dall'assicurata” (doc.

4.

inc. __________).

Ora,

questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio le dettagliate, approfondite e

convincenti conclusioni dei vari medici che si sono occupati dell’assicurata, e

che hanno concordemente concluso che al più tardi dalla fine di dicembre 2016

l’assicurata andava considerata nuovamente abile in misura completa nella sua

attività lavorativa.

In

particolare il dr. __________, che segue l’assicurata da anni, nell’ultimo

rapporto di decorso del 1. dicembre 2016, segnalato il decorso favorevole delle

affezioni dell’assicurata, dopo un’attenta analisi dei dati oggetti e

soggettivi, posta la diagnosi di “ICD 10 F32.1 con decorso favorevole”, ha

concluso ammettendo una completa abilità lavorativa nell’attività

precedentemente svolta dal 1. gennaio 2017, indicando unicamente la necessità

di lavorare “in un contesto lavorativo diverso” (doc. AI 44).

Del resto, con rapporto

finale del 30 gennaio 2017 anche la dr.ssa __________, psichiatra del SMR,

posta la diagnosi invalidante di “sindrome da disadattamento con

sintomatologia ansioso-depressiva, ormai completamente risoltasi ICD 10 F 43.22”,

ha concluso per una completa inabilità lavorativa in ogni attività dal 10

agosto 2015 al 31 dicembre 2016, con recupero totale in seguito (doc. AI 55).

Ora, a tali valutazioni

specialistiche approfondite e complete, che sono avvenute, contrariamente a

quanto affermato dalla ricorrente, dopo visite cliniche accurate (in

particolare presso il dr. __________ il 3 agosto 2016 e presso il dr. __________

il 10 ottobre 2016, doc. 1 e 4 inc. __________), questo TCA deve aderire.

Del

resto, ad ulteriore conferma di una situazione decisamente migliorata, va detto

che l’assicurata si è iscritta all’assicurazione disoccupazione dal 1. gennaio

2017.

alla ricerca di un lavoro a tempo pieno (doc. AI 47 e inc. disoccupazione),

producendo un certificato del dr. __________ che attestava un’abilità

lavorativa completa, prescrivendo soltanto “un contesto diverso” (doc.

AI 47, 55).

Per

quanto concerne la censura della ricorrente che vorrebbe dedurre una, non ben

precisata, inabilità lavorativa per il fatto che secondo il dr. __________ il

ritorno al lavoro dovrebbe avvenire “in contesto lavorativo diverso”

(doc. AI 44), va detto che la precisazione del curante riguarda unicamente la

raccomandazione che l’assicurata non torni a lavorare presso il precedente

datore di lavoro, la __________. Nessuna limitazione è invece stata posta

riguardo al suo lavoro come impiegata di commercio e/o di ufficio che

l’assicurata può liberamente svolgere in qualsiasi settore, anche in quello assicurativo.

Del

resto, nel gravame non è stata in alcun modo comprovata o documentata

l’esistenza di limitazioni alla capacità lavorativa riconducibili ai fattori addotti

in questa sede quali “difficoltà di concentrazione, facile affaticabilità,

problemi mnemonici, ridotta tenuta nelle situazioni di stress e multitasking;

doc. I, VI). Del resto, non è superfluo ricordare che l’interessata non ha

prodotto, né in corso di procedura amministrativa, né in questa sede, alcuna certificazione

medica.

Alla

luce della documentazione agli atti, questo Tribunale non può quindi che

aderire alla convincente presa di posizione del SMR del 30 gennaio 2017 (doc.

AI 55). A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere

cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.

STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.

4.

, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

A

tali conclusioni si deve quindi aderire, ritenuto che, come detto, le valutazioni

agli atti non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica

attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate

o, ancora, un peggioramento successivo alle valutazioni mediche agli atti e

entro la data della decisione contestata, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid.

3.1

).

Rispecchiando

quindi le valutazioni degli specialisti interpellati e quelle del SMR tutti i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.7), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente, dopo essere

stata, dal mese di agosto 2015 al dicembre 2016, completamente inabile al

lavoro per motivi psichiatrici, dal 1. gennaio 2017 non ha più presentato

alcuna rilevante limitazione della capacità lavorativa.

Visto quanto sopra, la

refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del

querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d).

2.9

In

considerazione di quanto detto, a ragione l’am-ministrazione ha concluso che, successivamente

al 31 dicembre 2016 (recte: 31 marzo 2017; cfr. in seguito al consid. 2.10), in

assenza di un’incapacità lavorativa, nessuna prestazione dell’AI poteva più esserle

concessa (art. 6 e 8 LPGA; cfr. al consid. 2.3).

Non

può essere seguita la ricorrente laddove censura in sostanza questa conclusione

sostenendo di subire un pregiudizio economico per il fatto di esser esclusa “dall’attività

professionale presso il precedente datore di lavoro (e nel contesto

assicurativo in generale)”. Come è stato dianzi esposto (consid. 2.6. e 2.8),

il medico SMR, sulla base delle certificazioni del curante e degli altri

specialisti interpellati, ha con pertinenza concluso che dal 1. gennaio 2017 l’assicurata

ha riacquistato una completa capacità lavorativa nella precedente professione

di impiegata di commercio e/o di ufficio. Contrariamente a quanto da lei affermato,

nessuna limitazione è per contro stata posta con riferimento al “settore

assicurativo” che resta aperto senza limitazioni.

L’unica

limitazione che è stata posta è quindi quella di non lavorare più presso il

precedente datore di lavoro, a motivo delle problematiche che erano insorte e

che hanno in definitiva portato sia allo scompenso psichico che alla

conclusione del rapporto di lavoro. Tale limitazione non cagiona in tutta evidenza

alcuna perdita economica all’assicurata. In effetti, a ragione l’Ufficio AI ha

osservato che, considerata la formazione dell’assicurata e la lunga esperienza

lavorativa, l’interes-sata potrebbe certamente ambire ad un salario equivalente

a quello percepito presso la __________ presso un altro datore di lavoro,

eventualmente anche in ambito assicurativo. Sia in proposito nuovamente

ribadito che i medici interpellati hanno precluso all’assicurata unicamente la

continuazione dell’at-tività lavorativa presso la __________, non invece in

altre compagnie assicurative. Alla luce di queste considerazioni, segnatamente

in assenza di una qualsivoglia incapacità lavorativa dopo il 1. gennaio 2017, a

ragione l’Ufficio AI ha statuito sul diritto a prestazioni dell’interessata

senza procedere ad un confronto dei redditi.

2.10

Si

deve quindi convenire con l’amministrazione che l’assicurata va considerata

completamente inabile al lavoro limitatamente al periodo dal maggio 2015 al 31 dicembre

2016.

Tuttavia,

richiamato quanto esposto al consid. 2.4 e meglio il disposto di cui all’art.

88a cpv. 1 lett. a OAI, considerato l’avvenuto miglioramento delle condizioni

di salute dell’as-sicurata a far tempo dal 1. gennaio 2017, la rendita intera

le va assegnata fino al 31 marzo 2017, ovvero tre mesi dopo il miglioramento

dello stato di salute.

La

decisione del 24 aprile 2017 va quindi confermata nella sostanza, con la

precisazione che alla ricorrente va assegnata una rendita intera dal 1. agosto

2016.

(versata dal 1. settembre 2016) al 31 marzo 2017.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico nella misura

di fr. 400 della ricorrente e di fr. 100 dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

La

decisione del 24 aprile 2017 è confermata con la precisazione che a RI 1 è

versata una rendita intera dal 1. settembre 2016 al 31 marzo 2017.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste in misura di fr. 400.-- a carico della

ricorrente e di fr. 100.-- dell’UAI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti