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Decisione

32.2017.91

Domanda di rendita respinta. Divergenze di valutazione tra perito psichiatra dell'Ufficio AI e lo psichiatra curante. Conferma della valuazione peritale e quindi dell'assenza di una patologia psichiat

12 dicembre 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere

cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.

STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.

4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

2.5.

2.5.1. Nella

presente fattispecie, l’assicurato è stato peritato dal dr. __________. Con

rapporto 15 dicembre 2015 lo specialista in endocrinologia, diagnosticato un

morbo di Basedow, ha concluso che l’attuale situazione tiroidea non sia di ostacolo

per il reinserimento, escludendo pertanto un’inabilità lavorativa (cfr. pag.

272 incarto AI). Tale valutazione è rimasta incontestata.

2.5.2. Il

ricorrente è stato poi valutato dal punto di vista psichiatrico dal dr. __________.

Nel rapporto 18 dicembre 2015, dopo aver proceduto all’esame degli atti

presenti nell’inserto, alla consueta anamnesi, alla valutazione dei dati

soggettivi ed oggettivi lo specialista in psichiatrica e psicoterapia ha posto

la diagnosi di episodio depressivo recidivante di minima intensità (ICD-10

F33.1). Egli ha poi tratto le seguenti conclusioni:

"

(…) Siamo confrontati ad un periziando che è cresciuto in un ambiente

familiare, caratterizzato da un padre preoccupato, soprattutto, per la

problematica lavorativa, una madre casalinga, e senza patologie particolari

nell'alvo familiare. Sempre nel contesto familiare, vi è da segnalare una

patologia invalidante presso la sorella della madre. Il periziando, dopo uno

sviluppo scolastico ottimale Con l'ottenimento del diploma di geometra, si

assiste ad un buon adattamento sociale con il servizio militare e con le varie

attività. Il suo stato di salute declina in maniera non invalidante, dapprima

con un Morbo di Basedow, curato in maniera ablativa, ed in seguito, con ormoni

tiroidei di sostituzione, che, a suo dire, hanno influenzato il suo stato

umorale.

Attualmente, gli elementi evidenziati con l'esame

psicopatologico e con le costatazioni degli esami psicodiagnostici, mostrano la

presenza di una patologia depressiva che, al momento, grazie al trattamento

integrato tra incontri di sostegno e medicazione antidepressiva ed ansiolitica,

ha trovato una risposta sinora sufficiente. Va ricordato che il periziando, in

seguito ad uno stato di benessere, nell'agosto del 2014, aveva interrotto la

medicazione antidepressiva di propria iniziativa. Dal punto di vista medico,

la presenza di sintomi depressivi ed ansiosi di minima intensità, non incidono

sull'incapacità lavorativa (…).” (sottolineatura del redattore; pag. 292

incarto AI)

A

seguito del progetto di decisione 13 ottobre 2016, con cui l’amministrazione ha

ritenuto la patologia endocrinologica e quella psichiatrica non invalidanti, il

12 novembre 2016 lo psichiatra curante, premesso di non disporre della copia

della perizia, ha osservato:

"

(…)

Molto succintamente da parte specialistica devo

purtroppo confermare un'importante patologia psichiatrica, tale da rendere la

gestione a domicilio del paziente alquanto problematica, con notevole

sofferenza dei familiari.

Il paziente mostra una compliance terapeutica molto

precaria con assunzione della medicazione psicoattiva irregolare, talora

eccessiva.

Egli vive delle crisi di agitazione psicomotoria,

alternandole a momenti di completa inerzia; il comportamento risulta talora

inadeguato, afinalistico e simil-delirante.

Momenti di grave depressione con esplicitazione di idee

suicidali sono alternate ad agiti impulsivi ed eteroclasticità pure con rischio

di passaggio all'atto.

Considerandi

Ingente componente ansiosa contrastata talora da

assunzione incongrua di medicazione ansiolitica benzodiazepinica.

La disforia appare predominare il quadro

psico-patologico ma di certo non è conseguenza dei problemi sociali ma

piuttosto patognomonico del disagio psichico.

Come avevo già precisato nel mio precedente Rapporto

medico, 31.12.2013, dal profilo psicodiagnostico non vi è certezza assoluta ma

al momento quale Diagnosi differenziale bisogna considerare un possibile

disturbo schizoaffettivo-simile.

Finora non è stato possibile somministrare al paziente

una testistica psicologica.

Facendo il paziente la spola tra Svizzera ed Italia, le

consultazioni avvengono a frequenza molto irregolare. (…)” (pag. 324 incarto AI)

Elencata

la terapia psicofarmacologica prescritta, il dr. __________ ha concluso:

"

(…) Il paziente non ha assunto numerose proposte psicofarmacologiche da me

previste al fine di ottenere miglior equilibrio psichico (tra cui acido

valproico, quetiapina).

Il paziente non ha mai accettato un ricovero

volontario; ripetutamente si sono sfiorati gli estremi per una coazione.

Il decorso ha comportato un aggravamento del disagio

psichico.

In tale contesto valuto il paziente dal profilo

lavorativo per attività normalmente intesa completamente inabile.

La prognosi è fortemente riservata.

D'uopo il prosieguo di una presa a carico psichiatrica,

perlomeno atta a garantire in primis il monitoraggio delle condizioni psichiche

del paziente.

Ritengo fondamentale per il paziente un suo inserimento

occupazionale socio-ergo-terapico-riabilitativo in ambito protetto.

In considerazione di quanto esposto, auspico che

l'Ufficio AIpossa rivalutare la situazione del paziente. (…)” (pag. 324-325

incarto AI)

Il

10.

febbraio 2017 lo psichiatra curante ha aggiunto:

"

(…) Con la presente vi comunico che la situazione del mio paziente si e

ulteriormente aggravata. Le sue condizioni psichiche sono altamente instabili;

esasperate anche per una dinamica intrafamiliare patologica.

La compliance terapeutica del paziente e altamente

precaria; non presentandosi regolarmente agli appuntamenti, onde evitare di

dovere intervenire d'urgenza col rischio di un ricovero coatto, ho infine

coinvolto il Servizio __________, __________, di cui vi allego il Rapporto

medico.

Pure in considerazione dell'attuale situazione, la

capacità lavorativa del paziente è d considerare nulle; da parte mia avallo la

sua richiesta di una rendita di invalidità completa. (…)” (pag. 349 incarto AI)

I

succitati referti dello psichiatra curante sono stati in seguito sottoposti da

parte dell’Ufficio AI al perito dr. __________ (cfr. scritto 2 marzo 2017 in

doc. 134 incarto AI), il quale con rapporto 9 marzo 2017 ha rilevato:

"

In risposta alla vostra del 2 marzo

2017, premetto quanto segue.

La mia perizia è stata eseguita nel novembre del 2015,

attraverso la quale evidenziavo una patologia psichiatrica di natura

depressiva. Le diagnosi erano: - Episodio depressivo recidivante, di minima intensità

(ICD-10 F33.1), - Esiti da radioterapia ablativa per Morbo di Basedow (2009, 2010),

- Orbitopatia bilaterale, - Ipotiroidismo primario, - Ipertensione arteriosa

borderline, - Pregresso tabagismo, - Adipositas (110kg/180cm).

Gli esami psicodiagnostici eseguiti non hanno

evidenziato disturbi di personalità e, in particolare, la scala della paranoia,

schizoide, antisociale, istrionica e narcisistica era, abbondantemente, nella

norma. Venivano confermati dei tratti depressivi e di disregolazione emotiva

che hanno confermato la diagnosi di cui sopra.

Anche il Mini-ICF-APP non dava dei risultati

particolari.

Inoltre, da quanto si evince nel rapporto del Dr. med. __________,

psichiatra e psicoterapeuta FMH, il periziando non è in cura e non è stata

cambiata la terapia psicofarmacologica. Mi permetto di segnalare che non c'è

una descrizione psicopatologica recente, e nemmeno questa è stata quantificata,

sia in funzionalità che in qualità.” (pag. 381-382 incarto AI)

Ora,

questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del 18 dicembre

2015.

del dr. __________, da considerare completa ed esaustiva e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al precedente considerando.

Non sono del resto ravvisabili elementi o indizi concreti che permettano di

metterne in dubbio l’attendibilità.

Del

resto nel recente scritto 5 marzo 2017 il perito ha pertinentemente spiegato i

motivi per cui rispetto alla sua valutazione del 2015 quanto sostenuto dallo

psichiatra curante non costituisce una modifica della situazione psichiatrica.

Nemmeno

in sede ricorsuale lo psichiatra curante ha fornito nuovi elementi di valutazione,

limitandosi, fra l’altro, a rilevare che “la mia valutazione differisce da

quella peritale, che non riconosce alcuna patologia psichiatrica” (cfr.

scritto 17 maggio 2017).

Infatti,

con annotazioni 8 giugno 2017 il medico SMR, analizzato lo stringato rapporto,

ha sostenuto che “ il medico curante non evidenzia fatti nuovi o modificazioni

significative di fatti noti. Trattasi di una valutazione diversa rispetto a

quella peritale delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate”

(VI/1).

In

conclusione, non riscontrando alcuna patologia invalidante, rettamente

l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.

Confermata

quindi la decisione contestata, il ricorso va respinto.

2.6

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti