32.2017.96
Domanda di riconsiderazione e revisione di una decisione amministrativa cresciuta in giudicato respinta in quanto tardiva
15 dicembre 2017Italiano33 min
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2017.96
cs
Lugano
15 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 giugno 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 maggio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l’invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1963, da
ultimo direttore/consulente presso la __________ di __________, ha inoltrato,
il 4 maggio 2010, una richiesta di prestazioni AI, rilevando di essere incapace
al lavoro al 100% dal 2 settembre 2009 (pag. 13 incarto AI).
1.2. Con decisione del 5 aprile
2012 l’UAI ha riconosciuto il diritto ad una rendita AI intera per il periodo
dal 1° novembre 2010 (dopo un anno di attesa) al 30 novembre 2011, rilevando
che trattandosi di una richiesta tardiva la prestazione sarebbe stata versata
unicamente a decorrere dal 1° novembre 2010 (pag. 132 e 139 incarto AI). La
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Il 15 maggio 2013 RI 1 ha
presentato una nuova richiesta di prestazioni AI, rilevando di essere stato
incapace al lavoro al 100% dal 2 settembre 2009 ed al 75% dal 1° maggio 2012
(pag. 159 e seguenti incarto AI).
1.4. Dopo aver esperito gli
accertamenti ritenuti necessari, con decisione del 16 aprile 2015, preavvisata
dal progetto del 19 novembre 2014, l’UAI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a
mezza rendita dal 1° gennaio 2014 (grado d’invalidità del 56% [“definito in
base al calcolo della media retrospettiva”]) ed a ¾ di rendita (grado
d’invalidità del 60%) dal 1° aprile 2014 (pag. 500 incarto AI). Contestualmente
ha respinto la richiesta di riconsiderazione della decisione del 5 aprile 2012,
inoltrata con le osservazioni del 5 gennaio 2015, affermando che “come
indicato nel rapporto finale SMR del 31.07.2014, il precedente contiene alcune
imprecisioni riguardo alle date pregresse dell’inizio dell’incapacità
lavorativa, non ci sono tuttavia gli estremi per una riconsiderazione”
(pag. 500 incarto AI).
1.5. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento
e rilevando che “il riconoscimento della rendita non è contestato, ritenuto
che oggetto dell’impugnativa è la reiezione della domanda di riconsiderazione
formulata dal sottoscritto patrocinatore con le osservazioni del 5 gennaio 2015”
(pag. 513 incarto AI).
1.6. Con sentenza 32.2015.85 del 9
maggio 2016, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA, accertato che l’UAI
era entrato nel merito della domanda di riconsiderazione, ha accolto il ricorso
e rinviato gli atti all’amministrazione per l’emanazione di una nuova decisione
ai sensi dei considerandi, rilevando una grave violazione del diritto di essere
sentito, non avendo l’UAI emesso un progetto di decisione in merito alla
domanda di riconsiderazione ma essendosi espressa direttamente tramite
decisione formale. L’amministrazione non si era inoltre chinata sulla
contestuale domanda di revisione.
1.7. Con decisione del 9 maggio
2017 (pag. 572 incarto AI), preavvisata dal progetto del 7 marzo 2017 (pag. 566
incarto AI), l’UAI ha respinto la richiesta di riconsiderazione e di revisione
della decisione del 5 aprile 2012, non essendo dati i presupposti di cui
all’art. 53 LPGA (pag. 574 incarto AI).
1.8. RI 1, sempre rappresentato
dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone
l’annullamento ed il rinvio degli atti all’UAI per l’emanazione di una nuova
decisione (doc. I).
Il ricorrente, dopo aver
citato l’art. 53 cpv. 2 LPGA e le condizioni poste dalla giurisprudenza per
procedere alla riconsiderazione di una decisione, solleva in primo luogo un
diniego formale di giustizia, poiché l’amministrazione non ha dato seguito alla
richiesta di audizione dei testi __________ del segretariato __________, allora
rappresentante dell’assicurato, e del dr. med. __________ attivo a quel tempo
presso l’SMR, fornendo una motivazione generica (“in riferimento alle vostre
osservazioni al citato progetto, vi informiamo che le stesse non hanno
apportato alcun elemento giustificativo di una possibile revisione di quanto
già valutato”).
L’interessato evidenzia
che dalle prove richieste “risulterà che, in occasione di un colloquio
avvenuto il 12 giugno 2013 presso l’Ufficio AI di Bellinzona, alla presenza di __________
(consulente AI), del dr. __________ (medico SMR AI), del ricorrente e di __________
(__________), avente per scopo di allestire un piano d’integrazione per
definire un accordo sugli obbiettivi (recupero della capacità lavorativa
massima possibile), __________ ha chiesto espressamente al Dr. __________ di
illustrargli le ragioni che a suo tempo lo avevano indotto ad attestare che dal
18 novembre 2011 la capacità di lavoro di RI 1 era totale in ogni attività (=
grado di invalidità nullo). Questa richiesta era motivata dal fatto che per
effetto di questa presa di posizione, l’assicurazione __________ aveva
rifiutato le prestazioni all’assicurato. La risposta del Dr. __________,
risentito, è stata quella di dire che non aveva mai effettuato una simile
valutazione e che, a suo giudizio, era necessario effettuare un nuovo
accertamento medico. Questa affermazione ha creato un imbarazzo visibile nel
signor __________ e stupore da parte del ricorrente e di __________. Si tratta
evidentemente di circostanza rilevante dalla quale traspare che l’accertamento
circa la capacità di lavoro nel 2011 è manifestamente errato e deve essere
riconsiderato”.
Nel merito, anche se la
violazione fosse considerata sanata e la prova non rilevante, secondo
l’insorgente vi sarebbero comunque gli estremi per una “riconsiderazione”.
Il rifiuto delle “prestazioni del 2011” sarebbe frutto di un errore
manifesto: secondo il ricorrente “come è evidenziato nel rapporto del SMR
del 3 luglio 2013, che riporta la richiesta di prestazioni AI formulata nel
maggio 2009, menziona l’evento traumatico del 2009 e pone la prognosi incerta
per “cristallizzazione della sintomatologia”. Detto in altre parole, è evidente
che questa cristallizzazione concerne l’evento del 2009 che quindi ha avuto un
influsso sicuro. Ciò è anche confermato dalla perizia del Centro peritale
dell’11 giugno 2014, ritenuto che con la stessa situazione medica del 2011 vi è
un’inabilità lavorativa del 60% a livello ortopedico. Non solo: il rapporto medico
del 31 agosto 2011 del dr. med. __________, posteriore dunque a quello del Dr.
med. __________ al quale si fa riferimento nella decisione impugnata, fa stato
di una situazione complessa e dura, per la quale mancano le terapie veramente
soddisfacenti, con una incapacità del 100% e l’impossibilità di riprendere il
lavoro “anche in un prossimo futuro” (cfr. doc. A), il che collima perfettamente
con le dichiarazioni del dr. med. __________. Queste circostanze saranno
confermate anche dalle deposizioni testimoniali. Vero è che il Dott. __________
nel rapporto SMR del 31 luglio 2014, probabilmente conscio di quanto era
successo a suo tempo, si trincera dietro la natura complessa del caso
(confermata dal Dr. med. __________) “per cui non è corretto parlare di un
insorgere del medesimo danno alla salute che nel passato diede origine a
prestazioni AI””.
Per l’assicurato nella
decisione impugnata l’UAI si è limitato a richiamare il rapporto del 2011, che
sarebbe sbagliato e smentito da quello del 2013, e la procedura LAINF con il
rapporto del dr. med. __________, smentito dalla valutazione successiva del dr.
med. __________.
Ne segue, secondo il
ricorrente, che sono date “le condizioni per una riconsiderazione”.
1.9. Con risposta del 6 luglio
2017 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
in ordine
2.1. Il ricorrente fa valere una
violazione del diritto di essere sentito poiché l’amministrazione non ha dato
seguito alla sua richiesta di audizione dei testi e non avrebbe
sufficientemente motivato il rifiuto.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I
232 consid. 3.2).
Va
ancora rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto il 6 aprile 2017, in sede di
osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato ha sostenuto che l’amministrazione
“omette di prendere in considerazione fatti rilevanti che si sono svolti nel
2011” ed ha chiesto di sentire quali testi il dr. med. __________ e __________,
“presenti al momento della discussione che ha poi condotto, nonostante
quanto dichiarato dal dr. med. __________, di non riconoscere le prestazioni”,
senza indicare cosa avrebbe detto il medico SMR (pag. 571 incarto AI). Nelle
more della precedente procedura il medesimo ricorrente aveva affermato, a
questo proposito e sempre in maniere generica, in sede di osservazioni del 5
gennaio 2015, che “l’assicurato non può dimenticare le “divergenze” sorte a
suo tempo fra i signori __________ (ndr: consulente AI) e __________, alla
presenza anche di un testimone” (pag. 491 incarto AI), aggiungendo, nel precedente
ricorso del 15 maggio 2015, “ossia il signor __________ che si chiede sia
sentito in questa sede” (pag. 514 incarto AI).
L’UAI con la decisione qui impugnata ha
affermato che “in riferimento alle vostre osservazioni al citato progetto,
ricevute dallo scrivente ufficio in data 07.04.2017, vi informiamo che le
stesse non hanno apportato alcun elemento giustificativo di una possibile
revisione di quanto già valutato” (pag. 573 incarto AI).
Nel
caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito.
L’amministrazione, seppur succintamente, ha indicato i motivi per i quali non
ha inteso dar seguito alla richiesta di assunzione di prove. Del resto
l’insorgente nei suoi atti del 5 gennaio 2015 e del 15 maggio 2015 ha unicamente
indicato la presenza di “divergenze” che sarebbero sorte tra il consulente AI, __________,
e il medico SMR, dr. med. __________, senza indicare in cosa sarebbero
consistite e per quale motivo avrebbero potuto condurre alla riconsiderazione
della decisione del 5 aprile 2012. Nelle osservazioni del 6 aprile 2017 non è
stato più esplicito (cfr. pag. 571 incarto AI).
Per
cui a giusta ragione l’UAI ha respinto la richiesta di sentire il dr. med. __________
e __________, senza violare il diritto di essere sentito del ricorrente.
Solo
con il ricorso dell’8 giugno 2017 l’insorgente ha precisato per quale motivo
sarebbe stato necessario sentire __________ ed il medico SMR, dr. med. __________,
spiegando che, interpellato dal primo per precisare i motivi che lo avevano
indotto ad attestare una completa abilità lavorativa dal 18 novembre 2011, il
medico avrebbe affermato che “non aveva mai effettuato una simile
valutazione e che, a suo giudizio, era necessario effettuare un nuovo
accertamento medico” (doc. I). La questione sarà esaminata nell’ambito
della presente procedura.
Va
a questo proposito rammentato che il TCA dispone di un pieno potere di esame in
tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e,
in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene
necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non
va infine dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile
prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile
operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche
sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può pertanto entrare
nel merito del ricorso.
nel
merito
2.2. Preliminarmente questo TCA
rileva che con il ricorso l’insorgente contesta la decisione con la quale l’UAI
ha respinto la “domanda di riconsiderazione rispettivamente di revisione
della decisione del 5 aprile 2012” (doc. I). Nell’impugnativa fa tuttavia solamente
valere motivi per una riconsiderazione del provvedimento amministrativo, non
sollevando alcun argomento circa eventuali motivi di revisione della citata
decisione.
2.3. Ai sensi dell’art. 53 cpv. 1
LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza. Per l’art. 53 cpv. 2 LPGA
l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza.
Fatti
I principi
relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla
giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53
LPGA (cfr. STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del
23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa
B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28
novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7
marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,
C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6
luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6
giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV
Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.
37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR
1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
In proposito, occorre
ricordare che, secondo una costante
giurisprudenza federale, l'amministrazione non può essere obbligata né
dall'assicurato né dal giudice a esaminare nel merito una domanda di
riconsiderazione.
Decisioni, con le quali si è negata l'entrata nel
merito di una tale domanda, non possono, per principio, venir impugnate. Per
contro, qualora l'amministrazione entri nel merito, esamini i presupposti della
riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto,
quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si
limiterà però ad esaminare se i presupposti per una riconsiderazione della
confermata decisione sono o meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà
d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua
decisione cresciuta in giudicato non fosse manifestamente errata e che una sua
rettifica non rivestisse un'importanza notevole (cfr. DTF
117 V 12 consid. 2a; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc).
Dalla riconsiderazione va
distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
In questo caso
l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre a una conclusione
giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03;
STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003
nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA
del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa
B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata;
SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid.
3b, p. 79 e 80).
Un fatto è da
considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato
emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto
al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna
revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva
esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della
precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a
dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della
decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di
un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199
consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non
pubblicata,2A.531/1999).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono
servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la
revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non
avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso
l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla
sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF
del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova
soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella
precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato
anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC
1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).
2.4. Va ancora evidenziato che
secondo l’art. 88bis cpv. 1 OAI l’aumento della rendita, dell’assegno per
grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avviene al più presto se
l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è
stata inoltrata (lett. a), se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal
mese in cui è stata prevista (lett. b), se viene costatato che la decisione
dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente errata, a
partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto.
Nell’ambito della
riconsiderazione, in caso di erroneità manifesta, il vizio è da ritenersi
scoperto nel momento in cui l’esistenza di un errore rilevante appariva
verosimile e l’amministrazione avrebbe così avuto sufficiente motivo per
compiere degli accertamenti d’ufficio oppure l’assicurato ha presentato una
domanda di revisione che avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad agire e
disporre ulteriori accertamenti (DTF 129 V 433, con riferimento alla DTF 110 V
291).
Secondo giurisprudenza, la
revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa entro i termini
determinanti per la revisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA), ossia 90
giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni
dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr. DTF 143 V 105 consid. 2.1;
cfr. anche sentenza 9C_896/2011 del 31 gennaio 2012, pubblicata in SVR 2012 IV
Nr. 36, pag. 140)
Secondo tale
giurisprudenza l’amministrazione, che procede d’ufficio alla revisione
processuale, deve decidere entro 90 giorni dalla conoscenza del motivo di
revisione. Un’eccezione a tale regola è data nel caso in cui la fattispecie
posta a fondamento della revisione necessiti di accertamenti di durata
maggiore. E’ pertanto sufficiente che l’amministrazione annunci all’assicurato
il motivo di revisione e la (probabile) modifica della decisione, che proceda
ai necessari accertamenti in un tempo ragionevole emettendo in seguito una
decisione (questo in analogia alla disposizioni in ambito di perenzione del
credito da restituzione ex art. 25 cpv. 1 LPGA: DTF 122 V 182 consid. 4b). Per
quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedere ad
accertamenti a partire dal momento in cui l’amministrazione è venuta a
conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione, il TFA ha
indicato una durata sino a quattro mesi (DLA 2004 pag. 285 segg. citata anche
al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011; SVR 2001 IV Nr. 30
pag. 93 consid. 2e).
2.5. In concreto, in seguito alla
richiesta di prestazioni AI inoltrata il 4 maggio 2010, l’UAI, preso atto della
perizia del 7 aprile 2011 del dr. med. __________ allestita per l’assicuratore
infortuni, della decisione del medesimo assicuratore del 18 novembre 2011 che
ha cessato il versamento delle prestazioni in tale data e del referto finale
del medico SMR del 1° dicembre 2011 che ha attestato una completa abilità lavorativa
del ricorrente dal 18 novembre 2011, ha stabilito, con decisione del 5 aprile
2012 cresciuta incontestata in giudicato, che l’insorgente, completamente
inabile al lavoro dal 1° settembre 2009 al 17 novembre 2011, avrebbe avuto
diritto a prestazioni dal 1° novembre 2010 (6 mesi dopo la presentazione della
domanda AI) al 30 novembre 2011 (cfr. pag. 131 e seguenti incarto AI).
Il 15 maggio 2013 l’assicurato
ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (pag. 164 incarto AI). Con
decisione del 16 aprile 2015 l’UAI ha riconosciuto mezza rendita dal 1° gennaio
2014 e ¾ di rendita dal 1° aprile 2014, definendo i gradi d’invalidità dal
gennaio 2013 in base al calcolo della media retrospettiva.
Il ricorrente, nell’ambito
del ricorso proposto innanzi al TCA contro la predetta decisione del 16 aprile
2015 non ha contestato il diritto e le percentuali della rendita, ma ha chiesto
la riconsiderazione, rispettivamente la revisione della decisione del 5 aprile
2012 (cfr. sentenza 32.2015.85 del 9 maggio 2016).
L’UAI, in seguito al
rinvio di cui alla sentenza 32.2015.85 del 9 maggio 2016, ha confermato
l’assenza dei presupposti per una revisione, rispettivamente una
riconsiderazione della citata decisione.
2.6. In concreto il ricorrente in
data 5 gennaio 2015 ha inoltrato la domanda di riconsiderazione della decisione
del 5 aprile 2012 (pag. 490).
Accertato che, di norma,
la richiesta dell’assicurato può avere un effetto solo per il futuro (cfr. art.
88bis cpv. 1 lett. c OAI) e ritenuto che l’insorgente ha accettato la decisione
del 16 aprile 2015 con cui è stata riconosciuta mezza rendita dal 1° gennaio
2014 al 31 marzo 2014 e ¾ di rendita dal 1° aprile 2014 (cfr. osservazioni al
progetto di decisione, pag. 490 incarto AI: “ […] L’assicurato prende atto con
soddisfazione della proposta di riconoscergli una mezza rendita d’invalidità
con grado del 56% dal 1 gennaio 2014 al 31 marzo 2014 e in seguito una rendita
di ¾ con grado del 60%. Su questo punto non vengono formulate osservazioni,
ritenuto che si condivide il grado di invalidità e le fasce temporali […];
cfr. ricorso al TCA del 15 maggio 2015, pag. 504 e 513 incarto AI: “[…] il
riconoscimento della rendita non è contestato, ritenuto che oggetto
dell’impugnativa è la reiezione della domanda di riconsiderazione formulata dal
sottoscritto patrocinatore con le osservazioni del 5 gennaio 2015”; cfr.
sentenza 32.2015.85 del 9 maggio 2016, consid. 2.1), indipendentemente dalla
questione a sapere se le condizioni per una riconsiderazione sono adempiute, la
domanda del 5 gennaio 2015 non permette al ricorrente di poter ottenere la
riconsiderazione della decisione del 5 aprile 2012 per il periodo precedente
all’inoltro della richiesta.
Ciò vale anche se, per
pura ipotesi di lavoro, si volesse considerare che l’amministrazione avrebbe
potuto scoprire un errore manifesto nel mese di giugno 2013 (cfr. DTF 129 V 433
con riferimenti) quando, secondo il ricorrente, il dr. med. __________ avrebbe
affermato di non aver mai sostenuto che l’interessato sarebbe stato abile al
lavoro e che sarebbero stati necessari ulteriori accertamenti medici,
contrariamente a quanto figura nel rapporto finale del 1° dicembre 2011 dove il
medesimo SMR ha accertato una completa inabilità lavorativa dal 2 settembre
2009 al 17 novembre 2011 e un’abilità lavorativa totale dal 18 novembre 2011
(pag. 106 incarto AI).
Un eventuale errore
manifesto della decisione del 5 aprile 2012 potrebbe, in tal caso, avere
Considerandi
effetto da giugno 2013 (cfr. art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI; cfr. anche sentenza
[in italiano] I 656/03 del 14 luglio 2004 con riferimenti alla DTF 129 V 436
consid. 5.2 e DTF 110 V 296 e dove l’allora TFA ha affermato che “in particolare, il giudice di prime cure ha evidenziato come a norma
degli art. 85 cpv. 1 OAI e 77 OAVS, cui rinvia il primo disposto, il diritto a
un pagamento delle prestazioni arretrate sia limitato, dal profilo temporale,
dal termine di perenzione quinquennale di cui agli art. 48 cpv. 1 LAI e 46 cpv.
1.
LAVS, mentre invece il riesame giusta l'art. 88bis cpv. 1 lett. c OAI - da
considerarsi quale lex specialis per rapporto all'art. 85 cpv. 1 OAI (DTF 129 V 218 consid. 3.2.1, 436
consid. 5.2; VSI 2001 pag. 161 consid. 2b) - esplica effetti temporali soltanto
ex nunc et pro futuro a partire dal momento in cui il vizio che ha determinato
la mancata o ridotta assegnazione della prestazione è stato scoperto (DTF 129 V 436 consid. 5.2; cfr. pure DTF 110 V 296 consid. 3c, nel cui
ambito questa Corte ha rilevato la conformità alla legge di questo disposto di
ordinanza)”; cfr. anche sentenza 9C_628/2014 del 7
aprile 2015, dove il TF al consid. 3.4 ha affermato: “Dans
ces conditions, c'est à juste titre que l'office recourant soutient que la
reconsidération de la décision de refus de rente devait intervenir avec effet ex
nunc et pro futuro à compter du moment de la découverte de l'erreur,
conformément à l'art. 88bis al. 1 let. c RAI. Le recours doit par conséquent
être admis et le jugement cantonal annulé”).
Sennonché,
ribadito che il ricorrente ha accettato la decisione del 16 aprile 2015 la
quale, sulla base della nuova valutazione medica eseguita in seguito
all’inoltro della domanda del 15 maggio 2013, ha stabilito un’incapacità
lavorativa del 20% dal 16 gennaio 2013, del 90% dal 6 maggio 2013 e del 60% dal
4.
aprile 2013 con conseguente calcolo del diritto alla rendita secondo la media
retrospettiva (pag. 499 e 500 incarto AI), anche in questo caso un eventuale
errore manifesto non avrebbe alcun effetto concreto (cfr. art. 88bis cpv. 1 OAI),
non essendo possibile una riconsiderazione per il periodo precedente.
Sia come sia, la decisione
del 5 aprile 2012, seppur criticabile, per i motivi che seguono, non può essere
qualificata di manifestamente errata.
Il dr. med. __________,
medico SMR, il 1° dicembre 2011 ha attestato una completa abilità lavorativa del
ricorrente dal 18 novembre 2011 (pag. 106 incarto AI). Interpellato in merito
da un funzionario dell’UAI che gli aveva chiesto se non fosse semmai giustificato
fissare l’inizio dell’abilità lavorativa dal 7 aprile 2011, ossia da quando era
stata effettuata la visita fiduciaria presso il dr. med. __________ su incarico
dell’assicuratore infortuni (pag. 104 incarto AI) che accertava in tale data
una completa abilità lavorativa (pag. 141 incarto LAINF), il medico SMR ha risposto
che “dalla certificazione medica espressa dall’__________, è giustificato
fissare l’inizio dell’abilità lavorativa dal novembre 2011 inequivocabilmente”
(pag. 108 incarto AI). In realtà il 31 agosto 2011 il dr. med. __________, FMH
chirurgia ortopedica e traumatologia presso __________, aveva rilevato di aver
“prolungato il certificato medico ancora al 100% fino almeno fine ottobre di
quest’anno, ma quasi sicuramente non sarà possibile di riprendere il lavoro
anche in un prossimo futuro” (pag. 153 incarto LAINF) ed il 17 ottobre 2011
aveva nuovamente “prolungato il certificato medico ancora al 100% fino
almeno il 30 novembre 2011” (pag. 155 incarto AI).
Tuttavia la decisione del
5.
aprile 2012 non può essere considerata manifestamente errata solo per il
motivo che il dr. med. __________ ha espresso un’opinione diversa (cfr. anche
pag. 118 incarto AI). Anche perché nell’ambito della parallela procedura LAINF il
dr. med. __________, specialista FMH/FMCH chirurgia, perito SIM, dopo aver
visitato l’insorgente una prima volta in data 21 maggio 2010 ed aver previsto
una possibile ripresa dell’attività al 100% dal 1° agosto 2010 (pag. 72 incarto
LAINF), in data 7 aprile 2011 ha stabilito che “sulla base delle sonografie,
delle MRI del braccio ds. e dei diversi esami neurologici non è giustificata
un’incapacità lavorativa come fiduciario. Anche se il paziente dovesse essere
obbligato a prendere analgesici e antidepressivi potrebbe lavorare come
fiduciario, visto che non si tratta di un lavoro manuale” (pag. 141 incarto
LAINF) e lo stesso assicuratore con decisione formale del 18 novembre 2011,
sulla base di tale valutazione, ha ritenuto l’interessato abile al lavoro da
quel momento (pag. 158 incarto LAINF; successivamente, nella decisione su
opposizione, il medesimo assicuratore ha poi ritenuto che quanto accaduto al
ricorrente non rientrava nella definizione di infortunio né di una lesione
corporale parificabile ai postumo d’infortunio; pag. 180 incarto LAINF).
Neppure la circostanza che
il medico SMR dr. med. __________, il 3 luglio 2013, ha parlato di “cristallizzazione
della sintomatologia” (ma non della patologia o
dell’incapacità lavorativa; pag. 278 incarto AI), è sufficiente per
qualificare di manifestamente errata la decisione del 5 aprile 2012, che del
resto l’insorgente, malgrado fosse in possesso dei referti del dr. med. __________
che attestava una completa inabilità lavorativa (cfr. pag. 114 e 118 incarto
AI) neppure ha impugnato.
Alla base del succitato
atto amministrativo vi può pertanto essere stato, tutt'al più, un errore
d'apprezzamento, che di principio non è soggetto a riconsiderazione (cfr. DTF
126.
V 23 consid. 4c; RAMI 1998 K990, pag. 253, in cui il TFA ha stabilito che
il fatto che i medici curanti abbiano espresso a proposito della capacità
lavorativa della loro paziente un parere diverso da quello manifestato da un
perito ulteriormente incaricato dall'assicurazione per l'invalidità non basta,
di per sé, a fondare una riconsiderazione, anche se si dovesse ammettere che i
primi hanno commesso un errore di valutazione; DTF 119 V 475 e, infine, SVR
1996.
UV42, pag. 129ss.).
In altre parole la
circostanza che il dr. med. __________, che aveva in cura l’interessato, avesse
attestato un’incapacità lavorativa del 100% continua mentre il dr. med. __________
era di opinione diversa non è un motivo per ritenere errata la decisione in
esame.
Del resto questa
valutazione, e meglio i diversi periodi di capacità ed incapacità lavorativa,
sono stati confermati dal dr. med. __________ anche in data 31 luglio 2014
nell’ambito della nuova domanda (pag. 395 incarto AI) ed il medesimo medico SMR
in un’annotazione del 12 giugno 2013 ha affermato che “nel progetto di
decisione del 13 gennaio 2012, sono state riscontrate della considerazioni
mediche parzialmente differenti rispetto a ciò riportato nel RAF del 2 dicembre
2011, che con molta probabilità comunque non sono state incidenti sulla
decisione finale del progetto medesimo” (pag. 242 incarto AI).
Non può neppure essere
d’aiuto al ricorrente il fatto che il 3 luglio 2013 il dr. med. __________
abbia attestato nel rapporto allestito nell’ambito della nuova domanda, che
l’insorgente è stato incapace al lavoro al 100% dal 1° febbraio 2007, al 75%
dal 1° maggio 2012 ed al 50% dal 3 luglio 2013 (pag. 277 incarto AI), poiché le
date e le percentuali indicate in parte non trovano conferma negli atti medici
(il ricorrente stesso aveva sin da subito indicato di essere inabile al lavoro
al 100% dal 2 settembre 2009; cfr. pag. 13 incarto AI). Anche lo stesso dr.
med. __________, che in data 22 luglio 2014 aveva inizialmente ripreso le
citate incapacità lavorative (pag. 393 incarto AI), dopo essere stato reso
attento delle incongruenze, il 31 luglio 2014 ha evidenziato come il rapporto
del 3 luglio 2013 del dr. med. __________ “contiene alcune imprecisioni
riguardo le date pregresse dell’inizio della IL” e “tali errori si sono
successivamente tramandati nei RAF successivi” ed ha corretto i periodi di
incapacità lavorativa, prendendo in considerazione anche la perizia
psichiatrica allestita nel frattempo (pag. 387 incarto AI), indicando un’IL del
100% dal 2 settembre 2009 al 17 novembre 2011 (come in precedenza), dello 0%
dal 18 novembre 2011 al 15 gennaio 2013 e, a causa anche della patologia
psichiatrica (non presente in precedenza), del 20% dal 16 gennaio 2013 al 5
maggio 2013, del 90% dal 6 maggio 2013 al 3 luglio 2013 e del 60% dal 4 luglio
2013.
(pag. 396 incarto AI). Il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato
come “per la parte somatica si faccia riferimento al RAF del 3 luglio 2013,
ma si è dovuto ora modificare la misura della CL in retrospettiva, dato che la
componente psichica non fu approfondita sufficientemente e che conferisce una
ridotta presenza del 20% in attività da ultimo svolta dal 16 gennaio 2013”
e che “si tratta di un caso complesso, anche per l’interagire di più
morbidità, per cui non è corretto parlare di un risorgere del medesimo danno
alla salute che nel passato diede origine a delle prestazioni AI” (pag. 397
incarto AI).
Ne segue che, alla luce
della documentazione medica e della complessità della fattispecie, la decisione
del 5 aprile 2012 non può essere considerata “manifestamente errata”.
2.7
Come visto l’insorgente nel
suo ricorso non chiede (più) la revisione della decisione del 5 aprile 2012, ma
ne domanda unicamente la riconsiderazione.
A ragione. Infatti l’unico
fattore di novità che l’insorgente potrebbe far valere nella domanda di
revisione sono le affermazioni attribuite dal ricorrente al dr. med. __________
(ed esplicitate per la prima volta con il ricorso dell’8 giugno 2017), il quale
in data 12 giugno 2013, in presenza di __________ (__________) e di __________
(consulente AI) avrebbe in sostanza affermato di non aver mai eseguito la
valutazione secondo cui l’insorgente dal 18 novembre 2011 era completamente
abile al lavoro e che era necessario effettuare un nuovo accertamento medico
(cfr. doc. I, pag. 4). Ciò in contrasto con quanto figura nel rapporto finale
del 1° dicembre 2011 del medesimo SMR (pag. 105 incarto AI).
Sennonché, a prescindere
dalle conseguenze di tali presunte dichiarazioni, anche in questo caso, la
richiesta è in ogni caso tardiva. Trattandosi di un’affermazione che il dr.
med. __________ avrebbe proferito il 12 giugno 2013 in presenza anche del precedente
rappresentante del ricorrente, egli avrebbe dovuto chiedere la revisione della
decisione del 5 aprile 2012 entro 90 giorni (cfr. DTF 143 V 105 e sentenza
9C_896/2011 del 31 gennaio 2012). Il ricorrente non ha del resto agito entro il
termine di 90 giorni neppure dopo aver ricevuto l’incarto con gli atti relativi
al periodo dal 10 maggio 2010 al 29 febbraio 2012 e dunque comprensivi del
rapporto finale SMR del 1° dicembre 2011, inviato dall’UAI il 6 marzo 2014
(pag. 360 incarto AI; cfr. anche pag. 359 incarto AI). La richiesta del 5
gennaio 2015 sarebbe da considerare tardiva anche se si volesse, per pura
ipotesi di lavoro, tener conto di un tempo ragionevolmente necessario di 4
ulteriori mesi per eventualmente approfondire alcuni aspetti (per analogia: DLA
2004.
pag. 285 segg. citata anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7
novembre 2011; SVR 2001 IV Nr. 30 pag. 93 consid. 2e).
Va qui ancora aggiunto che
non costituisce motivo di revisione il fatto che l’amministrazione sembri aver
mal interpretato fatti già noti nella procedura principale. L’apprezzamento
inesatto deve essere piuttosto riconducibile alla mancata conoscenza o
all’assenza di prove sui fatti essenziali del giudizio (sentenza 9F_5/2010 del
27.
agosto 2010 consid. 3.1). Per la revisione di una
decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già
conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di
revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti
già conosciuti nella procedura principale (cfr. sentenza 35.2010.56 del 24
febbraio 2011). Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto
poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non
provati (cfr. sentenza 35.2010.56 del 24 febbraio 2011).
Per
cui il più volte citato (dal ricorrente) referto del medico SMR dr. med. __________
del 3 luglio 2013 che fa stato di una “cristallizzazione della
sintomatologia” (e non della patologia o dell’incapacità lavorativa) non è
un motivo di revisione.
2.8
In
queste condizioni la decisione impugnata va confermata mentre il ricorso deve
esser respinto senza che sia necessario sentire i testi citati dal ricorrente,
e meglio il dr. med. __________ e __________. Infatti, per i motivi esposti nei
precedenti considerandi, la domanda di riconsiderazione (per il periodo
antecedente quello coperto dalla decisione del 16 aprile 2015), così come la
richiesta di revisione, sono tardive, indipendentemente dalle affermazioni
proferite dal medico SMR il 12 giugno 2013.
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.9
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito
del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti