32.2017.91
Domanda di rendita respinta. Divergenze di valutazione tra perito psichiatra dell'Ufficio AI e lo psichiatra curante. Conferma della valuazione peritale e quindi dell'assenza di una patologia psichiat
12 dicembre 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.91
BS/sc
Lugano
12 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 aprile 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1975, da ultimo professionalmente attivo quale venditore, nel mese di
marzo 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. 1 incarto AI).
Esperiti
gli accertamenti medici, tra cui una perizia endocrinologica ed una
psichiatrica, con decisione 18 aprile 2017, preavvisata il 13 ottobre 2016,
l’Ufficio AI ha respinto la domanda non riscontrando un danno alla salute invalidante
(doc. 139 incarto AI).
1.2. Contro
suddetta decisione l’assicurato, rappresentato dal suo psichiatra curante, è
insorto dinanzi a questo Tribunale postulando il riconoscimento di una rendita
intera. Contestando la perizia psichiatrica eseguita in ambito amministrativo,
egli sostiene la presenza di una patologia extra-somatica. Dei singoli motivi
verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.
1.3. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI, ritenendo corretta la valutazione medica, ha
chiesto la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 e 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni dell’assicurato.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse
dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
A
questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI
Fatti
i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni
in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere
cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.
STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.
4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
2.5.
2.5.1. Nella
presente fattispecie, l’assicurato è stato peritato dal dr. __________. Con
rapporto 15 dicembre 2015 lo specialista in endocrinologia, diagnosticato un
morbo di Basedow, ha concluso che l’attuale situazione tiroidea non sia di ostacolo
per il reinserimento, escludendo pertanto un’inabilità lavorativa (cfr. pag.
272 incarto AI). Tale valutazione è rimasta incontestata.
2.5.2. Il
ricorrente è stato poi valutato dal punto di vista psichiatrico dal dr. __________.
Nel rapporto 18 dicembre 2015, dopo aver proceduto all’esame degli atti
presenti nell’inserto, alla consueta anamnesi, alla valutazione dei dati
soggettivi ed oggettivi lo specialista in psichiatrica e psicoterapia ha posto
la diagnosi di episodio depressivo recidivante di minima intensità (ICD-10
F33.1). Egli ha poi tratto le seguenti conclusioni:
"
(…) Siamo confrontati ad un periziando che è cresciuto in un ambiente
familiare, caratterizzato da un padre preoccupato, soprattutto, per la
problematica lavorativa, una madre casalinga, e senza patologie particolari
nell'alvo familiare. Sempre nel contesto familiare, vi è da segnalare una
patologia invalidante presso la sorella della madre. Il periziando, dopo uno
sviluppo scolastico ottimale Con l'ottenimento del diploma di geometra, si
assiste ad un buon adattamento sociale con il servizio militare e con le varie
attività. Il suo stato di salute declina in maniera non invalidante, dapprima
con un Morbo di Basedow, curato in maniera ablativa, ed in seguito, con ormoni
tiroidei di sostituzione, che, a suo dire, hanno influenzato il suo stato
umorale.
Attualmente, gli elementi evidenziati con l'esame
psicopatologico e con le costatazioni degli esami psicodiagnostici, mostrano la
presenza di una patologia depressiva che, al momento, grazie al trattamento
integrato tra incontri di sostegno e medicazione antidepressiva ed ansiolitica,
ha trovato una risposta sinora sufficiente. Va ricordato che il periziando, in
seguito ad uno stato di benessere, nell'agosto del 2014, aveva interrotto la
medicazione antidepressiva di propria iniziativa. Dal punto di vista medico,
la presenza di sintomi depressivi ed ansiosi di minima intensità, non incidono
sull'incapacità lavorativa (…).” (sottolineatura del redattore; pag. 292
incarto AI)
A
seguito del progetto di decisione 13 ottobre 2016, con cui l’amministrazione ha
ritenuto la patologia endocrinologica e quella psichiatrica non invalidanti, il
12 novembre 2016 lo psichiatra curante, premesso di non disporre della copia
della perizia, ha osservato:
"
(…)
Molto succintamente da parte specialistica devo
purtroppo confermare un'importante patologia psichiatrica, tale da rendere la
gestione a domicilio del paziente alquanto problematica, con notevole
sofferenza dei familiari.
Il paziente mostra una compliance terapeutica molto
precaria con assunzione della medicazione psicoattiva irregolare, talora
eccessiva.
Egli vive delle crisi di agitazione psicomotoria,
alternandole a momenti di completa inerzia; il comportamento risulta talora
inadeguato, afinalistico e simil-delirante.
Momenti di grave depressione con esplicitazione di idee
suicidali sono alternate ad agiti impulsivi ed eteroclasticità pure con rischio
di passaggio all'atto.
Considerandi
Ingente componente ansiosa contrastata talora da
assunzione incongrua di medicazione ansiolitica benzodiazepinica.
La disforia appare predominare il quadro
psico-patologico ma di certo non è conseguenza dei problemi sociali ma
piuttosto patognomonico del disagio psichico.
Come avevo già precisato nel mio precedente Rapporto
medico, 31.12.2013, dal profilo psicodiagnostico non vi è certezza assoluta ma
al momento quale Diagnosi differenziale bisogna considerare un possibile
disturbo schizoaffettivo-simile.
Finora non è stato possibile somministrare al paziente
una testistica psicologica.
Facendo il paziente la spola tra Svizzera ed Italia, le
consultazioni avvengono a frequenza molto irregolare. (…)” (pag. 324 incarto AI)
Elencata
la terapia psicofarmacologica prescritta, il dr. __________ ha concluso:
"
(…) Il paziente non ha assunto numerose proposte psicofarmacologiche da me
previste al fine di ottenere miglior equilibrio psichico (tra cui acido
valproico, quetiapina).
Il paziente non ha mai accettato un ricovero
volontario; ripetutamente si sono sfiorati gli estremi per una coazione.
Il decorso ha comportato un aggravamento del disagio
psichico.
In tale contesto valuto il paziente dal profilo
lavorativo per attività normalmente intesa completamente inabile.
La prognosi è fortemente riservata.
D'uopo il prosieguo di una presa a carico psichiatrica,
perlomeno atta a garantire in primis il monitoraggio delle condizioni psichiche
del paziente.
Ritengo fondamentale per il paziente un suo inserimento
occupazionale socio-ergo-terapico-riabilitativo in ambito protetto.
In considerazione di quanto esposto, auspico che
l'Ufficio AIpossa rivalutare la situazione del paziente. (…)” (pag. 324-325
incarto AI)
Il
10.
febbraio 2017 lo psichiatra curante ha aggiunto:
"
(…) Con la presente vi comunico che la situazione del mio paziente si e
ulteriormente aggravata. Le sue condizioni psichiche sono altamente instabili;
esasperate anche per una dinamica intrafamiliare patologica.
La compliance terapeutica del paziente e altamente
precaria; non presentandosi regolarmente agli appuntamenti, onde evitare di
dovere intervenire d'urgenza col rischio di un ricovero coatto, ho infine
coinvolto il Servizio __________, __________, di cui vi allego il Rapporto
medico.
Pure in considerazione dell'attuale situazione, la
capacità lavorativa del paziente è d considerare nulle; da parte mia avallo la
sua richiesta di una rendita di invalidità completa. (…)” (pag. 349 incarto AI)
I
succitati referti dello psichiatra curante sono stati in seguito sottoposti da
parte dell’Ufficio AI al perito dr. __________ (cfr. scritto 2 marzo 2017 in
doc. 134 incarto AI), il quale con rapporto 9 marzo 2017 ha rilevato:
"
In risposta alla vostra del 2 marzo
2017, premetto quanto segue.
La mia perizia è stata eseguita nel novembre del 2015,
attraverso la quale evidenziavo una patologia psichiatrica di natura
depressiva. Le diagnosi erano: - Episodio depressivo recidivante, di minima intensità
(ICD-10 F33.1), - Esiti da radioterapia ablativa per Morbo di Basedow (2009, 2010),
- Orbitopatia bilaterale, - Ipotiroidismo primario, - Ipertensione arteriosa
borderline, - Pregresso tabagismo, - Adipositas (110kg/180cm).
Gli esami psicodiagnostici eseguiti non hanno
evidenziato disturbi di personalità e, in particolare, la scala della paranoia,
schizoide, antisociale, istrionica e narcisistica era, abbondantemente, nella
norma. Venivano confermati dei tratti depressivi e di disregolazione emotiva
che hanno confermato la diagnosi di cui sopra.
Anche il Mini-ICF-APP non dava dei risultati
particolari.
Inoltre, da quanto si evince nel rapporto del Dr. med. __________,
psichiatra e psicoterapeuta FMH, il periziando non è in cura e non è stata
cambiata la terapia psicofarmacologica. Mi permetto di segnalare che non c'è
una descrizione psicopatologica recente, e nemmeno questa è stata quantificata,
sia in funzionalità che in qualità.” (pag. 381-382 incarto AI)
Ora,
questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del 18 dicembre
2015.
del dr. __________, da considerare completa ed esaustiva e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al precedente considerando.
Non sono del resto ravvisabili elementi o indizi concreti che permettano di
metterne in dubbio l’attendibilità.
Del
resto nel recente scritto 5 marzo 2017 il perito ha pertinentemente spiegato i
motivi per cui rispetto alla sua valutazione del 2015 quanto sostenuto dallo
psichiatra curante non costituisce una modifica della situazione psichiatrica.
Nemmeno
in sede ricorsuale lo psichiatra curante ha fornito nuovi elementi di valutazione,
limitandosi, fra l’altro, a rilevare che “la mia valutazione differisce da
quella peritale, che non riconosce alcuna patologia psichiatrica” (cfr.
scritto 17 maggio 2017).
Infatti,
con annotazioni 8 giugno 2017 il medico SMR, analizzato lo stringato rapporto,
ha sostenuto che “ il medico curante non evidenzia fatti nuovi o modificazioni
significative di fatti noti. Trattasi di una valutazione diversa rispetto a
quella peritale delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate”
(VI/1).
In
conclusione, non riscontrando alcuna patologia invalidante, rettamente
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.
Confermata
quindi la decisione contestata, il ricorso va respinto.
2.6
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico
dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti