32.2018.104
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24 gennaio 2019Italiano16 min
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n.
32.2018.104
BS/sc
Lugano
24 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 15 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1963, di
formazione meccanico con relativo attestato federale di capacità, con decisione
del 13 febbraio 2007 (preavvisata il 21 novembre 2006) è stato posto al
beneficio di una rendita intera con effetto dal 1° novembre 2002, diminuita a
mezza rendita dal 1° dicembre 2003 ed aumentata a rendita intera dal 1° marzo
2005 (doc. 80 inc. AI). Sulla base della documentazione medica raccolta, in
particolare la perizia reumatologica del 29 ottobre 2003 del dr. med. __________
(doc. 1 inc. Cassa malati) e quella psichiatrica del 12 gennaio 2005 e
complemento del 10 maggio 2005 a cura del dr. med. __________ (doc. 52 e 75
inc. AI), l’assicurato ha presentato i seguenti periodi incapacità lavorativa:
" (…) Dalla
documentazione medica acquisita agli atti risulta che per l’affezione
infortunistica, il danno alla salute, di cui lei è portatore, le ha comportato
Fatti
i seguenti periodi di incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno, ossia:
100% dal 01.11.2001 (ricaduta dell’infortunio del 19.08.1997) al
31.03.2003
100% dal 28.05.2003 al 31.08.2003
100% dal 19.08.2005 (nuovo evento infortunistico) al 19.02.2006.
Parallelamente a tali periodi di incapacità e a tali percentuali è
presente un’affezione psichiatrica che secondo quanto reputato dal Dr. __________
mediante il proprio apprezzamento specialistico datato 1012.2004, ha
compromesso inizialmente, dal 01.10.2002, nella misura del 50% la sua capacità lavorativa
nell’abituale attività, per poi invalidarla totalmente a contare dal
01.12.2004.
Ciò nonostante il perito ha ritenuto corretto considerarla dal
01.10.2002, in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate
dal danno alla salute, abile nella misura del 50%.
Tuttavia confrontando il guadagno che lei avrebbe potuto
conseguire senza il danno alla salute, ossia Fr. 91'000 annui, con quello che
può raggiungere in attività adatte lavorando al 50%, vale a dire Fr. 27'458
all’anno, si ottiene un grado d’invalidità massimo pari al 70%.” (pag. 158 inc.
AI)
1.2. A seguito della revisione
della rendita avviata d’ufficio nel settembre 2010, con comunicazione del 9
novembre 2010 l’Ufficio AI, sulla base dei rapporti dei medici curanti, ha
confermato la rendita (doc. 98 inc. AI). In tale ambito con rapporto 2 novembre
2010 lo psichiatra curante aveva informato l’amministrazione che l’assicurato
aveva “intrapreso un percorso socio-riabilitativo occasionale” (pag. 180
inc. AI), definito dall’interessato stesso quale “tuttofare amministrativo”
nel questionario per la revisione compilato il 2 novembre 2010 (pag. 178 inc.
AI).
1.3. A seguito di due segnalazioni
anonime del 14 marzo 2016 e del 20 maggio 2016 – in cui si sosteneva che
l’assicurato aveva svolto rispettivamente svolgeva attività quali pittura di
stabili, cambio cucine, traslochi ed altri lavori (doc. 108 e 109 inc. AI) –
l’Ufficio AI ha richiamato i relativi estratti-conto individuali dai quali è
risultata una regolare annuale attività indipendente dal 2009 (doc. 2 e doc. 7
inc. LAINF) mai segnalata dall’interessato.
1.4. L’Ufficio AI ha pertanto
deciso di svolgere un accertamento professionale (presso la ditta __________) volto
ad acclarare se la capacità di lavoro effettiva dell’assicurato quale “coordinatore
e lavori e manutenzione” sia adeguata ai limiti funzionali emersi dalle perizie
(cfr. la convenzione per un lavoro a titolo di prova del 9 gennaio 2017, la
comunicazione del 21 febbraio 2017, nonché la decisione 27 febbraio 2017 ed il
punto no. 4a dell’annotazione riassuntiva dell’incarto del 7 maggio 2018, doc.
129, 138, 139, 141 e 166 inc. AI).
L’accertamento si è
concluso col rilevare un rendimento effettivo inferiore alla capacità
lavorativa medico-teorica (cfr. rapporti di chiusura del 28 febbraio 2017 e
dell’8 marzo 2017 del Servizio d’integrazione professionale; doc. 140 e 143
inc. AI).
Non convinto degli esiti
del succitato accertamento [cfr. annotazione riassuntiva datata 7 maggio 2018
dell’incarto: “Restando il sospetto che l’assicurato presentasse delle
risorse molto maggiori e meglio fruibili nel mercato equilibrato del lavoro di
quelle indicate (nei succitati due rapporti del Servizio IP, n.d.r.); pag.
357 inc. AI], l’Ufficio AI ha ordinato una sorveglianza dell’assicurato della
durata di 11 giorni nel periodo 23 febbraio 2017 – 25 aprile 2017 (cfr.
rapporto di sorveglianza del 3 maggio 2017 e relativo DVD d’osservazione di cui
ai doc. 9-9/1-5 dell’inc. AI/sezione LFA).
Facendo riferimento alle divergenze
tra gli accertamenti investigativi e quelli professionali, durante l’incontro
con l’assicurato, datato 13 aprile 2018, l’Ufficio AI lo ha informato
dell’avvenuto pedinamento nonché dell’intenzione di sospendere in via
provvisoria la rendita (cfr. i relativi verbali di cui ai doc. 161 e 162 inc.
AI).
In data 2 maggio 2018
l’assicurato ha inoltrato le proprie osservazioni riguardo alla sorveglianza
effettuata (doc. 165 inc. AI).
1.5. Con decisione 15 maggio 2018
l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale la rendita dal 31 maggio 2018, osservando
in particolare che:
" (…) Si
rimarca in particolare che a mente della scrivente amministrazione il materiale
relativo al pedinamento, così come le dichiarazioni rese a verbale il 13 aprile
2018, lasciano presagire una minor incisività dei suoi limiti funzionali e, di
riflesso, una sua capacità al guadagno maggiore di quella sin qui nota.
In considerazione di ciò, la scrivente amministrazione ribadisce –
così come già indicato in occasione della seconda parte dell’incontro del 13
aprile 2018 (colloquio debitamente verbalizzato ed effettuato a garanzia del
suo diritto di essere sentito) – che gli elementi sin qui raccolti lasciano
presupporre che le prestazioni correnti siano state versate senza valido titolo
giuridico.
Per tale ragione, lo scrivente Ufficio AI – sino al termine
degli ulteriori accertamenti medici (compatibilità tra l’attività prestata
e le inabilità lavorative in attività abituale di meccanico e adeguate) ed
economici (remunerazioni ottenute o che avrebbero potuto essere richieste
in virtù dell’obbligo di ridurre il danno) da effettuarsi – ritiene
adempiuti i presupposti per procedere alla sospensione provvisionale della
rendita sino ad ora corrisposta (art. 55 cpv. 1 LPGA e 56 della Legge
federale sulla procedura amministrativa).
Al riguardo, nulla muta alla presente valutazione quanto da lei
indicato nelle osservazioni 2 maggio 2018; scritto contenente contestazioni
di carattere puramente soggettivo che non sono idonee a mettere in discussione
gli indizi seri e concreti raccolti dall’UAI.” (pag. 362 inc. AI)
Nel contempo
l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.6. Contro la succitata decisione
l’assicurato ha inoltrato tempestivo ricorso. In sostanza, contestando di non
aver mai sottaciuto nulla all’amministrazione ed elencando inoltre le sue
problematiche di salute, evidenzia che le mansioni svolte sono conformi alla
sue limitazioni fisiche.
1.7. Con la risposta di causa, l’amministrazione
chiede la reiezione del ricorso. Ricapitolando la fattispecie, ribadisce date
le condizioni per sospendere in via cautelare la rendita e questo per i
seguenti motivi:
" (…) Nel
merito delle critiche mosse, la scrivente amministrazione – considerando
di aver raccolto indizi seri e concreti lascianti presagire una capacità di
guadagno dell’assicurato maggiore di quella sin qui nota e di aver
sufficientemente dimostrato la violazione colpevole dell’obbligo di informare
dello stesso – tiene a rimarcare di ritenere di aver sia fondatamente emesso
la decisione in questa sede impugnata che di essere in possesso di un interesse
pubblico preponderante al non versamento delle prestazioni sino al termine
della pendente revisione d’ufficio.
Al riguardo, si segnala che la documentazione prodotta con il
ricorso sarà debitamente esaminata nel contesto degli accertamenti medici (cfr.
al riguardo la valutazione 4 giugno 2018 del Dr. med. __________ del SMR; doc.
174 incarto AI) ed economici di merito che saranno esperiti.
Giova infatti ricordare che le risultanze di una sorveglianza non
costituiscono di per sè una base sicura per accertare lo stato di salute e la
capacità lavorativa dell’assicurato. Queste possono essere tutt’al più fornire
degli indizi oppure costituire la base per formulare dei sospetti.
Soltanto l’esame da parte di un medico della documentazione
riguardante la sorveglianza, permette di fornire sicure conoscenze dei fatti
pertinenti (DTF 137 I 327 consid. 7.1).
Circa i redditi effettivamente conseguiti dall’assicurato, l’UAI
tiene a rilevare che in un caso come quello in disamina è preponderantemente verosimile
che possa fare stato un reddito da invalido statistico. Al riguardo si rammenta
che giusta l’art. 7 LAI vi è l’obbligo dell’interessato di ovviare –
intraprendendo tutto quanto si ragionevolmente esigibile (se necessario
intraprendendo una nuova professione; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate) – alle conseguenze del discapito economico cagionato dai danno alla
salute DTF 122 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti
Considerandi
ivi citati).” (doc. IV)
1.8
Il 12 luglio 2018
l’assicurato ha inoltrato delle osservazioni (VI), seguite da una presa di
posizione del 20 luglio 2018 da parte dell’Ufficio AI dove, fra l’altro,
informa di aver ritenuto necessario l’espletamento di una perizia
pluridisciplinare (VII).
considerato in diritto
2.1
Oggetto del contendere è
sapere se la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha sospeso in via
provvisionale il diritto alla rendita intera con effetto dal 31 maggio 2018, è
conforme o meno alla legislazione federale.
2.2
L'art. 1 cpv. 1 LAI
stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili
all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre
che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Secondo l’art. 55 cpv. 1
LPGA le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono
fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).
L’amministrazione può
ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento
cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (avente il seguente tenore:
“Dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presidente o il
giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri
provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente
interessi minacciati”) (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pagg. 33-34; STF 9C_463/2009 dell’8 luglio
2009.
consid. 1; DTF 121 V 112 pagg. 115-116; Müller, Das Verwaltungsverfahren
in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, note marginali 2323 – 2340, pagg.
453-456 e riferimenti).
Secondo
dottrina e giurisprudenza (riassunti in Müller, op. cit., note marginali 2336 -
2339, pagg. 455-456), l’amministrazione può ordinare misure cautelari se
sussiste un’urgenza di mettere subito in atto il provvedimento preso, se
rispetta il principio della proporzionalità (ponderazione degli interessi) e se
è giustificato dal probabile esito della procedura principale.
Nel caso di una decisione
cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e il provvedimento deve
essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e Müller, op.
cit., note marginali 2378 – 2382, pagg. 463-464 e riferimenti).
Nella fattispecie concreta,
prima dell’emanazione della querelata decisione, il diritto di essere sentito è
stato rispettato (cfr. consid. 1.4).
Inoltre, siccome la
decisione impugnata con cui l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale il
diritto alla rendita intera non configura una decisione finale, l’art. 57a LAI
che regola la procedura del preavviso non è applicabile (Müller, op. cit., §
29, note marginali 2078-2093, pagg. 411-412). Pertanto, correttamente
l’amministrazione ha emesso la presente pronunzia, senza precederla da un
preavviso.
2.3
Analogamente ai casi in cui è
stato ritirato l’effetto sospensivo e a quelli in cui sono state ordinate delle
misure provvisionali, per decidere se un provvedimento cautelare è o meno
giustificato occorre procedere a una ponderazione degli interessi. In questo
senso, occorre esaminare se i motivi a favore di un’immediata interruzione
delle prestazioni sono più importanti rispetto a quelli che possono essere
addotti a favore della soluzione contraria. Così come stabilito dalla
giurisprudenza sviluppata in materia di ritiro dell’effetto sospensivo del
ricorso secondo l’art. 55 PA e v.art. 97 cpv. 2 LAVS, come pure in materia di
pronuncia di misure provvisionali giusta l’art. 56 PA, l’autorità dispone di un
certo margine d’apprezzamento. In generale, essa fonderà la propria decisione
in base ai fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza
procedere a ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo.
Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a
un’immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive
chiare circa l'esito finale della vertenza principale; non deve tuttavia
sussistere alcun dubbio al riguardo (cfr. DTF 124 V 88 consid. 6a, 117 V
191.
consid. 2b, come pure SVR 2001 KV Nr. 12 p. 31 e RAMI 1994 K 952 consid.
3a).
Siccome nella procedura di
revisione incombe all’amministrazione l’onere di provare l’esistenza di una
modifica oppure di un fatto nuovo, giustificanti la soppressione di una
prestazione, l’Alta Corte federale ha dimostrato cautela nell’approvare la
sospensione cautelare di prestazioni, decisa durante una procedura
d’accertamento ancora in corso (cfr. B. Kobel, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.],
Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2a
ed. 2009, n. 34 ad § 17).
In effetti, come riportato
nella STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016 (consid. 2.4), in una sentenza U 238/06
del 30 marzo 2007 consid. 3.2, concernente una fattispecie in cui un
assicuratore LAINF, fondandosi sulle risultanze di una videosorveglianza da
parte di un detective privato e della relativa interpretazione medica ordinate
dall’assicuratore RC, aveva deciso segnatamente di sospendere il versamento
della rendita d’invalidità in vigore, nell’attesa di conoscere gli esiti di una
perizia da esso disposta, il Tribunale federale ha giudicato trattarsi di una
sospensione provvisoria delle prestazioni durante l’istruttoria. Secondo l’Alta
Corte, dalla videosorveglianza e dalla valutazione medica emergevano certamente
elementi a favore della fondatezza della sospensione delle prestazioni.
Tuttavia, l’assicuratore stesso aveva ritenuto necessari ulteriori
accertamenti, ciò a dimostrazione del fatto che i presupposti per procedere a
una sospensione delle prestazioni non erano ancora adempiuti con il necessario
grado di verosimiglianza.
Il TF ha quindi
ritenuto che l’interesse dell’assicurato a continuare a beneficiare della
rendita era preponderante rispetto a quello dell’assicuratore LAINF a
sospenderne immediatamente il versamento, di modo che quest’ultimo è stato
condannato a proseguire con il pagamento della prestazione in questione (sottolineatura
del redattore; in questo senso, si vedano pure la STF U 104/06 del 16 agosto
2007.
consid. 4.5 e 4.6, la sentenza IV.2008.00379 del 30 giugno 2008 del
Tribunale delle assicurazione del Canton Zurigo, riguardante una sospensione
cautelare della rendita decisa dall’Ufficio AI nell’attesa di conoscere l’esito
di un procedimento penale per truffa, nonché la STCA 35.2014.77 del 13 aprile
2016.
consid. 2.16.).
2.4
Nella fattispecie concreta, con
riferimento alla giurisprudenza di cui al precedente considerando, questo TCA
rileva come non possa essere confermata la sospensione cautelare della rendita
decisa dall’Ufficio AI durante la procedura di accertamento.
L’amministrazione ritiene invece,
sulla base del rapporto della videosorveglianza, che l’assicurato
effettivamente presenti una residua capacità lavorativa maggiore di quella
accertata nell’ambito della decisione del 13 febbraio 2007 e di quella risultante
dal recente accertamento professionale e che vi sia un interesse pubblico
preponderante alla sospensione delle prestazioni sino al termine della pendente
procedura di revisione d’ufficio.
Ora, è la stessa amministrazione
a ricordare che le risultanze di un’accurata sorveglianza, unitamente a un
rapporto medico allestito in base agli atti, possono di principio costituire
una base sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla
capacità lavorativa della persona assicurata (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7.1 e
riferimenti), mentre nel caso in esame non vi è alcun rapporto medico di
conferma.
Va
altresì ricordato che un rapporto di sorveglianza non costituisce di per sé una
base sicura per l’accertamento della fattispecie. Esso può tutt’al più fornire
degli indizi oppure costituire la base per formulare dei sospetti. In
quest’ottica, soltanto la valutazione medica della documentazione relativa alla
videosorveglianza, può fornire sicure conoscenze della fattispecie (cfr. STF
8C_132/2018 del 27 giugno 2018 consid. 2.2.1 e la STCA 32.2017.143 e
32.2018
-40 del 7 maggio 2018, consid. 2.5).
A
titolo informativo – e qualora ciò dovesse avere delle ripercussioni per la
valutazione della fattispecie – si rileva che la base legale per la sorveglianza
degli assicurati (cfr. modifica del 16 marzo 2018 della LPGA; FF 2018 1231 ss.)
è stata accolta dalla maggioranza del popolo nella votazione del 25 novembre
2018, con probabile entrata in vigore prima del 2020 (in tal senso le
dichiarazioni rese dal Consigliere federale Berset alla conferenza stampa del
25.
novembre 2018 cfr. ad esempio https://www.swissinfo.ch/ita/sorveglianza-assicurati--entrata-in-vigore-possibile-prima-di-2020/44570744).
Va
infine evidenziato che in data 19 luglio 2018 l’Ufficio AI ha disposto una
perizia pluridisciplinare volta ad approfondire lo stato di salute
dell’assicurato dal 2008 (doc. VIII/1).
In
queste circostanze, con riferimento alla citata sentenza U 238/06, non si può
affermare che il probabile esito degli accertamenti ancora da svolgere possa
giustificare la soppressione della rendita, motivo per cui l’interesse
dell’assicurato a continuare a beneficiare della rendita è preponderante rispetto
a quello dell`Ufficio AI di sospendere immediatamente il versamento e di
continuare a versare le prestazioni.
Venendo quindi a mancare
un requisito per l’emissione in via cautelare della decisione impugnata, la
stessa va annullata e l’amministrazione è condannata a ripristinare il
pagamento della rendita dal momento in cui è stato sospeso
Ne consegue che il ricorso
è accolto.
2.5
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ Il
diritto di RI 1 alla rendita intera è ripristinato dal 1° giugno 2018.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti