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Decisione

32.2017.99

Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti all'UAI in seguito al peggioramento dello stato di salute avvenuto prima dell'emissione della decisione impugnata

8 gennaio 2018Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se

il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati

in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita

è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione

verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno

stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato

non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I

8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

4. In

concreto, per quanto concerne l’aspetto medico, l’insorgente è stato sottoposto

ad una perizia ortopedica ad opera del dr. med. __________, specialista in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, attivo presso la

Clinica di __________ di __________. Lo specialista, nel referto del 28

novembre 2016, facente seguito alla visita del 21 novembre 2016, dopo aver

descritto l’anamnesi, i dati soggettivi, le constatazioni oggettive, le

indagini strumentali ed aver indicato nel dettaglio la diagnosi con e senza

influenza sulla capacità lavorativa, per quanto concerne il periodo

d’interesse, ha rilevato che dal 21 maggio 2015 l’attività precedentemente

esercitata di pittore non è più esigibile, mentre in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute, con i limiti funzionali e di carico

descritti nell’allegato, il ricorrente è totalmente capace al lavoro dal 21

novembre 2016 (pag. 258 incarto AI).

La

valutazione è stata confermata dal medico SMR, dr. med. __________, __________

Sulla

base di queste valutazioni il consulente in integrazione professionale ha

dichiarato esigibili le attività di magazziniere, manutentore di immobili,

venditore di un do-it o ferramenta nel reparto “pitture”, addetto al controllo

di qualità in una fabbrica ed ha ritenuto l’interessato reintegrabile al 100%

in attività adeguata di tipo leggero e semplice rispettosa dei limiti

funzionali (pag. 268 incarto AI).

Il

28 marzo 2017, il dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia, sulla

base, tra l’altro, di una RMI del 2017 ha sostenuto che l’interessato è inabile

in attività leggere nella misura almeno del 50% (pag. 285). Il dr. med. __________,

FMH in neurochirurgia attivo presso la Clinica __________ di __________, il 18

aprile 2017, ha evidenziato un peggioramento dello stato di salute ed attestato

un’incapacità lavorativa del 70% (pag. 287).

Pendente

causa, il 25 luglio 2017, il perito, dr. med. __________, chiamato ad

esprimersi in merito ai citati referti ed alla RMI del rachide lombare dell’11

gennaio 2017, ha evidenziato che sulla base delle valutazioni dei dr. med. __________

e __________ “si denota un peggioramento della situazione clinica

dell’assicurato con un peggioramento dello stato algico a livello lombare con

irritazione nell’arto inferiore sinistro” e che “in virtù delle nuove

evidenze riscontrate agli atti pacificamente si può dichiarare negli ultimi 6

mesi sono emerse delle problematiche mediche caratterizzate da un aumento della

sindrome algica lombare con irradiazione agli arti inferiori (in particolare a

sinistra) su note alterazioni spondilartrosiche e discopatie diffuse con

accentuazione di sindromi radicolari esacerbata dalla postura con disturbi

della marcia, tutte problematiche che modificano in maniera peggiorativa il

grado di capacità lavorativa rispetto alla valutazione del novembre 2016”.

Il perito ha ritenuto che “in virtù delle peggiorate condizioni cliniche

riscontrate, della nuova documentazione medica agli atti e della sintomatologia

algica descritta, non è più possibile giudicare abile l’assicurato al lavoro

sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con rendimento massimo

del 100% ma bensì ritengo l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una

giornata lavorativa con un rendimento ridotto del 30% a partire dal 28.03.2017,

specificando la possibilità di eseguire o un lavoro a tempo pieno con

rendimento ridotto nella misura del 30% oppure una combinazione tra tempo

ridotto e rendimento ridotto; in aggiunta a ciò, un’adeguata terapia del

dolore (radiofrequenza + farmacologia) è clinicamente indicata ed esigibile con

lo scopo di una riduzione della sintomatologia algica con la conseguente

possibilità di incremento nel tempo di lavoro in un’attività leggera (…)”.

Il

17 agosto 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha evidenziato come “considerata

la precisazione del perito ortopedico che descrive uno stato clinico peggiorato

e la necessità di un nuovo intervento alla colonna vertebrale previsto per

novembre 2017 si ritiene giustificato procedere con ulteriore nuova valutazione

peritale dopo l’intervento chirurgico, presumibilmente a tre mesi dallo stesso”

(doc. VIII/3).

5. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili.

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

Considerandi

2.

-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2

) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1

, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza 9C_323/2009

del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF,

richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche sentenza 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017

consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;

8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op.

cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

6.

Va preliminarmente rammentato

che di principio, secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve

limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca

in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 10 maggio 2017,

ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. sentenza 8C_402/2015 del

29.

febbraio 2016, consid. 5.3 in fine, con riferimento alla DTF 132 V 215,

consid. 3.1.1 pag. 220).

Nel caso di specie, alla

luce della documentazione medica prodotta nelle more processuali dalle parti e

delle valutazioni espresse dal perito, dr. med. __________, nel referto del 25

luglio 2017 (doc. VIII/2), che accerta, perlomeno dal 28 marzo 2017 e dunque

anteriormente al 10 maggio 2017, un peggioramento dello stato di salute con

incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente in attività adatte, questo

Tribunale non può confermare la decisione impugnata.

7.

Il TCA evidenzia in primo

luogo che l’insorgente non contesta più, di per sé, la perizia del 28 novembre

2016.

del dr. med. __________, per quanto concerne il periodo antecedente

l’avvenuto peggioramento dello stato di salute che colloca nel mese di gennaio

2017.

(cfr. doc. X e XVI) e concorda circa il grado d’incapacità lavorativa, del

30%, in attività leggere accertato dal medesimo perito nelle more processuali

con il referto del 25 luglio 2017 (doc. X, pag. 2).

Punto di divergenza, dal

lato medico, è la questione della data d’inizio del peggioramento dello stato

di salute. Il ricorrente sostiene che esso vada fatto risalire all’11 gennaio

2017, quando è stata eseguita l’ultima RMI su cui si fondano il dr. med. __________

e il dr. med. __________ nelle loro valutazioni del 28 marzo 2017,

rispettivamente del 18 aprile 2017.

L’amministrazione ritiene invece

che esso può essere ritenuto solo dal 28 marzo 2017, come stabilito dal dr.

med. __________ nel referto del 25 luglio 2017.

Questo Tribunale rileva che,

contrariamente a quanto ritiene l’insorgente (doc. XVI), senza ulteriori

accertamenti non è possibile concludere con la necessaria tranquillità che l’incapacità

lavorativa del 30% in attività leggere fosse presente già nel gennaio 2017, e

meglio quando è stata effettuata l’RMI dell’11 gennaio 2017. È vero che le

frasi citate dall’assicurato a pag. 3 delle osservazioni 16 ottobre 2017 (doc.

XVI) e figuranti nel referto del 25 luglio 2017 del dr. med. __________ (doc.

VIII/2) potrebbero far propendere per tale ipotesi. Tuttavia il dr. med. __________

nel referto del 28 marzo 2017 (pag. 284 incarto AI) ha fatto riferimento alla “situazione

clinica attuale” ed ha accertato la capacità lavorativa del ricorrente in

quel momento (“[...] il paziente attualmente […]”).

Non può del resto essere

escluso che il peggioramento possa essere stato diagnosticato con la RMI

dell’11 gennaio 2017, ma che solo con il passare del tempo abbia avuto

un’incidenza sulla capacità lavorativa dell’interessato.

Questo aspetto deve di

conseguenza essere nuovamente approfondito tramite un ulteriore coinvolgimento

del dr. med. __________ il quale dovrà essere reso attento circa i passaggi

citati dal ricorrente (doc. XVI, pag. 3) e dovrà indicare, motivandone

approfonditamente le ragioni, se conferma l’inizio dell’incapacità

lavorativa del 30% in attività leggere dal 28 marzo 2017 o se invece concorda

con il ricorrente secondo il quale l’incapacità al lavoro al 30% in attività

adatte è stata oggettivata l’11 gennaio 2017, giorno in cui è stato sottoposto

alla citata RMI.

Ritenuto il peggioramento

dello stato di salute, e come concordi le parti (cfr. doc. VIII e doc. X, punto

2.

), l’UAI dovrà inoltre far allestire un’ulteriore perizia medica atta a

valutare l’evoluzione della patologia nel corso del tempo che comprenderà anche,

se eseguita, gli effetti dell’operazione prevista per il 14 novembre 2017 (doc.

A4) sulla capacità lavorativa del ricorrente.

Dopo aver risolto la

questione dell’inizio dell’incapacità lavorativa al 30% ed aver eseguita la

perizia, occorrerà ancora sottoporre la fattispecie al consulente in

integrazione professionale che aveva valutato il caso sulla base di una totale

capacità lavorativa (cfr. pag. 266-268 incarto AI) e che dovrà tener conto del

fatto che il perito, dr. med. __________, ha affermato, il 25 luglio 2017 che

il rendimento ridotto del 30% va inteso come “possibilità di eseguire o un

lavoro a tempo pieno con rendimento ridotto nella misura del 30% oppure una

combinazione tra tempo ridotto e rendimento ridotto” (doc. VIII/2).

Alla luce della necessità di

effettuare ulteriori accertamenti, segnatamente in ambito medico, appare

prematuro determinarsi circa gli aspetti economici, e meglio l’ammontare del

reddito da valido, come chiesto invece dal ricorrente.

Spetterà all’UAI, cui

l’incarto va rinviato, rivalutare l’intera questione.

In tale contesto

l’amministrazione dovrà indicare le ragioni che la porteranno o ad utilizzare

il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire nel 2017 (anno della

modifica della capacità lavorativa e del calcolo del grado d’invalidità), senza

il danno alla salute, esercitando la precedente attività di pittore presso

l’ex datore di lavoro o a prendere in considerazione il salario statistico

(cfr., circa il livello di competenza da applicare, la pronunzia 9C_710/2016

del 18 aprile 2017 dove il TF al consid. 2.5.1 per un imbianchino con

esperienza pluridecennale ha applicato i redditi statistici dell’ISS livello

1.

di competenza poiché “ […] malgrado la lunga esperienza lavorativa il

ricorrente non ha mai perfezionato la sua formazione, condizione oggi

necessaria per beneficiare di un livello di competenza maggiore, a tal riguardo

cfr. la sentenza 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016, consid. 3.3”; cfr.

anche, a proposito del reddito da valido, la sentenza 9C_348/2016 del 7

dicembre 2016).

Nella prima ipotesi l’UAI,

oltre a prendere posizione sulle contestazioni sollevate dall’insorgente nelle

more processuali e sulla documentazione prodotta (in particolare la lettera del

12.

ottobre 2017 della __________ [doc. A15] e la lettera di licenziamento del 3

marzo 2015 [doc. A11]), dovrà interpellare per iscritto l’ex datore di

lavoro chiedendogli di indicare precisamente il salario lordo annuo che

il ricorrente avrebbe potuto conseguire nel 2017 senza il danno alla salute.

Nella misura in cui il reddito fosse uguale a quello che l’interessato conseguiva

nel 2012 (cfr. risposta 2.10 e 2.11 figurante nel “questionario per il

datore di lavoro” del 16 aprile 2014 [pag. 89 e 90 incarto AI]; e-mail del

9.

novembre 2016 [pag. 249 incarto AI]; nota telefonica del 7 marzo 2017 [pag.

273.

incarto AI]), l’ex datore di lavoro dovrà essere chiamato a precisare le

ragioni per cui il reddito nel corso degli ultimi 5 anni non avrebbe subito

aumenti.

8.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto il ricorso va accolto e l’incarto rinviato all’amministrazione

affinché proceda agli accertamenti descritti nel considerando precedente.

Va qui rammentato

che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha

stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di

ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una

rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata

all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In

concreto, con la conferma del diritto alla rendita intera dal 1° maggio

2015.

al 28 febbraio 2017, non vi è spazio per una reformatio in

peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4,

penultimo paragrafo; cfr. sentenza 32.2017.33 del 13 giugno 2017; sentenza

32.2014.70

del 30 marzo 2015; sentenza 32.2014.126 del 27 luglio 2015).

9.

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a

carico dell’UAI che verserà fr. 1'800.-- al ricorrente a titolo di ripetibili.

Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza

giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e,

tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5;9C_335/2011 del

14.

marzo 2012 consid. 5;9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo

restando il diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2015 al 28

febbraio 2017.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI, che verserà al

ricorrente fr. 1'800.-- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili, ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti