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Decisione

32.2017.95

Decisione di non entrata in materia UAI confermata

12 marzo 2018Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di revisione si applicano alle rendite correnti d’invalidità; alle

rendite correnti di vecchiaia versate per invalidità del / della coniuge,

oppure se una rendita è stata respinta per insufficiente grado d’invalidità.

La

persona assicurata deve, nella sua nuova domanda di rendita, rendere plausibili

i motivi della revisione (art. 87 cpv. 4 OAI; cfr. N. 2026 e N. 5013; RCC 1984

p. 355 e 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).

La

cifra 5005 CIGI prevede che esiste un motivo di revisione, ossia una modifica

della situazione determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare

nei seguenti casi: miglioramento o peggioramento (p. es. anche in caso di una

cronicizzazione; RCC 1989 p. 282) dello stato di salute; la ripresa o la

cessazione dell’attività lucrativa; l’aumento o la diminuzione del reddito

d’invalido o di persona non invalida; la modifica della capacità di svolgere le

mansioni consuete (ad. es. aumento della capacità lavorativa di una persona

attiva nella propria economia domestica grazie all’impiego di mezzi ausiliari).

Infine secondo la cifra

5014, l’Ufficio AI verifica la plausibilità della domanda: se la persona

assicurata non ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l’Ufficio AI

non entra nel merito della domanda, non procede ad accertamenti ed emana una

decisione di non entrata in materia (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p.

382).

2.3. Nel caso in

esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il

TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente

oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

Con decisione formale del

30 novembre 2012, confermata con STCA 32.2013.14 del 9 ottobre 2013 cresciuta incontestata in giudicato, l'UAI ha attribuito

all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado 100%) dal 1° settembre

2010 e il 30 novembre 2011, sopprimendola dal 1° dicembre 2011 a fronte di un

grado di invalidità del 28% (cfr. consid. 1.1). In quell'occasione l'UAI, non

risultando patologie extrainfortunistiche, aveva fatto proprio il grado di

invalidità stabilito dall’assicuratore contro gli infortuni, e si era quindi basato

sulla valutazione del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica. Nel rapporto del 28 marzo 2011 (relativo alla visita del 24

febbraio 2011), il precitato medico fiduciario, dopo aver riassunto gli atti,

le dichiarazioni dell’assicurato e lo stato locale, aveva posto la seguente

diagnosi:

" (…)

-

Sindrome algica

emibacino e anca destra.

-

Plessopatia

lombo-sacrale destra tipo assonale con maggior coinvolgimento della parte peroneale

del nervo sciatico destro.

-

Lombalgia

cronica.

-

Trauma da

schiacciamento del cingolo pelvico e contusione arto inferiore sinistro

(22.9.2009) con frattura del pilastro anteriore e posteriore dell'acetabolo e

lussazione posteriore della testa femorale, frattura dell'anello pelvico

(frattura ala iliaca a destra con coinvolgimento dell'articolazione

sacro-iliaca a destra, frattura del ramo ischiatico e pubico sinistro), e

ferita lacero-contusa profonda alla tibia prossimale sinistra con lacerazione parziale

del legamento rotuleo

-

Riduzione

chiusa della coxo femorale destra (22.9.2009).

-

Riduzione

aperta e osteosintesi dell'acetabolo anteriore e osteosintesi della branca

ischio-

pubica a sinistra, osteosintesi della frattura trans-ilio-sacrale e stabilizzazione

dell'articolazione ilio-sacrale a destra (25.9.2009).

-

Riduzione

aperta e osteosintesi della parte posteriore dell'acetabolo destro (29.9.2009)

-

Revisione

ferita alla gamba prossimale sinistra con sutura e re-inserzione trans-ossea

tramite vite di Poller (22.9.2009).

-

Trasposizione

del tendine tibiale posteriore all'inserzione distale del muscolo tibiale

anteriore piede destro (14.10.2010).”

Secondo lo specialista, in

considerazione del tipo di lesione a livello dell’acetabolo e a livello dell’articolazione

sacro-iliaca a destra era prevedibile la formazione di un’artrosi

post-traumatica alle medesime articolazioni. Un recupero o un miglioramento

della plessopatia assonale lombo-sacrale a destra non era da attendersi. A

mente del medico fiduciario a causa dei postumi dell’infortunio una ripresa

dell’attività nella precedente professione di muratore non era più esigibile,

mentre in un’attività adeguata alle patologie post-traumatiche era eseguibile

ed esigibile da subito al 100%. (cfr. pag. 305 incarto AI).

Successivamente, nel corso del mese di febbraio 2014, RI 1 ha chiesto all'__________

un aumento del grado di invalidità a fronte di un preteso aggravamento dello

stato di salute infortunistico in ambito LAINF sulla base del certificato

medico del 22 gennaio 2014 del dr. med. __________, specialista FMH in

ortopedia, privatamente consultato dall'assicurato, giusta il quale:

"

(…) tenuto conto delle patologie

citate in diagnosi, è chiaro che questo tipo di lesione a livello

dell’acetabolo e a livello dell’articolazione sacro-iliaca destra porteranno a

breve a già presente radiologicamente un’artrosi post-traumatica a livello

dell’anca destra con conseguente ablazione del materiale di osteosintesi e posa

di una protesi totale dell’anca destra, la quale migliorerà sicuramente in modo

significativo il quadro clinico algico, ma non porterà alcun miglioramento sul

quadro sociale attualmente supportato dal paziente. In effetti ritengo

assolutamente impossibile che il paziente possa riprendere la propria attività

di muratore. Ragione per la quale si richiede una rendita AI di almeno il 50%

in tutti gli ambiti per le professioni medio leggere, in particolare

professioni che non necessitano l’uso di stazione eretta prolungata con

possibilità di sedersi in modo regolare con deambulazione limitata senza salire

sulle scale o scale a pioli. L’utilizzo degli arti superiori è senza limiti al

momento, tenendo conto che sarà sicuramente impossibile la manipolazione di

attrezzi particolarmente pesanti.” (cfr. pag. 299 incarto LAINF).

Con decisione su opposizione del 12 maggio 2015, confermata con STCA 35.2015.54

del 28 settembre 2015 cresciuta incontestata in giudicato, l’assicuratore

LAINF ha negato che fossero dati i presupposti per procedere ad una revisione

della rendita d’invalidità in vigore, non essendo subentrato alcun rilevante

peggioramento nelle condizioni di salute infortunistiche dell'assicurato

rispetto al momento in cui erano state stabilite le prestazioni LAINF di lunga

durata (cfr. consid. 1.2).

Nel frattempo, in ambito LAI, il 16 febbraio 2015, l'assicurato ha fatto valere

un peggioramento del suo stato di salute sulla base del già citato certificato

medico del 22 gennaio 2014 del dr. med. __________, specialista FMH in

ortopedia, e del certificato medico del 29 gennaio 2015 del dr.ssa med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. consid. 1.3).

In quell'occasione il 9 marzo 2015 il medico SMR, dr. med. __________,

considerato che l'aspetto ortopedico era stato già risolto in ambito LAINF,

aveva ritenuto giustificato entrare in materia per la patologia psichiatrica

attestata dalla specialista curante l'assicurato ed il 23 marzo 2016 il medico

SMR, dr. med. __________, aveva concluso per la necessità di procedere all'esperimento

di una esame clinico peritale di tipo psichiatrico (pag. 394 e 395 incarti

AI).

L'UAI si è quindi fondato, dal profilo medico, sulla perizia psichiatrica

allestita il 19 maggio 2016 dalla dr.ssa med. __________ del Centro peritale

per le assicurazioni sociali, CPAS (cfr. pag. 401-417 incarto AI) ed il

rapporto finale del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. pag. 418-421 incarto

AI), giusta i quali - in assenza di una psicopatologia invalidante quale era

quella accertata (diagnosi senza influsso sulla CL: "Sindrome da

disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva F43.23; problemi nella

relazione con la coniuge Z63") - rimaneva valida l'esigibilità

stabilita in precedenza dovuta alla problematica post-infortunistica e, quindi,

i limiti funzionali __________ validi dal 25 febbraio 2011 (segnatamente:

"L'assicurato piò sollevare e portare

fino all'altezza dei fianchi pesi molto leggeri fino a 5kg senza limitazione,

pesi leggeri da 5 a 10 kg spesso, pesi medi da 10 a 25 kg talvolta, pesi

Considerandi

pesanti oltre i 35 kg mai. L'assicurato può sollevare oltre l'altezza del petto

pesi fino e anche oltre 5 kg. Il maneggio di attrezzi leggeri risp. lavori di

precisione sono eseguibili senza limitazione, il maneggio di attrezzi medi

possibile senza limitazione, il maneggio di attrezzi pesanti risp. lavoro

manuale rozzo possibile di rado, il maneggio di attrezzi molto pesante non più

possibile. Nessuna limitazione per la rotazione della mano. L'assicurato può

eseguire lavori sopra la testa senza limitazione. Nessuna limitazione per la

rotazione del tronco. L'assicurato può assumere la posizione seduta/inclinata

in avanti talvolta e può assumere la posizione in piedi/inclinata in avanti di

rado. L'assicurato può assumere la posizione inginocchiata solo di rado,

flessione delle ginocchia possibile spesso. L'assicurato può assumere la

posizione seduta e anche la posizione in piedi di lunga durata solo di rado.

L'assicurato può camminare fino a 50 m senza limitazione, oltre i 50 m talvolta

e non può più camminare per lunghi tratti. L'assicurato non può camminare su

terreno accidentato. Salire le scale talvolta. Salire su scale a pioli mai. Uso

delle due mani possibile senza limitazioni. Equilibrio/stare in equilibrio

possibile a condizione")”

Con decisione formale del 1° settembre 2016 (pag. 427-430 incarto AI),

preavvisata con progetto del 20 giugno 2016 (pag. 422-424 incarto AI), l'UAI, a

fronte di uno stato di salute invariato ha negato il diritto sia ad una rendita

d'invalidità, sia a provvedimenti professionali (già rifiutati in passato

dall'assicurato che riteneva di non poter svolgere alcuna attività lucrativa),

confermando un grado AI del 28%. Questa determinazione è

cresciuta incontestata in giudicato.

2.4

Con la domanda di revisione

inoltrata il 28 gennaio 2017 e la nuova domanda di prestazioni del 26 febbraio

2017, RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha nuovamente addotto un

peggioramento del suo stato di salute (pag. 440 e 444-452 incarto AI).

A suffragio delle proprie argomentazioni ha inoltrato all'UAI il certificato medico

del 21 dicembre 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia,

ortopedia e traumatologia e viceprimario di Chirurgia all'Ospedale __________

di __________, che, dopo aver posto la diagnosi di "Stato dopo frattura

complessa Tile tipo C del bacino trattata con osteosintesi del 2009",

ha osservato quanto segue:"(…) abbiamo eseguito una infiltrazione

dell'anca destra sotto scopia il 28.11.2016 senza ottenere alcun successo. (…).

Invio il paziente presso il Servizio di terapia del dolore all'Ospedale __________

di __________. Chiedo di voler convocare il paziente presso la loro

consultazione, poiché credo che dal punto di vista chirurgico non vi sono altre

soluzioni. Ci terrei ad essere informato riguardo alle possibilità terapeutiche

a livello del dolore cronico. Inoltre, dovrebbe avanzare la richiesta

d'invalidità presso l'Istituto delle assicurazioni sociali poiché il paziente

con questa problematica difficilmente tornerà più nel mondo del lavoro"

(cfr. pag. 437 incarto AI).

Con progetto di decisione del 1° febbraio 2017, l'UAI ha preannunciato

all'assicurato che non sarebbe entrato nel merito della precitata richiesta di

prestazioni (pag. 453 incarto AI).

RI 1 ha quindi trasmesso all'amministrazione anche il certificato medico del 10

febbraio 2017 del dr. med. __________, Viceprimario e responsabile del Centro __________

dell'__________, giusta il quale:"(…) il pz vittima di un incidente

stradale con frattura del bacino a destra subito il 28.09.2009 e a seguito del

quale sono stati eseguiti diversi interventi di osteosintesi. Lamenta dolori

con carattere neuropatico predominante lungo l'aspetto posteriore della gamba

destra. Ricordo che il pz è stato sottoposto a diverse ENMG che hanno

dimostrato una neuropatia del nervo sciatico destro con interessamento della

componente peroneale prevalente. Il pz descrive un dolore su una scala NRS con

un valore di 8/10 praticamente durante tutta la giornata ed è fortemente

invalidato dai disturbi. Ho spiegato al pz che in questa situazione sicuramente

non è più possibile sperare in un'ulteriore evoluzione e miglioramento dei

sintomi legato alla naturale riparazione delle strutture nervose. A mio avviso

la soluzione migliore potrebbe essere quella di un test di neurostimolazione

dei gangli spinali L5 ed L4 sul lato destro. Chiaramente il pz vuole riflettere

su questa proposta. Non ricordandosi più bene gli effetti legati ad una terapia

con antiepilettici, ho riproposto Lyrica® ad un dosaggio iniziale di 50mg da

incrementare progressivamente fino ad una dosa di 200mg die. Rivedrò il pz tra

circa 1 mese per valutare l'effetto del Lyrica® e ridiscutere eventualmente

della possibilità di eseguire un test diagnostico con l'impianto di 2 elettrodi

dapprima collegati ad una batteria esterna" (pag. 457 incarto AI).

La precitata documentazione medica è stata sottoposta alla valutazione del

medico SMR dell'UAI. Nell’annotazione del 18 aprile 2017 il dr. med. __________

ha rilevato che dal rapporto del 10 gennaio 2017 del dr. med. __________ in

merito alla nota sindrome algica del bacino con plessopatia non risultava una

nuova problematica, trattandosi sempre della nota sindrome algica

posttraumatica (caso __________; pag. 461 incarto AI).

In concreto l’insorgente, chiamato a dimostrare che rispetto all’ultima decisione

formale del 1° settembre 2016, cresciuta incontestata in giudicato, vi è stato

un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica

della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa

in un'attività adeguata.

Gli specialisti consultati privatamente dal ricorrente hanno in sostanza

ripreso la nota diagnosi - seppur corroborata dai nuovi elementi d'anamnesi -

già valutata nell'ambito della procedura sfociata nella decisione formale 1°

settembre 2016, cresciuta incontestata in giudicato, sulla base

dell'annotazione del 9 marzo 2015 del medico SMR, dr. med. __________, che

aveva evidenziato come l'aspetto ortopedico (in particolare, con espresso

riferimento al certificato medico del 22 gennaio 2014 del dr. med. __________,

specialista FMH in ortopedia, consultato privatamente dall'assicurato) fosse

già stato risolto in ambito LAINF (con la decisione su opposizione del 12

maggio 2015, confermata con STCA 35.2015.54 del 28 settembre 2015 cresciuta incontestata in giudicato, con cui l’assicuratore

LAINF aveva negato che fossero dati i presupposti per procedere ad una

revisione della rendita d’invalidità in vigore, non essendo subentrato alcun

rilevante peggioramento nelle condizioni di salute infortunistiche dell'assicurato

rispetto al momento in cui erano state stabilite le prestazioni LAINF di lunga

durata), dalla quale il TCA non ha valido motivo per scostarsi.

Questo Tribunale - attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica

agli atti, di cui si è già ampiamente detto - non ha motivo di distanziarsi neppure

dall'apprezzamento del medico SMR, dr. med. __________, nell’annotazione del 18

aprile 2017 (pag. 461 incarto AI), giusta la documentazione medica prodotta

dall'assicurato non permette di oggettivare una sostanziale modifica del suo

stato di salute.

A proposito del medico SMR

non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra

Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo

lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007

del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.

3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I

701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Del resto è lo stesso patrocinatore del ricorrente a rilevare che

"Da un punto di vista fisico generale è ipotizzabile che le condizioni

del ricorrente non siano mutate rispetto all'ultima valutazione AI, ossia alla

decisione precedente." (cfr. doc. I, pag. 3). La circostanza che i

dolori si sono intensificati, motivo per cui l'assicurato si è dovuto rivolgere

al Centro per la terapia del dolore e gli è stato prescritto il farmaco Lyrica

con un dosaggio iniziale di 50 mg da incrementare progressivamente sino a 200

mg giornalieri, non consente di per sé stessa di oggettivare una sostanziale

modifica del suo stato di salute tale da influire sull'esigibilità lavorativa in

attività adeguate a suo tempo posta.

Parimenti dicasi per l'affermazione del patrocinatore del ricorrente giusta la

quale "Peggiorata, rispetto al passato è inoltre la qualità della

deambulazione" (cfr. doc. I, pag. 3).

Tanto più che nessuno dei medici interpellati privatamente dall'assicurato si è

espresso in merito all'esigibilità lavorativa a suo tempo posta in un'attività

adeguata allo stato di salute post-infortunistico dell'assicurato. Anche

l'eventuale (e non ancora programmato) intervento chirurgico volto all'impianto

di un elettrostimolatore non consente di giungere ad una diversa conclusione,

già solo per il fatto che al momento attuale non si è ancora concretizzato.

Concludendo, non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle

condizioni di salute oggettive dell’assicurato (e, quindi, anche

dell'esigibilità lavorativa a suo tempo posta), secondo questo Tribunale,

giustamente l’UAI non è entrato nel merito della nuova richiesta di

prestazioni.

Ciò

non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali

suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva

del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice

(cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà di

presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante

modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente

documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che

potrebbero influire sul grado d’inabilità.

2.5

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti