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Decisione

32.2018.11

Prima domanda di rendita. Conferma della perizia psichiatrica. Nessun diritto alla rendita

14 giugno 2018Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie con il presente ricorso l’assicurato ha dimostrato di non

essere stato sprovvisto delle conoscenze in materia e di essere stato in grado

di formulare personalmente il gravame, producendo anche documentazione medica. Del

resto, l’intervento, in due occasioni, del legale è avvenuto dopo lo scambio degli

allegati di causa e non trattasi all’evidenza di atti che richiedevano

l’assistenza di un patrocinatore.

Inoltre,

dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la

presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto

le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i

motivi di un diniego di rendita e l’insorgente non ha prodotto valida

documentazione atta a mettere in dubbio la valutazione medico-teorica posta a

fondamento della pronunzia contestata.

In

simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

deve essere respinta.

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L’istanza

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti