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Decisione

32.2017.92

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 dicembre 2017Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220) ma

descrittivo di una situazione clinica presente prima del 27 aprile 2017 – la dr.ssa

__________, oltre a ravvisare una sindrome lombospondilogena cronica (cui nella

valutazione SMR del 2016 non si fa cenno), ha posto quale diagnosi “una

sindrome del dolore cronico con sindrome depressione e tenderpoints 18/18 punti

positivi”, quindi ha sostenuto la presenza di una fibromialgia primaria.

Vero

che nelle annotazioni 11 agosto 2017 il dr. __________ si è distanziato da

quanto rilevato sopra.

Fatto

sta che, a mente del TCA, la presenza o meno di una fibromialgia necessita di

essere approfondita. A tal riguardo occorre ricordare che, secondo

giurisprudenza, per valutare le incidenze sulla capacità lavorativa di una fibromialgia

è necessario, di regola, un apprezzamento del reumatologo e dello psichiatra

(DTF 132 V 72) e che si applicano per analogia alla fibromialgia i principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di disturbi da dolore somatoforme (DTF

132 V 71-72). Va poi ricordato che la fibromialgia, in analogia a quanto stabilito

riguardo al disturbo somatoforme da dolore persistente (cfr. DTF 132 V 72), non

è di regola atta, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata

della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può tuttavia causare

un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico

nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29

luglio 2008 e 9C_959/2009,9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha

precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di

una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la

presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza

di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso

patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione

duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita,

(3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano

terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo

risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;

"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di

trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di

provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2;

Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri

[editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80

segg.).

Nella

DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle

affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità

di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare

e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi

disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Considerandi

Va

poi fatto presente che successivamente alla valutazione dell’agosto 2016 del

SMR è stata eseguita il 22 dicembre 2016 una RM lombare indicante un’accentuazione

della protrusione discale L5-S1 rispetto al controllo precedente del maggio

2015.

(cfr. rapporto 13 aprile 2017 della dr.ssa __________), protusione che non

è stata riscontrata dal SMR.

Nel rapporto

28.

ottobre 2016 il SMR aveva accertato un “disturbo depressivo non meglio

specificato in assenza di presa a carico” (pag. 143 incarto AI). Tuttavia

va rilevato che nel rapporto 13 aprile 2017 la dr.ssa __________ ha riferito

che l’assicurata ha iniziato una terapia antidepressiva e nel rapporto 24

maggio 2017 la dr.ssa __________ ha posto come diagnosi una sindrome del dolore

cronico con sindrome depressiva.

In

queste circostanze un approfondito accertamento medico pluridisciplinare (per

lo meno di natura reumatologica e psichiatrica) appare necessario.

Quanto

al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010

del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali

casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria

e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2011.107

del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti

svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollstän-dig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensga-rantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn le-diglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In queste condizioni la decisione

impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda

conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sull’asserito

miglioramento dello stato valetudinario della ricorrente e, quindi, sul grado

d’invalidità, fermo restando il diritto di quest’ultima ad almeno una mezza rendita,

considerato come tale diritto non sia contestato (cfr. la sentenza 9C_205/2011 del

10.

novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo).

Va

a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la

propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere

concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la

decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene

annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti

(consid. 3.2).

In

concreto, con la conferma del diritto (non contestato) ad almeno una mezza rendita

nel dispositivo della presente sentenza (cfr. anche la ST 9C_205/2011 del 10

novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo) su questo specifico punto non

vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. STCA 32.2014.70 del 30 marzo

2015).

Ne consegue che il

ricorso è accolto.

2.8

Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato,

ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.

5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione 27 aprile 2017 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si

pronunci nuovamente sull’asserito miglioramento dello stato valetudinario della

ricorrente, fermo restando il diritto di quest’ultima ad almeno mezza rendita

dal 1° agosto 2015 al 30 novembre 2016.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,

il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele

Guffi Stefania Cagni