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Decisione

32.2018.111

Sulla sola base degli atti e senza i necessari accertamenti medici non é possibile pronunciarsi sulla domanda di prestazioni. Rinvio degli atti all'amministrazione per completare l'istruttoria

25 ottobre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

2. Le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente fr. 2’322 a titolo di ripetibili (IVA inclusa) ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

Considerandi

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti