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Decisione

32.2018.104

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 gennaio 2019Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti periodi di incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno, ossia:

100% dal 01.11.2001 (ricaduta dell’infortunio del 19.08.1997) al

31.03.2003

100% dal 28.05.2003 al 31.08.2003

100% dal 19.08.2005 (nuovo evento infortunistico) al 19.02.2006.

Parallelamente a tali periodi di incapacità e a tali percentuali è

presente un’affezione psichiatrica che secondo quanto reputato dal Dr. __________

mediante il proprio apprezzamento specialistico datato 1012.2004, ha

compromesso inizialmente, dal 01.10.2002, nella misura del 50% la sua capacità lavorativa

nell’abituale attività, per poi invalidarla totalmente a contare dal

01.12.2004.

Ciò nonostante il perito ha ritenuto corretto considerarla dal

01.10.2002, in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate

dal danno alla salute, abile nella misura del 50%.

Tuttavia confrontando il guadagno che lei avrebbe potuto

conseguire senza il danno alla salute, ossia Fr. 91'000 annui, con quello che

può raggiungere in attività adatte lavorando al 50%, vale a dire Fr. 27'458

all’anno, si ottiene un grado d’invalidità massimo pari al 70%.” (pag. 158 inc.

AI)

1.2. A seguito della revisione

della rendita avviata d’ufficio nel settembre 2010, con comunicazione del 9

novembre 2010 l’Ufficio AI, sulla base dei rapporti dei medici curanti, ha

confermato la rendita (doc. 98 inc. AI). In tale ambito con rapporto 2 novembre

2010 lo psichiatra curante aveva informato l’amministrazione che l’assicurato

aveva “intrapreso un percorso socio-riabilitativo occasionale” (pag. 180

inc. AI), definito dall’interessato stesso quale “tuttofare amministrativo”

nel questionario per la revisione compilato il 2 novembre 2010 (pag. 178 inc.

AI).

1.3. A seguito di due segnalazioni

anonime del 14 marzo 2016 e del 20 maggio 2016 – in cui si sosteneva che

l’assicurato aveva svolto rispettivamente svolgeva attività quali pittura di

stabili, cambio cucine, traslochi ed altri lavori (doc. 108 e 109 inc. AI) –

l’Ufficio AI ha richiamato i relativi estratti-conto individuali dai quali è

risultata una regolare annuale attività indipendente dal 2009 (doc. 2 e doc. 7

inc. LAINF) mai segnalata dall’interessato.

1.4. L’Ufficio AI ha pertanto

deciso di svolgere un accertamento professionale (presso la ditta __________) volto

ad acclarare se la capacità di lavoro effettiva dell’assicurato quale “coordinatore

e lavori e manutenzione” sia adeguata ai limiti funzionali emersi dalle perizie

(cfr. la convenzione per un lavoro a titolo di prova del 9 gennaio 2017, la

comunicazione del 21 febbraio 2017, nonché la decisione 27 febbraio 2017 ed il

punto no. 4a dell’annotazione riassuntiva dell’incarto del 7 maggio 2018, doc.

129, 138, 139, 141 e 166 inc. AI).

L’accertamento si è

concluso col rilevare un rendimento effettivo inferiore alla capacità

lavorativa medico-teorica (cfr. rapporti di chiusura del 28 febbraio 2017 e

dell’8 marzo 2017 del Servizio d’integrazione professionale; doc. 140 e 143

inc. AI).

Non convinto degli esiti

del succitato accertamento [cfr. annotazione riassuntiva datata 7 maggio 2018

dell’incarto: “Restando il sospetto che l’assicurato presentasse delle

risorse molto maggiori e meglio fruibili nel mercato equilibrato del lavoro di

quelle indicate (nei succitati due rapporti del Servizio IP, n.d.r.); pag.

357 inc. AI], l’Ufficio AI ha ordinato una sorveglianza dell’assicurato della

durata di 11 giorni nel periodo 23 febbraio 2017 – 25 aprile 2017 (cfr.

rapporto di sorveglianza del 3 maggio 2017 e relativo DVD d’osservazione di cui

ai doc. 9-9/1-5 dell’inc. AI/sezione LFA).

Facendo riferimento alle divergenze

tra gli accertamenti investigativi e quelli professionali, durante l’incontro

con l’assicurato, datato 13 aprile 2018, l’Ufficio AI lo ha informato

dell’avvenuto pedinamento nonché dell’intenzione di sospendere in via

provvisoria la rendita (cfr. i relativi verbali di cui ai doc. 161 e 162 inc.

AI).

In data 2 maggio 2018

l’assicurato ha inoltrato le proprie osservazioni riguardo alla sorveglianza

effettuata (doc. 165 inc. AI).

1.5. Con decisione 15 maggio 2018

l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale la rendita dal 31 maggio 2018, osservando

in particolare che:

" (…) Si

rimarca in particolare che a mente della scrivente amministrazione il materiale

relativo al pedinamento, così come le dichiarazioni rese a verbale il 13 aprile

2018, lasciano presagire una minor incisività dei suoi limiti funzionali e, di

riflesso, una sua capacità al guadagno maggiore di quella sin qui nota.

In considerazione di ciò, la scrivente amministrazione ribadisce –

così come già indicato in occasione della seconda parte dell’incontro del 13

aprile 2018 (colloquio debitamente verbalizzato ed effettuato a garanzia del

suo diritto di essere sentito) – che gli elementi sin qui raccolti lasciano

presupporre che le prestazioni correnti siano state versate senza valido titolo

giuridico.

Per tale ragione, lo scrivente Ufficio AI – sino al termine

degli ulteriori accertamenti medici (compatibilità tra l’attività prestata

e le inabilità lavorative in attività abituale di meccanico e adeguate) ed

economici (remunerazioni ottenute o che avrebbero potuto essere richieste

in virtù dell’obbligo di ridurre il danno) da effettuarsi – ritiene

adempiuti i presupposti per procedere alla sospensione provvisionale della

rendita sino ad ora corrisposta (art. 55 cpv. 1 LPGA e 56 della Legge

federale sulla procedura amministrativa).

Al riguardo, nulla muta alla presente valutazione quanto da lei

indicato nelle osservazioni 2 maggio 2018; scritto contenente contestazioni

di carattere puramente soggettivo che non sono idonee a mettere in discussione

gli indizi seri e concreti raccolti dall’UAI.” (pag. 362 inc. AI)

Nel contempo

l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

1.6. Contro la succitata decisione

l’assicurato ha inoltrato tempestivo ricorso. In sostanza, contestando di non

aver mai sottaciuto nulla all’amministrazione ed elencando inoltre le sue

problematiche di salute, evidenzia che le mansioni svolte sono conformi alla

sue limitazioni fisiche.

1.7. Con la risposta di causa, l’amministrazione

chiede la reiezione del ricorso. Ricapitolando la fattispecie, ribadisce date

le condizioni per sospendere in via cautelare la rendita e questo per i

seguenti motivi:

" (…) Nel

merito delle critiche mosse, la scrivente amministrazione – considerando

di aver raccolto indizi seri e concreti lascianti presagire una capacità di

guadagno dell’assicurato maggiore di quella sin qui nota e di aver

sufficientemente dimostrato la violazione colpevole dell’obbligo di informare

dello stesso – tiene a rimarcare di ritenere di aver sia fondatamente emesso

la decisione in questa sede impugnata che di essere in possesso di un interesse

pubblico preponderante al non versamento delle prestazioni sino al termine

della pendente revisione d’ufficio.

Al riguardo, si segnala che la documentazione prodotta con il

ricorso sarà debitamente esaminata nel contesto degli accertamenti medici (cfr.

al riguardo la valutazione 4 giugno 2018 del Dr. med. __________ del SMR; doc.

174 incarto AI) ed economici di merito che saranno esperiti.

Giova infatti ricordare che le risultanze di una sorveglianza non

costituiscono di per sè una base sicura per accertare lo stato di salute e la

capacità lavorativa dell’assicurato. Queste possono essere tutt’al più fornire

degli indizi oppure costituire la base per formulare dei sospetti.

Soltanto l’esame da parte di un medico della documentazione

riguardante la sorveglianza, permette di fornire sicure conoscenze dei fatti

pertinenti (DTF 137 I 327 consid. 7.1).

Circa i redditi effettivamente conseguiti dall’assicurato, l’UAI

tiene a rilevare che in un caso come quello in disamina è preponderantemente verosimile

che possa fare stato un reddito da invalido statistico. Al riguardo si rammenta

che giusta l’art. 7 LAI vi è l’obbligo dell’interessato di ovviare –

intraprendendo tutto quanto si ragionevolmente esigibile (se necessario

intraprendendo una nuova professione; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate) – alle conseguenze del discapito economico cagionato dai danno alla

salute DTF 122 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti

Considerandi

ivi citati).” (doc. IV)

1.8

Il 12 luglio 2018

l’assicurato ha inoltrato delle osservazioni (VI), seguite da una presa di

posizione del 20 luglio 2018 da parte dell’Ufficio AI dove, fra l’altro,

informa di aver ritenuto necessario l’espletamento di una perizia

pluridisciplinare (VII).

considerato in diritto

2.1

Oggetto del contendere è

sapere se la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha sospeso in via

provvisionale il diritto alla rendita intera con effetto dal 31 maggio 2018, è

conforme o meno alla legislazione federale.

2.2

L'art. 1 cpv. 1 LAI

stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili

all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre

che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

Secondo l’art. 55 cpv. 1

LPGA le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono

fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale

del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).

L’amministrazione può

ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento

cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (avente il seguente tenore:

“Dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presidente o il

giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri

provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente

interessi minacciati”) (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pagg. 33-34; STF 9C_463/2009 dell’8 luglio

2009.

consid. 1; DTF 121 V 112 pagg. 115-116; Müller, Das Verwaltungsverfahren

in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, note marginali 2323 – 2340, pagg.

453-456 e riferimenti).

Secondo

dottrina e giurisprudenza (riassunti in Müller, op. cit., note marginali 2336 -

2339, pagg. 455-456), l’amministrazione può ordinare misure cautelari se

sussiste un’urgenza di mettere subito in atto il provvedimento preso, se

rispetta il principio della proporzionalità (ponderazione degli interessi) e se

è giustificato dal probabile esito della procedura principale.

Nel caso di una decisione

cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e il provvedimento deve

essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e Müller, op.

cit., note marginali 2378 – 2382, pagg. 463-464 e riferimenti).

Nella fattispecie concreta,

prima dell’emanazione della querelata decisione, il diritto di essere sentito è

stato rispettato (cfr. consid. 1.4).

Inoltre, siccome la

decisione impugnata con cui l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale il

diritto alla rendita intera non configura una decisione finale, l’art. 57a LAI

che regola la procedura del preavviso non è applicabile (Müller, op. cit., §

29, note marginali 2078-2093, pagg. 411-412). Pertanto, correttamente

l’amministrazione ha emesso la presente pronunzia, senza precederla da un

preavviso.

2.3

Analogamente ai casi in cui è

stato ritirato l’effetto sospensivo e a quelli in cui sono state ordinate delle

misure provvisionali, per decidere se un provvedimento cautelare è o meno

giustificato occorre procedere a una ponderazione degli interessi. In questo

senso, occorre esaminare se i motivi a favore di un’immediata interruzione

delle prestazioni sono più importanti rispetto a quelli che possono essere

addotti a favore della soluzione contraria. Così come stabilito dalla

giurisprudenza sviluppata in materia di ritiro dell’effetto sospensivo del

ricorso secondo l’art. 55 PA e v.art. 97 cpv. 2 LAVS, come pure in materia di

pronuncia di misure provvisionali giusta l’art. 56 PA, l’autorità dispone di un

certo margine d’apprezzamento. In generale, essa fonderà la propria decisione

in base ai fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza

procedere a ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo.

Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a

un’immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive

chiare circa l'esito finale della vertenza principale; non deve tuttavia

sussistere alcun dubbio al riguardo (cfr. DTF 124 V 88 consid. 6a, 117 V

191.

consid. 2b, come pure SVR 2001 KV Nr. 12 p. 31 e RAMI 1994 K 952 consid.

3a).

Siccome nella procedura di

revisione incombe all’amministrazione l’onere di provare l’esistenza di una

modifica oppure di un fatto nuovo, giustificanti la soppressione di una

prestazione, l’Alta Corte federale ha dimostrato cautela nell’approvare la

sospensione cautelare di prestazioni, decisa durante una procedura

d’accertamento ancora in corso (cfr. B. Kobel, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.],

Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2a

ed. 2009, n. 34 ad § 17).

In effetti, come riportato

nella STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016 (consid. 2.4), in una sentenza U 238/06

del 30 marzo 2007 consid. 3.2, concernente una fattispecie in cui un

assicuratore LAINF, fondandosi sulle risultanze di una videosorveglianza da

parte di un detective privato e della relativa interpretazione medica ordinate

dall’assicuratore RC, aveva deciso segnatamente di sospendere il versamento

della rendita d’invalidità in vigore, nell’attesa di conoscere gli esiti di una

perizia da esso disposta, il Tribunale federale ha giudicato trattarsi di una

sospensione provvisoria delle prestazioni durante l’istruttoria. Secondo l’Alta

Corte, dalla videosorveglianza e dalla valutazione medica emergevano certamente

elementi a favore della fondatezza della sospensione delle prestazioni.

Tuttavia, l’assicuratore stesso aveva ritenuto necessari ulteriori

accertamenti, ciò a dimostrazione del fatto che i presupposti per procedere a

una sospensione delle prestazioni non erano ancora adempiuti con il necessario

grado di verosimiglianza.

Il TF ha quindi

ritenuto che l’interesse dell’assicurato a continuare a beneficiare della

rendita era preponderante rispetto a quello dell’assicuratore LAINF a

sospenderne immediatamente il versamento, di modo che quest’ultimo è stato

condannato a proseguire con il pagamento della prestazione in questione (sottolineatura

del redattore; in questo senso, si vedano pure la STF U 104/06 del 16 agosto

2007.

consid. 4.5 e 4.6, la sentenza IV.2008.00379 del 30 giugno 2008 del

Tribunale delle assicurazione del Canton Zurigo, riguardante una sospensione

cautelare della rendita decisa dall’Ufficio AI nell’attesa di conoscere l’esito

di un procedimento penale per truffa, nonché la STCA 35.2014.77 del 13 aprile

2016.

consid. 2.16.).

2.4

Nella fattispecie concreta, con

riferimento alla giurisprudenza di cui al precedente considerando, questo TCA

rileva come non possa essere confermata la sospensione cautelare della rendita

decisa dall’Ufficio AI durante la procedura di accertamento.

L’amministrazione ritiene invece,

sulla base del rapporto della videosorveglianza, che l’assicurato

effettivamente presenti una residua capacità lavorativa maggiore di quella

accertata nell’ambito della decisione del 13 febbraio 2007 e di quella risultante

dal recente accertamento professionale e che vi sia un interesse pubblico

preponderante alla sospensione delle prestazioni sino al termine della pendente

procedura di revisione d’ufficio.

Ora, è la stessa amministrazione

a ricordare che le risultanze di un’accurata sorveglianza, unitamente a un

rapporto medico allestito in base agli atti, possono di principio costituire

una base sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla

capacità lavorativa della persona assicurata (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7.1 e

riferimenti), mentre nel caso in esame non vi è alcun rapporto medico di

conferma.

Va

altresì ricordato che un rapporto di sorveglianza non costituisce di per sé una

base sicura per l’accertamento della fattispecie. Esso può tutt’al più fornire

degli indizi oppure costituire la base per formulare dei sospetti. In

quest’ottica, soltanto la valutazione medica della documentazione relativa alla

videosorveglianza, può fornire sicure conoscenze della fattispecie (cfr. STF

8C_132/2018 del 27 giugno 2018 consid. 2.2.1 e la STCA 32.2017.143 e

32.2018

-40 del 7 maggio 2018, consid. 2.5).

A

titolo informativo – e qualora ciò dovesse avere delle ripercussioni per la

valutazione della fattispecie – si rileva che la base legale per la sorveglianza

degli assicurati (cfr. modifica del 16 marzo 2018 della LPGA; FF 2018 1231 ss.)

è stata accolta dalla maggioranza del popolo nella votazione del 25 novembre

2018, con probabile entrata in vigore prima del 2020 (in tal senso le

dichiarazioni rese dal Consigliere federale Berset alla conferenza stampa del

25.

novembre 2018 cfr. ad esempio https://www.swissinfo.ch/ita/sorveglianza-assicurati--entrata-in-vigore-possibile-prima-di-2020/44570744).

Va

infine evidenziato che in data 19 luglio 2018 l’Ufficio AI ha disposto una

perizia pluridisciplinare volta ad approfondire lo stato di salute

dell’assicurato dal 2008 (doc. VIII/1).

In

queste circostanze, con riferimento alla citata sentenza U 238/06, non si può

affermare che il probabile esito degli accertamenti ancora da svolgere possa

giustificare la soppressione della rendita, motivo per cui l’interesse

dell’assicurato a continuare a beneficiare della rendita è preponderante rispetto

a quello dell`Ufficio AI di sospendere immediatamente il versamento e di

continuare a versare le prestazioni.

Venendo quindi a mancare

un requisito per l’emissione in via cautelare della decisione impugnata, la

stessa va annullata e l’amministrazione è condannata a ripristinare il

pagamento della rendita dal momento in cui è stato sospeso

Ne consegue che il ricorso

è accolto.

2.5

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Il

diritto di RI 1 alla rendita intera è ripristinato dal 1° giugno 2018.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti