Lexipedia

Decisione

32.2017.98

Soppressione del diritto alla rendita in via di revisione. Confermata la valutazione medica (SAM), la reintegrabilità nel mondo del lavoro e la valutazione economica

23 gennaio 2018Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i dati economici.

1.3. Con

decisione 10 maggio 2017, oggetto della presente vertenza e preavvisata il 13

marzo 2017 (doc. AI 115/425-429) – visti la perizia pluridisciplinare

del SAM del 24 gennaio 2017 (doc. AI 109/348-411), il rapporto finale 6

febbraio con l’annotazione del 10 maggio 2017 del medico SMR dr. __________

(doc. AI 111/413-416 e 123/451) e l’aggiornamento dei dati economici (cfr. la

tabella allestita il 15 febbraio 2017 con allegata la riduzione al reddito

ipotetico da invalido sub doc. AI 112/417-420) –, l’Ufficio AI ha confermato

la precedente decisione del 27 luglio 2015 e soppresso il diritto alla rendita

dal 1. settembre 2015 (doc. AI 122/445-450).

1.4. Contro

la decisione del 10 maggio 2017 l’assicurato, sempre tramite l’RA 1 di __________,

ha inoltrato il presente ricorso postulandone l’annullamento. Delle singoli

motivazioni verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo.

1.5. Con

la risposta di causa – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario,

in seguito – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso (IV).

1.6. Con

scritto del 19 luglio 2017 l’insorgente si è confermato nelle proprie allegazioni

(VI).

1.7. Con

osservazioni 24 luglio 2017, rimandando a quanto addotto con la risposta,

l’Ufficio AI si è confermato nella domanda di reiezione del gravame (VIII).

1.8. Il

3 ottobre 2017 l’assistente sociale comunale ha sollecitato l’evasione della

pratica (X).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso all’assicurato

il diritto ad una rendita intera con effetto dal 1. settembre 2015 (cfr. consid.

1.3).

L’insorgente

postula l’annullamento della decisione impugnata del 10 maggio 2017 e quindi il

mantenimento del diritto alla rendita intera.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg .), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01

del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,

607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della

capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona

volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata

nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale

misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,

esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto

conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale

attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze

ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03

del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo

la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del

18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.

182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Nella

DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle

affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità

di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare

e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi

disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Il

Tribunale federale, nel comunicato stampa del 14 dicembre 2017 intitolato “Rendita

AI in caso di affezioni psichiche: cambiamento di giurisprudenza” –

riferendosi alle sentenze del 30 novembre 2017,8C_841/2016 e 8C_130/2017, entrambe

destinate alla pubblicazione – ha, in particolare, rilevato che “(…)

il Tribunale federale modifica la sua prassi per l'esame del diritto a una

rendita Al in presenza di affezioni psichiche. La giurisprudenza sviluppata per

i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non

avrà più il medesimo significato il precedente criterio della "resistenza

alle terapie" come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI. (…)”.

2.6. Nella

fattispecie in esame, conformemente a quanto stabilito nella STCA di rinvio del

20 gennaio 2016 (cfr. consid. 1.2), l’amministrazione ha ordinato una perizia

pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 101/327-330, 102/331-332 e 105/340-341).

Dalla

perizia pluridisciplinare del SAM del 24 gennaio 2017 (doc. AI 109/348-411),

risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche

esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________)

e neurologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Periartropatia

omeroscapolare tendinopatica della spalla sin. con/su:

- pregressa lussazione traumatica, 29.1.2012;

- pregressa artroscopia, riparazione del subscapolare, sopra- e infraspinato, acromioplastica,

18.4.2012;

- pregressa artroscopia diagnostica, molteplici biopsie, artrolisi e

borsectomia, 29.8.2013;

- pregressa artroscopia diagnostica, reinserzione aperta dei tendini del

sovra- e infraspinato, tenolisi del bicipite, acromio-plastica, resezione

dell'articolazione acromioclavicolare, 23.1.2014;

- pregresso possibile infetto (Low-Grade), trattato con antibiotici, 2013.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Lombalgie croniche con/su:

- alterazioni

statiche con scoliosi destro-convessa al passaggio toracolombare;

- alterazioni

degenerative osteocondrosiche e spondilosiche da L2 a L5;

- sovrappeso (BMI ca. 27,8 Kg/m2);

- dislipidemia e iperuricemia;

- sospetta ipertensione arteriosa. (…)" (doc. AI

109/365-366)

In sede di discussione i

periti hanno rilevato che:

" (…)

Le conclusioni

peritali si fondano su un'esauriente discussione tra i medici periti del SAM.

L'unica

patologia che comporta un'inabilità lavorativa è quella reumatologica.

L'A. di origine

italiana e dell'età di 58 anni e mezzo, può frequentare le scuole solamente

sino alla prima media. L'infanzia è caratterizzata da un padre severo e dalla necessità

di iniziare presto a lavorare.

Da ragazzo svolge

attività presso un calzolaio, barbiere e nell'agricoltura (tabacco).

A 13 anni si reca

in Germania e lavora nella ristorazione e successivamente come operaio.

Nel 1977 si

stabilisce nella Svizzera tedesca e lavora come operaio in una filanda e successivamente

nella saldatura di cucine e radiatori. È poi attivo presso una ditta __________

nella riparazione di scarpe e duplicazione di chiavi (sino al 1994).

Stabilitosi in

Ticino, lavora come operaio nella smerigliatura, nella fabbricazione di biglie per

penne a sfera, nella posa di recinsioni (e nella preparazione di filo spinato e

di pali) e da ultimo come manovale edile. È. poi inabile al lavoro a partire

dal 30.1.2012. Vi sono poi tentativi di ripresa lavorativa (5-14.3.2013) e

anche come magazziniere. Questi tentativi non sono coronati da successo e I'A.

è poi licenziato per il 31.12.2014. L'A. racconta di non essere più stato in

grado di riprendere l'attività lavorativa.

L'A. è divorziato;

la primogenita lavora presso una fiduciaria, la secondogenita si sta formando

come impiegata di commercio e abita con la ex-moglie dell'A.

L'A. ha inoltrato

richiesta di prestazioni Al per adulti il 27.8.2012.

L'Ufficio Al del

Canton Ticino con delibera dell'8.10.2013 ha codificato un grado di invalidità

del 100% dall'1.1.2013 (versamento dall'1.3.2013). Il 27.7.2015 ha deliberato

per soppressione della rendita di invalidità con un grado di invalidità [ndr.:

inferiore] al 40%. Tramite RA 1, l'A. ha interposto ricorso presso l'Ufficio

Al; i giudici del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano con

sentenza del 20.1.2016 hanno accolto il ricorso e inviato gli atti all'Ufficio

Al per approfondimenti medici, fra l'altro facendo riferimento a un

accertamento dei fatti lacunosi. L'Ufficio Al ha poi incaricato il SAM per

perizia.

La __________ ha

deliberato per un'incapacità lucrativa del 17% e una IMI del 15%.

L'A. percepisce Fr.

750.- mensili dalla __________. Dice di avere percepito Fr.700.- dalla Pubblica

Assistenza (al SAM ha parlato di un incontro a questo riguardo per il 28.11.2016).

È stato in Assicurazione Disoccupazione dal settembre 2015 all'agosto 2016.

Brevemente

ricordiamo che il 29.1.2016 [recte: 2012; cfr. doc. 45/69 incarto Lainf] l'A.

scivola sulla neve e cade sul lato sin. procurandosi una contusione alla spalla

sin. (secondo gli atti lussazione) e graffi al viso.

Dopo reposizione

sotto anestesia, l'A. è trattato conservativamente alla Clinica __________ di __________

e ricontrollato dall'ortopedico Dr. med. __________, che il 18.4.2012 opera

l'A. alla spalla sin. Seguono controlli presso l'operatore. È sottoposto a fisioterapia.

Vi sono visite __________ presso la __________ (da parte dell'ortopedico Dr. med.

__________) nel settembre 2012 e nel maggio 2013. Si parla di attività nella

misura del 50% come magazziniere dal 3.6.2013.

Successivamente

l'A. è visitato dal Prof. Dr. med. __________ a __________ che opera l'A. il

29.8.2013. Successivamente descrive un possibile infetto (Low-Grade) trattato

con antibiotici (presenza di Pr. acnes in una delle quattro biopsie. Lo stesso

operatore riopera l'A. sempre alla spalla sin. il 23.1.2014.

Seguono poi

controlli e trattamenti presso il reumatologo Dr. med. __________ (in particolare

trattamento all'Ospedale diurno della Clinica di __________).

Nel novembre 2014 è

visitato presso la __________ dall'ortopedico Dr. med. __________ che descrive

attività esigibili.

A fine 2014 è

nuovamente visitato dal Dr. med. __________ che esegue una sonografia

funzionale ed esegue una "punzione" alla spalla sin. (1 ml di versamento

giallo-torbido).

Nel marzo 2015 una

scintigrafia ossea trifasica esclude un infetto.

Nel 2015 continuano

le visite presso il Dr. med. __________ e il medico di famiglia Dr. med. __________.

Nell'agosto 2015 il

Dr. med. __________ descrive una sindrome depressiva.

L'A. è poi visto

una volta sola dallo psichiatra Dr. med. __________ nell'agosto-settembre 2015

(reazione mista ansiosodepressiva F43.22, incapace al 20% per un breve periodo).

Mensilmente l'A. si

reca presso il medico di famiglia Dr. med. __________ che codifica sempre

un'incapacità lavorativa del 100%.

L'ultimo controllo

presso il Dr. med. __________ è stato effettuato l'8.11.2016.

Nell'ambito della

perizia SAM l'A. è stato valutato a livello psichiatrico (Dr. med. __________),

reumatologico (Dr. med. __________) e neurologico (Dr. med. __________).

l rapporti dei

nostri consulenti sono allegati in extenso alla nostra perizia.

Durante il soggiorno

dell'A. presso il SAM, quest'ultimo è stato sottoposto alle seguenti

valutazioni specialistiche, utili per la valutazione del caso:

Valutazione

psichiatrica

Dal punto di vista psichiatrico

l'A. è stato valutato dal Dr. med. __________, che si sofferma all'anamnesi e

sui documenti medici a nostra disposizione. Nell'anamnesi personale e

psichiatrica l'A. riferisce che a seguito di una reazione depressiva e problemi

relazionali con la ex moglie e con le sue due figlie, è stato segnalato allo psichiatra

Dr. med. __________ (__________) che lo ha visitato in sola occasione il

28.8.2016 ponendo la diagnosi di reazione mista ansiosodepressiva nell'ambito

di una sindrome da disadattamento. L'A. afferma di aver deciso di non

continuare la cura che gli era stata proposta dallo psichiatra, in quanto

riteneva di poter contare su già abbastanza medici di fiducia (il medico curante

e il reumatologo curante), con i quali aveva l'occasione di potersi confidare

ed essere seguito in maniera affidabile e professionale. L'A. mette in primo piano

i dolori alla spalla sin. e all'arto inferiore di sin., descrive un sonno

disturbato a causa dei frequenti risvegli causati dai dolori. Segnala gambe

stanche. Sul piano psichico riferisce di essere sempre molto giù di morale,

specialmente se ripensa a tutto quello che gli è successo nella vita e fa

riferimento in modo particolare all'infortunio, alle operazioni subite, allo

stato di salute che non è migliorato come sperava, al fatto di non essere più

stato in grado di riprendere il lavoro che amava, e, non da ultimo, a causa dei

problemi famigliari e giuridici legati alle vicissitudini e alla lunga e

dolorosa pratica di divorzio.

Il nostro consulente

riporta l'esame psichico. Per chiarezza riportiamo in extenso le conclusioni

del nostro consulente.

" Gli eventi

di vita negativi che hanno particolarmente segnato l'esistenza dell’A. peraltro

per la gran parte di essa dedicata al lavoro di manovale edile che gli piaceva

riguardano la malattia al rachide dorsale (più volte operato senza

soddisfacenti risultati né sul piano dell’alleviamento dei dolori né su quello

della funzionalità) e la crisi coniugale che ha portato a pesanti disaccordi e

conflitti all'interno della sua famiglia. Per quest'ultima causa l'A. aveva

subito delle ripercussioni emotive e per un breve periodo era stato anche

seguito a livello specialistico interrompendo però velocemente la cura potendo

contare su di un sufficiente supporto da parte dei medici che già lo avevano

seguito in precedenza per le sue problematiche di salute. Successivamente l'A.

pur se visibilmente amareggiato nel ripensare a quanto gli era accaduto

(infortunio subito, operazioni che non hanno portato ai risultati sperati,

perdita del lavoro che amava fare, crisi coniugale sfociata nella serie di

pesanti disaccordi e conflitti con i suoi famigliari e non da ultimo problemi

giuridici legati alla lunga e travagliata pratica di divorzio conclusa sette

anni or sono) e preoccupato rispetto agli esiti futuri non è più stato seguito

a livello specialistico né ha manifestato situazioni di scompenso della

personalità né cali umorali tali da dover richiedere una ripresa delle cure

specialistiche."

Il nostro

consulente non pone nessuna diagnosi di pertinenza psichiatrica ed è totalmente

abile al lavoro. Non vi è nessuna indicazione per una presa in carico specialistica.

Valutazioni

reumatologica

Dal punto di vista reumatologico

l'A. è stato valutato dal Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi,

sui documenti medici a disposizione, sulla sintomatologia, sullo status reumatologico

e sugli esami radiologici. Le diagnosi da lui poste sono citate al nostro punto

5. L'A. ha avuto una lussazione alla spalla sin. riposta in anestesia. È stata

diagnosticata una rottura della cuffia dei rotatori ed è stato operato dal Dr.

med. __________ il 18.4.2012 e dal Prof. Dr. med. __________ il 29.8.2013 e il

23.1.2014. Dopo questo intervento non vi sono più stati indizi clinici di laboratorio

e scintigrafici della persistenza di un'infezione Low-Grade, trattata con

antibiotici (antecedentemente). Il decorso è stato comunque caratterizzato

dalla persistenza dei dolori, dalla resistenza di quest'ultima e a tutte le

terapie instaurate, anche le infiltrazioni con Lidocaina da parte del Dr. med. __________,

che ha sospettato la presenza di un'evoluzione verso una sindrome somatoforme.

Considerandi

II Dr. med. __________

della __________ ha segnalato un aggravamento della sintomatologia (6.11.2014).

L'A. è limitato nell'utilizzo del braccio sin.

Il nostro

consulente fa notare che se si tengono in considerazione i disturbi soggettivi risentiti

dall'A. con un'intensità del dolore tra 8 e 9 su una scala da 0 a 10, i limiti

funzionali dimostrati con una rotazione massima di 20º, un'estensione in

abduzione pure di 20º, si potrebbe dire che per quanto riguarda l'utilizzo

della spalla sin., I'A. possa fare ben poco. D'altra parte si rileva il fatto

che alla muscolatura del cinto scapolare del braccio sin. non si riscontrano

atrofie di sorta. Il nostro consulente ritiene che una certa attività anche con

il braccio sin. possa essere svolta, in particolar modo un'abduzione/elevazione

del braccio fino al massimo di 30º, una rotazione interna di 80 ed esterna di

30º. Per quanto riguarda l'avambraccio, I'A. non ha limitazioni funzionali: può

estendere e flettere normalmente il gomito. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda

l'utilizzo della mano sin., né in attività manuali fini, né nell'utilizzo di

attrezzi con forza o con resistenza. Non è limitato nella chiusura del pugno.

L'A. mostra che in questa attività ha una certa limitazione della forza per

mancanza di innervazione.

Per l'ultima attività

svolta come manovale l'A. è da considerare inabile al lavoro in misura completa

e anche per l'attività come addetto alla posa di recinsioni esterne e di

magazziniere (ditta __________). Come casalingo, l'A. presenta un'incapacità lavorativa

del 10%, al più tardi a partire dalla valutazione del Dr. med. __________ del marzo

2015.

Tenendo in

considerazione le limitazioni sopraccitate, considerando anche che il braccio sin.

non è il braccio dominante, l'A. presenta una capacità lavorativa dell'80% al

più tardi dal marzo 2015.

La prognosi è poco

favorevole. Vi sono indizi per aggravamento della sintomatologia alla spalla

sin. Non pensa che le condizioni di salute possano migliorare e non consiglia un

quarto intervento alla spalla sin.

Valutazione

neurologica

Dal punto di vista neurologico

I'A. è stato valutato dal Dr. med. __________, che si sofferma sull'anamnesi,

sui documenti medici a disposizione, sullo status neurologico e sugli esami

ENG/EMG.

Lo status

neurologico è nella norma e non vi è nessuna chiara paresi neurogena. La sensibilità

è conservata in tutte le sedi e tutti i riflessi sono ben evocabili e simmetrici.

Normale anche

l'esplorazione ENG/EMG dell'arto superiore di sin.: nessuna neuropatia

periferica, nessuna plessopatia del plesso brachiale sin., nessuna

radicolopatia cervicale.

Dal punto di vista

neurologico non pone nessuna diagnosi e I'A. è totalmente abile al lavoro.

Non vi sono altre

patologie che limitano la capacità lavorativa dell'A. Si consiglia una presa a

carico della dislipidemia e dell'iperuricemia (farmaci e dieta) a prevenzione

delle malattie cardiovascolari. Si consiglia di ricontrollare la pressione

arteriosa, avendo constatato al SAM valori al di sopra delle norme OMS.

Non sono fattori

medici (extra-LAI) la situazione economica e sociale dell'A., l'età, l'assenza

di un'attività lavorativa e la scarsa scolarità. (…)" (doc. AI 109/366-370)

Visti

tutti gli atti medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la

seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…)

l’A presenta una capacità lavorativa dello 0% come manovale edile e operaio. (…)”

(doc. AI 109/370) – i periti hanno espresso la seguente valutazione

circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’in-tegrazione:

" (…)

8.

CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1

Capacità di

lavoro nell'attività abituale

8.1.1

A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della

capacità lavorativa?

La riduzione della

capacità lavorativa è dovuta alla patologia alla spalla sin.

8.1.2

Indicare la capacità lavorativa per l'attività abituale, in

percentuale oppure in ore al giorno.

0%, 0 ore.

8.1.2.1

Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale,

indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come

rendimento globalmente ridotto nell'arco del-l'intera giornata lavorativa.

0%.

8.1.2.2

Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al

giorno, precisare se vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il

rendimento è pieno.

0.

ore.

8.1.2.3

Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se

queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità

lavorativa residua.

--

8.1.3

Facendo riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità

lavorativa indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata

valida?

Dal marzo 2015

(visita del Dr. med. __________) e continua. Per il periodo antecedente fa

stato una delibera dell'Ufficio Al dell'8. 10.2013.

9.

CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

9.1

Capacità di

lavoro in un'attività adeguata

9.1.1

Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata?

(nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza

limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

L'A. è limitato

nell'uso del braccio sin. (abduzione e elevazione sino al massimo 30º,

rotazione interna 80º, esterna 30º). Non è limitato nell'uso dell'avambraccio e

della mano di sin. (fra l'altro non è la mano dominante).

9.1.2

Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale

oppure in ore al giorno.

In percentuale

(80%).

9.1.2.1

Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale,

indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come

rendimento globalmente ridotto nell’arco del-l'intera giornata lavorativa.

Presenza durante

tutto il giorno ma con rendimento ridotto (80%).

9.1.2.2

Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al

giorno, precisare se vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il

rendimento è pieno.

--

9.1.2.3

Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se

queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità

lavorativa residua.

Sono già state

conteggiate.

9.1.3

Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità

lavorativa indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata

valida?

Dal marzo

2015.

(visita del Dr. med. __________) e continua.

Per il periodo

antecedente fa stato una delibera dell'Ufficio Al dell'8. 10.2013.

9.1.4

Esprimersi anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo

riferimento alle diverse funzioni.

90% dal marzo

2015.

(visita del Dr. med. __________) e continua.

Per il periodo

antecedente fa stato la delibera dell'Ufficio Al dell'8.10.2013.

9.2

Reintegrazione

professionale

9.2.1

Sono medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla

reintegrazione nella libera economia?

Sì!

9.2.2

In caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

Da subito.

9.2.3

Di quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

Bisogna

tenere conto dei limiti funzionali del braccio sin.

9.2.3.1

problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro

clinico stesso? Se sì, in che misura?

Sì! Diminuzione

del rendimento del 20%. Concorrono nell'ostacolare il reinserimento anche

fattori extra-LAI (età, assenza di formazione lavorativa e scarsa formazione

scolastica).

9.2.4

Se in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire

se è presente un potenziale di integrazione professionale che può essere

valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Lo stato di

salute è invariato dal marzo 2015 e si consigliano misure di riallenamento

progressivo al lavoro, essendo I'A. assente dal mondo lavorativo da parecchio

tempo.

9.3

Obbligo di

diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1

Come giudica l’aderenza terapeutica dimostrata dall’A. nel corso degli

anni?

Soddisfacente.

9.3.2

Adeguatezza della terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali

proposte terapeutiche?

Non vi sono

proposte terapeutiche.

9.3.3

Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente

aspettare con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal

grado di motivazione dell’A.?

Non c'è da

aspettarsi nessun miglioramento.

9.3.4

Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es.

adeguamento del posto di lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

Non ve ne

sono

10.

COERENZA

10.1

Descrivere

in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti

dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la visita.

Si evidenzia una

discrepanza fra la sintomatologia, l'anamnesi e la valutazione clinica per quanto

riguarda l'arto superiore di sin.

11.

OSSERVAZIONI

e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLA-RI

10.2

Altri quesiti del medico SMR.

Non sono poste.

Domande particolari

non sono poste.

Lasciamo al

Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di

inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato

sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI 109/370-374)

Viste

le succitate risultanze mediche, il medico SMR dr. __________, nel rapporto

finale del 6 febbraio 2016 (doc. AI 111/413-416), ha confermato un’incapacità

lavorativa totale nell’attività abituale dal 29 gennaio 2012 in avanti e

un’incapacità lavorativa in un’attività adeguate del 100% (riduzione del

rendimento) dal 29 gennaio 2012 e del 20% dal marzo 2015 (visita dr. __________).

Con

scritto del 25 aprile 2017, producendo il rapporto del 19 aprile 2017 del dr. __________

(doc. AI 120/440-441), l’assicurato ha chiesto di riesaminare il caso (doc. AI

120/439).

L’Ufficio

AI – vista l’annotazione del 10 maggio 2017 nella quale il medico SMR

dr. __________ ha concluso che “(…) la documentazione del dr. __________

reumatologo curante (inviata dal __________) in fase di audizione rispecchia le

limitazioni che sono state riportate in sede SAM. Non vi sono

discrepanze rispetto a quanto già noto quindi dalla perizia pluridisciplinare

del SAM. Quanto riportato già nel rapporto finale SMR resta quindi attuale.

(…)” (doc. AI 132/451) –, con decisione del 10 maggio 2017 ha

confermato la soppressione della rendita con effetto dal 1. settembre 2015

(doc. AI 122/445-450; cfr. consid. 1.3).

2.7

Per

poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso)

deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.

261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad

art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid.

1c).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento

Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha

rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una

perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti

dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie

SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della

parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2

) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale

amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i

cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3,

4.4.1.4

e 4.4.2).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato

redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF

9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF

8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare,

alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;

8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con

i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008, consid. 5.3).

2.8

Questo

Tribunale, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, non ha motivi che gli impediscano di far proprie

le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM nel loro rapporto del 24

gennaio 2017 (cfr. doc. AI 109/348-411, in parte riprodotto al consid. 2.6)

confermate dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale del 6 febbraio

2017.

(doc. AI 111/413-416).

Valutati

i dati soggettivi ed obiettivi, riportate le diagnosi con e senza influenza

sulla capacità lavorativa, il SAM ha proceduto alla discussione dei dati medici,

tenendo conto sia delle valutazioni specialistiche esterne che degli accertamenti

eseguiti durante la permanenza dell'assicurato presso il centro peritale (nei

giorni 23 e 30 novembre, 1 e 14 dicembre 2016 e 11 gennaio 2017). Essi sono

quindi giunti ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che

stabilisce un’inabilità lavorativa totale nell’attività abituale dal 29 gennaio

2012.

e un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata del 100% (riduzione del

rendimento) dal 29 gennaio 2012 e del 20% dal marzo 2015.

In

particolare, i periti hanno approfonditamente esposto che le limitazioni sono

da ricondurre alla problematica reumatologica, mentre che sul piano neurologico

e psichiatrico non vi è alcuna diminuzione della capacità lavorativa. I periti

e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assi-curato,

hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione

e hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle

indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM. Al referto va

pertanto attribuita piena forza probante.

Quanto

al rapporto del dr. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche,

del 28 ottobre 2015 (prodotto con il ricorso sub doc. C), lo stesso è

menzionato negli atti della perizia pluridisciplinare del 24 gennaio 2017 (doc.

AI 109/354) ed è stato quindi già considerato dai periti del SAM.

Ma

vi è di più, lo stesso specialista dr. __________, nel rapporto del 19 aprile

2017.

(doc. AI 120/440-441) – oltre ad attestare una situazione

praticamente immutata rispetto al precedente rapporto del 25 marzo 2015 (atto,

questo, pure menzionato nella succitata perizia pluridisciplinare sub doc. AI

109/353-354) –, ha addotto che “(…) se guardo la perizia

reumatologica del Dr. __________, vedo che egli ha tenuto in considerazione la

problematica della spalla sinistra ponendo delle chiare limitazioni per quello

che riguarda la mobilità del braccio sinistro come da me attestato. Anch'egli

la ritiene inabile al 100% quale muratore manovale, lasciando chiaramente una

libertà di lavoro in una attività leggera dove debba usare unicamente il

braccio destro. L'unico punto dove si potrebbe discutere è sulla diagnosi che

pone il dr. __________ di aggravazione, mentre personalmente preferisco

piuttosto, conoscendola da anni, porre la diagnosi di dolore somatoforme che

però non-influisce ulteriormente sulla capacità lavorativa. Se poi si possa

procedere ad una riqualifica e trovarle una attività lavorativa adatta, non è

più compito del medico. Il compito del medico si limita alla definizione dei

limiti di carico e di utilizzo. Come detto sopra, personalmente ritengo che lei

è abile in una attività leggera dove non debba utilizzare il braccio sinistro.

È chiaro che l 'attività con la mano sinistra e del gomito a sinistra è ancora

possibile, seppur unicamente in un lavoro leggero dove non debba esercitare della

forza. L'attività comunque di manovale così come quella di posa di recinzione è

chiaramente impossibile, ma questo è stato dischiarato dal Dr. __________. (…)”

(doc. AI 120/441, la sottolineatura è del redattore) e non si è pertanto

scostato dalle conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM.

In

questo senso, avuto riguardo al succitato rapporto del 19 aprile 2017 del dr. __________

(doc. AI 120/440-441), il medico SMR dr. __________, nell’annotazione del 10

maggio 2017, ha concluso che “(…) non vi sono delle discrepanze rispetto

a quanto già noto quindi dalla perizia pluridisciplinare del SAM. Quanto

riportato già nel rapporto finale resta quindi attuale. (…)” (doc. AI

123/451).

Stante

tutto quanto sopra questo Tribunale ribadisce che non ha alcun motivo per

scostarsi dalla valutazione dei periti del SAM, confermata anche dal medico SMR

dr. __________ (cfr. il rapporto finale del 6 febbraio e l’annotazione del 10

maggio 2017 sub doc. AI 111/413-416 e 123/451), che hanno concluso per

un’incapacità lavorativa totale nell’attività abituale dal 29 gennaio 2012 e

per un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata del 100% dal 29 gennaio

2012.

e del 20% dal marzo 2015 (ovvero dal rapporto del 25 marzo 2015,

sub doc. AI 63/212-213, nel quale il dr. __________, osservato, in particolare che

“(…) una scintigrafia ossea e leucociti marcati effettuata il 11.3 e

12.03

, esame molto sensibile per eventuale infezione, risulta anche

negativa. […] Al momento però non si riesce a dimostrare una recidiva di infezione

Low-Grade mentre non trovo un’altra malattia reumatologica infiammatoria che

possa spiegare i versamenti (vedi per esempio una Condrocalcinosi). (...)”

(doc. AI 63/213), ha concluso che “(…) in merito alla capacità lavorativa

Lei è da ritenersi inabile in modo completo nell’ambito di attività che

richiedano l’utilizzo delle 2 braccia, in particolare quello sx; è abile per

lavori leggeri dove debba usare unicamente il braccio dx. (…)” (doc. AI

63/213, la sottolineatura è del redattore)).

Del

resto, nonostante con il ricorso l’avesse preannunciata – “(…) lo

stesso [ndr.: si riferisce all’assicurato] ha trasmesso tutta la documentazione

medica alla Clinica __________ di __________ per una valutazione ulteriore

medica. Appena in possesso del relativo rapporto ne trasmetteremo copia al vostro

Lodevole Tribunale. (…)” (I) – l’insorgente, a tutt’oggi, non ha

trasmesso al TCA nuova documentazione medica.

Questo

Tribunale, alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto

che fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero

prodotti “entro un termine ragionevole”, deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di

ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo

2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal

principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra questo principio non è però

assoluto, visto che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

concreto, nonostante abbia avuto la facoltà, ancora dopo la risposta di causa

(cfr. doc. V), di presentare eventuali altri validi mezzi di prova,

l’insorgente non ha prodotto documentazione medica atta a mettere in dubbio la

valutazione del SAM confermata anche dal SMR (cfr. il rapporto finale del 6 febbraio

e l’annotazione del 10 maggio 2017 sub doc. AI 111/413-416 e 123/451).

L’obbligo

di collaborare non può peraltro tradursi in una mera contestazione della presa

di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi –

segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici – magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo –,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo a riguardo della diligente valutazione medica effettuata

dall’amministrazione (cfr., tra le tante, STCA 32.2017.40 del 20 settembre 2017

con riferimenti).

In

questo senso – a prescindere dal fatto che nemmeno sono stati chiesti – questo

Tribunale non ritiene necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici.

2.9

L’insorgente,

sostiene poi come “(…) sia impossibile lavorare con l’uso delle due braccia,

di fatto questo impedisce al signor RI 1 di trovare un’occupazione adeguata e

quindi risulta palese che lo stesso è da considerare inabile al lavoro al 100%.

Oltre a tali problemi di salute si deve aggiungere, che a causa dell’età

risulta impossibile un reintegro in un’attività lavorativa. (…)” (I).

Al

riguardo va innanzitutto ribadito che, visti i motivi esposti al precedente

considerando, alla valutazione dei periti del SAM – che hanno concluso

per un’incapacità lavorativa totale nel-l’attività abituale dal 29 gennaio 2012

e per un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata del 100% dal 29 gennaio

2012.

e del 20% da marzo 2015 –, va riconosciuta piena forza probatoria.

Va

inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.

, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare

in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il

TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento

frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di

particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,

d’assem-blaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata

STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla

difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza

della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la

disoccupazione e non dall’assicu-razione contro l’invalidità (DTF 110 V 276

consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee.

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità

configura un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette

di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta

degli inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai

fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017,

consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato

non può pertanto avvalersi dell’im-possibilità congiunturale di trovare un

posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il

caso se – ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è

possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016

del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).

In

particolare, quanto all’esigibilità lavorativa di assicurati che hanno subìto

danni alle spalle, a ragione l’amministrazione ha, tra l’altro, rilevato che “(…)

con STFA I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, il TFA ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’im-portante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Infine, con sentenza 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016, pubblicata in SVR 3/2017,

IV Nr. 20, pag. 53, il TF ha stabilito che sul mercato equilibrato del lavoro

vi sono possibilità di occupazione sufficientemente realistiche per persone

ritenute funzionalmente monche di un braccio e che possono ancora eseguire

soltanto lavoro leggeri (consid. 5.1). (…)” (IV, pagg. 5 e 6).

Va

qui ricordata anche la STF 8C_260/2011 del 25 luglio 2011 nella quale il TF ha

dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non

bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa,

della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

Quanto

all’età dell’insorgente, al momento determinante (ovvero nel gennaio

2017, vista la perizia pluridisciplinare del SAM del 24 gennaio 2017 e ricordato

che, ai sensi della DTF 138 V 457, il momento in cui la questione della messa a

profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata

viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio

di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di

vista medico) egli aveva 58 anni (59 anni li ha compiuti l’8 aprile

2017).

A

tal riguardo, nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006 il TFA ha ritenuto ancora

ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in

cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate,

riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali,

evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività

prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia. In

un’altra fattispecie il TF, nella STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, nel caso di

un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di

saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera

adeguata con una flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici e

cardiologici), lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di

reperire un impiego sul mercato equilibrato. Nella STF I 359/2006 del 22 giugno

2007, l’Alta Corte, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr.

inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità

(del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne

al momento della decisione dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’età

non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di

guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.

Di analogo tenore anche la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un

assicurato di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il

TF, annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità

lavorativa dell’assicu-rato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha

ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato

equilibrato del lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata

costituisce essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che

influiscono sulle concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della

sfruttabilità assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua,

ritenuto come la possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur

in considerazione di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con

riferimento alle attività pesanti o alla posizione da osservare durante

l’attività lavorativa) gioca un ruolo importante nell’esame della

reintegrabilità dell’assicurato. Sempre in merito alla reintegrabilità nel

mondo del lavoro avuto riguardo all’età vedi anche la STCA 32.2015.114 del 27

giugno 2016 con ulteriori diversi riferimenti giurisprudenziali.

Ritornando

alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo

TCA ritiene da una parte che l’assi-curato possa svolgere attività semplici e

ripetitive che non richiedono l’uso perfetto di ambo gli arti superiori,

dall’altra parte che (sia come 58 che 59enne al momento della decisione impugnata)

può mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in un mercato

equilibrato del lavoro considerato che egli ha ancora davanti a sé diversi anni

prima del pensionamento.

2.10

In

merito alla valutazione economica va innanzitutto rilevato che determinanti sono

i dati del 2015. Infatti è da quell’anno (più precisamente dal 1. settembre

2015; cfr. consid. 1.2 e 1.3) che la rendita intera è stata soppressa.

L’Ufficio

AI (aggiornati i dati al 2015 conformemente alla STCA di rinvio del 20 gennaio

2016; cfr. consid. 1.2) ha ritenuto gli importi di fr. 65'757.-- quale reddito

da valido (cfr. la risposta del 10 febbraio 2017 dell’ex datore di lavoro sub doc.

AI 113/421) e di fr. 45'522.56 quale reddito ipotetico da invalido (cfr. la tabella

allestita il 15 febbraio 2017 con allegata la riduzione al reddito ipotetico da

invalido sub doc. AI 112/417-420).

Dal

raffronto fra questi redditi l’Ufficio AI ha stabilito un grado d’invalidità

del 31% ([65'757 - 45'522.56] x 100 : 65'757 = 30.77% arrotondato al 31%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

Il

risultato a cui è giunta l’amministrazione appare corretto, perciò questo Tribunale

non ha alcuna ragione per discostarsene, ritenuto inoltre che l’aspetto

economico non è stato contestato dall’insorgente (in questo senso cfr. le STCA

32.2017.40

del 20 settembre 2017 consid. 2.6; 32.2016.137 del 23 maggio 2017

consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8

maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2 maggio 2017 consid. 2.9 e

32.2016.107

del 10 aprile 2017 consid. 2.6).

In

ogni caso, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, considerare il reddito

ipotetico da invalido pari a fr. 45'319.48 (fr. 5'312 [salario lordo mediamente

percepito nel 2014 dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale

di 40 ore settimanali nel settore privato secondo la tabella TA1 2014 skill level

(NOGA08)] aggiornati al 2015 [moltiplicando per 103.5 e dividendo per 103.2; cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016], riportati su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2015, ritenuta la capacità lavorativa residua dell’80%, applicata la riduzione

del 15% e moltiplicati per 12) il risultato non cambia. Infatti, anche

in questa evenienza il grado d’in-validità sarebbe del 31% ([65'757 - 45'319.48]

x 100 : 65'757 = 31.08% arrotondato al 31% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121).

2.11

In

simili circostanze – ritenuto che la situazione valetudinaria si è stabilizzata,

che dal marzo 2015 va considerata una capacità lavorativa dell’80% in

un’attività adeguata (cfr. consid. 2.8) e che dal relativo raffronto fra i

redditi ipotetici da valido ed invalido il grado d’invalidità non raggiunge la

soglia pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.10) – è a giusta ragione che

l’Ufficio AI con la decisione impugnata ha confermato quella del 27 luglio 2015

con cui aveva soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. settembre

2015.

(cfr. consid. 1.3).

La

decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Va

qui infatti evidenziato che – anche se dagli atti sembrerebbe essere al

beneficio dell’assistenza sociale (“(…) l’A descrive condizioni

economiche non molto agiate. Percepisce Fr. 750.- mensili dalla __________.

Sembra che abbia percepito ca. Fr. 700.- dalla Pubblica Assistenza (l’A. parla

di un incontro con questo Ente previsto per il 28.11.2016). (…)” (doc. AI

109/356)) e ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo; DTF 125 V

202.

e 372 con riferimenti; cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.) – l’assicurato

non può essere esonerato dalle spese in quanto nella presente fattispecie non

risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono

così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di

accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche

se rappresentato da un’organizzazione sindacale, non ha apportato alcun valido

elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in

particolare quella medica. All’insorgente che, lo si ribadisce, in corso di

procedura ricorsuale (nonostante l’ab-bia preannunciata) non ha prodotto alcuna

documentazione medica idonea a contestare le valutazioni dei periti del SAM

confermate anche dal SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare

debitamente le allegazioni secondo le quali dette valutazioni non fossero

valide e/o le ragioni che rendessero verosimile una rilevante

modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del

10.

maggio 2017.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti