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Decisione

32.2017.93

Diminuzione e soppressione della rendita intera di invalidità riconosciuta dal 1° marzo 2012. Perizia SAM di decorso (reuma, neuro e psi), dopo rinvio TCA, confermata. Decisione UAI confermata

12 marzo 2018Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

che anche considerando una depressione di media gravità al massimo si possa

entrare nel merito di una IL del 45%-50% massimo, ma non certamente del 100%

visto che a parte l’ansia non si evidenziano pericolose comorbidità né in

ambito di stato, né di tratto o personalità, né fisiche” (pag. 510 incarto

AI).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale di decorso del 2 ottobre 2014, i medici del SAM,

sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “1. Sindrome somatica NAS

(ICD10-F44.9); 2. Sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); 3. Sindrome depressiva di

qualità medio-lieve (ICD10-F32.9); 4. Sindrome lombovertebrale con componente

spondilogena a sin., eventualmente con episodi irritativi recidivanti a sin. su

una discopatia L4/L5 e soprattutto un’osteocondrosi L5/S1”, mentre quali

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “dolori

alla caviglia destra nella zona del malleolo laterale e stato dopo distorsione

della caviglia destra nel 2006; lievi deficit cognitivi (difficoltà di

concentrazione, di attenzione sostenuta) non di origine organica cerebrale;

obesità corporea (BMI 30,5%); stato dopo epatite non meglio specificata nel

1978; tabagismo cronico” (pag. 486 incarto AI).

Quanto alla capacità

lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato, da dicembre 2013, abile

al lavoro al 55% (normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento) sia nella

sua professione di impiegato doganale addetto al controllo radiometrico, sia

come ausiliario di pulizia (pag. 494 incarto AI), così come pure in qualsiasi

altra attività adatta, rispettosa dei suoi limiti funzionali reumatologici e

psichiatrici (pag. 496 incarto AI).

Nel rapporto finale SMR del 6 ottobre 2014, il dr. med. __________ ha

sostanzialmente confermato la perizia del SAM, puntualizzando che rispetto alla

precedente valutazione SAM vi era stato un lieve peggioramento della patologia

psichiatrica da dicembre 2013 mentre il lato somatico era rimasto in pratica

invariato e che le conclusioni delle precedente valutazione SAM (CL fino a

novembre 2013) erano confermate (pag. 389-392).

Con decisione del 24 dicembre 2014 l'UAI ha stabilito che “la mezza rendita

di invalidità con grado AI del 50% versata finora viene ridotta ad un quarto di

rendita con grado AI del 45%. La riduzione della prestazione decorre dal primo

giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88 bis cpv.

2, lett. a dell'Ordinanza sull'Assicurazione Invalidità (OAI). A un ricorso

contro questa decisione verrà negato l'effetto sospensivo” (pag. 619-621 e

624-625).

Il 12 maggio 2015 l'assicurato si è sottoposto ad un intervento chirurgico di

“stabilizzazione posteriore L4-S1 con viti transpedoncolari, fusione

intersomatica L4-L5 e L5-S1 con TLIF da sinistra, decompressione della radice

L5 e fusione postero-laterale bilaterale L4-S1” (pag. 712-714 incarto AI).

Con STCA 32.2015.14 del 2

novembre 2015 questa Corte ha annullato la precitata decisione e - dopo aver

puntualizzato che condivideva, fino al momento di emanazione della decisione

impugnata, le conclusioni alle quali erano giunti i medici del SAM con

riferimento agli aspetti reumatologici e neurologici, non invece relativamente

a quelli psichiatrici - ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché

raccogliesse dei complementi istruttori (pag. 728-761).

Ritornati gli atti all'UAI, l'assicurato è stato sottoposto ad una perizia

pluridisciplinare di decorso affidata sempre ai medici del SAM, i quali hanno

valutato la patologia reumatologica (dr. med. __________), neurologica (dr.

med. __________) e psichiatrica (dr.ssa med. __________).

Il decorso dell’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. med. __________,

specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 28 novembre 2016,

ha osservato che l'assicurato era totalmente inabile al lavoro dal maggio 2015

(ovvero dopo l'intervento neurochirurgico eseguito presso l'Ospedale __________

di __________), visto che prossimamente sarebbe stato sottoposto ad altri

interventi neurochirurgici e che la sua capacità lavorativa andava rivalutata a

distanza di ca. sei mesi dall'ultimo intervento di stabilizzazione anteriore

L4-L5 (pag. 901 incarto AI).

L’aspetto

neurologico è stato nuovamente valutato dal dr. med. __________, spec. FMH in

neurologia, il quale, nel referto del 10 agosto 2016, ha confermato che, dal

profilo strettamente neurologico, l’assicurato era ed è da ritenere totalmente

abile al lavoro in qualsiasi attività (pag. 893 incarto AI).

Infine, il decorso psichico è stato

vagliato nuovamente dalla dr.ssa med. __________, la quale, nel referto del 21

agosto 2016, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome

somatica NAS (ICD10-F44.9); sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); Altra sindrome

affettiva specifica (ICD10-F38.8)”, precisando che ha avuto due colloqui

con l'assicurato in data 9 luglio e 13 agosto 2016 della durata rispettivamente

di 60 e 30 min. Ha poi preso nota delle conclusioni psicodiagnostiche

effettuate dallo psicologo signor __________ (sulla base dei tests di Roschach

e del MMPI2 effettuati l'8 agosto 2016). Ha ripreso le proprie conclusioni

esposte nell'ambito della prima perizia SAM del 22 ottobre 2013 dove giudicava

l'assicurato, dal lato psichiatrico, incapace al lavoro nella misura del 30%

trovandolo migliorato. In quell'occasione non rintracciava elementi compatibili

con una diagnosi di fobia sociale, né per un quadro depressivo tout court.

Considerava il tema depressivo citato dall'allora psichiatra curante, come

reazione al quadro somatico patito e non un episodio depressivo endogeno. Ha poi

fatto notare che, in occasione della seconda valutazione peritale dell'agosto

2014 riscontrava un peggioramento e riconosceva un percentuale di incapacità

lavorativa maggiore (45%) da fine 2013 e inizio 2014. In quell'occasione

consigliava "un riallineamento lavorativo progressivo con l'aiuto del

curante, intendendo con ciò che appariva poco praticabile un reinserimento

privo di rete di sostegno e di aiuto. Non mi riferivo ad un franco spazio

protetto perché l'A mostrava discrete competenze e caricabilità per affrontare

l'adattamento, quel che risultava poco probabile era la tenuta fisica in ambiti

lavorativi compatibili con le sue competenze professionali. Non ritenevo né lo

faccio ora, che l'A avesse una vera e propria sindrome da dolore cronico ma una

sindrome dolorosa da quadro organico per il quale peraltro sta riconsiderando

di essere operato. D'altra parte sia __________ sia __________ che __________

non hanno mai citato un quadro somatoforme ma la presenza di una sindrome

dolorosa senza diagnosticare mai un quadro somatoforme da dolore persistente.

Gli stessi, salvo il __________ in una seconda fase, non hanno diagnosticato se

non quadri dell'area ansiosa. Solo __________ nella relazione del 02.2013 trova

un peggioramento con presenza di un quadro depressivo. Ritengo che la IL della

collega __________ del 50% per soli aspetti ansiosi, facesse seguito

coerentemente all'idea di un miglioramento dalla IL totale per altre 6-8

settimane prevista da __________ per i soli aspetti ansiosi poco prima della

valutazione della collega __________ " (pag. 883 incarto AI). La psichiatra

del SAM ha puntualizzato che il quadro somatoforme è un quadro caratterizzato

da dolore che non può essere completamente spiegato da una sottostante

patologia organica. A suo avviso i sintomi dolorosi dell'assicurato che avevano

anche richiesto interventi chirurgici, e a quanto pare avrebbero potuto ri-necessitarlo,

non sembravano rientrare in un quadro somatoforme dove l'unica voce di rilievo

non era la presenza di dolore ma gli aspetti psicologici e l'uso che se ne faceva

anche dal punto di vista relazionale. Ha ribadito di non ritenere che il quadro

somatico dall'assicurato, trovasse corretta collocazione in un quadro

somatoforme da dolore persistente. Ha puntualizzato che la dizione relativa

alla sindrome affettiva specifica era stata inserita per correttezza stante che

agli atti sia la curante che il precedente curante __________, avevano

registrato un quadro depressivo (ricorrente l'una e un episodio depressivo di

media qualità l'altro). Ha ricordato che nel 2014 e che all'epoca l'assicurato

aveva di recente perso il padre per una neoplasia e quindi il quadro depressivo

era da considerarsi comprensibile e derivabile. La perita del SAM l'ha valutato

inabile al lavoro dal punto di vista psichiatrico al 50%, puntualizzando che il

limite era di rendimento e che era retrospettivamente peggiorato dal marzo 2016

epoca della relazione della dr.ssa. med. __________ che rintracciava la

diagnosi di depressione ricorrente a sostegno del fatto che in quel momento

l'assicurato doveva presentare aspetti depressivi maggiormente evidenti. Ha quindi

concluso ritenendolo abile al 50% in attività adeguate al quadro psicologico e

somatico, con alcune precisazioni in merito sulla tipologia di posto e di

attività (semplice, non gravata da rapporti interpersonali numerosi o eccessivi

nella qualità, poco stressante; reinserimento sostenuto dall'attiva presenza

della curante in un progetto propedeutico e in uno spazio protetto almeno

all'inizio; pag. 887 e 888 incarto AI).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale di decorso del 20 dicembre 2016, i medici del

SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno ritenuto

l’assicurato, da maggio 2015, ovvero dopo l'intervento neurochirurgico

effettuato all'Ospedale __________ di __________, a causa del decorso

sfavorevole, abile al lavoro al 0% sia nella sua professione di impiegato

doganale addetto al controllo radiometrico, sia come ausiliario di pulizia

(pag. 873-874 incarto AI), così come pure in qualsiasi altra attività adatta (pag.

874 incarto AI). Hanno precisato che la valutazione del grado di capacità

lavorativa residua andava rimandata "a sei mesi dopo l'intervento

chirurgico prossimamente previsto" (pag. 874 incarto AI).

Nel rapporto finale SMR del 22 dicembre 2016, il dr. med. __________ ha sostanzialmente

confermato la perizia del SAM (935-937 incarto AI).

Il 10 febbraio 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha chiesto alla perita

psichiatrica del SAM di puntualizzare se "Poteva l'assicurato essere

inserito sin dal 2012 solamente in un ambiente lavorativo protetto o avrebbe

l'assicurato potuto essere inserito sul mercato del lavoro equilibrato?"

(pag. 938 incarto AI).

Il 14 febbraio 2017 la perita psichiatrica del SAM ha ricordato brevemente di

aver visitato l'assicurato in diversi momenti e, in particolare, che nel 2016 indicava

utile un reinserimento sostenuto dall'attiva presenza della curante in uno

progetto propedeutico e in uno spazio protetto almeno all'inizio. Ha

puntualizzato che la dizione “protetto” non andava intesa in senso ristretto ad

uno spazio riabilitativo protetto con tecnici di supporto al percorso di

riabilitazione (come per quadri di rilevante deficit funzionale ad esempio

deficit cognitivi gravi) ma protetto nella qualità di impegno richiesto e per

la presenza a sostegno dell'adattamento, ad opera dei curanti. Quindi protetto

nel senso di progressivo nella richieste proposte all'assicurato, che favorisse

un lento e progressivo riadattamento stante la prolungata assenza dall'ambito

lavorativo dell'assicurato. Rispondendo alla domanda posta del medico SMR, la perita

del SAM ha osservato quanto segue: "negli atti a mia disposizione non

ho rintracciato - diversamente da quanto descritto dallo Spett.le UAI nella

recente relazione, ambiti in cui la Dr.ssa med __________ si riferisse alla

necessità di uno spazio protetto ma piuttosto di reinserirlo in

:"un'attività. semplice, ripetitiva, da eseguire da solo o con pochi

contatti". Posso solo regolarmi rispetto agli atti che giungono alla mia osservazione,

per il resto non posso esprimermi. Nel 2012 è la stessa Dr.ssa __________ che

non ritiene necessario uno spazio "protetto" ma un'attività semplice,

ripetitiva. Quindi direi che la risposta alla domanda è NO" (pag. 957

e 958 incarto AI).

Il 12 maggio 2017 la psichiatra curante, dr.ssa med. __________, ha certificato

che l'assicurato era regolarmente seguito da lei e dalla psicologa __________

dal giugno 2013 con un'intensa presa a carico psicoterapica e farmacologica e

che in tutto quel periodo lo stato psichico era rimasto sostanzialmente

invariato, senza alcun miglioramento, se non periodicamente peggioramenti che

richiedevano l'intensificazione della presa a carico oppure i ricoveri in

strutture specializzate (doc. A 7).

Il 18 maggio 2017 il precedente psichiatra curante, dr. med. __________, ha

certificato che l'assicurato, nel periodo in cui era stato in sua cura (dal

2009 al 2013), non aveva mai raggiunto uno stato di miglioramento soddisfacente

e stabile e che, proprio per questo motivo, gli aveva consigliato di provare a rivolgersi

ad un nuovo terapista (doc. A 8).

2.5. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228

seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11

febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che

l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso

perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità

svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé

conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine va ricordato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V

294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta (cfr. in questo senso anche la STF 9C_815/2012 del

12 dicembre 2012 consid. 3 e le citate DTF 131 V 49 e 130 V 396) e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della

ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve

tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

Considerandi

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.6

Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della

capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona

volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata

nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale

misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,

esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto

conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale

attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°,

pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e

sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10

consid. 3b). (…)"

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;

STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata

in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che

un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

In una sentenza I 770/03

del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere

confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è

poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64

sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2

Diese im Bereich der

somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In una sentenza

9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale

ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni

psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato

stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi

possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In altre due sentenze

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate alla pubblicazione,

il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i

casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in

particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova

prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, ivi comprese le depressioni da

lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata

su indicatori.

Ciò comporta, in

particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del Tribunale federale

secondo cui le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute

invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle

terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni

psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare,

sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità

lavorativa e al guadagno invalidante.

2.7

Nella

concreta fattispecie, dopo attenta analisi della documenta-zione medica agli

atti, per il periodo dal 1° giugno 2012 al 31 luglio 2015 (cfr. consid. 2.1), il

TCA non ha motivo per mettere in dubbio i rapporti del 19 agosto 2013 (dr. med.

__________), del 22 luglio 2014 (dr. med. __________) e del 28 novembre 2016

(dr. med. __________) in ambito reumatologico rispettivamente i rapporti del 21

agosto 2013, dell'8 agosto 2014 e del 10 agosto 2016 (tutti del dr. med. __________)

in ambito neurologico da considerare dettagliati, approfonditi e quindi

rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati, e fatti proprie

dall'UAI. Tanto più che neppure il ricorrente pretende il contrario.

Il TCA non ha neppure motivo di scostarsi dalle convincenti considerazioni

espresse dalla dr. med. __________, nei rapporti del 7 settembre 2013 e del 23

agosto 2014 in ambito psichiatrico, alla luce delle delucidazioni fornite dalla

perita psichiatra del SAM nel referto del 21 agosto 2016 (cfr. pag. 881-890

incarto AI) e nel rapporto del 14 febbraio 2017 (cfr. pag. 957 e 958 incarto AI)

e dai periti del SAM nel complemento del 17 febbraio 2017 (cfr. pag. 952-955

incarto AI) da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati, e fatti proprie dall'UAI.

Nell'ambito della prima perizia SAM del settembre 2013 la dr.ssa med. __________,

aveva accertato la presenza di una sindrome somatica NAS (ICD 10, F 44.9), di

una sindrome ansiosa NAS (ICD 10, F 41.9) e di un'ansia situazionale con

agorafobia (ICD 10, F40.2), non aveva rintracciato elementi compatibili con una

diagnosi di fobia sociale, né per un quadro depressivo tout court e aveva concluso

per la presenza di una IL del del 30% trovandolo migliorato. Aveva considerato

il tema depressivo citato dall'allora curante __________, come reazione al

quadro somatico patito e non un episodio depressivo endogeno. Nell'ambito della

seconda perizia SAM dell'agosto 2014 aveva accertato la presenza di una sindrome

somatica NAS (ICD 10, F 44.9), di una sindrome ansiosa NAS (ICD 10, F 41.9) e

di una sindrome depressiva di qualità lieve-media (ICD 10, F32.9). In questa

seconda perizia, lo aveva trovato peggiorato e aveva riconosciuto una

percentuale di IL del 45% da fine 2013 e inizio 2014: aveva consigliato un

riallineamento lavorativo progressivo con l'aiuto del curante, intendendo con ciò

che appariva poco praticabile un reinserimento privo di rete di sostegno e di

aiuto.

Nell'ambito della terza perizia SAM del dicembre 2016 la perita del SAM ha

puntualizzato che non si riferiva ad un franco spazio protetto perchè l'assicurato

mostrava discrete competenze e caricabilità per affrontare l'adattamento, quel

che risultava poco probabile era la tenuta fisica in ambiti lavorativi compatibili

con le sue competenze professionali. Nella relazione peritale del 2016, la

perita psichiatra ha precisato che riteneva che la percentuale di IL della dr.ssa

med. __________ del 50% per soli aspetti ansiosi, facesse seguito all'idea di

un miglioramento dalla IL totale per altre 6-8 settimane prevista dal dr. med. __________

per i soli aspetti ansiosi poco prima della valutazione della dr.ssa med. __________,

cioè a dire non un dato a se stante ma in confronto con il dato precedente del

dr. med. __________ da cui dr.ssa med. __________ doveva partire per la sua

definizione. La perita psichiatra del SAM ha rilevato che il quadro nel corso

degli anni non aveva mostrato sostanziali modifiche in positivo e nella sua

relazione del 2014 si riferiva sola ad un lieve miglioramento che aveva

valutato come pari al 5% rispetto al 50% riconosciutogli dalla dr.ssa med. __________,

così come ella si collocava al 50% rispetto alla posizione del dr. med. __________

che lo considerava IL al 100% per 6-8 settimane successive e non oltre,

suggerendo di rivalutare per possibile evoluzione. Nel complemento del 14

febbraio 2017 la perita psichiatra ha puntualizzato che la dizione protetto non

andava intesa in senso ristretto ad uno spazio riabilitativo protetto con

tecnici di supporto al percorso di riabilitazione (come per quadri di rilevante

deficit funzionale ad esempio deficit cognitivi gravi) ma protetto nella

qualità di impegno richiesto e per la presenza a sostegno dell'adattamento, ad

opera dei curanti. Quindi protetto nel senso di progressivo nella richieste

proposte all'assicurato, che favorisse un lento e progressivo riadattamento

stante la prolungata assenza dall'ambito lavorativo dell'assicurato.

Rispondendo alla domanda posta il 10 febbraio 2017 il medico SMR, dr. med. __________,

la perita del SAM ha quindi osservato che nell'incarto non aveva rintracciato

ambiti in cui la dr.ssa. med. Sabrina Uslenghi si riferisse alla necessità di

uno spazio protetto ma piuttosto di reinserirlo in :"un'attività.

semplice, ripetitiva, da eseguire da solo o con pochi contatti" e che nel

2012.

era la stessa dr.sa med. Uslenghi che non riteneva necessario uno spazio

"protetto" ma un'attività semplice, ripetitiva. Ha quindi concluso che

sin dal 2012 l'assicurato avrebbe potuto essere inserito sul mercato del

lavoro equilibrato e non solamente in un ambiente lavorativo protetto.

Le opinioni espresse degli psichiatri curanti

(in particolare, del dr. med. __________, prima, e della dr.ssa med. __________)

dell'assicurato sono state debitamente prese in considerazione e

analizzate dalla perita del SAM nei propri rapporti stilati tra il 2013 ed il

2016.

(di cui si è già ampiamente detto pure al consid. 2.4). In particolare, la perita del SAM, nella motivate e approfondite

delucidazioni riportate nella relazione del 21 agosto 2016 e nel complemento

del 14 febbraio 2017 (di cui pure si è già ampiamente detto al consid. 2.4), ha spiegato nel dettaglio i motivi per cui la sua

valutazione diverge da quella risultante dai certificati medici degli psichiatri

curanti (in particolare, del dr. med. __________, prima, e della dr.ssa med.

Tatiana Zafirovska) dell'assicurato, antecedenti alle perizie 2013, 2014 e 2016

del SAM rispettivamente al complemento del 14 febbraio 2017).

Il TCA non ha motivo di scostarsi dalle convincenti considera-zioni espresse

dalla perita psichiatra che ha considerato l'assicurato inabile al lavoro in

attività adeguate (dal profilo psichico) in misura del 30% (riduzione di

rendimento) dal giugno al novembre 2013, del 45% (riduzione di rendimento) a

far tempo dal dicembre 2013. Per il periodo precedente ha confermato la

valutazione della psichiatra SMR, dr.ssa med __________, che aveva giustificato

un'incapacità lavorativa completa da marzo 2011 a maggio 2012 ed un'incapacità

lavorativa del 50% da giugno 2012.

D'altra parte la valutazione psichiatrica della

perita del SAM non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure

in sede ricorsuale. Il TCA non ignora i rapporti medici del 12 maggio 2017

della psichiatra curante, dr.ssa med. __________, (doc. A 7) e del 18 maggio

2017.

del precedente psichiatra curante, dr. med. __________ (doc. A 8; di cui

si è già ampiamente detto al consid. 2.4). Trattasi tuttavia di certificati che

non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dalla perita psichiatra nelle

appena citate valutazioni.

In esito alle

considerazioni che precedono il TCA non ha quindi neppure motivo di

scostarsi dalle convincenti considerazioni espresse dai periti dell'amministrazione

con riferimento alla capacità lavorativa medico-teorica globale

nell'attività abituale di impiegato doganale (0% da marzo 2011 a maggio

2012; 50%, inteso come metà tempo di lavoro con normale rendimento, da giugno

2012.

a gennaio 2013; 33%, inteso come metà tempo di lavoro con riduzione del

rendimento del 33%, da febbraio 2013 a maggio 2013; 66%, inteso come normale

tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 33%, da giugno 2013 a

novembre 2013; 55% inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del

rendimento del 45%, da dicembre 2013), nell'attività accessoria di

ausiliario di pulizie (0% da marzo 2011 a maggio 2012; 50%, inteso come

normale rendimento per metà tempo di lavoro, da giugno 2012 a gennaio 2013;

30%, inteso come metà tempo di lavoro rendimento ridotto del 40% da febbraio

2013.

a maggio 2013; 60%, inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione

del rendimento del 40% da giugno 2013 a novembre 2013; 55%, inteso come normale

tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 45%, da dicembre 2013), in

un'attività adeguata che rispetti i limiti funzionali e di carico descritti dal

consulente reumatologo rispettivamente quelli posti dalla consulente

psichiatrica (0% da marzo 2011 a maggio 2012; 50%, inteso come normale

rendimento per metà tempo di lavoro, da giugno 2012 a maggio 2013; 70%, inteso

come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 30% da giugno

2013.

a novembre 2013; 55%, inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione

del rendimento del 45%, da dicembre 2013; pag. 362 e 363 incarto AI e pag. 494-496

incarto AI).

In

esito alle considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione SAM i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.4), alla stessa va dunque attribuita piena forza probante.

Va qui pure ricordato che,

quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove (in particolare,

all'esperimento di una "perizia neutrale", così come postulato

dall'assicurato nello scritto del 20 luglio 2017; cfr. doc. VII), ritenendo la

situazione sufficientemente chiarita.

In

conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 ha presentato nell'attività abituale di impiegato doganale una capacità

lavorativa globale dello 0% da marzo 2011 a maggio 2012, del 50%, inteso come

metà tempo di lavoro con normale rendimento, da giugno 2012 a gennaio 2013, del

33%, inteso come metà tempo di lavoro con riduzione del rendimento del 33%, da

febbraio 2013 a maggio 2013, del 66%, inteso come normale tempo di lavoro con

diminuzione del rendimento del 33%, da giugno 2013 a novembre 2013, del 55%

inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 45%, da

dicembre 2013 rispettivamente nell'attività accessoria di ausiliario di

pulizie dello 0% da marzo 2011 a maggio 2012, del 50%, inteso come normale

rendimento per metà tempo di lavoro, da giugno 2012 a gennaio 2013, del 30%,

inteso come metà tempo di lavoro rendimento ridotto del 40% da febbraio 2013 a

maggio 2013, del 60%, inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del

rendimento del 40% da giugno 2013 a novembre 2013, del 55%, inteso come normale

tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 45%, da dicembre 2013) ed,

infine, in un'attività adeguata che rispetti i limiti funzionali e di carico

descritti dal consulente reumatologo rispettivamente quelli posti dalla consulente

psichiatrica, dello 0% da marzo 2011 a maggio 2012, del 50%, inteso come

normale rendimento per metà tempo di lavoro, da giugno 2012 a maggio 2013, del

70%, inteso come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 30%

da giugno 2013 a novembre 2013, del 55%, inteso come normale tempo di lavoro

con diminuzione del rendimento del 45%, da dicembre 2013.

In

siffatte circostanze la decisione del 4 maggio 2017 con cui l'UAI ha confermato

il diritto dell'assicurato ad una rendita intera di invalidità dal 1° marzo

2012, poi ridotto ad una mezza rendita di invalidità (grado AI del 50%) dal 1°

ottobre 2012 (ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute

constatato, a partire dal 1° giugno 2012) e ad un quarto di rendita (grado AI

del 45%) dal 1° febbraio 2015 (come da decisione del 24 dicembre 2014, a fronte

di un'incapacità lavorativa del 45% in qualsiasi attività lavorativa a

decorrere dal dicembre 2013, ciò principalmente sul piano psichiatrico, secondo

la perizia del 2 ottobre 2014 del SAM), riconoscendogli una rendita intera di

invalidità (grado AI del 100%) a decorrere dal 1° agosto 2015 (ossia tre mesi

dopo il peggioramento dello stato di salute constatato a partire da maggio

2015) merita di essere tutelata ed il ricorso deve essere respinto.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico

del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti