32.2018.109
Diritto alla rendita. Rinvio atti per accertamenti medici ed economici
14 agosto 2018Italiano9 min
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n.
32.2018.109
rg/gm
Lugano
14 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 23 maggio 2018
l’Ufficio AI, esperiti accertamenti medici ed economici, ha negato a RI 1 il
diritto a prestazioni presentando l’assicurata, dopo raffronto dei redditi, un
grado d’invalidità non pensionabile (30%);
- contro la suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata pa-trocinata dall’RA 1. Contestando in
particolare la valutazione medica operata dall’amministrazione postula il
riconoscimento del diritto ad almeno un quarto di rendita;
- con la risposta di causa
l’amministrazione ha osservato:
"
(…) nel marzo del 2003
l'assicurata, precedentemente attiva quale venditrice, ha avanzato una prima
richiesta di prestazioni causa fibromialgia, sfociata in un rifiuto (dec.
12.1.2005, doc. n. 46 inc. Al).
Nell'ottobre del 2013 ha sollecitato l'assunzione dei
costi legati ad un corso quale impiegata in economia domestica, costi presi a
carico con comunicazione 29 gennaio 2014 (doc. n. 67 inc. Al).
Nel luglio del 2016 il medico curante, dottor __________,
segnalava un peggioramento dello stato valetudinario, avviando di fatto
l'istruttoria sfociata nella decisione oggetto della presente vertenza. In
corso di procedura l'assicurata è stata fra l'altro sottoposta a perizia
psichiatrica, effettuata presso il Centro __________ (doc. n. 107 inc.
Al). Con rapporto 8 agosto 2017 il perito __________
stabiliva in particolare sussistere un'incapacità lavorativa pari al 40%.
A livello economico, il consueto paragone dei redditi ha
permesso di determinare un grado d'invalidità pari al 30%. Il reddito da valido
è stato stabilito in applicazione dei dati statistici federali relativi al
settore della ristorazione, ritenuto che prima dell'insorgere del danno alla
salute l'assicurata era attiva quale cameriera. Quale reddito da invalida è
invece stato adottato quello concretamente percepito, considerato che secondo
il consulente in integrazione l'attuale attività di ausiliaria di pulizie al
60% presso l'ente ospedaliero permette di valorizzare al meglio la sua residua
capacità al guadagno.
Prontamente insorta l'assicurata contesta dapprima la
valutazione medica, sostenendo che la sua capacità lavorativa non supererebbe
il 50%.
Non condiviso è altresì il reddito senza invalidità.
Ella sostiene in particolare che si dovrebbe adottare quale salario di
riferimento quello di addetta alle pulizie.
Per quanto attiene all'aspetto medico, l'istruttoria è
coerente e concludente. Dal punto di vista psichiatrico le conclusioni peritali
sono fra l'altro in linea con il giudizio espresso dal curante stesso (cf.
rapp. dott. __________, doc. n. 124 inc. Al).
Per quel che concerne invece la questione economica, il
caso merita una riflessione. Prima dell'insorgere del danno alla salute che ha
motivato la prima richiesta di prestazioni l'assicurata lavorava quale
cameriera. La cessazione dell'attività ad agosto 2001, stando agli atti, è
imputabile a motivi familiari (cf. questionario datore di lavoro 3.4.2001, doc.
n. 6 inc. Al). Il danno alla salute è subentrato l'anno successivo.
Ad inizio 2010 ha ripreso a lavorare presso l'Ospedale
di __________ in qualità di addetta all'economia domestica, attività che dal
punto di vista delle limitazioni funzionali è paragonabile a quella di
cameriera.
Ora, in consonanza con quanto sostenuto da controparte,
non si può concludere con grado di verosimiglianza preponderante che
l'assicurata avrebbe ripreso ancora l'attività di cameriera, piuttosto che
quella di addetta alle pulizie. E' al contrario verosimile che in ogni caso
avrebbe intrapreso l'attività tutt'ora svolta.
Rilevato che attualmente la signora RI 1 presenta
un'incapacità lavorativa pari al 40% in qualsiasi attività, e che quella
attualmente svolta permette di sfruttare al meglio la residua capacità al guadagno,
nel presente caso il grado d'invalidità può essere stabilito tramite raffronto
percentuale ("Prozentvergleich"). La percentuale che ne deriva
(40% appunto), giustifica il riconoscimento di un quarto di rendita.
Ritenuta un'inabilità lavorativa del 25% sino a
settembre 2016, e del 40% in seguito, il diritto a rendita nasce nel mese di
settembre 2017 (cf. tabella media retrospettiva, in annesso).
In parziale accoglimento del ricorso, si propone
pertanto il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita (grado 40%), a
far tempo da settembre 2017.
Contestata è per contro la necessità di rivedere la
valutazione medica sino all'emissione della decisione impugnata. (…)” (doc. IV)
- con scritto 9 luglio 2018 il
rappresentante dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta formulata
dall’ammini-strazione (cfr. VI);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato
il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso
concreto va anzitutto rilevato che se da un lato la valutazione medica
(psichiatrica) posta alla base del querelato provvedimento merita conferma
(cfr. perizia CPAS 8 agosto 2017 sub doc. AI 107; cfr. annotazione SMR 22
agosto 2017 sub doc. AI 110; cfr. anche rapporto dr. __________ 1. febbraio
2018 sub doc. AI 124), d’altro lato dal profilo economico la valutazione del
caso merita effettivamente di essere riesaminata alla luce delle pertinenti
considerazioni espresse nella risposta di causa, le quali possono senz’altro
essere fatte proprie dallo scrivente Tribunale, ed in base alle quali è da ritenere
che l’insorgente, dopo un anno di ininterrotta incapacità almeno del 40% in
media (cfr. tabella allegata alla risposta di causa sub IV-1), presenta
un’incapacità al guadagno del 40% a far tempo da settembre 2017 con consecutivo
diritto ad un quarto di rendita;
- il ricorso merita pertanto
accoglimento nel senso sopra indicato;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.
La ricorrente,
patrocinata da RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g
LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'500.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 23 maggio 2018 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad un quarto di rendita dal 1. settembre 2017.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'500
(IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti