32.2017.89
Diritto alla rendita. Rinvio degli atti per accertamenti pluridisciplinari
7 settembre 2017Italiano11 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.89
rg/sc
Lugano
7 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 aprile 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 24 aprile 2017
l’Ufficio AI, esperiti accertamenti medici ed economici, ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità dell’85%)
dal 1. gennaio al 31 agosto 2013 rispettivamente dal 1. dicembre 2013 al 31
luglio 2017 nonché a 3/4 di rendita (grado d’invalidità del 69%) dal 1.
settembre al 30 novembre 2013;
- contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Censura la non
completezza de-gli accertamenti messi in atto dall’amministrazione, in particolare
l’assenza di indagini neurologiche nonché la mancata valutazione complessiva
delle inabilità riscontrate in ambito psichiatrico e reumatologico. Contesta
inoltre la valutazione psichiatrica, le risultanze dell’inchiesta domiciliare,
la riduzione percentuale del reddito da invalido operata dall’Ufficio AI e pure
la quantificazione di entrambi i redditi di riferimento. Conclude postulando
l’annullamento del querelato provvedimento e il rinvio degli atti per nuovo
esame della fattispecie, con riconoscimento in ogni caso di una rendita intera
sino al 31 luglio 2016 ed in seguito di una mezza rendita;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI, sulla base del parere del medico SMR nel frattempo interpellato
secondo cui “Dopo attenta rilettura degli atti medici, è opportuno procedere
con un’aggiornata perizia pluridisciplinare, reumatologica, ortopedica,
psichiatrica, neurologica, al fine di valutare in modo esaustivo l’eventuale
cumulabilità delle diverse inabilità lavorative” (cfr. IV/1) e richiamata
l’annotazione del giurista AI del 31 maggio 2017 (cfr. IV/2, cfr. infra)
postula la retrocessione degli atti per l’espletamento di accertamenti medici
conformemente a quanto indicato dal medico SMR con conseguente emanazione di
una nuova decisione;
- con scritto 21 giugno 2017, preso
atto della risposta di causa il patrocinatore dell’insorgente ha comunicato che
“… l’UAI chiede al TCA di retrocedere gli atti alfine che possa completare i
relativi accertamenti medici. Ravviso che il ricorso verte su molteplici
aspetti sia nel merito delle affezioni mediche che in punto agli aspetti
applicativi dell’UAI. Per parte nostra manteniamo il ricorso su tutti i punti,
nessuno escluso. Se la controparte desidera ritirare la propria decisione, che
il TCA abbia ad accertarne l’annullamento della medesima, in tutti i su-oi
punti, con rinvio all’UAI per nuova decisione. Ritengo che questo sia il
corretto agire. Mantengo la richiesta di attribuzione delle spese e delle
ripetibili” (cfr. VI);
- con osservazioni 5 luglio
2017 l’amministrazione ha precisato che “… ritiene opportuno – sulla scorta
di quanto indicato dal Servizio medico regionale dell’AI nell’annotazione del 06.06.2017
– chiedere a codesto lodevole TCA di voler retrocedere gli atti
all’amministrazione al fine di espletare gli indispensabili accertamenti medici
ai fini della risoluzione della pratica. L’amministrazione, dopo aver
completato l’istruttoria dal lato medico ed in base alle relative
risultanze, rivaluterà il caso anche dal punto di vista economico, emanando una
nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso) ed assicurando
all’assicurata il proprio diritto di essere sentita” (cfr. VIII);
- con scritto pervenuto
al TCA il 21 luglio 2017 l’insorgente ha prodotto nuova refertazione medica
(doc. C1 e C2) in merito alla quale con osservazioni 24 agosto 2017
l’amministrazione ha evidenziato che “… prodotta in questa sede sub. doc.
C1-C2 incarto TCA, lo scrivente Ufficio comunica già sin d’ora che la stessa
verrà sottoposta – per esame – all’attenzione del SAM di __________ in corso
d’istruttoria (cfr. anche in tal senso la risposta di causa del 16.06.2017 agli
atti)” (cfr. XII);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicher-heit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato
il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, al-l'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88
a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis
è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione
con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio
1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
- nel caso
concreto, come sostenuto nel gravame e come pure evidenziato dal medico SMR nel
succitato suo parere espresso pendente lite, alla luce delle certificazioni
mediche agli atti e richiamato quanto osservato dal giurista AI nelle suevocate
annotazioni del 31 maggio 2017 all’attenzione del medico SMR (“…
dalla perizia reumatologica 04.04.2016 eseguita dal Dr. med. __________ risulta
che l’assicurata è da considerare inabile al lavoro al 40% in altre attività
adeguate al suo stato di salute. Oltre a ciò, il perito reumatologo – per il
problema del ginocchio – consiglia all’amministrazione di effettuare una valutazione
chirurgico-ortopedica in ambito universitario (cfr. in tal senso le pagine
12-13 del referto peritale). Dalla perizia psichiatrica 24.06.2016 del __________
emerge inoltre che l’assicurata è da ritenere inabile al lavoro al 40% dal mese
di aprile 2016. Oltre a ciò, il perito psichiatra – a pagina 1 del referto
peritale in questione – ha sottolineato quanto segue: “È stata richiesta da
parte del SMR una perizia psichiatrica e reumatologica indipendenti allo scopo
di valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurata dal 2011 ad
oggi. Non si è provveduto a contattare il perito reumatologo per una discussione
finale e conclusiva comune in quanto non è stata fatta tale richiesta nel
mandato peritale da parte del SMR”. Alla luce degli atti presenti all’inserto,
non sarebbe (ora) opportuno procedere mediante una (aggiornata) perizia
pluridisciplinare (di natura reumatologica/ortopedica, psichiatrica e neurologica
(cfr. a tal proposito il gravame al punto 5) piuttosto che tramite delle
perizie indipendenti fra loro? [Tra l’altro – nel caso
di specie – la questione riguardante la cumulabilità delle due inabilità
lavorative accertate (IL del 40% dal lato psichiatrico + IL del 40% dal lato
reumatologico), non ha mai fatto oggetto di una “ponderata discussione
plenaria fra tutti gli inserti interessati”, così come richiede la giurisprudenza
del TF applicabile in materia – cfr. STF del 19.8.2005 in re D., I 606/03]”,
cfr.. IV/2), emerge la necessità di ulteriormente indagare la situazione medica
tramite una aggiornata perizia pluridisciplinare (neurologica, psichiatrica,
ortopedica, reumatologica), nel cui ambito dovrà altresì venire considerata la
nuova refertazione medica prodotta in sede ricorsuale dal-l’assicurata (doc. C1
e C2). Ciò in particolare al fine di valutare in modo esaustivo l’eventuale
cumulabilità delle diverse inabilità lavorative. In esito a tali accertamenti
l’amministra-zione procederà anche ad una nuova valutazione economica (confrontandosi
con le censure e gli argomenti sollevati in sede ricorsuale dall’insorgente,
cfr. ricorso pp. 4-5) ed emetterà un nuovo provvedimento impugnabile;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, stante la non completezza degli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché
proceda ad una valutazione multidisciplinare nel senso sopra indicato. In esito a tale complemento istruttorio l’autorità intimata procederà,
come indicato, anche ad una nuova valutazione economica del caso ed emetterà un
nuovo provvedimento impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio
AI con l’obbligo di quest’ultimo di rifondere alla ricorrente,
patrocinata da un avvocato, un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e
art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 24
aprile 2017 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr.
1800.-- per ripetibili (IVA Inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti