32.2018.111
Sulla sola base degli atti e senza i necessari accertamenti medici non é possibile pronunciarsi sulla domanda di prestazioni. Rinvio degli atti all'amministrazione per completare l'istruttoria
25 ottobre 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.111
FS
Lugano
25 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - per
decisione 22 maggio 2018 l’Ufficio AI, riconosciuti i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa:
100% dal
13.03.2017 al 17.04.2017
0% dal
18.04.2017 al 10.05.2017
100% dal
11.05.2017 al 20.06.2017
0% dal
21.06.2017 al 10.07.2017
100% dal
11.07.2017 al 28.02.2018
0% dal
01.03.2018 e continua
e
considerato che dal 1. marzo 2018 è abile al lavoro a tempo pieno tanto nella
sua attività abituale quanto in un’altra attività adeguata, ha negato a RI 1 il
diritto a prestazioni non avendo l’assicurata presentato un periodo
ininterrotto di almeno un anno con inabilità del 40% (art. 28 cpv. 1 LAI);
- contro
la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata pa-trocinata dall’avv. RA 1.
Istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
e contestando la valutazione medica secondo la quale dal 1. marzo 2018 sarebbe
totalmente abile al lavoro tanto nella sua attività abituale quanto in un’altra
attività adeguata, postula l’attri-buzione di una rendita intera a partire dalla
domanda di prestazioni del 29 novembre 2017;
- con
scritto 9 luglio 2018 la patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso al TCA il “Certificato
per l’ammissione all’assisten-za giudiziaria” corredato della relativa
documentazione;
- con
la risposta di causa l’amministrazione – osservato che, interpellati dall’avv.
__________ dell’UAI (VI/2 e VI/4), il medico SMR dr.ssa __________, per quanto
riguarda l’aspetto somatico, nell’annotazione 17 luglio 2018, ha concluso che “(…)
rispetto al rapporto SMR del 09.04.2018 si riconosce da [ndr. recte: dal]
punto di vista prettamente somatico, un'ulteriore inabilità lavorativa, così
come certificata dal Dr. __________ dopo mio contatto sia telefonico che e-mail
del 28.06.2018, con l'inabilità lavorativa completa dal 01.11.2017 al
24.01.2018 (data della valutazione fiduciaria per __________ della Dr.ssa __________)
e dal 06.03.2018 (visita Dr. __________) al 30.06.2018. Dal 01.07.2018, così
come condiviso dal Dr. __________, FMH Ortopedia/Traumatologia, l'abilità è
totale in tutte le attività. (…)” (VI/3) e che, per l’aspetto extra
somatico, il medico SMR dr. __________, nell’annotazione del 2 luglio 2018, ha
rilevato che “(…) dal punto di vista medico psichiatrico concordo con l’avv.
__________ sulla necessità di un accertamento peritale psichiatrico neutrale.
(…)” (VI/1) – postula la retrocessione degli atti al fine di
effettuare i necessari accertamenti medici di natura psichiatrica (VI);
- con
scritto 22 agosto 2018 (VIII) la legale dell’insorgente ha dichiarato di “(…)
aderire alla proposta dell'Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità di
Bellinzona, di modo che gli atti siano retrocessi al predetto ufficio al fine
di espletare i necessari accertamenti medici, ovvero che si provveda ad espletare
un accertamento peritale psichiatrico neutrale che stabilisca con precisione
l'evoluzione della capacità lavorativa di RI 1 nell'abituale professione di
ausiliaria di pulizia ed in attività adeguate, dal mese di luglio 2017. (…)”
(VIII, pag. 3).
Quanto
all’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria – allegata la nota
professionale del 22 agosto 2018 di complessivi fr. 4'019.90 (doc. O) –
la patrocinatrice ha chiesto “(…) che sia approvata da Codesto Tribunale la
nota professionale della scrivente legale, con annesso dettaglio delle prestazioni,
esposte a tariffa ridotta (doc. O). (…)” (VIII, pag. 3);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- nel caso concreto, pendente lite, come accennato, il giurista AI ha
formulato all’attenzione dei medici SMR interpellati i seguenti quesiti:
"
(…) RI 1, classe 1969, di
professione addetta alle pulizie, ha presentato una richiesta di prestazioni Al
per adulti nel mese di novembre 2017.
Basandosi essenzialmente sul rapporto finale SMR datato
9 aprile 2018, l'amministrazione - per decisione 22 maggio 2018 - ha respinto
la domanda dell'assicurata in quanto "a contare dal 01.03.2018 la
Signora RI 1 è dichiarata abile al lavoro nella sua abituale attività a tempo
pieno come pure in attività adeguate".
Contro detta decisione, l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA in data 22 giugno 2018 chiedendo la corresponsione di
una rendita Al.
A sostegno delle proprie argomentazioni, essa ha pure
prodotto - fra le altre cose - il plico di certificati medici sub. doc. C
incarto TCA, il rapporto 27.04.2018 del Dr. med. __________ sub. doc. L
incarto TCA nonché le valutazioni 11.04.2018 e 24.05.2018 dello psichiatra
curante Dr. med. __________ sub. doc. L e N incarto TCA.
Ora, per quanto concerne l'aspetto extra-somatico,
dalla perizia 26 gennaio 2018 eseguita dalla Dr.ssa med. __________ (in nome e
per conto di __________) emerge che "per la patologia di carattere
psichiatrico si faccia riferimento alle indicazioni degli psichiatri"
(cfr. il punto 6 del referto peritale in questione come pure il punto 9 in fine
dello stesso).
Dopo il rapporto del 6 settembre 2017 stilato dallo
psichiatra Dr. med. __________ (effettuato in nome e per conto di __________),
l'assicurata non è più stata sottoposta ad alcuna visita peritale psichiatrica
(né da parte di __________ né tantomeno da parte dell'Al).
Lo psichiatra di cui sopra - nel proprio rapporto del 6
settembre 2017 - aveva ritenuto verosimilmente esigibile una ripresa graduale
della capacità lavorativa, fatte (tuttavia) salve eventuali complicanze intercorrenti.
Posteriormente a detto rapporto, va inoltre specificato
che l'assicurata è sempre stata dichiarata inabile al lavoro nella misura del
100% (dal punto di vista psichiatrico) sia dalla curante Dr.ssa med. __________
(cfr. il doc. C incarto TCA) sia dal curante Dr. med. __________ (cfr. i doc.
C, L e N incarto TCA).
Alla luce di quanto summenzionato, a mio modo di vedere
- per quanto attiene all'aspetto extra-somatico - sarebbe (ora) opportuno
procedere mediante un esame peritale psichiatrico al fine di stabilire con
precisione l'evoluzione dell'incapacità lavorativa dell'assicurata
(nell'abituale professione di ausiliaria di pulizia ed in attività adeguate)
dal mese di luglio 2017 in poi (mese in cui è iniziato il trattamento
psichiatrico da parte della curante Dr.ssa med. __________).
Concordi oppure no con il modo di procedere sopra
descritto?
Chiedo cortesemente una Tua valutazione scritta per
l'inoltro della relativa risposta di causa entro la fine della prossima
settimana.
(…)" (VI/2)
"
(…)
RI 1, classe 1969, di professione addetta alle pulizie,
ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti nel mese di novembre
2017.
Basandosi essenzialmente sul tuo rapporto finale del 9
aprile 2018, l'amministrazione - per decisione 22 maggio 2018 - ha respinto la domanda
dell’assicurata in quanto "a contare dal 01.03.2018 la Signora RI 1 è
dichiarata abile al lavoro nella sua abituale attività a tempo pieno come pure
in attività adeguate".
Contro detta decisione, l'assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA in data 22 giugno 2018 chiedendo la corresponsione di
una rendita Al.
A sostegno delle proprie argomentazioni, essa ha pure
prodotto - fra le altre cose – il certificato medico 21.06.2018 del Dr. med. __________
sub. doc. C incarto TCA nonché il rapporto 27.04.2018 del Dr. med. __________
sub. doc. L incarto TCA.
Ora, per quanto concerne l'aspetto extra-somatico, ho
già chiesto delle precisazioni allo psichiatra SMR Dr. med. __________ (cfr. le
mie domande del 02.07.2018 agli atti).
Per quanto riguarda invece l'aspetto somatico, ti
chiedo cortesemente di voler prendere esplicitamente posizione in merito ai doc.
C ed L incarto TCA (menzionati in precedenza).
Alla luce della nuova documentazione medica
summenzionata, dal punto di vista somatico, puoi definire con precisione
l'evoluzione dell'incapacità lavorativa dell'assicurata (sia nell'abituale
professione di ausiliaria di pulizia che in altre attività adeguate) nel corso del
tempo (cfr. anche a tal proposito - per quanto attiene all'aspetto fisico - il
rapporto sulla visita fiduciaria del 24 gennaio 2018 eseguito dalla Dr.ssa med.
__________ in nome e per conto di __________, segnatamente ai punti 4-6)?
(…)" (VI/4)
In risposta,
come detto, da un punto di vista somatico il dr. __________ ha riconosciuto
un’ulteriore inabilità lavorativa completa dal 1. novembre 2017 al 24 gennaio
2018 e dal 6 marzo al 30 giugno 2018 e, il dr. __________, per quanto attiene
all’aspetto extra somatico, ha concluso per la necessità di un accertamento
peritale psichiatrico neutrale;
- sulla scorta di quanto precede – premesso che, visto
l’ulterio-re periodo d’inabilità lavorativa totale dal 6 marzo al 30 giugno
2018, il termine di carenza di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
risulta essere adempiuto – v’è effettivamente da ritenere che, per
quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, la situazione valetudinaria e
l’evoluzione nel tempo della stessa necessita di un accertamento peritale
specialistico che dovrà tenere debitamente conto dell’evoluzione giurisprudenziale
in merito (si rinvia qui, in particolare, alle DTF 141 V 281; 143 V 409 e 143 V
418);
- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il
Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare
gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare
l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107
del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es
dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,
eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione
necessitino di essere completati, si giustifica il rinvio degli
atti ad essa affinché, come rettamente indicato nella risposta, “(…)
dopo aver completato l’istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori
accertamenti medici (come menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla
base delle relative risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta
dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza
all’assicurata tutti i suoi diritti di difesa. (…)” (VI, pag. 2);
- la
ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, vittoriosa in causa ha diritto a
un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).
- L’importo
delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla
complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce
per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di
riferimento di fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica
dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso
riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla
commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr.
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 2014, § 76 numeri
71-75, pagg. 609-610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come
quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il
quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per
cento dell’onorario;
- con
scritto del 22 agosto 2018 (VIII) l’avv. RA 1 ha prodotto la “nota professionale”
per un importo complessivo (senza IVA) di fr. 4'019.95 (3'495.-- onorario +
524.90 spese, cfr. doc. O);
- dagli
atti risulta che la patrocinatrice dell’assicurata ha steso un atto ricorsuale
di 7 pagine (I), uno scritto di poco più di una pagina d’accompagnamento alla
documentazione necessaria per la richiesta dell’assistenza giudiziaria (V),
delle osservazioni di 4 pagine (VIII) e che nella “nota professionale” (doc.
O) ha conteggiato un tempo di lavoro di complessivi 1'170 minuti (ovvero 19 ore
e mezza);
- in
merito alle ore di patrocinio va ricordato che nella STF I 50/01 del 26 ottobre
2001 la Corte federale ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla
revisione di una rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di
lavoro sono troppo poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe; con decreto del
5 agosto 2004 (inc. 38.2003.85), il TCA ha ridotto da 8 ore e 30 minuti a 6 ore
il tempo di lavoro del patrocinatore di un assicurato nel caso di una vertenza
il cui oggetto era la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa gli
aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto non aveva
controllato la disoccupazione in violazione dell’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI e
nella quale si era svolta un'udienza davanti al TCA; il 10 luglio 2007 (inc.
36.2006.111) il TCA ha ridotto da 12 ore e 10 minuti a 8 ore il tempo di lavoro
del legale di un’attrice in una causa di diritto privato inerente una
controversia circa il diritto a percepire ulteriori indennità per perdita di
guadagno e nella quale il patrocinatore era intervenuto trasmettendo varia
documentazione e prendendo posizione sulle osservazioni in merito alla
documentazione prodotta dall’assicuratore; con decreto del 18 febbraio 2011
(inc. 32.2010.192), questo Tribunale ha ridotto da 7 a 5 ore l’impegno lavorativo necessario per una causa di media difficoltà dove l’interessato
chiedeva di essere messo al beneficio di una rendita AI; il 23 agosto 2012 il
TCA ha confermato un dispendio di 11 ore ed 1 minuto per una causa in cui
l’insorgente, sentito nel corso di un’udienza svolta innanzi al Tribunale, ha
chiesto di essere messo al beneficio di una rendita AI o di una riqualifica professionale
(inc. 32.2011.202) e con decreto del 3 maggio 2013 (inc. 32.2012.189), in cui
si è trattato di stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di salute
della ricorrente sulla base di una perizia del SAM e dove non è stata indetta
alcuna udienza, questo Tribunale ha ridotto da 20 ore e trenta minuti a 10 ore
il tempo lavorativo del legale che si è occupato della causa;
- nel
caso concreto, richiamata la succitata prassi, ritenuta la non complessità
della causa e stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni
sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V
365 consid. 3c), appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per
onorario di fr. 1'960.-- e spese di fr. 196.--) di complessivi fr. 2'322.--
(IVA inclusa);
- l’assegnazione
di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF
124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto
2011 consid. 5);
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto
l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI;
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 22 maggio 2018 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
Fatti
2. Le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà alla ricorrente fr. 2’322 a titolo di ripetibili (IVA inclusa) ciò
che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Considerandi
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti