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Decisione

32.2018.101

Soppressione della rendita con effetto retroattivo avendo l'assicurato omesso di annunciare l'aumento del suo salario e gli utili della società di cui egli ha il controllo. Ordine di restizione delle

28 maggio 2019Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi di riferimento per la determinazione del grado d’invalidità

risultanti da una dettagliata ed esaustiva inchiesta per persone con attività

professionale indipendente svolta dall’ispettrice dell’Ufficio AI in presenza

dell’assicurato e del suo legale (cfr. rapporto 8 febbraio 2018; doc. 142 AI),

nella decisione di soppressione della rendita l’amministrazione ha concluso:

" (…) Come

si evince dalla valutazione effettuata dall’ispettrice, già dal 2013 non vi

sarebbe più diritto ad alcuna prestazione sotto forma di rendita, in quanto il

danno alla salute non ha influito sulla capacità di guadagno del Signor RI 1.

In conclusione, per le ragioni sopra indicate, si ritiene corretto

procedere alla soppressione della prestazione in quanto vengono a mancare le

condizioni di diritto.

In considerazione del fatto che dal 2015 i benefici economici

ottenuti dall’assicurato nello svolgimento della propria attività abituale di

commerciante di veicoli sono praticamente raddoppiati, la soppressione della

rendita d’invalidità ha effetto retroattivo dal 01.01.2015.

Al riguardo degli importi da restituire riceverà una decisione separata

in merito. (…)” (pag. 576 inc. AI)

In particolare, ripresa la

precedente inchiesta economica per indipendenti del 25 novembre 2011

(utilizzata per definire il grado d’invalidità di cui alle decisioni del 12

settembre 2013), visionati gli atti fiscali richiamati (tra cui il verbale 7

novembre 2008 dell’Ispettorato fiscale, doc. 144 inc. AI), l’ispettrice ha evidenziato

quanto segue:

" (…) L’assicurato

ha dimostrato, in considerazione dei risultati aziendali degli ultimi anni, di

essere stato in grado di informare l’attività a proprio beneficio,

riqualificandosi, se possiamo così dire, nella propria società.

Come evidenziato, infatti, la documentazione medica (rapporti

Dott. __________ del 18.04.2013 e medico curante del 24.02.2017), il contenuto

dell’inchiesta economica del 25.11.2011 ed infine il verbale dell’ispettorato

fiscale (vedi punto 1.3 pag. 2 del verbale) – che parla espressamente di

compra-vendita di auto “d’occasione e accidentate” – l’attività che

l’assicurato svolge da anni è quella di venditore di auto, accidentate e di

occasione. In nessun caso, con un fatturato più che triplicato in cinque anni e

che nel 2016 ha superato i fr. 3'000'000.-- siamo confrontati con un’attività

che si limita a smontare e rivendere pezzi di ricambio (rimando al punto 3.3

del presente rapporto, in particolare la tabella che riassume il fatturato

conseguito negli anni 2004-05.06.07; il peso di importanza della vendita di

pezzi è minimo, se raffrontato con il fatturato proveniente dalla vendita di

auto).

Ne consegue che l’attività abituale dell’assicurato e, in

primis, quella di venditore, attività in cui non ha limiti funzionali e che può

effettuare a tempo pieno. (…)” (sottolineatura del redattore, pag. 506 inc.

AI)

Per quel che concerne il

reddito da valido l’incaricata ha preso in considerazione quello definito in

occasione delle decisioni 12 settembre 2013 pari a fr. 91'303.-- (media dei

redditi dal 2001 al 2005 precedenti il danno alla salute sorto nel 2006, aggiornata

al 2012; cfr. doc. 85 inc. AI), importo che ha aggiornato al 2013 (fr. 91’979.--),

al 2014 (fr. 92'694.--), al 2015 (fr. 93'034.--) ed al 2016 (fr. 93'663.--) (cfr.

punto no. 8 dell’inchiesta).

Per quel che concerne il

reddito da invalido l’ispettrice ha sommato il salario lordo percepito dalla __________

con l’utile aziendale della citata società di cui l’assicurato è stato

amministratore unico, con diritto di firma individuale, dalla sua fondazione

(24 maggio 2002) sino al 5 aprile 2018 (cfr. estratto RC informatizzato), giungendo

ai seguenti importi: fr. 73'362 (2013), fr. 108'671.-- (2014), fr. 177'950.--

(2015) e fr. 190'318.-- (2016) (cfr. punto no. 8 dell’inchiesta).

Dal raffronto dei redditi

è risultato un grado d’invalidità del 20% per il 2013 e nullo per gli anni 2014

– 2016.

In merito all’evoluzione economica

della società, l’ispettrice ha potuto rilevare:

" (…) La

società è passata da un fatturato di 838'858.-- nel 2011 a fr. 3'826'104.-- nel

2016. Gli acquisti ovvero le auto oggetto della compravendita, hanno un peso

tra il 70% e l’86% del fatturato; si tratta pertanto di un commercio

importante, che potrebbe andare da 1'186 nel 2011 a 5'743 veicolo nel 2016 (la

stima si basa su un ipotetico guadagno di fr. 500.-- per ciascun veicolo).

Già nell’anno in cui la prestazione è stata riconosciuta la

perdita subita dall’assicurato è stata del 20%; dal 2014 in poi, se sommiamo

utile a salario, abbiamo il pieno ripristino della capacità di guadagno. (…)” (pag.

509 inc. AI)

Di conseguenza

l’ispettrice ha concluso:

" (…) Per

tutte queste ragioni ritengo che si debba procedere alla soppressione della

prestazione perchè sono venute a mancare le condizioni di diritto.

In considerazione del fatto che l’assicurato si è gradualmente

aumentato il salario (in qualità di rappresentante legale della società),

passando da 14'400.-- nel 2013, anno di riconoscimento delle prestazioni, a fr.

59'312.--, e che negli ultimi due anni fiscali fa perlomeno raddoppiato il

reddito da valido senza darne comunicazione all’ufficio, ritengo si debba

richiedere, almeno dal 2015 in avanti, la restituzione della prestazione

anticipata.

Come ho avuto modo di sottolineare durante il colloquio,

l’assicurato ha omesso di informare l’Ufficio AI di essere diventato, nel 2017,

amministratore unico della __________; tuttavia, non disponendo dei conti

economici dato che la supposta acquisizione sarebbe recente, non siamo nella

posizione di valutare i proventi da questa società.” (pag. 510 inc. AI)

2.3.5. Con il presente ricorso

l’assicurato contesta la determinazione del reddito da invalido.

In primo luogo rileva che

al momento delle decisioni del 12 settembre 2013, benché fosse stato già

considerato quale indipendente, l’Ufficio AI aveva determinato il reddito da

invalido sulla base dei dati salariali statistici.

Va al

riguardo rammentato che in merito alla possibilità di riesaminare il metodo di

calcolo da adottare per la determinazione del grado di invalidità di un

assicurato, va ricordato che esso non resta immutato, ma che ad ogni

revisione si deve accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato

se non fosse stato invalido. Il grado d'invalidità deve dunque

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 141 V 9

consid. 6; DTF 117 V 195).

Nel caso in

esame, come visto, l’aumento del salario e del fatturato societario

giustificano una rilevante modifica della situazione rispetto alle precedenti

decisioni, motivo per cui rettamente l’Ufficio AI nel determinare il reddito

con invalidità si è fondato sui dati salariali reali.

L’assicurato contesta di

sommare al salario gli utili della società in quanto dagli atti non risulta che

egli sia azionista della stessa e tantomeno di aver concretamente beneficiato

di tali utili, contestando l’affermazione fatta dall’ispettrice contenuta nell’inchiesta,

secondo la quale “è altresì verosimile ritenere che una delle ragioni per

cui non si sia giunti ancora alla distribuzione dei dividendi sia quella di

evitare l’imposizione fiscale”.

Va qui ricordato che secondo

la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di

fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante

influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati.

Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS per cui per la

distinzione tra attività dipendente e indipendente é determinante la condizione

economica e non giuridica (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono

considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e

della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società;

ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società

anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, dei figli o di

parenti stretti (STF I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1).

L’Alta

Considerandi

corte, nella STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010,

ha considerato quale indipendente un socio gerente di una Sagl che deteneva il

96% del capitale societario.

In questo

contesto il marginale 3028.2 delle CIGI, nel tenore valido dal 1°

gennaio 2015, prevede che “l'amministratore di una società anonima e il

gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati.

Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante

su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è

giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori

indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o

procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v.8C_898/2010).

In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è considerato

indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una notevole influenza

sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può basare soltanto

sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista unico egli ha

un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (8C_346/2012)”.

Nella STCA 32.2012.95 del

4.

febbraio 2013 questa Corte ha confermato l’operato dell’Ufficio AI di

addizionare al salario di un assicurato, dipendente e socio gerente

dell’azienda di famiglia, la quota parte (50%) dell’utile, la cui somma è stata

considerata quale reddito da invalido. Diverso è invece il caso esaminato nella

STCA 32.2013.23 dell’11 novembre 2013

in cui quale reddito da valido di un assicurato, anch’egli dipendente e socio

gerente della sua Sagl, l’amministrazione aveva preso in considerazione solo il

salario non risultando che l’interessato percepisse anche utili aziendali.

Ritornando al caso in

esame, in primo luogo occorre ricordare che già nell’ambito della procedura

relativa alle precedenti decisioni l’Ufficio AI aveva considerato l’assicurato

quale indipendente perché amministratore unico e persona con una

rilevante posizione in seno alla __________ (cfr.

inchiesta 17 maggio 2011 in doc. 66 inc. AI).

In merito al

ruolo dell’assicurato rivestito nella citata società, nell’ultima inchiesta l’incaricata

ha rilevato quanto segue:

" (…) L’assicurato ha dichiarato, in sede di inchiesta, di non detenere

il capitale societario, fatto che non convince poiché ha la piena

responsabilità della società ed è l’unico, stando a ciò che appare negli atti

economici e fiscali, a prendere le decisioni importanti in seno ad essa.

Non conosciamo gli azionisti, dato che le azioni non

sono state dichiarate e che l’assicurato, pur avendo indicato al signor __________

di detenere il capitale di maggioranza, al momento del colloquio non ha

confermato la dichiarazione resa in precedenza.

Che egli sia o meno proprietario del capitale, i

marginali 30128.1 e 3028.2 sottolineano come la posizione in seno alla società

(se “eserciti una notevole influenza sulla società”) sia determinante per

valutare l’assicurato come indipendente (nel senso assicurativo del termine).

È altresì verosimile ritenere che una delle ragioni

per cui non si sia giunti ancora alla distribuzione dei dividenti sia quella di

evitare l’imposizione fiscale.

Egli dispone nella dichiarazione fiscale personale

un debito nei confronti della società ed è chiaro che nessuna società “presta”

denaro a chi non ha un interesse diretto nella stessa.

Come evidenziano le dichiarazioni fiscali 2014 e

2015, ottenute brevi manu dall’UT persone fisiche, l’assicurato aveva

nel 2015 un debito nei confronti della __________ di fr. 85'890.--.

I vantaggi, infine, sono sempre stati attribuiti al

100% direttamente all’assicurato dato che questi non espone alcun titolo

azionario della società, mentre vi sono molti elementi, a livello fiscale, a

sostegno di una sua partecipazione azionaria. (…)” (pag. 509-510 inc.

AI)

In merito

alle osservazioni 30 aprile 2018 al progetto di decisione del 19 febbraio 2018

inoltrate dall’assicurato, in particolare che dal 5 aprile 2018 non era più

amministratore unico e di non essere proprietario ed azionista della società ma

suo frattello (doc. 156 inc. AI), con annotazioni 7 maggio 2018 l’ispettrice AI

aveva pertinentemente rilevato che:

" (…) Innanzitutto

il cambiamento della responsabilità della firma non cambia in alcun modo la

valutazione effettuata a suo tempo, trattandosi di un evento successivo e non

precedente rispetto agli elementi concreti presi in considerazione. È fatto

incontestabile, infatti, che l'assicurato abbia dimostrato di saper lavorare

oltre che gestire dal lato amministrativo più di una società, pertanto non si

tratta di informazioni che vadano a modificare gli esiti dell'istruttoria.

Per quel che concerne poi la dichiarazione del rappresentante che

il capitale della SA è del fratello dell'assicurato al 100%, resta una mera

dichiarazione dato che non ci è stato inviato alcun verbale del CdA.

Anche nel caso in cui ciò corrisponda al vero, innanzitutto

sorprende che l'informazione venga fornita ora, dopo l'inchiesta per

indipendenti e l'incontro presso gli uffici Al con l'ispettore signor __________.

Tuttavia, anche nel caso in cui ciò sia avvenuto nel lasso di tempo preso in

considerazione dalla valutazione (e dunque in passato e non pro futuro) è l'assicurato,

in qualità di dipendente della SA e oltremodo di amministratore, ad aver

lavorato in essa ed aver preso le decisioni strategicamente importanti, quelle

che hanno condotto, appunto, ai noti benefici aziendali. (…)” (pag. 591 inc.

AI)

Nondimeno

con ulteriori annotazioni del 4 luglio 2018 l’incaricata ha ribadito la

posizione determinante dell’assicurato nella società in parola:

" (…) Il rapporto dell`Ispettorato fiscale, oltre a riportare una

descrizione puntuale dell’attività in seno alla SA, individua l’assicurato come

rappresentante legale della stessa e principale “interlocutore”. Non l’operaio,

il signor __________ – amministratore unico da aprile 2018 – bensì l’assicurato

è l’evidente artefice del fatturato in continua crescita della società. È

sempre quest’ultimo che si è fatto carico delle decisioni strategiche nella

vendita di auto usate in diversi paesi esteri e al quale, in virtù del ruolo

assunto, vanno attribuiti salario e utili aziendali.

Nell’inchiesta indipendenti del 25.11.2011,

l’assicurato ha dichiarato di essere azionista di maggioranza, fatto che

peraltro non sorprende poiché a quel tempo era attivo nella SA e non più nella

ditta individuale __________ di __________ con lo stesso scopo sociale.

Anche qualora parte del capitale

della SA appartenesse a terzi – come sostiene l’Avv. RA 1 senza elementi

concreti a sostegno – il ruolo dell’assicurato nella SA è tale da giustificare

che solo a lui ne siano attribuiti gli utili, poiché interamente frutto delle

sue decisioni e del suo lavoro.” (Doc. IV/2 inc.

36.2018

)

Pertanto, in queste

circostanze va data completa adesione alla succitata inchiesta, motivo per cui,

secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (fra le tante cfr. DTF 139 V 218 consid.

5.

), l’assicurato riveste una rilevante posizione in seno

alla società, questo anche dopo il cambiamento, iscritto a RC il 5

aprile 2018, dell’amministratore unico. Rettamente l’amministrazione lo ha

considerato quale persona con attività indipendente.

Per quel che concerne i

salari, nel ricorso l’assicurato sostiene che, come risulta dal questionario

del datore di lavoro del 15 febbraio 2017, gli stessi sono compresivi anche dei

“bonus non per attività lavorativa” che non possono essere presi in

considerazione. A tal riguardo rettamente nelle citate annotazioni 4 luglio

2018.

l’ispettrice ha rilevato che tali bonus “non sono altro che salari, che

l’assicurato si è attribuito in virtù del ruolo di amministratore e per il lavoro

svolto in seno alla società”. Difatti questi bonus sono stati indicati

sotto il punto no. 5.3 “Reddito versato negli ultimi mesi” del citato questionario

(pag. 447 inc. AI) e vanno considerati quale reddito da attività lucrativa.

Ne consegue che, ricordato

come l’attuale attività di vendita di auto usate e accidentate svolta

dall’assicurato sia pienamente esigibile, rettamente l’Ufficio AI ha determinato

il reddito da invalido prendendo in considerazione i salari lordi aggiuntivi

degli utili aziendali risultanti dai dati contabili forniti dall’interessato

stesso e dalle notifiche di tassazione della __________ (sub doc. 131; cfr.

anche pag. 512 inc. AI).

Dal raffronto dei redditi

è risultato che nel 2013 l’assicurato presenta un grado d’invalidità del 20%

(fr. 91'979.-- reddito da valido; fr. 73'362.--- reddito da invalido) mentre

per gli anni 2014 (fr. 92'694.-- da valido; fr. 108'671.-- da invalido), 2015

(fr. 93’034.-- da valido; fr. 177’950.-- da invalido) e 2016 (fr. 93'663.- da

valido; fr. 190’318.-- da invalido) non sussiste alcuna invalidità.

L’inchiesta economica ha

pertanto dimostrato che egli, nonostante le affezioni invalidanti, è riuscito a

trasformare la sua attività in seno alla sua società, traendone dei benefici

economici tali da non giustificare più l’erogazione di una rendita.

Vista l’evoluzione in

crescendo sia del salario che degli utili societari, in particolare dal 2013

(cfr. a tale riguardo punto no. 6 dell’inchiesta economica pagg. 505/6 inc.

AI), è da ritenere verosimile che l’andamento positivo sia continuato oltre il

2016.

(al momento dell’inchiesta economica del 2018 l’ispettrice poteva contare

solo sui dati fiscali ed economici sino a 2016). Né del resto il ricorrente ha sostenuto

e tantomeno comprovato un’evoluzione negativa degli affari successivi al 2016.

In queste circostanze si

può concludere che il ricorrente, nonostante il danno alla salute, sia in grado

di conseguire anche dopo il 2016 e sino almeno al 2018 (per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata; DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2

con rinvii) dei redditi tali da non presentare un’invalidità di grado

pensionabile. A tal riguardo va fatta presente la STCA 32.2017.173+ 179

del 9 maggio 2011 relativa ad un assicurato il quale, nonostante

il danno alla salute di natura psichiatrica, aveva ottenuto degli ingenti

redditi tali da non causare un discapito di guadagno, avendo inoltre questa

Corte ritenuta data la capacità di conseguirli anche in futuro.

Dispositivo

Per questi motivi,

rettamente con la decisione contestata l’Ufficio AI ha soppresso il diritto

alla rendita.

2.3.6. Come visto al consid. 2.3.5, a

seguito dell’incremento del reddito da invalido, ciò che costituisce un motivo

di revisione ex art. 17 LPGA, dal 2013 l’assicurato non ha più diritto ad una

rendita d’invalidità.

Per quel che concerne gli

effetti temporali, l’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante

se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione

per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare,

impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

L’art.

77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le

autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare

immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione

del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento

dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di

grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità,

del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per

grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali

ed eventualmente economiche dell’assicurato.

La

norma relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata

sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso

di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse

abrogata (STFA I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).

Il marg. 5024 della

Circolare sull’invalidità e grande invalidità (CIGI), prevede:

" L’assicurato,

il suo rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la

prestazione (RCC 1987 pag. 519, 1986 pag. 664), devono segnalare immediatamente

all’ufficio AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il

diritto alle prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità

lavorativa e della capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni

consuete, delle condizioni personali o economiche; obbligo d’informare, art. 31

LPGA e art. 77 OAI;9C_245/2012)."

Inoltre va evidenziato che

“se l’assicurato non adempie l’obbligo d’informare, deve restituire

le prestazioni dell’AI indebitamente percepite (v. art. 7b cpv. 2 lett. b e c

LAI in combinato disposto con l’art. 25 cpv. 1 LPGA e art. 7b cpv. 3 LAI).

L’ufficio AI ordina la restituzione dell’importo indebitamente percepito (art.

3 OPGA)” (cfr. marg. 5026 CIGI).

Nel caso in esame, prima

della richiesta d’informazioni economiche dell’Ufficio AI datata 15 maggio 2017

(pag. 459 inc. AI) l’assicurato non aveva mai fornito tempestivamente e

spontaneamente all’amministrazione l’aumento dei salari presso la __________ e

degli utili aziendali della stessa, omettendo inoltre d’indicare l’eventuale retribuzione

presso la __________ della quale è amministratore unico dal 29 maggio 2017

(cfr. estratto RC informatizzato), contravvenendo quindi al suo obbligo

d’informazione. Tale obbligo risulta del resto essere indicato nella precedente

decisione, in cui, quale esempio di modifica delle condizioni personali ed

economiche obbligatoriamente da notificare risulta espressamente menzionato il “cambiamento

delle entrate e delle condizioni patrimoniali”.

Pertanto la retroattività

della soppressione per violazione dell’obbligo d’informazione va confermata.

Inoltre, questo TCA concorda con l’Ufficio AI di fissarla al 1° gennaio 2015

così come concluso dall’ispettrice (cfr. consid. 2.3.4).

2.4. Decisione 22 maggio 2018 di

restituzione (inc. 32.2018.102)

2.4.1. Secondo

l’art. 25 LPGA – applicabile in forza del combinato disposto degli articoli 2

LPGA e 1 LAI –, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).

Il capoverso 2 prevede che

il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

La restituzione delle

prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 e

DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti).

La restituzione non è

invece subordinata né a un motivo né a una decisione di riconsiderazione se le

prestazioni – indebitamente percepite – sono state versate in contrasto con

quanto stabilito da una decisione formale. In tal caso la restituzione segue

unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGA (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007

consid. 2.3.2 a cui rinviano le STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2

e 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.2). Per contro, il vincolo alle

condizioni della riconsiderazione o della revisione processuale torna attuale

se, trascorso un lasso di tempo corrispondente al termine per ricorrere contro

una decisione formale, l'amministrazione domanda la ripetizione di prestazioni

concesse mediante una decisione informale rimasta incontestata (DTF 129 V 110).

Infine,

la restituzione può essere dovuta anche a seguito di una revisione materiale di

una decisione ai sensi dell’art. 17 LPGA in base alla quale il versamento delle

prestazioni è risultato in seguito indebito (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2014,

art. 25 n.14 pag. 384). In questo caso, come visto al considerando precedente,

se il mancato adattamento delle prestazioni è riconducibile ad una violazione dell'obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI, allora

l’adattamento ha effetto ex tunc, ciò che è stato fatto con la decisione del 17

maggio 2018 ora confermata.

2.4.2. L’Ufficio

AI ha determinato l’ammontare delle rendite percepite indebitamente

dall’assicurato nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 maggio 2018 pari a complessivi

fr. 52'620.--, il cui calcolo risulta essere corretto. Né del resto al riguardo

il ricorrente ha fornito alcuna censura.

Di

conseguenza l’amministrazione ha rettamente fissato con la decisione 22 maggio

2018 l’importo chiesto in restituzione (cfr. art. 3 cpv. 1 OPGA).

2.5. In conclusione, visto quanto

sopra, le decisioni impugnate meritano conferma, mentre i ricorsi vanno respinti.

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono respinti.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti