32.2017.99
Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti all'UAI in seguito al peggioramento dello stato di salute avvenuto prima dell'emissione della decisione impugnata
8 gennaio 2018Italiano25 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2017.99
cs
Lugano
8 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 maggio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI
1, nato nel 1960, di professione pittore, il 22 settembre 2008 ha inoltrato una
domanda di prestazioni AI per adulti (pag. 7 incarto AI). Con decisione del 27
ottobre 2008 l’UAI ha negato qualsiasi prestazione, avendo l’assicurato ripreso
l’attività precedentemente svolta senza particolari limitazioni e senza
discapito economico (pag. 62-63 incarto AI).
B. In
data 31 marzo 2014 RI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni (pag. 74
incarto AI). Con decisione del 17 dicembre 2015 l’UAI ha riconosciuto
all’assicurato una mezza rendita AI dal 1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2015
(pag. 187 incarto AI). Successivamente l’UAI ha effettuato ulteriori accertamenti
al termine dei quali, con decisione del 10 maggio 2017, preavvisata dal
progetto del 10 marzo 2017, ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera
dal 1° maggio 2015 al 28 febbraio 2017, ritenuto che in seguito il grado
d’invalidità del 14% non dà più diritto ad alcuna prestazione (pag. 123 e
seguenti incarto AI).
C. RI
1, rappresentato dall’avv. __________ della RA 1, è insorto al TCA, chiedendo
l’annullamento della decisione del 10 maggio 2017 ed il rinvio degli atti
all’UAI per l’allestimento di una perizia pluridisciplinare e domandando
contestualmente di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (doc. I). L’insorgente contesta le conclusioni della
perizia amministrativa del 28 novembre 2016 del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore, rilevando che il dr. med. __________ riporta una situazione ben
diversa rispetto a quella del perito. Inoltre, in ogni caso, dagli atti emerge
che nel frattempo la sua situazione valetudinaria è peggiorata.
D. Con
risposta del 21 agosto 2017 l’UAI, dopo aver sottoposto nuovamente la
fattispecie al perito, dr. med. __________, ed al medico SMR, ha indicato che “in
considerazione degli elementi clinici da ultimo forniti concernenti lo stato di
salute peggiorato e del complemento reso dal dr. med. __________, tenuto conto
dell’intervento alla colonna vertebrale previsto per novembre 2017, risulta
opportuno approfondire l’aspetto medico dell’assicurato con determinazione
dell’evoluzione dello stato di salute, accertamento da svolgersi dopo
l’intervento chirurgico come indicato dal SMR, quindi presumibilmente a tre
mesi dallo stesso (cfr. annotazione del SMR, del 17 agosto 2017, doc. 3
annesso). In considerazione di quanto sopra, lo scrivente Ufficio AI chiede al
lodevole TCA di volere ritornare gli atti all’amministrazione per procedere con
gli accertamenti indicati, al termine dei quali, vagliato l’aspetto economico,
verrà emanata una nuova decisione debitamente preavvisata” (doc. VIII).
E. Con
osservazioni dell’11 settembre 2017 il ricorrente ha apportato alcune
precisazioni in merito all’inizio del peggioramento del suo stato di salute che
va posto all’11 gennaio 2017, data della risonanza magnetica e non al 28 marzo
2017, data del rapporto del dr. med. __________, affermando che, “se la
proposta dell’amministrazione può essere condivisa per quanto attiene l’aspetto
medico, essa non lo è invece riguardo all’aspetto economico”. L’interessato
sostiene che occorre effettuare il calcolo del grado d’invalidità a partire
dalla data del peggioramento e che anche per quanto concerne il reddito da
valido occorre basarsi su altri dati rispetto a quelli considerati
dall’amministrazione. Dopo aver esposto il calcolo del grado d’invalidità che,
secondo il ricorrente raggiungerebbe il 46%, l’interessato chiede che la
decisione venga modificata nel senso che all’assicurato va riconosciuto il
diritto alla rendita d’invalidità intera dal 1° maggio 2015 al 28 febbraio 2017
e ad ¼ di rendita dal 1° marzo 2017. In seguito l’amministrazione potrà semmai
procedere con la revisione della nuova decisione ai sensi degli art. 17 LPGA e
86ter e seguenti OAI.
F. Il
25 settembre 2017 l’UAI ha rilevato che per quanto concerne l’aspetto medico il
peggioramento dello stato di salute è avvenuto il 28 marzo 2017 come indicato
dal perito, dr. med. __________. Per contro, circa l’aspetto economico
l’amministrazione rileva che, trattandosi di una censura nuova, esso dovrà
essere esaminato nell’ambito della nuova procedura ma che sulla base degli
elementi agli atti e del grado di verosimiglianza preponderante l’interessato
avrebbe continuato a lavorare presso il medesimo datore di lavoro per il quale
era alle dipendenze da oltre 30 anni e dunque il reddito da valido va stabilito
sulla base dell’ultimo salario come indicato in sede di decisione. L’UAI ha
ribadito di chiedere il rinvio degli atti per procedere alla verifica sia
medica che economica (doc. XII).
G. Dopo
aver chiesto (doc. XIV) ed ottenuto (doc. XV), una proroga, il 16 ottobre 2017
il ricorrente ha ribadito le sue contestazioni in merito al reddito da valido
(doc. XVI), opponendosi al rinvio degli atti all’UAI e chiedendo a questo
Tribunale di risolvere la questione relativa al reddito da valido, con
conseguente riconoscimento di una rendita intera fino al 28 febbraio 2017 e di
¼ di rendita dal 1° marzo 2017.
H. Il
6 novembre 2017 l’UAI ha ribadito la su posizione (doc. XVIII).
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.
13, pag. 37 e seguenti).
nel merito
2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
3. Per
costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce
una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime
per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V
120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04
del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005;
Fatti
I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se
il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati
in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita
è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e
l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione
verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno
stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato
non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I
8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
4. In
concreto, per quanto concerne l’aspetto medico, l’insorgente è stato sottoposto
ad una perizia ortopedica ad opera del dr. med. __________, specialista in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, attivo presso la
Clinica di __________ di __________. Lo specialista, nel referto del 28
novembre 2016, facente seguito alla visita del 21 novembre 2016, dopo aver
descritto l’anamnesi, i dati soggettivi, le constatazioni oggettive, le
indagini strumentali ed aver indicato nel dettaglio la diagnosi con e senza
influenza sulla capacità lavorativa, per quanto concerne il periodo
d’interesse, ha rilevato che dal 21 maggio 2015 l’attività precedentemente
esercitata di pittore non è più esigibile, mentre in attività leggere e
confacenti al suo stato di salute, con i limiti funzionali e di carico
descritti nell’allegato, il ricorrente è totalmente capace al lavoro dal 21
novembre 2016 (pag. 258 incarto AI).
La
valutazione è stata confermata dal medico SMR, dr. med. __________, __________
Sulla
base di queste valutazioni il consulente in integrazione professionale ha
dichiarato esigibili le attività di magazziniere, manutentore di immobili,
venditore di un do-it o ferramenta nel reparto “pitture”, addetto al controllo
di qualità in una fabbrica ed ha ritenuto l’interessato reintegrabile al 100%
in attività adeguata di tipo leggero e semplice rispettosa dei limiti
funzionali (pag. 268 incarto AI).
Il
28 marzo 2017, il dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia, sulla
base, tra l’altro, di una RMI del 2017 ha sostenuto che l’interessato è inabile
in attività leggere nella misura almeno del 50% (pag. 285). Il dr. med. __________,
FMH in neurochirurgia attivo presso la Clinica __________ di __________, il 18
aprile 2017, ha evidenziato un peggioramento dello stato di salute ed attestato
un’incapacità lavorativa del 70% (pag. 287).
Pendente
causa, il 25 luglio 2017, il perito, dr. med. __________, chiamato ad
esprimersi in merito ai citati referti ed alla RMI del rachide lombare dell’11
gennaio 2017, ha evidenziato che sulla base delle valutazioni dei dr. med. __________
e __________ “si denota un peggioramento della situazione clinica
dell’assicurato con un peggioramento dello stato algico a livello lombare con
irritazione nell’arto inferiore sinistro” e che “in virtù delle nuove
evidenze riscontrate agli atti pacificamente si può dichiarare negli ultimi 6
mesi sono emerse delle problematiche mediche caratterizzate da un aumento della
sindrome algica lombare con irradiazione agli arti inferiori (in particolare a
sinistra) su note alterazioni spondilartrosiche e discopatie diffuse con
accentuazione di sindromi radicolari esacerbata dalla postura con disturbi
della marcia, tutte problematiche che modificano in maniera peggiorativa il
grado di capacità lavorativa rispetto alla valutazione del novembre 2016”.
Il perito ha ritenuto che “in virtù delle peggiorate condizioni cliniche
riscontrate, della nuova documentazione medica agli atti e della sintomatologia
algica descritta, non è più possibile giudicare abile l’assicurato al lavoro
sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con rendimento massimo
del 100% ma bensì ritengo l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una
giornata lavorativa con un rendimento ridotto del 30% a partire dal 28.03.2017,
specificando la possibilità di eseguire o un lavoro a tempo pieno con
rendimento ridotto nella misura del 30% oppure una combinazione tra tempo
ridotto e rendimento ridotto; in aggiunta a ciò, un’adeguata terapia del
dolore (radiofrequenza + farmacologia) è clinicamente indicata ed esigibile con
lo scopo di una riduzione della sintomatologia algica con la conseguente
possibilità di incremento nel tempo di lavoro in un’attività leggera (…)”.
Il
17 agosto 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha evidenziato come “considerata
la precisazione del perito ortopedico che descrive uno stato clinico peggiorato
e la necessità di un nuovo intervento alla colonna vertebrale previsto per
novembre 2017 si ritiene giustificato procedere con ulteriore nuova valutazione
peritale dopo l’intervento chirurgico, presumibilmente a tre mesi dallo stesso”
(doc. VIII/3).
5. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili.
Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
Considerandi
2.
-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2
) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1
, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza 9C_323/2009
del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF,
richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche sentenza 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010).
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017
consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;
8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op.
cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti
esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
6.
Va preliminarmente rammentato
che di principio, secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve
limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca
in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 10 maggio 2017,
ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. sentenza 8C_402/2015 del
29.
febbraio 2016, consid. 5.3 in fine, con riferimento alla DTF 132 V 215,
consid. 3.1.1 pag. 220).
Nel caso di specie, alla
luce della documentazione medica prodotta nelle more processuali dalle parti e
delle valutazioni espresse dal perito, dr. med. __________, nel referto del 25
luglio 2017 (doc. VIII/2), che accerta, perlomeno dal 28 marzo 2017 e dunque
anteriormente al 10 maggio 2017, un peggioramento dello stato di salute con
incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente in attività adatte, questo
Tribunale non può confermare la decisione impugnata.
7.
Il TCA evidenzia in primo
luogo che l’insorgente non contesta più, di per sé, la perizia del 28 novembre
2016.
del dr. med. __________, per quanto concerne il periodo antecedente
l’avvenuto peggioramento dello stato di salute che colloca nel mese di gennaio
2017.
(cfr. doc. X e XVI) e concorda circa il grado d’incapacità lavorativa, del
30%, in attività leggere accertato dal medesimo perito nelle more processuali
con il referto del 25 luglio 2017 (doc. X, pag. 2).
Punto di divergenza, dal
lato medico, è la questione della data d’inizio del peggioramento dello stato
di salute. Il ricorrente sostiene che esso vada fatto risalire all’11 gennaio
2017, quando è stata eseguita l’ultima RMI su cui si fondano il dr. med. __________
e il dr. med. __________ nelle loro valutazioni del 28 marzo 2017,
rispettivamente del 18 aprile 2017.
L’amministrazione ritiene invece
che esso può essere ritenuto solo dal 28 marzo 2017, come stabilito dal dr.
med. __________ nel referto del 25 luglio 2017.
Questo Tribunale rileva che,
contrariamente a quanto ritiene l’insorgente (doc. XVI), senza ulteriori
accertamenti non è possibile concludere con la necessaria tranquillità che l’incapacità
lavorativa del 30% in attività leggere fosse presente già nel gennaio 2017, e
meglio quando è stata effettuata l’RMI dell’11 gennaio 2017. È vero che le
frasi citate dall’assicurato a pag. 3 delle osservazioni 16 ottobre 2017 (doc.
XVI) e figuranti nel referto del 25 luglio 2017 del dr. med. __________ (doc.
VIII/2) potrebbero far propendere per tale ipotesi. Tuttavia il dr. med. __________
nel referto del 28 marzo 2017 (pag. 284 incarto AI) ha fatto riferimento alla “situazione
clinica attuale” ed ha accertato la capacità lavorativa del ricorrente in
quel momento (“[...] il paziente attualmente […]”).
Non può del resto essere
escluso che il peggioramento possa essere stato diagnosticato con la RMI
dell’11 gennaio 2017, ma che solo con il passare del tempo abbia avuto
un’incidenza sulla capacità lavorativa dell’interessato.
Questo aspetto deve di
conseguenza essere nuovamente approfondito tramite un ulteriore coinvolgimento
del dr. med. __________ il quale dovrà essere reso attento circa i passaggi
citati dal ricorrente (doc. XVI, pag. 3) e dovrà indicare, motivandone
approfonditamente le ragioni, se conferma l’inizio dell’incapacità
lavorativa del 30% in attività leggere dal 28 marzo 2017 o se invece concorda
con il ricorrente secondo il quale l’incapacità al lavoro al 30% in attività
adatte è stata oggettivata l’11 gennaio 2017, giorno in cui è stato sottoposto
alla citata RMI.
Ritenuto il peggioramento
dello stato di salute, e come concordi le parti (cfr. doc. VIII e doc. X, punto
2.
), l’UAI dovrà inoltre far allestire un’ulteriore perizia medica atta a
valutare l’evoluzione della patologia nel corso del tempo che comprenderà anche,
se eseguita, gli effetti dell’operazione prevista per il 14 novembre 2017 (doc.
A4) sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Dopo aver risolto la
questione dell’inizio dell’incapacità lavorativa al 30% ed aver eseguita la
perizia, occorrerà ancora sottoporre la fattispecie al consulente in
integrazione professionale che aveva valutato il caso sulla base di una totale
capacità lavorativa (cfr. pag. 266-268 incarto AI) e che dovrà tener conto del
fatto che il perito, dr. med. __________, ha affermato, il 25 luglio 2017 che
il rendimento ridotto del 30% va inteso come “possibilità di eseguire o un
lavoro a tempo pieno con rendimento ridotto nella misura del 30% oppure una
combinazione tra tempo ridotto e rendimento ridotto” (doc. VIII/2).
Alla luce della necessità di
effettuare ulteriori accertamenti, segnatamente in ambito medico, appare
prematuro determinarsi circa gli aspetti economici, e meglio l’ammontare del
reddito da valido, come chiesto invece dal ricorrente.
Spetterà all’UAI, cui
l’incarto va rinviato, rivalutare l’intera questione.
In tale contesto
l’amministrazione dovrà indicare le ragioni che la porteranno o ad utilizzare
il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire nel 2017 (anno della
modifica della capacità lavorativa e del calcolo del grado d’invalidità), senza
il danno alla salute, esercitando la precedente attività di pittore presso
l’ex datore di lavoro o a prendere in considerazione il salario statistico
(cfr., circa il livello di competenza da applicare, la pronunzia 9C_710/2016
del 18 aprile 2017 dove il TF al consid. 2.5.1 per un imbianchino con
esperienza pluridecennale ha applicato i redditi statistici dell’ISS livello
1.
di competenza poiché “ […] malgrado la lunga esperienza lavorativa il
ricorrente non ha mai perfezionato la sua formazione, condizione oggi
necessaria per beneficiare di un livello di competenza maggiore, a tal riguardo
cfr. la sentenza 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016, consid. 3.3”; cfr.
anche, a proposito del reddito da valido, la sentenza 9C_348/2016 del 7
dicembre 2016).
Nella prima ipotesi l’UAI,
oltre a prendere posizione sulle contestazioni sollevate dall’insorgente nelle
more processuali e sulla documentazione prodotta (in particolare la lettera del
12.
ottobre 2017 della __________ [doc. A15] e la lettera di licenziamento del 3
marzo 2015 [doc. A11]), dovrà interpellare per iscritto l’ex datore di
lavoro chiedendogli di indicare precisamente il salario lordo annuo che
il ricorrente avrebbe potuto conseguire nel 2017 senza il danno alla salute.
Nella misura in cui il reddito fosse uguale a quello che l’interessato conseguiva
nel 2012 (cfr. risposta 2.10 e 2.11 figurante nel “questionario per il
datore di lavoro” del 16 aprile 2014 [pag. 89 e 90 incarto AI]; e-mail del
9.
novembre 2016 [pag. 249 incarto AI]; nota telefonica del 7 marzo 2017 [pag.
273.
incarto AI]), l’ex datore di lavoro dovrà essere chiamato a precisare le
ragioni per cui il reddito nel corso degli ultimi 5 anni non avrebbe subito
aumenti.
8.
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto il ricorso va accolto e l’incarto rinviato all’amministrazione
affinché proceda agli accertamenti descritti nel considerando precedente.
Va qui rammentato
che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha
stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di
ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una
rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata
all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In
concreto, con la conferma del diritto alla rendita intera dal 1° maggio
2015.
al 28 febbraio 2017, non vi è spazio per una reformatio in
peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4,
penultimo paragrafo; cfr. sentenza 32.2017.33 del 13 giugno 2017; sentenza
32.2014.70
del 30 marzo 2015; sentenza 32.2014.126 del 27 luglio 2015).
9.
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a
carico dell’UAI che verserà fr. 1'800.-- al ricorrente a titolo di ripetibili.
Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza
giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e,
tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5;9C_335/2011 del
14.
marzo 2012 consid. 5;9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo
restando il diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2015 al 28
febbraio 2017.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI, che verserà al
ricorrente fr. 1'800.-- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili, ciò
che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti