32.2018.110
Domanda di revisione respinta dall'AI. Ricorso accolto con rinvio atti
21 settembre 2018Italiano8 min
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Incarto
n.
32.2018.110
rg/sc
Lugano
21 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 1. dicembre 2009
l’Ufficio AI aveva riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1.
dicembre 2009. La rendita intera è poi stata ridotta a mezza rendita a seguito
di revisione avviata nel giugno 2001. Il diritto a mezza rendita è stato
successivamente confermato con comunicazione 16 marzo 2016;
- nel marzo 2018 l’assicurato
ha presentato una domanda di revisione (doc. AI 175). Dopo aver raccolto il
parere del medico SMR cui è stata sottoposta la documentazione medica prodotta
dall’assicurato, il 23 maggio 2018 l’amministrazione ha emesso una decisione di
non entrata in materia (confermativa del progetto decisionale del 30 marzo
2018) non essendo stata oggettivata una sostanziale modifica dello stato di salute;
- contro la suddetta decisione
l’assicurato, rappresentato dal consulente RA 1, insorge al TCA contestando la
valutazione medica operata dall’amministrazione e chiedendo che l’incarto venga
rinviato a quest’ultima per l’espletamento di una perizia medica;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI, sulla base della presa di posizione del medico SMR del 12 luglio
2018 (“Dopo una seconda lettura della documentazione medica agli atti (0001
34 pagine) possiamo ammettere che vi siano nuovi elementi clinici che
giustificano una rivalutazione clinica, contrariamente a quanto asserito nella
nostra nota del 29 marzo 2018”; doc. IV/1), ha osservato:
"
(…)
3.
Con ricorso del 21 giugno 2018 il signor RI 1 ha contestato
la decisione ed ha postulato l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della
decisione e la ritrasmissione degli atti all’Ufficio AI per istruttoria medica
peritale.
Al ricorso è stata unita la documentazione prodotta con
la domanda di revisione.
4.
Ritenuta la domanda di revisione formulata ed il
ricorso proposto, il caso del signor RI 1 è stato nuovamente sottoposto al
vaglio del SMR per verifica.
Con annotazione del 12 luglio 2018, annessa alla
presente, il SMR si determina come segue:
“ Dopo una seconda lettura della documentazione medica
agli atti (0001 34 pagine) possiamo ammettere che vi siano nuovi elementi
clinici che giustificano una rivalutazione clinica, contrariamente a quanto
asserito nella nostra nota del 29 marzo 2018.”
Ritenuta la valutazione espressa, le condizioni poste
all’art. 87 cpv. 2 OAI per l’entrata in materia sulla domanda di revisione
risultano essere adempiute. Alla luce delle nuove conclusioni rese lo scrivente
Ufficio AI postula al lodevole TCA il ritorno degli atti all’amministrazione
per procedere all’istruttoria del caso.” (doc. IV);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);
- se è fatta domanda di
revisione, nella domanda si deve dimo-strare che il grado d’invalidità (o di
grande invalidità o il bisogno d’assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità) è
cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2
OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel
merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa
verosimile una rilevante mo-difica suscettibile di influenzare il diritto alla
rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta
(DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108
consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). In DTF 130
V 64, l’Alta Corte ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo
se nella domanda di revisione l’assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso
contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a
buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia (SVR 2002 IV
Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269
consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata
in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo te-nore dell’art. 87 OAI
valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con
riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
- nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 2 OAI è sufficiente rendere verosi-mile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per u-na simile modifica, anche se
permane la possibilità che un’a-nalisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid.
4.2,8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi
citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi
pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen
zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw.
3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I
619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
- nel caso
concreto, nelle more della presente procedura, dopo aver chiesto una presa di
posizione al medico SMR (cfr. supra), l’amministrazione ha (rettamente)
evidenziato come, a differenza di quanto indicato nella decisione
contestata, sulla base della certificazione medica prodotta dall’assicurato con
la domanda di revisione (e nuovamente prodotta con il gravame, doc. A/7-12)
risultino adempiute le premesse per l’en-trata in materia. In effetti, sulla
scorta della refertazione sub doc. AI 175, è da ritenere essere verosimilmente
subentrato un rilevante cambiamento delle circostanze;
- in simili
condizioni si giustifica senz’altro, come espressamente chiesto in risposta di
causa, la retrocessione degli atti affinché l’amministrazione entri nel merito
della domanda ed esa-mini quindi, tramite i necessari accertamenti, la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica
(per ora resa verosimile) delle circostanze sia effettivamente avvenuta ed in
che misura essa influisce sulla situazio-ne invalidante dell’assicurato;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 500 so-no poste a carico dell'Ufficio
AI, che dovrà inoltre rifondere al-l’insorgente, rappresentato in causa da
persona cognita in materia, un'indennità per ripetibili (art. 61
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'000.
L’amministrazione va infatti considerata soccombente, la refertazione medica
che ha reso verosimile una rilevante modifica essendo già stata prodotta
dall’assicurato con la domanda di revisione e non per la prima volta
nell’ambito della presente procedura ricorsuale (in caso
contrario non vi sarebbe stata possibilità di accoglimento del gravame, cfr.
sul punto STF 8C_457/2012
del 9 luglio 2012 consid. 3.2,8C_177/ 2010 del 15 aprile 2010, I 734/05 dell’8
marzo 2006).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 23
maggio 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà inoltre al ricorrente fr.
1'000 per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti