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32.2018.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 dicembre 2018Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti hanno precisato che tale percentuale è da intendersi come riduzione di

rendimento in una giornata lavorativa di tutto il giorno (punto no. 8.1.2).

Quali attività adeguate sono state individuate “attività senza impegno

fisico, da svolgere senza impegno fisico, da svolgere preferibilmente in

posizione seduta e rispettando le prescrizione per l’igiene dell’aria

ambientale” (punto no. 9.1.1.), con una capacità lavorativa del 60%, intesa

come riduzione di rendimento (punto no. 9.1.2 e 9.1.2.1). Il tutto con

decorrenza dal dicembre 2012 (perizia punto no. 9.1.3).

Con

scritti del 25 ottobre e 17 novembre 2016 i periti hanno fornito le richieste

delucidazioni del SMR. In particolare con l’ultimo complemento essi hanno

riassunto le valutazioni medici della fattispecie:

" L'Ufficio

Al il 27.9.2011 rispettivamente il 9.11.2011 ha deliberato per l'attribuzione

di una rendita di invalidità (grado di invalidità dell'82%).

Il rapporto d'inchiesta per l'attività professionale

d'indipendente redatto dal sig. __________ il 26.9.2011 giunge a una proposta

d'invalidità dell'82%.

Il Dr. med. __________ nel suo rapporto SMR del 4.5.2011

(valutazione con visita) riporta solamente diagnosi somatiche e codifica

un'incapacità al 100% dalli .1.2010 al 31.1.2011 e del 70% dall'1.2.2011 in

qualsiasi tipo di attività.

Nell'ambito della perizia SAM, i consulenti in reumatologia,

neurologia, pneumologia e oncologia valutano l'A. abile al lavoro nella misura

del 100% in un'attività che non richieda sforzi fisici, cioè abile nella misura

del 100% in attività sedentarie (per esempio lavoro di ufficio).

Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una capacità

lavorativa del 60% presente dal 2012. Ricordiamo che l'A. al momento

dell'entrata al SAM non era più in cura psichiatrica e the non assumeva

psicofarmaci. Per maggior sicurezza possiamo fare risalire la sopraccitata

capacità lavorativa del 60% a fine 2012 (dicembre 2012).

Dal lato somatico l'A. è migliorato in tal modo da poter svolgere

l'attività di immobiliare (attività da svolgere in ufficio). Ricordiamo che al

riguardo del pregresso carcinoma polmonare non vi è stata nessuna recidiva. È limitato

però dalla patologia psichiatrica.

Per questo motivo l'A. raggiunge solamente una capacità lavorativa

del 60% come consulente immobiliare.” (pag. 537-538 incarto AI)

Infine, con complemento

del 17 agosto 2017 i periti hanno preso posizione sul certificato 15 maggio

2017 del medico curante (doc. 137 inc. AI).

Con il presente ricorso

l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica del SAM. In estrema sintesi

sostiene che l’attività di immobiliarista non può essere considerata unicamente

di tipo leggero e sedentario, essendo la stessa in gran parte esercitata in

fuori dall’ufficio, a volte in ambienti malsani come ad esempio nei cantieri,

necessitando anche di un certo impegno fisico.

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Nell’evenienza

concreta, questo Tribunale non può confermare la valutazione medico-teorica del

SAM, senza l’allestimento di un complemento peritale per i

seguenti motivi.

2.6.1. L’assicurato è stato

visitato dalla dr.ssa med. __________, la quale nel referto 29 ottobre 2016, poste

le diagnosi d’ordine psichiatrico riportate al consid. 2.4, dopo aver proceduto

ad un’esaustiva valutazione, in merito ai motivi della ridotta capacità

lavorativa ha evidenziato:

" (…) La

diminuzione della capacità lavorativa nell’attività sinora svolta è determinata

dalla presenza di: umore depresso per la maggior parte del giorno, attualmente

sempre con sconforto e ruminazioni non ossessive, ogni giorno, senza tregua, accompagnato

da scarsa energia o astenia, difficoltà di concentrazione e memorizzazione,

sintomi che durano da alcuni anni, assente socialità, difficoltà nel sonno,

perdita di piacere nelle attività. Spicca il rallentamento psicomotorio.

Penso che attualmente l’A. non presenti risorse personali tali da

poter uscire dalla patologia psichiatrica, nonostante affermi il contrario,

negando la realtà. (…)” (pag. 422 incarto AI)

Raccomandando

la presa a carico psichiatrica, la specialista ha concluso per un’inabilità

lavorativa del 40% in qualsiasi attività, ridotta a 20% quale casalingo (pag.

422 inc. AI).

2.6.2. L’aspetto

reumatologico è stato esaminato dal dr. med. __________. Poste le diagnosi

reumatologiche di cui al consid. 2.4, nel rapporto 3 febbraio 2016 lo

specialista ha concluso:

" (…) I

reperti clinici e radiologici sono di modesta entità.

Si tratta di un assicurato che svolge un'attività lavorativa

indipendente di compra-vendita di immobili. Lavora con la moglie che

attualmente ha preso in mano l'azienda. Egli si reca al proprio ufficio per al

massimo un paio d'ore al giorno. Esegue unicamente delle consulenze, non si

reca più sul posto per mostrare gli oggetti agli eventuali acquirenti.

Ha difficoltà nel spostarsi in automobile. L'assicurato dichiara

soprattutto delle difficoltà di concentrazione, sensazioni di malessere,

episodi di panico che lo limitano nella sua attività professionale. Vi sono a

detta dell'assicurato delle limitazioni inerenti all'apparato muscolo

Considerandi

scheletrico, in particolar modo per i dolori alla colonna lombare e cervicale.

Personalmente ritengo che queste problematiche di tipo degenerativo

non siano di entità tale da provocare delle limitazioni funzionali in

un'attività lavorativa da considerare piuttosto leggera nella quale

l'assicurato può alternare le varie posizioni, può organizzare il lavoro a suo

piacimento e può usufruire anche di aiuti esterni soprattutto da parte della

moglie.

Ritengo pertanto che per quanto riguarda le sole patologie

all'apparato muscolo-scheletrico l'assicurato possa essere ritenuto da sempre

abile al lavoro nella forma completa. Naturalmente vi sono le altre patologie,

oncologica e psichiatrica, che sono molto più determinanti per quanto riguarda

le attuali condizioni di salute dell'assicurato.” (pag. 432 incarto AI)

2.6.3

Con rapporto 20 gennaio

2016.

Il perito neurologo dr. med. __________ ha valutato:

" (…) Nel

complesso, dal punto di vista strettamente neurologico, il Paziente non

presenta deficit particolari, a parte i disturbi della sensibilità nella

regione cicatriziale toracica a destra.

Presenza di disturbi statici del rachide, in parte anche secondari

alla toracotomia e dolori spalla-mano a destra, multifattoriali, senza però segni

di rottura, nemmeno parziale, della cuffia dei rotatori, nè deficit

sensitivo-motori.

Alterazioni statiche anche a livello cervicale, con tendenza a

tenere il capo voltato sulla sinistra, asimmetria dei due muscoli sternocleidomastoidei

a sfavore della destra, dolori piuttosto tendomialgici a livello sacroiliaco a

destr, ricordo la MRI lombo-sacrale fatta recentemente senza evidenti conflitti

radicolari e senza canale spinale stretto.

I problemi statici, sia a livello cervicale che lombosacrale

giocano sicuramente un ruolo.

Per quel che concerne la capacità lavorativa: come Consulente

Immobiliare in un lavoro d'Ufficio o anche di dimostrazione, non presenta una incapacità

lavorativa. (…)” (pag. 442 incarto AI)

2.6.4

Dal punto di vista pneumologico

l’assicurato è stato visitato dal dr. med. __________. Nel referto 28 gennaio

2016.

egli ha posto, quale diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa,

stato dopo pneumectomia destra per carcinoma bronchiale con severo difetto

restrittivo della ventilazione. Il perito ritiene che “per il lavoro in

ufficio, se di tipo sedentari (per esempio al computer) non risulta una

diminuzione della capacità lavorativa”, mentre in attività che necessitano

di un lavoro fisico maggiore, quale cameriere, ha valutato una totale inabilità

lavorativa del 100%.

L’assicurato può svolgere solo

lavori senza impegno fisico, preferibilmente seduto e sotto osservazioni delle

prescrizioni per l’igiene dell’aria ambientale. Per quel che concerne invece

l’attività casalinga, lo specialista ha valutato un’abilità del 20% poiché tale

attività necessita di un certo impegno fisico, tranne quelle mansioni che posso

essere svolte in posizione sedentaria (pag. 434 inc. AI).

2.6.5

L’assicurato è stato visitato dalla

dr. ssa med. __________, la quale nel rapporto 11 aprile 2016, attestata una

completa remissione della patologia oncologica, ha valutato una piena abilità

lavorativa poiché “il paziente svolge l’attività di venditore di immobili e

può svolgere unicamente professioni che non richiedono attività fisica oltre

quelle di un lavoro di ufficio” (pag. 437). Essa ha pertanto concluso che

le limitazioni funzionali permettono un lavoro sedentario in ufficio e non

lavori fisicamente più pesanti che richiedono maggiori capacità respiratorie.

2.6.6

Globalmente,

come visto al consid. 2.4, i periti hanno pertanto ritenuto l’assicurato abile

al 60% nella sua precedente attività di consulente immobiliare ed in quelle

attività senza impegno fisico, da svolgere

Orbene,

da un lato questa Corte concorda nel ritenere che dal punto di vista somatico

l’assicurato possa svolgere pienamente l’attività d’immobiliarista nella misura

in cui la stessa sia svolta prevalentemente in ufficio, in particolare, come

sostenuto dal perito reumatologo, dove “può alternare le varie posizioni,

può organizzare il lavoro a suo piacimento e può usufruire anche di aiuti

esterni da parte della moglie” (pag. 432 inc. AI). In attività con uno

sforzo maggiore, come l’attività di cameriere, il perito pneumologo ha valutato

una piena inabilità lavorativa. Egli ha pertanto valutato un’abilità del 20% in

attività casalinghe che notoriamente necessitano di un certo sforzo. In questo

contesto va inserita la valutazione oncologica secondo la quale l’assicurato è

ritenuto totalmente inabile in attività casalinghe che di fatto sono state equiparate

ad attività pesanti.

Premesso

quanto sopra, l’attività di immobiliarista necessariamente si svolge

esclusivamente in un ufficio. Difatti, nella prima inchiesta economica del 16

settembre 2011 è risultato che, prima del danno alla salute, l’assicurato si

occupava nella misura del 70% in mansioni esterne, “di acquisizione

clientela, incontro con la stessa per visitare, valutare gli immobili da

vendere/acquistare, pianificare, effettuare trattative ecc. “ (pag. 257).

In

tale contesto, con scritto 15 maggio 2017 il dr. __________, medico curante, ha

sostenuto:

" (…) Ritengo

tuttavia che in qualità di immobiliarista il paziente sia in realtà abile al

massimo del 50% per i seguenti motivi.

L'attività di immobiliarista non pub essere considerata sedentaria

alla stregua di un lavoro di ufficio.

Questa attività viene svolta solo parzialmente in ufficio in

quanto una gran parte del lavoro viene effettuato fuori ufficio e consiste in

visite ad appartamenti (a volte in palazzi senza ascensori e con necessità di

salire numerosi piani a piedi), a cantieri ecc, ciò che implica uno sforzo

fisico. Nei cantieri vi sono inoltre spesso polveri, ostacoli e confusione,

situazioni non adatte alla situazione del paziente. Durante una giornata

possono rendersi necessarie numerose visite di appartamenti e frequenti

spostamenti. Si tratta inoltre di un lavoro che genera spesso un notevole

stress in quanto diventato sempre di più competitivo ed aleatorio.

E` pertanto comprensibile che un paziente che sia stato ritenuto

abile in qualità di casalingo sino il 20 % unicamente per mansioni sedentarie,

non possa essere considerato abile al 100% per l'attività di immobiliarista

come viene in realtà svolta visto che la stessa non può considerarsi

sedentaria, come invece lo sarebbe un puro lavoro di ufficio.

Come già precedentemente detto, in considerazione delle

caratteristiche della sua professione e dell'attuale situazione di salute, il

rendimento reale del paziente è al massimo del 50%, idealmente per 4 ore non

consecutive sull'arco della giornata così da potergli permettere le necessarie

pause di recupero.” (pag. 374 incarto AI)

Vero

che nel complemento 17 agosto 2017 il SAM ed i singoli periti hanno confermato

le loro valutazioni. Ciononostante va fatto presente che il dr. med. __________

ha risposto:

" (…) La

valutazione pneumologica riguardante l’incapacità lavorativa rimane invariata

con una capacità dello 0% per lavori che richiedono sforzo fisico anche già di

entità lieve.

Per un’occupazione sedentaria prevalentemente seduto in ufficio,

ritengo che il paziente, dal punto di vista pneumologico sia abile al 100%.

La contestazione a riguardo dell’attività fisica necessaria per un

agente immobiliare ritengo che una tale valutazione si può solo effettuare su

base individuale.

Considerando che l’assicurato per motivi psichiatrici è stato

tenuto abile al 60% per un’attività come agente immobiliare, siamo comunque non

lontani dal 50% ipotetizzato dal collega Dr. __________.” (pag. 591 incarto AI)

Ora,

la suddetta valutazione individuale non è stata effettuata.

Un

certo sforzo fisico nell’esercizio dell’abituale professione dell’assicurato

nella misura in cui è svolta fuori dall’ufficio può essere ammesso, ma

sicuramente non tale da giustificare una piena inabilità lavorativa, come è

stato valutato per l’attività di cameriere.

L’aspetto

legato allo stress sostenuto dall’assicurato, va piuttosto preso in

considerazione nella riduzione di rendimento psichiatrico dell’ordine del 40%.

Non

può inoltre trovare conferma la valutazione dell’incapacità lavorativa del 60%

fatta dal ricorrente (cfr. punto no. 2 del ricorso), difettando di una

valutazione globale (somatica e psichiatrica).

Visto

quanto sopra, un complemento peritale risulta essere necessario affinché,

nell’ambito dell’abituale attività dell’assicurato, possa essere stabilita la

capacità lavorativa in quelle mansioni svolte fuori dall’ufficio, quantificate

nella misura del 70% dell’insieme dell’attività stessa, tenuto anche conto della

riduzione di rendimento per motivi psichiatrici.

Sulla

base delle risultanze, l’amministrazione procederà poi alla determinazione del

grado d’invalidità secondo il metodo straordinario, metodo rimasto

incontestato.

Quanto al rinvio degli

atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno

2011.

(DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il

Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2011.107

del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In queste condizioni, la

decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci sulla revisione

della rendita.

Ne

consegue che il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

2.7

Visto l'esito favorevole del ricorso,

l'assicurato, rappresentato da un legale, ha diritto al versamento da parte

dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

2.8

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.--, sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione 14 dicembre 2017 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si

pronunci nuovamente sulla revisione della rendita.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,

il quale verserà al ricorrente fr. 1’800.-- per ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti