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Decisione

32.2017.96

Domanda di riconsiderazione e revisione di una decisione amministrativa cresciuta in giudicato respinta in quanto tardiva

15 dicembre 2017Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla

giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53

LPGA (cfr. STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del

23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa

B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28

novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7

marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,

C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6

luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6

giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.

37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR

1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

In proposito, occorre

ricordare che, secondo una costante

giurisprudenza federale, l'amministrazione non può essere obbligata né

dall'assicurato né dal giudice a esaminare nel merito una domanda di

riconsiderazione.

Decisioni, con le quali si è negata l'entrata nel

merito di una tale domanda, non possono, per principio, venir impugnate. Per

contro, qualora l'amministrazione entri nel merito, esamini i presupposti della

riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto,

quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si

limiterà però ad esaminare se i presupposti per una riconsiderazione della

confermata decisione sono o meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà

d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua

decisione cresciuta in giudicato non fosse manifestamente errata e che una sua

rettifica non rivestisse un'importanza notevole (cfr. DTF

117 V 12 consid. 2a; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc).

Dalla riconsiderazione va

distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

In questo caso

l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano

nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre a una conclusione

giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03;

STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003

nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA

del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa

B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata;

SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid.

3b, p. 79 e 80).

Un fatto è da

considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato

emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto

al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna

revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva

esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della

precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a

dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della

decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di

un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199

consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non

pubblicata,2A.531/1999).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono

servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la

revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non

avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso

l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla

sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF

del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova

soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella

precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato

anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC

1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).

2.4. Va ancora evidenziato che

secondo l’art. 88bis cpv. 1 OAI l’aumento della rendita, dell’assegno per

grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avviene al più presto se

l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è

stata inoltrata (lett. a), se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal

mese in cui è stata prevista (lett. b), se viene costatato che la decisione

dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata, a

partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto.

Nell’ambito della

riconsiderazione, in caso di erroneità manifesta, il vizio è da ritenersi

scoperto nel momento in cui l’esistenza di un errore rilevante appariva

verosimile e l’amministrazione avrebbe così avuto sufficiente motivo per

compiere degli accertamenti d’ufficio oppure l’assicurato ha presentato una

domanda di revisione che avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad agire e

disporre ulteriori accertamenti (DTF 129 V 433, con riferimento alla DTF 110 V

291).

Secondo giurisprudenza, la

revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa entro i termini

determinanti per la revisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA), ossia 90

giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni

dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr. DTF 143 V 105 consid. 2.1;

cfr. anche sentenza 9C_896/2011 del 31 gennaio 2012, pubblicata in SVR 2012 IV

Nr. 36, pag. 140)

Secondo tale

giurisprudenza l’amministrazione, che procede d’ufficio alla revisione

processuale, deve decidere entro 90 giorni dalla conoscenza del motivo di

revisione. Un’eccezione a tale regola è data nel caso in cui la fattispecie

posta a fondamento della revisione necessiti di accertamenti di durata

maggiore. E’ pertanto sufficiente che l’amministrazione annunci all’assicurato

il motivo di revisione e la (probabile) modifica della decisione, che proceda

ai necessari accertamenti in un tempo ragionevole emettendo in seguito una

decisione (questo in analogia alla disposizioni in ambito di perenzione del

credito da restituzione ex art. 25 cpv. 1 LPGA: DTF 122 V 182 consid. 4b). Per

quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedere ad

accertamenti a partire dal momento in cui l’amministrazione è venuta a

conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione, il TFA ha

indicato una durata sino a quattro mesi (DLA 2004 pag. 285 segg. citata anche

al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011; SVR 2001 IV Nr. 30

pag. 93 consid. 2e).

2.5. In concreto, in seguito alla

richiesta di prestazioni AI inoltrata il 4 maggio 2010, l’UAI, preso atto della

perizia del 7 aprile 2011 del dr. med. __________ allestita per l’assicuratore

infortuni, della decisione del medesimo assicuratore del 18 novembre 2011 che

ha cessato il versamento delle prestazioni in tale data e del referto finale

del medico SMR del 1° dicembre 2011 che ha attestato una completa abilità lavorativa

del ricorrente dal 18 novembre 2011, ha stabilito, con decisione del 5 aprile

2012 cresciuta incontestata in giudicato, che l’insorgente, completamente

inabile al lavoro dal 1° settembre 2009 al 17 novembre 2011, avrebbe avuto

diritto a prestazioni dal 1° novembre 2010 (6 mesi dopo la presentazione della

domanda AI) al 30 novembre 2011 (cfr. pag. 131 e seguenti incarto AI).

Il 15 maggio 2013 l’assicurato

ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (pag. 164 incarto AI). Con

decisione del 16 aprile 2015 l’UAI ha riconosciuto mezza rendita dal 1° gennaio

2014 e ¾ di rendita dal 1° aprile 2014, definendo i gradi d’invalidità dal

gennaio 2013 in base al calcolo della media retrospettiva.

Il ricorrente, nell’ambito

del ricorso proposto innanzi al TCA contro la predetta decisione del 16 aprile

2015 non ha contestato il diritto e le percentuali della rendita, ma ha chiesto

la riconsiderazione, rispettivamente la revisione della decisione del 5 aprile

2012 (cfr. sentenza 32.2015.85 del 9 maggio 2016).

L’UAI, in seguito al

rinvio di cui alla sentenza 32.2015.85 del 9 maggio 2016, ha confermato

l’assenza dei presupposti per una revisione, rispettivamente una

riconsiderazione della citata decisione.

2.6. In concreto il ricorrente in

data 5 gennaio 2015 ha inoltrato la domanda di riconsiderazione della decisione

del 5 aprile 2012 (pag. 490).

Accertato che, di norma,

la richiesta dell’assicurato può avere un effetto solo per il futuro (cfr. art.

88bis cpv. 1 lett. c OAI) e ritenuto che l’insorgente ha accettato la decisione

del 16 aprile 2015 con cui è stata riconosciuta mezza rendita dal 1° gennaio

2014 al 31 marzo 2014 e ¾ di rendita dal 1° aprile 2014 (cfr. osservazioni al

progetto di decisione, pag. 490 incarto AI: “ […] L’assicurato prende atto con

soddisfazione della proposta di riconoscergli una mezza rendita d’invalidità

con grado del 56% dal 1 gennaio 2014 al 31 marzo 2014 e in seguito una rendita

di ¾ con grado del 60%. Su questo punto non vengono formulate osservazioni,

ritenuto che si condivide il grado di invalidità e le fasce temporali […];

cfr. ricorso al TCA del 15 maggio 2015, pag. 504 e 513 incarto AI: “[…] il

riconoscimento della rendita non è contestato, ritenuto che oggetto

dell’impugnativa è la reiezione della domanda di riconsiderazione formulata dal

sottoscritto patrocinatore con le osservazioni del 5 gennaio 2015”; cfr.

sentenza 32.2015.85 del 9 maggio 2016, consid. 2.1), indipendentemente dalla

questione a sapere se le condizioni per una riconsiderazione sono adempiute, la

domanda del 5 gennaio 2015 non permette al ricorrente di poter ottenere la

riconsiderazione della decisione del 5 aprile 2012 per il periodo precedente

all’inoltro della richiesta.

Ciò vale anche se, per

pura ipotesi di lavoro, si volesse considerare che l’amministrazione avrebbe

potuto scoprire un errore manifesto nel mese di giugno 2013 (cfr. DTF 129 V 433

con riferimenti) quando, secondo il ricorrente, il dr. med. __________ avrebbe

affermato di non aver mai sostenuto che l’interessato sarebbe stato abile al

lavoro e che sarebbero stati necessari ulteriori accertamenti medici,

contrariamente a quanto figura nel rapporto finale del 1° dicembre 2011 dove il

medesimo SMR ha accertato una completa inabilità lavorativa dal 2 settembre

2009 al 17 novembre 2011 e un’abilità lavorativa totale dal 18 novembre 2011

(pag. 106 incarto AI).

Un eventuale errore

manifesto della decisione del 5 aprile 2012 potrebbe, in tal caso, avere

Considerandi

effetto da giugno 2013 (cfr. art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI; cfr. anche sentenza

[in italiano] I 656/03 del 14 luglio 2004 con riferimenti alla DTF 129 V 436

consid. 5.2 e DTF 110 V 296 e dove l’allora TFA ha affermato che “in particolare, il giudice di prime cure ha evidenziato come a norma

degli art. 85 cpv. 1 OAI e 77 OAVS, cui rinvia il primo disposto, il diritto a

un pagamento delle prestazioni arretrate sia limitato, dal profilo temporale,

dal termine di perenzione quinquennale di cui agli art. 48 cpv. 1 LAI e 46 cpv.

1.

LAVS, mentre invece il riesame giusta l'art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI - da

considerarsi quale lex specialis per rapporto all'art. 85 cpv. 1 OAI (DTF 129 V 218 consid. 3.2.1, 436

consid. 5.2; VSI 2001 pag. 161 consid. 2b) - esplica effetti temporali soltanto

ex nunc et pro futuro a partire dal momento in cui il vizio che ha determinato

la mancata o ridotta assegnazione della prestazione è stato scoperto (DTF 129 V 436 consid. 5.2; cfr. pure DTF 110 V 296 consid. 3c, nel cui

ambito questa Corte ha rilevato la conformità alla legge di questo disposto di

ordinanza)”; cfr. anche sentenza 9C_628/2014 del 7

aprile 2015, dove il TF al consid. 3.4 ha affermato: “Dans

ces conditions, c'est à juste titre que l'office recourant soutient que la

reconsidération de la décision de refus de rente devait intervenir avec effet ex

nunc et pro futuro à compter du moment de la découverte de l'erreur,

conformément à l'art. 88bis al. 1 let. c RAI. Le recours doit par conséquent

être admis et le jugement cantonal annulé”).

Sennonché,

ribadito che il ricorrente ha accettato la decisione del 16 aprile 2015 la

quale, sulla base della nuova valutazione medica eseguita in seguito

all’inoltro della domanda del 15 maggio 2013, ha stabilito un’incapacità

lavorativa del 20% dal 16 gennaio 2013, del 90% dal 6 maggio 2013 e del 60% dal

4.

aprile 2013 con conseguente calcolo del diritto alla rendita secondo la media

retrospettiva (pag. 499 e 500 incarto AI), anche in questo caso un eventuale

errore manifesto non avrebbe alcun effetto concreto (cfr. art. 88bis cpv. 1 OAI),

non essendo possibile una riconsiderazione per il periodo precedente.

Sia come sia, la decisione

del 5 aprile 2012, seppur criticabile, per i motivi che seguono, non può essere

qualificata di manifestamente errata.

Il dr. med. __________,

medico SMR, il 1° dicembre 2011 ha attestato una completa abilità lavorativa del

ricorrente dal 18 novembre 2011 (pag. 106 incarto AI). Interpellato in merito

da un funzionario dell’UAI che gli aveva chiesto se non fosse semmai giustificato

fissare l’inizio dell’abilità lavorativa dal 7 aprile 2011, ossia da quando era

stata effettuata la visita fiduciaria presso il dr. med. __________ su incarico

dell’assicuratore infortuni (pag. 104 incarto AI) che accertava in tale data

una completa abilità lavorativa (pag. 141 incarto LAINF), il medico SMR ha risposto

che “dalla certificazione medica espressa dall’__________, è giustificato

fissare l’inizio dell’abilità lavorativa dal novembre 2011 inequivocabilmente”

(pag. 108 incarto AI). In realtà il 31 agosto 2011 il dr. med. __________, FMH

chirurgia ortopedica e traumatologia presso __________, aveva rilevato di aver

“prolungato il certificato medico ancora al 100% fino almeno fine ottobre di

quest’anno, ma quasi sicuramente non sarà possibile di riprendere il lavoro

anche in un prossimo futuro” (pag. 153 incarto LAINF) ed il 17 ottobre 2011

aveva nuovamente “prolungato il certificato medico ancora al 100% fino

almeno il 30 novembre 2011” (pag. 155 incarto AI).

Tuttavia la decisione del

5.

aprile 2012 non può essere considerata manifestamente errata solo per il

motivo che il dr. med. __________ ha espresso un’opinione diversa (cfr. anche

pag. 118 incarto AI). Anche perché nell’ambito della parallela procedura LAINF il

dr. med. __________, specialista FMH/FMCH chirurgia, perito SIM, dopo aver

visitato l’insorgente una prima volta in data 21 maggio 2010 ed aver previsto

una possibile ripresa dell’attività al 100% dal 1° agosto 2010 (pag. 72 incarto

LAINF), in data 7 aprile 2011 ha stabilito che “sulla base delle sonografie,

delle MRI del braccio ds. e dei diversi esami neurologici non è giustificata

un’incapacità lavorativa come fiduciario. Anche se il paziente dovesse essere

obbligato a prendere analgesici e antidepressivi potrebbe lavorare come

fiduciario, visto che non si tratta di un lavoro manuale” (pag. 141 incarto

LAINF) e lo stesso assicuratore con decisione formale del 18 novembre 2011,

sulla base di tale valutazione, ha ritenuto l’interessato abile al lavoro da

quel momento (pag. 158 incarto LAINF; successivamente, nella decisione su

opposizione, il medesimo assicuratore ha poi ritenuto che quanto accaduto al

ricorrente non rientrava nella definizione di infortunio né di una lesione

corporale parificabile ai postumo d’infortunio; pag. 180 incarto LAINF).

Neppure la circostanza che

il medico SMR dr. med. __________, il 3 luglio 2013, ha parlato di “cristallizzazione

della sintomatologia” (ma non della patologia o

dell’incapacità lavorativa; pag. 278 incarto AI), è sufficiente per

qualificare di manifestamente errata la decisione del 5 aprile 2012, che del

resto l’insorgente, malgrado fosse in possesso dei referti del dr. med. __________

che attestava una completa inabilità lavorativa (cfr. pag. 114 e 118 incarto

AI) neppure ha impugnato.

Alla base del succitato

atto amministrativo vi può pertanto essere stato, tutt'al più, un errore

d'apprezzamento, che di principio non è soggetto a riconsiderazione (cfr. DTF

126.

V 23 consid. 4c; RAMI 1998 K990, pag. 253, in cui il TFA ha stabilito che

il fatto che i medici curanti abbiano espresso a proposito della capacità

lavorativa della loro paziente un parere diverso da quello manifestato da un

perito ulteriormente incaricato dall'assicurazione per l'invalidità non basta,

di per sé, a fondare una riconsiderazione, anche se si dovesse ammettere che i

primi hanno commesso un errore di valutazione; DTF 119 V 475 e, infine, SVR

1996.

UV42, pag. 129ss.).

In altre parole la

circostanza che il dr. med. __________, che aveva in cura l’interessato, avesse

attestato un’incapacità lavorativa del 100% continua mentre il dr. med. __________

era di opinione diversa non è un motivo per ritenere errata la decisione in

esame.

Del resto questa

valutazione, e meglio i diversi periodi di capacità ed incapacità lavorativa,

sono stati confermati dal dr. med. __________ anche in data 31 luglio 2014

nell’ambito della nuova domanda (pag. 395 incarto AI) ed il medesimo medico SMR

in un’annotazione del 12 giugno 2013 ha affermato che “nel progetto di

decisione del 13 gennaio 2012, sono state riscontrate della considerazioni

mediche parzialmente differenti rispetto a ciò riportato nel RAF del 2 dicembre

2011, che con molta probabilità comunque non sono state incidenti sulla

decisione finale del progetto medesimo” (pag. 242 incarto AI).

Non può neppure essere

d’aiuto al ricorrente il fatto che il 3 luglio 2013 il dr. med. __________

abbia attestato nel rapporto allestito nell’ambito della nuova domanda, che

l’insorgente è stato incapace al lavoro al 100% dal 1° febbraio 2007, al 75%

dal 1° maggio 2012 ed al 50% dal 3 luglio 2013 (pag. 277 incarto AI), poiché le

date e le percentuali indicate in parte non trovano conferma negli atti medici

(il ricorrente stesso aveva sin da subito indicato di essere inabile al lavoro

al 100% dal 2 settembre 2009; cfr. pag. 13 incarto AI). Anche lo stesso dr.

med. __________, che in data 22 luglio 2014 aveva inizialmente ripreso le

citate incapacità lavorative (pag. 393 incarto AI), dopo essere stato reso

attento delle incongruenze, il 31 luglio 2014 ha evidenziato come il rapporto

del 3 luglio 2013 del dr. med. __________ “contiene alcune imprecisioni

riguardo le date pregresse dell’inizio della IL” e “tali errori si sono

successivamente tramandati nei RAF successivi” ed ha corretto i periodi di

incapacità lavorativa, prendendo in considerazione anche la perizia

psichiatrica allestita nel frattempo (pag. 387 incarto AI), indicando un’IL del

100% dal 2 settembre 2009 al 17 novembre 2011 (come in precedenza), dello 0%

dal 18 novembre 2011 al 15 gennaio 2013 e, a causa anche della patologia

psichiatrica (non presente in precedenza), del 20% dal 16 gennaio 2013 al 5

maggio 2013, del 90% dal 6 maggio 2013 al 3 luglio 2013 e del 60% dal 4 luglio

2013.

(pag. 396 incarto AI). Il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato

come “per la parte somatica si faccia riferimento al RAF del 3 luglio 2013,

ma si è dovuto ora modificare la misura della CL in retrospettiva, dato che la

componente psichica non fu approfondita sufficientemente e che conferisce una

ridotta presenza del 20% in attività da ultimo svolta dal 16 gennaio 2013”

e che “si tratta di un caso complesso, anche per l’interagire di più

morbidità, per cui non è corretto parlare di un risorgere del medesimo danno

alla salute che nel passato diede origine a delle prestazioni AI” (pag. 397

incarto AI).

Ne segue che, alla luce

della documentazione medica e della complessità della fattispecie, la decisione

del 5 aprile 2012 non può essere considerata “manifestamente errata”.

2.7

Come visto l’insorgente nel

suo ricorso non chiede (più) la revisione della decisione del 5 aprile 2012, ma

ne domanda unicamente la riconsiderazione.

A ragione. Infatti l’unico

fattore di novità che l’insorgente potrebbe far valere nella domanda di

revisione sono le affermazioni attribuite dal ricorrente al dr. med. __________

(ed esplicitate per la prima volta con il ricorso dell’8 giugno 2017), il quale

in data 12 giugno 2013, in presenza di __________ (__________) e di __________

(consulente AI) avrebbe in sostanza affermato di non aver mai eseguito la

valutazione secondo cui l’insorgente dal 18 novembre 2011 era completamente

abile al lavoro e che era necessario effettuare un nuovo accertamento medico

(cfr. doc. I, pag. 4). Ciò in contrasto con quanto figura nel rapporto finale

del 1° dicembre 2011 del medesimo SMR (pag. 105 incarto AI).

Sennonché, a prescindere

dalle conseguenze di tali presunte dichiarazioni, anche in questo caso, la

richiesta è in ogni caso tardiva. Trattandosi di un’affermazione che il dr.

med. __________ avrebbe proferito il 12 giugno 2013 in presenza anche del precedente

rappresentante del ricorrente, egli avrebbe dovuto chiedere la revisione della

decisione del 5 aprile 2012 entro 90 giorni (cfr. DTF 143 V 105 e sentenza

9C_896/2011 del 31 gennaio 2012). Il ricorrente non ha del resto agito entro il

termine di 90 giorni neppure dopo aver ricevuto l’incarto con gli atti relativi

al periodo dal 10 maggio 2010 al 29 febbraio 2012 e dunque comprensivi del

rapporto finale SMR del 1° dicembre 2011, inviato dall’UAI il 6 marzo 2014

(pag. 360 incarto AI; cfr. anche pag. 359 incarto AI). La richiesta del 5

gennaio 2015 sarebbe da considerare tardiva anche se si volesse, per pura

ipotesi di lavoro, tener conto di un tempo ragionevolmente necessario di 4

ulteriori mesi per eventualmente approfondire alcuni aspetti (per analogia: DLA

2004.

pag. 285 segg. citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7

novembre 2011; SVR 2001 IV Nr. 30 pag. 93 consid. 2e).

Va qui ancora aggiunto che

non costituisce motivo di revisione il fatto che l’amministrazione sembri aver

mal interpretato fatti già noti nella procedura principale. L’apprezzamento

inesatto deve essere piuttosto riconducibile alla mancata conoscenza o

all’assenza di prove sui fatti essenziali del giudizio (sentenza 9F_5/2010 del

27.

agosto 2010 consid. 3.1). Per la revisione di una

decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già

conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di

revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti

già conosciuti nella procedura principale (cfr. sentenza 35.2010.56 del 24

febbraio 2011). Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto

poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non

provati (cfr. sentenza 35.2010.56 del 24 febbraio 2011).

Per

cui il più volte citato (dal ricorrente) referto del medico SMR dr. med. __________

del 3 luglio 2013 che fa stato di una “cristallizzazione della

sintomatologia” (e non della patologia o dell’incapacità lavorativa) non è

un motivo di revisione.

2.8

In

queste condizioni la decisione impugnata va confermata mentre il ricorso deve

esser respinto senza che sia necessario sentire i testi citati dal ricorrente,

e meglio il dr. med. __________ e __________. Infatti, per i motivi esposti nei

precedenti considerandi, la domanda di riconsiderazione (per il periodo

antecedente quello coperto dalla decisione del 16 aprile 2015), così come la

richiesta di revisione, sono tardive, indipendentemente dalle affermazioni

proferite dal medico SMR il 12 giugno 2013.

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti