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Decisione

32.2017.90

Seconda domanda di prestazioni respinta. Conferma della valutazione medico - teorica ed economica (esigibilità delle attività adeguate)

18 dicembre 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V

275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)

è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

A

questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI

i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere

cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.

STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.

4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

2.6. Nella

presente fattispecie, l’assicurata è stata peritata dal dr. __________. Con

rapporto 24 agosto 2015 lo specialista in reumatologia ha diagnosticato quanto

segue:

"

(…)

Alterazioni degenerative della colonna cervicale

(osteocondrosi note C3-C5 con spondilosi anteriori).

-

Esiti da sindrome cervicovertebrale

fino a cericospondilogena cronica.

Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in

-

Protrusione discale mediana a

paramediana bilaterale L5/S1 con spondilartrosi L3-L5 (RM lombare del 22.4.2015).

-

Disturbi statici del rachide

(appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi destro convessa al

passaggio toracolombare).

-

Decondizionamento e sbilancio

muscolare.

Epicondilopatia omeroradiale bilaterale.

Poliartrosi delle dita (diagnosi clinica).

Gonalgie bilaterali in

-

Lesioni meniscali mediali

bilaterali.

-

Genua vara. (…)” (pag. 530 incarto

AI)

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il sanitario ha evidenziato:

"

(…)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale,

un’attività che tiene pienamente conto di tutti i limiti funzionali e di carico

descritti nell’allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l’assicurata, a decorrere dal 27.2.2015, data della stesura del rapporto

specialistico redatto dal Dr. __________, specialista in chirurgia plastica e

dalla mano a __________, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa

normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100%.

A partire dal 18.3.2014, giudico l’assicurata, nella

sua attuale professione di aiuto giardiniere, abile al lavoro sull’arco di una

giornata normale di 8 – 9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%,

rendimento che potrebbe migliorare dopo gli interventi di meniscectomia

menzionati che abitualmente portano ad un’abilità lavorativa totale per

qualsiasi attività della durata di 1 mese.

In qualità di casalinga, giudico l’assicurata, a

decorrere dal 18.3.2014, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa

abituale, ma con una diminuzione del rendimento del 10%.” (pag. 530 incarto AI)

Per

quanto riguarda i limiti funzionali, il dr. __________ ha ritenuto che

l’assicurata “non può svolgere lavori monotoni ripetitivi con le

articolazioni periferiche, deve poter alternare le posizioni di lavoro, al bisogno”

(pag. 532 incarto AI).

La

ricorrente è stata poi valutata dal punto di vista psichiatrico dal dr. __________

del CPAS. Nel rapporto 18 dicembre 2015, dopo aver proceduto all’esame degli

atti presenti nell’inserto, alla consueta anamnesi, alla valutazione dei dati

soggettivi ed oggettivi lo specialista in psichiatrica e psicoterapia ha concluso

che “l’assicurata al momento non presenta disturbi psichici invalidanti per

cui si ritiene che da questo punto di vista la capacità lavorativa sia piena in

ogni attività inclusa quella casalinga” (pag. 550 incarto AI).

Le

due perizie sono state avvallate con rapporto finale 24 febbraio 2016 del SMR

(doc. 157 incarto AI).

Riassunti

i periodi d’incapacità lavorativa nell’ultima professione ed in quelle adeguate

(queste ultime con riferimento alle attività in cui l’assicurata mette a

maggior frutto la sua residua capacità al lavoro), dopo aver proceduto al raffronto

tra il reddito da valido e quello da invalido (entrambi definiti sulla base dei

dati salariali statistici), con progetto di decisione 11 novembre 2016

l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita (grado

d’invalidità del 50%) dal 1° novembre 2014 (dopo la scadenza dell’anno di attesa)

al 30 giugno 2015 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute), risultando

dal 1° luglio 2015 un grado d’invalidità non pensionabile del 17% (doc. 166 incarto

AI).

A

seguito delle osservazioni al progetto di decisione inoltrati dall’assicurata

(scritti 24 novembre 2016, 14 dicembre 2016 e 10 gennaio 2017; doc. 169, 170 e

171), l’amministrazione ha chiesto ai medici dr. __________ (doc. 173) e dr. __________

(doc. 174) di compilare un questionario.

Sulla

base dei succitati questionari, nonché di diversi rapporti operatori ricevuti

(rapporti operatorio 10.02.2016 del dr. __________ per tenosinovialite a

sinistra, del 09.10.2017 del dr. __________ per tenosinovialite a destra, rapporto

25.01.2016 concernente l’artroscopia ginocchio destro e quelle precedenti del

23.12.2015 e del 20.10.2016) con rapporto del 14 febbraio 2017 il dr. __________

del SMR ha concluso:

"

(…)

Valutazione:

intercorrente IL 100% dal 9.1.2017 con ripresa

lavorativa dal 1.3.2017.

L’assicurata era nel 2006 ritenuta inabile al 20% in

attività adatta.

Da allora lo stato di salute non è migliorato, la

valutazione dr. __________ è in pratica una diversa valutazione della medesima

situazione funzionale. Quindi permane anche tuttora una IL 20% in attività adatta.

A causa delle recidivanti tendiniti / lesioni meniscali

l’attività di aiuto giardiniere è da ritenersi non più adatta con attuale

impedimento del 75%. (…)” (pagg. 660-661 incarto AI)

Di

conseguenza, sono state apportate nuove abilità lavorative in attività adeguate

(80% di abilità, da intendersi quale riduzione del 20% per un’attività a tempo

pieno, in luogo del 100% definito in sede di progetto di decisione):

"

(…)

50% dal 19.11.2013

100% dal 27.01.2014

Considerandi

50% dal 18.03.2014

100% dal 15.12.2014

20% dal 01.03.2015

100% dal 23.12.2015

20% dal 21.02.2016

100% dal 09.01.2017

20% dal 01.03.2017 (…)” (pag. 695 incarto AI)

Proceduto

al raffronto dei redditi, è risultato un grado d’inva-lidità del 31%.

Va

qui fatto presente che i periodi di totale incapacità al lavoro successivi al

2015.

sono stati inferiori a tre mesi e quindi non durevoli ai sensi dell’art.

88a cpv. 2 OAI (cfr. consid. 2.4).

Di

conseguenza, pur giungendo ad un diverso grado d’invali-dità, ma comunque

inferiore al 40%, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha confermato la

rendita temporanea.

2.7

Con il presente ricorso l’assicurata contesta l’esigibilità in attività

adeguate definite dall’Ufficio AI, tenuto conto del suo stato di salute.

In

particolare essa ha riportato i seguenti stralci tratti dalle diverse

valutazioni mediche:

"

(…)

Nello specifico:

Dal rapporto del perito Assicurazione invalidità Dr.

med. __________

(allegato 3 – 24.08.2015) cita:

… un’attività che tiene pienamente conto di tutti i

limiti funzionali e di carico descritti nell’allegato

ed in seguito (allegato 3, tabella – 24.08.2015)

… indicazioni: non può svolgere lavori monotoni e

ripetitivi con le articolazioni periferiche …

Dal Centro peritale per le assicurazioni sociali (allegato 4 – 24.02.216)

vengono allegate le indicazioni stilate dal perito Dr.

med. __________ citate in precedenza e con aggiunta:

… una limitazione funzionali con un carico massimo

di 5 kg. …

Il certificato medico del Dr. med. __________ (allegato 5 – 27.02.2015) cita:

… vanno soprattutto evitati i carichi importanti

delle due braccia ed i lavori monotoni ripetitivi

Certificato confermato più tardi dallo stesso (allegato

6.

– 30.01.2017)

… la mia valutazione globale in merito alla capacità

lavorativa ed al suo futuro professionale è assolutamente sovrapponibile a

quella già presentatavi il 27.02.2015 …

Inoltre, diagnosi inviata al mio medico curante Dr.

med. __________ (allegato 7 – 12.01.2016)

… Naturalmente la paziente ha una predisposizione

fisica, che però in ambito lavorativo dà luogo a tutte queste problematiche ...” (doc. I pag. 2-3)

Va

ricordato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro

strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una

simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili per

l'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più

nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto

ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse

o perlomeno non realistiche (cfr. STF 8C_944/211 del 17 aprile 2012; DTF 134 V

64.

c. 4.2.1 pag. 70 f.; DTF 110 V 273 consid.

4b pag. 276; cfr. pure DTF 130 V 343 consid.

3.2

pag. 346; sentenza 8C_641/2008 del 14 aprile 2009; RCC 1991 pag. 332

consid. 3b, I 350/89, e 1989 pag. 331 consid. 4a, I 329/88; Plädoyer 1995 no.1

pag. 67 consid. 5c, I 243/92).

Ora,

nel caso in esame, con rapporto 18 agosto 2016 il consulente in integrazione

professionale ha concluso:

"

(…) In riferimento alle conclusioni

dei nuovi accertamenti medici è stabilita una CL maggiore in attività adeguate.

Si considera la categoria delle attività semplici e ripetitive rispettose delle

limitazioni funzionali che non necessitano di una formazione specifica (per le

quali è necessario unicamente un periodo introduttivo).

Su tale base non sono previsti provvedimenti

professionali che non permetterebbero un minor discapito economico.” (pag. 603

incarto AI)

Certo

che in sede peritale il dr. __________ (come del resto confermato nel

certificato del dr. __________) ha sconsigliato lo svolgimento di lavori semplici/monotoni

e ripetitivi ma – e qui sta il punto – con le articolazioni periferiche, vale a

dire le braccia e le mani ricoperte, come sostenuto in sede di ricorso, da

cicatrici. Le attività proposte, invece, tengono conto di queste limitazioni

alle articolazioni periferiche come pure del limitato carico fisico.

Al riguardo va poi rilevato

che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di

stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non

qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra

le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente

confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21

agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.

4.6

).

In

queste circostanze, dunque, alla succitata valutazione del consulente in

integrazione professionale va prestata adesione.

2.8

Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario

(cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed

è rimasto incontestato.

2.8.1

Per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto

delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito

dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà

sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo

all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci

si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti

dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero

mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato

o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello

che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità

di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto

di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute

non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF

134.

V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011

consid. 3.2).

Nel

caso in esame, siccome nel frattempo (rispetto al momento della STCA 5 ottobre

2009) l’ultima società datrice di lavoro (__________di __________) non esiste

più (radiata da RC il 9 dicembre 2010; cfr. estratto RC informatizzato), per

determinare il reddito da valido l’Ufficio AI rettamente si è fondato

sui dati salariali statistici relativi al commercio al dettaglio, quantificando

il salario statistico in fr. 56’851.--, dato aggiornato al 2015.

2.8.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua

nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari

(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le

sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2

del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale

federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo

federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010

della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato

che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e

l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui

pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.

lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la

quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento

della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e

9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

Nel

caso concreto, ritenuto come l’assicurata non abbia mai lavorato nel settore

delle attività semplici e ripetitive, rettamente l’Ufficio AI ha preso in

considerazione i redditi statistici. Ritenuta una capacità lavorativa dell’80%,

una riduzione salariale del 10%, il reddito da invalido è stato validamente

definito in fr. 39'018.--

Dal

raffronto dei redditi risulta un grado d’invalidità del 31% ([56’851 – 39'018.--]

x 100 : 56'851).

Allo

stesso risultato si giunge anche volendo dare seguito a quanto sostenuto in

sede di risposta:

"

(…) In ogni caso, va qui

sottolineato che nella decisione impugnata è indicato erroneamente che l’assicurata

risulta inabile al 75% sia nell’ultima attività di aiuto giardiniere che

nell’attività abituale di cassiera/commessa di vendita, malgrado le conclusioni

peritali non indichino tale evenienza.

Al fine di delucidare quale sia l’incapacità lavorativa

nella sua attività abituale di cassiera/commessa, svolta vino all’insorgere del

danno alla salute che ha portato alla prima domanda di prestazioni AI del

settembre 2004, lo scrivente Ufficio ha sottoposto la questione al SMR (vedasi

proposta giurista dell’08.06.2017 qui allegata).

Il Dr. __________, nella sua annotazione

dell’08.06.2017, qui allegata, ha così concluso:

“ In considerazione di una situazione invariata

l’assicurata presenta una CL come da decisione del 2006, ossia abile al 80% in

attività abituale di cassiera / commessa come in altra attività adeguata.”

Alla luce di quanto precede, risultando l’assicurata

tutt’ora abile all’80% nella sua attività originaria di commessa/cassiera, a

prescindere da quanto sopra indicato circa le (altre) attività adeguate che

ella potrebbe ancora svolgere, procedendo ad un paragone dei redditi con i dati

statistici relativi a tale professione (Tabella RSS TA1 Skill level 2014 –

categoria professionale 47 (commercio al dettaglio) – livello 1 (attività

semplici di tipo fisico o manuale) – donne) corrispondente a CHF 56'851.- con

l’aggiornamento all’anno 2015 (utilizzato nella decisione impugnata quale

reddito da valida – v. doc. 180 incarto AI), applicando una

riduzione del 20% per la limitazione medico-teorica e del 10% per la necessità

di svolgere unicamente attività leggere, ne deriverebbe un grado AI – comunque

non pensionabile – pari al 28%.” (doc. IV pag. 4)

In

entrambi i casi, dopo il 1° luglio 2015 l’assicurata non presenta più un grado

d’invalidità pensionabile.

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti