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Decisione

32.2018.100

Revisione di una rendita. Rinvio all'Ufficio AI per accertamenti medici. Conferma della reiezione della domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa

13 settembre 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V

30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla

data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è

causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se

quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo

77 OAI.

2.5. Nella

fattispecie concreta, dopo attento esame degli atti, questo TCA concorda nel

ritenere necessaria l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare di decorso,

ritenuto che secondo giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali

valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di

fatto esistente al momento in cui essa venne emanata - in concreto il 17 maggio

2018 -, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V 140

e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Per

quel che concerne l’aspetto psichiatrico, si rileva che nell’ambito della perizia

SAM il dr. med. __________, specialista in psichiatria, dopo visita

dell’assicurata il 25 gennaio e l’8 febbraio 2017, nel rapporto 9 marzo 2017

non aveva riscontrato alcuna patologia extra-somatica (pag. 519 inc. AI), valutazione,

questa, confermata il 10 aprile 2017 (pag. 537 inc. AI; cfr. complemento SAM

del 13 aprile 2017, pag. 535 inc. AI).

Con

il ricorso l’assicurata ha prodotto il rapporto 15 maggio 2018 del dr. med. __________,

il quale ha posto la diagnosi di sindrome depressiva di media gravità (ICD-10F32.1)

indicando una totale inabilità lavorativa dal 22 agosto 2017, giorno

dell’inizio della presa a carico (doc. H).

Valutato

tale rapporto, con annotazioni del 4 luglio 2018 l’SMR ha concluso:

" Ho preso

visione della documentazione in dossier e in particolare dell’ultimo rapporto

medico psichiatrico del dr. med. __________.

Lo psichiatra diagnostica un episodio depressivo di media gravità

(ICD 10 F32.1) che renderebbe l’assicurata totalmente inabile a partire del

22.08.2017 data di inizio della sua presa a carico. A fronte di una patologia

normalmente buona, se curata, il medico psichiatrica invece ritiene

l’evoluzione negativa e la prognosi poco favorevole. Appare necessario, per

quanto concerne la patologia psichiatrica, un accertamento peritale neutrale di

decorso” (VII).

Riguardo

alla componente somatica, preso visione del rapporto 29 maggio 2018 del dr.

med. __________ (doc. C) e dei rapporti 24 maggio e 25 giugno 2018 del dr. med.

__________, neurochirurgo (il quale evidenzia un aggravamento delle lombalgie; doc.

VI/1), con annotazioni 8 agosto 2018 il dr. med. __________ del SMR ha ritenuto

che “in considerazione di un riferito peggioramento algico una rivalutazione

peritale dovrà pure comprendere una rivalutazione reumatologica e neurologica

per permettere una adeguata valutazione del caso” (XI/1).

Benché

la maggior parte dei succitati nuovi rapporti sia stata redatta successivamente

all’emissione della decisone contestata (17 maggio 2018), essi si riferiscono

ad una situazione preesistente e quindi vanno presi in considerazione ai fini

del presente giudizio.

Per

questi motivi, richiamato quanto sopra, gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda alla perizia pluridisciplinare in esito

alla quale si determinerà nuovamente, mediante la resa di una nuova decisione,

sulla revisione della rendita.

2.6. Con

la decisione impugnata l’amministrazione ha pronunciato la soppressione del

diritto alla rendita AI con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione

della decisione, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (art.

66 LAI in relazione all’art. 97 LAVS). L’insorgente ha in sostanza postulato il

ripristino dell’effetto sospensivo pendente causa, ribadito in sede di

osservazioni alla (condivisa) proposta di retrocessione degli atti, e la conseguente

erogazione di prestazioni durante la procedura di rinvio.

Al

riguardo va ricordato che in DTF 129 V 370 il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), confermando

la precedente giurisprudenza (DTF 106 V 18), ha ribadito che se l'effetto

sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto contro una decisione di

revisione che sopprime o riduce una rendita (quest’ultimo è il caso in esame) o

un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli

atti all'amministrazione, anche durante questa procedura d'istruzione fino alla

notifica della nuova decisione. Questo a condizione che l’amministrazione non

abbia volutamente provocato arbitrariamente l’inizio dell’effetto della

revisione (sulle motivazioni e sulla presa di posizione in merito alle critiche

dottrinali cfr. DTF 129 V 377 consid. 4.4). La succitata giurisprudenza è stata

confermata nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2,9C_288/2010

del 22 dicembre 2010 consid. 4,8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e

8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque giudici) dell’11 novembre 2010

consid. 4;

Conformemente alla suesposta

giurisprudenza federale, ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che

l’ammini- strazione abbia in concreto inteso anticipare in modo abusivo la

decorrenza dell’effetto della revisione (DTF 106 V 18) – l’Ufficio AI ha

infatti avviato su richiesta dell’assicurata la revisione nel novembre 2015

facendo in particolare esperire una perizia pluridisciplinare e complementi

peritali e sottoponendo pure le certificazioni dei curanti al SMR – l’effetto

sospensivo tolto al ricorso con la decisione impugnata esplica dunque i suoi

effetti anche durante la procedura di rinvio.

D’altronde non è in concreto

possibile stabilire quale sarà l'esito finale della vertenza. Dal profilo

medico, a fronte delle risultanze peritali agli atti, la nuova documentazione

presentata non permette con ogni verosimiglianza di ipotizzare che in esito al

nuovo esame peritale la soppressione delle prestazioni non potrà essere

confermata, rispettivamente di ritenere che il provvedimento impugnato risulti

manifestamente errato.

Di conseguenza la domanda concernente

l’effetto sospensivo va respinta.

2.7. Litigioso,

infine, è il rifiuto di concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio in ambito amministrativo richiesta dal legale dell’assicurata con le

osservazioni 31 agosto 2017 al progetto di decisione del 7 giugno 2017 (doc.

175 inc. AI).

L'art.

37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V

Considerandi

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il

richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser,

ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del

richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e

la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti

criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op.

cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive

e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme

procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla

fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,

non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la

minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico

dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto

nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono

anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente

stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des

Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls

bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder

rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich

alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di

rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel

settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung

drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen

wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig

erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder

andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht

fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). La

necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di

opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono

trattate nella decisione impugnata (cfr. anche STF I 911/06 del 2

febbraio 2007; cfr. anche STF 8C-669/2016 del 7 aprile 2017).

Occorre

poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2

marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza

nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).

Nella

presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un legale non è data

trattandosi, come rettamente evidenziato dall’Ufficio AI, di una procedura di

revisione che verte su questioni mediche ed economiche ordinarie nelle vertenze

AI, che non richiedono pertanto l’intervento di un patrocinatore al di fuori

della cerchia di persone attive nel settore delle assicurazioni sociali.

Pertanto

la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria in ambito amministrativo risulta

corretta. Su questo punto la decisione contestata va confermata.

2.8

In

simili circostanze, il ricorso va accolto conformemente a quanto sopra indicato

e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, effettuati i necessari accertamenti

medici sopra enunciati (cfr. consid. 2.6) e aggiornati i dati economici, si pronunci

nuovamente sulla revisione della rendita.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

2.10

La

ricorrente, patrocinata da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad

un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

L’importo

delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla

complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61

lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce

per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di

riferimento di fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica

dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso

riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla

commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr.

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri

71-75, pagg. 609-610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come

quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il

quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per

cento dell’onorario.

Con

scritto del 13 luglio 2018 (XXI) l’avv. RA 1ha prodotto la “nota onorari e

spese”, relativa al periodo dal 14 giugno 2017 al 12 luglio 2018, per un

importo complessivo (senza IVA) di fr. 8'872,30 (8'202.-- onorario + 670.--

spese IX).

Questo

Tribunale rileva innanzitutto che non possono essere riconosciute le posizioni

dell’onorario relative alla procedura amministrativa (14 giugno 2017 - 9 maggio

2017). Per quel che concerne invece il periodo 16 maggio 2018 – 12 luglio 2018,

corrispondente alla controversia giudiziaria, dalla somma delle singole

posizioni risulta un onorario di fr. 3'030.--; tenuto conto di una tariffa

indicata di fr. 300.-- all’ora, il dispendio è di 10 ore e 10 minuti.

Il

patrocinatore dell’assicurata ha steso un atto ricorsuale di 18 pagine. Oltre ai

due scritti di poche righe d’accompagna- mento alla documentazione necessaria

per la richiesta dell’assistenza giudiziaria (V) ed ai nuovi atti medici

prodotti (VI), egli ha inoltrato delle osservazioni di due pagine alla risposta

di causa (IX).

In

merito alle ore di patrocinio, va ricordato che nella sentenza I 50/01 del 26

ottobre 2001, la nostra Corte federale ha stabilito che per trattare una

vertenza relativa alla revisione di una rendita AI (aumento del grado

d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo poche, mentre 12,5 potrebbero

essere troppe ("selbst wenn der geltend gemacht Zeitaufwand von 12,5

Stunden zu hoch sein sollte, was die Voristanz zu prüfen haben wird").

Con

decreto del 5 agosto 2004 (inc. 38.2003.85), il TCA ha ridotto da 8 ore e 30

minuti a 6 ore il tempo di lavoro del patrocinatore di un assicurato nel caso

di una vertenza il cui oggetto era la questione di sapere se correttamente o

meno la Cassa gli aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione, in

quanto non aveva controllato la disoccupazione in violazione dell’art. 8 cpv. 1

lett. g LADI e nella quale si era svolta un'udienza davanti al TCA.

Il

10.

luglio 2007 (inc. 36.2006.111) il TCA ha ridotto da 12 ore e 10 minuti a 8

ore il tempo di lavoro del legale di un’attrice in una causa di diritto privato

inerente una controversia circa il diritto a percepire ulteriori indennità per

perdita di guadagno e nella quale il patrocinatore era intervenuto trasmettendo

varia documentazione e prendendo posizione sulle osservazioni in merito alla documentazione

prodotta dall’assicuratore.

Con

decreto del 18 febbraio 2011 (inc. 32.2010.192), questo Tribunale ha ridotto da

7.

a 5 ore l’impegno lavorativo necessario per una causa di media difficoltà

dove l’interessato chiedeva di essere messo al beneficio di una rendita AI.

Il

23.

agosto 2012 il TCA ha invece confermato un dispendio di 11 ore ed 1 minuto

per una causa in cui l’insorgente, sentito nel corso di un’udienza svolta

innanzi al Tribunale, ha chiesto di essere messo al beneficio di una rendita AI

o di una riqualifica professionale (inc. 32.2011.202).

Nel

caso concreto, richiamata la succitata prassi, ritenuta la non complessità

della causa, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni

sociali e dovendo essere considerate unicamente le prestazioni necessarie per

lo svolgimento del patrocinio, appare giustificato riconoscere un onorario di fr.

2'300.--.

Circa

le spese il legale ha indicato complessivamente fr. 670,30. In applicazione

dell’art. 4 del Regolamento, vanno invece computati fr. 230.-- (10%

dell’onorario) di spese.

Ne

consegue che l’ammontare delle ripetibili riconosciuto corrisponde a fr. 2'724,80

[2'300.-- + 230.-- + 194,80 d’IVA (7,7% su 2’530.--)]

L’assegnazione

di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto

2011.

consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 17 maggio 2018 è annullata per quel che riguarda la determinazione

del grado d’invalidità e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

agli accertamenti conformemente ai considerandi e renda successivamente una

nuova decisione. La decisione è confermata per quanto riguarda il rifiuto della

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito

amministrativo.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente fr. 2'724,80 a titolo di ripetibili (IVA inclusa)

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti