32.2018.113
Diniego di prestazioni da parte dell'AI. Ricorso accolto con rinvio per accertametni medici. Ripetibili
20 settembre 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.113
rg/sc
Lugano
20 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 28 maggio 2018
l’Ufficio AI ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni (rendita d’invalidità)
non presentando egli un grado d’invalidità pensionabile (doc. A);
- contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Contesta la
valutazione medica o-perata dall’amministrazione producendo al riguardo nuova
documentazione medica (doc. A/3-19 di cui si dirà nel prosieguo) e – sostenendo
come il rifiuto di prestazioni si riveli prematuro – postula l’annullamento del
provvedimento impugnato;
- con la risposta di causa,
preso atto della nuova refertazione prodotta col gravame e sulla base
dell’annotazione SMR del 20 luglio 2018 (che non è stata tuttavia prodotta),
l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici:
"
(…)
Il Dr. __________, nella sua annotazione del
20.07.2018, qui allegata, si è così pronunciato:
" Attuale nuova certificazione medica:
apporto dr. __________ del 1.6.2018:
- Ripresa lavorativa all'80% fallita in febbraio
2018 con nuovamente IL 50% dal 23.2.2018 almeno fino agosto 2018
- Rapporto __________, dr. __________, del 7.5.2018:
condivide una IL del 50% fino agosto 2018 con seguente rivalutazione.
Valutazione:
in considerazione dell'attuale certificazione si
riconosce la seguente IL
100% dal 18.8.2017
20% dal 14.2.2018
50% dal 23.2.2018 almeno fino 8.2018 con seguente
rivalutazione."
Stante quanto precede, lo scrivente Ufficio reputa
necessario esperire nuovi accertamenti medici e richiede pertanto a codesto
lodevole Tribunale il rinvio degli atti.
Malgrado formalmente l'Ufficio Al risulti essere
soccombente, si protestano tasse, spese e ripetibili, in quanto il
fallimento della ripresa lavorativa all'80% è stato segnalato
all'amministrazione solamente in sede ricorsuale. L'assicurato aveva inoltre la
possibilità di formulare osservazioni al progetto di decisione del 16.04.2018 (doc.
21 incarto Al) ma è rimasto completamente silente, pertanto non appare
giustificato accollare all'amministrazione le spese di procedura, in quanto
egli ha provocato inutilmente la procedura sub judico avendo violato il
proprio obbligo di collaborare.
Al proposito va ricordato che se da una parte la
procedura delle assicurazioni sociali retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dall'amministrazione, dall'altra si rileva che questo principio non è però
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. la; DTF 121 V 210 consid. 6c
con riferimenti).” (doc. IV);
- con scritto 28 giugno 2018
la patrocinatrice dell’insorgente ha comunicato:
"
Si prende atto che l'Ufficio AI
riconosce la necessità di ulteriori accertamenti e si concorda con il rinvio
degli atti.
Per quanto riguarda tasse, spese e ripetibili, è vero
che il ricorrente è rimasto silente in sede di osservazioni al progetto di decisione.
E' però altrettanto vero che l'assicuratore perdita di guadagno per malattia
veniva regolarmente aggiornato e che l'assicurato aveva dato il proprio
consenso affinché l'Ufficio AI si facesse trasmettere la documentazione medica
dall'assicuratore IPG (procura doc. 21). Egli poteva legittimamente partire dal
presupposto che non fossero necessarie ulteriori spiegazioni specifiche, tanto
più che la stesso AI gli aveva chiesto unicamente degli aggiornamenti
economici, ma non medici.
Non poteva sapere che agli atti non figurasse neppure
una domanda di trasmissione atti alla __________...
Lo stesso Servizio medico regionale si era peraltro
dichiarato stupito per l'assenza di aggiornamenti richiesti alla __________.
Nelle osservazioni conclusive al rapporto del 12 aprile 2018 domanda: "Aggiornamento
assicuratore IPG facoltativo con la nuova procedura??".
L'ufficio AI non ha dato seguito al proprio obbligo di
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni
di cui ha bisogno: agli atti manca persino una domanda di trasmissione atti
alla __________. Il semplice fatto che l'assicurato — già impegnato a rimanere
a galla tra malattia e lavoro - non avesse formulato osservazioni al progetto
di decisione, dato che medici e assicuratore IPG erano informati dello sviluppo
della malattia, non sana l'accertamento incompleto ad opera dell'Ufficio AI.”
(doc. VI);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso
concreto, considerate le risultanze mediche agli atti AI e la refertazione
specialistica prodotta con il gravame (cfr. il rapporto 1. giugno 2018 del dr. __________,
FMH medicina interna, ematologia e onco-ematologia e il rapporto 7 maggio 2018
del Servizio di Neurochirurgia dell’__________, doc. A/3 e A/4; cfr. anche le
inabilità lavorative attestate nella Carta d’inden-nità giornaliera __________,
doc. A-6), vi è da ritenere che, stante l’attestata incapacità lavorativa del
50% a partire dal 23 febbraio 2018 e sino almeno ad agosto 2018, le conclusioni
(circa l’esistenza di una capacità lavorativa dell’80% nell’attività abituale a
partire dal 14 febbraio 2018) riportate nella decisio-ne impugnata e basate su
refertazione medica risalente al mese di gennaio 2018 (su cui il SMR ha a sua
volta fondato la propria valutazione del 12 aprile 2018, cfr. doc. AI 14, AI
20) non possono validamente essere prese in considerazione. La fattispecie deve
di conseguenza essere rivalutata dal profilo medico;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché
proceda a nuovi accertamenti medici in esito ai quali, effettuate anche le
eventuali valutazioni economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa,
nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione
impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- l’amministrazione, per i
motivi indicati nella risposta di causa (cfr. supra), sostiene che, malgrado la
formale sua soccombenza, le spese di procedura debbano essere accollate al ricorrente
al quale non vanno quindi neppure riconosciute ripetibili.
A torto.
Come accennato, il SMR, sul
cui parere (doc. AI 20) l’ammi-nistrazione ha fondato la propria decisione di
diniego emessa il 28 maggio 2018, ha basato la propria valutazione sul rapporto
medico del 24 gennaio 2018 del dr. __________ capoclinica dello __________
(doc. AI 14). Ora, ritenuto il tempo trascorso tra l’ul-tima valutazione
specialistica (gennaio 2018) e l’emanazione della decisione formale (maggio
2018), atteso che oggetto di valutazione deve essere lo stato di fatto che si realizza
sino al momento dell’emanazione della decisione, in considerazione anche – come
rettamente rilevato dall’insorgente nel gravame – di quanto attestato dal dr. __________
medesimo nel gennaio 2018 secondo cui “il rischio di recidiva e
trasformazione rimane elevato e il follow up oncologico deve essere continuato”
e considerato non da ultimo come nella domanda di prestazioni l’assicurato stesso
ha indicato la __________ quale assicuratore d’indennità giornaliera cui si era
annunciato in relazione al medesimo danno alla salute (doc. AI 4), l’amministrazione
non poteva prescindere dall’istruire ulteriormente d’ufficio la causa tramite
aggiornamento della situazione medica (in particolare, ma non solo, richiamando
gli atti medici aggiornati dell’assicuratore d’indennità giornaliera
contenenti, per quel che risulta dal fascicolo e per quel che è dato di capire,
per lo meno parte della refertazione medica prodotta in seguito col gravame; la
questione dell’aggiornamento della documentazione medica dell’assicuratore
d’indennità giornaliera era per altro rettamente stata sollevata dal medico SMR
nel suo rapporto del 12 aprile 2018, ma non risulta tuttavia essere stata
considerata dall’amministrazione, cfr. rapporto SMR sub doc. AI 20 p. 5).
In simili circostanze, il fatto di non aver presentato osservazioni al progetto
di decisione del 16 aprile 2018 non può integrare gli estremi di una violazione
dell’obbligo di collaborare atta a far venir meno l’obbligo di accertare
d’ufficio i fatti (la fattispecie avrebbe segnatamente potuto e dovuto essere
acclarata anche senza la (ulteriore) collaborazione del-l’assicurato);
- stante quanto sopra, le
spese di procedura di complessivi fr. 500 sono quindi poste a carico
dell'Ufficio AI che dovrà rifondere all’insorgente, patrocinato in causa da un
avvocato, un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e
art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 28
maggio 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 1’800 per
ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti