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32.2018.106

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 dicembre 2018Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato

occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989

pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che

consentono il cambiamento frequente di posizione (sentenza I 418/06 del 24

settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre

la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).“ (STCA 35.2016.109 del 22 maggio 2017, consid. 2.3.5).

Del resto, gli

impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si

tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche

solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato

in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA

35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA 35.2017.109 del 13

giugno 2018, consid. 2.3.5, STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid.

2.6, STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017, consid. 2.6; STCA 35.1998.63 del

23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con

pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

L'esigibilità indicata dal medico fiduciario risulta inoltre pure plausibile

alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che

accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. a questo

proposito, STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5, STCA

35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.3.5 e STCA 35.2017.37 del 23

novembre 2017, consid. 2.6, e rinvii giurisprudenziali ivi citati).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare

- senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di

lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata

dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro

l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P.

Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua

residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo

dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di venditore

di aspirapolveri).

Del

resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un

aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo

principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento

anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der

Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù

del principio della riduzione del danno.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti),

che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico (per lo meno, sino alla posa della protesi

inversa, avuta luogo il 5 luglio 2018).

(cfr. STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.3.3).

In siffatte circostanze, in assenza di patologie invalidanti

extra-infortunistiche, questa Corte non ha motivo di scostarsi da quanto già

statuito nella sentenza emessa in ambito LAINF.

Concludendo, RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico (per lo meno, sino alla posa della protesi

inversa, avuta luogo il 5 luglio 2018).

Questa Corte non ignora i documenti medici prodotti dalla patrocinatrice

dell'insorgente in questa sede (in particolare, il rapporto operatorio del 5

luglio 2018 del dr. med. __________: doc. D). Essi non

portano tuttavia alcun nuovo elemento clinico per una diversa valutazione della

fattispecie, così come del resto rettamente rilevato dall'UAI sede di osservazioni

del 23 agosto 2018 (doc. VIII, pag. 2). Giova difatti ricordare che per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la

legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento

in cui la decisione impugnata è stata resa, in casu il 15 maggio 2018. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (fra le tante cfr.

DTF 130 V 138 e DTF 132 V 215). Tale

documentazione medica viene quindi trasmessa

all’UAI affinché la tratti alla stregua di una

nuova domanda di prestazioni e renda nel merito, dopo aver proceduto ai

necessari accertamenti, una nuova decisione.

2.6. Quanto alla circostanza

secondo cui l’interessato, nato il __________ 1954, non sarebbe più

reintegrabile nel mondo del lavoro a causa della sua età, va rilevato quanto

segue.

Il marg. 3050.1 della circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità

(CIGI) prevede che nella giurisprudenza l’età avanzata, che di per sé è un

fattore estraneo all’invalidità, è riconosciuta come criterio che unitamente ad

altre condizioni personali e professionali può far sì che la capacità al

guadagno residua di un assicurato non sarebbe più richiesta nemmeno su un

mercato del lavoro equilibrato. L’influenza dell’età sulla possibilità di valorizzare

la capacità lavorativa residua non può essere calcolata secondo una regola

generale, ma dipende dalle circostanze concrete. Si devono dapprima considerare

la natura e il tipo di danno alla salute e le sue conseguenze; in seguito,

visto che rimangono ancora pochi anni di attività, l’onere che costituirebbero

il cambiamento e il periodo d’introduzione e, in questo contesto, anche la

struttura della personalità, le capacità, la formazione e il percorso professionale

dell’assicurato o le sue possibilità di mettere in pratica l’esperienza

professionale (9C_427/2010). Vi devono però essere ostacoli relativamente

importanti per presupporre che la capacità lavorativa residua di una persona anziana

non sia più valorizzabile e concludere che le sue opportunità d’impiego sul

mercato del lavoro considerato equilibrato dalla legge non sono intatte

(8C_96/2012).

Al marg. 3050.2 sono

descritte alcuni esempi tratti da sentenze del Tribunale federale. L’Alta Corte

ha ritenuto che la capacità lavorativa residua potesse essere valorizzata nei

casi seguenti:

un assicurato sessantenne che aveva lavorato prevalentemente come

maglierista nell’industria tessile. Pur

essendo ritenuto non facilmente idoneo al collocamento, erano immaginabili possibilità d’impiego nell’ipotesi di un

mercato del lavoro equilibrato, in quanto l’assicurato era sì limitato nel suo

campo d’azione (rimanevano ragionevolmente esigibili lavori leggeri o

semipesanti da svolgere camminando oppure in posizione eretta o seduta in

locali chiusi), ma era ancora in grado di lavorare a tempo pieno;

un assicurato di 58 anni con formazione commerciale che a causa di una grave

sordità dell’orecchio interno aveva bisogno di un posto di lavoro che

rispondesse ad esigenze particolari, considerando in particolare che la

carriera lavorativa residua era ancora di ben sette anni;

un assicurato sessantenne che presentava una riduzione del 30 per cento

della capacità lavorativa a causa, tra l’altro, di problemi reumatologici e

cardiaci;

– un

assicurato sessantenne che, nonostante diversi problemi dorsali, aveva a

disposizione un ventaglio relativamente ampio di attività ausiliarie

ragionevolmente esigibili.

Il Tribunale federale ha

invece ritenuto che la capacità lavorativa residua non potesse essere

valorizzata nei seguenti casi:

un assicurato di oltre 61 anni, senza formazione professionale e senza

alcuna conoscenza delle attività manuali leggere ragionevolmente esigibili (in

misura del 50 per cento) dal punto di vista medico, la cui capacità lavorativa

parziale era ridotta da altre limitazioni dovute alla malattia e che secondo

gli specialisti dell’orientamento professionale non possedeva la capacità di

adeguamento richiesta per un cambiamento di professione;

un assicurato che aveva quasi compiuto i 64 anni e, a causa di molteplici

disturbi, aveva una capacità lavorativa del 50 per cento, ulteriormente ridotta

da diverse restrizioni

– un magazziniere di 64 anni e mezzo che

avrebbe dovuto cambiare professione per poter svolgere le attività alternative leggere

e con sollecitazioni variabili ancora ragionevolmente esigibili.

Ai sensi della DTF 138 V

457 il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità

lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata

corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività

lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico.

Il marg. 3050.3 CIGI

rammenta segnatamente che per valutare la questione della valorizzazione della

capacità lavorativa residua per un assicurato di età avanzata, è decisivo il

momento in cui è stata stabilita l’esigibilità medica dello svolgimento di

un’attività lucrativa (a tempo parziale). Si tratta del momento in cui gli

incarti medici permettono di accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138

V 457).

Nel caso di specie il

momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 10 novembre 2017, data

partire dalla quale l'assicurato va considerato al lavoro al 100% (con

rendimento pieno) in un lavoro leggero, osservando le limitazioni fisiche poste

dal medico __________ al termine della visita __________ di chiusura del caso

(cfr. consid. 2.5). L’insorgente, nato il 20 aprile 1954, aveva 63 anni e quasi

7 mesi.

In una sentenza 9C_15/2014 del 24 febbraio 2014 al consid. 4.3, il TF, dopo

aver stabilito che nel caso giudicato l’esigibilità medica di un’attività

lucrativa a tempo parziale è stata costatata al più tardi nel corso del mese di

novembre 2011, quando l’interessata aveva appena compiuto i 59 anni, ha

affermato che la ricorrente non raggiungeva l’età a partire dalla quale la

giurisprudenza considera generalmente che non esiste più alcuna possibilità

realista di mettere in valore la capacità di lavoro residua in un mercato del

lavoro equilibrato.

In

una sentenza 9C_366/2014 del 19 novembre 2014, al consid. 5.4 il TF ha

stabilito nel 10 ottobre 2013 il momento determinante che ha permesso di

accertare una capacità lavorativa parziale, ossia quando la persona assicurata

aveva già compiuto 63 anni e si trovava a 2 anni dal pensionamento ed aveva una

capacità lavorativa residua, da settembre 2011, tra il 25 ed il 40%, con

rendimento del 40%. L’Alta Corte ha riconosciuto al ricorrente

una rendita intera.

Con

sentenza 8C_761/2014 del 15 ottobre 2015 al consid. 3.2.3 il

TF ha ribadito che, avendo l’insorgente 59 anni al momento determinante per

esaminare la questione della messa in valore della capacità lavorativa residua,

non poteva far valere il fattore età per ritenere inesigibile l’esercizio di

un’attività lavorativa.

In una sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015 il TF ha riassunto, al

consid. 4.1.2 la sua giurisprudenza, rilevando ad esempio che aveva ritenuto

esigibile il cambiamento di attività per un assicurato di 62 anni e ¾ che

poteva svolgere solo attività sedute o con frequenti cambiamenti di posizione

ma che non aveva patologie alle estremità superiori, e che dunque poteva

esercitare attività di sorveglianza. Anche per un 61enne che poteva esercitare

solo attività leggere da seduto e che non era toccato nella motricità fine è

stata esatto un cambiamento di professione. E’ invece stata negata la

Considerandi

possibilità di cambiare attività ad un assicurato di 64 anni e 6 mesi che aveva

difficoltà nella motricità fine, così come ad un assicurato 64enne che poteva

esercitare un’attività leggera solo nella misura del 50% e ad un altro

assicurato che si trovava a circa 10 mesi dal pensionamento e poteva esercitare

solo al 50% un’attività leggera.

Nel caso giudicato dal TF, l’Alta Corte ha confermato l’esigibilità

lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 63 anni e 6 mesi,

era abile al 100% in attività leggera, con possibilità di sollevare pesi al

massimo sopra i 10 kg e la necessità di esercitare piuttosto attività dove

potesse rimanere seduto, che parlava tedesco ed italiano e che aveva appreso a destreggiarsi

anche con clienti esterni.

In

una sentenza 9C_536/2015, del 21 marzo 2016 al consid. 4.2 il TF, rilevato che

al momento determinante l’assicurato poteva lavorare, prima del pensionamento,

ancora 1 anno e 8 mesi, ha ritenuto esigibile, per l’insorgente, mettere a

frutto la sua residua capacità lavorativa, ritenuto che dal punto di vista

medico, avrebbe potuto esercitare numerose attività leggere, ossia tutti i

lavori per i quali non doveva sollevare pesi superiori ai 15 kg, con cambio frequente

di posizione e tutte le attività dove non vi è necessità di usare la forza al

di sopra delle spalle.

In

una sentenza 8C_892/2017 del 23 agosto 2018 al consid. 5 il TF ha confermato

l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62

anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva

prassi vigente in materia.

In una sentenza 8C_117/2018 del 31 agosto 2018 al consid. 3 il TF ha confermato

l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62

anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva

prassi vigente in materia, puntualizzando, al consid. 3.2 in fine, che:

"In den Fällen, in denen das Bundesgericht eine

Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit verneint habe, sei diese jedoch

bedeutend tiefer als 80 % gewesen oder es hätten zusätzliche Einschränkungen

der Leistungsfähigkeit bestanden. Aufgrund der hohen Arbeitsfähigkeit der

Beschwerdeführerin und der nicht besonders ausgeprägten qualitativen Einschränkungen

sei die Verwertung der Arbeitsfähigkeit trotz des fortgeschrittenen Alters und

der praktisch ausschliesslichen Tätigkeit im Bereich Wäscherei/Zimmerservice

noch möglich. Immerhin trug die Vorinstanz dem Alter der Beschwerdeführerin und

der mit der Aufnahme einer adaptierten Tätigkeit verbundenen Umstellung aber

insoweit Rechnung, als sie einen Abzug vom Tabellenlohn von 20 % vornahm."

Sempre in merito alla reintegrabilità nel mondo del lavoro avuto riguardo

all'età vedi anche la STCA 32.2015.114 del 27 giugno 2016; la STCA 32.2017.100

del 13 gennaio 2018 e la STCA 32.2017.98 del 23 gennaio 2018 e rinvii

giurisprudenziali ivi citati.

Nel caso di specie, l’insorgente al momento determinante (DTF 138

V 457) aveva 63 anni e quasi 7 mesi ed era abile al 100% (con rendimento

pieno) in un lavoro leggero, osservando le limitazioni fisiche poste dal medico

__________ al termine della visita __________ di chiusura del caso (cfr.

consid. 2.5).

Nella valutazione del 14 febbraio 2018 la Consulente IP - dopo avere

riassunto la formazione e le attività svolte dall'assicurato sulla base del CV

agli atti ed avere riportato l'esigibilità posta dal medico fiduciario dell'__________

- ha osservato quanto segue in merito alla "reintegrabilità e

valutazione attività esigibili adeguate senza (ri)formazione specifica":

"Considerando i limiti funzionali definiti, nonostante l'età del sig. RI

1, a livello medico si può esigere che l'A. possa ancora sfruttare le sue

competenze nella vendita sia come rappresentante (per merce più leggera – si fa

inoltre notare che il limite per il sollevamento dei pesi è di 25 kg fino

all'altezza dei fianchi e nulla per pesi maggiori ai 5 kg per il sollevamento

di pesi sopra il piano delle spalle) o come, anche valutato nel rapporto della

visita medica di chiusura della __________, come venditore nei negozi"

(pag. 107-109 incarto AI).

Giova qui ricordare che, secondo giurisprudenza il

consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni

e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di

chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle

attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute

e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3,9C_439/2011 del 29

marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274

consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni

mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5; STCA 32.2017.102 del 23

gennaio 2018).

In ogni caso la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.

, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta

di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee.

In merito alla scarsa scolarizzazione, il TCA sottolinea di avere già

più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli

assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro

originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono

reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente

leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra

le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 consid. 2.8; 32.2013.157 del

29.

settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133 del 1. aprile 2014 consid. 2.8

e la 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti).

In concreto questo Tribunale ritiene che anche

nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni,

essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i

disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare al 100% (con rendimento pieno), tenuto conto dei suoi limiti funzionali.

Alla luce della situazione concreta dell’assicurato (che

presenta, giova ribadire, una capacità lavorativa residua del 100% - tempo e

rendimento - in attività adeguate), della giurisprudenza sopra esposta e degli

ostacoli relativamente elevati concernenti l’inesigibilità della capacità

lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento (cfr. sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015 e 8C_117/2018 del 31 agosto

2018), il ricorrente deve essere considerato integrabile nel mondo

del lavoro in attività confacenti al suo stato di salute.

In esito alle considerazioni che precedono, Il TCA rinuncia quindi all'assunzione

di ulteriori prove (in particolare, al richiamo dell'incarto __________, così

come postulato dalla patrocinatrice dell'assicurato nel gravame; cfr. doc. I,

pag. 2), ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

Va qui pure ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119

V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti).

L'incarto dell'UAI è stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr.

consid. 1.7).

2.7

Per quanto concerne il

calcolo economico, questa Corte non ha motivo di scostarsi da quanto già

statuito nella STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, ove ha riconosciuto un

grado di invalidità dell'1%, ritenuti nel 2018, in quanto disoccupato per

motivi congiunturali, un reddito "da valido" di fr. 61'809.- (fissato

sulla base della TA1 2014, ramo 47 - commercio al dettaglio -, uomini, livello

2.

di competenze, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,8 ore computabili nel 2014 ed aggiornato al 2018) e "da

invalido" di fr. 61'195.09 (stabilito sulla base della TA1 2014, uomini,

livello 1 di competenze, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle

aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 ed aggiornato al 2018, applicando una

deduzione sociale del 10%).

Vale comunque la pena di ricordare che il Tribunale federale

ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a

lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen

ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig

nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40.

Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002

Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c;

Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November

2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in

questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid.

4.2

, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto

2008.

consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Va anche osservato che il

fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori

decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza

professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in

questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

Nella STF 8C_482/2016 del

15.

settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che

in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già

considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari

il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari

(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

Infine, per quanto concerne la

nazionalità, va evidenziato che l’insorgente, nato nel 1954 in __________ -

dove ha ottenuto il diploma di perito tecnico e di perito meccanico nel 1973,

il diploma di venditore nel 1975 e la laurea di giurista nel 1980 e dove ha

lavorato fino al 1989 come giurista - è in Svizzera dal 1990 e, tenuto conto

della professione di "responsabile della vulcanizzazione" e di "venditore

di aspirapolveri" svolte con successo per svariati anni in territorio

elvetico (pag. 54-59 incarto AI), si esprime

senz'altro bene in italiano.

Il TCA puntualizza che, quand'anche si volesse applicare per mera ipotesi di

lavoro, la deduzione sociale massima del 25% sul reddito da invalido (che

comunque non sarebbe in alcun modo giustificata nel caso di specie), così come

postulato dalla patrocinatrice dell'assicurato nel gravame (cfr. doc. I, pag. 3

in fine), l'assicurato non ne trarrebbe alcun giovamento, perché

raggiungerebbe in ogni caso un grado di invalidità del 25,74% ([61'809 - 45'896.31]

x 100 : 61'809) arrotondato al 26% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130.

V 121.

2.8

Il grado di invalidità

accertato dell'1 % non conferisce il diritto ad una rendita d'invalidità (cfr.

consid. 2.7).

Essendo il grado di invalidità dell'insorgente inferiore al 20%, RI 1 non ha

nemmeno diritto a provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione

professionale). Va puntualizzato che quand'anche il ricorrente avesse, per pura

ipotesi di lavoro, raggiunto il grado minimo d’invalidità del 20%

richiesto, egli potrebbe, senza dover intraprendere una specifica riqualifica

professionale, svolgere attività semplici e ripetitive dal profilo fisico

leggero, in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non

qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una

preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una

semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va

qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore

delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera

sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in

posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio,

di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare

frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e 32.2011.143

del 21 novembre 2011). In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già

ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale,

composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza

(STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U

329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7). Ne segue che a RI 1 non potrebbe in

ogni caso essere riconosciuto alcun diritto a provvedimenti professionali

(riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che gode di un ampio

ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA 32.2015.83 del 4 maggio 2016,

32.2014.17

del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21 maggio 2015, 32.2013.75 del 28

gennaio 2014; cfr., sul tema, anche STCA 32.2017.153 del 22 agosto 2018,

consid. 2.11.1 e 2).

In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita

conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, nel caso concreto si giustifica di accollare le spese di complessivi

fr. 500.- al ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli

atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda agli accertamenti indicati al

consid. 2.5 in fine.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti